Bisogna Aver Pagato Una Percentuale Minima Ai Creditori Per Ottenere L’esdebitazione?

La maggior parte delle persone sovraindebitate che rinunciano alla liberazione dai debiti non lo fa perché non ne ha diritto, ma perché è convinta di dover prima pagare ai creditori una “quota minima” che la legge vigente, per chi chiede oggi l’esdebitazione, non prevede più.

L’esperienza insegna che la domanda del titolo arriva quasi sempre da chi ha già deciso di arrendersi: «ho pochi beni, uno stipendio modesto, i creditori prenderebbero pochissimo, quindi l’esdebitazione non fa per me». È un ragionamento comprensibile, ma nella grande maggioranza dei casi parte da un presupposto sbagliato o superato. Nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), nel testo vigente a ottobre 2026 dopo il correttivo D.Lgs. 136/2024, le condizioni per l’esdebitazione sono elencate nell’art. 280 e sono tutte di tipo soggettivo: riguardano il comportamento del debitore, non la percentuale incassata dai creditori. La “percentuale minima” esisteva nella vecchia legge fallimentare, e sopravvive solo per una categoria precisa di persone; una soglia del 10% compariva poi nella vecchia versione della norma sul debitore incapiente, ed è stata tolta. Il punto che sfugge quasi sempre è che la quantità di attivo conta ancora, ma in momenti diversi e con funzioni diverse: per aprire la liquidazione controllata su domanda del debitore, e per far omologare un piano del consumatore o un concordato minore.

In questa guida mettiamo in fila gli errori che vediamo più spesso, dal più grave al più sottile:

  1. Credere che nel CCII l’esdebitazione richieda il pagamento di una percentuale minima ai creditori.
  2. Applicare al proprio caso la regola sbagliata: la vecchia legge fallimentare quando vale il CCII, o il CCII quando si è stati dichiarati falliti prima del 15 luglio 2022.
  3. Fidarsi delle guide vecchie sul debitore incapiente e sulla soglia del “10%” delle utilità sopravvenute.
  4. Confondere l’apertura della liquidazione controllata con l’esdebitazione, e l’attivo da distribuire con la percentuale da pagare.
  5. Cercare una percentuale minima nel piano del consumatore e nel concordato minore, dove conta invece la convenienza rispetto alla liquidazione.
  6. Rinunciare in partenza, sottovalutando il vero filtro: la meritevolezza e la condotta del debitore.

Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo tema? Perché l’esdebitazione è il punto di arrivo delle procedure di sovraindebitamento, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno il lavoro dell’Organismo di composizione della crisi, che è proprio il soggetto chiamato ad attestare se c’è attivo da distribuire, a redigere le relazioni sulla meritevolezza e a vigilare sulle utilità sopravvenute dell’incapiente. Da qui nasce la capacità di capire, prima di depositare qualsiasi domanda, quale regola si applica al singolo caso e quale strada porta davvero alla liberazione dai debiti.

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Errore n. 1 – Credere che nel CCII serva aver pagato una percentuale minima ai creditori

L’errore

Un lavoratore dipendente con 74.000 euro di debiti tra finanziarie e carte revolving legge su un forum che «l’esdebitazione la danno solo se i creditori prendono almeno qualcosa di significativo». Calcola che, con il suo stipendio, nella liquidazione controllata i creditori recupererebbero forse il 4 o 5%. Conclude che il giudice gli dirà di no e non si rivolge a nessuno. Intanto il pignoramento del quinto continua.

Perché è un errore

L’art. 280 CCII, nel testo vigente letto su Brocardi (aggiornato al 12/8/2026), stabilisce che il debitore è ammesso alla liberazione dai debiti a condizione che: a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, o per altri delitti connessi all’attività d’impresa, salvo riabilitazione (con rinvio della decisione se il procedimento penale è in corso o se sono state applicate misure di prevenzione); b) non abbia distratto l’attivo, esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio, o fatto ricorso abusivo al credito; c) non abbia ostacolato o rallentato la procedura e abbia fornito agli organi tutte le informazioni e i documenti utili; d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione; e) non ne abbia già beneficiato per due volte.

Cinque lettere, nessuna delle quali parla di quanto hanno incassato i creditori. Per la liquidazione controllata, l’art. 282 c.2 aggiunge due condizioni: nessuna condanna definitiva per i reati dell’art. 344 CCII e nessun sovraindebitamento determinato con colpa grave, malafede o frode. Anche qui, nessuna percentuale. L’art. 279 completa il quadro: il debitore ha diritto all’esdebitazione decorsi tre anni dall’apertura della procedura di liquidazione o alla chiusura, se arriva prima.

La Corte di cassazione lo ha detto in modo esplicito. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28505 del 6 novembre 2024 (massima su Brocardi), decidendo un caso ancora regolato dalla legge fallimentare, ha affermato che la modesta consistenza del patrimonio non può di per sé escludere il beneficio, una volta accertato che non dipende da condotte ostruzionistiche, negligenti, fraudolente o distrattive; e ha ricordato che l’art. 280 CCII ha escluso la rilevanza del requisito oggettivo, perché in contrasto con la finalità dell’istituto. Sulla stessa linea, secondo la sintesi pubblicata da Unijuris, Trib. Urbino 9 dicembre 2025 ha valorizzato l’assenza di malafede, frode o colpa grave, e non la misura della soddisfazione dei creditori.

Le conseguenze

Chi crede alla soglia inesistente perde tempo, e il tempo nel sovraindebitamento costa: gli interessi convenzionali continuano a correre finché non si deposita una domanda (l’art. 268 c.5 ne sospende il corso, ai soli effetti del concorso, solo dal deposito), i pignoramenti proseguono, nuovi creditori possono agire. La conseguenza più grave è restare per anni esposti a esecuzioni individuali su un debito che, con una procedura correttamente impostata, si sarebbe potuto chiudere nel giro di tre anni dall’apertura della liquidazione controllata. Il triennio dell’art. 282 c.1 non comincia a decorrere finché la procedura non viene aperta: ogni mese di attesa è un mese che si aggiunge al percorso.

Cosa fare invece

Il primo passo non è chiedersi «quanto posso pagare», ma «quale procedura si adatta alla mia situazione e se ho le condizioni soggettive per l’esdebitazione». La verifica corretta riguarda la propria condotta passata (come sono nati i debiti, se ci sono stati atti di distrazione, se ci sono condanne o precedenti esdebitazioni negli ultimi cinque anni) e la possibilità di dimostrare all’OCC che c’è qualcosa da mettere a disposizione dei creditori, anche poco. Con questi elementi si sceglie tra liquidazione controllata, piano del consumatore, concordato minore o esdebitazione dell’incapiente. Raccogli subito i documenti che servono in quasi tutte le procedure: elenco completo dei creditori con importi, dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, buste paga, atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni.

Il dettaglio che pochi conoscono

Nel CCII una “percentuale” compare davvero in materia di esdebitazione, ma con tutt’altra funzione. L’art. 278 c.2 stabilisce che, nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso, l’esdebitazione opera solo per la parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado. Tradotto: se i chirografari ammessi hanno preso il 3%, il creditore anteriore che non si è insinuato può ancora pretendere quel 3% del suo credito, mentre il resto diventa inesigibile. Non è una soglia d’accesso, è un limite all’effetto liberatorio verso chi è rimasto fuori. La regola è vigente, ma è stata contestata davanti alla Corte costituzionale: con l’ord. 104/2026 la Corte ha restituito gli atti ai Tribunali di Verona e Milano per un vizio di notifica ai creditori ammessi, e le ordinanze sono state ripubblicate in Gazzetta Ufficiale il 23 settembre 2026, quindi la questione è tornata davanti alla Corte ed è in attesa di decisione. Per questo è importante che l’elenco dei creditori depositato sia completo: chi dimentica un creditore rischia di lasciargli una porta aperta. Ricorda anche che l’art. 278 c.6 fa salvi i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori, e che il c.7 esclude dall’esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti da risarcimento per fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti.

Errore n. 2 – Applicare al proprio caso la regola sbagliata: legge fallimentare o CCII

L’errore

Un ex commerciante, dichiarato fallito nel 2018, legge nel 2026 un articolo aggiornato che spiega correttamente come nel CCII non serva più il soddisfacimento dei creditori. Deposita una domanda di esdebitazione richiamando l’art. 280 CCII, dando per scontato che il fatto che i creditori non abbiano preso nulla sia irrilevante. Oppure, al contrario, una persona entrata in liquidazione controllata nel 2025 si sente dire da un conoscente che «senza almeno un pagamento parziale l’esdebitazione è esclusa», e si scoraggia.

Perché è un errore

Le due discipline convivono, e quale si applichi dipende dalla data di apertura della procedura. L’art. 142 c.2 della legge fallimentare (testo letto su Brocardi) escludeva l’esdebitazione quando non fossero stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali. Era un requisito oggettivo vero e proprio. Le Sezioni Unite lo hanno interpretato in senso favorevole al debitore: secondo Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 24214 del 18 novembre 2011 (massima su Brocardi), la condizione è soddisfatta anche quando alcuni creditori concorsuali non ricevono nulla, purché i riparti abbiano coperto almeno in parte i debiti nel loro complesso, con una valutazione comparativa del giudice tra quanto pagato e quanto dovuto. Su questa linea la Cassazione ha poi precisato che il beneficio va negato solo se i creditori sono rimasti del tutto insoddisfatti o soddisfatti in misura affatto irrisoria: Cass. civ., Sez. I, ord. n. 26303 del 9 ottobre 2024 (testo riprodotto su studiocerbone.com) ha giudicato non irrisorio un soddisfacimento complessivo del 4,09%, cassando il decreto d’appello e concedendo direttamente l’esdebitazione; Cass. n. 27562/2024 (citata da ecnews, data non indicata) ha ribadito che la parzialità va riferita alla massa dei creditori e che il giudice deve guardare a tutte le risultanze della procedura, non alla sola percentuale; Cass., Sez. I, ord. n. 15246/2022 (citata da ecnews) aveva ritenuto non irrisorio il 13,89%.

Chi è stato dichiarato fallito prima del 15 luglio 2022 resta però soggetto a questa disciplina, anche se presenta la domanda oggi. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14835 del 3 giugno 2025 (massima su Brocardi e passaggi riportati nella Cass. 30108/2025) ha chiarito che l’istanza di esdebitazione presentata dopo il 15/7/2022 da chi era fallito prima di quella data resta regolata dalla legge fallimentare, perché la norma transitoria del CCII (art. 390) non menziona le procedure di esdebitazione; lo stesso vale per la liquidazione del patrimonio della L. 3/2012. In senso conforme, secondo la sintesi di Unijuris, Cass. civ., Sez. I, n. 1469 del 22 gennaio 2026 ha ribadito che i falliti restano regolati dalla legge fallimentare, aggiungendo considerazioni sulla compatibilità con il diritto UE del termine annuale previsto dall’art. 143 l.fall. per la domanda.

Le conseguenze

Per l’ex fallito, invocare l’art. 280 CCII significa costruire la domanda sulla norma sbagliata: il tribunale applicherà l’art. 142 l.fall. e verificherà il soddisfacimento almeno parziale. Ancora più grave è l’errore di chi, già fallito e non esdebitato, prova a rientrare dalla porta dell’incapiente: Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30108 del 14 novembre 2025 ha stabilito che il debitore incapiente già dichiarato fallito, che non abbia ottenuto per qualsiasi ragione l’esdebitazione dell’art. 142 l.fall., non può invocare l’esdebitazione dell’incapiente dell’art. 283 CCII per la stessa esposizione debitoria del fallimento. La stessa ordinanza ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario contro il decreto di diniego emesso senza contraddittorio, osservando che la domanda può essere riproposta, e ha lasciato aperto il caso dei debiti sorti dopo il fallimento. Per chi invece è in liquidazione controllata dopo il 15/7/2022, l’errore opposto, credere che serva il pagamento parziale, porta soltanto a rinunciare a un diritto.

Cosa fare invece

Prima di tutto si individua la data di apertura della procedura concorsuale: fallimento o liquidazione del patrimonio aperti prima del 15 luglio 2022 restano nella legge fallimentare o nella L. 3/2012; liquidazione giudiziale o controllata aperte dopo seguono il CCII. Per l’ex fallito si ricostruiscono i riparti eseguiti dal curatore (prededucibili, privilegiati, chirografari) e si calcola la percentuale complessiva distribuita rispetto al passivo ammesso: alla luce di Cass. 26303/2024, anche pochi punti percentuali possono bastare, se non sono simbolici. Si verifica poi il rispetto del termine per la domanda previsto dalla legge fallimentare, tenendo conto di quanto osservato dalla Cass. 1469/2026. Per i debiti nati dopo il fallimento, la questione resta aperta e va valutata caso per caso.

Il dettaglio che pochi conoscono

Anche nel regime della legge fallimentare non conta solo la percentuale dei chirografari. Le pronunce richiamate considerano l’insieme dei creditori concorsuali: se i riparti hanno pagato integralmente i prededucibili e in parte i privilegiati, e i chirografari non hanno preso nulla, il requisito può comunque essere integrato. Una pronuncia anteriore al periodo considerato, Cass. n. 16564 dell’11 giugno 2021 (commentata da edotto.com), ha accolto il ricorso di due soci di una snc falliti per i quali i giudici di merito avevano ritenuto insufficiente un attivo di oltre 2 milioni distribuito tra prededucibili, ipotecari e parte dei privilegiati. E per il socio illimitatamente responsabile fallito in estensione, Cass. civ., ord. n. 15359 del 31 maggio 2023 (riproduzione su studiocerbone.com) ha precisato che tra i creditori concorsuali rientrano anche quelli della società e che il requisito del soddisfacimento parziale va letto in chiave di favore per il debitore, richiamando anche la Direttiva UE 2019/1023.

Errore n. 3 – Fidarsi delle guide vecchie sul debitore incapiente e sul “10%”

L’errore

Una pensionata sola, con 9.800 euro di reddito annuo e 58.000 euro di debiti, legge una guida del 2023 sull’esdebitazione dell’incapiente: «se entro quattro anni sopravvengono utilità che consentono di pagare almeno il 10% dei crediti, dovrai pagare». Si spaventa all’idea di una possibile eredità, oppure, al contrario, si convince che qualunque somma inferiore al 10% sia “al sicuro” e non la dichiara.

Perché è un errore

L’art. 283 CCII è stato modificato dal D.Lgs. 136/2024. Il testo previgente (versione al 24/1/2024) parlava di «quattro anni» e di utilità che consentissero il soddisfacimento dei creditori «in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento». Il testo vigente del comma 1, letto su Brocardi e aggiornato al correttivo, recita invece: «Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta. Resta ferma l’esigibilità del debito, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 9, se entro tre anni dal decreto del giudice sopravvengano utilità ulteriori rispetto a quanto indicato nel comma 2, che consentano l’utile soddisfacimento dei creditori. Non sono considerate utilità, ai sensi del secondo periodo, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.»

Due cambiamenti, quindi: il periodo di osservazione è sceso da quattro a tre anni, e la soglia del 10% non c’è più. Al suo posto c’è un criterio elastico, l’«utile soddisfacimento dei creditori», e il riferimento alle utilità «ulteriori rispetto a quanto indicato nel comma 2», cioè rispetto al reddito che la legge considera compatibile con l’incapienza (assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE). Il comma 9 affida all’OCC, nei tre anni successivi al deposito del decreto, la vigilanza sulla dichiarazione annuale e la verifica delle utilità ulteriori; se l’OCC le riscontra, previa autorizzazione del giudice, lo comunica ai creditori, che possono iniziare azioni esecutive e cautelari «sulle predette utilità».

Le conseguenze

L’errore delle guide vecchie produce due danni opposti. Il primo è la paura: chi pensa di dover poi pagare il 10% rinuncia a una procedura pensata proprio per chi non ha nulla. Il secondo è più insidioso. Chi crede che sotto il 10% non succeda nulla può omettere di dichiarare un’utilità sopravvenuta, e l’art. 283 c.7 prevede che il decreto indichi il termine entro cui presentare ogni anno la dichiarazione, a pena di revoca. Non si tratta di un rischio teorico: anche decreti di tribunale successivi al correttivo hanno continuato a usare la vecchia formula. Secondo quanto verificato su questi provvedimenti, Trib. Venezia, decr. n. 1/2025 del 20 gennaio 2025 e Trib. Como, decr. 28 ottobre 2025 riportano ancora i «quattro anni» e il «10%», non allineati al testo vigente. Persino un contributo professionale del marzo 2025 su una rivista specializzata (ecnews, 21/3/2025) indicava ancora il 10% e i quattro anni. Se lo leggono i giudici e le riviste, figurarsi i forum.

Cosa fare invece

Fai riferimento al testo vigente: tre anni dal decreto, nessuna soglia percentuale, utilità ulteriori rispetto al parametro del comma 2 che consentano l’utile soddisfacimento dei creditori, finanziamenti esclusi. Se il tuo decreto riporta la vecchia formula, conservalo e confrontalo con il testo vigente insieme al professionista: la differenza può incidere su durata della vigilanza e su cosa dichiarare. Quanto alla dichiarazione annuale, il comma 7 la dice dovuta «ove positiva», ma molti decreti la chiedono comunque ogni anno: la scelta prudente è depositarla sempre, entro il termine indicato nel decreto, anche quando non è cambiato nulla. Ricorda poi che l’esdebitazione dell’incapiente si ottiene una sola volta nella vita e richiede la meritevolezza (c.1 e c.7): il giudice la esclude in caso di frode, dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il comma 2 dell’art. 283 non è solo una soglia d’accesso: è anche il metro delle utilità «ulteriori» del comma 1. Con i dati verificati (assegno sociale 2026 provvisorio 7.101,12 euro annui, circolare INPS n. 153 del 19/12/2025; scala di equivalenza del D.P.C.M. 159/2013), la soglia annua per una persona sola è 10.651,68 euro (7.101,12 × 1,5 × 1,00), per due componenti 16.723,14 euro, per tre 21.729,43 euro, per quattro 26.203,13 euro. Sul modo di leggere il confronto esistono due interpretazioni: secondo la citazione del testo vigente nel decreto di Trib. Alessandria 11/2/2026, il reddito va confrontato con la soglia dopo aver dedotto le spese di produzione e quelle reali di mantenimento; secondo la lettura legata al testo previgente, la soglia stessa esprimeva la misura del mantenimento. È una questione aperta, che può cambiare l’esito del giudizio di incapienza: va affrontata nella relazione dell’OCC con dati documentati. I compensi dell’OCC, per questa procedura, sono ridotti della metà (c.6).

Errore n. 4 – Confondere l’apertura della liquidazione controllata con l’esdebitazione

L’errore

Un artigiano che ha chiuso l’attività, con 112.000 euro di debiti e nessun bene intestato, apprende che «nel CCII l’esdebitazione non richiede di aver pagato nulla». Deposita da solo un ricorso per l’apertura della liquidazione controllata dichiarando di non avere alcun attivo, convinto che la procedura sia solo un passaggio formale verso la liberazione. Il tribunale respinge la domanda.

Perché è un errore

L’assenza di una percentuale minima riguarda le condizioni dell’esdebitazione (artt. 280 e 282). L’apertura della liquidazione controllata è un’altra cosa, con regole proprie. L’art. 268 c.3 CCII, nel testo vigente dopo il D.Lgs. 136/2024 letto su Brocardi, distingue due situazioni. Se è un creditore a chiedere la liquidazione contro una persona fisica, la procedura non si apre quando l’OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire, neppure mediante azioni giudiziarie; il debitore deve sollevare l’eccezione entro la prima udienza, con i documenti dell’art. 283 c.3, e se l’attestazione non è ancora pronta il giudice concede un termine non superiore a sessanta giorni. Se invece è il debitore persona fisica a chiedere l’apertura, questa avviene solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante azioni giudiziarie.

In altre parole, la liquidazione controllata chiesta dal debitore presuppone che ci sia qualcosa da liquidare: beni, una quota di reddito eccedente il mantenimento, crediti, azioni recuperatorie. Non serve una percentuale prestabilita, ma serve un attivo reale. Chi non ha nulla, nemmeno in prospettiva, ha un’altra strada: l’esdebitazione dell’incapiente dell’art. 283.

La giurisprudenza di merito lo conferma. Secondo il commento pubblicato da ecnews il 15/7/2025, Trib. Chieti 10 giugno 2025 ha respinto d’ufficio la domanda di liquidazione controllata ritenendo la procedura oggettivamente antieconomica: il debitore offriva il reddito eccedente per tre anni e le sopravvenienze future, ma per il tribunale si trattava di dichiarazioni di intenti senza un margine concreto per i creditori; e Trib. Salerno 3 febbraio 2025 ha respinto l’eccezione di impossibilità di acquisire attivo perché era soltanto affermata, senza una completa attestazione dell’OCC.

Le conseguenze

La conseguenza più grave è il rigetto della domanda di apertura, con perdita di tempo e dei costi della procedura, e senza che il triennio dell’art. 282 cominci a decorrere. Nel frattempo i creditori riprendono o proseguono le esecuzioni individuali. A questo si aggiunge un errore speculare: credere che la liquidazione venga negata perché il debitore “non merita”. Non è così. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074 del 31 luglio 2025 (massima su Brocardi) ha stabilito che l’apertura della liquidazione controllata non ha carattere premiale e non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza basato su indici di negligenza o imprudenza del debitore: queste circostanze contano nella successiva fase di esdebitazione. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11603 del 28 aprile 2026 (sintesi diritto.it 20/5/2026) ha confermato il principio, precisando però che la relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza del debitore (art. 269 c.2) è un requisito di ammissibilità, soggetto a un controllo sostanziale del giudice. Un orientamento isolato di merito, Trib. Ascoli Piceno 8/11/2024 (rassegna ecnews 4/2/2025), aveva invece formulato già all’apertura un giudizio prognostico negativo sull’esdebitazione: è in tensione con le due ordinanze della Cassazione.

Cosa fare invece

Prima di scegliere la liquidazione controllata, fai fare all’OCC una ricognizione completa dell’attivo acquisibile: beni, quota di stipendio o pensione eccedente il necessario per il mantenimento (che il giudice fissa caso per caso, art. 268 c.4 lett. b), crediti verso terzi, eventuali azioni revocatorie o di recupero. Se l’attivo c’è, anche modesto, la domanda va corredata da un’attestazione dell’OCC che lo indichi in modo concreto. Se l’attivo non c’è davvero, la strada coerente è l’esdebitazione dell’incapiente, con i suoi requisiti di reddito e meritevolezza. Se è un creditore ad aver chiesto la tua liquidazione e non hai nulla da distribuire, l’eccezione dell’art. 268 c.3 va sollevata entro la prima udienza, con l’attestazione e i documenti dell’art. 283 c.3: non presentarti senza.

È qui che conta l’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: l’attivo non è un pedaggio per l’esdebitazione, ma la condizione per aprire la liquidazione chiesta dal debitore, e impostare bene l’attestazione dell’Organismo significa scegliere la procedura giusta.

Il dettaglio che pochi conoscono

Per l’apertura della liquidazione controllata il codice usa un criterio “di possibilità”, non di misura: l’OCC deve attestare che è possibile acquisire attivo da distribuire, «anche mediante azioni giudiziarie». Questo significa che un patrimonio apparentemente vuoto può non esserlo: una donazione recente revocabile, un credito verso un ex socio, un immobile ceduto a un familiare possono costituire attivo acquisibile attraverso le azioni del liquidatore. Al contrario, il liquidatore può rinunciare a liquidare un bene se la liquidazione è manifestamente non conveniente (art. 272 c.2, che richiama l’art. 213 c.2-4 in quanto compatibile, con presunzione dopo sei aste deserte): sui beni rinunciati i creditori possono tornare ad agire in via esecutiva. E la procedura resta aperta, ai fini dell’acquisizione dei beni sopravvenuti, per tre anni dall’apertura (art. 272 c.3): anche la quota di reddito di quel triennio fa parte dell’attivo.

Errore n. 5 – Cercare una percentuale minima nel piano del consumatore e nel concordato minore

L’errore

Una coppia di consumatori con mutuo e prestiti personali propone un piano che offre ai chirografari il 9% in cinque anni. Un conoscente li avverte: «sotto il 20% non te lo omologano mai». Loro alzano l’offerta al 22%, impegnando una parte del reddito che serve per vivere. Dopo un anno il piano diventa inattuabile.

Perché è un errore

Né il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore né il concordato minore prevedono una percentuale minima di pagamento dei creditori chirografari. L’art. 67 c.1 CCII dice che il piano ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento anche parziale e differenziato dei crediti; l’art. 74 c.3 dice lo stesso per il concordato minore, con possibilità di classi. Il criterio che conta è la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria. Per i crediti privilegiati, ipotecari e pignoratizi, gli artt. 67 c.4 e 75 c.2 consentono il pagamento non integrale purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, come attestato dall’OCC. Se un creditore contesta la convenienza, il giudice omologa se ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria (art. 70 c.7 per il consumatore, art. 80 c.3 per il concordato minore). Il concordato minore richiede inoltre il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto (art. 79), con silenzio-assenso, e, fuori dai casi di prosecuzione dell’attività, l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo (art. 74 c.2): anche qui, nessuna percentuale fissa.

Il commento di ecnews del 31/8/2026 sulla convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria lo conferma: non esiste una soglia generale, il criterio è comparativo e dipende dai dati della singola procedura. Tra le pronunce richiamate, Trib. Avezzano n. 357/2025 ammette la falcidia solo se non deteriore rispetto alla liquidazione, e Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5866/2026 richiede, per il cram down fiscale nel concordato minore, un controllo effettivo del giudice sulla realizzabilità del piano e non una semplice adesione alle affermazioni della relazione dell’OCC.

Le conseguenze

Chi gonfia la percentuale per inseguire una soglia inesistente rischia di proporre un piano non sostenibile: se poi non riesce ad adempiere, il giudice può revocare l’omologazione per inadempimento o perché il piano è divenuto inattuabile (art. 72 c.2), con possibile apertura della liquidazione controllata (art. 73). Chi, all’opposto, offre meno di quanto i creditori otterrebbero in liquidazione si espone alla contestazione sulla convenienza e al diniego dell’omologa. In entrambi i casi l’errore nasce dallo stesso equivoco: guardare a un numero astratto invece che al confronto concreto con lo scenario liquidatorio.

Cosa fare invece

Costruisci l’offerta partendo dallo scenario liquidatorio: quanto otterrebbero i creditori se oggi si aprisse la liquidazione controllata, al netto dei costi di procedura, tenendo conto dei beni, della quota di reddito aggredibile per tre anni e delle azioni recuperatorie. L’offerta del piano deve essere almeno pari, attualizzando i pagamenti dilazionati, e soprattutto sostenibile nel tempo con il reddito che resta dopo il mantenimento della famiglia. Il fattore tempo pesa: un 12% pagato in sette anni può valere meno di un 9% pagato in due. Per i debiti fiscali e contributivi nel concordato minore, valuta il cram down dell’art. 80 c.3, che richiede comunque la convenienza per l’amministrazione rispetto all’alternativa liquidatoria. Ricorda infine che il creditore che ha colpevolmente determinato il sovraindebitamento, o ha violato l’art. 124-bis TUB sulla valutazione del merito creditizio, non può contestare la convenienza in sede di omologa del piano del consumatore (art. 69 c.2; per il concordato minore art. 80 c.4).

Il dettaglio che pochi conoscono

Il piano del consumatore e il concordato minore omologati non passano per gli artt. 280-282: l’effetto liberatorio deriva dall’omologa e dall’esecuzione del piano. Ma se il piano viene revocato e si apre la liquidazione controllata, il percorso verso l’esdebitazione riparte da capo, con il triennio dell’art. 282 che decorre dalla nuova apertura. Inoltre, nel piano del consumatore l’art. 67 c.3 consente di falcidiare anche i finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione, e l’art. 67 c.5 permette di continuare a pagare regolarmente il mutuo sull’abitazione principale, se il debitore era in regola alla data della domanda o se il giudice lo autorizza a pagare lo scaduto. La convenienza va valutata su questo insieme, non sul solo dato percentuale dei chirografari.

Errore n. 6 – Rinunciare in partenza, sottovalutando il vero filtro: la condotta del debitore

L’errore

Un professionista con debiti verso l’Erario accumulati per anni, uno stipendio da collaboratore e nessun bene si convince che «tanto i creditori non prenderebbero nulla, inutile provarci». Non chiede nemmeno un parere. In realtà il problema del suo caso non è la percentuale, ma un altro: come sono nati quei debiti.

