Si Può Ottenere L’esdebitazione Se Si È Già Beneficiato In Passato?

Chi ha già avuto un’esdebitazione di solito non perde la seconda per mancanza di requisiti. La perde perché sbaglia un calcolo, una data o la norma da applicare. La risposta breve alla domanda del titolo è sì, a certe condizioni. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) non vieta di tornare a chiedere la liberazione dai debiti. Fissa però due paletti nell’art. 280, comma 1: la lettera d), che esclude chi ha beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione, e la lettera e), che esclude chi ne ha già beneficiato due volte. A questi si aggiunge l’art. 283: l’esdebitazione del debitore incapiente si ottiene “solo per una volta”. In mezzo ci sono la legge fallimentare, la vecchia legge n. 3 del 2012 e due ordinanze della Cassazione del 2025 che hanno chiuso più di una porta.

L’esperienza insegna che gli errori di chi ci riprova sono quasi sempre questi sei:

  1. Contare i cinque anni dalla data sbagliata.
  2. Usare per la liquidazione controllata il calendario del piano del consumatore o del concordato minore (o viceversa).
  3. Credere che chi è fallito prima del 15 luglio 2022 rientri automaticamente nel nuovo Codice.
  4. Pensare che il fallito non esdebitato possa ripartire con l’esdebitazione dell’incapiente.
  5. Trattare l’esdebitazione dell’incapiente come ripetibile e sbagliare il conto delle “due volte”.
  6. Tacere la procedura precedente, o documentarla male.

Perché ce ne occupiamo noi. Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi). L’OCC è il soggetto che per legge redige la relazione sulla posizione del debitore e, nell’esdebitazione dell’incapiente, vigila per tre anni sulle utilità sopravvenute. Ricostruire le procedure già affrontate, le date dei decreti e le condizioni di accesso è il lavoro che queste funzioni richiedono ogni giorno. Per questo la verifica di una “seconda esdebitazione” rientra in quello che facciamo.

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Primo errore: contare i cinque anni dalla data sbagliata

L’errore

Prendiamo un debitore che ha ottenuto l’esdebitazione all’inizio del 2022 e che, due anni dopo, si ritrova di nuovo sommerso dai debiti. Conta cinque anni dal decreto del 2022, vede che arrivano al 2027 e conclude che fino ad allora non può fare nulla. Oppure fa il contrario: conta i cinque anni dal giorno in cui deposita la nuova domanda e, visto che a quella data sono passati più di cinque anni, si sente al sicuro. In tutti e due i casi ha usato un punto di riferimento che la legge non prevede.

Perché è un errore

Secondo l’art. 280, comma 1, lettera d), CCII il debitore è ammesso all’esdebitazione a condizione che “non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione”. Il riferimento non è la domanda, né l’apertura della nuova procedura, né la data del decreto che la chiude. È la scadenza del termine per l’esdebitazione. Questo termine lo fissano altre due norme:

  • per la liquidazione giudiziale, l’art. 279 riconosce il diritto all’esdebitazione decorsi tre anni dall’apertura, oppure alla chiusura se avviene prima;
  • per la liquidazione controllata, l’art. 282, comma 1, stabilisce che l’esdebitazione opera con il provvedimento di chiusura o, anche prima, decorsi tre anni dall’apertura.

Il calcolo corretto quindi si fa in due passaggi: prima si individua la data in cui scade il termine per la nuova esdebitazione, poi da quella data si tornano indietro di cinque anni. Se la precedente esdebitazione cade dentro questa finestra, la lettera d) la preclude. Se cade fuori, la lettera d) non è un ostacolo.

Le conseguenze

Chi sbaglia in un senso rinuncia per anni a uno strumento che poteva usare subito, e intanto subisce pignoramenti, solleciti e interessi. Chi sbaglia nell’altro senso affronta una liquidazione controllata intera (con l’inventario dei beni, il liquidatore e lo stato passivo) e alla fine si vede negare l’esdebitazione. La conseguenza più grave è proprio questa: la procedura liquida il patrimonio, ma i debiti residui restano esigibili, perché la condizione della lettera d) manca alla data che conta. L’art. 282, comma 3, prevede che il provvedimento con cui il tribunale dichiara le preclusioni sia comunicato al debitore e ai creditori ammessi, che possono proporre reclamo nelle forme dell’art. 124 entro trenta giorni. Se però la preclusione esiste davvero, il reclamo non la fa sparire.

La Cassazione ricorda che le condizioni dell’art. 280 sono tutte soggettive e che il Codice ha eliminato il requisito oggettivo della soddisfazione minima dei creditori previsto dalla legge fallimentare (Cass. civ., Sez. I, ord. 6 novembre 2024, n. 28505). Il rovescio della medaglia è che, venuto meno quel requisito, le lettere d) ed e) sono tra i pochi filtri rimasti, e i tribunali li controllano con attenzione.

Cosa fare invece

Prima di depositare la domanda di liquidazione controllata, è necessario:

  • recuperare il decreto della precedente esdebitazione, con la data di deposito in cancelleria;
  • stimare quando scadrà il termine per la nuova esdebitazione: tre anni dall’apertura, salvo chiusura anticipata;
  • calcolare a ritroso cinque anni da quella data;
  • se la precedente esdebitazione cade dentro la finestra, valutare se e di quanto spostare il deposito della nuova domanda, invece di aprire una procedura destinata a concludersi senza liberazione.

La soluzione è semplice da dire e precisa da fare: si parte dalla scadenza futura e si conta all’indietro, mai dalla data di oggi. Conviene inoltre lasciarsi un margine di qualche settimana, perché la data esatta di apertura dipende dal tribunale e non dal debitore.

Il dettaglio che pochi conoscono

La scadenza del termine si anticipa se la procedura si chiude prima dei tre anni. È un effetto voluto dalla legge, che fa coincidere il termine con la chiusura se questa è “antecedente”. Per chi ha un patrimonio modesto, però, ha una conseguenza che quasi nessuno considera. Se la liquidazione controllata si chiude in fretta, ad esempio dopo diciotto mesi perché non c’è altro da liquidare, la scadenza arretra di diciotto mesi e la finestra di cinque anni arretra con lei. Una precedente esdebitazione che restava fuori dalla finestra calcolata sui tre anni può così trovarsi dentro.

Anche il riferimento del passato ha i suoi dubbi. La lettera d) parla di “beneficiato”, ma non dice se conta la data in cui la precedente esdebitazione ha cominciato a operare, quella del decreto o quella in cui il decreto è diventato definitivo. Non abbiamo trovato pronunce che risolvano il punto. La scelta prudente è prendere la data più recente tra quelle possibili, così da non sottostimare la finestra.

Secondo errore: usare il calendario di un altro strumento

L’errore

Molti debitori, dopo un primo tentativo, cambiano strumento: chi aveva fatto una liquidazione propone un piano del consumatore, il piccolo imprenditore passa al concordato minore, il professionista rimasto senza beni chiede la liquidazione controllata. Il debitore legge una regola sui “cinque anni”, la trova scritta in modo quasi identico in più articoli e la applica a tutti allo stesso modo. Ma le norme non coincidono, e la differenza sta proprio nel punto da cui si fanno partire i cinque anni.

Perché è un errore

Il CCII contiene almeno tre formule diverse:

  • piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore: secondo l’art. 69, comma 1, il consumatore non può accedere se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o se ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte;
  • concordato minore: l’art. 77 dichiara inammissibile la domanda se il debitore “è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte”;
  • liquidazione giudiziale e controllata: l’art. 280, lettera d), richiamato per la liquidazione controllata dall’art. 282, comma 2, conta i cinque anni a ritroso dalla scadenza del termine per l’esdebitazione.

Nei primi due casi la data di riferimento è il deposito della domanda e il calcolo si chiude il giorno stesso. Nel terzo la data di riferimento è futura e può spostarsi. Chi ha in mente la regola del piano del consumatore e la applica alla liquidazione controllata pensa di aver superato l’ostacolo il giorno del deposito. In realtà il controllo si fa anni dopo, rispetto alla scadenza, e il risultato può essere diverso.

C’è poi la legge fallimentare, ancora applicabile ai fallimenti dichiarati prima del 15 luglio 2022. Secondo la rassegna di EC News del 26 ottobre 2021 sulla disciplina dell’art. 142 l.fall., tra le condizioni c’è quella di non aver beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti. La legge n. 3 del 2012 disciplinava l’esdebitazione dopo la liquidazione del patrimonio nell’art. 14-terdecies, con condizioni che la stessa rassegna descrive come sostanzialmente coincidenti con quelle dell’art. 142. Il numero esatto di anni previsto da quella norma va controllato sul testo prima di farci affidamento.

Le conseguenze

Nel piano del consumatore e nel concordato minore la preclusione colpisce subito: la domanda è inammissibile. Chi sbaglia il conto anche di un solo giorno si vede dichiarare inammissibile la domanda, perde il lavoro di preparazione e le misure protettive eventualmente chieste, e deve ripartire da capo. La Cassazione ha precisato che il provvedimento di inammissibilità del concordato minore non ha natura decisoria e non si impugna in Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. Sono ricorribili invece i provvedimenti resi in sede di reclamo su omologazione o diniego (Cass. n. 17481/2025, massima letta su Brocardi). Per il concordato minore l’art. 78 prevede il reclamo contro il decreto di inammissibilità entro trenta giorni; per il piano del consumatore lo stesso termine è previsto dall’art. 70, comma 1. Questi termini corrono anche in agosto: secondo l’art. 9, comma 1, CCII la sospensione feriale non si applica ai procedimenti disciplinati dal Codice, salvo diversa previsione.

Cosa fare invece

Per ogni strumento che si sta valutando va costruita una scheda separata:

  • piano del consumatore e concordato minore: data della domanda meno cinque anni;
  • liquidazione controllata: data stimata della scadenza (chiusura o tre anni dall’apertura) meno cinque anni;
  • fallimento o liquidazione del patrimonio anteriori al 15 luglio 2022: verifica della disciplina applicabile (vedi il terzo errore) e del termine previsto da quella legge.

Il metodo corretto è confrontare le date con ogni norma, una alla volta, senza dare per scontato che la stessa precedente esdebitazione produca lo stesso effetto in tutti gli strumenti. Può succedere che un piano del consumatore sia precluso oggi e una liquidazione controllata no, perché la sua scadenza cadrà fuori dalla finestra. Può succedere anche il contrario.

Il dettaglio che pochi conoscono

La “seconda volta” non cancella la prima strada. Quando l’omologazione del concordato minore viene negata, l’art. 80, comma 5, prevede che il giudice, su istanza del debitore, possa aprire la liquidazione controllata. Una domanda di concordato minore inammissibile per una precedente esdebitazione recente non chiude quindi in automatico ogni porta. Bisogna però rifare il calcolo con la regola dell’art. 280, sulla scadenza della liquidazione, che è diversa da quella dell’art. 77. La spiegazione di Brocardi all’art. 77 precisa che la causa ostativa dei cinque anni opera “a prescindere dallo strumento utilizzato” per ottenere la precedente esdebitazione: conta che ci sia stata, non come la si è ottenuta. Quali precedenti valgano come “esdebitazione” resta però una questione aperta, che affrontiamo nel quinto errore.

Terzo errore: credere che il nuovo Codice si applichi a chi è fallito prima del 15 luglio 2022

L’errore

Un ex imprenditore è stato dichiarato fallito nel 2021 e la procedura si è chiusa nel 2023. Nel frattempo è entrato in vigore il CCII. Il debitore legge che il nuovo Codice non chiede più di aver soddisfatto almeno in parte i creditori, che i termini sono più brevi e che il limite delle precedenti esdebitazioni è di cinque anni invece di dieci. Deposita quindi la domanda richiamando gli artt. 278 e seguenti del CCII. È un errore di diritto transitorio, ed è tra i più diffusi.

Perché è un errore

La Cassazione ha chiarito che l’istanza di esdebitazione presentata dopo il 15 luglio 2022 da chi era stato dichiarato fallito prima di quella data resta regolata dalla legge fallimentare (Cass. civ., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835, della quale abbiamo letto la massima e i passaggi riportati testualmente nella Cass. 30108/2025). Il ragionamento ha più passaggi:

  • l’art. 390 CCII, che disciplina il passaggio dalle vecchie alle nuove procedure, non menziona l’esdebitazione;
  • non per questo si applica la regola generale dell’art. 389 CCII, che sottoporrebbe le nuove domande alla nuova disciplina;
  • l’esdebitazione non è un istituto a sé, ma la fase conclusiva della procedura da cui nasce. Gli artt. 142 e seguenti l.fall. e l’art. 14-terdecies della L. 3/2012 formano un tutt’uno con le norme sulla procedura e ne condividono l’applicazione ultrattiva prevista dall’art. 390, comma 2;
  • sul piano letterale, l’art. 142 l.fall. riserva il beneficio al “fallito”, mentre gli artt. 278 e seguenti CCII presuppongono crediti rimasti insoddisfatti in una liquidazione giudiziale o controllata.

La stessa regola vale per chi ha fatto una liquidazione del patrimonio secondo la L. 3/2012: l’esdebitazione che ne segue resta governata dall’art. 14-terdecies.

Le conseguenze

Chi invoca il CCII al posto della legge fallimentare si espone a una decisione su presupposti diversi da quelli che aveva previsto. La conseguenza più seria è che tornano in gioco i requisiti più severi della legge fallimentare, compresi i dieci anni dalla precedente esdebitazione indicati per l’art. 142, invece dei cinque dell’art. 280. Va ricordato che anche sotto la legge fallimentare la Cassazione aveva ammorbidito il requisito della soddisfazione parziale dei creditori, leggendolo in chiave favorevole al debitore. Sul punto, per il socio di società in nome collettivo fallito in estensione, Cass. civ., ord. 31 maggio 2023, n. 15359 (la sezione non è indicata nella riproduzione web letta) ha ribadito che le cause ostative sono tassative.

Cosa fare invece

Prima di scegliere la norma, si stabilisce la data della sentenza di fallimento o del decreto di apertura della liquidazione del patrimonio. Se è anteriore al 15 luglio 2022, l’istanza va costruita sui requisiti della legge fallimentare o della L. 3/2012, nei termini da questa previsti. Se è successiva, si lavora sul CCII. Va controllato anche il termine per la domanda: la disciplina fallimentare collegava l’istanza a un termine annuale dalla chiusura, di cui si discute se sia perentorio (la rassegna EC News del 2021 riferisce la posizione di Trib. Trani 7 giugno 2021). Chi ha chiuso il fallimento da più di un anno deve far verificare la propria posizione con particolare urgenza.

Il dettaglio che pochi conoscono

La data che decide il regime è quella della dichiarazione di fallimento, non quella della chiusura e non quella della domanda di esdebitazione. Un fallimento dichiarato a settembre 2021 e chiuso ad aprile 2023, con istanza a febbraio 2024, resta interamente nella legge fallimentare, anche se tutto il “seguito” è avvenuto dopo l’entrata in vigore del Codice. C’è poi un effetto meno visibile: se l’esdebitazione fallimentare viene ottenuta, per una futura nuova procedura sarà quasi certamente contata come “altra esdebitazione” ai fini dell’art. 280 (vedi il quinto errore). Chi pianifica nel lungo periodo deve tenerne conto fin da subito.

Quarto errore: pensare che il fallito non esdebitato possa ripartire con l’esdebitazione dell’incapiente

L’errore

Questo è forse l’errore più comprensibile. Il debitore è stato dichiarato fallito anni fa. Per una ragione qualsiasi (non ha presentato l’istanza, gli è stata negata, ha lasciato scadere il termine) non ha ottenuto l’esdebitazione fallimentare. Oggi è un lavoratore dipendente, senza beni, con uno stipendio che basta appena per la famiglia. Il ragionamento sembra filare: “Non ho mai beneficiato di un’esdebitazione, quindi non ho preclusioni. Sono incapiente, quindi chiedo l’esdebitazione dell’art. 283 e mi libero di tutto, compresi i debiti del fallimento.”

Perché è un errore

La Cassazione ha risposto di no con un principio di diritto enunciato nell’interesse della legge ai sensi dell’art. 363 c.p.c. (Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108, testo integrale letto sul sito della Corte). Il debitore incapiente già dichiarato fallito, che non abbia fruito “per qualsiasi ragione” dell’esdebitazione dell’art. 142 l.fall., non può invocare dopo il diverso beneficio dell’esdebitazione dell’incapiente, se l’esposizione debitoria è quella che apparteneva alla procedura fallimentare.

Le ragioni indicate dalla Corte sono due. La prima: il beneficio è legato “inscindibilmente” ai debiti regolati dalla procedura fallimentare. La seconda: se il fallito non esdebitato potesse rivolgersi all’art. 283, i vincoli “stringenti” dell’art. 142, posti a tutela dei creditori rimasti insoddisfatti, sarebbero “superati e stravolti”. Il collegio richiama la Cass. 14835/2025 e ne estende la logica all’incapiente, che fa parte dello stesso sistema normativo dell’esdebitazione.

Le conseguenze

Il caso deciso è istruttivo. Il debitore era fallito nel 2010, con crediti ammessi per oltre 7,7 milioni di euro, di cui più di 6,3 milioni insoddisfatti alla chiusura. Lavorava come dipendente con circa 1.300 euro al mese, interamente destinati al mantenimento della famiglia. Il tribunale aveva respinto la domanda ex art. 283 per mancanza di meritevolezza e la Corte d’appello aveva confermato. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario, perché il diniego, pronunciato senza contraddittorio con i creditori, non è definitivo e la domanda si può riproporre. Ha poi enunciato il principio. Per i debiti del fallimento, quindi, l’art. 283 non è una seconda occasione: chi non ha ottenuto l’esdebitazione fallimentare non la recupera passando dall’incapiente.

Sulla ricorribilità in Cassazione dei decreti emessi ai sensi dell’art. 283 esiste un contrasto. La Cass. civ., Sez. I, ord. 7 maggio 2026, n. 13228 è descritta dalle fonti come in contrasto con l’impostazione della 30108/2025, ma le stesse fonti ne ricostruiscono il caso in modo diverso. Per ora, chi riceve un diniego deve sapere che il primo rimedio è il reclamo previsto dall’art. 283, comma 8, entro trenta giorni, e che la strada verso la Cassazione è incerta.

Cosa fare invece

Lo Studio Monardo, attraverso l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista e Gestore della crisi da sovraindebitamento, separa prima di tutto i debiti in due gruppi: quelli che appartenevano al fallimento e quelli sorti dopo. La Cassazione ha escluso l’art. 283 solo per “l’esposizione debitoria” del fallimento, e ha detto espressamente che i debiti successivi pongono “altra questione, estranea alla fattispecie”, con “conclusioni potenzialmente diverse”. In concreto:

  • per i debiti del fallimento, si verifica se è ancora praticabile l’esdebitazione secondo la legge fallimentare, con i suoi requisiti e il suo termine;
  • per i debiti sorti dopo la chiusura del fallimento, si valuta se c’è spazio per uno strumento del CCII, sapendo che la questione non è stata ancora decisa;
  • si evita di presentare una domanda ex art. 283 che comprenda tutto il debito indistinto, perché verrebbe respinta sulla base del principio della Cassazione.

Il dettaglio che pochi conoscono

L’espressione “per qualsiasi ragione” è quella che conta di più. La Corte non distingue tra chi ha chiesto l’esdebitazione e se l’è vista negare, chi ha lasciato scadere il termine e chi non sapeva nemmeno di poterla chiedere. In tutti questi casi l’art. 283 non serve a recuperare i debiti fallimentari. C’è anche un aspetto che di solito si ignora: la Cassazione ha ricordato che le esdebitazioni del Codice (artt. 278 e seguenti) presuppongono una liquidazione giudiziale o controllata aperta e svolta secondo le sue regole, e che l’art. 283, pur collocato a parte, è “un tassello” dello stesso sistema. Chi immagina l’esdebitazione dell’incapiente come uno strumento del tutto separato dalle altre regole sull’esdebitazione va contro la lettura che oggi dà la Corte.

Quinto errore: trattare l’incapiente come ripetibile e sbagliare il conto delle “due volte”

L’errore

Il debitore ha ottenuto nel 2023 l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente. Nel 2026, finiti i tre anni di controllo, si ritrova con nuovi debiti e pensa di rifare la stessa domanda: “La legge dice due volte, io ne ho usata una sola.” Un altro debitore fa il ragionamento contrario. Ha avuto anni fa un piano del consumatore omologato con una forte riduzione dei debiti e si considera “già esdebitato una volta”, quindi rinuncia a una liquidazione controllata che forse gli era accessibile. In tutti e due i casi il conto è sbagliato, oppure dato per certo quando non lo è.

Perché è un errore

Le norme da mettere insieme sono tre:

  • art. 283, comma 1: il debitore persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, “può accedere all’esdebitazione solo per una volta”. È un limite proprio di questo strumento: l’esdebitazione dell’incapiente non si ripete, anche se in totale le esdebitazioni ottenute sono meno di due;
  • art. 280, lettera e): il debitore non deve aver “già beneficiato dell’esdebitazione per due volte”. È il tetto complessivo per l’esdebitazione dopo una liquidazione;
  • artt. 69 e 77: lo stesso tetto delle “due volte” vale come ostacolo per accedere al piano del consumatore e al concordato minore.

Il primo debitore si scontra con l’art. 283: la seconda esdebitazione da incapiente è esclusa dalla legge, non dalla lettera e). Il secondo debitore pone una questione che, allo stato delle fonti consultate, è aperta: l’omologazione di un piano del consumatore o di un concordato minore conta come “esdebitazione” per gli artt. 280, 69 e 77?

Le conseguenze

Sulla questione aperta ci sono due letture.

Prima lettura: l’omologazione non è un’esdebitazione. L’art. 278, comma 1, definisce l’esdebitazione come la liberazione dai debiti con inesigibilità dei crediti “rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata”. Il piano del consumatore e il concordato minore producono i loro effetti attraverso l’omologazione di una proposta, in un’altra parte del Codice (Titolo IV), e non sono collocati nel Capo X dedicato all’esdebitazione. La Cassazione ha poi ricordato che le cause ostative all’esdebitazione sono tassative (Cass. ord. 15359/2023, in regime di legge fallimentare, con richiamo alla Direttiva UE 2019/1023). Una lettura restrittiva delle preclusioni porta a non contare le omologazioni.

Seconda lettura: anche l’omologazione conta. Gli artt. 69 e 77 parlano in modo generico di debitore “già esdebitato”, e il risultato economico di un piano omologato che taglia i debiti è simile a una liberazione. Chi segue questa lettura sostiene che la ratio (evitare che lo stesso debitore usi in modo seriale i benefici) valga per tutti gli strumenti.

Non abbiamo trovato pronunce di Cassazione né decisioni di merito con estremi certi che risolvano il punto. Il rischio concreto è doppio: chi conta l’omologazione può rinunciare per nulla a uno strumento accessibile, chi non la conta può vedersi opporre la preclusione dal tribunale.

Anche per le esdebitazioni “vecchie” la risposta non è scritta. L’art. 280, lettera d), parla di “altra esdebitazione”, senza distinguere la legge da cui è derivata. È ragionevole ritenere che un’esdebitazione ottenuta secondo l’art. 142 l.fall. o l’art. 14-terdecies L. 3/2012 conti: è un’esdebitazione a tutti gli effetti. Anche qui, però, la conclusione è un’interpretazione, non una regola confermata da una pronuncia. Lo stesso vale per l’esdebitazione dell’incapiente ai fini della lettera e): il testo dell’art. 280 non la esclude e la Cass. 30108/2025 la considera parte dello stesso sistema. La lettura prudente è contarla.

Cosa fare invece

La soluzione è costruire la storia completa delle procedure del debitore e, per ogni precedente, valutare entrambe le letture prima di scegliere lo strumento. In pratica:

  • elencare ogni procedura di sovraindebitamento, fallimento o liquidazione in cui si è stati coinvolti, con il tipo di provvedimento finale;
  • distinguere le esdebitazioni vere e proprie (artt. 142 l.fall., 14-terdecies L. 3/2012, 280-282 e 283 CCII) dalle omologazioni di piani e accordi;
  • se c’è già un’esdebitazione da incapiente, escludere una seconda domanda ai sensi dell’art. 283 e valutare la liquidazione controllata, se c’è attivo da distribuire;
  • se c’è un’omologazione, indicarla comunque nella domanda e argomentare la lettura restrittiva, invece di nasconderla o di darla per irrilevante.

Il dettaglio che pochi conoscono

L’esdebitazione della società vale anche per i soci illimitatamente responsabili (art. 278, comma 5). Chi è stato socio di una società in nome collettivo o accomandatario di una società in accomandita semplice esdebitata può quindi aver “beneficiato” di un’esdebitazione senza aver mai presentato una domanda a proprio nome. Se e come questa esdebitazione “riflessa” si conti per le lettere d) ed e) è un altro punto senza giurisprudenza codicistica verificata. Per prudenza, va trattata come un precedente da dichiarare e da inserire nel calcolo.

Sesto errore: tacere la procedura precedente o documentarla male

L’errore

Il debitore teme che la vecchia procedura “faccia brutta impressione”. La menziona di sfuggita o non la menziona affatto, oppure si limita a dire “ho già fatto qualcosa anni fa”, senza decreto e senza date. A volte non è malafede: semplicemente non ha più le carte, non ricorda quale tribunale fosse competente o confonde il deposito della domanda con il decreto finale. Il risultato è lo stesso: nella domanda manca il dato da cui dipende l’ammissibilità.

Perché è un errore

L’art. 280, lettera c), richiede che il debitore “non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura” e abbia fornito agli organi “tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento”. Nella liquidazione controllata l’art. 282, comma 2, aggiunge che il debitore non deve aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Nel piano del consumatore e nell’esdebitazione dell’incapiente la relazione dell’OCC deve valutare la completezza e l’attendibilità della documentazione (art. 68, comma 2, lettera c), e art. 283, comma 4, lettera d)).

Per il concordato minore la Cassazione ha affermato che non è richiesto un autonomo requisito di meritevolezza, ma che l’accesso e la permanenza nella procedura presuppongono il corretto assolvimento degli oneri informativi previsti dagli artt. 75, 76 e 77. Una rappresentazione non attendibile dell’indebitamento è un vizio rilevante per l’ammissibilità e per l’omologazione (Cass. civ., Sez. I, ord. 18 maggio 2026, n. 14800, massima letta su Brocardi). Anche sulla liquidazione controllata la Corte ha precisato che per aprire la procedura non serve la meritevolezza, ma la relazione dell’OCC su cause dell’indebitamento e diligenza è un requisito di ammissibilità sottoposto a controllo sostanziale del giudice, mentre la condotta del debitore conta nella fase di esdebitazione (Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603, nella sintesi di diritto.it; in linea con Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074).

Le conseguenze

Una precedente esdebitazione emerge quasi sempre. I decreti di esdebitazione del consumatore e del professionista sono pubblicati nell’area web del tribunale o del Ministero (art. 282, comma 1), quelli che riguardano imprese sono iscritti nel registro delle imprese, e i creditori ammessi possono presentare osservazioni entro quindici giorni dalla comunicazione dell’istanza. Una precedente esdebitazione taciuta e poi scoperta non pone solo il problema della lettera d) o e): mette in discussione l’attendibilità dell’intera domanda e la condotta del debitore, che è proprio ciò che i giudici valutano per concedere il beneficio. Anche quando la precedente procedura non avrebbe precluso nulla, averla omessa può trasformare una domanda accoglibile in una domanda respinta.

Cosa fare invece

La strada corretta è dichiarare per intero ogni precedente, con copia dei provvedimenti, e affrontarlo apertamente nella domanda e nella relazione dell’OCC. In pratica:

  • chiedere alla cancelleria del tribunale competente copia del decreto di esdebitazione o della sentenza di omologazione;
  • consultare l’area web del tribunale per i decreti pubblicati e il registro delle imprese per le posizioni imprenditoriali;
  • ricostruire una cronologia con le date di domanda, apertura, chiusura ed esdebitazione;
  • spiegare perché, alla data rilevante, la precedente esdebitazione non rientra nei cinque anni e non porta il conto a due, oppure perché un’omologazione non va considerata.

Il dettaglio che pochi conoscono

La documentazione richiesta per l’incapiente comprende gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni e le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre (art. 283, comma 3). Questi cinque anni coincidono spesso con il periodo in cui si è svolta la procedura precedente. Una vendita, una donazione o una rinuncia compiuta subito dopo una prima esdebitazione finisce così sotto gli occhi dell’OCC e del giudice proprio mentre si valuta la seconda domanda. Chi le ha compiute deve spiegarle prima che le trovino gli altri. Va ricordato anche che l’OCC, nei tre anni successivi al decreto che concede l’esdebitazione dell’incapiente, vigila sul deposito della dichiarazione sulle utilità sopravvenute e può segnalarle ai creditori, con autorizzazione del giudice (art. 283, comma 9). Chi ha omesso quella dichiarazione durante la prima procedura parte svantaggiato nella seconda.

Gli errori in cifre

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi reali. Abbiamo controllato i giorni della settimana di tutte le date indicate.

Simulazione 1: la stessa precedente esdebitazione, due date di apertura.
Ipotesi: esdebitazione dopo liquidazione controllata dichiarata con decreto depositato giovedì 10 marzo 2022. Nuovi debiti per 38.460 €, nessun bene, uno stipendio pignorabile.

  • Scenario A. Liquidazione controllata aperta lunedì 15 gennaio 2024. La scadenza del termine triennale è venerdì 15 gennaio 2027. Cinque anni prima si arriva al 15 gennaio 2022. Il decreto del 10 marzo 2022 cade dentro la finestra: la lettera d) preclude l’esdebitazione, nonostante tre anni di procedura.
  • Scenario B. Il debitore aspetta e la liquidazione si apre lunedì 11 marzo 2024. La scadenza è giovedì 11 marzo 2027 e la finestra parte dall’11 marzo 2022. Il decreto del 10 marzo 2022 resta fuori di un giorno: la lettera d) non è un ostacolo. Un margine di un giorno è troppo stretto per affidarcisi: nella pratica si cerca un margine di settimane.
  • Scenario C. Come lo scenario B, ma senza beni da liquidare la procedura si chiude giovedì 18 settembre 2025. Il termine scade con la chiusura, quindi il 18 settembre 2025. La finestra parte dal 18 settembre 2020 e il decreto del 2022 ci rientra: la chiusura anticipata fa rientrare la preclusione.

Costo dell’errore nello scenario A: i 38.460 € restano esigibili. Con uno stipendio netto di 1.480 € al mese, un pignoramento del quinto vale 296 € al mese: servirebbero circa 130 mensilità, quasi undici anni, per estinguere il solo capitale.

Simulazione 2: il piano del consumatore si conta dalla domanda.
Stessa esdebitazione del 10 marzo 2022. Il debitore, consumatore, propone un piano di ristrutturazione dei debiti per 27.915 €.

  • Domanda depositata mercoledì 3 marzo 2027: cinque anni prima si arriva al 3 marzo 2022 e il decreto del 10 marzo 2022 è dentro la finestra. Domanda inammissibile ai sensi dell’art. 69.
  • Domanda depositata venerdì 12 marzo 2027: la finestra parte dal 12 marzo 2022 e il decreto ne resta fuori. La preclusione dei cinque anni non opera, salve le altre condizioni.

Nove giorni di anticipo bastano a perdere la domanda, la relazione già pagata all’OCC e le eventuali misure protettive.

Simulazione 3: l’incapiente non si ripete.
Ipotesi: esdebitazione dell’incapiente concessa con decreto di lunedì 12 giugno 2023. Il triennio di controllo dell’art. 283 termina venerdì 12 giugno 2026. Nel 2026 il debitore, solo, con un reddito netto annuo di 9.870 €, ha nuovi debiti per 14.230 €.

  • Una seconda domanda ex art. 283 è esclusa dalla regola “solo per una volta”, anche se il reddito è sotto la soglia del comma 2. Per un nucleo di una persona, con l’assegno sociale 2026 (provvisorio, 7.101,12 € annui), la soglia è 7.101,12 × 1,5 × 1,00 = 10.651,68 €.
  • Strada alternativa: liquidazione controllata, se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo (art. 268, comma 3). Ipotizziamo l’apertura venerdì 18 settembre 2026: la scadenza triennale è martedì 18 settembre 2029 e la finestra parte dal 18 settembre 2024. Il decreto del 2023 è fuori. Se, per prudenza, lo contiamo come prima esdebitazione ai fini della lettera e), siamo comunque a una. In questo scenario la preclusione non opera.

Simulazione 4: il fallimento anteriore cambia il conto degli anni.
Ipotesi: fallimento dichiarato mercoledì 22 settembre 2021 e chiuso mercoledì 19 aprile 2023, con 61.380 € di crediti insoddisfatti. Lo stesso debitore aveva già ottenuto un’esdebitazione con decreto di martedì 18 giugno 2019. L’istanza di esdebitazione è depositata mercoledì 14 febbraio 2024.

  • Lettura sbagliata. Il debitore invoca l’art. 280 CCII e ragiona sui cinque anni: dal 2019 al 2024 ne sono passati più di quattro e mezzo, e a seconda della data di riferimento pensa di poter stare fuori dalla finestra.
  • Lettura corretta. Il fallimento è anteriore al 15 luglio 2022, quindi secondo la Cass. 14835/2025 si applica la legge fallimentare. Per l’art. 142 l.fall. la rassegna letta indica il limite dei dieci anni da una precedente esdebitazione: il decreto del 2019 ci rientra con largo margine. La preclusione dipende dalla legge applicabile, non solo dalle date.

Costo dell’errore: oltre all’istanza respinta, il debitore ha perso tempo prezioso rispetto al termine previsto dalla legge fallimentare per la domanda dopo la chiusura, e i 61.380 € restano esigibili.

Simulazione 5: le due volte e la strada che resta.
Ipotesi: un debitore ha ottenuto una prima esdebitazione dopo un fallimento (legge fallimentare) e una seconda dopo una liquidazione del patrimonio secondo la L. 3/2012. Oggi ha 22.640 € di nuovi debiti e uno stipendio modesto.

  • Liquidazione controllata. Se entrambe le esdebitazioni passate contano, e la lettura prudente dice di sì perché l’art. 280 parla di “esdebitazione” senza distinguere la legge di provenienza, la lettera e) preclude la terza in modo definitivo, indipendentemente da quanti anni siano passati.
  • Piano del consumatore e concordato minore. Gli artt. 69 e 77 prevedono lo stesso limite delle “due volte”: anche queste domande sarebbero inammissibili.
  • Esdebitazione dell’incapiente. L’art. 283 non richiama espressamente l’art. 280 e dice solo che si accede “per una volta”. Se chi ha già raggiunto due esdebitazioni possa usarla resta una questione senza pronunce verificate. Tenuto conto che la Cass. 30108/2025 considera l’art. 283 parte dello stesso sistema, la previsione prudente è negativa.

In questo scenario il lavoro utile non riguarda una nuova esdebitazione. Riguarda la gestione dei debiti nuovi: la verifica dei limiti di pignorabilità dello stipendio, eventuali accordi stragiudiziali con i creditori e il controllo della legittimità delle singole pretese. Il caso mostra perché chi ha già usato una esdebitazione dovrebbe pianificare con attenzione le scelte successive: la seconda esdebitazione consuma anche l’ultima possibilità.

La mappa degli errori

Gli errori non si commettono tutti nello stesso momento. Alcuni nascono prima ancora di scegliere lo strumento, altri si manifestano anni dopo, alla scadenza del termine. La tabella li mette in fila con il momento in cui si commettono, la conseguenza tipica e la possibilità di rimedio. “Parziale” significa che si può recuperare qualcosa, ma non tutto, e spesso a prezzo di tempo.

Errore Quando si commette Conseguenza tipica Rimedio possibile
Cinque anni contati dalla data sbagliata (art. 280 lett. d) Scelta del momento in cui depositare Esdebitazione negata alla scadenza Parziale: nuova domanda quando la finestra è superata
Calendario di un altro strumento (artt. 69, 77 vs 280) Scelta dello strumento Inammissibilità della domanda Sì: reclamo entro 30 giorni se il calcolo del giudice è sbagliato, oppure nuova domanda
CCII invocato per un fallimento anteriore al 15/7/2022 Redazione dell’istanza Istanza su presupposti sbagliati Parziale: dipende dal termine della legge fallimentare
Art. 283 usato per i debiti del fallimento Scelta dello strumento Diniego (Cass. 30108/2025) No per i debiti fallimentari; da valutare per quelli successivi
Seconda esdebitazione da incapiente Scelta dello strumento Domanda esclusa (art. 283 c.1) Parziale: liquidazione controllata se c’è attivo
Precedente taciuto o non documentato Deposito della domanda Dubbi sulla meritevolezza, diniego Parziale: integrazione tempestiva, prima della decisione

La checklist preventiva

Prima di depositare una nuova domanda dopo una precedente esdebitazione, verifica:

  • [ ] di avere in mano copia del decreto di ogni precedente esdebitazione, con la data di deposito;
  • [ ] di sapere da quale legge è derivata (art. 142 l.fall., art. 14-terdecies L. 3/2012, artt. 280-282 o 283 CCII);
  • [ ] la data della sentenza di fallimento o del decreto di apertura della liquidazione del patrimonio, se ce n’è stata una, rispetto al 15 luglio 2022;
  • [ ] se, per i debiti del fallimento, è ancora praticabile l’esdebitazione secondo la legge fallimentare;
  • [ ] quali debiti sono sorti dopo la chiusura del fallimento o della procedura precedente;
  • [ ] per il piano del consumatore o il concordato minore: data prevista della domanda meno cinque anni;
  • [ ] per la liquidazione controllata: data stimata di apertura più tre anni, e poi meno cinque anni;
  • [ ] il rischio di chiusura anticipata della liquidazione e il suo effetto sulla finestra dei cinque anni;
  • [ ] di aver già usato o meno l’esdebitazione dell’incapiente (che non si ripete);
  • [ ] il numero totale di esdebitazioni ottenute, contando anche quelle “riflesse” come socio illimitatamente responsabile;
  • [ ] le omologazioni di piani o accordi precedenti, da dichiarare e argomentare;
  • [ ] gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni, con una spiegazione documentata per ciascuno.

E se l’errore l’ho già fatto?

Il punto che sfugge quasi sempre è che in questa materia un errore raramente è definitivo per sempre. Spesso è definitivo solo per quella domanda. Le preclusioni delle lettere d) ed e) e dell’art. 283 sono legate al tempo e al numero, e il tempo passa. Vediamo, caso per caso, dove si recupera e dove no.

Domanda di piano del consumatore o di concordato minore dichiarata inammissibile per i cinque anni. Se il giudice ha sbagliato il calcolo (ad esempio ha contato da una data diversa dal deposito della domanda o ha considerato un provvedimento che non era un’esdebitazione), la via d’uscita è il reclamo entro trenta giorni dalla comunicazione, previsto dall’art. 70, comma 1, per il piano e dall’art. 78, comma 1, per il concordato minore. Nel reclamo piano e proposta non si possono modificare. Il termine corre anche in agosto (art. 9, comma 1, CCII). Se invece il calcolo era giusto, la via d’uscita è ripresentare la domanda appena la finestra dei cinque anni è superata: l’inammissibilità non consuma il diritto e, secondo la Cassazione, non è nemmeno una decisione definitiva sul merito (Cass. n. 17481/2025).

Liquidazione controllata in cui alla scadenza emerge la preclusione della lettera d). È la situazione più delicata, perché la liquidazione ha già prodotto i suoi effetti sul patrimonio. Il provvedimento che dichiara la preclusione si può reclamare entro trenta giorni secondo l’art. 282, comma 3. Se la preclusione è fondata, si deve valutare con attenzione se e quando una nuova procedura potrà portare all’esdebitazione, con un nuovo calcolo della finestra. Sotto questo profilo l’esdebitazione negata non è un divieto a vita: la lettera d) guarda solo agli ultimi cinque anni. Resta il fatto che nel frattempo i creditori possono agire sui debiti rimasti.

Domanda di esdebitazione presentata con la norma sbagliata (CCII al posto della legge fallimentare). Se la decisione non è ancora intervenuta, si può valutare con il difensore un’integrazione o una riproposizione corretta, verificando il termine previsto dalla disciplina fallimentare per l’istanza successiva alla chiusura. Se quel termine è scaduto, bisogna esaminare se e come la giurisprudenza abbia trattato la sua natura: la rassegna EC News del 2021 riferisce i dubbi sulla sua perentorietà. Qui la preclusione può diventare definitiva, ed è per questo che il controllo va fatto subito.

Domanda ex art. 283 respinta perché i debiti erano quelli del fallimento. Per quei debiti il principio della Cass. 30108/2025 chiude la strada dell’incapiente. Restano due verifiche. La prima: se l’esdebitazione secondo la legge fallimentare è ancora praticabile. La seconda: se ci sono debiti nati dopo la chiusura del fallimento, per i quali la Cassazione ha lasciato aperta la questione. Va ricordato che, secondo la stessa ordinanza, il diniego emesso senza contraddittorio non è definitivo e la domanda si può riproporre, ma una nuova domanda identica alla prima andrebbe incontro allo stesso esito.

Seconda domanda da incapiente. La regola “solo per una volta” è testuale e non ci sono vie per superarla. La via d’uscita è cambiare strumento: liquidazione controllata se l’OCC attesta che si può acquisire attivo (art. 268, comma 3), piano del consumatore o concordato minore se c’è qualcosa da offrire ai creditori, con il calcolo dei cinque anni proprio di ciascuno.

Precedente taciuto e scoperto durante la procedura. Se la decisione non è ancora intervenuta, conviene integrare subito la documentazione e spiegare l’omissione, prima che lo facciano i creditori nelle loro osservazioni. Un’integrazione spontanea e documentata non garantisce l’esito, ma è molto diversa da un’omissione scoperta da altri.

Debiti per mantenimento, risarcimento o sanzioni. Ricorda che anche un’esdebitazione ottenuta senza errori non li copre, nei limiti dell’art. 278, comma 7: obblighi di mantenimento e alimentari; debiti per risarcimento da fatto illecito extracontrattuale; sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti. Se tra i debiti “rimasti” dopo la prima esdebitazione ci sono questi, non è stato un errore del debitore: la legge li ha esclusi. Per l’esdebitazione dell’incapiente, se queste esclusioni si applichino è una questione discussa, e la prudenza suggerisce di considerarli a rischio.

Esdebitazione da incapiente ancora “sotto osservazione”. Chi ha ottenuto l’esdebitazione dell’art. 283 da meno di tre anni e si trova di nuovo in difficoltà spesso pensa di dover agire subito con un’altra procedura. Prima va chiarita la sua posizione nel triennio. Secondo l’art. 283, comma 1, il debito torna esigibile, nei limiti del comma 9, se entro tre anni dal decreto sopravvengono utilità ulteriori rispetto a quanto indicato nel comma 2, che consentano l’utile soddisfacimento dei creditori. I finanziamenti, in qualsiasi forma, non si considerano utilità. Il decreto indica anche il termine entro cui il debitore deve depositare ogni anno la dichiarazione sulle utilità sopravvenute, a pena di revoca (comma 7). Il testo parla di dichiarazione “ove positiva”, ma molti decreti la chiedono comunque ogni anno: la via più sicura è depositarla sempre, anche quando non c’è nulla da segnalare. Chi non l’ha fatto deve verificare subito se il decreto è a rischio di revoca, perché una revoca cambierebbe tutto il quadro delle precedenti esdebitazioni.

Il correttivo (D.Lgs. 136/2024, in vigore dal 28 settembre 2024) ha ridotto il periodo di osservazione a tre anni e ha eliminato dal testo la percentuale minima di soddisfazione che prima compariva al comma 1. Alcuni decreti di merito usano ancora la formula precedente, “quattro anni e 10%”: chi ha un decreto di questo tipo deve far verificare quale disciplina gli si applica, perché la durata del controllo incide anche sul momento in cui potrà pianificare una nuova procedura senza sovrapposizioni.

Precedente esdebitazione ancora contestata. Può succedere che il decreto della prima esdebitazione sia stato reclamato dai creditori e che il reclamo sia ancora pendente quando il debitore valuta una nuova procedura. In questa situazione il conto della lettera d) è doppiamente incerto: non si sa se l’esdebitazione resterà in piedi, e non è chiaro da quale data si debba considerare “beneficiata”. Conviene attendere l’esito del reclamo, o almeno costruire la nuova domanda tenendo conto di entrambe le ipotesi.

Le domande di chi teme di aver sbagliato

“Ho avuto l’esdebitazione nel 2022 e ho appena aperto una liquidazione controllata. È tutto inutile?”
No, non necessariamente. Bisogna confrontare la data del decreto del 2022 con la scadenza del termine della nuova procedura (chiusura o tre anni dall’apertura) e tornare indietro di cinque anni. Se il decreto resta fuori, la lettera d) non opera. Se cade dentro, occorre capire se la chiusura avverrà prima o dopo e con quali conseguenze sul calcolo.

“Il mio piano del consumatore è stato dichiarato inammissibile per pochi giorni. Devo aspettare altri cinque anni?”
No. Il conto si fa dalla domanda: basta che la nuova domanda sia depositata quando la precedente esdebitazione è uscita dalla finestra. Se mancavano pochi giorni, potresti poter ripresentare la domanda a breve, magari aggiornando la documentazione e la relazione dell’OCC.

“Sono fallito nel 2015 e non ho mai chiesto l’esdebitazione. Posso fare quella per gli incapienti?”
Per i debiti del fallimento, secondo la Cass. 30108/2025, no. Va verificato se è ancora praticabile l’esdebitazione della legge fallimentare. Per i debiti nati dopo la chiusura del fallimento la questione è aperta e va esaminata in modo specifico.

“Ho già avuto l’esdebitazione da incapiente: le mie possibilità sono finite?”
Quella specifica strada sì, per sempre. Le altre no. La liquidazione controllata, il piano del consumatore e il concordato minore restano possibili se ricorrono i loro presupposti, con il calcolo dei cinque anni e il limite delle due volte.

“Un piano del consumatore omologato conta come esdebitazione?”
È una questione aperta. Il testo dell’art. 278 collega l’esdebitazione alle procedure di liquidazione e le cause ostative sono considerate tassative, ma gli artt. 69 e 77 parlano in modo generico di debitore “già esdebitato”. Non abbiamo trovato pronunce con estremi certi che decidano il punto. La scelta prudente è dichiarare l’omologazione e argomentare perché non va contata.

“Ho ottenuto l’esdebitazione come socio di una SNC fallita: conta anche per me?”
L’esdebitazione della società ha efficacia per i soci illimitatamente responsabili (art. 278, comma 5). Se questa esdebitazione “riflessa” si conti per le lettere d) ed e) non è stato chiarito da pronunce CCII verificate. Per prudenza va dichiarata e inserita nel calcolo.

Gli errori davanti ai giudici

Le pronunce che seguono sono state verificate su fonti lette in questa ricerca. I principi sono riformulati, non copiati. Per ciascuna indichiamo che cosa insegna a chi rischia uno degli errori descritti.

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108. Cosa è successo a chi ha cercato di ripartire con l’incapiente dopo il fallimento. Il fallito che, per qualsiasi ragione, non ha ottenuto l’esdebitazione dell’art. 142 l.fall. non può chiedere quella dell’art. 283 CCII per i debiti che appartenevano al fallimento. Il ricorso straordinario contro il diniego, pronunciato senza contraddittorio, è inammissibile perché la domanda si può riproporre. Rilevanza: è la pronuncia di riferimento per il quarto errore e lascia aperta la questione dei debiti successivi.

  2. Cass. civ., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835. Cosa è successo a chi ha applicato il Codice a un fallimento anteriore. L’istanza di esdebitazione presentata dopo il 15 luglio 2022 da chi era fallito prima resta regolata dalla legge fallimentare; lo stesso vale per la liquidazione del patrimonio della L. 3/2012. Rilevanza: decide il regime transitorio (terzo errore). Abbiamo letto la massima e i passaggi riportati nella Cass. 30108/2025, non il testo integrale.

  3. Cass. civ., Sez. I, ord. 7 maggio 2026, n. 13228. Cosa succede a chi vuole portare in Cassazione un decreto sull’incapiente. Le fonti la indicano in contrasto con la Cass. 30108/2025 sulla ricorribilità dei decreti emessi ai sensi dell’art. 283, ma ricostruiscono il caso in modo diverso tra loro. Rilevanza: chi riceve un diniego deve puntare prima di tutto sul reclamo, perché la via della Cassazione è contesa.

  4. Cass. civ., Sez. I, ord. 6 novembre 2024, n. 28505. Cosa è successo a chi è stato escluso per un patrimonio modesto. La scarsa consistenza del patrimonio non preclude l’esdebitazione se non deriva da condotte ostruzionistiche, negligenti, fraudolente o distrattive; l’art. 280 ha eliminato il requisito oggettivo. Rilevanza: chiarisce che le condizioni dell’art. 280 sono soggettive, e che tra queste le lettere d) ed e) pesano più di prima.

  5. Cass. civ., ord. 31 maggio 2023, n. 15359. Cosa è successo al socio fallito in estensione. Le cause ostative all’esdebitazione sono tassative, anche alla luce della Direttiva UE 2019/1023, e il requisito della soddisfazione parziale va letto in favore del debitore (regime di legge fallimentare; sezione non indicata nella fonte letta). Rilevanza: è l’argomento principale per non estendere le preclusioni oltre il testo, ad esempio alle omologazioni (quinto errore).

  6. Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074. Cosa succede a chi si vede negare l’apertura per “non meritevolezza”. L’apertura della liquidazione controllata non si può negare per un giudizio negativo sulla meritevolezza; la condotta del debitore conta nella successiva fase di esdebitazione (artt. 280 e 282, comma 2). Rilevanza: sposta alla fase finale il controllo delle condizioni, comprese quelle delle lettere d) ed e).

  7. Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603. Cosa succede a chi presenta una relazione OCC carente. Per aprire la liquidazione controllata non serve la meritevolezza, ma la relazione dell’OCC su cause dell’indebitamento e diligenza è requisito di ammissibilità, con controllo sostanziale del giudice. Rilevanza: una relazione che ignora la procedura precedente espone la domanda fin dall’inizio (sesto errore). Fonte: sintesi di diritto.it.

  8. Cass. civ., Sez. I, ord. 18 maggio 2026, n. 14800. Cosa è successo a chi ha rappresentato in modo non attendibile i propri debiti nel concordato minore. Non c’è un autonomo requisito di meritevolezza, ma accesso e permanenza nella procedura richiedono il corretto adempimento degli oneri informativi degli artt. 75, 76 e 77; una rappresentazione non attendibile dell’indebitamento rileva per ammissibilità e omologazione. Rilevanza: l’art. 77 contiene proprio la preclusione dei cinque anni e delle due volte, e la completezza dell’informazione è il primo controllo.

  9. Cass. n. 17481/2025. Cosa succede a chi vuole impugnare in Cassazione l’inammissibilità del concordato minore. Il provvedimento di inammissibilità non è decisorio e non si ricorre in Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.; sono ricorribili i provvedimenti sul reclamo contro omologazione o diniego. Rilevanza: chi è stato dichiarato inammissibile per una precedente esdebitazione deve usare il reclamo o ripresentare la domanda. La fonte indica una data che cade di domenica: la citiamo con numero e anno.

  10. Cass. civ., Sez. I, sent. 28 ottobre 2025, n. 28574. Cosa succede quando una causa di inammissibilità non è espressamente elencata. Il mancato rispetto dell’ordine delle prelazioni nel concordato minore è causa di inammissibilità rilevabile d’ufficio, e la tassatività delle ipotesi dell’art. 77 non lo impedisce. Rilevanza: mostra che le cause dell’art. 77, tra cui la precedente esdebitazione, sono controllate subito, e che la tassatività non è uno scudo assoluto.

  11. Corte cost., sent. n. 74/2026 (depositata il 12 maggio 2026). Cosa succede a chi presenta l’istanza dopo la chiusura della liquidazione giudiziale. La questione sull’art. 281, comma 1, è stata dichiarata non fondata nei sensi indicati in motivazione: la “contestualità” con il decreto di chiusura va intesa in senso logico-funzionale, e l’istanza depositata subito dopo la chiusura può essere decisa con un decreto successivo. Rilevanza: anche il momento in cui si chiede l’esdebitazione si intreccia con la scadenza del termine da cui la lettera d) conta i cinque anni.

  12. Trib. Milano, decreto 23 febbraio 2026. Come si calcola la soglia dell’incapiente. Il tribunale indica per un nucleo di quattro persone una soglia di 25.840,95 €, calcolata con l’assegno sociale 2025 moltiplicato per 1,5 e per il parametro della scala di equivalenza. Rilevanza: chi pensa di essere ancora incapiente dopo una prima esdebitazione da incapiente deve sapere che il requisito di reddito non basta, perché l’art. 283 si usa una sola volta.

Su altre pronunce di merito che abbiamo trovato citate (ad esempio un decreto di Trib. Modena del 1° luglio 2026 commentato da Eutekne) non siamo riusciti a leggere né il principio né la motivazione. Per questo non le riportiamo.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Il lavoro si muove su due piani: intercettare l’errore prima che si consumi e, quando è già successo, verificare che cosa si può ancora recuperare.

  1. Ricostruiamo la storia delle procedure. Richiediamo in cancelleria i decreti di esdebitazione, le sentenze di omologazione e le sentenze di fallimento, e costruiamo una cronologia con date di domanda, apertura, chiusura ed esdebitazione.
  2. Individuiamo la legge applicabile. Confrontiamo la data della dichiarazione di fallimento o dell’apertura della liquidazione del patrimonio con il 15 luglio 2022, alla luce di Cass. 14835/2025.
  3. Calcoliamo la finestra dei cinque anni per ogni strumento. Per il piano e il concordato minore partiamo dalla data di deposito; per la liquidazione controllata dalla scadenza stimata, anche nell’ipotesi di chiusura anticipata.
  4. Pianifichiamo la data di deposito. Quando la precedente esdebitazione è vicina al limite, indichiamo da quale data il deposito esce dalla finestra, con un margine di sicurezza.
  5. Separiamo i debiti del fallimento da quelli successivi. Applichiamo il principio di Cass. 30108/2025 e valutiamo i debiti sorti dopo la chiusura come questione autonoma.
  6. Contiamo le esdebitazioni con entrambe le letture. Classifichiamo i precedenti (esdebitazioni vere e proprie, omologazioni, esdebitazioni “riflesse” del socio) e scegliamo la strategia che regge anche nella lettura meno favorevole.
  7. Prepariamo una domanda completa e trasparente. Dichiariamo ogni precedente con i documenti e spieghiamo perché non preclude il nuovo beneficio.
  8. Lavoriamo con l’OCC sulla relazione. Verifichiamo che la relazione affronti la procedura precedente, gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni e la diligenza del debitore.
  9. Quando il termine è scaduto o la domanda è stata respinta, verifichiamo i rimedi. Controlliamo i termini di reclamo di trenta giorni (artt. 70, 78, 282 e 283) e valutiamo se conviene impugnare o ripresentare la domanda.
  10. Seguiamo il debitore nei gradi successivi. Se la questione arriva in Cassazione, la stessa linea difensiva prosegue senza cambiare professionista.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

L’abilitazione di cassazionista conta quando l’errore va riparato nei gradi successivi. Sulla ricorribilità dei decreti di esdebitazione la Cassazione si è divisa (nn. 30108/2025 e 13228/2026), e scegliere tra reclamo, nuova domanda e ricorso richiede di conoscere quella giurisprudenza dall’interno. La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio, con lo stesso difensore e la stessa linea. Lo staff multidisciplinare (avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso) ricostruisce redditi, atti di straordinaria amministrazione, soglie dell’incapiente e posizioni fiscali e contributive, che sono proprio i dati su cui un tribunale valuta una seconda esdebitazione.

In chiusura

La risposta onesta alla domanda del titolo è questa: sì, chi ha già beneficiato di un’esdebitazione può ottenerne un’altra, ma solo se supera la finestra dei cinque anni calcolata con la regola giusta, se non arriva a tre esdebitazioni e se non chiede una seconda volta quella da incapiente. Valgono inoltre due limiti posti dalla Cassazione nel 2025: i fallimenti anteriori al 15 luglio 2022 restano nella legge fallimentare, e l’art. 283 non recupera i debiti di un fallimento senza esdebitazione.

Sono verifiche che richiedono date esatte, documenti e la lettura combinata di norme vecchie e nuove. Lo Studio Monardo le affronta con le competenze che questa materia richiede: l’Avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, cioè opera nelle procedure in cui queste condizioni si accertano. Come cassazionista può poi seguire la questione fino all’ultimo grado, se necessario.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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