Il Liquidatore Può Chiedere La Restituzione Dei Pagamenti Fatti A Un Creditore?

Hai restituito i soldi a tua madre qualche mese prima di chiedere la liquidazione controllata. La banca, vedendo i primi ritardi, ha trattenuto gli accrediti sul conto fino a riportarlo a zero. Hai saldato le ultime fatture di un fornitore, hai pagato qualche rata della rottamazione, hai ridato all’amico i 3.000 euro che ti aveva prestato in contanti. Adesso è stato nominato un liquidatore e la domanda è una sola: può pretendere che quei soldi tornino indietro?

Non esiste una risposta unica: dipende da chi ha ricevuto il pagamento, da come è avvenuto e da quando. Lo stesso bonifico da 4.800 euro può essere intoccabile se è servito a pagare un debito già scaduto a un fornitore, e diventare invece aggredibile se è servito a “restituire” a un parente un prestito di cui non esiste alcuna traccia. Una banca che incassa le rimesse su un conto con il fido già revocato è in una posizione molto diversa da quella di un datore di lavoro che continua a trattenere in busta paga le rate di un prestito anche dopo l’apertura della procedura. E un pagamento fatto il giorno dopo la sentenza di apertura non ha nulla a che vedere con uno fatto un anno prima.

In questa guida trovi, dopo le regole comuni a tutti, sei sezioni dedicate ai sei profili di creditore che compaiono più spesso nelle liquidazioni controllate: il parente creditore, la banca che è rientrata sul conto, il fornitore, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, il datore di lavoro, l’amico che ha prestato denaro. Ogni sezione è scritta sia per il debitore che vuole capire cosa rischia, sia per il creditore che si chiede se dovrà restituire.

Lo Studio Monardo segue questa materia dall’interno della procedura: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè opera proprio nel ruolo da cui si valutano gli atti compiuti dal debitore prima della domanda e si decide se proporre al giudice un’azione recuperatoria. Per questo sappiamo leggere i pagamenti passati con gli stessi criteri che userà il liquidatore, e se la questione arriva fino all’ultimo grado di giudizio la segue un avvocato cassazionista.

📩 Hai fatto pagamenti prima della domanda, o li hai ricevuti da chi ora è in liquidazione? Scrivici adesso: i riferimenti per contattare lo Studio sono in fondo a questa pagina.

Le regole comuni a tutti: cosa può fare davvero il liquidatore

Prima di entrare nei singoli profili serve fissare la base normativa, che vale per tutti e che spieghiamo qui una volta sola.

Il potere del liquidatore: l’art. 274 CCII

La liquidazione controllata è la procedura liquidatoria del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) riservata ai debitori sovraindebitati: consumatori, professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli e, in generale, chi non può fallire. Con la sentenza di apertura (art. 270 CCII) il tribunale nomina un giudice delegato e un liquidatore, che prende in mano il patrimonio del debitore per venderlo e distribuire il ricavato ai creditori.

L’art. 274 CCII attribuisce al liquidatore due gruppi di azioni, entrambe subordinate all’autorizzazione del giudice delegato:

  • secondo il comma 1, ogni azione prevista dalla legge per conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione volta al recupero dei crediti;
  • secondo il comma 2, le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

Il comma 3 precisa che il giudice delegato autorizza l’azione quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori. Il liquidatore, quindi, non agisce “per principio”: deve dimostrare al giudice che l’azione ha un senso economico.

La grande assente: la revocatoria concorsuale

Qui sta il punto che cambia tutto. Nella liquidazione giudiziale (l’ex fallimento) il curatore dispone della revocatoria concorsuale dell’art. 166 CCII, che consente di recuperare, tra l’altro, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili ricevuti da creditori consapevoli dello stato di insolvenza nei sei mesi anteriori alla domanda. È lo strumento classico contro i pagamenti preferenziali.

Nella liquidazione controllata l’art. 274 non richiama l’art. 166: il liquidatore dispone soltanto della revocatoria ordinaria dell’art. 2901 del codice civile. Lo conferma anche il commento all’articolo pubblicato su Brocardi, secondo cui il riferimento è alla revocatoria ordinaria proprio perché manca qualsiasi rinvio alle norme sulla revocatoria concorsuale.

Il limite decisivo: il pagamento di un debito scaduto non si revoca

La revocatoria ordinaria nasce per colpire gli atti di disposizione con cui il debitore riduce la garanzia dei propri creditori: donazioni, vendite sottocosto, costituzioni di fondi patrimoniali, garanzie concesse senza contropartita. Il terzo comma dell’art. 2901 c.c. stabilisce però che non è soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto.

La giurisprudenza spiega il perché: pagare un debito già scaduto è un atto dovuto, che il debitore non può rifiutare senza cadere in mora (art. 1219 c.c.). L’ordinamento non può nello stesso momento imporre un pagamento e considerarlo un atto da annullare. Questa impostazione è stata ribadita da Cass. Sez. VI, ord. n. 1414 del 22 gennaio 2020, e di recente applicata dalla Corte d’Appello di Roma (sez. IV, sent. n. 5883 del 13 luglio 2026) e da Cass. Sez. III, ord. n. 23999 del 24 luglio 2026.

La conseguenza pratica è netta: nella liquidazione controllata il semplice pagamento in denaro di un debito vero e già scaduto, anche se ha favorito un creditore rispetto agli altri, di regola non può essere recuperato dal liquidatore con la revocatoria. La par condicio creditorum, cioè la parità di trattamento, comincia a valere dall’apertura della procedura, non prima.

Cosa resta aggredibile prima della domanda

L’esenzione del terzo comma copre solo l’adempimento in senso stretto. Restano in astratto revocabili, se ne ricorrono i presupposti:

  • il pagamento di un debito non ancora scaduto (rimborso anticipato);
  • i pagamenti con mezzi anomali: cessione di un immobile, di un’auto, di un credito al posto del denaro, che sono atti di disposizione e non semplici adempimenti;
  • la concessione di garanzie per debiti già scaduti: secondo Cass. 1414/2020 l’ipoteca data per un debito scaduto è un negozio di disposizione e si può revocare;
  • la vendita di un bene il cui prezzo sia andato solo in parte a pagare debiti scaduti (App. Roma n. 5883/2026);
  • gli atti gratuiti mascherati da restituzione.

A questo si aggiungono strumenti diversi dalla revocatoria, che il liquidatore può usare in forza del comma 1 dell’art. 274: l’azione per far accertare la simulazione di un debito inesistente, la ripetizione dell’indebito (art. 2033 c.c.) quando si è pagato più del dovuto o ciò che non era dovuto, la contestazione del credito in sede di stato passivo.

I presupposti della revocatoria ordinaria, quando applicabile, sono quelli dell’art. 2901 c.c.: il pregiudizio per i creditori (eventus damni), la consapevolezza del debitore di arrecarlo e, per gli atti a titolo oneroso, la consapevolezza del terzo. Se l’atto è anteriore al sorgere del credito serve la dolosa preordinazione. L’azione si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto (art. 2903 c.c.).

Dopo l’apertura: il patrimonio si “congela”

Tutt’altra storia per i pagamenti successivi alla sentenza di apertura. L’art. 270, comma 5, CCII rende applicabili alla liquidazione controllata, in quanto compatibili, gli artt. 142 (spossessamento: il debitore perde l’amministrazione e la disponibilità dei beni), 143 (rapporti processuali), 150 (divieto di azioni esecutive e cautelari individuali) e 151 (concorso dei creditori) e, dopo il correttivo del D.Lgs. 136/2024, per quanto non regolato, ulteriori disposizioni sugli effetti della liquidazione giudiziale.

Per la liquidazione giudiziale l’art. 144 CCII dispone che gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo l’apertura sono inefficaci rispetto ai creditori. Cass. Sez. III n. 22105 del 31 luglio 2025 ha applicato questo principio a un condominio pagato da un debitore già in procedura: quel pagamento non libera il debitore verso la massa. Se e in che misura l’art. 144 operi testualmente anche nella liquidazione controllata dipende dalla lettura del rinvio dell’art. 270, comma 5; ma già lo spossessamento dell’art. 142 e il concorso dell’art. 151 portano a un risultato analogo: dopo la sentenza, nessun creditore anteriore può farsi pagare fuori dal riparto.

Il terzo tempo: l’esdebitazione

C’è infine un effetto che non riguarda il creditore ma il debitore. L’esdebitazione nella liquidazione controllata opera di diritto per le persone fisiche (art. 282 CCII), ma solo se ricorrono le condizioni dell’art. 280 e se il debitore non ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Un pagamento preferenziale che il liquidatore non può recuperare può comunque pesare qui, se rivela un disegno per sottrarre risorse ai creditori. Lo vedremo profilo per profilo.

Se il creditore è un tuo parente

La tua situazione

Sei il debitore e negli anni scorsi tuo padre, tua sorella o tuo suocero ti hanno dato una mano: 15.000 euro per chiudere un finanziamento, 6.000 per il furgone, qualche migliaio di euro per l’affitto nei mesi peggiori. Quando hai capito che non ce l’avresti fatta, prima di depositare la domanda, hai restituito almeno una parte di quei soldi. Oppure sei tu il parente: hai ricevuto un bonifico di rientro e ora temi che il liquidatore te lo chieda indietro.

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: è il profilo che il liquidatore guarda per primo. Non perché la legge vieti di restituire i soldi a un familiare, ma perché è il terreno in cui i debiti fittizi e gli spostamenti di patrimonio sono più frequenti, e dove la prova è più fragile.

Cosa cambia per te

La regola di partenza è la stessa per tutti: se il prestito del parente era reale e la restituzione è avvenuta in denaro quando il debito era già scaduto, il pagamento rientra nell’esenzione dell’art. 2901, comma 3, c.c. e il liquidatore non può revocarlo. Ma nel tuo caso ciascuno dei tre elementi viene verificato con più attenzione.

Il prestito era reale? Se il denaro è arrivato con bonifico tracciato, con una causale coerente (“prestito”, “anticipo per acquisto auto”), magari accompagnato da una scrittura privata, la prova è solida. Se invece il prestito era in contanti, senza documenti, o se i bonifici del parente portano la causale “regalo” o nessuna causale, il liquidatore può sostenere che si trattava di una donazione. In quel caso la “restituzione” diventa un atto senza causa o un atto gratuito: il primo si recupera con la ripetizione dell’indebito o con l’accertamento della simulazione, il secondo con la revocatoria, che per gli atti gratuiti non richiede neppure la consapevolezza del terzo.

Il debito era scaduto? Molti prestiti familiari non hanno una scadenza scritta. Se non c’era un termine, il creditore poteva in genere chiedere la restituzione in qualsiasi momento, ma la qualificazione del pagamento come adempimento di un debito “scaduto” può diventare oggetto di discussione. Una richiesta scritta del parente (anche un messaggio) prima del pagamento aiuta a dimostrare che si trattava di un atto dovuto.

È stato pagato in denaro? Qui c’è il rischio più serio. Se al posto dei soldi hai dato al parente la casa, la quota di un immobile o l’auto, non sei più nel campo dell’adempimento ma in quello dell’atto di disposizione. La Corte d’Appello di Roma (n. 5883/2026) ha chiarito che l’esenzione si estende alla vendita di un immobile solo se la vendita è l’unico modo per procurarsi la liquidità necessaria e l’intero prezzo serve a pagare debiti scaduti; se il prezzo copre solo in parte quei debiti, l’esenzione non opera.

I numeri

Ipotizziamo un debito complessivo di 87.400 euro verso banche e finanziarie, più 18.000 euro prestati dalla madre con tre bonifici tracciati nel 2022 e nel 2023, causale “prestito”. Nel marzo 2026, sei mesi prima della domanda, il debitore restituisce 9.500 euro con bonifico, dopo una richiesta scritta della madre.

  • Il credito della madre è documentato: 18.000 euro.
  • Il pagamento riguarda un debito esigibile e richiesto: è un adempimento.
  • La revocatoria del liquidatore non ha fondamento: il pagamento resta fermo. La madre potrà insinuarsi al passivo per i residui 8.500 euro, come chirografaria.

Cambiamo un solo dato: invece di 9.500 euro in denaro, il debitore trasferisce alla madre la metà di un box auto valutato 22.000 euro, “a saldo” del debito. Il valore della quota (11.000 euro) supera perfino il credito residuo, e comunque si tratta di un atto di disposizione: il liquidatore, con l’autorizzazione del giudice, può agire per far dichiarare l’atto inefficace e riportare la quota nella massa. La madre a quel punto concorre come creditrice per il suo credito.

I rischi specifici

Il rischio principale per te è che il liquidatore contesti l’esistenza stessa del debito verso il parente: senza prova del prestito, la restituzione perde la protezione dell’atto dovuto. In più, nel rapporto familiare la consapevolezza del pregiudizio da parte di chi riceve è in genere più facile da sostenere, perché chi vive vicino al debitore conosce le sue difficoltà. Un secondo rischio riguarda l’esdebitazione: se i pagamenti ai familiari sono stati sistematici mentre gli altri creditori restavano scoperti, l’OCC lo segnalerà e il tema della buona fede potrà tornare quando il tribunale valuterà la liberazione dai debiti.

Va anche ricordato un segnale che il legislatore dà altrove: nel concordato minore l’art. 79, comma 2, CCII esclude dal voto i parenti e gli affini fino al quarto grado, proprio per il rischio di conflitto di interessi. Non è una regola della liquidazione controllata, ma spiega perché i rapporti di famiglia vengono letti con prudenza.

Le mosse giuste

  1. Raccogli subito la prova del prestito: estratti conto con i bonifici in entrata, eventuali scritture, messaggi in cui si parlava di restituzione.
  2. Ricostruisci la sequenza delle restituzioni con date e importi, distinguendo quelle in denaro da quelle avvenute in altro modo.
  3. Dichiara tutto all’OCC: nascondere una restituzione a un familiare è molto più dannoso, ai fini dell’esdebitazione, della restituzione stessa.
  4. Se hai trasferito beni al parente, fallo valutare prima della domanda: è il caso in cui l’azione del liquidatore è più probabile.
  5. Se sei tu il parente, conserva i documenti e preparati a insinuarti al passivo per il residuo: il tuo credito non scompare perché sei un familiare.

Se sei tu il parente che ha ricevuto il rimborso

Per chi è nella tua posizione, la prima reazione è spesso il timore di dover restituire tutto. In realtà, se hai prestato denaro con bonifici tracciati e sei stato rimborsato in denaro dopo averlo chiesto, la legge ti tutela come qualsiasi altro creditore: il legame familiare non trasforma un adempimento in un atto revocabile. Quello che cambia è il livello di attenzione con cui il liquidatore guarderà le tue carte.

Prepara quindi un fascicolo semplice: gli estratti del tuo conto con le uscite verso il familiare, eventuali scritture o messaggi che parlano di prestito e di restituzione, gli estratti con le entrate dei rimborsi. Se il prestito serviva a uno scopo preciso (chiudere un finanziamento, acquistare un’auto, pagare l’affitto), conserva anche la documentazione di quell’utilizzo: è la prova più convincente che non si trattava di un regalo.

Se hai ricevuto un bene invece del denaro, la situazione è diversa e conviene affrontarla subito. Spesso la soluzione più conveniente, anche per te, è valutare con il liquidatore una definizione che eviti un giudizio lungo, restituendo il bene alla massa e concorrendo per il tuo credito. Ogni decisione va presa dopo aver confrontato il valore del bene, l’importo del credito e le prospettive dell’azione.

Ricorda infine che il tuo credito residuo va insinuato al passivo entro il termine fissato nella sentenza di apertura, con le stesse regole degli altri creditori: se non lo fai, perdi la possibilità di partecipare ai riparti e, con l’esdebitazione del tuo familiare, quel credito diventerà inesigibile.

Giurisprudenza dedicata

La distinzione tra adempimento (non revocabile) e atto di disposizione (revocabile) è al centro di Cass. Sez. VI ord. n. 1414 del 22 gennaio 2020 e della sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 5883 del 13 luglio 2026; Cass. Sez. III ord. n. 23999 del 24 luglio 2026 ha aggiunto che il rogito con cui si esegue un preliminare anteriore, con data certa opponibile al creditore, è un atto dovuto e quindi non revocabile: un principio utile quando il trasferimento al parente esegue un impegno preso da tempo e documentato.

