La maggior parte delle imprese che perdono un contratto essenziale durante la composizione negoziata non lo perde perché la legge non le protegge, ma perché ha frainteso fin dove arriva quella protezione. La locazione del capannone, il leasing del macchinario, la fornitura di energia, l’appalto con il Comune, il fido in banca: sono questi i rapporti che tengono in piedi l’azienda mentre l’esperto lavora sulle trattative. E sono proprio questi i rapporti su cui si concentrano gli equivoci più costosi.
La regola di partenza è semplice da enunciare e difficile da applicare. L’art. 18, comma 5, del Codice della crisi (CCII), nel testo vigente aggiornato al D.Lgs. 136/2024, stabilisce che i creditori nei cui confronti operano le misure protettive, comprese banche e intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, non possono unilateralmente rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori alla pubblicazione dell’istanza. Ogni parola di questa frase pone un limite: “nei cui confronti operano le misure”, “per il solo fatto”, “crediti anteriori”. Chi legge la norma come un ombrello generale sotto cui ripararsi da qualunque reazione della controparte si espone a sorprese.
Gli errori che ricorrono più spesso, dal più grave al meno evidente, sono questi:
- Dare per scontato che l’accesso alla composizione negoziata metta al riparo i contratti anche senza misure protettive pubblicate e confermate.
- Smettere di pagare canoni, bollette e rate correnti dopo l’istanza, convinti che il blocco copra anche il debito nuovo.
- Sottovalutare la clausola risolutiva espressa: quella già azionata prima della pubblicazione e quella fondata su inadempimenti diversi dal mancato pagamento.
- Chiedere al giudice di riscrivere il contratto, invece di usare la rinegoziazione assistita dall’esperto per eccessiva onerosità sopravvenuta.
- Gestire male i rapporti con banche e società di leasing nella finestra tra istanza e conferma delle misure.
- Trattare i contratti con la pubblica amministrazione come se fossero contratti privati: DURC, pagamenti trattenuti, verifiche dell’ente.
Lo Studio Monardo affronta questo tema da una posizione precisa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè la figura che nella composizione negoziata convoca le parti, propone strategie e può invitare i contraenti a rideterminare il contenuto dei contratti divenuti squilibrati. Conoscere la procedura dal lato dell’esperto significa sapere quali richieste reggono davanti al tribunale e quali vengono respinte; e la qualifica di avvocato cassazionista consente di seguire l’eventuale contenzioso sui contratti fino all’ultimo grado.
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Primo errore: credere che basti l’istanza perché i contratti siano “congelati”
L’errore
Un’impresa di lavorazioni meccaniche presenta l’istanza di nomina dell’esperto sulla piattaforma telematica. Il titolare, sollevato, comunica ai fornitori principali che “l’azienda è in composizione negoziata” e che quindi nessuno può toccare i contratti. Due settimane dopo il locatore del capannone gli notifica una diffida e la società di leasing gli comunica la risoluzione. Le misure protettive, però, non erano mai state chieste.
Perché è un errore
La composizione negoziata, di per sé, non sospende né scioglie alcun contratto. Gli effetti dell’art. 18, comma 5, sono legati alle misure protettive: il comma 1 prevede che l’imprenditore può chiedere le misure protettive, con l’istanza di nomina dell’esperto o con un’istanza successiva, e che l’istanza è pubblicata nel registro delle imprese insieme all’accettazione dell’esperto. Il divieto di autotutela contrattuale colpisce “i creditori nei cui confronti operano le misure protettive”: se le misure non sono state chieste, non ci sono creditori nei cui confronti operano.
Anche la letteratura bancaria lo dice senza giri di parole: l’accesso alla composizione negoziata non incide di per sé sui contratti pendenti, che proseguono secondo le loro previsioni. Il dato è riportato, ad esempio, nel contributo pubblicato su dirittobancario.it nel 2025 dedicato al leasing nelle procedure di crisi.
C’è poi un secondo livello. Le misure possono essere chieste nei confronti di tutti i creditori, di singole iniziative, di determinati creditori o di categorie di creditori (art. 18, comma 1). Se l’impresa sceglie di proteggersi solo da alcuni creditori, il divieto del comma 5 opera solo verso quelli. I tribunali hanno chiarito che la scelta selettiva va motivata e che le misure possono essere calibrate: il Tribunale di Bologna, con provvedimento del 23 settembre 2025 riportato nel massimario 2026 della Camera di commercio di Prato-Pistoia, ha ritenuto possibile limitare nel tempo l’effetto protettivo verso determinate categorie di creditori per evitare pregiudizi sproporzionati.
Le conseguenze
Senza misure pubblicate, il locatore può agire per lo sfratto per morosità, la società di leasing può risolvere il contratto secondo la disciplina dell’art. 1, comma 137, della L. 124/2017 e la banca può comportarsi secondo il contratto. Il contratto perduto non torna indietro per il solo fatto che l’esperto è stato nominato. Il danno più grave è la perdita del bene strumentale o dell’immobile in cui si svolge l’attività proprio nella fase in cui il piano di risanamento ne ha più bisogno.
Cosa fare invece
Prima di presentare l’istanza bisogna mappare i contratti essenziali, uno per uno: chi è la controparte, quanto è l’arretrato, che cosa prevede il contratto in caso di inadempimento, se c’è una clausola risolutiva espressa, se ci sono garanzie. Su questa base si decide se chiedere le misure protettive con l’istanza stessa e verso quali creditori. La soluzione corretta è chiedere le misure insieme all’istanza, indicando in modo consapevole quali creditori e quali contratti devono essere coperti, e poi seguire con puntualità la fase di conferma davanti al tribunale.
Per la locazione commerciale la scelta è particolarmente delicata. Il comma 3 dell’art. 18 impedisce ai creditori protetti di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e sui beni con cui si esercita l’attività d’impresa; il comma 5 impedisce di risolvere il contratto per i canoni anteriori. Ma entrambe le tutele valgono solo se il locatore è tra i creditori raggiunti dalle misure. Un’impresa che chiede misure selettive verso le sole banche, dimenticando il locatore con quattro mesi di arretrato, lascia scoperto proprio il contratto che garantisce la sede dell’attività. Lo stesso ragionamento vale per il fornitore di energia: un’interruzione della fornitura per morosità anteriore, se il fornitore non è protetto, può fermare la produzione in pochi giorni.
Il comma 2 dell’art. 18 aggiunge un adempimento spesso trascurato: con l’istanza l’imprenditore inserisce nella piattaforma una dichiarazione sulle misure esecutive o cautelari già pendenti nei suoi confronti. Dimenticare uno sfratto già avviato o un’esecuzione in corso significa presentarsi davanti al giudice con un quadro incompleto.
Il dettaglio che pochi conoscono
Per l’impresa minore la questione è più delicata. L’art. 25-quater CCII, nel testo vigente, prevede che l’istanza dell’imprenditore sotto soglia sia accompagnata dai documenti dell’art. 17, comma 3, lettere a), c), d), e), f), g) e h): la lettera b), cioè il progetto di piano di risanamento, non è richiamata. Il comma 5 dell’art. 25-quater rinvia poi agli artt. 18 e 19 “in quanto compatibili”. Le misure protettive, e quindi il divieto del comma 5, sono dunque applicabili anche all’impresa minore, ma la valutazione di compatibilità è affidata al caso concreto: parte dei commentatori segnala un problema di coordinamento con i documenti richiesti per la conferma. Chi gestisce una piccola impresa farebbe bene a preparare comunque un piano finanziario e un abbozzo di piano credibili, anche se la legge non li pretende per l’istanza, perché è su quegli elementi che il giudice valuterà se confermare la protezione.
Secondo errore: smettere di pagare i contratti correnti dopo l’istanza
L’errore
Un ristorante con due locali presenta l’istanza con misure protettive. Il titolare ragiona così: “Ora nessuno può risolvermi i contratti, quindi i soldi li tengo per gli stipendi”. Smette di pagare l’affitto del secondo locale e le bollette del gas dal mese successivo. Il locatore e il fornitore reagiscono, e l’imprenditore scopre che la protezione non copre quei mesi.
Perché è un errore
Il divieto dell’art. 18, comma 5, è costruito in modo preciso: il creditore non può reagire per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell’istanza. Il debito che matura dopo la pubblicazione non è coperto. Il canone di novembre, se l’istanza è stata pubblicata a ottobre, è un credito nuovo: se non viene pagato, il locatore può far valere i rimedi del contratto e della legge.
Lo stesso art. 18, al comma 3, chiarisce che dalla pubblicazione dell’istanza i pagamenti “non sono inibiti”. La composizione negoziata non è una moratoria generalizzata: l’impresa continua a operare e deve rispettare le obbligazioni correnti. Il contributo sul leasing già richiamato lo esplicita per i contratti di locazione finanziaria: il concedente resta libero di risolvere o di rifiutare l’adempimento per canoni scaduti dopo la pubblicazione.
Le conseguenze
Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 19 giugno 2025 riportato nel massimario della Camera di commercio di Prato-Pistoia, ha respinto la richiesta di inibire i rimedi contrattuali delle controparti per il mancato pagamento di debiti correnti, osservando che la buona fede impone all’imprenditore di adempiere le obbligazioni in corso e che mancava il pericolo nel ritardo. Chi smette di pagare il corrente non solo perde la protezione su quel debito, ma rischia di compromettere la credibilità dell’intera trattativa davanti all’esperto e al giudice.
C’è anche un effetto indiretto. L’esperto, valutando la concreta prospettiva di risanamento ai sensi dell’art. 17, comma 5, guarda alla capacità dell’impresa di sostenere la gestione corrente. Un’impresa che accumula nuovo debito durante le trattative dà il segnale opposto a quello che serve.
Cosa fare invece
Il piano finanziario per i sei mesi successivi, che l’art. 17, comma 3, richiede all’impresa ordinaria, serve proprio a questo: dimostrare che l’impresa è in grado di pagare il corrente mentre negozia il pregresso. La strada corretta è separare con rigore il debito anteriore, che entra nella trattativa ed è coperto dal divieto, dal debito successivo, che va pagato alle scadenze o rinegoziato espressamente con la controparte. Se la liquidità non basta per il corrente, il problema va portato subito all’esperto, che può convocare la controparte e, nei casi in cui la prestazione è diventata eccessivamente onerosa, invitarla a rideterminare il contratto.
Nella locazione commerciale, ad esempio, una proposta seria al locatore (riduzione temporanea del canone per alcuni mesi, con recupero successivo e magari una garanzia) ha molte più probabilità di essere accolta durante le trattative, con l’esperto presente, che non dopo un’intimazione di sfratto.
Per le forniture energetiche il discorso è identico ma più urgente, perché la bolletta matura ogni mese e il fornitore ha strumenti rapidi per reagire alla morosità. La regola pratica è separare contabilmente, dal giorno della pubblicazione, le fatture riferite a consumi anteriori da quelle riferite a consumi successivi: le prime entrano nella trattativa, le seconde vanno pagate. Quando una fattura copre un periodo a cavallo della pubblicazione, conviene chiedere al fornitore una fatturazione separata o, almeno, imputare espressamente i pagamenti ai consumi successivi, per evitare che vengano trattenuti a copertura del debito vecchio lasciando scoperto il nuovo.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il comma 5 consente ai creditori interessati di sospendere l’adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell’istanza fino alla conferma delle misure richieste. È una facoltà che molti imprenditori ignorano: il fornitore che, nei giorni successivi alla pubblicazione, sospende le consegne non sta necessariamente violando la legge. La sospensione è temporanea e non equivale a risoluzione, ma può mettere in crisi la produzione proprio nei primi giorni. Va messa in conto nel piano, e la fase di conferma va accelerata il più possibile.
Terzo errore: sottovalutare la clausola risolutiva espressa
L’errore
Un’impresa di trasporti ha in leasing sei automezzi. Il contratto contiene una clausola risolutiva espressa per il mancato pagamento anche di un solo canone e per il mancato rinnovo dell’assicurazione. A settembre la società di leasing dichiara di volersi avvalere della clausola per tre canoni arretrati; a ottobre l’impresa presenta l’istanza con misure protettive e confida che il divieto dell’art. 18, comma 5, “riporti in vita” il contratto. In un secondo caso, il contratto viene risolto durante le trattative perché l’assicurazione dei mezzi non è stata rinnovata.
Perché è un errore
La clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) produce la risoluzione quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersene. Se la dichiarazione è arrivata prima della pubblicazione dell’istanza, il contratto è già risolto: l’art. 18, comma 5, vieta di “provocarne la risoluzione” dopo la pubblicazione, ma riguarda i contratti pendenti, cioè ancora in corso. Il Tribunale di Modena, con provvedimento del 26 dicembre 2022 riportato nel massimario della Camera di commercio di Prato-Pistoia, ha affermato che la norma non consente di imporre la prosecuzione di un contratto già scaduto, perché tutela i rapporti pendenti fino alla loro naturale scadenza. Il principio vale a maggior ragione per un contratto già sciolto per effetto della clausola.
Il secondo caso è ancora più insidioso. Il divieto opera solo quando la reazione del creditore si basa “sul solo fatto” del mancato pagamento di crediti anteriori. Se la clausola è azionata per un inadempimento diverso (mancata copertura assicurativa, cessione non autorizzata del bene, uso improprio, mancata manutenzione), la protezione non scatta. Il contributo sul leasing pubblicato da dirittobancario.it lo dice in chiaro: il concedente resta libero di risolvere il contratto per condotte inadempienti diverse dal mancato pagamento dei canoni anteriori e di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine quando la causa non è quel mancato pagamento.
Le conseguenze
Una dichiarazione di risoluzione ricevuta anche un solo giorno prima della pubblicazione dell’istanza sottrae il contratto alla protezione dell’art. 18, comma 5, e lascia all’impresa soltanto le difese ordinarie sul merito della risoluzione. Nel leasing questo significa restituzione del bene e applicazione delle regole dell’art. 1, comma 138, della L. 124/2017 sulla vendita o ricollocazione del bene e sul calcolo di quanto spetta all’utilizzatore. Nella locazione significa trovarsi davanti a un procedimento di rilascio.
Cosa fare invece
La tempistica è tutto: quando si ha notizia che il locatore o la società di leasing stanno per azionare la clausola, l’istanza con misure protettive va depositata e pubblicata prima che la dichiarazione arrivi. Nella mappatura preventiva dei contratti bisogna leggere ogni clausola risolutiva e individuare non solo quelle legate ai pagamenti ma anche quelle legate ad altri obblighi (assicurazioni, manutenzioni, garanzie, parametri finanziari). Gli obblighi non monetari vanno adempiuti con scrupolo durante le trattative, perché sono il varco attraverso cui la controparte può uscire legittimamente dal contratto.
Se la dichiarazione è già arrivata, va esaminata con attenzione: è stata ricevuta davvero prima della pubblicazione? La clausola indicava in modo specifico le obbligazioni il cui inadempimento produce la risoluzione, oppure era una clausola di stile? L’inadempimento contestato sussiste? Sono domande di merito che restano aperte anche fuori dalla composizione negoziata.
Una cautela ulteriore riguarda le comunicazioni. Quando l’impresa riceve una dichiarazione di risoluzione dopo la pubblicazione dell’istanza, deve rispondere subito per iscritto, contestandone l’efficacia alla luce dell’art. 18, comma 5, se la causa è il mancato pagamento di canoni anteriori, e informarne l’esperto. Il silenzio può essere letto dalla controparte come acquiescenza, e un bene in leasing restituito “per quieto vivere” difficilmente torna in azienda.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il comma 5 vieta anche di “anticiparne la scadenza” e di “modificarli in danno dell’imprenditore”. Molti contratti di finanziamento e di leasing contengono clausole di decadenza dal beneficio del termine o di adeguamento automatico delle condizioni in caso di peggioramento della situazione del debitore. Se queste clausole vengono attivate dopo la pubblicazione e per il solo mancato pagamento di crediti anteriori, ricadono nel divieto. Se invece l’attivazione si basa su un evento diverso, come la mera presentazione dell’istanza, la questione va valutata alla luce dello spirito della norma: una clausola che collega la risoluzione al solo fatto di accedere alla composizione negoziata svuoterebbe la tutela, ed è un profilo che l’impresa deve sollevare subito davanti all’esperto e, se serve, al giudice.
Quarto errore: chiedere al giudice di riscrivere il contratto invece di rinegoziarlo
L’errore
Una piccola industria alimentare ha firmato nel 2025 un contratto di fornitura di energia elettrica a prezzo fisso, poi diventato sproporzionato rispetto ai prezzi di mercato, e ha in corso tre mutui chirografari. Presenta l’istanza e chiede al tribunale, come misura cautelare, di ridurre il prezzo dell’energia e di sospendere per un anno le rate dei mutui. Il tribunale respinge.
Perché è un errore
Il Codice distingue due piani. Da una parte le misure protettive e cautelari (artt. 18 e 19), che servono a proteggere il patrimonio e le trattative; dall’altra la rinegoziazione dei contratti, affidata alle parti con l’assistenza dell’esperto. L’art. 17, comma 5, nel testo vigente modificato dal D.Lgs. 136/2024, prevede che l’esperto, nel corso delle trattative, può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti a esecuzione continuata o periodica o a esecuzione differita, se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa o se l’equilibrio del rapporto è alterato da circostanze sopravvenute; le parti sono tenute a collaborare tra loro per la rideterminazione.
Una precisazione è necessaria, perché la confusione è diffusa. La rinegoziazione per eccessiva onerosità non si trova nell’art. 10 del Codice della crisi: l’art. 10 CCII vigente riguarda le comunicazioni telematiche degli organi delle procedure. Il riferimento all'”art. 10″ viene dalla disciplina originaria del D.L. 118/2021, il cui art. 10, comma 2, conteneva la regola sulla rinegoziazione legata agli effetti della pandemia; oggi la norma vive nell’art. 17, comma 5, CCII e non parla più di pandemia, ma in termini generali di circostanze sopravvenute. Nel testo vigente che abbiamo letto, il comma 5 configura un invito dell’esperto e un dovere di collaborazione delle parti, non un potere del giudice di riscrivere il prezzo.
Le conseguenze
I tribunali sono netti. Il Tribunale di Monza, con decisione del 10 dicembre 2025 (R.G. 7003/2025), commentata da iusletter l’8 aprile 2026, ha affermato che le misure cautelari non possono incidere sul contenuto dei rapporti contrattuali, anche se utili al risanamento: la sospensione delle rate dei mutui appartiene alla trattativa con le banche, e una moratoria giudiziale generalizzata non è ammissibile. Nello stesso senso il Tribunale di Verona, con provvedimento dell’11 dicembre 2025 riportato nel massimario di Prato-Pistoia, ha ritenuto che vadano respinte le misure cautelari che incidono sullo scioglimento dei contratti pendenti o sospendono il rimborso delle rate di finanziamento, salvo casi eccezionali che superino un rigoroso bilanciamento degli interessi. Chi punta tutto sulla misura cautelare per ottenere ciò che dovrebbe negoziare perde tempo prezioso dei 180 giorni dell’incarico e si presenta alle trattative indebolito.
Cosa fare invece
La strada corretta è portare il contratto squilibrato al tavolo dell’esperto, con una proposta documentata di rideterminazione e con i numeri che dimostrano lo squilibrio sopravvenuto. Per la fornitura energetica significa confrontare il prezzo contrattuale con quello di mercato, quantificare l’impatto sul conto economico e proporre una revisione concreta (prezzo indicizzato, durata ridotta, volumi rivisti). Per i mutui significa presentare alle banche una proposta di riscadenzamento coerente con il piano. Sono materie tecniche in cui la presenza di commercialisti accanto all’avvocato non è un dettaglio: come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo conosce dall’interno il modo in cui l’esperto valuta una proposta di rideterminazione, e lo Studio la costruisce con lo staff di commercialisti partendo dai numeri, non dalle richieste al giudice.
Il dovere di collaborazione previsto dall’art. 17, comma 5, e il dovere generale di buona fede nelle trattative pesano anche sulla controparte: un fornitore che rifiuta qualsiasi confronto lo fa davanti all’esperto, che ne terrà conto nella relazione finale.
Il dettaglio che pochi conoscono
L’art. 25-quater, comma 5, richiama per l’impresa minore l’art. 17 nei commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Il comma 5 è quindi incluso: anche l’imprenditore sotto soglia può contare sull’invito dell’esperto alla rideterminazione dei contratti squilibrati, nei limiti della compatibilità. Non è invece richiamato il comma 3, che per l’impresa minore è sostituito dalle regole proprie dell’art. 25-quater, comma 2. Per una piccola impresa con un contratto di energia o una locazione diventati insostenibili, la rinegoziazione assistita è spesso lo strumento più efficace dell’intera procedura, perché non richiede accordi con la generalità dei creditori ma una sola intesa con la controparte giusta.
Quinto errore: gestire male banche e leasing nella finestra tra istanza e conferma
L’errore
Un’impresa edile ha un fido di cassa, un anticipo fatture e due leasing su gru. Pubblicata l’istanza con misure protettive, la banca sospende l’utilizzo del fido. Il titolare, convinto che la sospensione sia illegittima, smette di versare i canoni di leasing in segno di protesta e non deposita in tempo gli atti per la conferma. Quando chiede chiarimenti alla banca, si sente rispondere che la sospensione è consentita dalla legge.
Perché è un errore
L’art. 18, comma 5, nella formulazione vigente, include espressamente banche e intermediari finanziari tra i destinatari del divieto e aggiunge che costoro non possono revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo mancato pagamento di crediti anteriori. Ma lo stesso comma consente di sospendere l’adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell’istanza fino alla conferma delle misure, e fa salve la sospensione e la revoca imposte dalla disciplina di vigilanza prudenziale. Il comma 5-bis, introdotto dal D.Lgs. 136/2024, chiude il cerchio: dalla conferma delle misure, banche e intermediari non possono mantenere la sospensione delle linee di credito accordate all’imprenditore, salvo dimostrare che dipende dalla disciplina di vigilanza prudenziale. La norma precisa anche che la semplice prosecuzione del rapporto non è di per sé fonte di responsabilità per la banca.
La finestra tra pubblicazione e conferma è quindi il momento di massima vulnerabilità. Se la conferma tarda o salta, la sospensione resta legittima e il fido non torna disponibile.
Le conseguenze
Il Tribunale di Verona, con provvedimento del 22 gennaio 2024 riportato nel massimario di Prato-Pistoia, ha affermato che la banca può revocare o sospendere gli affidamenti solo per un giustificato motivo comunicato per iscritto e che la violazione può giustificare l’ordine di eseguire i contratti pendenti con la fissazione di una somma per ogni giorno di ritardo. È una tutela forte, ma presuppone un’impresa che rispetta i propri obblighi correnti. Chi smette di pagare i canoni di leasing successivi alla pubblicazione si consegna al concedente: secondo l’art. 1, comma 137, della L. 124/2017, il grave inadempimento che consente la risoluzione si ha con il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due trimestrali per il leasing immobiliare e di quattro canoni mensili per gli altri leasing, anche non consecutivi. I canoni maturati dopo la pubblicazione si sommano senza alcuna protezione e possono portare alla perdita dei beni in pochi mesi.
Cosa fare invece
Il rimedio è anticipare: comunicare alla banca il piano e la tempistica della conferma, depositare senza ritardi gli atti necessari e, dopo la conferma, chiedere per iscritto il ripristino delle linee sospese richiamando il comma 5-bis. Se la banca invoca la vigilanza prudenziale, l’onere di dimostrarlo è suo. Sul fronte del leasing, i canoni correnti vanno pagati o rinegoziati espressamente; l’arretrato anteriore entra nella trattativa.
Quando la situazione lo richiede, il tribunale può concedere misure cautelari mirate. Il Tribunale di Vicenza, con provvedimento del 23 luglio 2025 riportato nel massimario di Prato-Pistoia, ha ritenuto ammissibili come misure cautelari atipiche la sospensione dei pagamenti e il divieto temporaneo di escutere la garanzia del Fondo di garanzia per le PMI (MCC). È uno strumento da usare con precisione, non come richiesta generalizzata.
Il dettaglio che pochi conoscono
Le misure possono proteggere anche chi sta dietro l’impresa. Il Tribunale di Venezia, con provvedimento del 6 febbraio 2023 riportato nel massimario di Prato-Pistoia, ha ammesso l’estensione delle misure ai garanti della società che abbiano messo i propri beni a disposizione dei creditori; e il Tribunale di Verona, nel già citato provvedimento dell’11 dicembre 2025, ha ritenuto confermabili le misure protettive sugli immobili di soci o amministratori quando sono funzionali alle trattative. Per il leasing questo significa che, se il socio ha prestato fideiussione al concedente, la protezione va chiesta in modo consapevole anche su quel fronte.
Sesto errore: trattare i contratti con la pubblica amministrazione come contratti privati
L’errore
Una cooperativa di servizi lavora quasi solo con enti pubblici: pulizie in due scuole comunali, manutenzione del verde per una provincia. Presenta l’istanza con misure protettive. L’ente sospende i pagamenti delle fatture in attesa di chiarimenti; l’INPS non rilascia il DURC per i contributi arretrati. La cooperativa chiede al tribunale di ordinare all’ente previdenziale di rilasciare il DURC.
Perché è un errore
I contratti con la pubblica amministrazione hanno regole proprie: per ricevere i pagamenti servono verifiche sulla regolarità contributiva e, oltre certe soglie, sui debiti fiscali iscritti a ruolo; per proseguire i rapporti e partecipare a nuove gare valgono le regole del codice dei contratti pubblici. La composizione negoziata non cancella queste regole, ma interagisce con esse in modo che i tribunali hanno via via precisato.
Il Tribunale di Ivrea, con provvedimento del 24 dicembre 2025 riportato nel massimario di Prato-Pistoia, ha ritenuto inammissibile l’ordine all’ente previdenziale di rilasciare il DURC, ammettendo invece l’accertamento in via interinale dei relativi presupposti, se funzionale alla continuità aziendale e alle trattative. La differenza non è formale: il giudice non si sostituisce all’ente, ma può accertare in via provvisoria che i presupposti ci sono.
Le conseguenze
Chi chiede l’ordine di rilascio si vede respingere la domanda e perde settimane. Senza DURC, i pagamenti delle fatture rischiano di restare bloccati proprio quando servono a sostenere il piano, con un effetto a catena sui contratti privati (stipendi, fornitori, leasing).
Sul fronte dei pagamenti, un precedente utile: il Tribunale di La Spezia, con provvedimento del 23 febbraio 2023 riportato nel massimario di Prato-Pistoia, ha affermato che durante il divieto di azioni esecutive non si applica la verifica dell’art. 48-bis sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni, che devono quindi pagare regolarmente i debiti verso l’impresa. Al contrario, il Tribunale di Catania, con provvedimento del 14 giugno 2022, aveva escluso che la sospensione dei pagamenti di debiti erariali e previdenziali potesse essere una misura protettiva tipica, perché non blocca iniziative dei creditori, lasciando aperta la via della misura cautelare.
Cosa fare invece
La strada corretta è chiedere misure calibrate sul rapporto con l’ente (accertamento interinale dei presupposti del DURC, protezione dei crediti verso la PA da iniziative dei creditori) e, in parallelo, avviare la regolarizzazione contributiva e fiscale dentro le trattative. Per i tributi, l’art. 23, comma 2-bis, CCII consente di proporre durante le trattative la transazione fiscale alle agenzie fiscali e all’agente della riscossione; secondo le fonti lette, il D.Lgs. 147/2026, in vigore dal 12 agosto 2026, l’ha estesa ai tributi di regioni, province, città metropolitane e comuni. Per l’impresa minore la norma è richiamata dall’art. 25-quater, comma 5, in quanto compatibile.
Nei rapporti contrattuali con l’ente, vanno verificate le clausole del capitolato sulla risoluzione e sulle penali, e le regole del codice dei contratti pubblici sulla prosecuzione dell’esecuzione e sulla partecipazione alle gare da parte di imprese che accedono a strumenti di regolazione della crisi. È un esame da fare contratto per contratto, prima di comunicare all’ente l’accesso alla composizione negoziata.
Conta anche il modo in cui la notizia arriva all’ente. Una comunicazione formale, che spiega che l’impresa ha chiesto la nomina dell’esperto, quali misure sono state chieste, come verranno pagati i debiti correnti e chi è il referente per il contratto, riduce il rischio che l’ufficio reagisca con sospensioni prudenziali dei pagamenti o con contestazioni sull’esecuzione. Nei contratti pubblici ad alta intensità di manodopera, poi, la puntualità nel pagamento degli stipendi e dei contributi correnti è il primo elemento che l’ente verifica: un ritardo su questo fronte pesa più di qualunque arretrato anteriore, e può compromettere sia il contratto in corso sia la partecipazione alle gare successive.
Il dettaglio che pochi conoscono
L’ente pubblico che ha un credito verso l’impresa (ad esempio penali o canoni concessori) è a sua volta un creditore: se le misure protettive operano nei suoi confronti, anche l’ente è soggetto al divieto dell’art. 18, comma 5, per i crediti anteriori. Il codice non prevede un’esenzione generale per le pubbliche amministrazioni-contraenti. Restano invece esclusi dalle misure protettive i crediti dei lavoratori (art. 18, comma 1), un dato da tenere presente quando il contratto pubblico è ad alta intensità di manodopera.
Gli errori in cifre: tre simulazioni sui contratti pendenti
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite su dati realistici, non casi reali. Servono a misurare quanto costa ciascun errore in termini di debito non protetto, beni perduti e tempo sprecato. In tutte le ipotesi l’istanza di nomina dell’esperto, con richiesta di misure protettive verso i creditori indicati, viene pubblicata nel registro delle imprese martedì 20 ottobre 2026, e l’esperto accetta l’incarico giovedì 22 ottobre 2026: i 180 giorni dell’art. 17, comma 7, scadono così martedì 20 aprile 2027, salvo prosecuzione.
Simulazione 1 – Locazione commerciale del punto vendita
Ipotesi: canone mensile di 3.850 €, scadenza il giorno 1 di ogni mese. Al 20 ottobre 2026 risultano non pagati i canoni da giugno a settembre: 4 × 3.850 = 15.400 € di arretrato anteriore. Il locatore è tra i creditori indicati nella richiesta di misure.
- Strada corretta. L’impresa paga il canone di novembre (il 1° novembre 2026 è domenica e festivo, quindi il pagamento avviene lunedì 2 novembre) e quello di dicembre (martedì 1° dicembre 2026). I 15.400 € anteriori entrano nella trattativa. Il locatore non può risolvere il contratto né rifiutare l’adempimento per quei 15.400 €, perché sono crediti anteriori alla pubblicazione. Con l’esperto si negozia, ad esempio, il rientro dell’arretrato in 18 rate da 855,56 € accanto al canone corrente.
- Errore 2. L’impresa, convinta di essere protetta, non paga novembre e dicembre: 2 × 3.850 = 7.700 € di debito nuovo, non coperto dal divieto dell’art. 18, comma 5. Su quella morosità il locatore può attivare i rimedi ordinari, compresa l’intimazione di sfratto. In più, l’esperto registra che l’impresa non regge il corrente: il debito complessivo verso il locatore sale a 23.100 € e la credibilità del piano crolla.
- Errore 3. Il locatore aveva già comunicato a fine settembre di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa per i quattro canoni arretrati. Il contratto è risolto prima della pubblicazione: l’art. 18, comma 5, non lo fa rivivere. L’impresa può solo contestare il merito della risoluzione o negoziare un nuovo contratto.
Il costo dell’errore 2, in questa ipotesi, è la trasformazione di un problema negoziabile da 15.400 € in un contenzioso di rilascio sull’immobile in cui si produce il fatturato.
Simulazione 2 – Leasing di un macchinario (leasing non immobiliare)
Ipotesi: canone mensile di 2.137 €, scadenza il giorno 5. Al 20 ottobre 2026 sono insoluti 3 canoni (luglio, agosto, settembre): 6.411 € anteriori. Ottobre è stato pagato.
- Strada corretta. L’impresa paga i canoni di novembre, dicembre 2026 e dei mesi successivi (il 5 dicembre 2026 cade di sabato: il pagamento si fa entro venerdì 4 o, se il contratto lo consente, lunedì 7). Il concedente non può risolvere né dichiarare la decadenza dal beneficio del termine per i 6.411 € anteriori. Il macchinario resta in azienda e l’arretrato viene trattato nel piano.
- Errore 5. L’impresa non paga i canoni dal 5 novembre 2026 al 5 febbraio 2027: 4 × 2.137 = 8.548 € di canoni successivi alla pubblicazione. Secondo l’art. 1, comma 137, della L. 124/2017 il mancato pagamento di quattro canoni mensili, anche non consecutivi, integra il grave inadempimento negli altri leasing: il concedente può risolvere sulla base dei soli canoni nuovi, senza toccare il divieto.
- Zona grigia. Se l’impresa salta un solo canone successivo (2.137 €) e il concedente prova a sommarlo ai tre anteriori per arrivare a quattro, la risoluzione si fonderebbe in buona parte su crediti anteriori: è un caso in cui la reazione del concedente va contestata richiamando il “solo fatto” dell’art. 18, comma 5, ma l’esito dipende dalla valutazione del giudice. Meglio non arrivarci.
Simulazione 3 – Fornitura di energia a prezzo fisso diventata squilibrata
Ipotesi: consumo medio di 41.600 kWh al mese; prezzo contrattuale fisso di 0,231 €/kWh; prezzo di mercato documentato per contratti analoghi di 0,138 €/kWh; durata residua 14 mesi.
- Costo mensile a prezzo contrattuale: 41.600 × 0,231 = 9.609,60 €.
- Costo mensile a prezzo di mercato: 41.600 × 0,138 = 5.740,80 €.
-
Sovracosto mensile: 3.868,80 €; sovracosto sulla durata residua: 3.868,80 × 14 = 54.163,20 €.
-
Errore 4. L’impresa chiede al tribunale una misura cautelare che riduca il prezzo. La domanda viene respinta, perché le misure cautelari non possono incidere sul contenuto del contratto. Passano settimane e il sovracosto continua a maturare: in due mesi sono 7.737,60 € in più.
- Strada corretta. Con il dossier dei prezzi e l’impatto sul conto economico, l’impresa chiede all’esperto di invitare il fornitore a rideterminare il contratto secondo buona fede, ai sensi dell’art. 17, comma 5. Un accordo che porti il prezzo a 0,165 €/kWh (41.600 × 0,165 = 6.864 € al mese) riduce il sovracosto residuo a 1.123,20 € al mese, cioè 15.724,80 € sui 14 mesi: un recupero di 38.438,40 € rispetto al contratto originario. Il fornitore conserva un cliente e un margine, l’impresa riporta il costo energetico entro il piano.
In tutte e tre le ipotesi il punto è lo stesso: il divieto dell’art. 18, comma 5, protegge il passato, la rinegoziazione dell’art. 17, comma 5, può correggere il futuro, ma nessuno dei due strumenti sostituisce il pagamento del corrente.
La mappa degli errori sui contratti pendenti
Gli errori descritti non si commettono tutti nello stesso momento. Alcuni nascono prima ancora dell’istanza, nella fase di preparazione; altri nella finestra tra pubblicazione e conferma; altri durante le trattative. Sapere in quale fase si colloca l’errore aiuta a capire se e come rimediare. La tabella riassume il quadro: “sì” indica un rimedio realistico, “parziale” un rimedio che limita il danno senza annullarlo, “no” una situazione in cui la protezione della composizione negoziata non è più recuperabile su quel contratto.
| Errore | Momento in cui si commette | Conseguenza tipica | Rimedio possibile |
|---|---|---|---|
| Istanza senza misure protettive o senza i creditori giusti | Preparazione dell’istanza | Nessun divieto ex art. 18 c.5 verso la controparte | Parziale: istanza successiva di misure (art. 18 c.1), efficace solo dalla pubblicazione |
| Mancato pagamento del corrente | Durante le trattative | Debito nuovo non protetto, risoluzione legittima, sfiducia dell’esperto | Parziale: pagamento immediato o accordo espresso con la controparte |
| Clausola risolutiva già azionata prima della pubblicazione | Prima dell’istanza | Contratto non più pendente, nessuna tutela ex art. 18 c.5 | No sul piano dell’art. 18; sì solo contestando il merito della risoluzione |
| Clausola azionata per inadempimenti non monetari | Durante le trattative | Risoluzione fuori dal divieto | Parziale: adempimento tempestivo, contestazione del presupposto |
| Richiesta al giudice di riscrivere il contratto | Ricorso per misure cautelari | Rigetto, tempo perso sui 180 giorni | Sì: rinegoziazione assistita ex art. 17 c.5 |
| Inerzia nella fase di conferma | Tra pubblicazione e conferma | Sospensione legittima di forniture e linee di credito | Sì, se la conferma arriva: poi vale il c.5-bis |
| Pretesa di ordini diretti all’ente (DURC) | Ricorso per misure | Rigetto della domanda | Sì: accertamento interinale dei presupposti, regolarizzazione |
La checklist preventiva sui contratti in corso
Prima di presentare l’istanza di composizione negoziata, o comunque prima di comunicare alle controparti l’avvio delle trattative, verifica che:
- [ ] hai l’elenco completo dei contratti essenziali (locazioni, leasing, forniture di energia e materie prime, contratti con enti pubblici, linee di credito), con controparte, scadenza, importo mensile e arretrato alla data prevista di pubblicazione;
- [ ] per ciascun contratto hai letto la clausola risolutiva espressa e le clausole di decadenza dal beneficio del termine, distinguendo quelle legate ai pagamenti da quelle legate ad altri obblighi;
- [ ] hai controllato se qualche controparte ha già dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva o ha inviato diffide che stanno per scadere;
- [ ] hai deciso verso quali creditori chiedere le misure protettive e sai motivare la scelta, se selettiva;
- [ ] hai preparato la dichiarazione sulle misure esecutive e cautelari pendenti richiesta dall’art. 18, comma 2 (sfratti, pignoramenti, sequestri già avviati);
- [ ] hai un piano di cassa che copre i canoni, le bollette e le rate correnti almeno per i primi sei mesi, anche se sei un’impresa minore e la legge non lo pretende per l’istanza;
- [ ] hai individuato i contratti diventati eccessivamente onerosi e raccolto i numeri che dimostrano lo squilibrio sopravvenuto (prezzi di mercato, impatto sul margine);
- [ ] hai preparato una proposta scritta di rideterminazione da sottoporre all’esperto per ciascuno di quei contratti;
- [ ] hai messo in calendario i tempi della fase di conferma davanti al tribunale e sai chi deposita che cosa;
- [ ] per le linee di credito, hai una bozza di comunicazione alla banca per chiedere il ripristino delle linee dopo la conferma, richiamando l’art. 18, comma 5-bis;
- [ ] per i contratti pubblici, hai verificato DURC, posizione fiscale e clausole del capitolato, e sai se ti serve chiedere un accertamento interinale dei presupposti della regolarità contributiva;
- [ ] hai verificato se ci sono garanti o soci con beni esposti (fideiussioni su leasing e mutui) e se è opportuno chiedere la protezione anche nei loro confronti.
Se una sola di queste caselle resta vuota, è il caso di fermarsi un giorno in più prima di depositare: un giorno di preparazione costa molto meno di un contratto perduto.
E se l’errore l’ho già fatto? Le vie d’uscita
Chi si accorge di aver sbagliato non deve pensare che tutto sia perduto. L’esperienza insegna che molte posizioni compromesse si recuperano, almeno in parte, se si agisce subito e con lucidità. Il punto che sfugge quasi sempre è che la composizione negoziata è una procedura flessibile: consente correzioni in corsa, purché tempestive.
Se non hai chiesto le misure protettive con l’istanza, puoi chiederle con un’istanza successiva: l’art. 18, comma 1, lo prevede espressamente. La via d’uscita è presentare subito l’istanza integrativa e ottenerne la pubblicazione, sapendo che il divieto opererà da quel momento e non coprirà le risoluzioni già intervenute. Lo stesso vale se hai indicato i creditori sbagliati: le misure possono essere estese.
Se hai smesso di pagare il corrente, la cosa più utile è regolarizzare prima che la controparte reagisca, o almeno aprire subito una trattativa con l’esperto presente. Un accordo scritto con il locatore o con il fornitore sul debito nuovo neutralizza il rischio di risoluzione; e l’art. 25-quater, comma 3, lettera a), per l’impresa minore, così come le soluzioni generali, consentono di concludere contratti con uno o più creditori idonei ad assicurare la continuità aziendale.
Se la clausola risolutiva è già stata azionata prima della pubblicazione, il contratto non è più pendente e l’art. 18, comma 5, non aiuta. Restano due strade: contestare la risoluzione nel merito, verificando data di ricezione, specificità della clausola e sussistenza dell’inadempimento; oppure negoziare un nuovo contratto con la stessa controparte, usando le trattative e la presenza dell’esperto come occasione di confronto.
Se il tribunale ha respinto le misure cautelari sul contenuto del contratto, non è una sconfitta definitiva: la via corretta è riportare il contratto al tavolo dell’esperto con una proposta di rideterminazione ex art. 17, comma 5, che non richiede l’intervento del giudice.
Se le misure protettive sono state revocate, bisogna sapere che la Cassazione non riconosce al debitore un diritto pieno a ottenere rinvii nell’istruttoria per l’apertura della liquidazione giudiziale: con l’ordinanza n. 3634 del 12 febbraio 2025 (Sez. I), riportata da Brocardi, ha escluso che il diniego di un termine per impugnare la revoca delle misure sia di per sé viziante in mancanza di un pregiudizio concreto al diritto di difesa. I tempi vanno quindi governati in anticipo.
Se le trattative falliscono, la legge offre altre strade. L’art. 17, comma 9, consente una nuova istanza dopo un anno dall’archiviazione, termine ridotto a quattro mesi, una sola volta, se l’archiviazione è chiesta entro due mesi dall’accettazione dell’esperto. L’art. 25-sexies consente, se l’esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte con correttezza e buona fede e che le soluzioni non sono praticabili, di presentare entro 60 giorni una proposta di concordato semplificato per la cessione dei beni. Per l’impresa minore, l’art. 25-quater, comma 4, apre in alternativa al concordato minore e alla liquidazione controllata.
La preclusione è davvero definitiva solo su un punto: un contratto già risolto, già scaduto o già sciolto prima della pubblicazione non può essere riportato in vita con gli strumenti della composizione negoziata. Su tutto il resto, la tempestività fa la differenza.
Le domande di chi teme di aver sbagliato
Ho presentato l’istanza ma non ho chiesto le misure protettive: il locatore può sfrattarmi?
Sì, perché il divieto dell’art. 18, comma 5, opera solo verso i creditori nei cui confronti operano le misure. Puoi però chiedere le misure con un’istanza successiva: dalla pubblicazione il locatore non potrà più risolvere per i canoni anteriori. Se l’intimazione è già stata notificata, va dichiarata ai sensi dell’art. 18, comma 2, e valutata nella richiesta. Un precedente di merito, il Tribunale di Asti del 3 marzo 2022, aveva confermato l’inibitoria dello sfratto da parte del terzo locatore, ritenendo l’immobile sede dell’attività tra i beni con cui si esercita l’impresa.
La banca mi ha sospeso il fido il giorno dopo la pubblicazione: è legittimo?
Fino alla conferma delle misure, in linea di principio sì: il comma 5 consente la sospensione dell’adempimento dei contratti pendenti in quella finestra. Dopo la conferma, il comma 5-bis vieta di mantenere la sospensione delle linee di credito, salvo che la banca dimostri ragioni di vigilanza prudenziale. Il ripristino va chiesto per iscritto.
Ho saltato un canone di leasing dopo l’istanza: perdo il macchinario?
Non automaticamente. Per i leasing non immobiliari il grave inadempimento richiede almeno quattro canoni mensili non pagati, anche non consecutivi (art. 1, comma 137, L. 124/2017). Ma i canoni successivi alla pubblicazione non sono protetti: pagalo subito o concorda per iscritto una soluzione con il concedente.
Il fornitore di energia non vuole rinegoziare: posso costringerlo?
Il testo vigente dell’art. 17, comma 5, prevede l’invito dell’esperto e il dovere delle parti di collaborare alla rideterminazione secondo buona fede, non un potere del giudice di fissare il prezzo. Il rifiuto ingiustificato emergerà nelle trattative e nella relazione dell’esperto, ma non si traduce automaticamente in una riduzione imposta. Le misure cautelari che incidono sul contenuto del contratto vengono di regola respinte.
Sono un’impresa minore: valgono per me le stesse regole?
In gran parte sì. L’art. 25-quater, comma 5, richiama gli artt. 17 (compreso il comma 5 sulla rinegoziazione), 18 e 19 “in quanto compatibili”. Cambiano i documenti dell’istanza, che non comprendono il progetto di piano di risanamento, e la nomina dell’esperto spetta al segretario generale della camera di commercio. La compatibilità va verificata caso per caso.
Il locatore mi ha scritto che si avvale della clausola risolutiva espressa: la lettera è arrivata due giorni prima della pubblicazione. Posso ancora fare qualcosa?
Sul piano dell’art. 18, comma 5, no: il contratto si è risolto prima che la protezione operasse, e la norma tutela solo i rapporti ancora pendenti. Resta aperto il merito: va verificato se la clausola indicava in modo specifico le obbligazioni rilevanti, se l’inadempimento contestato sussiste e se la dichiarazione è stata davvero ricevuta in quella data. In parallelo, la presenza dell’esperto può favorire la conclusione di un nuovo contratto con lo stesso locatore, che spesso preferisce un inquilino che paga a un immobile vuoto.
Ho chiesto le misure solo verso le banche: il fornitore di energia può interrompere la fornitura?
Se il fornitore non è tra i creditori raggiunti dalle misure, il divieto dell’art. 18, comma 5, non opera nei suoi confronti e restano applicabili le regole del contratto. La soluzione è un’istanza integrativa che estenda le misure al fornitore, da pubblicare il prima possibile, accompagnata dal pagamento puntuale dei consumi correnti.
Il Comune non mi paga più le fatture da quando ho avviato la composizione negoziata: cosa posso fare?
L’accesso alla composizione negoziata non giustifica da solo la sospensione dei pagamenti. Il Tribunale di La Spezia (23 febbraio 2023) ha ritenuto che, durante il divieto di azioni esecutive, le amministrazioni debbano pagare regolarmente. Se il blocco dipende dal DURC, si può chiedere al tribunale un accertamento interinale dei presupposti, non un ordine di rilascio.
Gli errori davanti ai giudici: le pronunce di riferimento
Le pronunce che seguono sono state lette in fonti consultate a ottobre 2026: il massimario 2026 della Camera di commercio di Prato-Pistoia, Brocardi, iusletter ed EC News. Le pronunce di merito riportate nel massimario non indicano il numero del provvedimento né, sempre, la sua natura (decreto, ordinanza): sono citate con ufficio e data, come riportate dalla fonte. Una parte riguarda il periodo 2022, quando la disciplina era contenuta nel D.L. 118/2021, ma i principi sono richiamati perché tuttora utili.
1. Tribunale di Ivrea, 17 febbraio 2023 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). Cosa è successo a chi temeva la risoluzione per arretrati: il tribunale ha riconosciuto che, dalla pubblicazione dell’istanza con le misure, i creditori protetti non possono rifiutare l’adempimento, risolvere o modificare in danno i contratti pendenti per il solo mancato pagamento di crediti anteriori. Rilevanza: conferma il perimetro del divieto e il suo legame con la pubblicazione (errore 1).
2. Tribunale di Milano, 19 giugno 2025 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). Cosa è successo a chi non pagava il corrente: respinta la richiesta di paralizzare i rimedi contrattuali delle controparti per debiti correnti, perché la buona fede impone di adempiere le obbligazioni in corso e mancava il pericolo nel ritardo. Rilevanza: è il precedente centrale sull’errore 2.
3. Tribunale di Modena, 26 dicembre 2022 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). Cosa è successo a chi voleva prolungare un rapporto concluso: la tutela dei contratti pendenti non consente di imporre la prosecuzione di un contratto già scaduto. Rilevanza: delimita la protezione ai rapporti ancora in corso (errore 3, clausole risolutive già azionate).
4. Tribunale di Monza, 10 dicembre 2025, R.G. 7003/2025 (iusletter, 8 aprile 2026). Cosa è successo a chi chiedeva una moratoria giudiziale sui mutui: le misure cautelari non possono incidere sul contenuto dei rapporti contrattuali; la sospensione delle rate rientra nella trattativa con le banche; in assenza di un pericolo concreto e attuale la domanda è infondata. Rilevanza: errore 4.
5. Tribunale di Verona, 11 dicembre 2025 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). Cosa è successo a chi chiedeva misure sullo scioglimento dei contratti e sulle rate: respinte le cautelari che incidono sui contratti pendenti o sospendono i rimborsi, salvo casi eccezionali; confermabili invece le protettive sugli immobili di soci e amministratori funzionali alle trattative. Rilevanza: errori 4 e 5.
6. Tribunale di Verona, 22 gennaio 2024 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). Cosa è successo alla banca che aveva sospeso gli affidamenti: la revoca o sospensione richiede un giustificato motivo comunicato per iscritto; la violazione può giustificare l’ordine di eseguire i contratti pendenti con una somma per ogni giorno di ritardo. Rilevanza: errore 5, tutela dell’impresa verso le banche.
7. Tribunale di Vicenza, 23 luglio 2025 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). Cosa è successo a chi temeva l’escussione della garanzia pubblica: ammesse come misure cautelari atipiche la sospensione dei pagamenti e il divieto temporaneo di escussione della garanzia MCC. Rilevanza: mostra che le cautelari mirate, ben motivate, possono essere accolte (errore 5).
8. Tribunale di Venezia, 6 febbraio 2023 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). Cosa è successo ai garanti: in sede di conferma le misure possono essere estese ai garanti della società che abbiano messo i propri beni a disposizione dei creditori. Rilevanza: fideiussioni su leasing e mutui (errore 5).
9. Tribunale di Bologna, 23 settembre 2025 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). Cosa è successo a chi chiedeva una protezione indistinta: il giudice può limitare nel tempo l’effetto protettivo verso determinate categorie di creditori, per evitare pregiudizi sproporzionati. Rilevanza: la scelta dei creditori da proteggere va calibrata (errore 1).
10. Tribunale di Ivrea, 24 dicembre 2025 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). Cosa è successo a chi chiedeva l’ordine di rilascio del DURC: inammissibile l’ordine all’ente previdenziale, ammissibile l’accertamento interinale dei presupposti se funzionale alla continuità e alle trattative. Rilevanza: errore 6, contratti con la pubblica amministrazione.
11. Tribunale di La Spezia, 23 febbraio 2023 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). Cosa è successo all’impresa creditrice della PA: durante il divieto di azioni esecutive non si applica la verifica dell’art. 48-bis e le amministrazioni devono pagare regolarmente i debiti verso l’impresa. Rilevanza: errore 6.
12. Tribunale di Catania, 14 giugno 2022 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). Cosa è successo a chi chiedeva di sospendere i pagamenti verso erario ed enti previdenziali come misura protettiva: non è una misura protettiva tipica, perché non blocca iniziative dei creditori; potrebbe semmai essere chiesta come cautelare. Rilevanza: distinguere protettive e cautelari (errori 4 e 6).
13. Tribunale di Asti, 3 marzo 2022 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). Cosa è successo al locatore che voleva lo sfratto: confermata l’inibitoria, perché la protezione copre anche i beni con cui si esercita l’impresa, compreso l’immobile sede dell’attività. Rilevanza: locazioni commerciali (errori 1 e 2), pronuncia resa sotto il D.L. 118/2021.
14. Tribunale di Ivrea, 10 febbraio 2022 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). Cosa è successo a chi chiedeva di sospendere un contratto pendente come misura protettiva: la richiesta è stata ricondotta alla disciplina speciale dell’art. 10, comma 2, del D.L. 118/2021, non alle misure protettive o cautelari. Rilevanza: spiega da dove nasce il richiamo all'”art. 10″ oggi superato dall’art. 17, comma 5, CCII (errore 4).
15. Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 3634 del 12 febbraio 2025 (Brocardi, massima sull’art. 18). Cosa è successo al debitore che chiedeva tempo dopo la revoca delle misure: il diniego di un termine per impugnare la revoca non vizia di per sé il procedimento in assenza di un pregiudizio concreto al diritto di difesa, e non esiste un diritto pieno al rinvio nell’istruttoria per l’insolvenza. Rilevanza: i tempi della tutela vanno gestiti prima.
16. Corte di Cassazione, Sez. I, n. 31856/2025 (segnalata da EC News del 27 gennaio 2026). Cosa è successo a chi ha presentato l’istanza con un concordato preventivo ancora pendente: l’istanza di composizione negoziata è stata ritenuta inammissibile anche se il concordato era stato rinunciato, con possibilità di verifica da parte del tribunale. Rilevanza: la pulizia del quadro procedurale precede ogni tutela dei contratti (pronuncia resa nel regime del D.L. 118/2021).
Cosa può fare lo Studio Monardo sui contratti in corso nella composizione negoziata
Il lavoro dello Studio sui contratti pendenti ha un doppio taglio: intercettare l’errore prima che si consumi e, quando il danno è già in corso, verificare che cosa si può ancora recuperare. In concreto:
- Mappiamo i contratti essenziali dell’impresa prima dell’istanza: locazioni, leasing, forniture, contratti pubblici, linee di credito, con arretrato anteriore e corrente calcolato alla data di pubblicazione prevista.
- Leggiamo una per una le clausole risolutive espresse e di decadenza, separando quelle legate ai pagamenti da quelle legate ad altri obblighi, e individuiamo gli adempimenti non monetari da presidiare durante le trattative.
- Costruiamo la richiesta di misure protettive indicando in modo motivato i creditori e i contratti da coprire, e prepariamo la dichiarazione sulle misure esecutive e cautelari pendenti richiesta dall’art. 18, comma 2.
- Seguiamo la fase di conferma davanti al tribunale, per ridurre al minimo la finestra in cui fornitori e banche possono legittimamente sospendere l’adempimento.
- Redigiamo le comunicazioni a banche e intermediari per il ripristino delle linee di credito dopo la conferma, richiamando l’art. 18, comma 5-bis, e verifichiamo le giustificazioni di vigilanza prudenziale eventualmente opposte.
- Prepariamo con lo staff di commercialisti il dossier di rideterminazione dei contratti divenuti eccessivamente onerosi (energia, locazioni, forniture), da sottoporre all’esperto ai sensi dell’art. 17, comma 5.
- Valutiamo se e quali misure cautelari mirate chiedere, evitando domande che i tribunali respingono, come la riscrittura del prezzo o la moratoria generalizzata dei mutui.
- Esaminiamo i contratti con la pubblica amministrazione: DURC, posizione fiscale, capitolati, e predisponiamo l’eventuale richiesta di accertamento interinale dei presupposti della regolarità contributiva.
- Quando la clausola è già stata azionata, verifichiamo data di ricezione, specificità della clausola e fondatezza dell’inadempimento, per stabilire se la risoluzione è contestabile nel merito.
- Quando le trattative non bastano, analizziamo le alternative previste dal Codice: concordato semplificato, e per l’impresa minore concordato minore o liquidazione controllata, valutando l’impatto di ciascuna sui contratti in corso.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Sul tema dei contratti pendenti pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: è la figura che, nella composizione negoziata, convoca le parti e può invitarle a rideterminare i contratti squilibrati, e conoscerne il punto di vista permette di presentare all’esperto proposte che abbiano senso per tutte le parti. La qualifica di avvocato cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: se una risoluzione contrattuale, un reclamo sulle misure o una revoca diventano contenzioso, la stessa linea difensiva prosegue con lo stesso difensore in tutti i gradi. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso: i commercialisti costruiscono i numeri del piano finanziario e dello squilibrio contrattuale, gli avvocati li traducono in richieste al tribunale e in proposte alle controparti.
In chiusura
I contratti in corso sono l’ossatura dell’impresa durante la composizione negoziata, e il Codice li protegge in modo serio ma preciso: il divieto dell’art. 18, comma 5, copre il passato e solo verso i creditori raggiunti dalle misure; la rinegoziazione dell’art. 17, comma 5, può riequilibrare il futuro, ma passa dalle trattative e non da un ordine del giudice; il corrente va sempre pagato. Chi tiene ferme queste tre regole conserva i contratti; chi le confonde rischia di perderli proprio quando servono.
Lo Studio Monardo è attrezzato su questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e conosce quindi la composizione negoziata dal lato di chi guida le trattative; perché, da avvocato cassazionista, può seguire il contenzioso sui contratti fino all’ultimo grado; e perché il coordinamento con lo staff di commercialisti in diritto bancario e tributario consente di trattare banche, leasing e fisco nello stesso piano.
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