Cosa Succede Se Il Concordato Minore Non Raggiunge La Maggioranza?

Il concordato minore è una proposta che il professionista, l’artigiano, il piccolo imprenditore o l’imprenditore agricolo sovraindebitato rivolge ai propri creditori per pagare una parte dei debiti in tempi definiti e continuare a lavorare. La proposta, però, non basta depositarla: deve essere approvata dai creditori. Se il voto non raggiunge la soglia di legge, il giudice non può omologare il concordato, salvo alcune ipotesi precise che la legge stessa prevede.

Il tema riguarda direttamente chi ha già depositato la domanda o sta per farlo. Il rischio principale è concreto: con il diniego dell’omologa cadono le misure protettive e i creditori possono riprendere subito pignoramenti e azioni esecutive sul patrimonio del debitore. Nello stesso momento si apre un bivio tra reclamo, nuova proposta, liquidazione controllata e strumenti alternativi, e ogni strada ha tempi propri.

Lo Studio Monardo si occupa specificamente di questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno il modo in cui l’Organismo raccoglie i voti, calcola le maggioranze e redige la relazione su cui il giudice fonda il cram down. Quando il debitore è un imprenditore, la sua qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 permette di valutare anche la strada della composizione negoziata, prima o dopo un voto andato male.

📩 Se il voto sul tuo concordato minore è andato male o temi che possa andare male, contattaci adesso: tutti i recapiti dello Studio sono riportati in fondo all’articolo.

Il voto nel concordato minore: inquadramento normativo

Sul piano normativo il concordato minore è disciplinato dagli artt. 74-83 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019), nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024. Secondo l’art. 74, vi accedono i debitori in stato di sovraindebitamento indicati dall’art. 2, comma 1, lett. c), con esclusione dei consumatori: professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start-up innovative e ogni altro debitore non soggetto alla liquidazione giudiziale. La proposta è ammessa quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale; fuori da questo caso è possibile solo con un apporto di risorse esterne che aumenti in misura apprezzabile l’attivo.

Il concordato minore è un accordo collettivo che diventa vincolante per tutti i creditori anteriori solo se è approvato dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto e poi omologato dal giudice con sentenza. La maggioranza è il cuore della procedura: senza di essa la proposta resta un’offerta non accettata.

La disciplina prevede, all’art. 79, comma 1, tre regole di calcolo:

  • regola base: il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Si conta l’importo, non il numero delle persone;
  • creditore dominante: se un solo creditore detiene da solo la maggioranza dei crediti, serve anche la maggioranza per teste dei voti espressi;
  • classi: se la proposta divide i creditori in classi, la maggioranza dei crediti deve essere raggiunta anche nel maggior numero di classi.

I creditori privilegiati soddisfatti solo in parte sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito. Secondo l’art. 79, comma 2, non votano e non sono computati coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto, parenti e affini fino al quarto grado, società controllanti, controllate o sotto comune controllo, cessionari o aggiudicatari di crediti da meno di un anno prima della domanda e creditori in conflitto d’interessi.

Va precisato che il comma 3 dello stesso articolo introduce il silenzio-assenso: il creditore che non comunica nulla all’OCC nel termine assegnato si considera consenziente alla proposta, nei termini in cui gli è stata trasmessa. In termini pratici, il concordato minore fallisce solo quando i creditori che dicono espressamente “no” rappresentano almeno la metà dei crediti ammessi al voto, oppure quando non si raggiungono le maggioranze ulteriori (per teste o per classi).

La ratio è duplice. Da un lato il legislatore vuole evitare che l’inerzia dei creditori, spesso disinteressati a crediti di piccolo importo, blocchi un piano sostenibile. Dall’altro lascia ai creditori che si esprimono il potere di rifiutare una proposta non conveniente.

L’art. 80 completa il quadro. Il giudice omologa con sentenza dopo aver verificato ammissibilità, fattibilità e raggiungimento della maggioranza. Il comma 3 prevede due correttivi: l’omologa nonostante la contestazione di un creditore sulla convenienza, se l’opponente riceve almeno quanto avrebbe dalla liquidazione; e il cram down fiscale e contributivo, cioè l’omologa anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, quando la loro adesione è determinante per raggiungere la maggioranza e la proposta è per loro conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. Il comma 5 regola l’esito negativo: se non omologa, il giudice dichiara con decreto motivato l’inefficacia delle misure protettive e, su istanza del debitore, apre la liquidazione controllata.

Distinzione dal piano del consumatore

Un esempio concreto aiuta a separare il concordato minore dall’istituto più vicino. Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII) non passa dal voto: i creditori possono presentare osservazioni all’OCC entro 20 giorni, ma il giudice omologa sulla base della fattibilità e, in caso di contestazione sulla convenienza, del confronto con l’alternativa liquidatoria. Un dipendente con debiti personali non affronta quindi alcuna maggioranza. Un geometra con debiti nati dall’attività professionale, invece, deve passare dal concordato minore e dunque dal voto. Il piano del consumatore è una vera alternativa al concordato minore solo per chi ha debiti contratti come consumatore.

Requisiti e termini da rispettare

Per capire perché il voto non è andato a buon fine e cosa si può fare dopo, servono i requisiti di ciascun passaggio, uno per uno.

1. Apertura della procedura. Secondo l’art. 78, comma 1, se la domanda è ammissibile il giudice apre la procedura con decreto non reclamabile e dispone che l’OCC comunichi proposta e decreto ai creditori. Può concedere al debitore fino a 15 giorni per integrazioni. Il decreto di inammissibilità è reclamabile entro 30 giorni davanti al tribunale; in sede di reclamo piano e proposta non possono essere modificati.

2. Termine per il voto. Con lo stesso decreto il giudice assegna ai creditori un termine non superiore a 30 giorni per far pervenire all’OCC, via PEC, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione e le eventuali contestazioni (art. 78, comma 2, lett. c). Il termine è fissato dal giudice entro quel massimo e decorre secondo quanto indicato nel decreto, di solito dalla comunicazione dell’OCC. Il creditore che non risponde entro il termine si considera consenziente.

3. Correttezza delle comunicazioni. Il silenzio-assenso funziona solo se la proposta è stata validamente trasmessa. Una comunicazione inviata a un indirizzo errato o a un soggetto diverso dal titolare attuale del credito (si pensi a un credito ceduto a un fondo) apre contestazioni sul calcolo dei consensi.

4. Misure protettive. Su istanza del debitore, il decreto di apertura dispone fino all’omologazione definitiva il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, il divieto di acquisire prelazioni non concordate, la sospensione delle prescrizioni e l’impedimento delle decadenze, oltre al divieto di pronunciare la liquidazione controllata (art. 78, comma 2, lett. d). Con il diniego dell’omologa queste misure perdono efficacia.

5. Cram down. Il giudice può omologare senza il voto favorevole del Fisco o dell’ente previdenziale se ricorrono insieme tre condizioni: mancata adesione dell’ente; adesione determinante per raggiungere la maggioranza; convenienza della proposta per quell’ente rispetto alla liquidazione controllata, anche sulla base della relazione dell’OCC.

6. Reclamo contro il diniego. Il decreto che nega l’omologa è reclamabile ai sensi dell’art. 50 CCII (art. 80, comma 7). Il termine ordinario dell’art. 50 è di 30 giorni dalla comunicazione.

7. Liquidazione controllata su istanza. Dopo il diniego, la liquidazione controllata si apre su istanza del debitore; in caso di frode possono chiederla anche un creditore o il pubblico ministero (art. 80, commi 5 e 6). Se il debitore persona fisica chiede l’apertura, l’art. 268, comma 3, richiede che l’OCC attesti la possibilità di acquisire attivo da distribuire, anche mediante azioni giudiziarie.

Va precisato che l’art. 83 CCII, spesso evocato come norma sulla “conversione”, nel testo vigente riguarda l’apertura della liquidazione controllata dopo la revoca dell’omologazione, cioè dopo un concordato già omologato e poi caduto. Per il caso del voto mancato la norma di riferimento è l’art. 80, comma 5.

Sulla sospensione feriale, il periodo di riferimento è dal 1 al 31 agosto. Il CCII contiene però una disciplina propria sui termini dei procedimenti che regola, e l’applicabilità della sospensione ai singoli termini (in particolare a quelli di reclamo) va verificata caso per caso prima di farvi affidamento.

Tabella dei termini

Termine Decorrenza Natura Conseguenza del mancato rispetto
Fino a 15 giorni per integrare la domanda (art. 78 c.1) Provvedimento del giudice Assegnato dal giudice Possibile dichiarazione di inammissibilità
30 giorni per reclamare l’inammissibilità (art. 78 c.1) Comunicazione del decreto Perentorio Decreto definitivo; resta solo una nuova domanda
Non oltre 30 giorni per il voto dei creditori (art. 78 c.2 lett. c) Quella indicata nel decreto, di regola la comunicazione dell’OCC Assegnato dal giudice entro il massimo legale Il creditore silente si considera consenziente (art. 79 c.3)
30 giorni per il reclamo contro il diniego dell’omologa (artt. 80 c.7 e 50) Comunicazione del decreto Perentorio Il diniego diventa definitivo
Prima udienza per eccepire l’assenza di attivo, se la liquidazione è chiesta da un creditore (art. 268 c.3) Fissazione dell’udienza Preclusivo Il debitore perde l’eccezione
Fino a 60 giorni per l’attestazione dell’OCC se non ancora redatta (art. 268 c.3) Concessione del giudice Assegnato dal giudice Decisione sulla liquidazione senza attestazione
3 anni per l’esdebitazione di diritto nella liquidazione controllata (art. 282) Apertura della liquidazione Termine di legge Esdebitazione dichiarata con decreto su istanza o segnalazione

Procedura passo-passo: dal voto al diniego e oltre

In termini operativi, la sequenza che porta al voto e, se il voto fallisce, alle mosse successive si articola in dieci passaggi.

1. Deposito della domanda tramite l’OCC. Il debitore deposita il ricorso con l’ausilio dell’OCC costituito nel circondario del tribunale competente, individuato secondo l’art. 27, comma 2, CCII con riferimento al centro degli interessi principali del debitore. Alla domanda si allegano i documenti dell’art. 75: piano, bilanci e scritture, dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre anni precedenti, relazione sulla situazione economica, elenco di tutti i creditori con cause di prelazione e domicilio digitale, atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, entrate proprie e della famiglia.

2. Relazione dell’OCC. L’Organismo attesta, tra l’altro, il valore di mercato dei beni su cui insistono le prelazioni (art. 75, comma 2) e confronta la proposta con l’alternativa liquidatoria. Questa relazione è il documento su cui si giocherà l’eventuale cram down: se non contiene un confronto chiaro e numerico con la liquidazione controllata, il giudice non ha basi per superare il voto contrario del Fisco o dell’INPS.

3. Decreto di apertura. Il giudice verifica l’ammissibilità e apre la procedura; dispone la pubblicità nel sito del tribunale o del Ministero e, per l’imprenditore, nel registro delle imprese; ordina, se serve, la trascrizione; fissa il termine per il voto; su istanza concede le misure protettive. Nei casi dell’art. 78, comma 2-bis, nomina un commissario giudiziale.

4. Comunicazione ai creditori. L’OCC trasmette proposta e decreto a ogni creditore. Qui si annida uno degli errori più frequenti: elenchi creditori incompleti, indirizzi PEC non aggiornati, crediti ceduti di cui non si conosce il nuovo titolare. Un creditore non raggiunto non può essere computato con il silenzio-assenso senza aprire contestazioni.

5. Raccolta e calcolo dei voti. L’OCC riceve le dichiarazioni via PEC, esclude dal computo i soggetti indicati dall’art. 79, comma 2, applica il silenzio-assenso ai non votanti e verifica le tre maggioranze (crediti, teste se c’è un creditore dominante, classi se previste).

6. Relazione finale sul voto. L’OCC riferisce al giudice l’esito. Se la maggioranza manca per effetto del voto contrario dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, la relazione deve evidenziare se la loro adesione sarebbe stata determinante e se la proposta è per loro conveniente.

7. Decisione del giudice. Tre esiti sono possibili:
– omologa con sentenza, se la maggioranza è raggiunta e non vi sono contestazioni fondate;
– omologa con cram down, se mancano solo i voti pubblici determinanti e la convenienza è dimostrata;
– diniego con decreto motivato, con dichiarazione di inefficacia delle misure protettive.

8. Reclamo. Contro il decreto di diniego il debitore può proporre reclamo ai sensi dell’art. 50 CCII entro 30 giorni dalla comunicazione. Il reclamo serve quando il giudice ha sbagliato il calcolo, ha computato creditori che non dovevano votare, ha negato il cram down nonostante una convenienza documentata. Non serve a cambiare la proposta. Durante il reclamo le misure protettive non tornano in vita automaticamente: occorre valutare subito come proteggere i beni esposti a esecuzioni ripartite.

9. Istanza di liquidazione controllata. In alternativa, o in via subordinata, il debitore può chiedere che si apra la liquidazione controllata (art. 80, comma 5). Prima di farlo deve sapere che liquidazione significa spossessamento dei beni non esclusi dall’art. 268, comma 4, nomina di un liquidatore e vendita; in cambio c’è la prospettiva dell’esdebitazione di diritto dopo tre anni dall’apertura (art. 282), se ne ricorrono le condizioni.

10. Nuova proposta o strumento alternativo. Se la causa del rifiuto è sanabile (percentuale troppo bassa, piano poco credibile, assenza di garanzie), il debitore può costruire una nuova domanda. Va verificato che non ricorrano le cause di inammissibilità previste dal codice per il concordato minore, tra cui le preclusioni legate a precedenti esdebitazioni, da controllare sul testo vigente dell’art. 77 CCII.

Il giudice competente

La competenza spetta al tribunale individuato dall’art. 27, comma 2, CCII, cioè quello nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali. Per la persona fisica che esercita un’attività il riferimento è di regola la sede in cui l’attività è svolta; per il professionista lo studio principale. Un errore sulla competenza non è un errore da poco: costringe a ripartire e lascia scoperto il patrimonio.

Dove si sbaglia più spesso

  • Elenco creditori costruito sui ricordi del debitore invece che sugli estratti di ruolo, sulle visure della Centrale Rischi e sui solleciti ricevuti. Ogni credito omesso altera la base di calcolo.
  • Proposta al Fisco senza confronto numerico con la liquidazione controllata. Il cram down non si chiede, si dimostra.
  • Classi disegnate per “comprare” la maggioranza invece che per raggruppare interessi economici omogenei. Una suddivisione artificiosa espone a contestazioni e al diniego.
  • Sottovalutazione del creditore dominante: una banca con più della metà dei crediti che vota a favore non basta, se la maggioranza per teste dei voti espressi è contraria.
  • Assenza di un piano B: quando arriva il diniego, chi non ha già valutato reclamo, nuova proposta e liquidazione perde i giorni più preziosi.

Diagnosi delle cause: una griglia di controllo

Quando l’OCC comunica che la maggioranza non è stata raggiunta, la prima attività non è decidere cosa fare, ma capire perché. La diagnosi segue un ordine preciso.

  • Quale soglia è mancata. La maggioranza dei crediti, quella per teste o quella per classi: ciascuna ha rimedi diversi. Se manca solo la maggioranza per teste, ad esempio, la nuova proposta deve conquistare i creditori minori, non quello dominante.
  • Chi ha votato contro. Se il “no” decisivo viene dall’amministrazione finanziaria o da un ente previdenziale, si apre la verifica del cram down. Se viene da una banca, da un leasing o da un fornitore, il cram down non è disponibile e resta solo la negoziazione.
  • Perché ha votato contro. Il motivo emerge spesso dalle contestazioni inviate con il voto: percentuale ritenuta troppo bassa, dubbi sulla fattibilità, sospetto di beni non dichiarati, contrasto sulla stima dei beni. Ogni motivo indica dove intervenire.
  • Se il calcolo è corretto. Creditori esclusi indebitamente o computati senza titolo, crediti iscritti per importi errati, silenzi applicati a creditori non raggiunti: sono vizi che si fanno valere con il reclamo.
  • Se la convenienza è documentata. Senza un confronto numerico con la liquidazione controllata, né il cram down né il superamento di una contestazione sulla convenienza sono possibili.

Solo al termine di questa verifica si sceglie tra reclamo, nuova proposta, liquidazione controllata o strumento alternativo.

Verifiche sul campo: due esempi di calcolo

Le due ipotesi che seguono sono esempi di calcolo dimostrativi, costruiti con dati realistici ma non riferiti a casi reali.

Esempio 1 – Voto contrario di Agenzia delle Entrate e INPS

Ipotesi: impresa artigiana individuale, concordato minore in continuità. Crediti ammessi al voto:

Creditore Credito ammesso al voto Voto espresso
Agenzia delle Entrate (tramite agente della riscossione) 61.284 € Contrario
INPS 34.917 € Contrario
Banca (scoperto chirografario) 48.763 € Nessuna risposta (silenzio-assenso)
Fornitore A 9.412 € Favorevole
Fornitore B 7.386 € Favorevole
Fornitore C 3.951 € Favorevole
Fornitore D 2.174 € Nessuna risposta (silenzio-assenso)
Totale 167.887 €

Non votano un prestito del fratello del debitore di 8.460 € (art. 79, comma 2) e un credito da lavoro dipendente di 6.215 € che il piano paga integralmente: secondo l’impostazione prevalente, i privilegiati pagati per intero non hanno interesse a votare e non sono computati.

Calendario: decreto di apertura dell’8 settembre 2026 (martedì), comunicazione dell’OCC il 10 settembre 2026 (giovedì), termine di 30 giorni indicato dal decreto. Il trentesimo giorno cade sabato 10 ottobre 2026: la scadenza slitta a lunedì 12 ottobre 2026.

Calcolo:
– consensi = 48.763 + 9.412 + 7.386 + 3.951 + 2.174 = 71.686 € → 42,70% dei crediti ammessi;
– dissensi = 61.284 + 34.917 = 96.201 € → 57,30%;
– soglia: più della metà di 167.887 €, cioè oltre 83.943,50 €.

Esito del voto: maggioranza non raggiunta.

Verifica del cram down. Se l’Agenzia avesse aderito, i consensi sarebbero saliti a 132.970 € (79,20%). Se avesse aderito il solo INPS, a 106.603 € (63,50%). Ciascuna adesione pubblica, da sola, sarebbe stata determinante. Ipotizziamo che la proposta offra ai crediti tributari e contributivi degradati il 22% e che la relazione dell’OCC stimi per gli stessi creditori, nella liquidazione controllata, un soddisfacimento del 9,4%. Ricorrono le tre condizioni dell’art. 80, comma 3: il giudice può omologare nonostante il voto contrario. Se invece la proposta offrisse il 7%, cioè meno dell’alternativa liquidatoria stimata, il cram down non sarebbe possibile e il concordato andrebbe incontro al diniego.

Esempio 2 – Creditore dominante e maggioranza per teste

Ipotesi: studio professionale individuale, concordato minore con prosecuzione dell’attività. Crediti ammessi al voto: 158.370 €. Una banca vanta 92.640 € (58,50% del totale). Una società di leasing vanta 20.584 €. Sei fornitori vantano complessivamente 45.146 € (11.380, 9.275, 7.914, 6.430, 5.856 e 4.291 €).

Voti: la banca vota a favore; la società di leasing e i tre fornitori con i crediti maggiori (11.380, 9.275 e 7.914 €) votano contro; gli altri tre fornitori non rispondono.

Calcolo per crediti: favorevoli espressi 92.640 € più silenti 16.577 € = 109.217 € (68,96%). La prima maggioranza è raggiunta.

Calcolo per teste: poiché un solo creditore detiene la maggioranza dei crediti, serve anche la maggioranza per teste dei voti espressi. Voti espressi: cinque (banca, leasing, tre fornitori). Favorevoli: uno. Contrari: quattro. La seconda maggioranza manca. Anche nell’interpretazione più favorevole al debitore, che computasse i tre silenti come voti favorevoli, si arriverebbe a quattro favorevoli contro quattro contrari: la parità non è maggioranza.

Nessun creditore pubblico è coinvolto: il cram down dell’art. 80, comma 3, non è applicabile. Il giudice nega l’omologa con decreto motivato, comunicato lunedì 19 ottobre 2026, e dichiara l’inefficacia delle misure protettive. Da quel giorno la società di leasing può riprendere il pignoramento presso terzi dei compensi professionali che era stato bloccato. Il termine di 30 giorni per il reclamo scade mercoledì 18 novembre 2026. In parallelo il debitore deve decidere se riformulare la proposta, ad esempio migliorando l’offerta ai fornitori contrari, o se chiedere la liquidazione controllata.

Casi particolari

La regola generale (maggioranza dei crediti ammessi al voto, silenzio-assenso, diniego se manca la soglia) conosce varie situazioni che se ne discostano o che richiedono una lettura più attenta.

Il concordato familiare

Quando più membri della stessa famiglia presentano una procedura unitaria, le masse dei creditori restano distinte. Il Tribunale di Taranto, con provvedimento dell’11 aprile 2024 richiamato nello studio CNDCEC-FNC del 29 aprile 2026 sul concordato minore, ha affermato che il concordato unitario può essere omologato solo se le maggioranze sono raggiunte per tutte le masse e per ciascun componente della famiglia, escludendo un’omologa frazionata, limitata alla parte del piano che ha ottenuto voti sufficienti. In un concordato familiare, quindi, basta che manchi la maggioranza in una sola massa per compromettere l’intera proposta. In fase di progettazione conviene valutare se l’unitarietà sia davvero un vantaggio.

Il Fisco come creditore quasi unico

Nei sovraindebitamenti di professionisti e artigiani capita spesso che Agenzia delle Entrate e INPS rappresentino da soli la gran parte del passivo. In questi casi il voto contrario pubblico è, quasi per definizione, determinante. Il cram down dell’art. 80, comma 3, diventa allora lo strumento centrale, e tutto si sposta sulla prova della convenienza. Il Tribunale di Roma, sez. XIV, con la sentenza n. 753 del 22 settembre 2025, ha omologato il concordato minore di un avvocato applicando il cram down nei confronti del Fisco e ragionando secondo la regola della priorità relativa. Sul piano della struttura della proposta, la Cassazione con la pronuncia n. 14555/2026 ha chiarito che nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari non richiede necessariamente una proposta di transazione fiscale, perché il rinvio alle norme del concordato preventivo opera solo nei limiti della compatibilità e l’art. 88 CCII non si applica in modo automatico.

Più enti pubblici e la nozione di “determinante”

Quando votano contro sia l’Agenzia sia l’INPS, ci si chiede se il carattere determinante vada valutato ente per ente o complessivamente. Per gli accordi di ristrutturazione con transazione fiscale e previdenziale (art. 63 CCII), la Corte d’Appello di Venezia, Sez. I, con la sentenza n. 1637 del 23 luglio 2026, ha ritenuto che il carattere determinante si valuti guardando in modo unitario ai crediti pubblici, mentre la convenienza va verificata separatamente per ciascun ente. Si tratta di una pronuncia su un istituto diverso: nel concordato minore il principio può essere invocato per analogia, con la cautela che il testo dell’art. 80, comma 3, è formulato in modo autonomo.

Il creditore che ha causato o aggravato il sovraindebitamento

L’art. 80, comma 4, impedisce al creditore, anche dissenziente, che ha colpevolmente determinato l’indebitamento o il suo aggravamento di contestare la convenienza della proposta. La norma non gli toglie il voto, ma incide sul giudizio di omologa quando la maggioranza è raggiunta e l’opposizione si fonda sulla convenienza. Per questo la relazione dell’OCC sul merito creditizio del finanziatore merita attenzione anche nella fase successiva al voto.

Classi e ordine delle prelazioni

Se la proposta prevede classi, la maggioranza deve essere raggiunta anche nel maggior numero di classi. Riformulare le classi è una delle strade più naturali per una nuova proposta, ma con un limite: secondo la Cassazione, Sez. I, sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025, anche nel concordato minore il trattamento riservato alle classi non può alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione. Una nuova proposta che “premia” i chirografari per ottenerne il voto a scapito dei privilegiati espone a un diniego per ragioni diverse dalla maggioranza.

Crediti ceduti a fondi e società di recupero

Il cessionario di un credito acquistato da meno di un anno prima della domanda non vota e non è computato (art. 79, comma 2). Nei sovraindebitamenti con banche che hanno ceduto pacchetti di crediti deteriorati, la data della cessione può spostare in modo decisivo la base di calcolo. È una verifica da fare sui documenti, non sulle dichiarazioni del creditore.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, esamina proprio questi snodi: chi vota, chi non vota e con quale peso.

Le alternative quando la nuova proposta non è percorribile

Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. È percorribile solo se il debitore ha debiti contratti come consumatore, cioè per scopi estranei all’attività. Il professionista che ha cessato l’attività ma ha soprattutto debiti professionali e fiscali non diventa consumatore per il solo fatto di avere chiuso la partita IVA. Quando però una parte significativa dei debiti è personale, la valutazione va fatta, perché il piano del consumatore non richiede il voto.

Composizione negoziata della crisi. È riservata all’imprenditore, anche sotto soglia (art. 25-quater CCII nel testo vigente), e si svolge con l’assistenza di un esperto indipendente. Non è una procedura concorsuale con voto: è una trattativa riservata che può chiudersi con accordi con singoli creditori o aprire la strada ad altri strumenti. Non è accessibile al professionista non imprenditore.

Saldo e stralcio con i singoli creditori. Con banche, società di leasing e fornitori è possibile negoziare fuori da ogni procedura una chiusura a saldo. Il limite è evidente: non vincola i creditori che non firmano e, con l’amministrazione finanziaria, non esiste un vero saldo e stralcio negoziale. Con il Fisco restano la rateizzazione e le eventuali definizioni agevolate previste dalla legge al momento.

Liquidazione controllata ed esdebitazione. Se il patrimonio è modesto e il reddito limitato, la liquidazione controllata con esdebitazione di diritto dopo tre anni (art. 282) può risultare più lineare di un secondo concordato. Per chi non ha attivo né prospettive di reddito, l’art. 283 prevede l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente, una sola volta nella vita e con obbligo di dichiarare per tre anni le utilità sopravvenute.

Domande frequenti

Se il mio commercialista o la banca non rispondono al voto, il concordato salta?

No. Secondo l’art. 79, comma 3, CCII il creditore che non comunica nulla all’OCC entro il termine assegnato si considera consenziente alla proposta nei termini in cui gli è stata trasmessa. Il silenzio aiuta il debitore. Il concordato fallisce quando i “no” espressi raggiungono almeno la metà dei crediti ammessi al voto o quando mancano le maggioranze ulteriori per teste o per classi. Resta essenziale che la proposta sia stata comunicata correttamente: un creditore non raggiunto non può essere considerato silente.

L’Agenzia delle Entrate ha votato contro: è tutto perso?

Non necessariamente. Il cram down dell’art. 80, comma 3, consente al giudice di omologare anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, se la loro adesione era determinante per la maggioranza e la proposta è per loro conveniente rispetto alla liquidazione controllata. La convenienza deve risultare in modo verificabile, anche dalla relazione dell’OCC. Se la proposta offre al Fisco meno di quanto otterrebbe dalla liquidazione, il voto contrario non può essere superato.

Dopo il diniego dell’omologa le esecuzioni ripartono subito?

Sì, è il rischio più concreto. Con il decreto che nega l’omologa il giudice dichiara l’inefficacia delle misure protettive (art. 80, comma 5). I creditori tornano liberi di iniziare o proseguire pignoramenti e azioni cautelari. Il reclamo non ripristina automaticamente la protezione. Per questo è utile avere già pronta, prima del voto, una valutazione sulle mosse successive, inclusa l’eventuale istanza di liquidazione controllata che, una volta aperta, blocca le esecuzioni individuali.

Il giudice può trasformare d’ufficio il concordato minore in liquidazione controllata?

No. Secondo l’art. 80, comma 5, dopo il diniego la liquidazione controllata si apre su istanza del debitore. Il comma 6 aggiunge che, in caso di frode, l’istanza può essere proposta anche da un creditore o dal pubblico ministero. Il debitore persona fisica deve inoltre considerare che, se è lui a chiedere l’apertura, serve l’attestazione dell’OCC sulla possibilità di acquisire attivo da distribuire (art. 268, comma 3).

Posso ripresentare subito un concordato minore migliorato?

La legge non vieta in sé una nuova domanda dopo un diniego per mancanza di maggioranza. Occorre però che la nuova proposta non incorra nelle cause di inammissibilità previste per il concordato minore e che sia davvero diversa: una proposta identica, rivolta agli stessi creditori che l’hanno respinta, ha poche probabilità di esito diverso. Nel frattempo le misure protettive della prima procedura sono cadute e vanno chieste di nuovo con la nuova domanda.

Una banca ha più della metà dei crediti e ha votato sì: perché il giudice non omologa? (caso limite)

Perché quando un solo creditore detiene la maggioranza dei crediti l’art. 79, comma 1, richiede anche la maggioranza per teste dei voti espressi. Se gli altri creditori che si sono espressi sono in prevalenza contrari, la seconda soglia manca e il concordato non è approvato, anche se la banca dominante è favorevole. La regola serve a impedire che un solo soggetto imponga la proposta a tutti. In questi casi la nuova proposta deve ottenere il consenso di una parte dei creditori minori.

Il quadro giurisprudenziale

I provvedimenti che seguono sono quelli verificati sulle fonti consultate; per ciascuno si indica il principio, riformulato, e la sua rilevanza per il tema del voto mancato. Alcuni riguardano istituti diversi dal concordato minore e sono richiamati per analogia: lo si segnala ogni volta.

1. Cass. civ., n. 14555/2026. La falcidia dei crediti tributari nel concordato minore non passa necessariamente da una proposta di transazione fiscale: il rinvio alla disciplina del concordato preventivo vale solo nei limiti della compatibilità, e l’art. 88 CCII non si applica in modo automatico. Rilevanza: chi riformula la proposta dopo il voto contrario del Fisco può strutturare il trattamento dei crediti tributari senza le forme della transazione fiscale, fermo il controllo di convenienza.

2. Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574. Il trattamento delle classi nel concordato minore non può alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione. Rilevanza: limita la libertà di ridisegnare le classi per conquistare la maggioranza in una nuova proposta.

3. Cass. civ., Sez. I, ordinanza interlocutoria n. 15593/2026, pubblicata il 21 maggio 2026. In un concordato preventivo in continuità, regolato dal testo anteriore al D.Lgs. 136/2024, la Corte ha espresso l’orientamento, ancora provvisorio, che l’omologa forzosa sui crediti fiscali non si estenda alle forme di approvazione trasversale tra classi, e ha rinviato alla Corte di Giustizia UE la questione su quali classi possano sostenere un’omologa a minoranza. Rilevanza: mostra che il cram down fiscale ha confini stretti e non è un meccanismo generale di superamento del dissenso; per il concordato minore va letto con cautela, trattandosi di istituto e regime diversi.

4. Cass. civ., 22 settembre 2022, n. 28013. In tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore, l’istanza di conversione in procedura liquidatoria era ammessa solo dopo la revoca dell’omologazione e non dopo la mancata omologazione. Rilevanza: segna la differenza con il testo vigente dell’art. 80, comma 5, che per il concordato minore consente espressamente al debitore di chiedere la liquidazione controllata dopo il diniego.

5. Trib. Roma, sez. XIV, 22 settembre 2025, n. 753. Omologazione del concordato minore di un avvocato con applicazione del cram down nei confronti del Fisco e richiamo alla regola della priorità relativa. Rilevanza: conferma in concreto che il voto contrario dell’amministrazione finanziaria non è di per sé fatale, se la proposta regge al confronto con l’alternativa liquidatoria.

6. Trib. Taranto, 11 aprile 2024. Nel concordato minore familiare unitario le maggioranze devono essere raggiunte per tutte le masse e per ciascun componente; non è ammessa un’omologa parziale limitata alla parte del piano approvata. Rilevanza: individua una causa specifica di mancato raggiungimento della maggioranza e ne chiarisce le conseguenze sull’intera proposta.

7. App. Venezia, Sez. I, 23 luglio 2026, n. 1637. Negli accordi di ristrutturazione con transazione fiscale e previdenziale il carattere determinante dell’adesione pubblica si valuta considerando in modo unitario i crediti pubblici, mentre convenienza e soglie minime si verificano per ciascun ente. Rilevanza: offre un criterio, applicabile per analogia, per stabilire quando il voto contrario di più enti è “determinante” ai fini dell’art. 80, comma 3.

8. App. Venezia, Sez. I, decreto 2 novembre 2023. Richiamato dalla pronuncia precedente per il principio secondo cui gli enti pubblici esercitano, nel valutare le proposte, una discrezionalità vincolata: devono aderire alle proposte convenienti e respingere quelle non convenienti. Rilevanza: rafforza l’argomento secondo cui un voto contrario pubblico non motivato da ragioni di convenienza può essere superato dal giudice.

9. Trib. Lanciano, r.acc. 2/22. Citato nello studio CNDCEC-FNC del 29 aprile 2026 come esempio della prassi, anteriore al correttivo, di confrontare la proposta anche con una liquidazione stragiudiziale. Rilevanza: oggi il parametro della convenienza, anche ai fini del cram down, è la liquidazione controllata; la relazione dell’OCC deve essere costruita su quel confronto.

Accanto a queste pronunce, lo studio CNDCEC-FNC del 29 aprile 2026, “Il concordato minore nel CCII”, offre una rassegna ampia della giurisprudenza di merito 2023-2026 ed è un riferimento utile per verificare l’orientamento del singolo tribunale prima del deposito.

Il quadro che ne emerge è coerente. Il voto resta la regola, ma il legislatore e i giudici hanno costruito due correttivi: il silenzio-assenso, che neutralizza l’inerzia, e il cram down fiscale e contributivo, che neutralizza il dissenso pubblico non giustificato da ragioni di convenienza. Fuori da questi due binari, il dissenso espresso dei creditori privati è insuperabile e la strada passa dalla nuova proposta o da uno strumento diverso.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Quando il concordato minore non raggiunge la maggioranza, o rischia di non raggiungerla, lo Studio interviene con strumenti precisi:

  1. Ricostruiamo la base di voto: confrontiamo l’elenco dei creditori con estratti di ruolo, Centrale Rischi, contratti e cessioni di credito, per verificare chi doveva votare e con quale importo.
  2. Verifichiamo le esclusioni dell’art. 79, comma 2: controlliamo parentele, rapporti societari, date delle cessioni e conflitti d’interessi che possono cambiare il denominatore.
  3. Controlliamo le comunicazioni dell’OCC: esaminiamo indirizzi PEC, ricevute e tempi per accertare se il silenzio-assenso è stato applicato correttamente.
  4. Ricalcoliamo le tre maggioranze: per crediti, per teste in presenza di creditore dominante e per classi, documentando ogni passaggio.
  5. Predisponiamo l’istanza di cram down: costruiamo con i commercialisti dello staff il confronto numerico con la liquidazione controllata e lo coordiniamo con la relazione dell’OCC.
  6. Redigiamo il reclamo ai sensi dell’art. 50 CCII contro il decreto di diniego, quando il calcolo o la valutazione di convenienza sono contestabili.
  7. Valutiamo e, se opportuno, predisponiamo la nuova proposta, rimodulando percentuali, tempi, classi e garanzie nel rispetto dell’ordine delle prelazioni.
  8. Analizziamo la convenienza della liquidazione controllata e la prospettiva dell’esdebitazione, inclusa l’ipotesi del debitore incapiente.
  9. Esaminiamo le alternative: piano del consumatore se i debiti lo consentono, composizione negoziata per l’imprenditore, trattative a saldo con i creditori privati.
  10. Proteggiamo il patrimonio dopo il diniego: monitoriamo le esecuzioni che ripartono e impostiamo le opposizioni e le istanze necessarie.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Gestore della crisi e di fiduciario di un OCC: significa conoscere il punto di vista dell’Organismo che raccoglie i voti, calcola le maggioranze e firma la relazione sulla convenienza, cioè proprio i passaggi in cui il concordato minore si decide. La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dal primo calcolo dei voti al reclamo e, se necessario, fino al giudizio in Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea. Avvocati e commercialisti dello staff lavorano insieme sullo stesso fascicolo, perché il voto del Fisco e dell’INPS si contesta con i numeri prima ancora che con gli argomenti giuridici.

Conclusioni operative

Il mancato raggiungimento della maggioranza non chiude automaticamente ogni strada. Prima si fa la diagnosi: quale soglia è mancata, chi ha votato contro, se il calcolo è corretto. Se il dissenso viene dal Fisco o dall’INPS ed era determinante, il cram down dell’art. 80, comma 3, può portare comunque all’omologa, purché la convenienza sia dimostrata. Se il dissenso è privato, restano il reclamo per gli errori di calcolo, la nuova proposta, la liquidazione controllata su istanza o uno strumento diverso, con la consapevolezza che dopo il diniego le misure protettive cadono subito.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: lavora ogni giorno sui meccanismi di voto, sulle maggioranze e sulle relazioni di convenienza che decidono l’esito del concordato minore. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa consente inoltre di valutare, per l’imprenditore, la composizione negoziata come alternativa.

📩 Non lasciare che le esecuzioni ripartano senza una strategia: scrivici oggi stesso, i riferimenti per raggiungere lo Studio sono al termine di questa pagina.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO