Che Differenza C’è Tra Composizione Negoziata E Concordato Minore?

Un’impresa piccola che non riesce più a pagare tutti i debiti alle scadenze ha davanti, oggi, due strade principali previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). La prima è la composizione negoziata della crisi: un percorso fuori dal tribunale, in cui un esperto indipendente aiuta l’imprenditore a trattare con banche, fornitori e Fisco. La seconda è il concordato minore: una procedura davanti al giudice, gestita con l’Organismo di composizione della crisi (OCC), in cui i creditori votano una proposta e la maggioranza vincola anche chi non è d’accordo.

Le due strade non sono equivalenti né intercambiabili. Cambiano i requisiti, le persone che assistono l’impresa, la protezione dalle azioni esecutive, i costi, i tempi e soprattutto gli effetti finali. Scegliere la strada sbagliata, o sceglierla troppo tardi, può significare perdere mesi di protezione e arrivare alla liquidazione controllata senza alternative.

Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo bivio perché le competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coprono entrambi i lati: come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 conosce dall’interno il funzionamento della composizione negoziata; come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC conosce dall’interno la procedura di concordato minore. Per questo la diagnosi iniziale può confrontare le due strade sullo stesso caso, senza preferenze di partenza.

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Il quadro normativo: due strumenti, due logiche diverse

Sul piano normativo, i due istituti stanno in parti diverse del Codice e rispondono a logiche diverse.

La composizione negoziata per l’impresa sotto soglia

La composizione negoziata è disciplinata in generale dagli artt. 12-25-undecies CCII. Per le imprese piccole esiste una norma dedicata, l’art. 25-quater, rubricato “Imprese sotto soglia”. Secondo il comma 1, l’imprenditore commerciale e agricolo che presenta congiuntamente i requisiti dell’art. 2, comma 1, lettera d) e che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza può chiedere la nomina dell’esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.

I requisiti dell’art. 2, comma 1, lettera d) sono quelli dell’impresa minore: attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro, debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro, con riferimento ai tre esercizi antecedenti (o all’inizio dell’attività, se di durata inferiore). Devono ricorrere tutti e tre insieme.

La composizione negoziata è un percorso stragiudiziale e volontario: l’esperto non decide nulla, facilita le trattative tra l’imprenditore e i creditori, che restano liberi di aderire o no. Il tribunale interviene solo su fasi specifiche: la conferma delle misure protettive (art. 19) e l’autorizzazione di determinati atti (art. 22).

L’art. 25-quater, comma 5, richiama le norme generali della composizione negoziata “in quanto compatibili”, elencandole una per una. Va precisato che non tutte le regole pensate per le imprese medio-grandi si adattano automaticamente all’impresa minore: il vaglio di compatibilità va fatto caso per caso.

Il concordato minore

Il concordato minore è disciplinato dagli artt. 74-83 CCII, nella sezione dedicata alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Secondo l’art. 74, comma 1, possono proporlo i debitori in stato di sovraindebitamento diversi dal consumatore (imprenditori minori, imprenditori agricoli, professionisti, start-up innovative e gli altri soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale) quando la proposta consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale. Fuori da questo caso, il comma 2 lo ammette solo se è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della domanda.

Il concordato minore è una procedura giudiziale: si apre con un decreto del giudice, i creditori votano, e la sentenza di omologazione rende la proposta obbligatoria anche per i dissenzienti. L’OCC accompagna il debitore, redige la relazione, raccoglie le adesioni e vigila sull’esecuzione del piano (art. 81).

La ratio delle due discipline

La disciplina prevede due momenti diversi di intervento. La composizione negoziata è pensata per intervenire presto, quando la crisi è “probabile” e l’impresa è ancora risanabile: lo scopo è evitare che lo squilibrio diventi insolvenza conclamata, con soluzioni concordate e senza la pubblicità e la rigidità di un processo. Il concordato minore è pensato per regolare una crisi o un’insolvenza già in atto, imponendo ai creditori una soluzione approvata dalla maggioranza e controllata dal giudice.

Un esempio concreto di distinzione

Si pensi a un’impresa artigiana con un debito verso una banca per scoperto di conto, alcune forniture non pagate e un debito con l’Agenzia delle entrate. Se la banca è disposta a rinegoziare e i fornitori accettano una dilazione, la composizione negoziata consente di chiudere uno o più contratti senza passare dal tribunale. Se invece la banca rifiuta qualsiasi accordo e detiene una quota rilevante dei debiti, la trattativa individuale non basta: serve uno strumento in cui la maggioranza vincola la minoranza, cioè il concordato minore. In termini operativi, la domanda decisiva è: quanti creditori servono davvero per far funzionare il piano, e quanti di loro sono disposti a firmare?

Requisiti e termini: cosa serve per entrare in ciascuna strada

Requisiti di accesso alla composizione negoziata (impresa minore)

  1. Soggetto: imprenditore commerciale o agricolo con i requisiti congiunti dell’impresa minore (art. 2, comma 1, lett. d).
  2. Stato: squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza (art. 25-quater, comma 1). Va precisato che l’art. 12, comma 1, nella formulazione vigente, richiama anche le situazioni di crisi o insolvenza, mentre l’art. 25-quater, comma 1, parla solo di squilibrio che le rende probabili: è una questione interpretativa aperta se l’impresa minore già insolvente possa accedere.
  3. Prospettiva: risanamento ragionevolmente perseguibile.
  4. Istanza: presentata al segretario generale della camera di commercio del luogo della sede legale, nelle forme dell’art. 17, comma 1 (piattaforma telematica nazionale), con i documenti dell’art. 17, comma 3, lettere a), c), d), e), f), g) e h). Non è richiamata la lettera b): per l’impresa minore il progetto di piano di risanamento non è un allegato obbligatorio dell’istanza.
  5. Dichiarazione: secondo l’art. 25-quater, comma 2, la dichiarazione della lettera d) riguarda la pendenza di una procedura di liquidazione controllata e contiene l’attestazione di non avere depositato ricorso per concordato minore ai sensi dell’art. 74 (e, per le imprese agricole, anche ai sensi dell’art. 57).

Requisiti di accesso al concordato minore

  1. Soggetto: debitore non consumatore in stato di sovraindebitamento (art. 74, comma 1).
  2. Contenuto: proposta che consenta la prosecuzione dell’attività; in alternativa, apporto di risorse esterne che aumenti in modo apprezzabile l’attivo (art. 74, comma 2). La legge non fissa una percentuale minima.
  3. Documenti: quelli dell’art. 75 (piano, bilanci e scritture, dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre anni precedenti, relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, elenco dei creditori con le cause di prelazione e il domicilio digitale, atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, documentazione sulle entrate proprie e della famiglia) e la relazione dell’OCC.
  4. Assenza di cause di inammissibilità (art. 77): la domanda è inammissibile se mancano i documenti degli artt. 75 e 76, se il debitore supera i limiti dimensionali, se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte, o se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

I termini a confronto

Sul piano dei termini, la composizione negoziata ha scadenze strette e quasi tutte legate alle misure protettive; il concordato minore ha scadenze legate soprattutto al voto. Va ricordato che, per l’art. 9, comma 1, CCII, la sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) non si applica ai procedimenti disciplinati dal Codice, salvo diversa previsione: anche ad agosto i termini continuano a correre.

Termine Decorrenza Natura Conseguenza del mancato rispetto
Ricorso al tribunale per la conferma delle misure protettive (art. 19, c.1) Giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto Perentorio Inefficacia delle misure protettive
Richiesta di iscrizione del numero di ruolo nel registro delle imprese (art. 19, c.1) Pubblicazione dell’istanza Perentorio secondo la lettura prevalente Inefficacia delle misure (irregolarità talvolta ritenuta sanabile)
Fissazione dell’udienza di conferma (art. 19, c.3) Deposito del ricorso Dieci giorni Cessazione degli effetti protettivi; domanda riproponibile
Durata delle misure confermate (art. 19, c.4-5) Ordinanza del tribunale Da 30 a 120 giorni, prorogabili fino a 240 complessivi Alla scadenza i creditori riprendono le azioni
Reclamo contro l’ordinanza sulle misure (art. 19, c.7, rinvio all’art. 669-terdecies c.p.c.) Comunicazione o notificazione dell’ordinanza 15 giorni, perentorio Ordinanza definitiva
Durata dell’incarico dell’esperto (art. 17, c.7) Accettazione dell’esperto 180 giorni, più una proroga fino a 180 Archiviazione dell’istanza
Integrazioni della domanda di concordato minore (art. 78, c.1) Assegnazione da parte del giudice Fino a 15 giorni Inammissibilità
Reclamo contro il decreto di inammissibilità (art. 78, c.1) Comunicazione del decreto 30 giorni Inammissibilità definitiva
Dichiarazione di adesione o dissenso dei creditori (art. 78, c.2 lett. c) Decreto di apertura Non superiore a 30 giorni Silenzio-assenso: chi tace si considera aderente (art. 79, c.3)

Il termine più critico è quello per il ricorso di conferma delle misure protettive: va depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione, e un giorno di ritardo fa cadere l’intera protezione.

La procedura passo per passo: come si svolgono le due strade

Il percorso della composizione negoziata

  1. Preparazione dei documenti. L’imprenditore raccoglie i documenti richiesti dall’art. 17, comma 3, come richiamati dall’art. 25-quater, comma 2: bilanci o dichiarazioni fiscali, situazione patrimoniale aggiornata, elenco dei creditori, dichiarazioni e certificati sui debiti fiscali e contributivi.
  2. Istanza sulla piattaforma telematica. L’istanza si presenta al segretario generale della camera di commercio competente per la sede legale. Per l’impresa minore la nomina dell’esperto avviene ad opera dello stesso segretario generale (art. 25-quater, comma 2), non della commissione regionale prevista per le imprese sopra soglia. Nella giurisprudenza di merito, Trib. Verona 25/11/2022 ha revocato le misure di un’impresa sopra soglia che aveva presentato l’istanza al segretario invece che alla commissione: l’organo a cui rivolgersi dipende dalla dimensione, e sbagliarlo ha conseguenze.
  3. Accettazione dell’esperto e prima convocazione. L’esperto accetta, convoca l’imprenditore e valuta se esistono concrete prospettive di risanamento. Se non ne vede, l’istanza viene archiviata.
  4. Eventuale richiesta di misure protettive. Se l’imprenditore ne ha bisogno, chiede le misure protettive con l’istanza o successivamente; la richiesta viene pubblicata nel registro delle imprese insieme all’accettazione dell’esperto.
  5. Ricorso per la conferma al tribunale. Entro il giorno successivo alla pubblicazione, l’imprenditore deposita ricorso al tribunale competente ai sensi dell’art. 27, con i documenti dell’art. 19, comma 2. Il tribunale fissa l’udienza entro dieci giorni, sente le parti e l’esperto e decide con ordinanza sulla durata delle misure.
  6. Trattative. L’esperto incontra i creditori, raccoglie le loro posizioni, propone soluzioni. L’imprenditore conserva la gestione dell’impresa.
  7. Conclusione. Se si trova una soluzione, le parti possono scegliere tra le alternative dell’art. 25-quater, comma 3: un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità aziendale; un accordo con il contenuto dell’art. 62 (convenzione di moratoria); un accordo sottoscritto da imprenditore, creditori aderenti, altre parti interessate ed esperto, idoneo a produrre gli effetti dell’art. 25-bis, comma 5, con il quale l’esperto dà atto che il piano appare coerente con la regolazione della crisi. In alternativa, l’imprenditore può passare a uno degli strumenti del comma 4 (v. oltre).

Il percorso del concordato minore

  1. Incarico all’OCC. Il debitore si rivolge a un Organismo di composizione della crisi, che nomina un gestore.
  2. Redazione della proposta e del piano. La proposta ha contenuto libero (art. 74, comma 3): indica tempi e modalità per superare la crisi, può prevedere il pagamento anche parziale dei crediti in qualsiasi forma e la divisione dei creditori in classi. Le classi sono obbligatorie per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.
  3. Relazione dell’OCC. L’OCC verifica la documentazione, valuta la fattibilità e la convenienza rispetto alla liquidazione e attesta il valore di mercato dei beni su cui gravano privilegi, pegni o ipoteche (art. 75, comma 2).
  4. Deposito del ricorso in tribunale. Il giudice verifica l’ammissibilità. Può concedere fino a 15 giorni per integrazioni. Se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo (art. 78, comma 1).
  5. Decreto di apertura. Con il decreto il giudice dispone la pubblicità (sito del tribunale o del Ministero e, per l’imprenditore, registro delle imprese), ordina la trascrizione se il piano prevede cessione di immobili o mobili registrati, assegna ai creditori il termine non superiore a 30 giorni per aderire o dissentire via PEC e, su istanza del debitore, dispone le misure protettive fino all’omologazione definitiva (art. 78, comma 2).
  6. Voto. Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; se un solo creditore detiene la maggioranza, serve anche la maggioranza per teste dei voti espressi; con più classi, la maggioranza va raggiunta anche nel maggior numero di classi (art. 79, comma 1). Chi non risponde nel termine si considera aderente (art. 79, comma 3).
  7. Omologazione. Verificati ammissibilità, fattibilità e maggioranza, in assenza di contestazioni il giudice omologa con sentenza e dichiara chiusa la procedura (art. 80, commi 1-2). Se un creditore contesta la convenienza, il giudice omologa se il credito dell’opponente è soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria (art. 80, comma 3).
  8. Esecuzione. Il debitore esegue il piano sotto la vigilanza dell’OCC, che riferisce al giudice ogni sei mesi; vendite e cessioni avvengono con procedure competitive (art. 81).

Il giudice competente

Per la conferma delle misure protettive della composizione negoziata, l’art. 19, comma 1, rinvia al tribunale competente ai sensi dell’art. 27, cioè, in linea generale, quello del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali. Per il concordato minore la competenza è del tribunale individuato secondo le stesse regole, che opera con il giudice designato.

Dove si sbaglia più spesso

  • Presentare l’istanza di composizione negoziata quando la soluzione richiede in realtà il voto a maggioranza: se un creditore decisivo ha già detto no, la trattativa difficilmente produce un contratto.
  • Dimenticare che le misure protettive della composizione negoziata non sono automatiche: vanno chieste e poi confermate dal tribunale nei tempi di legge.
  • Depositare la domanda di concordato minore senza documenti completi: la mancanza dei documenti degli artt. 75 e 76 è causa espressa di inammissibilità (art. 77).
  • Sottovalutare gli oneri informativi: la Cassazione (Cass. Sez. I ord. n. 14800 del 18/5/2026, massimata su Brocardi) ha chiarito che nel concordato minore non c’è un autonomo requisito di meritevolezza, ma l’accesso e la permanenza nella procedura richiedono un adempimento corretto e veritiero degli obblighi di informazione.

Avvertenza decisiva: chi ha già depositato un ricorso per concordato minore non può presentare in parallelo l’istanza di composizione negoziata, perché l’art. 25-quater, comma 2, impone di attestare il contrario. La sequenza corretta è prima la trattativa, poi, se serve, il concordato.

Il confronto punto per punto

Questa è la parte diagnostica: per ogni profilo rilevante, il funzionamento delle due strade.

Natura: stragiudiziale contro giudiziale

La composizione negoziata si svolge davanti a un esperto, non davanti a un giudice. Il tribunale entra in gioco solo se l’imprenditore chiede misure protettive o cautelari, o se ha bisogno di autorizzazioni per finanziamenti prededucibili o trasferimenti d’azienda (art. 22). Il concordato minore è invece un procedimento giudiziale dall’inizio alla fine: ammissibilità, apertura, voto, omologazione, esecuzione e revoca passano tutti dal giudice.

Chi assiste: esperto contro OCC

L’esperto della composizione negoziata è un terzo indipendente, nominato dal segretario generale della camera di commercio. Non rappresenta l’impresa e non rappresenta i creditori: facilita la trattativa, valuta la coerenza delle soluzioni e, al termine, redige la relazione finale. L’OCC nel concordato minore ha un ruolo più ampio e più tecnico: attesta i valori, valuta la convenienza rispetto alla liquidazione, comunica la proposta ai creditori, raccoglie le dichiarazioni di voto e vigila sull’esecuzione. Secondo l’art. 78, comma 2-bis, il giudice può nominare anche un commissario giudiziale con le funzioni dell’OCC, ad esempio se è disposta la sospensione generale delle esecuzioni e la nomina è necessaria, o se lo chiede il debitore.

In entrambi i casi l’imprenditore ha bisogno, oltre all’esperto o all’OCC, di consulenti propri (avvocato e commercialista) che costruiscano il piano e lo difendano: né l’esperto né l’OCC sono i suoi difensori.

Coinvolgimento dei creditori: trattativa contro voto

Nella composizione negoziata ogni creditore decide per sé. Un contratto vincola solo chi lo firma; i creditori che non aderiscono conservano integralmente i loro diritti. Lo strumento funziona bene quando i creditori decisivi sono pochi e disponibili.

Nel concordato minore vale il principio di maggioranza: la proposta approvata dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto (con i correttivi visti) vincola tutti. Non votano il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto, i parenti e affini fino al quarto grado, le società del gruppo, i cessionari di crediti acquistati da meno di un anno prima della domanda e i creditori in conflitto d’interessi (art. 79, comma 2). Il silenzio vale come adesione.

C’è poi il cram down. L’art. 80, comma 3, prevede due meccanismi: il primo riguarda il creditore che contesta la convenienza, il quale viene superato se riceve almeno quanto otterrebbe nella liquidazione; il secondo riguarda Fisco ed enti previdenziali, perché il giudice omologa anche senza la loro adesione quando questa è determinante per la maggioranza e la proposta è per loro conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, anche sulla base della relazione dell’OCC. Un limite ulteriore: il creditore che ha colpevolmente determinato l’indebitamento o il suo aggravamento non può contestare la convenienza (art. 80, comma 4).

Nella composizione negoziata un cram down fiscale non esiste. Esiste però, per l’art. 23, comma 2-bis, la possibilità di proporre durante le trattative un accordo transattivo alle agenzie fiscali, ad AdER e agli enti territoriali, con attestazione di un professionista indipendente e relazione di un revisore; l’accordo produce effetti dal deposito in tribunale. L’art. 25-quater, comma 5, richiama espressamente l’art. 23, comma 2-bis per l’impresa minore, sempre “in quanto compatibile”. Va segnalato che, secondo le note di Brocardi, il comma 2-bis è stato modificato dal D.Lgs. 147/2026: il contenuto della modifica va verificato sul testo ufficiale prima di impostare la proposta.

Protezione: misure da chiedere e confermare contro misure del concordato minore

Nella composizione negoziata le misure protettive impediscono ai creditori di acquisire diritti di prelazione non concordati e di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari. Vanno chieste, sono escluse per i crediti dei lavoratori, non bloccano i pagamenti e devono essere confermate dal tribunale nei tempi stretti dell’art. 19. Il tribunale stabilisce la durata tra 30 e 120 giorni, può limitarle a singole iniziative o categorie di creditori, può prorogarle fino a 240 giorni complessivi e può revocarle se non servono alle trattative o sono sproporzionate.

Per l’impresa minore c’è un nodo di compatibilità: l’art. 19, comma 2, chiede al ricorso di conferma il piano di risanamento e un piano finanziario per i successivi sei mesi, mentre l’istanza dell’impresa minore non richiede il piano. Per prudenza, chi chiede le misure deve comunque preparare il piano finanziario semestrale e un progetto di piano.

Nel concordato minore le misure si chiedono con la domanda e le dispone il giudice con il decreto di apertura (art. 78, comma 2, lett. d): divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari e di acquisire prelazioni, sospensione delle prescrizioni, impedimento delle decadenze, divieto di pronunciare la liquidazione controllata. Durano fino all’omologazione definitiva. Non c’è un tetto di 240 giorni, ma c’è il rischio opposto: se l’omologazione è negata, il giudice dichiara inefficaci le misure (art. 80, comma 5).

Costi e tempi

Costi della composizione negoziata. I diritti di segreteria della camera di commercio indicati dal D.M. 10/3/2022 sono di 252 euro a pratica (importo da verificare al momento del deposito). Il compenso dell’esperto è regolato dall’art. 25-ter: scaglioni percentuali sulla media dell’attivo degli ultimi tre bilanci, con un minimo di 4.000 euro; per l’attivo fino a 100.000 euro la percentuale va dal 4% al 6%, per quello tra 100.000,01 e 500.000 euro dall’1% all’1,5%. Sono previste maggiorazioni (25% da 21 a 50 creditori, 35% oltre 50, raddoppio in caso di conclusione di determinati accordi) e una riduzione del 40% fino a cinque creditori. Per l’impresa minore il compenso è liquidato dal segretario generale della camera di commercio (art. 25-quater, comma 7). A questi si aggiungono i costi dei consulenti dell’impresa e, se si chiedono le misure, quelli del giudizio di conferma.

Costi del concordato minore. Il compenso dell’OCC, liquidato dal giudice al termine dell’esecuzione (art. 81, comma 4), è determinato secondo il D.M. 202/2014; il contributo unificato e le spese di pubblicità vanno verificati presso la cancelleria del tribunale. Il compenso del gestore è prededucibile, ma Cass. Sez. I n. 6865 del 14/3/2025 ha precisato che non può essere posto a carico del ricavato dei beni ipotecati. L’eventuale commissario giudiziale ha un costo aggiuntivo.

Tempi. La composizione negoziata ha un orizzonte definito: l’incarico dell’esperto dura 180 giorni, con una proroga fino a ulteriori 180. Il concordato minore non ha un termine complessivo di legge: i tempi dipendono dall’istruttoria dell’OCC, dal decreto di apertura, dal termine di voto (non oltre 30 giorni) e dall’eventuale contenzioso sull’omologazione; il piano, poi, dura gli anni che prevede.

Effetti: contratti e accordi contro omologa vincolante per tutti

L’esito della composizione negoziata è un contratto, una convenzione o un accordo. Il contratto vincola le parti che lo sottoscrivono; l’accordo dell’art. 25-quater, comma 3, lett. c), sottoscritto anche dall’esperto, produce gli effetti richiamati dall’art. 25-bis, comma 5, che vanno identificati sul testo vigente (per le imprese sopra soglia, l’art. 23, comma 1, lett. c), richiama gli effetti degli artt. 166, comma 3, lett. d), e 324, in materia di stabilità degli atti e dei pagamenti). Chi non firma resta fuori.

L’omologazione del concordato minore, invece, rende la proposta obbligatoria per tutti i creditori anteriori, anche per chi ha votato contro o non ha votato. L’art. 74, comma 4, rinvia per quanto non previsto alle disposizioni del concordato preventivo, in quanto compatibili. L’omologa estende i suoi effetti anche ai soci illimitatamente responsabili della società, salvo patto contrario (art. 79, comma 4), ma non pregiudica i diritti verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso (art. 79, comma 5).

Esdebitazione

La composizione negoziata non libera dai debiti: ciò che il creditore non rinuncia per contratto resta dovuto. La liberazione si ottiene solo con il consenso di ciascun creditore, che rinuncia a una parte del credito o accetta una dilazione.

Il concordato minore omologato ed eseguito produce invece l’effetto esdebitatorio per la parte dei crediti falcidiata dalla proposta, nei confronti di tutti i creditori vincolati. Ci sono però due limiti: i fideiussori e i coobbligati restano esposti (art. 79, comma 5), e la domanda è inammissibile se il debitore è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti o ha già beneficiato dell’esdebitazione due volte (art. 77). Chi ha già usato l’esdebitazione di recente deve tenerne conto prima di scegliere.

Riservatezza

La composizione negoziata nasce come percorso riservato: senza misure protettive, l’istanza non viene resa pubblica e le trattative restano tra le parti. Con le misure protettive, invece, l’istanza e l’accettazione dell’esperto sono pubblicate nel registro delle imprese e il numero di ruolo del giudizio di conferma deve esservi iscritto: da quel momento i terzi (e i concorrenti) possono saperlo. La disciplina generale impone inoltre alle parti doveri di riservatezza sulle informazioni acquisite nelle trattative.

Il concordato minore è pubblico per definizione: il decreto di apertura è pubblicato sul sito del tribunale o del Ministero e, per l’imprenditore, nel registro delle imprese (art. 78, comma 2, lett. a), e la sentenza di omologa riceve adeguata pubblicità (art. 80, comma 1).

La tabella di confronto

Profilo Composizione negoziata (impresa minore) Concordato minore
Natura Stragiudiziale, volontaria Giudiziale
Norme centrali Art. 25-quater e artt. 12-25-undecies CCII Artt. 74-83 CCII
Presupposto Squilibrio che rende probabile crisi o insolvenza; risanamento ragionevolmente perseguibile Sovraindebitamento (crisi o insolvenza) del debitore non consumatore
Contenuto necessario Nessun piano obbligatorio con l’istanza Continuità dell’attività o apporto di risorse esterne apprezzabile
Chi assiste Esperto indipendente nominato dal segretario generale della CCIAA OCC (ed eventuale commissario giudiziale)
Ruolo del giudice Solo conferma delle misure e autorizzazioni (artt. 19 e 22) Ammissibilità, apertura, omologa, esecuzione, revoca
Creditori Aderiscono uno per uno Votano a maggioranza dei crediti; silenzio-assenso
Dissenzienti Non vincolati Vincolati dall’omologa; cram down sulla convenienza e su Fisco ed enti previdenziali
Fisco Accordo transattivo dell’art. 23 c.2-bis, se compatibile Falcidia possibile; cram down fiscale (art. 80 c.3)
Misure protettive Da chiedere, pubblicare e confermare; 30-120 giorni, max 240 Disposte con il decreto di apertura su istanza; fino all’omologa definitiva
Durata 180 giorni + proroga fino a 180 Nessun termine complessivo di legge
Costi principali Diritti di segreteria CCIAA, compenso dell’esperto (art. 25-ter, minimo 4.000 €) Compenso OCC (D.M. 202/2014), contributo unificato, pubblicità
Esito Contratto, accordo ex art. 62, accordo con l’esperto Sentenza di omologazione
Esdebitazione No: solo rinunce volontarie Sì, per la parte falcidiata, con i limiti dell’art. 77
Riservatezza Alta senza misure; pubblicità con le misure Pubblicità del decreto e della sentenza
Se fallisce Archiviazione; si può passare agli strumenti dell’art. 25-quater c.4 Inefficacia delle misure; su istanza del debitore, liquidazione controllata (art. 80 c.5)

Usarle in sequenza: il comma 4 dell’art. 25-quater

Le due strade non sono solo alternative: possono essere percorse una dopo l’altra. L’art. 25-quater, comma 4, stabilisce che, oltre ai contratti o agli accordi del comma 3, l’imprenditore può anche, alternativamente: a) proporre la domanda di concordato minore dell’art. 74; b) chiedere la liquidazione controllata dei beni ai sensi dell’art. 268; c) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio dell’art. 25-sexies; d) per la sola impresa agricola, chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 57, 60 e 61.

In termini operativi, la sequenza ha tre vantaggi:

  1. Le trattative preparano il voto. Nei mesi di composizione negoziata l’imprenditore conosce le posizioni dei creditori, sa chi accetterebbe quale percentuale e può costruire una proposta di concordato minore che raggiunga la maggioranza.
  2. Gli atti autorizzati restano stabili. Per l’art. 25-quater, comma 6, gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell’art. 22 (ad esempio finanziamenti) conservano i propri effetti anche se poi interviene un concordato minore omologato, un accordo di ristrutturazione omologato, l’apertura della liquidazione controllata o il concordato semplificato omologato.
  3. Si apre una strada in più. Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio è accessibile solo all’esito della composizione negoziata: chi non l’ha avviata non può utilizzarlo.

Va precisato che la sequenza funziona solo in quest’ordine. La dichiarazione richiesta dall’art. 25-quater, comma 2, esclude di avere già depositato il ricorso per concordato minore. In un caso relativo al concordato preventivo e al regime del D.L. 118/2021, la Cassazione (Cass. Sez. I n. 31856/2025, riportata da EC News del 27/1/2026) ha ritenuto inammissibile l’istanza di composizione negoziata presentata mentre era ancora pendente un concordato preventivo, anche se rinunciato. Il principio, per analogia, sconsiglia di sovrapporre le procedure.

Verifiche sul campo: due esempi di applicazione

Le due ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati di fantasia, non casi reali. Servono a mostrare come cambiano numeri e scadenze nelle due strade.

Esempio 1 – Composizione negoziata con misure protettive e calcolo del compenso dell’esperto

Dati di partenza. Impresa artigiana individuale. Media dell’attivo degli ultimi tre bilanci: 186.420 €. Ricavi lordi annui: 171.300 €. Debiti complessivi: 312.760 €. Requisiti dell’impresa minore: rispettati (attivo ≤ 300.000 €, ricavi ≤ 200.000 €, debiti ≤ 500.000 €). Creditori: 7 (una banca, Agenzia delle entrate, INPS, quattro fornitori). Una finanziaria ha avviato un pignoramento presso terzi sui crediti verso i clienti.

Sequenza.
– Istanza sulla piattaforma con richiesta di misure protettive: lunedì 2 novembre 2026.
– Accettazione dell’esperto: mercoledì 4 novembre 2026.
– Pubblicazione nel registro delle imprese di istanza e accettazione: giovedì 5 novembre 2026.
– Ricorso al tribunale per la conferma: va depositato entro venerdì 6 novembre 2026 (giorno successivo alla pubblicazione).
– Udienza fissata entro dieci giorni dal deposito: entro lunedì 16 novembre 2026.
– Ordinanza del 13 novembre 2026 che conferma le misure per 120 giorni: cessano sabato 13 marzo 2027. L’istanza di proroga, sentito l’esperto, va depositata prima della scadenza, quindi entro venerdì 12 marzo 2027. Durata massima complessiva: 240 giorni.
– Fine dell’incarico dell’esperto: 180 giorni dall’accettazione, cioè martedì 4 maggio 2027, salvo proroga.

Calcolo del compenso dell’esperto (art. 25-ter, lettura dimostrativa).
– Scaglione fino a 100.000 €: 4%-6% → da 4.000,00 € a 6.000,00 €.
– Scaglione 100.000,01-186.420 € (86.420 €): 1%-1,5% → da 864,20 € a 1.296,30 €.
– Totale base: da 4.864,20 € a 7.296,30 € (sopra il minimo di 4.000 €).
– Creditori: 7, quindi né la riduzione del 40% (fino a 5) né le maggiorazioni (da 21 in su).
– Se si conclude uno degli accordi per cui la legge prevede il raddoppio, la base raddoppia: da 9.728,40 € a 14.592,60 €. Va precisato che l’applicazione del raddoppio agli accordi dell’art. 25-quater, comma 3, è una lettura da verificare, perché l’art. 25-ter, comma 6, richiama gli accordi dell’art. 23.
– In più: diritti di segreteria (252 €), rimborso delle spese documentate dell’esperto, costi dei consulenti dell’impresa.

Esito. Il pignoramento presso terzi della finanziaria resta bloccato per tutta la durata delle misure confermate. Se la banca e due fornitori firmano un contratto di rinegoziazione, quei rapporti vengono regolati; l’Agenzia delle entrate e l’INPS, se non aderiscono a un accordo transattivo, restano creditori per l’intero.

Esempio 2 – Trattative fallite e passaggio al concordato minore con voto

Dati di partenza. Stessa impresa. La trattativa si chiude senza accordo il 4 maggio 2027 perché i creditori pubblici non aderiscono e due fornitori rifiutano. Crediti ammessi al voto (tutti chirografari, o degradati a chirografo per la parte non coperta dal valore dei beni):
– Banca: 181.400 € (58,0%)
– Agenzia delle entrate: 64.310 € (20,6%)
– INPS: 22.950 € (7,3%)
– Quattro fornitori: 44.100 € in totale (14,1%)
– Totale: 312.760 €

Proposta. Pagamento del 31% in cinque anni con i flussi della prosecuzione dell’attività, più 18.700 € apportati da un familiare. La relazione dell’OCC attesta che nella liquidazione controllata i chirografari otterrebbero circa il 17%.

Sequenza.
– Deposito del ricorso: lunedì 17 maggio 2027.
– Decreto di apertura con misure protettive su istanza: lunedì 7 giugno 2027.
– Termine per le dichiarazioni dei creditori (30 giorni): mercoledì 7 luglio 2027.

Calcolo delle maggioranze.
– Voti: banca sì; due fornitori sì; due fornitori no; Agenzia delle entrate no; INPS no.
– Maggioranza dei crediti: la banca da sola ha il 58%, quindi è superata.
– Poiché un solo creditore detiene la maggioranza dei crediti, serve anche la maggioranza per teste dei voti espressi (art. 79, comma 1): 3 sì contro 4 no. La maggioranza per teste non è raggiunta.
– Cram down fiscale e contributivo (art. 80, comma 3): l’adesione di Agenzia delle entrate e INPS è determinante, perché con il loro voto i sì per teste sarebbero 5 contro 2. Se la proposta, anche sulla base della relazione dell’OCC, è per loro conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria (31% contro circa 17%), il giudice può omologare anche senza la loro adesione.

Esito. Con l’omologa la proposta vincola tutti i creditori anteriori, compresi i due fornitori dissenzienti. Eseguito il piano, il debito residuo falcidiato non è più esigibile dall’impresa. Il familiare che aveva firmato una fideiussione per la banca, invece, resta esposto (art. 79, comma 5). Se invece il voto fosse mancato anche con il cram down, il giudice dichiarerebbe inefficaci le misure e, su istanza del debitore, potrebbe aprire la liquidazione controllata (art. 80, comma 5).

Casi particolari

L’impresa già insolvente

L’art. 25-quater, comma 1, parla di squilibrio che rende “probabile” la crisi o l’insolvenza. Se l’impresa è già insolvente in modo irreversibile, la composizione negoziata rischia di essere archiviata subito per mancanza di prospettive di risanamento, e il tempo speso in trattative si traduce in tempo perso. In questi casi la diagnosi deve verificare se è più corretto andare direttamente al concordato minore (se c’è continuità o un apporto esterno) o alla liquidazione controllata.

L’impresa cessata o cancellata

La composizione negoziata presuppone un’impresa da risanare: se l’attività è cessata, manca la sua ragione d’essere. Anche il concordato minore ha un limite: la Cassazione (Cass. Sez. I n. 20141 del 16/6/2026, riportata da iusletter) ha ritenuto inammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato. Lo studio CNDCEC-FNC del 29/4/2026 sul concordato minore documenta orientamenti di merito non uniformi sul punto e la possibilità, in alcuni casi, di accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore per debiti derivanti dalla precedente attività. Per chi ha chiuso l’impresa, quindi, nessuna delle due strade è scontata.

Il concordato minore liquidatorio con risorse esterne

Fuori dalla continuità, il concordato minore è ammesso solo con un apporto esterno che aumenti in misura apprezzabile l’attivo (art. 74, comma 2). Lo studio CNDCEC-FNC riporta pronunce di merito che lo ammettono quando le risorse aumentano l’attivo e ogni creditore riceve almeno qualcosa (Trib. Campobasso 14/1/2025, Trib. Terni 17/9/2025, Trib. Bolzano 12/11/2025) e altre più restrittive (Trib. Rimini 8/7/2024). La composizione negoziata, se si conclude con una liquidazione, porta invece verso il concordato semplificato (art. 25-quater, comma 4, lett. c).

Il debito fiscale rilevante

Quando il Fisco è il creditore principale, il confronto pende spesso verso il concordato minore, per il cram down dell’art. 80, comma 3. Inoltre la Cassazione (Cass. n. 14555/2026, riportata da Fiscal Focus del 20/5/2026) ha affermato che nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari non richiede necessariamente una proposta di transazione fiscale, perché il rinvio alle norme del concordato preventivo opera solo nei limiti della compatibilità. Nella composizione negoziata, invece, l’unico canale è l’accordo transattivo volontario dell’art. 23, comma 2-bis.

I garanti e i soci

I fideiussori non sono protetti né dall’una né dall’altra strada in via automatica. Nella composizione negoziata, Trib. Avellino 5/12/2022 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026) ha escluso l’estensione delle misure al patrimonio dei fideiussori, mentre Trib. Venezia 6/2/2023 l’ha ammessa per i garanti che hanno messo i propri beni a disposizione del risanamento. Nel concordato minore, l’art. 79, comma 5, fa salvi i diritti verso coobbligati e fideiussori.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, imposta la scelta tra le due strade confrontando sullo stesso caso la mappa dei creditori, le maggioranze raggiungibili e i tempi di protezione.

Domande frequenti

Posso chiedere la composizione negoziata se ho già un pignoramento in corso?

Sì. La composizione negoziata è proprio uno degli strumenti per fermare le azioni esecutive durante le trattative, ma la protezione non è automatica. Occorre chiedere le misure protettive, ottenere la pubblicazione nel registro delle imprese e depositare il ricorso di conferma al tribunale entro il giorno successivo alla pubblicazione. Il tribunale decide la durata (da 30 a 120 giorni, prorogabili fino a 240). Le domande dirette a cancellare un’ipoteca o a recuperare somme già pignorate, secondo Trib. Milano 4/7/2025, non rientrano tra le misure ammissibili.

Se un creditore importante dice di no, la composizione negoziata è inutile?

Non necessariamente, ma cambia funzione. Il contratto vincola solo chi firma, quindi un creditore decisivo contrario può impedire la soluzione negoziata. Le trattative restano però utili per preparare un concordato minore: si conoscono le posizioni, si raccolgono adesioni e, grazie all’art. 25-quater, comma 4, si può presentare la domanda di concordato minore al termine del percorso. In quel caso il dissenso del singolo creditore può essere superato dal voto della maggioranza.

Il concordato minore mi libera da tutti i debiti?

Dalla parte falcidiata dei crediti vincolati dall’omologa, sì, una volta eseguito il piano. Restano però esposti i fideiussori e i coobbligati (art. 79, comma 5). Inoltre la domanda è inammissibile se il debitore è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti o per due volte (art. 77). La composizione negoziata, invece, non produce esdebitazione: ogni riduzione del debito dipende dalla rinuncia volontaria del singolo creditore.

Quanto dura ciascuna procedura?

La composizione negoziata ha una durata definita: 180 giorni dall’accettazione dell’esperto, con una proroga fino a ulteriori 180. Il concordato minore non ha una durata complessiva fissata dalla legge: dipende dall’istruttoria dell’OCC, dai tempi del decreto di apertura, dal termine di voto (non oltre 30 giorni) e da eventuali contestazioni. Il piano omologato, poi, si esegue negli anni previsti. Per entrambe, la sospensione feriale di agosto non si applica (art. 9 CCII).

Si sa in giro che ho avviato una di queste procedure?

Dipende. Senza misure protettive, la composizione negoziata resta riservata tra l’imprenditore, l’esperto e i creditori coinvolti. Se si chiedono le misure, l’istanza viene pubblicata nel registro delle imprese. Il concordato minore è sempre pubblico: il decreto di apertura viene pubblicato sul sito del tribunale o del Ministero e, per l’imprenditore, nel registro delle imprese. Chi teme ricadute commerciali dalla pubblicità deve valutarlo con attenzione.

Posso fare le due procedure contemporaneamente?

No. Per accedere alla composizione negoziata l’impresa minore deve attestare di non aver depositato ricorso per concordato minore (art. 25-quater, comma 2). La strada corretta è la sequenza: prima la composizione negoziata, poi, se le trattative non bastano, il concordato minore come previsto dal comma 4. Il caso limite è quello di chi ha già depositato e poi rinunciato al concordato: in un caso relativo al concordato preventivo, Cass. n. 31856/2025 ha ritenuto inammissibile l’istanza presentata con la procedura ancora pendente.

Il quadro giurisprudenziale

Va precisato che sull’art. 25-quater non risultano, alla data di questo articolo, pronunce specifiche dedicate alle imprese sotto soglia: i principi applicabili si ricavano dalla giurisprudenza sulla composizione negoziata in generale (che, nel merito, è in gran parte priva di numero) e da quella sul concordato minore. Le pronunce di merito sono citate come riportate nelle fonti indicate.

Sulla composizione negoziata e le misure protettive

  1. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 241 del 5/1/2026. La riserva del tribunale sulla domanda di apertura della procedura concorsuale non impedisce al debitore di difendersi, ad esempio con il reclamo contro il diniego delle misure; ma il debitore non ha diritto a un rinvio d’ufficio, e il termine di 15 giorni del reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., richiamato dall’art. 19, corre comunque. Rilevanza: conferma che i termini delle misure protettive non si allungano per prassi.
  2. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3634 del 12/2/2025. Il debitore non ha un diritto pieno a ottenere un rinvio dell’istruttoria per impugnare la revoca delle misure della composizione negoziata o per accedere ad altre procedure; il diniego del rinvio è viziato solo se si dimostra un pregiudizio concreto al diritto di difesa. Rilevanza: chi vuole passare da una procedura all’altra deve muoversi in tempo.
  3. Cass. civ., Sez. I, n. 31856/2025 (EC News, 27/1/2026). È inammissibile l’istanza di composizione negoziata presentata mentre è ancora pendente un concordato preventivo, anche se rinunciato; il tribunale può verificarlo. Rilevanza: per analogia, il divieto di sovrapporre le strade e l’importanza della sequenza.
  4. Trib. Reggio Emilia 7/10/2025 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). Il divieto di pronunciare l’apertura della procedura liquidatoria opera fino alla conclusione o all’archiviazione delle trattative, senza un termine fisso. Rilevanza: delimita la portata della protezione nella composizione negoziata.
  5. Trib. Milano 4/7/2025 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). La cancellazione di un’ipoteca e la restituzione di somme pignorate sono domande cautelari inammissibili in questa sede. Rilevanza: le misure fermano le azioni, non le cancellano.
  6. Trib. Lanciano 17/10/2025 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). Le misure cautelari possono estendersi oltre i 240 giorni, fino a dodici mesi complessivi, se necessario. Rilevanza: distingue le misure cautelari da quelle protettive, che hanno il tetto di 240 giorni.
  7. Trib. Avellino 5/12/2022 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). Le misure non si estendono al patrimonio dei fideiussori. Rilevanza: i garanti devono essere tutelati con strumenti propri.

Sui costi della composizione negoziata

  1. Trib. Milano n. 9567 del 5/11/2024 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026, in massima). Nella determinazione del compenso dell’esperto prevale l’accordo tra le parti; la liquidazione vale come prova scritta ai fini del decreto ingiuntivo. Rilevanza: il costo dell’esperto va concordato e pianificato.
  2. Trib. Bologna n. 26 del 30/1/2024 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026, in massima). Pronuncia sulla proroga dell’incarico dell’esperto. Rilevanza: la durata della composizione negoziata può estendersi oltre i primi 180 giorni.

Sul concordato minore

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14800 del 18/5/2026 (massima su Brocardi). Non esiste un autonomo requisito di meritevolezza, ma accesso e permanenza nella procedura richiedono un adempimento corretto e veritiero degli oneri informativi. Rilevanza: la trasparenza documentale è la condizione d’ingresso del concordato minore.
  2. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28574 del 28/10/2025 (massima su Brocardi). La violazione delle regole sul trattamento dei creditori e sull’ordine delle cause di prelazione rende inammissibile la proposta, anche d’ufficio, senza contrasto con la tassatività dell’art. 77. Rilevanza: classi e maggioranze non permettono di scavalcare l’ordine dei privilegi.
  3. Cass. civ., Sez. I, n. 17481/2025 (massima su Brocardi). Il provvedimento che dichiara inammissibile la proposta non ha natura decisoria e non è ricorribile in cassazione ex art. 111 Cost.; sono ricorribili i provvedimenti emessi sul reclamo contro l’omologa o il diniego. Rilevanza: contro l’inammissibilità conta il reclamo nei 30 giorni.
  4. Cass. civ., Sez. I, n. 6865 del 14/3/2025 (iusletter). Il compenso del gestore è prededucibile, ma non può gravare sul ricavato dei beni ipotecati. Rilevanza: incide sul costo effettivo e sulla convenienza per i creditori garantiti.
  5. Cass. n. 14555/2026 (Fiscal Focus, 20/5/2026). Nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari non richiede necessariamente la transazione fiscale; l’art. 88 non si applica automaticamente. Rilevanza: differenza netta rispetto alla composizione negoziata, dove con il Fisco serve un accordo.
  6. Cass. civ., Sez. I, n. 20141 del 16/6/2026 (iusletter). È inammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato. Rilevanza: il fattore tempo vale anche per il concordato minore.
  7. Trib. Roma, Sez. XIV, n. 753 del 22/9/2025 (NT+ Diritto). Omologa del concordato minore di un professionista con cram down sul Fisco e applicazione della regola della priorità relativa. Rilevanza: mostra in concreto lo strumento che la composizione negoziata non offre.
  8. Trib. Campobasso 14/1/2025, Trib. Terni 17/9/2025, Trib. Bolzano 12/11/2025 (studio CNDCEC-FNC 29/4/2026). Il concordato minore liquidatorio è ammissibile se le risorse esterne aumentano l’attivo e ogni creditore riceve almeno una parte. Rilevanza: requisito dell’art. 74, comma 2, per chi non prosegue l’attività.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio lavora sul bivio tra composizione negoziata e concordato minore con un metodo diagnostico. Questi sono gli strumenti concreti.

  1. Verifichiamo i requisiti dell’impresa minore sui tre esercizi (attivo, ricavi, debiti), sui bilanci o sulle dichiarazioni fiscali, prima di scegliere l’organo a cui rivolgersi.
  2. Costruiamo la mappa dei creditori: importi, privilegi, garanzie di terzi, creditori esclusi dal voto, per stabilire se una trattativa individuale può bastare o se serve una maggioranza.
  3. Simuliamo le maggioranze dell’art. 79 con i dati reali, compresa la maggioranza per teste e l’effetto del silenzio-assenso, e verifichiamo se il cram down dell’art. 80, comma 3, è praticabile.
  4. Predisponiamo l’istanza di composizione negoziata sulla piattaforma telematica con i documenti dell’art. 17, comma 3, come richiamati dall’art. 25-quater, e la dichiarazione del comma 2.
  5. Redigiamo e depositiamo il ricorso per la conferma delle misure protettive entro il giorno successivo alla pubblicazione, con piano finanziario semestrale e progetto di piano, e seguiamo l’udienza e l’eventuale reclamo.
  6. Assistiamo l’impresa nelle trattative con banche, fornitori ed enti, e prepariamo i contratti e gli accordi dell’art. 25-quater, comma 3, compreso l’eventuale accordo transattivo fiscale.
  7. Prepariamo la proposta e il piano di concordato minore con l’OCC, curando la documentazione dell’art. 75 e i valori di liquidazione che la relazione deve attestare.
  8. Gestiamo il passaggio dalla composizione negoziata al concordato minore nei tempi dell’art. 25-quater, comma 4, evitando sovrapposizioni tra procedure.
  9. Difendiamo l’omologa contro le contestazioni sulla convenienza e impugniamo i provvedimenti sfavorevoli nei termini di legge.
  10. Valutiamo le alternative (concordato semplificato, liquidazione controllata, esdebitazione) se le due strade principali non sono percorribili.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema due abilitazioni pesano più delle altre. Come Esperto Negoziatore, l’Avvocato conosce la composizione negoziata dal lato di chi la conduce: le domande che l’esperto pone, i documenti che controlla, le ragioni per cui un’istanza viene archiviata. Come Gestore della crisi e fiduciario di un OCC, conosce il concordato minore dal lato dell’organismo che attesta i valori e raccoglie i voti. La qualifica di cassazionista assicura la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea anche nei reclami contro l’omologa o il diniego.

Lo staff multidisciplinare unisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: i commercialisti ricostruiscono i bilanci, il piano finanziario e i valori di liquidazione; gli avvocati curano gli atti, le udienze e i rapporti con creditori, esperto e OCC. Lo Studio si impegna sui mezzi: analisi, strategia e atti; l’esito dipende dai creditori, dall’esperto o dall’OCC e dal giudice.

In sintesi

La composizione negoziata è la strada giusta quando l’impresa minore è ancora risanabile, i creditori decisivi sono pochi e disponibili e serve una soluzione riservata: è stragiudiziale, guidata da un esperto, con misure protettive da chiedere e confermare, e produce contratti che vincolano solo chi firma. Il concordato minore è la strada giusta quando serve imporre la soluzione alla minoranza: è giudiziale, assistito dall’OCC, funziona con il voto a maggioranza e il cram down, vincola tutti i creditori e porta all’esdebitazione per la parte falcidiata. Grazie all’art. 25-quater, comma 4, le due strade si possono percorrere in sequenza, ma solo in quest’ordine.

Lo Studio Monardo è attrezzato proprio per questa scelta perché l’Avvocato è sia Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 sia Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: può valutare entrambe le procedure dall’interno, con lo staff di avvocati e commercialisti, e mantenere la stessa linea fino all’ultimo grado di giudizio.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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