Questa pagina raccoglie le domande che ci vengono rivolte più spesso da imprenditori che hanno presentato, o stanno per presentare, un’istanza di composizione negoziata e vogliono sapere come e quando la pratica può chiudersi. Le risposte sono complete, scritte come le daremmo a voce, e ciascuna si può leggere anche da sola.
Il quadro normativo, in breve. La composizione negoziata della crisi è disciplinata dagli articoli 12 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), nel testo modificato dal correttivo D.Lgs. 136/2024. L’articolo che regola la vita dell’istanza, dalla nomina dell’esperto fino alla chiusura, è l’art. 17 CCII: i commi 5, 7, 8 e 9 dicono quando la pratica viene archiviata, chi la archivia e cosa succede dopo. Per le imprese sotto soglia c’è una norma dedicata, l’art. 25-quater CCII, che affida al segretario generale della Camera di commercio la nomina dell’esperto e la liquidazione del suo compenso, e richiama le regole generali “in quanto compatibili”. Abbiamo letto il testo vigente dell’art. 17 su Brocardi (aggiornato al 12 agosto 2026) prima di scrivere queste risposte.
Perché ce ne occupiamo noi. La composizione negoziata è il terreno proprio dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo ha questa abilitazione: conosce la procedura dal lato di chi conduce le trattative, compresi i momenti in cui l’incarico si chiude e la pratica viene archiviata. E poiché dopo l’archiviazione la strada porta spesso al concordato minore o alla liquidazione controllata, pesa anche la sua qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC.
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Cosa vuol dire, in pratica, che la mia istanza di composizione negoziata viene “archiviata”?
Vuol dire che la procedura si chiude: l’esperto smette di lavorare sulla sua impresa e la Camera di commercio registra la fine della pratica. Non è una sentenza, non è un fallimento e non è una sanzione. È l’atto con cui si prende nota che la composizione negoziata è finita, per una delle ragioni previste dalla legge.
Le ragioni sono, in sostanza, quattro, e le vediamo una per una nelle risposte che seguono:
- l’esperto, dopo aver incontrato l’imprenditore, non vede una concreta prospettiva di risanamento (art. 17, comma 5);
- è passato il tempo massimo dell’incarico, cioè 180 giorni dall’accettazione dell’esperto, eventualmente prolungati fino a ulteriori 180 giorni (art. 17, comma 7);
- le trattative si sono concluse, bene o male, e l’esperto ha depositato la relazione finale (art. 17, comma 8);
- è l’imprenditore stesso a chiedere di chiudere la pratica, ipotesi che il comma 9 presuppone quando regola i tempi per ripresentare l’istanza.
Una cosa va chiarita subito, perché crea molta confusione. L’archiviazione non è sempre un esito negativo. Anche quando le trattative vanno a buon fine e si firma un accordo con i creditori, l’incarico dell’esperto termina e la pratica viene archiviata: la composizione negoziata non è una procedura che resta aperta per sempre, è un percorso con un inizio e una fine. Archiviazione, in questo senso, è semplicemente la parola tecnica per “fine del percorso”.
Quello che cambia, a seconda del motivo, sono le conseguenze. Se la pratica si chiude perché l’esperto non vede prospettive, l’imprenditore resta senza la protezione delle trattative e deve decidere in fretta cosa fare. Se si chiude dopo trattative serie ma infruttuose, l’imprenditore può avere davanti strumenti come il concordato semplificato. Se si chiude perché l’imprenditore ha rinunciato, scattano limiti precisi per ripresentare l’istanza. Ed è per questo che capire perché si arriva all’archiviazione conta quanto sapere quando.
Chi decide l’archiviazione: l’esperto, il tribunale o la Camera di commercio?
Formalmente la dispone il segretario generale della Camera di commercio; in sostanza la innesca quasi sempre l’esperto. Il tribunale, invece, non archivia nulla: interviene solo sulle misure protettive e cautelari, se sono state chieste.
Il meccanismo è descritto con precisione dall’art. 17. Nel comma 5, quando l’esperto non ravvisa concrete prospettive di risanamento, «ne dà notizia» all’imprenditore e al segretario generale della Camera di commercio, il quale dispone l’archiviazione entro i successivi cinque giorni lavorativi. Nel comma 8, quando l’incarico si conclude, l’esperto deposita la relazione finale e poi ne dà comunicazione al segretario generale «per l’archiviazione».
Quindi la catena è sempre la stessa: l’esperto valuta e comunica, il segretario generale prende atto e archivia. Il segretario generale non entra nel merito della crisi, non valuta il piano e non decide se l’impresa sia risanabile: quella valutazione spetta all’esperto.
E il giudice? Il tribunale entra in scena solo se l’imprenditore ha chiesto misure protettive (lo scudo contro le azioni esecutive dei creditori) o misure cautelari. In quel caso, alla fine dell’incarico, l’esperto manda la relazione finale anche al giudice che ha emesso le misure, e il giudice ne dichiara cessati gli effetti (art. 17, comma 8). Ma la chiusura della pratica resta un atto della Camera di commercio.
Questo ha una conseguenza importante, che riprendiamo più avanti quando parliamo di ricorsi: l’archiviazione è un atto di natura amministrativa. Secondo quanto riporta un approfondimento di FiscoeTasse del 3 ottobre 2025, il Tribunale di Roma, con il provvedimento n. 1649 dell’8 agosto 2025, ha confermato proprio questa natura, escludendo che il giudice ordinario possa riesaminarla nel merito.
Per l’impresa minore il ruolo del segretario generale è ancora più marcato, perché è lui a nominare l’esperto e a liquidarne il compenso (art. 25-quater, commi 2 e 7). Ne parliamo in una domanda dedicata, più sotto.
Se l’esperto nominato non accetta l’incarico, la mia pratica viene archiviata?
No. La mancata accettazione dell’esperto non porta all’archiviazione: porta alla sua sostituzione con un altro esperto.
L’art. 17, comma 4, stabilisce che l’esperto, dopo aver verificato la propria indipendenza, le proprie competenze e la disponibilità di tempo, accetta l’incarico entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, inserendo nella piattaforma telematica l’accettazione e la dichiarazione di indipendenza. Se non ha i requisiti, lo comunica in via riservata al soggetto che l’ha nominato, perché provveda a sostituirlo. Lo stesso comma aggiunge che un esperto non può avere più di due incarichi contemporaneamente: anche questo può essere un motivo per cui la nomina passa a un altro nome.
C’è poi un dettaglio che pochi conoscono e che incide sui tempi. In caso di sostituzione, il termine di 180 giorni dell’incarico decorre dall’accettazione del primo esperto nominato (art. 17, comma 7, ultimo periodo). Quindi se il primo esperto accetta e poi viene sostituito, ad esempio dopo le osservazioni sull’indipendenza previste dal comma 6, il nuovo esperto non riparte da zero: eredita il calendario.
Chi presenta l’istanza deve sapere, quindi, che il momento che conta è l’accettazione, non la presentazione della domanda. Da lì partono i 180 giorni del comma 7 e i due mesi entro cui l’imprenditore può chiedere l’archiviazione con il beneficio dei quattro mesi (comma 9). Annotare la data di accettazione, che si legge sulla piattaforma, è la prima cosa da fare.
Entro quando l’esperto può dire che non ci sono prospettive di risanamento?
In qualsiasi momento: subito dopo il primo incontro oppure più avanti, durante le trattative. Il comma 5 dell’art. 17 lo dice espressamente: la valutazione negativa può arrivare «all’esito della convocazione o in un momento successivo».
Il percorso parte così. Accettato l’incarico, l’esperto convoca senza indugio l’imprenditore per valutare se esiste una concreta prospettiva di risanamento, tenendo conto anche delle informazioni dell’organo di controllo e del revisore legale, se ci sono. Se la prospettiva c’è, l’esperto coinvolge le altre parti interessate (banche, fornitori, fisco, enti previdenziali), illustra le possibili strategie e fissa incontri successivi a cadenza ravvicinata.
Se invece la prospettiva non c’è, l’esperto lo comunica all’imprenditore e al segretario generale, che archivia entro cinque giorni lavorativi. Non serve aspettare la fine dei 180 giorni: l’archiviazione per assenza di prospettive può arrivare dopo due settimane o dopo quattro mesi.
Cosa porta l’esperto a questa conclusione? La legge parla di «concreta prospettiva di risanamento», e la giurisprudenza sulle misure protettive ci aiuta a capire cosa non basta. Il Tribunale di Bergamo, il 15 marzo 2022, ha negato la conferma delle misure in un caso in cui la liquidazione era l’unico mezzo per soddisfare i creditori, osservando che la prospettiva liquidatoria non è un esito positivo della composizione, ma l’esito del fallimento delle trattative. Un piano che punta solo a pagare i debiti e chiudere l’impresa, in altre parole, non è un piano di risanamento.
Il momento successivo è spesso il più delicato: l’imprenditore che non fornisce i documenti chiesti, che non paga i debiti correnti, che non si presenta agli incontri, rende di fatto impossibile all’esperto vedere una prospettiva. La valutazione negativa, quindi, dipende anche da come l’imprenditore si comporta durante le trattative, non solo dai numeri di partenza.
E se al primo incontro con l’esperto non mi presento?
È una delle domande più frequenti, e la risposta richiede precisione.
L’art. 17, comma 5, stabilisce che l’imprenditore partecipa personalmente agli incontri con l’esperto. Può farsi assistere da consulenti, ma non può delegare tutto a un commercialista o a un avvocato e restare assente. Deve anche riferire all’esperto sulle trattative che conduce in sua assenza.
Il testo dell’art. 17, però, nella versione vigente che abbiamo letto, non prevede una conseguenza automatica scritta per la mancata comparizione: non c’è una frase del tipo “se l’imprenditore non compare, l’istanza è archiviata”. La conseguenza passa per due strade diverse.
Prima strada: l’esperto non può valutare, quindi non vede prospettive. Se l’imprenditore non si presenta, l’esperto non ha modo di verificare la «concreta prospettiva di risanamento» richiesta dal comma 5. Il risultato pratico è la comunicazione al segretario generale e l’archiviazione entro cinque giorni lavorativi. È l’esito più probabile.
Seconda strada: il compenso dell’esperto. La mancata comparizione è invece citata espressamente nell’art. 25-ter, comma 8, che regola il compenso: quando l’imprenditore non compare davanti all’esperto, oppure l’esperto non procede oltre, il compenso è determinato in una misura ridotta, tra 500 e 5.000 euro, invece del minimo ordinario di 4.000 euro. Il legislatore, insomma, ha previsto proprio il caso dell’istanza presentata e poi lasciata cadere, e ne ha regolato il costo. Questo conferma che la mancata comparizione chiude, nei fatti, il percorso.
Cosa fare se si ha un impedimento serio? Avvisare l’esperto subito, per iscritto tramite i canali della piattaforma o all’indirizzo indicato nella convocazione, e chiedere un nuovo appuntamento ravvicinato. L’esperto deve convocare «senza indugio», ma nulla impedisce di spostare l’incontro di qualche giorno per una ragione documentata. Quello che invece non funziona è il silenzio.
Infine, una cautela: chi non compare e si vede archiviare l’istanza, poi non può ripresentarla prima di un anno dall’archiviazione (art. 17, comma 9). La riduzione a quattro mesi vale solo se è l’imprenditore a chiedere l’archiviazione entro due mesi dall’accettazione dell’esperto, non se la subisce per inerzia. Non presentarsi, quindi, è il modo peggiore di uscire dalla composizione negoziata: si paga una parte del compenso e si resta bloccati per dodici mesi.
Quanto può durare al massimo la composizione negoziata prima che venga chiusa?
180 giorni dall’accettazione dell’esperto, più eventuali ulteriori 180 giorni al massimo. Superati questi limiti l’incarico si considera concluso e si va verso la relazione finale e l’archiviazione.
L’art. 17, comma 7, dice che l’incarico dell’esperto si considera concluso se, decorsi 180 giorni dall’accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di una sua proposta, una soluzione adeguata a superare la situazione di squilibrio. Attenzione: chi ricorda i vecchi “120 giorni” fa riferimento alla disciplina precedente; il testo vigente parla di 180 giorni.
L’incarico può proseguire per non oltre centottanta giorni in questi casi:
- quando lo richiedono l’imprenditore o le parti con cui sono in corso le trattative e l’esperto vi acconsente;
- quando l’imprenditore ha fatto ricorso al tribunale ai sensi degli artt. 19 (misure protettive e cautelari) e 22 (autorizzazioni del tribunale);
- quando pendono misure protettive o cautelari, o occorre dare attuazione a un provvedimento di autorizzazione del tribunale.
L’esperto inserisce la prosecuzione nella piattaforma e la comunica alle parti; se ci sono misure protettive o cautelari, la comunica anche al giudice che le ha emesse.
C’è poi un secondo calendario, distinto ma intrecciato: quello delle misure protettive. La loro durata è fissata dal giudice nel procedimento di conferma, con proroghe possibili entro un limite complessivo che la giurisprudenza richiama come termine massimo dell’art. 19, comma 5, pari a 240 giorni. Il Tribunale di Milano, il 22 novembre 2023, ha precisato che le misure cautelari non possono sovrapporsi a quelle protettive per eludere quel termine; il Tribunale di Lanciano, il 17 ottobre 2025, ha però ammesso misure cautelari oltre i 240 giorni, fino a dodici mesi complessivi, per proteggere la liquidità derivante dalla vendita di un ramo d’azienda autorizzata ai sensi dell’art. 22.
Riassumiamo i passaggi nella tabella, che richiameremo anche nelle risposte successive.
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Nomina | Accettazione dell’esperto e dichiarazione di indipendenza | Entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della nomina (art. 17 c.4) | Piattaforma telematica; per l’impresa minore nomina del segretario generale (art. 25-quater c.2) |
| Avvio | Convocazione dell’imprenditore, che partecipa personalmente | «Senza indugio» dopo l’accettazione (art. 17 c.5) | Esperto |
| Archiviazione anticipata | Comunicazione dell’esperto: nessuna concreta prospettiva di risanamento | Archiviazione entro 5 giorni lavorativi (art. 17 c.5) | Segretario generale della CCIAA |
| Durata ordinaria | Conclusione dell’incarico se non c’è soluzione | 180 giorni dall’accettazione (art. 17 c.7) | Esperto |
| Prosecuzione | Richiesta di imprenditore o parti con consenso dell’esperto, o ricorso ex artt. 19 e 22, o misure pendenti | Non oltre ulteriori 180 giorni (art. 17 c.7) | Esperto, comunicazione al giudice delle misure |
| Chiusura | Relazione finale nella piattaforma, comunicata a imprenditore, parti e giudice delle misure | Al termine dell’incarico (art. 17 c.8) | Esperto; il giudice dichiara cessati gli effetti delle misure |
| Archiviazione | Comunicazione al segretario generale; iscrizione nel registro imprese se era stata pubblicata un’istanza di misure | Dopo la relazione finale (art. 17 c.8) | Segretario generale della CCIAA |
| Nuova istanza | Divieto di ripresentare | 1 anno dall’archiviazione; 4 mesi, una sola volta, se l’archiviazione è chiesta dall’imprenditore entro 2 mesi dall’accettazione (art. 17 c.9) | Piattaforma telematica |
| Dopo la chiusura | Proposta di concordato semplificato | Entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale, se l’esperto ha dato atto di buona fede e non praticabilità di altre soluzioni (art. 25-sexies c.1) | Tribunale |
Un’ultima precisazione sui conteggi: la sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) non si applica ai procedimenti disciplinati dal Codice della crisi, salvo diversa previsione (art. 9, comma 1, CCII). Il Tribunale di Brescia, il 5 agosto 2022, lo ha affermato proprio per la durata delle misure protettive. Agosto, quindi, conta come ogni altro mese.
Posso chiedere io di archiviare la pratica, se cambio idea?
Sì. La composizione negoziata è un percorso volontario: l’imprenditore che l’ha chiesta può anche chiederne la chiusura. La possibilità è presupposta dal comma 9 dell’art. 17, che regola espressamente il caso in cui l’archiviazione sia «richiesta dall’imprenditore» con istanza depositata entro due mesi dall’accettazione dell’esperto.
Perché un imprenditore dovrebbe chiedere di chiudere? I motivi sono diversi, e non sempre negativi:
- nel frattempo è arrivato un accordo con il creditore principale che risolve il problema senza bisogno di trattative assistite;
- l’imprenditore si accorge che la crisi è più grave di quanto pensasse e che serve uno strumento diverso, ad esempio un concordato minore o una liquidazione controllata;
- emergono costi o tempi che l’impresa non può sostenere;
- è cambiata la compagine sociale o la gestione dell’impresa.
Il momento della richiesta è decisivo, per una ragione molto concreta. Se l’imprenditore chiede l’archiviazione entro due mesi dall’accettazione dell’esperto, potrà ripresentare una nuova istanza dopo quattro mesi invece che dopo un anno. Questa riduzione vale una sola volta. Se la richiesta arriva al terzo mese, il beneficio è perso e il blocco torna a essere di dodici mesi.
C’è però un rovescio della medaglia, che approfondiamo nella “domanda che nessuno fa”. Chiudere la pratica per scelta propria non equivale a portare le trattative al loro esaurimento naturale. Alcuni strumenti successivi, come il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, presuppongono una relazione finale in cui l’esperto dichiara che le trattative si sono svolte con correttezza e buona fede e che le soluzioni negoziali non sono praticabili (art. 25-sexies, comma 1). Se l’imprenditore abbandona dopo poche settimane, quella dichiarazione potrebbe non esserci. Rinunciare troppo presto può chiudere porte che, arrivando alla fine, sarebbero rimaste aperte.
Infine, il compenso dell’esperto. Anche in caso di chiusura anticipata l’esperto ha diritto a essere compensato per l’attività svolta, secondo le regole dell’art. 25-ter. Ne parliamo nella domanda dedicata.
Il consiglio pratico è semplice: prima di chiedere l’archiviazione, verificare con chi assiste l’impresa quale strada si vuole prendere dopo, e se quella strada richiede o no una relazione finale con un certo contenuto.
Cosa scrive l’esperto nella relazione finale e a chi la manda?
La relazione finale è il documento che chiude l’incarico e, molto spesso, decide cosa può fare l’imprenditore il giorno dopo. Vale la pena capirla bene.
L’art. 17, comma 8, stabilisce che al termine dell’incarico l’esperto redige una relazione finale, con il contenuto previsto dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia richiamato dall’art. 13, comma 2. La relazione va:
- inserita nella piattaforma telematica;
- comunicata all’imprenditore;
- comunicata alle parti che hanno partecipato alle trattative;
- comunicata, se sono state concesse misure protettive o cautelari, al giudice che le ha emesse, il quale ne dichiara cessati gli effetti.
Solo dopo questi adempimenti l’esperto ne dà comunicazione al segretario generale della Camera di commercio per l’archiviazione. E l’archiviazione è iscritta nel registro delle imprese se in precedenza era stata pubblicata un’istanza di misure protettive o cautelari: chi consulta la visura dell’impresa, quindi, vedrà sia l’apertura dello scudo protettivo sia la sua fine.
Cosa c’è dentro, in sostanza? La relazione ricostruisce l’andamento delle trattative, la situazione dell’impresa, le soluzioni esaminate e l’esito. Il punto che più conta per il futuro è quello in cui l’esperto prende posizione su due aspetti: se le trattative si sono svolte con correttezza e buona fede, e se le soluzioni negoziali individuate sono praticabili o no. È proprio questa dichiarazione che l’art. 25-sexies richiede per accedere al concordato semplificato, entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione.
Ne derivano due considerazioni pratiche.
La prima: la relazione finale si costruisce durante le trattative, non alla fine. L’esperto scrive ciò che ha visto. Un imprenditore che risponde puntualmente alle richieste, paga le obbligazioni correnti, documenta le proposte ai creditori, avrà una relazione che lo racconta così. Il Tribunale di Milano, il 19 giugno 2025, ha ricordato che durante le trattative l’imprenditore deve comportarsi secondo buona fede e correttezza, pagando puntualmente le obbligazioni correnti, e ha respinto la richiesta di inibire i rimedi contrattuali dei creditori proprio sulla base di questo dovere.
La seconda: la data di comunicazione della relazione fa partire un termine. Se si vuole presentare un concordato semplificato, i sessanta giorni decorrono da lì. Conviene quindi chiedere all’esperto, con anticipo, quando prevede di depositarla, per non trovarsi a preparare in fretta un piano di liquidazione con tutti i documenti dell’art. 39.
Per l’impresa minore la relazione finale segue le stesse regole, perché l’art. 25-quater, comma 5, richiama il comma 8 dell’art. 17.
Dopo l’archiviazione posso ripresentare subito un’altra istanza?
No: deve aspettare un anno dall’archiviazione, oppure quattro mesi se ricorre l’unica eccezione prevista.
L’art. 17, comma 9, stabilisce che l’imprenditore non può presentare una nuova istanza prima di un anno dall’archiviazione. Il termine è ridotto, per una sola volta, a quattro mesi se l’archiviazione è stata richiesta dall’imprenditore con istanza depositata entro due mesi dall’accettazione dell’esperto. Nel testo vigente non abbiamo trovato altre eccezioni.
Tre osservazioni pratiche.
Il termine decorre dall’archiviazione, non dalla richiesta. Se l’imprenditore chiede di chiudere il 4 maggio e il segretario generale archivia l’8 maggio, i quattro mesi (o l’anno) si contano dall’8 maggio. La data esatta si ricava dalla piattaforma o, se c’erano misure protettive, dal registro delle imprese.
La riduzione è una tantum. Chi la usa una volta non può riutilizzarla. Un secondo abbandono, anche rapido, comporterà il blocco di dodici mesi.
Il divieto riguarda la composizione negoziata, non gli altri strumenti. Il comma 9 impedisce una nuova istanza di nomina dell’esperto; non impedisce di accedere, nel frattempo, a un concordato preventivo, a un accordo di ristrutturazione, a un concordato minore o a una liquidazione controllata, se ne ricorrono i presupposti. Anzi, per l’impresa minore l’art. 25-quater, comma 4, elenca proprio questi sbocchi.
E se la crisi, nel frattempo, è cambiata? Si pone il tema della “nuova crisi”. Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 1780 del 19 maggio 2025, ha esaminato il caso di un’impresa che, dopo una precedente composizione negoziata con misure protettive, ne aveva avviata un’altra sostenendo che una nuova pretesa risarcitoria di un cliente costituisse una crisi diversa. Il tribunale ha respinto la richiesta di conferma delle misure: senza una discontinuità effettiva (passività diverse, attivo diverso, strategia di risanamento cambiata in modo significativo), la crisi è la stessa e il limite temporale complessivo delle misure non si rinnova. Il messaggio è chiaro: rispettare formalmente il termine del comma 9 non basta a ottenere una nuova protezione se la situazione di fondo è identica.
Sono un’impresa minore: chi archivia la mia pratica e cosa fa il segretario generale?
Per le imprese sotto soglia il segretario generale della Camera di commercio ha un ruolo più ampio che per le imprese ordinarie. È il riferimento per tutta la vita della pratica, dall’inizio alla fine.
Prima di tutto, chi è “impresa minore”. L’art. 2, comma 1, lettera d), CCII la definisce come l’impresa che, nei tre esercizi precedenti (o dall’inizio dell’attività, se più breve), presenta congiuntamente un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. Per queste imprese vale l’art. 25-quater CCII.
Cosa fa il segretario generale, secondo il testo vigente:
- riceve l’istanza (art. 25-quater, comma 2), presentata con i documenti dell’art. 17, comma 3, lettere a) e da c) a h): non è richiesto il progetto di piano di risanamento della lettera b);
- nomina l’esperto (art. 25-quater, comma 2, ultimo periodo), mentre per le imprese ordinarie la nomina spetta a una commissione;
- riceve la comunicazione dell’esperto che non ravvisa prospettive di risanamento e dispone l’archiviazione entro cinque giorni lavorativi (art. 17, comma 5, richiamato dall’art. 25-quater, comma 5);
- riceve la comunicazione di fine incarico dopo la relazione finale e archivia la pratica (art. 17, comma 8, anch’esso richiamato);
- liquida il compenso dell’esperto ai sensi dell’art. 25-ter (art. 25-quater, comma 7).
Un dettaglio coerente con questo quadro: l’art. 17, comma 4, prevede che l’esperto privo dei requisiti lo comunichi «al soggetto che l’ha nominato» per la sostituzione. Per l’impresa minore quel soggetto è il segretario generale.
I commi dell’art. 17 che l’art. 25-quater richiama sono l’1, il 2, il 4, il 5, il 6, il 7, l’8, il 9 e il 10: tutte le regole sull’archiviazione e sul divieto di nuova istanza valgono anche per l’impresa minore, «in quanto compatibili». Non è richiamato il comma 3, perché la documentazione è regolata direttamente dall’art. 25-quater, comma 2. Il comma 6 dell’art. 17 parla di sostituzione da parte della commissione: per l’impresa minore, dove la commissione non nomina, la compatibilità va valutata caso per caso.
Attenzione a un errore di indirizzo che può costare caro. Il Tribunale di Verona, il 25 novembre 2022, ha revocato de plano le misure protettive di un’impresa sopra soglia che aveva presentato l’istanza al segretario della Camera di commercio invece che alla commissione. Il canale giusto dipende dalle dimensioni dell’impresa, e sbagliarlo può far cadere la protezione. Le soglie dell’art. 2 vanno verificate sui bilanci degli ultimi tre esercizi prima di scegliere la strada.
Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo conosce il percorso dell’istanza dal lato di chi conduce le trattative; come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, conosce anche le procedure che per l’impresa minore si aprono dopo l’archiviazione.
Che fine fanno le misure protettive quando la pratica viene archiviata?
Cessano. Lo scudo protettivo vive dentro la composizione negoziata e non le sopravvive.
Il meccanismo è nel comma 8 dell’art. 17: la relazione finale va comunicata al giudice che ha emesso le misure protettive o cautelari, e il giudice ne dichiara cessati gli effetti. Poi l’archiviazione viene iscritta nel registro delle imprese, dove era stata pubblicata l’istanza di misure. Da quel momento i creditori possono riprendere, o iniziare, le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa.
C’è anche un effetto meno visibile ma importantissimo: il divieto di pronunciare la liquidazione giudiziale (o di accertare lo stato di insolvenza) previsto dall’art. 18, comma 4. Secondo il Tribunale di Reggio Emilia, 7 ottobre 2025, questo divieto dura fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza, senza un termine fisso stabilito dal giudice: il primo giudice aveva limitato il divieto a 120 giorni, e la decisione lo ha corretto. Il rovescio è evidente: con l’archiviazione il divieto cade, e un’istanza di liquidazione giudiziale già pendente può riprendere il suo corso.
Le misure possono però cessare anche prima dell’archiviazione, e questo l’imprenditore deve saperlo. La giurisprudenza raccolta nel massimario 2026 della Camera di commercio di Prato-Pistoia offre diversi esempi:
- il Tribunale di Trani, 21 marzo 2022, ha dichiarato l’inefficacia delle misure per deposito tardivo del ricorso di conferma, ordinando la cancellazione della pubblicazione dal registro delle imprese;
- il Tribunale di Genova, 13 marzo 2023, ha ribadito che il termine dell’art. 19 è perentorio, ammettendo però, per economia processuale, una domanda subordinata di nuove misure efficaci solo dalla concessione;
- il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, 7 novembre 2024, ha chiarito che dopo l’inammissibilità della conferma le misure sono cessate e per riproporle va ripercorso l’intero procedimento dell’art. 18;
- il Tribunale di Asti, 3 marzo 2022, ha ricordato che le misure possono essere revocate o abbreviate se non servono al buon esito delle trattative o risultano sproporzionate.
Quindi l’ordine logico è questo: le misure possono cadere durante la procedura per vizi o per revoca, e cadono sicuramente alla fine, con la dichiarazione del giudice dopo la relazione finale. Nessuna archiviazione lascia in piedi lo scudo.
Cosa sopravvive, invece? Gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell’art. 22 (finanziamenti prededucibili, cessioni d’azienda) mantengono, entro i limiti di legge, i propri effetti. Per l’impresa minore l’art. 25-quater, comma 6, lo dice in modo esplicito: gli atti autorizzati conservano i propri effetti anche se poi intervengono un accordo di ristrutturazione omologato, un concordato minore omologato, l’apertura della liquidazione controllata o il concordato semplificato omologato.
L’esperto va pagato anche se la pratica viene archiviata dopo poche settimane?
Sì, ma in misura proporzionata a quanto è durato e a come si è chiuso il suo lavoro. Il compenso dell’esperto è regolato dall’art. 25-ter CCII, e per l’impresa minore è liquidato dal segretario generale che lo ha nominato (art. 25-quater, comma 7).
Le regole principali, come risultano dal testo vigente:
- il compenso si calcola a scaglioni sull’attivo dell’impresa, assumendo come base la media dell’attivo degli ultimi tre bilanci; per le fasce che interessano l’impresa minore: fino a 100.000 euro dal 4% al 6%; da 100.000,01 a 500.000 euro dall’1% all’1,5%;
- il compenso non può essere inferiore a 4.000 euro né superiore a 400.000 euro;
- è aumentato del 25% con un numero di creditori e parti interessate tra 21 e 50, del 35% oltre 50, ed è ridotto del 40% fino a cinque;
- è aumentato del 100% se si concludono gli accordi dell’art. 23, con ulteriori maggiorazioni in casi specifici;
- se l’imprenditore non compare davanti all’esperto, oppure l’esperto non procede oltre, il compenso è tra 500 e 5.000 euro (art. 25-ter, comma 8);
- spettano anche le spese documentate;
- il credito è prededucibile;
- dopo sessanta giorni dall’accettazione l’esperto può chiedere un acconto fino a un terzo del compenso.
Cosa significa per chi si vede archiviare l’istanza? Se l’archiviazione arriva subito, per mancata comparizione o perché l’esperto non vede prospettive dopo il primo incontro, si applica la forbice ridotta di 500-5.000 euro. Se invece l’esperto ha condotto le trattative per mesi, si torna alle regole ordinarie, con il minimo di 4.000 euro. La norma non chiarisce in modo esplicito come trattare l’archiviazione richiesta dall’imprenditore dopo alcune settimane di attività: è un punto su cui la liquidazione dipende dalla valutazione dell’attività concretamente svolta.
In mancanza di accordo sul compenso, provvede la commissione o, per l’impresa minore, il segretario generale. Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 9567 del 5 novembre 2024, ha affermato che conta in primo luogo l’accordo tra le parti e che la liquidazione costituisce prova scritta idonea per il decreto ingiuntivo. Il Tribunale di Milano, con decreto del 9 ottobre 2025, ha ribadito che nella composizione negoziata sono prededucibili solo i crediti indicati dalla legge, come appunto il compenso dell’esperto.
A questo si aggiungono i diritti di segreteria della Camera di commercio, previsti dall’art. 17, comma 10, per coprire i costi di funzionamento della procedura, nella misura stabilita con decreto ministeriale (indicata in 252 euro a pratica: è un dato da verificare al momento dell’istanza).
Dopo l’archiviazione posso passare a un concordato o a un’altra procedura?
Sì, e spesso è proprio questo lo scopo di una buona chiusura. Ma quali strade siano davvero percorribili dipende da come si è chiusa la composizione e dalle dimensioni dell’impresa.
Per l’impresa minore, l’art. 25-quater offre due gruppi di uscite. Se le trattative trovano una soluzione, il comma 3 consente di concludere un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità, un accordo con il contenuto dell’art. 62 (convenzione di moratoria), oppure un accordo sottoscritto da imprenditore, creditori aderenti ed esperto con gli effetti dell’art. 25-bis, comma 5. In alternativa, il comma 4 consente all’imprenditore di:
- proporre la domanda di concordato minore (art. 74);
- chiedere la liquidazione controllata dei beni (art. 268);
- proporre il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies);
- per la sola impresa agricola, chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione (artt. 57, 60 e 61).
Il concordato semplificato merita un’attenzione particolare, perché è lo strumento più legato alla composizione negoziata. Secondo l’art. 25-sexies, comma 1, l’imprenditore può proporlo entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale, ma solo se l’esperto vi ha dichiarato che le trattative si sono svolte con correttezza e buona fede e che le soluzioni individuate non sono praticabili. È un concordato per cessione dei beni, senza voto dei creditori, con un controllo del tribunale su fattibilità, rispetto delle cause di prelazione e assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale.
Due cautele.
La prima riguarda il contenuto della relazione finale: senza la dichiarazione di buona fede e di non praticabilità, il concordato semplificato non è accessibile. Un’archiviazione per assenza di prospettive dopo il primo incontro, o una rinuncia precoce, possono non produrre una relazione con quel contenuto.
La seconda riguarda le domande già pendenti. La Corte di Cassazione, Sez. I, con la decisione n. 31856/2025 (riportata da EC News il 27 gennaio 2026), ha ritenuto inammissibile un’istanza di composizione negoziata presentata mentre era ancora pendente un concordato preventivo, anche se rinunciato. Il principio, nato sotto il regime del D.L. 118/2021, ricorda che le procedure non si possono sovrapporre a piacimento: l’ordine delle mosse conta.
Per le imprese sopra soglia restano gli strumenti ordinari (accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato preventivo). Per tutte, la transazione fiscale prevista dall’art. 23, comma 2-bis, è utilizzabile durante le trattative: il D.Lgs. 147/2026 (in vigore dal 12 agosto 2026, secondo FiscoeTasse) ha esteso la possibilità di proporla anche agli enti territoriali. Per l’impresa minore l’art. 25-quater, comma 5, richiama il comma 2-bis «in quanto compatibile».
Appena archiviano la pratica, i creditori possono farmi fallire?
Possono chiedere la liquidazione giudiziale, sì, se l’impresa è insolvente e ne ricorrono i presupposti. Ma l’archiviazione non è di per sé una dichiarazione di insolvenza.
Partiamo dalla rassicurazione fondata. Durante la composizione negoziata con misure protettive, l’art. 18, comma 4, impedisce che venga pronunciata la liquidazione giudiziale. Come ha precisato il Tribunale di Reggio Emilia il 7 ottobre 2025, il divieto dura fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione. L’archiviazione, quindi, non apre automaticamente la liquidazione: toglie solo il divieto.
Poi il limite reale. La composizione negoziata non impedisce in assoluto ai creditori o al pubblico ministero di presentare un’istanza di liquidazione giudiziale. La Corte d’Appello di Firenze, Sez. II, il 21 marzo 2023, ha osservato che la domanda di accesso alla composizione non impedisce queste iniziative e che, se mancano le misure protettive richieste, la liquidazione può essere aperta. In altre parole: chi non ha chiesto le misure, o le ha perse, è esposto già durante le trattative; chi le aveva, è esposto dal momento dell’archiviazione.
Per l’impresa minore il discorso cambia in modo sostanziale: l’impresa minore non è soggetta a liquidazione giudiziale, ma alla liquidazione controllata (art. 268). Il rischio non è il “fallimento” in senso classico, ma l’apertura della liquidazione controllata su domanda di un creditore o l’avvio di esecuzioni individuali sui beni.
Il consiglio pratico è di non aspettare l’archiviazione per decidere cosa fare. Se le trattative si stanno spegnendo, la scelta dello strumento successivo va preparata prima, quando lo scudo è ancora attivo, per poter depositare la nuova domanda senza vuoti di protezione.
Posso fare ricorso contro l’archiviazione decisa dalla Camera di commercio?
Davanti al giudice ordinario, nel merito, con ogni probabilità no. E nella maggior parte dei casi non è nemmeno la mossa utile.
Come abbiamo visto, l’archiviazione è disposta dal segretario generale della Camera di commercio sulla base della comunicazione dell’esperto. Secondo la sintesi di FiscoeTasse (3 ottobre 2025), il Tribunale di Roma, con il provvedimento n. 1649 dell’8 agosto 2025, ha confermato la natura amministrativa dell’archiviazione: il debitore non può contestarla davanti al giudice ordinario facendo valere ragioni di merito. Lo stesso approfondimento indica il ricorso al giudice amministrativo come rimedio solo teorico, limitato alla legittimità formale dell’atto e non alla valutazione dell’esperto sulle prospettive di risanamento.
Ci sono poi ragioni pratiche per cui un ricorso raramente conviene. I tempi di un giudizio sono incompatibili con quelli di una crisi d’impresa: mentre si discute dell’archiviazione, i creditori agiscono. E anche vincendo, si tornerebbe a una trattativa con un esperto che ha già espresso un giudizio negativo.
Cosa si può fare, invece, in modo efficace?
- Verificare che l’archiviazione sia stata disposta per una delle ragioni previste e con le comunicazioni dovute; un errore materiale (ad esempio sulla data o sui presupposti) si segnala subito alla Camera di commercio.
- Segnalare all’esperto, prima della chiusura, gli elementi che dimostrano una prospettiva di risanamento: un nuovo finanziatore, un’offerta per un ramo d’azienda, un accordo con il creditore principale.
- Usare il tempo per costruire lo strumento successivo, che spesso è più adatto della composizione negoziata alla situazione reale dell’impresa.
Le misure protettive, invece, hanno un loro giudice: le decisioni del tribunale su conferma, revoca o proroga seguono il procedimento dell’art. 19, ed è lì che si gioca la partita processuale.
Ho sprecato tempo e soldi se la pratica finisce archiviata?
Non necessariamente, ma dipende da come l’ha usata. Diciamolo con onestà: una composizione negoziata archiviata dopo un mese per mancata collaborazione dell’imprenditore lascia poco in mano, se non un compenso da pagare e un anno di attesa.
Una composizione negoziata condotta seriamente, invece, lascia molto anche se non si chiude con un accordo:
- una fotografia documentata dell’impresa: bilanci, elenco dei creditori, certificati dei debiti tributari e contributivi, centrale rischi, tutto raccolto e verificato; è la base di qualsiasi procedura successiva;
- una relazione finale che, se attesta buona fede e non praticabilità di soluzioni negoziali, apre la strada al concordato semplificato entro sessanta giorni;
- gli atti autorizzati dal tribunale ex art. 22, che conservano i loro effetti;
- un rapporto già avviato con i creditori, che conoscono i numeri e le proposte;
- per l’impresa minore, la possibilità di passare a concordato minore o liquidazione controllata con un quadro già ricostruito.
Il limite reale, che non va nascosto, è il tempo. Le misure protettive hanno una durata massima; il divieto di nuova istanza dura un anno; i sessanta giorni per il concordato semplificato non si allungano. Se la composizione è servita solo a prendere tempo, senza un progetto, il tempo guadagnato si paga dopo: il Tribunale di Bologna, nella sentenza n. 1780/2025 già ricordata, ha negato nuove misure a chi tentava di ripartire con la stessa crisi.
La differenza, in definitiva, la fa l’uso che se ne fa nei primi due mesi: lì si decide se vale la pena andare fino in fondo o se conviene fermarsi subito, con il beneficio dei quattro mesi.
“Mi fa vedere un esempio concreto?”
Volentieri. Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su date e importi di fantasia per mostrare come si combinano i termini dell’art. 17. Non sono casi reali.
Simulazione 1 – Impresa minore che chiede l’archiviazione entro due mesi.
Ipotesi: impresa individuale commerciale, attivo medio degli ultimi tre bilanci 186.300 euro, ricavi 171.480 euro, debiti 342.900 euro, quattro creditori. Rientra nelle soglie dell’art. 2, comma 1, lettera d): l’istanza va al segretario generale della Camera di commercio, che nomina l’esperto (art. 25-quater, comma 2).
- Accettazione dell’esperto: lunedì 16 marzo 2026. Da qui partono i due mesi del comma 9, che scadrebbero sabato 16 maggio 2026; applicando lo slittamento al primo giorno non festivo si arriverebbe a lunedì 18 maggio, ma per prudenza conviene depositare entro venerdì 15 maggio.
- Dopo tre incontri emerge che il creditore principale (un fornitore con 211.740 euro) è disposto a un piano di rientro diretto, senza trattative assistite.
- L’imprenditore deposita la richiesta di archiviazione lunedì 4 maggio 2026: siamo entro i due mesi.
- Il segretario generale archivia venerdì 8 maggio 2026.
- Nuova istanza possibile da martedì 8 settembre 2026 (quattro mesi, riduzione usata per la prima e unica volta). Se la richiesta fosse arrivata dopo il 16 maggio, il blocco sarebbe stato di un anno: fino all’8 maggio 2027, che cade di sabato, quindi in pratica lunedì 10 maggio 2027.
- Compenso dell’esperto: lo liquida il segretario generale (art. 25-quater, comma 7) se manca l’accordo. Sugli scaglioni ordinari dell’art. 25-ter, l’attivo di 186.300 euro darebbe un importo tra 4.863 euro (4% di 100.000 più 1% di 86.300) e 7.294,50 euro (6% più 1,5%), con la riduzione del 40% per non più di cinque creditori e il minimo di 4.000 euro; se invece si ritenesse applicabile la forbice ridotta del comma 8, tra 500 e 5.000 euro. L’ordine dei calcoli tra riduzione e minimo non è chiarito dalla norma: è una lettura da verificare con chi liquida.
Simulazione 2 – Trattative lunghe, misure protettive, relazione finale e concordato semplificato.
Ipotesi: impresa minore commerciale, debiti per 468.150 euro verso diciassette creditori, due esecuzioni mobiliari già avviate.
- Accettazione dell’esperto: venerdì 16 gennaio 2026.
- Istanza di misure protettive pubblicata nel registro delle imprese martedì 3 febbraio 2026; il tribunale le conferma. Ipotizziamo proroghe fino al limite complessivo di 240 giorni richiamato dalla giurisprudenza: contando per semplicità dalla pubblicazione, la protezione arriverebbe a giovedì 1° ottobre 2026.
- I 180 giorni dell’incarico scadono mercoledì 15 luglio 2026. Pendono le misure protettive: l’incarico prosegue (art. 17, comma 7) e l’esperto lo comunica alle parti e al giudice. Il tetto massimo della prosecuzione porterebbe a lunedì 11 gennaio 2027.
- A settembre la banca principale rifiuta l’ultima proposta. L’esperto redige la relazione finale, dando atto di trattative condotte con correttezza e buona fede e della non praticabilità delle soluzioni negoziali; la comunica lunedì 9 novembre 2026 all’imprenditore, alle parti e al giudice delle misure, che ne dichiara cessati gli effetti (se non fossero già cessate per decorso del termine).
- Il segretario generale archivia venerdì 13 novembre 2026; l’archiviazione è iscritta nel registro delle imprese.
- Termine per il concordato semplificato (art. 25-sexies, comma 1, richiamato dall’art. 25-quater, commi 4 e 5): entro venerdì 8 gennaio 2027, sessanta giorni dalla comunicazione della relazione.
- In alternativa, concordato minore o liquidazione controllata (art. 25-quater, comma 4). Nuova composizione negoziata: non prima di un anno dall’archiviazione, cioè del 13 novembre 2027 (sabato), in pratica lunedì 15 novembre 2027.
Come si vede, nella seconda simulazione il calendario che conta davvero non è quello dei 180 giorni, ma quello delle misure protettive e dei sessanta giorni successivi alla relazione finale. Agosto non sospende nulla (art. 9, comma 1, CCII).
La domanda che nessuno fa, ma tutti dovrebbero fare
“Se chiudo io la composizione negoziata, o la lascio morire, perdo qualcosa che avrei avuto arrivando alla fine?”
Quasi tutti chiedono quando viene archiviata la pratica. Pochissimi chiedono in che modo conviene che venga archiviata. Eppure è la domanda che separa un’uscita ordinata da un vicolo cieco.
La legge prevede strade diverse per arrivare all’archiviazione, e non tutte producono lo stesso documento finale. Quando l’incarico si conclude con la relazione finale del comma 8, l’esperto prende posizione sullo svolgimento delle trattative e sulla praticabilità delle soluzioni. Se quella relazione attesta correttezza, buona fede e non praticabilità, si apre per sessanta giorni il concordato semplificato dell’art. 25-sexies: un concordato liquidatorio senza voto dei creditori, che per molte imprese è l’unica alternativa realistica alla liquidazione giudiziale o controllata.
Quando invece l’archiviazione arriva per assenza di prospettive subito dopo il primo incontro, o su richiesta dell’imprenditore dopo poche settimane, quel contenuto può mancare. E c’è un tema ulteriore, discusso in dottrina: per le imprese sopra soglia, le regole sui termini di accesso agli strumenti di regolazione dopo una composizione negoziata (art. 40, comma 10, CCII) sono state lette in modo restrittivo, nel senso che il trattamento più favorevole presupporrebbe trattative portate al loro esaurimento naturale e una domanda depositata entro sessanta giorni dalla relazione finale, non una semplice rinuncia. Bonfante, in un contributo pubblicato su dirittobancario.it nel 2026, critica questa lettura perché il debitore non controlla il momento in cui l’esperto chiude l’incarico, e propone che il legislatore riconosca l’archiviazione chiesta dal debitore dopo un congruo periodo di trattative serie. Finché il punto non sarà chiarito, la prudenza suggerisce di non dare per scontato che una rinuncia valga quanto una conclusione.
Il secondo aspetto nascosto è l’asimmetria del comma 9: la riduzione a quattro mesi premia chi esce presto e per scelta; il blocco di un anno colpisce chi esce tardi o per inerzia. Ma uscire presto può significare rinunciare alla relazione finale “utile”. Non esiste una scelta giusta in astratto: esiste una scelta giusta rispetto allo strumento che si vuole usare dopo.
Per questo, prima di chiedere l’archiviazione o di lasciar scorrere i termini, la domanda da porsi è: qual è il mio piano B, e di quale documento ha bisogno?
“Ma i giudici, su questi punti, cosa dicono?”
Ecco i riferimenti giurisprudenziali che abbiamo verificato per questa guida. Avvertenza importante: sulla composizione negoziata la giurisprudenza è quasi tutta di merito, molte decisioni sono del 2022-2023 e spesso circolano solo con la data, senza numero. Le indichiamo con gli estremi così come riportati nelle fonti (in gran parte il massimario 2026 della Camera di commercio di Prato-Pistoia). Non abbiamo trovato pronunce specifiche sull’art. 25-quater per le imprese sotto soglia.
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Cass. civ., Sez. I, n. 31856/2025 (riportata da EC News, 27 gennaio 2026). È inammissibile un’istanza di composizione negoziata presentata mentre pende ancora un concordato preventivo, anche se rinunciato, e il tribunale può verificarlo. Rilevanza: l’ordine delle procedure conta; prima di chiudere o riaprire una composizione occorre controllare cosa è pendente. Decisione resa nel regime del D.L. 118/2021.
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Trib. Roma, provv. n. 1649 dell’8 agosto 2025 (sintesi FiscoeTasse, 3 ottobre 2025). L’archiviazione ha natura amministrativa e non può essere contestata nel merito davanti al giudice ordinario. Rilevanza: chiarisce perché un “ricorso contro l’archiviazione” raramente è una strada praticabile.
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Trib. Reggio Emilia, 7 ottobre 2025. Il divieto di pronunciare la liquidazione giudiziale previsto dall’art. 18, comma 4, dura fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione, senza un termine fisso stabilito dal giudice. Rilevanza: individua nell’archiviazione il momento in cui il divieto cade.
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Trib. Bologna, Sez. IV, sent. n. 1780 del 19 maggio 2025 (commento su diritto.it, 27 maggio 2025). Senza discontinuità effettiva la crisi resta la stessa e il limite temporale complessivo della protezione non si rinnova; escluse misure cautelari atipiche che eludano quel limite. Rilevanza: una nuova istanza dopo l’archiviazione non garantisce una nuova protezione.
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Trib. Lanciano, 17 ottobre 2025. Misure cautelari ammesse oltre i 240 giorni delle misure protettive, fino a dodici mesi complessivi, per proteggere la liquidità derivante dalla vendita di un ramo d’azienda autorizzata ex art. 22, senza danno maggiore per i creditori. Rilevanza: mostra quando l’incarico può utilmente proseguire oltre l’orizzonte ordinario.
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Trib. Milano, 22 novembre 2023. Le misure cautelari possono avere durata coerente con le trattative ma non possono sovrapporsi a quelle protettive per eludere il termine massimo dell’art. 19, comma 5. Rilevanza: il tetto delle misure è un limite reale nella pianificazione dei tempi prima dell’archiviazione.
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Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, 7 novembre 2024. Dichiarata inammissibile la conferma, le misure sono cessate e una nuova domanda richiede di ripercorrere l’intero iter dell’art. 18; per la conferma serve un confronto effettivo con i creditori. Rilevanza: le misure possono cadere prima dell’archiviazione.
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Trib. Trani, 21 marzo 2022. Il deposito tardivo del ricorso per la conferma comporta il rigetto, l’inefficacia delle misure e l’ordine di cancellare la pubblicazione dal registro delle imprese. Rilevanza: conferma il legame tra misure, registro imprese ed esito della procedura.
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Trib. Genova, 13 marzo 2023. Il termine dell’art. 19 è perentorio; per economia processuale si può accogliere una domanda subordinata di nuove misure, efficaci solo dalla concessione. Rilevanza: gli errori di termine non si sanano, ma si possono gestire.
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Trib. Bergamo, 15 marzo 2022. Quando la liquidazione è l’unico mezzo per soddisfare i creditori la conferma va negata: la prospettiva liquidatoria è l’esito del fallimento delle trattative, non un risanamento. Rilevanza: aiuta a capire quando l’esperto non vede una «concreta prospettiva di risanamento» (art. 17, comma 5).
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App. Firenze, Sez. II, 21 marzo 2023. La domanda di accesso alla composizione non impedisce a creditori e pubblico ministero di chiedere la liquidazione giudiziale; senza le misure richieste, la liquidazione può essere aperta. Rilevanza: spiega perché la protezione dipende dalle misure, non dalla sola istanza.
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Trib. Milano, sent. n. 9567 del 5 novembre 2024. Sul compenso dell’esperto prevale l’accordo tra le parti; la liquidazione vale come prova scritta per il decreto ingiuntivo. Rilevanza: il compenso resta dovuto ed esigibile anche dopo l’archiviazione.
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Trib. Milano, decr. 9 ottobre 2025. Nella composizione negoziata sono prededucibili solo i crediti indicati dalla legge, come il compenso dell’esperto. Rilevanza: conta per le procedure che seguono l’archiviazione.
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Trib. Brescia, 5 agosto 2022. La sospensione feriale dei termini non si applica alla durata delle misure protettive. Rilevanza: nel calcolo dei tempi agosto non è un mese “neutro”, coerentemente con l’art. 9, comma 1, CCII.
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Trib. Verona, 25 novembre 2022. Revocate de plano le misure di un’impresa sopra soglia che aveva presentato l’istanza al segretario della Camera di commercio invece che alla commissione. Rilevanza: il canale corretto (segretario generale per l’impresa minore, commissione per le altre) va scelto con attenzione.
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Trib. Milano, 19 giugno 2025. Durante le trattative l’imprenditore deve agire secondo buona fede e correttezza, pagando puntualmente le obbligazioni correnti; respinta l’inibitoria dei rimedi contrattuali dei creditori. Rilevanza: il comportamento durante le trattative entra nella relazione finale e, quindi, nelle strade successive all’archiviazione.
“E voi, concretamente, cosa fate?”
Ecco cosa facciamo, passo per passo, quando un imprenditore ci porta una composizione negoziata in corso, appena archiviata o ancora da presentare.
- Ricostruiamo il calendario della pratica: data di accettazione dell’esperto, scadenza dei 180 giorni, eventuale prosecuzione, durata delle misure protettive, termine dei due mesi per l’archiviazione su richiesta, decorrenza del divieto del comma 9.
- Verifichiamo le soglie dell’art. 2, comma 1, lettera d) sui bilanci degli ultimi tre esercizi, per stabilire se il riferimento è il segretario generale (art. 25-quater) o la commissione.
- Controlliamo la documentazione dell’istanza (art. 17, comma 3, o art. 25-quater, comma 2) e le dichiarazioni sulle procedure pendenti, per evitare inammissibilità come quella esaminata dalla Cassazione nella decisione n. 31856/2025.
- Prepariamo l’imprenditore agli incontri con l’esperto, ai quali deve partecipare personalmente, e organizziamo la documentazione che l’esperto chiederà.
- Valutiamo se e quando chiedere l’archiviazione, confrontando il beneficio dei quattro mesi con il rischio di perdere una relazione finale utile al concordato semplificato.
- Seguiamo il procedimento sulle misure protettive e cautelari davanti al tribunale: ricorso di conferma nei termini, proroghe, difesa contro le istanze di revoca.
- Prepariamo in anticipo lo strumento successivo: concordato semplificato entro sessanta giorni dalla relazione finale, concordato minore, liquidazione controllata, accordi di ristrutturazione, in modo che non ci siano vuoti di protezione dopo l’archiviazione.
- Esaminiamo la liquidazione del compenso dell’esperto, verificando scaglioni, maggiorazioni e riduzioni dell’art. 25-ter e il ruolo del segretario generale per l’impresa minore.
- Valutiamo la transazione fiscale dell’art. 23, comma 2-bis, anche alla luce delle modifiche del D.Lgs. 147/2026, con i commercialisti dello staff.
- Gestiamo i rapporti con i creditori che agiscono dopo l’archiviazione, opponendoci alle iniziative esecutive quando ne ricorrono i presupposti.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: significa conoscere la composizione negoziata dall’interno, sapere cosa un esperto si aspetta di vedere per ravvisare una «concreta prospettiva di risanamento» e cosa entra nella relazione finale. Per l’impresa minore, la qualifica di Gestore della crisi e fiduciario di un OCC consente di proseguire senza cambiare interlocutore verso il concordato minore o la liquidazione controllata.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: lo stesso difensore segue la composizione, il procedimento sulle misure, la procedura successiva e le impugnazioni. Avvocati e commercialisti dello staff lavorano insieme sullo stesso fascicolo: bilanci, piano, debiti tributari e contributivi, posizione bancaria.
In sintesi
Tre messaggi emergono dalle risposte.
Primo: l’istanza viene archiviata dal segretario generale della Camera di commercio, su comunicazione dell’esperto, in quattro situazioni: assenza di concrete prospettive di risanamento (art. 17, comma 5, entro cinque giorni lavorativi), conclusione dell’incarico dopo 180 giorni più l’eventuale prosecuzione fino a ulteriori 180 (comma 7), relazione finale (comma 8), richiesta dell’imprenditore.
Secondo: con l’archiviazione cadono le misure protettive e il divieto di liquidazione giudiziale, il compenso dell’esperto resta dovuto secondo l’art. 25-ter e una nuova istanza è bloccata per un anno, o per quattro mesi una sola volta se l’archiviazione è chiesta entro due mesi dall’accettazione (comma 9).
Terzo: il modo in cui si chiude decide cosa si può fare dopo: la relazione finale con l’attestazione di buona fede apre per sessanta giorni il concordato semplificato, e per l’impresa minore l’art. 25-quater, comma 4, indica concordato minore, liquidazione controllata e concordato semplificato.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè abilitato proprio alla procedura di cui parliamo, ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, competenza decisiva quando l’impresa minore deve passare, dopo l’archiviazione, al concordato minore o alla liquidazione controllata.
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