Sì, una start-up innovativa può chiedere la composizione negoziata della crisi. Ma la risposta utile non è questa. La domanda che decide come andrà a finire è un’altra: che cosa faranno i tuoi creditori nel momento in cui capiranno che la società è in difficoltà? L’investitore che ha messo il seed, la banca che ha erogato il finanziamento con la garanzia del Fondo PMI, il fornitore di cloud e licenze che fattura ogni mese, i dipendenti con gli stipendi arretrati. Ciascuno ha i suoi strumenti, i suoi tempi e le sue convenienze. Nessuno resta fermo.
La start-up innovativa ha una posizione particolare. Il D.L. 179/2012 (art. 31) e il Codice della crisi (art. 2, comma 1, lettera c) la tolgono dalla liquidazione giudiziale e la mettono tra i debitori in sovraindebitamento, finché conserva lo status. La L. 193/2024 ha però cambiato la durata e i requisiti di quello status. Così, per molte società, la protezione speciale ha ora una data di scadenza più vicina di quanto i fondatori pensino. I creditori più attenti lo sanno, e su questo costruiscono la loro strategia.
In questa guida leggiamo la partita dal lato della controparte. Vediamo come ragiona, quali mosse fa e in che ordine, quali limiti la legge e i giudici le impongono. Per ogni mossa indichiamo la contromossa. Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle: è questo il principio che regge tutto l’articolo.
Perché Studio Monardo si occupa proprio di questa materia? Il tema sta sul confine tra due mondi, e le competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coprono entrambi. Da una parte c’è la composizione negoziata, il percorso che l’Avvocato conosce dall’interno come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Dall’altra c’è il sovraindebitamento, cioè il concordato minore e la liquidazione controllata in cui finisce una start-up che non trova l’accordo: l’Avvocato lo segue come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC. Il lato bancario, a partire dal finanziamento garantito dal Fondo PMI, lo esamina lo staff multidisciplinare di diritto bancario che l’Avvocato coordina.
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Chi hai di fronte: quattro creditori, quattro calcoli diversi
Il primo errore di un fondatore in crisi è pensare ai creditori come a un blocco unico. Non lo sono. Al tavolo di una start-up siedono di solito quattro figure, e ognuna fa un calcolo economico diverso.
L’investitore. Business angel, fondo di venture capital, socio industriale, piattaforma di equity crowdfunding. Ha messo capitale a rischio, a volte con uno strumento di debito: finanziamento soci, finanziamento convertendo, prestito ponte in attesa del round successivo. Il suo interesse non è riavere subito il denaro, perché sa che in una liquidazione recupererebbe poco o nulla. Vuole proteggere il valore della proprietà intellettuale e del team. In concreto può cercare di prendere il controllo della società, di comprare a buon prezzo il know-how oppure, se non crede più nel progetto, di uscire con le perdite più basse possibili. Dal suo punto di vista conviene trattare finché la tecnologia vale qualcosa. Smette di farlo quando teme che altri creditori arrivino prima di lui sugli asset.
La banca con garanzia del Fondo PMI. Ha erogato un finanziamento che il Fondo di garanzia per le PMI copre in parte. Per la banca il rischio vero è solo la quota non garantita. Sulla quota garantita la mossa più razionale è spesso un’altra: dichiarare la decadenza dal beneficio del termine, revocare le linee ed escutere la garanzia. Dopo l’escussione il Fondo si surroga nel credito, e da quel momento il creditore non è più una banca con cui trattare. È un soggetto pubblico che recupera con strumenti pubblicistici, come vedremo. Per la start-up il momento più favorevole per trattare con la banca è prima dell’escussione, non dopo.
Il fornitore tecnologico. Cloud, hosting, licenze software, componenti hardware, sviluppo in outsourcing. Il suo credito è spesso di importo medio, ma il suo potere è sproporzionato: se sospende il servizio, il prodotto della start-up smette di funzionare. Per lui conviene usare la leva del contratto (sospensione, risoluzione) prima di quella giudiziale. Preferisce essere pagato da chi continua l’attività, anche se a condizioni nuove, piuttosto che insinuarsi in una procedura liquidatoria.
I dipendenti. Sviluppatori, ricercatori, personale commerciale. Hanno crediti privilegiati per retribuzioni e TFR. Hanno anche un potere che non si vede nei bilanci: se se ne vanno, il know-how va via con loro. Le loro mosse sono il decreto ingiuntivo, l’azione esecutiva e, nei casi più gravi, la richiesta di aprire una procedura. La legge li tratta in modo particolare anche nella composizione negoziata: lo vedremo parlando delle misure protettive.
A tutti e quattro interessa sapere a quale regime appartiene la start-up. Se resta nel sovraindebitamento, il menu delle procedure è uno. Se perde lo status ed è sopra le soglie dell’impresa minore, il menu cambia e si apre la strada della liquidazione giudiziale. La qualificazione giuridica della società è il primo terreno di scontro, non un dettaglio tecnico.
Il campo da gioco: status, soglie e strumenti a disposizione
Prima di vedere le mosse conviene fissare le regole del campo. Ci sono tre variabili: lo status di start-up, le soglie dell’impresa minore e lo strumento scelto.
Lo status di start-up dopo la L. 193/2024
La L. 16 dicembre 2024, n. 193 (legge annuale per le PMI), in vigore dal 18 dicembre 2024, ha riscritto la durata della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese. Secondo la ricostruzione della circolare MIMIT sulla nuova disciplina (luglio 2025, pubblicata dalle Camere di commercio) le regole sono queste:
- la permanenza ordinaria è di tre anni dall’iscrizione;
- si arriva fino a cinque anni complessivi se la start-up dimostra almeno uno dei requisiti aggiuntivi. Sono: spese di ricerca e sviluppo pari almeno al 25% del maggiore valore tra costo e valore della produzione; almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione; un incremento di ricavi o occupazione superiore al 50% tra il secondo e il terzo anno; una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro costituita con finanziamento convertendo o aumento di capitale con sovrapprezzo, con l’ingresso di un investitore qualificato di minoranza e spese di R&S almeno del 20%; un brevetto registrato o riconosciuto (secondo la circolare non basta una licenza e non basta un modello di utilità);
- per la fase di scale-up sono previste ulteriori proroghe di due anni. Servono un aumento di capitale con sovrapprezzo sottoscritto da un OICR per più di 1 milione di euro, oppure un incremento dei ricavi superiore al 100% annuo. Le fonti lette non concordano sul tetto massimo complessivo, che va verificato caso per caso;
- la start-up deve essere una PMI secondo la definizione europea e non deve svolgere in prevalenza attività di agenzia o consulenza.
Per le società già iscritte al 18 dicembre 2024 c’è un regime transitorio. Chi era iscritta da più di 18 mesi ha 12 mesi dalla scadenza del terzo anno per adeguarsi. Chi era iscritta da meno di 18 mesi ne ha 6. La circolare definisce questi termini perentori. La circolare segnala anche che le imprese iscritte due o più anni dopo la costituzione decadono comunque allo scadere dei 60 mesi dalla costituzione.
Perdere lo status significa perdere lo scudo che lo accompagna. E i creditori guardano proprio alla data di scadenza.
Che cosa dice l’art. 31 del D.L. 179/2012 sulla crisi
L’art. 31 del D.L. 179/2012 è intitolato alla composizione della crisi da sovraindebitamento. Nella lettura che ne danno i tribunali, la start-up innovativa non è soggetta alla liquidazione giudiziale e accede agli strumenti del sovraindebitamento: concordato minore e liquidazione controllata. Il Tribunale di Terni (sentenza n. 24/2024) ricava la regola dal combinato disposto dell’art. 31 e dell’art. 2 del Codice della crisi. Ricorda anche che il testo dell’art. 31 non è mai stato aggiornato al nuovo lessico del Codice: parla ancora di fallimento e di L. 3/2012. Lo stesso rilievo era già stato fatto dal Tribunale di Milano il 1° giugno 2023. La sentenza di Terni richiama poi il comma 2 dell’art. 31: decorsi 12 mesi dall’iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento di apertura della procedura, l’accesso ai dati che identificano i soci è riservato all’autorità giudiziaria e alle autorità di vigilanza. È una tutela di riservatezza pensata per chi ha investito nella società.
Il Codice della crisi, all’art. 2, comma 1, lettera c, definisce il sovraindebitamento come lo stato di crisi o di insolvenza di vari debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale, e nomina espressamente le start-up innovative.
Un contributo pubblicato su diritto.it sul Correttivo ter (D.Lgs. 136/2024) aggiunge due cose. La prima: l’esonero dalle procedure ordinarie opera per cinque anni dall’iscrizione nella sezione speciale. La seconda: il nuovo art. 37, comma 1, del Codice consentirebbe alle start-up “non minori” di accedere su base volontaria agli strumenti ordinari e alla liquidazione giudiziale, mentre per le start-up “minori” resterebbero concordato minore e liquidazione controllata. Nelle fonti lette in questa ricerca non emergono modifiche della L. 193/2024 al regime della crisi dell’art. 31: la legge ha inciso sulla durata dello status e quindi, indirettamente, sulla durata dello scudo. Su questo punto la verifica del testo vigente va ripetuta nel singolo caso, perché le due discipline si incastrano senza un coordinamento esplicito.
Sotto soglia o sopra soglia: l’art. 25-quater
La composizione negoziata è aperta all’imprenditore commerciale e agricolo, e una s.r.l. start-up è un imprenditore commerciale. Il Codice però distingue due percorsi.
Il primo riguarda l’impresa minore (art. 2, comma 1, lettera d). È quella che, nei tre esercizi precedenti la domanda o dall’inizio dell’attività se più breve, presenta congiuntamente: attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro; ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro; debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. Per l’impresa minore vale l’art. 25-quater, che ha alcune regole proprie:
- l’istanza si presenta al segretario generale della Camera di commercio della sede legale, che nomina anche l’esperto;
- si allegano i documenti dell’art. 17, comma 3, lettere a) e da c) a h). La lettera b), il progetto di piano di risanamento, non è richiamata;
- la dichiarazione sulle procedure pendenti riguarda la liquidazione controllata e contiene l’attestazione di non aver depositato un ricorso per concordato minore (art. 74);
- se le trattative riescono, gli sbocchi sono tre: un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità; un accordo con il contenuto dell’art. 62 (convenzione di moratoria); un accordo firmato anche dall’esperto con gli effetti dell’art. 25-bis, comma 5;
- in alternativa l’imprenditore può proporre il concordato minore, chiedere la liquidazione controllata o proporre il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies);
- gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell’art. 22 conservano i loro effetti anche se poi arrivano un concordato minore omologato, la liquidazione controllata o il concordato semplificato omologato (comma 6);
- il compenso dell’esperto lo liquida il segretario generale della Camera di commercio (comma 7);
- per tutto il resto si applicano le norme generali della composizione negoziata, “in quanto compatibili” (comma 5).
Le start-up sono spesso fuori dalle soglie proprio sui debiti. Basta un finanziamento bancario consistente, sommato a un convertendo o a un finanziamento soci, per superare i 500.000 euro anche con ricavi modesti. E basta superare un solo parametro per non essere più impresa minore, perché i requisiti devono esserci “congiuntamente”. La start-up sopra soglia segue allora il percorso ordinario, con la nomina dell’esperto affidata alla commissione, e la sua posizione è particolare: non è impresa minore, ma finché conserva lo status non è nemmeno soggetta alla liquidazione giudiziale. Il catalogo degli sbocchi dell’art. 23 è pensato per l’impresa ordinaria. Per la start-up sopra soglia il coordinamento passa dall’art. 37 del Codice nella lettura ricordata sopra, e va costruito con attenzione.
Un ultimo nodo. L’art. 25-quater, comma 1, parla di uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza, e chiede che il risanamento sia ragionevolmente perseguibile. L’art. 12 vigente richiama anche la crisi e l’insolvenza già in atto. Se l’impresa minore già insolvente possa accedere resta una questione aperta: nelle fonti consultate non abbiamo trovato pronunce specifiche sull’art. 25-quater. Per le imprese ordinarie il Tribunale di Lecco (2 gennaio 2023) ha affermato che l’insolvenza, di per sé, non esclude l’accesso. Lo esclude la mancanza di concrete prospettive di risanamento.
Mossa n. 1: l’investitore smette di finanziare e chiede indietro il denaro
La mossa
La prima cosa che l’investitore farà, quando vede i numeri peggiorare, è chiudere il rubinetto. Non sottoscrive la tranche successiva del round, non converte il finanziamento, chiede la restituzione del prestito ponte. Se il patto parasociale glielo permette, chiede di nominare amministratori di sua fiducia, esercita diritti di veto, attiva le clausole di trascinamento o di uscita. In alcuni casi prepara un’offerta per rilevare la proprietà intellettuale a un prezzo che riflette l’urgenza della società, non il valore della tecnologia.
Se l’investitore ha erogato un finanziamento e non ha conferito capitale, la sua mossa diventa giudiziale: diffida, decreto ingiuntivo, pignoramento dei conti. In una start-up con pochi attivi liquidi basta il blocco del conto corrente per fermare le buste paga.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista conviene tenere il controllo del processo. L’investitore sa che nella liquidazione di una start-up gli asset si svalutano in fretta. Il codice sorgente non aggiornato perde valore, il team se ne va, i clienti pilota rescindono. Se recupera, recupera soprattutto sulla tecnologia. Per questo la sua mossa reale è quasi sempre una pressione per arrivare a un accordo alle sue condizioni, non un’aggressione per liquidare.
Preferisce non andare allo scontro quando ha ancora fiducia nel progetto, quando la sua reputazione nel mercato del venture dipende dal non far fallire le partecipate, oppure quando teme che un’azione esecutiva spinga la società verso una procedura in cui sarebbe trattato come un creditore qualunque. O peggio: in cui il suo finanziamento rischia di essere postergato.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe, perché la legge gli impone regole precise.
- Il dovere di buona fede e correttezza vale anche per soci e finanziatori nella composizione negoziata. L’art. 4 del Codice impone a debitore e creditori di comportarsi con correttezza nelle trattative. Il Tribunale di Milano (10 febbraio 2025) ha esteso questo dovere ai soci e ai garanti: non lo rispettano se il loro sostegno non è orientato davvero al risanamento. Un investitore che partecipa al tavolo solo per prendersi la tecnologia a prezzo di realizzo si espone a questa valutazione.
- Nelle s.r.l. i finanziamenti dei soci, se concessi in una situazione di squilibrio, sono di regola postergati rispetto agli altri creditori (art. 2467 c.c.). L’investitore che è anche socio e chiede la restituzione di un finanziamento erogato quando la società era già sottocapitalizzata rischia che quella restituzione sia contestata. Il punto va verificato sui documenti del finanziamento e sui bilanci dell’epoca.
- Le misure protettive della composizione negoziata, se chieste e confermate, bloccano le azioni esecutive e cautelari anche dell’investitore-creditore (artt. 18 e 19 del Codice, applicabili all’impresa minore in quanto compatibili).
- Un trasferimento di asset fuori dal circuito delle autorizzazioni è esposto al rischio di future azioni recuperatorie, se la società finisce in una procedura. Questo è un limite di fatto: un acquirente prudente vuole la protezione dell’autorizzazione del tribunale.
La tua contromossa
La contromossa chiave è portare l’investitore dentro la composizione negoziata, non lasciarlo fuori. Con l’esperto nominato, il rapporto con l’investitore smette di essere un braccio di ferro bilaterale e diventa una trattativa con un terzo indipendente che valuta la sostenibilità.
Gli accordi possibili sono concreti:
- Conversione del finanziamento in capitale o rinuncia al rimborso in cambio di una quota maggiore, così il passivo scende sotto le soglie e la società riacquista ossigeno.
- Nuovo apporto di capitale o finanziamento ponte da destinare al piano, eventualmente con autorizzazione del tribunale ai sensi dell’art. 22 per ottenere la prededuzione. L’investitore che mette denaro nuovo vuole essere tutelato, e questa è la tutela che la legge offre.
- Patto di standstill: l’investitore si impegna a non agire per un periodo definito mentre la società chiude il round successivo o trova un partner industriale.
- Contratto con l’investitore come “parte interessata all’operazione di risanamento”, una figura che l’art. 25-quater, comma 3, lettere a) e c) prevede espressamente per l’impresa minore.
E se l’investitore vuole la tecnologia? Allora la contromossa è trasformare la sua richiesta in una procedura competitiva. Una cessione del ramo d’azienda o del pacchetto di proprietà intellettuale autorizzata dal tribunale, con un confronto tra offerenti, protegge sia l’acquirente sia gli altri creditori.
Le pronunce che ti proteggono
Il Tribunale di Milano, 10 febbraio 2025, ha chiarito che soci e garanti sono tenuti alla correttezza e alla trasparenza durante le trattative: il sostegno che non mira al risanamento non soddisfa il dovere dell’art. 4. Il Tribunale di Venezia, 6 febbraio 2023, ha ammesso l’estensione delle misure protettive ai garanti che mettono a disposizione i propri beni. È un’indicazione utile quando i fondatori hanno firmato fideiussioni a favore dell’investitore o della banca.
Mossa n. 2: la banca revoca le linee ed escute la garanzia del Fondo PMI
La mossa
La banca guarda la Centrale dei Rischi, gli sconfinamenti, il ritardo delle rate. Quando il segnale diventa stabile manda una lettera: revoca degli affidamenti, decadenza dal beneficio del termine sul mutuo chirografario, richiesta di rientro immediato. Subito dopo chiede al Fondo di garanzia per le PMI di pagare la quota garantita.
Escussa la garanzia, il Fondo paga la banca e si surroga nel suo credito. A quel punto la start-up, e spesso anche i soci che hanno firmato fideiussioni, si trovano davanti un creditore diverso. Secondo le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 5889/2026) il credito del Fondo che nasce dalla surroga è un diritto restitutorio di natura pubblicistica. È assistito dal privilegio previsto dall’art. 8-bis del D.L. 3/2015, letto insieme all’art. 9, comma 5, del D.Lgs. 123/1998, e si recupera con iscrizione a ruolo: anche verso i garanti, come aveva già affermato Cass. n. 9657/2024.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal punto di vista della banca la logica è lineare. La quota garantita è un rischio che può trasferire al Fondo. Escutere presto significa ridurre l’esposizione e liberare capitale di vigilanza. La banca valuta però anche il resto: la quota non garantita, i rapporti con i soci, la possibilità di continuare a lavorare con un cliente che, se si risana, potrebbe crescere. Preferisce non revocare quando vede un piano credibile, un esperto indipendente che lo ha esaminato e una prospettiva di rientro più alta di quella offerta dalla liquidazione.
C’è un altro fattore. Le Sezioni Unite non hanno deciso questioni concorsuali, ma la loro sentenza descrive un creditore, il Fondo, che dispone della riscossione a ruolo e di un privilegio forte. Per la start-up, quindi, il tempo che passa prima dell’escussione non vale come quello che passa dopo.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe.
- La revoca o la sospensione degli affidamenti durante la composizione negoziata richiede un giustificato motivo comunicato per iscritto. Lo ha affermato il Tribunale di Verona il 22 gennaio 2024, con riferimento alle regole dettate dal Codice per i rapporti con le banche nel corso delle trattative.
- Il giudice può vietare temporaneamente l’escussione della garanzia MCC con una misura cautelare. Il Tribunale di Vicenza, 23 luglio 2025, ha ammesso la sospensione dei pagamenti e il divieto temporaneo di escutere la garanzia del Fondo gestito da Mediocredito Centrale.
- Le misure protettive confermate impediscono alla banca di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della società, nei limiti dell’art. 18.
- La banca è tenuta alla correttezza nelle trattative (art. 4). Una revoca non motivata, decisa solo perché il cliente ha chiesto la composizione negoziata, è proprio il comportamento che la disciplina vuole evitare.
Anche la start-up ha dei limiti, e conviene conoscerli. Le misure non autorizzano a smettere di pagare le forniture correnti. Il Tribunale di Milano (19 giugno 2025) ha negato l’inibizione dei rimedi contrattuali per debiti correnti non pagati, osservando che la buona fede impone di adempiere. Lo stesso tribunale (4 luglio 2025) ha dichiarato inammissibile sia la cancellazione dell’ipoteca iscritta da un creditore, sia il ripristino della disponibilità di somme già pignorate. La protezione guarda avanti, non cancella ciò che il creditore ha già ottenuto.
La tua contromossa
E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. La contromossa chiave è depositare l’istanza di composizione negoziata e chiedere le misure prima che la banca arrivi all’escussione. Insieme alle misure protettive si valuta la richiesta di una misura cautelare mirata sulla garanzia, sul modello di Vicenza. Così la trattativa resta con la banca, che può ristrutturare, riscadenzare o consolidare, e non passa al Fondo.
È qui che pesano due delle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) conosce dall’interno il modo in cui l’esperto valuta il piano e dialoga con le banche; come coordinatore di uno staff multidisciplinare in diritto bancario può far verificare il contratto di finanziamento, le condizioni della garanzia e le comunicazioni di revoca.
Sul piano operativo la contromossa ha tre parti:
- Piano finanziario credibile a sei mesi, con fabbisogno, entrate attese e copertura. Per l’impresa minore il progetto di piano di risanamento non è un allegato obbligatorio, ma senza numeri la banca non tratta.
- Proposta di riscadenziamento che renda per la banca la continuazione più conveniente dell’escussione. Per esempio un periodo di preammortamento coperto da nuova finanza dell’investitore.
- Gestione della posizione dei garanti, cioè dei soci fondatori che hanno firmato fideiussioni, con la richiesta di estendere le misure ai loro beni quando li mettono a disposizione del piano (Trib. Venezia, 6 febbraio 2023).
Le pronunce che ti proteggono
Trib. Verona, 22 gennaio 2024: la revoca degli affidamenti nel corso delle trattative richiede un giustificato motivo e la forma scritta. Trib. Vicenza, 23 luglio 2025: ammesso il divieto temporaneo di escutere la garanzia MCC. Cass. Sez. Unite n. 5889/2026 e Cass. n. 9657/2024 spiegano invece perché conviene fermare l’escussione. Dopo la surroga il creditore diventa un soggetto pubblico che recupera con il ruolo, anche verso i garanti.
Mossa n. 3: il fornitore tecnologico sospende il servizio e agisce per il credito
La mossa
Il fornitore di cloud o di licenze manda un sollecito, poi una diffida con termine. Poi sospende l’accesso all’infrastruttura, o minaccia di farlo. Nella stessa lettera chiede il pagamento degli arretrati e propone, come alternativa, un piano di rientro con interessi e garanzia personale dei soci. Se non ottiene nulla chiede un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e pignora il conto. Se il debito complessivo della start-up è alto e scaduto, valuta la richiesta di liquidazione controllata (la vedremo nella mossa n. 5).
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista conviene usare la leva contrattuale, perché costa poco e funziona subito. Una start-up senza server non vende, non fattura, non paga nessuno: in pochi giorni il fornitore diventa il creditore più ascoltato. Il fornitore sa però anche un’altra cosa. Se la società si ferma perde un cliente che, risanato, continuerebbe a comprare, e nella liquidazione sarebbe un chirografario con prospettive di recupero modeste. Per questo preferisce non arrivare alla rottura quando gli viene offerta una soluzione che garantisca il pagamento puntuale dei servizi futuri, anche con una dilazione sul pregresso.
I suoi limiti
- Durante le misure protettive certi effetti operano anche senza la conferma del giudice. Il Tribunale di Ivrea (17 febbraio 2023) ne ha indicati alcuni: il divieto di liquidazione giudiziale, le regole sui contratti pendenti, quelle sulle prelazioni. Il fornitore che conta di sfruttare il deposito dell’istanza per migliorare la propria posizione rispetto agli altri creditori trova quindi un terreno già regolato.
- Le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della start-up sono bloccate se le misure sono state chieste e confermate.
- I rimedi contrattuali per i debiti correnti, però, non si bloccano. È il limite fissato dal Tribunale di Milano il 19 giugno 2025. Se la start-up non paga i canoni che maturano durante le trattative, il fornitore può reagire.
- Le misure cautelari non possono duplicare quelle protettive tipiche (Trib. Milano, 22 novembre 2023). Chi vuole un ordine specifico verso il fornitore deve chiederlo con un ricorso cautelare motivato. Il Tribunale di Torino (5 dicembre 2023) ha ammesso che le istanze cautelari si propongano anche con ricorso separato.
- Il fornitore non può chiedere una misura che incida sulla struttura stessa dei contratti di finanziamento o sul loro scioglimento. Vale anche al contrario: il Tribunale di Verona (11 dicembre 2025) ha negato misure di questo tipo chieste dal debitore. È un argine che protegge entrambe le parti dalle forzature.
La tua contromossa
La contromossa chiave è separare il passato dal futuro. I servizi che maturano durante le trattative si pagano regolarmente, il pregresso si negozia nel piano. È l’unico modo per togliere al fornitore la leva della sospensione senza violare la buona fede.
Sul piano operativo:
- Mappatura dei fornitori critici: quali servizi, se interrotti, fermano il prodotto. Per ciascuno si calcola il pregresso e il fabbisogno mensile.
- Proposta di contratto ai sensi dell’art. 25-quater, comma 3, lettera a) (impresa minore) o dell’art. 23 (impresa sopra soglia). Contiene il pagamento del corrente, la dilazione o la falcidia concordata del pregresso e, se serve, la rinegoziazione dei volumi.
- Misura cautelare mirata solo se il fornitore minaccia una sospensione che metterebbe in pericolo la continuità e la start-up è puntuale sui pagamenti correnti.
- Migrazione pianificata verso un altro fornitore, se il rapporto non è recuperabile, con un costo da inserire nel piano.
Le pronunce che ti proteggono
Trib. Ivrea, 17 febbraio 2023 (effetti automatici delle misure); Trib. Milano, 22 novembre 2023 (le misure cautelari non sono un doppione di quelle protettive); Trib. Torino, 5 dicembre 2023 (istanze cautelari anche con ricorso separato); Trib. Milano, 19 giugno 2025 (sui debiti correnti la buona fede impone di pagare). Lette insieme, queste decisioni mostrano dove il fornitore si può fermare e dove no.
Mossa n. 4: il creditore contesta lo status di start-up per aprire la liquidazione giudiziale
La mossa
È la mossa più sottile, e la usano i creditori più strutturati. Un creditore importante, spesso una banca o un fornitore con un credito consistente, deposita un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. Sostiene che la società non è davvero una start-up innovativa: l’iscrizione nella sezione speciale ci sarebbe, ma i requisiti sostanziali mancherebbero. Oppure sostiene che lo status è scaduto, che i termini della L. 193/2024 non sono stati rispettati, che l’attività prevalente è di consulenza. Se il giudice gli dà ragione e la società supera le soglie dell’impresa minore, la start-up esce dal sovraindebitamento ed entra nel circuito delle procedure maggiori.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista conviene per tre ragioni. La liquidazione giudiziale offre un curatore con poteri ampi e la possibilità di azioni di responsabilità e revocatorie. Mette pressione sugli amministratori. Sposta inoltre i rapporti di forza nella trattativa: anche se poi il ricorso viene respinto, il solo deposito cambia il clima. Il creditore preferisce non farla quando la start-up è chiaramente sotto soglia, perché in quel caso anche senza status resterebbe nel sovraindebitamento. La evita anche quando l’iscrizione è recente e i requisiti sono documentati: un ricorso respinto ha un costo e indebolisce la sua posizione.
I suoi limiti
- Il giudice verifica i requisiti in concreto, ma il creditore deve dare elementi. I tribunali affermano che l’iscrizione nella sezione speciale è necessaria ma non sufficiente: il giudice controlla che i requisiti dell’art. 25, comma 2, del D.L. 179/2012 esistano davvero. È la linea di Trib. Terni n. 24/2024, che richiama Trib. Mantova 27 giugno 2024 e Trib. Perugia, ordinanza 26 luglio 2024 (R.G. 2323/2023). Questi provvedimenti parlano di accertamento incidentale dei requisiti. La stessa impostazione si legge in Trib. Firenze n. 249 del 29 novembre 2024, che ha esaminato i requisiti di innovatività di una s.r.l. del settore software.
- L’iscrizione ha valore di pubblicità-notizia, non costitutivo. Secondo la ricostruzione di diritto.it lo hanno affermato Cass. n. 21152 del 4 luglio 2022 e Cass. n. 1587 del 16 gennaio 2024. Funziona in entrambe le direzioni: il creditore non può fermarsi a dire “non è vera innovazione”, deve dimostrare che i presupposti mancano. Ma la società non può fermarsi a dire “sono iscritta”.
- Se i requisiti ci sono, il ricorso per liquidazione giudiziale viene respinto. Nel caso di Terni i ricorsi dei creditori sono stati rigettati e il tribunale ha aperto la liquidazione controllata su domanda della società.
- La pendenza della composizione negoziata incide sui tempi. Tra gli effetti che il Tribunale di Ivrea (17 febbraio 2023) considera automatici c’è il divieto di pronunciare la liquidazione giudiziale durante le misure.
La tua contromossa
La contromossa chiave è costruire il fascicolo dello status prima che qualcuno lo contesti. Un fondatore in crisi tende a trascurare gli adempimenti camerali proprio quando sono decisivi. Servono:
- Verifica dei termini della L. 193/2024: data di iscrizione, data di costituzione, scadenza del terzo anno, regime transitorio applicabile (6 o 12 mesi), deposito della conferma con l’attestazione dei requisiti aggiuntivi.
- Prova dei requisiti sostanziali: spese di R&S documentate in bilancio, brevetto registrato, contratti di sperimentazione con una pubblica amministrazione, dati sull’incremento di ricavi o occupazione, attività prevalente diversa dalla consulenza.
- Valutazione delle soglie dell’impresa minore sui tre esercizi. Se la società è sotto soglia, anche perdendo lo status resterebbe nel sovraindebitamento: il ricorso del creditore perde gran parte del suo senso.
- Strumento giusto al momento giusto. Se lo status sta per scadere e la crisi è seria, l’istanza di composizione negoziata va depositata mentre lo scudo è ancora attivo, con un calendario coerente con i 180 giorni dell’incarico dell’esperto (art. 17, comma 7, prorogabili fino ad altri 180).
Le pronunce che ti proteggono
Trib. Terni n. 24/2024 (rigetto dei ricorsi per liquidazione giudiziale dei creditori e apertura della liquidazione controllata di una start-up iscritta); Trib. Firenze n. 249 del 29 novembre 2024 (verifica dei requisiti di innovatività); Trib. Mantova, 27 giugno 2024, e Trib. Perugia, ord. 26 luglio 2024 (l’iscrizione non basta, i requisiti si accertano in via incidentale); Cass. n. 21152/2022 e n. 1587/2024 (iscrizione come pubblicità-notizia).
Mossa n. 5: dipendenti e fornitori chiedono la liquidazione controllata
La mossa
Se la start-up resta nel sovraindebitamento, il creditore non può chiedere la liquidazione giudiziale. Ha però un’arma equivalente: il ricorso per l’apertura della liquidazione controllata. Secondo l’art. 268, comma 2, del Codice, quando il debitore è insolvente la domanda può presentarla anche un creditore, anche se sono pendenti procedure esecutive individuali. C’è una soglia: la liquidazione non si apre se i debiti scaduti e non pagati che risultano dall’istruttoria sono inferiori a 50.000 euro.
Di solito la mossa la fanno i dipendenti con retribuzioni arretrate, che si coordinano tra loro, oppure un fornitore con un credito elevato. Ma c’è una variante. A volte il creditore deposita il ricorso non per arrivare davvero alla liquidazione, ma per spingere i soci a pagare o a trovare un acquirente. Fa leva sul timore che una procedura distrugga il valore della tecnologia.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal punto di vista dei dipendenti la liquidazione controllata ha una logica precisa. I loro crediti sono privilegiati, e una procedura con un liquidatore che vende gli asset in modo ordinato può pagarli prima di molti altri. Per il fornitore il calcolo è diverso: è chirografario, e in una liquidazione recupererebbe poco. Usa il ricorso soprattutto come leva. Entrambi preferiscono non andare fino in fondo quando la società mostra un percorso credibile: un accordo con l’investitore, un acquirente per il ramo, un piano di pagamento dei crediti di lavoro.
I suoi limiti
- La soglia dei 50.000 euro di debiti scaduti e non pagati (art. 268, comma 2). Sotto questa cifra il ricorso del creditore non porta all’apertura. Contano i debiti che risultano dall’istruttoria, non quelli affermati nel ricorso.
- Il creditore deve dimostrare l’insolvenza, non una semplice difficoltà. La legittimazione del creditore c’è anche senza un titolo definitivo, perché il giudice accerta il credito in via incidentale: è la linea richiamata da Trib. Terni n. 24/2024. Ma lo stato di insolvenza è un presupposto da provare.
- Durante la liquidazione controllata sono vietate le azioni esecutive e cautelari individuali (art. 270, comma 5, richiamato a Terni). Il creditore che vince la corsa alla procedura rinuncia quindi alla corsa individuale.
- Le misure protettive della composizione negoziata, se confermate, intervengono sul piano delle procedure, nei limiti in cui sono compatibili con l’impresa minore (art. 25-quater, comma 5). Va detto con onestà: per la liquidazione controllata il coordinamento con le misure non è disciplinato con la stessa chiarezza prevista per la liquidazione giudiziale.
- Le misure non toccano i crediti dei lavoratori. L’art. 18 del Codice esclude espressamente i diritti di credito dei lavoratori dal blocco delle azioni. È un limite per la start-up, non per i dipendenti.
La tua contromossa
La contromossa chiave è non arrivare alla liquidazione controllata da imputata, ma da regista. Ci sono quattro strade, in ordine di preferenza.
- Pagare o mettere in sicurezza i crediti di lavoro. Nessuna misura li blocca, quindi devono stare al primo posto del piano finanziario. Un accordo scritto con i dipendenti, con un calendario sostenibile, toglie al ricorso il suo motore più forte.
- Composizione negoziata prima del ricorso. L’art. 25-quater, comma 2, chiede di dichiarare se pende una liquidazione controllata. Depositare l’istanza dopo il ricorso del creditore significa partire in salita. Per un caso diverso, ma con una logica vicina, la Cassazione (Sez. I, n. 31856/2025) ha ritenuto inammissibile l’istanza di composizione negoziata presentata mentre pendeva un concordato preventivo, anche se rinunciato.
- Concordato minore in continuità, se le trattative mostrano che una maggioranza di creditori è disposta ad aderire. L’art. 25-quater, comma 4, lettera a), lo prevede come sbocco della composizione negoziata dell’impresa minore.
- Liquidazione controllata chiesta dalla società, se il risanamento non è possibile. Il debitore che sceglie i tempi può prepararla meglio, con un inventario ordinato e una proposta di vendita del ramo tecnologico già sul tavolo. Nel caso di Terni la domanda è stata proposta dalla società con l’ausilio dell’OCC.
Le pronunce che ti proteggono
Trib. Terni n. 24/2024 (accertamento incidentale del credito, verifica del sovraindebitamento, effetti della liquidazione controllata su una start-up). Cass. Sez. I n. 31856/2025, per il rischio di accedere alla composizione negoziata con un’altra procedura pendente.
Mossa n. 6: il creditore attacca la composizione negoziata stessa
La mossa
Quando la start-up chiede le misure protettive, il creditore più esposto si costituisce nel procedimento di conferma e ne chiede il rigetto. Gli argomenti sono sempre gli stessi: il risanamento non è ragionevolmente perseguibile; il piano è embrionale; il piano è in realtà liquidatorio; la società non ha avviato nessun confronto con i creditori; l’istanza serve solo a guadagnare tempo. Se le misure sono già concesse, chiede la revoca. Se la società chiede una proroga, si oppone.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista conviene perché le misure gli tolgono la leva esecutiva per mesi. Opporsi costa poco, e se il tribunale nega la conferma il creditore torna libero di agire. Preferisce non farlo quando il piano è solido, perché un’opposizione respinta lo isola al tavolo delle trattative. Lo evita anche quando l’accordo che si profila gli conviene più della liquidazione: per esempio quando un investitore sta mettendo denaro fresco destinato in parte a pagarlo.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe, perché la giurisprudenza ha fissato criteri piuttosto chiari. Valgono però in entrambe le direzioni.
- L’insolvenza, da sola, non chiude la porta: conta la prospettiva concreta di risanamento (Trib. Lecco, 2 gennaio 2023).
- Il giudice non si ferma ai documenti. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (7 novembre 2024) richiede che il debitore abbia avviato un vero confronto con i creditori. Il creditore che si oppone può dimostrare che non è successo, ma il debitore che ha aperto il tavolo ha un argomento forte.
- Un piano puramente liquidatorio non giustifica la protezione. Lo hanno affermato Trib. Santa Maria Capua Vetere (10 gennaio 2025) e Trib. Verona (10 giugno 2025), quest’ultimo anche per un piano più favorevole ai creditori; nella stessa linea si colloca Trib. Como (10 luglio 2025). Per la start-up la lezione è chiara: la cessione del know-how deve essere inserita in un progetto di continuità, per esempio la cessione del ramo a un operatore che prosegue lo sviluppo e assume il team, non una svendita.
- Il debitore insolvente con un piano solo abbozzato rischia il diniego (Trib. Salerno, 13 febbraio 2023).
- La durata della protezione è oggetto di letture diverse. Il Tribunale di Reggio Emilia (7 ottobre 2025) ha ritenuto che la protezione possa durare fino al termine del percorso, senza un limite fisso di 120 giorni. Il Tribunale di Lanciano (17 ottobre 2025) ha concesso misure oltre i 240 giorni, fino a 12 mesi, per proteggere la liquidità derivante dalla cessione di un ramo d’azienda. Il Tribunale di Bologna (23 settembre 2025) ha ammesso una protezione limitata nel tempo per alcune categorie di creditori.
- Il termine per il ricorso di conferma è perentorio, ma il Tribunale di Genova (13 marzo 2023) ha ammesso una domanda subordinata con effetti dal momento della decisione. Per la Corte d’Appello di Firenze (21 marzo 2023) le misure vanno chieste in modo espresso: non c’è conferma implicita.
La tua contromossa
La contromossa chiave è presentarsi alla conferma con un piano di continuità e con il tavolo già aperto. Per una start-up significa dimostrare tre cose.
- Che il valore sta nella continuità. La tecnologia vale di più se il team resta, il prodotto è aggiornato e i clienti pilota proseguono. Va documentato con numeri: contratti in corso, pipeline commerciale, roadmap di sviluppo, costo di sostituzione del codice.
- Che la nuova finanza c’è o è realistica. La nuova finanza prededucibile è la leva più forte. Il tribunale può autorizzare finanziamenti prededucibili ai sensi dell’art. 22, e l’art. 25-quater, comma 6, assicura che per l’impresa minore quegli atti conservano i loro effetti anche se poi arriva una procedura. Per l’investitore che mette denaro nuovo è la garanzia che quel denaro non finirà nel calderone. Il Tribunale di Milano (decreto 9 ottobre 2025) ricorda però che sono prededucibili solo i crediti indicati dalla legge: senza autorizzazione non c’è prededuzione. Nella stessa linea Trib. Milano, 28 marzo 2024.
- Che la cessione del know-how, se serve, è parte del risanamento. Si può chiedere al tribunale di autorizzare la cessione del ramo d’azienda che contiene brevetti, codice sorgente, marchi e contratti con il team, con una procedura competitiva. Il ricavato finanzia il piano e il ramo prosegue presso il cessionario. Lanciano (17 ottobre 2025) mostra che il giudice può modulare la protezione proprio per non disperdere il prezzo della cessione.
Le pronunce che ti proteggono
Trib. Lecco, 2 gennaio 2023; Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, 7 novembre 2024; Trib. Santa Maria Capua Vetere, 10 gennaio 2025; Trib. Verona, 10 giugno 2025; Trib. Como, 10 luglio 2025; Trib. Reggio Emilia, 7 ottobre 2025; Trib. Lanciano, 17 ottobre 2025; Trib. Milano, decr. 9 ottobre 2025. Sono quasi tutte massime riportate senza numero di registro dal massimario 2026 della Camera di commercio di Prato-Pistoia. Chi deve usarle in giudizio deve recuperare il testo integrale.
La partita giocata: tre simulazioni mossa per mossa
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative con dati costruiti per l’esercizio. Non sono casi seguiti dallo Studio. I calcoli del compenso dell’esperto applicano gli scaglioni dell’art. 25-ter come li leggiamo: l’ordine dei calcoli tra scaglioni e maggiorazioni non è chiarito in modo univoco.
Simulazione A: start-up sotto soglia, status in scadenza
Situazione di partenza. S.r.l. iscritta nella sezione speciale il 3 marzo 2023. Al 18 dicembre 2024 era iscritta da più di 18 mesi, quindi ha 12 mesi dalla scadenza del terzo anno (3 marzo 2026) per dimostrare i requisiti aggiuntivi: termine al 3 marzo 2027, che cade di mercoledì. Media dei tre esercizi: attivo 268.400 euro, ricavi 143.900 euro. Debiti per 457.320 euro:
- banca, finanziamento garantito dal Fondo PMI: 182.600 euro;
- investitore, finanziamento convertendo: 120.000 euro;
- fornitori tecnologici (cloud e licenze): 61.480 euro;
- dipendenti, retribuzioni arretrate: 38.940 euro;
- debiti tributari e contributivi: 54.300 euro.
Tutti e tre i parametri sono sotto soglia: è impresa minore.
La mossa dei creditori. La banca annuncia la revoca e la richiesta di escussione. Il fornitore cloud fissa un termine per il pagamento.
La contromossa. Istanza al segretario generale della Camera di commercio lunedì 2 novembre 2026, con richiesta delle misure protettive. L’esperto accetta mercoledì 4 novembre 2026. I 180 giorni dell’incarico arrivano a lunedì 3 maggio 2027. Nello stesso periodo la società deposita la conferma dei requisiti per la permanenza nella sezione speciale entro il 3 marzo 2027, documentando spese di R&S oltre il 25%.
La trattativa. L’investitore converte 120.000 euro in capitale e il passivo scende a 337.320 euro. La banca riscadenzia 182.600 euro in 60 rate (circa 3.043 euro al mese) e rinuncia all’escussione. Il fornitore riceve il 40% del pregresso subito (24.592 euro) e il resto in 12 rate da 3.074 euro, mentre i canoni correnti si pagano regolarmente. I dipendenti incassano gli arretrati in quattro mensilità da 9.735 euro.
I costi della procedura. Il compenso dell’esperto, calcolato sull’attivo medio di 268.400 euro, sta tra 5.684 euro (4% sui primi 100.000 + 1% sui successivi 168.400) e 8.526 euro (6% + 1,5%). Con meno di 21 creditori non ci sono maggiorazioni per numero. Se si conclude un accordo, l’art. 25-ter prevede incrementi da verificare sul caso. Si aggiungono i diritti di segreteria camerali.
Esito. Contratti ai sensi dell’art. 25-quater, comma 3, lettera a), con la banca e il fornitore. Accordo di conversione con l’investitore. Per il creditore bancario la continuazione rende più dell’escussione, che avrebbe trasferito il credito al Fondo.
Simulazione B: start-up sopra soglia, banca e Fondo PMI
Situazione di partenza. Attivo medio 1.036.200 euro, ricavi 512.700 euro, debiti 1.284.600 euro: banca 640.000 (in parte garantito dal Fondo), convertendo 350.000, fornitori 147.300, dipendenti 82.900, altri 64.400. Tutti e tre i parametri superano le soglie: non è impresa minore. Lo status di start-up è in corso.
La mossa della banca. Lunedì 19 ottobre 2026 comunica la revoca degli affidamenti e preannuncia la richiesta di escussione della garanzia.
La contromossa. Istanza di composizione negoziata ordinaria lunedì 26 ottobre 2026, con richiesta di misure protettive e di una misura cautelare che vieti temporaneamente l’escussione (modello Trib. Vicenza, 23 luglio 2025). Davanti al giudice la società contesta la revoca per mancanza di un giustificato motivo comunicato per iscritto (modello Trib. Verona, 22 gennaio 2024).
La nuova finanza. L’investitore offre 280.000 euro di finanziamento ponte. Lo concede solo se il tribunale lo autorizza come prededucibile ai sensi dell’art. 22. Senza autorizzazione non c’è prededuzione (Trib. Milano, decr. 9 ottobre 2025).
L’alternativa sul know-how. Un operatore industriale offre 730.000 euro per il ramo che comprende brevetto, codice e team, impegnandosi ad assumere gli sviluppatori. Si chiede l’autorizzazione alla cessione con un confronto competitivo. La protezione si modula per proteggere il prezzo, come a Lanciano (17 ottobre 2025).
Il compenso dell’esperto. Sull’attivo di 1.036.200 euro il calcolo per scaglioni dà tra 10.590,50 e 16.155,66 euro. Con 27 creditori, senza contare i lavoratori che per l’art. 25-ter, comma 5, non entrano nel calcolo delle maggiorazioni, si applica il +25%: tra 13.238,13 e 20.194,58 euro.
Esito. Per la banca la scelta cambia: con 280.000 euro di nuova finanza e un ramo valutato 730.000 euro, il riscadenziamento rende più della surroga del Fondo. Il punto delicato resta lo sbocco finale. Per una start-up sopra soglia, gli strumenti dell’art. 23 vanno coordinati con l’art. 37 del Codice.
Simulazione C: il ricorso per liquidazione controllata
Situazione di partenza. Start-up sotto soglia, nessuna composizione negoziata in corso. Lunedì 16 novembre 2026 un fornitore e tre dipendenti depositano il ricorso per liquidazione controllata. I debiti scaduti e non pagati affermati nel ricorso sono 71.860 euro.
La lettura della società. Dall’istruttoria emerge che 25.660 euro riguardano fatture contestate per servizi non resi e già oggetto di nota di credito parziale. I debiti scaduti effettivi sono 46.200 euro, sotto la soglia di 50.000 euro dell’art. 268, comma 2.
La contromossa. La società si difende sul punto della soglia e, insieme, propone ai dipendenti un piano di pagamento con un acconto immediato. Ma la vera lezione è un’altra: se la società avesse depositato l’istanza di composizione negoziata prima del 16 novembre, avrebbe gestito la crisi senza dover dichiarare un ricorso di liquidazione pendente (art. 25-quater, comma 2).
Esito alternativo. Se i debiti scaduti fossero davvero oltre 50.000 euro e l’insolvenza fosse provata, l’unica contromossa razionale sarebbe un concordato minore con una proposta migliore della liquidazione, oppure la liquidazione controllata preparata dalla società stessa con l’OCC.
Quando al creditore conviene trattare
Ogni creditore ha un momento in cui la sua convenienza si sposta verso l’accordo. Riconoscerlo è metà della partita.
L’investitore tratta volentieri in due momenti. Il primo è prima del round successivo: un accordo che riduce il passivo e prolunga la vita della società rende possibile il round. Il secondo è quando un terzo mostra interesse per il ramo tecnologico. Un’offerta concorrente alza il valore e lo spinge a mettere denaro nuovo o a convertire, invece di lasciar vincere un altro. Smette di trattare se pensa che la società stia trasferendo valore altrove.
La banca tratta prima dell’escussione della garanzia e prima della segnalazione a sofferenza. In quella finestra può ancora ristrutturare. Il suo interesse cresce quando c’è un esperto indipendente, perché la valutazione di un terzo protegge anche chi deve deliberare la ristrutturazione. Cresce ancora quando un investitore mette nuova finanza autorizzata e prededucibile. Dopo l’escussione la trattativa non passa più dalla banca, ma dal Fondo.
Il fornitore tecnologico tratta quando gli si garantisce il pagamento puntuale del corrente. Il pregresso diventa una voce da negoziare, il futuro un ricavo garantito. Tratta ancora di più se la start-up è un cliente in crescita e il contratto ha un valore di riferimento nel suo portafoglio.
I dipendenti trattano quando hanno un calendario credibile di pagamento e una prospettiva di continuità del rapporto. Se la cessione del ramo prevede il loro passaggio al cessionario, l’interesse a una procedura liquidatoria si riduce molto.
Ci sono poi momenti in cui la convenienza di tutti si sposta insieme:
- la nomina dell’esperto, perché da quel momento i creditori sanno che il comportamento al tavolo sarà osservato e riferito;
- la conferma delle misure protettive, perché il creditore che contava sull’azione esecutiva deve rifare i suoi calcoli;
- l’arrivo di un’offerta per il ramo, perché fissa un valore di riferimento che nessuno vuole veder sfumare;
- l’autorizzazione della nuova finanza, perché dimostra che qualcuno crede nel progetto abbastanza da mettere denaro fresco.
Il saldo e stralcio nella crisi di una start-up si chiude quasi sempre in uno di questi quattro momenti, mai nel vuoto. Chi propone uno stralcio senza esperto, senza misure, senza un’offerta e senza nuova finanza propone al creditore di rinunciare a qualcosa in cambio di niente.
La partita in tabella
La tabella riassume le sei mosse, i vincoli che le limitano, le contromosse e la finestra utile per giocarle. Le norme indicate sono quelle esaminate nell’articolo. Le pronunce di merito servono come indicazioni di tendenza, non come regole fisse.
| Mossa del creditore | Termine o condizione che lo vincola | Contromossa della start-up | Finestra utile |
|---|---|---|---|
| Investitore chiude il finanziamento e chiede il rimborso | Buona fede nelle trattative anche per soci e garanti (art. 4; Trib. Milano 10/2/2025); possibile postergazione (art. 2467 c.c.) | Coinvolgerlo come parte interessata; conversione, standstill, nuova finanza ex art. 22 | Prima della scadenza del round successivo |
| Banca revoca affidamenti ed escute il Fondo PMI | Giustificato motivo scritto (Trib. Verona 22/1/2024); possibile divieto cautelare di escussione (Trib. Vicenza 23/7/2025) | Istanza con misure protettive e cautelari; piano finanziario; riscadenziamento | Prima dell’escussione: dopo il creditore è il Fondo (Cass. SU 5889/2026) |
| Fornitore sospende il servizio e agisce | Effetti automatici delle misure (Trib. Ivrea 17/2/2023); nessun blocco sui debiti correnti (Trib. Milano 19/6/2025) | Pagare il corrente, negoziare il pregresso; contratto ex art. 25-quater c.3 lett. a | Tra la diffida e la sospensione |
| Creditore contesta lo status per aprire la liquidazione giudiziale | Verifica sostanziale dei requisiti (Trib. Terni 24/2024; Trib. Firenze 249/2024) | Fascicolo dello status; verifica soglie; termini L. 193/2024 | Prima della scadenza della permanenza nella sezione speciale |
| Dipendenti e fornitori chiedono la liquidazione controllata | Insolvenza e debiti scaduti non inferiori a 50.000 € (art. 268 c.2) | Pagare i crediti di lavoro; composizione negoziata prima del ricorso; concordato minore | Prima del deposito del ricorso |
| Creditore si oppone alle misure protettive | Piano di continuità, confronto reale (Trib. Barcellona P.G. 7/11/2024; Trib. Verona 10/6/2025) | Piano di continuità, nuova finanza autorizzata, cessione del ramo in continuità | Udienza di conferma e richieste di proroga |
Le domande di chi ha una start-up sotto pressione
La mia start-up è sotto le soglie: posso chiedere la composizione negoziata anche se ho già un debito scaduto con la banca?
Sì, purché il risanamento sia ragionevolmente perseguibile. L’art. 25-quater richiede uno squilibrio che rende probabile la crisi o l’insolvenza. Se la società è già insolvente, la questione dell’accesso per l’impresa minore è aperta. Per le imprese ordinarie il Tribunale di Lecco ha chiarito che l’insolvenza non basta, da sola, a escluderlo.
La banca può escutere il Fondo PMI mentre sono in composizione negoziata?
Non sempre, se chiedi le misure giuste in tempo. Le misure protettive bloccano le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della società. Per fermare anche l’escussione della garanzia serve di regola una misura cautelare specifica, che il Tribunale di Vicenza ha concesso nel luglio 2025.
Perdo lo status di start-up a marzo: cosa succede alla composizione negoziata già avviata?
Il percorso non si interrompe da solo, ma cambia il menu degli sbocchi. Se la società è sotto soglia resta nel sovraindebitamento. Se è sopra soglia, senza status torna esposta alla liquidazione giudiziale. Per questo il calendario delle trattative va costruito sapendo quando scade la permanenza nella sezione speciale.
I miei dipendenti possono pignorare il conto durante le trattative?
Sì, le misure protettive non coprono i crediti dei lavoratori. L’art. 18 li esclude espressamente. È la ragione per cui i crediti di lavoro vanno messi al primo posto del piano.
Posso vendere il brevetto per pagare i debiti?
Sì, ma conviene farlo con l’autorizzazione del tribunale e dentro un progetto di continuità. Una vendita autorizzata ai sensi dell’art. 22 protegge l’acquirente e conserva i suoi effetti anche se poi arriva una procedura (art. 25-quater, comma 6). Una cessione puramente liquidatoria rischia invece di non giustificare le misure protettive.
Quanto costa la procedura?
Il costo principale è il compenso dell’esperto, calcolato a scaglioni sull’attivo. Il minimo è 4.000 euro, il massimo 400.000. Ci sono maggiorazioni e riduzioni legate al numero dei creditori e all’esito delle trattative, e il compenso è prededucibile. Vanno aggiunti i diritti di segreteria della Camera di commercio.
I paletti fissati dai giudici
Raccogliamo qui tutte le pronunce citate, ordinate secondo la mossa del creditore che limitano. Per ognuna diamo gli estremi come risultano dalle fonti consultate, il principio in parole nostre e il motivo per cui conta per una start-up. Le pronunce di merito sulla composizione negoziata sono riportate dal massimario 2026 della Camera di commercio di Prato-Pistoia, in genere senza numero di registro.
Paletti alla mossa n. 1 (investitore)
- Trib. Milano, 10 febbraio 2025. Soci e garanti devono rispettare correttezza e trasparenza nelle trattative. Non le rispettano se il loro sostegno non è orientato al risanamento. Perché conta: l’investitore-socio che usa il tavolo per acquisire la tecnologia a buon prezzo si espone a questo controllo.
- Trib. Venezia, 6 febbraio 2023. Le misure protettive possono essere estese ai garanti che mettono i propri beni a disposizione del piano. Perché conta: i fondatori che hanno firmato fideiussioni possono partecipare al risanamento senza restare scoperti.
Paletti alla mossa n. 2 (banca e Fondo PMI)
- Trib. Verona, 22 gennaio 2024. Durante le trattative la banca può revocare o sospendere le linee solo per un giustificato motivo, comunicato per iscritto. Perché conta: una revoca automatica, motivata solo dalla richiesta di composizione negoziata, si può contestare.
- Trib. Vicenza, 23 luglio 2025. Il giudice può autorizzare la sospensione dei pagamenti e vietare temporaneamente l’escussione della garanzia MCC. Perché conta: è lo strumento per tenere la trattativa con la banca ed evitare il passaggio al Fondo.
- Cass. Sez. Unite, sent. n. 5889/2026. Il credito del Fondo di garanzia PMI che nasce dalla surroga ha natura restitutoria pubblicistica, è privilegiato e si riscuote mediante ruolo. La sentenza ha poi dichiarato estinto il giudizio per effetto della definizione agevolata. Perché conta: chiarisce perché la start-up ha interesse a chiudere l’accordo prima dell’escussione.
- Cass. n. 9657/2024 (richiamata dalle Sezioni Unite). Il Fondo può recuperare con il ruolo anche verso i garanti. Perché conta: il rischio riguarda anche i soci fideiussori.
Paletti alla mossa n. 3 (fornitore tecnologico)
- Trib. Ivrea, 17 febbraio 2023. Alcuni effetti delle misure operano senza conferma del giudice: divieto di liquidazione giudiziale, contratti pendenti, prelazioni. Perché conta: il fornitore trova un terreno già regolato fin dal deposito.
- Trib. Milano, 22 novembre 2023. Le misure cautelari non possono ripetere il contenuto delle misure protettive tipiche. Perché conta: l’ordine specifico verso il fornitore va chiesto e motivato a parte.
- Trib. Torino, 5 dicembre 2023. Le istanze cautelari si possono proporre con ricorso separato e si possono riproporre. Perché conta: la start-up può reagire a una minaccia di sospensione arrivata dopo l’istanza.
- Trib. Milano, 19 giugno 2025. Non si inibiscono i rimedi contrattuali per i debiti correnti non pagati, perché la buona fede impone di adempiere. Perché conta: fissa il confine della contromossa: il corrente si paga.
- Trib. Milano, 4 luglio 2025. Inammissibili la cancellazione dell’ipoteca già iscritta da un creditore e il ripristino della disponibilità di somme già pignorate. Perché conta: le misure non cancellano ciò che il creditore ha già ottenuto. Anticipare conta.
- Trib. Verona, 11 dicembre 2025. Negate misure che incidono sul regolamento dei contratti di finanziamento o sul loro scioglimento. Perché conta: le misure non riscrivono i contratti.
Paletti alla mossa n. 4 (contestazione dello status)
- Trib. Terni, sent. n. 24/2024. Ha respinto i ricorsi per liquidazione giudiziale dei creditori e aperto la liquidazione controllata di una start-up iscritta, dopo aver verificato in concreto i requisiti dell’art. 25 del D.L. 179/2012. Ha rilevato che il testo dell’art. 31 non è aggiornato al Codice. Perché conta: lo scudo regge se i requisiti esistono davvero.
- Trib. Firenze, sent. n. 249 del 29 novembre 2024. Ha esaminato i requisiti di innovatività di una s.r.l. del software che chiedeva la liquidazione controllata. Perché conta: conferma che il controllo è sostanziale.
- Trib. Mantova, 27 giugno 2024 e Trib. Perugia, ord. 26 luglio 2024 (R.G. 2323/2023), richiamati a Terni. L’iscrizione non basta e i requisiti si accertano in via incidentale. Perché conta: il creditore può contestarli, ma deve dare elementi.
- Trib. Milano, 1° giugno 2023 (richiamato a Terni). Ha rilevato il mancato aggiornamento dell’art. 31. Perché conta: l’interprete deve ricostruire il coordinamento con il Codice.
- Cass. n. 21152 del 4 luglio 2022 e Cass. n. 1587 del 16 gennaio 2024. L’iscrizione nella sezione speciale ha valore di pubblicità-notizia (così la ricostruzione di diritto.it). Perché conta: lo status dipende dai requisiti reali, non dalla sola iscrizione.
Paletti alle mosse n. 5 e n. 6 (procedure e opposizioni)
- Cass. Sez. I, n. 31856/2025. Inammissibile l’istanza di composizione negoziata presentata mentre pendeva un concordato preventivo, anche rinunciato. Il tribunale può verificarlo. Perché conta: la composizione negoziata va chiesta prima che altre procedure siano avviate.
- Trib. Lecco, 2 gennaio 2023. L’insolvenza non esclude da sola l’accesso: lo esclude la mancanza di prospettive di risanamento. Perché conta: risponde all’obiezione più comune del creditore.
- Trib. Salerno, 13 febbraio 2023. Misure negate per insolvenza irreversibile e piano embrionale. Perché conta: il piano deve essere concreto.
- Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, 7 novembre 2024. Il debitore deve aver avviato il confronto con i creditori, e il controllo del giudice non è solo documentale. Perché conta: il tavolo aperto è il miglior argomento contro l’opposizione.
- Trib. Santa Maria Capua Vetere, 10 gennaio 2025; Trib. Verona, 10 giugno 2025; Trib. Como, 10 luglio 2025. Niente protezione per piani puramente liquidatori. Perché conta: la cessione del know-how va inserita in un progetto di continuità.
- Trib. Reggio Emilia, 7 ottobre 2025; Trib. Lanciano, 17 ottobre 2025; Trib. Bologna, 23 settembre 2025. La durata della protezione si può modulare: fino al termine del percorso, oltre 240 giorni per proteggere il prezzo di una cessione di ramo, oppure limitata nel tempo per alcune categorie di creditori. Perché conta: la protezione si costruisce sul piano.
- Trib. Milano, decr. 9 ottobre 2025 e Trib. Milano, 28 marzo 2024. Nella composizione negoziata sono prededucibili solo i crediti previsti dalla legge. Perché conta: la nuova finanza dell’investitore va autorizzata.
- Trib. Milano, sent. n. 9567 del 5 novembre 2024. Sul compenso dell’esperto prevale l’accordo tra le parti; la liquidazione vale come prova scritta per il decreto ingiuntivo. Perché conta: il compenso dell’esperto è una voce della procedura da mettere nel piano.
Cosa può fare lo Studio Monardo per la tua start-up
Giochiamo la partita insieme a te: analizziamo le mosse già fatte dai creditori, intercettiamo i vizi dei loro atti, presidiamo le scadenze e apriamo il tavolo della trattativa quando la convenienza dell’altra parte si sposta. In concreto:
- Ricostruiamo lo status della start-up: date di iscrizione e costituzione, scadenze della L. 193/2024, regime transitorio, prova dei requisiti aggiuntivi. Prepariamo il fascicolo da opporre a chi lo contesta.
- Verifichiamo le soglie dell’impresa minore sui tre esercizi, insieme ai commercialisti dello staff, e scegliamo il percorso: art. 25-quater o composizione negoziata ordinaria.
- Prepariamo l’istanza di composizione negoziata con i documenti dell’art. 17 richiesti nel caso concreto e un piano finanziario credibile a sei mesi.
- Chiediamo le misure protettive e, quando serve, misure cautelari mirate, ad esempio sulla garanzia del Fondo PMI, e curiamo il ricorso di conferma.
- Esaminiamo le comunicazioni della banca: revoca, decadenza dal beneficio del termine, condizioni della garanzia. Ne contestiamo i vizi con lo staff di diritto bancario.
- Trattiamo con l’investitore conversioni, standstill e nuova finanza, e chiediamo al tribunale l’autorizzazione dei finanziamenti prededucibili ai sensi dell’art. 22.
- Organizziamo la cessione del ramo tecnologico (brevetti, codice, marchi, team) con richiesta di autorizzazione e confronto competitivo, dentro un progetto di continuità.
- Mettiamo in sicurezza i crediti dei dipendenti con un calendario scritto, perché nessuna misura li blocca.
- Difendiamo la società nei ricorsi per liquidazione giudiziale o controllata: verifichiamo lo status, la soglia dei 50.000 euro e la prova dell’insolvenza.
- Costruiamo, se le trattative non bastano, il concordato minore o la liquidazione controllata con l’OCC, scegliendo noi i tempi.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per una start-up in crisi pesano soprattutto due di queste abilitazioni. La qualifica di Esperto Negoziatore significa conoscere la composizione negoziata dal lato di chi la conduce: come si valuta la ragionevole perseguibilità del risanamento, come si gestisce il tavolo con banche e investitori. La qualifica di Gestore della crisi e fiduciario OCC copre il terreno in cui la start-up resta finché conserva lo status: concordato minore e liquidazione controllata.
Come cassazionista, l’Avvocato garantisce la continuità della strategia dall’istanza iniziale fino all’eventuale giudizio di legittimità: lo stesso difensore e la stessa linea in ogni grado. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo. La convenienza di un creditore si misura con i numeri prima ancora che con le norme, e il piano finanziario, le soglie e il compenso dell’esperto sono materia da commercialista quanto da avvocato.
Prima che la controparte muova
Nella crisi di una start-up non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti. La composizione negoziata è uno strumento accessibile anche alla start-up innovativa. Però funziona solo se si gioca prima che la banca escuta il Fondo, prima che il fornitore stacchi il servizio, prima che un creditore depositi un ricorso e prima che lo status scada.
Studio Monardo segue questa materia perché si colloca dove si incontrano le competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Da un lato la composizione negoziata, che l’Avvocato conosce come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021. Dall’altro il sovraindebitamento, che segue come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC. Accanto a lui lo staff multidisciplinare legge il finanziamento bancario e i numeri del piano. Il nostro impegno è analizzare la posizione, verificare le scadenze e costruire la strategia, non promettere un esito.
📩 Prima che i tuoi creditori facciano la prossima mossa, raccontaci la situazione della tua start-up: tutti i contatti per raggiungere lo Studio sono riportati qui sotto, al termine di questa guida.
