Questa pagina raccoglie le domande che riceviamo più spesso da chi sta valutando l’esdebitazione del debitore incapiente e si blocca su un punto preciso: quali spese di casa, di famiglia e di lavoro si possono togliere dal reddito prima di stabilire se si è davvero “incapienti”. Le risposte sono complete e scritte come le daremmo a voce, una per volta.
Il contesto normativo, in breve. L’art. 283 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), nella versione modificata dal D.Lgs. 136/2024, consente alla persona fisica meritevole, che non può offrire ai creditori alcuna utilità nemmeno in prospettiva futura, di ottenere la liberazione dai debiti una sola volta nella vita. Il comma 2 aggiunge un criterio numerico: il presupposto ricorre anche quando il reddito annuo, «dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia», non supera l’assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE. Tutto il problema sta in quella parola, “dedotte”: cosa entra, cosa resta fuori, come si prova.
Perché ce ne occupiamo noi. L’esdebitazione dell’incapiente passa obbligatoriamente da un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), che verifica le spese, ne valuta la congruità e scrive la relazione su cui il giudice decide. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno il modo in cui un gestore legge un prospetto di spese, quali voci chiede di documentare e dove di solito nascono le contestazioni. È esattamente il lavoro che serve per costruire un elenco di spese che regga davanti al giudice.
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Ma cosa vuol dire, in pratica, “dedotte le spese di mantenimento”?
Vuol dire che il reddito che conta non è quello lordo e nemmeno solo il netto in busta paga, ma ciò che resta dopo aver tolto quello che serve per lavorare e per vivere con la propria famiglia.
Il comma 2 dell’art. 283 CCII, nel testo vigente, fa due sottrazioni prima del confronto con la soglia. La prima riguarda le spese di produzione del reddito: ciò che si spende per poter guadagnare. La seconda riguarda “quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia”: casa, cibo, utenze, salute, figli. Solo dopo queste due sottrazioni il risultato va messo accanto alla soglia (assegno sociale × 1,5 × parametro ISEE).
La legge però non contiene un elenco delle voci. Non dice “l’affitto sì, la palestra no”. Il catalogo nasce dalla prassi: dalle relazioni degli OCC e dai decreti dei tribunali. E qui c’è una prima sorpresa per chi legge i provvedimenti: i decreti quasi mai scompongono le spese voce per voce. Il Tribunale di Milano, nel decreto del 27 ottobre 2025, ha considerato spese di mantenimento per 2.617 euro al mese definendole “essenziali e non comprimibili”, con congruità verificata dall’OCC, senza separare affitto, utenze o scuola. Il Tribunale di Verbania, nel decreto del 30 ottobre 2025, parla di “spese di mantenimento allegate e documentate”. Il Tribunale di Alessandria, l’11 febbraio 2026, indica spese correnti familiari stabili e cita espressamente solo il canone d’affitto di 400 euro al mese.
Cosa significa per lei? Che il dettaglio voce per voce non sparisce: si sposta nella relazione dell’OCC e negli allegati. Il giudice spesso si limita a recepire il totale, ma quel totale lo ha controllato il gestore, documento per documento. Le domande che seguono servono proprio a capire come costruire quel totale.
C’è poi un secondo livello, di cui parliamo più avanti: non tutti leggono il comma 2 allo stesso modo. Per alcuni le spese reali si sottraggono davvero; per altri la soglia stessa è già la misura del mantenimento. Lo vediamo nella domanda dedicata del blocco sui casi particolari.
Le spese per andare al lavoro contano o no?
Sì, ma come spese di produzione del reddito, che sono una categoria distinta dal mantenimento e vanno documentate a parte.
La distinzione non è un cavillo. Le spese di produzione sono quelle senza le quali il reddito non esisterebbe: l’abbonamento al treno per raggiungere l’ufficio, il carburante per il tragitto casa-lavoro quando non ci sono alternative, l’eventuale mensa aziendale a carico del dipendente, gli strumenti di lavoro. Per un autonomo, la categoria si allarga ai costi dell’attività che la dichiarazione dei redditi già considera.
Che cosa fanno i tribunali? Il Tribunale di Rovereto, nel decreto del 15 dicembre 2025, ha esaminato il caso di un lavoratore dipendente a tempo pieno con un netto annuo di 20.864,66 euro e ha menzionato espressamente l’auto usata per il tragitto casa-lavoro, pur senza quantificarne i costi. Il Tribunale di Milano, nel decreto del 27 ottobre 2025, ha invece escluso spese di produzione perché la debitrice era una lavoratrice dipendente: segno che, per il dipendente, molti giudici considerano il netto in busta paga già depurato di ciò che serve a produrlo, salvo prova contraria.
Il consiglio pratico è non dare nulla per scontato: se lei spende davvero per lavorare, quella spesa va dimostrata con l’abbonamento, con la distanza casa-lavoro, con l’assenza di mezzi pubblici negli orari del turno. Una spesa di trasporto inserita senza prova è la prima che il gestore taglia.
Una precisazione utile: la stessa auto non può essere contata due volte. Se il carburante e l’assicurazione sono già tra le spese di produzione, non vanno ripetuti tra le spese di famiglia. E se l’auto ha un valore di mercato apprezzabile, il gestore la guarderà anche come bene che potrebbe essere venduto, tema su cui torniamo più avanti.
Chi rientra nella “famiglia” di cui posso detrarre le spese?
La regola di partenza è il nucleo familiare ISEE, cioè la famiglia anagrafica, ma le spese per persone fuori dal nucleo sono un terreno incerto.
Il comma 2 usa due parole diverse: parla di mantenimento “suo e della sua famiglia” e poi moltiplica l’assegno sociale per il parametro corrispondente ai “componenti il nucleo familiare” della scala di equivalenza del D.P.C.M. 159/2013. Secondo l’art. 3 di quel decreto il nucleo coincide con la famiglia anagrafica: chi vive con lei ed è registrato nello stesso stato di famiglia. Il coniuge con residenza diversa resta nel nucleo, salvo separazione legale e pochi altri casi tassativi. Il figlio maggiorenne che vive fuori casa resta nel nucleo se è fiscalmente a carico, non è sposato e non ha figli.
I decreti letti confermano questa impostazione. A Milano, il 27 ottobre 2025, il nucleo comprendeva la debitrice e due figli maggiorenni senza occupazione, conviventi e a carico. A Milano, il 23 febbraio 2026, il nucleo comprendeva coniuge e figli maggiorenni non economicamente indipendenti. A Rovereto il nucleo era formato dal debitore e dal figlio minore. Ad Alessandria il nucleo era di due persone: il ricorrente e la madre convivente, con un reddito della madre ben superiore a quello del figlio.
Quest’ultimo caso insegna una cosa importante: se si contano le persone del nucleo per alzare la soglia, si devono contare anche i loro redditi. Non si può moltiplicare il parametro per tre e poi dichiarare solo il proprio stipendio. L’art. 283 c.3, lett. d, chiede infatti di indicare stipendi, pensioni, salari ed entrate del debitore e del nucleo familiare.
E chi è fuori dal nucleo? L’ex coniuge, il genitore ricoverato in struttura, il figlio sposato. Qui la legge non risponde in modo diretto: ne parliamo nel blocco dei casi particolari, perché è proprio lì che si giocano le partite più difficili.
Quanto vale la soglia nel 2026, concretamente?
Con l’assegno sociale 2026 (provvisorio) di 546,24 euro al mese, pari a 7.101,12 euro annui su tredici mensilità, secondo la circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025, la soglia si ottiene moltiplicando 7.101,12 × 1,5 × parametro della scala di equivalenza.
| Componenti del nucleo | Parametro (D.P.C.M. 159/2013) | Soglia annua 2026 | Soglia annua 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,00 | 10.651,68 € | 10.504,46 € |
| 2 | 1,57 | 16.723,14 € | 16.491,99 € |
| 3 | 2,04 | 21.729,43 € | 21.429,09 € |
| 4 | 2,46 | 26.203,13 € | 25.840,96 € |
| 5 | 2,85 | 30.357,29 € | — |
Oltre il quinto componente il parametro cresce di 0,35 per ciascuno. Il Tribunale di Milano, nel decreto del 23 febbraio 2026, ha usato la soglia di 25.840,95 euro calcolata dal gestore: il valore dell’anno 2025 per quattro persone, con una differenza di un centesimo dovuta all’arrotondamento. Il Tribunale di Roma, nel decreto del 7 maggio 2026, ha usato per una persona sola 10.651,68 euro, cioè l’assegno sociale 2026.
Due avvertenze. L’assegno sociale 2026 è ancora provvisorio, quindi i valori possono cambiare di qualche euro con il conguaglio. E la scala ISEE prevede maggiorazioni (per tre o più figli, per figli minorenni con entrambi i genitori al lavoro o con un solo genitore, per componenti con disabilità): nessuno dei decreti che abbiamo letto chiarisce se queste maggiorazioni entrino nel calcolo del comma 2. Chi ne ha diritto deve chiederle in modo motivato, sapendo che si tratta di una questione aperta.
Chi decide quali spese entrano: io, l’OCC o il giudice?
Le propone lei, le verifica l’OCC, le accetta o le corregge il giudice. Tre passaggi distinti, ognuno con un ruolo preciso.
Il primo passo è suo. Lei prepara, con l’aiuto del gestore, un prospetto delle entrate e delle uscite del nucleo. In questa fase la tentazione è di mettere tutto quello che si spende. Ma il prospetto non è un estratto conto: è una ricostruzione di ciò che è necessario. Il Tribunale di Reggio Emilia, nella sentenza n. 143/2025 pubblicata il 27 novembre 2025 (si trattava di una liquidazione controllata, dove l’art. 268 c.4, lett. b, usa la stessa formula del mantenimento “suo e della sua famiglia”), è partito proprio dalla dichiarazione del debitore, che indicava circa 1.280 euro mensili di spese ordinarie, e l’ha ritenuta congrua “allo stato”, riservandosi di rivederla.
Il secondo passo è dell’OCC. Il gestore controlla la verosimiglianza delle cifre con gli strumenti che ha: ISEE, conti, carte, contratti. Il Tribunale di Verbania dà conto di un controllo svolto sulla bozza ISEE precompilata, sui movimenti delle carte prepagate di entrambi i conviventi e sullo stato dell’auto. La relazione dell’OCC prevista dall’art. 283 c.4 deve pronunciarsi anche sulla completezza e attendibilità della documentazione: ogni spesa che lei inserisce passa da questo filtro.
Il terzo passo è del giudice. Nella maggior parte dei decreti letti, il giudice recepisce le spese “come verificate dall’OCC”. Ma può anche ragionare in autonomia: il Tribunale di Roma, il 7 maggio 2026, ha confrontato le spese autocertificate di 1.189 euro al mese con un parametro ISTAT di minimo vitale per una persona sola a Roma (1.087,24 euro) prima di ritenerle congrue.
Ecco i passaggi in ordine, con i relativi termini:
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Raccolta | Prospetto entrate/uscite del nucleo con allegati (contratti, bollette, ricevute) | Nessun termine di legge: prima del deposito | Debitore con il gestore |
| Verifica | Relazione OCC su cause, ragioni dell’incapacità, atti impugnati, completezza e attendibilità dei documenti (art. 283 c.4) | Allegata alla domanda | OCC |
| Domanda | Ricorso con i documenti dell’art. 283 c.3 | Deposito tramite OCC | Giudice competente |
| Decisione | Decreto che concede o nega l’esdebitazione e fissa le scadenze della dichiarazione annuale (art. 283 c.7) | Fissato dal giudice | Giudice |
| Comunicazione | Notizia del decreto a debitore e creditori | Indicato nel decreto (es. 10 giorni a Verbania, 15 a Rovereto) | OCC |
| Reclamo | Reclamo di debitore o creditori (art. 283 c.8) | 30 giorni, nelle forme dell’art. 124 | Tribunale |
| Controllo | Dichiarazione annuale sulle utilità sopravvenute e vigilanza dell’OCC (art. 283 c.7 e c.9) | Per tre anni, alle date del decreto | OCC e giudice |
Un dettaglio sui termini: l’art. 9 c.1 CCII esclude per i procedimenti del codice la sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto. Il termine per il reclamo, quindi, corre anche d’estate.
Come documento l’affitto, il mutuo e le bollette?
Con il contratto, le ricevute dei pagamenti e le bollette degli ultimi mesi: la spesa che conta è quella che risulta pagata, non quella dichiarata.
Partiamo dall’affitto. È la voce più semplice da provare e la più citata nei decreti. Serve il contratto di locazione registrato e la prova dei pagamenti, meglio se tramite bonifico. Ad Alessandria il contratto d’affitto della madre convivente è stato allegato come documento autonomo; il canone di 400 euro al mese è l’unica voce che il decreto quantifica separatamente. Se l’abitazione le è stata assegnata dal Comune, come nel caso deciso da Milano il 23 febbraio 2026, il canone sociale va comunque indicato e documentato, anche se basso. Se vive in una casa di familiari senza pagare nulla, non può inserire un affitto “figurativo”.
Il mutuo è un caso diverso, e lo affrontiamo a parte nel blocco successivo. Qui basti dire che la rata del mutuo non è automaticamente una spesa di mantenimento.
Le utenze (luce, gas, acqua, rifiuti, telefono e connessione) si provano con le bollette. Il consiglio è di allegarne almeno un anno, perché i consumi variano con le stagioni e il gestore deve poter ricostruire una media annua: il comma 2 ragiona “su base annua”. Una sola bolletta invernale del gas, moltiplicata per dodici, gonfia il dato e viene facilmente contestata.
Le spese di vitto e di gestione della casa sono quelle più difficili da documentare una per una, perché nessuno conserva gli scontrini del supermercato. Qui gli OCC lavorano in due modi: guardano i movimenti di conto e carte (la spesa alimentare si vede nei pagamenti elettronici) e confrontano il totale con parametri esterni. Il Tribunale di Roma ha fatto proprio questo, misurando le spese dichiarate su un parametro ISTAT.
Un errore frequente è presentare spese che non trovano riscontro nei movimenti bancari. Se dichiara 500 euro al mese di spesa alimentare ma dal conto ne escono 200, il gestore le chiederà da dove arrivano gli altri 300. Se la risposta è “in contanti”, deve poter spiegare da dove arrivano quei contanti. Per questo alcuni decreti, come quello di Alessandria, chiedono di allegare anche nelle dichiarazioni annuali successive l’estratto del conto utilizzato per entrate e spese.
E le spese mediche e quelle per la scuola dei figli?
Entrano, se sono ricorrenti o prevedibili e se si possono provare. Le spese straordinarie vanno spiegate a parte.
Le spese mediche sono una voce particolarmente sensibile. Per una persona con una patologia cronica, con una invalidità o con figli che seguono terapie, possono pesare in modo serio sul bilancio familiare. Per documentarle servono le ricevute dei farmaci, le fatture delle visite specialistiche, gli scontrini parlanti, eventuali piani terapeutici o certificazioni che spieghino perché quella spesa si ripeterà. Il caso di Alessandria, con un ricorrente titolare di pensione di invalidità e una documentazione sull’invalidità allegata agli atti, mostra che lo stato di salute entra nella valutazione sia come spesa sia come fattore che limita le prospettive di reddito futuro.
Il punto delicato è distinguere la spesa ordinaria da quella straordinaria. Un intervento odontoiatrico affrontato una volta non diventa una spesa annua costante. Il Tribunale di Reggio Emilia, nella sentenza del 27 novembre 2025, ha fissato le spese ordinarie necessarie in circa 1.280 euro al mese “oltre alle spese straordinarie non prevedibili”, lasciando aperta la possibilità di rivedere la cifra in corso di procedura. Il ragionamento è utile anche per l’incapiente: le spese straordinarie non si mettono nel totale mensile, ma si segnalano a parte con la loro documentazione.
Le spese di istruzione dei figli comprendono tasse scolastiche o universitarie, libri, mensa, trasporto scolastico, materiale didattico. Si provano con le ricevute della scuola, con i bollettini, con le fatture. Il decreto di Verbania, che riguardava un nucleo di tre persone con una figlia minorenne in età scolare, non le scompone, ma le include nelle spese documentate. Quello di Rovereto parla di un reddito “appena sufficiente” al mantenimento del debitore e al contributo per il figlio minore.
Attenzione alle attività extrascolastiche: sport, lezioni private, campi estivi. Non sono escluse in assoluto, ma il gestore le valuterà con il criterio della necessità, non della consuetudine familiare. Una retta di una scuola privata, quando esiste un’alternativa pubblica gratuita, è una voce che va motivata con ragioni concrete (per esempio un bisogno educativo specifico documentato), altrimenti rischia di essere tolta dal totale.
L’auto la posso tenere e mettere tra le spese?
Spesso sì, ma il gestore guarderà l’auto due volte: come costo e come bene.
Come costo, l’auto entra in due modi diversi. Se serve per lavorare, il carburante, l’assicurazione, il bollo e la manutenzione possono essere spese di produzione del reddito. Se serve alla famiglia (accompagnare i figli a scuola, raggiungere un ospedale lontano, vivere in una zona non servita da mezzi pubblici), possono essere spese di mantenimento. In entrambi i casi vanno documentate: polizza, ricevuta del bollo, fatture del meccanico, rifornimenti visibili dall’estratto conto.
Come bene, l’auto può rappresentare un’utilità per i creditori. Ricordiamo che il presupposto del comma 1 è non poter offrire alcuna utilità, diretta o indiretta. Un’auto di valore significativo potrebbe essere venduta e il ricavato distribuito. Nei decreti letti la questione è stata trattata in modi diversi:
- a Rovereto il debitore aveva un’auto del 2017 valutata circa 10.000 euro (con una stima non documentata) e il giudice ha comunque concesso l’esdebitazione, collegando l’auto al tragitto casa-lavoro;
- a Verbania l’auto era del 2001 con quasi 300.000 chilometri e un valore quasi nullo, e l’OCC ne ha verificato lo stato;
- a Roma, il 7 maggio 2026, l’unico bene era un’auto stimata circa 9.300 euro e il giudice ha ritenuto che il ricavato netto sarebbe stato assorbito dai costi della procedura.
Il ragionamento che regge è quello di Roma: se vendere l’auto non lascia nulla ai creditori dopo i costi di vendita e di procedura, e se l’auto serve per lavorare, tenerla non sottrae utilità. Ma la stima va fatta bene e documentata, non affidata a un’impressione. Il caso di Rovereto, con una stima “non documentata”, è andato a buon fine, ma non è un modello da imitare.
Una nota pratica: le rate del finanziamento dell’auto non sono una spesa di mantenimento, sono un debito. Se l’auto è stata comprata a rate e il finanziamento è ancora in corso, quel debito entra tra quelli da esdebitare, non tra le spese da dedurre.
Che cosa controlla davvero l’OCC sui miei conti?
Controlla che le spese dichiarate e le entrate dichiarate siano compatibili con i movimenti reali. Non cerca la perfezione, cerca la coerenza.
Il gestore non ha poteri di indagine come una procura, ma ha un compito preciso: l’art. 283 c.4, lett. d, gli impone di valutare la completezza e l’attendibilità della documentazione. In pratica chiede gli estratti dei conti correnti, delle carte prepagate e delle carte di credito di tutti i componenti del nucleo che hanno entrate, per un periodo significativo. Il decreto di Verbania riferisce di un controllo sui movimenti delle carte prepagate di entrambi i conviventi.
Che cosa cerca? Tre cose. La prima: entrate non dichiarate, come bonifici ricorrenti da familiari, rimborsi, piccoli lavori. La seconda: spese incompatibili con lo stato di difficoltà dichiarato, come abbonamenti costosi, viaggi, acquisti voluttuari ripetuti. La terza: coerenza tra il prospetto e la realtà. Se il prospetto indica 300 euro al mese di utenze e dal conto ne escono 150, c’è un problema; se ne escono 450, anche.
Il Tribunale di Alessandria ha poi trasformato questo controllo in un obbligo per il futuro: nella dichiarazione annuale il debitore deve allegare l’estratto del conto usato per entrate e spese e la dichiarazione dei redditi (o l’attestazione che non è stata presentata). Lo stesso schema compare nel decreto di Verbania, che chiede di allegare l’estratto conto dello strumento di pagamento utilizzato.
Il consiglio più utile è far passare le spese principali da un unico conto e conservare tutto. Non serve una contabilità professionale: serve che chi guarda i movimenti possa riconoscere l’affitto, le bollette, la spesa, i farmaci. Un nucleo che vive prevalentemente in contanti non è escluso, ma deve fare uno sforzo in più per spiegare e documentare.
Pago l’assegno all’ex moglie e ai figli: posso detrarlo?
È una delle voci più discusse. La risposta prudente è: sì, se è stabilito da un provvedimento e viene pagato davvero, ma con un problema che molti non vedono.
Partiamo dall’assegno per i figli non conviventi. Il comma 2 parla del mantenimento del debitore “e della sua famiglia”. Un figlio che vive con l’altro genitore è senza dubbio parte della famiglia in senso sostanziale, anche se non è nel nucleo anagrafico del debitore. Il decreto di Rovereto lo dice in modo implicito: il reddito del debitore era “appena sufficiente” al suo mantenimento e al contributo per il figlio minore. La lettura più ragionevole è che il contributo stabilito dal giudice per il figlio sia una spesa di mantenimento deducibile.
L’assegno per l’ex coniuge è più delicato. Dopo la separazione legale o il divorzio, l’ex coniuge non fa parte del nucleo ISEE. L’assegno è un’obbligazione di legge fissata da un provvedimento, e chi lo paga non ha alcuna libertà di ridurlo. Per questo molti gestori lo trattano come uscita necessaria, non comprimibile. Ma nessuno dei decreti che abbiamo letto affronta il punto in modo esplicito: è un terreno senza risposte consolidate.
Il problema che molti non vedono è un altro. Gli obblighi di mantenimento e alimentari sono esclusi dall’esdebitazione dall’art. 278 c.7, lett. a, CCII, e se questa esclusione valga anche per l’incapiente è una questione aperta, come vedremo nella rassegna finale. In pratica: se lei ha arretrati sull’assegno, è prudente considerarli un debito che resterà. E se l’assegno corrente viene inserito tra le spese, il gestore vorrà vedere che è pagato con regolarità: un assegno dichiarato come spesa ma non versato è una contraddizione che il giudice nota subito.
Il metodo dell’Avv. Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, su questa voce è lineare: l’assegno al coniuge si presenta sempre insieme alla sentenza o al verbale che lo fissa e alla prova dei bonifici degli ultimi mesi, perché senza queste due cose la voce non regge.
La documentazione da allegare è quindi: il provvedimento di separazione o di divorzio (o il verbale di negoziazione assistita), eventuali modifiche successive e le prove dei pagamenti. Se l’assegno è stato ridotto o è oggetto di una causa di modifica, va detto.
Contribuisco alla retta di mia madre in una struttura: conta?
Può contare, ma è la voce più fragile tra quelle che riceviamo, perché la persona assistita normalmente non fa parte del suo nucleo.
Il problema è tecnico. Il genitore ricoverato in una RSA o in una struttura residenziale di solito non è nella sua famiglia anagrafica. La scala di equivalenza ISEE prevede una maggiorazione per il componente del nucleo che vive in una struttura residenziale, ma questo presuppone che quel componente sia ancora nel nucleo. Se sua madre ha una propria residenza nella struttura, non lo è.
Rimane però l’obbligo alimentare previsto dal codice civile tra figli e genitori, e la possibilità che il contributo alla retta sia stato chiesto formalmente dall’ente o dal Comune che integra la retta. Quando è così, il contributo non è una scelta ma un’obbligazione, e la sua natura di spesa necessaria diventa più difendibile. Quando invece è un aiuto volontario, per quanto doveroso sul piano umano, il rischio è che il gestore o il giudice lo considerino un’uscita discrezionale, cioè una somma che, in teoria, potrebbe andare ai creditori.
Nei decreti letti non abbiamo trovato casi che decidano espressamente sul contributo alla retta di un familiare esterno al nucleo. Il che significa una cosa sola: chi inserisce questa voce deve spiegarla bene. Servono:
- la richiesta formale dell’ente, del Comune o della struttura, oppure l’impegno sottoscritto;
- le fatture della struttura e le prove dei pagamenti fatti da lei;
- la documentazione sulla situazione economica del familiare assistito (la sua pensione, i suoi redditi), da cui si capisca perché il suo contributo è necessario;
- l’indicazione di eventuali altri fratelli o parenti obbligati che partecipano alla spesa.
Il quadro cambia se il familiare con disabilità o non autosufficiente vive con lei. In quel caso è nel nucleo, la scala ISEE prevede una maggiorazione di 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente, e le spese di assistenza a domicilio (badante, presidi, trasporti sanitari) diventano spese di mantenimento della famiglia a pieno titolo. Anche qui resta aperta la domanda se la maggiorazione vada applicata al comma 2, ma la deduzione delle spese reali è molto più solida.
Ho il mutuo sulla prima casa: la rata è una spesa di mantenimento?
Qui bisogna fermarsi un attimo, perché il mutuo sulla prima casa crea un problema prima ancora di quello delle spese: se lei è proprietario della casa, potrebbe non essere incapiente.
Partiamo dall’ostacolo principale. L’esdebitazione dell’incapiente presuppone che lei non possa offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura. Un immobile di proprietà, anche gravato da ipoteca, ha in genere un valore di mercato. Se vendendolo resta qualcosa dopo aver pagato la banca, quella differenza è un’utilità. Nei decreti letti, i debitori ammessi all’esdebitazione non avevano immobili di proprietà: a Rovereto nessun immobile, a Verbania nessun immobile, a Milano il 27 ottobre 2025 l’abitazione era in locazione, a Milano il 23 febbraio 2026 la casa era assegnata dal Comune.
Il decreto milanese del 27 ottobre 2025 offre un dettaglio istruttivo: il mutuo residuo è indicato come debito pregresso, non come spesa mensile. È la logica corretta. La rata del mutuo non paga il “vivere”, paga un debito. Nel momento in cui chiede l’esdebitazione, il residuo del mutuo diventa uno dei debiti da trattare, non una voce da sottrarre al reddito.
Che fare, allora, se si vuole salvare la prima casa? La strada dell’incapiente non è quella giusta. Per il consumatore esiste la ristrutturazione dei debiti dell’art. 67 CCII, il cui comma 5 consente di prevedere il rimborso alle scadenze convenute delle rate del mutuo garantito da ipoteca sull’abitazione principale, se alla data della domanda il debitore è in regola o se il giudice lo autorizza a pagare il debito scaduto. In quella procedura sì che la rata del mutuo entra nel bilancio come uscita da garantire, perché la casa resta sua e il piano lo prevede.
Un caso intermedio: la casa appartiene ad altri componenti del nucleo (per esempio al coniuge) e il mutuo è intestato a loro. In questo caso il gestore valuterà quanto del bilancio familiare è assorbito dalla rata e se il suo reddito contribuisce a pagarla. È una situazione da esaminare documento per documento.
Ho letto che alcuni giudici non guardano le spese vere ma solo la soglia: è così?
Esistono due letture del comma 2, e conoscerle cambia il modo di preparare la domanda.
La prima lettura è quella letterale del testo vigente: si prende il reddito annuo, si sottraggono le spese di produzione e le spese reali di mantenimento, e il risultato si confronta con la soglia. Il decreto di Alessandria dell’11 febbraio 2026, che cita il comma 2 nella formulazione introdotta dal D.Lgs. 136/2024, ragiona così: reddito annuo, dedotte le spese di mantenimento, inferiore alla soglia. Questa lettura è molto favorevole al debitore: se si sottraggono prima le spese reali, ciò che resta è quasi sempre inferiore a una soglia che, per una persona sola, supera i 10.000 euro.
La seconda lettura tratta la soglia come misura forfettaria del mantenimento. In questa prospettiva, l’assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro è “quanto occorrente” per vivere: si confronta il reddito (al netto delle sole spese di produzione) con la soglia e, se il reddito non la supera, non c’è utilità. Era l’impostazione prevalente sul testo anteriore al correttivo, come emerge da una nota dell’Ordine dei commercialisti di Brescia del 2023.
E nella pratica? I decreti letti mostrano un approccio misto:
- Roma, 7 maggio 2026: confronta il reddito netto di 11.747,06 euro con la soglia di 10.651,68 euro, rileva un’eccedenza di 1.095,38 euro annui e, separatamente, verifica le spese dichiarate su un parametro ISTAT. È sostanzialmente la seconda lettura, temperata da un controllo sulle spese;
- Milano, 27 ottobre 2025: non indica alcuna soglia e ragiona sulle spese reali verificate dall’OCC, che assorbono le entrate;
- Milano, 23 febbraio 2026: confronta le spese di mantenimento dichiarate (circa 18.096 euro annui) con la soglia di 25.840,95 euro, senza chiarire quale lettura adotti;
- Rovereto e Verbania: rinviano al parametro del comma 2 senza indicare il valore e si appoggiano all’attestazione del gestore.
La strategia prudente è preparare la domanda in modo che regga con entrambe le letture: documentare le spese reali voce per voce e, insieme, mostrare il confronto tra reddito e soglia. Se il reddito è sotto la soglia, la seconda lettura basta; se è sopra, servono le spese reali per dimostrare che l’eccedenza non è un’utilità concreta.
Se le mie spese sembrano alte, il giudice penserà che vivo sopra le mie possibilità?
Può succedere, ed è giusto saperlo. Ma una spesa alta e documentata è molto meno pericolosa di una spesa media non provata.
Il timore è comprensibile. Chi dichiara 2.600 euro al mese di spese chiedendo di non pagare i creditori ha paura di essere giudicato. Il decreto di Milano del 27 ottobre 2025 mostra però che un importo di quel livello (2.617 euro mensili per una madre e due figli maggiorenni a carico) può essere accettato se la congruità è verificata dall’OCC e le spese sono qualificate come essenziali e non comprimibili.
Il punto vero è un altro: la meritevolezza. Il giudice concede l’esdebitazione solo al debitore meritevole e la esclude in caso di frode, dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento (art. 283 c.1 e c.7). Le spese attuali entrano in questa valutazione in modo indiretto: un tenore di vita incompatibile con i redditi, prolungato nel tempo e finanziato a debito, può far pensare a una colpa grave nell’indebitarsi. Spese attuali proporzionate alla composizione del nucleo, invece, non creano problemi.
Il rischio concreto non è l’importo, è l’incoerenza. Se le spese dichiarate non trovano riscontro nei conti, o se mancano entrate che i movimenti rivelano, la relazione dell’OCC lo segnalerà e il giudice ne terrà conto. Se le spese sono documentate e il gestore le ha controllate, l’importo da solo non è una ragione di rigetto. Il limite reale è che le voci voluttuarie, anche se documentate, possono essere tolte dal totale: e a quel punto l’eccedenza potrebbe diventare un’utilità per i creditori.
E se tra un anno le spese calano o il reddito sale, perdo tutto?
No, non automaticamente. Ma per tre anni la sua situazione resta sotto osservazione, e certi cambiamenti possono riaprire i debiti.
L’art. 283 c.1 stabilisce che resta ferma l’esigibilità del debito, nei limiti del comma 9, se entro tre anni dal decreto sopravvengono utilità ulteriori rispetto a quanto indicato nel comma 2, che consentano l’utile soddisfacimento dei creditori. Il comma 9 affida all’OCC la vigilanza per i tre anni successivi al deposito del decreto: se emergono utilità ulteriori, con l’autorizzazione del giudice lo comunica ai creditori, che possono agire in via esecutiva e cautelare su quelle utilità.
Tre cose rassicuranti. La prima: l’esdebitazione non si perde perché il figlio smette di fare l’università o perché l’affitto cala di 30 euro. Serve un’utilità ulteriore che consenta un utile soddisfacimento dei creditori. La seconda: il testo vigente non contiene più la soglia del 10% prevista dal testo previgente, che parlava di utilità che consentissero di soddisfare i creditori “in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento”. Il correttivo l’ha tolta e ha ridotto il periodo da quattro a tre anni. La terza: i finanziamenti, in qualsiasi forma, non sono considerate utilità.
E un limite reale. La dichiarazione annuale è un obbligo serio, a pena di revoca. I decreti fissano date precise: Rovereto il 15 dicembre di ogni anno fino al 2028, Milano il 30 ottobre fino al 2028 per il decreto del 2025 e il 23 febbraio fino al 2029 per quello del 2026, Alessandria entro maggio, Verbania entro settembre. Il testo del comma 7 parla di dichiarazione “ove positiva”, ma molti decreti la chiedono comunque ogni anno: depositarla sempre, anche se non è cambiato nulla, è la scelta più sicura.
Se supero la soglia di poco, è tutto finito?
Non necessariamente: un’eccedenza piccola e instabile può non essere considerata un’utilità.
Il caso più istruttivo è il decreto del Tribunale di Roma del 7 maggio 2026. La debitrice, sola, aveva un reddito netto annuo di 11.747,06 euro. La soglia 2026 per una persona era 10.651,68 euro. L’eccedenza era di 1.095,38 euro all’anno, pari a 84,26 euro al mese su tredici mensilità. Il giudice ha concesso l’esdebitazione, ritenendo quella differenza non apprezzabile né destinabile ai creditori, perché instabile: piccole variazioni delle spese essenziali l’avrebbero assorbita.
Il principio è importante perché collega la soglia del comma 2 al presupposto del comma 1. La soglia è un criterio, non una ghigliottina: il comma 2 dice che l’incapienza ricorre “anche quando” il reddito è sotto la soglia, ma non dice che chi la supera di poco ne sia escluso. Resta la domanda fondamentale del comma 1: lei è in grado di offrire ai creditori un’utilità reale?
Il limite va detto con chiarezza: il caso di Roma riguardava 84 euro al mese, con spese documentate già superiori al parametro ISTAT. Un’eccedenza di 300 o 400 euro al mese, stabile, difficilmente verrà ritenuta trascurabile. In quel caso la strada più adatta potrebbe essere un’altra procedura: una ristrutturazione dei debiti con un pagamento parziale sostenibile, oppure la liquidazione controllata. Il Tribunale di Roma, nello stesso decreto, ha osservato che tra liquidazione controllata ed esdebitazione dell’incapiente esiste un sistema di alternatività: il debitore meritevole ottiene la liberazione dai debiti attraverso l’una o l’altra via.
Rischio guai se ho sbagliato la stima di una spesa?
Un errore in buona fede, corretto e spiegato, non è una frode. Un’omissione voluta lo è.
Una stima imprecisa delle utenze, una spesa medica dimenticata, un abbonamento calcolato male: sono errori che il gestore intercetta e corregge durante l’istruttoria, ed è proprio a questo che serve la sua verifica. Nella procedura non c’è un “esame a sorpresa”: il gestore può chiedere integrazioni, lei può fornire documenti aggiuntivi. Il decreto di Milano del 23 febbraio 2026 elenca, tra i documenti esaminati, integrazioni e osservazioni depositate dopo il ricorso; quello di Alessandria dà atto di integrazioni documentali successive.
Diverso è il caso di chi nasconde un’entrata, gonfia una spesa in modo consapevole o omette un bene. Qui entrano in gioco il giudizio di meritevolezza, che esclude frode e dolo, e la possibilità di revoca. Sapere che la verifica c’è aiuta a fare un prospetto onesto: il gestore controlla i conti di tutti i componenti con entrate, e un’incongruenza scoperta dopo pesa molto più di una dichiarata subito.
“Mi fa vedere un esempio concreto?”
Certo. Ecco due ipotesi dimostrative, con dati inventati ma realistici, calcolate sulla soglia 2026. Non sono casi seguiti dallo Studio: servono a vedere come cambia l’esito a seconda delle voci e della lettura del comma 2.
Ipotesi 1: genitore solo con un figlio minore.
Nucleo di due persone, parametro 1,57, soglia annua 2026: 16.723,14 €. Reddito netto annuo da lavoro dipendente: 19.874,30 €. Spese di produzione: abbonamento annuale al treno per il lavoro, 1.236,00 €. Reddito al netto delle spese di produzione: 18.638,30 €.
Spese reali di mantenimento documentate:
– affitto: 7.140,00 € (595 € al mese, contratto registrato e bonifici);
– utenze: 2.184,60 € (dodici mesi di bollette);
– vitto e gestione della casa: 5.460,00 € (455 € al mese, ricostruiti dai movimenti di carta e conto);
– spese mediche del figlio (ortodonzia programmata): 1.380,00 €;
– istruzione (mensa, libri, trasporto scolastico): 1.270,40 €.
Totale: 17.435,00 €.
Con la seconda lettura (soglia come misura del mantenimento): 18.638,30 − 16.723,14 = 1.915,16 € di eccedenza annua, circa 159,60 € al mese. Il reddito supera la soglia: l’incapienza non è automatica e serve un ragionamento sulla stabilità di quella eccedenza, come nel caso di Roma, con un margine però doppio rispetto agli 84 € di quel decreto.
Con la prima lettura (deduzione delle spese reali): 18.638,30 − 17.435,00 = 1.203,30 €, circa 100,28 € al mese. Il risultato è ben al di sotto della soglia: il presupposto del comma 2 ricorre.
Che cosa insegna l’ipotesi? Che la stessa famiglia può essere incapiente o no a seconda della lettura, e che la differenza la fa la documentazione: ognuna delle cinque voci deve essere provata. Se l’ortodonzia fosse una spesa una tantum non ripetibile, il gestore potrebbe toglierla dal totale annuo, portando il residuo a 2.583,30 € (circa 215 € al mese).
Ipotesi 2: separato con assegno all’ex coniuge e madre in struttura.
Nucleo di una persona, parametro 1,00, soglia annua 2026: 10.651,68 €. Reddito netto annuo da lavoro dipendente: 24.317,85 €. Spese di produzione: carburante per il tragitto casa-lavoro senza alternative pubbliche negli orari del turno, 2.064,00 €. Reddito al netto: 22.253,85 €.
Spese indicate:
– assegno all’ex coniuge fissato dalla sentenza: 3.600,00 € (300 € al mese);
– contributo alla retta della madre in RSA, chiesto formalmente dal Comune: 3.960,00 € (330 € al mese);
– affitto: 5.880,00 €;
– utenze: 1.734,00 €;
– vitto: 3.900,00 €;
– spese mediche: 618,00 €.
Totale: 19.692,00 €.
Con la seconda lettura: 22.253,85 − 10.651,68 = 11.602,17 € di eccedenza. Anche togliendo assegno e retta come obbligazioni di legge, resta un reddito di 14.693,85 €, che supera la soglia di 4.042,17 €. Non c’è incapienza.
Con la prima lettura: 22.253,85 − 19.692,00 = 2.561,85 €, sotto la soglia. Ma attenzione: sono circa 213,49 € al mese stabili. Anche se il comma 2 è formalmente rispettato, il giudice potrebbe chiedersi, alla luce del comma 1, se quella somma non sia un’utilità per i creditori. E se il contributo alla retta venisse considerato volontario, il residuo salirebbe a 6.521,85 €, cioè circa 543 € al mese.
In un caso così, la strada dell’incapiente è fragile e conviene valutare una ristrutturazione dei debiti con un pagamento parziale di quella quota mensile.
La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare
“Le spese che dichiaro oggi diventano il metro con cui mi giudicheranno per i prossimi tre anni?”
Sì, in buona misura. E quasi nessuno ci pensa quando prepara il prospetto.
Il comma 1 dell’art. 283 parla di utilità sopravvenute “ulteriori rispetto a quanto indicato nel comma 2”. Il punto di riferimento per stabilire se nei tre anni successivi è arrivato qualcosa “in più” è proprio la fotografia scattata al momento della domanda: reddito, spese di produzione, spese di mantenimento, composizione del nucleo. Il Tribunale di Rovereto ha concesso il beneficio “rebus sic stantibus”, cioè a condizioni invariate. Il comma 9 affida al gestore il compito di verificare, anno per anno, se quelle condizioni sono cambiate.
Questo ha due conseguenze pratiche. La prima: gonfiare oggi le spese non conviene. Se nel prospetto iniziale lei dichiara 600 euro di spese che non sostiene davvero, e nelle dichiarazioni annuali gli estratti conto mostrano uscite molto più basse, la differenza emerge e diventa un problema di attendibilità, oltre che, in ipotesi, un’utilità non dichiarata.
La seconda: sottovalutare oggi le spese è altrettanto rischioso. Se dimentica una voce stabile (per esempio la retta della mensa del figlio), il punto di partenza sarà più basso del reale e un aumento di stipendio anche modesto potrebbe sembrare un’utilità ulteriore, quando in realtà serve a coprire una spesa che c’era già.
C’è poi un aspetto legato al nucleo. Se un figlio maggiorenne a carico trova lavoro e va a vivere da solo, il parametro del nucleo scende ma scendono anche le spese di mantenimento. Se la madre convivente, come nel caso di Alessandria, contribuisce con una pensione alle spese comuni, la sua eventuale scomparsa o il suo trasferimento cambiano profondamente il quadro. Ogni cambiamento significativo del nucleo andrebbe segnalato nella dichiarazione annuale, con i documenti che ne mostrano l’effetto su entrate e uscite.
Il prospetto delle spese, insomma, non è un documento da compilare una volta per ottenere il decreto. È la base di confronto per tre anni. Va costruito con la stessa cura con cui si costruisce una prova in giudizio.
“Ma i giudici cosa dicono?”
Ecco i provvedimenti che abbiamo letto o verificato per questa guida, con il principio che ne ricaviamo, espresso con parole nostre, e la ragione per cui conta sul tema delle spese deducibili. Per i decreti di merito citiamo solo tribunale, numero di ruolo e data, senza alcun dato delle persone coinvolte.
1. Trib. Alessandria, decreto 11 febbraio 2026, R.G. 6/2025.
Principio: il reddito si confronta con la soglia dopo aver dedotto le spese di mantenimento; per un nucleo di due persone (il ricorrente con pensione di invalidità di circa 300 euro al mese e la madre convivente) sono state considerate spese familiari stabili di 2.200 euro al mese, tra cui un affitto di 400 euro. Il decreto impone una dichiarazione annuale entro maggio con estratto del conto e dichiarazione dei redditi.
Rilevanza: è il provvedimento che cita il comma 2 nella formulazione vigente e mostra la prima lettura; mostra anche che i redditi dei conviventi entrano nel quadro.
2. Trib. Rovereto, decreto 15 dicembre 2025, R.G. 1/2025.
Principio: un reddito da lavoro dipendente di 20.864,66 euro netti annui può essere compatibile con l’incapienza se è appena sufficiente al mantenimento del debitore e del figlio minore; l’auto usata per il tragitto casa-lavoro rileva come elemento legato alla produzione del reddito. Il decreto esclude dall’esdebitazione i debiti da responsabilità extracontrattuale e da sanzioni.
Rilevanza: mostra la deduzione del contributo al figlio e il ruolo dell’auto da lavoro; applica all’incapiente alcune esclusioni tipiche dell’art. 278 c.7.
3. Trib. Milano, decreto 27 ottobre 2025, R.G. 15/2025.
Principio: spese di mantenimento di 2.617 euro al mese per una madre e due figli maggiorenni a carico, definite essenziali e non comprimibili e verificate dall’OCC, possono assorbire tutte le entrate; il mutuo residuo è trattato come debito pregresso e non come spesa corrente; per la lavoratrice dipendente non sono state considerate spese di produzione.
Rilevanza: è il riferimento più chiaro per la lettura basata sulle spese reali e per la distinzione tra rata di mutuo e spesa di mantenimento.
4. Trib. Milano, decreto 23 febbraio 2026, R.G. 32/2025 (così nell’intestazione; nel testo compare anche il n. 31/2025).
Principio: per un nucleo con coniuge e figli maggiorenni non indipendenti, la soglia calcolata dal gestore è stata di 25.840,95 euro annui; le spese di mantenimento dichiarate (1.508 euro al mese) e un reddito da NASPI di circa 837 euro al mese portano all’incapienza; la casa assegnata dal Comune esclude canoni o mutui.
Rilevanza: mostra l’uso della soglia 2025 per quattro persone e un confronto tra spese e soglia senza una presa di posizione esplicita sulla lettura del comma 2.
5. Trib. Verbania, decreto 30 ottobre 2025, n. 4/2025 CCI.
Principio: la somma dei redditi del nucleo, al netto delle spese di mantenimento allegate e documentate, era abbondantemente sotto la soglia; l’OCC ha verificato le cifre con la bozza ISEE precompilata, i movimenti delle carte prepagate di entrambi i conviventi e lo stato dell’auto. Dichiarazione annuale entro settembre con estratto dello strumento di pagamento.
Rilevanza: è il miglior esempio di come si controlla la veridicità delle spese e delle entrate.
6. Trib. Roma, sez. XIV, decreto 7 maggio 2026, R.G. 2/2026.
Principio: un’eccedenza sulla soglia di 1.095,38 euro annui (84,26 euro al mese) non è un’utilità apprezzabile se è instabile e verrebbe assorbita da piccole variazioni delle spese essenziali; le spese autocertificate sono state misurate su un parametro ISTAT di minimo vitale; un’auto di circa 9.300 euro non è un’utilità se il ricavato netto sarebbe assorbito dai costi della procedura; un finanziamento concesso senza adeguata verifica del merito creditizio attenua il giudizio sulla condotta del debitore.
Rilevanza: chiarisce che la soglia non opera come un limite rigido e mostra un metodo di controllo delle spese con parametri esterni.
7. Trib. Reggio Emilia, sentenza n. 143/2025, pubblicata il 27 novembre 2025 (liquidazione controllata).
Principio: nell’individuare quanto occorre al mantenimento ai sensi dell’art. 268 c.4, lett. b, il giudice parte dalla dichiarazione del debitore (circa 1.280 euro al mese per una persona sola in affitto), la ritiene congrua allo stato e lascia margine per le spese straordinarie non prevedibili; lascia al debitore anche un piccolo saldo di conto per le necessità personali.
Rilevanza: la formula sul mantenimento “suo e della sua famiglia” è la stessa dell’art. 283 c.2; il metodo di quantificazione è un utile termine di paragone.
8. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30108 del 14 novembre 2025.
Principio: in un caso di decreto di rigetto dell’esdebitazione dell’incapiente, la Corte ha dichiarato il ricorso non ammissibile per la natura del provvedimento impugnato; incidentalmente osserva che l’art. 278 presuppone una liquidazione.
Rilevanza: segnala quanto sia importante giocare bene la partita in primo grado e in sede di reclamo, compresa la documentazione delle spese.
9. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13228 del 7 maggio 2026.
Principio: le fonti la descrivono in modo diverso. Secondo Iusletter (27 maggio 2026), riguardava un debitore con stipendio già pignorato e assegnato, che dava quindi un’utilità al creditore, con revoca in sede di reclamo e ricorso inammissibile; secondo Ecnews (4 settembre 2026), affronta la ricorribilità dei decreti in un caso nato da mutuo, esecuzione immobiliare e pignoramento presso terzi, in contrasto con l’ordinanza n. 30108/2025.
Rilevanza: un reddito già vincolato a favore di un creditore può essere visto come utilità; la questione della ricorribilità resta aperta.
10. Trib. Como, decreto 28 ottobre 2025.
Principio: il decreto usava ancora la formula del testo previgente (quattro anni e soglia del 10% per le utilità sopravvenute).
Rilevanza: ricorda che molti testi in circolazione, anche provvedimenti, riportano regole superate; il testo vigente prevede tre anni e non contiene più il 10%.
11. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28576/2025.
Principio: nella liquidazione controllata la relazione dell’OCC è un requisito di ammissibilità della domanda.
Rilevanza: anche per l’incapiente la relazione del gestore (art. 283 c.4) è il cuore del fascicolo: le spese non verificate dal gestore non entrano nella decisione.
12. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074/2025.
Principio: per accedere alla liquidazione controllata non è richiesta la meritevolezza.
Rilevanza: a differenza dell’incapiente, dove la meritevolezza è requisito espresso (art. 283 c.1 e c.7); è un dato utile quando, come nell’ipotesi 2, l’incapienza è dubbia e si valuta la strada alternativa indicata anche dal Tribunale di Roma.
Una nota di metodo. Sull’applicazione all’incapiente delle esclusioni dell’art. 278 c.7 (obblighi di mantenimento e alimentari, lett. a; risarcimenti da illecito extracontrattuale e sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie, lett. b) non esiste una pronuncia che risolva il punto: Rovereto applica le esclusioni della lett. b, Milano il 27 ottobre 2025 non indica eccezioni, parte della dottrina (Attanasio, Diritto della Crisi, 12 gennaio 2024) ritiene che non operino. Il consiglio prudente è considerare a rischio questi debiti, a cominciare dagli arretrati di mantenimento.
“E voi, concretamente, cosa fate?”
Ecco gli strumenti che mettiamo in campo quando una persona ci chiede di valutare l’esdebitazione dell’incapiente partendo dalle sue spese.
- Ricostruiamo il nucleo familiare ISEE sullo stato di famiglia e sui redditi di ciascun componente, per applicare il parametro corretto e individuare le maggiorazioni che possono essere chieste in modo motivato.
- Calcoliamo la soglia del comma 2 sull’assegno sociale vigente e la confrontiamo con il reddito annuo del nucleo, segnalando quando il valore 2026 è ancora provvisorio.
- Separiamo le spese di produzione del reddito da quelle di mantenimento, documentando per ciascuna la necessità (distanza casa-lavoro, assenza di mezzi pubblici, strumenti di lavoro).
- Costruiamo il prospetto delle spese voce per voce, abbinando a ogni importo il documento che lo prova: contratto e ricevute d’affitto, dodici mesi di bollette, ricevute mediche e scolastiche.
- Confrontiamo il prospetto con i movimenti dei conti e delle carte di tutti i componenti con entrate, per eliminare incoerenze prima che lo faccia il gestore.
- Verifichiamo le voci a rischio: assegno all’ex coniuge, contributi a familiari fuori dal nucleo, auto, rette, spese straordinarie, preparando per ciascuna il provvedimento o la richiesta formale che la giustifica.
- Prepariamo la domanda in modo che regga con entrambe le letture del comma 2, presentando sia il confronto tra reddito e soglia sia la deduzione delle spese reali.
- Valutiamo se l’incapienza è la strada giusta o se, per la presenza di un immobile o di un’eccedenza stabile, è più adatta una ristrutturazione dei debiti o una liquidazione controllata.
- Seguiamo il reclamo nei 30 giorni previsti dall’art. 283 c.8 e l’eventuale fase successiva.
- Impostiamo il calendario delle dichiarazioni annuali fissate dal decreto, con l’elenco dei documenti da allegare ogni anno.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Sul tema di questa guida pesa soprattutto la qualifica di Gestore della crisi e di professionista fiduciario di un OCC: è il ruolo di chi, dall’altra parte del tavolo, verifica le spese dichiarate e scrive la relazione su cui il giudice decide. Sapere quali documenti un gestore chiede e quali spese mette in discussione permette di preparare il prospetto prima, non dopo le obiezioni.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio di legittimità: la qualifica di cassazionista consente di seguire il caso anche davanti alla Corte di cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea. Lo staff unisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono redditi, dichiarazioni e spese di produzione; gli avvocati impostano la domanda, il reclamo e il rapporto con l’OCC e con i creditori. Quando nel debito ci sono componenti bancarie o fiscali, il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario consente di verificare anche l’origine dei debiti, compresa la valutazione del merito creditizio da parte dei finanziatori che l’OCC deve indicare.
Le tre cose da ricordare
Tre messaggi da portare con sé.
Il primo: le spese di mantenimento si deducono, ma solo se si provano. Affitto, utenze, salute, scuola dei figli, trasporti per lavoro entrano se documentati e coerenti con i conti; le rate dei debiti, mutuo compreso, non sono spese di mantenimento.
Il secondo: esistono due letture del comma 2, una che sottrae le spese reali e una che usa la soglia come misura del mantenimento, e i tribunali le combinano. La domanda va costruita in modo da reggere con entrambe.
Il terzo: il prospetto di oggi è il metro dei prossimi tre anni. Le dichiarazioni annuali vanno depositate sempre, con i documenti richiesti dal decreto.
Ce ne occupiamo con cognizione di causa perché la verifica delle spese è il cuore del lavoro dell’OCC, e l’Avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC. È da quella posizione che si capisce quali voci reggono e quali no, e si prepara un fascicolo in grado di superare il vaglio del gestore e del giudice.
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