Non esiste una risposta unica a questa domanda: dipende da chi sei e, soprattutto, da come è nato il tuo debito. Due persone possono uscire dalla stessa liquidazione controllata con lo stesso decreto di esdebitazione e ritrovarsi in condizioni opposte: la prima vede cancellati anche i soldi che doveva a un cliente per un lavoro sbagliato, la seconda continua a dover pagare il pedone investito sulle strisce, pur avendo perso tutto il resto. La differenza non sta nell’importo, né nella buona fede, né in quanto il debitore sia stato collaborativo con il liquidatore. Sta in una sola parola che il Codice della crisi usa all’art. 278, comma 7, lettera b): extracontrattuale.
Qualche esempio lampo. Chi ha causato un incidente stradale e deve al danneggiato la parte di risarcimento che supera il massimale si trova davanti a un debito che, sulla carta, resta fuori dall’esdebitazione; ma se a chiedergli i soldi è la propria compagnia di assicurazione, in rivalsa, la qualificazione del debito cambia e il discorso si riapre. Chi è stato condannato in un processo penale a risarcire la parte civile porta con sé un debito che, nella grande maggioranza dei casi, non si cancella. Chi è stato condannato per diffamazione è nella stessa posizione. Chi possiede un immobile da cui un’infiltrazione ha danneggiato l’appartamento del vicino deve chiedersi se quel debito nasce da un contratto o da un fatto illecito. L’ex amministratore di una società chiamato a rispondere verso i creditori sociali vive una zona grigia. Il professionista condannato per un errore verso il proprio cliente, invece, ha di regola un debito contrattuale, che rientra nella liberazione.
In questa guida trovi, nell’ordine: le regole comuni a tutti; sei profili dedicati (chi ha causato un incidente stradale, chi deve risarcire un danno da reato, chi è stato condannato per diffamazione, chi risponde di danni da cose in custodia, l’amministratore verso i creditori sociali, il professionista); tre simulazioni numeriche parallele; i casi misti; una tabella di confronto; le domande trasversali, compresa quella del debitore incapiente; la giurisprudenza profilo per profilo.
Questa è materia di sovraindebitamento allo stato puro, e lo Studio Monardo la tratta per questa ragione precisa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè conosce dall’interno la fase in cui l’elenco dei creditori viene costruito e in cui si decide, debito per debito, che cosa potrà essere liberato. E poiché la qualificazione di un debito come contrattuale o extracontrattuale è spesso contesa fino all’ultimo grado di giudizio, la sua qualità di avvocato cassazionista permette di seguire la stessa linea difensiva dal reclamo fino alla Corte di cassazione.
📩 Raccontaci da dove nasce ogni tuo debito: scrivici ora, trovi tutti i recapiti dello Studio in fondo a questa pagina.
Le regole che valgono per tutti, prima di guardare il tuo caso
Prima di entrare nel tuo profilo, serve una base comune. La spieghiamo qui una volta sola; nelle sezioni dedicate ci limiteremo a richiamarla.
Che cosa fa l’esdebitazione
L’art. 278, comma 1, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) stabilisce che l’esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta l’inesigibilità, nei confronti del debitore, dei crediti rimasti insoddisfatti in una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata. Il punto da fissare subito è la parola “inesigibilità”: il debito non viene dichiarato inesistente, ma il creditore non può più pretenderlo dal debitore esdebitato. La liberazione arriva al termine di un percorso liquidatorio: nella liquidazione controllata del sovraindebitato, secondo l’art. 282, comma 1, opera con la chiusura della procedura o, prima, decorsi tre anni dall’apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore. I creditori ammessi al passivo ricevono l’istanza e hanno quindici giorni per presentare osservazioni; contro il decreto, debitore e creditori ammessi possono proporre reclamo entro trenta giorni, nelle forme dell’art. 124 (art. 282, comma 3).
Per ottenere la liberazione servono le condizioni dell’art. 280 (nessuna condanna definitiva per bancarotta fraudolenta o delitti connessi all’impresa salvo riabilitazione, nessuna distrazione dell’attivo, collaborazione con gli organi, nessuna esdebitazione nei cinque anni precedenti, non più di due esdebitazioni già ottenute) e, nella liquidazione controllata, anche l’assenza di condanna definitiva per i reati dell’art. 344 e di colpa grave, malafede o frode nella formazione del sovraindebitamento (art. 282, comma 2). La Cassazione ha chiarito che la condotta del debitore pesa in questa fase finale e non all’ingresso nella procedura: lo hanno detto Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074, e Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603.
La regola che ci interessa: il comma 7
Anche quando tutte queste condizioni ci sono, alcuni debiti restano fuori. Ecco il testo letterale dell’art. 278, comma 7, CCII:
“7. Restano esclusi dall’esdebitazione:
a) gli obblighi di mantenimento e alimentari;
b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.”
La lettera b) contiene quindi due esclusioni diverse: i debiti risarcitori da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni pecuniarie penali e amministrative, queste ultime con un’eccezione: se la sanzione è accessoria a un debito che si estingue, segue la sorte del debito principale. In questa direzione si è mosso Trib. Torino, decreto 9 aprile 2026 (numero non riportato dalla fonte, nota solo da una sintesi giornalistica), che in una liquidazione controllata ha ritenuto compresa nell’esdebitazione una sanzione tributaria accessoria, proprio perché viene meno con l’estinzione dell’obbligazione principale.
Il comma 7 non dice che questi creditori sono esclusi dalla procedura: dice che il loro credito, per la parte non pagata, sopravvive alla liberazione. Il danneggiato può quindi insinuarsi al passivo, partecipare ai riparti e, chiusa la procedura, continuare a chiedere il residuo.
Contrattuale o extracontrattuale: il criterio che decide
La norma cardine della responsabilità extracontrattuale è l’art. 2043 del codice civile. Il suo testo è breve: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.” La responsabilità extracontrattuale (detta anche aquiliana) nasce dunque tra persone che, prima del fatto, non erano legate da alcun rapporto obbligatorio: il danno è l’occasione stessa in cui il debito sorge. La responsabilità contrattuale, invece, presuppone un’obbligazione già esistente (un contratto, ma anche un obbligo imposto dalla legge verso un soggetto determinato) che il debitore non ha adempiuto o ha adempiuto male.
Il confine non è sempre intuitivo. Cass. civ., Sez. III, ord. 16 giugno 2025, n. 16122, ad esempio, ha ricondotto alla responsabilità contrattuale, e non all’art. 2043, la mancata o tardiva attuazione di una direttiva europea, qualificandola come inadempimento di un’obbligazione nascente dalla legge. Il messaggio, per chi ragiona di esdebitazione, è chiaro: “contrattuale” non significa solo “c’era un contratto firmato”; significa che esisteva un obbligo preesistente verso quel creditore. E viceversa, la presenza di un contratto con qualcuno non rende contrattuali i danni che provochi a terzi estranei a quel contratto.
Che cosa dicono le fonti che applicano la distinzione all’esdebitazione
Su questo punto è bene essere onesti: le pronunce edite che, nel regime del Codice della crisi, decidono espressamente se un singolo debito sia o non sia “da fatto illecito extracontrattuale” ai fini del comma 7 sono pochissime, e nelle ricerche condotte per questa guida non ne abbiamo trovata nessuna, con estremi certi, sui sei profili trattati. Il commento redazionale di Brocardi all’art. 278 si limita a ribadire che l’esdebitazione non opera verso chi vanta crediti risarcitori da illecito extracontrattuale. Trib. Rovereto, decreto 15 dicembre 2025 (R.G. 1/2025), ha applicato le esclusioni della lettera b) anche all’esdebitazione del debitore incapiente. Il resto è interpretazione, costruita sulla distinzione generale del diritto civile: ed è proprio per questo che, nei profili che seguono, troverai spesso due letture e un consiglio prudente.
Che cosa succede, in concreto, a un credito escluso
Conviene seguire il percorso di un credito risarcitorio escluso dall’inizio alla fine, perché è lo stesso per tutti i profili. All’apertura della liquidazione controllata il danneggiato è un creditore come gli altri: le azioni esecutive individuali si fermano e lui, come chiunque, deve presentare domanda di ammissione al passivo per partecipare ai riparti. Se ha un titolo (una sentenza, un decreto ingiuntivo) lo produce; se non lo ha, deve comunque dimostrare il proprio credito nella verifica del passivo. In questa fase il debitore e i suoi consulenti possono già far valere le difese sul credito: l’importo, il nesso causale, la prescrizione, la stessa natura del debito.
Durante la procedura il credito escluso riceve ciò che gli spetta secondo il suo grado, esattamente come gli altri. È solo alla fine che si separa dal gruppo: quando il tribunale dichiara l’esdebitazione, i crediti ordinari rimasti insoddisfatti diventano inesigibili, mentre il residuo del credito escluso torna a essere pienamente azionabile. Il creditore potrà quindi notificare un precetto e avviare un’esecuzione sui beni e sui redditi che il debitore acquisirà dopo la chiusura, nei limiti di pignorabilità previsti dal codice di procedura civile.
Per questo l’esclusione del comma 7 va gestita fin dal primo giorno: le difese sul credito si spendono soprattutto nella verifica del passivo, non dopo. E per questo nella domanda di accesso conviene indicare con chiarezza, per ciascun creditore, la fonte del debito: è un dato che servirà all’OCC, al liquidatore e al tribunale.
Le altre regole che toccano tutti
- Coobbligati e garanti (art. 278, comma 6). L’esdebitazione non libera coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Il danneggiato che ha un’azione diretta verso un’assicurazione o verso un altro responsabile in solido continua a esercitarla.
- Creditori che non hanno partecipato al concorso (art. 278, comma 2). Verso chi aveva un credito anteriore ma non si è insinuato, l’esdebitazione opera solo per la parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori di pari grado. Questa regola è stata contestata davanti alla Corte costituzionale: con l’ord. 104/2026 la Corte ha restituito gli atti per un vizio di notifica ai creditori, e la questione, sollevata da Trib. Verona (r.o. 230/2025) e Trib. Milano (r.o. 27/2026), è tornata davanti alla Corte con le ordinanze ripubblicate in G.U. il 23 settembre 2026, ed è in attesa di decisione.
- Procedure aperte prima del Codice. Per chi era stato dichiarato fallito prima del 15 luglio 2022, l’esdebitazione resta regolata dalla legge fallimentare (Cass. civ., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835), e lo stesso vale per la liquidazione del patrimonio della L. 3/2012.
- Termini in agosto. La sospensione feriale dei termini non si applica ai procedimenti disciplinati dal Codice della crisi (art. 9, comma 1, CCII): i trenta giorni per il reclamo corrono anche dal 1° al 31 agosto.
- Prescrizione dei crediti risarcitori. Le massime più recenti della Cassazione sull’art. 2043 ricordano che il termine è quinquennale e decorre dalla manifestazione del danno e dalla sua conoscibilità (tra le altre, Cass. civ., Sez. III, ord. 4 agosto 2025, n. 22494; Cass. civ., Sez. I, ord. 15 aprile 2025, n. 9893). Un credito che sopravvive all’esdebitazione può comunque estinguersi per prescrizione, se il creditore resta inerte.
Se hai causato un incidente stradale
La tua situazione
Hai provocato un sinistro. Magari una distrazione al semaforo, magari una mancata precedenza in un incrocio di periferia. La tua assicurazione ha pagato, ma non tutto: i danni alla persona erano gravi e la sentenza ha liquidato una somma superiore al massimale della polizza. Oppure l’assicurazione ha pagato tutto alla vittima e poi si è rivolta a te, chiedendoti indietro i soldi perché guidavi in condizioni escluse dalla copertura. Nel frattempo, tra finanziamenti, carte e arretrati, sei finito in sovraindebitamento e stai valutando la liquidazione controllata. La domanda che ti fai è semplice: dopo l’esdebitazione, quei soldi li dovrò ancora?
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: dietro un unico incidente si nascondono due debiti diversi, verso due creditori diversi, con due nature giuridiche potenzialmente diverse.
Il primo debito è quello verso il danneggiato, per la parte che supera il massimale. Qui la risposta è la più netta di tutta la guida. Tra te e il pedone, il ciclista o l’altro automobilista non esisteva alcun rapporto prima dell’incidente: il debito nasce dal fatto dannoso. È la definizione stessa di responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c., oltre alla disciplina speciale della circolazione dei veicoli prevista dal codice civile). La parte di risarcimento non coperta dal massimale e non soddisfatta nella liquidazione resta esigibile dopo l’esdebitazione, ai sensi dell’art. 278, comma 7, lett. b).
Il secondo debito è quello verso la tua compagnia, in rivalsa. Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi, almeno in astratto. La Cassazione, con Cass. civ., Sez. III, 22 febbraio 2024, n. 4756, ha spiegato che il diritto di rivalsa dell’assicuratore della responsabilità civile auto (art. 144, comma 2, del codice delle assicurazioni) deriva dalla legge, ma presuppone un diritto nato dal contratto, cioè la possibilità di rifiutare o ridurre l’indennizzo in base a una clausola di delimitazione del rischio; e ha definito espressamente quella di rivalsa come “un’azione contrattuale”, ponendo a carico della compagnia l’onere di provare che la polizza conteneva la clausola. Se l’azione è contrattuale, si può sostenere che il debito di rivalsa non sia un “debito per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale”, ma un debito restitutorio fondato sul rapporto assicurativo: e, come tale, rientri nell’esdebitazione.
Attenzione però: questa è una lettura argomentata, non una regola consolidata in materia di esdebitazione. La sentenza del 2024 affronta il tema dell’onere della prova nella rivalsa, non quello del comma 7. La compagnia potrà obiettare che ciò che ti chiede è, nella sostanza, lo stesso risarcimento dovuto alla vittima, solo anticipato da lei. Non dare per scontato che la rivalsa si cancelli: è un punto da costruire e difendere, con il contratto di polizza alla mano.
I numeri
Facciamo un esempio. Risarcimento liquidato al danneggiato: 312.600 €. Massimale effettivamente disponibile per quel sinistro: 265.000 € (il dato va letto sulla tua polizza, non lo presumere). Debito personale verso la vittima: 47.600 €. Se nella liquidazione controllata il danneggiato, insinuato come chirografario, riceve l’8% di riparto, incassa 3.808 € e il residuo di 43.792 € resta dovuto dopo l’esdebitazione.
Secondo scenario: guidavi in una condizione esclusa dalla polizza; la compagnia ha pagato integralmente la vittima e ti chiede in rivalsa 18.960 €. Con lo stesso riparto dell’8% riceve 1.516,80 €. Sul residuo di 17.443,20 € si gioca la partita interpretativa: se prevale la qualificazione contrattuale della rivalsa, il residuo diventa inesigibile; se prevale la lettura opposta, resta dovuto.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è uscire dalla procedura convinto di essere libero e ricevere, mesi dopo, un precetto del danneggiato fondato sulla vecchia sentenza. Il titolo esecutivo resta valido e, se la prescrizione non è maturata, l’esecuzione può ripartire sui tuoi redditi futuri, nei limiti di pignorabilità.
Altri rischi: confondere l’azione diretta del danneggiato verso la compagnia (che resta intatta, perché l’art. 278, comma 6, fa salvi i diritti verso i coobbligati) con il tuo debito personale; sottovalutare la rivalsa, non contestandone i presupposti già in sede di formazione dello stato passivo; omettere un creditore dall’elenco, con il rischio di vederti applicare la regola dei creditori non concorsuali.
Le mosse giuste
- Recupera polizza, condizioni generali e la lettera di rivalsa. La rivalsa esiste solo se la compagnia prova la clausola di delimitazione del rischio (Cass. 4756/2024): verificala prima che il credito venga ammesso al passivo.
- Separa nell’elenco dei creditori i due debiti, indicando per ciascuno la fonte (sentenza, atto di rivalsa) e la natura che sosterrai.
- Valuta l’impugnazione dello stato passivo se la compagnia si insinua per importi o titoli non dovuti.
- Pianifica il dopo: se il debito verso la vittima sopravvive, valuta con il professionista una proposta transattiva sostenibile, perché un riparto dell’8% non chiude la questione.
- Annota i termini: reclamo di trenta giorni contro il decreto di esdebitazione, che corre anche in agosto.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, imposta la classificazione dei debiti già nella fase di preparazione della domanda, perché è lì che si decide che cosa potrà essere liberato.
Giurisprudenza dedicata
Cass. civ., Sez. III, 22 febbraio 2024, n. 4756: la rivalsa dell’assicuratore r.c. auto è un’azione di natura contrattuale e la compagnia deve provare la clausola che le consente di rifiutare o ridurre la prestazione. È la pronuncia su cui fondare la tesi dell’esdebitabilità del debito di rivalsa, con le cautele dette. Sul nesso causale, che resta il primo terreno di difesa anche in sede di insinuazione, Cass. civ., Sez. III, ord. 5 giugno 2025, n. 15078 ricorda che va provato secondo il criterio del “più probabile che non”.
Se devi risarcire un danno da reato
La tua situazione
Sei stato imputato in un processo penale. La persona offesa si è costituita parte civile e la sentenza, oltre alla pena, ti ha condannato al risarcimento: a volte con una provvisionale immediatamente esecutiva, a volte rimettendo le parti davanti al giudice civile per la quantificazione. Può trattarsi di lesioni dopo una lite, di un furto, di una truffa, di un’appropriazione. Oggi sei sommerso dai debiti e ti chiedi se la liquidazione controllata possa chiudere anche questo capitolo.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione, la regola di partenza è severa. Il danno cagionato da un reato è, nella sua forma tipica, il caso di scuola del fatto illecito extracontrattuale: chi commette un reato che produce un danno è tenuto a risarcirlo (lo prevede anche il codice penale, nella norma sulle restituzioni e sul risarcimento del danno da reato). Il debito verso la parte civile, per la parte non soddisfatta nella liquidazione, resta escluso dall’esdebitazione. Allo stesso modo restano escluse, per espressa previsione della lettera b), le sanzioni penali di carattere pecuniario (multa e ammenda), salvo che siano accessorie a un debito estinto, ipotesi difficilmente riferibile a una pena.
Due precisazioni rendono il quadro più completo. La prima: la responsabilità civile per il fatto non dipende dalla sopravvivenza della rilevanza penale. Cass. civ., Sez. III, sent. 17 ottobre 2025, n. 27756 ha affermato che la depenalizzazione non elimina la responsabilità civile per un fatto già accertato come illecito penale: non illuderti che un intervento legislativo sul reato cancelli anche il debito risarcitorio. La seconda: il giudizio civile può avere una sua autonomia anche rispetto all’esito penale. Cass. civ., Sez. I, sent. 24 giugno 2025, n. 16905 ha ribadito che il giudice civile del rinvio ex art. 622 c.p.p. non è vincolato all’assoluzione penale.
C’è poi una zona di confine che riguarda molti lettori. Se il reato è stato commesso dentro un rapporto contrattuale (il dipendente che si appropria del denaro del datore, l’amministratore di condominio che trattiene le quote, l’agente che non versa gli incassi), il danneggiato ha di regola sia un’azione contrattuale sia un’azione da fatto illecito. Una lettura sostiene che, se esiste un contratto, il debito possa essere qualificato come contrattuale e quindi esdebitabile; la lettura opposta, più prudente, ritiene che il fatto penalmente rilevante qualifichi comunque il danno come extracontrattuale. In assenza di pronunce verificate su questo punto, considera il debito a rischio di sopravvivenza.
I numeri
Ipotesi: provvisionale di 12.500 € disposta dal giudice penale, poi risarcimento complessivo liquidato in sede civile in 31.640 €, di cui la provvisionale è un acconto. Se nulla è stato pagato, il credito della parte civile è di 31.640 €; a questo si aggiungono 2.300 € di multa. Se nel riparto i chirografari ottengono il 7%, la parte civile riceve 2.214,80 € e il residuo di 29.425,20 € sopravvive; la multa, per la parte non pagata, sopravvive anch’essa.
Un dettaglio utile se il reato è stato commesso in concorso con altri: secondo Cass. n. 11614/2025, dalla somma liquidata non si può detrarre la provvisionale posta a carico di un coobbligato in solido. Per te significa che il danneggiato può scegliere da chi pretendere l’intero, e che il tuo coimputato non viene liberato dalla tua esdebitazione (art. 278, comma 6): nei rapporti interni, il regresso tra condebitori è un capitolo a parte, da valutare.
I rischi specifici
Il rischio principale è il ritorno del creditore dopo la chiusura: la parte civile ha già un titolo e può riattivare l’esecuzione non appena la procedura si chiude. Un secondo rischio, meno evidente, riguarda la meritevolezza: per la liquidazione controllata l’art. 282, comma 2, esclude l’esdebitazione se il debitore ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Se il tuo indebitamento è strettamente legato alla condotta penalmente rilevante, il tema sarà sollevato. Infine, le condanne per alcuni delitti (bancarotta fraudolenta, delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, delitti connessi all’attività d’impresa) precludono l’esdebitazione di per sé, salvo riabilitazione (art. 280, lett. a); se il processo è ancora in corso per uno di questi reati, il tribunale rinvia la decisione.
Le mosse giuste
- Fai ricostruire con precisione il titolo: sentenza penale, capi civili, provvisionale, eventuale giudizio civile di quantificazione e relativa sentenza.
- Verifica se il reato rientra tra quelli dell’art. 280, lett. a), o dell’art. 344: è la prima domanda da porsi, prima ancora del comma 7.
- Valuta se il danno nasce da un rapporto contrattuale preesistente, documentandolo: è l’unico spazio interpretativo per ridurre l’area dell’esclusione.
- Prepara la relazione sulle cause dell’indebitamento in modo trasparente: nasconderle è il modo più rapido per perdere la meritevolezza.
- Considera una trattativa con la parte civile in parallelo alla procedura, per stabilire un piano di pagamento del residuo compatibile con i tuoi redditi futuri.
Giurisprudenza dedicata
Cass. civ., Sez. III, sent. 17 ottobre 2025, n. 27756 (la depenalizzazione non cancella la responsabilità civile); Cass. civ., Sez. I, sent. 24 giugno 2025, n. 16905 (autonomia del giudice civile del rinvio); Cass. n. 11614/2025 (provvisionale e coobbligati in solido). Nessuna di queste decide sull’esdebitazione: servono a capire con quale solidità il credito della parte civile si presenterà nella procedura e dopo.
Se sei stato condannato per diffamazione
La tua situazione
Un post su un social network, una recensione dai toni pesanti, un articolo, una chat di gruppo inoltrata. Qualcuno ti ha citato in giudizio, oppure si è costituito parte civile nel processo penale, e la sentenza ti ha condannato a pagare un risarcimento per il danno alla reputazione, spesso con le spese legali della controparte. La cifra, sommata a debiti che già faticavi a gestire, ti ha portato a valutare una procedura di sovraindebitamento.
Cosa cambia per te
La diffamazione è uno dei casi in cui la risposta è più lineare, anche se meno conosciuta. Tra te e la persona offesa non esisteva un rapporto obbligatorio: il debito risarcitorio nasce dall’offesa. Il risarcimento del danno da diffamazione è un debito da fatto illecito extracontrattuale e, per la parte non pagata nella procedura, non viene liberato dall’esdebitazione. Non cambia nulla se la condanna è arrivata dal giudice civile o da quello penale su domanda della parte civile: conta la natura del fatto, non il giudice che l’ha accertato.
Se la condanna è penale, alla somma risarcitoria si aggiunge l’eventuale multa, che rientra tra le sanzioni penali pecuniarie escluse dalla lettera b).
Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri, ma c’è un punto su cui ragionare: le spese di lite a cui sei stato condannato. Il comma 7 parla di “debiti per il risarcimento dei danni”: la condanna alle spese processuali è un’obbligazione che nasce dalla soccombenza nel giudizio, non dal fatto dannoso. Si può quindi sostenere che le spese legali liquidate in favore della controparte non siano “debiti per il risarcimento” e rientrino nell’esdebitazione. È una lettura testuale ragionevole, ma non abbiamo trovato pronunce che la confermino: va sostenuta, non presunta.
Un ulteriore aspetto riguarda chi ha diffamato nell’esercizio di un’attività lavorativa (giornalisti, blogger con contratto, collaboratori di testate): la responsabilità verso la persona offesa resta extracontrattuale, mentre i rapporti con l’editore che ha pagato e chiede di essere rimborsato possono avere una base contrattuale. È un caso misto che riprenderemo più avanti.
Sul piano del contenuto del risarcimento, non fa differenza che la condanna riguardi il danno patrimoniale (ad esempio la perdita di clienti o di occasioni di lavoro della persona offesa) o il danno non patrimoniale alla reputazione: entrambi sono voci del risarcimento del danno da fatto illecito e seguono la stessa sorte. Diverso è il discorso per gli obblighi non pecuniari che talvolta accompagnano la condanna, come la pubblicazione della sentenza o la rimozione dei contenuti: non sono debiti di denaro e non sono toccati dall’esdebitazione, che riguarda la liberazione dai debiti verso i creditori concorsuali.
Se la condanna per diffamazione è arrivata quando eri già in difficoltà, ricorda infine che il credito della persona offesa nasce dal fatto, non dalla sentenza: se l’offesa è anteriore all’apertura della liquidazione, il creditore è concorsuale anche se la sentenza arriva dopo, e deve essere indicato nell’elenco dei creditori come credito contestato o in via di accertamento.
I numeri
Ipotesi: risarcimento liquidato 14.750 €, spese di lite della controparte 3.870 €, debiti verso finanziarie 26.410 €. Massa chirografaria complessiva 45.030 €; attivo distribuibile 3.150 €, pari al 7% circa. La persona offesa riceve circa 1.032 € e conserva un residuo di circa 13.718 € esigibile dopo l’esdebitazione. Sulle spese di lite (residuo di circa 3.599 €) si apre la discussione sulla natura del debito. Le finanziarie, per il residuo di circa 24.562 €, perdono il diritto di pretendere il pagamento.
I rischi specifici
Il rischio principale è sottovalutare il debito perché “piccolo”: un risarcimento da diffamazione sopravvive all’esdebitazione esattamente come quello di un grave incidente. E poiché la persona offesa è spesso motivata anche da ragioni non economiche, è un creditore che difficilmente rinuncia ad agire.
Altri rischi: dimenticare che la prescrizione dei crediti risarcitori decorre dalla conoscibilità del danno (Cass. 9893/2025), il che rende rischioso ogni ragionamento del tipo “è passato troppo tempo”; trascurare un giudizio ancora pendente, che va comunque indicato nella domanda perché il futuro credito sarà concorsuale se il fatto è anteriore.
Le mosse giuste
- Indica nell’elenco anche le cause pendenti per diffamazione, con la stima del rischio: il creditore per fatto anteriore va coinvolto, per non incorrere nella regola dell’art. 278, comma 2.
- Distingui nella sentenza le voci: risarcimento, spese di lite, eventuale multa. Ciascuna va trattata secondo la sua natura.
- Valuta la contestazione della voce “spese di lite” come debito liberabile, preparando l’argomento già nella fase di formazione del passivo.
- Se il giudizio è ancora aperto, valuta una conciliazione che trasformi il debito in un accordo di pagamento sostenibile.
- Conserva tutta la documentazione del processo (atto di citazione o querela, sentenze, liquidazione delle spese): servirà all’OCC per la relazione sulle cause dell’indebitamento e al liquidatore per verificare l’esatto importo del credito, evitando che vengano ammesse al passivo somme superiori a quelle effettivamente dovute alla persona offesa.
Giurisprudenza dedicata
Non abbiamo trovato pronunce 2023-2026 con estremi certi che decidano sull’esdebitazione di un debito da diffamazione. Per i profili generali del credito risarcitorio valgono Cass. civ., Sez. I, ord. 15 aprile 2025, n. 9893 (la prescrizione decorre dalla conoscenza del nesso tra danno e condotta e della sua ingiustizia) e Cass. civ., Sez. III, ord. 4 agosto 2025, n. 22494 (il termine decorre dal verificarsi del pregiudizio, non dal giudicato). Quando un’informazione manca, è meglio dirlo che riempire il vuoto.
Se rispondi di danni causati da cose in custodia
La tua situazione
Sei proprietario di un appartamento da cui è partita un’infiltrazione che ha rovinato il soffitto del piano di sotto. Oppure un vaso è caduto dal tuo balcone su un’auto parcheggiata, un ramo del tuo giardino ha danneggiato la recinzione del vicino, il tuo cane ha morso un passante. Il danneggiato ti ha chiesto i danni, l’assicurazione della casa (se c’era) non ha coperto tutto, e oggi quel debito si somma agli altri.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione, la prima cosa da sapere è che la responsabilità per i danni da cose in custodia (art. 2051 c.c.) e quella per i danni cagionati da animali (art. 2052 c.c.) sono collocate dal codice civile nello stesso titolo dei fatti illeciti in cui si trova l’art. 2043. Verso il terzo danneggiato che non aveva con te alcun rapporto, quindi, il debito risarcitorio da cose in custodia ha natura extracontrattuale e resta escluso dall’esdebitazione, per la parte che non viene pagata nella procedura.
La tua situazione ha però una particolarità che può cambiare tutto: la persona danneggiata potrebbe essere legata a te da un contratto. Se l’infiltrazione ha danneggiato i mobili del tuo inquilino, il rapporto tra voi è regolato dalla locazione; se la caduta di un oggetto ha colpito il cliente della tua attività, esiste un rapporto contrattuale con quel cliente. In questi casi il danneggiato potrebbe agire sia in via contrattuale sia in via extracontrattuale, e la qualificazione del debito diventa oggetto di discussione. Ricorda il principio di Cass. 16122/2025: è contrattuale la responsabilità che nasce dall’inadempimento di un obbligo preesistente verso quel soggetto. Più il danno è legato a un obbligo che avevi verso il danneggiato, più si può argomentare che il debito rientri nella liberazione.
Sul piano probatorio, ricorda anche che, per Cass. civ., Sez. III, ord. 1° agosto 2025, n. 22190, qualificare il caso secondo l’art. 2043 o secondo la norma speciale sugli animali non modifica l’onere di provare il nesso causale. Per te significa che la contestazione del nesso causale resta una difesa disponibile già quando il danneggiato si insinua al passivo.
Un’ulteriore distinzione riguarda il condominio. Se il danno parte da una parte comune (il lastrico solare, una colonna di scarico condominiale, la facciata), il debitore verso il danneggiato è in primo luogo il condominio, e la tua esposizione personale dipende dalla quota e dalle regole sulla ripartizione delle spese. Se invece la causa è nel tuo appartamento (un tubo dell’impianto privato, una lavatrice, un terrazzo di proprietà esclusiva), il debito è tuo. Questa distinzione va fatta prima di inserire il debito nella domanda: indicare come personale un debito che è del condominio, o viceversa, falsa i conti della procedura.
Per i danni da animali il ragionamento è lo stesso: verso il passante morso o il ciclista fatto cadere, il debito del proprietario è extracontrattuale e resta escluso; verso chi aveva con te un rapporto contrattuale (la pensione per cani a cui hai affidato l’animale, il dog sitter, l’acquirente di un cucciolo), il rapporto va esaminato nei suoi termini contrattuali.
I numeri
Ipotesi: danni all’appartamento sottostante liquidati in 9.730 €, di cui l’assicurazione globale fabbricati ha coperto 6.000 € per massimale e franchigia. Il residuo a tuo carico è di 3.730 €. Se il riparto è dell’8,3%, il vicino riceve circa 310 € e conserva un residuo di circa 3.420 € dopo l’esdebitazione. Se invece il danneggiato è il tuo inquilino e il suo credito nasce dall’inadempimento degli obblighi del contratto di locazione, si può sostenere che lo stesso residuo diventi inesigibile.
Un caso particolare riguarda i danni che proseguono nel tempo, come le infiltrazioni mai riparate. Per Cass. civ., Sez. I, ord. 10 settembre 2025, n. 24955, nell’illecito permanente la prescrizione decorre giorno per giorno fino alla cessazione della condotta. Se il danno è iniziato prima dell’apertura della liquidazione e continua dopo, la parte successiva è un debito nuovo, che non rientra comunque nella procedura e non beneficia dell’esdebitazione.
I rischi specifici
Il rischio principale è lasciare la causa del danno attiva: ogni giorno di infiltrazione dopo l’apertura della procedura genera un debito che nessuna esdebitazione può toccare. Altro rischio frequente: confondere il debito del condominio (per le parti comuni) con il tuo debito personale; il condominio ha i suoi creditori e le sue regole, e la tua quota va valutata a parte.
Le mosse giuste
- Elimina la causa del danno prima e durante la procedura, chiedendo se necessario l’autorizzazione per le spese.
- Ricostruisci il rapporto con il danneggiato: vicino estraneo, inquilino, cliente, condomino. La natura del debito dipende da qui.
- Recupera la polizza casa e verifica coperture, franchigie e massimali: la parte coperta è pagata dall’assicurazione, e il danneggiato ha verso di essa i propri diritti.
- Contesta il nesso causale quando ci sono elementi per farlo, già in sede di insinuazione al passivo.
Giurisprudenza dedicata
Cass. civ., Sez. III, ord. 1° agosto 2025, n. 22190 (onere del nesso causale identico tra art. 2043 e norma speciale sugli animali); Cass. civ., Sez. I, ord. 10 settembre 2025, n. 24955 (prescrizione nell’illecito permanente). Sul tema dei danni da animali randagi, Cass. civ., Sez. III, sent. 23 giugno 2025, n. 16788 pone a carico del danneggiato la prova della colpa della pubblica amministrazione e del nesso: un esempio di come, nell’area dell’illecito, l’onere probatorio possa essere un argomento difensivo rilevante.
Se sei stato amministratore di una società e i creditori sociali ti chiedono i danni
La tua situazione
Hai amministrato una SRL o una SPA. La società è entrata in crisi, è stata posta in liquidazione giudiziale o è rimasta insolvente, e ora i creditori sociali, o il curatore che ne esercita l’azione, ti chiedono di rispondere personalmente per non aver conservato il patrimonio sociale. Spesso, accanto a questo debito, ci sono le fideiussioni che avevi firmato in banca per la società. Sei una persona fisica non più imprenditore e, verosimilmente, la tua strada è la liquidazione controllata.
Cosa cambia per te
Qui le regole sono meno nette che negli altri profili, e devi saperlo. L’azione dei creditori sociali verso gli amministratori (art. 2394 c.c.) presuppone, secondo Cass. civ., Sez. I, ord. 30 luglio 2025, n. 22002, che il patrimonio sociale sia divenuto insufficiente a soddisfare i crediti e che il danno sia causalmente collegato alla violazione, da parte degli amministratori, dei doveri legali e statutari di conservazione del patrimonio; il danno si misura sulla riduzione della massa attiva disponibile per i creditori e la prescrizione è quinquennale, con decorrenza dal momento in cui l’insufficienza è oggettivamente percepibile.
Sulla natura di questa responsabilità le letture divergono.
- Prima lettura: extracontrattuale. Tra te e il singolo creditore sociale non esisteva un rapporto obbligatorio: il creditore aveva un contratto con la società, non con te. Il danno che ti viene imputato è un pregiudizio cagionato a un terzo. In questa prospettiva, il debito rientrerebbe nell’esclusione dell’art. 278, comma 7, lett. b), e sopravvivrebbe all’esdebitazione.
- Seconda lettura: responsabilità da violazione di obblighi legali specifici. La norma impone all’amministratore un obbligo preciso, la conservazione dell’integrità del patrimonio a garanzia dei creditori. Chi valorizza questo profilo, sulla scia del principio per cui l’inadempimento di un’obbligazione nascente dalla legge rientra nella responsabilità contrattuale (Cass. 16122/2025, in un ambito diverso), può sostenere che il debito non sia “da fatto illecito extracontrattuale” e rientri quindi nella liberazione.
Per l’amministratore, la natura del debito ex art. 2394 c.c. è il vero campo di battaglia: nessuna pronuncia verificata decide il punto ai fini dell’esdebitazione, e la prudenza impone di considerarlo a rischio.
Diverso è il caso dell’azione individuale del singolo creditore o del socio direttamente danneggiato (art. 2395 c.c.), che la giurisprudenza di merito richiamata dalla stampa specializzata qualifica come responsabilità extracontrattuale: in questo caso l’esclusione è molto più probabile.
Le fideiussioni, invece, sono debiti contrattuali: rientrano nell’esdebitazione del fideiussore persona fisica. Attenzione al comma 6 dell’art. 278: se eri tu il fideiussore, la tua esdebitazione ti libera; ma se altri hanno garantito per te, restano obbligati.
I numeri
Ipotesi: condanna in favore della curatela per azione di responsabilità verso i creditori sociali pari a 86.300 €; fideiussioni bancarie escusse per 54.120 €; altri debiti personali 12.480 €. Totale chirografario 152.900 €; attivo distribuibile 9.940 €, pari al 6,5% circa. La banca garantita riceve circa 3.518 € e il residuo di circa 50.602 € diventa inesigibile. Il credito risarcitorio riceve circa 5.610 €; il residuo di circa 80.690 € è il cuore della discussione: con la prima lettura resta esigibile, con la seconda viene liberato.
Se oltre ad amministrare la società eri anche imprenditore individuale sopra le soglie dell’impresa minore, la tua procedura potrebbe essere la liquidazione giudiziale, con l’esdebitazione regolata dall’art. 281: il tribunale provvede su istanza del debitore insieme al decreto di chiusura o decorsi tre anni dall’apertura. La Corte costituzionale, con la sent. 74/2026, ha chiarito che la contestualità con il decreto di chiusura va intesa in senso logico-funzionale e non solo cronologico, sicché l’istanza depositata subito dopo la chiusura può essere decisa con un decreto successivo. Le esclusioni del comma 7, in ogni caso, valgono allo stesso modo nelle due liquidazioni, perché l’art. 278 riguarda entrambe.
I rischi specifici
Il rischio principale è la preclusione all’esdebitazione, più ancora che il comma 7: chi ha amministrato una società fallita o in liquidazione giudiziale può essere coinvolto in procedimenti per bancarotta, e una condanna definitiva per bancarotta fraudolenta esclude la liberazione (art. 280, lett. a). Se il procedimento penale è in corso, il tribunale rinvia la decisione sull’esdebitazione fino all’esito.
Altro rischio: la meritevolezza ex art. 282, comma 2. Se il tuo sovraindebitamento personale deriva quasi interamente dalle garanzie e dalle responsabilità assunte come amministratore, la relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento sarà decisiva per spiegare come si è arrivati lì.
Le mosse giuste
- Verifica lo stato dei procedimenti penali collegati alla crisi della società: è il primo ostacolo potenziale.
- Separa con precisione, nell’elenco dei creditori, i debiti da fideiussione (contrattuali) da quelli risarcitori (azione ex art. 2394 o ex art. 2395).
- Prepara la tesi sulla natura del credito ex art. 2394 già nella fase di verifica del passivo e in vista del decreto di esdebitazione.
- Valuta la prescrizione: per Cass. 22002/2025 decorre dalla percepibilità oggettiva dell’insufficienza patrimoniale, non dalla conoscenza effettiva.
- Valuta, se l’azione è ancora in corso, una definizione transattiva con la curatela, che spesso ha interesse a una soluzione rapida.
Giurisprudenza dedicata
Cass. civ., Sez. I, ord. 30 luglio 2025, n. 22002: presupposti dell’azione dei creditori sociali e decorrenza della prescrizione quinquennale. Per il collegamento tra liquidazione controllata e condotta del debitore, Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074 e Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603, che spostano la valutazione della condotta nella fase dell’esdebitazione.
Se sei un professionista condannato per un errore verso il tuo cliente
La tua situazione
Sei un ingegnere, un geometra, un commercialista, un consulente, un avvocato, un architetto. Un cliente ti ha fatto causa per un errore: un progetto sbagliato, una dichiarazione presentata in ritardo, un termine mancato, una perizia inesatta. La polizza professionale non ha coperto tutto, oppure aveva una franchigia alta, oppure era scaduta. Quel debito, insieme ad altri, ti ha portato alla liquidazione controllata. La tua domanda è la più rassicurante di questa guida, purché tu la ponga nel modo giusto.
Cosa cambia per te
Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi. Il rapporto con il cliente nasce da un contratto d’opera professionale: l’errore che ti viene imputato è un inadempimento, totale o parziale, di un’obbligazione assunta con quel contratto. Il debito risarcitorio verso il cliente per responsabilità professionale ha natura contrattuale e quindi non rientra nell’esclusione dell’art. 278, comma 7, lett. b): per la parte non soddisfatta nella procedura, viene liberato dall’esdebitazione.
C’è però una particolarità che può cambiare il risultato: non tutti i danni causati nell’attività professionale sono danni verso il cliente. Se il tuo errore progettuale ha provocato un cedimento che ha danneggiato il fabbricato del vicino, il vicino non era tuo cliente: il debito verso di lui è da fatto illecito extracontrattuale e resta escluso. Lo stesso vale per i danni a passanti, a lavoratori di terzi, a soggetti estranei all’incarico.
Una precisazione per i professionisti sanitari. La disciplina sulla responsabilità sanitaria (L. 24/2017) distingue, secondo l’impostazione generalmente riferita, la responsabilità contrattuale della struttura da quella extracontrattuale del medico che opera al suo interno senza aver concluso un contratto con il paziente; mentre il libero professionista che ha un rapporto diretto con il paziente risponde a titolo contrattuale. Per un medico dipendente, quindi, il risarcimento al paziente o l’azione della struttura nei suoi confronti richiedono un’analisi specifica prima di dire se il debito sarà liberato.
Infine, se il professionista è in ritardo con il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie (ad esempio irrogate da un ordine o da un’autorità), queste restano escluse dalla lettera b), salvo che siano accessorie a un debito estinto.
Un’osservazione pratica sulla polizza professionale. Molte professioni hanno un obbligo di assicurazione, e il cliente danneggiato, ottenuta la condanna, si rivolge di solito prima all’assicuratore. Se però la compagnia ha pagato e poi agisce verso di te (per una franchigia contrattuale da rimborsare, per un’esclusione, per una dichiarazione inesatta al momento della stipula), il debito che ti chiede nasce dal contratto di assicurazione: anche qui, come nella rivalsa r.c. auto, si può sostenere la natura contrattuale e quindi l’esdebitabilità, con l’avvertenza che manca una pronuncia sul punto in materia di esdebitazione.
I numeri
Ipotesi: condanna verso il committente per errori di progettazione 58.420 €; danni al fabbricato confinante 9.730 € (non coperti per franchigia e massimale); debiti verso fornitori e banche 21.350 €. Totale chirografario 89.500 €; attivo distribuibile 7.460 €, pari all’8,3% circa. Il committente riceve circa 4.869 € e il residuo di circa 53.551 € diventa inesigibile. Il vicino riceve circa 811 € e il residuo di circa 8.919 € resta dovuto. Fornitori e banche ricevono circa 1.780 € e il residuo di circa 19.570 € diventa inesigibile.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è considerare “professionale” ogni debito nato nel tuo studio: verso il cliente il debito è contrattuale e si libera, verso il terzo estraneo all’incarico resta escluso. Un altro rischio riguarda la tua posizione nella procedura: se sei un professionista, il decreto di esdebitazione viene pubblicato nell’area web del tribunale o del Ministero della giustizia (art. 282, comma 1), con le relative conseguenze di visibilità; e la meritevolezza viene valutata anche alla luce di come hai gestito le coperture assicurative.
Le mosse giuste
- Classifica ogni pretesa per soggetto: cliente, terzo, ente. È la mossa che separa i debiti liberabili da quelli che restano.
- Recupera la polizza professionale e verifica massimali, franchigie, retroattività: la parte coperta non è un tuo problema e il danneggiato ha i suoi diritti verso l’assicuratore.
- Documenta il contratto d’opera (lettera d’incarico, preventivo accettato, corrispondenza): è la prova della natura contrattuale.
- Prepara la relazione sulle cause dell’indebitamento: un errore professionale isolato non è di per sé colpa grave nella formazione del sovraindebitamento, ma va spiegato.
Giurisprudenza dedicata
Cass. civ., Sez. III, ord. 16 giugno 2025, n. 16122 offre il criterio generale: è contrattuale la responsabilità che deriva dall’inadempimento di un’obbligazione preesistente. Per l’ammissione al beneficio, Cass. civ., Sez. I, ord. 6 novembre 2024, n. 28505 ricorda che l’art. 280 CCII ha eliminato il requisito oggettivo legato alla percentuale di soddisfazione dei creditori e che la scarsa consistenza del patrimonio non preclude l’esdebitazione se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive.
Tre debiti, tre esiti: le simulazioni a confronto
Le tre ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti con importi realistici, non casi reali. Per semplicità di calcolo assumiamo che tutti i crediti siano chirografari e che le spese della procedura siano già state dedotte dall’attivo.
Ipotesi A — conducente con risarcimento oltre il massimale e rivalsa. Liquidazione controllata aperta mercoledì 12 marzo 2025. Debiti: finanziamenti 38.740 €; carta revolving 6.215 €; residuo verso il danneggiato oltre massimale 47.380 €; rivalsa della compagnia 18.960 €. Totale 111.295 €. Attivo distribuibile 9.870 €, pari all’8,87% circa.
– Finanziamenti: ricevono 3.435,59 €; residuo 35.304,41 € inesigibile dopo l’esdebitazione.
– Carta revolving: riceve 551,17 €; residuo 5.663,83 € inesigibile.
– Danneggiato: riceve 4.201,81 €; residuo 43.178,19 € resta esigibile (art. 278, comma 7, lett. b).
– Compagnia in rivalsa: riceve 1.681,43 €; residuo 17.278,57 € in discussione: inesigibile se prevale la natura contrattuale della rivalsa (Cass. 4756/2024), esigibile nella lettura opposta.
– Tempi: se la procedura non si chiude prima, l’esdebitazione può operare decorsi tre anni dall’apertura. Il 12 marzo 2028 cade di domenica: l’istanza si può depositare utilmente da lunedì 13 marzo 2028.
Ipotesi B — debitore condannato a risarcire la parte civile. Debiti: risarcimento alla parte civile 31.640 €; debiti bancari 24.180 €; multa 2.300 €. Totale 58.120 €. Attivo distribuibile 4.115 €, pari al 7,08% circa.
– Parte civile: riceve 2.240,17 €; residuo 29.399,83 € resta esigibile.
– Banche: ricevono 1.711,99 €; residuo 22.468,01 € inesigibile.
– Multa: riceve 162,84 €; residuo 2.137,16 € resta esigibile (sanzione penale pecuniaria non accessoria a debiti estinti).
– Reclamo: se il decreto di esdebitazione viene comunicato mercoledì 5 agosto 2026, il termine di trenta giorni scade venerdì 4 settembre 2026, senza alcuna sospensione per il periodo feriale (art. 9, comma 1, CCII).
Ipotesi C — professionista con debiti verso cliente e verso terzo. Debiti: committente 58.420 €; vicino danneggiato 9.730 €; fornitori e banche 21.350 €. Totale 89.500 €. Attivo distribuibile 7.460 €, pari all’8,34% circa.
– Committente: riceve 4.869,42 €; residuo 53.550,58 € inesigibile (responsabilità contrattuale).
– Vicino: riceve 811,01 €; residuo 8.918,99 € resta esigibile (illecito extracontrattuale).
– Fornitori e banche: ricevono 1.779,56 €; residuo 19.570,44 € inesigibile.
– Reclamo: se il decreto viene comunicato venerdì 10 luglio 2026, i trenta giorni scadrebbero domenica 9 agosto 2026; il termine slitta a lunedì 10 agosto 2026, e corre pienamente in agosto.
Il confronto dice una cosa sola: a parità di riparto, il debitore A esce con circa 43.000 € ancora dovuti (più 17.000 € in discussione), il debitore B con circa 31.500 €, il debitore C con meno di 9.000 €. Non è la gravità dell’indebitamento a fare la differenza: è la natura dei singoli debiti.
Un’ultima avvertenza vale per tutti i profili extracontrattuali. Il fatto che un debito resti esigibile non significa che sia illimitatamente pignorabile: dopo la chiusura, il creditore escluso agisce con gli strumenti ordinari dell’esecuzione, che incontrano i limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni e le altre tutele del codice di procedura civile. Per chi ha redditi modesti, il residuo di un risarcimento può tradursi in una trattenuta mensile prolungata, non in una perdita immediata di tutto: è un dato che conviene conoscere prima di decidere se e quando avviare la procedura, e che può orientare anche la trattativa con il danneggiato.
I casi misti: quando appartieni a più profili insieme
Molti lettori non si riconoscono in un solo profilo. Ecco come si combinano le regole nelle situazioni più frequenti.
Professionista che ha causato un incidente andando da un cliente. Il debito verso il danneggiato del sinistro è extracontrattuale e resta escluso; l’eventuale debito verso il cliente per l’incarico non svolto a causa dell’incidente è contrattuale e si libera. Due debiti, due regimi, anche se nascono nella stessa giornata. L’eventuale rivalsa della compagnia segue il ragionamento visto nel primo profilo.
Amministratore che è anche fideiussore e che è stato condannato penalmente. È la combinazione più complessa. Le fideiussioni sono contrattuali e si liberano. Il risarcimento ex art. 2394 è in discussione. Il risarcimento alla parte civile in un processo penale è extracontrattuale e resta escluso. Ma prima ancora del comma 7, va verificato che la condanna non rientri tra quelle che precludono l’esdebitazione (art. 280, lett. a), e che il procedimento penale non sia ancora pendente per uno di quei reati, perché in tal caso il tribunale rinvia la decisione.
Dipendente che ha sottratto denaro al datore di lavoro. Il rapporto di lavoro è un contratto, ma la sottrazione è anche un reato. Il datore può agire su entrambi i fronti. Abbiamo visto nel secondo profilo le due letture: se si valorizza il rapporto contrattuale, il debito può essere liberato; se si valorizza il fatto penalmente rilevante, resta escluso. La prudenza consiglia di considerarlo a rischio e di affrontarlo con una trattativa.
