Si Possono Pagare I Fornitori Durante La Composizione Negoziata?

L’impresa che apre una composizione negoziata della crisi non smette di lavorare. Deve comprare materie prime, pagare l’energia, saldare i trasportatori, tenere in piedi la filiera. La domanda che quasi ogni imprenditore pone nel primo incontro è quindi molto concreta: posso continuare a pagare i fornitori, oppure le misure protettive mi bloccano? E se pago un fornitore che pretende i vecchi debiti, rischio qualcosa?

La risposta breve è che i pagamenti non sono vietati. La risposta completa è più articolata, perché un pagamento eseguito senza coerenza con le trattative, o nonostante il dissenso dell’esperto, può essere revocato e, in caso di successiva liquidazione giudiziale, può esporre l’amministratore all’accusa di bancarotta preferenziale. Il rischio non si vede subito: emerge mesi o anni dopo, quando le trattative falliscono e un curatore riesamina ogni uscita di cassa.

Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce la composizione negoziata dal lato di chi la conduce, cioè dal lato della figura che riceve le comunicazioni sui pagamenti, valuta la loro coerenza e decide se iscrivere il dissenso nel registro delle imprese. A questa competenza si affianca il lavoro dello staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, necessario per leggere i flussi di cassa e il piano finanziario prima di ogni pagamento rilevante.

📩 Prima di autorizzare il prossimo bonifico a un fornitore, contatta lo Studio: tutti i riferimenti per raggiungerci si trovano in fondo a questa pagina.

Il quadro normativo: cosa dicono gli artt. 18, 21, 22 e 24 CCII

Sul piano normativo, la composizione negoziata è disciplinata dagli artt. 12 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), nel testo sostituito dal D.Lgs. 83/2022 e poi modificato dal correttivo D.Lgs. 136/2024. Si tratta di un percorso stragiudiziale e volontario: l’imprenditore chiede alla camera di commercio la nomina di un esperto indipendente, che agevola le trattative con creditori e altre parti interessate. Il tribunale interviene solo per confermare le misure protettive, concedere misure cautelari o autorizzare determinati atti.

Quattro norme rispondono alla domanda del titolo.

L’art. 18, comma 3. È la norma sulle misure protettive. Dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione non concordati con l’imprenditore, né iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio o sui beni con cui l’impresa esercita l’attività. Le prescrizioni restano sospese e le decadenze non si verificano. La stessa disposizione chiude con una frase di quattro parole che è decisiva per il nostro tema: “Non sono inibiti i pagamenti”. Le misure protettive, dunque, impediscono ai creditori di aggredire l’impresa, ma non impediscono all’impresa di pagare. Va precisato che dalle misure sono esclusi, per espressa previsione del comma 1, i diritti di credito dei lavoratori.

L’art. 18, comma 5. Nel testo vigente, aggiornato al D.Lgs. 136/2024, la norma stabilisce che i soggetti nei cui confronti operano le misure non possono unilateralmente rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori alla pubblicazione dell’istanza. Il testo dedica una disciplina espressa a banche, intermediari finanziari, mandatari e cessionari dei crediti, ai quali è vietato revocare le linee di credito per lo stesso motivo; il nuovo comma 5-bis impedisce loro di mantenere, dopo la conferma delle misure, la sospensione delle linee di credito, salvo che la sospensione sia imposta dalla vigilanza prudenziale.

L’art. 21. Disciplina la gestione dell’impresa durante le trattative. L’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria, ma ha un dovere preciso: informare preventivamente l’esperto, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento (comma 2). Se l’esperto ritiene che l’atto possa arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala per iscritto all’imprenditore e all’organo di controllo (comma 3). Se l’atto viene comunque compiuto, l’imprenditore ne informa immediatamente l’esperto, il quale, nei dieci giorni successivi, può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese; l’iscrizione è obbligatoria quando l’atto pregiudica gli interessi dei creditori (comma 4). Se sono state concesse misure protettive o cautelari, l’esperto, dopo l’iscrizione, procede alla segnalazione al tribunale prevista dall’art. 19, comma 6 (comma 5).

L’art. 24. È la norma che collega i pagamenti di oggi alle procedure di domani. Il comma 2 sottrae all’azione revocatoria prevista dall’art. 166, comma 2, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dopo l’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto, purché coerenti con l’andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento. Il comma 3 fa l’operazione inversa: gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti restano esposti alle azioni degli artt. 165 e 166 quando l’esperto ha iscritto il dissenso ai sensi dell’art. 21, comma 4, o quando il tribunale ha rigettato la richiesta di autorizzazione. Il comma 5 stabilisce che le disposizioni dell’art. 322, comma 3 (bancarotta preferenziale), e dell’art. 323 (bancarotta semplice) non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti dopo l’accettazione dell’incarico in coerenza con le trattative e con la prospettiva di risanamento valutata dall’esperto ai sensi dell’art. 17, comma 5, purché l’esperto non abbia iscritto il dissenso; lo stesso regime riguarda i pagamenti e le operazioni autorizzati dal tribunale ai sensi dell’art. 22. Il comma 4 ricorda che resta ferma, in ogni caso, la responsabilità dell’imprenditore per gli atti compiuti.

La ratio è evidente. Il legislatore vuole che l’impresa in trattativa continui a operare, perché un’impresa ferma perde valore per tutti. Per questo non blocca i pagamenti. Ma non vuole neppure che la composizione negoziata diventi lo strumento per pagare alcuni creditori a danno di altri. Il criterio che tiene insieme le due esigenze è uno solo: la coerenza del pagamento con le trattative e con le prospettive di risanamento, sotto il controllo dell’esperto.

La distinzione dal concordato preventivo

La differenza con il concordato preventivo aiuta a capire. Nel concordato il pagamento dei crediti anteriori è, in linea generale, vietato dopo il deposito della domanda e richiede un’autorizzazione specifica del tribunale per i fornitori essenziali. Nella composizione negoziata il sistema è rovesciato: il pagamento è libero, ma il suo trattamento futuro dipende dalla coerenza. Un esempio concreto: un’impresa di lavorazioni meccaniche che deve 18.740 euro all’unico fornitore di un acciaio speciale. In concordato, per saldare quel debito anteriore servirebbe un provvedimento del tribunale. In composizione negoziata l’imprenditore può pagare, ma deve chiedersi se il pagamento sia coerente con il piano e, se non lo è o se il dubbio è serio, deve informare prima l’esperto per iscritto.

Va infine precisato che l’art. 22, nel testo vigente letto su Brocardi, consente al tribunale di autorizzare finanziamenti prededucibili, finanziamenti dei soci, finanziamenti infragruppo e il trasferimento dell’azienda o di suoi rami. Non prevede un’autorizzazione specifica al pagamento dei crediti anteriori dei fornitori: chi cerca una “copertura” giudiziale per un singolo pagamento non la trova in quella norma, e deve costruirla sulla coerenza documentata e sul confronto con l’esperto.

Condizioni e termini: quando un pagamento è coerente

La disciplina prevede che le esenzioni scattino al ricorrere di più condizioni contemporanee. Vanno esaminate una per una.

1. Il momento del pagamento. Le esenzioni degli artt. 24, commi 2 e 5, operano per i pagamenti compiuti dopo l’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto. Le misure protettive, invece, decorrono dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese (art. 18, comma 3). Sono due date diverse. Un pagamento eseguito prima dell’accettazione dell’esperto non gode delle esenzioni, anche se l’istanza era già stata presentata alla piattaforma.

2. La coerenza con l’andamento e lo stato delle trattative. Il pagamento deve inserirsi nel percorso che si sta negoziando. Pagare per intero un creditore chirografario anteriore mentre agli altri si propone uno stralcio del 60% è, salvo ragioni specifiche, un pagamento difficilmente coerente.

3. La coerenza con le prospettive di risanamento. Il pagamento deve servire a mantenere o ad accrescere il valore dell’impresa. Il pagamento del fornitore senza il quale la produzione si ferma ha una giustificazione economica; il pagamento del socio che è anche fornitore, per un credito che nulla ha a che vedere con la continuità, normalmente non ce l’ha.

4. L’assenza di dissenso iscritto. Se l’esperto iscrive il dissenso nel registro delle imprese, il pagamento perde le esenzioni sia sul piano civile (art. 24, comma 3) sia su quello penale (art. 24, comma 5).

5. L’informativa preventiva quando il pagamento non è coerente. L’art. 21, comma 2, impone la comunicazione scritta prima del pagamento non coerente. La norma non prevede un termine numerico: dice “preventivamente”. In termini operativi, l’informativa deve arrivare con un anticipo sufficiente a consentire all’esperto di esaminarla e, se del caso, di segnalare il pregiudizio.

La natura dei termini

I termini della composizione negoziata non sono termini processuali in senso stretto, ma il loro mancato rispetto produce effetti sostanziali molto concreti. Il termine di dieci giorni dell’art. 21, comma 4, è il più critico, perché è l’intervallo in cui l’esperto decide se iscrivere il dissenso. Quanto alla sospensione feriale dei termini processuali (1-31 agosto), essa non incide sui doveri informativi verso l’esperto, che seguono il ritmo dell’attività d’impresa; per i procedimenti giudiziali collegati (conferma delle misure, autorizzazioni, reclami) l’applicabilità della sospensione va verificata caso per caso, perché molti procedimenti concorsuali ne sono esclusi.

Termine Decorrenza Natura Conseguenza del mancato rispetto
Informativa scritta all’esperto sui pagamenti non coerenti (art. 21 c.2) Prima del compimento del pagamento Dovere di gestione, senza termine numerico Segnalazione dell’esperto, possibile dissenso, valutazione negativa delle trattative
Informazione immediata dopo l’atto compiuto nonostante la segnalazione (art. 21 c.4) Dal compimento dell’atto “Immediatamente” Aggravamento della posizione dell’imprenditore; base per la segnalazione al tribunale
Iscrizione del dissenso dell’esperto (art. 21 c.4) Dall’informazione ricevuta: dieci giorni Facoltà dell’esperto, obbligo se l’atto pregiudica i creditori Perdita delle esenzioni da revocatoria e da bancarotta (art. 24 c.3 e c.5)
Decorrenza delle misure protettive (art. 18 c.3) Pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese Effetto automatico, poi da confermare Senza conferma le misure cessano
Decorrenza delle esenzioni (art. 24 c.2 e c.5) Accettazione dell’incarico da parte dell’esperto Presupposto temporale I pagamenti anteriori all’accettazione restano soggetti alle regole ordinarie
Durata dell’incarico dell’esperto (art. 17 c.7) Accettazione 180 giorni più eventuale proroga fino a 180 Archiviazione dell’istanza; fine della cornice protettiva
Richiesta di autorizzazione ex art. 22 Prima della scadenza dell’incarico Condizione di ammissibilità secondo la Spiegazione Brocardi Inammissibilità della richiesta

La procedura passo-passo per pagare un fornitore in composizione negoziata

In termini operativi, il percorso corretto si articola in passaggi precisi. L’errore più frequente è considerarlo un adempimento formale: in realtà ogni passaggio costruisce la prova che servirà, eventualmente, davanti a un curatore o a un giudice penale.

Passo 1 – Classificare i debiti alla data di accettazione dell’esperto. Il primo atto è una fotografia: quali debiti verso fornitori esistono alla data di accettazione dell’incarico, quali sono scaduti, quali sono a scadenza, quali sono assistiti da privilegio o da riserva di proprietà. La classificazione va fatta per singolo fornitore e per singola fattura. Senza questa base è impossibile distinguere un pagamento corrente da un pagamento di un debito anteriore.

Passo 2 – Distinguere tre categorie di pagamento.

  • Debiti correnti: forniture eseguite dopo l’accettazione dell’esperto e pagate alla scadenza pattuita. Sono il caso più semplice: pagarli è normalmente coerente, perché senza di essi l’impresa non opera. Anzi, come si vedrà con il Tribunale di Milano, l’imprenditore ha il dovere di adempiere secondo buona fede le obbligazioni correnti.
  • Debiti anteriori verso fornitori strategici: crediti sorti prima dell’istanza, di soggetti senza i quali la continuità è compromessa (fornitore unico, materia prima non sostituibile in tempi brevi, servizio essenziale). Il pagamento può essere coerente, ma va motivato e, di regola, comunicato all’esperto.
  • Debiti anteriori verso fornitori non strategici, soci, parti correlate: il pagamento è difficilmente coerente e deve essere preceduto dall’informativa scritta dell’art. 21, comma 2.

Passo 3 – Verificare la coerenza con il piano finanziario. Ogni pagamento rilevante deve trovare posto nel piano finanziario e nel progetto di risanamento che l’imprenditore discute con l’esperto. La domanda da porsi è: questo pagamento riduce le risorse destinate agli altri creditori senza un ritorno per l’impresa? Se la risposta è sì, il pagamento non è coerente.

Passo 4 – Redigere l’informativa scritta all’esperto. Chi è il destinatario: l’esperto nominato dalla camera di commercio. Con quale atto: una comunicazione scritta, di regola tramite la piattaforma o via PEC. Contenuto necessario: identità del fornitore; importo e natura del credito (anteriore o corrente); scadenza originaria; ragioni della strategicità; effetto atteso sulla continuità; impatto sul piano di tesoreria; eventuali alternative valutate (fornitore sostitutivo, pagamento anticipato delle sole nuove forniture). L’informativa deve precedere il pagamento: una comunicazione inviata dopo il bonifico non soddisfa il comma 2 dell’art. 21 e ricade nella diversa ipotesi del comma 4.

Passo 5 – Attendere la valutazione dell’esperto. La norma non fissa un termine per la risposta dell’esperto. Se l’esperto segnala per iscritto che il pagamento può arrecare pregiudizio (comma 3), l’imprenditore ha davanti un bivio: rinunciare, modificare la proposta al fornitore (ad esempio pagando una quota e rinviando il resto alla soluzione negoziata) oppure procedere comunque, sapendo che il dissenso potrà essere iscritto.

Passo 6 – Se si procede nonostante la segnalazione, informare subito l’esperto. È l’obbligo dell’art. 21, comma 4. Da quel momento decorrono i dieci giorni entro cui l’esperto può iscrivere il dissenso nel registro delle imprese. L’iscrizione è doverosa quando l’atto pregiudica i creditori.

Passo 7 – Valutare le conseguenze del dissenso sulle misure protettive. Se sono in corso misure protettive o cautelari, l’esperto che ha iscritto il dissenso procede alla segnalazione al tribunale ai sensi dell’art. 19, comma 6 (art. 21, comma 5). Il pagamento non coerente può quindi costare non solo le esenzioni future, ma anche la protezione attuale del patrimonio. In questo contesto va letta la Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3634 del 12 febbraio 2025, riportata da Brocardi: una volta revocate le misure protettive, il debitore non ha un diritto pieno al rinvio dell’istruttoria per la liquidazione giudiziale, neppure se chiede tempo per procedure alternative. La perdita della protezione può dunque avere effetti rapidi.

Passo 8 – Conservare la documentazione. Fattura, contratto, corrispondenza con il fornitore, informativa all’esperto, sua risposta, aggiornamento del piano di tesoreria. Questo fascicolo è la prova della coerenza. Il giudizio sulla coerenza, infatti, sarà eventualmente formulato in una procedura successiva da un soggetto (il curatore, il pubblico ministero) che non ha partecipato alle trattative.

Il giudice competente e gli strumenti giudiziali

Il tribunale competente per le misure protettive, le misure cautelari e le autorizzazioni dell’art. 22 è quello individuato dall’art. 27 CCII, che va individuato in base al centro degli interessi principali dell’impresa secondo le regole di quella norma. Per le autorizzazioni, l’art. 22, comma 2, prevede la decisione in composizione monocratica, con il rito camerale degli artt. 737 e seguenti c.p.c. in quanto compatibili, e il reclamo al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento.

I punti in cui più spesso si sbaglia

  • Considerare “corrente” il pagamento di una fattura anteriore solo perché scade dopo l’istanza. Conta il momento in cui è sorto il credito, cioè l’esecuzione della fornitura, non la data di scadenza.
  • Pagare prima e informare dopo, pensando che l’informativa sia una formalità.
  • Pagare per intero un fornitore anteriore senza chiedere nulla in cambio sul piano della continuità (condizioni, tempi di consegna, prezzi stabili).
  • Trattare il socio-fornitore come un fornitore qualsiasi.
  • Utilizzare per pagamenti anteriori la liquidità protetta da misure cautelari concesse per altri scopi.
  • Ritenere che l’assenza di un divieto equivalga a una garanzia: il fatto che i pagamenti non siano inibiti non significa che siano tutti al riparo da revocatorie e responsabilità.

Due esempi di applicazione

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, con dati realistici ma non riferiti a casi reali.

Esempio di calcolo n. 1 – Fornitore strategico che pretende i vecchi debiti

Dati di partenza. Una S.r.l. di produzione alimentare, sopra le soglie dell’impresa minore, presenta istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive. L’esperto accetta l’incarico lunedì 9 febbraio 2026. Il fornitore unico di imballaggi certificati vanta crediti anteriori scaduti per 47.380 euro. Il 12 febbraio 2026 comunica che non eseguirà nuove consegne se non riceve l’intero arretrato. Le forniture correnti valgono in media 8.960 euro al mese.

Analisi. Il contratto quadro con il fornitore è scaduto il 31 dicembre 2025 e le consegne avvengono su ordini singoli. Ne deriva che l’art. 18, comma 5, che tutela i contratti pendenti, offre un appoggio debole: come ha osservato il Tribunale di Modena (26 dicembre 2022), la norma non consente di imporre la prosecuzione di un contratto già scaduto. Non c’è quindi uno strumento per obbligare il fornitore a consegnare.

Proposta costruita con l’impresa. Pagamento immediato del 30% dell’arretrato (47.380 × 0,30 = 14.214 euro); pagamento delle nuove forniture a 15 giorni anziché a 60; il residuo di 33.166 euro (47.380 − 14.214) trattato nella soluzione finale delle trattative alle stesse condizioni degli altri fornitori chirografari strategici.

Informativa all’esperto. Inviata per iscritto lunedì 16 marzo 2026, dopo una fase di trattativa con il fornitore, prima di ogni pagamento. Contiene la stima del danno da interruzione: il fermo della linea di confezionamento produrrebbe una perdita di margine di circa 21.300 euro al mese, superiore al costo del pagamento parziale.

Esito. L’esperto non formula segnalazioni. Il pagamento di 14.214 euro, eseguito dopo l’accettazione dell’incarico, documentato come funzionale alla continuità e non contestato dall’esperto, si colloca nel perimetro dell’art. 24, commi 2 e 5. Se le trattative fallissero e si aprisse la liquidazione giudiziale, il curatore troverebbe un fascicolo che dimostra la coerenza. Resta ferma la responsabilità dell’imprenditore (art. 24, comma 4): l’esenzione non copre eventuali falsità nei dati forniti all’esperto.

Esempio di calcolo n. 2 – Pagamento al socio-fornitore e dissenso dell’esperto

Dati di partenza. Stessa società. Un socio titolare di una ditta di trasporti vanta crediti anteriori per 22.615,40 euro. Il piano in discussione prevede per i chirografari anteriori un pagamento del 42% in 36 mesi. L’amministratore informa l’esperto per iscritto che intende saldare integralmente il socio. L’esperto segnala per iscritto che il pagamento pregiudica i creditori, perché il servizio è sostituibile e il pagamento integrale altera il trattamento proposto agli altri.

Sviluppo. L’amministratore paga comunque lunedì 16 marzo 2026 e ne informa l’esperto lo stesso giorno. I dieci giorni dell’art. 21, comma 4, si chiudono giovedì 26 marzo 2026. L’esperto iscrive il dissenso il 23 marzo.

Calcolo del pregiudizio. Se il socio fosse stato trattato come gli altri chirografari avrebbe ricevuto 22.615,40 × 0,42 = 9.498,47 euro. Il pagamento integrale gli ha attribuito 13.116,93 euro in più (22.615,40 − 9.498,47), sottratti alla massa.

Esito. Con il dissenso iscritto, il pagamento perde l’esenzione da revocatoria (art. 24, comma 3) e quella penale (art. 24, comma 5). Se le trattative si chiudono senza accordo e, lunedì 11 maggio 2026, viene presentato un ricorso per liquidazione giudiziale poi accolto, il curatore potrà agire in revocatoria contro il socio e valutare la posizione dell’amministratore sotto il profilo dell’art. 322, comma 3. In più, essendo in corso misure protettive, l’esperto procede alla segnalazione al tribunale prevista dall’art. 19, comma 6: la protezione dell’intera impresa è messa a rischio da un singolo pagamento di poco più di 22.000 euro.

Situazioni fuori dalla regola generale

Il fornitore che subordina le nuove consegne al pagamento dei vecchi debiti

È la situazione più frequente e la più delicata. Va precisato che il fornitore non è obbligato a vendere: se non esiste un contratto pendente, nessuna norma della composizione negoziata lo costringe a concludere nuovi contratti. Il quadro cambia quando il contratto è in corso (somministrazione, contratto quadro con obblighi di consegna, appalto di servizi): in questo caso l’art. 18, comma 5, impedisce al creditore destinatario delle misure di rifiutare unilateralmente l’adempimento, di provocare la risoluzione o di modificare il contratto in danno dell’imprenditore per il solo mancato pagamento dei crediti anteriori. Il Tribunale di Ivrea (17 febbraio 2023), secondo il massimario 2026 della Camera di commercio di Pistoia-Prato, ha ricondotto questo divieto agli effetti automatici della pubblicazione dell’istanza. Il Tribunale di Modena (26 dicembre 2022) ne ha invece fissato il limite: la tutela riguarda i rapporti pendenti fino alla loro naturale scadenza e non permette di imporre la prosecuzione di un contratto ormai scaduto.

C’è poi un secondo limite, che riguarda i debiti nuovi. Il Tribunale di Milano (19 giugno 2025) ha rigettato la richiesta di inibire ai creditori l’esercizio dei rimedi contrattuali per il mancato pagamento dei debiti correnti maturati durante le trattative: l’imprenditore deve adempiere le obbligazioni correnti secondo buona fede. La protezione copre l’arretrato, non l’inadempimento delle forniture successive. In termini operativi, l’impresa che non riesce a pagare le forniture correnti non può contare sulla composizione negoziata per costringere il fornitore a consegnare.

Da qui la strategia più frequente: pagare puntualmente le forniture correnti (eventualmente con tempi più brevi o anticipati), proporre il pagamento di una quota dell’arretrato solo se il fornitore è davvero strategico e documentarne la ragione all’esperto, collocare il residuo nella soluzione finale. La qualificazione di un pagamento parziale come “prezzo della continuità” deve essere supportata da numeri, non da un’affermazione generica.

I pagamenti eseguiti tra il deposito dell’istanza e l’accettazione dell’esperto

Esiste un intervallo che molti imprenditori sottovalutano. L’istanza viene presentata tramite la piattaforma telematica, il segretario generale della camera di commercio (o la commissione, per le imprese sopra soglia) procede alla nomina, l’esperto deve accettare l’incarico. Tra il deposito dell’istanza e l’accettazione possono passare alcuni giorni. In quei giorni l’impresa continua a pagare, ma le esenzioni dell’art. 24, commi 2 e 5, non sono ancora operative, perché la norma le collega espressamente ai pagamenti successivi all’accettazione dell’incarico. Se le misure protettive sono state richieste, inoltre, esse decorrono dalla pubblicazione dell’istanza, che a sua volta avviene insieme all’accettazione dell’esperto secondo l’art. 18, comma 1. Ne deriva un consiglio operativo semplice: nei giorni che precedono l’accettazione dell’esperto, i pagamenti di debiti anteriori vanno sospesi o limitati allo stretto indispensabile, perché restano soggetti alle regole ordinarie della revocatoria e della bancarotta in caso di procedura successiva. I pagamenti correnti, eseguiti nei termini d’uso del rapporto, restano invece normalmente difendibili anche in quella finestra, secondo l’impostazione della Cass. civ., Sez. I, n. 25162 del 2016 sui termini d’uso.

Le misure cautelari a tutela della continuità

Quando l’art. 18, comma 5, non basta, l’imprenditore può chiedere al tribunale misure cautelari. La giurisprudenza raccolta nel massimario mostra aperture e chiusure. Il Tribunale di Vicenza (23 luglio 2025) ha ammesso misure cautelari atipiche di sospensione dei pagamenti in favore dei creditori e di divieto temporaneo di escussione delle garanzie, comprese quelle pubbliche del Fondo di garanzia. Il Tribunale di Verona (11 dicembre 2025) ha invece rigettato richieste cautelari che incidevano sul regolamento dei contratti pendenti, salvo casi eccezionali in cui il bilanciamento degli interessi lo giustifichi. Il Tribunale di Verona (22 gennaio 2024), sul versante bancario, ha affermato che la banca può revocare o sospendere gli affidamenti solo per giustificato motivo comunicato per iscritto e che, in caso di violazione, il giudice può ordinare l’esecuzione del contratto con un’indennità giornaliera per il ritardo. Il quadro, quindi, non è uniforme: la richiesta va costruita sul singolo rapporto.

I crediti tributari e previdenziali

Il pagamento dei debiti verso l’erario e gli enti previdenziali pone problemi propri. Il Tribunale di Catania (14 giugno 2022) ha escluso che la sospensione dei pagamenti dei debiti iscritti a ruolo o previdenziali sia una misura protettiva tipica, ammettendo che possa essere valutata come misura cautelare. Il Tribunale di Ivrea (24 dicembre 2025) ha escluso un’opposizione al DURC, ma ha ammesso un accertamento interinale dei presupposti funzionale alla continuità se il piano prevede il pagamento integrale, anche rateale, del credito previdenziale. Per i tributi, lo strumento dedicato è la transazione fiscale nella composizione negoziata dell’art. 23, comma 2-bis, che secondo Brocardi è stato modificato anche dal D.Lgs. 147/2026 (in vigore dal 12 agosto 2026, secondo le fonti secondarie consultate) con l’estensione ai tributi di regioni, province, città metropolitane e comuni; il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale va controllato prima di ogni proposta. Pagare un tributo locale anteriore “per evitare problemi”, senza inserirlo nella strategia complessiva, è una scelta da evitare.

Gli incassi dalla pubblica amministrazione

C’è anche il lato attivo. Il Tribunale della Spezia (23 febbraio 2023) ha ritenuto che, durante il divieto di azioni esecutive, non operi il meccanismo di blocco dei pagamenti della pubblica amministrazione verso i creditori morosi con il fisco, con la conseguenza che gli enti pubblici devono continuare a pagare. È un dato rilevante, perché la liquidità per pagare i fornitori strategici spesso proviene proprio dai crediti verso enti pubblici.

L’impresa minore (art. 25-quater)

L’imprenditore commerciale o agricolo sotto le soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d), accede alla composizione negoziata con le regole dell’art. 25-quater. Il comma 5 richiama, in quanto compatibili, gli artt. 18, 19, 21 e 22, ma dell’art. 24 richiama soltanto i commi 3 e 4. Non sono quindi richiamati il comma 2 (esenzione da revocatoria) e il comma 5 (esenzione dalla bancarotta preferenziale e semplice). La lettura più piana è che il legislatore abbia ritenuto quelle esenzioni non necessarie, perché l’impresa minore non è soggetta a liquidazione giudiziale e il suo sbocco concorsuale è la liquidazione controllata o il concordato minore (art. 25-quater, comma 4). Il comma 6 dell’art. 25-quater, tuttavia, conserva gli effetti degli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell’art. 22 anche in caso di successivo accordo di ristrutturazione, concordato minore, liquidazione controllata o concordato semplificato omologato. Per l’impresa minore, dunque, la coerenza del pagamento e il confronto con l’esperto restano essenziali, ma l’effetto protettivo va valutato sulle regole della procedura che potrebbe seguire. Non risultano, nelle fonti consultate, pronunce specifiche sull’art. 25-quater.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, valuta con lo staff dello Studio la coerenza di ogni pagamento rilevante prima che venga eseguito.

Domande frequenti sui pagamenti in composizione negoziata

Le misure protettive mi vietano di pagare i fornitori?
No. L’art. 18, comma 3, CCII lo dice espressamente: i pagamenti non sono inibiti. Le misure protettive impediscono ai creditori di iniziare o proseguire esecuzioni e cautele, ma lasciano all’impresa la possibilità di pagare. Il punto non è se si possa pagare, ma come: i pagamenti coerenti con le trattative e con le prospettive di risanamento, eseguiti dopo l’accettazione dell’esperto e senza suo dissenso, godono di esenzioni da revocatoria e da bancarotta preferenziale; gli altri restano esposti.

Posso pagare le fatture dei fornitori emesse dopo l’apertura della composizione?
Sì, e di regola devi farlo. Sono debiti correnti, indispensabili per la continuità. Il Tribunale di Milano (19 giugno 2025) ha ricordato che l’imprenditore deve adempiere secondo buona fede le obbligazioni correnti e ha negato una protezione cautelare contro i rimedi dei creditori per i debiti maturati durante le trattative. Attenzione però a distinguere: conta il momento della fornitura, non quello della fattura. Una consegna eseguita prima dell’istanza genera un credito anteriore, anche se fatturata dopo.

Un fornitore mi chiede di saldare tutto l’arretrato per continuare a consegnare: posso accettare?
Puoi, ma è il caso in cui l’informativa scritta all’esperto è più importante. Se il contratto è pendente, l’art. 18, comma 5, impedisce al fornitore di rifiutare l’adempimento per il solo mancato pagamento dei crediti anteriori. Se il contratto è scaduto, il fornitore non è obbligato a consegnare. In entrambi i casi conviene negoziare un pagamento parziale, motivarne la necessità per la continuità e comunicarlo all’esperto prima di pagare.

Cosa rischio se pago un creditore e poi la composizione fallisce?
Se si apre una liquidazione giudiziale, il curatore esamina i pagamenti. Quelli coerenti, eseguiti dopo l’accettazione dell’esperto e senza dissenso iscritto, sono sottratti alla revocatoria dell’art. 166, comma 2, e non integrano la bancarotta preferenziale o semplice (art. 24, commi 2 e 5). Quelli contrari al dissenso dell’esperto restano revocabili e possono essere valutati penalmente. La responsabilità dell’imprenditore resta comunque ferma.

Devo comunicare all’esperto ogni singolo pagamento?
No. L’art. 21, comma 2, impone l’informativa preventiva scritta per gli atti di straordinaria amministrazione e per i pagamenti non coerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento. I pagamenti correnti ordinari non richiedono una comunicazione specifica. Nella pratica, però, quando un pagamento riguarda un debito anteriore o un importo significativo, la comunicazione preventiva è la scelta prudente, perché costruisce la prova della coerenza.

Se l’esperto non risponde alla mia comunicazione, posso pagare?
È un caso limite. La norma non fissa un termine per la risposta dell’esperto e non trasforma il silenzio in un’approvazione. Se il pagamento è urgente, conviene sollecitare per iscritto un riscontro e indicare la data prevista del pagamento. Se l’esperto non segnala un pregiudizio, il pagamento resta valutabile sul piano della coerenza; se lo segnala dopo, si applica il meccanismo dell’art. 21, comma 4, con i dieci giorni per l’eventuale iscrizione del dissenso.

Il quadro giurisprudenziale sui pagamenti durante le trattative

Va precisato in apertura che le pronunce sulla composizione negoziata sono quasi tutte di merito e riportate nei massimari senza numero. Le pronunce di legittimità citate riguardano profili collegati (misure protettive, bancarotta preferenziale, revocatoria) e sono attribuite alla fonte da cui sono state lette.

Pronuncia Principio (riformulato) Rilevanza per il tema
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3634 del 12/2/2025 (Brocardi) Venute meno le misure protettive, il debitore non ha un diritto pieno al rinvio dell’istruttoria per la liquidazione giudiziale, neppure invocando procedure alternative Mostra quanto rapidamente la revoca delle misure, anche per pagamenti non coerenti, possa aprire la strada alla liquidazione
Cass. pen. n. 29874/2021 (Eutekne) Il dolo specifico della bancarotta preferenziale manca se il pagamento serve in via esclusiva o prevalente a salvaguardare l’attività e l’obiettivo di evitare il dissesto è ragionevolmente raggiungibile Criterio utile per valutare i pagamenti ai fornitori strategici, anche al di fuori delle esenzioni dell’art. 24
Cass. civ., Sez. I, n. 25162 del 7/12/2016 (EC News) I “termini d’uso” che escludono la revocatoria dei pagamenti di beni e servizi si misurano sul concreto rapporto tra le parti, nei tempi e nelle modalità Indica che anche i debiti correnti vanno pagati secondo la prassi effettiva del rapporto per restare al riparo
Trib. Milano 19/6/2025 (massimario CCIAA 2026) Non si inibiscono ai creditori i rimedi contrattuali per i debiti correnti maturati durante le trattative: l’imprenditore deve adempierli secondo buona fede Le forniture correnti vanno pagate
Trib. Ivrea 17/2/2023 (massimario CCIAA 2026) Effetto automatico dell’istanza: i creditori non possono rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti per il mancato pagamento di crediti anteriori Tutela contro il fornitore che sospende le consegne per l’arretrato
Trib. Modena 26/12/2022 (massimario CCIAA 2026) L’art. 18 c.5 tutela i rapporti pendenti fino alla naturale scadenza, non impone la prosecuzione di contratti scaduti Limite della tutela verso i fornitori senza contratto in corso
Trib. Verona 22/1/2024 (massimario CCIAA 2026) La banca revoca o sospende gli affidamenti solo per giustificato motivo scritto; il giudice può ordinare l’esecuzione con indennità di ritardo Garantisce la liquidità con cui pagare i fornitori
Trib. Verona 11/12/2025 (massimario CCIAA 2026) Respinte le cautele che incidono sul regolamento dei contratti pendenti, salvo casi eccezionali di adeguato bilanciamento Le misure cautelari sui contratti non sono automatiche
Trib. Vicenza 23/7/2025 (massimario CCIAA 2026) Ammesse cautele atipiche di sospensione dei pagamenti ai creditori e divieto di escussione delle garanzie, anche pubbliche Strumento per ordinare i flussi di cassa durante le trattative
Trib. Lanciano 17/10/2025 (massimario CCIAA 2026) Cautele oltre i 240 giorni, fino a dodici mesi, per proteggere la liquidità da una cessione di ramo autorizzata ex art. 22 La liquidità da atti autorizzati può essere protetta e destinata al piano
Trib. La Spezia 23/2/2023 (massimario CCIAA 2026) Durante il divieto di esecuzioni non opera il blocco dei pagamenti della PA verso i debitori morosi col fisco Mantiene gli incassi necessari per pagare i fornitori
Trib. Catania 14/6/2022 (massimario CCIAA 2026) La sospensione dei pagamenti di debiti a ruolo o previdenziali non è misura protettiva tipica, ma può essere chiesta come cautela Distingue i pagamenti fiscali e contributivi da quelli ai fornitori
Trib. Ivrea 24/12/2025 (massimario CCIAA 2026) Esclusa l’opposizione al DURC; ammesso un accertamento interinale dei presupposti se il piano prevede il pagamento integrale, anche rateale, dei contributi Regolarità contributiva necessaria per lavorare con committenti e fornitori

Sul piano interpretativo, la lettura congiunta delle pronunce produce tre indicazioni. La prima: la protezione verso i fornitori riguarda l’arretrato e i contratti pendenti, mai l’inadempimento delle forniture successive (Milano, Ivrea, Modena). La seconda: per i pagamenti anteriori, il criterio decisivo resta la funzione di salvaguardia dell’attività, che la Cassazione penale già valorizzava per escludere il dolo della bancarotta preferenziale e che l’art. 24, comma 5, ha tradotto in un’esenzione espressa, legata però alla coerenza valutata dall’esperto e all’assenza di dissenso. La terza: i giudici di merito sono disponibili a misure cautelari sui flussi di cassa, ma con un bilanciamento rigoroso (Vicenza da un lato, Verona dall’altro).

Va precisato che sull’esenzione specifica dell’art. 24, commi 2 e 5, nelle fonti consultate non sono emerse pronunce di legittimità: la casistica giudiziale si formerà soprattutto nelle liquidazioni giudiziali aperte dopo composizioni non riuscite.

Cosa può fare lo Studio Monardo sui pagamenti durante la composizione negoziata

In termini operativi, lo Studio interviene con strumenti concreti, ciascuno orientato a costruire la prova della coerenza prima che il pagamento venga eseguito.

  1. Classifichiamo i debiti verso i fornitori alla data di accettazione dell’esperto, fattura per fattura, distinguendo crediti anteriori, correnti, privilegiati e con riserva di proprietà.
  2. Individuiamo i fornitori realmente strategici, con lo staff di commercialisti, misurando l’impatto dell’interruzione della fornitura sul margine e sui ricavi.
  3. Verifichiamo l’esistenza di contratti pendenti e la loro scadenza, per stabilire se il fornitore è vincolato dall’art. 18, comma 5, o se è libero di non consegnare.
  4. Redigiamo l’informativa scritta all’esperto prevista dall’art. 21, comma 2, con importi, motivazioni, alternative valutate ed effetti sul piano di tesoreria.
  5. Negoziamo con il fornitore proposte di pagamento parziale dell’arretrato collegate a condizioni di continuità (tempi di consegna, prezzi, pagamenti più brevi sulle nuove forniture).
  6. Predisponiamo i ricorsi per misure cautelari davanti al tribunale competente quando i soli effetti dell’art. 18 non bastano a garantire le forniture o la liquidità.
  7. Diffidiamo banche e intermediari che sospendono o revocano linee di credito in contrasto con l’art. 18, commi 5 e 5-bis.
  8. Valutiamo le richieste di autorizzazione ex art. 22 (finanziamenti prededucibili, cessioni d’azienda) da cui provengono le risorse per pagare i fornitori.
  9. Ricostruiamo il fascicolo della coerenza di ogni pagamento, così da renderlo leggibile da un curatore o da un pubblico ministero in un’eventuale procedura successiva.
  10. Assistiamo l’imprenditore e gli amministratori nelle azioni revocatorie e nei procedimenti per bancarotta che dovessero seguire, con la stessa linea difensiva costruita durante le trattative.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema la competenza più pertinente è quella di Esperto Negoziatore: chi conosce dall’interno il ruolo dell’esperto sa quali informazioni servono per valutare la coerenza di un pagamento e quando un’informativa rischia di provocare un dissenso. A essa si unisce la qualifica di cassazionista, che consente di seguire con continuità di strategia l’eventuale contenzioso successivo (revocatorie, reclami, impugnazioni) fino alla Corte di Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso: i commercialisti sul piano finanziario e sui flussi di cassa, gli avvocati sui contratti, sulle informative e sui ricorsi. Lo Studio non promette esiti: si impegna a verificare, documentare e costruire la strategia più solida sui dati dell’impresa.

In sintesi

Durante la composizione negoziata i fornitori si possono pagare: l’art. 18, comma 3, CCII esclude che le misure protettive inibiscano i pagamenti. Le forniture correnti vanno pagate con regolarità, perché la protezione non copre i nuovi inadempimenti. I debiti anteriori verso fornitori strategici possono essere pagati se il pagamento è coerente con le trattative e con il risanamento, preferibilmente dopo un’informativa scritta all’esperto; gli altri pagamenti anteriori richiedono l’informativa preventiva dell’art. 21 e possono provocare un dissenso che fa cadere le esenzioni da revocatoria e da bancarotta dell’art. 24.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e quindi conosce dall’interno i criteri con cui l’esperto valuta i pagamenti; la qualifica di cassazionista e lo staff di avvocati e commercialisti consentono di affiancare l’impresa dalla prima informativa fino all’eventuale contenzioso nei gradi superiori.

📩 Hai un fornitore che chiede il saldo dell’arretrato o un pagamento da decidere nei prossimi giorni? Scrivici subito: i contatti dello Studio sono al termine di questa guida.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO