Quando un tribunale apre una liquidazione controllata, tutti i creditori si fanno la stessa domanda: quanto mi tornerà indietro, e quando? E il debitore se ne fa un’altra, quasi speculare: chi verrà pagato con i soldi della mia casa, del mio stipendio, della mia auto? Non esiste una risposta unica a queste domande: quanto ricevi dal riparto dipende da chi sei, da che tipo di credito hai e da quale bene lo garantisce.
Bastano pochi esempi per capirlo. La banca che ha l’ipoteca sulla casa viene pagata sul ricavato di quella casa prima di tutti gli altri, ma non può pretendere un euro di più di quello che l’immobile rende. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione vede le imposte passare avanti ai creditori comuni, mentre le sanzioni scivolano tra i chirografari. L’INPS, per i contributi, si colloca in una posizione di vantaggio che molti non immaginano. La finanziaria del prestito personale, senza garanzie, prende una percentuale spesso modesta del proprio credito. L’ex coniuge che aspetta gli arretrati dell’assegno incassa la sua quota come un chirografario, ma conserva il diritto al residuo anche dopo l’esdebitazione. Il condominio, infine, ha regole diverse per le quote maturate prima e dopo l’apertura della procedura.
In questa guida trovi prima le regole comuni a tutti (l’ordine di distribuzione, i riparti parziali e finale, gli accantonamenti, il rendiconto), poi sei sezioni dedicate, una per ogni profilo:
- la banca con ipoteca sulla casa;
- l’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- l’INPS;
- la finanziaria chirografaria;
- l’ex coniuge creditore dell’assegno;
- il condominio.
Seguono le simulazioni numeriche, i casi misti, una tabella di confronto, le domande trasversali e la giurisprudenza ordinata profilo per profilo.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché il riparto è il momento in cui la liquidazione controllata produce i suoi effetti concreti, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno la logica con cui l’organismo e il liquidatore formano lo stato passivo, redigono il progetto di riparto e lo sottopongono al giudice. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, cioè proprio le materie da cui nascono i crediti più pesanti nei riparti: mutui, cartelle, contributi.
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Le regole che valgono per ogni creditore, qualunque sia la tua posizione
Prima di entrare nei singoli profili, conviene fissare una volta sola la base normativa. Ogni sezione successiva rinvia qui.
Da dove arrivano i soldi da ripartire
La liquidazione controllata è disciplinata dagli artt. 268 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), nel testo vigente dopo il correttivo D.Lgs. 136/2024. Il patrimonio del debitore viene messo a disposizione dei creditori, con alcune esclusioni importanti. Secondo l’art. 268, comma 4, CCII non entrano nella liquidazione:
- i crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c.;
- i crediti alimentari e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti indicati dal giudice per il mantenimento suo e della famiglia;
- i frutti dell’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni del fondo patrimoniale e i loro frutti (salvo l’art. 170 c.c.);
- le cose non pignorabili per legge.
In pratica, l’attivo da distribuire è fatto di tre cose: il ricavato della vendita dei beni (casa, auto, quote, crediti), le somme liquide trovate sui conti e la parte di stipendio o pensione che il giudice ritiene eccedente rispetto al fabbisogno della famiglia e acquisisce alla procedura mese dopo mese. A questi si sommano i beni sopravvenuti: secondo l’art. 272, comma 3, CCII la procedura resta aperta fino alla completa esecuzione del programma e comunque, ai fini dell’acquisizione dei beni sopravvenuti, per tre anni dall’apertura.
Chi partecipa al riparto: lo stato passivo
Si viene pagati solo se si è nello stato passivo. Il decreto di apertura assegna ai creditori un termine, non superiore a novanta giorni (art. 270, comma 2, lett. d, CCII), per presentare la domanda al liquidatore. Il liquidatore forma il progetto di stato passivo; i creditori hanno quindici giorni per le osservazioni e contro lo stato passivo esecutivo è ammesso il reclamo previsto dall’art. 273 CCII, che rinvia all’art. 133 CCII. Lo stato passivo non è un dettaglio burocratico: è il documento che fissa, per ciascun creditore, l’importo e il rango con cui parteciperà a ogni riparto successivo.
Un’altra regola comune riguarda gli interessi. Secondo l’art. 268, comma 5, CCII il deposito della domanda sospende il corso degli interessi, ai soli effetti del concorso, fino alla chiusura della procedura, salvo per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio. Questa differenza pesa molto nei conti: per i chirografari il credito si “congela” alla data della domanda, per i garantiti gli interessi possono continuare a maturare, entro i limiti fissati dal codice civile per l’estensione della prelazione agli interessi.
L’ordine di distribuzione: la norma di riferimento
Qui sta il cuore del tema. L’art. 275, comma 5, CCII stabilisce che il liquidatore distribuisce le somme secondo l’ordine delle prelazioni risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto comunicato al debitore e ai creditori. Il correttivo D.Lgs. 136/2024 ha poi aggiunto il comma 6-bis, che rende applicabili nella ripartizione dell’attivo una serie di norme della liquidazione giudiziale: gli artt. 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230 e 232 CCII, oltre ad alcuni commi espressamente indicati.
Il rinvio più importante è all’art. 221 CCII, che fissa l’ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo:
- crediti prededucibili (lett. a): pagati per primi e per intero, salvo che l’attivo non basti;
- crediti con prelazione (lett. b): pagati sul ricavato dei beni su cui grava la garanzia, secondo l’ordine stabilito dalla legge;
- creditori chirografari (lett. c): pagati pro quota, in proporzione al credito ammesso; vi partecipano anche i creditori con prelazione, se la garanzia non è stata ancora realizzata o per la parte di credito rimasta insoddisfatta;
- crediti postergati (lett. d): pagati solo dopo tutti gli altri.
Tradotto: prima si pagano i costi della procedura e gli altri crediti prededucibili; poi ciascun creditore garantito si soddisfa sul “suo” bene (il creditore ipotecario sul ricavato dell’immobile ipotecato, il privilegiato generale sul patrimonio mobiliare nel suo complesso); ciò che resta va ai chirografari in proporzione; i postergati arrivano per ultimi, e nella pratica dei sovraindebitamenti quasi mai ricevono qualcosa.
Le masse separate: perché il ricavato della casa non si mescola con il resto
Una conseguenza dell’art. 221, lett. b), CCII spesso sottovalutata è che il patrimonio liquidato non forma un’unica cassa. Il liquidatore deve tenere distinti, almeno sul piano contabile, il ricavato dei beni gravati da prelazioni speciali (tipicamente la casa ipotecata) e l’attivo libero (stipendio acquisito, saldi di conto, beni mobili non gravati). Su ciascuna massa si applica un ordine diverso: sulla massa ipotecaria il creditore ipotecario viene prima dei privilegiati generali mobiliari; sulla massa libera i privilegiati generali vengono prima dei chirografari, e il creditore ipotecario vi partecipa soltanto come chirografario per il residuo.
Questa separazione ha effetti molto concreti. Se il ricavato della casa supera il credito ipotecario, l’eccedenza passa alla massa libera e va a beneficio degli altri creditori. Se invece la casa non basta, la banca non può “pescare” con il suo rango ipotecario nell’attivo libero: lì concorre alla pari con la finanziaria, l’ex coniuge e il condominio. Allo stesso modo, i costi generali della procedura non possono essere fatti gravare indistintamente su tutte le masse: la Cassazione, come vedremo, ha escluso che il compenso del gestore sia posto a carico del ricavato dei beni ipotecati. Capire su quale massa si colloca il proprio credito è il primo passo per prevedere quanto si incasserà.
Chi redige il riparto e chi lo controlla
Il progetto di riparto è redatto dal liquidatore, che di norma coincide con il gestore dell’OCC nominato nella sentenza di apertura. Il giudice delegato non lo scrive, ma lo controlla: lo autorizza se non ci sono contestazioni e decide sulle contestazioni non composte. Il debitore riceve il progetto come i creditori e può a sua volta presentare osservazioni: è un passaggio che molti debitori trascurano, pur avendo un interesse diretto a che nessun creditore sia pagato più del dovuto, perché ogni euro attribuito in eccesso a un creditore è un euro in meno destinato a ridurre gli altri debiti.
Riparti parziali e accantonamenti
La distribuzione può avvenire in più tappe. L’art. 227 CCII, richiamato dal comma 6-bis, regola le ripartizioni parziali: non possono superare l’ottanta per cento delle somme da ripartire, e devono essere trattenute e depositate, con le modalità fissate dal giudice delegato, le quote spettanti:
- ai creditori ammessi con riserva;
- ai creditori opponenti la cui domanda è stata accolta, finché la decisione non è definitiva;
- ai creditori nei cui confronti pendono giudizi di impugnazione o di revocazione.
Vanno inoltre trattenute le somme necessarie per le spese future, per il compenso di chi gestisce la procedura e per ogni altro debito prededucibile; se l’ottanta per cento non lascia margine sufficiente, la quota distribuibile si riduce. Infine, devono essere accantonate le somme che la procedura ha ricevuto in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi non ancora passati in giudicato. L’accantonamento non toglie nulla al creditore contestato: gli conserva la quota finché la contestazione non è risolta.
Il progetto di riparto, le osservazioni, il decreto
Il meccanismo è descritto dall’art. 275, commi 5 e 6, CCII. Il liquidatore redige il progetto di riparto e lo comunica al debitore e ai creditori, che hanno non più di quindici giorni per presentare osservazioni. Se non ci sono contestazioni, il giudice autorizza l’esecuzione del riparto. Se invece qualcuno contesta, il liquidatore tenta di comporre la lite e può modificare il progetto; se il componimento non riesce, decide il giudice delegato con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell’art. 124 CCII.
Il rendiconto e il riparto finale
Terminata l’esecuzione del programma, secondo l’art. 275, comma 3, CCII il liquidatore presenta il rendiconto. Il giudice ne verifica la conformità al programma e, se lo approva, liquida il compenso dell’OCC o del liquidatore secondo il D.M. 202/2014. Se il rendiconto non è approvato (comma 4), il giudice indica gli atti necessari o le rettifiche e fissa un termine; se le prescrizioni non vengono rispettate, sostituisce il liquidatore e può ridurre o escludere il compenso in base alla diligenza prestata. Il riparto finale distribuisce ciò che resta, compresi gli accantonamenti che nel frattempo si sono “liberati”.
Durante tutta la procedura, il liquidatore deve riferire al giudice ogni sei mesi (art. 275, comma 1): il mancato deposito delle relazioni semestrali è causa di revoca dell’incarico. Per ogni creditore questo significa una cosa molto pratica: le relazioni semestrali sono il primo posto dove guardare per capire quanto attivo c’è e quando arriverà un riparto.
La banca con ipoteca sulla casa: il ricavato dell’immobile è il tuo perimetro
La tua situazione
Hai concesso un mutuo, hai iscritto ipoteca sull’abitazione del debitore e ora ti arriva la comunicazione del liquidatore: è stata aperta la liquidazione controllata. Ti stai chiedendo se l’ipoteca ti protegge davvero, se puoi continuare l’esecuzione immobiliare che avevi già avviato e quanto incasserai. Oppure sei il debitore, e vuoi capire perché la banca prende quasi tutto il ricavato della casa mentre gli altri creditori restano a mani vuote. Questa sezione è per entrambi.
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: sei pagata sul ricavato del bene ipotecato, con preferenza su tutti gli altri creditori, ma solo su quello. È la regola dell’art. 221, lett. b), CCII applicata alla liquidazione controllata tramite l’art. 275, comma 6-bis. Se il ricavato basta, rientri per intero; se non basta, per la parte scoperta diventi un creditore chirografario e concorri pro quota con tutti gli altri, come prevede la lett. c) dello stesso articolo.
Ci sono poi tre aspetti che per te contano più che per chiunque altro.
Il primo riguarda gli interessi. L’art. 268, comma 5, CCII sospende gli interessi ai soli effetti del concorso, ma fa salvi i crediti garantiti da ipoteca. Nei limiti in cui il codice civile estende la prelazione ipotecaria agli interessi, quindi, il tuo credito continua a crescere durante la procedura e quella crescita è pagata sul ricavato della casa.
Il secondo riguarda i costi della procedura. La Cassazione, con l’ordinanza Cass. civ., Sez. I, n. 6865 del 14 marzo 2025, ha affermato che il compenso del gestore è prededucibile ma non può essere posto a carico del ricavato dei beni ipotecati. Per te è una protezione importante: il costo generale della procedura grava sull’attivo libero, non sul “tuo” immobile. Restano invece, di regola, a carico del ricavato della casa le spese specifiche legate a quel bene (perizia, pubblicità della vendita, cancellazione delle formalità): è un punto da verificare voce per voce nel progetto di riparto.
Il terzo riguarda l’esecuzione individuale. L’art. 270, comma 5, CCII richiama l’art. 150 CCII, che vieta di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali dopo l’apertura. Per il creditore fondiario si discute da anni se il privilegio processuale dell’art. 41, comma 2, TUB (che nel vecchio fallimento consentiva di proseguire l’esecuzione) sopravviva anche nella liquidazione controllata. La giurisprudenza di merito è divisa: per esempio Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, 20 luglio 2023, Trib. Ravenna, 17 luglio 2023 e Trib. Torre Annunziata, 14 marzo 2023 hanno ritenuto che il rinvio all’art. 150 comprenda anche la clausola di salvezza per le diverse disposizioni di legge, e quindi l’art. 41 TUB; Trib. Modena, 3 marzo 2023 e Trib. Verona, 20 dicembre 2022 lo hanno invece considerato una norma eccezionale, non estensibile alla liquidazione controllata. Anche nella tesi favorevole, però, la prosecuzione dell’esecuzione non ti esonera dal concorso: le somme che incassi restano soggette alla verifica del tuo credito nello stato passivo e alla graduazione del riparto.
I numeri
Facciamo un esempio. La casa viene venduta dal liquidatore a 187.400 €. Le spese specifiche di quella vendita (perizia, pubblicità, cancellazioni) ammontano a 4.860 €. Il ricavato netto disponibile per te è quindi:
187.400 − 4.860 = 182.540 €
Primo scenario: il tuo credito ammesso in via ipotecaria, comprensivo degli interessi coperti dalla prelazione, è di 168.920 €. Lo incassi per intero e restano 182.540 − 168.920 = 13.620 €, che passano all’attivo libero e vanno a beneficio degli altri creditori secondo il loro rango.
Secondo scenario: il tuo credito è di 196.300 €. Incassi 182.540 € sul ricavato della casa e per la differenza, 196.300 − 182.540 = 13.760 €, entri tra i chirografari. Se il riparto chirografario finale è, per esempio, del 5,88%, recuperi altri 808,95 € circa. Totale incassato: 183.348,95 € su 196.300 €.
Terzo elemento: il riparto parziale. Se il liquidatore incassa il prezzo e propone subito un riparto parziale, ricorda che le ripartizioni parziali non possono superare l’ottanta per cento delle somme da ripartire (art. 227 CCII). Sul ricavato netto di 182.540 €, il primo acconto potrebbe arrivare al massimo a 146.032 €, con il resto trattenuto fino al riparto successivo o finale.
Se l’immobile è in comproprietà
Una situazione frequente è quella della casa intestata a entrambi i coniugi, di cui uno solo è in liquidazione controllata. In questo caso entra nella procedura soltanto la quota del debitore, e il ricavato da ripartire è quello della quota (o, se l’immobile viene venduto per intero con il consenso del comproprietario, la parte del prezzo che corrisponde alla quota). Se l’ipoteca grava sull’intero immobile perché entrambi i coniugi erano mutuatari, la banca conserva la garanzia anche sulla quota del coniuge non in procedura e può agire contro di lui per il residuo. Per il riparto, però, conta solo il ricavato della quota liquidata: è su quella somma che la banca esercita la prelazione, ed è da quella somma che va sottratta la parte di spese specifiche. Un progetto di riparto che attribuisca alla banca somme calcolate sull’intero valore dell’immobile, quando è stata venduta solo una quota, va contestato.
I rischi specifici
Il rischio principale è vedere caricati sul ricavato della casa costi che non ti spettano, come una quota del compenso generale della procedura: la Cass. n. 6865/2025 ti dà un argomento forte per contestarlo nelle osservazioni al progetto di riparto. Altri rischi: un’insinuazione al passivo imprecisa sul calcolo degli interessi (il rango ipotecario copre solo gli interessi nei limiti di legge, il resto finisce in chirografo); la mancata indicazione, nella domanda, del bene su cui vanti la prelazione; l’attesa passiva di un riparto che, senza solleciti, può arrivare molti mesi dopo la vendita.
Le mosse giuste
- Insinuati con precisione entro il termine del decreto di apertura, distinguendo capitale, interessi coperti dall’ipoteca e interessi che vanno in chirografo, e indicando l’immobile gravato.
- Leggi le relazioni semestrali del liquidatore: ti dicono quando la casa sarà messa in vendita e a quali condizioni.
- Verifica il progetto di riparto voce per voce: quali spese sono state imputate al ricavato dell’immobile, se è stato rispettato l’ottanta per cento nei riparti parziali, come è stata calcolata la tua parte residua in chirografo.
- Usa i quindici giorni per le osservazioni: è l’unica finestra in cui puoi far correggere il progetto senza arrivare al decreto del giudice.
- Se hai un’esecuzione fondiaria pendente, fai valutare la posizione del tuo tribunale sull’art. 41 TUB prima di decidere se coltivarla.
Lo staff coordinato dall’Avv. Monardo, che riunisce competenze in diritto bancario e tributario, ricostruisce il credito ipotecario partendo dal contratto di mutuo e dal piano di ammortamento, per verificare che la graduazione nel riparto sia corretta in entrambe le direzioni: per il creditore che deve incassare e per il debitore che deve vedere rispettati i limiti della prelazione.
Se sei il debitore
Per te il punto chiave è che la banca non può prendere più del ricavato della casa a titolo ipotecario e non può far gravare sull’attivo libero il proprio residuo se non come chirografaria. Verifica che gli interessi conteggiati in prelazione siano quelli consentiti e che il residuo sia stato correttamente spostato tra i chirografari: ogni euro in più riconosciuto alla banca in prelazione è un euro in meno per gli altri creditori.
Giurisprudenza dedicata
Oltre alla Cass. civ., Sez. I, n. 6865 del 14 marzo 2025 sul compenso del gestore e i beni ipotecati, sul tema dell’esecuzione fondiaria si vedano le pronunce di merito già citate (Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, Ravenna, Torre Annunziata, Modena, Verona), oltre a Trib. Ancona, 22 giugno 2023, che con riferimento alla liquidazione giudiziale ha dubitato della sopravvivenza del privilegio fondiario per le nuove procedure. La divisione degli orientamenti consiglia di verificare sempre la linea del tribunale competente.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione: imposte avanti, sanzioni dietro
La tua situazione
Sei l’agente della riscossione, oppure sei il debitore che ha in carico cartelle e avvisi per IRPEF, IVA, tributi locali, magari anche contributi affidati in riscossione. Hai un estratto di ruolo con decine di righe e non sai come verranno trattate nel riparto. Per chi è nella tua posizione, la prima cosa da sapere è che una cartella non è un credito unico: è un insieme di voci con ranghi diversi, e ciascuna voce segue la propria sorte nel riparto.
Cosa cambia per te
La liquidazione controllata non ha regole speciali sul rango dei crediti tributari: si applica l’ordine delle prelazioni del codice civile, perché l’art. 275, comma 5, CCII rinvia all’ordine delle prelazioni risultante dallo stato passivo e l’art. 221 CCII fa riferimento all’ordine stabilito dalla legge. Nella pratica:
- le imposte per cui il codice civile riconosce un privilegio generale sui mobili vengono pagate sull’attivo mobiliare (comprese le somme acquisite dallo stipendio, i saldi di conto, il ricavato dell’auto) dopo i prededucibili e i privilegi di rango superiore;
- le sanzioni e, in genere, le voci accessorie che la legge non assiste con privilegio finiscono tra i chirografari e vengono pagate pro quota;
- sul ricavato degli immobili il privilegio generale mobiliare non opera direttamente: lì prevalgono le ipoteche, salvo i casi in cui la legge prevede una collocazione sussidiaria.
C’è anche un aspetto che riguarda la fase iniziale. L’agente della riscossione, come ogni altro creditore, partecipa alla distribuzione solo per quanto è stato ammesso nello stato passivo, con il rango lì indicato. L’estratto di ruolo, da solo, non basta: se le voci non sono state distinte correttamente al momento dell’ammissione, il riparto replicherà l’errore.
I numeri
Ipotizziamo un carico complessivo di 9.550 € così composto: 6.140 € di imposte e relativi interessi assistiti da privilegio, 3.410 € di sanzioni chirografarie.
L’attivo libero (stipendio acquisito, auto, conto, un rimborso fiscale) è di 28.933 €. I prededucibili (compenso e spese generali della procedura) assorbono 12.620 €. Restano 16.313 €.
Prima dell’AdER, nell’ordine dei privilegi, si collocano i contributi INPS per 7.215 € (v. sezione successiva). Restano 16.313 − 7.215 = 9.098 €.
L’AdER incassa per intero i 6.140 € privilegiati e restano 9.098 − 6.140 = 2.958 € per tutti i chirografari, che complessivamente valgono 50.315 €. La percentuale chirografaria è 2.958 ÷ 50.315 = 5,88% circa.
Sulle sanzioni, quindi, l’AdER recupera 3.410 × 5,88% = 200,47 €. Incasso totale: 6.340,47 € su 9.550 €.
Se l’attivo libero fosse stato di soli 22.000 €, dopo i prededucibili (12.620 €) e l’INPS (7.215 €) sarebbero rimasti 2.165 €: l’AdER avrebbe incassato solo il 35,26% delle imposte privilegiate (2.165 ÷ 6.140) e nulla sulle sanzioni. La sorte dei crediti tributari dipende moltissimo da quanto attivo mobiliare c’è, non dal loro importo.
Il fermo sull’auto e l’ipoteca esattoriale
Molti debitori pensano che il fermo amministrativo iscritto sull’auto dia all’agente della riscossione una precedenza sul ricavato del veicolo. Il fermo, però, è una misura che impedisce la circolazione e la disponibilità del bene, non una causa di prelazione: nel riparto il ricavato dell’auto confluisce nell’attivo libero e viene distribuito secondo l’ordine generale. Diverso è il caso dell’ipoteca iscritta dall’agente della riscossione su un immobile: lì l’AdER ha una garanzia reale e, per la parte di credito coperta dall’iscrizione, concorre sul ricavato di quell’immobile nel grado della propria ipoteca, dopo le ipoteche iscritte prima. Se sei il debitore, è importante sapere quale delle due situazioni ti riguarda: un fermo non cambia la graduazione, un’ipoteca sì. Dopo la vendita, il giudice ordina la cancellazione delle iscrizioni e dei vincoli (art. 275, comma 2, CCII), compreso il fermo.
I rischi specifici
Il rischio principale, per entrambe le parti, è un’ammissione al passivo che non distingue tra imposta, interessi, sanzioni e oneri di riscossione, attribuendo il privilegio a tutto il carico in blocco. Per il debitore questo significa vedere una cartella “mangiare” l’attivo destinato ai chirografari; per l’agente della riscossione, al contrario, una qualificazione troppo prudente comporta di finire in chirografo anche per somme che avrebbero diritto alla prelazione. Altri rischi: crediti prescritti o già oggetto di definizioni agevolate non aggiornati; cartelle notificate in modo irregolare ammesse senza verifica.
Le mosse giuste
- Fai ricostruire l’estratto di ruolo voce per voce, separando imposta, interessi, sanzioni, aggi e spese.
- Controlla lo stato passivo prima che diventi esecutivo: le osservazioni al progetto (quindici giorni) e il reclamo previsto dall’art. 273 CCII sono il momento giusto per discutere il rango; nel riparto è quasi sempre troppo tardi.
- Verifica la prescrizione e le notifiche delle cartelle più vecchie.
- Nel progetto di riparto, controlla che il privilegio sia stato fatto valere solo sull’attivo mobiliare e non sul ricavato degli immobili ipotecati, salvo i casi previsti dalla legge.
- Se sei il debitore, ricorda che la parte non soddisfatta dei tributi è in linea di principio interessata dall’esdebitazione, mentre le sanzioni pecuniarie restano escluse solo se non sono accessorie a debiti estinti (art. 278, comma 7, CCII).
Giurisprudenza dedicata
Non risultano, tra le fonti verificate per questa guida, pronunce recenti specifiche sul rango dei crediti tributari nel riparto della liquidazione controllata. Un principio generale utile viene però da Cass. civ., Sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025, che ha ribadito, per il concordato minore, l’obbligo di rispettare l’ordine delle prelazioni: nella liquidazione controllata quel rispetto è ancora più rigido, perché il riparto è la semplice applicazione della graduazione legale, senza margini di proposta.
L’INPS: i contributi che passano avanti a molti
La tua situazione
Sei l’Istituto, oppure sei un ex artigiano, un ex commerciante, un professionista iscritto alla gestione separata, un datore di lavoro domestico che non ha versato i contributi. Hai un debito contributivo che magari è anche stato affidato all’agente della riscossione, e vuoi sapere come verrà trattato. Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi, se sei l’INPS; e ti penalizzano più di quanto speri, se sei uno degli altri creditori.
Cosa cambia per te
I contributi previdenziali obbligatori godono di un privilegio generale sui mobili di rango elevato, che nell’ordine dell’art. 2778 c.c. li colloca prima dei crediti tributari dello Stato. È questa la ragione per cui, nell’esempio della sezione precedente, l’INPS è stato pagato per intero prima dell’AdER.
Tre precisazioni pratiche:
- il privilegio riguarda i contributi; per le sanzioni civili e per le somme aggiuntive la collocazione va verificata sulla singola voce e sulla norma che le assiste, perché non sempre seguono il rango del contributo;
- se il credito contributivo è stato affidato all’agente della riscossione, nel riparto è comunque un credito dell’INPS con il suo rango: conta la natura del credito, non chi lo riscuote;
- anche per l’INPS il privilegio generale mobiliare opera sull’attivo mobiliare; sul ricavato della casa ipotecata la banca resta prioritaria, salvo collocazioni sussidiarie previste dalla legge.
I numeri
Riprendiamo l’esempio. Attivo libero 28.933 €, prededucibili 12.620 €, disponibile 16.313 €. L’INPS è ammesso per 7.215 € di contributi IVS in privilegio: incassa tutto. Supponiamo che abbia anche 1.640 € di sanzioni civili ammesse in chirografo: con la percentuale chirografaria del 5,88%, recupera 1.640 × 5,88% = 96,43 € circa.
Cambiamo scenario: attivo libero di 18.900 €. Dopo i prededucibili (12.620 €) restano 6.280 €. L’INPS, che viene prima dell’AdER, incassa 6.280 € su 7.215 € (87,04%); all’AdER, per le imposte privilegiate, non resta nulla; ai chirografari nemmeno. In questo caso un solo creditore privilegiato di rango alto assorbe tutto l’attivo libero.
Per il debitore ex artigiano o ex commerciante, è un’informazione utile anche in chiave di strategia: se gran parte del passivo è contributivo, la liquidazione controllata servirà soprattutto a pagare l’INPS, e la convenienza di strade alternative (come il concordato minore per chi può accedervi) va valutata considerando proprio il rango di questo creditore.
Gestione separata, artigiani, commercianti: cosa cambia nel riparto
Il rango del credito non dipende dalla gestione previdenziale in sé, ma dalla natura del contributo. Per il riparto conta che si tratti di contributi obbligatori per invalidità, vecchiaia e superstiti oppure di altre voci; conta il periodo cui si riferiscono; conta se sono stati accertati con titolo definitivo. Per il professionista iscritto alla gestione separata, i contributi sono spesso calcolati in autoliquidazione sul reddito dichiarato: se il reddito è stato poi rettificato, il contributo può risultare sovrastimato, e la differenza, una volta ammessa in privilegio, sottrae attivo a tutti gli altri. Per l’artigiano e il commerciante, invece, i contributi fissi sul minimale maturano anche negli anni di scarsa attività: è frequente trovare nello stato passivo periodi in cui la ditta era già di fatto inattiva ma non cancellata. Verificare la data effettiva di cessazione può ridurre in modo significativo il credito privilegiato dell’Istituto.
I rischi specifici
Il rischio principale è l’ammissione in privilegio dell’intero estratto contributivo, sanzioni comprese, senza distinzione. Altri rischi: contributi per periodi prescritti; duplicazioni tra quanto insinuato dall’INPS direttamente e quanto insinuato dall’agente della riscossione per gli stessi periodi; contributi della gestione separata calcolati su redditi poi rettificati.
Le mosse giuste
- Confronta l’estratto contributivo con l’estratto di ruolo per escludere doppioni.
- Separa contributi, sanzioni civili e somme aggiuntive nella verifica dello stato passivo.
- Controlla la prescrizione dei periodi più remoti.
- Nel progetto di riparto, verifica che l’INPS sia stato collocato nel grado corretto rispetto all’AdER e agli altri privilegiati.
- Se sei l’INPS, insinuati per tempo e con documentazione completa: un’ammissione tardiva rischia di farti partecipare solo ai riparti successivi.
Giurisprudenza dedicata
Tra le fonti verificate non risultano pronunce recenti specifiche sul rango dei contributi nella liquidazione controllata. Resta valido, anche qui, il principio di Cass. civ., Sez. I, n. 28574/2025 sul rispetto dell’ordine delle prelazioni, e il principio di Cass. civ., Sez. I, n. 6865/2025 sulla collocazione del compenso del gestore: i prededucibili generali gravano sull’attivo libero, cioè proprio sulla massa dove l’INPS esercita il suo privilegio.
La finanziaria senza garanzie: il riparto pro quota e il residuo
La tua situazione
Hai erogato un prestito personale, una carta revolving, un finanziamento per l’acquisto di un’auto o di un elettrodomestico, magari una cessione del quinto. Non hai ipoteche né privilegi: sei un creditore chirografario. Oppure sei il debitore che ha accumulato più finanziamenti e vuole capire quanto di quei debiti verrà davvero pagato. Per chi è nella tua posizione, la verità va detta subito: il chirografario viene pagato solo con quello che resta dopo prededucibili e privilegiati, e in proporzione al proprio credito.
Cosa cambia per te
La regola è l’art. 221, lett. c), CCII: i chirografari sono pagati pro quota, in proporzione all’importo del credito ammesso. Non conta chi si è insinuato prima, non conta se avevi già un pignoramento in corso: dal momento dell’apertura la par condicio creditorum tratta tutti i chirografari allo stesso modo. Con te concorrono anche i creditori privilegiati e ipotecari per la parte di credito rimasta scoperta dopo la realizzazione della loro garanzia.
Per te pesano in modo particolare quattro regole:
- gli interessi si fermano: secondo l’art. 268, comma 5, CCII il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, gli interessi sui crediti non garantiti; il tuo credito ammesso è “fotografato” a quella data;
- i pignoramenti individuali si arrestano: l’art. 270, comma 5, CCII richiama l’art. 150 CCII, che vieta di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali;
- la quota di stipendio diventa attivo della procedura: la parte di reddito che il giudice non lascia al debitore per il mantenimento suo e della famiglia (art. 268, comma 4, lett. b) affluisce al liquidatore e viene ripartita secondo l’ordine delle prelazioni. Se avevi una cessione del quinto, la sorte delle trattenute in corso dopo l’apertura è un punto da verificare sul decreto di apertura e sulla posizione del tribunale competente;
- il residuo non pagato rischia l’esdebitazione: per le persone fisiche l’art. 282 CCII prevede l’esdebitazione di diritto con il decreto di chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura, se ne ricorrono le condizioni. Restano però salvi i tuoi diritti verso coobbligati e fideiussori (art. 278, comma 6, CCII).
I numeri
Nell’esempio guida, il fondo disponibile per i chirografari è di 2.958 € e i crediti chirografari ammessi sono 50.315 €:
| Creditore chirografario | Credito ammesso | Quota (5,88%) |
|---|---|---|
| Banca (residuo dopo l’ipoteca) | 13.760 € | 808,95 € |
| AdER (sanzioni) | 3.410 € | 200,47 € |
| Finanziaria | 21.480 € | 1.262,80 € |
| Ex coniuge (arretrati) | 8.900 € | 523,23 € |
| Condominio (oneri anteriori) | 2.765 € | 162,55 € |
| Totale | 50.315 € | 2.958,00 € |
La finanziaria, con 21.480 € di credito, incassa 1.262,80 €. Il residuo di 20.217,20 € resta insoddisfatto e, se il debitore ottiene l’esdebitazione, diventa inesigibile nei suoi confronti.
Se avessi un fideiussore, per esempio un genitore del debitore, potresti agire contro di lui per quei 20.217,20 €: l’esdebitazione libera il debitore, non chi lo ha garantito.
Il calcolo della quota è sempre lo stesso: (tuo credito ÷ totale chirografari) × somma disponibile. Con un fondo chirografario più ricco, per esempio 9.300 €, la tua quota salirebbe a 21.480 ÷ 50.315 × 9.300 = 3.970,27 € circa.
Cessione del quinto, delegazione di pagamento e prestiti con garanzia
Non tutte le finanziarie sono uguali. Il prestito personale puro e la carta revolving sono chirografari senza eccezioni. La cessione del quinto e la delegazione di pagamento, invece, poggiano su un meccanismo di trattenuta diretta sullo stipendio o sulla pensione, che con l’apertura della liquidazione si scontra con l’acquisizione alla procedura della parte di reddito eccedente il fabbisogno: quale delle due regole prevalga sulle trattenute successive all’apertura è un punto da verificare nel decreto e nella posizione del tribunale competente. Quello che è certo è che, per le rate non pagate e per il debito residuo, la finanziaria concorre come chirografaria, a meno che non disponga di una garanzia reale. Discorso a parte per il finanziamento con pegno o con privilegio su un bene determinato (per esempio su un veicolo, quando la legge lo consente): in quel caso il creditore si colloca sul ricavato di quel bene, con regole analoghe a quelle della banca ipotecaria.
I rischi specifici
Il rischio principale è non insinuarti, o insinuarti tardi, convinto che “tanto non prenderò nulla”: chi non partecipa al concorso subisce comunque gli effetti dell’esdebitazione per la parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori di pari grado (art. 278, comma 2, CCII; sulla legittimità di questa regola sono state sollevate questioni davanti alla Corte costituzionale, sent. n. 74/2026 e ord. n. 104/2026, da tenere monitorate). Altri rischi: un credito ammesso per un importo inferiore al dovuto per errori di calcolo; la perdita dei rapporti con il fideiussore per inerzia.
Le mosse giuste
- Insinuati sempre, anche se l’attivo sembra modesto: la percentuale è proporzionale e i beni sopravvenuti nei tre anni possono aumentarla.
- Documenta con precisione il credito alla data della domanda, senza interessi successivi (che non sarebbero ammessi in concorso).
- Verifica nel progetto di riparto il totale dei chirografari: se un altro creditore è stato ammesso per un importo gonfiato, la tua quota si riduce.
- Attiva per tempo le garanzie personali verso fideiussori e coobbligati.
- Se sei il debitore, controlla che ogni finanziamento sia stato ammesso al netto di quanto già pagato e senza interessi successivi al deposito della domanda.
Giurisprudenza dedicata
Per il creditore chirografario la questione più delicata riguarda l’effetto dell’esdebitazione verso chi non ha partecipato al concorso: la regola dell’art. 278, comma 2, CCII è stata sottoposta al vaglio della Corte costituzionale (sent. n. 74/2026; ord. n. 104/2026), su rimessione di diversi tribunali. La questione va considerata aperta e verificata al momento della decisione su come comportarsi.
L’ex coniuge creditore dell’assegno: una posizione che pochi conoscono
La tua situazione
Il tuo ex marito, la tua ex moglie, deve arretrati dell’assegno di mantenimento per te o per i figli, e ha chiesto la liquidazione controllata. Temi di perdere tutto, temi che l’esdebitazione cancelli anche quello che ti spetta. Oppure sei il debitore che versa l’assegno e vuole capire se la procedura lo travolgerà. La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: nel riparto sei, di regola, un chirografario come gli altri; ma dopo il riparto, a differenza degli altri, conservi il diritto al residuo.
Cosa cambia per te
Gli arretrati maturati prima della domanda sono crediti concorsuali. Se non sono assistiti da una garanzia (per esempio un’ipoteca giudiziale iscritta sulla casa del debitore), entrano nello stato passivo in chirografo e vengono pagati pro quota, secondo l’art. 221, lett. c), CCII. Se invece hai iscritto ipoteca su un immobile del debitore, per quella parte segui le regole del creditore ipotecario: sei pagato sul ricavato del bene nel grado della tua iscrizione.
Il punto decisivo arriva dopo: l’art. 278, comma 7, CCII esclude dall’esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari. Quello che non incassi nel riparto non viene cancellato e resta esigibile nei confronti dell’ex coniuge anche dopo la chiusura.
Quanto agli assegni che maturano dopo l’apertura, non sono crediti concorsuali: vanno pagati dal debitore con la parte di reddito che il giudice gli lascia per il mantenimento suo e della famiglia (art. 268, comma 4, lett. b). È quindi ragionevole che, nel fissare quel limite, il giudice tenga conto anche dell’assegno in corso: un punto che il debitore deve documentare e che l’ex coniuge ha interesse a far emergere.
Un’ultima precisazione: non puoi opporti all’apertura sostenendo che il tuo ex non è “meritevole”. La Cassazione, con l’ordinanza Cass. civ., Sez. I, n. 22074/2025, ha chiarito che la meritevolezza non è un requisito per accedere alla liquidazione controllata: il comportamento del debitore conta invece nella fase dell’esdebitazione, dove l’art. 282, comma 2, CCII la esclude se il sovraindebitamento è stato determinato con colpa grave, malafede o frode.
I numeri
Arretrati ammessi in chirografo: 8.900 €. Percentuale chirografaria: 5,88%. Quota nel riparto: 523,23 €. Residuo: 8.900 − 523,23 = 8.376,77 €, che resta dovuto anche dopo l’esdebitazione del debitore.
Assegno corrente: 430 € al mese. Se il debitore ha una retribuzione netta di 1.790 € e il giudice gli lascia 1.360 € includendo l’assegno nel fabbisogno, la quota acquisita alla procedura è 1.790 − 1.360 = 430 € al mese. Se invece il giudice non considerasse l’assegno e lasciasse solo 930 €, il debitore resterebbe senza le risorse per pagarlo, accumulando nuovi arretrati che non sono nemmeno concorsuali: una cattiva determinazione del limite di reddito danneggia per primo proprio l’ex coniuge.
La casa coniugale assegnata
Se la casa familiare è stata assegnata all’ex coniuge con il provvedimento di separazione o divorzio e l’immobile è di proprietà del debitore in liquidazione, il liquidatore deve tenere conto del provvedimento di assegnazione, che, se opponibile, incide sul valore di vendita e quindi sul ricavato da ripartire. Per l’ex coniuge questo significa due cose: da un lato la possibilità di continuare ad abitare la casa nei limiti dell’opponibilità; dall’altro un ricavato più basso, che riduce le somme disponibili per tutti i creditori, compreso lui stesso per gli arretrati. Per il debitore e per la banca ipotecaria è un elemento da valutare già nella stima del bene, perché condiziona l’intera graduazione.
I rischi specifici
Il rischio principale è non insinuarsi per gli arretrati, pensando di poter agire comunque dopo: perderesti la quota del riparto (che è pur sempre denaro subito disponibile) e ti esporresti a contestazioni sulla parte residua. Altri rischi: confondere arretrati anteriori e assegni successivi all’apertura; non documentare le spese straordinarie per i figli già anticipate.
Le mosse giuste
- Insinuati per gli arretrati con il titolo (sentenza o provvedimento di separazione o divorzio) e il conteggio mese per mese.
- Segnala al liquidatore l’assegno corrente, perché sia considerato nella determinazione del limite di reddito lasciato al debitore.
- Verifica se esistono garanzie (ipoteca giudiziale, sequestri) che ti danno un rango migliore.
- Conserva il titolo per il residuo: dopo la chiusura puoi agire per la parte non pagata, perché non è coperta dall’esdebitazione.
- Se sei il debitore, documenta l’assegno nel ricorso: incide sul limite del reddito e quindi sull’intero piano dei riparti.
Giurisprudenza dedicata
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074/2025 sulla meritevolezza come requisito non necessario per l’apertura; per gli effetti dell’esdebitazione sui creditori di mantenimento la regola è dettata direttamente dall’art. 278, comma 7, CCII. Tra le fonti verificate non risultano pronunce recenti specifiche sulla collocazione degli arretrati dell’assegno nel riparto della liquidazione controllata.
Il condominio: prima e dopo l’apertura sono due crediti diversi
La tua situazione
Sei l’amministratore di condominio, o un condomino che vede il bilancio in rosso perché uno degli appartamenti non paga da anni. Il proprietario è entrato in liquidazione controllata. Ti chiedi se le quote arretrate saranno pagate, chi paga le spese da qui alla vendita, e cosa succede quando l’appartamento passa all’acquirente. Per chi è nella tua posizione, la distinzione da fare subito è temporale: quote maturate prima dell’apertura e quote maturate dopo seguono regole diverse.
Cosa cambia per te
Le quote anteriori all’apertura sono crediti concorsuali. Salvo che tu abbia una garanzia specifica, entrano nello stato passivo in chirografo e vengono pagate pro quota.
Le quote maturate dopo l’apertura, mentre l’immobile è nella disponibilità del liquidatore, sono un’altra cosa. Nelle procedure concorsuali la prededuzione riguarda i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura, e la Cassazione ha dato atto che per i contributi condominiali una prededuzione è prevista proprio nell’ambito concorsuale: Cass. civ., Sez. III, n. 22105 del 31 luglio 2025 ha escluso di estenderla, per analogia, all’espropriazione immobiliare individuale, dove gli oneri maturati dopo il pignoramento restano crediti ordinari salvo che siano indispensabili alla conservazione dell’immobile. Il confronto è utile: nella liquidazione controllata, che è una procedura concorsuale, la qualificazione in prededuzione delle quote successive all’apertura ha una base più solida rispetto all’esecuzione individuale. Va comunque fatta valere e verificata nel progetto di riparto.
Attenzione ai tempi: per i crediti non prededucibili sorti nel corso di una procedura concorsuale, Cass. n. 12096/2026 ha indicato, con riferimento alla liquidazione giudiziale, un termine di sessanta giorni dal momento in cui il credito è sorto per l’insinuazione al passivo. Il principio è maturato nella liquidazione giudiziale e la sua trasposizione alla controllata va valutata, ma suggerisce prudenza: non lasciare passare mesi senza formalizzare la tua posizione.
Infine, dopo la vendita, il condominio può rivolgersi anche all’acquirente per le quote recenti, nei limiti della solidarietà prevista dalle disposizioni di attuazione del codice civile per l’anno in corso e quello precedente: un’opzione che va valutata insieme alla partecipazione al riparto.
I numeri
Quote anteriori all’apertura: 2.765 €, ammesse in chirografo. Quota nel riparto al 5,88%: 162,55 €.
Quote maturate dall’apertura alla vendita (14 mesi a 84,30 € al mese): 1.180,20 €. Se riconosciute in prededuzione, vengono pagate per intero prima dei privilegiati e dei chirografari, sull’attivo libero o, se si tratta di spese strettamente legate all’immobile, secondo quanto stabilito nel progetto di riparto. Se fossero trattate come chirografarie, varrebbero 1.180,20 × 5,88% = 69,40 €. La differenza tra prededuzione e chirografo, sulla stessa somma, è di oltre mille euro.
Le spese straordinarie già deliberate
Un caso a parte è quello dei lavori straordinari deliberati prima dell’apertura ma eseguiti o fatturati dopo. Ai fini del riparto conta il momento in cui l’obbligazione è sorta in capo al condomino debitore: di regola, se la delibera è anteriore all’apertura, la quota relativa tende a essere trattata come credito concorsuale, anche se le rate scadono dopo. È una questione che dipende dal contenuto della delibera e dal piano di riparto delle spese, e va affrontata nella domanda di ammissione, distinguendo con chiarezza ciò che è anteriore da ciò che è successivo. Un’impostazione corretta evita che il liquidatore respinga in blocco la richiesta di prededuzione.
I rischi specifici
Il rischio principale è presentare un’unica domanda indistinta, mescolando quote anteriori e successive all’apertura: tutto rischia di essere trattato in chirografo. Altri rischi: non aggiornare il credito durante la procedura; non coordinarsi con il liquidatore sulle spese urgenti di conservazione; trascurare la possibilità di agire verso l’acquirente.
Le mosse giuste
- Insinua le quote anteriori entro il termine del decreto di apertura, con il rendiconto approvato e il riparto delle spese.
- Chiedi il riconoscimento in prededuzione delle quote maturate dopo l’apertura, con una richiesta separata e tempestiva.
- Aggiorna il liquidatore sulle spese straordinarie e urgenti deliberate.
- Controlla il progetto di riparto per verificare dove sono state collocate le diverse quote.
- Dopo la vendita, valuta l’azione verso l’acquirente per la parte non coperta.
Giurisprudenza dedicata
Cass. civ., Sez. III, n. 22105 del 31 luglio 2025 (prededuzione degli oneri condominiali ammessa solo nelle procedure concorsuali, non nell’esecuzione individuale); Cass. n. 12096/2026 (termine di sessanta giorni per l’insinuazione dei crediti non prededucibili sorti in corso di liquidazione giudiziale).
Tre riparti, tre esiti: i numeri a confronto
Le tre simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative: lo stesso meccanismo dell’art. 221 CCII applicato a tre debitori diversi, con importi realistici.
Simulazione A: lavoratore dipendente con casa ipotecata
- Attivo: casa venduta a 187.400 €; auto 6.350 €; quota di stipendio acquisita per 36 mesi a 512 € = 18.432 €; saldo di conto 1.937 €; rimborso fiscale 2.214 €.
- Spese specifiche della vendita immobiliare: 4.860 €. Ricavato netto della casa: 182.540 €.
- Banca ipotecaria: credito 196.300 €. Incassa 182.540 € sul ricavato della casa; il residuo di 13.760 € va in chirografo.
- Attivo libero: 6.350 + 18.432 + 1.937 + 2.214 = 28.933 €.
- Prededucibili (compenso e spese generali, non a carico del ricavato ipotecato secondo Cass. n. 6865/2025): 12.620 €. Restano 16.313 €.
- INPS (contributi in privilegio): 7.215 €, pagati per intero. Restano 9.098 €.
- AdER (imposte in privilegio): 6.140 €, pagate per intero. Restano 2.958 €.
- Chirografari (50.315 €): percentuale 5,88%.
Esito: la banca recupera il 93,40% (183.348,95 su 196.300); INPS e AdER sono integralmente pagati sulla parte privilegiata; finanziaria, ex coniuge e condominio ricevono il 5,88%.
Simulazione B: pensionato senza immobili
- Pensione netta 1.540 €; il giudice lascia 1.180 € per il mantenimento; quota acquisita 360 € al mese per 36 mesi = 12.960 €; saldo di conto 870 €. Attivo totale: 13.830 €.
- Prededucibili: 5.910 €. Restano 7.920 €.
- AdER (imposte in privilegio): 2.380 €, pagate per intero. Restano 5.540 €.
- Chirografari: finanziaria 18.650 €, carta revolving 6.210 €, condominio 1.430 €. Totale 26.290 €. Percentuale: 5.540 ÷ 26.290 = 21,07%.
- Quote: finanziaria 3.930,05 €; revolving 1.308,61 €; condominio 301,34 €.
Esito: senza un creditore ipotecario e con pochi privilegiati, la percentuale chirografaria è quasi quadrupla rispetto alla simulazione A, pur con un attivo molto inferiore. Non è l’entità dell’attivo a decidere la percentuale dei chirografari, ma quanto ne assorbono prima i creditori di rango superiore.
Simulazione C: ex artigiano con debiti contributivi
- Attivo: furgone 7.900 €; attrezzature 2.310 €; quota di reddito acquisita 14.400 €. Totale 24.610 €.
- Prededucibili: 8.340 €. Restano 16.270 €.
- INPS (contributi in privilegio): 19.480 €. Incassa 16.270 €, pari all’83,52%.
- AdER (imposte in privilegio): 5.120 €. Non incassa nulla.
- Chirografari: nulla.
Esito: un solo creditore di rango elevato assorbe l’intero attivo libero, e tutti gli altri creditori, privilegiati di grado inferiore compresi, restano a zero. In un caso come questo, prima di scegliere la liquidazione controllata, vale la pena verificare se sia praticabile uno strumento alternativo.
La scansione temporale del progetto di riparto
Ipotesi: il liquidatore comunica il progetto di riparto venerdì 30 ottobre 2026. I creditori hanno non più di quindici giorni per le osservazioni (art. 275, comma 5, CCII): il quindicesimo giorno cade sabato 14 novembre 2026, quindi il termine slitta a lunedì 16 novembre 2026. Se nessuno contesta, il giudice autorizza l’esecuzione del riparto. Se un creditore contesta, il liquidatore tenta il componimento; in mancanza, decide il giudice delegato con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell’art. 124 CCII.
I casi misti: quando appartieni a più profili insieme
Molti creditori non stanno in una sola casella, e lo stesso vale per i debitori. Ecco come si combinano le regole nelle situazioni più frequenti.
La banca che ha sia un mutuo ipotecario sia un prestito personale. Sono due crediti distinti nello stato passivo: il mutuo segue le regole del creditore ipotecario sul ricavato della casa; il prestito personale è chirografario fin dall’inizio. Se il mutuo non è integralmente coperto dal ricavato, il residuo si somma al prestito personale nella massa chirografaria. Nel progetto di riparto vanno controllati entrambi: è frequente che il residuo del mutuo venga calcolato con interessi che, essendo maturati dopo la domanda e non più coperti dalla prelazione, non dovrebbero essere ammessi.
L’AdER che riscuote anche contributi INPS. Le cartelle affidate all’agente della riscossione possono contenere tributi e contributi. Ogni voce mantiene il rango della propria natura: i contributi seguono il privilegio previdenziale, le imposte il privilegio tributario, le sanzioni la propria collocazione. L’unità della cartella non significa unità del credito nel riparto.
L’ex coniuge che è anche condomino. Capita, quando l’ex coppia vive in due appartamenti dello stesso stabile o quando la casa coniugale è stata assegnata. L’ex coniuge può avere un credito per gli arretrati dell’assegno (chirografario, non esdebitabile) e, tramite il condominio, un interesse indiretto sulle quote condominiali dell’altro. Sono posizioni separate, con regole diverse: non devono essere confuse nella domanda di ammissione.
Il fideiussore che diventa creditore. Il genitore che ha garantito la finanziaria e poi l’ha pagata può surrogarsi nel credito o agire in regresso verso il debitore. Se ha pagato prima dell’apertura, si insinua per quanto pagato; se paga dopo, si pone il problema del concorso con il creditore originario per lo stesso credito. In ogni caso la sua posizione è chirografaria, salvo che abbia acquistato per surrogazione una garanzia.
Il debitore che è anche ex imprenditore. Chi ha chiuso una ditta individuale e ha debiti sia personali sia d’impresa vede convivere, nello stesso stato passivo, creditori bancari, fiscali, previdenziali e privati. Le regole del riparto non cambiano, ma la composizione del passivo sì: di solito il peso dei privilegiati generali (INPS e AdER) è molto maggiore, e la percentuale per i chirografari si riduce di conseguenza, come mostra la simulazione C.
Il creditore ipotecario con ipoteca su un bene e un credito anche verso un coobbligato. La banca che ha come garanti due coniugi, di cui solo uno in liquidazione, partecipa al riparto nella procedura del primo e conserva le azioni contro il secondo per il residuo (art. 278, comma 6, CCII). Non può però incassare complessivamente più del dovuto: ciò che riceve nel riparto riduce il credito anche verso il coobbligato.
Il pensionato che ha garantito il figlio. Se è il figlio a entrare in liquidazione controllata, il genitore fideiussore resta esposto: la banca o la finanziaria partecipano al riparto nella procedura del figlio e conservano l’azione verso il garante per il residuo (art. 278, comma 6, CCII). Se invece è il pensionato garante a entrare in liquidazione, il creditore garantito si insinua nella sua procedura come chirografario per l’intero debito garantito, salvo garanzie reali, e concorre sulla quota di pensione acquisita dal liquidatore. Il pensionato, in questa ipotesi, vede ridursi l’attivo destinato ai propri creditori diretti a causa di un debito non suo: un elemento da valutare prima della domanda.
In tutti questi casi la regola pratica è la stessa: ogni credito va scomposto nelle sue componenti e ciascuna componente va collocata nel proprio grado. È un lavoro che si fa al momento dell’insinuazione e della verifica dello stato passivo, non al momento del riparto, quando il grado è ormai cristallizzato.
Il confronto tra profili, in una tabella
Ogni profilo ha un punto di forza e un punto debole diversi. La banca ipotecaria è forte sul bene, debole fuori dal bene; l’INPS è forte sull’attivo mobiliare, ma condivide quella massa con gli altri privilegiati generali e con i prededucibili; l’AdER ha una posizione intermedia e spezzata tra voci privilegiate e chirografarie; la finanziaria dipende da quanto resta; l’ex coniuge è debole nel riparto ma forte dopo, grazie all’esclusione dall’esdebitazione; il condominio è debole per il passato e potenzialmente forte per le quote successive all’apertura.
| Aspetto | Banca ipotecaria | AdER | INPS | Finanziaria | Ex coniuge | Condominio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rango tipico | Ipoteca sul bene | Privilegio generale mobiliare (imposte); chirografo (sanzioni) | Privilegio generale mobiliare di rango alto (contributi) | Chirografo | Chirografo (salvo ipoteca giudiziale) | Chirografo (quote anteriori); possibile prededuzione (quote successive) |
| Su quale massa | Ricavato dell’immobile | Attivo mobiliare | Attivo mobiliare | Residuo di tutte le masse | Residuo di tutte le masse | Attivo libero |
| Interessi dopo la domanda | Sì, nei limiti della prelazione | Sì per la parte privilegiata | Sì per la parte privilegiata | No | No (per gli arretrati in concorso) | No (quote anteriori) |
| Residuo dopo il riparto | Va in chirografo; poi esdebitazione | Imposte esdebitabili; sanzioni non accessorie escluse | Esdebitabile salvo eccezioni | Esdebitabile; salvi fideiussori | Non esdebitabile | Esdebitabile (anteriori) |
| Rischio principale | Costi caricati sul ricavato | Voci non distinte | Sanzioni ammesse in privilegio | Mancata insinuazione | Mancata insinuazione | Domanda indistinta |
| Pronuncia chiave | Cass. 6865/2025 | Cass. 28574/2025 (ordine prelazioni) | Cass. 28574/2025 | Corte cost. 74/2026 | Cass. 22074/2025 | Cass. 22105/2025 |
Le domande che valgono per tutti
Quanto tempo passa dall’apertura al primo riparto? Non c’è un termine fisso. Il primo riparto presuppone che lo stato passivo sia stato formato e che ci sia attivo liquido sufficiente. Nelle procedure con un immobile, il riparto più consistente arriva di solito dopo la vendita; in quelle senza beni, le quote di stipendio si accumulano e vengono distribuite periodicamente o alla fine. Le relazioni semestrali del liquidatore (art. 275, comma 1, CCII) sono il riferimento per capire i tempi.
Cosa succede se il mio credito è contestato quando arriva il riparto? Non perdi la quota: se sei ammesso con riserva, se hai vinto un reclamo non ancora definitivo o se c’è un giudizio di impugnazione pendente, la tua quota viene accantonata (art. 227 CCII) e ti viene attribuita quando la contestazione si chiude a tuo favore. Se la contestazione si chiude a tuo sfavore, la somma accantonata viene redistribuita agli altri.
E se mi insinuo dopo il termine? Di regola, chi entra tardi nello stato passivo partecipa solo ai riparti successivi alla sua ammissione e non può rimettere in discussione quelli già eseguiti. Per questo il termine del decreto di apertura va trattato come una scadenza vera, anche se la legge prevede rimedi per le domande tardive.
Cosa succede se il debitore eredita o vince una somma durante la procedura? I beni sopravvenuti entrano nella liquidazione fino ai tre anni dall’apertura previsti dall’art. 272, comma 3, CCII, e il comma 3-bis estende l’acquisizione fino all’esdebitazione. Quelle somme alimentano un nuovo riparto, con lo stesso ordine di distribuzione.
Posso contestare il rendiconto finale? Il rendiconto è verificato dal giudice (art. 275, commi 3 e 4, CCII). I creditori hanno interesse a esaminarlo, perché è lì che si vede quanto è costata la procedura e quanto resta per il riparto finale. Eventuali rilievi vanno portati all’attenzione del giudice delegato, che può chiedere rettifiche e, nei casi più gravi, sostituire il liquidatore.
Posso sollecitare un riparto parziale se le somme sono ferme sul conto della procedura? Sì, ogni creditore può segnalare al liquidatore e al giudice delegato che vi è attivo liquido disponibile e chiedere che si proceda a una distribuzione parziale. Il limite resta quello dell’art. 227 CCII: non oltre l’ottanta per cento delle somme da ripartire, con gli accantonamenti per i crediti ammessi con riserva o contestati e con le somme trattenute per spese future e prededucibili. La richiesta è particolarmente sensata dopo la vendita dell’immobile, quando il ricavato è consistente e la banca ipotecaria, ma non solo lei, ha interesse a non attendere la chiusura della procedura, che per l’acquisizione dei beni sopravvenuti può restare aperta tre anni. Anche il debitore ha interesse a un riparto tempestivo: le somme distribuite riducono subito i debiti e, per i creditori garantiti, fermano la crescita degli interessi sulla parte pagata.
Se tutti i creditori vengono pagati, cosa resta al debitore? È un’ipotesi rara ma possibile, per esempio quando la casa vale molto più dei debiti. In base all’ordine dell’art. 221 CCII, pagati i prededucibili, i privilegiati, i chirografari e infine i postergati, l’eventuale avanzo spetta al debitore. In questo caso, di solito, sarebbe stato più conveniente valutare uno strumento diverso dalla liquidazione, perché il debitore avrebbe potuto vendere da sé e pagare integralmente.
E se il ricavato non copre nemmeno le spese della procedura? I prededucibili sono pagati per intero solo se l’attivo è sufficiente (art. 221, lett. a, CCII). Se non lo è, si ripartiscono tra loro e nessun altro creditore riceve nulla. Per questo, quando è il debitore persona fisica a chiedere l’apertura, l’art. 268, comma 3, CCII richiede che l’OCC attesti la possibilità di acquisire attivo da distribuire: una procedura senza attivo non serve ai creditori.
Le pronunce di riferimento, ordinate per profilo
Le pronunce che seguono sono state verificate su fonti consultate per questa guida. Il principio è riformulato in parole proprie; per le pronunce di merito si indicano gli estremi disponibili nelle fonti.
Regole comuni: prededuzione e compenso della procedura
- Cass. civ., Sez. I, n. 6865 del 14 marzo 2025. Il compenso del gestore della crisi è un credito prededucibile, ma non va posto a carico del ricavato dei beni gravati da ipoteca. Rilevanza: fissa il confine tra la massa generale e la massa ipotecaria nel riparto; è la pronuncia più utile sia per la banca sia per gli altri creditori, perché determina su quale attivo pesano i costi.
- Trib. Rovigo, 2 settembre 2025. Il compenso dell’OCC è liquidato dal giudice delegato dopo l’approvazione del rendiconto finale e non va insinuato al passivo quando liquidatore e gestore coincidono; se il liquidatore è un professionista diverso, il compenso va comunque liquidato dal giudice ma passa per la verifica e l’insinuazione. Rilevanza: spiega quando e come il costo della procedura entra nel riparto finale.
- Trib. Napoli, n. 38/2023 del 22 marzo 2023. Nella liquidazione del compenso del gestore prevale quanto pattuito tra le parti rispetto agli altri criteri. Rilevanza: incide sull’entità dei prededucibili e quindi su quanto resta per tutti gli altri creditori.
Banca ipotecaria e creditore fondiario
- Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, 20 luglio 2023. Il privilegio processuale del creditore fondiario (art. 41 TUB) sopravvive nella liquidazione controllata, grazie alla clausola di salvezza contenuta nell’art. 150 CCII richiamato dall’art. 270. Rilevanza: sostiene la possibilità per la banca fondiaria di proseguire l’esecuzione individuale.
- Trib. Ravenna, 17 luglio 2023. Aderisce alla stessa tesi favorevole all’operatività dell’art. 41 TUB. Rilevanza: conferma un orientamento di merito favorevole alla banca.
- Trib. Torre Annunziata, 14 marzo 2023. Il rinvio dell’art. 270, comma 5, all’art. 150 CCII è integrale e comprende anche l’eccezione per il credito fondiario. Rilevanza: argomento testuale a favore della prosecuzione.
- Trib. Modena, 3 marzo 2023. L’art. 41 TUB è norma eccezionale, non applicabile per analogia alla liquidazione controllata. Rilevanza: orientamento opposto, che riconduce la banca fondiaria al concorso ordinario.
- Trib. Verona, 20 dicembre 2022. Stessa impostazione del Tribunale di Modena. Rilevanza: conferma la tesi restrittiva, utile al debitore e agli altri creditori.
- Trib. Ancona, 22 giugno 2023. Con riferimento alla liquidazione giudiziale, dubita che il privilegio fondiario debba operare nelle nuove procedure, essendo venuta meno la sua giustificazione. Rilevanza: mostra come la questione sia aperta anche fuori dal sovraindebitamento.
AdER e INPS: l’ordine delle prelazioni
- Cass. civ., Sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025. Anche nel concordato minore deve essere rispettato l’ordine delle cause di prelazione. Rilevanza: se il rispetto della graduazione si impone in uno strumento negoziale, a maggior ragione governa il riparto liquidatorio, dove la collocazione di imposte e contributi segue rigidamente il codice civile.
Finanziaria chirografaria ed esdebitazione
- Corte cost., sent. n. 74/2026 e ord. n. 104/2026. Riguardano le questioni sollevate da diversi tribunali sull’art. 278, comma 2, CCII, cioè sull’effetto dell’esdebitazione verso i creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso. Rilevanza: per il chirografario che valuta se insinuarsi o meno, è un tema da monitorare.
Ex coniuge e accesso alla procedura
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074/2025. La meritevolezza del debitore non è un requisito per l’apertura della liquidazione controllata. Rilevanza: l’ex coniuge non può impedire l’apertura invocando il comportamento del debitore; lo potrà far valere in sede di esdebitazione, che comunque non riguarda gli obblighi di mantenimento.
Condominio
- Cass. civ., Sez. III, n. 22105 del 31 luglio 2025. Nell’esecuzione immobiliare individuale gli oneri condominiali maturati dopo il pignoramento non sono prededucibili né spese di giustizia, salvo che siano indispensabili alla conservazione dell’immobile; la prededuzione prevista nelle procedure concorsuali non si estende per analogia. Rilevanza: per contrasto, rafforza la richiesta di prededuzione delle quote maturate dopo l’apertura della liquidazione controllata, che è procedura concorsuale.
- Cass. n. 12096/2026. Nella liquidazione giudiziale, per i crediti non prededucibili sorti in corso di procedura, il termine per l’insinuazione al passivo è di sessanta giorni dal momento in cui sono sorti. Rilevanza: indica la necessità di formalizzare tempestivamente i crediti successivi all’apertura, come le quote condominiali non riconosciute in prededuzione.
Cosa può fare lo Studio Monardo, profilo per profilo
Il riparto è il momento in cui ogni errore commesso prima diventa denaro perso. Ecco cosa fa concretamente lo Studio, a seconda della tua posizione.
- Ricostruiamo lo stato passivo credito per credito, verificando per ciascuno importo, rango e massa su cui grava, prima che il progetto diventi esecutivo.
- Per i debitori con immobile ipotecato, controlliamo il conteggio del credito della banca partendo dal contratto e dal piano di ammortamento, separando capitale, interessi coperti dalla prelazione e interessi che vanno in chirografo.
- Verifichiamo l’imputazione dei costi della procedura, alla luce della Cass. n. 6865/2025, per accertare che il compenso generale non sia stato caricato sul ricavato dei beni ipotecati.
- Scomponiamo l’estratto di ruolo e l’estratto contributivo voce per voce (imposte, contributi, sanzioni, interessi, oneri), con lo staff di commercialisti, per far collocare ogni voce nel grado corretto.
- Redigiamo le osservazioni al progetto di riparto nei quindici giorni dell’art. 275, comma 5, CCII, e assistiamo nel procedimento davanti al giudice delegato e nell’eventuale reclamo.
- Per l’ex coniuge, predisponiamo l’insinuazione degli arretrati e la documentazione per far considerare l’assegno corrente nel limite di reddito lasciato al debitore; per il debitore, la stessa documentazione serve a evitare un limite irrealistico.
- Per i condomini, separiamo le quote anteriori da quelle successive all’apertura e formuliamo la richiesta di prededuzione per queste ultime.
- Monitoriamo le relazioni semestrali e il rendiconto finale, segnalando al giudice eventuali difformità rispetto al programma di liquidazione.
- Valutiamo, prima dell’apertura, se esistano alternative alla liquidazione controllata (ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore), confrontando con simulazioni numeriche quanto riceverebbe ciascun creditore.
- Seguiamo la fase dell’esdebitazione, verificando quali debiti residui restano esigibili (mantenimento, sanzioni non accessorie) e quali no.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per chi si trova dentro una liquidazione controllata, l’abilitazione che pesa di più è quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC: significa conoscere il lavoro dell’organismo e del liquidatore dal loro stesso punto di osservazione, sapere quali documenti servono per formare correttamente lo stato passivo e come si costruisce un progetto di riparto che regga al controllo del giudice. La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dalla prima osservazione al progetto fino all’ultimo grado di giudizio, con lo stesso difensore e la stessa linea. Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i primi sulle questioni di rango e di procedura, i secondi sui conteggi di mutui, cartelle e contributi.
Prima capisci chi sei, poi fai valere le tue regole
Il riparto nella liquidazione controllata segue un ordine preciso, ma quell’ordine produce risultati molto diversi a seconda di chi lo subisce. Il primo passo è capire il tuo profilo: banca ipotecaria, AdER, INPS, finanziaria, ex coniuge, condominio, oppure debitore che deve controllare che ciascuno prenda il giusto. Il secondo passo è agire secondo le tue regole, nei tempi giusti: insinuazione, verifica dello stato passivo, osservazioni al progetto di riparto.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: conosce la procedura dall’interno, dalla formazione dello stato passivo al rendiconto. Lo staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario consente di verificare proprio i crediti che nei riparti pesano di più, cioè mutui, imposte e contributi.
📩 Il progetto di riparto ha tempi stretti: mettiti in contatto con lo Studio oggi stesso, utilizzando i riferimenti riportati alla fine di questa guida.