Se il creditore è la banca e sei “rientrato” sul conto

La tua situazione

Avevi un conto corrente con un fido, magari un mutuo o un prestito personale nella stessa banca. Nei mesi prima della domanda lo stipendio o gli incassi sono stati accreditati su quel conto, e la banca li ha usati per coprire lo scoperto. Oppure la banca, accortasi delle difficoltà, ha revocato l’affidamento e ha trattenuto tutte le entrate, fino a lasciarti senza disponibilità. In alcuni casi ha anche ottenuto un’ipoteca o una fideiussione all’ultimo momento.

Per chi è nella tua posizione la domanda è: il liquidatore può costringere la banca a restituire quelle rimesse?

Cosa cambia per te

Nella liquidazione giudiziale le rimesse sul conto sono un classico bersaglio della revocatoria concorsuale, con le esenzioni dell’art. 166 CCII. Nella liquidazione controllata, mancando il rinvio all’art. 166, le rimesse che hanno ridotto uno scoperto già esigibile sono, in linea di principio, pagamenti di un debito scaduto e quindi fuori dalla revocatoria ordinaria. È uno dei punti in cui le regole proteggono il creditore più di quanto il debitore speri.

Diverso è il caso delle rimesse su un conto con fido ancora in essere: lì il versamento non paga un debito scaduto, ma ricostituisce la disponibilità; difficilmente il liquidatore può considerarlo un atto di disposizione pregiudizievole, perché il debitore conserva il diritto di riutilizzare quella provvista.

Restano invece aggredibili le operazioni che non sono un semplice adempimento:

  • la garanzia ottenuta in extremis: un’ipoteca o un pegno concessi per un debito già scaduto sono un atto di disposizione revocabile (Cass. 1414/2020);
  • il rimborso anticipato di un finanziamento non ancora scaduto, se il debitore ha usato risorse che sarebbero servite agli altri creditori;
  • la cessione di crediti alla banca (ad esempio dei canoni di locazione o di crediti commerciali) a saldo dell’esposizione.

Dopo l’apertura: il conto non è più “della banca”

Con la sentenza di apertura entrano in gioco lo spossessamento (art. 142) e il concorso (art. 151). Gli accrediti successivi sul conto, per la parte che non è stata lasciata al debitore per il mantenimento (art. 268, comma 4, lett. b), CCII), appartengono alla procedura. La banca non può continuare a “rientrare” sugli accrediti successivi all’apertura come se nulla fosse: deve insinuarsi al passivo come gli altri. Quanto alla possibilità di compensare crediti e debiti reciproci sorti prima dell’apertura, le regole sulla compensazione nelle procedure concorsuali vanno verificate sul caso concreto, perché l’estensione dei rinvii dell’art. 270, comma 5, alla liquidazione controllata non è sempre lineare.

I numeri

Conto corrente con fido di 10.000 euro, revocato dalla banca il 15 gennaio 2026. Saldo a quella data: −9.730 euro. Da febbraio a luglio 2026 sul conto arrivano sei stipendi netti da 1.640 euro: 9.840 euro in totale. La banca li trattiene tutti; il conto torna a +110 euro. La domanda di liquidazione controllata è depositata a settembre 2026.

  • Dopo la revoca, il debito di 9.730 euro era esigibile: gli accrediti lo hanno estinto come pagamenti di un debito scaduto.
  • Il liquidatore non può usare la revocatoria ordinaria per recuperarli.
  • Restano due verifiche utili per il debitore: se la banca ha trattenuto somme impignorabili o di natura alimentare, e se il recesso dal fido è stato esercitato correttamente, aspetto che può aprire una contestazione contrattuale diversa dalla revocatoria.

Se invece a maggio 2026, quando il conto era già in rosso e il fido revocato, il debitore avesse concesso alla banca un’ipoteca su un appezzamento di terreno a garanzia del residuo di un prestito personale da 23.400 euro già scaduto, quell’ipoteca sarebbe esposta all’azione del liquidatore.

I rischi specifici

Per la banca il rischio principale non è la restituzione delle rimesse anteriori, ma la perdita delle garanzie ottenute all’ultimo momento e il divieto di trattenere gli accrediti successivi all’apertura. Per il debitore, il rischio è sopravvalutare la revocatoria: chi pensa di “recuperare” gli stipendi assorbiti dallo scoperto attraverso la liquidazione controllata resta di solito deluso.

Per la banca con ipoteca regolare c’è poi un vantaggio che va conosciuto: Cass. Sez. I n. 22914 del 19 agosto 2024, pronunciata su rinvio pregiudiziale, ha affermato che il privilegio processuale del creditore fondiario dell’art. 41 TUB opera anche nella liquidazione controllata. Per il mutuo fondiario, quindi, la banca può in certi casi proseguire l’esecuzione individuale sull’immobile ipotecato.

Le mosse giuste

  1. Ricostruisci il conto almeno degli ultimi 24 mesi, con la data dell’eventuale revoca del fido: è da lì che dipende la natura degli accrediti.
  2. Elenca tutte le garanzie concesse alla banca e la data in cui sono state date rispetto alla scadenza del debito.
  3. Dopo l’apertura, chiedi che lo stipendio sia accreditato su un conto non gravato da scoperti o comunque segnala subito al liquidatore la situazione, per evitare compensazioni di fatto.
  4. Fai controllare il rapporto bancario nel suo complesso: interessi, commissioni e recesso possono ridurre il credito che la banca insinua al passivo.

Su questo profilo lavora lo staff multidisciplinare coordinato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo in diritto bancario e tributario: la lettura dei movimenti di conto, delle revoche di fido e delle garanzie è il punto in cui avvocato e commercialista devono lavorare insieme.

Se sei la banca e il liquidatore contesta le operazioni

Per l’istituto di credito la verifica parte dal contratto. La prima domanda è se, al momento delle rimesse contestate, il credito della banca fosse già esigibile: dopo il recesso dal fido, o dopo la decadenza dal beneficio del termine in un finanziamento, le somme incassate estinguono un debito scaduto e godono dell’esenzione. Se invece il fido era in essere, la banca deve dimostrare che le rimesse hanno semplicemente ripristinato la disponibilità del cliente, che poteva nuovamente utilizzarla.

Più delicata è la posizione delle garanzie. Un’ipoteca, un pegno su titoli, una cessione di crediti ottenuti mentre il cliente era già in ritardo e a fronte di un debito già scaduto non sono adempimenti: il liquidatore può contestarli dimostrando il pregiudizio e la consapevolezza della banca, che in questi casi conosce in genere bene la situazione del cliente attraverso la centrale rischi e l’andamento del conto. Se invece la garanzia è stata concessa insieme al finanziamento, si tratta di un atto oneroso contestuale al credito e la contestazione diventa molto più difficile.

Dopo l’apertura, la banca deve gestire il conto del debitore tenendo conto dello spossessamento: gli accrediti destinati alla procedura vanno messi a disposizione del liquidatore e la quota lasciata al debitore per il mantenimento non può essere assorbita dal saldo negativo. È l’aspetto operativo su cui nascono più spesso contestazioni.

Giurisprudenza dedicata

Cass. Sez. VI ord. n. 1414/2020 (ipoteca per debito scaduto revocabile) e Cass. Sez. I n. 22914/2024 (privilegio fondiario nella liquidazione controllata) sono le due pronunce da tenere presenti per questo profilo.

Se il creditore è un fornitore

La tua situazione

Sei un professionista, un artigiano, un piccolo commerciante o un imprenditore agricolo sotto le soglie dell’impresa minore. Hai continuato a lavorare fino a poco prima della domanda e, per non restare senza merce o materiali, hai pagato i fornitori indispensabili, lasciando indietro banche e finanziarie. Oppure sei il fornitore: hai incassato le ultime fatture e ora il liquidatore ti scrive.

Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi.

Cosa cambia per te

Il fornitore pagato per una fattura scaduta, in denaro, con bonifico o assegno, ha ricevuto l’adempimento di un debito scaduto: senza la revocatoria concorsuale, il pagamento delle forniture scadute prima della domanda non è recuperabile con l’art. 2901 c.c. Neppure se il fornitore sapeva che il cliente era in difficoltà.

Il quadro cambia quando il pagamento è avvenuto in modo diverso dal normale:

  • pagamento anticipato di fatture non ancora scadute;
  • restituzione della merce o consegna di beni diversi a saldo del debito;
  • cessione di crediti verso i propri clienti al fornitore, per estinguere l’esposizione;
  • pagamento da parte di un terzo con risorse del debitore, che nasconde un’operazione diversa.

In questi casi il liquidatore può valutare la revocatoria, che richiede comunque la prova del pregiudizio e, trattandosi di atti onerosi, della consapevolezza del fornitore.

I contratti in corso all’apertura

Se il contratto di fornitura era ancora in corso quando si è aperta la procedura, si applica l’art. 270, comma 6, CCII: l’esecuzione resta sospesa finché il liquidatore, sentito il debitore, non decide se subentrare o sciogliere il contratto. Il fornitore può metterlo in mora con un termine fissato dal giudice delegato, non superiore a sessanta giorni, dopo il quale il contratto si intende sciolto. Se il liquidatore subentra, sono prededucibili solo i crediti maturati durante la procedura; se scioglie, il fornitore si insinua al passivo per il credito da mancato adempimento, senza risarcimento del danno.

Dopo l’apertura, il debitore non può più pagare di tasca propria le vecchie fatture: quei pagamenti non producono effetti verso la massa e il fornitore rischia di doverli restituire.

I numeri

Un idraulico con partita IVA ha debiti per 64.800 euro (banche, finanziaria, Erario) e tre fornitori di materiale. Tra aprile e luglio 2026 paga integralmente il fornitore principale: quattro fatture scadute da 30-60 giorni, per 7.315 euro. Al fornitore minore paga invece in anticipo una fattura con scadenza a novanta giorni, da 1.180 euro, ottenendo uno sconto del 3%. La domanda è del settembre 2026.

  • I 7.315 euro: adempimento di debiti scaduti, non revocabile.
  • I 1.144,60 euro pagati in anticipo: pagamento di un debito non scaduto; in astratto revocabile, ma il liquidatore valuterà se l’azione è utile, considerando importo, compensi e tempi del giudizio. Con cifre così contenute, il giudice delegato potrebbe non ritenere conveniente autorizzarla (art. 274, comma 3).

I rischi specifici

Il rischio principale per il fornitore è il pagamento “anomalo”: merce restituita, crediti ceduti, pagamenti anticipati, perché sono gli unici che escono dall’esenzione dell’art. 2901, comma 3. Per il debitore il rischio è diverso: se ha pagato i fornitori con il ricavato della vendita di beni a prezzo basso, è la vendita stessa che può essere attaccata.

Le mosse giuste

  1. Separa i pagamenti di fatture scadute da quelli anticipati: preparane un elenco con data di emissione, scadenza e data di pagamento.
  2. Documenta il motivo dei pagamenti ai fornitori indispensabili: proseguire l’attività può spiegare la scelta anche ai fini dell’esdebitazione.
  3. Non pagare più nulla di anteriore dopo l’apertura, neppure con il denaro che ti è stato lasciato per vivere.
  4. Se sei il fornitore, verifica se il contratto era in corso e, in caso di incertezza, metti in mora il liquidatore perché scelga.

Se sei il fornitore e ricevi la lettera del liquidatore

Per chi è nella tua posizione, la lettera del liquidatore che chiede di “restituire quanto ricevuto” non è ancora un’azione giudiziaria. Il liquidatore, per agire in revocatoria, deve ottenere l’autorizzazione del giudice delegato, che la concede solo se l’azione appare utile per i creditori. Questo significa che hai lo spazio per rispondere con i documenti e spiegare perché il pagamento rientra nell’esenzione.

La risposta efficace contiene tre elementi: le fatture con la loro data di scadenza, la prova dei pagamenti con data e mezzo utilizzato, la dimostrazione che si trattava di forniture normali, a prezzi di mercato e secondo le condizioni abituali tra le parti. Se uno dei pagamenti era anticipato, conviene affrontarlo apertamente: l’importo, il motivo dell’anticipo (uno sconto concordato, una prassi commerciale costante) e l’assenza di consapevolezza dello stato di difficoltà del cliente sono elementi che il liquidatore deve comunque superare.

Se invece la richiesta riguarda somme incassate dopo la sentenza di apertura, la posizione è molto più debole: lì non serve dimostrare la consapevolezza, perché il pagamento non produce effetti verso la massa. In quel caso la strada più ragionevole è di solito restituire e insinuare al passivo il credito corrispondente, evitando un contenzioso con scarse prospettive.

Un ultimo aspetto riguarda le forniture eseguite dopo l’apertura su richiesta del liquidatore, che ha deciso di proseguire il contratto: quei crediti sono prededucibili, cioè vanno pagati prima degli altri. È una tutela importante, ma vale solo per ciò che è maturato durante la procedura e solo se il subentro è stato effettivamente dichiarato.

Giurisprudenza dedicata

Per il fornitore pagato dopo l’apertura vale il principio applicato da Cass. Sez. III n. 22105 del 31 luglio 2025 nella liquidazione giudiziale: il pagamento eseguito dal debitore in procedura non è opponibile alla massa, a differenza di quanto accade nell’esecuzione individuale, dove il debitore pignorato conserva la possibilità di adempiere con effetto estintivo.

Se il creditore è l’Agenzia delle Entrate-Riscossione

La tua situazione

Hai cartelle esattoriali e, prima di arrenderti, hai provato a stare al passo: una rateizzazione, qualche rata della definizione agevolata, un pagamento per bloccare un fermo amministrativo. Oppure l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) ti ha pignorato direttamente lo stipendio o il conto presso il datore di lavoro o la banca, con l’ordine di pagamento diretto previsto per la riscossione coattiva, e una parte del debito è già stata incassata così.

Se sei in questa situazione, la prima cosa che devi sapere è che quello che AdER ha incassato prima della domanda, di regola, resta ad AdER.

Cosa cambia per te

Le rate pagate su cartelle notificate e scadute sono pagamenti di debiti scaduti: anche verso il Fisco vale l’esenzione dell’art. 2901, comma 3, c.c., e il liquidatore non ha la revocatoria concorsuale per recuperare le rate versate prima della domanda. Lo stesso vale per le somme già assegnate e versate ad AdER in esecuzione di un pignoramento concluso prima dell’apertura: l’esecuzione forzata non è un atto di disposizione del debitore, e il creditore che ha incassato ha ricevuto quanto gli spettava.

Le cose cambiano con la sentenza di apertura:

  • il pignoramento in corso si arresta: l’art. 150 CCII, richiamato dall’art. 270, comma 5, vieta di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sui beni compresi nella procedura;
  • le trattenute successive all’apertura sullo stipendio o sulla pensione, per la parte che non è stata lasciata al debitore per il mantenimento, spettano alla procedura e non più ad AdER;
  • la rateizzazione non si paga più: proseguire le rate dopo l’apertura significa pagare un creditore anteriore fuori dal concorso. AdER si insinua al passivo come gli altri, con i privilegi che le spettano.

C’è un dettaglio che molti trascurano: la definizione agevolata o la rateizzazione, una volta interrotte, di norma decadono con le regole proprie di ciascuna misura. Questo non è un problema nella liquidazione controllata, perché il debito viene comunque trattato nel concorso e, al termine, coperto dall’esdebitazione per la parte non soddisfatta; ma è un motivo in più per non interrompere i pagamenti alla cieca prima di aver deciso davvero di accedere alla procedura.

I numeri

Debitore dipendente con netto mensile di 1.720 euro, cartelle per 31.260 euro. AdER pignora un quinto dello stipendio dal gennaio 2026 (per semplicità, 344 euro al mese). La liquidazione controllata è aperta con sentenza del 6 ottobre 2026.

  • Trattenute da gennaio a settembre 2026: 9 × 344 = 3.096 euro. Incassate da AdER prima dell’apertura: restano acquisite.
  • Trattenuta di ottobre e successive: il pignoramento non può proseguire. Se il datore di lavoro continua a versare ad AdER per inerzia, quelle somme vanno recuperate a favore della procedura.
  • Il residuo, 28.164 euro, va insinuato al passivo entro il termine fissato in sentenza (non superiore a novanta giorni: con apertura il 6 ottobre 2026 e termine massimo, la scadenza sarebbe lunedì 4 gennaio 2027).

I rischi specifici

Il rischio principale per te è continuare a pagare la rateizzazione dopo l’apertura per paura del fermo o di altre misure: sono soldi che sottrai alla procedura e che possono essere considerati inefficaci. Per AdER il rischio è inverso: dover restituire alla procedura le trattenute incassate dopo la sentenza.

Ricorda poi che l’esdebitazione copre anche i debiti tributari, ma l’art. 278, comma 7, CCII esclude, tra l’altro, le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti: una sanzione amministrativa autonoma non segue la sorte del debito principale.

Le mosse giuste

  1. Scarica l’estratto di ruolo aggiornato e ricostruisci cosa hai pagato, quando e a quale titolo.
  2. Comunica subito al datore di lavoro e ad AdER la sentenza di apertura: la notifica spetta al liquidatore, ma una comunicazione tempestiva evita trattenute indebite.
  3. Sospendi i pagamenti volontari delle rate dopo l’apertura, concordando la linea con il liquidatore.
  4. Verifica i crediti insinuati da AdER: prescrizione delle cartelle, decadenze e sanzioni possono ridurre l’importo ammesso.

Il caso del terzo pignorato

Una situazione frequente riguarda il datore di lavoro o la banca che hanno ricevuto da AdER l’ordine di pagamento diretto e, dopo l’apertura, non sanno a chi versare. La regola è che, dalla sentenza, l’esecuzione individuale non può proseguire: il terzo deve interrompere i versamenti ad AdER e attenersi alle indicazioni del liquidatore per la quota destinata alla procedura. Se continua a pagare AdER, rischia di dover pagare due volte, perché il pagamento eseguito al creditore sbagliato non lo libera verso la procedura. Per il debitore è utile assicurarsi che il terzo abbia ricevuto copia della sentenza: un mese di ritardo nella comunicazione può tradursi in somme che poi andranno recuperate.

Giurisprudenza dedicata

Il principio dell’inefficacia dei pagamenti in corso di procedura, applicato da Cass. Sez. III n. 22105/2025, vale anche per i pagamenti al Fisco: il creditore pubblico non è sottratto al concorso.

Se il creditore è il tuo datore di lavoro

La tua situazione

Il tuo datore di lavoro ti ha fatto un prestito, ti ha anticipato una parte del TFR o ti ha dato un acconto sullo stipendio in un momento difficile. Da allora ti trattiene una rata fissa in busta paga. Oppure, all’opposto, sei tu il datore di lavoro, un piccolo imprenditore o un professionista con un paio di dipendenti, e nei mesi prima della domanda hai pagato gli stipendi arretrati lasciando indietro tutti gli altri.

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: il datore di lavoro è insieme creditore del lavoratore e debitore dello stipendio, e la busta paga diventa il luogo in cui i due rapporti si incontrano.

Se sei il lavoratore debitore e il datore è creditore

Le trattenute mensili sul prestito, eseguite prima della domanda e corrispondenti alle rate scadute, sono pagamenti di debiti scaduti: il liquidatore non può farle restituire con la revocatoria ordinaria.

Dopo l’apertura, però, il quadro cambia. Lo stipendio entra nella liquidazione per la parte che eccede quanto il giudice lascia al debitore per il mantenimento suo e della famiglia (art. 268, comma 4, lett. b), CCII). Il datore di lavoro non può continuare a trattenere le rate del proprio prestito come se fosse un creditore privilegiato: deve versare al liquidatore la quota destinata alla procedura e insinuarsi al passivo per il residuo del suo credito. Le trattenute successive alla sentenza sono pagamenti ricevuti fuori dal concorso.

C’è un punto delicato: quando il credito del datore e il debito retributivo nascono dallo stesso rapporto (ad esempio un acconto sullo stipendio dello stesso mese), si discute se si tratti di vera compensazione o di un semplice conteggio di dare e avere. La risposta dipende dalla natura del credito ed è una delle verifiche da fare caso per caso. Lo stesso vale per l’anticipo del TFR: se l’anticipo è stato erogato secondo le regole del rapporto di lavoro, non è un prestito da restituire ma una parte del trattamento già maturato, e non crea un credito del datore da far valere nella procedura.

Se sei il debitore datore di lavoro e hai pagato i dipendenti

Se sei un piccolo imprenditore e hai pagato gli stipendi arretrati prima della domanda, hai adempiuto debiti scaduti e per di più assistiti da privilegio generale (art. 2751-bis c.c.): è uno dei pagamenti preferenziali più difficili da contestare. Restano da verificare solo situazioni anomale: un “dipendente” che è in realtà un familiare senza reale prestazione lavorativa, compensi molto superiori al normale, pagamenti anticipati di retribuzioni non ancora maturate.

I numeri

Lavoratore con netto mensile di 1.590 euro; il datore gli ha prestato 4.200 euro nel 2025, con rimborso di 175 euro al mese in busta paga. Al 30 settembre 2026 ha già trattenuto 2.100 euro (12 rate). Il 6 ottobre 2026 si apre la liquidazione controllata; il giudice fissa in 1.150 euro mensili la somma lasciata al debitore per il mantenimento (importo ipotetico: il giudice lo determina caso per caso).

  • 2.100 euro già trattenuti: restano al datore.
  • Da ottobre: il datore deve versare al liquidatore 440 euro al mese (1.590 − 1.150) e non può più trattenere i 175 euro per sé.
  • Credito residuo del datore: 2.100 euro, da insinuare al passivo come chirografario.

I rischi specifici

Il rischio principale per il datore di lavoro è continuare le trattenute dopo l’apertura: è il comportamento che più facilmente porta a una richiesta di restituzione da parte del liquidatore. Per il lavoratore il rischio è non accorgersene: se in busta paga la rata continua a comparire, va segnalato subito.

Le mosse giuste

  1. Recupera il documento del prestito e il piano delle trattenute.
  2. Consegna al datore di lavoro copia della sentenza di apertura e del provvedimento che fissa la quota per il mantenimento.
  3. Controlla le buste paga dei primi tre mesi successivi all’apertura.
  4. Se sei il datore debitore, prepara un prospetto dei pagamenti ai dipendenti con le mensilità a cui si riferiscono.

Se sei il datore di lavoro creditore

Per te la procedura del dipendente ha un effetto pratico immediato: dalla notifica della sentenza devi trattare la busta paga in modo diverso. La quota fissata dal giudice va lasciata al lavoratore, la parte eccedente va versata al liquidatore, e il tuo credito per il prestito va insinuato al passivo come quello di qualunque altro creditore chirografario. Non puoi trattenere la rata “a monte”, perché in quel modo ti soddisferesti con priorità su tutti gli altri. Se hai dubbi sull’importo da versare o sulla decorrenza, chiedi indicazioni scritte al liquidatore: è il modo più sicuro per non dover pagare due volte. Al termine del rapporto di lavoro, ricorda che anche il TFR entra nelle regole della procedura per la parte eccedente quella lasciata al dipendente.

Giurisprudenza dedicata

Anche per il datore di lavoro il riferimento è il principio dell’inefficacia dei pagamenti ricevuti in corso di procedura, espresso da Cass. Sez. III n. 22105/2025 per la liquidazione giudiziale.

Se il creditore è l’amico che ti ha prestato denaro

La tua situazione

Un amico, un collega o un vicino ti ha prestato denaro senza troppe formalità: 2.000 euro in contanti, poi altri 1.500, poi un bonifico da 3.000 con la causale “per te”. Prima della domanda gli hai restituito una parte, in contanti o con qualche bonifico. Ora temi che il liquidatore lo coinvolga, o sei l’amico e non sai se dovrai ridare quei soldi.

Per chi è nella tua posizione le regole sono le stesse del parente, ma il problema della prova è ancora più acuto.

Cosa cambia per te

Se il prestito è reale e la restituzione è avvenuta in denaro dopo la richiesta dell’amico, il pagamento è l’adempimento di un debito scaduto e non è revocabile. Il problema è dimostrarlo. Con prestiti in contanti e restituzioni in contanti, il liquidatore non vede nulla di documentato: può non avere elementi per agire, ma l’amico non avrà elementi per insinuarsi al passivo per l’eventuale residuo.

Quando invece restano tracce parziali, possono emergere tre scenari:

  • prestito documentato, restituzione documentata: situazione solida;
  • prestito non documentato, restituzione documentata: il liquidatore può chiedersi se la restituzione fosse dovuta; il rischio è che venga considerata un pagamento senza causa o un atto gratuito;
  • prestito documentato come regalo (causale “per te”, “regalo”): il denaro ricevuto potrebbe essere qualificato come donazione, e la successiva “restituzione” come un atto gratuito o un indebito.

Ricorda anche i limiti all’uso del contante: oltre la soglia di legge, i trasferimenti in contanti tra privati sono vietati e lasciano comunque una traccia difficile da spiegare.

I numeri

Prestiti dell’amico: 3.000 euro con bonifico (causale “prestito”), 2.500 in contanti. Restituzioni: 1.200 euro con bonifico e 1.800 in contanti, tutte nell’estate 2026. Domanda depositata a settembre.

  • Prestito provato: 3.000 euro. Restituzione provata: 1.200 euro → adempimento, non revocabile.
  • I 2.500 euro in contanti e i 1.800 restituiti in contanti non risultano dai documenti: l’amico non può insinuarsi per un credito che non riesce a provare; il liquidatore non ha basi per un’azione su un pagamento che non conosce, ma il debitore deve comunque dichiarare all’OCC tutto ciò che sa. Un’omissione scoperta dopo può pesare sulla valutazione della condotta.
  • Credito insinuabile dell’amico: 3.000 − 1.200 = 1.800 euro, chirografario.

I rischi specifici

Il rischio principale è la qualificazione del rapporto: se il prestito non è provato o appare come un regalo, la restituzione perde la protezione dell’atto dovuto. E per il debitore, l’omissione di questi rapporti nella documentazione per l’OCC è più pericolosa del pagamento in sé.

Le mosse giuste

  1. Metti per iscritto oggi una ricognizione del prestito, con date e importi, firmata da entrambi: non ha data certa anteriore, ma aiuta a ricostruire.
  2. Raccogli messaggi, email, estratti conto che confermano prestiti e restituzioni.
  3. Non fare nuove restituzioni dopo il deposito della domanda senza averne parlato con chi ti assiste.
  4. Se sei l’amico, insinuati al passivo per il residuo che riesci a provare.

Se sei l’amico che ha ricevuto i soldi

La tua posizione è quella di un creditore chirografario come gli altri, senza privilegi. Se il liquidatore ti chiede di restituire quanto hai ricevuto prima della domanda, la tua difesa poggia su due punti: dimostrare che il prestito esisteva e che la restituzione è avvenuta quando il debito era esigibile. Se riesci a provarlo, l’esenzione dell’art. 2901, comma 3, c.c. ti protegge anche se sapevi che il tuo amico era in difficoltà: la consapevolezza, in questo caso, non conta, perché l’atto non è revocabile in sé.

Se invece le prove sono scarse, valuta con realismo la situazione. Una restituzione documentata a fronte di un prestito non documentato è il caso tipico in cui il liquidatore può sostenere che non esisteva alcun debito: la richiesta, allora, non si basa sulla revocatoria ma sulla ripetizione di ciò che non era dovuto, e la consapevolezza non è un presupposto. Testimoni, messaggi, prelievi in contanti coincidenti con le date del prestito possono aiutare a ricostruire il rapporto.

Infine, non sottovalutare il tema fiscale e antiriciclaggio: movimenti in contanti di importo rilevante tra privati possono suscitare domande che vanno oltre la procedura. Anche per questo, la trasparenza con l’OCC e con il liquidatore è quasi sempre la scelta migliore.

Giurisprudenza dedicata

La qualificazione della restituzione come adempimento di un debito scaduto, atto dovuto non revocabile, segue i principi di Cass. 1414/2020 e Cass. 23999/2026. Non risultano, tra le fonti consultate, pronunce specifiche sui prestiti tra amici nella liquidazione controllata: la soluzione si ricava dalle regole generali.

Tre restituzioni, tre esiti

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, non casi reali. Stesso debitore, stessa data di apertura, tre pagamenti diversi.

Dati comuni. Debitore consumatore, debiti per 112.650 euro. Domanda depositata il 14 settembre 2026; sentenza di apertura il 6 ottobre 2026; termine per le domande dei creditori fissato in novanta giorni, con scadenza lunedì 4 gennaio 2027. Esdebitazione di diritto decorsi tre anni dall’apertura: il 6 ottobre 2029 cade di sabato, quindi l’istanza si deposita in pratica da lunedì 8 ottobre 2029, salvo chiusura anticipata della procedura.

Ipotesi 1 – La sorella. Il 3 febbraio 2026 il debitore restituisce alla sorella 6.870 euro con bonifico, su un prestito di 10.000 euro ricevuto nel 2023 con bonifico e causale “prestito”, dopo una sua richiesta scritta.
– Esito: adempimento di un debito scaduto; esenzione dell’art. 2901, comma 3, c.c.
– Azione del liquidatore: non fondata.
– Sorella: si insinua per 3.130 euro.
– Esdebitazione: nessun ostacolo da questo pagamento, purché dichiarato all’OCC.

Ipotesi 2 – La banca con ipoteca tardiva. Il 22 luglio 2026, con un prestito personale scaduto di 23.400 euro, il debitore concede alla banca un’ipoteca su un terreno valutato 31.000 euro.
– Esito: atto di disposizione, non adempimento; revocabile in astratto (Cass. 1414/2020).
– Presupposti da provare: pregiudizio (il terreno era l’unico bene libero), consapevolezza del debitore e della banca (che conosceva il ritardo).
– Prescrizione: cinque anni dall’atto, cioè fino al 22 luglio 2031.
– Se l’azione riesce: il terreno torna disponibile per tutti i creditori, la banca concorre come chirografaria.

Ipotesi 3 – Il datore di lavoro dopo l’apertura. Il datore di lavoro continua a trattenere 175 euro al mese per un proprio prestito anche a ottobre, novembre e dicembre 2026.
– Esito: pagamenti ricevuti dopo l’apertura, fuori dal concorso.
– Il liquidatore chiede la restituzione di 525 euro e il versamento, da quel momento, della quota di stipendio destinata alla procedura.
– Il datore si insinua al passivo per il residuo.

Lettura comparata. Lo stesso debitore, con tre pagamenti di peso economico paragonabile, ottiene tre risultati opposti: il primo pagamento è al sicuro, il secondo dipende da un giudizio in cui l’onere della prova grava sul liquidatore, il terzo è recuperabile quasi automaticamente. La data e la forma del pagamento contano più del nome del creditore.

I casi misti: quando appartieni a più profili

Molte situazioni reali non stanno in una sola casella.

Il parente che è anche fideiussore della banca. Tuo padre ha garantito il mutuo e tu, prima della domanda, hai pagato in anticipo alcune rate per alleggerire la sua posizione. Qui si sommano due profili: il pagamento è fatto alla banca, ma il beneficiario sostanziale è il garante familiare. Se si tratta di rate già scadute, valgono le regole della banca; se sono rate anticipate, il rimborso anticipato è più esposto e il collegamento con il familiare rende più facile sostenere la consapevolezza del pregiudizio. Ricorda inoltre che l’esdebitazione non libera i fideiussori: l’art. 278, comma 6, CCII lascia salvi i diritti dei creditori verso coobbligati e garanti, quindi la banca potrà comunque rivolgersi a tuo padre.

L’amico che è anche fornitore. Il titolare di una piccola impresa amica ti vende materiale e ti presta denaro. Le fatture pagate alla scadenza seguono la regola del fornitore; le restituzioni del prestito seguono quella dell’amico. Tenere separate le due contabilità è indispensabile: un pagamento senza indicazione dell’imputazione può essere letto nel modo meno favorevole.

Il datore di lavoro che è anche un parente. Lavori nell’azienda di tuo zio, che ti ha prestato denaro e trattiene le rate in busta paga. La regola sulle trattenute dopo l’apertura è quella del datore di lavoro, ma la prova del prestito e la congruità dello stipendio vengono valutate con la prudenza riservata ai rapporti familiari.

Il debitore professionista con debiti personali e professionali. Se sei un professionista, nella liquidazione controllata confluiscono tutti i debiti, personali e professionali. I pagamenti ai fornitori dello studio e quelli ai familiari vanno ricostruiti insieme: l’OCC guarderà l’insieme delle scelte, non i singoli bonifici.

AdER e banca sullo stesso conto. Se AdER ha pignorato il conto e la banca contemporaneamente vantava uno scoperto, la sequenza temporale tra pignoramento, trattenute e accrediti decide chi può tenere cosa. È uno dei casi in cui serve ricostruire il conto giorno per giorno.

Il coniuge che ha pagato i tuoi debiti. Tua moglie o tuo marito ha saldato alcune rate della tua finanziaria con il proprio conto, e tu, prima della domanda, gli hai trasferito la tua quota della casa coniugale “per compensare”. Qui il pagamento del coniuge alla finanziaria è un atto di un terzo e non riguarda il tuo patrimonio; ma il trasferimento della quota è un atto di disposizione tuo, verso un familiare, e il liquidatore lo esaminerà con particolare attenzione: dovrà valutare se il credito di regresso del coniuge era reale, se la quota valeva più del credito e se c’era consapevolezza del pregiudizio. Se c’è un fondo patrimoniale, ricorda che i beni del fondo non sono compresi nella liquidazione salvo l’art. 170 c.c. (art. 268, comma 4, lett. c), CCII), ma la costituzione del fondo è a sua volta un atto potenzialmente revocabile.

Il pensionato che garantisce il figlio e paga per lui. Se sei il debitore pensionato che, prima della domanda, ha pagato debiti del figlio di cui era garante, quei pagamenti estinguono un tuo debito di garanzia, se scaduto, e seguono la regola generale. Se invece hai pagato debiti del figlio senza esserne obbligato, il pagamento è un atto gratuito verso il figlio: è il terreno più esposto alla revocatoria, perché per gli atti gratuiti basta la consapevolezza del debitore.

La regola per combinare i profili è semplice da enunciare e meno da applicare: per ciascun pagamento si individua il titolo (che debito era, se era scaduto), la forma (denaro o altro), il momento (prima o dopo l’apertura) e la persona che lo ha ricevuto. Il profilo del creditore incide soprattutto sulla prova e sulla consapevolezza, mentre la natura dell’atto incide sulla revocabilità.

In pratica, conviene costruire una tabella con una riga per ogni pagamento rilevante degli ultimi cinque anni e quattro colonne: titolo, forma, data, destinatario. Le righe in cui compaiono insieme un familiare, un mezzo di pagamento diverso dal denaro e una data vicina alla domanda sono quelle da approfondire per prime, perché sono le stesse che il liquidatore metterà in cima alla propria lista. Le righe con pagamenti in denaro di debiti scaduti verso creditori estranei, invece, raramente richiedono più di una semplice documentazione.

Il confronto tra profili

La tabella mette a confronto i sei profili sui punti che decidono l’esito. La regola comune resta quella spiegata all’inizio: senza revocatoria concorsuale, i pagamenti in denaro di debiti scaduti anteriori alla domanda sono in linea di principio al sicuro, mentre i pagamenti dopo l’apertura no.

Aspetto Parente Banca Fornitore AdER Datore di lavoro Amico
Pagamento in denaro di debito scaduto prima della domanda Non revocabile, se il prestito è provato Non revocabile (rimesse dopo revoca del fido) Non revocabile Non revocabile (rate e somme già assegnate) Non revocabile (trattenute su rate scadute) Non revocabile, se il prestito è provato
Atti più esposti Trasferimento di beni, prestito non provato Ipoteca o pegno tardivi, cessione di crediti Pagamenti anticipati, merce restituita Pochi: l’incasso coattivo non è atto del debitore Prestiti anomali, “dipendenti” fittizi Prestito come regalo, contanti
Dopo l’apertura Nessun pagamento Niente rientri sugli accrediti Contratti sospesi (art. 270 c.6) Esecuzione bloccata (art. 150) Trattenute non più consentite Nessun pagamento
Rischio principale Contestazione del credito Perdita delle garanzie tardive Pagamenti anomali Trattenute post apertura Trattenute post apertura Qualificazione del rapporto
Peso sull’esdebitazione Alto se sistematico o nascosto Basso Basso, se giustificato dall’attività Basso Basso Medio, se omesso all’OCC

Le domande che valgono per tutti

Il pagamento fatto tra il deposito della domanda e la sentenza è inefficace?
Non automaticamente. L’inefficacia legata all’apertura decorre dalla sentenza. Un pagamento fatto nel periodo intermedio resta soggetto alle regole della revocatoria ordinaria, ma è anche il pagamento che l’OCC e il giudice guarderanno con più attenzione, perché il debitore aveva già scelto la via concorsuale. La prudenza suggerisce di non fare pagamenti selettivi in quella fase.

Se il liquidatore ottiene la restituzione, il creditore perde il suo credito?
No. La revocatoria rende l’atto inefficace verso i creditori, non cancella il rapporto. Chi restituisce può, di regola, far valere il proprio credito nel concorso, insieme agli altri. Il modo esatto in cui il credito “rivive” nella liquidazione controllata è un aspetto tecnico da verificare caso per caso, perché le norme sulla liquidazione giudiziale che lo disciplinano non sono richiamate in modo espresso.

Chi deve dimostrare i presupposti della revocatoria?
Il liquidatore, che agisce in giudizio con l’autorizzazione del giudice delegato. Deve provare il pregiudizio, la consapevolezza del debitore e, per gli atti onerosi, quella del terzo. Chi ha ricevuto il pagamento ha invece interesse a provare che si trattava dell’adempimento di un debito scaduto.

Un’azione revocatoria già avviata da un singolo creditore prima dell’apertura che fine fa?
L’art. 274, comma 2, CCII consente al liquidatore di proseguire le azioni già pendenti. Il risultato, a quel punto, va a vantaggio di tutti i creditori e non solo di chi aveva iniziato.

Un pagamento preferenziale non revocabile può impedire l’esdebitazione?
Di per sé no. Ma se inserito in un quadro di condotte volte a sottrarre risorse ai creditori, o se nascosto all’OCC, può incidere sulla valutazione richiesta dall’art. 282, comma 2, CCII, che esclude l’esdebitazione in caso di colpa grave, malafede o frode nella causazione del sovraindebitamento e richiede le condizioni dell’art. 280. Secondo la lettura del Tribunale di Napoli (25 marzo 2026), è proprio in questa fase, e non all’apertura, che la condotta del debitore viene vagliata.

E se cambio situazione durante la procedura, ad esempio perdo il lavoro?
Le regole sui pagamenti anteriori non cambiano: la loro sorte si giudica con riferimento al momento in cui sono stati fatti. Cambia invece la quota di reddito destinata alla procedura, che il giudice può rivedere, e con essa ciò che il datore di lavoro, l’ente pensionistico o la banca devono versare al liquidatore.

La giurisprudenza, profilo per profilo

Di seguito le pronunce richiamate nella guida, ordinate secondo il profilo cui si applicano più direttamente. I principi sono riformulati con parole nostre; per ogni pronuncia indichiamo perché conta per il tema dei pagamenti fatti prima e dopo la liquidazione controllata.

Per il parente e per l’amico che hanno ricevuto una restituzione

1. Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 1414 del 22 gennaio 2020.
Principio: l’esenzione dalla revocatoria prevista per l’adempimento di un debito scaduto si spiega con il carattere doveroso del pagamento, una volta che il debitore è in mora, e non con l’assenza di pregiudizio per gli altri creditori; per questo non si estende alla concessione di un’ipoteca per un debito già scaduto, che resta un atto di disposizione revocabile. L’ordinanza richiama come conformi Cass. Sez. III n. 6321 del 16 marzo 2010 e Cass. Sez. III n. 16570 del 25 novembre 2002.
Rilevanza: è la pronuncia che traccia il confine tra ciò che il liquidatore non può toccare (il pagamento in denaro) e ciò che può aggredire (le garanzie e gli atti diversi dall’adempimento). Vale per tutti i profili, ma è decisiva quando il parente o la banca hanno ottenuto garanzie all’ultimo momento.

2. Corte d’Appello di Roma, Sez. IV, sent. n. 5883 del 13 luglio 2026.
Principio: gli atti dovuti non sono atti di disposizione; la vendita di un immobile può beneficiare dell’esenzione solo se è l’unico mezzo per ottenere la liquidità e se l’intero prezzo è destinato a pagare debiti scaduti; se il prezzo copre solo in parte i debiti scaduti, l’esenzione cade. La Corte sottolinea che l’esenzione si regge sul criterio della priorità temporale, mentre nelle procedure concorsuali domina la parità di trattamento.
Rilevanza: chiarisce perché, nella liquidazione controllata priva di revocatoria concorsuale, la priorità di chi è stato pagato prima tende a prevalere; e mostra il rischio per chi ha “pagato” un familiare cedendogli un immobile.

3. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 23999 del 24 luglio 2026.
Principio: il trasferimento immobiliare che esegue un preliminare anteriore, con data certa opponibile al creditore, è un atto dovuto e non è revocabile; in tal caso non serve neppure esaminare pregiudizio e consapevolezza.
Rilevanza: protegge il parente o l’amico che ricevono un bene in esecuzione di un impegno preso da tempo e documentato, distinguendolo dai trasferimenti decisi all’ultimo momento.

Per la banca

4. Cass. civ., Sez. I, n. 22914 del 19 agosto 2024.
Principio: pronunciandosi su rinvio pregiudiziale, la Corte ha affermato che il privilegio processuale del creditore fondiario previsto dall’art. 41 TUB opera anche nella liquidazione controllata.
Rilevanza: la banca con mutuo fondiario ha una posizione particolare rispetto agli altri creditori; per il debitore significa che l’immobile ipotecato può restare esposto all’esecuzione individuale nonostante la procedura.

La banca resta inoltre il destinatario tipico del principio della pronuncia n. 1 (ipoteca per debito scaduto revocabile).

Per il fornitore, AdER e il datore di lavoro pagati dopo l’apertura

5. Cass. civ., Sez. III, n. 22105 del 31 luglio 2025.
Principio: il debitore sottoposto a liquidazione giudiziale non può estinguere validamente, durante la procedura, un debito anteriore (nel caso, verso un condominio), perché il pagamento è inefficace verso i creditori ai sensi dell’art. 44 l. fall. e dell’art. 144 CCII; diversamente, il debitore sottoposto solo a esecuzione individuale può adempiere con effetto liberatorio.
Rilevanza: la pronuncia riguarda la liquidazione giudiziale; per la liquidazione controllata il principio passa attraverso il rinvio dell’art. 270, comma 5, CCII (spossessamento e concorso). È il fondamento delle richieste di restituzione rivolte a chi incassa dopo la sentenza.

Per il debitore: apertura, relazione dell’OCC ed esdebitazione

6. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074/2025.
Principio: per l’apertura della liquidazione controllata non è richiesto il requisito della meritevolezza.
Rilevanza: i pagamenti preferenziali non impediscono di per sé l’accesso alla procedura; il tema si sposta sull’esdebitazione.

7. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28576 del 28 ottobre 2025.
Principio: la relazione dell’OCC è un requisito di ammissibilità della domanda.
Rilevanza: è nella relazione che i pagamenti anteriori devono emergere; una relazione incompleta mette a rischio la domanda.

8. Cass. civ., n. 11603 del 28 aprile 2026.
Principio: il contenuto della relazione dell’OCC introdotto dalle modifiche normative è un obbligo informativo essenziale, che non aggiunge un requisito soggettivo di meritevolezza per l’apertura.
Rilevanza: conferma che l’OCC deve informare il tribunale anche sulle possibili azioni recuperatorie, comprese quelle sui pagamenti preferenziali.

9. Tribunale di Napoli, Sez. VII civ., sent. del 25 marzo 2026 (R.G.P.U. n. 79/2026).
Principio: l’apertura della liquidazione controllata richiede la verifica dei presupposti oggettivi e della completezza documentale, non un giudizio sulla meritevolezza; la colpa grave, la malafede e la frode vengono in rilievo nella fase dell’esdebitazione, che ha natura premiale.
Rilevanza: colloca nel momento giusto la valutazione delle condotte del debitore, compresi i pagamenti selettivi a favore di parenti e amici.

10. Tribunale di Larino, decreto del 2 dicembre 2025 (proc. n. 23/2025).
Principio: ha dichiarato inammissibile una domanda ritenendo che la colpa grave nella formazione del debito, emergente dalla relazione dell’OCC, rilevi già all’apertura.
Rilevanza: rappresenta l’orientamento opposto a quello di Napoli; dimostra che una condotta pregiudizievole verso i creditori può, presso alcuni tribunali, pesare fin dall’inizio.

11. Cass. civ., n. 13228 del 7 maggio 2026, e Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30108 del 14 novembre 2025.
Principio: le due pronunce esprimono un contrasto sulla possibilità di ricorrere per cassazione contro i decreti in materia di esdebitazione.
Rilevanza: se l’esdebitazione viene negata per condotte legate ai pagamenti preferenziali, la strada dell’impugnazione fino all’ultimo grado non è ancora pacifica e va valutata con attenzione.

Una nota di metodo

Tra le fonti consultate non abbiamo trovato pronunce di legittimità che decidano espressamente una revocatoria del liquidatore su un pagamento preferenziale nella liquidazione controllata. Le soluzioni proposte in questa guida si ricavano dalla combinazione dell’art. 274 CCII, privo di rinvio all’art. 166, con la giurisprudenza sulla revocatoria ordinaria e con quella sugli effetti dell’apertura. È un terreno in cui i tribunali di merito potranno dare indicazioni nuove, e che va verificato al momento in cui si decide.

Come lavora lo Studio Monardo, creditore per creditore

Quando un liquidatore valuta i pagamenti del debitore, o quando un creditore riceve una richiesta di restituzione, servono due cose: leggere i documenti come li leggerà il giudice e costruire la linea prima che la controversia nasca. Ecco cosa facciamo concretamente.

  1. Ricostruiamo la mappa dei pagamenti degli ultimi cinque anni, il periodo entro cui la revocatoria ordinaria non è prescritta, distinguendo per ciascuno titolo, scadenza, forma e destinatario.
  2. Per i parenti e gli amici, verifichiamo la prova dei prestiti: bonifici, causali, scritture, corrispondenza, e indichiamo dove la documentazione è debole prima che lo faccia il liquidatore.
  3. Per i rapporti bancari, analizziamo i movimenti di conto con lo staff di commercialisti, individuando la data di revoca degli affidamenti, la natura delle rimesse e le garanzie concesse tardivamente.
  4. Per i fornitori, separiamo le fatture pagate alla scadenza da quelle anticipate e verifichiamo i contratti ancora in corso all’apertura, ai fini dell’art. 270, comma 6, CCII.
  5. Per AdER, controlliamo l’estratto di ruolo, le trattenute e le somme versate dopo l’apertura, e verifichiamo i crediti insinuati sotto il profilo di prescrizione e decadenza.
  6. Per il datore di lavoro, verifichiamo le buste paga successive alla sentenza e predisponiamo le comunicazioni necessarie a interrompere le trattenute non dovute.
  7. Prepariamo la documentazione per l’OCC in modo che ogni pagamento rilevante sia dichiarato e spiegato, tutelando la successiva esdebitazione.
  8. Se sei il creditore che ha ricevuto una richiesta di restituzione, esaminiamo l’azione del liquidatore e costruiamo la difesa sull’esenzione dell’art. 2901, comma 3, c.c. e sui presupposti mancanti.
  9. Curiamo l’insinuazione al passivo del credito residuo o di quello che rivive dopo la restituzione.
  10. Seguiamo l’eventuale contenzioso fino all’ultimo grado, con la stessa strategia dall’analisi iniziale alla Cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema pesa soprattutto l’esperienza come Gestore della crisi e fiduciario di un OCC: è dall’interno degli organismi che si redigono le relazioni in cui i pagamenti anteriori vengono descritti e valutati, e si conosce il punto di vista con cui il liquidatore decide se chiedere al giudice l’autorizzazione ad agire. Per i debitori imprenditori l’abilitazione di Esperto Negoziatore consente di valutare anche percorsi alternativi alla liquidazione; per tutti, la qualifica di cassazionista garantisce continuità di difesa fino all’ultimo grado.

Lo staff unisce avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo: la ricostruzione contabile dei pagamenti e la valutazione giuridica della loro revocabilità procedono insieme, senza passaggi di mano.

In chiusura: prima il tuo profilo, poi le tue regole

La domanda del titolo ha una risposta in due tempi. Prima della domanda, il liquidatore della liquidazione controllata non dispone della revocatoria concorsuale e non può, di regola, recuperare i pagamenti in denaro di debiti già scaduti; dopo l’apertura, invece, nessun creditore anteriore può essere pagato fuori dal concorso. Tra questi due poli si collocano gli atti anomali, i debiti non provati, le garanzie tardive, che restano aggredibili.

Il primo passo è capire in quale profilo ti trovi; il secondo è agire secondo le regole che valgono per te, prima che il liquidatore o l’OCC ricostruiscano la vicenda al posto tuo.

Lo Studio Monardo affronta questa materia dal punto di vista di chi opera negli organismi di composizione della crisi: l’Avv. Monardo è Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, e coordina uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario che legge conti, garanzie e cartelle con lo stesso rigore della procedura. Se la questione arriva davanti alla Suprema Corte, la segue lo stesso avvocato cassazionista.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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