Si Può Fare Una Transazione Con L’Agenzia Delle Entrate Nella Composizione Negoziata?

Poche domande, tra gli imprenditori in difficoltà, ricevono risposte così diverse a seconda di chi le ascolta. Il commercialista di un collega giura che “con il Fisco non si tratta”. Un forum assicura che basta presentarsi in ufficio con una buona proposta. Un articolo letto di corsa parla di “stralcio dei debiti fiscali” come se fosse automatico. E nel frattempo le cartelle corrono, gli avvisi bonari si accumulano e il conto corrente rischia il pignoramento.

È comprensibile che la confusione sia tanta: la possibilità di chiudere un accordo con l’Agenzia delle Entrate dentro la composizione negoziata è recente. Il comma 2-bis dell’art. 23 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) è stato introdotto dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (il cosiddetto correttivo-ter) e, ad agosto 2026, è già stato ritoccato dal D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, che ha aperto la porta anche ai tributi locali. In meno di due anni, quindi, la regola è nata e cambiata: il passaparola fatica a starle dietro, e molte convinzioni circolano ancora nella versione “di prima”.

Il problema è che agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto. Chi pensa che il Fisco non tratti mai rinuncia a uno strumento che potrebbe salvargli l’azienda; chi pensa che basti una stretta di mano con il funzionario si ritrova con un accordo che non produce effetti; chi crede di poter stralciare tutto presenta una proposta che viene respinta e brucia mesi preziosi della procedura.

In questa guida mettiamo alla prova, uno per uno, sette miti molto diffusi:

  1. “Il Fisco non tratta mai”;
  2. “Basta l’accordo con il funzionario”;
  3. “Si può stralciare tutto”;
  4. “Vale anche per l’impresa minore, senza condizioni”;
  5. “Non serve il tribunale”;
  6. “L’IVA non si tocca”;
  7. “Nella composizione negoziata si transige con tutti i creditori pubblici, INPS compreso”.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché la transazione fiscale nella composizione negoziata sta esattamente all’incrocio tra due competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè conosce dall’interno la procedura in cui l’accordo con il Fisco si forma, ed è coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, che lavora sui numeri del debito erariale, sulle attestazioni e sul confronto con la liquidazione giudiziale. Tributario e crisi d’impresa, qui, non sono due materie separate: sono la stessa pratica.

📩 Hai debiti con l’Agenzia delle Entrate e stai valutando la composizione negoziata? Contattaci adesso: tutti i recapiti dello Studio sono riportati in fondo a questa pagina.

Mito n. 1: “Con il Fisco non si tratta, mai”

Il mito

“L’Agenzia delle Entrate non fa sconti: o paghi tutto, o paghi a rate secondo le sue regole. Trattare è impossibile.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è robusto. Per decenni il principio dell’indisponibilità del credito tributario ha dominato il rapporto tra Fisco e contribuente: l’amministrazione finanziaria non può rinunciare a un credito per semplice benevolenza, né “fare un prezzo” come un fornitore privato. Il contribuente medio ha conosciuto la rateizzazione, la definizione agevolata delle cartelle, l’accertamento con adesione: strumenti con regole fisse, nei quali la parte pubblica non negozia davvero il quantum del debito a partire dalla situazione dell’impresa.

Anche la transazione fiscale “classica” ha contribuito al mito. Per anni è stata percepita come un istituto riservato alle grandi procedure, quelle con il tribunale coinvolto fin dall’inizio, con attestatori, commissari, adunanze: il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti. Per l’imprenditore che si rivolgeva all’esperto della composizione negoziata, fino al settembre 2024, il debito fiscale restava in sostanza fuori dal perimetro delle trattative: si potevano chiedere misure protettive, si poteva negoziare con banche e fornitori, ma l’Erario non era una controparte con cui “chiudere”.

È quindi comprensibile che chi ha vissuto la composizione negoziata nella sua prima versione, quella del D.L. 118/2021 e poi del D.Lgs. 83/2022, porti con sé l’idea che lì il Fisco non si sieda al tavolo.

La realtà

In realtà la norma oggi dice il contrario. Il comma 2-bis dell’art. 23 CCII, introdotto dal D.Lgs. 136/2024, stabilisce che nel corso delle trattative l’imprenditore può proporre alle agenzie fiscali e ad Agenzia delle Entrate-Riscossione un accordo per il pagamento parziale o dilazionato del debito tributario e dei relativi accessori. Dopo il D.Lgs. 147/2026, in vigore dal 12 agosto 2026, tra i destinatari della proposta compaiono anche gli enti pubblici territoriali, cioè Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane.

Il legislatore, insomma, ha costruito un vero e proprio accordo transattivo con il Fisco dentro la composizione negoziata, senza obbligare l’imprenditore a passare a un concordato o a un accordo di ristrutturazione omologato. Secondo la sintesi della bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate riportata da EC News (24 giugno 2026), la nuova possibilità vale per le istanze di composizione negoziata presentate dopo l’entrata in vigore del correttivo-ter, avvenuta il 28 settembre 2024.

“Trattare”, però, non significa “ottenere uno sconto a richiesta”. La parola chiave della norma è convenienza: la proposta deve essere accompagnata dalla relazione di un professionista indipendente che attesti che il trattamento offerto al Fisco è più conveniente della liquidazione giudiziale. In altre parole, l’Agenzia accetta di ricevere meno di quanto le spetta solo quando gli si dimostra che, senza accordo, riceverebbe ancora meno.

Il punto che il passaparola ha perso per strada è proprio questo: il Fisco non tratta per generosità, tratta per calcolo. Ed è un calcolo che si può costruire, documentare e sottoporre all’ufficio competente.

La prova

La prova più concreta viene dai tribunali, che hanno già cominciato ad autorizzare accordi di questo tipo. Il Tribunale di Monza, con decreto del 31 dicembre 2025 (riportato da EC News il 17 febbraio 2026), ha autorizzato l’esecuzione di un accordo ex art. 23 comma 2-bis concluso nel corso di una composizione negoziata: l’intesa con l’Agenzia prevedeva il pagamento del 58% del capitale, IVA compresa, in dieci anni, con interessi al 2%, e la falcidia integrale di sanzioni e interessi derivanti dalle comunicazioni di irregolarità. Non un’ipotesi di scuola, dunque, ma un accordo reale, firmato dall’Agenzia e vagliato da un giudice.

Anche il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, con decreto del 21 maggio 2025 (commentato su Iusletter il 24 giugno 2026), si è pronunciato su un accordo con il Fisco nella composizione negoziata, delimitando che cosa il giudice deve controllare: anche questa pronuncia presuppone, ovviamente, che l’accordo con l’Agenzia esista e sia stato sottoscritto.

Cosa rischia chi ci crede

Chi è convinto che il Fisco non tratti tende a fare una di queste due cose: o non apre affatto la composizione negoziata, considerandola inutile perché “tanto il debito principale è con l’Erario”, oppure la apre per negoziare solo con banche e fornitori, lasciando il debito fiscale a correre. Nel primo caso rinuncia a uno strumento che, se l’impresa ha ancora prospettive di risanamento, può riequilibrare l’intera esposizione; nel secondo costruisce un piano zoppo, perché il debito tributario non trattato continuerà a gravare sui flussi di cassa e rischierà di far saltare anche gli accordi raggiunti con gli altri creditori.

C’è poi un rischio più sottile: il tempo. La composizione negoziata dura 180 giorni dall’accettazione dell’esperto, prorogabili per altri 180. Chi scopre tardi che con il Fisco si può trattare arriva alla proposta a ridosso della scadenza, quando l’ufficio non ha più margini per istruirla. Come vedremo, la stessa bozza di circolare dell’Agenzia considera la presentazione “all’ultimo minuto” un comportamento potenzialmente contrario alla buona fede.

Mito n. 2: “Basta mettersi d’accordo con il funzionario”

Il mito

“Se trovi il funzionario giusto e gli porti una proposta seria, l’accordo è fatto: una firma e il debito è sistemato.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità sta nel fatto che, effettivamente, l’interlocuzione con l’ufficio è decisiva. Chi ha partecipato a un accertamento con adesione sa che il rapporto con il funzionario istruttore conta: la qualità della documentazione, la chiarezza delle spiegazioni, la disponibilità al confronto incidono sul risultato. Da qui nasce l’idea che anche nella composizione negoziata tutto si giochi in una stanza, tra imprenditore, consulente e dipendente dell’Agenzia.

A questo si aggiunge la natura stessa della composizione negoziata, che è una procedura stragiudiziale e riservata: niente giudice all’inizio, niente commissario, un esperto che “facilita” le trattative. Il passaggio logico, sbagliato, è: se la procedura è informale, anche l’accordo con il Fisco lo sarà.

La realtà

La norma costruisce invece un percorso formale preciso, sia dal lato dell’impresa sia dal lato dell’Agenzia.

Dal lato dell’impresa, la proposta deve essere corredata da due relazioni distinte: quella di un professionista indipendente sulla convenienza dell’accordo rispetto alla liquidazione giudiziale, e quella sulla completezza e veridicità dei dati aziendali, redatta dal soggetto incaricato della revisione legale, se esiste, oppure da un revisore legale iscritto nel registro designato a questo scopo. Secondo la sintesi della bozza di circolare riportata da EC News, l’Agenzia ritiene che le due relazioni non possano essere firmate dalla stessa persona e che il revisore della società non possa attestare la convenienza, per difetto di indipendenza; la stessa fonte riferisce che l’Agenzia richiede che il piano di risanamento della composizione negoziata sia allegato e auspica una relazione di fattibilità, pur non attestata.

Dal lato dell’Agenzia, il comma 2-bis individua con precisione chi firma. Per l’Agenzia delle Entrate l’accordo è sottoscritto dal Direttore dell’ufficio, previo parere conforme della competente Direzione regionale. Per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli firmano i direttori delle Direzioni territoriali o interprovinciali e, per gli atti delle direzioni centrali, i direttori di queste ultime. Per i tributi locali, dopo il D.Lgs. 147/2026, firma il soggetto individuato dagli ordinamenti di Regioni ed enti locali. L’accordo così sottoscritto viene comunicato all’esperto.

Il “funzionario giusto”, dunque, può istruire bene la pratica, ma non può chiuderla da solo: senza la firma del Direttore e senza il parere conforme della Direzione regionale non c’è accordo valido con l’Agenzia delle Entrate. E, come vedremo nel mito n. 5, anche l’accordo firmato non basta: deve passare dal tribunale.

Vero, ma solo a metà, è invece che la qualità del confronto con l’ufficio faccia la differenza. Secondo la bozza di circolare, il rigetto deve essere motivato con circostanze di fatto che dimostrino la non convenienza: inattendibilità dei dati, assenza di prospettive di risanamento, condotte fraudolente. Una proposta ben documentata mette l’ufficio nella condizione di valutare nel merito; una proposta approssimativa gli offre su un piatto d’argento le ragioni per respingerla.

La prova

La prova è nel testo stesso dell’art. 23 comma 2-bis, nella versione vigente pubblicata su Brocardi (aggiornata al 12 agosto 2026), che elenca i soggetti competenti alla sottoscrizione per ciascuna amministrazione. E il Tribunale di Monza, con il decreto del 31 dicembre 2025, ha chiarito che il giudice verifica anche il parere dell’autorità competente e che il consenso dell’Agenzia sia stato espresso in modo consapevole: un controllo che non avrebbe senso se l’accordo potesse nascere da un’intesa informale con un singolo dipendente.

Cosa rischia chi ci crede

Chi si accontenta di un “via libera” verbale o di una mail dell’ufficio rischia di impostare il piano di risanamento su un accordo che non esiste. Le banche e gli altri creditori, che spesso condizionano le proprie concessioni alla sistemazione del debito fiscale, si ritrovano con un piano fondato su un presupposto fragile. Nel frattempo Agenzia delle Entrate-Riscossione continua a muoversi: le misure protettive, se chieste e confermate, impediscono le azioni esecutive per il periodo di efficacia, ma non estinguono il debito.

C’è poi il rischio documentale. Chi pensa che conti solo la relazione con il funzionario sottovaluta le due relazioni richieste dalla legge e si presenta con attestazioni generiche, scritte “per far numero”. Quando l’accordo arriva al giudice, quelle attestazioni vengono lette con attenzione: e un’attestazione apodittica, come vedremo, può far dichiarare l’accordo privo di effetti anche dopo la firma dell’Agenzia.

Mito n. 3: “Si può stralciare tutto”

Il mito

“Con la transazione fiscale paghi una piccola percentuale e il resto del debito con l’Erario sparisce: basta proporre il 10% e vedere cosa succede.”

Perché ci credono in tanti

Questo mito nasce da un mix di fattori. Il primo è la comunicazione commerciale: “stralcio dei debiti fiscali”, “taglio delle cartelle”, “paghi il 20%” sono slogan che si leggono ovunque, spesso riferiti a istituti diversi (rottamazioni, esdebitazione, procedure da sovraindebitamento) e trasferiti senza distinzioni alla composizione negoziata.

Il secondo fattore è che la norma, effettivamente, parla di pagamento parziale: il comma 2-bis consente di proporre un pagamento “parziale o dilazionato” del debito tributario e degli accessori. Se la legge ammette il pagamento parziale, il ragionamento del passaparola è: allora si può proporre qualsiasi percentuale.

Il terzo fattore è la falcidia di sanzioni e interessi, che nella prassi è spesso molto ampia. Chi legge che in un accordo autorizzato sanzioni e interessi sono stati integralmente falcidiati tende a generalizzare e a immaginare che anche il capitale possa essere abbattuto quasi del tutto.

La realtà

La legge non fissa una percentuale minima nel comma 2-bis, è vero. Ma fissa un criterio che funziona come un pavimento mobile: la proposta deve essere più conveniente per il Fisco della liquidazione giudiziale, e questa convenienza deve essere attestata da un professionista indipendente. Significa che la percentuale offerta non si sceglie “a sentimento”: si ricava dal confronto con quanto l’Erario incasserebbe se l’impresa venisse liquidata, tenendo conto del valore dei beni, dei costi della procedura, dell’ordine dei privilegi (i crediti tributari sono in buona parte privilegiati) e dei tempi.

Se in liquidazione l’Agenzia recupererebbe il 31% del suo credito, una proposta al 10% non è “una proposta aggressiva”: è una proposta non conveniente, che l’ufficio ha il dovere di respingere e che nessun attestatore serio può qualificare come migliorativa. La correzione essenziale è quindi questa: nella transazione fiscale si può stralciare solo ciò che, in ogni caso, il Fisco non incasserebbe; il resto va pagato, anche se in forma dilazionata.

Altri limiti riducono ulteriormente lo spazio dello “stralcio totale”:

  • la proposta non può riguardare i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea (lo dice espressamente il comma 2-bis);
  • secondo la bozza di circolare dell’Agenzia, per analogia con l’art. 63 CCII, possono rientrare nella proposta solo i debiti sorti fino alla presentazione dell’istanza di composizione negoziata: quelli maturati durante le trattative vanno pagati regolarmente;
  • l’accordo si risolve di diritto se l’imprenditore non esegue integralmente i pagamenti dovuti entro sessanta giorni dalle scadenze previste, oltre che in caso di apertura della liquidazione giudiziale o controllata o di accertamento dello stato di insolvenza.

Quest’ultimo punto è decisivo. Uno stralcio “troppo ottimistico” sul piano dei pagamenti, anche se accettato, è una bomba a orologeria: se l’impresa non riesce a rispettare le rate, l’accordo cade e il debito torna nella sua interezza.

La prova

Il Tribunale di Monza, decreto del 31 dicembre 2025, offre un’idea di proporzioni realistiche: 58% del capitale in dieci anni, non il 10% in un’unica soluzione. Lo stesso decreto, secondo la ricostruzione di EC News, ha considerato inidonea un’attestazione di convenienza incoerente, apodittica o tautologica, e ha valutato la metodologia seguita dal professionista: nel caso concreto, l’attivo ipotizzato in liquidazione giudiziale escludeva l’avviamento e le azioni revocatorie. Sul piano europeo, la Corte di giustizia UE, sentenza 7 aprile 2016, causa C-546/14, richiamata sia dal decreto di Monza sia dalla bozza di circolare, ha ammesso la falcidia dell’IVA proprio a condizione che sia dimostrato che lo Stato non otterrebbe di più in caso di liquidazione: il criterio della convenienza, dunque, viene da lontano.

Cosa rischia chi ci crede

Chi presenta una proposta irrealistica ottiene quasi sempre un rigetto motivato. Ma il danno non è solo il “no”: è il tempo perso. L’istruttoria dell’Agenzia richiede settimane, il parere della Direzione regionale altre settimane, e tutto deve stare nei 180 giorni (al massimo 360 con la proroga) della composizione negoziata. Una prima proposta sbagliata può consumare metà della procedura.

E se, per assurdo, una proposta squilibrata venisse accettata senza un piano sostenibile, il rischio diventa la risoluzione di diritto: basta un ritardo di oltre sessanta giorni su una rata perché l’accordo cada, con conseguenze che possono essere peggiori della situazione di partenza, perché nel frattempo l’impresa ha impegnato risorse e credibilità.

Mito n. 4: “Vale anche per l’impresa minore, senza condizioni”

Il mito

“La transazione fiscale nella composizione negoziata è stata estesa a tutte le imprese: anche la piccola impresa sotto soglia può farla, alle stesse condizioni e senza ulteriori verifiche.”

Perché ci credono in tanti

Qui il mito è vero più che a metà, ed è proprio questo che lo rende insidioso. L’impresa minore, cioè quella che rispetta congiuntamente le soglie dell’art. 2, comma 1, lettera d), CCII (attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro, debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro, nei tre esercizi antecedenti o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore), può accedere alla composizione negoziata attraverso l’art. 25-quater CCII. E l’art. 25-quater, comma 5, nel testo vigente dopo il D.Lgs. 136/2024, richiama espressamente l’art. 23, comma 2-bis tra le norme applicabili.

Chi ha letto questo richiamo ne ha dedotto, comprensibilmente, che per la piccola impresa la transazione fiscale funzioni esattamente come per l’impresa più grande. Il problema è nelle due parole finali del comma 5, che il passaparola ha cancellato.

La realtà

Il testo letterale dell’art. 25-quater, comma 5, dice che si applicano, “per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni del presente articolo”, gli articoli 12, 13 (in parte), 14, 15, 16, 17 (in parte), 18, 19, 20, 21, 22, 23, comma 2-bis, 24 (commi 3 e 4), 25, 25-bis, 25-ter, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies e 25-octies, “in quanto compatibili”.

Dunque: sì, l’impresa minore può proporre un accordo transattivo al Fisco nella composizione negoziata; no, non lo fa “senza condizioni”. Valgono innanzitutto tutte le condizioni del comma 2-bis: le due relazioni (convenienza e veridicità dei dati), la firma del Direttore dell’ufficio con parere conforme della Direzione regionale (la bozza di circolare dell’Agenzia, secondo EC News, lo conferma espressamente anche per le imprese sottosoglia), il deposito in tribunale e il decreto del giudice, l’esclusione delle risorse proprie UE, la risoluzione di diritto per mancato pagamento entro sessanta giorni.

Poi ci sono le condizioni specifiche dell’art. 25-quater, che per la piccola impresa sono diverse da quelle generali:

  • il presupposto di accesso: il comma 1 richiede che l’imprenditore si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, e che il risanamento risulti ragionevolmente perseguibile. L’art. 12 per le imprese sopra soglia richiama anche la crisi e l’insolvenza in atto: se l’impresa minore già insolvente possa accedere è una questione aperta, su cui non abbiamo trovato pronunce specifiche;
  • l’istanza: si presenta al segretario generale della camera di commercio della sede legale, con i documenti dell’art. 17, comma 3, lettere a), c), d), e), f), g) e h). La lettera b), cioè il progetto di piano di risanamento, non è richiesta al momento dell’istanza. Ma attenzione: secondo la bozza di circolare, l’Agenzia considera il piano di risanamento parte essenziale della documentazione della proposta transattiva. In concreto, la piccola impresa che vuole trattare con il Fisco dovrà comunque costruire un piano credibile;
  • la relazione sulla veridicità dei dati: molte imprese minori non hanno un revisore legale. Il comma 2-bis prevede in questo caso un revisore legale iscritto nel registro designato a tale scopo. È un costo di procedura in più e un passaggio da organizzare per tempo;
  • gli sbocchi: l’art. 25-quater, commi 3 e 4, elenca gli esiti possibili per l’impresa minore (contratti, convenzione di moratoria, accordo sottoscritto anche dall’esperto, concordato minore, liquidazione controllata, concordato semplificato e, per la sola impresa agricola, accordo di ristrutturazione). L’impresa minore commerciale non ha a disposizione l’accordo di ristrutturazione dei debiti, e quindi neppure la transazione fiscale “classica” dell’art. 63 con il relativo cram down: per lei il comma 2-bis è la via principale per un accordo con l’Erario dentro la composizione negoziata.

La prova

La prova è il testo vigente dell’art. 25-quater CCII (Brocardi, aggiornato dopo il D.Lgs. 136/2024), che contiene il richiamo all’art. 23, comma 2-bis, accompagnato dalla clausola di compatibilità. Sul piano della procedura, il massimario della composizione negoziata della Camera di commercio di Prato-Pistoia ricorda quanto contino le regole di accesso: il Tribunale di Verona, 25 novembre 2022, ha revocato senza contraddittorio le misure protettive di un’impresa sopra soglia che aveva presentato l’istanza al segretario della camera di commercio invece che alla commissione. L’errore inverso, per l’impresa sotto soglia, è altrettanto pericoloso: il canale di accesso non è un dettaglio burocratico. Non abbiamo invece trovato, ad oggi, pronunce che applichino specificamente l’art. 23 comma 2-bis a un’impresa minore.

Cosa rischia chi ci crede

La piccola impresa che pensa di poter “fare come le grandi” senza verificare le condizioni rischia tre errori. Primo: arrivare alla proposta senza un piano di risanamento, confidando sul fatto che l’istanza non lo richiede, e vedersi respingere la transazione per mancanza di prospettive. Secondo: dimenticare la relazione del revisore designato, scoprendone la necessità solo quando l’ufficio la chiede. Terzo: dare per scontato l’accesso anche in presenza di un’insolvenza già conclamata, quando il testo dell’art. 25-quater parla di crisi o insolvenza “probabile”. In tutti e tre i casi, il prezzo è lo stesso: mesi persi e, spesso, la necessità di ripiegare su uno strumento più invasivo, come la liquidazione controllata.

Mito n. 5: “Non serve il tribunale”

Il mito

“La composizione negoziata è stragiudiziale: l’accordo con il Fisco si chiude tra le parti e il giudice non c’entra niente. Firmato l’accordo, si comincia a pagare e la partita è chiusa.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è che la composizione negoziata nasce come percorso fuori dal tribunale. L’istanza si presenta alla camera di commercio, l’esperto viene nominato da una commissione o, per l’impresa minore, dal segretario generale, le trattative sono riservate. Il tribunale compare solo in passaggi eventuali: la conferma delle misure protettive (art. 19), l’autorizzazione di alcuni atti (art. 22). Molti contratti che chiudono la composizione negoziata, come quelli dell’art. 23, comma 1, non richiedono alcuna omologazione.

È naturale, quindi, estendere l’idea anche all’accordo con il Fisco. Ed è altrettanto naturale confondere i due piani: “non c’è omologa” diventa “non c’è tribunale”.

La realtà

Il comma 2-bis prevede invece un passaggio giudiziale ben preciso, anche se diverso dall’omologa. L’accordo con il Fisco produce effetti dalla data del deposito presso il tribunale competente ai sensi dell’art. 27 CCII, ma la sua esecuzione è subordinata al decreto con cui il giudice, verificata la regolarità della documentazione allegata e dell’accordo, ne autorizza l’esecuzione. Se la verifica ha esito negativo, il giudice dichiara l’accordo privo di effetti.

Non si tratta di un’omologazione in senso tecnico, con opposizioni dei creditori e giudizio sulla fattibilità del piano, ma non si tratta nemmeno di una formalità. I primi decreti mostrano un controllo serio, che i giudici stessi hanno descritto con formule nette.

Il punto che il passaparola ha perso è anche un altro: nella composizione negoziata non esiste, ad oggi, il cram down fiscale. Negli accordi di ristrutturazione, nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e nel concordato preventivo, il tribunale può superare il dissenso dell’amministrazione finanziaria a determinate condizioni. Nel comma 2-bis no: senza la firma dell’Agenzia non c’è accordo, e il giudice non può imporlo. La bozza di circolare, nella sintesi di EC News, lo dice espressamente. Il tribunale, insomma, qui non sostituisce il consenso del Fisco: lo controlla.

La prova

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, decreto del 21 maggio 2025, ha tracciato il perimetro del controllo: il giudice verifica anzitutto che la composizione negoziata sia stata avviata correttamente e che il risanamento avesse fin dall’origine concrete prospettive, perché un mero squilibrio o una crisi non bastano da soli; verifica poi la regolarità della procedura e della documentazione, pretendendo che le attestazioni abbiano un contenuto effettivo e motivato, tale da rendere ricostruibile il ragionamento dell’attestatore; non valuta invece la convenienza economica dell’accordo, che resta una scelta riservata all’Agenzia. L’autorizzazione va negata quando la documentazione è solo apparente o argomentativamente carente.

Il Tribunale di Monza, decreto del 31 dicembre 2025, ha usato parole ancora più esplicite: il controllo del giudice è di legittimità sostanziale, non “una mera spunta”; riguarda la regolarità della documentazione, la falcidiabilità dei crediti erariali, il parere dell’autorità competente e la consapevolezza del consenso dell’Agenzia. Un’attestazione apodittica è come se non esistesse.

Cosa rischia chi ci crede

Chi pensa di poter fare a meno del tribunale commette spesso l’errore più banale e più grave: non deposita l’accordo, o lo deposita senza la documentazione completa. Il risultato è un accordo che, sul piano giuridico, non è eseguibile. Nel frattempo l’impresa magari ha cominciato a pagare le rate concordate, convinta di essere al sicuro, mentre l’accordo non ha ancora superato il vaglio del giudice.

C’è anche un rischio di calendario. Nel caso di Monza, l’accordo prevedeva una penale di 10.000 euro in caso di deposito tardivo rispetto alla data stabilita e una prima rata dovuta a una data fissa, indipendentemente dall’autorizzazione. Le parti, cioè, possono legare all’adempimento giudiziale conseguenze economiche precise. Chi considera il tribunale un’appendice facoltativa rischia di pagarne il prezzo.

Infine, chi ignora che nella composizione negoziata non c’è cram down può sopravvalutare la propria forza negoziale: se l’Agenzia dice no, non esiste un giudice che possa trasformare quel no in un sì all’interno del comma 2-bis. Per ottenere quell’effetto bisogna percorrere altre strade, come l’accordo di ristrutturazione dell’art. 63 (non disponibile, salvo che per l’impresa agricola, per l’impresa minore) o il concordato preventivo.

Mito n. 6: “L’IVA non si tocca”

Il mito

“L’IVA è un’imposta europea: in nessuna procedura si può pagarla in parte. Al massimo la puoi rateizzare, ma lo stralcio è vietato.”

Perché ci credono in tanti

Questo mito ha una storia lunga e un fondamento che, per anni, era scritto nella legge. Nella vecchia disciplina della transazione fiscale fallimentare, il trattamento dell’IVA era limitato alla sola dilazione, e per un lungo periodo la giurisprudenza italiana ha ritenuto che l’IVA, per il suo legame con il bilancio dell’Unione, non potesse essere falcidiata. Molti professionisti si sono formati in quell’epoca e l’idea dell'”IVA intoccabile” è rimasta radicata.

Il comma 2-bis, poi, contiene un’esclusione che sembra confermare il mito: la proposta non può avere ad oggetto i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea. Chi legge distrattamente pensa: “l’IVA è europea, quindi è esclusa”.

La realtà

Vero, ma solo a metà. È vero che il comma 2-bis esclude dalla transazione nella composizione negoziata i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione. Ma l’IVA, secondo la lettura accolta dalla giurisprudenza e dalla stessa Agenzia, non rientra in questa esclusione e può essere oggetto di pagamento parziale, purché sia dimostrato che il Fisco non otterrebbe di più dalla liquidazione giudiziale.

Il principio viene dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. Con la sentenza del 7 aprile 2016, causa C-546/14 (caso Degano Trasporti), la Corte ha ritenuto compatibile con il diritto UE il pagamento parziale del credito IVA in una procedura concorsuale, quando un esperto indipendente attesti che quel credito non riceverebbe un trattamento migliore in caso di liquidazione. È la stessa logica della convenienza che il comma 2-bis mette al centro della proposta.

Coerentemente, secondo la sintesi di EC News, la bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate posta in consultazione nell’aprile 2026 conferma che l’accordo nella composizione negoziata può comprendere lo stralcio dell’IVA, richiamando proprio la sentenza Degano.

Che cosa resta escluso, allora? Le risorse proprie dell’Unione in senso tecnico, come i dazi doganali riscossi per conto dell’UE: questi non possono essere oggetto della proposta del comma 2-bis. Non abbiamo letto, nelle fonti consultate, un elenco ufficiale completo di quali tributi l’Agenzia consideri risorse proprie ai fini del comma 2-bis: su questo punto è prudente una verifica caso per caso con l’ufficio.

La prova

Oltre alla sentenza della Corte di giustizia, la prova più diretta è il decreto del Tribunale di Monza del 31 dicembre 2025: secondo EC News, il tribunale ha richiamato la causa C-546/14 per affermare che l’IVA non è risorsa propria dell’UE e quindi può essere falcidiata, e ha autorizzato un accordo che prevedeva il pagamento del 58% del capitale, IVA compresa, in dieci anni. Questo non significa che ogni proposta sull’IVA sarà accettata: significa che la falcidia dell’IVA, nella composizione negoziata, non è vietata in sé.

Cosa rischia chi ci crede

Chi crede che l’IVA non si tocchi costruisce una proposta in cui l’intero debito IVA viene pagato al 100%, magari a rate, e concentra la falcidia solo sulle imposte dirette e sulle sanzioni. Se l’IVA rappresenta una quota rilevante del debito erariale, come accade spesso nelle imprese che hanno smesso di versare l’imposta per finanziare la gestione corrente, il piano diventa insostenibile: la rata annuale supera i flussi di cassa disponibili, l’attestatore non può certificarne la fattibilità e l’intera composizione negoziata si avvita.

Al contrario, chi crede che “ormai l’IVA si stralcia come tutto il resto” rischia di dimenticare il limite della convenienza: anche l’IVA si può pagare in parte solo nella misura in cui il Fisco non otterrebbe di più dalla liquidazione. E rischia di includere nella proposta tributi che sono effettivamente risorse proprie dell’Unione, con il risultato di vedere l’accordo respinto o dichiarato privo di effetti.

Mito n. 7: “Nella composizione negoziata si transige con tutti i creditori pubblici, INPS compreso”

Il mito

“Con la transazione della composizione negoziata metti dentro tutto il debito pubblico: Agenzia delle Entrate, Riscossione, INPS, INAIL, Comune. Un unico accordo e si riparte.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è che, nelle altre procedure, la transazione riguarda effettivamente sia i crediti tributari sia quelli contributivi. Negli accordi di ristrutturazione (art. 63) e nel concordato preventivo (art. 88) il trattamento dei crediti degli enti previdenziali è disciplinato accanto a quello dei crediti fiscali, e chi ha sentito parlare di “transazione fiscale e previdenziale” tende a considerarle un pacchetto unico.

In più, ad agosto 2026 la cronaca specializzata ha dato molto spazio alla notizia che “la transazione fiscale si apre ai tributi locali”: un’apertura reale, che però alimenta l’idea che ormai non ci siano più limiti.

La realtà

La realtà è più articolata, e va descritta distinguendo tre categorie.

Tributi erariali e Riscossione: sì. Il comma 2-bis consente la proposta alle agenzie fiscali (Entrate, Dogane e Monopoli) e ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, per il debito tributario e i relativi accessori, cioè sanzioni e interessi.

Tributi locali: sì, ma solo dal 12 agosto 2026. Il D.Lgs. 147/2026 (art. 4), pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 agosto 2026 e in vigore dal giorno successivo, ha esteso la transazione ai tributi di Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane, modificando anche il comma 2-bis dell’art. 23. Secondo l’analisi di EC News del 16 settembre 2026, rientrano tributi come IMU, TARI, imposta di soggiorno e canoni per pubblicità e occupazione di suolo pubblico; l’IRAP e le addizionali erariali, invece, restano nella disciplina dei tributi erariali, perché amministrate dalle agenzie fiscali. Il decreto non prevede un regime transitorio, e secondo lo stesso commentatore la nuova disciplina si applica anche alle procedure in corso, salvo quelle già concluse. Se i tributi locali fanno capo a più enti, ciascuno valuta e decide per conto proprio: ogni ente è una trattativa a sé. Prima di questa modifica, secondo la bozza di circolare dell’Agenzia sintetizzata da EC News (giugno 2026), i tributi locali erano esclusi dalla transazione nella composizione negoziata.

Contributi previdenziali: no. Il comma 2-bis non menziona gli enti previdenziali. La bozza di circolare dell’Agenzia, nella sintesi di EC News, conferma che i contributi previdenziali restano esclusi dalla transazione nella composizione negoziata. Il debito con l’INPS, quindi, non si “chiude” con l’accordo del comma 2-bis: va gestito con gli strumenti ordinari (rateizzazioni) o all’interno delle procedure che ne ammettono la transazione.

La prova

La prova è nel confronto tra il testo vigente del comma 2-bis (che elenca agenzie fiscali, Riscossione ed enti territoriali, e nient’altro) e la disciplina delle altre procedure. Sul versante previdenziale, la giurisprudenza della composizione negoziata mostra come il debito contributivo resti un problema distinto: il Tribunale di Ivrea, 24 dicembre 2025 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026), ha dichiarato inammissibile la richiesta di ordinare all’ente previdenziale il rilascio del DURC, ammettendo al più un accertamento interinale dei presupposti, in presenza di un piano non implausibile che preveda il pagamento integrale del credito previdenziale, anche a rate. Un pagamento integrale, appunto: non uno stralcio.

Cosa rischia chi ci crede

Chi pensa di includere l’INPS nell’accordo del comma 2-bis costruisce un piano che conta su un risparmio che non arriverà. Peggio: può trascurare la regolarità contributiva corrente, con il rischio di perdere il DURC e, con esso, la possibilità di lavorare con committenti pubblici e privati che lo richiedono.

Chi invece ignora l’apertura ai tributi locali commette l’errore opposto: lascia fuori dalla trattativa debiti per IMU o TARI che, dopo il 12 agosto 2026, potrebbero essere proposti al Comune nello stesso quadro. In entrambi i casi il piano di risanamento è costruito su una mappa sbagliata dei creditori pubblici.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordinatore di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, imposta la mappa dei debiti pubblici distinguendo da subito ciò che può entrare nell’accordo del comma 2-bis da ciò che va gestito altrove.

Il mito alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati di fantasia per mostrare la sequenza reale che segue a una convinzione sbagliata. Non sono casi seguiti dallo Studio.

Simulazione 1: “basta l’accordo con il funzionario”

Ipotesi: S.r.l. di servizi con debito erariale complessivo di 412.380 € (di cui 268.940 € di imposte, 97.310 € di sanzioni e 46.130 € di interessi). Istanza di composizione negoziata presentata mercoledì 18 novembre 2026; accettazione dell’esperto mercoledì 25 novembre 2026; termine di 180 giorni al lunedì 24 maggio 2027.

L’amministratore, convinto che basti l’intesa con l’ufficio, a febbraio 2027 ottiene dal funzionario istruttore un riscontro favorevole a una proposta di pagamento del 62% delle imposte in 8 anni, con stralcio di sanzioni e interessi. Non predispone la relazione del revisore sulla veridicità dei dati e considera chiusa la partita. Sequenza reale:

  • senza le due relazioni, la proposta non è completa e l’istruttoria non può concludersi;
  • senza parere conforme della Direzione regionale e firma del Direttore, non esiste un accordo sottoscritto da comunicare all’esperto;
  • senza deposito in tribunale e decreto di autorizzazione, nessun accordo è eseguibile.

Se la mancanza viene scoperta ad aprile, restano poche settimane prima del 24 maggio 2027: tempi molto stretti per incaricare un revisore, ottenere il parere regionale e la firma. La proroga fino a ulteriori 180 giorni è possibile solo alle condizioni dell’art. 17 e non va data per scontata. L’accordo “a voce” con il funzionario, da solo, non ha prodotto alcun effetto giuridico: il debito di 412.380 € è rimasto intatto.

Simulazione 2: “si può stralciare tutto”

Ipotesi: impresa manifatturiera con debito erariale di 286.740 €, di cui 211.600 € di imposte (IVA compresa) e 75.140 € di sanzioni e interessi. Attivo realizzabile in liquidazione giudiziale stimato in 238.500 €; costi della procedura stimati in 41.200 €; crediti con prelazione di grado anteriore a quelli erariali per 112.700 €.

Calcolo semplificato dell’alternativa liquidatoria per il Fisco:
– attivo netto: 238.500 − 41.200 = 197.300 €;
– dopo i crediti di grado anteriore: 197.300 − 112.700 = 84.600 €;
– percentuale di soddisfazione stimata delle imposte: 84.600 / 211.600 = circa 40%.

L’imprenditore, convinto di poter stralciare tutto, propone il 12% delle imposte (25.392 €) in un’unica soluzione. Nessun professionista indipendente può attestare come conveniente un’offerta che dà al Fisco meno di quanto otterrebbe dalla liquidazione: la proposta è destinata al rigetto. Una proposta sostenibile e coerente con il criterio di legge dovrebbe offrire più del 40% stimato, per esempio il 46% delle imposte (97.336 €) in rate trimestrali su sette anni, con falcidia di sanzioni e interessi, e dimostrare con il piano che i flussi dell’impresa sostengono quelle rate. Il “risparmio” teorico del 12% non esiste: esiste solo un mese perso nell’istruttoria di una proposta inammissibile nel merito.

Simulazione 3: piccola impresa e rate non pagate

Ipotesi: ditta individuale commerciale sotto soglia (attivo 184.200 €, ricavi 167.900 €, debiti complessivi 318.950 €), che ottiene un accordo ex art. 23 comma 2-bis per 96.470 € di debito tributario, da pagare al 55% (53.059 €) in rate semestrali. L’accordo è depositato e autorizzato con decreto. La seconda rata scade venerdì 30 aprile 2027.

L’imprenditore, convinto che “per la piccola impresa le regole siano più morbide”, salta la rata pensando di recuperarla con la successiva. Sequenza reale: il comma 2-bis prevede la risoluzione di diritto se i pagamenti non sono eseguiti integralmente entro sessanta giorni dalle scadenze, e il richiamo dell’art. 25-quater, comma 5, non contiene alcuna deroga per l’impresa minore. Il sessantesimo giorno dalla scadenza del 30 aprile 2027 cade martedì 29 giugno 2027. Se entro quella data la rata non è pagata per intero, l’accordo si risolve: il debito torna a 96.470 €, meno i pagamenti eseguiti, e l’Agente della riscossione può riprendere le azioni esecutive.

Il fondo di verità

Ogni mito che abbiamo esaminato è nato da un frammento vero. Ricomporre questi frammenti nel quadro normativo corretto è il modo migliore per non cadere nelle convinzioni sbagliate.

Il Fisco non fa sconti per benevolenza: è vero. Il credito tributario resta un credito pubblico, e l’Agenzia può accettarne il pagamento parziale solo quando le si dimostra che è la scelta più conveniente rispetto alla liquidazione. Il comma 2-bis non ha introdotto la generosità fiscale: ha introdotto la possibilità di un calcolo condiviso, documentato da relazioni indipendenti e verificato da un giudice.

La composizione negoziata è stragiudiziale: è vero. Le trattative si svolgono con l’esperto, fuori dal tribunale, in modo riservato. Ma l’accordo con il Fisco ha un’appendice giudiziale obbligatoria: il deposito presso il tribunale competente e il decreto che ne autorizza l’esecuzione. Non è un’omologa, ma è un controllo sostanziale.

Il rapporto con l’ufficio è decisivo: è vero. La qualità del dialogo con l’ufficio, la completezza della documentazione e la chiarezza del piano incidono sull’esito. Ma la firma spetta al Direttore, previo parere conforme della Direzione regionale, e nessun funzionario istruttore può chiudere da solo un accordo.

La legge parla di pagamento parziale: è vero. Non c’è una percentuale minima scritta nel comma 2-bis. Ma la percentuale non è libera: è vincolata dalla convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e dalla sostenibilità del piano, perché il mancato pagamento integrale entro sessanta giorni dalle scadenze risolve l’accordo.

L’IVA ha un legame con l’Unione europea: è vero. Ma la Corte di giustizia, con la sentenza Degano del 2016, ha ammesso il pagamento parziale dell’IVA nelle procedure concorsuali a condizione di convenienza attestata; l’esclusione del comma 2-bis riguarda le risorse proprie dell’Unione, non l’IVA in quanto tale, secondo la lettura del Tribunale di Monza e della bozza di circolare dell’Agenzia.

L’impresa minore può accedere alla transazione: è vero. L’art. 25-quater, comma 5, richiama espressamente l’art. 23, comma 2-bis. Ma lo fa con la clausola “in quanto compatibili”, e la piccola impresa deve rispettare tutte le condizioni del comma 2-bis più quelle proprie della composizione negoziata sotto soglia: presupposto di crisi o insolvenza probabile, istanza al segretario generale della camera di commercio, necessità pratica di un piano e di un revisore designato.

Esistono transazioni con l’INPS e con il Comune: è vero. Ma nella composizione negoziata l’INPS resta fuori dal comma 2-bis, mentre i tributi locali sono entrati solo con il D.Lgs. 147/2026, in vigore dal 12 agosto 2026.

Il filo che unisce tutti questi frammenti è uno solo: la transazione fiscale nella composizione negoziata è uno strumento reale, utile, già applicato dai tribunali, ma condizionato. Chi conosce le condizioni può usarlo; chi le ignora rischia di trasformarlo in una perdita di tempo, o peggio in un boomerang.

Mito contro realtà: il confronto in tabella

La tabella che segue mette fianco a fianco ciascuna convinzione e il quadro normativo che la corregge o la ridimensiona. È pensata per una lettura rapida: le condizioni complete sono illustrate nelle sezioni dedicate a ciascun mito. Una precisazione di metodo: dove la fonte è una bozza di circolare dell’Agenzia o un commento di stampa specializzata, lo abbiamo indicato, perché si tratta di orientamenti che possono essere precisati nella versione definitiva della prassi o da nuove pronunce.

Il mito Come stanno le cose
Il Fisco non tratta mai Dal D.Lgs. 136/2024 l’art. 23 c.2-bis CCII consente di proporre alle agenzie fiscali e ad AdER il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e accessori durante le trattative; Trib. Monza 31/12/2025 ha autorizzato un accordo al 58% in dieci anni
Basta l’accordo con il funzionario Servono due relazioni (convenienza e veridicità dei dati), firma del Direttore dell’ufficio con parere conforme della Direzione regionale, comunicazione all’esperto, deposito e decreto del giudice
Si può stralciare tutto La proposta deve essere più conveniente della liquidazione giudiziale, con attestazione indipendente; escluse le risorse proprie UE; risoluzione di diritto se non si paga entro 60 giorni dalle scadenze
Vale per l’impresa minore senza condizioni L’art. 25-quater c.5 richiama il c.2-bis “in quanto compatibili”: valgono tutte le condizioni del c.2-bis più i requisiti di accesso sotto soglia
Non serve il tribunale L’accordo produce effetti dal deposito, ma l’esecuzione richiede il decreto del giudice; il controllo è sostanziale (Trib. Milano 21/5/2025, Trib. Monza 31/12/2025); nessun cram down
L’IVA non si tocca CGUE C-546/14 del 7/4/2016 ammette la falcidia dell’IVA con convenienza attestata; il Trib. Monza e la bozza di circolare AdE la ritengono possibile nella composizione negoziata
Si transige con tutti i creditori pubblici Sì tributi erariali e AdER; tributi locali solo dal 12/8/2026 (D.Lgs. 147/2026); contributi previdenziali esclusi

Le domande di verifica

Quindi è vero che posso proporre un accordo al Fisco anche se non ho ancora concluso le trattative con le banche?

Sì. Il comma 2-bis colloca la proposta “nel corso delle trattative”, e il comma 2-ter precisa che le soluzioni dell’art. 23 possono essere raggiunte durante le trattative o alla loro conclusione. L’accordo con il Fisco, però, si inserisce nel piano di risanamento complessivo: se il piano dipende anche dalle concessioni bancarie, l’attestatore dovrà tenerne conto, e l’ufficio valuterà la coerenza dell’insieme.

Quindi è vero che, se l’Agenzia rifiuta, il tribunale può imporle l’accordo?

No. Nella composizione negoziata, ad oggi, non è previsto il cram down fiscale: senza la sottoscrizione dell’Agenzia l’accordo del comma 2-bis non esiste. Il superamento del dissenso del Fisco è previsto in altri strumenti (accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato preventivo), ai quali si può eventualmente accedere come sbocco della composizione negoziata, se l’impresa ne ha i requisiti.

Quindi è vero che posso includere nella proposta anche le imposte maturate dopo l’istanza?

No, secondo la bozza di circolare dell’Agenzia. Per analogia con l’art. 63 CCII, la prassi in consultazione ritiene che possano rientrare solo i debiti sorti fino alla presentazione dell’istanza. I tributi correnti vanno pagati regolarmente, e la loro regolarità è anzi uno degli indici che l’ufficio guarderà per valutare la serietà del risanamento.

Quindi è vero che il giudice controlla se lo sconto è giusto?

Dipende da cosa si intende per “giusto”. Secondo il Tribunale di Milano (decreto del 21 maggio 2025), il giudice non sindaca la convenienza economica, che resta una valutazione dell’Agenzia; controlla però che la composizione negoziata sia stata correttamente avviata, che il risanamento avesse prospettive concrete e che le attestazioni siano effettive e motivate. Il Tribunale di Monza (decreto del 31 dicembre 2025) ha aggiunto la verifica della falcidiabilità dei crediti e della consapevolezza del consenso dell’Agenzia.

Quindi è vero che posso presentare la proposta negli ultimi giorni della procedura?

In teoria sì, in pratica è molto rischioso. Secondo la bozza di circolare, l’istruttoria deve concludersi entro la durata della composizione negoziata (180 giorni, prorogabili di altri 180), e una proposta presentata a ridosso della scadenza può essere considerata lesiva della buona fede e della correttezza, con impossibilità di trattazione. La stessa bozza ammette che l’accordo, istruito in tempo, possa essere formalizzato con sottoscrizione e decreto anche dopo la scadenza dei termini.

Le sentenze che smontano i miti

Raccogliamo qui le pronunce e gli atti citati nell’articolo, ciascuno agganciato al mito che demolisce o ridimensiona. Una premessa doverosa: l’accordo del comma 2-bis è in vigore da poco più di due anni, e le pronunce che lo applicano direttamente sono ancora poche e, quasi sempre, pubblicate senza numero. Le altre pronunce citate riguardano il contesto della composizione negoziata in cui la transazione si colloca. Per le pronunce prive di numero indichiamo il tribunale e la data come riportati dalla fonte.

1. Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, decreto 21 maggio 2025 (fonte: Iusletter, 24 giugno 2026).
Principio: prima di autorizzare l’accordo con il Fisco il giudice verifica che la composizione negoziata sia stata avviata correttamente e che il risanamento avesse prospettive concrete; esamina la regolarità della procedura e delle attestazioni, che devono essere effettive e motivate; non valuta la convenienza economica, riservata all’Agenzia.
Rilevanza: smonta il mito n. 5 (“non serve il tribunale”) e ridimensiona il mito n. 2 (basta l’accordo con l’ufficio).

2. Tribunale di Monza, decreto 31 dicembre 2025 (fonte: EC News, 17 febbraio 2026).
Principio: autorizzata l’esecuzione di un accordo ex art. 23 c.2-bis concluso durante le trattative, con pagamento del 58% del capitale, IVA compresa, in dieci anni e falcidia di sanzioni e interessi; il controllo è di legittimità sostanziale e investe documentazione, falcidiabilità, parere dell’autorità competente e consapevolezza del consenso; un’attestazione apodittica è inidonea.
Rilevanza: smonta i miti n. 1, n. 3, n. 5 e n. 6.

3. Corte di giustizia UE, sentenza 7 aprile 2016, causa C-546/14 (Degano Trasporti; richiamata dal Trib. Monza e dalla bozza di circolare AdE secondo EC News).
Principio: il pagamento parziale del credito IVA in una procedura concorsuale è compatibile con il diritto dell’Unione quando un esperto indipendente attesti che il credito non otterrebbe di più dalla liquidazione.
Rilevanza: smonta il mito n. 6 (“l’IVA non si tocca”) e fonda il criterio di convenienza del mito n. 3.

4. Tribunale di Ivrea, 24 dicembre 2025 (massimario CCIAA Prato-Pistoia, ed. 2026).
Principio: nella composizione negoziata è inammissibile l’ordine all’ente previdenziale di rilasciare il DURC; è ammesso al più un accertamento interinale dei presupposti, se funzionale alla continuità e sostenuto da un piano non implausibile che preveda il pagamento integrale, anche rateale, del credito previdenziale.
Rilevanza: ridimensiona il mito n. 7: il debito INPS segue una logica diversa da quella della transazione fiscale.

5. Tribunale di La Spezia, 23 febbraio 2023 (massimario CCIAA Prato-Pistoia, ed. 2026).
Principio: in presenza del divieto di azioni esecutive derivante dalle misure protettive non si applica il blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni verso l’impresa morosa con il Fisco, che deve quindi continuare a essere pagata.
Rilevanza: mostra, contro il mito n. 1, che la composizione negoziata incide già sui rapporti con il Fisco anche prima e a prescindere dall’accordo transattivo.

6. Tribunale di Catania, 14 giugno 2022 (massimario CCIAA Prato-Pistoia, ed. 2026).
Principio: la sospensione dei pagamenti dei debiti iscritti a ruolo o oggetto di avviso bonario verso Agenzia delle Entrate e INPS non è una misura protettiva tipica, ma al più una misura cautelare da chiedere come tale.
Rilevanza: ridimensiona i miti n. 1 e n. 5: prima del comma 2-bis il debito fiscale si poteva solo “congelare” con misure giudiziali, non transigere; e anche oggi il congelamento passa dal giudice.

7. Tribunale di Verona, 25 novembre 2022 (indicazione del massimario CCIAA Prato-Pistoia riportata nella scheda di lavoro).
Principio: revoca senza contraddittorio delle misure protettive quando l’istanza di un’impresa sopra soglia è presentata al segretario della camera di commercio anziché alla commissione.
Rilevanza: mito n. 4: il canale di accesso è diverso per l’impresa sopra e sotto soglia, e sbagliarlo ha conseguenze immediate.

8. Cassazione, Sez. I, n. 31856/2025 (fonte: EC News, 27 gennaio 2026, riportata nella scheda di lavoro).
Principio: è inammissibile l’istanza di composizione negoziata presentata mentre è ancora pendente un concordato preventivo, anche se rinunciato; il tribunale può verificarlo.
Rilevanza: miti n. 2 e n. 5: la regolarità dell’accesso alla procedura è un presupposto che il giudice controlla, e sul quale si regge anche la successiva autorizzazione dell’accordo fiscale.

9. Tribunale di Milano, n. 9567 del 5 novembre 2024 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026, riportato nella scheda di lavoro).
Principio: criteri di calcolo del compenso dell’esperto, con prevalenza dell’accordo tra le parti; la liquidazione vale come prova scritta per il procedimento monitorio.
Rilevanza: mito n. 4: i costi di procedura (esperto, attestatore, revisore designato) vanno messi in conto anche dalla piccola impresa che vuole trattare con il Fisco.

Accanto alle pronunce, due atti di prassi e normativa secondaria vanno tenuti presenti: la bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate posta in consultazione il 15 aprile 2026 sugli istituti del CCII (sintetizzata da EC News il 24 giugno 2026), che affronta IVA, debiti ammessi, firma del Direttore con parere regionale, impresa sottosoglia e tempi; e il D.M. 23 aprile 2026 di aggiornamento delle linee guida della composizione negoziata, citato dalla stessa fonte a proposito dell’indipendenza dell’attestatore. Entrambi vanno verificati nella versione definitiva prima di ogni uso operativo.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e lo facciamo sui tuoi numeri. In concreto:

  1. Ricostruiamo la mappa completa del debito pubblico: estratti di ruolo, avvisi bonari, accertamenti, debiti non ancora iscritti; distinguiamo tributi erariali, tributi locali (proponibili dal 12 agosto 2026) e contributi previdenziali, che restano fuori dal comma 2-bis.
  2. Verifichiamo i requisiti di accesso alla composizione negoziata: soglie dell’impresa minore ex art. 2, comma 1, lettera d), canale corretto (commissione o segretario generale della camera di commercio), assenza di procedure pendenti incompatibili.
  3. Accertiamo la perseguibilità del risanamento, perché senza prospettive concrete l’accordo con il Fisco non verrà autorizzato: lo dice il Tribunale di Milano.
  4. Costruiamo, con i commercialisti dello staff, l’alternativa liquidatoria: stimiamo l’attivo realizzabile, i costi di procedura e l’ordine dei privilegi, per individuare la soglia sotto la quale la proposta non è conveniente.
  5. Impostiamo la proposta transattiva: percentuale, dilazione, trattamento di sanzioni e interessi, IVA compresa quando ne ricorrono le condizioni, escludendo le risorse proprie dell’Unione.
  6. Coordiniamo le due relazioni richieste dalla legge, verificando che attestatore e revisore siano soggetti distinti e indipendenti e che le attestazioni siano motivate, non apodittiche.
  7. Seguiamo l’interlocuzione con l’ufficio e con la Direzione regionale, rispettando i tempi della procedura per non arrivare alla scadenza dei 180 giorni con l’istruttoria aperta.
  8. Curiamo il deposito presso il tribunale competente e la documentazione per il decreto di autorizzazione, verificando che l’accordo sia regolare in ogni sua parte.
  9. Monitoriamo l’esecuzione dell’accordo, con un calendario delle scadenze che tenga conto del termine di sessanta giorni oltre il quale l’accordo si risolve di diritto.
  10. Valutiamo gli sbocchi alternativi quando l’Agenzia non aderisce: accordo di ristrutturazione con transazione fiscale, concordato, strumenti per l’impresa minore, ciascuno con le sue condizioni.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: conoscere la composizione negoziata dal lato di chi facilita le trattative significa sapere quali documenti l’esperto e l’Agenzia si aspettano, in quali tempi e con quale grado di dettaglio. Accanto a questa qualifica, la competenza tributaria dello staff consente di lavorare sul debito erariale con lo stesso rigore che l’ufficio applicherà nell’istruttoria; e, se la crisi dovesse sfociare in uno strumento per l’impresa minore come il concordato minore o la liquidazione controllata, entrano in gioco le qualifiche di Gestore della crisi e di fiduciario OCC.

Garantiamo continuità di strategia dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: la stessa linea difensiva, lo stesso coordinamento, senza passaggi di mano tra professionisti che non si parlano. Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo, perché una transazione fiscale si regge su numeri e diritto nello stesso momento.

Informarsi bene prima di trattare

La transazione con l’Agenzia delle Entrate nella composizione negoziata esiste, funziona ed è già stata autorizzata dai tribunali. Ma non è né il miracolo descritto dagli slogan né la porta chiusa raccontata dagli scettici: è uno strumento con condizioni precise, che vanno conosciute prima di muovere il primo passo. L’informazione corretta è la prima difesa dell’imprenditore in crisi: prima di qualunque proposta, prima di qualunque firma.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché unisce le due anime che la transazione fiscale nella composizione negoziata richiede: la conoscenza della procedura, garantita dalla qualifica dell’Avv. Monardo di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e la competenza sul debito tributario, assicurata dallo staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario da lui coordinato. È su questa base, e non su promesse, che analizziamo la situazione dell’impresa e costruiamo la strategia.

📩 Prima di presentare qualunque proposta al Fisco, parlane con noi: scrivici o chiamaci oggi stesso, i riferimenti per raggiungerci sono qui sotto, in fondo all’articolo.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO