Cosa sono, in concreto, il test pratico e la check-list della composizione negoziata, e quale dei due strumenti conta davvero quando un’impresa decide di chiedere la nomina dell’esperto? La domanda è meno scolastica di quanto sembri. Chi si avvicina alla composizione negoziata della crisi d’impresa incontra, sulla piattaforma telematica nazionale, tre documenti che portano nomi simili e funzioni diverse: il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, la check-list (lista di controllo particolareggiata) per la redazione del piano e il protocollo di conduzione della composizione negoziata. Tutti e tre discendono dall’art. 13, comma 2, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), e tutti e tre sono stati riscritti dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 23 aprile 2026, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero n. 10 del 31 maggio 2026.
Non esiste una risposta valida per tutti su quale strumento usare per primo e con quale profondità, ed è proprio questo il punto: un’impresa con un debito contenuto e flussi positivi può limitarsi al test e a un progetto di piano essenziale; un’impresa con un rapporto debito/flussi elevato dovrà invece costruire un piano che regga la verifica puntuale della check-list; e un’impresa minore, per la quale la legge non richiede il progetto di piano all’atto dell’istanza, si trova davanti a un bivio ulteriore, perché ciò che non è obbligatorio può comunque rivelarsi decisivo davanti all’esperto e, se servono misure protettive, davanti al tribunale.
Lo Studio Monardo affronta questa materia con una competenza specifica: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè appartiene alla categoria di professionisti che, iscritti negli elenchi tenuti presso le camere di commercio, utilizzano proprio il test, la check-list e il protocollo nel loro lavoro quotidiano. A questa abilitazione si aggiunge il coordinamento di uno staff di avvocati e commercialisti che lavora sulla parte economico-finanziaria del piano, dove il test pratico e la check-list mostrano la loro reale portata.
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Il punto di partenza comune: la piattaforma, l’art. 13 CCII e il decreto del 2026
Prima di soppesare i tre strumenti conviene fissare ciò che li accomuna, perché le differenze si comprendono soltanto sullo sfondo comune.
La fonte legislativa. L’art. 13, comma 1, CCII istituisce una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese, raggiungibile dal sito di ciascuna camera di commercio e gestita dal sistema camerale tramite Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia e del Ministero competente per lo sviluppo economico. Il comma 2 stabilisce che sulla piattaforma sono disponibili una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e un protocollo di conduzione della composizione negoziata. La stessa norma rinvia a un decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia per la struttura della piattaforma, il contenuto della lista, le modalità di esecuzione del test e il contenuto del protocollo. Il comma 3 aggiunge che anche la formazione richiesta per l’iscrizione nell’elenco degli esperti è definita dallo stesso decreto.
Il decreto vigente. Il primo decreto dirigenziale risale al 28 settembre 2021; era stato aggiornato con il provvedimento del 21 marzo 2023. L’ultimo aggiornamento è il decreto dirigenziale del 23 aprile 2026, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 10 del 31 maggio 2026. Secondo la sintesi pubblicata da EC News, il documento si articola in sette sezioni:
- Sezione I: test pratico;
- Sezione II: check-list per la redazione del piano di risanamento;
- Sezione II-bis: specificità dei piani negli strumenti di regolazione della crisi (una novità assoluta);
- Sezione III: protocollo di conduzione della composizione negoziata;
- Sezione IV: formazione degli esperti;
- Sezione V: piattaforma telematica;
- Sezione VI: scheda sintetica del profilo dell’esperto.
A queste si aggiungono cinque allegati, tra cui l’istanza online, la dichiarazione di accettazione dell’esperto e l’indice della relazione finale (Allegato 5). Un dato operativo va tenuto presente: le attività svolte dopo il 31 maggio 2026 seguono le nuove indicazioni anche nelle composizioni negoziate già avviate, mentre restano valide quelle compiute prima sulla base delle linee guida precedenti.
Il criterio che tutto lega: la ragionevole perseguibilità del risanamento. L’art. 12 CCII consente l’accesso alla composizione negoziata quando il risanamento risulta ragionevolmente perseguibile; l’art. 25-quater, comma 1, ripete lo stesso requisito per l’impresa sotto soglia. L’art. 17, comma 5, affida all’esperto il compito di convocare senza indugio l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento: se la ravvisa, incontra le parti interessate; se non la ravvisa, lo comunica all’imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, che dispone l’archiviazione entro cinque giorni lavorativi. Test, check-list e protocollo sono tre modi diversi di rispondere alla stessa domanda: questo risanamento è realistico? Il test lo misura con un numero, la check-list lo verifica attraverso il piano, il protocollo disciplina il modo in cui l’esperto ne accerta e ne accompagna la realizzazione.
Lo strumento non è vincolante, ma non è irrilevante. Il decreto chiarisce che la check-list non contiene precetti assoluti e recepisce le migliori pratiche di redazione dei piani; il test, a sua volta, è uno strumento di prognosi e non di diagnosi della crisi. A fronte di questa natura orientativa, va soppesato un dato emerso dalla giurisprudenza di merito: il Tribunale di Salerno, 13 febbraio 2023, secondo il massimario della Camera di commercio di Prato-Pistoia, ha negato la conferma delle misure protettive davanti a un piano di risanamento embrionale, non conforme alla lista di controllo dell’art. 13, comma 2, con indicazione generica delle azioni e privo di test pratico. Strumenti non vincolanti, dunque, ma la cui assenza può pesare.
La posizione dell’impresa minore. L’impresa minore (art. 2, comma 1, lett. d, CCII: attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro e debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro nei tre esercizi antecedenti, o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore) segue un percorso parzialmente diverso. L’art. 25-quater, comma 2, prevede che l’istanza sia presentata al segretario generale della camera di commercio della sede legale dell’impresa con i documenti dell’art. 17, comma 3, lettere a), c), d), e), f), g) e h): la lettera b), cioè il progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo, con la relazione sull’attività in concreto esercitata, il piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative che si intendono adottare, non compare nell’elenco. Al tempo stesso, il comma 5 dell’art. 25-quater richiama l’art. 13, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 9, «in quanto compatibili»: la piattaforma, il test, la check-list e il protocollo restano quindi disponibili e applicabili anche all’impresa minore, che anzi trova nel decreto del 2026 una versione semplificata del test e un paragrafo dedicato della check-list (Sezione II, paragrafo 8).
Due profili di coordinamento meritano una segnalazione, perché incidono sul modo in cui l’impresa minore prepara l’istanza. Il primo: il D.Lgs. 136/2024 ha introdotto nell’art. 17, comma 3, la lettera a-bis), che, in mancanza di bilanci approvati, consente di allegare i progetti di bilancio o una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata. L’elenco dell’art. 25-quater, comma 2, nel testo letto, richiama le lettere a), c), d), e), f), g) e h) e non menziona espressamente la a-bis: è un aspetto che va verificato caso per caso, e che in pratica suggerisce di allegare comunque una situazione contabile aggiornata, utile anche per il calcolo del test. Il secondo: l’art. 25-quater, comma 1, parla di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario «che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza», con una formula che non coincide del tutto con quella dell’art. 12. La questione se un’impresa minore già in crisi conclamata possa accedere resta aperta; il test pratico, che misura la difficoltà del risanamento e non la qualificazione dello stato dell’impresa, è comunque lo strumento con cui l’esperto valuterà la prospettiva di uscita.
Va infine considerato il rapporto con lo schema precedente. Chi avesse familiarità con il test del 2023 noterà che il decreto del 2026 ridefinisce le voci del calcolo: l’intero debito finanziario entra nel numeratore, entrano le passività potenziali eccedenti i fondi, escono gli investimenti soltanto pianificati. L’effetto pratico, a parità di impresa, è che il rapporto può risultare più elevato di quello calcolato con lo schema precedente, soprattutto per le imprese con molto debito bancario a medio-lungo termine: un test già svolto va quindi rifatto, non semplicemente aggiornato.
Su queste basi si possono esaminare i tre strumenti uno per uno.
Primo strumento: il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento
In cosa consiste
Il test pratico è il primo dei tre documenti del decreto (Sezione I). La sua logica è dichiarata: la complessità del risanamento dipende dal rapporto tra l’entità del debito che deve essere ristrutturato e l’entità dei flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio. Il risultato, espresso come un numero, indica approssimativamente gli anni necessari per estinguere il debito con i flussi della gestione corrente e, di riflesso, se basta una ristrutturazione del debito o se serve anche una ristrutturazione aziendale che rafforzi i flussi, e con quale intensità.
Il decreto lo qualifica come strumento di prognosi, non di diagnosi: il test non dice se l’impresa è in crisi o insolvente, ma quanto sarà difficile il percorso. Può essere svolto anche prima della redazione del piano, sulla base dell’indebitamento e dell’andamento economico attuali, tenendo conto solo delle iniziative già adottate.
Come si calcola il rapporto debito/flussi
Le slide di presentazione dello schema 2026 diffuse dalla Camera di commercio di Pordenone-Udine descrivono le voci con un dettaglio che merita di essere riportato, perché è qui che il decreto del 2026 ha inciso di più («struttura profondamente rivista», secondo EC News).
Numeratore (A) – debito da servire. Si sommano:
- il debito scaduto di qualsiasi natura, con possibile esclusione dello scaduto commerciale fisiologico;
- il debito non scaduto derivante da investimenti o da operazioni estranee all’attività ordinaria, compreso quello per la sottoscrizione di capitale di partecipate;
- il debito oggetto di riscadenziamento, moratoria o rateazione;
- l’intero debito finanziario, compresa la quota capitale dei leasing finanziari (non più soltanto le rate dei due anni successivi, come nella versione precedente);
- gli esborsi attesi per TFR, altri fondi e passività potenziali, nella parte eccedente gli accantonamenti già considerati nel MOL normalizzato;
- le linee di credito utilizzate di cui non si prevede il rinnovo, potendosi escludere soltanto le linee autoliquidanti prive di anomalie e di rischio di mancato rinnovo (i cui interessi vanno però sottratti dai flussi).
Si sottraggono:
- le disponibilità di cassa e le disponibilità finanziarie, queste ultime a valore di realizzo;
- i versamenti dovuti dai soci per capitale sottoscritto, nei limiti di quanto realizzabile;
- i crediti non derivanti dalla gestione ordinaria, nei limiti del valore realizzabile;
- gli impegni irrevocabili di soci o terzi ad apporti di patrimonio netto (non rilevano i finanziamenti soltanto previsti);
- il valore netto di realizzo delle immobilizzazioni per le quali esistono impegni vincolanti di acquisto (con correlata riduzione dei flussi).
Rispetto al 2023 sono state eliminate alcune voci, tra cui gli investimenti per iniziative soltanto pianificate, la stima del margine operativo negativo del primo anno e la clausola di riduzione figurativa per stralcio.
Denominatore (B) – flussi annui al servizio del debito. Si parte dal MOL previsionale dell’esercizio in corso, normalizzato per gli elementi straordinari e per l’effetto annuo delle ristrutturazioni già realizzate (è ammesso usare i dati dell’esercizio precedente se più affidabili), e si sottraggono gli investimenti annui di mantenimento, le imposte sul reddito (escluse le imposte anticipate), gli interessi sulle linee autoliquidanti escluse dal debito e i ricavi verso imprese del gruppo di incasso non probabile; si aggiungono i frutti annui delle immobilizzazioni finanziarie non destinate alla dismissione.
La lettura del risultato. Il decreto, nella sintesi pubblicata da Fisco e Tasse e nelle slide camerali, indica tre fasce:
- fino a 3: le difficoltà sono contenute e l’andamento corrente può essere sufficiente;
- da 3 a 5: il risanamento dipende dall’efficacia e dall’esito delle iniziative industriali;
- oltre 5: un MOL positivo potrebbe non bastare e può rendersi necessaria la cessione dell’azienda o di rami di essa.
Le soglie valgono in assenza di specificità, come una forte concentrazione del debito in pochi creditori. Un flusso B negativo segnala la mancanza di equilibrio economico a regime: in quel caso il rapporto perde significato e servono iniziative in discontinuità.
La versione semplificata per l’impresa minore
Per le imprese minori il decreto prevede un calcolo semplificato (Tabella 4, ripresa nella check-list, Sezione II, paragrafo 8), utilizzabile in via di massima anche dalle imprese più grandi prive delle competenze per il calcolo ordinario:
- A = debito scaduto verso chiunque + rate in scadenza nel primo anno successivo di debiti rateizzati, mutui e finanziamenti − giacenze sui conti correnti bancari;
- B = risultato di gestione dell’anno precedente (con il suo segno) + ammortamenti + oneri straordinari − proventi straordinari dell’anno precedente.
Il significato del rapporto è lo stesso della versione ordinaria. Per un’impresa minore il test semplificato richiede dati che l’imprenditore normalmente ha già: l’ultimo bilancio o la dichiarazione dei redditi, l’elenco dei debiti scaduti, i piani di ammortamento dei finanziamenti e l’estratto conto.
Quando ha senso puntare sul test
- Prima di decidere se presentare l’istanza. Un rapporto sotto 3 suggerisce che la composizione negoziata può servire soprattutto a riscadenzare; un rapporto oltre 5 avverte che la sola negoziazione con i creditori difficilmente basterà.
- Quando l’impresa minore non intende presentare un progetto di piano. Il test è il modo più economico per documentare, già all’avvio, che il risanamento è ragionevolmente perseguibile.
- Quando si deve ripetere la valutazione. Il protocollo (paragrafo 5.5) consente all’esperto, individuate le iniziative, di ripetere il test includendo gli effetti del piano.
Vantaggi e limiti
A fronte della sua rapidità, il test offre un linguaggio comune: un numero che imprenditore, esperto, banche e creditori leggono nello stesso modo. Il rovescio della medaglia è che si tratta di un’approssimazione: il decreto stesso avverte che, se ci si attende un radicale cambiamento del mercato, la valenza del test si riduce e i flussi vanno adeguati. Un secondo limite è la sensibilità del risultato alla normalizzazione del MOL: piccole scelte di classificazione (che cosa è straordinario, quali investimenti sono di mantenimento) spostano il rapporto da una fascia all’altra. Un terzo limite, specifico dell’impresa minore, riguarda la versione semplificata, che prende come base il risultato dell’anno precedente e quindi non coglie un peggioramento o un miglioramento in corso.
Il profilo ideale del test pratico è quello dell’imprenditore che deve decidere rapidamente se la composizione negoziata è la strada giusta e vuole presentarsi all’esperto con un dato oggettivo, ripetibile e comprensibile da tutte le parti.
Le pronunce che lo toccano
Il già citato Trib. Salerno, 13 febbraio 2023, ha valorizzato l’assenza del test pratico tra gli elementi che rendevano il piano inidoneo a sostenere la conferma delle misure. Trib. Lecco, 2 gennaio 2023, ha negato la conferma quando mancava una prospettiva di risanamento e l’insolvenza appariva irreversibile: esattamente la situazione che il test, con un flusso B negativo o un rapporto molto elevato, è in grado di far emergere in anticipo.
Secondo strumento: la check-list per la redazione del piano di risanamento
In cosa consiste
La check-list (Sezione II del decreto) è la «lista di controllo particolareggiata» dell’art. 13, comma 2, CCII. Non è un modello da compilare, ma un elenco ragionato di verifiche che un piano di risanamento credibile dovrebbe superare. Secondo la sintesi di Fisco e Tasse, è articolata in otto aree: requisiti organizzativi; situazione contabile aggiornata; individuazione delle cause della crisi e delle strategie di intervento; proiezioni finanziarie; risanamento del debito; valore di liquidazione del patrimonio; gruppi di imprese; imprese minori.
Il decreto del 2026 ha ampliato le indicazioni su dati contabili, previsioni dei ricavi (da confrontare con i dati storici e con le prospettive di settore), analisi del mercato di riferimento, sostenibilità finanziaria e adeguatezza delle strategie industriali. Due punti meritano attenzione:
- la durata del piano: di norma non oltre cinque anni, data la difficoltà di previsioni attendibili nel medio-lungo periodo; piani più lunghi sono ammessi se l’impresa è in grado di formulare previsioni accurate;
- il valore di liquidazione: il piano deve indicarlo per consentire il confronto tra la continuità aziendale e l’alternativa liquidatoria. Se l’impresa è in crisi o insolvente il riferimento è la liquidazione giudiziale; in caso di mero squilibrio patrimoniale o economico-finanziario (art. 12 CCII) il riferimento è la liquidazione in bonis ordinata dei beni. Vanno considerati il fattore tempo (con tassi di attualizzazione), la probabilità di cessione unitaria dell’azienda, tre configurazioni di valore per gli immobili (valore di mercato, valore di pronto realizzo, valore concorsuale), i costi di smontaggio, smaltimento e bonifica, la perdita di valore del magazzino in caso di interruzione dell’attività.
Accanto alla Sezione II, la nuova Sezione II-bis riguarda i piani negli strumenti di regolazione della crisi (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione), compresa la determinazione del valore eventualmente riservato ai soci con il metodo dell’OIC 9 per il valore d’uso.
Dove si colloca rispetto all’istanza
Per l’impresa sopra soglia, l’art. 17, comma 3, lett. b), CCII richiede di allegare all’istanza un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo, con una relazione chiara e sintetica sull’attività in concreto esercitata, un piano finanziario per i sei mesi successivi e le iniziative che si intendono adottare. Il decreto ricorda che per accedere non serve un piano già redatto, ma solo un «progetto»; il piano vero e proprio va predisposto in tempi brevi durante la procedura.
Per l’impresa minore la lettera b) è esclusa dall’art. 25-quater, comma 2: il progetto di piano non è un allegato obbligatorio dell’istanza. La check-list però resta applicabile in forza del richiamo all’art. 13 contenuto nel comma 5, e il suo paragrafo 8 è dedicato proprio alle imprese minori. Il punto, da soppesare con attenzione, è che l’esclusione riguarda il momento dell’istanza, non la sostanza: le trattative dovranno comunque condurre a una delle soluzioni del comma 3 dell’art. 25-quater, e l’accordo previsto dalla lettera c) richiede che l’esperto, sottoscrivendolo, dia atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza. Un piano, insomma, prima o poi serve.
Quando ha senso puntare sulla check-list
- Quando il test colloca l’impresa nella fascia 3-5 o oltre. Il risanamento dipende allora dalle iniziative industriali, e la check-list è lo strumento con cui dimostrarne la serietà.
- Quando si prevede di chiedere misure protettive o autorizzazioni al tribunale. Il giudice valuta la verosimiglianza del piano: un documento costruito sulle aree della check-list resiste meglio.
- Quando l’esito più probabile è un accordo che deve essere sottoscritto dall’esperto o un passaggio a uno strumento di regolazione della crisi, per il quale la Sezione II-bis indica le specificità.
Vantaggi e limiti
Il vantaggio della check-list è la completezza: costringe l’imprenditore a confrontarsi con le cause della crisi, a giustificare le previsioni di ricavo e a stimare il valore di liquidazione, cioè a fornire ai creditori l’elemento dirimente per valutare se convenga loro aderire. A fronte di questo vantaggio, va messo in conto un costo organizzativo: un piano che segue le otto aree richiede dati contabili aggiornati, un lavoro previsionale e spesso l’intervento di un commercialista. Per l’impresa minore, che la legge ha voluto alleggerire, una check-list applicata in modo integrale rischia di essere sproporzionata; per questo il paragrafo 8 ne prevede una declinazione semplificata. Un ulteriore limite: la check-list non contiene precetti assoluti, e quindi non garantisce che un piano conforme sia anche condiviso dai creditori.
Il profilo ideale della check-list è quello dell’impresa il cui risanamento dipende da iniziative industriali o da una manovra sul debito che i creditori e, se occorre, il tribunale dovranno ritenere credibile.
Le pronunce che la toccano
Trib. Reggio Emilia, 27 settembre 2023, ha richiesto per la conferma delle misure la verosimiglianza della realizzabilità del piano e un pregiudizio irreparabile per le trattative in assenza delle misure. Trib. Verona, 10 giugno 2025, conforme Trib. Como, 10 luglio 2025, ha escluso che un piano meramente liquidatorio giustifichi la conferma delle misure, anche se offre ai creditori più della liquidazione giudiziale; nella stessa direzione Trib. Santa Maria Capua Vetere, 10 gennaio 2025, per un piano limitato alla riscossione dei crediti e alla chiusura della società senza cessione dell’azienda. Di segno parzialmente diverso Trib. Perugia, 15 luglio 2024, secondo cui la liquidazione volontaria non preclude l’accesso e il risanamento può comprendere la soddisfazione dei creditori con i proventi della liquidazione: il confine tra piano di risanamento e piano liquidatorio è precisamente uno dei profili su cui la check-list, con il confronto tra continuità e valore di liquidazione, chiede chiarezza.
Terzo strumento: il protocollo di conduzione della composizione negoziata
In cosa consiste
Il protocollo (Sezione III del decreto) è il documento rivolto in primo luogo all’esperto: stabilisce i criteri ai quali deve attenersi, le modalità di conduzione delle trattative, le verifiche sulla ragionevolezza, coerenza e correttezza delle informazioni fornite dall’imprenditore, la gestione dei gruppi di imprese e il contenuto della relazione conclusiva. Se il test misura e la check-list verifica, il protocollo governa il metodo.
Dalle fonti lette emergono alcuni contenuti puntuali:
- l’esperto accetta l’incarico entro due giorni lavorativi, previa verifica della propria indipendenza e della disponibilità di tempo;
- per almeno due anni dall’archiviazione non può intrattenere rapporti professionali con l’imprenditore;
- conduce le trattative con imparzialità e riservatezza e può avvalersi di collaboratori specializzati;
- pianifica le attività e comunica eventuali modifiche all’imprenditore e, nei pareri, al tribunale (paragrafo 2.7);
- individuate le iniziative, può ripetere il test pratico includendo gli effetti del piano (paragrafo 5.5);
- le informative preventive ricevute dall’imprenditore vanno riscontrate per iscritto via PEC, anche quando l’esperto non esprime dissenso (paragrafo 7.2);
- verso le banche, l’accesso alla composizione e la pendenza delle trattative non bastano, da soli, a sospendere o revocare le linee di credito o a modificarne la classificazione: occorrono motivazioni specifiche (paragrafo 8.10); per la riattivazione delle linee, l’esperto non considera ragioni che la banca non abbia comunicato in precedenza (paragrafo 10.4);
- sui finanziamenti da autorizzare, l’esperto valuta l’utilità per i creditori, che presuppone un MOL atteso positivo o vantaggi della continuità che compensino il nuovo debito (paragrafo 10.2);
- la relazione finale accompagna di norma l’archiviazione, va inserita nella piattaforma e comunicata all’imprenditore e agli altri soggetti coinvolti (paragrafi 8.17 e 8.18), seguendo l’indice dell’Allegato 5.
Sul piano legislativo, la durata dell’incarico è fissata dall’art. 17, comma 7, CCII: l’incarico si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dall’accettazione, le parti non hanno individuato una soluzione adeguata, con possibilità di prosecuzione per non oltre ulteriori centottanta giorni alle condizioni previste dalla norma.
Il protocollo e l’impresa minore
Per l’impresa minore il protocollo si applica attraverso il richiamo dell’art. 25-quater, comma 5, agli artt. 13 e 17 (per l’art. 17, i commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10), «in quanto compatibili». Alcune differenze sono però di legge: la nomina dell’esperto avviene a opera del segretario generale della camera di commercio al quale è presentata l’istanza (comma 2), e il compenso dell’esperto è liquidato ai sensi dell’art. 25-ter dallo stesso segretario generale (comma 7).
Quando ha senso conoscerlo a fondo
- Quando l’impresa ha rapporti bancari tesi. I paragrafi 8.10 e 10.4 offrono argomenti concreti contro revoche o sospensioni motivate soltanto dall’accesso alla procedura.
- Quando si devono compiere atti di straordinaria amministrazione o pagamenti non coerenti con le trattative. L’obbligo di informativa preventiva e il riscontro scritto dell’esperto via PEC tracciano il perimetro di ciò che si può fare.
- Quando le trattative sono lunghe o coinvolgono molti creditori. La pianificazione delle attività e la scansione dei 180 giorni rendono prevedibili i tempi.
Vantaggi e limiti
Il protocollo rende trasparente il comportamento atteso dall’esperto e, di riflesso, ciò che l’imprenditore può aspettarsi. Il rovescio della medaglia è che si tratta di un documento pensato per il professionista indipendente, non per l’impresa: l’imprenditore non può «usare» il protocollo come usa il test o la check-list, ma può soltanto conoscerlo e adeguarvisi. Inoltre i doveri di correttezza non gravano solo sull’esperto: l’art. 4 CCII impone comportamenti di buona fede a tutte le parti, e il protocollo non fa che declinarli.
Il profilo ideale del protocollo è quello dell’imprenditore che entra in trattative complesse, con banche e creditori strategici, e vuole sapere in anticipo con quale metodo l’esperto verificherà le sue informazioni e condurrà il confronto.
Le pronunce che lo toccano
Trib. Verona, 22 gennaio 2024, ha affermato che la banca può revocare o sospendere gli affidamenti solo per un giustificato motivo comunicato per iscritto al debitore, in linea con il paragrafo 8.10. Trib. Milano, 10 febbraio 2025, ha richiamato soci e garanti ai doveri di correttezza e trasparenza dell’art. 4 CCII. Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, 7 novembre 2024, ha richiesto che il debitore, prima della conferma delle misure, avvii un confronto effettivo con i creditori: le trattative devono esistere, non solo essere annunciate. Trib. Milano, 19 giugno 2025, ha rigettato la richiesta di inibire i rimedi contrattuali per il mancato pagamento dei debiti correnti, anche per violazione della buona fede.
I tre strumenti alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite sui criteri del decreto del 23 aprile 2026 come riportati dalle fonti indicate; non descrivono casi reali. Gli stessi dati di partenza vengono letti con ciascuno strumento.
Simulazione 1 – Impresa minore, test semplificato
Ipotesi: impresa individuale commerciale con attivo di 214.600 euro, ricavi lordi di 187.300 euro e debiti complessivi di 263.900 euro, entro le soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII.
Numeratore A (versione semplificata):
- debito scaduto verso fornitori: 23.870 euro;
- debiti tributari e contributivi scaduti: 29.410 euro;
- rate di mutuo scadute e non pagate: 8.060 euro;
- totale debito scaduto: 61.340 euro;
- rate in scadenza nei dodici mesi successivi (mutuo 14.220 euro, rateazione 9.760 euro, finanziamento strumentale 3.490 euro): 27.470 euro;
- meno giacenze sul conto corrente: 6.930 euro.
A = 61.340 + 27.470 − 6.930 = 81.880 euro.
Denominatore B (versione semplificata):
- risultato di gestione dell’anno precedente: −4.120 euro;
- più ammortamenti: 19.860 euro;
- più oneri straordinari: 7.340 euro;
- meno proventi straordinari: 2.150 euro.
B = −4.120 + 19.860 + 7.340 − 2.150 = 20.930 euro.
Rapporto A/B = 81.880 / 20.930 = 3,91.
Lettura con il test: l’impresa si colloca nella fascia intermedia (da 3 a 5); il risanamento dipende dall’efficacia delle iniziative. Lettura con la check-list: poiché l’esito dipende dalle iniziative, la mancata presentazione di un progetto di piano (consentita dall’art. 25-quater, comma 2) lascerebbe l’esperto senza la base su cui valutare quelle iniziative; il paragrafo 8 della check-list offre la traccia semplificata. Lettura con il protocollo: l’esperto, alla prima convocazione ex art. 17, comma 5, valuterà la concreta prospettiva di risanamento partendo da questo dato e da ciò che l’imprenditore è in grado di documentare.
Simulazione 2 – La stessa impresa dopo le iniziative: il test ripetuto
Ipotesi: nel corso delle trattative l’imprenditore ottiene dai fornitori uno stralcio del 40% del debito scaduto verso di loro (23.870 × 40% = 9.548 euro) e documenta una riduzione stabile dei costi di 6.400 euro annui (rinegoziazione del canone di locazione e di un contratto di fornitura energetica).
- A = 81.880 − 9.548 = 72.332 euro;
- B = 20.930 + 6.400 = 27.330 euro;
- A/B = 2,65.
Il paragrafo 5.5 del protocollo consente all’esperto di ripetere il test includendo gli effetti del piano: il rapporto scende sotto 3, nella fascia delle difficoltà contenute. La differenza tra 3,91 e 2,65 è precisamente ciò che la check-list chiede di dimostrare: le iniziative devono essere concrete, quantificate e documentate (in questa ipotesi, un accordo firmato con i fornitori e un nuovo contratto di locazione), non semplici intenzioni. Va soppesato che il calcolo sconta ancora la base dell’anno precedente: se l’esercizio in corso mostrasse un calo di ricavi, la versione semplificata non lo coglierebbe e l’esperto potrebbe chiedere dati aggiornati.
Simulazione 3 – Impresa sopra soglia, test ordinario
Ipotesi: società con ricavi per circa 4,2 milioni di euro, fuori dalla nozione di impresa minore.
Numeratore A (versione ordinaria):
- debito scaduto (escluso lo scaduto commerciale fisiologico): 412.380 euro;
- intero debito finanziario, compresa la quota capitale dei leasing: 1.146.700 euro;
- debito oggetto di rateazione: 187.450 euro;
- TFR e fondi eccedenti gli accantonamenti nel MOL: 23.610 euro;
- totale lordo: 1.770.140 euro;
- meno cassa: 64.270 euro;
- meno crediti estranei alla gestione ordinaria, a valore realizzabile: 41.800 euro;
- meno impegno irrevocabile di un socio a un aumento di capitale: 148.500 euro.
A = 1.515.570 euro.
Denominatore B:
- MOL normalizzato dell’esercizio in corso: 391.640 euro;
- meno investimenti di mantenimento: 87.300 euro;
- meno imposte sul reddito: 46.910 euro;
- meno interessi sulle linee autoliquidanti escluse: 12.480 euro.
B = 244.950 euro.
Rapporto A/B = 6,19. Senza l’impegno irrevocabile del socio (che il decreto ammette in deduzione solo se irrevocabile, non se meramente previsto) il rapporto salirebbe a 1.664.070 / 244.950 = 6,79.
Lettura con il test: oltre 5, un MOL positivo potrebbe non bastare e potrebbe rendersi necessaria la cessione dell’azienda o di rami. Lettura con la check-list: il progetto di piano (qui obbligatorio, art. 17, comma 3, lett. b) deve affrontare in modo esplicito il valore di liquidazione, con le tre configurazioni per gli immobili, e il confronto con la continuità; se l’esito è la cessione, entrano in gioco le valutazioni sulla vendita del complesso aziendale. Lettura con il protocollo: l’esperto verificherà l’irrevocabilità dell’impegno del socio e, se si profilano finanziamenti da autorizzare, ne valuterà l’utilità per i creditori (paragrafo 10.2).
Simulazione 4 – I tempi del protocollo
Ipotesi: istanza dell’impresa minore depositata mercoledì 4 novembre 2026; il segretario generale nomina l’esperto lo stesso giorno; l’esperto, verificata l’indipendenza, accetta entro due giorni lavorativi, venerdì 6 novembre 2026. Il termine di 180 giorni dall’accettazione (art. 17, comma 7) cade mercoledì 5 maggio 2027; un’eventuale prosecuzione per ulteriori 180 giorni porterebbe a lunedì 1° novembre 2027, giorno festivo: per gli adempimenti pratici conviene non ridursi all’ultimo giorno utile. In questo arco il test può essere ripetuto (Simulazione 2), il piano deve essere completato e le informative preventive devono ricevere riscontro scritto via PEC.
Test, check-list e protocollo messi a confronto
Il confronto che segue rimette in fila ciò che distingue i tre strumenti. Non si tratta di alternative in senso stretto, perché il decreto li concepisce come complementari; ma la scelta su quale curare per primo, e con quale profondità, è reale, soprattutto per l’impresa minore, che la legge esonera dal progetto di piano all’atto dell’istanza. L’elemento dirimente, nella lettura della tabella, è la riga relativa all’obbligatorietà: per l’impresa minore nessuno dei tre documenti è un allegato necessario dell’istanza, ma tutti e tre restano applicabili, in quanto compatibili, attraverso il richiamo dell’art. 25-quater, comma 5, all’art. 13. Va soppesato anche il profilo dei costi: la legge non prevede contributi specifici per l’utilizzo del test o della check-list, che sono strumenti messi a disposizione sulla piattaforma; i costi della procedura riguardano piuttosto il compenso dell’esperto (art. 25-ter CCII, liquidato per l’impresa minore dal segretario generale della camera di commercio, art. 25-quater, comma 7) e le eventuali spese dei procedimenti davanti al tribunale.
| Profilo | Test pratico (Sez. I) | Check-list del piano (Sez. II e II-bis) | Protocollo di conduzione (Sez. III) |
|---|---|---|---|
| Che cos’è | Calcolo del rapporto A/B tra debito da servire e flussi annui | Elenco ragionato di verifiche per un piano credibile, in otto aree | Regole di metodo per l’esperto e per le trattative |
| Chi lo usa | Imprenditore, consulenti, esperto (anche ripetendolo, par. 5.5) | Imprenditore che redige il piano; esperto che ne verifica la coerenza | Principalmente l’esperto; le parti ne subiscono gli effetti |
| Tempi | Ore o pochi giorni, anche prima dell’istanza | Settimane: progetto all’istanza, piano completo in tempi brevi durante la procedura | Accompagna tutto l’incarico: 180 giorni più eventuali 180 (art. 17 c.7) |
| Complessità | Bassa nella versione semplificata, media in quella ordinaria | Alta: dati contabili aggiornati, previsioni, valore di liquidazione | Non richiede elaborazioni all’impresa, ma adempimenti (informative, PEC) |
| Impresa sopra soglia | Strumento di supporto, utile prima dell’istanza | Il progetto di piano è allegato obbligatorio (art. 17 c.3 lett. b) | Si applica integralmente |
| Impresa minore | Versione semplificata (Tabella 4 e par. 8 Sez. II) | Progetto di piano non richiesto all’istanza (art. 25-quater c.2 esclude la lett. b); check-list applicabile in quanto compatibile | Applicabile in quanto compatibile; nomina e compenso dal segretario generale CCIAA |
| Rischi se manca o è debole | Valutazione dell’esperto più incerta; possibile archiviazione ex art. 17 c.5 | Misure protettive a rischio (Trib. Salerno 13/2/2023); accordi non sottoscrivibili dall’esperto | Contestazioni su atti non comunicati; trattative inefficaci |
| Effetti su esecuzioni e banche | Nessun effetto diretto | Indiretto: la verosimiglianza del piano condiziona la conferma delle misure | Le linee bancarie non si revocano per il solo accesso (par. 8.10) |
| Reversibilità | Totale: si ripete con dati nuovi | Alta: il piano si aggiorna nel corso delle trattative | Le regole restano fisse; si adattano i tempi entro i limiti di legge |
| Costi | Nessun costo specifico previsto dalla legge | Nessun costo specifico; costi interni di redazione | Rientrano nella procedura: compenso dell’esperto ex art. 25-ter |
I criteri per scegliere dove concentrare le energie
Una volta chiarito che i tre strumenti convivono, la vera decisione riguarda il dosaggio: quanto tempo dedicare al test, quanto al piano, quanto alla preparazione delle trattative. Alcuni criteri aiutano a orientarsi, ma nessuno, da solo, decide.
Primo criterio: il valore del rapporto A/B. Se la tua situazione presenta un rapporto inferiore a 3, generalmente il lavoro principale si concentra sulla trattativa con i creditori per riscadenziare il debito, e un progetto di piano essenziale può bastare, specie per l’impresa minore. Con un rapporto tra 3 e 5, il peso si sposta sulle iniziative industriali e quindi sulla check-list: è il piano a dover dimostrare che i flussi aumenteranno. Oltre 5, il ragionamento cambia natura: la check-list va applicata con particolare cura nelle aree del valore di liquidazione e della cessione dell’azienda, e il protocollo diventa centrale per gestire eventuali offerte di acquisto e finanziamenti.
Secondo criterio: il segno dei flussi. Se il denominatore B è negativo, il rapporto non è significativo e, in assenza di iniziative in discontinuità, l’esperto potrebbe non ravvisare una concreta prospettiva di risanamento. A fronte di questo rischio, prima di presentare l’istanza va valutato se esistono interventi immediati (riduzione di costi, apporti dei soci, cessione di rami non strategici) capaci di riportare B in positivo, oppure se la composizione negoziata sia semplicemente lo strumento sbagliato.
Terzo criterio: la necessità di misure protettive. Se la tua impresa subisce o rischia azioni esecutive, la richiesta di misure protettive porta la questione davanti al tribunale, che valuta la verosimiglianza del piano. In questa ipotesi, anche per l’impresa minore esonerata dal progetto di piano, il rovescio della medaglia dell’esonero è evidente: presentarsi senza un piano finanziario attendibile espone al rischio di diniego. Per l’impresa minore resta inoltre da verificare, caso per caso, come si coordinino le regole sulle misure protettive (richiamate dall’art. 25-quater, comma 5, in quanto compatibili) con l’assenza del piano finanziario semestrale previsto dalla lettera b esclusa: è un profilo su cui la prudenza suggerisce di non fare affidamento sull’esonero.
Quarto criterio: la qualità dei dati contabili. La check-list chiede una situazione contabile aggiornata e affidabile. Se i dati non ci sono, il primo investimento è ricostruirli; un test calcolato su dati incerti produce un numero che l’esperto non potrà utilizzare. Per l’impresa minore non obbligata al bilancio, l’art. 17, comma 3, lett. a), richiamato dall’art. 25-quater, chiede le dichiarazioni dei redditi e IVA degli ultimi tre periodi e una situazione aggiornata a non oltre sessanta giorni prima dell’istanza.
Quinto criterio: la struttura dei creditori. Se il debito è concentrato in pochi soggetti, specie bancari, le soglie del test vanno lette con cautela (il decreto lo dice espressamente) e il protocollo, con le regole sui rapporti con le banche, assume un peso maggiore. Se i creditori sono molti e frammentati, la check-list aiuta a costruire una proposta comprensibile per tutti.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce il test, la check-list e il protocollo dal punto di vista di chi è chiamato ad applicarli: è questo che consente di preparare l’impresa a ciò che l’esperto verificherà.
Le domande di chi deve ancora decidere
L’impresa minore può presentare l’istanza senza alcun piano? Sì, sul piano dei documenti di accesso: l’art. 25-quater, comma 2, richiede gli allegati dell’art. 17, comma 3, lettere a), c), d), e), f), g) e h), escludendo la lettera b). La risposta franca, però, è che l’esonero riguarda l’istanza, non il percorso: l’esperto deve valutare la concreta prospettiva di risanamento, e l’accordo della lettera c) del comma 3 dell’art. 25-quater richiede che l’esperto dia atto della coerenza del piano. Un piano, anche essenziale, va prima o poi elaborato.
Il test pratico è obbligatorio? La legge lo mette a disposizione sulla piattaforma e ne affida le modalità al decreto dirigenziale; non lo configura come allegato dell’istanza. La sua mancanza, però, è stata valorizzata in giurisprudenza (Trib. Salerno, 13 febbraio 2023) tra gli indici di un piano non idoneo. Calcolarlo costa poco e documenta molto.
Se il test dà un risultato sfavorevole, conviene rinunciare? Non necessariamente. Un rapporto oltre 5 non chiude la strada, ma indica che il risanamento passa probabilmente per una ristrutturazione aziendale o per la cessione dell’azienda o di rami; l’art. 25-quater, comma 4, consente inoltre all’impresa minore, all’esito, di proporre un concordato minore, chiedere la liquidazione controllata o il concordato semplificato. Va soppesato, piuttosto, se il tempo della composizione negoziata sia utile a preparare una di queste soluzioni.
Posso aggiornare test e piano a trattative in corso? Sì. Il protocollo prevede la ripetizione del test con gli effetti delle iniziative (paragrafo 5.5) e il piano, presentato all’avvio come progetto, va completato durante la procedura. Gli aggiornamenti devono però essere coerenti con le informazioni già fornite: le verifiche dell’esperto su ragionevolezza e correttezza dei dati riguardano anche le variazioni.
Il decreto del 2026 si applica alle procedure già avviate? Secondo la sintesi di EC News, le attività successive al 31 maggio 2026 seguono le nuove indicazioni anche nelle composizioni negoziate in corso, mentre quelle compiute prima restano valide in base alle linee guida precedenti. Chi ha calcolato il test con lo schema del 2023 dovrebbe quindi verificare se le nuove voci (per esempio l’intero debito finanziario al numeratore) modificano il risultato.
Le decisioni che aiutano a orientarsi
Le pronunce che seguono provengono dal massimario 2026 della Camera di commercio di Prato-Pistoia e, per la Cassazione, dalle massime riportate da Brocardi sull’art. 19 CCII. Quasi tutte le decisioni di merito sono citate senza numero, come nella fonte. Non sono state rinvenute, nelle fonti consultate, pronunce specifiche sull’art. 25-quater e sulle imprese sotto soglia: i principi vanno quindi trasposti all’impresa minore con la cautela imposta dal richiamo «in quanto compatibili».
Sul test pratico e sulla prospettiva di risanamento
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Trib. Salerno, 13 febbraio 2023. La conferma delle misure protettive è stata negata a fronte di un piano di risanamento embrionale, non conforme alla lista di controllo dell’art. 13, comma 2, con indicazione generica delle azioni e privo di test pratico. Rilevanza: è la pronuncia che più direttamente collega test e check-list all’esito della procedura.
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Trib. Lecco, 2 gennaio 2023. Senza una prospettiva di risanamento e con un’insolvenza irreversibile la conferma delle misure non può essere concessa. Rilevanza: mostra l’utilità del test come strumento di autovalutazione preventiva, prima di esporsi a un diniego.
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Trib. Reggio Emilia, 27 settembre 2023. La conferma richiede la verosimiglianza della realizzabilità del piano e un pregiudizio irreparabile per le trattative in mancanza delle misure. Rilevanza: chiarisce che il giudice guarda al piano, cioè al terreno della check-list.
Sulla check-list e sul contenuto del piano
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Trib. Verona, 10 giugno 2025, conforme Trib. Como, 10 luglio 2025. Un piano meramente liquidatorio non giustifica la conferma delle misure, anche quando offre ai creditori una soddisfazione maggiore della liquidazione giudiziale. Rilevanza: il confronto con il valore di liquidazione richiesto dalla check-list non basta se manca la continuità.
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Trib. Santa Maria Capua Vetere, 10 gennaio 2025. Sono escluse le misure quando il piano si limita alla riscossione dei crediti e alla chiusura della società, senza cessione dell’azienda. Rilevanza: precisa che cosa non è «risanamento» ai fini della procedura.
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Trib. Perugia, 15 luglio 2024. La società in liquidazione volontaria non è esclusa dall’accesso e il risanamento può comprendere la soddisfazione dei creditori con i proventi della liquidazione. Rilevanza: rappresenta l’orientamento meno restrittivo, da affiancare ai precedenti nn. 4 e 5 per valutare un piano che preveda cessioni.
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Trib. Vicenza, 23 luglio 2025. Sono state ritenute ammissibili la sospensione dei pagamenti e il divieto temporaneo di escutere la garanzia del Fondo di garanzia per le PMI, se servono a preservare la liquidità necessaria al risanamento. Rilevanza: la liquidità prevista nel piano finanziario è un elemento che il tribunale prende sul serio.
Sul protocollo, sulle trattative e sulla buona fede
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Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, 7 novembre 2024. In caso di nuova domanda il procedimento dell’art. 18 va reiterato, e prima della conferma il debitore deve avviare un confronto effettivo con i creditori. Rilevanza: le trattative condotte secondo il protocollo devono essere reali.
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Trib. Verona, 22 gennaio 2024. La banca può revocare o sospendere gli affidamenti solo per un giustificato motivo, comunicato per iscritto. Rilevanza: in linea con i paragrafi 8.10 e 10.4 del protocollo.
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Trib. Milano, 10 febbraio 2025. Soci e garanti sono tenuti ai doveri di correttezza e trasparenza dell’art. 4 CCII, che non sono rispettati se il loro impegno al risanamento è incoerente con l’obiettivo. Rilevanza: gli impegni dei soci, che nel test riducono il numeratore solo se irrevocabili, devono essere anche coerenti.
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Trib. Milano, 19 giugno 2025. È stata rigettata la richiesta di inibire i rimedi contrattuali per il mancato pagamento dei debiti correnti, per difetto di periculum e per violazione della buona fede. Rilevanza: la composizione negoziata non autorizza a smettere di pagare i fornitori correnti.
Sui tempi e sul rapporto con le procedure concorsuali
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Cass. civ., Sez. I, sent. n. 241 del 5 gennaio 2026. La riserva sull’istanza di fallimento non impedisce al debitore di svolgere attività difensiva, come il reclamo contro il diniego di conferma delle misure, ma non gli attribuisce un diritto al rinvio; nel caso, il termine di quindici giorni per il reclamo era già scaduto. Rilevanza: i tempi scanditi dal protocollo e dalla legge vanno rispettati anche nelle impugnazioni.
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Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3634 del 12 febbraio 2025. Non è di per sé viziata la decisione di chiudere l’istruttoria prefallimentare negando il termine chiesto per impugnare la revoca delle misure protettive; il debitore deve indicare in modo specifico il pregiudizio al diritto di difesa. Rilevanza: chi non prepara per tempo piano e strategia non può contare su rinvii.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Sul test pratico, sulla check-list e sul protocollo lo Studio lavora con avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo. In concreto:
- Verifichiamo se l’impresa rientra nella nozione di impresa minore, confrontando attivo, ricavi lordi e debiti dei tre esercizi con le soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, perché da questo dipende quale istanza presentare e quali allegati servono.
- Calcoliamo il test pratico nella versione corretta, semplificata o ordinaria, secondo le voci del decreto del 23 aprile 2026, e documentiamo ogni scelta di normalizzazione del MOL o dei flussi.
- Simuliamo gli scenari: ricalcoliamo il rapporto A/B con le iniziative ipotizzate, per mostrare all’imprenditore quali interventi spostano davvero l’impresa da una fascia all’altra.
- Redigiamo o rivediamo il progetto di piano sulla base delle aree della check-list, comprese le proiezioni finanziarie e il valore di liquidazione, anche quando per l’impresa minore il piano non è un allegato obbligatorio.
- Raccogliamo e controlliamo i documenti dell’art. 17, comma 3, dai certificati dei debiti tributari e contributivi all’estratto della Centrale dei rischi, segnalando le incongruenze prima che le rilevi l’esperto.
- Prepariamo l’imprenditore alla prima convocazione dell’esperto prevista dall’art. 17, comma 5, illustrando le verifiche che il protocollo impone sulla correttezza delle informazioni.
- Gestiamo le informative preventive e la corrispondenza via PEC sugli atti di straordinaria amministrazione e sui pagamenti, secondo il paragrafo 7.2 del protocollo.
- Curiamo i rapporti con banche e creditori strategici, utilizzando i paragrafi del protocollo sulla continuità delle linee di credito.
- Predisponiamo e seguiamo i ricorsi al tribunale per la conferma delle misure protettive, le misure cautelari e le autorizzazioni dell’art. 22, e gli eventuali reclami.
- Valutiamo quale soluzione regge davanti al giudice nel caso specifico: contratto, accordo, concordato minore, liquidazione controllata o concordato semplificato, secondo l’art. 25-quater, commi 3 e 4.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa è quella più vicina a questo tema: significa conoscere dall’interno i criteri con cui test, check-list e protocollo vengono applicati, e quindi costruire il fascicolo dell’impresa in modo che risponda alle domande che l’esperto porrà. A essa si collega la continuità di strategia fino in Cassazione: le scelte fatte oggi, nel calcolo del test o nella redazione del piano, potranno dover essere difese domani davanti al tribunale, in sede di reclamo o di legittimità, senza cambiare mani e senza cambiare linea. Lo staff di avvocati e commercialisti lavora insieme sulla parte giuridica e su quella economico-finanziaria, che nel test e nella check-list sono inseparabili.
In conclusione
Test pratico, check-list e protocollo non sono tre formalità da sbrigare, ma tre angolazioni della stessa domanda sulla ragionevole perseguibilità del risanamento. Il test misura la distanza tra debito e flussi; la check-list verifica che il piano sia credibile; il protocollo stabilisce come l’esperto accerterà entrambe le cose e condurrà le trattative. Per l’impresa minore la legge alleggerisce l’accesso, escludendo il progetto di piano dagli allegati dell’istanza, ma non elimina la necessità di dimostrare, prima o poi, che il risanamento è realistico.
La scelta su come usare questi strumenti dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo e diritti: un test calcolato male o un piano sottovalutato possono portare all’archiviazione o al diniego delle misure proprio quando servirebbero.
Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia perché l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavora sui dati economico-finanziari da cui test e piano dipendono; la qualifica di cassazionista garantisce che la strategia impostata all’inizio possa essere sostenuta in ogni grado.
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