I Tributi Locali Come IMU E TARI Si Cancellano Con L’esdebitazione?

Chi arriva alla liquidazione controllata con arretrati di IMU sulla seconda casa, TARI non pagata per cinque anni, avvisi del comune e solleciti del concessionario della riscossione si fa quasi sempre la domanda nel modo sbagliato: “il comune può bloccarmi l’esdebitazione?”. La domanda giusta è un’altra: che cosa farà il comune, in quale momento, e con quali atti, prima, durante e dopo la procedura? Il comune non è un creditore qualunque. Ha un ufficio tributi che deve far quadrare un bilancio. Ha concessionari che lavorano su incarico e vengono pagati sui risultati. E ha a disposizione strumenti che una banca o una finanziaria non hanno: l’accertamento che diventa titolo esecutivo da solo, l’ingiunzione fiscale, un privilegio sui crediti tributari, la possibilità di presentarsi al tavolo dell’esdebitazione con le sue osservazioni.

La risposta breve è questa. I debiti per IMU e TARI sorti prima dell’apertura della liquidazione rientrano nell’esdebitazione, perché l’art. 278 CCII non li mette tra i debiti esclusi, e con loro cadono anche le sanzioni accessorie. La risposta completa, però, dipende da tre variabili che il comune conosce benissimo: la data in cui il tributo è maturato (prima o dopo l’apertura), il fatto che il comune si sia insinuato o meno al passivo, e la condotta del debitore come la racconteranno l’OCC e il liquidatore.

Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle. In questa guida ricostruiamo la partita dal punto di vista del comune e del concessionario, mossa per mossa, e per ciascuna indichiamo la contromossa che la legge e i giudici mettono a disposizione del debitore.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo? Perché l’esdebitazione dai tributi locali si gioca dentro la liquidazione controllata, cioè dentro una procedura di sovraindebitamento: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, quindi conosce dall’interno il punto in cui la relazione dell’organismo e la segnalazione del liquidatore decidono l’esito. E perché il lato tributario della partita (accertamenti, ingiunzioni, prescrizioni) è materia dello staff multidisciplinare in diritto tributario che coordina.

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Chi siede dall’altra parte del tavolo: ufficio tributi e concessionario

Per giocare bene bisogna prima capire chi si ha davanti. Nella riscossione dei tributi locali i soggetti sono, in genere, due.

L’ufficio tributi del comune. È l’ente impositore: liquida l’IMU, emette gli avvisi per la TARI, decide se riscuotere in proprio o affidare la riscossione a un terzo. Dal suo punto di vista il debito di un contribuente in difficoltà non è un problema personale: è una voce di bilancio. Gli arretrati non riscossi pesano sui conti dell’ente e lo costringono ad accantonare risorse. Questo spiega un atteggiamento che molti debitori scambiano per ostilità: il comune tende a non rinunciare a nulla in modo spontaneo, perché il funzionario che riduce o abbandona un credito tributario senza una base normativa espone se stesso e l’ente a contestazioni. Un ufficio tributi preferisce sempre un atto previsto dalla legge (un riparto, un decreto del tribunale, una definizione agevolata approvata con regolamento) a una scelta discrezionale.

Il concessionario della riscossione locale. Molti comuni affidano accertamento e riscossione a società private iscritte all’albo dei soggetti abilitati, oppure si servono dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. Il concessionario ha una logica ancora più semplice: lavora su carichi, segue scadenze e procedure standard, invia solleciti, intimazioni, preavvisi di fermo, pignoramenti presso terzi. La sua convenienza è l’automatismo: un sistema informatico che emette atti in serie non distingue spontaneamente tra il contribuente qualunque e quello che è in liquidazione controllata o già esdebitato. È qui che nascono gran parte degli errori, e anche gran parte delle opportunità difensive.

Che cosa conviene a questi due soggetti quando un contribuente entra in una procedura di sovraindebitamento?

  • Prima dell’apertura conviene accelerare: formare il titolo esecutivo, notificare l’accertamento, iscrivere misure cautelari, perché dopo l’apertura le azioni individuali si fermano.
  • Durante la procedura conviene insinuarsi al passivo con la prelazione più alta possibile e, per i tributi che maturano mentre la procedura è aperta, chiedere il pagamento in prededuzione, cioè prima di tutti gli altri creditori concorsuali.
  • Al momento dell’esdebitazione conviene presentare osservazioni se ci sono elementi sulla condotta del debitore (anni di omessi versamenti, immobili non dichiarati), perché è l’ultimo momento in cui il credito residuo può essere salvato.
  • Dopo il decreto conviene continuare a riscuotere tutto ciò che non è coperto dall’esdebitazione: i tributi maturati dopo l’apertura, le eventuali sanzioni non accessorie, le quote che la legge salva verso chi non ha partecipato al concorso.

Dal suo punto di vista, il comune non deve vincere su tutto: gli basta non perdere ciò che la legge gli lascia. Il debitore che conosce questi spazi, e soprattutto i loro confini, sa dove concentrare la difesa. Nelle sezioni che seguono vedremo una per una le sei mosse tipiche dell’ente locale e del suo concessionario, in ordine cronologico, con i limiti invalicabili che la legge impone a ciascuna.

Un’ultima premessa di metodo. In questo articolo parliamo dell’esdebitazione del Codice della crisi (artt. 278-283 CCII) conseguita al termine o nel corso di una liquidazione controllata. Per chi è stato dichiarato fallito, o ha aperto una liquidazione del patrimonio ai sensi della L. 3/2012 prima del 15 luglio 2022, le regole sono diverse: la Cassazione (Cass. civ., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835) ha chiarito che l’istanza di esdebitazione di chi era stato dichiarato fallito prima di quella data resta regolata dalla legge fallimentare, e lo stesso vale per la liquidazione del patrimonio della L. 3/2012. È il primo controllo da fare: sapere quale legge governa la propria esdebitazione.

Prima mossa: la corsa al titolo esecutivo con l’accertamento esecutivo e l’ingiunzione

La mossa

La prima cosa che il comune farà, appena rileva un omesso versamento di IMU o di TARI, è formare un titolo esecutivo. Dal 2020 lo strumento principale è l’accertamento esecutivo previsto dall’art. 1, comma 792, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), che si applica agli atti notificati dal 1° gennaio 2020. Come ricostruisce la nota pubblicata su Diritto e pratica tributaria n. 5/2022 che abbiamo consultato, il meccanismo è questo: l’avviso di accertamento contiene già l’intimazione ad adempiere; decorsi sessanta giorni dalla notifica (cioè il termine per proporre ricorso) l’atto acquista efficacia di titolo esecutivo, senza bisogno di notificare una cartella o un’ingiunzione; trascorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione coattiva può partire, gestita direttamente dall’ente o affidata al concessionario o all’Agenzia delle entrate-Riscossione. La stessa fonte riferisce un periodo di sospensione legale dell’esecuzione dopo l’affidamento (indicato in 180 giorni quando la riscossione è affidata a un concessionario).

Prima del 2020, e ancora oggi per gli atti che non rientrano nel comma 792, lo strumento storico dei comuni è l’ingiunzione fiscale del R.D. 14 aprile 1910, n. 639: un atto con cui l’ente si forma da solo il titolo esecutivo, notificato al debitore, che diventa la base per pignoramenti e misure cautelari.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene arrivare al titolo prima di tutti. Un credito accertato con atto definitivo è un credito che, in una futura procedura, si insinua senza discussioni sull’an e sul quantum. Un credito ancora “da accertare” è invece esposto a contestazioni, e soprattutto alla decadenza: per i tributi locali il potere di accertamento è soggetto a un termine quinquennale, decorrente dal 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati (art. 1, comma 161, L. 296/2006). Un ufficio tributi che lascia passare quel termine perde il credito per sempre.

Quando preferisce non farla? Quando l’importo è minimo e i costi di notifica e gestione superano il recuperabile, oppure quando sa che il contribuente ha già aperto una procedura concorsuale: dopo l’apertura, come vedremo, la strada dell’azione individuale si chiude e quella corretta è l’insinuazione al passivo.

I suoi limiti

Qui però il suo margine si restringe, perché la legge gli impone condizioni precise.

Il primo limite è il termine di decadenza per l’accertamento: un avviso notificato oltre il quinto anno successivo a quello in cui il tributo era dovuto è un atto tardivo e va impugnato. Il secondo è la prescrizione del credito già accertato: una volta che l’accertamento è definitivo, il diritto alla riscossione non è eterno, e per i tributi locali a carattere periodico la tesi prevalente applica il termine quinquennale delle prestazioni periodiche (art. 2948, n. 4, c.c.). Il terzo limite riguarda la forma: l’accertamento esecutivo deve contenere gli elementi richiesti dal comma 792, compresa l’intimazione e l’indicazione del soggetto che procederà alla riscossione; un atto privo di questi elementi non diventa titolo esecutivo in modo automatico.

Il limite più importante, in chiave di sovraindebitamento, è un altro: dall’apertura della liquidazione controllata nessuna azione esecutiva o cautelare individuale può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura. L’art. 270, comma 5, CCII richiama per la liquidazione controllata, tra le altre, la regola dell’art. 150 CCII sul divieto di azioni esecutive e cautelari individuali. Il comune che dopo la sentenza di apertura notifica un pignoramento presso terzi sul conto del debitore, per un credito anteriore, compie un atto contrario al divieto.

La tua contromossa

E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. La contromossa si articola in due tempi.

Prima dell’apertura: ogni accertamento esecutivo notificato va letto entro i sessanta giorni, perché è l’unica finestra per contestarlo davanti alla Corte di giustizia tributaria. Se l’atto è tardivo (decadenza), se riguarda un immobile già venduto, se calcola la TARI su superfici non più occupate, se applica sanzioni non dovute, il ricorso va proposto subito: una volta che l’atto diventa definitivo, il comune si presenterà al passivo con un credito consolidato e i margini per discuterlo si riducono.

Dopo l’apertura: qualsiasi atto esecutivo individuale del comune o del concessionario per crediti anteriori va contestato richiamando il divieto dell’art. 150 CCII, applicabile per effetto dell’art. 270, comma 5. In concreto si segnala l’atto al liquidatore, che è il soggetto deputato a far valere l’inopponibilità alla procedura, e si valuta con lui lo strumento corretto davanti al giudice competente per quell’atto. La scelta del giudice (tributario o ordinario dell’esecuzione) dipende dal tipo di atto e dal vizio fatto valere, e va fatta sull’atto concreto, non in astratto.

C’è poi una contromossa preventiva che molti trascurano: nella fase che precede il deposito della domanda, raccogliere dal comune e dal concessionario l’estratto completo della posizione (atti notificati, date, importi, stato dei ricorsi). È la base per la relazione dell’OCC e per il futuro controllo dello stato passivo. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, l’art. 68, comma 4, CCII prevede che l’OCC, entro sette giorni dall’incarico, ne dia notizia agli uffici fiscali competenti, anche degli enti locali, che entro quindici giorni devono comunicare il debito tributario accertato e gli accertamenti pendenti: anche quando la strada scelta è la liquidazione controllata, avere un quadro così preciso evita sorprese.

Le pronunce che ti proteggono

Sul piano del divieto di azioni individuali, le Sezioni Unite della Cassazione (Cass. civ., S.U., sent. 11 novembre 2021, n. 33408), per come la riassume la rassegna di Ufficiotributi.it dell’8 novembre 2024, hanno affermato che la notifica degli avvisi di accertamento al curatore non produce effetti ai fini dell’insinuazione al passivo e hanno ribadito che nella procedura vige il divieto di azioni esecutive o cautelari individuali. Il principio, nato nel fallimento, orienta anche la lettura della liquidazione controllata, che richiama la stessa regola: la sede del comune, dopo l’apertura, è lo stato passivo, non il pignoramento.

Seconda mossa: l’insinuazione al passivo e la partita sul privilegio

La mossa

Aperta la liquidazione controllata, la seconda mossa del comune è presentare domanda di ammissione al passivo. Il liquidatore comunica l’apertura ai creditori e fissa il termine per le domande, che l’art. 270, comma 2, lett. d), CCII prevede non superiore a novanta giorni. Il comune (o il concessionario per suo conto) chiede di essere ammesso per l’IMU e la TARI arretrate, con interessi e sanzioni, e rivendica la causa di prelazione che ritiene spettante.

Sul privilegio la partita è tecnica. I crediti per tributi degli enti locali godono di un privilegio generale sui mobili previsto dal codice civile (art. 2752, comma 4, c.c.), che li colloca prima dei creditori chirografari sul ricavato dei beni mobili del debitore. Il comune, quindi, chiederà di essere ammesso in via privilegiata.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene insinuarsi per due ragioni. La prima è ovvia: partecipare ai riparti. La seconda è meno evidente ma decisiva: l’art. 278, comma 2, CCII stabilisce che verso i creditori per causa anteriore che non hanno partecipato al concorso l’esdebitazione opera solo per la parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado. In altre parole, il comune che non si insinua non perde tutto: conserva il diritto di chiedere al debitore, dopo l’esdebitazione, la stessa percentuale che hanno ricevuto i creditori del suo grado. Ma deve dimostrare qual era quella percentuale e qual era il suo grado, e deve agire da solo.

Quando il comune preferisce non insinuarsi? Quando il debito è modesto, l’attivo della procedura è inesistente e l’insinuazione richiederebbe più lavoro di quanto renda. In questi casi il comune “aspetta” la fine della procedura, contando sulla regola del comma 2.

Sulla regola del comma 2 è aperta una questione di costituzionalità: il Tribunale di Verona (r.o. 230/2025) e il Tribunale di Milano (r.o. 27/2026) ne hanno dubitato con riferimento alla Direttiva UE 2019/1023. La Corte costituzionale, con l’ord. 104/2026, ha restituito gli atti per un vizio di notifica ai creditori ammessi; la questione è tornata davanti alla Corte (ordinanze ripubblicate in G.U. il 23 settembre 2026) ed è in attesa di decisione. Oggi la regola è vigente e va applicata.

I suoi limiti

Qui però il suo margine si restringe. Il comune deve provare il proprio credito con gli atti che lo fondano: un avviso mai notificato, una cartella senza relata, un credito per anni ormai decaduti non hanno titolo per entrare nello stato passivo. Il liquidatore predispone il progetto di stato passivo e lo comunica ai creditori e al debitore; secondo l’art. 273 CCII, entro quindici giorni si possono presentare osservazioni, e contro lo stato passivo è previsto il reclamo nelle forme dell’art. 133 CCII, entro otto giorni.

Secondo limite: il privilegio non si presume. Spetta solo ai crediti per i quali la legge lo prevede, e nella misura prevista: sanzioni e interessi seguono regole proprie, e la collocazione sul ricavato dei beni immobili non coincide con quella sul ricavato dei mobili. Se nel patrimonio della procedura non ci sono beni mobili di valore, il privilegio generale mobiliare rischia di essere poco più di un’etichetta, e la sua estensione al ricavato degli immobili va verificata caso per caso sulle norme di collocazione sussidiaria del codice civile.

Terzo limite, temporale: le domande vanno proposte nel termine fissato. Il comune che arriva tardi deve giustificare il ritardo; in mancanza, la domanda tardiva incontra le preclusioni proprie della procedura.

La tua contromossa

La contromossa del debitore qui è spesso sottovalutata, perché molti pensano: “tanto alla fine il debito si cancella”. Non è così semplice, per tre ragioni.

  1. Ogni euro ammesso in privilegio al comune è un euro tolto ai creditori chirografari, e quindi pesa sul giudizio di convenienza e sugli equilibri della procedura.
  2. Il credito che il comune riesce a far ammettere senza contestazioni diventa la base su cui, in seguito, misurerà la sua eventuale pretesa verso il debitore (si pensi ai crediti che maturano a cavallo dell’apertura).
  3. Un credito prescritto o decaduto ammesso al passivo è un credito che il debitore avrebbe potuto far cadere anche fuori dalla procedura.

La contromossa chiave è il controllo puntuale del progetto di stato passivo entro i quindici giorni dell’art. 273 CCII, con osservazioni motivate sulle voci decadute, prescritte o prive di titolo. Ricorda che il debitore riceve il progetto: non è uno spettatore. E ricorda anche che, secondo l’art. 9, comma 1, CCII, la sospensione feriale dei termini non si applica ai procedimenti disciplinati dal Codice: i termini corrono anche in agosto.

Sul fronte dell’art. 278, comma 2, la contromossa è opposta: se il comune non si è insinuato, conviene documentare con precisione la percentuale ricevuta dai creditori di pari grado (spesso pari a zero, nelle liquidazioni senza attivo), perché è quel numero a stabilire quanto il comune potrà ancora pretendere.

Le pronunce che ti proteggono

Le sentenze sulla prelazione dei tributi locali in sede di liquidazione controllata non sono numerose. Il principio generale che la Cassazione ha affermato per i crediti che sorgono durante la procedura è però utile anche qui: ogni pretesa verso la massa passa per l’accertamento del passivo e segue le sue regole, comprese quelle sulla forma della domanda. Cass. civ., ord. 16 febbraio 2023, n. 4940, citata dalla rassegna di Ufficiotributi.it, conferma che anche l’istanza per crediti prededucibili va proposta nelle forme del ricorso per l’ammissione al passivo. Sul piano della meritevolezza, e quindi della posizione del debitore nella procedura, Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074 ricorda che per entrare in liquidazione controllata non serve un giudizio di meritevolezza: la condotta del debitore si valuta nella fase di esdebitazione.

Terza mossa: l’IMU sulla casa mentre la liquidazione è aperta

La mossa

È la domanda più frequente: la casa è finita nella liquidazione controllata, ma non è ancora stata venduta. Chi paga l’IMU nel frattempo?

Partiamo da un dato che spesso sfugge: l’abitazione principale non di lusso, in cui il debitore risiede e dimora con la famiglia, è di regola esente da IMU. Il problema si pone quindi soprattutto per le seconde case, per le quote di immobili ereditati, per i locali commerciali del professionista o del piccolo imprenditore, per le abitazioni di categoria di lusso e per la casa in cui il debitore non risiede più.

La mossa del comune, per questi immobili, è duplice:
– per l’IMU maturata prima dell’apertura, insinuarsi al passivo come visto sopra;
– per l’IMU che matura dopo l’apertura, mentre l’immobile è amministrato dalla procedura, chiedere il pagamento in prededuzione, cioè prima dei creditori concorsuali, sul ricavato della liquidazione.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene puntare sulla prededuzione perché è la posizione più forte. L’art. 6, comma 1, lett. d), CCII (testo vigente dopo il D.Lgs. 136/2024) qualifica come prededucibili i crediti legalmente sorti durante la liquidazione giudiziale o controllata per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell’esercizio dell’impresa, oltre al compenso degli organi preposti; il comma 2 precisa che la prededuzione opera in caso di apertura del concorso. L’IMU su un immobile compreso nella liquidazione, maturata mentre il bene è gestito dalla procedura in vista della vendita, è il candidato naturale per questa qualifica.

Nel fallimento la Cassazione lo ha affermato più volte: la rassegna di Ufficiotributi.it (8 novembre 2024) riporta, tra le altre, Cass. civ., ord. 10 giugno 2022, n. 18882 e Cass. civ., ord. 4 luglio 2022, n. 21126, secondo cui l’IMU sorta in corso di procedura è prededucibile, in quanto spesa legata alla conservazione del bene. La stessa fonte richiama la disciplina della L. 160/2019 per le procedure concorsuali (la fonte la colloca al comma 767): il curatore è tenuto al versamento dell’IMU dovuta per l’intero periodo di durata della procedura entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili; prima di quel momento l’ente non deve emettere avvisi di accertamento per quegli immobili, e se il curatore non paga nel termine il comune deve presentare istanza di insinuazione per crediti prededucibili.

Quando il comune preferisce non spingere? Quando l’immobile è invendibile o di valore modestissimo: la prededuzione vale solo se c’è un ricavato su cui esercitarla.

I suoi limiti

Qui però il suo margine si restringe, e su più fronti.

Primo limite: la prededuzione riguarda solo l’IMU maturata durante la procedura; tutto ciò che è maturato prima dell’apertura resta credito concorsuale, da collocare secondo il suo grado e destinato, per la parte non soddisfatta, all’esdebitazione. Per l’anno a cavallo dell’apertura il comune deve distinguere i due periodi: un credito “unico” per l’anno intero è un credito da scomporre.

Secondo limite: la regola sul pagamento entro tre mesi dal decreto di trasferimento è scritta per le procedure di fallimento e di liquidazione giudiziale. La rassegna che abbiamo letto si occupa espressamente della liquidazione giudiziale e non della liquidazione controllata. Nella liquidazione controllata l’applicazione di quella disciplina non è scontata: è materia su cui la prassi dei comuni non è uniforme e su cui conviene che il liquidatore chieda istruzioni al giudice delegato. Il debitore non deve dare per scontato né che il liquidatore paghi a scadenza, né che il comune possa chiedere a lui i versamenti ordinari.

Terzo limite: il ricavato dei beni ipotecati non è una cassa comune. La Cassazione ha precisato, a proposito del compenso del gestore, che un credito prededucibile non grava necessariamente sul ricavato dei beni ipotecati (Cass. civ., Sez. I, 14 marzo 2025, n. 6865, come riportata da Iusletter): il principio aiuta a capire che la prededuzione non autorizza a prelevare da qualunque somma, ma va collegata ai beni a cui la spesa si riferisce. E sulla casa gravata da mutuo fondiario va tenuto presente che Cass. civ., Sez. I, 19 agosto 2024, n. 22914 ha riconosciuto anche nella liquidazione controllata il privilegio processuale del creditore fondiario (art. 41 TUB): la banca può quindi trovarsi a concorrere con il comune proprio sul ricavato dell’abitazione.

La tua contromossa

La contromossa chiave è chiedere al liquidatore, fin dall’inizio, una mappa scritta della posizione IMU di ciascun immobile: periodo anteriore all’apertura (concorsuale), periodo successivo (prededucibile, a carico della procedura), esenzioni spettanti. È un documento che serve a tre scopi: impedire che il comune notifichi al debitore avvisi per periodi che non lo riguardano più personalmente; evitare che il debitore paghi con i propri redditi esclusi dalla liquidazione un’imposta che grava sulla procedura; preparare la verifica del riparto finale.

Seconda contromossa, specifica per la casa di abitazione: se il debitore continua a risiedere nella casa compresa nella liquidazione fino alla vendita, va verificato che l’esenzione per abitazione principale sia stata correttamente applicata, perché un accertamento IMU sulla prima casa basato su un presupposto errato è un credito che non dovrebbe entrare né al passivo né in prededuzione.

Terza contromossa: se la procedura si chiude senza vendere l’immobile (ad esempio perché il bene è stato ritenuto non liquidabile), da quel momento la gestione torna al debitore e con essa il pagamento ordinario dell’IMU per il futuro. È un passaggio da prevedere per tempo, perché è uno dei punti in cui il debitore esdebitato si ritrova un nuovo debito senza accorgersene.

Le pronunce che ti proteggono

Oltre alle ordinanze del 2022 sulla prededucibilità dell’IMU nel fallimento, la rassegna di Ufficiotributi.it riporta Cass. civ., ord. 9 luglio 2024, n. 18760, secondo cui per i crediti prededucibili sopravvenuti non esiste un termine specifico di presentazione, la domanda va proposta quando il credito matura, e la distinzione tra domande tempestive e tardive perde rilievo; se il curatore eccepisce il ritardo, è il giudice a valutare se sia colpevole. Per il debitore la lezione è chiara: il comune non può “aspettare” anni e poi presentare al debitore il conto di un’IMU prededucibile maturata durante la procedura; deve farla valere nella procedura, quando matura.

Quarta mossa: la TARI durante la procedura e dopo il decreto

La mossa

La TARI segue una logica diversa dall’IMU, e il comune lo sa. Il presupposto della tassa sui rifiuti non è la proprietà, ma il possesso o la detenzione di locali e aree suscettibili di produrre rifiuti. Chi abita la casa paga la TARI, che ne sia proprietario oppure no. Questo cambia il gioco.

La mossa del comune, per la TARI, si articola su tre periodi:
– TARI anteriore all’apertura: insinuazione al passivo, come per l’IMU.
– TARI che matura durante la procedura: per i locali che la procedura gestisce (un magazzino vuoto in attesa di vendita, l’immobile commerciale chiuso), domanda di pagamento in prededuzione; per la casa in cui il debitore continua ad abitare, avvisi intestati al debitore come utente.
– TARI successiva al decreto di esdebitazione: riscossione ordinaria, con avvisi e, in mancanza di pagamento, accertamento esecutivo.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene trattare il debitore che continua a vivere nella casa come un normale utente del servizio. La TARI che matura per l’occupazione personale dell’abitazione dopo l’apertura è un debito nuovo, che nasce dall’uso quotidiano dei locali da parte del debitore e della sua famiglia. È difficile sostenere che si tratti di un credito sorto “per la gestione del patrimonio” ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. d), CCII: il servizio rifiuti, in quel caso, è reso alla persona e al suo nucleo familiare, non alla procedura. Questa è la lettura che il comune tenderà a seguire, ed è una lettura che ha una sua coerenza.

Non a caso, l’art. 268, comma 4, lett. b), CCII esclude dalla liquidazione ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti indicati dal giudice per il mantenimento suo e della famiglia: con quella parte di reddito, il debitore fa fronte alle spese correnti, e tra queste la TARI dell’abitazione in cui vive è una delle più tipiche.

Quando il comune preferisce non agire? Quando i locali sono vuoti e privi di utenze: in quel caso la tassa potrebbe non essere dovuta, o esserlo in misura ridotta secondo il regolamento comunale, e l’ente sa che un accertamento su locali inutilizzati è facilmente contestabile.

I suoi limiti

Qui però il suo margine si restringe. La TARI maturata prima dell’apertura è credito concorsuale: per la parte non soddisfatta nei riparti diventa inesigibile con l’esdebitazione, e il comune non può riproporla dopo il decreto come se nulla fosse. Lo stesso vale per la quota dell’anno di apertura riferita ai mesi precedenti: il comune che, dopo l’esdebitazione, notifica un accertamento per l’intero anno deve scorporare la parte concorsuale.

Secondo limite: la TARI dei locali gestiti dalla procedura e non occupati dal debitore non può essere chiesta al debitore personalmente, perché il detentore, in quel periodo, è la procedura. Se il comune intesta al debitore avvisi per immobili che il liquidatore ha in custodia, l’atto va contestato.

Terzo limite, quello che il comune tende a dimenticare quando “recupera” anni di arretrati tutti insieme: decadenza e prescrizione valgono anche per la TARI maturata dopo l’apertura. L’avviso va notificato entro il termine quinquennale dell’art. 1, comma 161, L. 296/2006; il credito accertato definitivamente si prescrive, secondo la tesi prevalente, nel termine quinquennale previsto per le prestazioni periodiche.

La tua contromossa

La contromossa chiave, dopo il decreto, è separare gli anni: ogni avviso TARI va scomposto in periodo anteriore all’apertura (coperto dall’esdebitazione), periodo di procedura (da verificare con il liquidatore) e periodo successivo (dovuto, salvo vizi). Solo così si capisce che cosa contestare e che cosa pagare.

Seconda contromossa: durante la procedura, pagare regolarmente la TARI corrente dell’abitazione in cui si vive, con le somme lasciate al debitore per il mantenimento. Non è solo una questione di ordine contabile: è un elemento che il liquidatore registra, e che parla di correttezza del debitore nel momento in cui il tribunale dovrà decidere sull’esdebitazione. Un debitore che, dopo l’apertura, accumula nuovi debiti verso lo stesso comune offre all’ente un argomento per sostenere che la sua condotta non è cambiata.

Terza contromossa: se i locali sono inutilizzati, presentare (o far presentare dal liquidatore) la dichiarazione di cessazione o variazione prevista dal regolamento comunale, per evitare che la tassa continui a maturare su superfici che nessuno occupa.

Le pronunce che ti proteggono

Sulla TARI in liquidazione controllata non abbiamo individuato pronunce recenti con estremi completi e verificati: è una zona in cui la soluzione nasce dalla lettura combinata delle norme (art. 6, comma 1, lett. d), art. 268, comma 4, art. 278 CCII) e dai principi elaborati per l’IMU nel fallimento. Proprio per questo è uno dei terreni in cui i concessionari commettono più errori, e in cui un controllo puntuale degli avvisi produce i risultati più concreti. Il principio di Cass. civ., ord. 9 luglio 2024, n. 18760, già visto per l’IMU, vale anche qui: i crediti prededucibili si fanno valere nella procedura quando maturano, non con avvisi notificati al debitore anni dopo.

Quinta mossa: le osservazioni e il reclamo contro l’esdebitazione

La mossa

È la mossa più temuta, ed è anche quella che il comune usa meno di quanto si creda. Quando il debitore presenta istanza di esdebitazione (o il liquidatore segnala che ne ricorrono le condizioni), l’art. 282, comma 1, CCII prevede che l’istanza sia comunicata dal liquidatore ai creditori ammessi al passivo, che possono presentare osservazioni entro quindici giorni. Il decreto del tribunale, o il provvedimento che dichiara la sussistenza delle preclusioni, è comunicato ai creditori ammessi e al debitore, che possono proporre reclamo ai sensi dell’art. 124 CCII entro trenta giorni (art. 282, comma 3).

Il comune ammesso al passivo è quindi un contraddittore a pieno titolo. Le osservazioni tipiche di un ente locale ruotano attorno a due argomenti:
– il debitore ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 282, comma 2), ad esempio omettendo per anni i versamenti pur avendo disponibilità, o acquistando beni mentre accumulava arretrati;
– il debitore non ha collaborato con gli organi della procedura o ha ostacolato le operazioni (art. 280, comma 1, lett. c), ad esempio non dichiarando immobili o non fornendo documenti.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene opporsi solo quando ha elementi concreti. Le osservazioni richiedono un’istruttoria interna, un atto motivato e, in caso di reclamo, un giudizio. Un ufficio tributi con poche risorse sceglie con cura: interviene sui debitori con esposizioni rilevanti e con una storia documentata di omessi versamenti, raramente sul pensionato con qualche annualità di TARI non pagata.

Va detto con chiarezza che la storia degli omessi versamenti può pesare. Nella rassegna di EC News del 4 febbraio 2025 è riportato un decreto del Tribunale di Ascoli Piceno dell’8 novembre 2024 che ha espresso, già all’apertura, un giudizio prognostico negativo sull’esdebitazione, ravvisando colpa grave e malafede nello squilibrio con cui erano stati assunti i debiti e nel lungo indebitamento verso enti pubblici. È un orientamento isolato e in tensione con la giurisprudenza di legittimità più recente, ma mostra quale argomento un ente pubblico può spendere.

I suoi limiti

Qui però il suo margine si restringe, perché la legge e la Cassazione hanno fissato paletti precisi.

Primo limite: le cause ostative sono quelle elencate dagli artt. 280 e 282, comma 2, CCII; il comune non può chiedere di negare l’esdebitazione perché il suo credito non è stato pagato abbastanza. L’art. 280 non contiene alcun requisito di soddisfazione minima dei creditori: la Cassazione (Cass. civ., Sez. I, ord. 6 novembre 2024, n. 28505) ha sottolineato che la scarsa consistenza del patrimonio non preclude l’esdebitazione se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive, e che l’art. 280 CCII ha eliminato il requisito oggettivo.

Secondo limite: non basta l’inadempimento tributario in sé. Serve una colpa grave, una malafede o una frode nella causazione del sovraindebitamento, da dimostrare con fatti specifici. Non pagare l’IMU perché il reddito è crollato non è la stessa cosa che non pagarla per destinare le somme a spese voluttuarie.

Terzo limite, procedurale: le osservazioni vanno presentate entro i quindici giorni dalla comunicazione dell’istanza, e il reclamo entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto. Sono termini che corrono anche in agosto, perché l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal Codice, e questo vale tanto per il comune quanto per il debitore.

Quarto limite: il comune che non si è insinuato al passivo non è “creditore ammesso” e quindi non riceve la comunicazione dell’istanza né il decreto; la sua tutela, come visto, passa per la regola dell’art. 278, comma 2.

La tua contromossa

La contromossa si prepara molto prima del deposito dell’istanza. Il giudizio sull’esdebitazione si fonda in larga parte su ciò che risulta dalla relazione dell’OCC (cause dell’indebitamento e diligenza del debitore) e dalla segnalazione del liquidatore, che deve dare atto dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego (art. 282, comma 1). La Cassazione ha precisato (Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603, nella sintesi di Diritto.it del 20 maggio 2026) che per aprire la liquidazione controllata non serve la meritevolezza, ma la relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza è requisito di ammissibilità soggetto a controllo sostanziale del giudice, e che la condotta del debitore conta in sede di esdebitazione.

È qui che la competenza di chi ha lavorato dall’interno degli organismi fa la differenza: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, sa quali fatti la relazione deve spiegare perché la storia degli omessi versamenti al comune non diventi, nelle osservazioni dell’ente, la prova di una colpa grave.

In concreto la contromossa ha tre componenti:
1. ricostruire e documentare le cause dell’omesso pagamento dei tributi locali (perdita del lavoro, malattia, crollo del fatturato, separazione), con riferimenti temporali precisi, così che la relazione dell’OCC le collochi nel loro contesto;
2. dimostrare la collaborazione con il liquidatore: dichiarazione di tutti gli immobili, consegna dei documenti, accesso ai locali, informazioni sulle utenze;
3. rispondere puntualmente alle osservazioni del comune, contestando gli addebiti generici e richiamando la tassatività delle cause ostative.

Se il tribunale nega l’esdebitazione, il debitore può proporre a sua volta reclamo entro trenta giorni. Sulla possibilità di ricorrere poi in Cassazione contro i decreti in materia di esdebitazione si registra un contrasto, segnalato da EC News il 4 settembre 2026, tra Cass. 7 maggio 2026, n. 13228 e Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108: è un aspetto da valutare con attenzione prima di impostare l’impugnazione.

Le pronunce che ti proteggono

Oltre a Cass. 28505/2024 e 11603/2026, la pronuncia più utile è Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074, secondo cui l’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza: negligenza e imprudenza del debitore si valutano solo nella fase dell’esdebitazione, alla luce degli artt. 280 e 282, comma 2. Per il debitore la conseguenza è duplice: la porta della procedura è aperta, ma la condotta conta davvero alla fine, ed è lì che il comune può giocare la sua carta. Sui tempi della decisione, infine, la Corte costituzionale (sent. 74/2026, depositata il 12 maggio 2026) ha chiarito, per l’esdebitazione nella liquidazione giudiziale (art. 281, comma 1), che la contestualità con il decreto di chiusura va intesa in senso logico-funzionale: l’istanza depositata subito dopo la chiusura può essere decisa con decreto successivo.

Sesta mossa: dopo il decreto, sanzioni, solleciti e iscrizioni che restano in piedi

La mossa

Il decreto di esdebitazione è stato pronunciato. La mossa del concessionario, in molti casi, è… nessuna mossa consapevole: i suoi sistemi continuano a emettere atti. Solleciti di pagamento, intimazioni, preavvisi di fermo amministrativo, a volte pignoramenti presso terzi, tutti riferiti a carichi anteriori all’apertura e già coperti dall’esdebitazione. In altri casi la mossa è consapevole e selettiva: il comune insiste sulle sanzioni, sostenendo che non sono coperte dall’esdebitazione, oppure sui tributi maturati dopo l’apertura, che effettivamente restano dovuti.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, l’automatismo conviene: costa poco e, se il debitore non reagisce, produce incassi. Insistere sulle sanzioni conviene perché l’art. 278, comma 7, lett. b), CCII esclude dall’esdebitazione le sanzioni amministrative di carattere pecuniario, e un ufficio tributi può essere tentato di leggere la norma in modo ampio.

Il comune preferisce non insistere quando il debitore gli comunica formalmente il decreto, con l’indicazione dei carichi coperti: a quel punto proseguire significa esporsi a contestazioni e a condanne alle spese.

I suoi limiti

Il limite più netto è il testo della legge: l’art. 278, comma 7, lett. b), esclude dall’esdebitazione solo le sanzioni penali e amministrative pecuniarie “che non siano accessorie a debiti estinti”. Le sanzioni tributarie per l’omesso versamento di IMU o TARI, irrogate in relazione a un tributo che l’esdebitazione rende inesigibile, sono accessorie a quel debito e ne seguono la sorte. Il Tribunale di Torino, con decreto del 9 aprile 2026 (di cui è disponibile solo la sintesi pubblicata da Eutekne il 25 aprile 2026), ha dichiarato, su segnalazione del liquidatore in una liquidazione controllata, che la sanzione tributaria accessoria rientra nell’esdebitazione perché viene meno con l’estinzione dell’obbligazione principale.

Restano invece fuori, per una lettura piana del testo, le sanzioni amministrative pecuniarie autonome, che non accedono a un debito estinto. Un esempio che riguarda spesso proprio il comune: le multe per violazioni del codice della strada riscosse dalla polizia locale non sono tributi e non sono accessorie a un tributo; il comune potrà sostenere che rientrano tra le sanzioni escluse. È un punto da verificare atto per atto.

Secondo limite: i debiti concorsuali non soddisfatti sono inesigibili. Ogni atto di riscossione successivo al decreto, per un carico anteriore all’apertura, è un atto che pretende un credito non più esigibile. Terzo limite: l’esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie (art. 282, comma 2-bis): se la procedura ottiene un ulteriore ricavato da operazioni ancora pendenti, i creditori lo ripartiscono, ma questo non autorizza il comune ad agire sul patrimonio personale del debitore.

La tua contromossa

La contromossa chiave è la verifica sistematica delle iscrizioni e dei carichi, seguita dalla comunicazione formale del decreto al comune e al concessionario con richiesta di sgravio. In pratica:
1. si chiede al concessionario l’estratto di ruolo o l’elenco dei carichi affidati e al comune l’elenco degli atti emessi;
2. si confronta ciascun carico con la data di apertura della liquidazione e con lo stato passivo;
3. si verifica l’esistenza di fermi amministrativi o ipoteche iscritti per quei carichi e se ne chiede la cancellazione;
4. si invia una diffida motivata con il decreto di esdebitazione allegato, indicando i carichi inesigibili;
5. se arrivano nuovi atti, si impugnano nei termini davanti al giudice competente per quell’atto.

Per i tributi successivi all’apertura, che restano dovuti, la contromossa è diversa: verificare decadenza e prescrizione. Un accertamento TARI notificato oltre il quinto anno è tardivo; un credito accertato e non riscosso per oltre cinque anni dall’ultimo atto interruttivo è, secondo la tesi prevalente, prescritto. Su questi crediti l’eccezione di prescrizione quinquennale è spesso l’arma più efficace, perché i concessionari tendono a “ripescare” carichi vecchi proprio quando il debitore, chiusa la procedura, torna a essere aggredibile. Attenzione però ai periodi in cui la procedura era aperta: la domanda di ammissione al passivo, per i crediti insinuati, ha effetto interruttivo, e il calcolo va fatto tenendo conto di quel periodo.

Le pronunce che ti proteggono

Il decreto del Tribunale di Torino del 9 aprile 2026 è, per ora, il riferimento più diretto sulle sanzioni tributarie accessorie; va citato con la cautela dovuta a una pronuncia nota solo in sintesi e priva di numero. Il principio che ne emerge è però coerente con il testo dell’art. 278, comma 7, lett. b): la sanzione segue il tributo; se il tributo diventa inesigibile, lo diventa anche la sanzione che lo accompagna.

La partita giocata: tre simulazioni mossa per mossa

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi, con dati di fantasia, costruiti per mostrare come si combinano le regole viste sopra. Non sono casi seguiti dallo Studio.

Simulazione 1 – Arretrati IMU e TARI anteriori, comune ammesso al passivo, osservazioni contro l’esdebitazione.
Ipotesi: liquidazione controllata aperta con sentenza del 17 marzo 2023 (venerdì). Il comune si insinua per IMU su una seconda casa degli anni 2019-2022 (6.847,30 €, più 2.054,19 € di sanzioni e 611,42 € di interessi) e per TARI 2018-2022 (3.912,64 €). In sede di verifica, il debitore osserva che l’accertamento IMU 2019 non risulta notificato nei termini e che per la TARI 2018 il comune non ha prodotto la prova della notifica dell’avviso: il liquidatore esclude 1.522,80 € di IMU con le relative sanzioni e 701,15 € di TARI. Il comune viene ammesso per il resto; l’immobile viene venduto e i riparti attribuiscono ai crediti del comune 1.986,73 €.
Il 17 marzo 2026 (martedì) maturano i tre anni dall’apertura. Il debitore deposita istanza di esdebitazione il 20 marzo 2026 (venerdì); il liquidatore la comunica ai creditori ammessi il 23 marzo 2026 (lunedì). Il comune ha tempo fino al 7 aprile 2026 (martedì) per le osservazioni: sostiene che il debitore ha omesso i versamenti “per scelta”. Il debitore risponde con la documentazione del licenziamento del 2018 e della successiva malattia, già ricostruita nella relazione dell’OCC. Il tribunale dichiara l’esdebitazione con decreto del 21 aprile 2026, comunicato il 22 aprile: il comune ha tempo fino al 22 maggio 2026 (venerdì) per il reclamo.
Esito: il residuo non soddisfatto di IMU e TARI e le relative sanzioni diventano inesigibili. A quel punto, per il comune, la convenienza economica di un reclamo fondato solo sull’inadempimento, alla luce di Cass. 28505/2024 e Cass. 22074/2025, è molto bassa.

Simulazione 2 – IMU sull’immobile compreso nella procedura, a cavallo dell’apertura.
Ipotesi: liquidazione controllata aperta il 9 ottobre 2024 (mercoledì); nel patrimonio c’è una quota di un appartamento ereditato, non abitato dal debitore. Il decreto di trasferimento dopo la vendita è del 12 febbraio 2026 (giovedì). L’IMU 2024 si divide: i mesi fino all’apertura sono credito concorsuale (da insinuare); i mesi successivi, insieme all’IMU 2025 e a quella 2026 fino al trasferimento, sono IMU maturata durante la procedura, che il comune chiederà in prededuzione. Se si applicasse per analogia la regola prevista per la liquidazione giudiziale, il versamento andrebbe effettuato entro tre mesi dal decreto di trasferimento, cioè entro il 12 maggio 2026 (martedì).
A giugno 2026 il concessionario notifica al debitore, personalmente, un avviso per l’IMU 2025 di 1.418,56 €. La contromossa: l’imposta di quel periodo riguarda un immobile amministrato dalla procedura e, secondo i principi visti sopra, va fatta valere nella procedura; il debitore trasmette l’avviso al liquidatore e lo contesta. Per il comune la strada corretta è l’istanza di ammissione in prededuzione, da proporre quando il credito matura (Cass. 18760/2024).

Simulazione 3 – TARI dopo il decreto e prescrizione.
Ipotesi: liquidazione controllata aperta il 14 settembre 2022 (mercoledì); il debitore continua ad abitare in affitto nello stesso appartamento. I tre anni maturano il 14 settembre 2025 (domenica); l’istanza viene depositata lunedì 15 settembre 2025; il decreto di esdebitazione è del 3 novembre 2025 (lunedì), comunicato il 4 novembre: il termine per il reclamo scade il 4 dicembre 2025 (giovedì) senza reclami.
Il 9 febbraio 2026 (lunedì) il comune notifica un accertamento esecutivo TARI per gli anni 2020-2024, per 4.286,91 €. La scomposizione dà questo risultato: TARI 2020, 2021 e 2022 fino al 13 settembre sono crediti anteriori all’apertura, coperti dall’esdebitazione (per il 2020, peraltro, il termine di accertamento era già scaduto il 31 dicembre 2025); TARI dal 14 settembre 2022 al 2024 è un debito nuovo, legato all’occupazione dell’abitazione, e resta dovuto: 2.173,48 €. Il ricorso parziale va proposto entro sessanta giorni, cioè entro il 10 aprile 2026 (venerdì); per la parte dovuta, il debitore valuta con il comune la rateizzazione.
Esito: l’atto si riduce a circa la metà. Per il concessionario, proseguire sulla parte concorsuale significherebbe affrontare un contenzioso con alta probabilità di soccombenza.

Quando al comune conviene trattare (e perché il D.Lgs. 147/2026 non riguarda l’esdebitazione)

Pensare al comune come a un avversario che non tratta mai è un errore. Esistono momenti precisi in cui la sua convenienza si sposta verso l’accordo.

Prima della procedura, sulla rateizzazione. Per gli atti di accertamento esecutivo la L. 160/2019 disciplina la dilazione dei pagamenti (commi 796 e seguenti). Come chiarito dalla Risoluzione MEF n. 3/DF del 17 aprile 2020, l’ente può regolare con regolamento condizioni e modalità, ma deve garantire una durata minima di trentasei rate mensili per debiti superiori a 6.000,01 €. Per il comune una rateizzazione rispettata vale più di un credito insinuato in una procedura senza attivo. Per il debitore con un sovraindebitamento ancora gestibile, è spesso la prima carta da giocare.

Con le definizioni agevolate comunali. Negli ultimi anni molti comuni hanno approvato regolamenti di definizione agevolata delle proprie entrate, con riduzione o abbattimento di sanzioni e interessi. Quando un regolamento del genere è in vigore, il comune ha una base normativa per incassare meno di quanto pretende: è il momento in cui l’ufficio tributi è più disponibile.

Negli strumenti negoziali: qui entra in gioco il D.Lgs. 147/2026. Il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147 (G.U. n. 185 dell’11 agosto 2026, in vigore dal 12 agosto 2026) ha esteso la transazione fiscale anche ai tributi di regioni, province, città metropolitane e comuni, modificando gli artt. 23, comma 2-bis, 63, 64-bis, 88 e 245 CCII. Secondo le fonti che abbiamo consultato (FiscoeTasse del 24 agosto 2026 e Lentepubblica del 2 settembre 2026), IMU e TARI possono ora rientrare in una proposta di pagamento parziale o dilazionato nella composizione negoziata, negli accordi di ristrutturazione, nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, nel concordato preventivo e nel concordato nella liquidazione giudiziale; il decreto non prevede un regime transitorio esplicito. Il testo pubblicato in Gazzetta va comunque controllato sul singolo caso.

Il punto da fissare è questo: il D.Lgs. 147/2026 riguarda gli strumenti di regolazione della crisi a base negoziale e non tocca l’esdebitazione. Secondo Brocardi (testo aggiornato al 12 agosto 2026), gli artt. 278-282 CCII non risultano modificati da quel decreto. Nella liquidazione controllata non c’è una proposta da votare né una transazione da firmare: il comune viene pagato secondo il suo grado con il ricavato della liquidazione, e il residuo non soddisfatto diventa inesigibile con l’esdebitazione, salvo le eccezioni dell’art. 278. Il D.Lgs. 147/2026 interessa quindi il debitore imprenditore che vuole evitare la liquidazione, non quello che vi è già dentro.

Nel concordato minore. Per il professionista o il piccolo imprenditore sovraindebitato, il concordato minore è lo strumento in cui il comune può essere chiamato ad accettare una soddisfazione parziale. Sul punto, la Cassazione (Cass. n. 14555/2026, nella sintesi di Fiscal Focus del 20 maggio 2026) ha affermato che nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari non richiede necessariamente una proposta di transazione fiscale, perché il rinvio alle norme del concordato preventivo opera solo nei limiti della compatibilità.

Il momento di massima disponibilità del comune, in pratica, è quello in cui l’ufficio tributi vede con chiarezza l’alternativa: se il debitore dimostra, numeri alla mano, che in una liquidazione controllata il comune incasserebbe poco o nulla e che dopo l’esdebitazione il credito anteriore sarebbe inesigibile, una proposta di pagamento parziale diventa per l’ente una scelta razionale, non una concessione.

La partita in tabella

La tabella riassume le sei mosse, il vincolo che ciascuna incontra e la finestra utile per la contromossa.

Mossa del comune o del concessionario Termine o condizione che lo vincola Contromossa del debitore Finestra utile
Accertamento esecutivo IMU/TARI (L. 160/2019, c. 792) o ingiunzione fiscale (R.D. 639/1910) Decadenza quinquennale (art. 1, c. 161, L. 296/2006); contenuto obbligatorio dell’atto Ricorso alla Corte di giustizia tributaria per tardività, errori di calcolo, sanzioni non dovute 60 giorni dalla notifica
Pignoramento o misure cautelari dopo l’apertura Divieto di azioni individuali (artt. 150 e 270, c. 5, CCII) Segnalazione al liquidatore e contestazione dell’atto Appena l’atto è notificato
Insinuazione al passivo con privilegio Prova del credito; privilegio solo nei casi di legge (art. 2752 c.c.) Osservazioni al progetto di stato passivo; reclamo 15 giorni (art. 273 CCII); reclamo 8 giorni (art. 133)
IMU maturata durante la procedura in prededuzione Solo periodo successivo all’apertura; da far valere nella procedura (Cass. 18760/2024) Mappa IMU per immobile con il liquidatore; contestazione degli avvisi intestati al debitore Per tutta la durata della procedura
TARI dopo l’apertura e dopo il decreto Distinzione tra periodo concorsuale e debito nuovo; decadenza e prescrizione Scomposizione per anni; ricorso parziale; pagamento della TARI corrente 60 giorni da ciascun avviso
Osservazioni e reclamo contro l’esdebitazione Cause ostative tassative (artt. 280 e 282, c. 2); nessun requisito di soddisfazione minima Relazione OCC completa; prova della collaborazione; risposta alle osservazioni 15 giorni per le osservazioni; 30 per il reclamo (anche in agosto, art. 9 CCII)
Solleciti e iscrizioni dopo il decreto Inesigibilità dei debiti concorsuali; sanzioni accessorie incluse (art. 278, c. 7, lett. b) Verifica dei carichi, richiesta di sgravio e cancellazione di fermi e ipoteche; eccezione di prescrizione Subito dopo il decreto e a ogni nuovo atto

Le domande di chi ha il comune alle calcagna

“Se ottengo l’esdebitazione, devo ancora pagare l’IMU e la TARI degli anni passati?”
No, per la parte anteriore all’apertura della liquidazione non soddisfatta nei riparti. L’art. 278 CCII non mette i tributi locali tra i debiti esclusi: diventano inesigibili, insieme alle sanzioni accessorie. Restano dovuti i tributi maturati dopo l’apertura che non siano stati pagati dalla procedura.

“Il comune non si è insinuato al passivo: vuol dire che ha perso tutto?”
Non necessariamente. Per l’art. 278, comma 2, verso chi non ha partecipato al concorso l’esdebitazione opera solo per la parte che eccede la percentuale pagata ai creditori di pari grado. Se quei creditori hanno ricevuto zero, il comune non può pretendere nulla; se hanno ricevuto il 12%, può chiedere quel 12%. La norma è oggetto di una questione di costituzionalità ancora pendente.

“La casa è in liquidazione ma ci abito ancora: chi paga l’IMU?”
Se è abitazione principale non di lusso, di regola l’IMU non è dovuta. Per gli altri immobili, l’IMU che matura durante la procedura grava sulla procedura in prededuzione e va chiesta al liquidatore, non al debitore personalmente.

“Il comune può bloccare la mia esdebitazione?”
Può opporsi, ma non decide. Può presentare osservazioni entro quindici giorni e reclamare entro trenta, ma deve dimostrare una causa ostativa prevista dagli artt. 280 o 282, comma 2: il solo fatto di non essere stato pagato non basta.

“Dopo il decreto mi arriva un sollecito per la TARI del 2019: cosa faccio?”
Non pagare d’impulso e verifica la data di apertura della procedura. Se il tributo è anteriore all’apertura, invia al comune e al concessionario il decreto con una diffida motivata e chiedi lo sgravio; se arriva un atto impugnabile, rispetta i termini di impugnazione.

“Le multe stradali del comune si cancellano come la TARI?”
Non è scontato. Le sanzioni amministrative pecuniarie non accessorie a un debito estinto sono escluse dall’esdebitazione (art. 278, comma 7, lett. b). Le sanzioni per omesso versamento di IMU o TARI seguono invece il tributo e rientrano nell’esdebitazione.

I paletti fissati dai giudici

Qui raccogliamo i riferimenti giurisprudenziali citati nell’articolo, organizzati per la mossa dell’ente che ciascuno limita. Le pronunce sono riportate con gli estremi indicati nelle fonti consultate; dove abbiamo letto solo una massima o una sintesi, lo segnaliamo.

Contro la corsa all’azione individuale e per l’accertamento del passivo
– Cass. civ., S.U., sent. 11 novembre 2021, n. 33408 (rassegna Ufficiotributi.it). La notifica degli avvisi di accertamento al curatore è irrilevante ai fini dell’insinuazione e resta fermo il divieto di azioni esecutive o cautelari individuali. Rilevanza: l’ente locale, dopo l’apertura, deve stare nello stato passivo.
– Cass. civ., ord. 16 febbraio 2023, n. 4940 (rassegna Ufficiotributi.it). Anche i crediti prededucibili si fanno valere con istanza nelle forme del ricorso per l’ammissione al passivo. Rilevanza: neppure l’IMU maturata durante la procedura sfugge alle regole del concorso.

Contro l’IMU e la TARI “maturate in procedura” chieste al debitore
– Cass. civ., ord. 10 giugno 2022, n. 18882 e ord. 4 luglio 2022, n. 21126 (rassegna Ufficiotributi.it). L’IMU sorta in corso di procedura fallimentare è prededucibile. Rilevanza: il periodo di procedura grava sulla massa, non sul debitore.
– Cass. civ., ord. 9 luglio 2024, n. 18760 (rassegna Ufficiotributi.it). Per i crediti prededucibili sopravvenuti non esiste un termine fisso: la domanda va proposta quando il credito matura, e il giudice valuta se il ritardo sia colpevole. Rilevanza: il comune non può differire la pretesa e rivolgerla poi al debitore.
– Cass. civ., Sez. I, 14 marzo 2025, n. 6865 (Iusletter). Il compenso del gestore è prededucibile ma non grava sul ricavato dei beni ipotecati. Rilevanza: la prededuzione va collegata ai beni cui la spesa si riferisce.
– Cass. civ., Sez. I, 19 agosto 2024, n. 22914. Il privilegio processuale del creditore fondiario opera anche nella liquidazione controllata. Rilevanza: sulla casa ipotecata il comune concorre con la banca.

Contro le osservazioni e i reclami all’esdebitazione
– Cass. civ., Sez. I, ord. 6 novembre 2024, n. 28505 (massima Brocardi). La scarsa consistenza del patrimonio non impedisce l’esdebitazione se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive; l’art. 280 CCII non prevede un requisito oggettivo. Rilevanza: il comune non può opporsi solo perché è stato pagato poco.
– Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074 (massima Brocardi). Niente giudizio di meritevolezza per aprire la liquidazione controllata; la condotta si valuta in sede di esdebitazione. Rilevanza: individua il momento in cui l’ente può far valere la storia degli omessi versamenti.
– Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603 (sintesi Diritto.it). La relazione dell’OCC su cause e diligenza è requisito di ammissibilità soggetto a controllo sostanziale. Rilevanza: la qualità della relazione condiziona la successiva difesa.
– Trib. Ascoli Piceno, decr. 8 novembre 2024 (rassegna EC News, senza numero). Prognosi negativa sull’esdebitazione per colpa grave e malafede, anche per il lungo indebitamento verso enti pubblici. Rilevanza: orientamento isolato, che mostra l’argomento tipico degli enti.
– Corte cost., sent. 74/2026 (depositata il 12 maggio 2026). Questione sull’art. 281, comma 1, non fondata nei sensi di cui in motivazione: la contestualità con il decreto di chiusura è logico-funzionale. Rilevanza: un’istanza depositata subito dopo la chiusura non è perduta.
– Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108 e Cass. 7 maggio 2026, n. 13228. Contrasto sulla ricorribilità in Cassazione dei decreti in materia di esdebitazione (segnalato da EC News). La prima afferma inoltre che chi è stato dichiarato fallito senza ottenere l’esdebitazione dell’art. 142 l.fall. non può chiedere quella dell’incapiente per gli stessi debiti. Rilevanza: impugnazioni da impostare con cautela.
– Cass. civ., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835 (massima Brocardi). Chi è stato dichiarato fallito prima del 15 luglio 2022 resta soggetto alla legge fallimentare anche per l’esdebitazione. Rilevanza: stabilisce quale disciplina governa i debiti tributari più vecchi.

Contro le sanzioni chieste dopo il decreto
– Trib. Torino, decr. 9 aprile 2026 (sintesi Eutekne, senza numero). La sanzione tributaria accessoria rientra nell’esdebitazione perché segue l’obbligazione principale estinta (art. 278, comma 7, lett. b). Rilevanza: le sanzioni per IMU e TARI non pagate cadono con il tributo.
– Corte cost., ord. 104/2026 (depositata l’11 giugno 2026). Restituzione degli atti sulla questione dell’art. 278, comma 2; la questione è tornata alla Corte ed è in attesa di decisione. Rilevanza: la regola sui creditori non insinuati è vigente ma contestata.

Negli strumenti negoziali
– Cass. n. 14555/2026 (sintesi Fiscal Focus). Nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari non richiede necessariamente la transazione fiscale. Rilevanza: apre spazi di trattativa con l’ente prima della liquidazione.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Giochiamo la partita al posto tuo: leggiamo le mosse che il comune e il concessionario hanno già fatto, intercettiamo i vizi dei loro atti, presidiamo le scadenze che devono rispettare e apriamo il tavolo della trattativa quando la loro convenienza si sposta. In concreto:

  1. Ricostruiamo la posizione tributaria locale completa, chiedendo al comune e al concessionario l’elenco degli atti notificati e dei carichi affidati, e la confrontiamo anno per anno con la data di apertura della procedura.
  2. Verifichiamo decadenza e prescrizione di ogni avviso IMU e TARI, controllando date di notifica, relate e atti interruttivi.
  3. Impugniamo gli accertamenti esecutivi e le ingiunzioni viziati davanti alla Corte di giustizia tributaria entro i sessanta giorni, con lo staff tributario.
  4. Contestiamo i pignoramenti e le misure cautelari avviati dopo l’apertura in violazione del divieto di azioni individuali, d’intesa con il liquidatore.
  5. Esaminiamo il progetto di stato passivo e redigiamo le osservazioni sulle domande del comune: titolo, importi, sanzioni, privilegio.
  6. Prepariamo con il liquidatore la mappa IMU e TARI di ogni immobile, separando il periodo concorsuale, il periodo di procedura e quello successivo.
  7. Costruiamo la documentazione sulle cause dell’indebitamento da sottoporre all’OCC, perché la storia degli omessi versamenti sia spiegata e non subita.
  8. Rispondiamo alle osservazioni e ai reclami del comune contro l’esdebitazione, richiamando la tassatività delle cause ostative.
  9. Dopo il decreto, chiediamo lo sgravio dei carichi inesigibili e la cancellazione di fermi e ipoteche, con diffide motivate e, se serve, ricorsi.
  10. Valutiamo gli strumenti alternativi (rateizzazione, definizione agevolata comunale, concordato minore, transazione fiscale negli strumenti per l’impresa dopo il D.Lgs. 147/2026) quando la liquidazione non è ancora la strada obbligata.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una partita come questa pesano soprattutto due abilitazioni. Come Gestore della crisi e fiduciario di un OCC, l’Avvocato conosce dall’interno il percorso della liquidazione controllata: la relazione sulle cause dell’indebitamento, la segnalazione del liquidatore, il contraddittorio con i creditori ammessi, che sono i passaggi in cui si decide se il comune riuscirà o no a contestare l’esdebitazione. Come cassazionista, garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore e la stessa linea, dal ricorso tributario al reclamo sul decreto, fino all’eventuale giudizio di legittimità.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: gli avvocati presidiano termini e impugnazioni, i commercialisti ricostruiscono i calcoli di IMU e TARI, le percentuali di riparto e la convenienza per l’ente di una proposta alternativa. Perché la convenienza del comune è materia da commercialista quanto da avvocato.

Chiusura: la partita con il comune si vince sui tempi

L’esdebitazione cancella i debiti per IMU e TARI anteriori all’apertura della liquidazione controllata, con le relative sanzioni accessorie. Ma il comune e il concessionario hanno mosse prima, durante e dopo la procedura: la corsa al titolo, l’insinuazione con il privilegio, la prededuzione sui tributi maturati in procedura, le osservazioni contro il decreto, i solleciti che continuano ad arrivare dopo. Con i tributi locali non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti: sessanta giorni per il ricorso, quindici per le osservazioni, trenta per il reclamo, cinque anni per la decadenza e la prescrizione.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché si colloca esattamente dove si incontrano due competenze: quella del Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, che conosce la liquidazione controllata e il giudizio di esdebitazione dall’interno, e quella dello staff multidisciplinare in diritto tributario coordinato dall’Avvocato, che legge e impugna gli atti del comune e dei concessionari.

📩 Prima che scada il prossimo termine, raccontaci la tua posizione con il comune: in fondo all’articolo trovi tutti i recapiti per metterti in contatto con lo Studio.

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