Quando una società in nome collettivo o una società in accomandita semplice finisce in liquidazione giudiziale, il problema più pesante non resta dentro la società. Si sposta sui soci. Il socio di SNC e l’accomandatario di SAS rispondono con il proprio patrimonio delle obbligazioni sociali, e la sentenza che apre la procedura contro la società apre la procedura anche contro di loro. La domanda che segue è sempre la stessa: se la società ottiene l’esdebitazione, il socio è libero? E da quali debiti, esattamente?
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) dà una risposta breve, in una sola riga: l’esdebitazione della società “ha efficacia” nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. La riga però non dice tutto. Non dice se il socio debba presentare una propria istanza nella procedura aperta a suo carico. Non dice che cosa accade ai suoi debiti personali, cioè a quelli che non hanno nulla a che fare con la società. Il rischio principale è credere che la liberazione della società cancelli ogni debito del socio, e scoprire anni dopo che i creditori personali, e spesso la banca che ha in mano la sua fideiussione, possono ancora agire su di lui.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente all’incrocio tra crisi d’impresa e crisi della persona. Da un lato c’è la liquidazione giudiziale della società, terreno su cui l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Dall’altro c’è il socio persona fisica, il cui indebitamento residuo è il terreno del Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC. Quando poi il decreto di esdebitazione va impugnato, la difesa può proseguire fino alla Cassazione con lo stesso avvocato cassazionista.
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Che cosa dice davvero l’art. 278 CCII sui soci: norma, ratio, confini
Sul piano normativo, il punto di partenza è l’art. 278 CCII, collocato nella Parte Prima, Titolo V, Capo X, dedicato all’esdebitazione. Il comma 1 definisce l’istituto: l’esdebitazione “consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata”. Il comma 3 chiarisce che possono accedervi “tutti i debitori di cui all’articolo 1, comma 1”. Le società, quindi, non sono escluse.
I commi che interessano qui sono due. Il comma 4 stabilisce: “Se il debitore è una società o altro ente, le condizioni stabilite nell’articolo 280 devono sussistere nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti”. Il comma 5 aggiunge: “L’esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili”.
In termini essenziali: la società ottiene l’esdebitazione solo se i soci illimitatamente responsabili e i legali rappresentanti sono “meritevoli” secondo l’art. 280; e, se la ottiene, la liberazione si riflette sui soci illimitatamente responsabili. Le due regole si tengono a vicenda. Il legislatore fa pesare sulla società la condotta dei soci, e in cambio estende ai soci il beneficio ottenuto dalla società.
La ratio è intuitiva. Nella società di persone il patrimonio dei soci illimitatamente responsabili garantisce i creditori sociali insieme al patrimonio sociale. Liberare la società lasciando i soci esposti per gli stessi debiti significherebbe svuotare il beneficio: i creditori sociali si rivolgerebbero semplicemente ai soci. Per questo la liberazione “segue” la responsabilità illimitata.
Va precisato che il comma 6 dello stesso articolo fissa una regola di segno opposto: “Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso”. Il socio illimitatamente responsabile non è un fideiussore in senso tecnico: risponde per legge, in quanto socio. Il comma 5 opera dunque come regola speciale che lo sottrae al principio generale del comma 6. Diverso è il caso del socio che, oltre a essere socio, ha firmato una fideiussione personale a favore della società. Su questo si torna più avanti, perché è il punto in cui si concentrano gli errori.
Il collegamento con la liquidazione in estensione (art. 256 CCII)
La disciplina prevede che la sentenza che apre la liquidazione giudiziale di una società di persone (i tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, cioè società semplice, SNC e SAS) produca l’apertura della procedura anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili (art. 256, comma 1, CCII). Si parla di liquidazione “in estensione”. Prima di disporla, il tribunale convoca i soci secondo l’art. 41 (art. 256, comma 3). Contro la sentenza è ammesso reclamo ai sensi dell’art. 51 (art. 256, comma 6).
L’art. 257 CCII regola il rapporto tra le procedure. Il tribunale nomina “un solo giudice delegato e un solo curatore”, ma le procedure restano distinte. Il patrimonio della società e quello dei singoli soci “sono tenuti distinti” (comma 2). Il credito dichiarato dai creditori sociali nella liquidazione della società “si intende dichiarato per l’intero e con il medesimo eventuale privilegio generale” anche nella procedura del socio, e il creditore sociale partecipa a tutte le ripartizioni fino al pagamento integrale (comma 3). I creditori particolari del socio, invece, “partecipano soltanto alla liquidazione giudiziale nei confronti dei soci loro debitori” (comma 4).
Ne deriva una geometria a masse separate: nella procedura della società concorrono solo i creditori sociali; nella procedura del socio concorrono i creditori sociali (per l’intero) e i creditori personali del socio. È questa geometria a rendere decisiva la domanda sui debiti personali.
Esempio di distinzione da istituti affini
Si consideri un socio di SNC con tre debiti: 180.000 euro di debiti della società verso fornitori, 62.000 euro di una fideiussione firmata per il fido bancario della società, 23.700 euro di un prestito personale per l’auto di famiglia. L’esdebitazione della società, per effetto del comma 5, incide sulla sua responsabilità per i 180.000 euro di debiti sociali. La fideiussione è un’obbligazione propria del socio, assunta con un contratto distinto: il comma 6 la tiene fuori dall’effetto dell’esdebitazione della società. Il prestito per l’auto è un debito personale puro: la società non ne è debitrice, e la sua esdebitazione non può logicamente renderlo inesigibile. Fideiussione e prestito trovano sbocco solo nell’esdebitazione del socio come debitore della propria procedura.
Requisiti e termini: condizioni di applicabilità una per una
La disciplina prevede requisiti che vanno letti su due livelli: quelli della società (che però si verificano anche sui soci) e quelli del socio come debitore autonomo nella propria procedura.
1. Una procedura di liquidazione giudiziale o controllata. L’esdebitazione del CCII presuppone una liquidazione giudiziale o una liquidazione controllata (art. 278, comma 1). Per chi è stato dichiarato fallito prima del 15 luglio 2022, la Cassazione ha chiarito che resta applicabile la legge fallimentare anche se l’istanza è presentata dopo quella data (Cass. civ., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835). Il regime dei soci falliti in estensione prima del Codice resta quindi quello della legge fallimentare.
2. Il decorso del tempo. L’art. 279, comma 1, stabilisce che il debitore ha diritto all’esdebitazione “decorsi tre anni dall’apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente”. Vale l’evento che arriva prima.
3. Le condizioni soggettive dell’art. 280. Il debitore non deve essere stato condannato con sentenza definitiva per bancarotta fraudolenta o per i delitti indicati alla lettera a), salvo riabilitazione. Non deve aver distratto l’attivo, esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio, o fatto ricorso abusivo al credito (lettera b). Non deve aver ostacolato la procedura e deve aver collaborato con gli organi (lettera c). Non deve aver beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione (lettera d), né di due esdebitazioni in assoluto (lettera e). Se il procedimento penale per uno dei reati della lettera a) è in corso, il tribunale rinvia la decisione.
4. Il doppio controllo sui soci. Per la società, le condizioni dell’art. 280 devono sussistere anche in capo ai soci illimitatamente responsabili e ai legali rappresentanti (art. 278, comma 4). Una condanna definitiva per bancarotta fraudolenta di un solo socio accomandatario può quindi precludere l’esdebitazione della società e, di riflesso, l’effetto del comma 5 per tutti gli altri soci. Per il socio come debitore autonomo, le stesse condizioni si verificano direttamente su di lui.
5. Nessuna soglia di soddisfacimento. Il testo vigente non richiede che i creditori siano stati pagati in una certa misura. La Cassazione, in un caso regolato dalla legge fallimentare, ha osservato che l’art. 280 CCII ha eliminato il requisito oggettivo e che la scarsità del patrimonio non preclude il beneficio se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive (Cass. civ., Sez. I, ord. 6 novembre 2024, n. 28505).
6. L’istanza. Nella liquidazione giudiziale il tribunale provvede “su istanza del debitore” (art. 281, comma 1). Non si tratta di un effetto che il tribunale dichiara d’ufficio. Va segnalato che la “Spiegazione” pubblicata da alcune banche dati online parla ancora di pronuncia d’ufficio: è superata dal testo modificato dal D.Lgs. 136/2024.
7. Il termine annuale per l’estensione al socio uscito. La liquidazione in estensione del socio non può essere disposta decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata, anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità di pubblicità verso i terzi. Ed è possibile solo se l’insolvenza della società riguarda, in tutto o in parte, debiti esistenti alla data della cessazione (art. 256, comma 2).
Termini che corrono e loro natura
In termini operativi, i termini da presidiare sono pochi ma severi. Il termine annuale dell’art. 256, comma 2, è un limite oltre il quale l’estensione “non può essere disposta”: il testo non prevede interruzioni o proroghe, e per questo è trattato come termine di decadenza. Il termine di quindici giorni per le osservazioni dei creditori decorre dalla comunicazione dell’istanza da parte del curatore (art. 281, comma 1). Il termine di trenta giorni per il reclamo contro il decreto sull’esdebitazione decorre dalla comunicazione del decreto (art. 281, comma 4) ed è un termine di impugnazione: scaduto, il decreto diventa stabile.
Quanto alla sospensione feriale dei termini (1-31 agosto), l’art. 9, comma 1, del Codice della crisi la esclude per i procedimenti che disciplina: ogni termine di reclamo va calcolato come se agosto non fosse sospeso.
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| 1 anno (art. 256, c. 2) | Scioglimento del rapporto sociale o cessazione della responsabilità illimitata, se pubblicizzati | Limite all’estensione (decadenza) | Oltre l’anno l’estensione non può essere disposta |
| 3 anni (artt. 279, c. 1, e 281, c. 2) | Apertura della liquidazione giudiziale | Condizione temporale | Prima dei tre anni l’istanza è possibile solo con la chiusura |
| 15 giorni (art. 281, c. 1) | Comunicazione dell’istanza ai creditori da parte del curatore | Termine per osservazioni | Il creditore perde l’occasione di contraddire prima della decisione |
| 30 giorni (art. 281, c. 4) | Comunicazione del decreto | Termine di impugnazione (reclamo ex art. 124) | Il decreto non è più contestabile |
| 5 anni (art. 280, lett. d) | A ritroso dalla scadenza del termine per l’esdebitazione | Condizione ostativa | Esdebitazione negata se c’è stata altra esdebitazione nel quinquennio |
| Reclamo contro l’estensione (art. 256, c. 6) | Secondo l’art. 51 | Impugnazione | Sentenza di estensione definitiva |
Il termine più critico, per il socio, è quello di trenta giorni per il reclamo: un decreto che nega l’esdebitazione della società per un fatto riferibile a un altro socio, se non impugnato, chiude la strada del comma 5 per tutti.
La procedura passo-passo: chi chiede, dove, con quale atto
La disciplina prevede una sequenza che va letta tenendo presente che le procedure sono due (o più): quella della società e quella di ciascun socio in estensione. Lo stesso giudice delegato e lo stesso curatore le gestiscono, ma restano distinte (art. 257, comma 1).
Passo 1 – Verifica della propria posizione nella sentenza di apertura. Il socio deve controllare se la sentenza che ha aperto la liquidazione giudiziale della società ha aperto la procedura anche nei suoi confronti. Se sì, è debitore di una procedura autonoma. Se no, va verificato se possa essere raggiunto in seguito con l’estensione successiva prevista dall’art. 256, comma 4, che il tribunale dispone su istanza del curatore, di un creditore, di un socio già assoggettato o del pubblico ministero.
Passo 2 – Mappatura delle due masse passive. Il socio deve distinguere tre gruppi di debiti: i debiti sociali, per cui risponde in quanto socio; le obbligazioni personali di garanzia verso i creditori della società (fideiussioni, avalli, garanzie autonome); i debiti personali estranei alla società. Nella sua procedura i creditori sociali sono ammessi per l’intero (art. 257, comma 3), i creditori particolari concorrono solo lì (art. 257, comma 4).
Passo 3 – Collaborazione con il curatore. Per tutta la durata della procedura il socio deve fornire informazioni e documenti e non ostacolare le operazioni (art. 280, lettera c). Il curatore, nel rapporto riepilogativo dell’art. 235, comma 1, dà atto dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio (art. 281, comma 3). Quello che il curatore scrive in quel rapporto è il materiale su cui il tribunale deciderà.
Passo 4 – Scelta del momento dell’istanza. L’istanza si presenta al tribunale che ha aperto la liquidazione giudiziale. Il tribunale provvede “contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura” (art. 281, comma 1), oppure quando sono decorsi almeno tre anni dall’apertura (art. 281, comma 2). La Corte costituzionale, con la sentenza n. 74 del 2026 (depositata il 12 maggio 2026), ha dichiarato non fondata, nei sensi indicati in motivazione, una questione sulla contestualità: la contestualità va intesa in senso logico-funzionale e non solo cronologico, sicché l’istanza depositata subito dopo la chiusura può essere decisa con un decreto successivo. La Corte ha anche invitato il legislatore a fissare un termine.
Passo 5 – Quale istanza, in quale procedura. Qui si colloca la questione aperta. Le strade possibili sono due. La prima: l’istanza è presentata nella procedura della società, e il socio confida nell’effetto riflesso del comma 5. La seconda: il socio presenta una propria istanza nella procedura aperta a suo carico, come debitore di quella procedura, e chiede che siano dichiarati inesigibili nei suoi confronti tutti i debiti concorsuali non soddisfatti di quella procedura, sociali e personali.
Il testo normativo non risolve espressamente la questione e non risulta giurisprudenza verificata in regime CCII su questo punto. Gli elementi letterali, però, orientano in una direzione precisa. L’art. 281, comma 1, parla di istanza “del debitore” e di debiti concorsuali non soddisfatti “nei confronti del debitore”. Le procedure restano distinte (art. 257, comma 1) e i patrimoni sono tenuti distinti (comma 2). Il socio in estensione è il debitore della propria procedura. La lettura più prudente, e a nostro avviso più coerente con il sistema, è che il socio in estensione presenti una propria istanza nella propria procedura, anche quando la società chiede l’esdebitazione nella sua. In questo modo non dipende soltanto dall’esito della procedura sociale, e porta davanti al tribunale anche i debiti personali che il comma 5 non copre.
Passo 6 – Contenuto dell’istanza. L’atto deve indicare: la procedura in cui è presentato (società o socio) e il rapporto con l’altra; la sussistenza delle condizioni temporali (art. 279); la sussistenza di ciascuna delle condizioni dell’art. 280, lettera per lettera; per l’istanza della società, la sussistenza delle stesse condizioni in capo a tutti i soci illimitatamente responsabili e ai legali rappresentanti (art. 278, comma 4); l’eventuale pendenza di procedimenti penali, che porta al rinvio della decisione; l’elenco dei crediti non soddisfatti, distinti tra sociali e personali; i documenti a sostegno della collaborazione prestata. Conviene richiamare espressamente il comma 5 e chiedere che il decreto dia atto della sua efficacia nei confronti dei soci.
Passo 7 – Comunicazione e osservazioni. Il curatore comunica l’istanza ai creditori ammessi al passivo, che possono presentare osservazioni entro quindici giorni (art. 281, comma 1). Nella procedura del socio, i creditori ammessi sono sia quelli sociali sia quelli personali: entrambi possono osservare. Il tribunale sente gli organi della procedura.
Passo 8 – Decreto, comunicazione, pubblicità. Il decreto è comunicato agli organi della procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori ammessi non integralmente soddisfatti, ed è iscritto nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere (art. 281, comma 4).
Passo 9 – Reclamo. Contro il decreto, il debitore e i creditori possono proporre reclamo a norma dell’art. 124 entro trenta giorni (art. 281, comma 4). Il socio ha interesse a reclamare anche contro il decreto che nega l’esdebitazione della società, perché da esso dipende l’effetto del comma 5.
Passo 10 – Effetti limitati. L’esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie, anche se posteriori alla chiusura (art. 281, comma 5). Se da quei giudizi deriva un maggior riparto, l’esdebitazione ha effetto solo per la parte definitivamente non soddisfatta (art. 281, comma 6).
Dove si sbaglia più spesso
Il primo errore è non presentare alcuna istanza nella procedura del socio, ritenendo sufficiente quella della società. Se la società ottiene il beneficio, il socio è liberato per i debiti sociali. Ma i suoi debiti personali restano esigibili e, a procedura chiusa, i creditori personali riprendono le azioni individuali.
Il secondo errore è sottovalutare la fideiussione. Il socio che ha garantito personalmente i debiti della società verso la banca non può contare sul comma 5 per quella garanzia: il comma 6 fa salvi i diritti verso i fideiussori. La garanzia rientra nella sua sfera personale e trova sbocco solo nella sua esdebitazione.
Il terzo errore è trascurare la condotta degli altri soci. L’art. 278, comma 4, rende la meritevolezza un requisito collettivo per la società. Un socio che ha distratto l’attivo può compromettere il beneficio della società per tutti. Per questo l’istanza autonoma del socio corretto, nella propria procedura, è anche uno strumento di difesa dalla condotta altrui.
Verifiche sul campo: test di posizione ed esempi di calcolo
Test per capire la propria posizione
Il test seguente non sostituisce un esame del fascicolo. Serve a orientarsi. Si risponde in ordine, e ogni risposta indirizza alla domanda successiva.
Domanda 1 – Quando è stata aperta la procedura della società? Se il fallimento è stato dichiarato prima del 15 luglio 2022, il regime è quello della legge fallimentare, anche per l’esdebitazione (Cass. 14835/2025). Le regole dell’art. 278, commi 4 e 5, non si applicano. Se la liquidazione giudiziale è stata aperta dopo, si prosegue.
Domanda 2 – Che tipo di socio sei? Socio di SNC o socio di società semplice: responsabilità illimitata, si prosegue. Accomandatario di SAS: responsabilità illimitata, si prosegue. Accomandante di SAS che non ha perso la limitazione di responsabilità: la questione dell’estensione in linea di principio non si pone. Socio di società irregolare o di fatto: si veda la domanda 3.
Domanda 3 – La società era iscritta e i patti erano pubblici? Se la società non era iscritta nel registro delle imprese, la limitazione di responsabilità non è opponibile e anche il socio di una SAS irregolare può essere raggiunto dall’estensione (Cass. civ., Sez. I, ord. 7 novembre 2024, n. 28650). Se la tua partecipazione non era palese (socio occulto), si veda il paragrafo dedicato nei casi particolari.
Domanda 4 – Sei ancora socio? Se sei uscito, recesso ed esclusione contano solo se pubblicizzati. Se è passato più di un anno dall’iscrizione dello scioglimento del tuo rapporto sociale alla data di apertura della procedura, l’estensione non può essere disposta. Se è passato meno di un anno, l’estensione è possibile solo per un’insolvenza che riguardi debiti già esistenti quando sei uscito (art. 256, comma 2).
Domanda 5 – La procedura è stata aperta anche contro di te? Se sì, sei debitore di una tua procedura e puoi, e secondo la lettura prudente devi, presentare una tua istanza. Se no, i tuoi creditori personali non concorrono in alcuna procedura e il comma 5 opera, se opera, solo sui debiti sociali.
Domanda 6 – Hai debiti diversi da quelli sociali? Se hai solo debiti sociali, l’effetto del comma 5 è il cuore della tua tutela. Se hai fideiussioni o debiti personali, nessuna esdebitazione della società li copre: serve la tua esdebitazione.
Domanda 7 – Tu e gli altri soci soddisfate le condizioni dell’art. 280? Se anche un solo socio illimitatamente responsabile o un legale rappresentante non le soddisfa, l’esdebitazione della società è a rischio e con essa l’effetto del comma 5. La tua istanza personale diventa decisiva.
Esempio di applicazione n. 1 – Socio di SNC in estensione con debiti misti
Ipotesi dimostrativa. Una SNC con due soci è posta in liquidazione giudiziale con sentenza di venerdì 14 febbraio 2025, che apre la procedura anche nei confronti di entrambi i soci. Passivo sociale ammesso: 287.430 euro. Nella procedura del socio A sono ammessi, oltre ai 287.430 euro dei creditori sociali (per l’intero, art. 257, comma 3), 41.860 euro di creditori personali (un mutuo chirografario residuo di 29.315 euro e debiti verso privati per 12.545 euro). Il socio A ha anche firmato una fideiussione per 58.900 euro a favore della banca della società: la banca è ammessa come creditore sociale per il fido e come creditore personale del socio per la garanzia, ma partecipa ai riparti, nel complesso, fino al pagamento integrale del suo credito.
Calcolo del termine. Tre anni dall’apertura: lunedì 14 febbraio 2028. La procedura non è chiusa. Da quel giorno il tribunale può provvedere ex art. 281, comma 2.
Sequenza. Il socio A deposita la propria istanza nella propria procedura lunedì 6 marzo 2028; la società deposita la propria nella procedura sociale lo stesso giorno. Il curatore comunica entrambe le istanze ai creditori ammessi lo stesso 6 marzo. Le osservazioni vanno presentate entro martedì 21 marzo 2028 (quindici giorni). Il tribunale decide con decreti comunicati lunedì 10 aprile 2028. Il termine di trenta giorni per il reclamo scade mercoledì 10 maggio 2028.
Esito. Riparto nella procedura sociale: 61.217 euro ai creditori sociali (21,3% circa del passivo). Riparto nella procedura del socio A: 18.940 euro distribuiti tra creditori sociali e personali. Con il decreto della società, i debiti sociali residui sono inesigibili anche verso il socio A (comma 5). Con il decreto nella procedura del socio A, sono inesigibili verso di lui anche i debiti personali residui. Se il socio A non avesse presentato la propria istanza, al termine resterebbero esigibili nei suoi confronti la parte non soddisfatta dei 41.860 euro di debiti personali e, salvo diversa lettura, la fideiussione per la parte eccedente quanto la banca ha incassato.
Esempio di applicazione n. 2 – Socio receduto e termine annuale
Ipotesi dimostrativa. Il socio B recede da una SNC; lo scioglimento del suo rapporto sociale è iscritto nel registro delle imprese martedì 23 settembre 2025. Alla data di iscrizione, i debiti sociali ammontano a 134.680 euro.
Variante A. La liquidazione giudiziale della società è aperta venerdì 9 ottobre 2026. Dal 23 settembre 2025 è decorso più di un anno (il termine è scaduto mercoledì 23 settembre 2026). L’estensione al socio B non può essere disposta (art. 256, comma 2). Il socio B non è debitore di alcuna procedura. Resta però esposto alle azioni individuali dei creditori sociali per le obbligazioni anteriori alla sua uscita, secondo le regole del codice civile sulla responsabilità del socio uscente. Se la società otterrà l’esdebitazione, si porrà il problema se il comma 5 lo raggiunga: la norma parla di “soci illimitatamente responsabili” senza distinguere tra soci attuali ed ex soci, e manca giurisprudenza verificata sul punto.
Variante B. La liquidazione giudiziale è aperta mercoledì 15 luglio 2026, cioè entro l’anno. L’estensione è possibile se l’insolvenza riguarda, in tutto o in parte, debiti esistenti al 23 settembre 2025. Su 211.390 euro di passivo sociale alla data di apertura, 97.215 euro risalgono a prima del recesso: il presupposto c’è. Il socio B è convocato ex art. 41 (art. 256, comma 3) e può essere assoggettato alla procedura. Da quel momento vale per lui il percorso dell’esempio n. 1, con un’avvertenza: nella procedura del socio B dovrebbero concorrere i creditori sociali per i debiti di cui egli risponde, e la ricostruzione della data di nascita di ciascun credito diventa centrale anche ai fini dell’esdebitazione.
Casi particolari: quando la regola generale non basta
Il socio uscito o receduto
Il socio che ha lasciato la società non è automaticamente al riparo. L’art. 256, comma 2, CCII consente l’estensione entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata, a due condizioni: che le formalità di pubblicità verso i terzi siano state osservate, e che l’insolvenza della società riguardi, in tutto o in parte, debiti già esistenti quando il socio è uscito. La stessa regola vale nei casi di trasformazione, fusione o scissione.
Va precisato che il termine annuale corre solo dalla pubblicità. Un recesso concordato in privato, mai iscritto nel registro delle imprese, non fa decorrere nulla nei confronti dei terzi. Il socio che si considera “uscito da anni” può scoprire di essere ancora, per i terzi, un socio illimitatamente responsabile.
Sul piano dell’esdebitazione, la posizione del receduto è la più incerta. Se è stato raggiunto dall’estensione entro l’anno, è debitore della propria procedura e può presentare la propria istanza. Se non è stato raggiunto, rimane esposto alle azioni individuali per i debiti sociali anteriori al recesso. Il comma 5 parla di efficacia dell’esdebitazione “nei confronti dei soci illimitatamente responsabili”: non chiarisce se includa chi tale non è più alla data della decisione ma lo era quando i debiti sono sorti. Non risultano pronunce verificate che abbiano deciso il punto in regime CCII. In termini operativi, l’ex socio deve considerare la propria esposizione come autonoma e valutare, se non è in liquidazione giudiziale, l’accesso agli strumenti del sovraindebitamento come persona fisica.
Il socio occulto e il socio di società di fatto
L’art. 256, comma 4, prevede che, se dopo l’apertura della procedura emerge l’esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale apre la procedura anche nei loro confronti su istanza del curatore, di un creditore, di un socio già assoggettato o del pubblico ministero. L’istanza può essere proposta anche dai soci e dai loro creditori personali. Il comma 5 estende lo stesso procedimento al caso in cui, dopo l’apertura contro un imprenditore individuale o una società, risulti che l’impresa è riferibile a una società di cui quel debitore è socio illimitatamente responsabile.
La Cassazione, nel regime dell’art. 147 l.fall., ha precisato che società apparente e società occulta sono ipotesi alternative: non si può fondare l’estensione affermando insieme che un soggetto è socio apparente e socio occulto (Cass. civ., Sez. I, sent. 13 settembre 2021, n. 24633). Per la società occulta, poi, il termine annuale dell’art. 256, comma 2, non offre protezione: quel termine presuppone le formalità di pubblicità, che per definizione mancano.
Per l’esdebitazione, il socio occulto raggiunto dall’estensione si trova in una posizione delicata. È debitore della propria procedura e ha diritto di chiedere la propria esdebitazione. Ma le condizioni dell’art. 280 devono sussistere anche nei suoi confronti ai fini dell’esdebitazione della società (art. 278, comma 4). Se il suo coinvolgimento occulto è legato a condotte di distrazione o di ricorso abusivo al credito, il beneficio può essere negato a lui e alla società.
La società irregolare e l’accomandante
La Cassazione ha ammesso l’estensione ai soci di una società irregolare, anche in accomandita semplice: senza iscrizione nel registro delle imprese la responsabilità illimitata e solidale dei soci non può essere limitata, e un patto sociale non pubblicato che limita la responsabilità fino al verificarsi di una condizione non è opponibile (Cass. 28650/2024). Il socio che si ritiene “accomandante” di una SAS mai iscritta deve dunque trattare la propria posizione come quella di un socio illimitatamente responsabile, con tutte le conseguenze dei commi 4 e 5.
Il socio fideiussore
È il caso più frequente nella pratica. Il socio di SNC firma una fideiussione omnibus a favore della banca della società. La banca ha due titoli verso di lui: la responsabilità del socio per il debito sociale e la garanzia personale. L’esdebitazione della società opera sul primo titolo (comma 5). Il secondo titolo è un’obbligazione distinta, che il comma 6 fa salva: “Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore”. Per liberarsi della fideiussione, il socio ha bisogno della propria esdebitazione, nella propria procedura.
Il socio di società semplice
La società semplice rientra nei tipi richiamati dall’art. 256, comma 1. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 87 del 2025 (depositata il 26 giugno 2025), ha dato un’interpretazione conforme dell’art. 147 l.fall.: prima dell’estensione, i soci illimitatamente responsabili devono essere stati convocati anche nel giudizio che accerta la fallibilità della società semplice; in mancanza, la dichiarazione sociale non vale nei loro confronti e la fallibilità può essere contestata nel giudizio di estensione, salvo che i soci siano intervenuti o abbiano già proposto reclamo. La pronuncia riguarda la legge fallimentare, ma la questione del contraddittorio dei soci è identica nel CCII, dove l’art. 256, comma 3, prevede la convocazione dei soci ex art. 41.
Il socio fallito sotto la legge fallimentare
Per i fallimenti dichiarati prima del 15 luglio 2022 l’esdebitazione resta regolata dalla legge fallimentare (Cass. 14835/2025). In quel regime il socio chiedeva l’esdebitazione nel proprio fallimento in estensione. Lo mostra la vicenda decisa da Cass. civ., ord. 31 maggio 2023, n. 15359, che ha accolto il ricorso del socio di una SNC fallito in estensione: la Corte ha ribadito la tassatività delle cause ostative, anche alla luce della Direttiva (UE) 2019/1023, e ha censurato la valutazione del soddisfacimento dei creditori condotta senza distinguere le masse della società e dei soci. Ha ricordato che nel fallimento del socio i creditori sociali concorrono per l’intero (richiamando Cass. n. 16263/2020). Questa pronuncia va letta solo come argomento storico: mostra che, già prima del Codice, il socio era trattato come debitore autonomo della propria procedura, con un proprio beneficio e una propria istanza. Il CCII ha aggiunto il comma 5, ma non ha eliminato la distinzione delle procedure.
Allo stesso modo, per l’estensione ai soci di un fallimento sociale dichiarato sotto la legge fallimentare, la domanda proposta dopo l’entrata in vigore del Codice resta regolata dalla legge fallimentare (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 24247 del 2025).
Il socio in liquidazione controllata
Se la società di persone è sotto soglia e si apre la liquidazione controllata, l’esdebitazione segue l’art. 282 CCII: opera alla chiusura o decorsi tre anni dall’apertura, ed è dichiarata dal tribunale su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore, dopo le osservazioni dei creditori entro quindici giorni. Alle condizioni dell’art. 280 si aggiungono l’assenza di condanne definitive per i reati dell’art. 344 e l’assenza di colpa grave, malafede o frode nella causazione del sovraindebitamento (art. 282, comma 2). La Cassazione ha chiarito che la meritevolezza non è un filtro all’apertura della liquidazione controllata, ma pesa nella fase dell’esdebitazione (Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074; Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603). Per il socio, quindi, la condotta personale nella genesi dei debiti entra in gioco proprio quando chiede la liberazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, segue esattamente questa zona di confine tra la crisi della società e quella del socio persona fisica.
Domande frequenti
Se la mia SNC ottiene l’esdebitazione, sono libero da tutti i miei debiti?
No. L’art. 278, comma 5, CCII estende ai soci illimitatamente responsabili l’efficacia dell’esdebitazione della società. Ma la società si libera solo dei propri debiti, cioè dei debiti sociali. I debiti personali del socio, come un mutuo per la casa o un prestito personale, non sono debiti della società e non possono diventare inesigibili per effetto della sua esdebitazione. Per questi debiti serve l’esdebitazione del socio come debitore della propria procedura, chiesta con una propria istanza al tribunale.
Ho firmato una fideiussione per la società: l’esdebitazione della società mi libera?
Non per la fideiussione. Il comma 6 dello stesso art. 278 fa salvi i diritti dei creditori verso i coobbligati e i fideiussori del debitore. Il socio che ha garantito personalmente un debito della società ha due posizioni: quella di socio, coperta dal comma 5, e quella di garante, che resta fuori. La banca può quindi agire sulla garanzia anche dopo l’esdebitazione della società. La strada per liberarsi della fideiussione è l’esdebitazione personale nella procedura aperta a carico del socio.
Devo presentare una domanda mia o basta quella della società?
Il testo non lo dice in modo espresso e non risultano pronunce verificate in regime CCII. Gli elementi letterali indicano però che il socio in estensione è il debitore di una procedura distinta, e che l’esdebitazione nella liquidazione giudiziale è pronunciata “su istanza del debitore”. La scelta prudente è presentare una propria istanza nella propria procedura, insieme all’istanza della società. Così il socio copre anche i debiti personali e non dipende soltanto dall’esito della procedura sociale.
Un altro socio ha distratto beni: perdo anch’io il beneficio?
Può accadere. Per l’esdebitazione della società, le condizioni dell’art. 280 devono sussistere nei confronti di tutti i soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti (art. 278, comma 4). La distrazione dell’attivo da parte di un solo socio può quindi impedire l’esdebitazione della società e, di riflesso, l’effetto del comma 5 per tutti. Le condizioni dell’art. 280 nella procedura del singolo socio si verificano invece su di lui. È un ulteriore motivo per presentare un’istanza personale e documentare la propria collaborazione.
Sono uscito dalla società due anni fa: possono coinvolgermi?
Dipende dalla pubblicità del recesso. Se lo scioglimento del tuo rapporto sociale è stato iscritto nel registro delle imprese e la procedura della società è stata aperta più di un anno dopo, l’estensione non può essere disposta (art. 256, comma 2). Se l’uscita non è mai stata pubblicizzata, il termine non è decorso nei confronti dei terzi. In ogni caso, l’estensione richiede che l’insolvenza riguardi debiti esistenti quando sei uscito. Restano possibili le azioni individuali dei creditori sociali per i debiti anteriori alla tua uscita.
La mia società è fallita nel 2019: valgono queste regole?
No. Per i fallimenti dichiarati prima del 15 luglio 2022 l’esdebitazione resta regolata dalla legge fallimentare, anche se l’istanza viene presentata oggi (Cass. 14835/2025). Inoltre, chi è stato dichiarato fallito e non ha ottenuto l’esdebitazione fallimentare non può poi invocare l’esdebitazione dell’incapiente ex art. 283 CCII per la stessa esposizione debitoria (Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108). In questi casi la strada passa dal fallimento in cui il socio è stato coinvolto.
Il quadro giurisprudenziale: pronunce di riferimento sul socio e sull’esdebitazione
Le pronunce che seguono sono state selezionate per la loro pertinenza al rapporto tra procedura della società, procedura del socio ed esdebitazione. Va precisato che, sul punto specifico dell’art. 278, comma 5, e dei debiti personali del socio, non risulta ancora una giurisprudenza di legittimità in regime CCII: il quadro va quindi ricostruito per tasselli.
1. Cass. civ., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835. Principio: l’istanza di esdebitazione presentata dopo il 15 luglio 2022 da chi era stato dichiarato fallito prima di quella data resta soggetta alla legge fallimentare, perché la norma transitoria dell’art. 390 CCII non menziona l’esdebitazione; gli artt. 278 ss. presuppongono una liquidazione giudiziale o controllata. Rilevanza: fissa la linea di confine temporale per applicare i commi 4 e 5 dell’art. 278 ai soci.
2. Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108. Principio: il debitore incapiente già fallito che non ha ottenuto l’esdebitazione della legge fallimentare non può invocare l’esdebitazione dell’incapiente dell’art. 283 CCII per la stessa esposizione debitoria; resta aperto il caso dei debiti sorti dopo il fallimento. Rilevanza: chiude una via di fuga frequentemente ipotizzata dal socio già fallito in estensione.
3. Cass. civ., ord. 31 maggio 2023, n. 15359. Principio (regime l.fall.): le cause ostative all’esdebitazione sono tassative, anche alla luce della Direttiva (UE) 2019/1023; il soddisfacimento dei creditori va valutato in chiave di favor debitoris, distinguendo le masse della società e dei soci; nel fallimento del socio i creditori sociali concorrono per l’intero. Rilevanza: argomento storico che mostra il socio come debitore autonomo della propria procedura, con propria istanza.
4. Cass. n. 16263/2020 (richiamata nella n. 15359/2023). Principio: pur restando distinte le procedure, il credito dichiarato nel fallimento della società si intende dichiarato per l’intero in quello del socio. Rilevanza: è la regola oggi trasfusa nell’art. 257, comma 3, CCII, alla base della distinzione tra creditori sociali e personali nella procedura del socio.
5. Cass. civ., Sez. I, ord. 6 novembre 2024, n. 28505. Principio: la scarsa consistenza del patrimonio non preclude l’esdebitazione se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive; l’art. 280 CCII ha eliminato il requisito oggettivo. Rilevanza: per il socio con patrimonio modesto, il beneficio dipende dalla condotta e non dalla percentuale di pagamento.
6. Cass. civ., Sez. I, ord. 7 novembre 2024, n. 28650. Principio: l’estensione si applica ai soci di una società irregolare, anche in accomandita semplice, perché senza iscrizione la responsabilità illimitata e solidale non può essere limitata; un patto non pubblicato non è opponibile. Rilevanza: allarga la platea dei soci a cui si applicano i commi 4 e 5 dell’art. 278.
7. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 24247 del 2025. Principio: se il fallimento della società è stato dichiarato sotto la legge fallimentare, anche la domanda di estensione ai soci proposta dopo l’entrata in vigore del CCII resta regolata dalla legge fallimentare (art. 390 CCII). Rilevanza: conferma che per i soci di società fallite prima del Codice il regime resta quello previgente, estensione compresa.
8. Cass. civ., Sez. I, sent. 13 settembre 2021, n. 24633. Principio: per l’estensione basta accertare una società di fatto, apparente oppure occulta, ma le due ipotesi sono alternative e non possono essere invocate insieme. Rilevanza: delimita la posizione del socio occulto, che è poi soggetto alle condizioni dell’art. 280 ai fini dell’esdebitazione della società.
9. Corte cost., sent. n. 87 del 2025 (depositata il 26 giugno 2025). Principio: questioni sull’art. 147 l.fall. non fondate con interpretazione conforme: i soci di una società semplice devono essere convocati anche nel giudizio sulla fallibilità della società; altrimenti quell’accertamento non vale nei loro confronti, salvo intervento o reclamo già proposto. Rilevanza: rafforza il diritto di difesa del socio nella fase di estensione, che condiziona tutto il percorso successivo.
10. Corte cost., sent. n. 74 del 2026 (depositata il 12 maggio 2026). Principio: questione sull’art. 281, comma 1, CCII non fondata nei sensi indicati in motivazione: la contestualità tra decreto di chiusura ed esdebitazione è logico-funzionale, sicché l’istanza depositata subito dopo la chiusura può essere decisa con decreto successivo; invito al legislatore a fissare un termine. Rilevanza: il socio che non ha presentato l’istanza prima della chiusura non perde automaticamente il beneficio, ma deve muoversi subito.
11. Corte cost., ord. n. 104 del 2026 (depositata l’11 giugno 2026). Principio: restituzione degli atti ai giudici rimettenti sulle questioni relative all’art. 278, comma 2, CCII, senza esame del merito, perché i creditori ammessi al passivo sono parti del giudizio di esdebitazione e le ordinanze andavano notificate anche a loro. Rilevanza: la regola sui creditori non concorsuali resta vigente, ma le ordinanze sono state poi ripubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2026 e la questione è di nuovo in attesa di decisione; inoltre la Corte qualifica i creditori ammessi come parti del giudizio di esdebitazione, il che riguarda anche i creditori personali ammessi nella procedura del socio.
12. Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074, e Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603. Principio: l’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza; la condotta del debitore rileva nella successiva fase di esdebitazione (artt. 280 e 282, comma 2), mentre la relazione dell’OCC su cause dell’indebitamento e diligenza resta requisito di ammissibilità. Rilevanza: per il socio di una società di persone sotto soglia, la valutazione della sua condotta personale si sposta sul momento dell’esdebitazione.
Come leggere il quadro
Le pronunce raccolte convergono su tre punti. Primo: le procedure della società e del socio sono distinte e il socio è debitore autonomo della propria (nn. 3, 4 e art. 257 CCII). Secondo: i requisiti di meritevolezza sono tassativi e legati alla condotta, non al risultato economico (nn. 3, 5, 12). Terzo: il regime temporale è rigido, e per i fallimenti anteriori al Codice non si applicano né l’art. 278, comma 5, né le altre regole del CCII sull’esdebitazione (nn. 1, 2, 7). Da questi tasselli discende la lettura qui proposta: il comma 5 libera il socio dai debiti sociali; i debiti personali, comprese le fideiussioni, richiedono la sua esdebitazione nella propria procedura. Si tratta di una lettura argomentata, non ancora confermata da una pronuncia di legittimità sul punto.
Cosa può fare lo Studio Monardo per il socio di una società in liquidazione
Lo Studio interviene sulla posizione del socio con strumenti precisi, distinti per fase.
- Ricostruiamo la posizione soggettiva del socio: verifichiamo nella sentenza di apertura se la procedura è stata estesa, controlliamo nel registro delle imprese la pubblicità di recessi, esclusioni e trasformazioni, e calcoliamo il termine annuale dell’art. 256, comma 2.
- Separiamo le masse passive: classifichiamo ogni debito del socio come sociale, di garanzia o personale, confrontando stato passivo della società e stato passivo del socio.
- Esaminiamo le fideiussioni: leggiamo i contratti di garanzia firmati dal socio per individuare quelli che restano fuori dall’effetto del comma 5 e ne valutiamo i profili di contestazione.
- Prepariamo il socio alla collaborazione con il curatore: raccogliamo i documenti richiesti dall’art. 280, lettera c), e predisponiamo le memorie sui fatti che il curatore deve riferire nel rapporto riepilogativo.
- Verifichiamo le condizioni dell’art. 280 su tutti i soci e legali rappresentanti, per individuare in anticipo i rischi che la condotta di un altro socio comprometta l’esdebitazione della società.
- Predisponiamo le istanze di esdebitazione: quella della società e quella autonoma del socio nella propria procedura, con il richiamo espresso ai commi 4 e 5 dell’art. 278 e con l’elenco dei debiti residui distinti per massa.
- Gestiamo il contraddittorio con i creditori: replichiamo alle osservazioni presentate nei quindici giorni dell’art. 281, comma 1, sia dai creditori sociali sia da quelli personali.
- Impugniamo i decreti sfavorevoli: proponiamo reclamo ex art. 124 entro trenta giorni e, se necessario, ricorso per cassazione.
- Valutiamo le alternative per l’ex socio non coinvolto nella procedura: esaminiamo l’accesso agli strumenti del sovraindebitamento come persona fisica, con il supporto dell’OCC.
- Coordiniamo avvocati e commercialisti sulla ricostruzione contabile dei crediti, della loro data di nascita e dei riparti.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In questa materia pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, perché la posizione del socio dipende da quella della società e dalla sua procedura; e pesa la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento, perché i debiti personali del socio persona fisica vanno governati con gli strumenti del sovraindebitamento quando la liquidazione giudiziale non li raggiunge. La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’istanza iniziale fino all’ultimo grado, con lo stesso difensore e la stessa linea. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo, perché la separazione delle masse è prima di tutto un lavoro di ricostruzione contabile.
In sintesi: cosa copre il comma 5 e cosa resta al socio
L’esdebitazione della società libera i soci illimitatamente responsabili, ma solo dai debiti sociali. I debiti personali del socio e le fideiussioni che ha firmato restano fuori: rientrano soltanto nella sua esdebitazione, nella procedura aperta a suo carico. La strada prudente è presentare due istanze, quella della società e quella del socio, e presidiare ogni termine: quindici giorni per le osservazioni, trenta per il reclamo, un anno per l’estensione al socio uscito. Chi è stato coinvolto in un fallimento anteriore al 15 luglio 2022 resta invece nel regime della legge fallimentare.
Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia perché la materia stessa unisce due competenze certificate dell’Avvocato. La crisi della società e la sua liquidazione giudiziale rientrano nel campo dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Il destino dei debiti personali del socio rientra nel campo del Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC. Il reclamo e l’eventuale ricorso in Cassazione restano nelle mani dello stesso avvocato cassazionista.
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