Giornalista o collaboratore di una testata condannato insieme all’editore per diffamazione. Verso la persona offesa il debito è extracontrattuale e resta escluso. Se l’editore ha pagato l’intero risarcimento e ti chiede di rimborsarlo sulla base del contratto di collaborazione, si può sostenere che il debito verso l’editore sia contrattuale; se invece l’editore agisce in regresso come coobbligato solidale nel medesimo illecito, la qualificazione resta discussa. Ricorda che l’art. 278, comma 6, fa salvi i diritti verso gli obbligati in via di regresso: la tua esdebitazione non libera l’editore.
Socio illimitatamente responsabile di una società di persone. Se la società (una SNC, o una SAS di cui eri accomandatario) è stata liquidata e ha ottenuto l’esdebitazione, questa ha effetto anche nei tuoi confronti (art. 278, comma 5), e le condizioni dell’art. 280 vanno verificate anche su di te (comma 4). Ma il comma 7 non distingue tra debitori: se tra i debiti sociali c’era un risarcimento da fatto illecito extracontrattuale (ad esempio un infortunio causato a un terzo estraneo all’impresa), la lettura più prudente è che l’esclusione colpisca quel debito anche nei confronti del socio. Su questo specifico punto, nel regime del Codice, non risultano pronunce verificate: la questione va quindi affrontata sui documenti della società, chiarendo per ciascun debito sociale quale ne sia la fonte, chi sia il creditore e se tra lui e la società esistesse un rapporto contrattuale prima del danno. Il socio, quindi, non deve chiedersi solo se la società sarà esdebitata, ma quali debiti sociali sopravvivranno e potranno ancora essere chiesti a lui.
Proprietario di casa che ha anche un’attività commerciale nello stesso immobile. Se il cliente del negozio è stato ferito dalla caduta di un’insegna, può agire contro di te sia come titolare dell’attività con cui aveva un rapporto, sia come custode della cosa. Anche qui la qualificazione del debito incide direttamente sul risultato finale, e va costruita sui documenti.
Debitore incapiente con un debito da illecito. Se non hai nulla da offrire ai creditori, la strada è l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283), che non passa per una liquidazione. Se il comma 7 dell’art. 278 si applichi anche qui è una questione aperta: la affrontiamo nelle domande trasversali.
Il confronto tra profili in una tabella
La tabella che segue riassume, profilo per profilo, la natura del debito, la regola applicabile e il punto più delicato. Va letta tenendo presente che “resta esigibile” vale solo per la parte non pagata nella procedura, e che le soluzioni indicate come “discusse” non sono state decise da pronunce verificate sul tema dell’esdebitazione.
| Aspetto | Incidente stradale | Danno da reato | Diffamazione | Cose in custodia | Amministratore (art. 2394) | Professionista |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natura del debito verso il danneggiato | Extracontrattuale | Extracontrattuale (zona grigia se c’è un contratto) | Extracontrattuale | Extracontrattuale verso il terzo; possibile contrattuale verso inquilino o cliente | Discussa | Contrattuale verso il cliente; extracontrattuale verso terzi |
| Effetto dell’esdebitazione | Residuo verso la vittima resta dovuto | Residuo verso la parte civile resta dovuto | Residuo del risarcimento resta dovuto | Resta dovuto verso il terzo | Incerto | Si libera verso il cliente |
| Debito accessorio da valutare | Rivalsa della compagnia (azione contrattuale per Cass. 4756/2024) | Multa e ammenda (escluse) | Spese di lite (discusse) | Danni successivi all’apertura (non concorsuali) | Fideiussioni (si liberano) | Sanzioni amministrative (escluse) |
| Rischio principale | Precetto dopo la chiusura | Preclusioni dell’art. 280 e meritevolezza | Creditore molto motivato | Causa del danno ancora attiva | Procedimento per bancarotta | Confondere cliente e terzo |
| Pronuncia di riferimento | Cass. 4756/2024 | Cass. 27756/2025 | Cass. 9893/2025 | Cass. 22190/2025 | Cass. 22002/2025 | Cass. 16122/2025 |
Le domande che valgono per tutti i profili
Se sono incapiente, il comma 7 si applica anche a me? È una questione aperta, e va presentata con le due letture. Secondo la prima, sì: l’art. 278 si trova nella sezione delle disposizioni generali del capo sull’esdebitazione e l’art. 283 non lo deroga; in questa direzione si è espresso Trib. Rovereto, decreto 15 dicembre 2025 (R.G. 1/2025), che ha applicato all’incapiente le esclusioni della lettera b). Secondo la seconda, no: il comma 1 dell’art. 278 riferisce l’esdebitazione ai crediti rimasti insoddisfatti “nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata”, l’art. 283 non ha un proprio elenco di esclusioni, e parte della dottrina ha ritenuto che le esclusioni parrebbero non operare; Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108 osserva incidentalmente che l’art. 278 presuppone una liquidazione, e Trib. Milano, decreto 27 ottobre 2025, concedendo l’esdebitazione a un incapiente, non ha indicato eccezioni. Nessuna pronuncia risolve il punto: la scelta prudente è considerare a rischio, anche per l’incapiente, i debiti delle lettere a) e b). Sulla ricorribilità in Cassazione dei decreti sull’incapiente, inoltre, esiste un contrasto tra Cass. 30108/2025 e Cass. civ., Sez. I, ord. 7 maggio 2026, n. 13228.
Ho un piano del consumatore o un concordato minore in corso: valgono le stesse esclusioni? Questa guida riguarda l’esdebitazione che segue una liquidazione, cui si riferisce espressamente l’art. 278. Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ha, secondo l’art. 67, comma 1, contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento anche parziale e differenziato dei crediti; se e come un credito da fatto illecito extracontrattuale possa essere ridotto in un piano omologato è una questione distinta, che va verificata sul testo delle norme di quella procedura e sulla giurisprudenza specifica, senza trasferire automaticamente le conclusioni di queste pagine.
Il danneggiato può opporsi all’esdebitazione? Ha gli strumenti che la legge dà a tutti i creditori ammessi: le osservazioni entro quindici giorni dalla comunicazione dell’istanza e il reclamo entro trenta giorni dal decreto (art. 282, commi 1 e 3). Può usarli per contestare le condizioni del beneficio, ad esempio sostenendo la colpa grave nella formazione del sovraindebitamento. Non ha invece bisogno di opporsi per conservare il proprio credito escluso: l’esclusione opera per legge. È anzi frequente che il contrasto emerga dopo, quando il debitore contesta la natura extracontrattuale del credito di fronte al precetto: per evitarlo, conviene affrontare la qualificazione già nel corso della procedura.
Se transigo con il danneggiato prima della procedura, il debito cambia natura? È una domanda frequente. Si può sostenere che una transazione con effetto novativo sostituisca all’obbligazione risarcitoria una nuova obbligazione di fonte contrattuale, liberabile con l’esdebitazione; la lettura contraria ritiene che conti la causa originaria del debito. Non abbiamo trovato pronunce sul punto: una transazione va scritta con questa consapevolezza, e non come espediente.
Che cosa succede se il debito da illecito nasce dopo l’apertura della procedura? Non è un debito concorsuale e non è toccato dall’esdebitazione, qualunque sia la sua natura. Vale anche per i danni che proseguono nel tempo, come visto nel profilo sulle cose in custodia.
I termini si sospendono in agosto? No. L’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal Codice: i quindici giorni per le osservazioni dei creditori e i trenta giorni per il reclamo corrono anche tra il 1° e il 31 agosto.
E se nella procedura sono stato già fallito con la vecchia legge? Per Cass. 14835/2025 e Cass. 30108/2025 resta applicabile la legge fallimentare (o la L. 3/2012 per la liquidazione del patrimonio), e chi era stato dichiarato fallito senza ottenere l’esdebitazione non può usare l’art. 283 per gli stessi debiti. Il caso dei debiti sorti dopo il fallimento è stato lasciato aperto.
La giurisprudenza da conoscere, profilo per profilo
I riferimenti che seguono sono stati verificati su fonti lette per questa guida. Il principio è riformulato con parole nostre; dove la fonte non riporta numero o data, lo indichiamo.
Regole comuni a tutti
– Cass. civ., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835. L’istanza di esdebitazione di chi era stato dichiarato fallito prima del 15 luglio 2022 resta disciplinata dalla legge fallimentare; gli artt. 278 ss. presuppongono una liquidazione giudiziale o controllata. Rilevanza: delimita il campo di applicazione del comma 7 nel regime transitorio.
– Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108. Il debitore già fallito che non ha ottenuto l’esdebitazione non può ricorrere all’art. 283 per gli stessi debiti; il decreto di diniego, reso senza contraddittorio, non è impugnabile con ricorso straordinario perché la domanda è riproponibile. Rilevanza: è citata da chi esclude l’applicazione del comma 7 all’incapiente, per l’osservazione che l’art. 278 presuppone una liquidazione.
– Cass. civ., Sez. I, ord. 7 maggio 2026, n. 13228. In contrasto con la precedente sulla ricorribilità dei decreti in materia di incapiente. Rilevanza: incide sulla possibilità di arrivare in Cassazione anche sul tema dei debiti esclusi.
– Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074 e Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603. La meritevolezza non è richiesta per aprire la liquidazione controllata; la condotta del debitore si valuta in sede di esdebitazione. Rilevanza: per chi ha debiti da reato o da cattiva amministrazione, è in quella fase che il tema verrà sollevato.
– Cass. civ., Sez. I, ord. 6 novembre 2024, n. 28505. La scarsa consistenza del patrimonio non preclude l’esdebitazione se non deriva da condotte fraudolente o distrattive. Rilevanza: chi ha poco attivo non perde il beneficio per questo.
– Corte cost., ord. n. 104/2026. Restituzione degli atti ai tribunali di Verona e Milano sull’art. 278, comma 2, per mancata notifica ai creditori ammessi; la questione è tornata davanti alla Corte con le ordinanze ripubblicate in G.U. il 23 settembre 2026. Rilevanza: riguarda i creditori non insinuati, tra cui possono esserci danneggiati da illecito.
– Trib. Torino, decreto 9 aprile 2026 (numero non disponibile; nota da sintesi giornalistica). La sanzione tributaria accessoria rientra nell’esdebitazione perché viene meno con l’obbligazione principale. Rilevanza: applica la parte finale della lettera b).
– Trib. Rovereto, decreto 15 dicembre 2025 (R.G. 1/2025) e Trib. Milano, decreto 27 ottobre 2025. Il primo applica all’incapiente le esclusioni della lettera b); il secondo concede l’esdebitazione all’incapiente senza indicare eccezioni. Rilevanza: documentano la questione aperta.
Distinzione tra contrattuale ed extracontrattuale
– Cass. civ., Sez. III, ord. 16 giugno 2025, n. 16122. L’inadempimento di un’obbligazione nascente dalla legge rientra nella responsabilità contrattuale e non nell’art. 2043. Rilevanza: criterio utile per il professionista e per la seconda lettura sull’amministratore.
– Cass. civ., Sez. III, ord. 5 giugno 2025, n. 15078. Il nesso causale nell’illecito si prova secondo il criterio del “più probabile che non”. Rilevanza: difesa disponibile in sede di insinuazione per tutti i profili extracontrattuali.
Incidente stradale
– Cass. civ., Sez. III, 22 febbraio 2024, n. 4756. La rivalsa dell’assicuratore r.c. auto è azione contrattuale e richiede la prova della clausola di delimitazione del rischio. Rilevanza: base della tesi sull’esdebitabilità della rivalsa.
Danno da reato
– Cass. civ., Sez. III, sent. 17 ottobre 2025, n. 27756. La depenalizzazione non elimina la responsabilità civile per un fatto già accertato come illecito penale. Rilevanza: il credito della parte civile sopravvive anche ai cambiamenti della legge penale.
– Cass. civ., Sez. I, sent. 24 giugno 2025, n. 16905. Il giudice civile del rinvio ex art. 622 c.p.p. è autonomo rispetto all’assoluzione penale. Rilevanza: l’assoluzione non chiude sempre il fronte civile.
– Cass. n. 11614/2025. Dalla somma liquidata non si detrae la provvisionale posta a carico di un coobbligato in solido. Rilevanza: nei reati in concorso, il danneggiato può pretendere l’intero da ciascuno.
Diffamazione
– Cass. civ., Sez. I, ord. 15 aprile 2025, n. 9893 e Cass. civ., Sez. III, ord. 4 agosto 2025, n. 22494. La prescrizione del credito risarcitorio decorre dalla conoscibilità del danno e del suo collegamento con la condotta, non dal giudicato. Rilevanza: determina per quanto tempo il credito escluso resta azionabile.
Cose in custodia
– Cass. civ., Sez. III, ord. 1° agosto 2025, n. 22190. La qualificazione secondo l’art. 2043 o la norma speciale sugli animali non cambia l’onere della prova del nesso causale. Rilevanza: la contestazione del nesso resta uno strumento difensivo.
– Cass. civ., Sez. I, ord. 10 settembre 2025, n. 24955. Nell’illecito permanente la prescrizione decorre giorno per giorno fino alla cessazione della condotta. Rilevanza: distingue i danni anteriori (concorsuali) da quelli successivi.
Amministratore
– Cass. civ., Sez. I, ord. 30 luglio 2025, n. 22002. L’azione dei creditori sociali presuppone l’insufficienza del patrimonio e un danno causato dalla violazione dei doveri di conservazione; la prescrizione quinquennale decorre dalla percepibilità oggettiva dell’insufficienza. Rilevanza: definisce il debito su cui si gioca la qualificazione ai fini del comma 7.
Cosa può fare lo Studio Monardo per il tuo profilo
Lo Studio lavora sulla classificazione dei debiti prima ancora che sulla domanda, perché è lì che si decide il risultato finale. Ecco gli strumenti concreti.
- Mappatura dei debiti per fonte. Ricostruiamo, debito per debito, l’atto da cui nasce (contratto, sentenza civile, sentenza penale, atto di rivalsa) e ne indichiamo la natura che sosterremo.
- Analisi della polizza per chi ha causato un incidente. Esaminiamo contratto e condizioni generali per verificare se la compagnia può provare la clausola che fonda la rivalsa, alla luce di Cass. 4756/2024.
- Verifica preliminare delle preclusioni per chi ha condanne penali. Controlliamo se il reato rientra tra quelli degli artt. 280, lett. a), e 344 e lo stato dei procedimenti pendenti.
- Separazione dei capi civili nelle sentenze di diffamazione e da reato. Distinguiamo risarcimento, spese di lite e sanzioni, per trattare ciascuna voce secondo la sua natura.
- Ricostruzione del rapporto con il danneggiato per i danni da custodia. Verifichiamo se esisteva un contratto (locazione, rapporto commerciale) che consenta di sostenere la natura contrattuale del debito.
- Tesi sulla natura del credito ex art. 2394 per gli amministratori. Costruiamo l’argomentazione e separiamo il credito risarcitorio dalle fideiussioni.
- Documentazione del contratto d’opera per i professionisti. Raccogliamo lettere d’incarico e corrispondenza per provare la natura contrattuale del debito verso il cliente.
- Coordinamento con l’OCC e redazione della relazione sulle cause dell’indebitamento, in modo che la meritevolezza venga valutata su dati completi.
- Difesa nella verifica del passivo e nel reclamo contro il decreto di esdebitazione, con attenzione ai termini, che corrono anche in agosto.
- Gestione del dopo: per i debiti che sopravvivono, valutiamo prescrizione, contestazioni e proposte transattive sostenibili.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per chi è sovraindebitato, l’abilitazione che pesa di più è quella di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC: significa conoscere dall’interno come l’organismo ricostruisce l’elenco dei creditori e redige la relazione su cui il giudice valuterà la meritevolezza. Per gli ex amministratori, la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa aiuta a leggere la storia della società e le responsabilità che ne derivano. Per tutti, la qualità di cassazionista garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: stesso difensore, stessa linea, anche quando la natura di un debito viene contesa in ogni grado. Lo Studio lavora con uno staff di avvocati e commercialisti che seguono insieme lo stesso caso: i primi sulla qualificazione giuridica dei debiti, i secondi sui numeri della procedura, sui redditi e sui riparti.
In chiusura: prima capisci chi sei, poi agisci con le tue regole
Il primo passo è capire il tuo profilo e la natura di ciascun debito; il secondo è agire secondo le regole che valgono per te, non per un debitore qualsiasi. L’esdebitazione non cancella i risarcimenti da fatto illecito extracontrattuale, ma molti debiti che sembrano tali non lo sono, e altri che sembrano contrattuali nascondono un illecito verso terzi. La differenza, spesso, vale decine di migliaia di euro.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché è materia di sovraindebitamento: l’Avv. Monardo è Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, e quindi lavora proprio sulla fase in cui l’elenco dei creditori prende forma e i debiti vengono qualificati. Come avvocato cassazionista, può sostenere la stessa qualificazione dal reclamo fino alla Corte di cassazione, senza cambi di linea.
📩 Prima di depositare qualsiasi domanda, fai classificare i tuoi debiti uno per uno: i contatti per raggiungerci sono al termine di questa guida, scrivici oggi stesso.
