L’imprenditore minore che chiede la nomina dell’esperto continua davvero a gestire la propria azienda, oppure da quel momento ogni decisione passa a qualcun altro? La domanda è legittima, perché nel linguaggio comune “crisi” fa pensare subito al tribunale, a un curatore, a beni bloccati. La risposta di principio è netta: durante la composizione negoziata l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa. Ma la risposta utile, quella che serve a chi deve firmare un contratto, vendere un macchinario o decidere quale fornitore pagare per primo, è più articolata. La gestione resta nelle sue mani, ma cambia il criterio con cui va esercitata, cambia il rapporto con l’esperto e cambiano le conseguenze di un atto sbagliato.
Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: lo stesso atto può essere neutro in un’impresa in crisi e pericoloso in un’impresa già insolvente, e il confronto con il concordato minore e con la liquidazione controllata mostra quanta libertà si guadagna, o si perde, scegliendo una strada invece di un’altra.
Questo articolo mette a confronto, con equilibrio, le diverse “modalità di gestione” che l’imprenditore minore incontra: la gestione ordinaria durante le trattative, gli atti di straordinaria amministrazione con il filtro dell’esperto, gli atti autorizzati dal tribunale, e infine i regimi del concordato minore e della liquidazione controllata, dove il potere di gestire si restringe fino allo spossessamento.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crinale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè conosce dall’interno il ruolo dell’esperto che riceve le informative dell’imprenditore e decide se iscrivere il dissenso; ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, quindi segue anche le procedure (concordato minore e liquidazione controllata) in cui l’imprenditore minore può approdare se le trattative non bastano. È questa doppia prospettiva, negoziale e concorsuale, a rendere possibile un confronto reale tra le strade.
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Il quadro di partenza: chi è l’imprenditore minore e quale regola governa la sua gestione
Prima di soppesare le opzioni occorre fissare i pochi concetti senza i quali il confronto non regge.
L’impresa minore. Secondo l’art. 2, comma 1, lettera d) del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), è minore l’impresa che, nei tre esercizi antecedenti (o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore), presenta congiuntamente un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi annui non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. I tre requisiti devono esserci tutti insieme: basta superarne uno per uscire dalla categoria.
La composizione negoziata “sotto soglia”. Per queste imprese la composizione negoziata ha una norma dedicata, l’art. 25-quater CCII. Il comma 1 consente all’imprenditore commerciale e agricolo con i requisiti dell’impresa minore, che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, di chiedere la nomina dell’esperto indipendente quando il risanamento risulta ragionevolmente perseguibile. L’istanza va al segretario generale della camera di commercio della sede legale (comma 2), con i documenti dell’art. 17, comma 3, lettere a), c), d), e), f), g) e h): manca, in questo elenco, la lettera b), quella del progetto di piano di risanamento. È un dettaglio che, come vedremo, pesa sull’applicazione delle regole di gestione.
Il rinvio “in quanto compatibili”. L’art. 25-quater, comma 5, stabilisce che, per quanto non specificamente previsto, si applicano numerose norme della composizione negoziata ordinaria, tra cui gli artt. 20, 21, 22 e i commi 3 e 4 dell’art. 24, sempre “in quanto compatibili”. La regola sulla gestione dell’impresa, quindi, non è scritta nell’art. 25-quater: arriva dall’art. 21 per rinvio. E il filtro della compatibilità impone di chiedersi, caso per caso, se ogni frammento dell’art. 21 si adatti a un’impresa piccola, spesso individuale, quasi sempre priva di organo di controllo.
Cosa dice l’art. 21 vigente. Il testo, nella versione aggiornata (il comma 1 è stato modificato dal D.Lgs. 136/2024), si articola in cinque passaggi:
- l’imprenditore, nel corso delle trattative, conserva la gestione ordinaria e straordinaria;
- se è in stato di crisi, gestisce l’impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività;
- se risulta insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, gestisce l’impresa nel prevalente interesse dei creditori;
- restano ferme le responsabilità dell’imprenditore;
- deve informare preventivamente e per iscritto l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento (comma 2); l’esperto, se ritiene che l’atto possa pregiudicare i creditori, le trattative o le prospettive di risanamento, lo segnala per iscritto all’imprenditore e all’organo di controllo (comma 3); se l’atto viene compiuto ugualmente, l’imprenditore ne informa immediatamente l’esperto, il quale, nei successivi dieci giorni, può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese, e l’iscrizione diventa obbligatoria quando l’atto pregiudica gli interessi dei creditori (comma 4); se sono state concesse misure protettive o cautelari, l’esperto, iscritto il dissenso, procede alla segnalazione prevista dall’art. 19, comma 6 (comma 5).
La natura non concorsuale. Il commento che accompagna la norma su Brocardi sottolinea che l’imprenditore resta titolare della gestione e che la composizione negoziata non ha natura concorsuale: l’esperto affianca, non sostituisce. È questo il dato che separa nettamente la composizione dal concordato minore (dove già con l’apertura scatta un regime di autorizzazioni) e soprattutto dalla liquidazione controllata (dove il debitore perde l’amministrazione dei beni).
Una precisazione sul quadro normativo più recente: il D.Lgs. 147/2026, in vigore dal 12 agosto 2026, ha toccato la composizione negoziata sul versante fiscale (l’art. 23, comma 2-bis, sulla transazione con il fisco ora estesa anche ai tributi degli enti territoriali, norma che l’art. 25-quater richiama per l’impresa minore), ma le pagine aggiornate degli artt. 21 e 24 non riportano modifiche da parte di quel decreto. Le regole sulla gestione, dunque, sono quelle uscite dal correttivo del 2024.
Prima opzione: la gestione ordinaria durante le trattative
In cosa consiste
È la modalità “di default”. L’imprenditore minore continua a fare ciò che faceva prima dell’istanza: compra materie prime, emette fatture, paga stipendi e fornitori correnti, incassa, programma il lavoro. Nessuno deve autorizzarlo e nessuna comunicazione all’esperto è prevista per gli atti di ordinaria amministrazione coerenti con le trattative. La base normativa è il primo periodo dell’art. 21, comma 1, applicabile per rinvio dell’art. 25-quater, comma 5.
A fronte di questa libertà, però, c’è un criterio di condotta. Se l’impresa è in crisi, la gestione deve evitare di pregiudicare la sostenibilità economico-finanziaria dell’attività; se dalle trattative emerge l’insolvenza, il baricentro si sposta sul prevalente interesse dei creditori. La gestione ordinaria non è quindi “gestione come prima”: è gestione orientata.
Quando ha senso
Tre scenari concreti in cui la gestione ordinaria, senza altri filtri, è la strada fisiologica:
- L’impresa artigiana che continua a lavorare sulle commesse in corso. Un’impresa edile individuale con due cantieri aperti continua ad acquistare materiali, pagare i dipendenti e fatturare gli stati di avanzamento: tutti atti di ordinaria amministrazione che alimentano la continuità, cioè proprio ciò che la composizione vuole preservare.
- Il negozio che deve rinnovare le scorte stagionali. Il commerciante al dettaglio che riordina la merce secondo i volumi abituali non compie atti straordinari: li compirebbe se, ad esempio, decidesse di vendere in blocco il magazzino a un unico acquirente sotto costo.
- L’impresa agricola che affronta la campagna di raccolta. Spese per sementi, carburante, manodopera stagionale: ordinaria gestione, a patto che il volume resti coerente con l’andamento storico e con le prospettive discusse con l’esperto.
Come si esegue in sintesi
Concretamente, l’imprenditore continua a operare, ma con tre accortezze: tiene traccia dei pagamenti effettuati dopo l’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto; distingue con attenzione i pagamenti correnti (necessari alla continuità) dai pagamenti di debiti pregressi; aggiorna l’esperto sull’andamento della liquidità, perché la valutazione di “coerenza” dei pagamenti dipende proprio da quell’andamento.
Vantaggi motivati
- Continuità operativa piena. Nessuna autorizzazione, nessuna attesa: l’azienda non si ferma.
- Riservatezza. La composizione negoziata non comporta, per la gestione ordinaria, alcuna pubblicità; i clienti non vengono a sapere nulla dalla gestione quotidiana.
- Tutela degli atti coerenti. L’art. 24, comma 2, protegge dalla revocatoria (nel quadro della liquidazione giudiziale) gli atti, i pagamenti e le garanzie compiuti dopo l’accettazione dell’incarico se coerenti con l’andamento delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento del compimento. Va però soppesato un dato: l’art. 25-quater, comma 5, per l’impresa minore richiama soltanto i commi 3 e 4 dell’art. 24, non il comma 2. La tutela “di coerenza” contro la revocatoria non è quindi trasferibile automaticamente all’impresa sotto soglia, che d’altra parte non è soggetta alla liquidazione giudiziale: è un profilo che va valutato con cautela.
Rischi e svantaggi onesti
Il rovescio della medaglia è che la libertà non è uno scudo. La gestione ordinaria resta soggetta alla clausola finale del comma 1: le responsabilità dell’imprenditore restano ferme. Un pagamento “ordinario” per forma, ma che nella sostanza privilegia un creditore vecchio a scapito della continuità, può non essere affatto neutro. Inoltre, la buona fede nelle trattative incide sulla gestione corrente: il Tribunale di Milano, con provvedimento del 19 giugno 2025 riportato nel massimario 2026 della Camera di commercio di Prato-Pistoia, ha rigettato una misura che avrebbe esonerato l’imprenditore dal pagare i debiti correnti, ritenendo che la correttezza imponga di adempiere i contratti in corso. Chi pensa di usare la composizione come “pausa” generalizzata dei pagamenti correnti rischia quindi di trovarsi senza misure e con trattative compromesse.
Profilo ideale di questa opzione: l’impresa minore in crisi ma non insolvente, con attività in corso e flussi che coprono almeno i costi correnti, che ha bisogno di tempo per rinegoziare i debiti pregressi senza alterare la propria operatività quotidiana.
Pronunce a supporto
Oltre al già citato Trib. Milano 19 giugno 2025, è utile il Trib. Genova del 2 dicembre 2025 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026): non si può ottenere, con le misure cautelari, una compressione dei poteri degli organi societari (nel caso, l’inefficacia della revoca degli amministratori), perché nella composizione negoziata i poteri gestori non sono limitati come negli strumenti di regolazione della crisi e una loro compressione richiederebbe una norma espressa. È una conferma, per contrasto, di quanto ampia resti la gestione.
Seconda opzione: gli atti di straordinaria amministrazione con il filtro dell’esperto
In cosa consiste
L’imprenditore minore può compiere anche atti di straordinaria amministrazione: vendere un bene strumentale, concedere un’ipoteca, stipulare un affitto d’azienda, rinegoziare un finanziamento con nuove garanzie. La legge non glielo vieta e non lo subordina a un’autorizzazione. Gli impone però una procedura informativa, scandita dall’art. 21, commi 2-5:
- informativa preventiva e scritta all’esperto dell’atto di straordinaria amministrazione (e dei pagamenti non coerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento);
- eventuale segnalazione scritta dell’esperto all’imprenditore e all’organo di controllo, se ritiene che l’atto possa pregiudicare creditori, trattative o prospettive di risanamento;
- se l’atto viene comunque compiuto, informativa immediata all’esperto;
- facoltà dell’esperto di iscrivere il dissenso nel registro delle imprese entro dieci giorni, che diventa obbligo se l’atto pregiudica gli interessi dei creditori;
- se sono in corso misure protettive o cautelari, segnalazione al tribunale ai sensi dell’art. 19, comma 6.
Per l’impresa minore il secondo passaggio va letto con il filtro della compatibilità: la maggior parte delle imprese sotto soglia, soprattutto se individuali, non ha un organo di controllo. In quel caso la segnalazione non potrà che rivolgersi al solo imprenditore. Analogamente, il parametro della “coerenza con il piano di risanamento” deve fare i conti con il fatto che l’istanza sotto soglia non richiede il progetto di piano: il termine di confronto diventerà, più realisticamente, l’insieme delle prospettive di risanamento emerse nel dialogo con l’esperto e nella documentazione depositata.
Quando ha senso
- La vendita di un bene non più strategico per fare cassa. Un’impresa di trasporti minore che dismette un mezzo inutilizzato per finanziare la manutenzione degli altri: atto straordinario, ma potenzialmente coerente con il risanamento.
- L’affitto d’azienda o di un ramo a un soggetto che garantisce la continuità. Secondo il Trib. Terni del 30 aprile 2025 (commentato da ADVANT Nctm), l’affitto d’azienda non rientra nel “trasferimento” che richiede l’autorizzazione dell’art. 22, ma resta un atto di straordinaria amministrazione soggetto alla sola informativa preventiva all’esperto; nello stesso senso viene richiamato il Trib. Piacenza del 1° giugno 2023.
- La rinegoziazione bancaria con nuova garanzia. Concedere un pegno o un’ipoteca a una banca per ottenere un riscadenzamento è un atto straordinario che può essere essenziale alle trattative, ma che altera la parità tra creditori: è il terreno tipico del dialogo con l’esperto.
Come si esegue in sintesi
L’informativa va resa per iscritto e prima dell’atto, con un contenuto sufficiente a consentire una valutazione: oggetto, controparte, corrispettivo, stima del valore, destinazione delle somme, effetto atteso sulle trattative. L’esperto può condividere l’operazione, chiedere chiarimenti, segnalare il pregiudizio. Se l’imprenditore, malgrado la segnalazione, procede, deve informare subito l’esperto; da quel momento decorrono i dieci giorni per l’eventuale iscrizione del dissenso.
Vantaggi motivati
- Flessibilità. L’imprenditore non deve chiedere permessi a un giudice e può muoversi con i tempi del mercato.
- Un controllo “preventivo” utile anche a lui. L’informativa costringe a motivare l’operazione e a misurarne l’effetto sui creditori; un atto condiviso con l’esperto è, nella sostanza, più facilmente difendibile.
- Nessuna pubblicità se non c’è dissenso. Se l’esperto non iscrive nulla, l’operazione resta riservata come il resto delle trattative.
Rischi e svantaggi onesti
È qui che il confronto si fa delicato. L’iscrizione del dissenso nel registro delle imprese non annulla l’atto, ma ne cambia radicalmente il destino. L’art. 24, comma 3, che l’art. 25-quater richiama espressamente per l’impresa minore, stabilisce che gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti successivi all’accettazione dell’incarico restano in ogni caso soggetti alle azioni revocatorie se l’esperto ha iscritto il dissenso ai sensi dell’art. 21, comma 4 (o se il tribunale ha rigettato l’autorizzazione dell’art. 22). In altre parole, con il dissenso iscritto non si discute più della coerenza dell’atto: l’atto è esposto. E il comma 4 dell’art. 24, anch’esso richiamato, ribadisce che resta ferma la responsabilità dell’imprenditore.
Ci sono poi conseguenze di contesto. L’iscrizione è pubblica: banche, fornitori e clienti possono venirne a conoscenza, con effetti sulla fiducia commerciale. Se sono in corso misure protettive, la segnalazione dell’art. 19, comma 6, può portare il giudice a rivalutarle. E un dissenso iscritto incrina il rapporto con l’esperto proprio quando la sua relazione finale sarà decisiva per accedere, ad esempio, al concordato semplificato.
Profilo ideale di questa opzione: l’impresa minore che ha un’operazione straordinaria realmente funzionale al risanamento (dismissione, affitto, garanzia per il riscadenzamento) e la cui coerenza con le trattative sia dimostrabile per iscritto, con numeri, prima di compierla.
Pronunce a supporto
Oltre a Trib. Terni 30 aprile 2025 e Trib. Piacenza 1° giugno 2023, va considerato il Trib. Milano del 10 febbraio 2025 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026): il dovere di correttezza dell’art. 4 CCII vincola anche soci e garanti, il cui sostegno al risanamento deve essere coerente con l’obiettivo. È un criterio che si riflette sugli atti straordinari compiuti con parti correlate: un’operazione con il socio o con un familiare va motivata con particolare rigore.
Terza opzione: gli atti autorizzati dal tribunale
In cosa consiste
Esiste un terzo livello, per alcune operazioni di particolare peso. L’art. 22 CCII, richiamato dall’art. 25-quater, comma 5, consente all’imprenditore di chiedere al tribunale l’autorizzazione per determinati atti, tra cui finanziamenti prededucibili e il trasferimento dell’azienda o di suoi rami. Per l’impresa minore, l’art. 25-quater, comma 6, aggiunge una regola specifica: gli atti autorizzati ai sensi dell’art. 22 conservano i propri effetti anche se poi intervengono un accordo di ristrutturazione omologato, un concordato minore omologato, l’apertura della liquidazione controllata o il concordato semplificato omologato.
Quando ha senso
- La cessione dell’azienda a un acquirente che vuole certezza. Chi compra un’azienda in crisi teme di ereditarne i debiti: l’autorizzazione è lo strumento per dare stabilità all’operazione.
- Il finanziamento ponte. Una banca o un terzo disposto a finanziare la continuità chiede di essere pagato in prededuzione: senza l’autorizzazione, questo grado non c’è.
- L’operazione che l’esperto non condivide ma che l’imprenditore ritiene essenziale. Rivolgersi al tribunale è, in questi casi, un modo per far valutare l’atto da un giudice anziché esporsi al dissenso.
Vantaggi e svantaggi
Il vantaggio dirimente è la stabilità degli effetti nelle procedure successive, scritta dall’art. 25-quater, comma 6. A fronte di questo vantaggio, ci sono tempi (un procedimento davanti al tribunale), costi di giustizia e un rischio speculare: l’art. 24, comma 3, prevede che, se l’autorizzazione è rigettata, gli atti compiuti restano esposti alle revocatorie. Inoltre il catalogo dell’art. 22 è considerato tassativo: il Trib. Terni del 30 aprile 2025 ha dichiarato non luogo a provvedere su un’istanza di autorizzazione per un affitto d’azienda, ritenendolo estraneo alla norma. Non ogni operazione straordinaria, dunque, può essere “blindata” passando dal giudice.
Profilo ideale di questa opzione: l’impresa minore che deve trasferire l’azienda o un ramo, o ottenere nuova finanza, e ha bisogno che l’operazione sopravviva a qualunque esito delle trattative.
Il confronto con il concordato minore e con la liquidazione controllata
Le tre opzioni appena viste si collocano tutte dentro la composizione negoziata. Ma l’imprenditore minore deve sapere anche che cosa succede alla sua gestione se, alla fine delle trattative, imbocca una delle strade elencate dall’art. 25-quater, comma 4: concordato minore (lett. a), liquidazione controllata (lett. b), concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (lett. c), e, per la sola impresa agricola, l’accordo di ristrutturazione (lett. d). Il confronto serve a capire quanto valga la libertà gestoria di oggi.
Il concordato minore: gestione conservata, ma sotto autorizzazione
L’art. 74 CCII consente il concordato minore ai debitori sovraindebitati diversi dal consumatore quando la proposta permette di proseguire l’attività (comma 1), oppure, fuori da questa ipotesi, quando sono previsti apporti di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo (comma 2). Il debitore non perde la gestione. Però, con il decreto di apertura (art. 78), il quadro cambia:
- il giudice dispone la pubblicazione della proposta e, per l’imprenditore, l’iscrizione nel registro delle imprese (art. 78, comma 2, lett. a);
- su istanza del debitore, può disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari e le altre misure dell’art. 78, comma 2, lett. d);
- gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento della pubblicità del decreto (art. 78, comma 5);
- il giudice può nominare un commissario giudiziale con le funzioni dell’OCC, ad esempio se è disposta la sospensione generale delle esecuzioni e la nomina è necessaria, o su richiesta del debitore (art. 78, comma 2-bis).
La differenza con la composizione è dunque strutturale: nella composizione l’atto straordinario non autorizzato è valido ed efficace, ed è “solo” esposto al dissenso e alle revocatorie; nel concordato minore lo stesso atto, senza autorizzazione, è inefficace verso i creditori anteriori. Il rovescio della medaglia: nel concordato minore c’è un giudice, un voto dei creditori a maggioranza (art. 79) con il meccanismo del silenzio-assenso, la possibilità del cram down fiscale e contributivo (art. 80, comma 3) e un’omologazione che vincola anche i dissenzienti, cose che la composizione da sola non offre.
La liquidazione controllata: lo spossessamento
La liquidazione controllata (art. 268 CCII) è all’estremo opposto. L’art. 270, comma 5, rinvia, tra l’altro, all’art. 142 CCII, la norma che nella liquidazione giudiziale priva il debitore dell’amministrazione e della disponibilità dei beni. Il debitore non gestisce più il patrimonio compreso nella procedura: lo amministra e lo liquida il liquidatore, sotto il controllo del giudice. Restano fuori dalla liquidazione soltanto i beni indicati dall’art. 268, comma 4 (crediti impignorabili, quanto occorre al mantenimento nei limiti fissati dal giudice, beni del fondo patrimoniale salvo l’art. 170 c.c., cose non pignorabili). La procedura resta aperta fino alla completa esecuzione del programma e, ai fini dei beni sopravvenuti, per tre anni dall’apertura (art. 272, comma 3).
Nella liquidazione controllata la domanda “chi gestisce l’azienda?” ha una risposta opposta a quella della composizione: non l’imprenditore. In cambio, la procedura porta, per la persona fisica, all’esdebitazione di diritto dopo la chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura (art. 282), alle condizioni di legge. La Cassazione ha precisato che per accedere alla liquidazione controllata non serve la meritevolezza (Cass. I ord. n. 22074/2025) e che la relazione dell’OCC è requisito di ammissibilità della domanda (Cass. I ord. n. 28576/2025).
Un ponte tra i due mondi
L’art. 25-quater, comma 2, impone all’imprenditore minore di dichiarare, nell’istanza, di non avere depositato ricorso per concordato minore (art. 74) e la pendenza o meno di una liquidazione controllata. Le due strade, quindi, non corrono in parallelo: si sceglie l’una, e semmai si passa all’altra alla fine delle trattative. La Cassazione (Cass. I n. 31856/2025, riportata da EC News del 27 gennaio 2026), pur nel regime del D.L. 118/2021, ha ritenuto inammissibile un’istanza di composizione negoziata presentata mentre era ancora pendente un concordato preventivo, anche se rinunciato. È un principio formulato per un’impresa sopra soglia, ma che conferma la logica dell’alternatività.
Il nodo delle responsabilità: che cosa rischiano l’imprenditore e gli amministratori
La clausola “restano ferme le responsabilità dell’imprenditore” (art. 21, comma 1) e la regola dell’art. 24, comma 4 (“resta ferma la responsabilità dell’imprenditore per gli atti compiuti”), entrambe applicabili all’impresa minore, sono il punto in cui la libertà gestoria della composizione mostra il suo prezzo. Va soppesato con attenzione chi risponde, verso chi e con quale parametro.
L’imprenditore individuale. Per la ditta individuale la questione della responsabilità si confonde con quella patrimoniale: l’imprenditore risponde comunque con tutto il proprio patrimonio. Un atto dannoso non crea una “nuova” responsabilità verso i creditori dell’impresa, ma ne riduce la garanzia patrimoniale. Il rischio concreto è un altro: un atto straordinario compiuto malgrado la segnalazione dell’esperto, con dissenso iscritto, resta esposto alle revocatorie (art. 24, comma 3); e una condotta scorretta durante le trattative pesa sulla valutazione della meritevolezza e della correttezza nelle procedure successive (si pensi alla meritevolezza richiesta per l’esdebitazione del debitore incapiente dall’art. 283, o alle condizioni dell’art. 280 richiamate dall’art. 282 per l’esdebitazione dopo la liquidazione controllata).
Gli amministratori della società minore. Per una S.r.l. o una società di persone sotto soglia, la clausola dell’art. 21 si salda con le regole del codice civile: la diligenza nella gestione, la responsabilità verso la società e verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio (artt. 2392, 2394 e, per la S.r.l., 2476 c.c.), il dovere di istituire assetti organizzativi adeguati anche per rilevare tempestivamente la crisi e attivarsi (art. 2086, comma 2, c.c.). La giurisprudenza di merito tratta l’assenza di assetti adeguati come grave irregolarità: il Trib. Catanzaro del 6 febbraio 2024 l’ha considerata tale anche, e anzi a maggior ragione, nelle società non ancora in crisi, perché impedisce di cogliere per tempo i segnali; il Trib. Milano del 29 febbraio 2024 l’ha ritenuta denunciabile al tribunale con possibile revoca di amministratori e controllori (pronunce riportate da Crowe Bompani). Il fatto stesso di aver attivato la composizione negoziata è, sotto questo profilo, un elemento a favore degli amministratori; il modo in cui hanno gestito durante le trattative è l’elemento che può rovesciarlo.
Il cambio di parametro con l’insolvenza. L’elemento dirimente è il passaggio dalla crisi all’insolvenza. Finché l’impresa è in crisi, il parametro è la sostenibilità economico-finanziaria dell’attività; quando risulta insolvente, ma con concrete prospettive di risanamento, la gestione deve avvenire nel prevalente interesse dei creditori. Questo spostamento non è un dettaglio lessicale: significa che operazioni accettabili per un’impresa in crisi (un investimento rischioso ma promettente, un rimborso al socio finanziatore per mantenerne il sostegno) diventano difficilmente giustificabili quando il patrimonio è ormai, nella sostanza, dei creditori. Per l’impresa minore va aggiunto un elemento di incertezza: l’art. 25-quater, comma 1, ammette l’accesso in presenza di uno squilibrio che rende “probabile” la crisi o l’insolvenza, mentre la regola sulla gestione nell’interesse dei creditori presuppone un’insolvenza già “risultante”. Se l’impresa minore già insolvente al momento dell’istanza possa accedere è una questione aperta; ma se l’insolvenza emerge durante le trattative, il criterio dell’interesse prevalente dei creditori si applica attraverso il rinvio dell’art. 25-quater, comma 5.
Gli effetti degli obblighi societari sospesi. L’art. 20, richiamato per l’impresa minore, attenua alcuni obblighi legati alle perdite di capitale: il Trib. Ivrea del 17 febbraio 2023 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026) ha affermato che gli effetti di questa norma sospendono gli obblighi di ricapitalizzazione e la causa di scioglimento per perdita del capitale fino alla conclusione delle trattative. La sospensione degli obblighi, però, non sospende la diligenza: la gestione resta orientata dai criteri dell’art. 21.
Il versante penale. L’art. 24, comma 5, esclude l’applicazione di alcune fattispecie di bancarotta per i pagamenti e le operazioni coerenti compiuti dopo l’accettazione dell’incarico, purché non vi siano iscrizioni di dissenso ai sensi dell’art. 21, comma 4. L’art. 25-quater, comma 5, però, richiama per l’impresa minore soltanto i commi 3 e 4 dell’art. 24: il comma 5 non è nell’elenco. Il dato si spiega anche con il fatto che l’impresa minore non è soggetta alla liquidazione giudiziale, cui quelle fattispecie si collegano; resta comunque un profilo da esaminare con il difensore, senza dare per scontata alcuna esenzione.
Confronto con le altre procedure. Nel concordato minore la responsabilità dell’imprenditore si gioca soprattutto sugli atti di frode: l’art. 80, comma 6, consente a creditori e pubblico ministero di chiedere la liquidazione controllata in caso di frode, e la revoca dell’omologazione apre la strada alla conversione. Nella liquidazione controllata, invece, l’imprenditore non compie più atti di gestione sul patrimonio liquidato: il rischio si sposta sulla sua condotta pregressa, che il liquidatore può esaminare con le azioni a tutela dei creditori, e sulle condizioni per l’esdebitazione.
Le opzioni alla prova dei conti
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi con dati ipotetici, non casi reali. Usano gli stessi dati di partenza per misurare come lo stesso atto si comporta nelle diverse strade.
Dati comuni. Impresa edile individuale. Ultimi tre esercizi: attivo patrimoniale massimo 241.380 €, ricavi massimi 187.640 €, debiti complessivi 368.910 € (quindi impresa minore: tutti e tre i limiti dell’art. 2, comma 1, lett. d) sono rispettati). Istanza di nomina dell’esperto depositata lunedì 5 ottobre 2026; accettazione dell’incarico mercoledì 7 ottobre 2026. Durata dell’incarico: 180 giorni (art. 17, comma 7, salvo proroga), quindi fino a lunedì 5 aprile 2027.
Simulazione 1: la vendita dell’escavatore
L’imprenditore vuole vendere un escavatore usato, stimato 38.700 €, a un acquirente che offre 29.450 € in contanti subito.
- Composizione negoziata. È un atto di straordinaria amministrazione. Mercoledì 4 novembre 2026 l’imprenditore informa per iscritto l’esperto. Lunedì 9 novembre l’esperto segnala che il prezzo è inferiore di 9.250 € alla stima (circa il 23,9%) e che l’operazione può pregiudicare i creditori. Lunedì 16 novembre l’imprenditore vende ugualmente e ne informa subito l’esperto. Dal 16 novembre decorrono i dieci giorni: entro giovedì 26 novembre 2026 l’esperto può iscrivere il dissenso, e deve farlo se ritiene che l’atto pregiudichi i creditori. Esito: la vendita è valida, ma con il dissenso iscritto resta esposta alle revocatorie (art. 24, comma 3) e l’imprenditore ne risponde (art. 24, comma 4). Se invece l’imprenditore, dopo la segnalazione, rinegozia il prezzo a 37.900 € e destina il ricavato al pagamento dei fornitori di un cantiere in corso, l’atto diventa difendibile come coerente.
- Concordato minore. Ipotesi: decreto di apertura pubblicato lunedì 14 dicembre 2026. Se l’imprenditore vende l’escavatore senza autorizzazione dopo quella data, la vendita è inefficace rispetto ai creditori anteriori (art. 78, comma 5). L’alternativa è chiedere l’autorizzazione: tempi più lunghi, ma effetti stabili.
- Liquidazione controllata. Ipotesi: sentenza di apertura martedì 12 gennaio 2027. L’imprenditore non può vendere: la vendita la fa il liquidatore, con procedure competitive. Il ricavato va alla massa.
Lettura comparata: la stessa operazione passa da “libera ma vigilata” a “inefficace senza autorizzazione” a “sottratta all’imprenditore”. Il prezzo della flessibilità della composizione è la responsabilità.
Simulazione 2: il pagamento del fornitore storico
Liquidità disponibile al 4 novembre 2026: 22.870 €. Costi correnti del mese (salari, materiali, carburante): 17.340 €. Un fornitore storico chiede il saldo di forniture del 2025 per 14.820 €, minacciando di non consegnare più.
- Composizione negoziata. Pagare 14.820 € di debito pregresso con 22.870 € di cassa lascia 8.050 €, meno della metà dei costi correnti: è un pagamento non coerente con le trattative, da comunicare preventivamente all’esperto (art. 21, comma 2). Una soluzione alternativa, da sottoporre all’esperto: pagare in contanti le nuove forniture e proporre al fornitore, nelle trattative, un piano di rientro sul pregresso (ad esempio 12 rate da 1.235 €).
- Concordato minore. Dopo l’apertura, il pagamento di un debito anteriore fuori dal piano altera la parità di trattamento e l’ordine delle prelazioni che la proposta deve rispettare; il debito pregresso entra nella proposta, con possibilità di classi e di soddisfacimento parziale (art. 74, comma 3).
- Liquidazione controllata. Il fornitore non viene pagato dall’imprenditore: presenta domanda di ammissione al passivo nel termine fissato (non superiore a 90 giorni, art. 270, comma 2, lett. d) e partecipa ai riparti secondo il suo grado.
Simulazione 3: quando emerge l’insolvenza
Stessa impresa, ma a metà gennaio 2027 le trattative con la banca principale falliscono: i debiti scaduti sono 214.560 €, i flussi attesi dei prossimi sei mesi 96.300 €. Il risanamento resta possibile solo con l’ingresso di un socio finanziatore e la cessione di un ramo.
- Composizione negoziata. L’impresa risulta insolvente ma con prospettive concrete: la gestione deve avvenire nel prevalente interesse dei creditori. Un rimborso di 17.900 € a un familiare che aveva prestato denaro all’impresa diventa, in questo quadro, l’esempio tipico di pagamento da non fare (o almeno da sottoporre all’esperto, con altissima probabilità di dissenso). La cessione del ramo, se necessaria, va valutata per l’autorizzazione dell’art. 22, che ne stabilizza gli effetti (art. 25-quater, comma 6).
- Sbocchi alla fine dell’incarico (5 aprile 2027). Se si raggiunge un’intesa: contratto, accordo con il contenuto dell’art. 62 o accordo con gli effetti dell’art. 25-bis, comma 5 (art. 25-quater, comma 3). Se no: concordato minore, liquidazione controllata o concordato semplificato (art. 25-quater, comma 4). Per il concordato semplificato, l’art. 25-sexies richiede che l’esperto dichiari nella relazione finale che le trattative si sono svolte con correttezza e buona fede: un dissenso iscritto per un pagamento al familiare rende questa dichiarazione molto più difficile.
Il confronto in tabella
Le due tabelle riassumono le differenze. La prima confronta le tre modalità di gestione interne alla composizione negoziata; la seconda pone la composizione accanto al concordato minore e alla liquidazione controllata. I costi indicati sono solo quelli della procedura previsti dalla legge (compenso dell’esperto o dell’OCC, diritti camerali, spese): mai quelli della consulenza.
Va soppesato che le tabelle semplificano: la “reversibilità”, ad esempio, indica quanto è possibile correggere la rotta dopo l’atto, non un diritto di ripensamento. E la colonna “rischi in caso di esito negativo” descrive gli effetti tipici, che il caso concreto può attenuare o aggravare.
Tabella 1 – Le tre modalità di gestione durante la composizione negoziata dell’impresa minore
| Criterio | Gestione ordinaria | Atto straordinario con informativa all’esperto | Atto autorizzato dal tribunale (art. 22) |
|---|---|---|---|
| Chi decide | Imprenditore | Imprenditore, dopo informativa preventiva scritta | Imprenditore, previa autorizzazione |
| Tempi | Immediati | Brevi: informativa, eventuale segnalazione, 10 giorni per il dissenso | Quelli del procedimento davanti al tribunale |
| Complessità | Bassa | Media | Alta |
| Pubblicità | Nessuna | Solo se l’esperto iscrive il dissenso nel registro delle imprese | Procedimento giudiziale |
| Rischi in caso di esito negativo | Responsabilità per gestione non coerente | Con dissenso iscritto: atto esposto alle revocatorie (art. 24 c.3), responsabilità ferma (art. 24 c.4) | Con rigetto: atto esposto alle revocatorie (art. 24 c.3) |
| Effetti nelle procedure successive | Da valutare caso per caso | Da valutare; peggiorano con il dissenso | Conservati (art. 25-quater c.6) |
| Effetti su misure protettive | Nessuno, se la gestione è corretta | Con dissenso: segnalazione ex art. 19 c.6 | Nessuno, se autorizzato |
| Reversibilità | Alta | Media: prima dell’atto si può rinegoziare | Bassa: l’atto autorizzato è stabile |
| Costi di procedura | Compreso nel compenso dell’esperto | Compreso nel compenso dell’esperto | Spese del procedimento giudiziale |
Tabella 2 – La gestione nella composizione negoziata, nel concordato minore e nella liquidazione controllata
| Criterio | Composizione negoziata (art. 25-quater) | Concordato minore (artt. 74-83) | Liquidazione controllata (artt. 268 ss.) |
|---|---|---|---|
| Chi gestisce | Imprenditore (gestione ordinaria e straordinaria) | Debitore, con autorizzazione per gli atti straordinari | Liquidatore: spossessamento (art. 270 c.5, rinvio all’art. 142) |
| Atto straordinario senza permesso | Valido, ma esposto a dissenso e revocatorie | Inefficace verso i creditori anteriori (art. 78 c.5) | Il debitore non può compierlo |
| Organo di controllo | Esperto (affianca, non sostituisce) | OCC; eventuale commissario giudiziale (art. 78 c.2-bis) | Liquidatore e giudice |
| Ruolo dei creditori | Trattative e accordi volontari | Voto a maggioranza, silenzio-assenso (art. 79) | Concorso e riparti |
| Tempi tipici | 180 giorni di incarico, prorogabili | Termine per le adesioni fino a 30 giorni, poi omologa | Almeno 3 anni per i beni sopravvenuti (art. 272 c.3) |
| Rischi in caso di esito negativo | Sbocco in una delle procedure dell’art. 25-quater c.4 | Inefficacia delle misure e, su istanza, liquidazione controllata (art. 80 c.5) | Nessuna esdebitazione se mancano le condizioni |
| Effetti sulle esecuzioni | Misure protettive su richiesta (artt. 18-19, se compatibili) | Divieto di azioni esecutive su istanza (art. 78 c.2 lett. d) | Concorso; azioni individuali bloccate |
| Reversibilità | Alta: si può passare ad altre strade | Media | Bassa |
| Costi di procedura | Compenso dell’esperto (art. 25-ter, minimo 4.000 €); diritti camerali | Compenso OCC (D.M. 202/2014), spese di giustizia | Compenso del liquidatore e dell’OCC (D.M. 202/2014, art. 275 c.3) |
I criteri per scegliere
Non c’è una modalità di gestione migliore in astratto. Ci sono criteri che, combinati, orientano la scelta. Il ragionamento è necessariamente condizionale.
Primo criterio: lo stato reale dell’impresa, crisi o insolvenza. Se la situazione presenta squilibri ma i flussi coprono i costi correnti, generalmente la gestione ordinaria, con informativa sugli atti straordinari, è sufficiente e preserva la massima flessibilità. Se invece i debiti scaduti superano stabilmente le entrate prevedibili, il parametro diventa l’interesse prevalente dei creditori, e ogni atto che lo sacrifica, anche se formalmente ordinario, va ripensato. Collocarsi correttamente su questa linea è la prima, e più difficile, valutazione.
Secondo criterio: la natura e la destinazione dell’atto. Un atto straordinario il cui ricavato finanzia la continuità è, a parità di altre condizioni, più facilmente coerente di uno che serve a pagare debiti pregressi o parti correlate. Se l’operazione è di trasferimento dell’azienda o di nuova finanza, generalmente conviene valutare l’autorizzazione dell’art. 22, perché solo così gli effetti sono stabili.
Terzo criterio: la controparte. Atti con soci, familiari, società collegate sono quelli in cui il dovere di correttezza è più stringente (Trib. Milano 10 febbraio 2025). Se la controparte è una parte correlata, generalmente è prudente un’informativa particolarmente documentata, anche oltre lo stretto necessario.
Quarto criterio: lo sbocco probabile delle trattative. Se è realistico un accordo con i creditori principali, la libertà della composizione è un valore da proteggere evitando dissensi. Se invece l’esito più probabile è un concordato minore, va soppesato che gli atti compiuti oggi saranno guardati con gli occhi di quella procedura (fattibilità, convenienza, eventuali atti in frode). Se lo sbocco è la liquidazione controllata, l’imprenditore deve sapere che perderà la gestione e che ogni atto pregresso sarà esaminato dal liquidatore.
Quinto criterio: la struttura dell’impresa. Una ditta individuale e una S.r.l. sotto soglia non rischiano la stessa cosa. Per la prima il nodo è patrimoniale e di meritevolezza; per la seconda si aggiunge la responsabilità degli amministratori verso società e creditori sociali, con il peso degli assetti adeguati (art. 2086 c.c.).
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e Gestore della crisi da sovraindebitamento, valuta ogni atto di gestione guardando insieme alle trattative in corso e alla procedura in cui l’impresa potrebbe approdare.
Le domande di chi è indeciso
Posso cambiare strada a metà delle trattative? Sì, nei limiti della legge. La composizione può chiudersi con uno degli sbocchi dell’art. 25-quater, commi 3 e 4, anche prima della scadenza dell’incarico. Va però considerato che non si può avere contemporaneamente un ricorso per concordato minore e una composizione negoziata (art. 25-quater, comma 2), e che gli atti compiuti durante le trattative seguiranno l’impresa nella procedura successiva: solo quelli autorizzati ai sensi dell’art. 22 hanno effetti espressamente conservati.
E se compio un atto straordinario senza informare l’esperto? L’atto resta valido, ma l’omissione dell’informativa è una violazione del dovere previsto dall’art. 21, comma 2, che può incidere sulla correttezza delle trattative, sulla relazione finale dell’esperto e sulla responsabilità dell’imprenditore. Il dissenso presuppone, nel testo, un atto di cui l’esperto è stato informato; ma l’esperto che scopre l’atto a posteriori ne terrà conto nella sua valutazione complessiva.
Il dissenso dell’esperto blocca l’operazione? No. L’esperto non ha un potere di veto: segnala, e poi può (o deve) iscrivere il dissenso nel registro delle imprese entro dieci giorni dall’informativa sull’atto compiuto. L’effetto è sulla tenuta dell’atto (esposizione alle revocatorie) e sulla responsabilità, non sulla sua validità.
L’esperto può sostituirsi a me nella gestione? No. Il commento alla norma su Brocardi sottolinea che l’esperto affianca l’imprenditore senza sostituirsi a lui, e il Trib. Genova del 2 dicembre 2025 ha escluso che le misure cautelari possano comprimere i poteri degli organi gestori in mancanza di una norma espressa.
Se finisco in liquidazione controllata perdo davvero tutto il controllo? Perdi l’amministrazione e la disponibilità dei beni compresi nella procedura; restano fuori quelli esclusi dall’art. 268, comma 4, a cominciare da quanto il giudice ritiene necessario al mantenimento tuo e della famiglia. In cambio, alle condizioni dell’art. 282, la persona fisica ottiene l’esdebitazione.
Le pronunce che orientano la scelta
Una premessa di metodo: sulla gestione dell’impresa durante la composizione negoziata, e in particolare sulle imprese sotto soglia, la giurisprudenza edita è scarsa. Le pronunce di merito riportate nei massimari sono spesso prive di numero, e nessuna di quelle reperite riguarda specificamente l’art. 25-quater. I riferimenti che seguono sono raggruppati per l’opzione che illuminano.
Sulla gestione ordinaria e sull’ampiezza dei poteri dell’imprenditore
- Trib. Genova, 2 dicembre 2025 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). Principio: le misure cautelari non possono essere usate per neutralizzare la revoca degli amministratori; nella composizione negoziata i poteri gestori non sono compressi come negli strumenti di regolazione della crisi, e una limitazione richiederebbe una norma espressa. Rilevanza: conferma che la gestione resta all’imprenditore e ai suoi organi, a differenza del concordato minore e, a maggior ragione, della liquidazione controllata.
- Trib. Milano, 19 giugno 2025 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). Principio: non può essere concessa una misura che esoneri l’imprenditore dal pagamento dei debiti correnti, perché la buona fede impone di adempiere i contratti in corso. Rilevanza: la gestione ordinaria comprende il dovere di pagare il corrente.
- Trib. Verona, 11 dicembre 2025 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). Principio: il giudice non può, salvo casi eccezionali, intervenire sul regolamento dei contratti pendenti o sull’obbligo di rimborso dei finanziamenti. Rilevanza: la composizione non riscrive i contratti; la gestione si svolge dentro il quadro contrattuale esistente.
- Trib. Ivrea, 17 febbraio 2023 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). Principio: gli effetti dell’art. 20 CCII sospendono gli obblighi di ricapitalizzazione e lo scioglimento per perdita del capitale fino alla conclusione delle trattative. Rilevanza: per la società minore riduce la pressione degli obblighi societari, senza attenuare i criteri di gestione dell’art. 21.
Sugli atti straordinari, sull’informativa all’esperto e sugli atti autorizzati
- Trib. Terni, 30 aprile 2025 (commento ADVANT Nctm). Principio: l’affitto d’azienda non è un trasferimento ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. d); è un atto di straordinaria amministrazione soggetto alla sola informativa preventiva all’esperto, e sull’istanza di autorizzazione non vi è luogo a provvedere. Rilevanza: delimita il confine tra seconda e terza opzione.
- Trib. Piacenza, 1° giugno 2023 (richiamato nello stesso commento come conforme). Principio: stessa lettura restrittiva del catalogo degli atti autorizzabili. Rilevanza: conferma la tassatività dell’art. 22.
- Trib. Milano, 10 febbraio 2025 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). Principio: il dovere di correttezza dell’art. 4 CCII vincola anche soci e garanti, il cui sostegno deve essere coerente con il risanamento. Rilevanza: pesa sugli atti straordinari con parti correlate.
Sull’insolvenza e sull’interesse dei creditori
- Trib. Lecco, 2 gennaio 2023 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). Principio: l’insolvenza non preclude di per sé la composizione negoziata; ciò che conta è l’esistenza di prospettive di risanamento. Rilevanza: è il presupposto del passaggio al criterio del prevalente interesse dei creditori (per l’impresa minore, con la cautela legata alla formulazione dell’art. 25-quater, comma 1).
- Trib. Salerno, 13 febbraio 2023 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). Principio: le misure non vanno confermate se l’insolvenza è irreversibile e il piano solo embrionale. Rilevanza: segna il limite oltre il quale la gestione “in composizione” perde giustificazione.
- Trib. Verona, 10 giugno 2025, e Trib. Como, 10 luglio 2025 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). Principio: un piano solo liquidatorio non giustifica la conferma delle misure, anche se promette ai creditori più della liquidazione giudiziale. Rilevanza: chi gestisce per liquidare, non per risanare, è fuori dalla logica della composizione e deve valutare le altre strade.
Sul concordato minore, sulla liquidazione controllata e sull’alternatività delle strade
- Cass. civ., Sez. I, n. 31856/2025 (EC News, 27 gennaio 2026). Principio: è inammissibile un’istanza di composizione negoziata presentata mentre è pendente un concordato preventivo, anche se rinunciato; il tribunale può verificarlo. Rilevanza: conferma l’alternatività tra composizione e procedure concorsuali (regime D.L. 118/2021, impresa sopra soglia).
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074/2025. Principio: la meritevolezza non è requisito per entrare in liquidazione controllata. Rilevanza: la procedura dello spossessamento è accessibile anche a chi non potrebbe dimostrare una gestione esemplare, ma la condotta torna in gioco per l’esdebitazione.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28576/2025. Principio: la relazione dell’OCC è requisito di ammissibilità della domanda di liquidazione controllata. Rilevanza: anche lo sbocco liquidatorio richiede un passaggio documentale serio.
- Cass. civ., Sez. I, n. 20141 del 16 giugno 2026. Principio: inammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato. Rilevanza: il concordato minore presuppone un’impresa che possa proseguire, coerentemente con l’art. 74, comma 1; chi chiude l’attività durante le trattative si preclude questa strada.
Sulla responsabilità degli amministratori
- Trib. Catanzaro, 6 febbraio 2024, e Trib. Milano, 29 febbraio 2024 (fonte: Crowe Bompani). Principio: l’assenza di assetti organizzativi adeguati è grave irregolarità gestoria, rilevante anche prima della crisi e idonea a giustificare provvedimenti sugli organi sociali. Rilevanza: per la società minore, la composizione attivata tempestivamente è un argomento a favore degli amministratori; la gestione durante le trattative è il banco di prova.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio affianca l’imprenditore minore e gli amministratori delle società sotto soglia prima, durante e dopo la composizione negoziata. In concreto:
- Verifichiamo i requisiti dell’impresa minore sui bilanci e sulle dichiarazioni degli ultimi tre esercizi (attivo, ricavi, debiti), per stabilire se si applica l’art. 25-quater o la composizione ordinaria.
- Classifichiamo gli atti di gestione previsti nei mesi delle trattative, separando quelli ordinari da quelli straordinari e dai pagamenti potenzialmente non coerenti.
- Redigiamo le informative preventive all’esperto ai sensi dell’art. 21, comma 2, con i numeri che dimostrano la coerenza dell’operazione con le trattative.
- Rispondiamo alle segnalazioni dell’esperto e valutiamo, prima che l’atto sia compiuto, come rinegoziarlo per evitare il dissenso.
- Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico: gestione ordinaria, atto con informativa o richiesta di autorizzazione ex art. 22.
- Prepariamo e depositiamo le istanze di autorizzazione al tribunale per trasferimenti d’azienda e finanziamenti, quando la stabilità degli effetti è essenziale.
- Monitoriamo il passaggio dalla crisi all’insolvenza con i commercialisti dello staff, aggiornando il criterio di gestione (sostenibilità o interesse prevalente dei creditori).
- Analizziamo la posizione degli amministratori della società minore: assetti organizzativi, atti compiuti, esposizione verso società e creditori sociali.
- Confrontiamo gli sbocchi dell’art. 25-quater, commi 3 e 4, simulando per il tuo caso accordo, concordato minore, concordato semplificato e liquidazione controllata.
- Costruiamo la domanda di concordato minore o di liquidazione controllata con l’OCC, quando le trattative non bastano, curando che gli atti compiuti durante la composizione siano coerenti con la nuova procedura.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: la scelta di gestione fatta oggi, durante le trattative, potrà essere difesa domani, in un eventuale giudizio su una revocatoria o su una responsabilità, dallo stesso difensore e con la stessa linea. La qualifica di Esperto Negoziatore consente di leggere le informative con gli occhi di chi le riceve; quella di Gestore della crisi e fiduciario OCC consente di prevedere come gli atti saranno valutati nel concordato minore o nella liquidazione controllata.
Lo staff multidisciplinare unisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: i primi sulle regole di gestione, sulle procedure e sulle responsabilità, i secondi sulla liquidità, sui bilanci e sul test di coerenza dei pagamenti.
Chiusura
L’imprenditore minore continua a gestire la propria azienda durante la composizione negoziata: lo dice l’art. 21, applicabile tramite il rinvio dell’art. 25-quater. Ma gestire non significa decidere senza conseguenze. La gestione ordinaria è libera e orientata; quella straordinaria passa dall’informativa all’esperto e dal rischio del dissenso iscritto; gli atti più delicati possono essere stabilizzati solo con l’autorizzazione del tribunale. E se le trattative non bastano, il concordato minore introduce l’autorizzazione obbligatoria e la liquidazione controllata toglie la gestione. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo e diritti: un atto compiuto oggi con leggerezza può pesare domani su revocatorie, responsabilità ed esdebitazione.
Lo Studio Monardo è specializzato proprio su questo terreno perché l’Avv. Monardo unisce la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè il ruolo che la composizione negoziata affida all’esperto, a quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario OCC, che governa il concordato minore e la liquidazione controllata. Chi deve decidere come gestire durante le trattative trova così una valutazione che tiene insieme le due fasi.
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