Questo non è un articolo da leggere e mettere da parte. È un piano da eseguire, una mossa alla volta, se in casa tua i debiti non sono “di uno” ma si sono intrecciati tra genitori e figli: il figlio che ha firmato come garante il finanziamento del padre, la madre che ha garantito il mutuo del figlio, la piccola impresa di famiglia che ha trascinato con sé chi ci lavorava, la casa di famiglia comprata o ristrutturata con un debito che oggi nessuno riesce più a pagare da solo.
La risposta breve alla domanda del titolo è sì: il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, all’art. 66, consente ai membri della stessa famiglia di presentare un’unica domanda quando sono conviventi oppure quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. Ma la risposta breve non basta, perché la domanda unica non fonde i patrimoni, non cancella le differenze tra chi è consumatore e chi è imprenditore, e non sempre conviene. Qui trovi otto mosse in sequenza per arrivare alla scelta giusta per ciascun membro della famiglia, e per eseguirla senza perdere tempo né tutele.
La promessa è questa: alla fine del percorso saprai chi della tua famiglia può entrare nella procedura, con quale strumento, con quale patrimonio, a quale prezzo di procedura e in quale ordine muovervi, prima che un creditore scelga i tempi al posto vostro.
Perché ne parla lo Studio Monardo? Perché le procedure familiari sono il punto in cui il sovraindebitamento diventa più tecnico: ogni membro della famiglia ha la sua massa attiva e passiva, il suo strumento e la sua posizione verso gli stessi creditori. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno il lavoro dell’Organismo che deve redigere la relazione su ciascun debitore, coordinare le masse separate e ripartire il compenso tra i familiari. E quando nella famiglia c’è un’impresa, entra in gioco anche la sua qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa.
📩 Prima di firmare qualunque altra garanzia o di pagare un creditore “per tenerlo buono”, scrivici: i riferimenti per contattare lo Studio sono riportati in fondo a questa pagina.
La diagnosi della tua situazione
Il primo passo è capire da dove partire. Non tutte le famiglie con debiti incrociati devono cominciare dalla stessa mossa: chi ha un pignoramento in corso ha un’urgenza diversa da chi ha ancora tutte le rate pagate ma sa che a gennaio non ce la farà più. Rispondi con onestà a queste quattro domande, una per ogni membro della famiglia che ha debiti.
Domanda 1 – Chi deve cosa, e a chi? Prendi un foglio e, per ogni persona (padre, madre, figlio, figlia), scrivi i debiti di cui è titolare come debitore principale e quelli in cui compare come garante, coobbligato o cointestatario. Se uno stesso debito compare sotto due nomi (il finanziamento del padre garantito dal figlio, il mutuo cointestato tra madre e figlia), segnalo con un colore. Quei debiti sono il cuore dell'”origine comune” di cui parla l’art. 66 CCII.
Domanda 2 – Vivete insieme oppure no? La convivenza è uno dei due presupposti alternativi per la domanda unica. Se il figlio vive ancora con i genitori, la strada si apre già da qui. Se il figlio vive altrove, non è finita: dovrai dimostrare che il sovraindebitamento ha un’origine comune, cosa che di regola riesce quando il debito che lo schiaccia è la garanzia data per il genitore, o viceversa.
Domanda 3 – Qualcuno di voi è imprenditore, artigiano, commerciante o professionista? Questa è la domanda che cambia lo strumento. Se in famiglia c’è un’impresa, anche piccola, anche individuale, anche cessata da poco, la procedura del consumatore non può essere l’unica opzione sul tavolo. E attenzione: anche il figlio che ha firmato la garanzia per l’impresa del padre può perdere la qualità di consumatore, se con quell’impresa aveva un legame economico.
Domanda 4 – C’è un’urgenza esecutiva? Un pignoramento dello stipendio già in corso, un’esecuzione immobiliare sulla casa di famiglia con l’udienza già fissata, un creditore che ha chiesto la liquidazione controllata contro uno di voi: in questi casi l’ordine delle mosse si comprime, e alcune verifiche vanno fatte in parallelo anziché in sequenza.
Prima di procedere, assicurati di avere chiara anche una quinta cosa, che non è una domanda ma un dato: quanto entra ogni mese in casa e quanto serve per vivere. Non la cifra “che vorresti”, ma quella documentabile con buste paga, cedolini della pensione, contratti di affitto, bollette. Su questo dato l’OCC costruirà la relazione e il giudice valuterà ciò che resta per i creditori. Una famiglia che sovrastima le entrate o sottostima il fabbisogno costruisce un piano che non regge al primo controllo.
Ecco la tabella di orientamento. Individua la riga che descrive meglio la tua situazione e parti dalla mossa indicata.
| Se la tua situazione è questa… | …parti dalla mossa | Perché |
|---|---|---|
| Non sai con precisione quali debiti sono di chi, ci sono garanzie incrociate | Mossa 1 | Senza la mappa dei debiti non puoi verificare né la convivenza né l’origine comune |
| Uno dei familiari ha o aveva una ditta, una partita IVA, una quota in società di persone | Mossa 2 | La qualifica di ciascuno decide lo strumento e il regime della domanda unica |
| Avete già la mappa e sapete che siete tutti consumatori | Mossa 3 | Devi decidere se conviene la domanda unica o domande separate coordinate |
| Il patrimonio è scarso o inesistente per uno o più familiari | Mossa 4 | Va scelto tra ristrutturazione, liquidazione controllata ed esdebitazione dell’incapiente |
| La casa di famiglia è cointestata o ipotecata e volete salvarla | Mossa 5 | Le masse separate e il mutuo sull’abitazione principale vanno impostati prima del deposito |
| Avete già scelto lo strumento e state raccogliendo i documenti | Mossa 6 | Incarico all’OCC, documentazione per ciascuno, ripartizione del compenso |
| C’è un pignoramento in corso o un’udienza vicina | Mossa 7 (ma fai in parallelo 1 e 2) | Le misure protettive si chiedono con la domanda: ogni giorno di ritardo pesa |
| La procedura è già stata depositata e aspettate osservazioni, voto o omologa | Mossa 8 | Va gestita la fase dei creditori e l’esecuzione del piano |
Non passare oltre finché non hai individuato la tua riga. Se ne individui due, parti dalla mossa con il numero più basso: le mosse a monte condizionano quelle a valle, mai il contrario.
Mossa 1 – Disegna la mappa dei debiti di famiglia e verifica il presupposto dell’art. 66
Obiettivo della mossa: stabilire, documenti alla mano, quali membri della famiglia sono sovraindebitati, quali debiti hanno in comune e se tra voi c’è convivenza o origine comune del sovraindebitamento.
Quando va fatta
Subito, prima di qualunque contatto con l’OCC. È la mossa che non ha scadenza di legge ma che determina tutte le altre. Se c’è un pignoramento in corso, dedicale al massimo una settimana di lavoro intenso: meglio una mappa completa al 90% in sette giorni che una mappa perfetta in tre mesi, mentre il creditore vende la casa.
Come si esegue
- Richiedi le banche dati. Per ogni familiare interessato chiedi la visura della Centrale Rischi della Banca d’Italia e il report dei sistemi di informazioni creditizie privati. Lì troverai anche le garanzie che magari il figlio non ricorda di aver firmato: le fideiussioni compaiono come posizioni “di garanzia” accanto a quelle “dirette”.
- Raccogli i contratti. Mutui, finanziamenti, prestiti personali, cessioni del quinto, carte revolving, fideiussioni, contratti di leasing. Per le fideiussioni, cerca il documento firmato: conta la data, l’importo massimo garantito, il debito garantito.
- Fai l’elenco dei creditori per persona. Per ciascun familiare: creditore, titolo del debito, importo residuo, eventuale garanzia reale (ipoteca, pegno) o privilegio, eventuali azioni esecutive in corso.
- Segna i debiti comuni. Un debito è comune quando lo stesso creditore può chiedere il pagamento a più di uno di voi: perché siete cointestatari, perché uno è garante dell’altro, perché siete coobbligati in solido.
- Documenta la convivenza. Il certificato di stato di famiglia e di residenza storico sono i documenti che i tribunali guardano. Nel caso deciso dal Tribunale di Treviso con la sentenza del 6 febbraio 2026 (R.G. 297-1/2025 R.P.U.), il giudice ha accertato che madre e figlia erano conviventi e per questo legittimate a una domanda unica di ristrutturazione dei debiti.
- Documenta l’origine comune. Se non vivete insieme, ricostruisci la storia del debito: chi lo ha chiesto, per quale scopo, chi lo ha garantito, perché. La garanzia firmata dal figlio per il finanziamento del padre, o dal genitore per il mutuo della casa del figlio, è il caso tipico.
La base giuridica
L’art. 66, comma 1, CCII consente ai membri della stessa famiglia di presentare un’unica domanda per una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. Il comma 2 dice chi sono i “membri della stessa famiglia”: oltre al coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto ai sensi della legge n. 76 del 2016.
Genitori e figli sono parenti di primo grado: rientrano sempre nella nozione di famiglia dell’art. 66. Il problema non è mai la parentela, ma il secondo requisito: convivenza oppure origine comune. Basta uno dei due, non servono entrambi.
Che cosa significa, in concreto, “origine comune”
La legge non elenca i casi. Ti propongo una griglia pratica, costruita sulle quattro situazioni più frequenti nelle famiglie con debiti tra genitori e figli.
- Il figlio garante del finanziamento del genitore. Il padre chiede un prestito, la banca vuole una garanzia, il figlio firma. Quando il padre smette di pagare, la banca si rivolge al figlio. Il sovraindebitamento del figlio nasce dallo stesso debito del padre: l’origine comune è evidente.
- Il genitore garante del mutuo del figlio. È lo specchio del caso precedente, spesso legato all’acquisto della prima casa del figlio. Se il figlio non regge più le rate, il genitore pensionato si trova esposto per l’intero residuo.
- L’impresa familiare. Il padre titolare della ditta, la madre e il figlio che ci lavorano, le garanzie firmate da tutti per ottenere fidi e leasing. Qui l’origine comune c’è quasi sempre, ma la mossa 2 diventa decisiva perché non tutti sono consumatori.
- I debiti per la casa di famiglia. Mutuo cointestato tra genitori e figlio, finanziamento per la ristrutturazione, debiti con l’impresa edile. Nel caso di Treviso appena citato il debito nasceva in parte dal mutuo per la casa familiare e soprattutto dalla necessità di ristrutturarla. Nel caso deciso dal Tribunale di Rimini con la sentenza n. 1/2024 del 4 gennaio 2024, relativo a due coniugi conviventi, il tribunale ha dato atto che l’indebitamento aveva origine comune, legata anche al mutuo per la prima casa e alle esigenze dei figli.
Se qualcosa va storto
Il figlio non ricorda le garanzie firmate e la banca non risponde. Non bloccarti: la Centrale Rischi mostra le garanzie segnalate. Se la banca non fornisce copia del contratto, chiedila per iscritto con PEC, conservando la ricevuta: quella richiesta sarà utile anche all’OCC per valutare la completezza della documentazione.
La convivenza c’è stata ma è cessata. Se il figlio si è trasferito di recente, la convivenza attuale potrebbe non esserci più. Non insistere su quel presupposto: punta sull’origine comune, documentando che i debiti sono nati quando la famiglia viveva insieme e per esigenze comuni.
Un familiare ha debiti che non c’entrano nulla con gli altri. Succede spesso: il figlio ha la sua carta revolving, la madre il suo prestito personale. Non è un ostacolo. L’origine comune non richiede che tutti i debiti siano comuni, ma che il sovraindebitamento abbia una radice condivisa; e nella procedura familiare ognuno porta comunque la propria massa passiva separata (lo vedrai alla mossa 5).
Check di completamento
Non passare alla mossa 2 finché:
– hai per ciascun familiare un elenco creditori con importi, garanzie e azioni in corso;
– hai individuato e documentato almeno uno dei due presupposti (stato di famiglia per la convivenza, oppure contratti e garanzie per l’origine comune);
– hai segnato quali debiti compaiono in più di una posizione.
Mossa 2 – Dai a ciascun familiare la sua qualifica: consumatore, imprenditore minore, professionista
Obiettivo della mossa: stabilire per ogni membro della famiglia se è consumatore o no, perché da questa qualifica dipende quale strumento può usare e quali regole governano la domanda unica.
Quando va fatta
Subito dopo la mappa, e comunque prima di contattare l’OCC. Se in famiglia c’è un’impresa, anche cessata, questa è la mossa in cui si commettono gli errori più costosi: una domanda presentata come piano del consumatore da chi consumatore non è viene dichiarata inammissibile, e intanto i creditori vanno avanti.
Come si esegue
- Verifica la storia imprenditoriale di ciascuno. Visura camerale storica per ogni familiare: ditte individuali, cariche sociali, quote in società di persone, partite IVA aperte o chiuse.
- Classifica i debiti per scopo. Per ogni debito chiediti: è stato contratto per esigenze personali e familiari o per l’attività? Il finanziamento per l’auto di famiglia è un debito di consumo; il fido sul conto della ditta no.
- Analizza le garanzie con attenzione speciale. La garanzia firmata dal figlio per l’impresa del padre è il caso più delicato. Raccogli gli elementi che dimostrano (o smentiscono) il legame del figlio con l’impresa: era socio? Amministratore? Lavorava nell’impresa? Percepiva utili? Ha rinnovato la garanzia nel tempo?
- Verifica i parametri dell’impresa minore. Se un familiare è imprenditore, controlla che nei tre esercizi precedenti la domanda (o dall’inizio dell’attività, se più breve) abbia avuto congiuntamente attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi annui non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. Sopra queste soglie si esce dal perimetro del sovraindebitamento.
La base giuridica
L’art. 2, comma 1, lettera c), CCII definisce il sovraindebitamento come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie. La lettera e), nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024, definisce consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una società di persone, e che accede agli strumenti di regolazione per i debiti contratti nella qualità di consumatore.
La qualità di consumatore non dipende da chi sei, ma da perché hai assunto il debito. Lo stesso padre può essere imprenditore per il fido della ditta e consumatore per il mutuo della casa: proprio per questo la classificazione debito per debito è indispensabile.
Il nodo del figlio garante: cosa dice la Cassazione
La Cassazione, Sezione I civile, con la sentenza n. 29746 dell’11 novembre 2025, ha affrontato il caso di una garante persona fisica che chiedeva il piano del consumatore per debiti derivanti da fideiussioni prestate a favore di una società. Il principio, riformulato: chi garantisce i debiti di un’impresa non diventa per ciò solo un professionista, ma perde la qualità di consumatore quando la garanzia è funzionalmente collegata all’attività imprenditoriale, cioè quando il garante ha un interesse diretto o indiretto nella vita economica dell’impresa. Il giudice deve guardare alla genesi e alla finalità del debito, non solo alla cessazione formale delle cariche. E l’onere di dimostrare l’assenza di qualunque collegamento spetta al debitore.
Tradotto per la tua famiglia:
– il figlio studente o lavoratore dipendente altrove, che ha firmato la garanzia solo per aiutare il padre, ha buoni argomenti per restare consumatore;
– il figlio socio, amministratore o collaboratore stabile dell’impresa di famiglia, che dagli affari dell’impresa traeva un vantaggio economico, rischia di essere considerato non consumatore per quel debito;
– la cessazione delle cariche poco prima della domanda non basta: nel caso deciso dalla Cassazione, tra gli indici del collegamento c’era proprio il rinnovo delle fideiussioni poco dopo la cessazione delle cariche.
L’impresa familiare: chi è imprenditore e chi no
Nell’impresa familiare il titolare è l’imprenditore. I familiari che collaborano non diventano per questo automaticamente imprenditori, ma la loro posizione va verificata caso per caso: quali debiti hanno firmato, in quale veste, con quale interesse. Se la madre ha firmato come garante tutti i fidi della ditta del marito e partecipava agli utili, il ragionamento della Cassazione appena visto si applica anche a lei.
Il punto pratico è questo: in una famiglia con un’impresa, è molto probabile che almeno un membro non sia consumatore. Lo vedrai alla mossa 3: questo fatto cambia le regole dell’intera domanda unica.
Se qualcosa va storto
L’impresa è cessata, la ditta cancellata. La cancellazione non trasforma automaticamente i debiti d’impresa in debiti di consumo. La Cassazione, Sez. I, con la pronuncia n. 20141 del 16 giugno 2026, ha ritenuto inammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato: se il familiare imprenditore ha chiuso la ditta, la scelta dello strumento va fatta con particolare cura, perché la liquidazione controllata potrebbe essere l’unica porta aperta per quei debiti.
Il figlio garante non riesce a provare l’assenza di collegamento. Non presentare comunque un piano del consumatore “sperando che passi”. Valuta con l’OCC se impostare la sua posizione dentro uno strumento che non richiede la qualità di consumatore: il concordato minore, se ne ricorrono i presupposti, o la liquidazione controllata.
I parametri dell’impresa minore sono superati. Se il padre supera anche una sola delle soglie, la sua crisi non si regola con gli strumenti del sovraindebitamento ma con quelli dell’impresa. La procedura familiare, in quel caso, non lo può includere: i figli consumatori possono comunque procedere per conto loro.
Check di completamento
Non passare alla mossa 3 finché:
– hai per ciascun familiare la visura camerale storica e una qualifica scritta (consumatore / imprenditore minore / professionista);
– hai classificato ogni garanzia firmata dai figli o dai genitori come “di consumo” o “collegata all’impresa”, con gli elementi che lo dimostrano;
– hai verificato i parametri dell’impresa minore per chi ha un’attività.
Mossa 3 – Decidi tra domanda unica e domande separate coordinate
Obiettivo della mossa: scegliere se presentare un’unica domanda per tutta la famiglia oppure domande separate, sapendo che la scelta incide sulle regole applicabili, sui tempi e sul compenso dell’OCC.
Quando va fatta
Dopo la qualifica di ciascuno, prima dell’incarico all’OCC. Se uno di voi ha già una procedura pendente (perché un creditore ha chiesto la sua liquidazione controllata, ad esempio), la scelta è in parte già condizionata: lo vedrai tra poco.
Come si esegue
- Elenca i vantaggi concreti della domanda unica nella tua situazione. Un solo OCC, un solo giudice, una sola relazione coordinata, un solo calendario; i debiti comuni trattati in modo coerente; la posizione del garante e quella del debitore principale regolate insieme, invece di una procedura che tutela il padre lasciando il figlio esposto.
- Elenca gli svantaggi. Se un familiare non è consumatore, la domanda unica segue regole diverse dal piano del consumatore (vedi sotto); se un familiare ha una posizione “debole” (documenti mancanti, dubbi sulla meritevolezza), rischia di rallentare tutti gli altri.
- Verifica se volete lo stesso strumento. Una parte della giurisprudenza di merito ammette la domanda unica solo se i familiari chiedono la stessa procedura: è la posizione attribuita al Tribunale di Bari, 6 dicembre 2023, nella rassegna di Brocardi all’art. 66.
- Decidi e scrivi la motivazione. Una riga per ciascun familiare: “domanda unica perché…”, oppure “domanda separata perché…”. Ti servirà per spiegare la scelta all’OCC e, se necessario, al giudice.
La base giuridica
L’art. 66, comma 1, CCII, nel testo vigente come riportato da Brocardi (il comma è stato modificato dal D.Lgs. 136/2024), stabilisce tre cose che ti riguardano direttamente:
- la domanda unica è possibile per una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dall’art. 65, comma 1 (ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata);
- se uno dei debitori non è consumatore, alla procedura familiare non si applicano le disposizioni della sezione dedicata al consumatore, ad eccezione dell’art. 67, comma 5 (il rimborso alle scadenze delle rate del mutuo sull’abitazione principale);
- la domanda di liquidazione controllata familiare può essere presentata anche se uno o più debitori si trovano nella condizione dell’incapiente dell’art. 283, purché almeno uno abbia i requisiti richiesti dall’art. 268, comma 3 (cioè l’attestazione dell’OCC che è possibile acquisire attivo da distribuire).
L’art. 66, comma 4, regola invece il caso delle domande separate: quando più procedure riguardano membri della stessa famiglia, il giudice adotta i provvedimenti necessari per coordinarle, e la competenza appartiene al giudice adito per primo.
Tradotto: se in famiglia c’è un imprenditore, la domanda unica non può essere un piano del consumatore “allargato”. Diventa, di fatto, una procedura con le regole del concordato minore (o una liquidazione controllata), con la sola eccezione salva-casa dell’art. 67, comma 5. Questa è la conseguenza più importante e meno conosciuta dell’art. 66, ed è quella che devi pesare prima di scegliere.
Quando conviene la domanda unica
- Siete tutti consumatori e i debiti sono in gran parte comuni. È il caso della madre e della figlia conviventi con il mutuo della casa, o dei genitori pensionati e del figlio che ha garantito il loro prestito. Un solo piano, coordinato, regola tutte le posizioni davanti agli stessi creditori.
- Il garante e il garantito sono entrambi in crisi. Se proteggi solo il debitore principale, il creditore si rivolge al garante. L’art. 79, comma 5, CCII per il concordato minore e l’art. 278, comma 6, per l’esdebitazione fanno salvi i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori: la procedura di uno non libera l’altro. Se il figlio garante resta fuori dalla procedura del padre, la banca può andare contro di lui per l’intero.
- C’è un’unica casa da salvare o da vendere. Gestirla in un’unica procedura evita che due procedure diverse prendano decisioni contraddittorie sullo stesso bene cointestato.
Quando conviene la domanda separata
- Uno è imprenditore e gli altri sono consumatori con debiti in gran parte propri. Se il figlio consumatore ha un buon piano del consumatore da proporre, trascinarlo nella logica del concordato minore (con voto dei creditori) può essere un passo indietro. Meglio due domande separate, che il giudice coordinerà ai sensi del comma 4.
- Uno di voi ha una posizione critica. Ad esempio un familiare con dubbi seri sulla meritevolezza (art. 69, comma 1: colpa grave, malafede o frode) o con un’esdebitazione ottenuta nei cinque anni precedenti. Tenerlo nella domanda unica può mettere a rischio l’intero progetto.
- Avete strumenti diversi. Se il padre va verso la liquidazione controllata e il figlio può sostenere un piano del consumatore, l’orientamento di merito che richiede la stessa procedura per la domanda unica (Trib. Bari, 6 dicembre 2023, come riportato da Brocardi) sconsiglia di forzare un ricorso congiunto.
Se qualcosa va storto
Un creditore ha già chiesto la liquidazione controllata di uno di voi. In questo caso un tribunale è già stato “adito per primo”. Se gli altri familiari presentano una domanda propria, l’art. 66, comma 4, attribuisce la competenza a quel giudice e gli impone di coordinare le procedure. Non presentare la domanda altrove: verifica subito quale tribunale è stato investito e da quando.
L’OCC vi sconsiglia la domanda unica. Ascolta le ragioni: l’OCC è il primo filtro della fattibilità. Se le ragioni riguardano la qualifica di un familiare, torna alla mossa 2 e riesamina quella posizione; se riguardano la documentazione, valuta di separare il familiare in ritardo e di farlo entrare con una domanda propria più avanti, coordinata con la prima.
Check di completamento
Non passare alla mossa 4 finché:
– hai deciso, per ciascun familiare, “domanda unica” o “domanda separata”, con una motivazione scritta;
– hai verificato se esistono procedure già pendenti e davanti a quale tribunale;
– hai chiaro se nella domanda unica c’è un non consumatore, con la conseguenza sulle regole applicabili.
Mossa 4 – Scegli lo strumento giusto per ciascuno: piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata
Obiettivo della mossa: assegnare a ogni familiare lo strumento più adatto alla sua qualifica, al suo patrimonio e ai suoi redditi, e verificare che gli strumenti scelti siano compatibili con la domanda unica, se l’hai scelta.
Quando va fatta
Insieme alla mossa 3, di cui è il completamento. In pratica, nelle famiglie con debiti incrociati, le due mosse si fanno nello stesso incontro: la scelta tra domanda unica e separata dipende dallo strumento, e lo strumento dipende dalla qualifica.
Come si esegue
Per ciascun familiare rispondi a tre domande: è consumatore? Ha redditi sufficienti a sostenere un piano pluriennale? Ha beni da liquidare o apporti esterni? Poi usa questa griglia.
Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII). È lo strumento per chi è consumatore e ha un reddito con cui pagare, anche in parte, i creditori. Il piano ha contenuto libero e può prevedere il pagamento parziale e differenziato dei crediti (art. 67, comma 1); può ristrutturare anche la cessione del quinto (comma 3); i crediti privilegiati e ipotecari possono essere pagati non integralmente, purché non meno di quanto otterrebbero dalla liquidazione, con una moratoria fino a due anni dall’omologazione (comma 4); e consente di continuare a pagare alle scadenze le rate del mutuo sulla casa principale se si è in regola o se il giudice autorizza a pagare l’arretrato (comma 5). Il vantaggio decisivo: i creditori non votano; possono presentare osservazioni, ma decide il giudice. Nella sentenza del Tribunale di Treviso del 6 febbraio 2026 la domanda unica di madre e figlia conviventi, entrambe consumatrici, è stata omologata dopo che nessun creditore si era opposto.
Il concordato minore (artt. 74-83 CCII). È lo strumento per chi non è consumatore: l’imprenditore minore, il professionista, l’imprenditore agricolo. Può essere proposto quando consente di proseguire l’attività (art. 74, comma 1); fuori da quel caso, solo se ci sono apporti di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile l’attivo (comma 2). Qui i creditori votano: serve la maggioranza dei crediti ammessi al voto (art. 79, comma 1), con il silenzio che vale come assenso (comma 3). Nelle famiglie la regola chiave è l’art. 79, comma 2: non votano e non sono computati il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto e i parenti e affini fino al quarto grado. Se il figlio è creditore del padre (perché ha pagato rate come garante e ha diritto di regresso, o perché gli ha prestato denaro), il suo credito non conta per la maggioranza. L’art. 74, comma 3, impone inoltre la formazione di classi per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi: è proprio il caso della banca che ha in mano la fideiussione del figlio.
La liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII). È lo strumento per chi non ha redditi sufficienti a un piano ma ha beni da liquidare, ed è aperta a consumatori e non consumatori. Il debitore persona fisica che la chiede ottiene l’apertura solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire, anche con azioni giudiziarie (art. 268, comma 3). Non vi rientrano, tra l’altro, la parte di stipendio o pensione che il giudice indica come necessaria al mantenimento del debitore e della famiglia (comma 4, lettera b). Per le persone fisiche, l’esdebitazione opera di diritto con la chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura (art. 282, comma 1), se ricorrono le condizioni di legge. La Cassazione, con l’ordinanza della Sez. I n. 22074/2025, ha chiarito che per entrare in liquidazione controllata non è richiesta la meritevolezza: la valutazione della condotta del debitore si sposta sull’esdebitazione.
L’esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII). È la via per la persona fisica meritevole che non può offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno futura; si ottiene una sola volta, con un periodo di tre anni durante il quale le utilità sopravvenute rilevanti vanno dichiarate. I compensi dell’OCC sono ridotti della metà (comma 6). La soglia oltre la quale le utilità sopravvenute obbligano a pagare va verificata sul testo ufficiale vigente: non darla per scontata.
Liquidazione controllata familiare: il contrasto superato dal correttivo
Prima del D.Lgs. 136/2024 la giurisprudenza di merito era divisa sulla possibilità di una liquidazione controllata familiare. Secondo la rassegna di Brocardi all’art. 66, l’orientamento maggioritario (Trib. Rimini, 21 aprile 2022; Trib. Lucca, 27 febbraio 2024) ammetteva la domanda unica solo per le procedure negoziali; l’orientamento opposto (Trib. Verona, 6 ottobre 2022; Trib. Pesaro, 12 febbraio 2024) ammetteva anche la liquidazione congiunta. Nella prassi, molti tribunali hanno aperto liquidazioni controllate familiari: lo hanno fatto il Tribunale di Rimini con la sentenza n. 1/2024 del 4 gennaio 2024 e il Tribunale di Udine con la sentenza n. 86/2025 del 18 dicembre 2025, entrambe relative a coniugi conviventi.
Oggi l’art. 66, comma 1, nel testo riportato da Brocardi, menziona espressamente la domanda di liquidazione controllata familiare e ammette che vi partecipino anche familiari incapienti, purché almeno uno abbia i requisiti dell’art. 268, comma 3. Questo è il punto che interessa le famiglie con un genitore pensionato senza beni e un figlio con un immobile o con un reddito capiente: possono entrare insieme, se l’OCC attesta che dalla posizione di almeno uno dei due c’è attivo da distribuire.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, costruisce la scelta dello strumento familiare per familiare, perché è dalla relazione dell’Organismo che passa ogni attestazione su attivo, merito creditizio e fattibilità.
Gli abbinamenti tipici nelle famiglie con debiti incrociati
| Situazione familiare | Strumento consigliabile per i genitori | Strumento consigliabile per i figli | Domanda unica? |
|---|---|---|---|
| Genitori pensionati consumatori, figlio dipendente garante del loro prestito | Piano del consumatore | Piano del consumatore | Sì, di regola conveniente |
| Padre artigiano in attività, figlio dipendente garante della ditta senza ruoli nell’impresa | Concordato minore in continuità | Piano del consumatore | Spesso meglio separate e coordinate |
| Padre con ditta cessata, figlio socio garante | Liquidazione controllata | Liquidazione controllata o concordato minore con apporti | Possibile domanda unica di liquidazione |
| Madre e figlia conviventi con mutuo e debiti per la casa | Piano del consumatore | Piano del consumatore | Sì |
| Genitore pensionato incapiente, figlio con immobile | Esdebitazione dell’incapiente o liquidazione familiare | Liquidazione controllata | Liquidazione familiare ammessa se almeno uno ha attivo |
| Genitore garante del mutuo del figlio, figlio con reddito stabile | Piano del consumatore | Piano del consumatore con art. 67, comma 5 | Sì |
La tabella è un punto di partenza, non una sentenza: ogni riga va verificata con l’OCC sui numeri reali della famiglia.
Se qualcosa va storto
Il concordato minore del padre rischia di non ottenere la maggioranza. Ricorda che i familiari non votano: se la maggior parte dei crediti è delle banche, il loro voto decide. Lavora sulla convenienza rispetto alla liquidazione: l’art. 80, comma 3, consente l’omologa nonostante la contestazione di un creditore se il suo credito è soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria; per i crediti fiscali e previdenziali la stessa norma prevede l’omologa anche senza adesione, quando questa è determinante e la proposta è conveniente. Se il concordato non viene omologato, su istanza del debitore il giudice apre la liquidazione controllata (art. 80, comma 5).
Il figlio garante voleva il piano del consumatore ma la domanda unica con il padre imprenditore lo porta nel regime del concordato minore. Rivaluta la mossa 3: se il figlio ha un piano del consumatore credibile, la domanda separata coordinata gli consente di non dipendere dal voto dei creditori.
L’OCC non attesta l’attivo per nessuno dei familiari. La liquidazione controllata su domanda del debitore non si apre. Per la persona fisica meritevole senza alcuna utilità da offrire resta l’esdebitazione dell’incapiente, una sola volta nella vita.
Check di completamento
Non passare alla mossa 5 finché:
– hai assegnato a ciascun familiare uno strumento, con la ragione scritta;
– hai verificato che, se c’è domanda unica, gli strumenti siano coerenti tra loro e con le regole dell’art. 66, comma 1;
– hai individuato, per il concordato minore, chi vota e chi no, e quali creditori vanno in classi separate.
Mossa 5 – Costruisci le masse separate e decidi il destino della casa di famiglia
Obiettivo della mossa: preparare per ciascun familiare un prospetto distinto di attivo e passivo, collocare correttamente i debiti comuni e le garanzie, e scegliere fin da ora come trattare la casa di famiglia e il suo mutuo.
Quando va fatta
Prima dell’incarico formale all’OCC o, al più tardi, nelle prime settimane di lavoro con il gestore. È la mossa su cui si costruiscono i numeri del piano: se la sbagli, sbagli la percentuale offerta ai creditori, la quota di compenso dell’OCC di ciascuno e, nei casi peggiori, la fattibilità dell’intera domanda.
Come si esegue
- Fai un prospetto per persona, non per famiglia. Ogni familiare ha il suo attivo (immobili o quote, auto, conti, crediti, redditi) e il suo passivo (debiti propri e debiti in cui è garante o coobbligato). Le linee guida operative del Tribunale di Livorno sulle procedure di sovraindebitamento (versione gennaio 2024) indicano proprio di rappresentare patrimonio e masse passive di ciascun ricorrente in prospetti distinti, aprendo un fascicolo per ciascuno anche a fronte di un unico provvedimento di apertura.
- Assegna le quote dei beni cointestati. La casa intestata per metà al padre e per metà al figlio entra per metà nella massa del padre e per metà in quella del figlio. Lo stesso vale per il conto cointestato: ricostruisci con gli estratti conto chi ha versato cosa.
- Colloca i debiti comuni in tutte le masse in cui compaiono. Il finanziamento del padre garantito dal figlio compare nella massa del padre come debito principale e in quella del figlio come garanzia. La banca è creditrice in entrambe, ma non potrà incassare complessivamente più del suo credito: chiedi all’OCC di impostare il piano in modo che ogni pagamento ricevuto da una massa riduca la pretesa nell’altra, e di scriverlo in modo chiaro nella proposta.
- Annota i crediti tra familiari. Se il figlio ha già pagato rate come garante, è creditore del padre per regresso; se la madre ha prestato denaro al figlio per l’anticipo della casa, è creditrice del figlio. Questi crediti vanno dichiarati: nasconderli è uno degli errori che portano alla revoca. E ricorda che nel concordato minore i familiari creditori non votano (art. 79, comma 2).
- Decidi la strategia sulla casa. Hai tre opzioni realistiche: tenerla continuando a pagare il mutuo alle scadenze (art. 67, comma 5, per il piano del consumatore, salvo anche nella procedura familiare con un non consumatore; art. 75, comma 2-bis, per il concordato minore); tenerla ristrutturando il credito ipotecario con pagamento non integrale ma non inferiore al valore di liquidazione, eventualmente con moratoria (art. 67, comma 4); venderla, nella procedura o in un piano che preveda la vendita.
La base giuridica
L’art. 66, comma 3, CCII è lapidario: le masse attive e passive rimangono distinte. La domanda unica coordina le procedure, non fonde i patrimoni.
Il Tribunale di Udine, con la sentenza n. 86/2025 del 18 dicembre 2025 (pubblicata il 23 dicembre 2025), aprendo una liquidazione controllata familiare di due coniugi conviventi, ha spiegato bene la regola: l’attivo di ciascun debitore serve a soddisfare i suoi creditori personali e quelli comuni, non i creditori personali dell’altro; il liquidatore deve tenere distinte le posizioni nella formazione del passivo, nei rendiconti e nei riparti. Allo stesso modo il Tribunale di Rimini, con la sentenza n. 1/2024 del 4 gennaio 2024, ha ammesso il ricorso congiunto confermando la distinzione delle masse dentro la procedura unitaria.
Le masse separate sono una tutela, non un ostacolo: il figlio che entra nella procedura del padre non mette il proprio stipendio a disposizione dei fornitori della ditta paterna, ma solo dei suoi creditori e dei creditori comuni.
Per la casa, l’art. 67, comma 5, consente al consumatore di continuare a pagare le rate a scadere del mutuo sull’abitazione principale se alla data della domanda è in regola o se il giudice lo autorizza a pagare il debito scaduto. L’art. 66, comma 1, fa salva proprio questa norma anche quando nella domanda familiare c’è un non consumatore. Per il concordato minore, l’art. 75, comma 2-bis, introdotto dal D.Lgs. 136/2024, prevede una regola analoga per la persona fisica, a condizione che l’OCC attesti che il credito sarebbe integralmente soddisfatto con la vendita del bene a valore di mercato e che il rimborso non leda gli altri creditori.
Sulla moratoria dei crediti ipotecari, la Cassazione, Sez. I, con l’ordinanza n. 11676 del 29 aprile 2026, ha chiarito che la moratoria fino a due anni dell’art. 67, comma 4, non riduce il credito ma ne sospende il pagamento: gli interessi continuano a maturare nel biennio e il rimborso, anche a rate, deve iniziare alla scadenza della moratoria. Se pensi di usarla per la casa di famiglia, mettila nei numeri con gli interessi.
Se qualcosa va storto
La casa è gravata da mutuo fondiario e la famiglia va verso la liquidazione controllata. Non dare per scontato il blocco dell’esecuzione della banca. La Cassazione, Sez. I, con la sentenza n. 22914 del 19 agosto 2024, ha affermato che il privilegio processuale del creditore fondiario previsto dall’art. 41 TUB opera anche nella liquidazione controllata. Verifica con l’OCC e con il legale come questa regola incide sulla vendita della casa e sul suo calendario.
La casa è in un fondo patrimoniale. Nella liquidazione controllata i beni del fondo patrimoniale e i loro frutti non sono compresi, salvo quanto previsto dall’art. 170 c.c. (art. 268, comma 4, lettera c). Ma attenzione: la costituzione recente di un fondo patrimoniale è un atto di straordinaria amministrazione che va dichiarato (lo vedrai alla mossa 6) e che l’OCC valuta anche sotto il profilo della diligenza.
Non riesci a ricostruire chi ha versato cosa sul conto cointestato. Non inventare una ripartizione di comodo. Dichiara la cointestazione, applica in via prudenziale la presunzione di parti uguali e lascia che l’OCC ne valuti l’attendibilità: meglio una ripartizione dichiarata come stimata che una ripartizione che si rivela falsa.
Check di completamento
Non passare alla mossa 6 finché:
– hai un prospetto attivo/passivo distinto per ciascun familiare;
– ogni debito comune compare in tutte le masse interessate, con l’indicazione che il creditore non potrà incassare più del suo credito;
– hai scelto una delle tre strategie sulla casa e sai quale norma la sostiene.
Mossa 6 – Conferisci l’incarico all’OCC, prepara i fascicoli di ciascuno e imposta la ripartizione del compenso
Obiettivo della mossa: affidare la pratica a un Organismo di composizione della crisi competente, consegnare per ciascun familiare la documentazione completa e concordare fin dall’inizio come sarà ripartito il compenso dell’OCC.
Quando va fatta
Appena chiuse le mosse da 1 a 5. Se c’è un’esecuzione in corso, conferisci l’incarico anche prima di aver completato ogni prospetto: l’OCC può lavorare mentre tu completi la raccolta. Sappi che dal conferimento dell’incarico partono termini che non dipendono da te: entro 7 giorni l’OCC deve darne notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, che hanno poi 15 giorni per comunicare il debito tributario accertato e gli accertamenti pendenti (art. 68, comma 4).
Come si esegue
- Scegli l’OCC del circondario giusto. La domanda va presentata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente (art. 68, comma 1). Per una famiglia con residenze diverse, ragiona con l’OCC e con il legale sul tribunale competente, ricordando che con domande separate la competenza spetta al giudice adito per primo (art. 66, comma 4).
- Prepara un fascicolo per ciascun familiare. Per il piano del consumatore l’art. 67, comma 2, richiede: elenco di tutti i creditori con somme dovute e cause di prelazione; consistenza e composizione del patrimonio; atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni; dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; stipendi, pensioni ed entrate del debitore e del nucleo familiare, con l’indicazione di quanto serve al mantenimento. Per il concordato minore l’art. 75, comma 1, aggiunge bilanci, scritture contabili e fiscali, dichiarazioni IRAP e IVA, una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria e l’elenco dei creditori con domicilio digitale. Per l’incapiente, l’art. 283, comma 3, richiede elenco dei creditori con PEC, atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni ed entrate del nucleo.
- Costruisci il bilancio familiare documentato. Ogni voce di fabbisogno (affitto o rata, utenze, spese mediche, scuola, trasporti) va provata. Le entrate del nucleo vanno indicate anche per i familiari che non entrano nella procedura, perché incidono su ciò che serve al mantenimento.
- Raccogli gli elementi sul merito creditizio. Per ogni finanziamento, il contratto e la documentazione che il finanziatore aveva al momento della concessione (buste paga, CUD, moduli SECCI). L’OCC deve dire se il finanziatore ha valutato il merito creditizio in relazione al reddito disponibile, dedotto quanto serve a un dignitoso tenore di vita, che la legge ritiene idoneamente quantificato in misura non inferiore all’assegno sociale moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE corrispondente al numero dei componenti del nucleo (art. 68, comma 3). Per il 2026 l’importo provvisorio dell’assegno sociale indicato dall’INPS è di 546,24 euro al mese.
- Concorda per iscritto la ripartizione del compenso. L’art. 66, comma 5, CCII (modificato dal D.Lgs. 136/2024) stabilisce che il compenso dovuto all’OCC è ripartito tra i membri della famiglia in proporzione all’entità dell’attivo di ciascuno, secondo la sintesi del testo vigente riportata da Brocardi: verifica la formula esatta sul testo ufficiale. Chiedi all’OCC un preventivo che indichi la quota di ciascuno.
La base giuridica
L’art. 68, comma 2, CCII richiede che alla domanda sia allegata la relazione dell’OCC su cause dell’indebitamento e diligenza del debitore, ragioni dell’incapacità di adempiere, completezza e attendibilità della documentazione e indicazione presunta dei costi della procedura. La Cassazione, Sez. I, con l’ordinanza n. 28576/2025, ha ribadito che la relazione dell’OCC è un requisito di ammissibilità della domanda: senza una relazione completa, la domanda non supera il primo filtro. Nella procedura familiare la relazione deve essere completa per ciascun familiare, non solo per il “debitore principale”.
Il compenso dell’OCC è liquidato dal giudice sulla base del D.M. 202/2014, tenendo conto di eventuali accordi con il debitore (art. 71, comma 4, per il piano del consumatore; art. 275, comma 3, per la liquidazione controllata). Per l’incapiente i compensi sono ridotti della metà (art. 283, comma 6). La Cassazione, Sez. I, con la sentenza n. 6865 del 14 marzo 2025, ha affermato che il compenso del gestore è prededucibile ma non grava sul ricavato dei beni ipotecati: un dato da tenere presente quando nella procedura familiare c’è la vendita della casa ipotecata.
Un esempio concreto di come il compenso può essere distribuito nel tempo arriva dal Tribunale di Benevento, sentenza n. 23/2024, depositata l’11 aprile 2024, relativa a un piano di ristrutturazione familiare di padre e figlia con la stessa residenza: il compenso dell’OCC, pari complessivamente a 6.000 euro oltre oneri, è stato previsto in prededuzione al 100%, metà in acconto in nove rate dal mese successivo all’omologa e il saldo verso la fine del piano.
Lo stesso provvedimento mostra l’importanza della verifica sul merito creditizio: il gestore aveva concluso che un finanziamento con cessione del quinto aveva aggravato l’indebitamento perché le rate superavano le possibilità di pagamento, e il tribunale ha respinto nel merito la contestazione della banca. In quella decisione il tribunale ha richiamato anche la Corte costituzionale, sentenza n. 65/2022, sulla falcidia della cessione del quinto come strumento di rispetto della parità di trattamento tra creditori.
Se qualcosa va storto
Un familiare non riesce a produrre le dichiarazioni dei redditi. Richiedile al cassetto fiscale o, se non disponibili, chiedi un’attestazione all’Agenzia delle Entrate. Se il familiare non le ha mai presentate perché senza redditi, fallo risultare con una dichiarazione sostitutiva e con i documenti che lo confermano (iscrizione al centro per l’impiego, certificazioni INPS).
L’OCC segnala una possibile colpa grave nell’indebitamento di uno dei familiari. Per il piano del consumatore l’art. 69, comma 1, esclude chi ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Non ignorare la segnalazione: chiedi all’OCC quali elementi la sostengono, porta prove contrarie (malattia, perdita del lavoro, lutto, truffa subita, come nel caso di Treviso) e, se la criticità resta, valuta di separare quel familiare dalla domanda unica (torna alla mossa 3).
Il familiare con più attivo non vuole sostenere la quota maggiore del compenso. La regola della proporzione all’attivo di ciascuno è di legge. Spiega che la quota non riduce le sue tutele (le masse restano separate) e che l’alternativa, una procedura separata, comporta di regola un compenso autonomo per ciascuna domanda.
Check di completamento
Non passare alla mossa 7 finché:
– l’incarico all’OCC è conferito e hai la data di conferimento;
– per ciascun familiare il fascicolo documentale è completo o le lacune sono dichiarate con una spiegazione;
– hai un documento dell’OCC con la ripartizione prevista del compenso tra i familiari.
Mossa 7 – Deposita la domanda e chiedi subito le misure protettive
Obiettivo della mossa: depositare la domanda (unica o separate) con la relazione dell’OCC e ottenere dal giudice, fin dal primo decreto, le misure che bloccano o sospendono le esecuzioni sulla casa, sugli stipendi e sulle pensioni di tutti i familiari coinvolti.
Quando va fatta
Appena la relazione dell’OCC è pronta. Se c’è un pignoramento in corso, ogni giorno conta: la protezione decorre dal decreto del giudice, non dal giorno in cui hai deciso di agire. Non dare per scontato che la sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto ti protegga in questa fase: verifica caso per caso con il legale quali termini corrono anche d’estate.
Come si esegue
- Controlla il ricorso prima della firma. Deve indicare con chiarezza che si tratta di procedura familiare ai sensi dell’art. 66, quale presupposto ricorre (convivenza o origine comune), quale strumento è chiesto per ciascun familiare e come sono distinte le masse.
- Formula l’istanza di misure protettive per ogni familiare. Elenca le esecuzioni pendenti di ciascuno (numero di ruolo, tribunale, prossima udienza) e i creditori che potrebbero agire.
- Deposita e conserva le ricevute. La data di deposito ha effetti propri: dal deposito si sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, salvo i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio (art. 68, comma 5, per il consumatore; art. 268, comma 5, per la liquidazione controllata).
- Avvisa il giudice dell’esecuzione. Appena hai il decreto con le misure, depositane copia in ciascuna esecuzione pendente e informa il datore di lavoro o l’ente pensionistico che sta trattenendo le somme.
La base giuridica
Piano del consumatore. Se la domanda è ammissibile, il giudice con decreto ne dispone la pubblicazione e l’OCC la comunica ai creditori entro 30 giorni; il giudice può concedere fino a 15 giorni per integrazioni; il decreto di inammissibilità è reclamabile entro 30 giorni dalla comunicazione (art. 70, comma 1). Con lo stesso decreto, su istanza del debitore, il giudice può sospendere le procedure esecutive che pregiudicano la fattibilità del piano e vietare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore fino alla conclusione del procedimento (art. 70, comma 4).
Concordato minore. Con il decreto di apertura il giudice, su istanza del debitore, dispone fino all’omologazione definitiva il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, il divieto di acquisire prelazioni, la sospensione delle prescrizioni e il divieto di pronunciare la liquidazione controllata (art. 78, comma 2, lettera d). Il decreto di inammissibilità è reclamabile entro 30 giorni (art. 78, comma 1).
Liquidazione controllata. Gli effetti dell’apertura sulle esecuzioni individuali sono automatici: il Tribunale di Rimini, nella sentenza n. 1/2024, ha precisato che l’improseguibilità delle esecuzioni individuali e della cessione del quinto discende direttamente dagli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.
Nella procedura familiare le misure protettive vanno chieste e ottenute per ciascun familiare: il decreto che protegge il padre non protegge automaticamente il figlio garante, se la sua posizione non è nella domanda.
Se qualcosa va storto
Il giudice dichiara la domanda inammissibile. Hai 30 giorni dalla comunicazione per il reclamo, ma in sede di reclamo piano e proposta non possono essere modificati (art. 70, comma 1; art. 78, comma 1). Valuta con il legale se è più efficace reclamare o correggere e ripresentare: se il vizio è nella proposta, il reclamo non lo sana.
Il giudice concede 15 giorni per integrare la documentazione. Non chiedere proroghe se non indispensabili: usa la checklist della mossa 6, individua con l’OCC il documento mancante per ciascun familiare e deposita entro il termine.
Il giudice sospende solo alcune esecuzioni. La sospensione dell’art. 70, comma 4, riguarda le procedure che possono pregiudicare la fattibilità del piano. Se una esecuzione resta in piedi, chiedi all’OCC di integrare la relazione spiegando perché anche quella mette a rischio il piano.
Check di completamento
Non passare alla mossa 8 finché:
– hai la ricevuta di deposito e il decreto del giudice;
– il decreto è stato depositato in ogni esecuzione pendente e comunicato a datori di lavoro ed enti pensionistici;
– sai in quale data l’OCC ha comunicato proposta e decreto ai creditori, perché da lì decorrono i termini della mossa successiva.
Mossa 8 – Governa osservazioni, voto, omologa ed esecuzione fino all’esdebitazione
Obiettivo della mossa: gestire la fase dei creditori senza errori, arrivare all’omologa (o all’apertura della liquidazione) e poi eseguire il piano per ciascun familiare fino alla liberazione dai debiti.
Quando va fatta
Dal giorno della comunicazione ai creditori fino alla chiusura della procedura. È la mossa più lunga: nel piano del consumatore può durare anni di esecuzione; nella liquidazione controllata almeno tre anni, salvo chiusura anticipata.
Come si esegue nel piano del consumatore
- Segna il termine delle osservazioni. Entro 20 giorni dalla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni all’OCC via PEC (art. 70, comma 3).
- Prepara le risposte con l’OCC. Entro 10 giorni dalla scadenza di quel termine l’OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche necessarie (art. 70, comma 6). È il momento di rispondere, ad esempio, alla banca che contesta la convenienza nella posizione del figlio garante.
- Attendi la sentenza. Il giudice omologa con sentenza se verifica ammissibilità e fattibilità e risolve le contestazioni; se un creditore contesta la convenienza, omologa se ritiene che il suo credito sia soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria (art. 70, comma 7). Il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato l’indebitamento, o ha violato l’art. 124-bis TUB, non può contestare la convenienza (art. 69, comma 2).
Come si esegue nel concordato minore
- Segna il termine per il voto. Il giudice assegna ai creditori un termine non superiore a 30 giorni per far pervenire all’OCC adesione, mancata adesione e contestazioni (art. 78, comma 2, lettera c).
- Calcola la maggioranza escludendo i familiari. I crediti di coniuge, convivente e parenti e affini fino al quarto grado non votano e non si contano (art. 79, comma 2). Il silenzio vale assenso (comma 3).
- Prepara la difesa della convenienza. Se un creditore contesta, il giudice omologa se il suo credito è soddisfatto non meno che nella liquidazione (art. 80, comma 3).
Come si esegue nella liquidazione controllata
- Collabora con il liquidatore per ciascuna massa. Consegna i beni, comunica le variazioni di reddito, segnala i beni sopravvenuti.
- Controlla lo stato passivo di ciascuno. Verifica che i debiti comuni non siano conteggiati due volte nei riparti.
- Prepara l’istanza di esdebitazione. Per le persone fisiche l’esdebitazione opera di diritto con la chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura, ed è dichiarata con decreto motivato su istanza del debitore o segnalazione del liquidatore; i creditori ammessi hanno 15 giorni per osservazioni e il reclamo va proposto entro 30 giorni (art. 282, commi 1 e 3).
La base giuridica dell’impugnazione
La Cassazione, Sez. I, con l’ordinanza n. 8875 del 9 aprile 2026, ha chiarito che la decisione sull’omologazione del piano di ristrutturazione del consumatore, sia di accoglimento sia di rigetto, assume la forma della sentenza ed è impugnabile con reclamo davanti alla Corte d’appello ai sensi dell’art. 51 CCII. Se l’omologa della vostra procedura familiare viene negata, il reclamo non va al tribunale ma alla Corte d’appello: sbagliare giudice significa perdere tempo prezioso.
Nell’esecuzione del piano
Il debitore compie gli atti necessari all’esecuzione; l’OCC vigila, risolve le difficoltà e ogni sei mesi riferisce per iscritto al giudice (art. 71, comma 1). I pagamenti e gli atti dispositivi in violazione del piano sono inefficaci verso i creditori anteriori (comma 3). Se il piano non viene eseguito, il giudice indica gli atti necessari e un termine; se non vengono compiuti, revoca l’omologazione (comma 5). La revoca può essere chiesta anche per atti in frode e, in caso di inadempimento o di piano divenuto inattuabile e non modificabile, entro sei mesi dalla relazione finale (art. 72, commi 1, 2 e 4). Dopo la revoca, su istanza del debitore o di un creditore, il tribunale può aprire la liquidazione controllata (art. 73).
Ricorda il limite più importante per le famiglie: l’esdebitazione di uno non libera gli altri. L’art. 278, comma 6, fa salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Se il figlio garante non è nella procedura, o non arriva a sua volta all’esdebitazione, resta esposto. E alcuni debiti restano comunque fuori: l’art. 278, comma 7, esclude dall’esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per risarcimento da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti.
Il Tribunale di Rimini, nella sentenza n. 1/2024, ha tratto dall’art. 282 una conseguenza concreta per la liquidazione familiare: poiché l’esdebitazione opera di diritto decorsi tre anni, i redditi futuri non possono essere acquisiti oltre quel termine, mentre restano liquidabili i beni presenti all’apertura.
Se qualcosa va storto
Un familiare perde il lavoro durante l’esecuzione del piano. Segnalalo subito all’OCC. Il CCII non contiene una norma espressa sulla modifica del piano dopo l’omologa, ma l’art. 72, comma 2, collega la revoca al piano divenuto inattuabile e non modificabile: muoviti prima che l’inadempimento diventi irreversibile, documentando la causa e proponendo con l’OCC una soluzione.
Il concordato minore del padre non ottiene la maggioranza. Su istanza del debitore il giudice apre la liquidazione controllata (art. 80, comma 5). Se il figlio garante è in una procedura separata, informa subito il giudice che la coordina, perché l’esito della procedura del padre cambia i numeri della sua.
Check di completamento
La mossa è completa quando:
– per ciascun familiare c’è una sentenza di omologa (o di apertura della liquidazione) non più impugnabile;
– l’OCC o il liquidatore ha il calendario dei pagamenti o delle vendite per ciascuna massa;
– hai annotato le date chiave dell’esdebitazione di ciascun familiare.
Il piano alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con importi non reali, per mostrare come cambia l’esito a seconda della scelta e della tempestività. Non descrivono casi seguiti dallo Studio.
Simulazione 1 – Genitori pensionati e figlio garante: dentro o fuori?
Ipotesi: padre e madre conviventi, consumatori. Debiti dei genitori: prestito personale residuo di 38.760 euro (garantito dal figlio), carte revolving per 12.415 euro, cessione del quinto della pensione del padre per 9.880 euro. Il figlio, dipendente, vive altrove: ha un proprio finanziamento auto di 14.230 euro e la garanzia sul prestito dei genitori. Pensione del padre 1.312 euro, fabbisogno documentato dei genitori 1.050 euro: disponibilità 262 euro al mese. Stipendio del figlio 1.684 euro, fabbisogno 1.290 euro: disponibilità 394 euro.
Strada A – domanda unica (origine comune). Incarico all’OCC il 26 ottobre 2026; deposito il 30 novembre 2026; decreto di ammissibilità e misure protettive l’11 dicembre 2026; comunicazione ai creditori il 14 dicembre 2026; termine per le osservazioni che scadrebbe il 3 gennaio 2027, domenica, e quindi slitta a lunedì 4 gennaio 2027; relazione dell’OCC entro il 14 gennaio 2027. Piano in 60 mesi: i genitori mettono a disposizione 15.720 euro, il figlio 23.640 euro. Ipotizziamo un compenso OCC complessivo di 5.140 euro, ripartito in proporzione ai patrimoni (auto dei genitori 2.300 euro, auto del figlio 7.700 euro): 1.182 euro a carico dei genitori, 3.958 euro a carico del figlio. Restano 14.538 euro sulla massa dei genitori per 61.055 euro di debiti (circa il 23,8%) e 19.682 euro sulla massa del figlio. Il figlio paga il 50% del suo finanziamento auto (7.115 euro) e destina 12.567 euro alla garanzia. La banca del prestito incassa circa 9.225 euro dalla massa dei genitori e 12.567 da quella del figlio: 21.792 euro, circa il 56% del credito, e non può pretendere altro da nessuno dei due a esecuzione completata, nei termini previsti dal piano omologato.
Strada B – solo i genitori. I genitori ottengono l’omologa del loro piano, ma la banca del prestito si rivolge al figlio per l’intero residuo di 38.760 euro, meno quanto ricevuto nel piano dei genitori. Con un pignoramento di un quinto dello stipendio (336,80 euro al mese), il figlio resterebbe esposto per circa 88 mesi, oltre agli interessi, con il suo finanziamento auto ancora da pagare. La stessa famiglia, con gli stessi redditi, ottiene un risultato radicalmente diverso solo perché il garante è rimasto fuori.
Simulazione 2 – Padre artigiano e figlio garante del fido
Ipotesi: padre titolare di una ditta artigiana in attività, impresa minore. Debiti d’impresa: fornitori 31.270 euro, fido bancario 41.850 euro, contributi previdenziali 14.520 euro. Il figlio, dipendente di un’altra azienda e senza ruoli nella ditta, ha garantito il fido. Il figlio ha anche debiti propri per 9.340 euro.
Strada A – domanda unica. Con un non consumatore nella domanda, le regole della sezione del consumatore non si applicano (salvo l’art. 67, comma 5): la procedura segue il concordato minore anche per il figlio. Decreto di apertura il 16 dicembre 2026; termine per le adesioni fissato, ad esempio, al 15 gennaio 2027 (entro il limite di 30 giorni). Nella massa del padre la banca rappresenta circa il 47,8% dei crediti ammessi al voto: se la banca vota contro e i fornitori si dividono, il concordato rischia. E la posizione del figlio dipende anch’essa dal voto.
Strada B – domande separate coordinate. Il padre propone il concordato minore in continuità; il figlio, consumatore per una garanzia data senza alcun interesse nell’impresa (nella logica di Cass. 29746/2025), presenta un piano del consumatore in cui i creditori non votano. Il giudice adito per primo coordina le due procedure (art. 66, comma 4). Se il concordato del padre non passa e si apre la liquidazione controllata, il piano del figlio regge comunque, perché costruito sulla sua capacità di pagamento e non sul voto della banca.
Simulazione 3 – Madre incapiente e figlio con immobile: liquidazione familiare
Ipotesi: madre vedova convivente con il figlio, pensione di 742 euro, nessun bene, debiti propri per 11.860 euro e garanzia sul mutuo del figlio. Il figlio è proprietario dell’appartamento in cui vivono, valore stimato 74.300 euro, mutuo fondiario residuo 58.920 euro, debiti chirografari 33.470 euro, reddito modesto e non sufficiente a un piano.
Strada scelta – domanda unica di liquidazione controllata. L’OCC attesta che dalla posizione del figlio è possibile acquisire attivo (art. 268, comma 3): ciò consente, secondo l’art. 66, comma 1, di includere anche la madre incapiente. Apertura il 15 gennaio 2027. Vendita dell’immobile: la banca fondiaria, con il suo privilegio, viene soddisfatta sul ricavato per i 58.920 euro; il compenso del liquidatore non grava sul ricavato del bene ipotecato (Cass. 6865/2025). Ciò che residua, al netto delle spese, va ai creditori chirografari del figlio, che potrebbero ricevere intorno al 40%. La madre: la sua garanzia sul mutuo si estingue con il pagamento integrale della banca; i suoi creditori personali non partecipano al ricavato della casa del figlio (masse separate). Esdebitazione di diritto, se ne ricorrono le condizioni, decorsi tre anni dall’apertura: dal 15 gennaio 2030 (martedì).
Simulazione 4 – La stessa casa, due tempi diversi
Ipotesi: casa di famiglia cointestata padre-figlio, esecuzione immobiliare promossa da un creditore chirografario della ditta paterna, udienza per l’autorizzazione alla vendita fissata al 17 maggio 2027. Il mutuo sulla casa è in regola.
Chi deposita entro il 1° febbraio 2027 una domanda familiare con istanza di misure protettive può ottenere, con il decreto, la sospensione dell’esecuzione (art. 70, comma 4, o art. 78, comma 2, lettera d) prima che il giudice dell’esecuzione autorizzi la vendita, e può impostare il piano sul rimborso alle scadenze del mutuo (art. 67, comma 5, salvo anche nella procedura familiare con il padre non consumatore).
Chi arriva dopo l’aggiudicazione ha perso la casa: la procedura potrà regolare i debiti residui, ma il bene è uscito dalle masse. La differenza non la fa la legge, la fa il calendario.
Il piano in una pagina
Se devi stampare una sola pagina, stampa questa. Le otto mosse, nell’ordine in cui vanno eseguite, con l’obiettivo, il termine che le governa e il rischio che corri se le salti.
Il filo conduttore è semplice: prima capisci chi deve cosa e perché (mosse 1 e 2), poi decidi come presentarvi e con quali strumenti (mosse 3 e 4), poi costruisci i numeri per ciascuno senza confondere i patrimoni (mossa 5), poi metti tutto nelle mani dell’OCC con documenti completi e un accordo chiaro sul compenso (mossa 6), poi depositi e chiedi la protezione (mossa 7), infine governi la fase dei creditori e l’esecuzione fino alla liberazione dai debiti (mossa 8).
Il punto che le famiglie dimenticano più spesso è che il garante va protetto quanto il debitore principale: lasciarlo fuori significa spostare il problema, non risolverlo.
| Mossa | Obiettivo | Termine che la governa | Rischio se la salti |
|---|---|---|---|
| 1. Mappa dei debiti | Individuare debiti comuni, convivenza od origine comune | Nessun termine di legge; massimo una settimana se c’è un’esecuzione | Domanda unica senza presupposto o con debiti omessi |
| 2. Qualifica di ciascuno | Consumatore, imprenditore minore, professionista | Prima dell’incarico all’OCC | Inammissibilità per strumento sbagliato |
| 3. Domanda unica o separate | Scegliere regole e coordinamento | Prima dell’incarico; con procedure pendenti decide il giudice adito per primo | Un familiare costretto nel regime del concordato minore senza necessità |
| 4. Strumento per ciascuno | Piano del consumatore, concordato minore, liquidazione, incapienza | Insieme alla mossa 3 | Proposta non fattibile o maggioranza irraggiungibile |
| 5. Masse separate e casa | Prospetti distinti, debiti comuni, strategia sulla casa | Prima o all’inizio del lavoro con l’OCC | Percentuali sbagliate, doppi conteggi, casa persa |
| 6. Incarico OCC e documenti | Relazione completa per ciascuno, compenso ripartito | Dall’incarico: 7 giorni per l’avviso al fisco, 15 per la risposta | Relazione incompleta, domanda inammissibile |
| 7. Deposito e misure protettive | Bloccare esecuzioni e trattenute | Prima delle udienze esecutive; 30 giorni per il reclamo contro l’inammissibilità | Vendita della casa, trattenute che continuano |
| 8. Creditori, omologa, esecuzione | Omologa, esecuzione, esdebitazione | 20 giorni osservazioni; 10 giorni relazione OCC; voto entro max 30 giorni; tre anni in liquidazione | Revoca, garante esposto, esdebitazione negata |
Gli scenari di deviazione
Deviazione 1 – La banca accelera e chiede la liquidazione controllata del padre
Mentre state ancora lavorando alle mosse 3 e 4, la banca deposita contro il padre una domanda di liquidazione controllata. Può farlo se il padre è insolvente, anche in pendenza di esecuzioni, ma la liquidazione non si apre se i debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria sono inferiori a 50.000 euro (art. 268, comma 2).
Piano B. Primo: verifica subito l’importo dei debiti scaduti. Secondo: se il padre è persona fisica, può eccepire entro la prima udienza che l’OCC attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire; se l’attestazione non è pronta, il giudice concede un termine non superiore a 60 giorni (art. 268, comma 3). Con prima udienza il 13 gennaio 2027, quel termine massimo cadrebbe domenica 14 marzo 2027 e slitterebbe a lunedì 15 marzo 2027; per prudenza, fai in modo che l’attestazione sia pronta entro venerdì 12 marzo. Terzo: ricorda l’art. 66, comma 4: il tribunale investito dalla banca diventa il giudice adito per primo, quello che coordina le eventuali domande degli altri familiari. Quarto: se c’è un’alternativa concreta (un concordato minore del padre, un piano del figlio), preparala in tempi compatibili con quell’udienza.
Deviazione 2 – Il termine è scaduto
Hai lasciato scadere i 30 giorni per il reclamo contro il decreto di inammissibilità, oppure il figlio non ha depositato nei 15 giorni le integrazioni chieste dal giudice.
Piano B. Non tutto è perduto, ma devi ripartire dalla mossa in cui si è prodotto il vizio. Se la domanda è stata dichiarata inammissibile per un difetto della proposta, una nuova domanda corretta è spesso più efficace di un reclamo, perché in sede di reclamo piano e proposta non possono essere modificati. Se il termine scaduto riguarda solo un familiare, valuta di proseguire per gli altri e farlo rientrare con una domanda separata, che il giudice coordinerà. Nel frattempo, le misure protettive possono essere venute meno: torna alla mossa 7 e verifica quali esecuzioni sono ripartite.
Deviazione 3 – Un documento è irreperibile o un familiare non collabora
Il contratto di fideiussione firmato dal figlio anni fa non si trova; oppure la sorella, che ha garantito il mutuo dei genitori, si rifiuta di entrare nella procedura e di consegnare le sue dichiarazioni dei redditi.
Piano B. Per il documento: chiedi copia alla banca via PEC; se non arriva, ricostruisci il rapporto con la Centrale Rischi, gli estratti conto e le comunicazioni ricevute, e dichiara la lacuna all’OCC con la prova della richiesta. L’OCC valuta completezza e attendibilità della documentazione: una lacuna dichiarata e motivata è cosa ben diversa da una lacuna nascosta. Per il familiare che non collabora: la domanda unica è una facoltà, non un obbligo. Procedete senza di lui, indicando nella domanda la sua posizione di garante e il rischio che la banca si rivolga a lui; sappia che resta esposto ai sensi dell’art. 278, comma 6, e che potrà sempre presentare in seguito una domanda propria, coordinata con la vostra.
Le domande di chi sta eseguendo
Posso fare la mossa 4 prima della 3? In pratica sì, e spesso conviene farle insieme: la scelta tra domanda unica e separata dipende dagli strumenti. Quello che non puoi fare è saltare la mossa 2: senza la qualifica di ciascuno, qualunque scelta di strumento è un’ipotesi.
Mio figlio vive con noi ma non ha debiti: deve entrare nella procedura? No. La procedura familiare riguarda i familiari sovraindebitati. Il figlio convivente senza debiti non entra, ma le sue entrate possono essere indicate tra quelle del nucleo familiare, perché incidono su ciò che serve al mantenimento.
Se mio figlio entra nella mia procedura, i miei creditori possono prendersi il suo stipendio? No. Le masse restano distinte (art. 66, comma 3): il suo stipendio, nella parte destinata ai creditori, va ai suoi creditori personali e ai creditori comuni, non ai tuoi creditori personali.
Chi paga l’OCC se nella domanda unica uno di noi ha la casa e l’altro nulla? Il compenso si ripartisce in proporzione all’attivo di ciascuno (art. 66, comma 5, nella sintesi del testo vigente): chi ha più attivo sostiene una quota maggiore. Fatti dare dall’OCC la ripartizione per iscritto prima dell’incarico.
Mio figlio è mio creditore perché ha pagato rate come garante: può votare nel mio concordato minore? No. Nel concordato minore i parenti fino al quarto grado non votano e non sono computati ai fini della maggioranza (art. 79, comma 2). Il suo credito va comunque dichiarato.
Possiamo presentare la domanda senza avvocato? Per la procedura del consumatore l’art. 68, comma 1, stabilisce che non è necessaria l’assistenza di un difensore. Ma in una procedura familiare con debiti incrociati, garanzie e un’impresa di mezzo, scelta dello strumento, impostazione delle masse e gestione delle contestazioni sono il punto in cui un errore costa di più; e se il diniego d’omologa va portato in Corte d’appello, la difesa tecnica diventa centrale.
La giurisprudenza che sostiene il piano
I riferimenti che seguono sono organizzati per mossa. I principi sono riformulati e la loro rilevanza è riferita al tema delle procedure familiari tra genitori e figli.
A sostegno delle mosse 1 e 3 (presupposti e domanda unica)
- Trib. Treviso, sentenza del 6 febbraio 2026, R.G. 297-1/2025 R.P.U. – Il tribunale ha accertato la convivenza di madre e figlia e la loro legittimazione a un’unica domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore, omologata in assenza di opposizioni; il debito nasceva in parte dal mutuo e dalla ristrutturazione della casa familiare. Rilevanza: è il modello della procedura familiare tra genitore e figlio consumatori conviventi.
- Trib. Rimini, sentenza n. 1/2024 del 4 gennaio 2024 – Ricorso congiunto ammesso per coniugi conviventi con indebitamento di origine comune, ferma la distinzione delle masse. Rilevanza: mostra come convivenza e origine comune vengono accertate e come la casa e le esigenze dei figli entrano nella valutazione.
- Trib. Bari, 6 dicembre 2023 (come riportato nella rassegna Brocardi all’art. 66) – La domanda congiunta è ammissibile solo se i familiari chiedono la stessa procedura. Rilevanza: sostiene la scelta, alla mossa 3, di domande separate coordinate quando gli strumenti sono diversi.
A sostegno della mossa 2 (qualifica di ciascuno)
- Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 29746 dell’11 novembre 2025 – Il garante persona fisica di debiti d’impresa non è automaticamente un professionista, ma perde la qualità di consumatore se la garanzia è funzionalmente collegata all’attività; l’onere di provare l’assenza di collegamento grava sul debitore. Rilevanza: decide la sorte del figlio (o del genitore) garante dell’impresa di famiglia.
- Cass. civ., Sez. I, n. 20141 del 16 giugno 2026 – Inammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato. Rilevanza: nelle famiglie con una ditta chiusa, orienta la scelta dello strumento per il genitore ex imprenditore.
A sostegno della mossa 4 (strumento per ciascuno)
- Trib. Rimini, 21 aprile 2022, e Trib. Lucca, 27 febbraio 2024 (rassegna Brocardi) – Orientamento, anteriore al correttivo, che limitava la domanda familiare alle procedure negoziali. Rilevanza: spiega perché alcune fonti datate escludono la liquidazione familiare.
- Trib. Verona, 6 ottobre 2022, e Trib. Pesaro, 12 febbraio 2024 (rassegna Brocardi) – Orientamento opposto, favorevole alla liquidazione congiunta. Rilevanza: è la linea che il testo vigente dell’art. 66, comma 1, ha di fatto recepito menzionando la liquidazione controllata familiare.
- Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 22074/2025 – Per l’apertura della liquidazione controllata non è richiesta la meritevolezza. Rilevanza: consente di includere nella liquidazione familiare anche il familiare con una storia debitoria meno “pulita”, spostando la valutazione all’esdebitazione.
A sostegno della mossa 5 (masse separate e casa)
- Trib. Udine, sentenza n. 86/2025 del 18 dicembre 2025 – Nella liquidazione controllata familiare l’attivo di ciascun debitore serve ai suoi creditori personali e a quelli comuni, non ai creditori personali dell’altro; il liquidatore tiene distinte le posizioni nel passivo, nei rendiconti e nei riparti. Rilevanza: è la traduzione operativa dell’art. 66, comma 3.
- Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 11676 del 29 aprile 2026 – La moratoria biennale dell’art. 67, comma 4, sospende il pagamento dei crediti privilegiati e ipotecari senza ridurli; gli interessi maturano e il rimborso deve iniziare alla scadenza. Rilevanza: va messa nei numeri quando il piano familiare tratta il mutuo sulla casa.
- Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 22914 del 19 agosto 2024 – Il privilegio processuale del creditore fondiario (art. 41 TUB) opera anche nella liquidazione controllata. Rilevanza: incide sulla gestione della casa di famiglia gravata da mutuo fondiario.
A sostegno della mossa 6 (OCC, documenti, compenso)
- Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 28576/2025 – La relazione dell’OCC è requisito di ammissibilità della domanda. Rilevanza: nella procedura familiare la relazione deve coprire in modo completo ciascun familiare.
- Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 6865 del 14 marzo 2025 – Il compenso del gestore è prededucibile ma non grava sul ricavato dei beni ipotecati. Rilevanza: da considerare quando si ripartisce il compenso tra i familiari e si vende la casa ipotecata.
- Trib. Benevento, sentenza n. 23/2024 depositata l’11 aprile 2024 – Piano di ristrutturazione familiare di padre e figlia con la stessa residenza: respinta la contestazione della banca, accertato l’aggravamento dell’indebitamento per difetto di valutazione del merito creditizio, compenso OCC in prededuzione distribuito nel tempo, falcidia della cessione del quinto con richiamo a Corte cost., sentenza n. 65/2022. Rilevanza: dimostra il peso della verifica sul merito creditizio e la gestione concreta del compenso in una procedura tra genitore e figlia.
A sostegno delle mosse 7 e 8 (protezione, omologa, esdebitazione)
- Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 8875 del 9 aprile 2026 – La decisione sull’omologazione del piano del consumatore, positiva o negativa, è una sentenza reclamabile davanti alla Corte d’appello ai sensi dell’art. 51 CCII. Rilevanza: indica il giudice giusto se l’omologa della procedura familiare viene negata.
- Trib. Rimini, sentenza n. 1/2024 (sotto il profilo dell’esdebitazione e degli effetti dell’apertura) – Improseguibilità automatica di esecuzioni e cessione del quinto con l’apertura; redditi futuri non acquisibili oltre i tre anni dall’apertura. Rilevanza: fissa il perimetro temporale del sacrificio richiesto alla famiglia in liquidazione.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Quando i debiti di una famiglia si intrecciano tra genitori e figli, lo Studio lavora sulla famiglia intera, posizione per posizione. Ecco che cosa facciamo concretamente.
- Ricostruiamo la mappa dei debiti di ciascun familiare incrociando Centrale Rischi, sistemi di informazioni creditizie, contratti ed estratti conto, e individuiamo ogni garanzia incrociata.
- Verifichiamo la qualifica di ogni membro della famiglia, analizzando visure camerali storiche, cariche, quote e la funzione di ciascuna garanzia alla luce della giurisprudenza sul garante consumatore.
- Valutiamo la convivenza o l’origine comune e raccogliamo i documenti che le provano davanti all’OCC e al giudice.
- Confrontiamo domanda unica e domande separate coordinate, misurando per ciascun familiare l’effetto sulle regole applicabili, sul voto dei creditori e sui tempi.
- Scegliamo con la famiglia lo strumento per ciascuno: piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata o esdebitazione dell’incapiente.
- Costruiamo i prospetti delle masse separate, collocando debiti comuni, crediti tra familiari e quote dei beni cointestati, ed evitando doppi conteggi.
- Impostiamo la strategia sulla casa di famiglia, verificando le condizioni per continuare a pagare il mutuo alle scadenze, per la moratoria o per una vendita governata.
- Prepariamo il fascicolo documentale di ciascun familiare per l’OCC e seguiamo con l’Organismo la ripartizione del compenso tra i membri della famiglia.
- Redigiamo le istanze di misure protettive e le depositiamo nelle esecuzioni pendenti, coordinandoci con datori di lavoro ed enti pensionistici.
- Gestiamo osservazioni, contestazioni, voto e impugnazioni fino alla Corte d’appello e, se necessario, alla Corte di cassazione, e seguiamo l’esecuzione del piano fino all’esdebitazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Nelle procedure familiari pesa soprattutto la qualifica di Gestore della crisi e di fiduciario di un OCC: significa conoscere dall’interno il lavoro dell’Organismo, cioè la relazione su cause dell’indebitamento e merito creditizio, l’attestazione sull’attivo che apre la liquidazione familiare, la ripartizione del compenso tra i familiari. Quando in famiglia c’è un’impresa, la qualifica di Esperto Negoziatore consente di leggere la crisi della ditta con gli strumenti propri dell’impresa, prima di decidere se e come farla entrare nella procedura familiare.
Lo staff è composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: i commercialisti ricostruiscono redditi, bilanci della ditta e fabbisogno familiare; gli avvocati scelgono lo strumento, redigono atti e difese. E la strategia resta la stessa, con lo stesso difensore, dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione. Non promettiamo esiti: ci impegniamo ad analizzare, verificare e costruire la soluzione più solida per ciascun membro della famiglia.
Chiusura
Genitori e figli possono presentare insieme una procedura di sovraindebitamento, ma la vera domanda non è “si può?”, è “conviene a ciascuno di noi, e con quale strumento?”. La risposta passa dalle otto mosse: la mappa dei debiti, la qualifica di ciascuno, la scelta tra domanda unica e domande coordinate, lo strumento giusto, le masse separate, un OCC con documenti completi, la protezione chiesta in tempo e una fase finale governata fino all’esdebitazione.
Ogni mossa fatta nei termini protegge un familiare in più; ogni mossa rimandata lascia qualcuno della famiglia da solo davanti ai creditori.
Lo Studio Monardo affronta questa materia perché le procedure familiari stanno esattamente nel punto d’incontro delle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario di un OCC per governare relazione, masse e compenso; quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa quando nella famiglia c’è una ditta; quella di avvocato cassazionista per difendere la scelta fino all’ultimo grado.
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