Cosa Succede Al Socio Accomandatario Con L’esdebitazione Della SAS?

Nella crisi di una società in accomandita semplice, il socio accomandatario raramente perde la possibilità di liberarsi dai debiti per mancanza dei requisiti di legge: la perde, molto più spesso, per una serie di errori commessi prima e durante la procedura, quasi sempre evitabili.

La regola di partenza è semplice, ma le sue conseguenze no. Quando si apre la liquidazione giudiziale di una SAS, la procedura si estende al socio accomandatario, che risponde illimitatamente delle obbligazioni sociali. Il socio accomandante, invece, resta normalmente fuori, perché risponde nei limiti della quota: a meno che non si sia ingerito nella gestione. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) prevede poi che l’esdebitazione della società abbia efficacia anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili (art. 278, comma 5), ma che le condizioni di meritevolezza dell’art. 280 vadano verificate proprio su di loro (art. 278, comma 4). E lascia salvi i diritti dei creditori verso fideiussori e coobbligati (art. 278, comma 6): una frase che, per l’accomandante che ha firmato garanzie in banca, cambia tutto.

L’esperienza insegna che gli errori più frequenti, e più costosi, sono questi:

  1. Non presentare l’istanza di esdebitazione, o presentarla fuori dal momento giusto, contando su un effetto “automatico”.
  2. Non collaborare con il curatore o con il liquidatore, o farlo in modo reticente.
  3. Cedere quote, immobili o altri beni nei mesi che precedono la procedura, pensando di “mettersi al sicuro”.
  4. L’ingerenza dell’accomandante nella gestione, che trasforma un socio a rischio limitato in un socio esposto come l’accomandatario.
  5. Credere che l’esdebitazione della società cancelli anche i debiti personali e le garanzie prestate.
  6. Sbagliare procedura quando la SAS è sotto soglia, o sottovalutare la colpa grave nell’aver causato il sovraindebitamento.

Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo tema? Perché l’esdebitazione della SAS sta a cavallo tra due mondi. Da un lato c’è la crisi d’impresa, che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo affronta come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Dall’altro c’è il sovraindebitamento delle persone fisiche e delle piccole società sotto soglia, che conosce dall’interno come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC. Il socio accomandatario vive entrambe le dimensioni: è imprenditore attraverso la società e, insieme, persona fisica con un patrimonio e debiti propri. Serve chi sappia leggerle insieme.

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Errore n. 1 – Non presentare l’istanza di esdebitazione, aspettando che “arrivi da sola”

L’errore

La liquidazione giudiziale della SAS si chiude dopo anni. Il socio accomandatario, travolto in estensione, ha ormai perso la casa e consegnato tutto al curatore. Riceve la comunicazione della chiusura e pensa che la partita sia finita: “Hanno liquidato tutto, i debiti rimasti non me li possono più chiedere”. Non deposita nulla. Due anni dopo, un creditore ammesso al passivo e rimasto insoddisfatto gli pignora il quinto della nuova retribuzione.

Perché è un errore

Nella liquidazione giudiziale l’esdebitazione non è un effetto automatico della chiusura. L’art. 281, comma 1, CCII, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024, stabilisce che il tribunale provvede “su istanza del debitore”, contestualmente al decreto di chiusura, sentiti gli organi della procedura e verificate le condizioni degli artt. 278, 279 e 280. Allo stesso modo il tribunale provvede quando sono decorsi almeno tre anni dall’apertura della liquidazione giudiziale (art. 281, comma 2). L’art. 279 fissa la regola temporale generale: il debitore ha diritto all’esdebitazione decorsi tre anni dall’apertura o alla chiusura della procedura, se anteriore.

Attenzione a un dettaglio che trae in inganno chi si informa da solo: alcune spiegazioni che circolano in rete parlano ancora di una pronuncia “d’ufficio”. Il testo vigente dice altro. Senza istanza il tribunale non è tenuto a pronunciarsi.

Per la società, l’istanza va presentata da chi la rappresenta, cioè normalmente dall’accomandatario. Quanto all’accomandatario stesso, travolto in estensione, il codice non dice in modo espresso se debba presentare un’istanza autonoma nella propria procedura. Non risultano pronunce in regime CCII che abbiano chiarito il punto.

Le conseguenze

Senza un decreto di esdebitazione i debiti concorsuali non soddisfatti restano esigibili. Per la società, che dopo la chiusura sarà in genere cancellata, il problema è relativo. Per l’accomandatario è enorme: i creditori sociali, che nella sua procedura personale concorrono insieme ai suoi creditori personali, possono tornare ad aggredire redditi e beni futuri. Chi non chiede l’esdebitazione si ritrova, a procedura chiusa, ancora debitore dei crediti rimasti insoddisfatti: ha subito la liquidazione senza ottenerne il beneficio.

C’è anche un tema di tempi. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 74/2026 (depositata il 12 maggio 2026), ha dichiarato non fondata, “nei sensi di cui in motivazione”, la questione sull’art. 281, comma 1, sollevata dal Tribunale di Arezzo. La Corte ha chiarito che la contestualità con il decreto di chiusura va intesa in senso logico-funzionale e non soltanto cronologico. Un’istanza depositata subito dopo la chiusura può quindi essere decisa con un decreto successivo. La Corte ha però invitato il legislatore a fissare un termine. Oggi, dunque, la porta non si chiude di colpo con il decreto di chiusura. Ma chi lascia passare mesi o anni si espone a una contestazione che nessuno può escludere.

Cosa fare invece

Depositare l’istanza di esdebitazione per tempo: al più tardi insieme alla richiesta di chiusura, oppure appena decorsi tre anni dall’apertura, se la procedura è ancora pendente. Va depositata per la società e, per prudenza, anche per l’accomandatario nella procedura in estensione. L’istanza non è un modulo da riempire: va costruita dimostrando, punto per punto, l’assenza delle cause ostative dell’art. 280. Il curatore deve comunicarla ai creditori ammessi al passivo, che hanno quindici giorni per presentare osservazioni (art. 281, comma 1). Conviene anticipare le loro obiezioni, non subirle.

Se l’istanza viene presentata quando la procedura è ancora aperta, decorsi tre anni, bisogna sapere che l’esdebitazione non incide sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie, anche posteriori alla chiusura (art. 281, comma 5). Se da quei giudizi deriva un maggiore riparto, l’esdebitazione vale solo per la parte definitivamente non soddisfatta (comma 6).

Il dettaglio che pochi conoscono

Il decreto sull’esdebitazione è comunicato al debitore, agli organi della procedura, al pubblico ministero e ai creditori ammessi non integralmente soddisfatti. Tutti possono proporre reclamo ex art. 124 CCII entro trenta giorni (art. 281, comma 4). Il decreto è poi iscritto nel registro delle imprese. Ne derivano due conseguenze pratiche. Il diniego si impugna in un termine breve, che decorre dalla comunicazione e che molti lasciano scadere aspettando di “capire meglio”. E il decreto di concessione può essere attaccato dai creditori negli stessi trenta giorni: fino a quel momento non è il caso di considerarsi liberi.

C’è poi la questione del regime applicabile. Se il fallimento della SAS è stato dichiarato prima del 15 luglio 2022, la disciplina resta quella della legge fallimentare. La Cassazione lo ha affermato sia per l’esdebitazione (Cass. civ., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835) sia per la domanda di estensione ai soci, anche se proposta dopo l’entrata in vigore del codice (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 24247/2025). Chi applica il CCII a una vicenda nata sotto la vecchia legge rischia di sbagliare presupposti e procedimento.

Un ultimo elemento spesso trascurato riguarda gli effetti non economici. L’art. 278, comma 1, stabilisce che con l’esdebitazione vengono meno anche le cause di ineleggibilità e di decadenza collegate all’apertura della liquidazione giudiziale. Per l’accomandatario che vuole tornare a fare impresa, ricoprire una carica o partecipare a una nuova società, l’istanza non è solo una questione di debiti: è la condizione per ripulire la propria posizione. Va anche considerato che l’esdebitazione non è ripetibile all’infinito. L’art. 280 esclude chi ne ha beneficiato nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per ottenerla (lett. d) e chi ne ha già beneficiato due volte (lett. e). L’accomandatario che ha alle spalle una precedente procedura deve quindi verificare le date prima di contare sul beneficio, perché i cinque anni si contano a ritroso dalla scadenza del termine per l’esdebitazione, non dalla data in cui deposita la domanda.


Errore n. 2 – Non collaborare con il curatore, o farlo a metà

L’errore

Il curatore chiede all’accomandatario l’elenco dei conti personali, i contratti con i clienti degli ultimi due anni e le chiavi di un magazzino. L’accomandatario risponde in ritardo, consegna solo una parte dei documenti e omette un conto aperto presso una banca online, “tanto c’erano poche migliaia di euro”. Non si presenta a un’audizione perché “tanto non c’è più niente da dire”.

Perché è un errore

L’art. 280, comma 1, lett. c), CCII ammette all’esdebitazione solo il debitore che non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi tutte le informazioni utili e i documenti necessari al suo buon andamento. Per la SAS questa condizione non si verifica sulla società come entità astratta. L’art. 278, comma 4, stabilisce che, se il debitore è una società, le condizioni dell’art. 280 devono sussistere nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti. Nella SAS l’accomandatario è entrambe le cose. La sua condotta processuale è quindi la condotta della società ai fini dell’esdebitazione.

Accanto alla lettera c) c’è la lettera b): non aver distratto l’attivo, non aver esposto passività insussistenti, non aver cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, non aver fatto ricorso abusivo al credito. Un conto omesso o una contabilità lacunosa possono ricadere in entrambe le ipotesi.

Le conseguenze

È qui che molti compromettono la propria posizione senza rendersene conto. La mancata collaborazione dell’accomandatario può costare l’esdebitazione due volte: alla società e a lui stesso. Se le condizioni dell’art. 280 mancano in capo all’accomandatario, l’esdebitazione della SAS non può essere concessa. E, mancando quella, viene meno anche l’effetto liberatorio che il comma 5 dell’art. 278 riconosce ai soci illimitatamente responsabili.

Il curatore, inoltre, deve riferire nel rapporto riepilogativo dell’art. 235 i fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio (art. 281, comma 3). Ciò che l’accomandatario fa o non fa durante la procedura finisce, nero su bianco, nel documento che il tribunale leggerà al momento di decidere.

La Cassazione ha chiarito che la scarsità del patrimonio, da sola, non esclude l’esdebitazione: conta che non derivi da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive (Cass. civ., Sez. I, ord. 6 novembre 2024, n. 28505). Lo ha detto in un caso ancora regolato dalla legge fallimentare, osservando che l’art. 280 CCII ha eliminato il requisito oggettivo della soddisfazione minima dei creditori. Il messaggio, rovesciato, è chiarissimo. Ciò che preclude il beneficio non è aver poco: è comportarsi male. Già prima, Cass. civ., ord. 31 maggio 2023, n. 15359, riguardo a un socio di SNC fallito in estensione, aveva sottolineato il carattere tassativo delle cause ostative, anche alla luce della Direttiva UE 2019/1023. Proprio perché sono poche e tassative, chi ne integra una non ha vie di fuga.

Cosa fare invece

Trattare il curatore come l’interlocutore da cui dipende l’esdebitazione futura: rispondere per iscritto, in tempi brevi, con documenti completi e ordinati. Conviene preparare subito un fascicolo personale dell’accomandatario con:

  • conti correnti, carte e depositi intestati o cointestati, anche se con saldi minimi;
  • beni registrati (immobili, veicoli, partecipazioni in altre società);
  • contratti in corso, crediti verso terzi, polizze;
  • scritture contabili della SAS, estratti conto sociali degli ultimi anni, corrispondenza con le banche;
  • elenco delle garanzie prestate da soci e terzi.

Ogni richiesta del curatore va riscontrata con una lettera o una PEC, anche quando la risposta è “non dispongo di questo documento, per questa ragione”. La traccia scritta è la miglior prova del requisito della lettera c).

Il dettaglio che pochi conoscono

L’art. 280, comma 1, lett. a), prevede un’ipotesi particolare. Se è in corso un procedimento penale per bancarotta fraudolenta o per altri delitti connessi all’attività d’impresa, o se è stata applicata una misura di prevenzione del D.Lgs. 159/2011, il tribunale non rigetta l’istanza: rinvia la decisione fino all’esito del procedimento. Per l’accomandatario indagato non tutto è perduto, ma i tempi si allungano anche di molti anni. Dichiarazioni rese al curatore in modo superficiale possono finire nel fascicolo penale. Prima di ogni audizione è indispensabile sapere che cosa si sta per dire, e perché.


Errore n. 3 – Cedere quote o beni prima della procedura per “mettersi al sicuro”

L’errore

La SAS perde soldi da due anni. L’accomandatario capisce che la situazione è compromessa. Recede dalla società e cede la quota a un parente che diventa nuovo accomandatario. Nello stesso periodo trasferisce al coniuge, per un prezzo simbolico, l’appartamento al mare. Lascia il proprio cognome nella ragione sociale, perché “cambiare insegna costa”. Otto mesi dopo la SAS finisce in liquidazione giudiziale.

Perché è un errore

L’art. 256, comma 2, CCII consente l’estensione della liquidazione giudiziale al socio illimitatamente responsabile anche dopo la sua uscita dalla società. Il limite è di un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata, anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità pubblicitarie. Occorre inoltre che l’insolvenza della società riguardi, in tutto o in parte, debiti esistenti alla data della cessazione. Il recesso, dunque, non mette nessuno al riparo per un anno. E l’anno decorre dalla pubblicità, non dal giorno in cui il socio ha smesso di occuparsi della società.

La Cassazione lo ha ribadito in un caso di SAS. Il termine annuale decorre solo dall’iscrizione nel registro delle imprese dei fatti che determinano la perdita della qualità di socio illimitatamente responsabile, non dalla cessazione dell’attività (Cass. civ., Sez. I, ord. 29 aprile 2024, n. 11342, in regime di legge fallimentare). La stessa ordinanza ha affermato che l’inserimento del nome dell’accomandante, o dell’ex accomandatario, nella ragione sociale comporta la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali. Conta il contenuto oggettivo della ragione sociale e la confusione che ne deriva sul ruolo svolto, non le ragioni della scelta. Il principio era già stato espresso, per il termine di decadenza dell’estensione, da Cass. civ., Sez. I, sent. 28 febbraio 2017, n. 5069.

Il trasferimento dell’immobile al coniuge pone un problema diverso. Il curatore può agire con le azioni di inefficacia e revocatorie previste dal codice. Sul piano dell’esdebitazione, inoltre, l’art. 280, comma 1, lett. b), esclude chi abbia distratto l’attivo.

Le conseguenze

L’accomandatario uscito “in tempo” scopre di non essere uscito affatto. Viene coinvolto nella liquidazione in estensione per i debiti sociali già esistenti al momento del recesso. Il bene ceduto al coniuge rischia di tornare nella massa. Il danno più grave è però un altro: la cessione sospetta può diventare la prova della distrazione che preclude l’esdebitazione, non solo per lui ma, tramite l’art. 278, comma 4, per la società. Paradossalmente, il tentativo di salvare un immobile può costare la liberazione da tutti gli altri debiti.

Non va sottovalutata nemmeno la condotta successiva alla cessione. In un caso deciso da Cass. civ., Sez. III, ord. 26 marzo 2025, n. 8048, un accomandatario aveva disdetto a nome della società un contratto di agenzia per poi assumerlo in proprio. La Corte ha ritenuto che la violazione del divieto di concorrenza ex art. 2301 c.c. potesse generare un danno risarcibile, anche se il recesso del socio era valido. Spostare clienti e contratti dalla società in crisi a sé stessi è un comportamento che il curatore cercherà e troverà.

Cosa fare invece

Prima di qualsiasi cessione di quote o di beni, verificare la data in cui la cessazione della responsabilità illimitata sarà pubblicata nel registro delle imprese e calcolare l’anno da quel giorno. Se la crisi è già in atto, la cessione non protegge: espone. L’alternativa corretta è affrontare la crisi con gli strumenti previsti dal codice, dalla composizione negoziata alle procedure di regolazione, mantenendo il patrimonio integro e documentato. Se il recesso è legittimo e motivato, va reso pubblico subito e accompagnato dalla modifica della ragione sociale, per eliminare il nome dell’uscente.

Il dettaglio che pochi conoscono

L’art. 256, comma 4, consente di estendere la procedura anche ai soci illimitatamente responsabili la cui esistenza emerge dopo l’apertura, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio già coinvolto o del pubblico ministero. Il comma 5 applica la stessa regola quando risulta che l’impresa, formalmente individuale o di un’altra società, è riferibile in realtà a una società di cui quel soggetto è socio illimitatamente responsabile. La Cassazione ha esteso la regola anche alle società irregolari, compresa la SAS irregolare, cassando una decisione che aveva negato l’estensione sulla base di un patto sociale non pubblicizzato (Cass. civ., Sez. I, ord. 7 novembre 2024, n. 28650). Le intestazioni di comodo e le “società nella società” non sono un riparo: sono il primo filone d’indagine del curatore.


Errore n. 4 – L’ingerenza dell’accomandante nella gestione

L’errore

L’accomandante è il fratello dell’accomandatario, oppure il coniuge, oppure il socio finanziatore. Nei momenti difficili “dà una mano”. Tratta con i fornitori per ottenere dilazioni, firma ordini, negozia con la banca il rientro dello scoperto, decide quali dipendenti mantenere. Lo fa a nome della società, senza alcuna procura per singoli affari.

Perché è un errore

L’art. 2320, comma 1, c.c. vieta agli accomandanti di compiere atti di amministrazione e di trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. L’accomandante che contravviene assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso dalla società. Il comma 2 delimita ciò che gli è permesso: prestare la propria opera sotto la direzione degli amministratori e, se l’atto costitutivo lo consente, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e sorveglianza. Il comma 3 gli riconosce il diritto di ricevere ogni anno il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite e di controllarne l’esattezza sui libri sociali.

Sulla soglia dell’ingerenza la Cassazione è netta. È necessario e sufficiente che l’accomandante violi il divieto di trattare o concludere affari in nome della società, o compia atti con influenza decisiva o almeno rilevante sull’amministrazione. Non conta l’intensità né la continuità della condotta. Restano fuori solo gli atti meramente esecutivi (Cass. civ., Sez. I, ord. 25 giugno 2024, n. 17546). In passato la stessa Corte aveva già affermato che l’accomandante che compie atti propri della gestione perde il beneficio della responsabilità limitata e può essere coinvolto nel fallimento in estensione (Cass. civ., Sez. I, sent. 27 giugno 2018, n. 16984). Aveva precisato anche che non integra ingerenza la semplice presa di contatto con un’altra società per sondarne le intenzioni transattive (Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 23 febbraio 2018, n. 4498).

Le conseguenze

L’accomandante che si è ingerito diventa, ai fini della crisi, un socio illimitatamente responsabile. L’art. 256, comma 1, estende la liquidazione giudiziale della società ai soci illimitatamente responsabili. Il comma 4 consente l’estensione anche a quelli che emergono dopo l’apertura, su istanza del curatore o di un creditore. L’ingerenza può costare all’accomandante l’intero patrimonio personale, non solo la quota conferita.

C’è un effetto meno evidente. Una volta riconosciuto socio illimitatamente responsabile, l’accomandante entra anche nel perimetro dell’art. 278, comma 4. Le condizioni dell’art. 280 andranno verificate pure su di lui. Un accomandante che ha gestito la crisi in modo disordinato rischia di compromettere l’esdebitazione della società stessa.

Cosa fare invece

L’accomandante deve restare nel ruolo che la legge gli assegna: controllo, pareri autorizzati dallo statuto, lavoro sotto la direzione dell’accomandatario. Se una trattativa richiede proprio la sua presenza, la soluzione corretta è una procura speciale scritta per quel singolo affare, rilasciata dall’accomandatario. Le richieste di informazioni vanno formulate come esercizio del diritto di controllo dell’art. 2320, comma 3, non come istruzioni operative. Per tutelare il patrimonio sociale, del resto, l’accomandante dispone di strumenti interni: azione di responsabilità, revoca dell’amministratore per giusta causa, impugnazione del rendiconto, richiesta di esclusione. Lo ha ricordato Cass. civ., Sez. II, sent. 7 settembre 2016, n. 17691.

Un caso frequente è quello dell’accomandante che lavora stabilmente nella società, magari come dipendente. La legge lo consente: l’art. 2320, comma 2, ammette che presti la propria opera sotto la direzione degli amministratori, e il rapporto di lavoro subordinato è compatibile con la qualità di accomandante purché le mansioni non comportino ingerenza nella direzione. La giurisprudenza ha precisato che la sola presenza dell’accomandante nel negozio non prova la cogestione (Cass. civ., Sez. Lavoro, sent. 31 maggio 2016, n. 11250). Il confine, però, è sottile. Chi sta al banco e serve i clienti è nel ruolo. Chi decide i prezzi, sceglie i fornitori e firma i contratti ne è uscito. Nella crisi, quando l’accomandatario è assente o sopraffatto, la tentazione di “prendere in mano la situazione” è forte. È proprio il momento in cui serve una procura scritta.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, imposta la difesa dell’accomandante partendo dai documenti: chi ha firmato cosa, con quale procura, con quale effetto sulla gestione.

Il dettaglio che pochi conoscono

L’ingerenza non è l’unico modo in cui l’accomandante perde la responsabilità limitata. Come si è visto, la Cassazione ha attribuito responsabilità illimitata all’accomandante che consente l’inserimento del proprio nome nella ragione sociale (Cass. 11342/2024). In molte SAS familiari la ragione sociale riporta il cognome di tutti i soci, per tradizione: è un rischio che si elimina con una semplice modifica, ma solo se la si fa per tempo.

Sul piano della liquidazione controllata il discorso cambia. Il Tribunale di Rimini, con sentenza del 16 gennaio 2026 (R.G. 142/2025), ha aperto la liquidazione controllata nei confronti della SAS, dell’accomandatario e dell’accomandante. Lo ha fatto non per ingerenza, ma applicando l’art. 66 CCII sulle procedure familiari: l’accomandante era il coniuge convivente dell’accomandatario e il sovraindebitamento aveva origine comune. Il Tribunale ha ricordato che, per l’accomandante, l’estensione non è automatica. Il coinvolgimento può però essere una scelta strategica, quando l’accomandante ha debiti propri nati dalla stessa crisi.


Errore n. 5 – Credere che l’esdebitazione della società cancelli anche i debiti personali e le garanzie

L’errore

L’accomandatario ottiene, nella liquidazione della SAS, il decreto di esdebitazione. Pensa che tutto sia cancellato: il mutuo personale sulla casa, il finanziamento dell’auto, l’assegno di mantenimento arretrato verso l’ex coniuge, la sanzione amministrativa di un vecchio verbale. L’accomandante, che aveva firmato una fideiussione a favore della banca per lo scoperto sociale, pensa la stessa cosa: “Se la società è esdebitata, la garanzia cade”. Entrambi ricevono, pochi mesi dopo, un atto di precetto.

Perché è un errore

Il comma 5 dell’art. 278 dice che l’esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Riguarda i debiti della società, di cui l’accomandatario risponde come socio illimitatamente responsabile. Non menziona i debiti personali che l’accomandatario ha contratto in proprio. Questi entrano nella sua procedura in estensione, dove concorrono insieme ai crediti sociali (lo ha ricordato, in regime di legge fallimentare, Cass. 15359/2023). Ma la loro inesigibilità passa per un’esdebitazione che riguardi lui come debitore. Non esistono, ad oggi, pronunce verificate in regime CCII che chiariscano se basti l’istanza della società o serva un’istanza autonoma del socio. La prudenza impone di presentarla.

Il comma 6 è ancora più netto: sono salvi i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso. L’accomandante che ha garantito personalmente i debiti della SAS resta obbligato come fideiussore. L’esdebitazione della società, che lo riguarderebbe solo se fosse socio illimitatamente responsabile, non lo libera dalla garanzia.

Il comma 7, infine, esclude in ogni caso dall’esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie che non siano accessorie a debiti estinti.

Le conseguenze

Chi confonde l’esdebitazione della società con la propria scopre che i creditori personali e le banche garantite conservano intatte le loro azioni. Per l’accomandante fideiussore, la banca escuterà la garanzia dopo aver incassato il riparto, chiedendo la differenza. Per l’accomandatario, gli assegni di mantenimento arretrati e i risarcimenti da illecito restano dovuti in ogni caso. Restano dovute anche le sanzioni non accessorie. Quelle accessorie a debiti estinti, invece, seguono la sorte del debito principale: in una liquidazione controllata, il Tribunale di Torino, con decreto del 9 aprile 2026 (riportato da Eutekne), ha incluso nell’esdebitazione la sanzione tributaria accessoria, venuta meno per effetto dell’estinzione dell’obbligazione principale.

Esiste poi un limite per i creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso. Verso di loro l’esdebitazione opera solo per la parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori di pari grado (art. 278, comma 2). La regola è vigente. È stata contestata davanti alla Corte costituzionale dai Tribunali di Verona e Milano, ma con l’ordinanza n. 104/2026 (depositata l’11 giugno 2026) la Corte ha restituito gli atti senza esaminare il merito, perché le ordinanze andavano notificate anche ai creditori ammessi al passivo. Le ordinanze sono state poi ripubblicate in Gazzetta Ufficiale il 23 settembre 2026: la questione è di nuovo davanti alla Consulta.

Cosa fare invece

Mappare subito tre categorie di debiti: quelli sociali, quelli personali dell’accomandatario e quelli garantiti dai soci, accomandanti inclusi. Per ciascuno va stabilito in quale procedura entra, se è esdebitabile e chi ne resta obbligato. Per l’accomandatario significa curare l’insinuazione e l’accertamento dei debiti personali nella sua procedura e presentare istanza di esdebitazione anche per sé. Per l’accomandante fideiussore significa valutare per tempo una propria procedura di sovraindebitamento, se la garanzia supera la sua capacità di pagare, invece di attendere il precetto della banca.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il comma 6 salva i diritti verso coobbligati e fideiussori, ma non dice nulla sui rapporti interni tra soci. L’accomandante che paga la banca come fideiussore acquista un diritto di regresso verso la società e, nella misura prevista dalla legge, verso gli altri obbligati. Se la società e l’accomandatario sono stati esdebitati, quel regresso si scontra con l’inesigibilità. Il fideiussore paga, insomma, e non recupera. È una ragione in più per gestire la posizione del garante dentro la strategia complessiva della crisi, non dopo.


Errore n. 6 – Sbagliare procedura quando la SAS è sotto soglia, o sottovalutare la colpa grave

L’errore

La SAS è piccola: un negozio, due dipendenti, ricavi modesti. Non supera le soglie di fallibilità. L’accomandatario sente parlare di liquidazione giudiziale ed esdebitazione dopo tre anni e si convince che il percorso sia lo stesso. Non si accorge che la sua storia (anni di debiti con l’erario accumulati mentre continuava a chiedere finanziamenti) verrà letta con un metro diverso. Oppure, dopo essere stato coinvolto in estensione, chiede per sé una seconda procedura senza avere alcun bene da liquidare.

Perché è un errore

La SAS che non supera i limiti dimensionali dell’impresa minore non va in liquidazione giudiziale, ma in liquidazione controllata. L’esdebitazione è disciplinata dall’art. 282 CCII, che prevede un procedimento diverso e condizioni ulteriori. L’esdebitazione opera con il provvedimento di chiusura o, prima, decorsi tre anni dall’apertura. È dichiarata con decreto motivato del tribunale, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore. Il liquidatore comunica l’istanza ai creditori ammessi, che hanno quindici giorni per le osservazioni (art. 282, comma 1).

Il comma 2 aggiunge, oltre alle condizioni dell’art. 280, due requisiti: il debitore non deve essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per uno dei reati dell’art. 344, e non deve aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Nella liquidazione giudiziale questo requisito non c’è. Nella controllata pesa, e pesa sul momento in cui si è contratto il debito.

L’art. 278, comma 4, richiama solo le condizioni dell’art. 280 come requisiti da verificare sui soci illimitatamente responsabili. Ci si può chiedere se anche la colpa grave del comma 2 dell’art. 282 vada valutata sull’accomandatario. Il dato letterale non lo dice espressamente. Ma, nella SAS, è l’accomandatario a decidere quali debiti contrarre: è difficile immaginare un tribunale che valuti la colpa grave della società senza guardare a lui. Non risultano pronunce con estremi certi che abbiano risolto il punto.

Le conseguenze

La Cassazione ha chiarito che l’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza. Negligenza e imprudenza del debitore rilevano solo nella successiva fase di esdebitazione, ai sensi degli artt. 280 e 282, comma 2 (Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074). Lo ha ribadito Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603: per l’apertura serve la relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza del debitore, che il giudice controlla nel merito, ma la condotta del debitore si valuta in sede di esdebitazione. Proprio per questo l’accomandatario che ha accumulato debiti con colpa grave può vedersi aprire la procedura, perdere il patrimonio e poi non ottenere la liberazione finale. Un orientamento isolato di merito, il Tribunale di Ascoli Piceno (8 novembre 2024, riportato da una rassegna senza numero), ha addirittura formulato già all’apertura un giudizio prognostico negativo sull’esdebitazione per colpa grave e malafede. È un’impostazione in tensione con la Cassazione, ma mostra quanto il tema sia sentito.

C’è poi l’errore opposto: chiedere una procedura che non serve. Il Tribunale di Milano, con decisione del 7 agosto 2024, ha dichiarato inammissibile la liquidazione controllata chiesta da un accomandatario già fallito in estensione, senza reddito e senza beni, con debiti di origine societaria per circa 17 milioni di euro. Ha applicato per analogia l’art. 268, comma 3, CCII, che esclude l’apertura quando non è possibile acquisire attivo da distribuire. Le spese della procedura, stimate in circa 9.400 euro, avrebbero solo peggiorato la posizione dei creditori. Il commentatore della rassegna osservava che, per chi è privo di tutto, la strada naturale è l’esdebitazione dell’incapiente ex art. 283, che però si ottiene una sola volta. Sul punto la Cassazione ha posto un limite: il debitore già dichiarato fallito che non ha ottenuto l’esdebitazione dell’art. 142 l.fall. non può invocare l’art. 283 CCII per la stessa esposizione debitoria (Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108).

Cosa fare invece

Verificare prima di tutto se la SAS supera o no i limiti dell’impresa minore, perché da lì dipendono procedura, condizioni e tempi dell’esdebitazione. Se la società è sotto soglia, la ricostruzione della genesi dei debiti diventa decisiva già nella relazione dell’OCC. Va dimostrato, con documenti, perché ogni finanziamento è stato chiesto, che cosa si pensava di poterne ricavare e perché la previsione non si è realizzata. Se l’accomandatario non ha nulla da liquidare, va valutata la strada dell’incapiente, tenendo presenti i limiti posti dalla Cassazione per chi è già passato da un fallimento.

Il dettaglio che pochi conoscono

Nella liquidazione controllata il decreto di esdebitazione del consumatore o del professionista è pubblicato in un’apposita area del sito del tribunale o del Ministero della giustizia, mentre quello dell’impresa va al registro delle imprese (art. 282, comma 1). Contro il provvedimento che concede l’esdebitazione, e contro quello che dichiara le preclusioni, creditori ammessi e debitore possono proporre reclamo ex art. 124 entro trenta giorni (art. 282, comma 3). E anche qui l’esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie (comma 2-bis). Chi pensa di “chiudere” e voltare pagina deve sapere che le azioni del liquidatore ancora pendenti vanno avanti.


Gli errori in cifre

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con importi verosimili per mostrare quanto costa ciascun errore. Non sono casi reali.

Simulazione 1 – L’istanza non presentata

  • Dati di partenza. SAS in liquidazione giudiziale aperta lunedì 2 novembre 2026. Debiti sociali ammessi: 384.700 €. Debiti personali dell’accomandatario: 41.350 € (finanziamento auto e carta revolving). Attivo realizzato dal curatore tra beni sociali e casa dell’accomandatario: 96.240 €. Spese e prededuzioni stimate: 18.930 €. Residuo da distribuire: 77.310 €.
  • Credito insoddisfatto complessivo: 384.700 + 41.350 − 77.310 = 348.740 €.
  • Strada A, istanza presentata. Decorsi tre anni, cioè dal 2 novembre 2029 (venerdì), l’accomandatario può chiedere l’esdebitazione anche a procedura aperta. Se le condizioni dell’art. 280 sussistono e il decreto non viene riformato su reclamo, i 348.740 € residui diventano inesigibili, salvi i giudizi e le operazioni liquidatorie in corso.
  • Strada B, nessuna istanza. Alla chiusura i 348.740 € restano esigibili. Con un nuovo stipendio netto di 1.780 € al mese, un pignoramento del quinto vale circa 356 € al mese. Per estinguere 348.740 € servirebbero oltre 979 mesi, cioè più di 81 anni. In pratica, il debito diventa un vincolo a vita.
  • Esito. La differenza tra le due strade non è un margine di risparmio: è la differenza tra ripartire e restare debitori per sempre.

Simulazione 2 – L’accomandante che si ingerisce

  • Dati di partenza. Accomandante con quota conferita di 12.000 €. Ha firmato una fideiussione a favore della banca fino a 150.000 € per lo scoperto sociale. Debiti sociali complessivi: 410.580 €, di cui verso la banca garantita 138.460 €.
  • Scenario A, nessuna ingerenza. Perde la quota (12.000 €). La banca, dopo il riparto, escute la fideiussione per la parte insoddisfatta. Ipotizzando un riparto del 18%, la banca incassa 24.923 € e chiede all’accomandante 113.537 €. Gli altri creditori sociali (272.120 €) non possono agire contro di lui.
  • Scenario B, ingerenza accertata. L’accomandante ha trattato con i fornitori e firmato ordini senza procura. Diventa illimitatamente responsabile e viene coinvolto in estensione (art. 256, comma 4). Risponde di tutti i 410.580 € con il proprio patrimonio. Per uscirne gli serve l’esdebitazione, con le condizioni dell’art. 280 verificate anche su di lui.
  • Esito. L’ingerenza moltiplica di circa 3,6 volte l’esposizione dell’accomandante: da 125.537 € (quota più fideiussione residua) a 410.580 €.

Simulazione 3 – La cessione “di salvataggio”

  • Dati di partenza. L’accomandatario recede e cede la quota. L’atto viene iscritto nel registro delle imprese lunedì 15 dicembre 2025. Il 10 marzo 2026 (martedì) trasferisce al coniuge un immobile del valore di 168.000 € per 20.000 €. La SAS va in liquidazione giudiziale il 2 novembre 2026. Debiti sociali già esistenti al 15 dicembre 2025: 297.800 €.
  • Calcolo del termine. L’anno dall’iscrizione scade martedì 15 dicembre 2026. L’apertura del 2 novembre 2026 cade dentro l’anno, quindi l’estensione all’ex accomandatario è possibile (art. 256, comma 2), per i debiti già esistenti alla data della cessazione.
  • Effetti. Il curatore agisce contro il trasferimento al coniuge. Anche se riuscisse a recuperare solo una parte del valore, la cessione a prezzo vile resta agli atti come possibile distrazione dell’attivo (art. 280, lett. b). L’esdebitazione, che avrebbe liberato l’ex accomandatario da circa 297.800 € residui, è a rischio per lui e, attraverso l’art. 278, comma 4, per la società.
  • Controprova. Se la liquidazione giudiziale si fosse aperta dopo il 15 dicembre 2026, l’estensione all’ex socio non sarebbe stata più possibile. Ma solo se la cessione fosse stata pubblicata, la ragione sociale ripulita dal suo nome e nessun bene distratto. Il salvataggio vero lo fa la regolarità, non la fretta.

La mappa degli errori

Gli errori non si distribuiscono a caso nel tempo. Alcuni si commettono prima della procedura, quando ancora tutto sembra recuperabile. Altri durante, quando ogni comportamento viene registrato dal curatore o dal liquidatore. Altri ancora alla fine, quando basterebbe un atto per chiudere bene. La tabella li ordina per momento e indica se, una volta commessi, esiste un rimedio.

Errore Momento in cui si commette Conseguenza principale Rimedio possibile
Istanza di esdebitazione non presentata Chiusura o dopo tre anni dall’apertura Debiti residui ancora esigibili Sì, se si deposita subito (Corte cost. 74/2026)
Diniego non reclamato 30 giorni dalla comunicazione del decreto Diniego definitivo No, scaduto il termine
Mancata collaborazione con il curatore Durante la procedura Esclusione ex art. 280 lett. c) per società e accomandatario Parziale: si può rimediare finché la procedura è aperta
Cessione di quote o beni in crisi Prima della procedura Estensione entro l’anno, revocatorie, rischio distrazione Parziale: restituzione e trasparenza
Nome dell’ex socio nella ragione sociale Prima della procedura Responsabilità illimitata (Cass. 11342/2024) No per il passato, sì per il futuro
Ingerenza dell’accomandante Durante la vita della società Responsabilità illimitata, estensione Parziale: difesa sulla natura degli atti
Confusione tra debiti sociali, personali e garanzie Alla chiusura Precetti di creditori personali e banche Sì, con una procedura propria
Procedura sbagliata per SAS sotto soglia Alla scelta dello strumento Inammissibilità, perdita di tempo e risorse Sì, riproponendo lo strumento corretto
Debiti contratti con colpa grave Prima della crisi Diniego ex art. 282 c.2 nella controllata Parziale: prova documentale delle ragioni

La checklist preventiva

Prima di agire, o di non agire, l’accomandatario e l’accomandante dovrebbero verificare punto per punto quanto segue. È un elenco da stampare e conservare.

  • [ ] Ho stabilito se la SAS supera i limiti dell’impresa minore? Da qui dipende se si va in liquidazione giudiziale o controllata, con condizioni diverse per l’esdebitazione.
  • [ ] Ho verificato se il fallimento o la liquidazione è stato aperto prima o dopo il 15 luglio 2022? Il regime transitorio decide quale legge si applica, anche per l’estensione ai soci.
  • [ ] Ho controllato la ragione sociale? Se contiene il nome di un accomandante o di un ex socio, va modificata.
  • [ ] Ho controllato le date di iscrizione di recessi e cessioni di quote nel registro delle imprese? L’anno per l’estensione decorre da lì.
  • [ ] Ho evitato ogni trasferimento di beni personali o sociali a familiari o terzi, dal momento in cui la crisi era evidente?
  • [ ] L’accomandante ha agito solo con procure speciali scritte per singoli affari? Ho raccolto le prove che non ha gestito?
  • [ ] Ho preparato un fascicolo completo per il curatore o il liquidatore, con conti, beni, contratti e garanzie, anche quelli personali?
  • [ ] Rispondo a ogni richiesta del curatore per iscritto e nei tempi indicati?
  • [ ] Ho distinto in un elenco i debiti sociali, quelli personali e quelli garantiti da soci o terzi?
  • [ ] Ho individuato i debiti non esdebitabili (mantenimento, alimenti, risarcimenti da illecito, sanzioni non accessorie)?
  • [ ] Ho segnato in agenda la data dei tre anni dall’apertura e quella prevista per la chiusura, per depositare l’istanza di esdebitazione?
  • [ ] Ho previsto il controllo della PEC e della posta per i 30 giorni del reclamo, dopo la comunicazione del decreto?

E se l’errore l’ho già fatto?

Il punto che sfugge quasi sempre è che non tutti gli errori hanno lo stesso peso. Alcuni si correggono con un atto. Altri si attenuano con la trasparenza. Solo alcuni, quando un termine è scaduto o una condanna è passata in giudicato, chiudono davvero la porta.

Istanza non presentata. Se la procedura è ancora aperta, l’istanza si può presentare in ogni momento dopo i tre anni dall’apertura, oppure in vista della chiusura. Se la procedura è già chiusa da poco, la sentenza n. 74/2026 della Corte costituzionale offre un argomento solido: la contestualità con il decreto di chiusura è logico-funzionale, quindi l’istanza depositata subito dopo può essere decisa con un decreto successivo. La via d’uscita è depositare l’istanza senza ulteriore ritardo, motivando le ragioni dei tempi. Più tempo passa, più l’argomento si indebolisce: il legislatore non ha ancora fissato un termine e nessuno può garantire come lo valuterà il singolo tribunale.

Collaborazione mancata. Finché la procedura è aperta, si può cambiare atteggiamento. Consegnare spontaneamente i documenti omessi, spiegandone le ragioni, è molto meglio che lasciarli scoprire. Il curatore riferisce i fatti rilevanti nel rapporto riepilogativo: una collaborazione recuperata, documentata e completa è un fatto rilevante a favore. Diverso è il caso in cui l’omissione abbia reso gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio. Lì la lettera b) dell’art. 280 diventa un ostacolo serio, e la difesa si sposta sulla prova che la ricostruzione è stata comunque possibile.

Cessione di beni già fatta. Se il bene è stato trasferito a un familiare, la strada più seria è spesso la restituzione, o un accordo con il curatore che riporti il valore nella massa. Trasformare una distrazione in un apporto concordato può fare la differenza tra il diniego e la concessione dell’esdebitazione. Se la cessione riguarda la quota sociale ed è stata pubblicata, va calcolato l’anno dall’iscrizione. A volte il termine è già decorso e l’estensione non è più possibile.

Ingerenza dell’accomandante già contestata. La difesa si gioca sulla natura degli atti. La Cassazione esclude gli atti meramente esecutivi e quelli che non incidono in modo rilevante sulla gestione. Ricostruire con i documenti chi decideva davvero è il primo passo. Contro la sentenza che estende la liquidazione si può proporre reclamo ex art. 51 CCII (art. 256, comma 6). Se l’estensione diventa definitiva, all’accomandante resta comunque la strada dell’esdebitazione, purché sussistano le condizioni dell’art. 280 anche nei suoi confronti.

Debiti personali o garanzie trascurati. L’accomandante fideiussore e l’accomandatario con debiti propri possono valutare una procedura di sovraindebitamento personale, se non sono già coinvolti nella liquidazione giudiziale. Vanno considerati i limiti posti dalla Cassazione. Chi è già passato da un fallimento regolato dalla legge fallimentare senza ottenere l’esdebitazione non può usare l’art. 283 CCII per gli stessi debiti (Cass. 30108/2025). Resta invece aperto, per la stessa Corte, il caso dei debiti sorti dopo il fallimento.

Quando la preclusione è definitiva. Lo è se il diniego di esdebitazione non è stato reclamato entro trenta giorni. Lo è anche se l’accomandatario ha già beneficiato due volte dell’esdebitazione (art. 280, lett. e), o ne ha beneficiato nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per chiederla (lett. d), finché quel periodo non è decorso. Per la condanna definitiva per bancarotta fraudolenta o reati connessi all’impresa la porta si riapre solo con la riabilitazione (lett. a). In questi casi la strategia cambia: non si lavora più sull’esdebitazione, ma sulla gestione dei singoli creditori, sulle prescrizioni e sulle difese esecutive.


Le domande di chi teme di aver sbagliato

“La procedura è stata chiusa due mesi fa e non ho chiesto nulla: ho perso l’esdebitazione?”
Non necessariamente. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 74/2026, ha letto la contestualità tra chiusura ed esdebitazione in senso logico-funzionale: un’istanza depositata subito dopo la chiusura può essere decisa con un decreto successivo. Due mesi sono un ritardo che si può spiegare. Due anni, molto più difficilmente. Va depositata subito, e con motivazioni solide.

“Sono accomandante e ho firmato una fideiussione per la banca: devo temere la liquidazione giudiziale?”
La fideiussione, di per sé, è un’obbligazione personale di garanzia. Non è un atto di amministrazione della società ai sensi dell’art. 2320 c.c. Il rischio di estensione nasce se hai trattato affari o compiuto atti di gestione in nome della società. Resta però il fatto che, come fideiussore, la banca può chiederti il pagamento anche se la società viene esdebitata (art. 278, comma 6).

“Ho ceduto la mia quota di accomandatario un anno e mezzo fa: possono ancora coinvolgermi?”
Dipende dalla data di iscrizione della cessione nel registro delle imprese e da quella di apertura della procedura sulla società. Se tra le due è trascorso più di un anno, l’estensione è preclusa dall’art. 256, comma 2. Attenzione, però: se il tuo nome è rimasto nella ragione sociale, la Cassazione (n. 11342/2024) ha riconosciuto la responsabilità illimitata proprio per questo fatto oggettivo.

“La società sarà esdebitata: i miei debiti personali spariscono con quelli sociali?”
L’art. 278, comma 5, estende ai soci illimitatamente responsabili l’efficacia dell’esdebitazione della società, cioè quella relativa ai debiti sociali. Per i tuoi debiti personali, che concorrono nella tua procedura in estensione, la soluzione più prudente è presentare un’istanza di esdebitazione anche a tuo nome. In ogni caso restano fuori mantenimento, alimenti, risarcimenti da illecito extracontrattuale e sanzioni non accessorie.

“Ho fatto debiti per tenere aperto il negozio, sapendo che non sarei riuscito a pagarli. Posso ancora sperare?”
Se la SAS è sotto soglia e si va in liquidazione controllata, il tribunale valuterà se hai determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 282, comma 2). Non è un giudizio automatico: conta perché hai chiesto quei debiti, che cosa ti aspettavi e quanto era realistico. La relazione dell’OCC e i documenti che fornisci sono decisivi. La Cassazione (n. 22074/2025 e n. 11603/2026) ha chiarito che questa valutazione appartiene alla fase di esdebitazione e non impedisce l’apertura della procedura.

“Sono stato coinvolto in estensione e non ho più niente: posso chiedere una liquidazione controllata solo per me?”
Il Tribunale di Milano, con la decisione del 7 agosto 2024, ha dichiarato inammissibile proprio una richiesta di questo tipo, in assenza di qualsiasi attivo. Se sei già nella liquidazione giudiziale in estensione, la strada è l’esdebitazione in quella sede. Se non hai beni né redditi, va valutato l’art. 283, con il limite posto da Cass. 30108/2025 per chi è stato dichiarato fallito con la vecchia legge.


Gli errori davanti ai giudici

Le pronunce che seguono mostrano che cosa è successo, nelle aule giudiziarie, a chi ha commesso gli errori descritti, o a chi li ha evitati. Una premessa necessaria: non risultano, ad oggi, pronunce di Cassazione o di merito con estremi verificati che abbiano applicato in regime CCII i commi 4 e 5 dell’art. 278 al socio accomandatario di una SAS. Molte decisioni sulla responsabilità dei soci sono ancora rese in regime di legge fallimentare, a causa della disciplina transitoria. Il loro principio resta però utile, perché le regole sull’ingerenza e sull’estensione sono rimaste sostanzialmente le stesse.

1. Cass. civ., Sez. I, ord. 29 aprile 2024, n. 11342 – Chi ha lasciato il proprio nome nella ragione sociale dopo l’uscita.
Principio: il nome dell’accomandante o dell’ex accomandatario nella ragione sociale fonda la responsabilità illimitata per il solo dato oggettivo. Il termine annuale per l’estensione decorre dall’iscrizione nel registro delle imprese della perdita della qualità di socio illimitatamente responsabile.
Rilevanza: è la pronuncia di riferimento per chi pensa di essersi messo al riparo cedendo la quota.

2. Cass. civ., Sez. I, ord. 25 giugno 2024, n. 17546 – Chi, da accomandante, ha trattato affari per la società.
Principio: per l’ingerenza basta violare il divieto di trattare o concludere affari in nome della società, o compiere atti con influenza rilevante sulla gestione. Intensità e continuità non contano; gli atti meramente esecutivi non bastano.
Rilevanza: fissa la soglia oltre la quale l’accomandante diventa esposto come l’accomandatario.

3. Cass. civ., Sez. I, ord. 7 novembre 2024, n. 28650 – Chi contava su un patto sociale non pubblicizzato.
Principio: l’estensione ai soci illimitatamente responsabili si applica anche alle società irregolari, compresa la SAS irregolare. È stata cassata la decisione che l’aveva negata sulla base di un patto non pubblicizzato.
Rilevanza: le intese interne non opponibili ai terzi non proteggono dall’art. 256.

4. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 24247/2025 – Chi ha applicato il CCII a un fallimento anteriore.
Principio: se il fallimento della società è stato dichiarato sotto la legge fallimentare, la domanda di estensione ai soci resta regolata da quella legge anche se proposta dopo l’entrata in vigore del codice (art. 390 CCII).
Rilevanza: prima di ogni strategia va individuato il regime applicabile.

5. Cass. civ., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835 – Chi ha chiesto l’esdebitazione secondo il CCII dopo un fallimento anteriore.
Principio: l’istanza di esdebitazione presentata dopo il 15 luglio 2022 da chi era stato dichiarato fallito prima resta regolata dalla legge fallimentare. Gli artt. 278 ss. CCII presuppongono una liquidazione giudiziale o controllata.
Rilevanza: riguarda molti accomandatari di SAS fallite prima della riforma.

6. Cass. civ., Sez. I, ord. 6 novembre 2024, n. 28505 – Chi aveva poco patrimonio, ma si era comportato correttamente.
Principio: la scarsa consistenza del patrimonio non preclude l’esdebitazione se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive. L’art. 280 CCII non prevede più un requisito oggettivo.
Rilevanza: conferma che ciò che conta è la condotta dell’accomandatario, non quanto i creditori riescono a incassare.

7. Cass. civ., ord. 31 maggio 2023, n. 15359 – Il socio di società di persone fallito in estensione.
Principio, in regime di legge fallimentare: le cause ostative all’esdebitazione sono tassative. Nel fallimento del socio, tra i creditori concorsuali rientrano anche quelli della società.
Rilevanza: utile per analogia sulla posizione dell’accomandatario, i cui creditori personali e sociali concorrono nella stessa procedura.

8. Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074 – Chi si è visto negare l’apertura per “immeritevolezza”.
Principio: la liquidazione controllata non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza. Negligenza e imprudenza contano nella fase di esdebitazione (artt. 280 e 282, comma 2).
Rilevanza: per la SAS sotto soglia, la colpa grave dell’accomandatario si giocherà alla fine, non all’inizio.

9. Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603 – La relazione dell’OCC come requisito di ammissibilità.
Principio: per aprire la liquidazione controllata non serve la meritevolezza. La relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza del debitore è però requisito di ammissibilità, con controllo sostanziale del giudice.
Rilevanza: il racconto della crisi della SAS va costruito bene sin dalla domanda.

10. Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108 – Il fallito che cercava l’esdebitazione dell’incapiente.
Principio: il debitore incapiente già fallito, che non ha ottenuto l’esdebitazione dell’art. 142 l.fall., non può invocare l’art. 283 CCII per la stessa esposizione debitoria.
Rilevanza: limita la via d’uscita per l’accomandatario fallito prima della riforma, che non ha chiesto o ottenuto l’esdebitazione.

11. Corte cost., sent. n. 74/2026 – Chi ha presentato l’istanza dopo la chiusura.
Principio: la contestualità tra decreto di chiusura ed esdebitazione (art. 281, comma 1) va intesa in senso logico-funzionale. Un’istanza depositata subito dopo la chiusura può essere decisa con decreto successivo. La Corte ha invitato il legislatore a fissare un termine.
Rilevanza: è il principale argomento di recupero per chi ha tardato.

12. Corte cost., ord. n. 104/2026 – I creditori non insinuati e l’art. 278, comma 2.
Principio: restituzione degli atti ai Tribunali di Verona e Milano, senza esame del merito, perché i creditori ammessi sono parti del giudizio di esdebitazione e le ordinanze andavano notificate anche a loro.
Rilevanza: la regola sui creditori non concorrenti resta vigente, ma la questione potrebbe tornare alla Corte.

13. Trib. Milano, 7 agosto 2024 – L’accomandatario fallito in estensione che chiedeva una nuova procedura senza beni.
Principio: è inammissibile la liquidazione controllata chiesta da un debitore privo di attivo; si applica per analogia l’art. 268, comma 3, CCII.
Rilevanza: mostra che moltiplicare le procedure, senza attivo, non porta all’esdebitazione.

14. Trib. Rimini, sent. 16 gennaio 2026 (R.G. 142/2025) – La SAS familiare in liquidazione controllata.
Principio: la liquidazione controllata della SAS può essere estesa all’accomandante coniuge convivente dell’accomandatario, se il sovraindebitamento ha origine comune (art. 66 CCII, applicato tramite l’art. 65).
Rilevanza: per l’accomandante non c’è estensione automatica, ma una procedura comune può risolvere anche la sua posizione.

15. Cass. civ., Sez. I, sent. 27 giugno 2018, n. 16984, e Sez. VI-1, ord. 23 febbraio 2018, n. 4498 – I confini dell’ingerenza.
Principio: l’accomandante che compie atti di gestione perde la responsabilità limitata e può essere coinvolto in estensione. Un semplice contatto esplorativo con una controparte, invece, non è ingerenza.
Rilevanza: orientamento consolidato e anteriore al periodo 2023-2026, utile per distinguere gli atti che espongono da quelli che non espongono.

Sul tema specifico della colpa grave dell’accomandatario nella liquidazione controllata della SAS (art. 282, comma 2, letto con l’art. 278, comma 4) non risultano pronunce con numero e data certi. Lo stesso vale per l’esdebitazione dei debiti personali dell’accomandatario in estensione. Su questi punti il lettore deve sapere che si ragiona su interpretazioni, non su orientamenti consolidati.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Davanti a una SAS in crisi lo Studio lavora con un doppio obiettivo. Il primo è intercettare l’errore prima che si consumi. Il secondo è verificare, quando l’errore c’è già stato, quale margine resta per rimediare.

  1. Prevenzione: classifichiamo la SAS. Verifichiamo i dati di bilancio per stabilire se la società supera i limiti dell’impresa minore e quale procedura si aprirà. Individuiamo il regime applicabile, legge fallimentare o CCII, in base alla data di apertura.
  2. Prevenzione: controlliamo registro delle imprese e ragione sociale. Ricostruiamo le date di iscrizione di recessi e cessioni di quote. Calcoliamo l’anno dell’art. 256, comma 2, e segnaliamo i nomi da eliminare dalla ragione sociale.
  3. Prevenzione: blocchiamo le operazioni a rischio. Esaminiamo ogni cessione di beni o di quote programmata nei mesi di crisi e spieghiamo per iscritto perché può diventare una distrazione ai sensi dell’art. 280, lett. b).
  4. Prevenzione: tuteliamo l’accomandante. Analizziamo atti, firme, corrispondenza e procure, e redigiamo procure speciali per singoli affari quando l’accomandante deve davvero intervenire.
  5. Prevenzione: prepariamo il fascicolo per il curatore o il liquidatore. Raccogliamo conti, beni, contratti e garanzie, sociali e personali, e organizziamo le risposte scritte a ogni richiesta, per documentare la collaborazione della lettera c).
  6. Prevenzione: mappiamo i debiti. Separiamo debiti sociali, personali e garantiti. Individuiamo quelli non esdebitabili ex art. 278, comma 7, e la posizione di ogni fideiussore.
  7. Rimedio: depositiamo l’istanza di esdebitazione. La depositiamo per la società e per l’accomandatario, anche in ritardo, argomentando sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 74/2026, e prepariamo la replica alle osservazioni dei creditori nei quindici giorni.
  8. Rimedio: impugniamo. Proponiamo il reclamo ex art. 124 contro il diniego entro trenta giorni, e il reclamo ex art. 51 contro l’estensione all’accomandante.
  9. Rimedio: impostiamo la procedura personale. Quando l’accomandante fideiussore o l’accomandatario hanno debiti propri, valutiamo la liquidazione controllata, la procedura familiare dell’art. 66 o l’esdebitazione dell’incapiente, tenendo conto dei limiti posti dalla Cassazione.
  10. Rimedio: costruiamo la prova sulla colpa grave. Nella liquidazione controllata ricostruiamo con documenti la genesi di ogni debito, per dimostrare che il sovraindebitamento non è stato causato con colpa grave, malafede o frode.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Il profilo di cassazionista conta quando l’errore va riparato nei gradi successivi. Un diniego di esdebitazione, un’estensione all’accomandante o una questione di regime transitorio possono arrivare fino alla Corte di cassazione. La strategia resta la stessa, dall’analisi iniziale al reclamo e fino all’ultimo grado, con lo stesso difensore e la stessa linea difensiva. Accanto a questo, l’esperienza di Gestore della crisi e di fiduciario OCC consente di leggere la crisi della SAS sotto soglia con gli occhi di chi redige e valuta le relazioni sul sovraindebitamento.

Lo staff multidisciplinare unisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso. È una necessità concreta: la ricostruzione contabile della SAS, la verifica delle soglie e la mappa dei debiti fiscali e bancari richiedono competenze contabili. La strategia processuale richiede quelle legali. Separarle è il modo più sicuro per commettere uno degli errori descritti.


Chiusura

Il socio accomandatario non è condannato a restare debitore per sempre. Il codice gli consente di liberarsi dei debiti sociali attraverso l’esdebitazione della società, a condizione che i requisiti di meritevolezza sussistano proprio in capo a lui. E gli lascia una strada anche per i debiti personali, se la percorre per tempo e con i documenti giusti. L’accomandante, dal canto suo, è protetto finché resta nel proprio ruolo. Ma le garanzie che ha firmato sopravvivono all’esdebitazione della società.

Lo Studio Monardo si occupa di questo tema perché è il punto in cui crisi d’impresa e sovraindebitamento si incontrano. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, fiduciario di un OCC. Da cassazionista, può seguire la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado. Sono le competenze che servono per una SAS che può finire in liquidazione giudiziale o in liquidazione controllata, e per soci che sono, insieme, imprenditori e persone fisiche.

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