Perché è un errore

Se nel CCII il requisito oggettivo è sparito, il peso del giudizio si è spostato tutto sulla persona. Per la liquidazione controllata l’art. 282 c.2 richiede, oltre alle condizioni dell’art. 280, che il debitore non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Per l’incapiente l’art. 283 c.1 parla di debitore «meritevole» e il c.7 esclude il beneficio in caso di frode, dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento. Chi rinuncia per ragioni di “percentuale” spesso trascura proprio l’unico terreno su cui la domanda si vince o si perde: la ricostruzione documentata delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata nell’assumere le obbligazioni, che è contenuto obbligatorio della relazione dell’OCC.

Le conseguenze

L’esperienza insegna che le domande respinte non sono quelle con pochi soldi, ma quelle con una storia debitoria mal raccontata o mal documentata. Secondo la sintesi di Unijuris, Trib. Treviso 31 marzo 2026 ha rigettato l’esdebitazione per mancanza di meritevolezza in un caso di omesso pagamento sistematico delle imposte, con debito erariale prevalente, qualificato come colpa grave. In un caso ancora regolato dalla legge fallimentare, invece, Trib. Rimini 5/5/2026 (stessa fonte) ha ritenuto che un patteggiamento per omesso versamento di ritenute previdenziali non impedisse il beneficio in assenza di condotte fraudolente. La conseguenza più grave dell’errore di partenza non è il rigetto, ma il non aver mai preparato la difesa della propria condotta: chi rinuncia non saprà mai se aveva le carte per ottenere la liberazione. E chi deposita senza preparazione rischia di vedersi contestare la colpa grave senza aver documentato le circostanze che la escludono (malattia, perdita del lavoro, separazione, crisi del settore, mancata verifica del merito creditizio da parte dei finanziatori).

Cosa fare invece

Ricostruisci per iscritto, anno per anno, come sono nati i debiti, con le prove: contratti di finanziamento, buste paga e redditi del periodo, eventi che hanno ridotto le entrate o aumentato le spese, eventuali richieste di rateizzazione o tentativi di pagamento. L’OCC deve indicare anche se il finanziatore, nel concedere il credito, ha tenuto conto del merito creditizio del debitore in relazione al reddito disponibile (artt. 68 c.3 e 283 c.5): un finanziamento concesso a chi palesemente non poteva restituirlo è un elemento che pesa a favore del debitore. Verifica anche le condizioni dell’art. 280: nessuna condanna definitiva per i reati indicati, nessuna esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine, non più di una esdebitazione già ottenuta. Durante la procedura, collabora: l’art. 280 lett. c) esclude chi ostacola o rallenta la procedura o non fornisce informazioni e documenti.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il limite dei cinque anni dell’art. 280 lett. d) si conta a ritroso dalla scadenza del termine per l’esdebitazione, non dalla data della domanda. E se è in corso un procedimento penale per uno dei reati della lett. a), o sono state applicate misure di prevenzione, il tribunale non rigetta: rinvia la decisione fino all’esito del procedimento. Infine, l’esdebitazione nella liquidazione controllata opera alla chiusura o decorsi tre anni dall’apertura e viene dichiarata con decreto motivato su istanza del debitore o segnalazione del liquidatore, dopo che i creditori ammessi hanno avuto quindici giorni per presentare osservazioni (art. 282 c.1): è in quella finestra che i creditori possono sollevare la colpa grave, ed è lì che serve avere già pronta la documentazione.

Gli errori in cifre: tre ipotesi a confronto

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati di fantasia, non casi reali dello studio. Servono a mostrare quanto costa, in concreto, ciascun errore.

Ipotesi A – L’ex fallito che pensa di non avere diritto. Fallimento di un imprenditore individuale dichiarato nel 2017, chiuso nel 2025. Passivo ammesso: 418.630 euro. Attivo distribuito: 17.540 euro, tutto ai privilegiati; chirografari a zero. Percentuale complessiva: 17.540 / 418.630 = 4,19%. Si applica la legge fallimentare (Cass. 14835/2025 e 1469/2026). Chi ragiona “i chirografari non hanno preso nulla, quindi niente esdebitazione” rinuncia a un beneficio che, alla luce di SU 24214/2011 e di Cass. 26303/2024 (4,09% non irrisorio), avrebbe buone possibilità di ottenere, se ricorrono le condizioni soggettive dell’art. 142 c.1 l.fall. e se la domanda è tempestiva. Restano a suo carico, senza esdebitazione, circa 401.090 euro di debiti residui. Chi invece invoca l’art. 280 CCII sbaglia norma, e chi tenta la via dell’incapiente per gli stessi debiti incontra lo sbarramento di Cass. 30108/2025.

Ipotesi B – Il lavoratore in liquidazione controllata con attivo minimo. Debiti: 87.430 euro. Nessun immobile; stipendio netto di 1.640 euro al mese; il giudice fissa in 1.420 euro la quota necessaria al mantenimento della famiglia. Attivo acquisibile: 220 euro × 12 × 3 anni = 7.920 euro, più un’auto del valore di realizzo di 1.300 euro, totale 9.220 euro. Ipotizzando costi di procedura per 3.150 euro, ai creditori vanno circa 6.070 euro, il 6,94% dei debiti. L’OCC può attestare che c’è attivo da distribuire: la procedura si apre. Data di apertura ipotetica: lunedì 2 marzo 2026; decorsi tre anni, venerdì 2 marzo 2029, l’esdebitazione può essere dichiarata anche prima della chiusura (art. 282 c.1), se ricorrono le condizioni soggettive. La percentuale del 6,94% non incide sul diritto all’esdebitazione: chi avesse rinunciato credendo il contrario resterebbe esposto per intero a 87.430 euro più interessi.

Ipotesi C – L’incapiente che teme o ignora le utilità sopravvenute. Persona sola, reddito annuo 9.870 euro, sotto la soglia 2026 di 10.651,68 euro (secondo la lettura che confronta direttamente il reddito con il parametro; con la lettura che deduce prima le spese reali il margine può cambiare). Debiti: 64.300 euro. Esdebitazione concessa con decreto. Nel secondo anno riceve un’eredità di 2.900 euro. Con la vecchia guida: soglia del 10% = 6.430 euro, quindi «non devo dichiarare nulla». Con il testo vigente: non c’è soglia percentuale; l’utilità è ulteriore rispetto al comma 2 e va indicata nella dichiarazione annuale; l’OCC la verifica e, con autorizzazione del giudice, può comunicarla ai creditori, che possono agire su quella somma. Il costo di dichiararla: al massimo i 2.900 euro dell’eredità. Il costo di ometterla: la revoca del beneficio per mancata dichiarazione nel termine (art. 283 c.7) e il ritorno dell’intero debito di 64.300 euro.

Una nota sui termini: il reclamo contro il decreto di esdebitazione (o di diniego) si propone entro trenta giorni, nelle forme dell’art. 124, sia nell’art. 282 c.3 sia nell’art. 283 c.8. Se il decreto è comunicato giovedì 15 ottobre 2026, il trentesimo giorno cade sabato 14 novembre 2026 e la scadenza slitta a lunedì 16 novembre 2026. I termini corrono anche in agosto: l’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal Codice.

Il filo comune delle tre ipotesi è che l’errore costa sempre molto più della percentuale che si teme di non raggiungere. Nell’ipotesi A il “costo” della rinuncia è un debito residuo di oltre 400.000 euro che resta esigibile; nell’ipotesi B è l’intero debito di 87.430 euro con gli interessi che continuano a maturare finché non si deposita la domanda; nell’ipotesi C è la perdita di un beneficio che si ottiene una sola volta nella vita, per non aver dichiarato un’utilità di 2.900 euro. In tutti e tre i casi, il dato decisivo non è quanto incassano i creditori, ma la scelta della norma e della procedura corrette.

La mappa degli errori

Ogni errore si commette in un momento preciso e ha un rimedio diverso. La tabella che segue li mette a confronto: serve a capire, in un colpo d’occhio, se la propria situazione è ancora recuperabile. Il rimedio “sì” indica che l’errore non pregiudica il diritto e si può correggere; “parziale” indica che si recupera a certe condizioni o con un costo; “no” indica che, consumato l’errore, quella specifica possibilità è persa.

Errore Momento in cui si commette Conseguenza Rimedio possibile
1. Credere che nel CCII serva una percentuale minima Prima di qualsiasi domanda Rinuncia o ritardo; esecuzioni che proseguono; triennio che non decorre Sì: la domanda si può presentare in ogni momento
2. Applicare la legge sbagliata (l.fall. o CCII) Redazione della domanda di esdebitazione Domanda impostata male; per l’ex fallito, preclusione della via dell’incapiente per gli stessi debiti (Cass. 30108/2025) Parziale: domanda riproponibile; termini l.fall. da verificare
3. Seguire guide vecchie sull’incapiente (4 anni, 10%) Prima della domanda e durante il triennio di vigilanza Paura ingiustificata, oppure omessa dichiarazione delle utilità con rischio di revoca Parziale: si corregge finché il termine della dichiarazione non è scaduto
4. Confondere apertura della liquidazione ed esdebitazione Deposito del ricorso o prima udienza sulla domanda del creditore Rigetto della domanda per assenza di attivo; eccezione persa se non sollevata entro la prima udienza Parziale: nuova domanda o via dell’incapiente; l’eccezione tardiva non si recupera
5. Cercare una percentuale minima nel piano o nel concordato minore Formulazione della proposta Piano insostenibile e revoca, oppure diniego per non convenienza Parziale: nuova proposta o conversione in liquidazione controllata
6. Rinunciare senza valutare la meritevolezza Prima della domanda, e nella finestra delle osservazioni dei creditori Mancata liberazione; rigetto per colpa grave non contrastata Sì prima della domanda; parziale dopo, con il reclamo entro 30 giorni

La checklist preventiva

Prima di decidere che l’esdebitazione “non fa per te”, o prima di depositare qualsiasi domanda, verifica che:

  • [ ] hai individuato la data di apertura della tua eventuale procedura concorsuale precedente (fallimento o liquidazione del patrimonio prima del 15/7/2022, oppure procedura CCII successiva);
  • [ ] se sei un ex fallito, hai ricostruito i riparti del curatore e la percentuale complessiva distribuita rispetto al passivo ammesso;
  • [ ] se sei un ex fallito non esdebitato, sai che la via dell’incapiente per gli stessi debiti è preclusa (Cass. 30108/2025) e hai verificato il termine per la domanda ex l.fall.;
  • [ ] hai un elenco completo di tutti i creditori, con importi, cause di prelazione e indirizzi PEC, senza dimenticare nessuno (art. 278 c.2);
  • [ ] hai fatto calcolare all’OCC l’attivo acquisibile: beni, quota di reddito eccedente il mantenimento, crediti, possibili azioni giudiziarie;
  • [ ] se l’attivo è nullo, hai confrontato il tuo reddito con la soglia dell’art. 283 c.2 per il tuo nucleo familiare, con i dati dell’assegno sociale dell’anno;
  • [ ] se un creditore ha chiesto la tua liquidazione e non hai attivo, hai chiesto all’OCC l’attestazione da depositare entro la prima udienza con i documenti dell’art. 283 c.3;
  • [ ] hai ricostruito per iscritto, con documenti, le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata nell’assumere i debiti;
  • [ ] hai verificato di non avere condanne definitive per i reati dell’art. 280 lett. a) e dell’art. 344, né esdebitazioni nei cinque anni precedenti o già due esdebitazioni;
  • [ ] se pensi a un piano del consumatore o a un concordato minore, hai costruito l’offerta sul confronto con lo scenario liquidatorio e non su una percentuale “di sicurezza”;
  • [ ] hai controllato che la guida o il decreto che stai leggendo riporti il testo vigente dell’art. 283 (tre anni, nessun 10%);
  • [ ] hai annotato in calendario i termini: 15 giorni per le osservazioni dei creditori, 30 giorni per il reclamo, scadenze della dichiarazione annuale dell’incapiente, ricordando che corrono anche in agosto (art. 9 c.1 CCII).

E se l’errore l’ho già fatto?

Il punto che sfugge quasi sempre è che molti di questi errori non sono definitivi. La legge sull’esdebitazione non conosce, in generale, un “termine ultimo” per chiedere di accedere alle procedure di sovraindebitamento: chi ha rinunciato per anni credendo nella percentuale minima può ancora agire.

Se hai rinunciato credendo che servisse una percentuale minima (errore 1 o 6), la via d’uscita è semplice: avviare ora la procedura adatta. Hai perso tempo, interessi e magari qualche quota di stipendio pignorata, ma il diritto resta. Il triennio dell’art. 282 decorrerà dall’apertura della liquidazione controllata che chiederai.

Se sei un ex fallito e la tua domanda è stata respinta perché impostata sul CCII (errore 2), verifica se la domanda è riproponibile secondo la legge fallimentare. La Cass. 30108/2025 ha osservato, per il decreto di diniego emesso senza contraddittorio, che la domanda può essere riproposta: è un’indicazione importante, ma va verificata sul singolo caso, anche alla luce dei termini dell’art. 143 l.fall. su cui si è soffermata la Cass. 1469/2026. Se invece hai già tentato senza successo la via dell’incapiente per i debiti del fallimento, quella strada è chiusa; resta aperta, secondo la stessa ordinanza, la questione dei debiti sorti dopo il fallimento.

Se hai seguito una guida vecchia sull’incapiente (errore 3), la priorità è la dichiarazione annuale. Se il termine indicato nel decreto non è ancora scaduto, deposita subito una dichiarazione completa, includendo le utilità ricevute. Se è scaduto, il rischio di revoca è concreto: non nasconderlo, fallo valutare subito per capire se ci sono margini difensivi. Se il tuo decreto riporta i quattro anni e il 10%, chiedi una verifica di come il testo vigente incide sulla tua vigilanza.

Se la tua domanda di liquidazione controllata è stata respinta per mancanza di attivo (errore 4), hai due vie: ripresentarla con un’attestazione dell’OCC che individui l’attivo acquisibile, se esiste, oppure passare all’esdebitazione dell’incapiente, se hai i requisiti di reddito e meritevolezza. Diverso è il caso dell’eccezione dell’art. 268 c.3 non sollevata entro la prima udienza: quella preclusione, nella procedura aperta su domanda del creditore, non si recupera, ma la liquidazione aperta porta comunque verso l’esdebitazione dopo tre anni.

Se il tuo piano del consumatore o concordato minore è stato revocato perché insostenibile (errore 5), la conversione in liquidazione controllata (artt. 73 e 83) può diventare la nuova strada verso la liberazione, se ricorrono le condizioni degli artt. 268 e 269. Se invece l’omologa è stata negata per non convenienza, si può valutare una nuova proposta costruita correttamente sullo scenario liquidatorio, oppure il reclamo nei termini.

Se il decreto sull’esdebitazione è già stato emesso e ti è sfavorevole, il rimedio è il reclamo entro trenta giorni nelle forme dell’art. 124 (artt. 282 c.3 e 283 c.8). Sulla ricorribilità in Cassazione del provvedimento che decide il reclamo esiste un contrasto tra Cass. 30108/2025 e Cass. 13228/2026: chi è in questa fase ha bisogno di una valutazione tecnica immediata, perché i termini sono brevi.

Le domande di chi teme di aver sbagliato

“I miei creditori prenderebbero il 2%: è inutile chiedere l’esdebitazione?” No, se la procedura si apre dopo il 15 luglio 2022. L’art. 280 CCII non prevede alcun requisito di soddisfazione minima e la Cass. 28505/2024 lo ha confermato. Conta che ci sia attivo da distribuire per aprire la liquidazione chiesta da te (art. 268 c.3) e che tu sia in regola con le condizioni soggettive. Se l’attivo è nullo, la via è l’incapiente.

“Sono stato fallito nel 2016 e i chirografari non hanno preso niente: è finita?” Non necessariamente. Si applica la legge fallimentare, che richiede il soddisfacimento almeno parziale dei creditori concorsuali, ma valutato nel complesso: se i privilegiati sono stati pagati in parte, il requisito può essere integrato (SU 24214/2011; Cass. 26303/2024). Va verificata con attenzione la tempestività della domanda.

“Ho letto che l’incapiente deve restituire il 10% se migliora: è vero?” Era vero nel testo previgente. Il testo vigente dell’art. 283 c.1, dopo il D.Lgs. 136/2024, non prevede più il 10% e riduce l’osservazione a tre anni: restano esigibili i debiti nei limiti delle utilità ulteriori che consentano l’utile soddisfacimento dei creditori, finanziamenti esclusi.

“Ho chiesto da solo la liquidazione dichiarando zero attivo e me l’hanno respinta: ho bruciato l’esdebitazione?” No. Il rigetto della domanda di apertura non è un rigetto dell’esdebitazione. Puoi valutare una nuova domanda con un’attestazione dell’OCC sull’attivo, oppure l’esdebitazione dell’incapiente.

“Nel piano del consumatore ho offerto poco: il giudice me lo boccia?” Non per la percentuale in sé. Il giudice verifica ammissibilità e fattibilità e, se un creditore contesta la convenienza, controlla che l’opponente non riceva meno che in liquidazione (art. 70 c.7). Un’offerta bassa ma superiore allo scenario liquidatorio e sostenibile è omologabile.

“Ho debiti con il Fisco non pagati per anni: posso comunque sperare?” Dipende da come sono nati. Il Trib. Treviso 31/3/2026 ha visto colpa grave nell’omesso pagamento sistematico delle imposte; ma ogni caso va ricostruito con le sue cause, e circostanze come crisi di liquidità documentate o eventi personali possono cambiare la valutazione.

“Un creditore ha chiesto la mia liquidazione controllata e io non ho niente: cosa rischio se non faccio nulla?” Rischi che la procedura si apra comunque, se ricorrono i presupposti dell’art. 268 c.2 (insolvenza e debiti scaduti e non pagati non inferiori a 50.000 euro). L’eccezione di assenza di attivo va sollevata entro la prima udienza, con l’attestazione dell’OCC e i documenti dell’art. 283 c.3; se l’attestazione non è pronta, il giudice può concedere fino a sessanta giorni. Chi si presenta senza nulla, come mostra il caso di Trib. Salerno 3/2/2025, vede respinta un’eccezione solo affermata. Una liquidazione aperta, peraltro, non è una condanna: dopo tre anni porta anch’essa all’esdebitazione, se ricorrono le condizioni soggettive.

“Ho un fideiussore (mio padre, mio fratello): l’esdebitazione libera anche lui?” No. L’art. 278 c.6 fa salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Prima di avviare la procedura conviene valutare la posizione dei garanti, che potrebbero aver bisogno di una propria strategia, anche con uno strumento di sovraindebitamento autonomo.

“Pago un assegno di mantenimento arretrato all’ex coniuge: si cancella?” No, anche questo resta fuori. L’art. 278 c.7 lett. a) esclude dall’esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari, e la lett. b) i debiti da risarcimento per fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti. Per l’incapiente l’applicazione di queste esclusioni è discussa, ma la scelta prudente è considerarle a rischio.

Gli errori davanti ai giudici: le pronunce che contano

Di seguito le pronunce utilizzate in questa guida, organizzate per errore. Per ciascuna sono indicati gli estremi come riportati dalla fonte consultata, il principio riformulato e la rilevanza per il tema. Dove la fonte riporta solo una sintesi, è indicato.

Errore 1 – La percentuale minima nel CCII

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28505 del 6 novembre 2024 (massima su Brocardi). Principio: un patrimonio modesto non esclude l’esdebitazione se non dipende da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive; l’art. 280 CCII ha eliminato il requisito oggettivo. Rilevanza: è la pronuncia che smentisce in modo diretto la “percentuale minima” nel CCII.
  2. Trib. Urbino, 9 dicembre 2025 (sintesi Unijuris, numero non indicato). Principio: conta l’assenza di malafede, frode o colpa grave, non la misura della soddisfazione dei creditori. Rilevanza: applicazione di merito dello stesso criterio.

Errore 2 – Legge fallimentare o CCII

  1. Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 24214 del 18 novembre 2011 (massima su Brocardi). Principio: il soddisfacimento parziale richiesto dall’art. 142 c.2 l.fall. sussiste anche se alcuni creditori non ricevono nulla, purché i riparti coprano in parte i debiti complessivi, con valutazione comparativa del giudice. Rilevanza: è la regola di partenza per tutti gli ex falliti.
  2. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 26303 del 9 ottobre 2024 (testo riprodotto su studiocerbone.com). Principio: l’esdebitazione va negata solo se i creditori sono rimasti del tutto insoddisfatti o soddisfatti in misura affatto irrisoria; il 4,09% complessivo non lo è. Rilevanza: dà un ordine di grandezza concreto a chi teme di essere sotto soglia.
  3. Cass. civ., n. 27562/2024 (citata da ecnews 21/3/2025, data non indicata). Principio: la parzialità va riferita all’insieme dei creditori e il giudice valuta tutte le risultanze della procedura. Rilevanza: conferma che non conta la percentuale della singola categoria.
  4. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14835 del 3 giugno 2025 (massima su Brocardi). Principio: l’istanza presentata dopo il 15/7/2022 da chi era fallito prima resta regolata dalla legge fallimentare; lo stesso per la liquidazione del patrimonio della L. 3/2012. Rilevanza: individua la disciplina applicabile.
  5. Cass. civ., Sez. I, n. 1469 del 22 gennaio 2026 (sintesi Unijuris). Principio: i falliti restano soggetti alla legge fallimentare; il termine annuale dell’art. 143 l.fall. è compatibile con il diritto UE solo a certe condizioni. Rilevanza: conferma recente e attenzione ai termini.
  6. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30108 del 14 novembre 2025 (testo integrale sul sito della Cassazione). Principio: l’ex fallito non esdebitato non può ricorrere all’esdebitazione dell’incapiente per gli stessi debiti del fallimento; il ricorso contro il diniego emesso senza contraddittorio è inammissibile perché la domanda è riproponibile. Rilevanza: chiude una scorciatoia che molti tentano.
  7. Cass. civ., ord. n. 15359 del 31 maggio 2023 (riproduzione su studiocerbone.com, sezione non indicata). Principio: per il socio di snc fallito in estensione, tra i creditori concorsuali rientrano quelli della società e il requisito del soddisfacimento parziale va letto in favore del debitore. Rilevanza: utile per soci illimitatamente responsabili ancora nel regime l.fall.

Errore 3 – L’incapiente e il “10%”

  1. Trib. Venezia, decr. n. 1/2025 del 20 gennaio 2025 e Trib. Como, decr. 28 ottobre 2025 (verificati nella documentazione di lavoro). Principio: entrambi applicano ancora la formula previgente dei quattro anni e del 10%. Rilevanza: dimostrano che anche i provvedimenti possono non essere allineati al testo vigente, da cui l’importanza di confrontarli con la norma.

Errore 4 – Apertura ed esdebitazione

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074 del 31 luglio 2025 (massima su Brocardi). Principio: l’apertura della liquidazione controllata non è premiale e non può essere negata per non meritevolezza; la condotta conta nell’esdebitazione. Rilevanza: separa i due momenti.
  2. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11603 del 28 aprile 2026 (sintesi diritto.it). Principio: la meritevolezza non serve per l’apertura, ma la relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento è requisito di ammissibilità con controllo sostanziale. Rilevanza: la relazione va curata già all’apertura.
  3. Trib. Chieti, 10 giugno 2025 (commento ecnews 15/7/2025). Principio: domanda di liquidazione controllata respinta d’ufficio per antieconomicità, perché le offerte del debitore erano mere dichiarazioni di intenti. Rilevanza: mostra che l’attivo deve essere concreto.
  4. Trib. Salerno, 3 febbraio 2025 (citato nello stesso commento). Principio: l’eccezione di impossibilità di acquisire attivo va respinta se solo affermata, senza completa attestazione dell’OCC. Rilevanza: l’eccezione dell’art. 268 c.3 va documentata.

Errore 5 – Piano e concordato minore

  1. Trib. Avezzano, n. 357/2025 (citato da ecnews 31/8/2026). Principio: la falcidia è ammessa solo se non deteriore rispetto alla liquidazione. Rilevanza: il criterio è comparativo, non percentuale.
  2. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5866/2026 (citata da ecnews 31/8/2026). Principio: per il cram down fiscale serve un controllo effettivo sulla realizzabilità del piano, non la semplice adesione alla relazione dell’OCC. Rilevanza: la convenienza va dimostrata con numeri.

Errore 6 – La condotta del debitore

  1. Trib. Treviso, 31 marzo 2026 (sintesi Unijuris). Principio: l’omesso pagamento sistematico delle imposte, con debito erariale prevalente, integra colpa grave e porta al rigetto. Rilevanza: il vero rischio è la meritevolezza, non la percentuale.

Cosa può fare lo Studio Monardo per evitare (o correggere) questi errori

Lo Studio lavora su due fronti: prevenire l’errore prima che si consumi e, quando è già stato commesso, verificare se e come rimediare.

  1. Individuiamo la disciplina applicabile: ricostruiamo le date di apertura di eventuali procedure precedenti e stabiliamo se il caso è regolato dal CCII, dalla legge fallimentare o dalla L. 3/2012.
  2. Ricalcoliamo i riparti per gli ex falliti: esaminiamo i progetti di riparto del curatore e calcoliamo la percentuale complessiva distribuita, confrontandola con i criteri della Cassazione.
  3. Verifichiamo le condizioni soggettive degli artt. 280 e 282: controlliamo condanne, precedenti esdebitazioni, termini quinquennali e possibili contestazioni di colpa grave.
  4. Ricostruiamo la storia debitoria: raccogliamo contratti, redditi e documenti per dimostrare le cause dell’indebitamento e la diligenza, anche sotto il profilo del merito creditizio.
  5. Mappiamo l’attivo acquisibile con l’OCC: individuiamo beni, quote di reddito, crediti e azioni giudiziarie possibili, per sapere se la liquidazione controllata è percorribile.
  6. Calcoliamo la soglia dell’incapiente: applichiamo i parametri dell’art. 283 c.2 al nucleo familiare con i dati aggiornati dell’assegno sociale, illustrando le due letture del comma.
  7. Prepariamo l’eccezione dell’art. 268 c.3: quando un creditore chiede la liquidazione, coordiniamo l’attestazione dell’OCC e i documenti da depositare entro la prima udienza.
  8. Costruiamo piani e proposte sul confronto con lo scenario liquidatorio: impostiamo l’offerta in modo sostenibile e conveniente, non su percentuali di fantasia.
  9. Presidiamo il triennio dell’incapiente: controlliamo le scadenze della dichiarazione annuale e la qualificazione delle utilità sopravvenute.
  10. Quando il termine è scaduto o il decreto è sfavorevole, verifichiamo se la domanda è riproponibile, se il reclamo è ancora proponibile entro i trenta giorni, o se esiste una procedura alternativa.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

L’abilitazione al patrocinio davanti alla Corte di cassazione consente di seguire la stessa linea difensiva dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado: in una materia in cui la Cassazione è intervenuta più volte negli ultimi due anni (sul requisito oggettivo, sul regime dei falliti, sulla ricorribilità dei decreti di esdebitazione), poter valutare e proporre anche il ricorso di legittimità senza cambiare difensore è una garanzia di continuità. La qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC permettono inoltre di dialogare con l’Organismo con piena conoscenza delle sue attestazioni e relazioni.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso caso: i commercialisti ricostruiscono redditi, riparti e scenario liquidatorio, gli avvocati impostano la domanda, le eccezioni e gli eventuali reclami.

In conclusione: il numero che conta non è la percentuale

Per chi chiede oggi l’esdebitazione nel CCII non esiste una percentuale minima da pagare ai creditori: esistono condizioni soggettive da rispettare, un attivo da attestare quando si chiede la liquidazione controllata, una convenienza da dimostrare nei piani e nei concordati, e una disciplina diversa per chi era fallito prima del 15 luglio 2022. Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questo passaggio perché l’Avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: conosce il percorso che porta alla liberazione dai debiti dal punto di vista di chi lo istruisce, e può accompagnarlo, da avvocato cassazionista, fino all’ultimo grado di giudizio. Valutare il proprio caso prima di rinunciare costa poco tempo e può cambiare l’esito di anni di debiti.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

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