La risposta breve è che decide il tribunale. Quella completa è più articolata: a quella decisione partecipano almeno sette soggetti, ciascuno con un ruolo, dei poteri e dei termini propri. Il tribunale emette il decreto, ma lo fa dopo aver sentito gli organi della procedura. Il curatore comunica l’istanza e riferisce i fatti rilevanti. Il comitato dei creditori viene sentito. I creditori ammessi hanno quindici giorni per presentare osservazioni. Il pubblico ministero riceve il decreto. Il debitore deve chiedere il beneficio, perché nella liquidazione giudiziale l’esdebitazione non arriva da sola. Dopo il decreto entrano in scena altri giudici: la corte d’appello in sede di reclamo e, per alcuni provvedimenti, la Cassazione.
Non esiste un’unica risposta alla domanda “chi decide”: dipende da quale posto occupi in questa vicenda, perché ogni soggetto ha poteri, scadenze e rischi diversi. Qualche esempio. Il debitore che si dimentica di presentare l’istanza alla chiusura non riceve nulla in automatico. Il creditore che lascia passare i quindici giorni senza osservazioni non perde il reclamo, ma arriva al tribunale senza aver detto la sua quando contava. Il curatore che nel rapporto riepilogativo tace un fatto rilevante priva il collegio dell’elemento decisivo. Il creditore che riceve la comunicazione del decreto ha trenta giorni per reclamare, e quei giorni corrono anche in agosto.
In questa guida trovi un capitolo per ciascun protagonista: il tribunale e il giudice delegato; il curatore; il comitato dei creditori; i creditori ammessi al passivo; il pubblico ministero; il debitore e il suo difensore; i giudici dell’impugnazione, cioè la corte d’appello e la Cassazione. Seguono tre simulazioni con calendari reali, i casi in cui un soggetto ricopre più ruoli, il confronto con la liquidazione controllata (art. 282 CCII), le domande comuni, la giurisprudenza ordinata per profilo e ciò che lo Studio può fare per te.
Perché questo tema riguarda da vicino lo Studio Monardo? L’esdebitazione è la fase in cui il diritto della crisi produce il suo effetto più concreto: libera dai debiti chi ha perso tutto in una procedura liquidatoria. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera in questo campo come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC. Conosce quindi dall’interno il lavoro degli organi che riferiscono al tribunale. Come avvocato cassazionista può inoltre seguire il fascicolo dall’istanza fino all’ultimo grado di giudizio. Quando l’esdebitazione riguarda un imprenditore, si aggiunge l’esperienza di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, utile per leggere l’intera storia della crisi.
📩 Se sei coinvolto in una liquidazione giudiziale e vuoi capire quale ruolo hai nella decisione sull’esdebitazione, scrivici adesso: trovi tutti i riferimenti per contattarci in fondo a questa pagina.
La base comune: cosa dice la legge, una volta per tutti
Prima di guardare ai singoli protagonisti conviene fissare le regole che valgono per tutti. I capitoli dei profili rinviano a questa parte e non la ripetono.
Che cos’è l’esdebitazione. L’art. 278, comma 1, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019) la definisce come la liberazione dai debiti. Comporta l’inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti in una liquidazione giudiziale o controllata. Con l’esdebitazione vengono meno anche le cause di ineleggibilità e di decadenza collegate all’apertura della liquidazione giudiziale. Verso i creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso, il beneficio opera solo per la parte che eccede la percentuale attribuita ai creditori di pari grado (comma 2). Restano esclusi gli obblighi di mantenimento e alimentari, i risarcimenti da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti (comma 7). Restano salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso (comma 6).
Quando si può ottenere. L’art. 279, comma 1, riconosce al debitore il diritto all’esdebitazione decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione oppure alla chiusura, se questa arriva prima. Restano salvi gli artt. 280 e 282, comma 2.
A quali condizioni. L’art. 280 elenca cinque condizioni soggettive, legate alla condotta del debitore:
– a) nessuna condanna definitiva per bancarotta fraudolenta, per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio o per altri delitti connessi all’attività d’impresa, salvo riabilitazione. Se il procedimento penale è in corso o sono state applicate misure di prevenzione, il tribunale rinvia la decisione;
– b) nessuna distrazione dell’attivo, esposizione di passività inesistenti, aggravamento del dissesto che renda gravemente difficile ricostruire patrimonio e affari, ricorso abusivo al credito;
– c) nessun ostacolo o rallentamento della procedura e collaborazione piena con gli organi, ai quali vanno fornite le informazioni e i documenti utili;
– d) nessuna altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per ottenerla;
– e) non più di due esdebitazioni già ottenute.
Non c’è più un requisito oggettivo legato alla percentuale pagata ai creditori.
Come si decide. È la norma centrale di questa guida, l’art. 281 CCII, nel testo vigente dopo il correttivo (D.Lgs. 136/2024, art. 42, comma 4):
- comma 1: il tribunale, su istanza del debitore, contestualmente al decreto di chiusura, sentiti gli organi della procedura e verificate le condizioni degli artt. 278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti. Il curatore comunica l’istanza ai creditori ammessi al passivo, che possono presentare osservazioni entro quindici giorni;
- comma 2: il tribunale provvede allo stesso modo quando sono decorsi almeno tre anni dall’apertura;
- comma 3: il curatore dà atto, nel rapporto riepilogativo dell’art. 235, comma 1, dei fatti rilevanti per concedere o negare il beneficio;
- comma 4: il decreto è comunicato agli organi della procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori ammessi non integralmente soddisfatti, che possono proporre reclamo ex art. 124 entro trenta giorni. Il decreto è iscritto nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere;
- commi 5 e 6: l’esdebitazione non incide sui giudizi in corso né sulle operazioni liquidatorie, anche se successivi alla chiusura disposta ex art. 234. Se da questi deriva un riparto maggiore, il beneficio vale solo per la parte definitivamente non soddisfatta.
Il reclamo. L’art. 124 CCII disciplina il reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale. Possono proporlo il curatore, il comitato dei creditori, il debitore e ogni altro interessato. Va proposto, “rispettivamente, al tribunale o alla corte di appello”: i decreti del giudice delegato si reclamano davanti al tribunale, quelli del tribunale davanti alla corte d’appello. Il termine ordinario è di dieci giorni, ma per l’esdebitazione l’art. 281, comma 4, ne fissa uno speciale di trenta. Il reclamo non sospende il provvedimento (art. 124, comma 4). Il collegio decide con decreto motivato entro trenta giorni dall’udienza (comma 12).
Agosto non ferma nulla. L’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale dei termini per i procedimenti disciplinati dal Codice. I quindici giorni per le osservazioni e i trenta per il reclamo corrono anche tra il 1° e il 31 agosto. Se un termine scade di sabato o di domenica, si sposta al lunedì successivo.
Un’avvertenza sul regime applicabile. Tutto quanto descritto vale per le liquidazioni giudiziali regolate dal CCII. Per chi era stato dichiarato fallito prima del 15 luglio 2022, la Cassazione ha chiarito che l’esdebitazione resta regolata dalla legge fallimentare anche se l’istanza è stata presentata dopo quella data (Cass. civ., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835). Se il tuo caso nasce da un fallimento, verifica prima di tutto questo punto. Ci torneremo nei casi misti.
Un’avvertenza sulle fonti di commento. In alcune banche dati online si legge ancora che il tribunale pronuncia l’esdebitazione “d’ufficio”. Il testo vigente dell’art. 281, comma 1, dice invece “su istanza del debitore”. Chi si affida a commenti non aggiornati rischia di aspettare un provvedimento che non arriverà mai.
Il tribunale e il giudice delegato: chi firma davvero il decreto
La tua situazione
Questo capitolo serve a chi vuole sapere chi decide materialmente: il debitore che si chiede davanti a chi presentare l’istanza, il creditore che vuole capire a chi indirizzare le osservazioni, il professionista che deve impostare l’atto. L’art. 281 dice “il tribunale”. La domanda che ne segue, quasi sempre, è: il tribunale come collegio o il giudice delegato che segue la procedura dal primo giorno?
Cosa cambia per te
La risposta si ricava mettendo insieme tre norme.
La prima è l’art. 122 CCII, “Poteri del tribunale concorsuale”. Il tribunale che ha aperto la liquidazione giudiziale “è investito dell’intera procedura”. Nomina, revoca e sostituisce gli organi quando la competenza non è del giudice delegato. Può sentire in qualsiasi momento, in camera di consiglio, il curatore, il comitato dei creditori e il debitore. Decide le controversie sulla procedura che non spettano al giudice delegato e i reclami contro i provvedimenti di quest’ultimo. I suoi provvedimenti sono “pronunciati con decreto motivato”, salvo diversa previsione di legge.
La seconda è l’art. 123 CCII, “Poteri del giudice delegato”. Il giudice delegato vigila e controlla la regolarità della procedura. Tra i suoi compiti c’è quello di riferire al tribunale sugli affari per i quali serve un provvedimento del collegio (comma 1, lett. a). Decide i reclami contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori (lett. e). I suoi provvedimenti sono decreti motivati (comma 3). Il comma 2 aggiunge un’incompatibilità importante: il giudice delegato “non può trattare i giudizi che ha autorizzato, né far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti”.
La terza è l’art. 281, comma 1, che affida la decisione al “tribunale”, non al giudice delegato.
Il quadro è questo: sull’esdebitazione nella liquidazione giudiziale provvede il tribunale con decreto motivato, cioè l’organo collegiale al quale il giudice delegato riferisce. Il giudice delegato da solo non può concedere o negare il beneficio. L’art. 123, comma 1, lett. a, conferma che esistono affari riservati al “collegio” e che su di essi il giudice delegato si limita a riferire. L’esdebitazione è uno di questi, perché la legge la assegna al tribunale.
Il giudice delegato può far parte del collegio che decide l’esdebitazione? La norma sull’incompatibilità (art. 123, comma 2) lo esclude solo dal collegio che decide il reclamo contro i suoi atti. Il decreto di esdebitazione, però, è un atto del tribunale, non del giudice delegato. Il testo non vieta quindi la sua partecipazione al collegio che decide sull’esdebitazione. L’organizzazione interna del collegio, ad esempio chi è relatore, dipende dalle prassi dei singoli tribunali e va verificata nel caso concreto.
C’è poi il tema dei tempi. L’art. 281, comma 1, dice che il tribunale provvede “contestualmente” al decreto di chiusura. Che succede se l’istanza arriva subito dopo? Se n’è occupata la Corte costituzionale con la sentenza n. 74/2026 (decisa il 23 febbraio 2026, depositata il 12 maggio 2026), su rimessione del Tribunale di Arezzo. La Corte ha dichiarato non fondata la questione “nei sensi di cui in motivazione”: la contestualità va intesa in senso logico-funzionale e non solo cronologico. L’istanza depositata subito dopo la chiusura può quindi essere decisa con un decreto successivo. La Corte ha anche invitato il legislatore a fissare un termine preciso.
I numeri
Le cifre che il tribunale deve tenere presenti nella decisione sono poche ma decisive:
– 3 anni dall’apertura: è il momento in cui l’esdebitazione può essere chiesta anche a procedura aperta (artt. 279, comma 1, e 281, comma 2);
– 15 giorni concessi ai creditori per le osservazioni: il decreto pronunciato prima della scadenza toglierebbe loro la possibilità di interloquire;
– 5 anni a ritroso dalla scadenza del termine per l’esdebitazione, per verificare un eventuale beneficio precedente (art. 280, lett. d);
– 2 esdebitazioni già ottenute: è il limite massimo (art. 280, lett. e).
Esempio. La liquidazione giudiziale è stata aperta il 16 ottobre 2023 (lunedì). Il triennio matura il 16 ottobre 2026 (venerdì). Da quel giorno il debitore può chiedere l’esdebitazione anche se la liquidazione è ancora aperta. Il tribunale non può però pronunciarsi finché non è scaduto il termine di quindici giorni per le osservazioni, che decorre dalla comunicazione del curatore ai creditori.
I rischi specifici
Per chi si rivolge al tribunale il rischio più serio è il decreto che non motiva sulle condizioni di legge. Il tribunale deve “verificare la sussistenza delle condizioni” degli artt. 278, 279 e 280: un decreto che non dà conto di questa verifica, o che ignora le osservazioni dei creditori, si presta a essere reclamato. C’è poi il rinvio obbligatorio: se pende un procedimento penale per uno dei reati dell’art. 280, lett. a, o sono state applicate misure di prevenzione, il tribunale non decide ma rinvia fino all’esito. Un decreto che concedesse il beneficio ignorando questa circostanza sarebbe vulnerabile.
Le mosse giuste
- Indirizza l’istanza al tribunale della procedura, indicando la liquidazione giudiziale, il numero di ruolo e il giudice delegato.
- Chiedi che l’istanza sia trattata insieme alla chiusura o, se la chiusura è già avvenuta, richiama la lettura logico-funzionale della contestualità indicata dalla Corte costituzionale nella sent. 74/2026.
- Controlla che il curatore abbia comunicato l’istanza ai creditori e che il termine di quindici giorni sia scaduto prima della decisione.
- Se pende un procedimento penale, documentalo tu stesso: il rinvio è un esito previsto dalla legge e conviene gestirlo, non subirlo.
Giurisprudenza dedicata
Oltre alla Corte cost. n. 74/2026, conta per il tribunale l’impostazione della Cassazione sui requisiti. Con l’ord. 6 novembre 2024, n. 28505, la Sez. I ha affermato che la scarsa consistenza del patrimonio non impedisce l’esdebitazione se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive. Ha anche osservato che l’art. 280 CCII ha eliminato il requisito oggettivo. Il caso era regolato dalla legge fallimentare. Per il tribunale significa che la verifica riguarda le condotte, non la percentuale pagata.
Il curatore: l’organo che istruisce la decisione
La tua situazione
Se sei il curatore, o se sei il debitore o un creditore e vuoi capire cosa aspettarti da lui, sappi che nella decisione sull’esdebitazione il curatore ha un ruolo istruttorio decisivo. Non decide, ma da lui passano le informazioni su cui il tribunale deciderà. La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: il tribunale conosce il debitore quasi solo attraverso ciò che il curatore ha scritto nel corso della procedura.
Cosa cambia per te
Il curatore compare tre volte nell’art. 281.
La prima volta come organo da sentire. Il comma 1 impone al tribunale di provvedere “sentiti gli organi della stessa”, cioè della procedura. Il curatore è uno di questi organi: la sezione del Codice sugli “organi preposti” lo disciplina agli artt. 125-137. L’art. 122, comma 1, lett. b, conferma che il tribunale può sentirlo in qualsiasi momento in camera di consiglio.
La seconda volta come organo che comunica. Il comma 1 stabilisce che l’istanza del debitore “è comunicata a cura del curatore ai creditori ammessi al passivo”. È il curatore a far partire il termine di quindici giorni. Se la comunicazione manca o è incompleta, il contraddittorio con i creditori non si forma correttamente e il decreto si espone a contestazioni. Sull’importanza di coinvolgere i creditori, la Corte costituzionale ha detto una cosa molto chiara: con l’ord. n. 104/2026 (decisa il 4 maggio 2026, depositata l’11 giugno 2026) ha restituito gli atti ai giudici rimettenti perché i creditori ammessi al passivo sono parti del giudizio di esdebitazione e le ordinanze di rimessione andavano notificate anche a loro. Il caso riguardava l’esdebitazione dopo una liquidazione controllata, ma il principio si estende facilmente alla liquidazione giudiziale, dove la comunicazione ai creditori è espressamente affidata al curatore.
La terza volta come organo che riferisce. Il comma 3 prevede che il curatore dia atto, nel rapporto riepilogativo dell’art. 235, comma 1, “dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio”. Il rapporto riepilogativo rientra nel sistema delle relazioni e dei rapporti del curatore, che il Codice disciplina in generale all’art. 130. Il curatore non deve esprimere un “voto” sull’esdebitazione: deve riportare i fatti rilevanti, favorevoli e sfavorevoli, in modo che il tribunale possa verificare le condizioni dell’art. 280.
Quali fatti sono rilevanti? Quelli che corrispondono alle lettere dell’art. 280: eventuali distrazioni, passività inesistenti, aggravamento del dissesto, ricorso abusivo al credito (lett. b); la collaborazione del debitore con gli organi e la consegna di informazioni e documenti (lett. c); l’esistenza di procedimenti penali o di condanne per i reati della lett. a, se il curatore ne è a conoscenza; i precedenti benefici (lett. d ed e).
Il curatore riceve infine la comunicazione del decreto come organo della procedura (comma 4) e, in base all’art. 124, comma 1, è tra i soggetti legittimati al reclamo.
I numeri
- 15 giorni: decorrono dalla comunicazione del curatore. Conviene fissarne la data con un mezzo che ne dia prova (di regola la PEC).
- Tutti i creditori ammessi: l’art. 281, comma 1, non distingue tra privilegiati e chirografari né tra creditori soddisfatti e non soddisfatti. La comunicazione dell’istanza va fatta a tutti gli ammessi al passivo. Il decreto finale va invece comunicato solo ai creditori “non integralmente soddisfatti” (comma 4).
- 30 giorni per il reclamo, dalla comunicazione del decreto.
Esempio. Il curatore invia la PEC con l’istanza a 47 creditori ammessi il 21 ottobre 2026 (mercoledì). Il termine per le osservazioni scade il 5 novembre 2026 (giovedì). Se tre PEC risultano non consegnate, il curatore deve rinnovare la comunicazione a quei creditori, e per loro il termine ripartirà dalla nuova data.
I rischi specifici
Il rischio principale per il curatore è un rapporto riepilogativo che non dà conto dei fatti rilevanti, in un senso o nell’altro. Se omette un fatto ostativo, il decreto di esdebitazione può essere reclamato dai creditori. Se omette un fatto favorevole, come la collaborazione puntuale del debitore, il tribunale può negare il beneficio su basi incomplete. C’è poi il rischio formale della comunicazione mancata o tardiva ai creditori, che espone l’intero subprocedimento a contestazioni.
Le mosse giuste
- Se sei il curatore, inserisci nel rapporto riepilogativo una sezione dedicata all’esdebitazione, organizzata secondo le lettere dell’art. 280.
- Comunica l’istanza a tutti i creditori ammessi e conserva le ricevute.
- Segnala al tribunale la data di scadenza del termine per le osservazioni.
- Se sei il debitore, consegna al curatore per tempo i documenti che dimostrano la tua collaborazione: sono fatti che lui deve riportare.
- Se sei un creditore, chiedi al curatore se e quando l’istanza ti è stata comunicata: da lì decorrono i tuoi quindici giorni.
Giurisprudenza dedicata
Oltre alla Corte cost. ord. n. 104/2026, è utile Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074, resa in materia di liquidazione controllata. La Corte ha affermato che negligenza e imprudenza del debitore non impediscono l’apertura della procedura e vanno valutate nella fase dell’esdebitazione. Per il curatore della liquidazione giudiziale la conseguenza è pratica: è nella fase dell’esdebitazione che la ricostruzione delle condotte del debitore diventa decisiva, ed è lì che il suo rapporto ha più peso.
Il comitato dei creditori: l’organo sentito che spesso si dimentica
La tua situazione
Se fai parte del comitato dei creditori, o se sei il debitore e ti chiedi se dovrai fare i conti anche con il comitato, la domanda è: il comitato viene sentito sull’esdebitazione? Il testo dell’art. 281 non lo nomina espressamente. Parla però di “organi” della procedura, sia al comma 1 (il tribunale decide “sentiti gli organi della stessa”) sia al comma 4 (il decreto è comunicato “agli organi della procedura”).
Cosa cambia per te
Il comitato dei creditori è un organo della liquidazione giudiziale e, come tale, rientra fra gli “organi” che il tribunale deve sentire e ai quali deve comunicare il decreto. Lo conferma la struttura del Codice: la sezione intitolata “Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti” disciplina insieme il tribunale (art. 122), il giudice delegato (art. 123), il curatore (artt. 125-137) e il comitato dei creditori (artt. 138-141). Anche l’art. 122, comma 1, lett. b, elenca il comitato fra i soggetti che il tribunale può sentire in camera di consiglio.
Cosa fa il comitato? L’art. 140, comma 1, gli attribuisce il compito di vigilare sull’operato del curatore, di autorizzarne gli atti e di esprimere pareri nei casi previsti dalla legge o su richiesta del tribunale o del giudice delegato, motivando le deliberazioni anche in forma sintetica. Il comma 5 gli riconosce poteri ispettivi: il comitato e ciascun componente possono esaminare le scritture contabili e i documenti della procedura e chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al debitore.
Proprio quest’ultimo potere è prezioso in vista dell’esdebitazione: il comitato può raccogliere informazioni sulla condotta del debitore e offrirle al tribunale quando viene sentito.
E se il comitato non c’è? Succede spesso, soprattutto nelle procedure piccole. L’art. 140, comma 4, prevede che il giudice delegato provveda in caso di inerzia, di impossibilità di costituire il comitato per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori, di impossibilità di funzionamento o di urgenza. In questi casi, secondo lo stesso comma 5, i poteri ispettivi spettano ai singoli creditori, previa autorizzazione del giudice delegato.
I numeri
- 15 giorni: l’art. 140, comma 3, prevede che il comitato deliberi a maggioranza dei votanti entro quindici giorni dalla richiesta al presidente. Per i pareri non vincolanti vale una regola di silenzio-assenso: il parere si intende favorevole se non viene comunicato al curatore entro quel termine. In caso di urgenza il curatore può assegnare un termine diverso.
- 1/3 dei componenti: è la quota che può chiedere la convocazione del comitato (art. 140, comma 2).
Una precisazione. Il silenzio-assenso dell’art. 140, comma 3, riguarda i pareri non vincolanti chiesti nell’ambito della procedura. Se si applichi anche all’audizione prevista dall’art. 281 è una questione interpretativa che non risulta affrontata da pronunce verificate. Chi rappresenta il comitato fa bene a non affidarsi al silenzio e a esprimersi in modo esplicito.
I rischi specifici
Per il comitato il rischio principale è la passività: un comitato che non si esprime lascia il tribunale con il solo punto di vista del curatore e del debitore. Per il debitore il rischio è opposto: un comitato molto attivo, composto da creditori con forti interessi economici, può presentare un quadro sfavorevole. Va contrastato con documenti, non con dichiarazioni generiche.
Le mosse giuste
- Se sei un componente del comitato, chiedi che il comitato si riunisca appena l’istanza di esdebitazione viene depositata.
- Usa i poteri ispettivi dell’art. 140, comma 5, per verificare i fatti che riguardano la condotta del debitore.
- Esprimi una posizione motivata, anche sintetica, collegata alle lettere dell’art. 280.
- Se sei il debitore, verifica se il comitato è stato costituito. Se non c’è, ricorda che le sue funzioni sono esercitate dal giudice delegato.
Giurisprudenza dedicata
Non risultano pronunce verificate con estremi certi sul ruolo specifico del comitato nell’esdebitazione CCII. È invece utile Cass. civ., Sez. I, ord. 8 maggio 2024, n. 12523, riportata nella massima su Brocardi in calce all’art. 124: il reclamo dell’art. 124 riguarda la sola liquidazione giudiziale e non può essere esteso per analogia ad altre procedure senza uno specifico richiamo normativo. Per il comitato significa che, nella liquidazione giudiziale, lo strumento per contestare il decreto di esdebitazione è proprio quel reclamo, che l’art. 124, comma 1, gli attribuisce espressamente.
I creditori ammessi al passivo: quindici giorni per parlare, trenta per reclamare
La tua situazione
Sei un creditore. Hai presentato domanda di insinuazione, sei stato ammesso al passivo e, a procedura conclusa o quasi, ti resta una parte del credito che non è stata pagata. Ora ricevi dal curatore una PEC con l’istanza di esdebitazione del debitore. Per chi è nella tua posizione, quella PEC è il momento in cui la legge ti dà voce: hai quindici giorni per presentare osservazioni.
Cosa cambia per te
I tuoi strumenti sono due, in momenti diversi.
Prima del decreto: le osservazioni. L’art. 281, comma 1, ti consente di presentare osservazioni entro quindici giorni dalla comunicazione dell’istanza. Le osservazioni non sono un’opposizione formale e la legge non ne fissa la forma. Il loro scopo è portare al tribunale fatti utili per valutare le condizioni dell’art. 280. Sono efficaci quando indicano condotte precise: un bene uscito dal patrimonio poco prima dell’apertura, un debito contratto quando l’insolvenza era già evidente, un documento mai consegnato al curatore. Sono inutili quando si limitano a dire che il credito non è stato pagato. Il mancato pagamento, infatti, è il presupposto dell’esdebitazione, non un ostacolo.
Dopo il decreto: il reclamo. L’art. 281, comma 4, prevede che il decreto sia comunicato ai creditori ammessi al passivo “non integralmente soddisfatti”, che possono proporre reclamo ex art. 124 entro trenta giorni. Il reclamo spetta a te solo se sei stato ammesso al passivo e non sei stato pagato per intero: chi è stato soddisfatto integralmente non ha interesse a reclamare e la legge non gli comunica nemmeno il decreto.
C’è un dettaglio che spesso sfugge. Il termine ordinario dell’art. 124 è di dieci giorni, ma per l’esdebitazione l’art. 281, comma 4, ne fissa uno di trenta. La norma speciale prevale. Il reclamo, però, deve rispettare la forma dell’art. 124: va proposto con ricorso che indica l’organo competente, il giudice delegato e la procedura, i dati del ricorrente e del difensore, i motivi con le conclusioni, i mezzi di prova e i documenti (comma 3).
Sul tuo ruolo di parte la Corte costituzionale è stata esplicita con l’ord. n. 104/2026, in una vicenda di esdebitazione dopo una liquidazione controllata: i creditori ammessi al passivo sono parti del giudizio di esdebitazione. Non sei uno spettatore.
E se non hai partecipato al concorso? Hai un credito anteriore ma non ti sei insinuato. In questo caso l’art. 278, comma 2, prevede che l’esdebitazione operi nei tuoi confronti solo per la parte che eccede la percentuale attribuita ai creditori di pari grado. Questa regola è vigente, ma è stata contestata davanti alla Corte costituzionale. La questione, restituita con l’ord. 104/2026 per un vizio di notifica, è tornata davanti alla Corte (le ordinanze sono state ripubblicate in G.U. il 23/9/2026) ed è in attesa di decisione. I rimettenti, i Tribunali di Verona e di Milano, chiedono che l’esdebitazione operi pienamente anche verso i creditori anteriori non insinuati, alla luce della Direttiva UE 2019/1023.
I numeri
- 15 giorni per le osservazioni, dalla comunicazione del curatore;
- 30 giorni per il reclamo, dalla comunicazione del decreto;
- 90 giorni dal deposito del provvedimento: oltre questo limite l’art. 124, comma 2, esclude in via generale il reclamo;
- almeno 15 giorni tra la notifica del reclamo e l’udienza (art. 124, comma 7).
Esempio di calcolo. Credito ammesso in chirografo per 38.760 €. Riparto finale pari al 6,4%, cioè 2.480,64 €. Residuo non soddisfatto: 36.279,36 €. Con l’esdebitazione questo residuo diventa inesigibile verso il debitore. Lo puoi ancora chiedere a un eventuale fideiussore, perché l’art. 278, comma 6, fa salvi i diritti verso coobbligati e garanti. Se invece da un giudizio pendente arriva un ulteriore riparto, il beneficio si applica solo alla parte che resta definitivamente non soddisfatta (art. 281, comma 6).
I rischi specifici
Il rischio principale è lasciar passare i quindici giorni pensando che “tanto c’è il reclamo”: il reclamo serve a contestare il decreto, e un decreto pronunciato senza osservazioni dei creditori sarà con ogni probabilità motivato soltanto sulla base del rapporto del curatore. C’è poi il rischio di osservazioni generiche, che il tribunale non può utilizzare. Infine c’è il rischio di confondere i bersagli: l’esdebitazione non tocca la garanzia personale prestata da un terzo, quindi la vera tutela del credito residuo può passare per il fideiussore e non per il reclamo.
Le mosse giuste
- Annota la data di ricezione della PEC del curatore e calcola subito la scadenza dei quindici giorni, ricordando che corre anche in agosto (art. 9, comma 1).
- Presenta osservazioni ancorate a fatti e documenti, organizzate secondo le lettere dell’art. 280.
- Verifica se il tuo credito rientra fra quelli esclusi dall’esdebitazione (art. 278, comma 7): mantenimento, alimenti, risarcimento da illecito extracontrattuale, sanzioni non accessorie.
- Alla comunicazione del decreto valuta il reclamo con un difensore entro trenta giorni.
- Attiva in parallelo le azioni verso fideiussori e coobbligati, che restano obbligati.
Giurisprudenza dedicata
Oltre all’ord. Corte cost. n. 104/2026, è rilevante Cass. civ., ord. 31 maggio 2023, n. 15359 (la fonte letta non indica la sezione), resa in regime di legge fallimentare per il socio di una SNC fallito in estensione. La Corte ha considerato tassative le cause ostative all’esdebitazione e ha incluso tra i creditori concorsuali del socio anche quelli della società. Per un creditore significa che le osservazioni devono collegarsi a una causa ostativa prevista dalla legge: non basta sostenere che il beneficio sarebbe ingiusto.
Il pubblico ministero: destinatario del decreto, con un ruolo da leggere nel testo
La tua situazione
Questo capitolo serve soprattutto a chi si chiede perché il decreto di esdebitazione arrivi anche alla procura della Repubblica e se la procura possa contestarlo. Serve anche al debitore con un procedimento penale aperto, che vuole capire come quel procedimento si intrecci con il beneficio. Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri se pensi che il versante penale resti separato dall’esdebitazione: il collegamento è scritto nella legge.
Cosa cambia per te
Il pubblico ministero compare nell’art. 281, comma 4: il decreto del tribunale “è comunicato agli organi della procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori ammessi al passivo non integralmente soddisfatti, i quali possono proporre reclamo a norma dell’articolo 124 nel termine di trenta giorni”.
Due osservazioni sul testo.
La prima: la comunicazione al pubblico ministero è obbligatoria. Non dipende da una scelta del tribunale. La ragione si comprende guardando all’art. 280, lett. a: l’esdebitazione è esclusa in caso di condanna definitiva per bancarotta fraudolenta, delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio o altri delitti connessi all’attività d’impresa, salvo riabilitazione. Se il procedimento penale è in corso o sono state applicate misure di prevenzione ai sensi del D.Lgs. 159/2011, il tribunale deve rinviare la decisione. Il pubblico ministero è il soggetto che conosce i procedimenti penali pendenti e le misure di prevenzione. Informarlo del decreto gli consente di verificare che il beneficio non sia stato concesso ignorando situazioni che la legge considera ostative.
La seconda riguarda il reclamo. La frase “i quali possono proporre reclamo” segue l’elenco di tutti i destinatari della comunicazione, compreso il pubblico ministero. Letteralmente, quindi, la norma attribuisce il reclamo a tutti i soggetti ai quali il decreto è comunicato, pubblico ministero incluso. Non risultano però pronunce verificate che abbiano affrontato il tema in modo specifico. Il debitore che ottiene il beneficio deve sapere che il termine di trenta giorni decorre anche per la procura dalla comunicazione ricevuta. Fino alla sua scadenza, il decreto può essere contestato anche da quel fronte.
Il pubblico ministero non compare invece al comma 1 fra i soggetti da sentire prima della decisione. Il comma 1 parla degli “organi” della procedura, e il pubblico ministero non è un organo della liquidazione giudiziale nel senso degli artt. 122-141.
I numeri
- 30 giorni dalla comunicazione del decreto: è il termine per il reclamo indicato dall’art. 281, comma 4;
- 5 anni a ritroso dalla scadenza del termine per l’esdebitazione: il periodo in cui non si deve aver beneficiato di un’altra esdebitazione (lett. d). Non è un dato penale, ma il pubblico ministero può incrociarlo con altri fascicoli;
- 0 condanne definitive non riabilitate per i reati della lett. a: è la condizione richiesta.
Esempio. Il decreto che concede l’esdebitazione è comunicato al debitore il 3 dicembre 2026 (giovedì) e alla procura lo stesso giorno. Il trentesimo giorno è il 2 gennaio 2027, un sabato: il termine si sposta a lunedì 4 gennaio 2027. Fino a quella data, se la lettura letterale è corretta, anche la procura può reclamare.
I rischi specifici
Per il debitore il rischio principale è tacere un procedimento penale pendente: la legge impone il rinvio e la comunicazione al pubblico ministero rende probabile che l’omissione emerga. Un decreto ottenuto su un quadro incompleto è fragile e può essere contestato. Per i creditori, al contrario, la comunicazione alla procura è una garanzia ulteriore, ma non sostituisce le loro osservazioni e il loro reclamo.
Le mosse giuste
- Se sei il debitore, dichiara nell’istanza ogni procedimento penale pendente e ogni eventuale riabilitazione, allegando la documentazione.
- Se pende un procedimento per uno dei reati dell’art. 280, lett. a, chiedi tu stesso il rinvio: è l’esito previsto e conviene gestirlo con ordine.
- Calcola la scadenza dei trenta giorni anche dal lato della procura prima di considerare il decreto stabile.
- Se sei un creditore e hai segnalato fatti di rilievo penale, verifica se la procura ne è informata: la valutazione penale non spetta al tribunale fallimentare, ma il rinvio sì.
Giurisprudenza dedicata
Non risultano pronunce verificate, con estremi certi, sul reclamo del pubblico ministero contro il decreto di esdebitazione. Per completezza: l’attuale formulazione della lett. a dell’art. 280 deriva dall’art. 42, comma 3, del D.Lgs. 136/2024. Chi tratta un caso con implicazioni penali deve partire dal testo vigente e non da commenti precedenti al correttivo.
Il debitore e il suo difensore: chi chiede, chi prova, chi resiste
La tua situazione
Se sei il debitore, questa è la sezione scritta per te. Sei stato dichiarato in liquidazione giudiziale, come imprenditore individuale o come socio illimitatamente responsabile, oppure rappresenti una società. Il curatore ha liquidato ciò che c’era e i creditori hanno ricevuto quello che si poteva dare. La prima cosa che devi sapere è che l’esdebitazione, nella liquidazione giudiziale, non arriva in automatico: la devi chiedere tu, con un’istanza.
Cosa cambia per te
L’art. 281, comma 1, parla di decisione “su istanza del debitore”. La differenza con la liquidazione controllata è netta: lì l’art. 282 consente al tribunale di provvedere anche su segnalazione del liquidatore. Nella liquidazione giudiziale non esiste una via analoga. Se non presenti l’istanza, il tribunale non dichiara l’esdebitazione.
Il momento dell’istanza è legato a due finestre:
– la chiusura della procedura. Il tribunale decide contestualmente al decreto di chiusura (comma 1). Dopo la sent. Corte cost. n. 74/2026, l’istanza depositata subito dopo la chiusura può essere decisa con un decreto successivo, perché la contestualità è intesa in senso logico-funzionale. La Corte ha però sollecitato il legislatore a fissare un termine: finché non c’è, conviene non allontanarsi dalla chiusura;
– il triennio dall’apertura. Decorsi tre anni il tribunale provvede “allo stesso modo” anche a procedura aperta (comma 2). L’esdebitazione non incide però sui giudizi e sulle operazioni liquidatorie in corso (comma 5), e un riparto successivo riduce il beneficio alla parte rimasta scoperta (comma 6).
Il contenuto dell’istanza deve consentire al tribunale di verificare le condizioni degli artt. 278, 279 e 280. In concreto:
– la data di apertura della liquidazione giudiziale e, se c’è, quella del decreto di chiusura;
– la dichiarazione sui procedimenti penali e sulle misure di prevenzione (art. 280, lett. a);
– la dimostrazione della collaborazione con gli organi: documenti consegnati, accessi, risposte alle richieste del curatore (lett. c);
– la dichiarazione sui benefici precedenti (lett. d ed e);
– per le società, i dati dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti, sui quali vanno verificate le condizioni dell’art. 280 (art. 278, comma 4).
E il difensore? La difesa tecnica serve sempre per il reclamo: l’art. 124, comma 3, richiede che il ricorso indichi i dati del ricorrente “e del suo difensore”. Per l’istanza in primo grado la presenza del difensore è comunque consigliabile. Si tratta di rispondere alle osservazioni dei creditori, di commentare il rapporto del curatore e di costruire un fascicolo che regga anche in appello e in Cassazione.
I numeri
- 3 anni dall’apertura: da quel momento puoi chiedere l’esdebitazione anche a procedura aperta;
- 5 anni dalla scadenza del termine per l’esdebitazione: è il periodo nel quale non devi aver beneficiato di un’altra esdebitazione;
- 2: è il numero massimo di esdebitazioni già ottenute, oltre il quale il beneficio è escluso;
- 30 giorni per reclamare contro il diniego.
Esempio. Imprenditore individuale, liquidazione giudiziale aperta il 16 ottobre 2023. Passivo ammesso per 214.380 €. Riparti complessivi per 17.150,40 €. Residuo non soddisfatto: 197.229,60 €. Tra i debiti c’è un assegno di mantenimento arretrato per 6.840 €, che resta escluso (art. 278, comma 7, lett. a). Se l’esdebitazione viene concessa, diventano inesigibili 190.389,60 €, mentre il debito di mantenimento resta dovuto per intero. Chi aveva garantito l’imprenditore resta obbligato verso i creditori garantiti (art. 278, comma 6).
I rischi specifici
Il rischio principale è perdere il momento giusto: non presentare l’istanza alla chiusura, o presentarla molto dopo, contando su un’interpretazione elastica che la Corte costituzionale ha ammesso solo entro i limiti della connessione logico-funzionale con la chiusura. Ci sono poi altri due rischi. Il primo è sottovalutare la lett. c: un debitore che durante la procedura ha risposto tardi o in modo incompleto al curatore si troverà quei fatti nel rapporto riepilogativo. Il secondo è il silenzio sui procedimenti penali, di cui abbiamo parlato nel capitolo sul pubblico ministero.
Le mosse giuste
- Prepara l’istanza prima che il curatore depositi il rendiconto, in modo da poterla presentare insieme alla chiusura. Come ricorda l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e avvocato cassazionista, “l’esdebitazione si conquista nei mesi della procedura: alla fine si raccolgono le prove di come ci si è comportati”.
- Ricostruisci in un indice ragionato tutte le interlocuzioni con il curatore: richieste ricevute, risposte date, documenti consegnati.
- Prepara la risposta alle osservazioni dei creditori entro pochi giorni dalla scadenza dei quindici giorni, per portarla al tribunale prima della decisione.
- Se sei socio di una SNC o accomandatario di una SAS, verifica la tua posizione personale: le condizioni dell’art. 280 si accertano anche su di te (art. 278, comma 4).
- Se il fallimento è stato dichiarato prima del 15 luglio 2022, fermati e verifica il regime applicabile: la tua esdebitazione resta probabilmente regolata dalla legge fallimentare.
Giurisprudenza dedicata
La Sez. I della Cassazione, con l’ord. 6 novembre 2024, n. 28505, ha affermato che la scarsa consistenza del patrimonio non è di per sé ostativa se non dipende da condotte fraudolente, distrattive od ostruzionistiche. Per il debitore questo sposta la difesa sulla prova della propria condotta, non sull’entità dei riparti. Va ricordato anche il Trib. Verona, 12 gennaio 2026, noto solo da una sintesi senza numero e relativo all’esdebitazione dell’incapiente: il debitore può presentare la domanda personalmente, ma va garantito il contraddittorio con i creditori. Lo stesso principio, nella liquidazione giudiziale, è assicurato dalla comunicazione del curatore.
La corte d’appello e la Cassazione: chi decide dopo il decreto
La tua situazione
Il decreto è arrivato. Che tu sia il debitore a cui è stato negato il beneficio o il creditore che vede inesigibile il residuo del proprio credito, la domanda ora è: chi può riesaminare la decisione, ed entro quali limiti? Questo capitolo riguarda gli ultimi due soggetti che possono decidere sull’esdebitazione: il giudice del reclamo e la Corte di cassazione.
Cosa cambia per te
Il giudice del reclamo. L’art. 281, comma 4, rinvia all’art. 124. Il comma 1 di quest’ultimo stabilisce che il reclamo si propone “rispettivamente, al tribunale o alla corte di appello”. La parola “rispettivamente” distribuisce le competenze: i decreti del giudice delegato si reclamano davanti al tribunale, quelli del tribunale davanti alla corte d’appello. Poiché il decreto di esdebitazione è un decreto del tribunale, il reclamo si propone alla corte d’appello. Non va confuso con il reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato, che l’art. 122, comma 1, lett. c, assegna al tribunale e che si svolge davanti al collegio da cui il giudice delegato è escluso (art. 123, comma 2).
Il procedimento davanti alla corte d’appello segue l’art. 124:
– ricorso con indicazione dell’organo, della procedura, delle parti, del difensore, dei motivi, delle prove e dei documenti (comma 3);
– nessuna sospensione automatica del decreto impugnato (comma 4);
– il presidente designa il relatore e fissa l’udienza entro quaranta giorni dal deposito (comma 5);
– il reclamante notifica ricorso e decreto al curatore e ai controinteressati entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto di fissazione (comma 6);
– devono trascorrere almeno quindici giorni tra la notifica e l’udienza (comma 7);
– il resistente si costituisce con memoria almeno cinque giorni prima dell’udienza (comma 8) e gli altri interessati possono intervenire (comma 9);
– in caso di urgenza il presidente può abbreviare i termini con decreto motivato (comma 10);
– all’udienza il collegio sente le parti e ammette o assume i mezzi di prova, anche d’ufficio (comma 11), poi decide con decreto motivato entro trenta giorni (comma 12).
La Cassazione. Qui il quadro è meno lineare, e va descritto con prudenza. Due ordinanze recenti della Prima Sezione hanno affrontato la ricorribilità per cassazione dei decreti in materia di esdebitazione, entrambe con riferimento all’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII), non a quella successiva alla liquidazione giudiziale.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108. Contro il decreto di diniego dell’esdebitazione dell’incapiente, emesso senza contraddittorio, il ricorso straordinario per cassazione è stato dichiarato inammissibile perché la domanda può essere riproposta. Nella stessa pronuncia la Corte ha enunciato, ex art. 363 c.p.c., il principio per cui il debitore già fallito che non ha ottenuto l’esdebitazione ex art. 142 l.fall. non può invocare quella dell’incapiente per gli stessi debiti.
- Cass. civ., Sez. I, 7 maggio 2026, n. 13228. Sono ricorribili ex art. 111, comma 7, Cost. i decreti che decidono nel contraddittorio delle parti sulla domanda di esdebitazione, accogliendola o respingendola per la sussistenza o meno dei presupposti di merito. Non lo sono invece i decreti che si limitano a rilevare la mancanza di un requisito di ammissibilità o di procedibilità. Nel caso deciso, il provvedimento impugnato era stato emesso in sede di reclamo e aveva respinto l’istanza dopo un iniziale accoglimento.
Il commento pubblicato su EC News il 4 settembre 2026 presenta la decisione del 2026 come in parte contrastante con quella del 2025. Osserva però che la pronuncia del 2025 sembrava riferirsi a un decreto di primo grado reso senza contraddittorio, mentre quella del 2026 riguarda un decreto emesso sul reclamo. In termini neutri: per la Cassazione conta se il decreto ha deciso nel merito, in contraddittorio, in modo definitivo. Resta da verificare come questi principi, elaborati per l’art. 283, si applichino al decreto della corte d’appello sul reclamo previsto dall’art. 281, comma 4. Non risultano pronunce verificate che lo abbiano detto in modo espresso.
I numeri
- 30 giorni per il reclamo dalla comunicazione del decreto del tribunale;
- 90 giorni dal deposito del provvedimento, oltre i quali il reclamo non è più proponibile (art. 124, comma 2);
- 40 giorni al massimo dal deposito del ricorso per la fissazione dell’udienza;
- 5 giorni per la notifica di ricorso e decreto di fissazione;
- 30 giorni dall’udienza per la decisione della corte d’appello.
I rischi specifici
Il rischio principale è sbagliare giudice: proporre il reclamo contro il decreto di esdebitazione al tribunale, come si fa per gli atti del giudice delegato, invece che alla corte d’appello. Ci sono poi altri due rischi. Il primo è affidarsi alla Cassazione senza aver costruito in appello un decreto chiaramente di merito: se la decisione si limita a profili di ammissibilità, la ricorribilità è a rischio secondo l’impostazione della n. 13228/2026. Il secondo è dimenticare che il reclamo non sospende il decreto.
Le mosse giuste
- Individua con precisione l’atto impugnato e il giudice competente: corte d’appello per il decreto del tribunale.
- Deposita il ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione e tieni d’occhio il limite dei novanta giorni dal deposito.
- Rispetta il termine di cinque giorni per la notifica al curatore e ai controinteressati, che di regola sono i creditori non integralmente soddisfatti (oppure il debitore, se reclama un creditore).
- In appello chiedi una decisione nel merito delle condizioni dell’art. 280: è il presupposto per rendere il decreto ricorribile in Cassazione.
- Affida il fascicolo a un difensore abilitato al patrocinio in Cassazione fin dal reclamo, per non dover ricostruire la linea difensiva a metà strada.
Giurisprudenza dedicata
Oltre alle due ordinanze già viste, va ricordata Cass. civ., Sez. I, ord. 8 maggio 2024, n. 12523: il reclamo dell’art. 124 riguarda la sola liquidazione giudiziale e non si estende per analogia ad altre procedure senza un richiamo normativo espresso. Nell’esdebitazione questo richiamo c’è sia nell’art. 281, comma 4 (liquidazione giudiziale), sia nell’art. 282, comma 3 (liquidazione controllata).
Tre fascicoli, tre calendari: le simulazioni
Le tre ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi reali. Applicano le regole dell’art. 281 a tre situazioni con protagonisti diversi. Tutte le scadenze sono state verificate rispetto ai giorni della settimana.
Simulazione 1 – Istanza al triennio, procedura ancora aperta (protagonista: il debitore). Liquidazione giudiziale aperta lunedì 16 ottobre 2023. Il triennio matura venerdì 16 ottobre 2026. Il debitore deposita l’istanza lunedì 19 ottobre 2026. Il curatore la comunica via PEC ai 47 creditori ammessi mercoledì 21 ottobre 2026. Le osservazioni scadono giovedì 5 novembre 2026. Due creditori le presentano, contestando la vendita di un autocarro avvenuta otto mesi prima dell’apertura per 11.300 €. Il debitore deposita la documentazione: perizia di stima per 10.950 € e prova dell’incasso versato sul conto poi acquisito alla procedura. Il tribunale, sentiti curatore e comitato, concede il beneficio con decreto del 2 dicembre 2026, comunicato giovedì 3 dicembre 2026. Il termine di trenta giorni scadrebbe sabato 2 gennaio 2027 e slitta a lunedì 4 gennaio 2027. Nel frattempo è pendente un’azione revocatoria con valore di 64.200 €: se va a buon fine, ciò che i creditori ricevono riduce l’area dell’esdebitazione (art. 281, comma 6).
Simulazione 2 – Reclamo del creditore in piena estate (protagonista: il creditore). Decreto di esdebitazione comunicato lunedì 20 luglio 2026 a una banca ammessa in chirografo per 92.415 €, soddisfatta per 4.158,68 € (4,5%). La banca ritiene che il debitore abbia fatto ricorso abusivo al credito nei dodici mesi prima dell’apertura. Il termine di trenta giorni scade mercoledì 19 agosto 2026. Agosto non sospende nulla, perché l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale. La banca deposita il ricorso alla corte d’appello lunedì 17 agosto 2026. Il presidente deve fissare l’udienza entro quaranta giorni dal deposito, quindi entro la fine di settembre 2026. Se si fosse rivolta al tribunale, avrebbe sbagliato giudice. Se avesse atteso settembre, sarebbe decaduta.
Simulazione 3 – Comitato non costituito e procedimento penale pendente (protagonisti: il giudice delegato e il pubblico ministero). Procedura con 6 creditori ammessi, nessuno disponibile a far parte del comitato. In base all’art. 140, comma 4, le funzioni del comitato le esercita il giudice delegato. Il debitore presenta l’istanza alla chiusura, decreto di chiusura del 10 marzo 2026 (martedì). Nell’istanza dichiara un procedimento penale pendente per un reato connesso all’attività d’impresa. Il tribunale non decide nel merito: rinvia la decisione sull’esdebitazione fino all’esito del procedimento penale (art. 280, lett. a, secondo periodo). Il decreto di rinvio è comunicato anche al pubblico ministero mercoledì 11 marzo 2026. Quando il procedimento penale si concluderà, il tribunale riprenderà l’esame. Le osservazioni dei creditori già raccolte resteranno nel fascicolo, ma conviene aggiornarle.
| Simulazione | Chi agisce | Termine chiave | Scadenza | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Debitore, curatore, creditori | 15 giorni per le osservazioni | 5/11/2026 | reclamo fino al 4/1/2027 (il 2/1 è sabato) |
| 2 | Creditore reclamante | 30 giorni per il reclamo | 19/8/2026 | corre anche in agosto (art. 9 c.1) |
| 3 | Giudice delegato, PM | rinvio ex art. 280 lett. a | esito del penale | comitato sostituito ex art. 140 c.4 |
Quando un soggetto ha più ruoli: i casi misti
Il creditore che siede nel comitato. Un creditore ammesso può essere anche componente del comitato. In quel caso agisce su due piani diversi. Come creditore presenta osservazioni entro quindici giorni e può reclamare il decreto. Come componente del comitato partecipa alla posizione dell’organo che il tribunale sente. I due ruoli vanno tenuti separati: la posizione del comitato è collegiale e motivata (art. 140, comma 1), quella del creditore è individuale.
Il socio illimitatamente responsabile. Se la liquidazione giudiziale riguarda una SNC o una SAS, le condizioni dell’art. 280 devono sussistere nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti (art. 278, comma 4). L’esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili (comma 5). Il socio è quindi, insieme, soggetto le cui condotte vengono esaminate e beneficiario del risultato. Non risulta giurisprudenza CCII verificata su come debba muoversi il socio sottoposto a liquidazione in estensione. In regime di legge fallimentare Cass. civ., ord. 31 maggio 2023, n. 15359 ha incluso fra i creditori concorsuali del socio fallito anche quelli della società: è un riferimento storico, utile per analogia.
Il debitore già fallito con il vecchio regime. Chi era stato dichiarato fallito prima del 15 luglio 2022 non rientra negli artt. 278 ss. CCII per i debiti di quella procedura. Lo ha affermato Cass. civ., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835 (l’art. 390 CCII non menziona le procedure di esdebitazione) ed è stato ribadito da Cass. civ., Sez. I, n. 1469 del 22 gennaio 2026, nota da sintesi, secondo cui i falliti restano regolati dalla legge fallimentare. Cass. 30108/2025 ha aggiunto che quel debitore non può ripiegare sull’esdebitazione dell’incapiente per gli stessi debiti. È rimasto aperto il caso dei debiti sorti dopo il fallimento.
Il curatore che diventa liquidatore, o viceversa. Lo stesso professionista può essere curatore in una liquidazione giudiziale e liquidatore in una controllata. I due ruoli rispetto all’esdebitazione sono diversi, ed è qui che si misura la differenza tra gli artt. 281 e 282.
Il confronto con la liquidazione controllata (art. 282). Nella liquidazione controllata, la procedura del sovraindebitato:
– l’esdebitazione “opera” a seguito della chiusura o, prima, decorsi tre anni dall’apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale “su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore” (comma 1). Il liquidatore può dunque attivare la decisione anche senza istanza del debitore, cosa che il curatore della liquidazione giudiziale non può fare;
– se l’esdebitazione opera prima della chiusura, nella segnalazione il liquidatore dà atto dei fatti rilevanti per concederla o negarla, con un ruolo simile a quello del rapporto riepilogativo del curatore;
– l’istanza è comunicata dal liquidatore ai creditori ammessi, che hanno quindici giorni per le osservazioni (identico all’art. 281);
– alle condizioni dell’art. 280 si aggiungono l’assenza di condanne definitive per i reati dell’art. 344 e l’assenza di colpa grave, malafede o frode nel determinare il sovraindebitamento (comma 2);
– il decreto, o quello che dichiara le preclusioni, è comunicato ai creditori ammessi e al debitore, che possono reclamare ex art. 124 entro trenta giorni (comma 3). Il pubblico ministero e gli “organi” non figurano tra i destinatari, a differenza dell’art. 281, comma 4;
– per consumatore e professionista il decreto è pubblicato nell’area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia; per gli altri debitori è iscritto nel registro delle imprese.
Sul ruolo del liquidatore come motore della decisione, il Trib. Torino, decreto 9 aprile 2026 (numero non disponibile, noto da sintesi), ha dichiarato l’esdebitazione su segnalazione del liquidatore, includendo una sanzione tributaria accessoria fra i debiti estinti ai sensi dell’art. 278, comma 7, lett. b. Sul piano della condotta, Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603, coerente con la n. 22074/2025, ha ribadito che la meritevolezza non è un requisito per aprire la controllata. La condotta del debitore si valuta nella fase di esdebitazione, mentre la relazione dell’OCC su cause dell’indebitamento e diligenza è requisito di ammissibilità soggetto a un controllo effettivo del giudice.
I protagonisti a confronto
La tabella mette in fila, per ciascun soggetto, cosa fa, quando lo fa e cosa rischia. Serve a vedere a colpo d’occhio che nessun ruolo è secondario: ogni tassello mancante indebolisce il decreto finale.
| Aspetto | Tribunale (collegio) | Giudice delegato | Curatore | Comitato dei creditori | Creditori ammessi | Pubblico ministero | Debitore | Corte d’appello |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruolo | decide con decreto motivato | riferisce al collegio; supplisce il comitato | comunica l’istanza, riferisce i fatti | è sentito come organo | osservazioni e reclamo | riceve il decreto | presenta l’istanza | decide il reclamo |
| Norma | art. 281 c.1-2; art. 122 | art. 123 c.1 lett. a; art. 140 c.4 | art. 281 c.1 e 3 | art. 281 c.1 e 4; art. 140 | art. 281 c.1 e 4 | art. 281 c.4; art. 280 lett. a | art. 281 c.1 | art. 124 c.1 e 11-12 |
| Termine | dopo i 15 giorni | – | comunicazione tempestiva | 15 giorni per le delibere (art. 140 c.3) | 15 gg osservazioni; 30 gg reclamo | 30 gg (lettura letterale) | alla chiusura o dopo 3 anni | udienza entro 40 gg; decisione entro 30 gg |
| Rischio principale | motivazione carente sulle condizioni | – | rapporto incompleto | passività | osservazioni generiche o tardive | – | istanza mancante o tardiva | reclamo proposto al giudice sbagliato |
E il confronto essenziale tra le due procedure:
| Aspetto | Liquidazione giudiziale (art. 281) | Liquidazione controllata (art. 282) |
|---|---|---|
| Chi attiva la decisione | solo il debitore, con istanza | il debitore con istanza o il liquidatore con segnalazione |
| Chi è sentito | gli organi della procedura | la norma non lo prevede espressamente |
| Osservazioni dei creditori | 15 giorni, comunicazione del curatore | 15 giorni, comunicazione del liquidatore |
| Condizioni | artt. 278, 279, 280 | art. 280 + reati art. 344 + assenza di colpa grave, malafede, frode |
| Destinatari del decreto | organi, PM, debitore, creditori non integralmente soddisfatti | creditori ammessi e debitore |
| Reclamo | art. 124, 30 giorni | art. 124, 30 giorni |
| Pubblicità | registro delle imprese | registro delle imprese; sito web per consumatore e professionista |
Le domande che valgono per tutti
Se nessuno presenta osservazioni, il beneficio è automatico? No. Il tribunale deve comunque verificare le condizioni degli artt. 278, 279 e 280 sulla base del rapporto del curatore e di quanto è emerso nella procedura. L’assenza di osservazioni toglie un elemento di contrasto, ma non sostituisce la verifica.
Se il decreto viene reclamato, nel frattempo i creditori possono agire? Il reclamo non sospende il provvedimento impugnato (art. 124, comma 4). Il decreto che dichiara l’inesigibilità produce quindi i suoi effetti finché la corte d’appello non decide diversamente. Chi agisce in quel periodo deve tenere conto del rischio che l’esito del reclamo cambi il quadro.
Il garante del debitore viene liberato? No. L’art. 278, comma 6, fa salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. L’esdebitazione è un beneficio personale del debitore.
Posso chiedere l’esdebitazione a procedura aperta, mentre il curatore porta avanti una causa? Sì, decorsi tre anni dall’apertura. L’esdebitazione non incide però sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie (art. 281, comma 5). Se da quei giudizi arriva un riparto maggiore, il beneficio vale solo per la parte rimasta definitivamente insoddisfatta (comma 6).
E se il creditore non si era insinuato al passivo? L’art. 278, comma 2, limita l’effetto dell’esdebitazione verso di lui alla parte che eccede la percentuale pagata ai creditori di pari grado. La regola è vigente, ma la questione di legittimità costituzionale è stata restituita con l’ord. 104/2026 per un vizio di notifica, è tornata davanti alla Corte (ordinanze ripubblicate in G.U. il 23/9/2026) ed è in attesa di decisione. Chi ha una posizione di questo tipo deve tenere monitorato l’esito.
La giurisprudenza, soggetto per soggetto
Raccogliamo qui tutte le pronunce citate, ordinate in base al protagonista per cui contano di più. Per ognuna trovi gli estremi, il principio riformulato e il motivo per cui è rilevante. Dove la pronuncia è nota solo da massima o da sintesi, lo segnaliamo.
Per il tribunale e per il debitore: i tempi dell’istanza
- Corte cost., sent. n. 74/2026 (decisa il 23 febbraio 2026, depositata il 12 maggio 2026, G.U. n. 19 del 13 maggio 2026; rimettente Trib. Arezzo). Principio: l’art. 281, comma 1, CCII, nella parte in cui richiede che il tribunale provveda contestualmente alla chiusura, va letto in senso logico-funzionale. Un’istanza presentata subito dopo la chiusura può essere decisa con un decreto successivo. La questione è stata dichiarata non fondata nei sensi indicati in motivazione, con un invito al legislatore a fissare un termine. Rilevanza: è l’unica pronuncia, fra quelle verificate, che riguarda proprio l’art. 281. Fissa il perimetro temporale entro cui il tribunale può decidere.
Per il tribunale e il curatore: la verifica delle condotte
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Cass. civ., Sez. I, ord. 6 novembre 2024, n. 28505 (nota da massima). Principio: un patrimonio modesto non impedisce l’esdebitazione se non dipende da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive. L’art. 280 CCII ha eliminato il requisito oggettivo. Rilevanza: indirizza la verifica del tribunale e il rapporto del curatore sulle condotte, non sulla percentuale dei riparti.
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Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074 (nota da massima). Principio: la liquidazione controllata non può essere negata per mancanza di meritevolezza. Negligenza e imprudenza del debitore si valutano nella fase di esdebitazione. Rilevanza: conferma che è in quella fase che le informazioni raccolte dagli organi pesano di più.
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Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603 (nota da sintesi). Principio: per aprire la liquidazione controllata non serve la meritevolezza, ma la relazione dell’OCC su cause dell’indebitamento e diligenza è un requisito di ammissibilità che il giudice controlla nel merito. La condotta del debitore conta in sede di esdebitazione. Rilevanza: utile nel confronto con l’art. 282, perché mostra come il giudizio sulla condotta sia concentrato nella fase finale.
Per i creditori: parti del giudizio
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Corte cost., ord. n. 104/2026 (decisa il 4 maggio 2026, depositata l’11 giugno 2026, G.U. n. 24 del 17 giugno 2026). Principio: in due giudizi di esdebitazione dopo una liquidazione controllata, la Corte ha restituito gli atti senza esaminare il merito. I creditori ammessi al passivo sono parti del giudizio di esdebitazione e le ordinanze di rimessione andavano notificate anche a loro. Rilevanza: rafforza il ruolo dei creditori come contraddittori necessari. La questione sull’art. 278, comma 2, è tornata davanti alla Corte con le ordinanze ripubblicate in G.U. il 23 settembre 2026 ed è in attesa di decisione.
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Cass. civ., ord. 31 maggio 2023, n. 15359 (la fonte letta non riporta la sezione; regime della legge fallimentare). Principio: le cause ostative all’esdebitazione sono tassative. Nel fallimento in estensione del socio, fra i creditori concorsuali rientrano anche quelli della società. Rilevanza: chi presenta osservazioni deve collegarle a una causa ostativa prevista dalla legge. Utile anche, per analogia, nei casi dei soci illimitatamente responsabili.
Per il comitato, i creditori e chi reclama: il perimetro del reclamo
- Cass. civ., Sez. I, ord. 8 maggio 2024, n. 12523 (massima riportata su Brocardi, art. 124). Principio: il reclamo dell’art. 124 CCII riguarda la sola liquidazione giudiziale e non si estende per analogia ad altre procedure senza un richiamo normativo espresso. Rilevanza: chiarisce che il reclamo previsto dagli artt. 281, comma 4, e 282, comma 3, opera grazie al richiamo espresso contenuto in quelle norme.
Per i giudici dell’impugnazione: la ricorribilità per cassazione
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Cass. civ., Sez. I, 7 maggio 2026, n. 13228 (letta nel commento di EC News del 4 settembre 2026). Principio: sono ricorribili ex art. 111, comma 7, Cost. i decreti che decidono nel contraddittorio delle parti sul merito della domanda di esdebitazione dell’incapiente, accogliendola o respingendola. Non lo sono quelli che rilevano solo un difetto di ammissibilità o procedibilità. Rilevanza: è il riferimento più recente per valutare se il decreto della corte d’appello sul reclamo possa arrivare in Cassazione.
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Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108 (testo integrale letto). Principio: contro il decreto di diniego dell’esdebitazione dell’incapiente emesso senza contraddittorio, il ricorso straordinario è inammissibile perché la domanda è riproponibile. Ex art. 363 c.p.c., la Corte ha anche affermato che il debitore già fallito che non ha ottenuto l’esdebitazione ex art. 142 l.fall. non può invocare l’art. 283 CCII per la stessa esposizione debitoria. Rilevanza: il rapporto con la n. 13228/2026 è letto da una parte della dottrina come contrasto parziale, da altri come differenza tra decreto di primo grado e decreto sul reclamo. Va tenuto presente senza dare per chiusa la questione.
Per il debitore: il regime applicabile e il contraddittorio
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Cass. civ., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835 (nota da massima e dai passaggi riportati nella n. 30108/2025). Principio: l’istanza di esdebitazione presentata dopo il 15 luglio 2022 da chi era stato dichiarato fallito prima di quella data resta regolata dalla legge fallimentare, perché l’art. 390 CCII non menziona le procedure di esdebitazione. Rilevanza: determina se al debitore si applica l’art. 281 o il vecchio regime.
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Cass. civ., Sez. I, n. 1469 del 22 gennaio 2026 (nota da sintesi). Principio: i falliti restano regolati dalla legge fallimentare. Il termine annuale dell’art. 143 l.fall. è compatibile con il diritto dell’Unione solo a determinate condizioni. Rilevanza: completa il quadro per il debitore proveniente dal vecchio regime.
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Trib. Verona, 12 gennaio 2026 (nota da sintesi, numero non disponibile). Principio: in materia di esdebitazione dell’incapiente, il debitore può presentare la domanda personalmente, ma va garantito il contraddittorio con i creditori. Rilevanza: conferma, per un’altra procedura, la centralità del contraddittorio con i creditori, che nella liquidazione giudiziale è assicurato dalla comunicazione del curatore.
Per il liquidatore (confronto con l’art. 282)
- Trib. Torino, decreto 9 aprile 2026 (noto da sintesi, numero non disponibile). Principio: su segnalazione del liquidatore il tribunale ha dichiarato l’esdebitazione in una liquidazione controllata. Ha incluso una sanzione tributaria accessoria fra i debiti estinti, perché viene meno con l’estinzione dell’obbligazione principale (art. 278, comma 7, lett. b). Rilevanza: mostra in concreto il potere di impulso del liquidatore, che il curatore della liquidazione giudiziale non ha.
Cosa può fare lo Studio Monardo per ciascun protagonista
Chi è coinvolto nella decisione sull’esdebitazione ha bisogno di un lavoro concreto, adattato al proprio ruolo. Questo è ciò che facciamo, in modo diverso a seconda di chi ci consulta.
- Per il debitore, prepariamo l’istanza ex art. 281 con un indice ragionato delle condizioni degli artt. 278, 279 e 280, una sezione dedicata a ciascuna lettera e gli allegati che le dimostrano.
- Per il debitore, scegliamo il momento giusto: verifichiamo la data di apertura, la maturazione del triennio e lo stato della chiusura, e calibriamo l’istanza sui principi della Corte cost. n. 74/2026.
- Per il debitore proveniente dal fallimento, verifichiamo il regime applicabile alla luce delle Cass. nn. 14835/2025, 1469/2026 e 30108/2025, prima di impostare qualunque domanda.
- Per i soci di SNC e gli accomandatari di SAS, ricostruiamo la posizione personale su cui il tribunale verificherà le condizioni (art. 278, comma 4), coordinandola con quella della società.
- Per i creditori, redigiamo le osservazioni nei quindici giorni, ancorandole a fatti documentati e alle cause ostative tipiche, e verifichiamo se il credito rientra fra quelli esclusi dall’art. 278, comma 7.
- Per i creditori, attiviamo le tutele parallele verso fideiussori e coobbligati, che l’esdebitazione non libera (art. 278, comma 6).
- Per i componenti del comitato, impostiamo l’attività ispettiva prevista dall’art. 140, comma 5, e la redazione di un parere motivato da portare al tribunale.
- Per chiunque intenda reclamare o resistere, redigiamo il ricorso alla corte d’appello ex art. 124: calcolo dei trenta giorni senza sospensione feriale, notifica entro cinque giorni, memoria entro cinque giorni prima dell’udienza.
- Valutiamo la ricorribilità per cassazione del decreto sul reclamo alla luce delle Cass. nn. 13228/2026 e 30108/2025 e, se ci sono i presupposti, proponiamo il ricorso.
- Confrontiamo la strada dell’art. 281 con quella dell’art. 282 quando il debitore può accedere a procedure diverse o quando la liquidazione controllata è ancora una possibilità.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una guida dedicata a chi decide sull’esdebitazione due competenze pesano più delle altre. La qualifica di Gestore della crisi e l’incarico fiduciario presso un OCC significano conoscere dall’interno il lavoro di chi riferisce al tribunale: come si costruisce una relazione, quali fatti contano, come vengono letti dal giudice. La qualifica di cassazionista consente di seguire lo stesso fascicolo dall’istanza fino alla Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea, senza passaggi di mano proprio quando la ricorribilità del decreto è più delicata. Per gli imprenditori, la competenza di Esperto Negoziatore aiuta a ricostruire la storia della crisi che il tribunale esaminerà.
Lo staff multidisciplinare mette avvocati e commercialisti sullo stesso caso: i commercialisti ricostruiscono i flussi, i riparti e la posizione fiscale, gli avvocati trasformano quei dati in istanze, osservazioni e reclami. Ci impegniamo sui mezzi, analizzando, verificando e costruendo la strategia; nessuno può garantire in anticipo l’esito di una decisione che spetta al tribunale.
Prima il tuo ruolo, poi le tue regole
Chi decide sull’esdebitazione nella liquidazione giudiziale? Il tribunale, con decreto motivato. Ma come hai visto, quel decreto è il risultato del lavoro di molti: il giudice delegato riferisce, il curatore comunica e riferisce, il comitato viene sentito, i creditori osservano e possono reclamare, il pubblico ministero riceve il decreto, il debitore chiede e prova, la corte d’appello riesamina e la Cassazione, nei limiti che la giurisprudenza sta definendo, controlla. Il primo passo è capire quale posto occupi tu in questa decisione. Il secondo è agire secondo le regole e i termini di quel posto: quindici giorni, trenta giorni, tre anni, nessuna pausa in agosto.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché si trova esattamente nel punto d’incontro delle competenze certificate dell’Avvocato. La gestione della crisi da sovraindebitamento e l’attività presso un OCC insegnano come gli organi preparano la decisione. Il patrocinio in Cassazione consente di difenderla, o di contestarla, fino all’ultimo grado. L’esperienza di Esperto Negoziatore aiuta a leggere la crisi d’impresa da cui la liquidazione è nata.
📩 Che tu sia il debitore, un creditore o un componente del comitato, non lasciare che i termini scorrano: scrivici oggi stesso, i contatti dello Studio sono al termine di questa guida.
