Chi si avvicina alla liquidazione controllata ha quasi sempre una domanda sola, prima di tutte le altre: quanto del mio stipendio mi resterà ogni mese? È una domanda concreta, che riguarda l’affitto, la spesa, la scuola dei figli, la benzina per andare al lavoro. Ed è proprio sulle domande concrete che il passaparola dà il peggio di sé. Nei forum, nelle chat di gruppo, perfino in qualche articolo scritto di fretta, circolano risposte sicure e sbagliate: “ti lasciano il minimo vitale”, “ti prendono il quinto come nel pignoramento”, “c’è una formula fissa e il conto è già fatto”, “la tredicesima è tua”. Ognuna contiene un frammento di verità, ma nessuna descrive davvero il modo in cui i tribunali lavorano.
Il motivo di tanta confusione è semplice: l’art. 268, comma 4, lett. b) del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) non indica una cifra. Dice che stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività restano fuori dalla liquidazione nei limiti indicati dal giudice per il mantenimento suo e della famiglia. Il resto lo hanno costruito i tribunali, ciascuno con il proprio metodo. Dove la legge lascia uno spazio vuoto, le leggende lo riempiono in fretta.
Crederci ha un prezzo. Chi prepara il ricorso convinto che “tanto il quinto è il massimo” non documenta le spese reali, e si ritrova con una quota di mantenimento più bassa del necessario. Chi pensa che la tredicesima resti in tasca la spende, e poi deve restituirla al liquidatore. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto, perché si prendono decisioni irreversibili su presupposti che non esistono.
In questa guida mettiamo alla prova sette convinzioni molto diffuse:
- “Al debitore si lascia sempre il minimo vitale, e niente di più”.
- “Il giudice applica il quinto, come nel pignoramento dello stipendio”.
- “C’è una formula di legge: assegno sociale per parametro ISEE, e il conto è chiuso”.
- “Basta portare le ricevute: tutte le spese di famiglia vengono riconosciute”.
- “Tredicesima, straordinari e premi restano fuori, sono soldi in più”.
- “Il TFR non si tocca mai” (o, all’opposto, “finisce tutto ai creditori”).
- “Una volta fissata, la quota vale per sempre e lo stipendio viene preso finché il debito non è pagato”.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché la quota di stipendio da lasciare al debitore nasce dentro la procedura di sovraindebitamento, a partire dalla relazione dell’Organismo di Composizione della Crisi sulle entrate e sulle spese del nucleo. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce quindi dall’interno il modo in cui il fabbisogno familiare viene ricostruito, documentato e presentato al giudice delegato, che è esattamente il punto in cui la quota si decide.
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Mito n. 1: “Al debitore si lascia sempre il minimo vitale, e niente di più”
Il mito
“Nella liquidazione controllata ti lasciano il minimo vitale per sopravvivere: tutto il resto dello stipendio va ai creditori, senza eccezioni.”
Perché ci credono in tanti
È una convinzione comprensibile, e ha più di una radice. La prima è lessicale: l’espressione “minimo vitale” è entrata nel linguaggio comune con le norme sul pignoramento delle pensioni, dove l’art. 545 del codice di procedura civile fissa una soglia sotto la quale la pensione non si tocca. Molti la trasferiscono automaticamente alla liquidazione controllata, immaginando una cifra unica, nazionale, uguale per tutti.
La seconda radice è psicologica. La parola “liquidazione” evoca un azzeramento: si liquida un patrimonio, si vende tutto, si chiude. È naturale pensare che anche lo stipendio venga “liquidato” fino all’osso, lasciando appena il necessario per mangiare.
La terza radice è un fondo di verità reale: in effetti la procedura acquisisce tutto ciò che eccede il mantenimento, e quindi il debitore non conserva il proprio tenore di vita precedente. Questo è vero. Il passaparola, però, ha trasformato “mantenimento” in “sopravvivenza”, e ha trasformato una valutazione caso per caso in una cifra fissa.
La realtà
In realtà la norma dice un’altra cosa. L’art. 268, comma 4, lett. b) CCII esclude dalla liquidazione i crediti alimentari e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti indicati dal giudice per il mantenimento suo e della famiglia. La parola chiave è “mantenimento”, non “sopravvivenza”; e il soggetto che fissa i limiti è il giudice, non una tabella.
Non esiste un minimo vitale unico: la quota di mantenimento è determinata caso per caso, tenendo conto della composizione del nucleo, delle spese documentate e del reddito complessivo della famiglia. Le cifre che emergono dai provvedimenti lo dimostrano. Il Tribunale di Novara, con la sentenza decisa in camera di consiglio il 23 dicembre 2025, ha lasciato al debitore 2.950 euro mensili per dodici mensilità, ordinando al liquidatore di trattenere solo l’eccedenza. Il Tribunale di Trani, con la sentenza del 20 gennaio 2026 (R.G. 3-1/2026), per una debitrice sola con uno stipendio di 2.234 euro ha fissato provvisoriamente in 1.390 euro la parte esclusa. Il Tribunale di Rimini, con la sentenza n. 57/2023 pubblicata il 25 luglio 2023, ha lasciato 1.000 euro al mese a un debitore con un netto di circa 1.300 euro su tredici mensilità. Sono numeri molto diversi tra loro, e nessuno coincide con un “minimo vitale” astratto.
C’è poi il caso opposto, che il mito ignora del tutto: quello in cui al debitore resta l’intero stipendio. Il Tribunale di Ferrara, con la sentenza del 28 gennaio 2026 (R.G.P.U. 90/2025), ha preso atto che una madre con due figlie minorenni percepiva circa 1.050 euro netti al mese, a fronte di spese di mantenimento documentate per 1.175 euro, e ha concluso che non fosse concretamente possibile destinare alcuna quota dello stipendio ai creditori. La procedura si è aperta comunque, ma lo stipendio è rimasto interamente alla famiglia.
Va precisato anche chi decide. Nella maggior parte dei casi la sentenza di apertura non fissa la cifra definitiva: il Tribunale di Cremona, con la sentenza n. 42/2025 pubblicata il 12 giugno 2025, ha chiarito che il riferimento al “giudice” contenuto nell’art. 268, comma 4, lett. b) va inteso come rinvio a un provvedimento del giudice delegato, che decide dopo l’istruttoria. Lo stesso indicano le linee guida sulla liquidazione controllata elaborate per il Tribunale di Spoleto con l’OCC di Perugia e Spoleto e l’ODCEC di Perugia: la determinazione spetta al giudice delegato, su istanza tempestiva del liquidatore, che deve prima sentire il debitore e relazionare sulla capacità reddituale dell’intero nucleo.
La quota non si subisce: si costruisce, con i documenti giusti e nel momento giusto. È qui che l’esperienza di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario di un OCC dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo fa la differenza tra un fabbisogno affermato e un fabbisogno dimostrato.
La prova
La prova più semplice è il testo stesso dell’art. 268, comma 4, lett. b) CCII, che rinvia ai “limiti indicati dal giudice” senza fissare alcun importo. A questo si aggiungono i provvedimenti appena citati: Novara (2.950 euro), Trani (1.390 euro provvisori), Rimini (1.000 euro), Ferrara (intero stipendio lasciato alla famiglia). Se esistesse un minimo vitale unico, queste cifre non potrebbero convivere.
Cosa rischia chi ci crede
Chi è convinto che gli spetti solo il minimo vitale tende a non preparare nulla: non raccoglie le bollette, non documenta il canone di locazione, non quantifica le spese per i figli o per le cure. Pensa che sarebbe fatica sprecata. Il risultato è che il giudice delegato decide su una base povera, e la quota rischia davvero di avvicinarsi al minimo, non perché la legge lo imponga, ma perché nessuno ha dimostrato un fabbisogno superiore.
C’è anche un rischio speculare: chi crede al mito può rinunciare alla procedura per paura di “restare con niente”, e preferire il proseguimento di pignoramenti e cessioni che, nel lungo periodo, gli costano molto di più. Una scelta presa su un presupposto falso, che può durare anni.
Mito n. 2: “Il giudice applica il quinto, come nel pignoramento dello stipendio”
Il mito
“Nella liquidazione controllata vale la regola del pignoramento: ai creditori va al massimo un quinto dello stipendio, il resto è intoccabile.”
Perché ci credono in tanti
Perché la regola del quinto è la più conosciuta di tutto il diritto dell’esecuzione. Chiunque abbia avuto un debito non pagato ha sentito parlare dei limiti dell’art. 545 c.p.c.: per i crediti ordinari lo stipendio si pignora nella misura di un quinto, e quando concorrono crediti di natura diversa le trattenute non possono superare la metà. Anche la cessione del quinto, che tanti debitori hanno in corso, rafforza l’idea che “un quinto” sia la misura naturale di ciò che si può togliere a chi lavora.
C’è inoltre un fondo di verità giurisprudenziale. Alcuni tribunali usano l’art. 545 c.p.c. come riferimento, e il passaparola ha trasformato un riferimento in una regola. Il Tribunale di Rimini, nella sentenza n. 57/2023, ha ricavato proprio dai commi 4 e 5 dell’art. 545 c.p.c. una soglia: data la concorrenza di crediti diversi (finanziari, fiscali, contributivi), la parte esclusa dalla liquidazione non poteva scendere sotto la metà dello stipendio, cioè 750 euro. Chi legge di fretta capisce “si applica il 545”, e da lì “si applica il quinto”.
La realtà
La liquidazione controllata non è un pignoramento collettivo con le stesse regole del pignoramento individuale. È una procedura concorsuale che acquisisce tutto il patrimonio del debitore, compresi i redditi futuri, con la sola eccezione di ciò che serve al mantenimento. Il limite, quindi, non è “un quinto di ciò che guadagni”, ma “tutto ciò che supera quanto ti serve per vivere con la famiglia”.
L’art. 268, comma 4, lett. b) CCII consente di acquisire alla procedura anche più di un quinto dello stipendio, se la parte eccedente il mantenimento è più ampia. Le linee guida spoletine lo dicono in modo esplicito a proposito del TFR, ma il ragionamento vale in generale: non si applicano i limiti dell’art. 545 c.p.c., perché opera la regola speciale dell’art. 268, comma 4, che permette di superare il quinto.
Il rovescio è altrettanto importante, e il mito lo nasconde: il quinto non è nemmeno una garanzia di prelievo minimo. Se le spese documentate assorbono quasi tutto lo stipendio, alla procedura può andare meno di un quinto, o nulla, come nel caso deciso dal Tribunale di Ferrara. Il criterio non è una percentuale, è un confronto tra entrate e fabbisogno.
Dove l’art. 545 c.p.c. entra davvero in gioco? Come parametro di prudenza, che alcuni giudici usano per non scendere sotto una certa soglia di tutela. È il caso di Rimini, che lo ha impiegato come pavimento (la metà dello stipendio) e non come tetto. È un uso legittimo, ma è una scelta del singolo tribunale, non una regola nazionale.
C’è infine un effetto concreto che il mito del quinto fa dimenticare: con l’apertura della liquidazione le trattenute già in corso si fermano. Il Tribunale di Cremona, nella sentenza n. 42/2025, ha precisato che dall’apertura cessano le trattenute sullo stipendio derivanti da pignoramenti e da cessioni volontarie del quinto, limitatamente alle somme erogate dal datore di lavoro. Il Tribunale di Genova, con la sentenza n. 7/2023 pubblicata il 30 gennaio 2023, ha ritenuto la cessione del quinto inopponibile alla procedura una volta aperta. Il quinto, quindi, non è la misura della liquidazione: è ciò che la liquidazione, di regola, sostituisce.
La prova
L’art. 268, comma 4, lett. b) CCII parla di limiti fissati dal giudice per il mantenimento, senza alcun rinvio alla misura di un quinto. Le linee guida sulla liquidazione controllata del Tribunale di Spoleto escludono l’applicazione dei limiti dell’art. 545 c.p.c. e affermano che il quinto può essere superato. Il Tribunale di Rimini (n. 57/2023) usa l’art. 545 c.p.c. solo come soglia minima di tutela, e il Tribunale di Cremona (n. 42/2025) conferma che pignoramenti e cessioni del quinto si fermano con l’apertura.
Cosa rischia chi ci crede
Chi è convinto che ai creditori vada “al massimo il quinto” fa i conti sbagliati prima ancora di depositare il ricorso. Su uno stipendio di 1.684 euro, il quinto vale 336,80 euro al mese; ma se il fabbisogno riconosciuto è di 1.374,64 euro, alla procedura vanno 309,36 euro al mese più la tredicesima intera, e il conto annuo supera quello del quinto. Chi aveva programmato il bilancio familiare sul quinto si ritrova con un’uscita diversa da quella prevista.
Il rischio opposto è più sottile: chi crede al quinto non porta all’OCC le spese reali, perché pensa che tanto l’80% dello stipendio gli resterà. Se poi il giudice delegato applica un criterio più stringente, quelle spese non documentate non possono più essere fatte valere con la stessa forza.
Mito n. 3: “C’è una formula di legge: assegno sociale per parametro ISEE, e il conto è chiuso”
Il mito
“Il calcolo è automatico: si prende l’assegno sociale, si aumenta della metà, si moltiplica per il coefficiente ISEE del nucleo, e quella è la cifra che ti lasciano. Lo dice la legge.”
Perché ci credono in tanti
Questo mito è il più “colto” di tutti, ed è quello con il fondo di verità più consistente. La formula esiste davvero, è scritta nel CCII, compare in alcune linee guida operative e qualche tribunale l’ha applicata espressamente. Chi ha letto qualche provvedimento o qualche guida tecnica la conosce e la ripete. L’errore non sta nella formula, ma nel presentarla come la regola di legge per la liquidazione controllata, o come il metodo seguito dalla generalità dei tribunali, applicabile in automatico e senza margini.
La realtà
Partiamo dal testo. La formula dell’assegno sociale “aumentato della metà” moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE (D.P.C.M. 159/2013) si trova nell’art. 283, comma 2, CCII. Ma quella norma riguarda un’altra situazione: l’esdebitazione del debitore incapiente, cioè di chi non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità. Il comma 2 stabilisce che l’incapienza ricorre anche quando il reddito annuo, dedotte le spese di produzione e quanto occorre al mantenimento, non supera quella soglia. È, in origine, un test di accesso a un beneficio, non un criterio per dividere lo stipendio nella liquidazione.
Un parametro simile, ma senza l’aumento della metà, compare nell’art. 68, comma 3, CCII, dove serve a valutare se il finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio: si ritiene idonea una quantificazione del “dignitoso tenore di vita” non inferiore all’assegno sociale moltiplicato per il parametro ISEE del nucleo.
Per la liquidazione controllata non c’è una formula di legge: nella maggior parte dei provvedimenti la quota nasce dalle spese documentate e ritenute congrue, mentre il parametro dell’art. 283, comma 2, CCII è un criterio di riferimento che alcuni uffici prendono in prestito, in mancanza di una norma specifica. Nei provvedimenti che abbiamo esaminato per questa guida la formula compare espressamente solo nella sentenza di Trani; Rimini, Genova, Ferrara e Novara arrivano alla cifra per altre strade, e Cremona rinvia la quantificazione al giudice delegato. La formula resta però un argomento utile, anche in chiave difensiva, perché offre al giudice un ancoraggio normativo oggettivo. Le linee guida spoletine la collocano così: in assenza di una norma apposita si applica il criterio dell’art. 283, comma 2, ma vanno considerati anche gli oneri necessari a produrre il reddito, le spese straordinarie periodiche indispensabili, i dati ISTAT per tipologia di nucleo e l’ISEE. Il Tribunale di Trani, nella sentenza del 20 gennaio 2026, ha applicato la formula e ha aggiunto che può essere considerato anche il canone di locazione dell’abitazione.
Vediamo come funziona il calcolo, usando l’assegno sociale 2026 nella misura provvisoria di 546,24 euro al mese, pari a 7.101,12 euro l’anno su tredici mensilità. Aumentato della metà, diventa 819,36 euro al mese su tredici mensilità, cioè 10.651,68 euro l’anno; distribuito su dodici mensilità, come ha fatto il Tribunale di Trani, vale 887,64 euro al mese. A questo importo si applica il parametro della scala di equivalenza ISEE del nucleo: 1,00 per una persona, 1,57 per due, 2,04 per tre, 2,46 per quattro, salvo le maggiorazioni previste dal D.P.C.M. 159/2013 per particolari situazioni del nucleo.
| Componenti del nucleo | Parametro ISEE | Soglia annua (art. 283 c.2) | Mensile su 12 mensilità | Mensile su 13 mensilità | Per confronto: art. 68 c.3 (senza aumento), mensile su 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,00 | 10.651,68 € | 887,64 € | 819,36 € | 591,76 € |
| 2 | 1,57 | 16.723,14 € | 1.393,59 € | 1.286,40 € | 929,06 € |
| 3 | 2,04 | 21.729,43 € | 1.810,79 € | 1.671,49 € | 1.207,19 € |
| 4 | 2,46 | 26.203,13 € | 2.183,59 € | 2.015,63 € | 1.455,73 € |
Questa tabella, però, è un punto di partenza. La scelta tra dodici e tredici mensilità cambia il risultato mensile; l’aggiunta del canone di locazione può spostarlo di diverse centinaia di euro; le spese mediche, la retta scolastica, i costi di trasporto per raggiungere il lavoro possono portare il fabbisogno sopra la soglia. E, al contrario, la presenza di un coniuge che lavora può ridurre la parte di spese che grava sul debitore. Il caso di Trani lo mostra bene: la soglia calcolata era di 887,64 euro, ma la somma esclusa fissata in via provvisoria è stata di 1.390 euro, salva revisione del giudice delegato.
Ci sono poi tribunali che la formula non la usano affatto. Il Tribunale di Rimini (n. 57/2023) ha valutato le condizioni familiari e ha ritenuto “più che ragionevole” un importo fisso di 1.000 euro. Il Tribunale di Genova (n. 7/2023) ha deciso sulle esigenze del nucleo e sulla salute precaria del debitore, prevedendo costi di cura crescenti. Il Tribunale di Ferrara si è basato sulla relazione del gestore e sulle spese effettive. Tre metodi diversi, tutti legittimi, perché la legge non impone un metodo.
La prova
L’art. 283, comma 2, CCII contiene la formula, ma come criterio per l’esdebitazione dell’incapiente; l’art. 268, comma 4, lett. b) CCII rinvia ai limiti fissati dal giudice senza richiamarla. Le linee guida del Tribunale di Spoleto applicano l’art. 283, comma 2, “in assenza di una norma specifica” e lo integrano con le spese; il Tribunale di Trani (20 gennaio 2026) la usa e aggiunge il canone di locazione; Rimini (n. 57/2023) e Genova (n. 7/2023) seguono criteri diversi.
Cosa rischia chi ci crede
Chi tratta la formula come un dogma si ferma al risultato della tabella. Una famiglia di quattro persone in affitto, con un figlio che ha bisogno di cure, si accontenta dei 2.183,59 euro mensili senza far valere le spese che li superano. Oppure, al contrario, un debitore solo con uno stipendio alto pensa di poter contare su 887,64 euro e non si prepara a dimostrare il canone di locazione o i costi per andare al lavoro. In entrambi i casi la formula, usata come un automatismo, lavora contro chi la invoca.
Mito n. 4: “Basta portare le ricevute: tutte le spese di famiglia vengono riconosciute”
Il mito
“Se documenti le spese, il giudice deve riconoscerle. Basta presentare tutte le ricevute e la quota di mantenimento sale di conseguenza.”
Perché ci credono in tanti
Perché è vero a metà, e la metà vera è importante. Le spese documentate contano davvero: le linee guida spoletine elencano in dettaglio cosa raccogliere, i tribunali le richiamano, il caso di Ferrara si è risolto proprio grazie a spese mensili documentate superiori allo stipendio. Chi ha sentito “conta ciò che documenti” ne ha dedotto “conta tutto ciò che documenti”. Il passaggio da una frase all’altra è breve, ma cambia tutto.
La realtà
La documentazione è condizione necessaria, non sufficiente. Le spese vengono verificate analiticamente dal liquidatore e dal giudice delegato: quelle voluttuarie si eliminano, e tutte devono essere coerenti con la situazione del debitore e con il contributo degli altri componenti del nucleo.
Le linee guida del Tribunale di Spoleto offrono un elenco molto concreto delle voci che di norma si considerano: utenze, telefonia e internet dell’ultimo anno; spese condominiali e straordinarie previste; manutenzioni obbligatorie come la revisione della caldaia; canone di locazione; rette scolastiche e spese per i figli; spese mediche dell’ultimo anno; assicurazione e bollo del veicolo; TARI; un fondo per imprevisti; alimentari, igiene e abbigliamento stimati in modo ragionevole; assegni di mantenimento per figli o coniuge, con copia del provvedimento. Sulla stessa base, precisano che le spese vanno eliminate se voluttuarie e che devono essere coerenti con l’attività e la situazione patrimoniale del debitore.
C’è poi un punto che il mito trascura completamente: il reddito degli altri familiari. Il fabbisogno è “del debitore e della famiglia”, ma la famiglia non grava solo sul debitore se qualcun altro guadagna. Le linee guida chiedono al liquidatore di indicare quanto contribuisce ciascun familiare, richiamando il Tribunale di Milano del 9 ottobre 2020, secondo cui il contributo non è automaticamente diviso a metà, ma è proporzionale ai redditi. Il Tribunale di Rimini (n. 57/2023) ha seguito una logica analoga: il debitore conviveva con la compagna e con le figlie di lei, verso le quali non aveva obblighi di mantenimento; doveva sostenere le proprie spese e, pro quota con la compagna, quelle della casa e dell’alimentazione.
Anche gli assegni di mantenimento hanno una regola propria: vanno documentati con il provvedimento che li stabilisce, e se risultano incongrui rispetto alla nuova situazione economica, le linee guida suggeriscono di valutare una richiesta di modifica davanti al giudice competente.
Infine, il fabbisogno si dimostra all’inizio, ma si controlla nel tempo. Il Tribunale di Novara, nella sentenza del 23 dicembre 2025, ha indicato in modo puntuale cosa deve contenere l’istanza per una nuova determinazione: la composizione esatta del nucleo, i redditi complessivi della famiglia, le spese effettive necessarie, il computo degli importi stipendiali o pensionistici aggredibili secondo il codice di procedura civile e il dettaglio della somma necessaria al mantenimento. È un elenco che vale anche come guida per chi prepara la prima documentazione.
La prova
Le linee guida sulla liquidazione controllata del Tribunale di Spoleto prevedono la verifica analitica delle spese e l’eliminazione di quelle voluttuarie, e richiamano il Tribunale di Milano (9 ottobre 2020) sul contributo proporzionale dei familiari. Il Tribunale di Rimini (n. 57/2023) ha ripartito pro quota con la convivente le spese comuni. Il Tribunale di Novara (23 dicembre 2025) ha fissato i contenuti dell’istanza di rideterminazione. E la relazione dell’OCC, che documenta entrate e fabbisogno, è un presupposto della procedura stessa: la Cassazione, con l’ordinanza n. 28576/2025 della Prima Sezione, l’ha qualificata come requisito di ammissibilità della liquidazione controllata.
Cosa rischia chi ci crede
Chi porta “tutte le ricevute” senza selezione rischia di indebolire anche le voci legittime. Un elenco in cui compaiono abbonamenti superflui, rate di beni non essenziali o spese incoerenti con il reddito fa perdere credibilità all’intero prospetto. Chi ignora il reddito del coniuge o del convivente, poi, presenta un fabbisogno che il liquidatore dovrà ricalcolare, spesso al ribasso. E chi tace su un cambiamento di composizione del nucleo, come un figlio che inizia a lavorare, si espone a una rideterminazione successiva e alla richiesta di versare quanto avrebbe dovuto mettere a disposizione.
Mito n. 5: “Tredicesima, straordinari e premi restano fuori: sono soldi in più”
Il mito
“La quota di mantenimento riguarda lo stipendio base. Tredicesima, quattordicesima, straordinari e premi di produzione sono extra e restano al debitore.”
Perché ci credono in tanti
Perché nel pignoramento dello stipendio le cose sembrano funzionare così: il quinto si applica a ogni erogazione e il debitore conserva comunque i quattro quinti anche della tredicesima. E perché nel linguaggio quotidiano la tredicesima è percepita come “un regalo” di fine anno, separata dalla retribuzione ordinaria. Anche gli straordinari vengono vissuti come qualcosa di aggiuntivo, frutto di uno sforzo personale ulteriore.
La realtà
La logica della liquidazione controllata è opposta. Ciò che resta al debitore è una somma, non una percentuale: tutto ciò che il debitore incassa oltre quella somma, comprese tredicesima, quattordicesima, straordinari e premi, va di regola alla procedura, salvo che il giudice disponga diversamente.
I provvedimenti lo dicono in modo esplicito. Il Tribunale di Trani, nella sentenza del 20 gennaio 2026, ha imposto di versare alla procedura l’intera tredicesima e la quattordicesima, ove percepite, oltre al reddito eccedente il limite. Il Tribunale di Novara, nella sentenza del 23 dicembre 2025, ha fissato la soglia di 2.950 euro su dodici mensilità e ha disposto che le somme eccedenti relative a tredicesima e quattordicesima siano versate sul conto della procedura. Le linee guida spoletine sono ancora più nette: tredicesima e quattordicesima sono acquisibili integralmente, perché sottratta alla liquidazione è solo la quota di mantenimento.
Il punto che il passaparola ha perso per strada è proprio la differenza tra dodici e tredici mensilità. Quando il giudice fissa una soglia mensile su dodici mensilità, quella soglia è pensata per coprire l’intero anno: la tredicesima, che non corrisponde a un tredicesimo mese di spese, non ha bisogno di essere protetta. Per questo Trani ha “spalmato” l’assegno sociale annuo su dodici mesi (887,64 euro anziché 819,36) e poi ha acquisito la tredicesima per intero.
Non è però una regola senza eccezioni. Il Tribunale di Genova (n. 7/2023), per un pensionato con circa 2.000 euro lordi su tredici mensilità e una salute precaria, ha lasciato al debitore 997 euro anche sulla tredicesima, destinando ai creditori i restanti 1.000. È la prova che il giudice può modulare la quota anche sulle mensilità aggiuntive, quando il fabbisogno lo giustifica: ma va chiesto e motivato.
Lo stesso vale per straordinari, premi, indennità variabili. Il Tribunale di Genova ha imposto al debitore di versare al liquidatore ogni reddito eccedente i limiti fissati e ogni altro reddito percepito durante la procedura. Il Tribunale di Cremona (n. 42/2025) ha preso atto che lo stipendio del debitore comprendeva indennità di trasferta non sempre corrisposte, e ha affidato al liquidatore il compito di segnalare i miglioramenti significativi del reddito per adeguare l’importo. Se la soglia è fissa, ogni euro in più guadagnato con gli straordinari supera la soglia e va alla procedura.
C’è però una precisazione utile per chi lavora su turni o in trasferta: se gli straordinari e le indennità servono a coprire costi effettivi legati al lavoro, come pasti fuori casa o spostamenti, quei costi possono essere documentati e fatti valere tra le spese di produzione del reddito, che le stesse linee guida spoletine indicano tra le voci da considerare.
La prova
Il Tribunale di Trani (20 gennaio 2026) e il Tribunale di Novara (23 dicembre 2025) hanno disposto il versamento di tredicesima e quattordicesima alla procedura; le linee guida del Tribunale di Spoleto le considerano acquisibili integralmente. Il Tribunale di Genova (n. 7/2023) ha previsto l’obbligo di versare ogni reddito eccedente, modulando però la tredicesima per ragioni di salute.
Cosa rischia chi ci crede
Il rischio è immediato e molto concreto. Chi spende la tredicesima convinto che sia sua deve poi restituirla al liquidatore, magari a rate, magari sottraendo risorse alla quota di mantenimento dei mesi successivi. Chi non comunica gli straordinari o un premio di produzione viola gli obblighi di collaborazione con la procedura, con conseguenze che possono riflettersi sulla valutazione della sua condotta ai fini dell’esdebitazione, che l’art. 282 CCII collega anche alle condizioni dell’art. 280. E chi rinuncia a chiedere una quota anche sulla tredicesima, quando ha spese annuali concentrate a fine anno, perde un’occasione che il giudice avrebbe potuto concedere.
Mito n. 6: “Il TFR non si tocca mai” (oppure: “finisce tutto ai creditori”)
Il mito
“Il TFR è sacro: è un accantonamento del lavoratore e la liquidazione controllata non può prenderlo.” E, nella versione opposta che circola altrettanto: “Appena apri la procedura, il TFR maturato va tutto ai creditori.”
Perché ci credono in tanti
Il TFR ha nella percezione comune un valore quasi previdenziale: è il “gruzzolo” della vita lavorativa, quello che serve per la pensione o per i figli. È naturale pensare che la legge lo protegga in modo speciale. La versione opposta nasce invece dall’idea, anch’essa diffusa, che la liquidazione prenda “tutto il patrimonio”: e il TFR maturato, in fondo, è un credito del lavoratore verso il datore.
Entrambe le versioni contengono un pezzo di verità: il TFR è un credito che entra nel patrimonio del debitore, ma è anche, finché il rapporto prosegue, un credito non ancora esigibile.
La realtà
Il TFR non è intoccabile, ma nemmeno viene preso automaticamente: diventa acquisibile alla procedura quando diventa esigibile nel periodo in cui la procedura apprende i redditi, cioè se il rapporto di lavoro cessa o se il debitore chiede un’anticipazione. È la soluzione indicata dalle linee guida spoletine: il TFR è acquisibile solo se il rapporto di lavoro cessa nel triennio o se il debitore chiede un anticipo.
Quando diventa esigibile, poi, non si applicano i limiti dell’art. 545 c.p.c.: opera l’art. 268, comma 4, che consente di superare il quinto. Le stesse linee guida, richiamando per analogia l’art. 46 della vecchia legge fallimentare, indicano due scenari. Se lo stipendio o la pensione coprono già le esigenze di mantenimento, il TFR può essere acquisito interamente; se invece il TFR deve sostituire un reddito che viene meno, il giudice delegato stabilisce una capitalizzazione mensile della parte necessaria al mantenimento, cioè ne lascia al debitore una frazione per ogni mese di copertura.
Facciamo un esempio. Un dipendente in liquidazione controllata perde il lavoro nel secondo anno di procedura e riceve 14.380 euro di TFR. Se trova subito un nuovo impiego con uno stipendio sufficiente, il TFR può essere destinato per intero ai creditori. Se invece resta senza lavoro per otto mesi, il giudice delegato può riconoscergli una parte del TFR per coprire il mantenimento di quel periodo, ad esempio una somma mensile pari al fabbisogno già riconosciuto, e destinare solo il residuo alla procedura.
Va detto con onestà che sul TFR la giurisprudenza non è uniforme e le soluzioni operative cambiano da tribunale a tribunale: è uno dei punti su cui conviene prepararsi caso per caso, anche perché il destino del TFR si intreccia con quello delle cessioni del quinto che spesso lo vincolano. Il Tribunale di Cremona (n. 42/2025) ha chiarito che con l’apertura cessano le trattenute da cessione del quinto sulle somme erogate dal datore di lavoro: un effetto che può riguardare anche il TFR erogato durante la procedura, ma che va verificato sulla base del singolo contratto e del singolo provvedimento.
La prova
Le linee guida sulla liquidazione controllata del Tribunale di Spoleto, redatte con l’OCC di Perugia e Spoleto e con la collaborazione di un giudice delegato, prevedono l’acquisizione del TFR solo in caso di cessazione del rapporto nel triennio o di anticipazione, escludono i limiti dell’art. 545 c.p.c. e indicano la capitalizzazione mensile come soluzione per la parte necessaria al mantenimento. Il fondamento normativo resta l’art. 268, comma 4, lett. b) CCII, che esclude dalla liquidazione i redditi solo nei limiti del mantenimento.
Cosa rischia chi ci crede
Chi è convinto che il TFR sia intoccabile può chiedere un’anticipazione durante la procedura e spenderla, salvo poi scoprire che quella somma andava messa a disposizione del liquidatore. Chi, al contrario, teme di perdere tutto il TFR può rinunciare a un cambio di lavoro vantaggioso, o rimandare le dimissioni da un impiego insostenibile, solo per non “far scattare” il TFR. Entrambe sono scelte di vita prese su un presupposto inesatto. Nel primo caso il rischio è dover restituire; nel secondo è perdere opportunità che la procedura non impediva affatto.
Mito n. 7: “Una volta fissata, la quota vale per sempre e lo stipendio viene preso finché il debito non è pagato”
Il mito
“La quota stabilita all’inizio non si cambia più. E la procedura ti prende lo stipendio finché i creditori non sono pagati, anche per dieci o vent’anni.”
Perché ci credono in tanti
Perché il debito, nell’esperienza comune, si estingue solo pagandolo. Chi ha subito un pignoramento dello stipendio sa che le trattenute continuano finché il credito non è soddisfatto, e immagina che la liquidazione controllata, che coinvolge tutti i creditori insieme, duri ancora di più. Quanto alla quota fissa, l’idea nasce dal fatto che la sentenza o il decreto indicano una cifra precisa: e una cifra scritta in un provvedimento del tribunale sembra definitiva.
Il fondo di verità c’è anche qui: la procedura può restare aperta a lungo, finché ci sono beni da vendere o azioni da concludere. Il passaparola ha confuso la durata della procedura con la durata dell’apprensione dello stipendio.
La realtà
Sulla quota, la regola è la rivedibilità. La quota di mantenimento non è scolpita nella pietra: può essere rivista, in aumento o in diminuzione, quando cambiano il reddito o la composizione del nucleo. Il Tribunale di Rimini (n. 57/2023) ha fissato i 1.000 euro “salva successiva revisione da parte del giudice delegato previa acquisizione di ulteriori notizie”; il Tribunale di Trani (20 gennaio 2026) ha definito i suoi 1.390 euro come quantificazione provvisoria; il Tribunale di Novara (23 dicembre 2025) ha previsto che il liquidatore possa chiedere al giudice delegato una nuova determinazione se la situazione familiare, reddituale o patrimoniale cambia; il Tribunale di Cremona (n. 42/2025) ha affidato al liquidatore il compito di segnalare i miglioramenti significativi del reddito.
Le linee guida spoletine offrono esempi molto concreti di revisione: la quota può diminuire quando un familiare diventa economicamente indipendente, e aumentare quando, dopo la vendita della casa di proprietà, il debitore deve iniziare a pagare un canone di locazione. Il giudice delegato e i creditori possono sollevare rilievi sulla quantificazione. Vale, naturalmente, anche per il debitore: un figlio in più, una malattia, una riduzione dell’orario di lavoro, la perdita del lavoro del coniuge sono circostanze che giustificano una richiesta di rideterminazione.
Sulla durata, la realtà è ancora più distante dal mito. L’apprensione dello stipendio e della pensione non dura finché il debito è pagato: secondo l’orientamento prevalente non può andare oltre i tre anni dall’apertura della procedura. Le linee guida spoletine lo affermano richiamando la sentenza n. 6/2024 della Corte costituzionale, intervenuta proprio sul problema della durata della liquidazione controllata. Il Tribunale di Genova (n. 7/2023), già prima di quella pronuncia, aveva ritenuto che l’apprensione dei redditi non potesse protrarsi oltre il triennio, ragionando sull’art. 281 CCII e sull’art. 21 della Direttiva (UE) 2019/1023, e osservando che la liquidazione, a differenza della ristrutturazione dei debiti e del concordato minore, non è una procedura consensuale.
Il collegamento con l’esdebitazione chiude il cerchio. L’art. 282 CCII prevede che per le persone fisiche l’esdebitazione operi di diritto a seguito del decreto di chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura, se ricorrono le condizioni di legge. Il comma 2-bis aggiunge che l’esdebitazione non produce effetti sui giudizi in corso né sulle operazioni di liquidazione: la procedura può quindi proseguire per vendere beni ancora presenti, ma la logica dei tre anni riguarda la parte “personale” del sacrificio, quella che pesa sul reddito da lavoro.
Va segnalata, per completezza, una cautela. Alcuni provvedimenti usano formule meno nitide: il Tribunale di Ferrara, nella sentenza del 28 gennaio 2026, parla di una quota incamerata “per almeno tre anni”, in un passaggio che sembra indicare il triennio anche come limite massimo. Il punto merita attenzione nel singolo caso, perché la formulazione del provvedimento di apertura conta.
La prova
La rivedibilità è espressa nei provvedimenti di Rimini (n. 57/2023), Trani (20 gennaio 2026), Novara (23 dicembre 2025) e Cremona (n. 42/2025). Il limite triennale all’apprensione dei redditi è affermato dalle linee guida del Tribunale di Spoleto sulla scorta di Corte cost. n. 6/2024 e dal Tribunale di Genova (n. 7/2023); l’art. 282 CCII collega l’esdebitazione di diritto al decorso di tre anni dall’apertura.
Cosa rischia chi ci crede
Chi pensa che la quota sia immodificabile non chiede la revisione quando ne avrebbe diritto: continua a vivere con una somma pensata per una famiglia che nel frattempo è cambiata, magari con un figlio in più o con l’affitto da pagare dopo la vendita della casa. Chi pensa che lo stipendio venga preso per decenni rinuncia del tutto alla procedura, preferendo pignoramenti e cessioni che non hanno un orizzonte temporale definito e che non portano alla liberazione dai debiti residui. È forse il mito più costoso di tutti, perché fa scartare lo strumento che, per molte persone sovraindebitate, è l’unica via d’uscita con una data di fine.
I miti alla prova dei conti: tre simulazioni
Le regole si capiscono meglio quando diventano numeri. Le tre ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti con importi realistici e con i criteri descritti sopra; non riproducono casi reali e non anticipano la decisione di alcun giudice, che resta sempre legata ai documenti del singolo fascicolo. Per tutte usiamo l’assegno sociale 2026 nella misura provvisoria di 546,24 euro mensili.
Simulazione A – Il debitore solo che contava sul quinto
Ipotesi: lavoratore dipendente, vive da solo in affitto, stipendio netto di 1.684 euro per tredici mensilità, canone di locazione documentato di 487 euro al mese. Convinto che “il giudice applica il quinto”, ha calcolato di versare ai creditori 336,80 euro al mese, cioè 4.378,40 euro l’anno contando anche il quinto della tredicesima.
Sviluppo reale, se il giudice delegato segue il metodo usato a Trani: soglia di base su dodici mensilità 887,64 euro (parametro 1,00), più il canone di 487 euro, per un fabbisogno riconosciuto di 1.374,64 euro. Alla procedura vanno 1.684 − 1.374,64 = 309,36 euro al mese, cioè 3.712,32 euro in dodici mesi, più la tredicesima intera di 1.684 euro: 5.396,32 euro l’anno. Se la procedura si apre il 9 novembre 2026 (lunedì), il triennio di apprensione del reddito si chiude il 9 novembre 2029 (venerdì), con un apporto complessivo di 16.188,96 euro.
Esito: il mito del quinto gli faceva sottostimare l’esborso di oltre mille euro l’anno. Ma il calcolo mostra anche la leva utile: se avesse documentato i costi di trasporto per raggiungere il lavoro, ad esempio 118 euro mensili tra abbonamento e carburante, il fabbisogno sarebbe salito a 1.492,64 euro e la parte mensile destinata ai creditori sarebbe scesa a 191,36 euro.
Variante straordinari: nel mese di marzo 2027 riceve 213 euro di straordinari. Con una soglia fissa, quei 213 euro superano interamente il limite e vanno al liquidatore. Se gli straordinari comportano costi documentati (pasti, turni notturni con spostamenti), quei costi vanno segnalati e possono essere considerati tra le spese di produzione del reddito.
Simulazione B – La famiglia di quattro persone e il reddito del coniuge
Ipotesi: debitore con stipendio netto di 2.437 euro per tredici mensilità, coniuge senza reddito, due figli minorenni. La soglia di riferimento dell’art. 283, comma 2, su dodici mensilità è di 2.183,59 euro (parametro 2,46). Le spese documentate sono queste: affitto 640 euro, utenze 238 euro, alimentari e igiene 790 euro, scuola e spese per i figli 214 euro, assicurazione, bollo e carburante per il lavoro 263 euro, farmaci 71 euro, TARI 29 euro. Totale: 2.245 euro.
Sviluppo: il fabbisogno documentato supera la soglia della formula di 61,41 euro. Se il giudice delegato riconosce le spese effettive, alla procedura vanno 2.437 − 2.245 = 192 euro al mese, cioè 2.304 euro in dodici mesi, più la tredicesima di 2.437 euro: 4.741 euro l’anno. Chi avesse creduto al mito della formula automatica avrebbe accettato 2.183,59 euro, versando ogni mese 61,41 euro in più senza motivo.
Variante: dal settimo mese il coniuge trova lavoro con un netto di 1.120 euro. Il reddito familiare sale a 3.557 euro e, applicando il criterio del contributo proporzionale ai redditi richiamato dalle linee guida spoletine, la quota di spese che grava sul debitore è pari al 68,51% di 2.245 euro, cioè circa 1.538,11 euro. La parte dello stipendio destinata alla procedura sale a circa 898,89 euro al mese. Il liquidatore ha il compito di segnalare il cambiamento; il debitore ha interesse a comunicarlo per primo, documentando anche le spese nuove che il lavoro del coniuge comporta (ad esempio il costo di chi accudisce i figli).
Simulazione C – Il pensionato e il “minimo vitale” del pignoramento
Ipotesi: pensionato solo, casa di proprietà destinata alla vendita, pensione netta di 1.312,47 euro per tredici mensilità, spese mediche documentate per 96 euro al mese. Convinto che “il minimo vitale è intoccabile”, calcolava di perdere solo un quinto della parte eccedente la soglia di impignorabilità delle pensioni, cioè circa 62,49 euro al mese assumendo una soglia di 1.000 euro.
Sviluppo, se il giudice delegato segue la formula più le spese mediche: 887,64 + 96 = 983,64 euro; alla procedura vanno 328,83 euro al mese, più la tredicesima, per 5.258,43 euro l’anno. Se invece il tribunale utilizza l’art. 545 c.p.c. come soglia minima di tutela, come ha fatto Rimini per gli stipendi, la quota lasciata non potrà scendere sotto quella soglia. E quando la casa sarà venduta, il pensionato dovrà pagare un affitto: è il caso tipico, indicato dalle linee guida spoletine, in cui la quota va rivista al rialzo.
Esito: né il “minimo vitale” né la formula danno da soli la risposta. Il risultato dipende dal criterio adottato dall’ufficio e dalla capacità di documentare il fabbisogno, oggi e dopo la vendita dell’immobile.
Quello che c’è di vero nei miti
Ogni mito che abbiamo esaminato è nato da un frammento corretto, poi staccato dal suo contesto. Rimetterli al loro posto aiuta a capire come funziona davvero il calcolo.
È vero che esiste una soglia legata all’assegno sociale. Ma è vero in due norme diverse e con funzioni diverse: l’art. 68, comma 3, CCII la usa per valutare il merito creditizio (assegno sociale per parametro ISEE, senza aumento) e l’art. 283, comma 2, la usa per l’esdebitazione dell’incapiente (assegno sociale aumentato della metà per parametro ISEE). Nella liquidazione controllata è un riferimento, non una regola; ed è un riferimento che diversi tribunali non utilizzano, preferendo le spese documentate e ritenute congrue dall’OCC.
È vero che l’art. 545 c.p.c. conta. Non come limite al prelievo, ma, in alcuni uffici, come pavimento di tutela: Rimini ne ha ricavato che la parte esclusa non potesse scendere sotto la metà dello stipendio. In altri uffici non viene richiamato affatto.
È vero che lo stipendio entra nella procedura. L’orientamento formato già sotto la legge n. 3/2012, ricordato dal Tribunale di Rimini, considerava la “liquidazione dei beni” comprensiva dell’apprensione di redditi e pensioni; il CCII lo conferma, escludendo solo la parte necessaria al mantenimento. Ma entrare nella procedura non significa essere azzerati: Ferrara ha lasciato l’intero stipendio a una famiglia che non aveva margini.
È vero che le spese documentate fanno la differenza. È anzi il cuore del calcolo nella maggior parte dei casi. Ma conta la qualità della documentazione, non la quantità delle ricevute: spese coerenti, necessarie, ripartite con gli altri percettori di reddito del nucleo.
È vero che la tredicesima di solito va alla procedura. Ma il giudice può modulare la quota anche sulle mensilità aggiuntive, come ha fatto Genova per un pensionato con problemi di salute.
È vero che il TFR può essere coinvolto. Ma solo quando diventa esigibile nel periodo rilevante, e con la possibilità di lasciarne una parte al debitore se sostituisce un reddito perduto.
È vero, infine, che la procedura può durare a lungo. Ma l’apprensione del reddito è collegata, secondo l’orientamento prevalente, al triennio, e l’art. 282 CCII collega a quel termine l’esdebitazione di diritto. Il quadro corretto non è “ti prendono tutto” né “non ti prendono niente”: è “ti lasciano quanto dimostri che serve, per un tempo definito”.
Miti e realtà, riga per riga
Per chi ha bisogno di un colpo d’occhio, la tabella riassume ciascun mito accanto alla regola corretta. Va letta tenendo presente un’avvertenza di fondo: la quota di mantenimento è la materia in cui la prassi dei tribunali varia di più, e quindi ogni riga indica la tendenza dei provvedimenti esaminati, non un automatismo valido ovunque. La colonna di destra è anche una piccola lista di controllo: ogni voce corrisponde a qualcosa da verificare o da documentare prima che il giudice delegato decida.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| Si lascia sempre il minimo vitale | Nessuna cifra fissa: il giudice delegato determina il mantenimento caso per caso; nei provvedimenti esaminati si va dall’intero stipendio (Ferrara) a 2.950 € mensili (Novara) |
| Il giudice applica il quinto | L’art. 268 c.4 lett. b) consente di superare il quinto; l’art. 545 c.p.c. al più funge da soglia minima di tutela in alcuni uffici; pignoramenti e cessioni si fermano con l’apertura |
| C’è una formula di legge (assegno sociale ×1,5 × ISEE) | La formula è dell’art. 283 c.2 (incapienti); nella liquidazione è un riferimento usato da alcuni uffici, mentre spesso si decide sulle spese documentate e congrue |
| Tutte le spese documentate vengono riconosciute | Verifica analitica, eliminazione delle spese voluttuarie, contributo dei familiari proporzionale ai redditi |
| Tredicesima e straordinari restano al debitore | Di regola vanno alla procedura se eccedono la soglia; il giudice può modulare la quota anche sulle mensilità aggiuntive |
| Il TFR non si tocca / va tutto ai creditori | Acquisibile se diventa esigibile nel periodo rilevante; possibile capitalizzazione mensile della parte necessaria al mantenimento |
| La quota è definitiva e lo stipendio si prende fino al saldo | Quota rivedibile; apprensione del reddito limitata al triennio secondo l’orientamento prevalente, con esdebitazione di diritto dopo tre anni (art. 282) |
Domande di verifica: quindi è vero che…?
Quindi è vero che il liquidatore incassa tutto lo stipendio e poi mi gira la mia quota?
Dipende dal provvedimento. Il Tribunale di Rimini (n. 57/2023) ha disposto che l’intero reddito mensile fosse acquisito dal liquidatore, che versava al debitore solo l’importo stabilito. Altri uffici, come Novara e Trani, prevedono che il debitore versi o che il liquidatore trattenga solo l’eccedenza. La modalità operativa è indicata nella sentenza di apertura o nel successivo provvedimento del giudice delegato, ed è bene conoscerla subito per organizzare i pagamenti di casa.
Quindi è vero che se guadagno poco non mi prendono nulla?
Sì, può accadere, ma non automaticamente. Il Tribunale di Ferrara ha lasciato l’intero stipendio a una famiglia con spese superiori al reddito. Serve però una documentazione che dimostri l’assenza di margini. Attenzione anche a un aspetto diverso: se il debitore persona fisica chiede l’apertura, secondo l’art. 268, comma 3, CCII la procedura si apre solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo, anche mediante azioni giudiziarie. Se non c’è nulla da acquisire, la strada può essere quella dell’esdebitazione dell’incapiente dell’art. 283.
Quindi è vero che per avere una quota più alta devo dimostrare di essere stato “meritevole”?
No. La meritevolezza riguarda altri passaggi, come l’esdebitazione dell’incapiente. Per l’accesso alla liquidazione controllata la Cassazione, con l’ordinanza n. 22074/2025 della Prima Sezione, ha escluso che serva la meritevolezza. La quota di mantenimento dipende dal fabbisogno, non da un giudizio morale sulla storia del debito.
Quindi è vero che posso chiedere la revisione della quota se cambia qualcosa?
Sì. Tutti i provvedimenti esaminati prevedono la rivedibilità, e il Tribunale di Novara ha indicato i contenuti dell’istanza: composizione del nucleo, redditi complessivi, spese effettive, importi aggredibili, dettaglio del fabbisogno. Vale sia in diminuzione (un figlio che diventa indipendente, un aumento di stipendio) sia in aumento (un affitto dopo la vendita della casa, nuove spese di cura).
Quindi è vero che la cessione del quinto continua anche dopo l’apertura?
No, di regola. Il Tribunale di Cremona (n. 42/2025) ha disposto la cessazione delle trattenute da pignoramento e da cessione del quinto sulle somme erogate dal datore di lavoro; il Tribunale di Genova (n. 7/2023) ha ritenuto la cessione inopponibile alla procedura. Le linee guida spoletine suggeriscono al liquidatore di comunicare subito l’apertura al datore di lavoro o all’ente pensionistico.
Le pronunce che rimettono le cose al loro posto
Qui raccogliamo i provvedimenti e i documenti citati nel corso della guida, ciascuno collegato al mito che smentisce o ridimensiona. I principi sono riformulati con parole nostre. Nessuna di queste decisioni riguarda casi seguiti dallo Studio.
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Tribunale di Trani, sentenza del 20 gennaio 2026, R.G. 3-1/2026 (collegio). Principio: per una debitrice sola, il tribunale ha preso come riferimento l’assegno sociale 2026 aumentato della metà e moltiplicato per il parametro ISEE 1,00, ripartendolo su dodici mensilità (887,64 euro), con la possibilità di considerare il canone di locazione; ha poi fissato in via provvisoria 1.390 euro di quota esclusa e ha acquisito integralmente tredicesima e quattordicesima. Rilevanza: è l’esempio più chiaro di uso della formula dell’art. 283, comma 2, e dimostra al tempo stesso che la formula non esaurisce il calcolo (miti 3 e 5).
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Tribunale di Novara, sentenza decisa in camera di consiglio il 23 dicembre 2025. Principio: quota di mantenimento fissata in 2.950 euro mensili su dodici mensilità, con trattenuta dell’eccedenza da parte del liquidatore e versamento alla procedura delle mensilità aggiuntive eccedenti; possibilità di rideterminazione su istanza del liquidatore con dati analitici sul nucleo e sulle spese. Rilevanza: smentisce l’idea di un minimo vitale unico e quella della quota immutabile (miti 1, 5 e 7).
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Tribunale di Cremona, sentenza n. 42/2025, pubblicata il 12 giugno 2025. Principio: il “giudice” dell’art. 268, comma 4, lett. b) è il giudice delegato, che quantifica la quota con successivo provvedimento; il liquidatore segnala i miglioramenti significativi del reddito; con l’apertura cessano le trattenute da pignoramento e da cessione del quinto sulle somme erogate dal datore di lavoro. Rilevanza: chiarisce chi decide e smonta il mito del quinto (miti 1, 2, 5 e 7).
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Tribunale di Ferrara, sentenza del 28 gennaio 2026, R.G.P.U. 90/2025. Principio: con uno stipendio di circa 1.050 euro e spese documentate per 1.175 euro per una madre e due figlie minorenni, nessuna quota può essere concretamente destinata ai creditori; i redditi e i beni sopravvenuti restano a disposizione salvo diversa determinazione del giudice delegato. Rilevanza: dimostra che la liquidazione non significa per forza perdere parte dello stipendio (miti 1 e 2).
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Tribunale di Rimini, sentenza n. 57/2023, pubblicata il 25 luglio 2023. Principio: quota fissata in 1.000 euro mensili per dodici mesi sulla base delle condizioni familiari, con ripartizione pro quota delle spese comuni con la convivente e una soglia minima ricavata dall’art. 545, commi 4 e 5, c.p.c. (metà dello stipendio); quantificazione rivedibile dal giudice delegato. Rilevanza: mostra l’uso dell’art. 545 c.p.c. come pavimento e non come tetto (miti 2, 4 e 7).
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Tribunale di Genova, sez. VII civile, sentenza n. 7/2023, pubblicata il 30 gennaio 2023. Principio: quota determinata sulle esigenze del nucleo e sulla salute del debitore, con modulazione anche sulla tredicesima; cessione del quinto inopponibile alla procedura; apprensione dei redditi non oltre tre anni dall’apertura, alla luce dell’art. 281 CCII e dell’art. 21 della Direttiva (UE) 2019/1023. Rilevanza: smentisce la quota “per sempre” e la regola rigida sulla tredicesima (miti 2, 5 e 7).
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Corte costituzionale, sentenza n. 6/2024. Principio: intervenuta sulla questione della durata della liquidazione controllata, è richiamata dalle linee guida del Tribunale di Spoleto per affermare che stipendi e pensioni non possono essere appresi oltre tre anni dall’apertura. Rilevanza: è il riferimento principale contro il mito dello stipendio preso fino al saldo (mito 7).
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Tribunale di Milano, 9 ottobre 2020 (richiamato dalle linee guida del Tribunale di Spoleto). Principio: il contributo dei familiari alle spese comuni non si presume diviso a metà, ma è proporzionale ai rispettivi redditi. Rilevanza: ridimensiona l’idea che tutte le spese di famiglia gravino sul debitore (mito 4).
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Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 28576/2025. Principio: la relazione dell’OCC è requisito di ammissibilità della domanda di liquidazione controllata. Rilevanza: la relazione, che ricostruisce entrate e fabbisogno del nucleo, è la base documentale su cui si costruisce la quota di mantenimento (mito 4).
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Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 22074/2025. Principio: per l’accesso alla liquidazione controllata non è richiesta la meritevolezza del debitore. Rilevanza: separa il giudizio sul fabbisogno da quello sulla condotta pregressa, utile contro l’idea che la quota sia un “premio” (domande di verifica).
A questi provvedimenti si affiancano le linee guida sulla liquidazione controllata ex art. 268 CCII del Tribunale di Spoleto, redatte con la Commissione procedure concorsuali dell’ODCEC di Perugia e con l’OCC di Perugia e Spoleto, con la collaborazione di un giudice delegato. Non sono una pronuncia, ma un documento operativo che descrive in modo dettagliato il metodo di calcolo: criterio dell’art. 283, comma 2, in assenza di norma specifica; spese documentabili; acquisizione di tredicesima e quattordicesima; trattamento del TFR; rivedibilità della quota; limite triennale. Utilizzate trasversalmente contro i miti 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e lo facciamo sui tuoi numeri, non su quelli del passaparola. In concreto:
- Ricostruiamo il fabbisogno reale del nucleo: raccogliamo e ordiniamo utenze, canone, spese per i figli, spese mediche, trasporti per il lavoro, TARI e le altre voci indicate dalla prassi, eliminando quelle che il giudice considererebbe non necessarie.
- Calcoliamo le soglie di riferimento degli artt. 68, comma 3, e 283, comma 2, CCII con l’assegno sociale vigente e il parametro ISEE del tuo nucleo, su dodici e su tredici mensilità, per confrontarle con le spese effettive.
- Verifichiamo il contributo degli altri componenti del nucleo, documentando redditi e quote di partecipazione alle spese comuni secondo il criterio proporzionale.
- Prepariamo con l’OCC la parte della relazione dedicata a entrate e mantenimento, perché la documentazione arrivi completa al momento dell’apertura.
- Redigiamo le osservazioni e le istanze al giudice delegato sulla quantificazione della quota, anche sulle mensilità aggiuntive quando il fabbisogno lo giustifica.
- Accertiamo il trattamento di straordinari, premi, indennità e TFR, documentando le spese di produzione del reddito e valutando la capitalizzazione mensile del TFR in caso di perdita del lavoro.
- Verifichiamo la cessazione delle trattenute da pignoramento e da cessione del quinto dopo l’apertura, con le comunicazioni al datore di lavoro o all’ente pensionistico.
- Chiediamo la revisione della quota quando cambiano reddito o composizione del nucleo, con l’istanza corredata dei dati analitici richiesti dai tribunali.
- Contestiamo nelle sedi previste i provvedimenti sulla quota che non tengano conto del fabbisogno documentato.
- Monitoriamo il decorso del triennio e l’esdebitazione di diritto dell’art. 282 CCII, per evitare apprensioni del reddito oltre il periodo rilevante.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesa in particolare la qualifica di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario di un OCC: la quota di mantenimento si decide sulla base della relazione dell’Organismo e delle istanze del liquidatore, e conoscere dall’interno come quei documenti vengono costruiti e valutati permette di presentare il fabbisogno della famiglia nel modo più completo e verificabile.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: stesso difensore, stessa linea, senza ripartire da capo a ogni passaggio. E il lavoro è condiviso da uno staff di avvocati e commercialisti che esaminano insieme buste paga, dichiarazioni dei redditi, cedolini pensionistici e documenti di spesa, perché il calcolo della quota è insieme una questione giuridica e una questione di numeri.
In chiusura
La quota di stipendio da lasciare al debitore non si trova in una tabella né in un sentito dire: si costruisce, caso per caso, davanti al giudice delegato, partendo dai documenti. L’informazione corretta è la prima difesa, perché permette di arrivare all’apertura della procedura con un fabbisogno dimostrato invece che con una paura o un’illusione.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché è materia di sovraindebitamento allo stato puro: la relazione dell’OCC, l’istanza del liquidatore, il provvedimento del giudice delegato. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, e conosce quindi i passaggi esatti in cui le spese della tua famiglia diventano, o non diventano, la quota che ti resta ogni mese.
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