La domanda, di solito, arriva dopo una prima composizione negoziata andata male. L’esperto ha chiuso il fascicolo, i creditori non hanno firmato nulla, le misure protettive sono scadute o non sono mai state confermate, e l’imprenditore si chiede se può ripartire da capo: nuova istanza, nuovo esperto, nuovo scudo. La risposta breve è sì, ma non quando vuoi e non come vuoi. La legge fissa un calendario preciso, e quel calendario lo conoscono bene soprattutto i creditori: sono loro, non la camera di commercio, a controllare per primi se la seconda istanza arriva troppo presto, se ripete la prima con un’etichetta nuova, se serve solo a guadagnare tempo.
Per questo conviene rovesciare la prospettiva. Invece di chiederti soltanto “posso ripresentarla?”, chiediti “che cosa farà il mio creditore quando la vedrà ricomparire?”. Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle: sa quali contestazioni arriveranno all’udienza, quali termini il creditore controllerà, quando chiederà la revoca delle misure e quando, invece, gli converrà sedersi al tavolo.
In questo articolo trovi il testo esatto dell’art. 17, comma 9, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) nel testo vigente a ottobre 2026, le sei mosse con cui un creditore reagisce a istanze ripetute o abusive, i limiti che la legge gli impone e le contromosse dell’imprenditore: un’istanza davvero diversa, il concordato minore, il concordato semplificato, il cambio di strumento.
Lo Studio Monardo segue questa materia per una ragione precisa, che deriva dalle competenze certificate dell’Avvocato: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè appartiene alla stessa figura professionale che conduce le composizioni negoziate e ne conosce dall’interno archiviazioni, relazioni finali e rapporti con i creditori. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, e questo conta quando la seconda istanza riguarda un’impresa minore e la vera alternativa diventa il concordato minore o la liquidazione controllata. Infine, da avvocato cassazionista, può seguire il contenzioso sulle misure protettive e sulla liquidazione fino all’ultimo grado.
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Chi hai di fronte: il creditore che vede tornare la stessa impresa al tavolo
Prima di parlare di termini e di commi, conviene capire come ragiona chi sta dall’altra parte. Nella composizione negoziata i creditori tipici sono quattro: la banca (affidamenti, mutui chirografari o ipotecari, anticipi su fatture), il fornitore strategico con un credito commerciale rilevante, l’ente impositore o previdenziale, e talvolta il locatore o la società di leasing. Hanno interessi diversi, ma davanti a una seconda istanza ragionano tutti allo stesso modo: la prima composizione negoziata è stata un costo per loro, e la seconda lo sarà ancora di più.
Pensa a cosa ha già sopportato il creditore nella prima procedura. Se c’erano misure protettive, non ha potuto avviare o proseguire le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa per un periodo che, tra conferma e proroga, poteva arrivare fino a 240 giorni. Ha partecipato a incontri con l’esperto, ha letto piani e situazioni patrimoniali, ha magari tenuto aperte linee di credito o continuato a fornire merce. E alla fine si è ritrovato con un’archiviazione, cioè senza accordo e con un credito più vecchio e quindi più difficile da recuperare. Quando vede ricomparire la stessa impresa con una nuova istanza, il suo primo pensiero non è “vediamo il nuovo piano”, ma “quanto tempo mi costerà questa volta, e che cosa ho ottenuto la volta scorsa?”.
Dal suo punto di vista, conviene distinguere due scenari.
Nel primo la seconda istanza è seria: arriva dopo un cambiamento reale (un nuovo socio, un investitore, la perdita di un ramo in perdita, una commessa importante, la cessione di un immobile non strategico) e propone qualcosa che la prima volta non c’era. In questo scenario al creditore razionale può convenire trattare, perché l’alternativa (una liquidazione) gli restituirebbe meno e più tardi.
Nel secondo la seconda istanza è difensiva: arriva quando un creditore ha già depositato o sta per depositare un ricorso per la liquidazione, oppure quando un’esecuzione sta per arrivare alla vendita, e ripropone lo stesso piano con date aggiornate. In questo scenario il creditore la legge come un tentativo di comprare altro tempo, e reagisce con tutti gli strumenti che il codice gli mette a disposizione.
La convenienza del creditore è quindi la chiave di lettura di tutto quello che segue. Non è un nemico per partito preso: è un operatore economico che confronta il valore atteso di due strade. Da una parte la trattativa, con un esito incerto ma potenzialmente migliore; dall’altra l’aggressione (esecuzione individuale, ricorso per liquidazione giudiziale o controllata), con un esito più prevedibile ma spesso più povero. Ogni elemento che rende la seconda istanza credibile sposta il calcolo verso la trattativa; ogni elemento che la fa sembrare una replica la sposta verso l’aggressione.
C’è poi un fattore che il creditore conosce benissimo e che l’imprenditore spesso sottovaluta: la seconda volta il creditore parte con più informazioni. Ha già visto i bilanci, l’elenco dei creditori, la Centrale dei rischi, il piano finanziario semestrale. Sa dove la prima proposta era debole. Sa se l’imprenditore ha rispettato i pagamenti correnti durante le trattative. E sa, soprattutto, se l’archiviazione è arrivata perché l’esperto non vedeva prospettive di risanamento o perché l’imprenditore ha chiesto di chiudere. Questa differenza, come vedremo, cambia tutto: cambia il termine per ripresentare l’istanza e cambia la credibilità del secondo tentativo.
Infine il creditore valuta i propri costi. Opporsi alla conferma delle misure protettive richiede un avvocato, una memoria, la partecipazione all’udienza; chiedere la liquidazione richiede un ricorso, la prova del credito e, per la liquidazione controllata, che i debiti scaduti e non pagati superino una certa soglia. Un creditore con un credito piccolo spesso non si muove da solo: aspetta che si muova la banca o il fornitore più esposto. Un creditore con un credito grande, invece, ha tutto l’interesse a presidiare ogni passaggio. Capire chi, tra i tuoi creditori, ha la forza e la convenienza per contrastare la seconda istanza è il primo lavoro da fare, prima ancora di compilare il modulo sulla piattaforma.
Prima mossa: il creditore conta i mesi e verifica il comma 9
La mossa
La prima cosa che il creditore farà, appena vede pubblicata nel registro delle imprese una nuova istanza di misure protettive o riceve la convocazione del nuovo esperto, è controllare la data della precedente archiviazione. Il riferimento è l’art. 17, comma 9, CCII, che nel testo vigente (Brocardi, aggiornato al 12 agosto 2026) recita:
«In caso di archiviazione dell’istanza di cui al comma 1, l’imprenditore non può presentare una nuova istanza prima di un anno dall’archiviazione. Se l’archiviazione è richiesta dall’imprenditore con istanza depositata con le modalità previste nel comma 1 entro due mesi dall’accettazione dell’esperto, il termine di cui al primo periodo è ridotto, per una sola volta, a quattro mesi.»
Il comma 9 non è stato toccato dal D.Lgs. 136/2024 (il correttivo ha modificato i commi 3, 5, 6, 7 e 8 dello stesso articolo e ha aggiunto il comma 3-bis) e la pagina Brocardi consultata non segnala modifiche del D.Lgs. 147/2026 su questo articolo.
Per l’impresa minore la regola è la stessa. L’art. 25-quater, comma 5, CCII, che disciplina la composizione negoziata delle imprese sotto soglia, richiama espressamente «l’articolo 17, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10», in quanto compatibili. Il comma 9 è nell’elenco: anche l’impresa minore che ha visto archiviare la propria istanza deve rispettare l’anno o, alle condizioni previste, i quattro mesi.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene partire da qui perché è la verifica più economica: basta una visura e un calendario. Se la nuova istanza è stata presentata prima del termine, il creditore ha un argomento formale, oggettivo, che non richiede di discutere il merito del piano. Lo farà valere all’udienza sulla conferma delle misure protettive, nella richiesta di revoca o nel ricorso per liquidazione.
Il creditore preferisce invece non insistere su questo punto quando il termine è chiaramente rispettato: a quel punto la discussione si sposta sul contenuto della nuova istanza, e lì il lavoro (e la spesa) aumenta.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe, perché la legge è precisa e il creditore non può allargarla a piacere.
Primo limite: il divieto riguarda la nuova istanza, non la vita dell’impresa. Il comma 9 impedisce di presentare una nuova istanza di nomina dell’esperto prima del termine. Non impedisce all’imprenditore di trattare privatamente con i creditori, di proporre un accordo stragiudiziale, di depositare una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi (per l’impresa minore, ad esempio, un concordato minore). Il creditore che sostiene che, dopo un’archiviazione, l’impresa debba restare ferma per un anno sta leggendo nella norma qualcosa che non c’è.
Secondo limite: il termine decorre dall’archiviazione, non dall’istanza né dalla relazione finale. Il testo dice «prima di un anno dall’archiviazione». La data rilevante è quella del provvedimento di archiviazione. Per questo, nel fascicolo, occorre sempre recuperare la comunicazione della camera di commercio e, se l’istanza di misure protettive era stata pubblicata, l’iscrizione dell’archiviazione nel registro delle imprese (art. 17, comma 8: «L’archiviazione è iscritta nel registro delle imprese in presenza di una istanza di applicazione delle misure protettive e cautelari pubblicata nel medesimo registro»).
Terzo limite: il termine breve di quattro mesi ha tre condizioni, tutte scritte. L’archiviazione deve essere chiesta dall’imprenditore; la richiesta va depositata con le modalità del comma 1 (cioè sulla piattaforma telematica); deve arrivare entro due mesi dall’accettazione dell’esperto. In più, la riduzione vale «per una sola volta». Se mancano le condizioni, si torna all’anno; ma se ci sono, il creditore non può pretendere che l’imprenditore aspetti dodici mesi.
Quarto limite: il comma 9 non distingue in base alle misure protettive. È un punto che crea molti equivoci. Il testo letterale non dice che l’anno si applica solo se nella prima procedura erano state concesse misure protettive, né che si allunga se le misure erano state confermate o prorogate. Il divieto scatta per il solo fatto dell’archiviazione. Le misure protettive già godute contano, ma su un altro piano: quello della durata massima delle protezioni e della proporzionalità, che vedremo nella terza mossa.
Restano aperti alcuni punti che la norma non risolve espressamente e che vanno presentati come letture, non come certezze. Il comma 8 prevede che, al termine dell’incarico, l’esperto comunichi l’archiviazione dell’istanza; secondo una lettura piana del testo l’archiviazione chiude ogni composizione negoziata, anche quella in cui le trattative sono terminate per decorso dei 180 giorni (più l’eventuale proroga di altri 180 prevista dal comma 7) senza una soluzione. In quel caso il termine annuale si applica. Più incerto è il caso in cui la prima composizione si sia chiusa con un accordo che poi non è stato eseguito: il testo non lo esclude, e la prudenza suggerisce di trattare anche questa ipotesi come soggetta al comma 9.
La tua contromossa
E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. La contromossa chiave è decidere in fretta, nei primi due mesi della prima procedura, se la composizione ha senso: se capisci entro sessanta giorni dall’accettazione dell’esperto che il piano non regge, chiedere tu l’archiviazione sulla piattaforma ti lascia la possibilità di ripresentarti dopo quattro mesi invece che dopo un anno. È una carta che si gioca una volta sola, e va giocata consapevolmente.
Se invece il termine è già lungo, la contromossa è usare il tempo di attesa per costruire la discontinuità che renderà credibile la seconda istanza (nuove risorse, nuovo piano, nuovi soggetti) oppure valutare uno strumento diverso, che il comma 9 non preclude.
Infine, ricorda che nella nuova istanza dovrai rendere una dichiarazione sostitutiva sulle procedure pendenti (art. 17, comma 3, lettera d) e, per l’impresa minore, la dichiarazione dell’art. 25-quater, comma 2, che riguarda «la pendenza di una procedura di liquidazione controllata» e contiene l’attestazione di non avere depositato ricorso per concordato minore (art. 74) e, per le imprese agricole, anche per accordo di ristrutturazione (art. 57). Una dichiarazione imprecisa sulla prima procedura è il regalo più grande che puoi fare al creditore.
Le pronunce che ti proteggono
La Cassazione, con la sentenza della Prima Sezione n. 31856/2025 (commentata da EC News il 27 gennaio 2026 e da dirittobancario.it il 30 aprile 2026), ha affermato che il tribunale investito della domanda di fallimento può verificare incidenter tantum se l’istanza di composizione negoziata era ammissibile. Nel caso deciso l’istanza era stata presentata mentre pendeva un concordato preventivo con riserva, in violazione dell’art. 23, comma 2, D.L. 118/2021: mancava quindi il presupposto per accedere alla procedura e per ottenere le misure protettive. La pronuncia riguarda il regime del D.L. 118/2021 e del fallimento, ma il principio di fondo è trasferibile: il controllo sull’ammissibilità dell’istanza non spetta solo alla camera di commercio. Il creditore che vuole far valere il comma 9 può chiedere al giudice di verificarlo; l’imprenditore che rispetta i termini ha, a sua volta, un dato oggettivo da opporre.
Utile anche il Tribunale di Verona, 25 novembre 2022 (dal massimario della Camera di commercio di Prato-Pistoia): le misure protettive sono state revocate de plano perché l’istanza era stata presentata al segretario generale della camera di commercio invece che alla commissione, trattandosi di un’impresa sopra soglia. Un vizio dell’istanza si riflette direttamente sulle protezioni.
Seconda mossa: il creditore si oppone alla conferma delle misure protettive
La mossa
Se la seconda istanza rispetta il comma 9, il creditore sposta la partita in tribunale. Quando l’imprenditore chiede misure protettive con l’istanza, deve depositare il ricorso per la conferma entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto (art. 19, comma 1, CCII). Il tribunale fissa l’udienza entro dieci giorni dal deposito (comma 3); all’udienza sente le parti e l’esperto, può assumere informazioni dai creditori e decide con ordinanza sulla durata delle misure, che deve essere «non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni» (comma 4). È qui che il creditore si presenta, con una memoria, per chiedere che le misure non siano confermate o siano limitate a certi creditori o a certe iniziative.
Gli argomenti tipici contro una seconda istanza sono tre: la mancanza di prospettive di risanamento (già certificata, di fatto, dalla prima archiviazione); la mancanza di novità rispetto al primo piano; la funzione puramente dilatoria della domanda.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
L’udienza di conferma è il momento in cui il creditore spende meno per ottenere di più. Se le misure non vengono confermate, il blocco delle azioni esecutive viene meno e il creditore torna libero di agire; se vengono confermate solo nei confronti di alcuni creditori, chi resta fuori può proseguire. Il creditore preferisce non opporsi quando sa di essere tra i pochi che non verrebbero comunque colpiti dalle misure (perché il ricorso le chiede in modo selettivo) o quando il nuovo piano gli offre qualcosa di concreto, come il pagamento integrale e rapido del suo credito.
I suoi limiti
Il creditore non può bloccare da solo la conferma: decide il tribunale, sentito l’esperto. La sua opposizione è un contributo istruttorio, non un veto. E il giudice valuta un elemento preciso: se il risanamento è ragionevolmente perseguibile.
Il creditore non può limitarsi a ricordare che la prima procedura è fallita. L’archiviazione precedente è un indizio, non una presunzione: se la nuova istanza porta elementi nuovi, il tribunale deve esaminarli. Allo stesso modo, i tribunali hanno chiarito che l’insolvenza, da sola, non preclude l’accesso alla composizione negoziata e alle misure: conta la mancanza di ragionevoli prospettive di risanamento.
Ci sono anche limiti che giocano contro l’imprenditore, e il creditore li conosce. Il deposito del ricorso è un passaggio rigido: «L’omesso o il ritardato deposito del ricorso è causa di inefficacia delle misure previste dall’articolo 18, comma 1» (art. 19, comma 1). Se nella prima procedura le misure erano cadute per un ritardo, ripresentare soltanto il ricorso non basta: occorre ripercorrere tutto il procedimento.
La tua contromossa
La contromossa non è negare il fallimento del primo tentativo, ma spiegarlo. Una seconda istanza regge all’udienza se dimostra una discontinuità reale e misurabile rispetto alla prima: un piano finanziario semestrale diverso, risorse che prima non c’erano, una diversa composizione dell’attivo, nuovi soggetti disposti a investire, la chiusura delle attività in perdita. E deve essere coerente con un risanamento, non con una liquidazione mascherata.
Sul piano tecnico conviene: chiedere misure selettive, limitate ai creditori la cui azione metterebbe davvero a rischio le trattative, invece di un blocco generalizzato che il giudice potrebbe ritenere sproporzionato; allegare un confronto esplicito tra il primo e il secondo piano; chiedere all’esperto, prima dell’udienza, di esprimere il proprio parere sulla funzionalità delle misure; pagare con regolarità i debiti correnti. Quest’ultimo punto è decisivo: l’art. 18, comma 3, ricorda che durante le misure «non sono inibiti i pagamenti», e un’impresa che continua ad accumulare debiti nuovi dimostra al giudice che la seconda istanza serve solo a scaricare il costo della crisi sui fornitori.
Il punto, come osserva l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, è che il giudice della conferma guarda al futuro dell’impresa, ma lo fa con gli occhi del primo fallimento: la seconda istanza deve rispondere, punto per punto, alle ragioni per cui la prima è stata archiviata.
Le pronunce che ti proteggono
Il Tribunale di Lecco, 2 gennaio 2023, ha escluso che l’insolvenza in sé impedisca l’accesso: ciò che conta è la mancanza di ragionevoli prospettive di risanamento, che rende irreversibile la crisi. È l’argomento da opporre al creditore che si limita a dire “è insolvente, quindi niente misure”.
Sul versante opposto, i giudici hanno negato la conferma quando il quadro era compromesso. Il Tribunale di Salerno, 13 febbraio 2023, ha negato le misure in presenza di insolvenza irreversibile, flussi di cassa inadeguati e un piano di risanamento ancora embrionale. Il Tribunale di Viterbo, 14 febbraio 2022, ha giustificato il diniego con un marcato squilibrio economico-finanziario, sottolineando che la procedura non deve avere funzione dilatoria. Il Tribunale di Bergamo, 15 marzo 2022, ha escluso la conferma quando la liquidazione è l’unico mezzo per soddisfare i creditori. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 10 gennaio 2025, ha ritenuto che un piano con finalità squisitamente liquidatorie escluda le misure degli artt. 18 e 19, e il Tribunale di Verona, 10 giugno 2025 (in senso conforme il Tribunale di Como, 10 luglio 2025), ha aggiunto che il piano meramente liquidatorio non giustifica la conferma neppure se promette ai creditori più della liquidazione giudiziale.
Sul piano procedurale, il Tribunale di Trani, 5 settembre 2022, ha chiarito che, dopo un rigetto per tardività, non basta riproporre il solo ricorso per la conferma: occorre ripercorrere l’intero iter, amministrativo e giurisdizionale. Nello stesso senso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, 7 novembre 2024: per la nuova domanda prevista dall’art. 19, comma 3, ultimo periodo, l’imprenditore deve reiterare il procedimento dell’art. 18, altrimenti la domanda è inammissibile. Il Tribunale di Genova, 13 marzo 2023, pur riconoscendo la perentorietà del termine dell’art. 19, ha accolto per economia processuale una domanda subordinata di fissazione dell’udienza senza un nuovo procedimento, con effetti dalla concessione: una via stretta, ma da conoscere.
Terza mossa: il creditore somma i tempi e contesta le protezioni “di riserva”
La mossa
Quando la seconda istanza è formalmente corretta e il piano non è palesemente liquidatorio, il creditore più attrezzato gioca la carta del tempo. Il suo ragionamento è semplice: le protezioni non possono durare all’infinito, e quelle già godute nella prima procedura contano. La durata delle misure in una singola composizione negoziata è scandita dall’art. 19: da trenta a centoventi giorni con l’ordinanza di conferma (comma 4), con possibilità di proroga per il tempo necessario al buon esito delle trattative, ma con una durata complessiva che non può superare i duecentoquaranta giorni (comma 5). A questo si aggiunge il limite generale di durata delle misure protettive, che i tribunali ricavano dall’art. 8 CCII e leggono come un limite di dodici mesi riferito alla medesima crisi.
Il creditore, quindi, chiede al giudice di contare tutto: i giorni di protezione della prima composizione, quelli di eventuali procedure successive, e quelli che l’imprenditore chiede ora. E se l’imprenditore, per aggirare il limite, chiede misure cautelari “atipiche” con lo stesso contenuto delle misure protettive, il creditore ne contesta la natura elusiva.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
È una mossa efficace perché sposta la discussione dal merito (difficile da contestare) a un dato aritmetico. Un creditore che ha già subito otto mesi di blocco nella prima procedura ha un argomento potente: la protezione è un sacrificio imposto ai creditori, e la legge lo vuole limitato. Il creditore preferisce non usarla quando la prima procedura si è chiusa presto e con poche protezioni (ad esempio con un’archiviazione chiesta dall’imprenditore nei primi due mesi, magari senza misure confermate): in quel caso i numeri non lo aiutano.
I suoi limiti
Il limite di durata riguarda la medesima crisi, non ogni crisi futura dell’impresa. Il Tribunale di Bologna, nella sentenza che vedremo, lo ha detto chiaramente: il tetto di dodici mesi si riferisce alla stessa crisi o insolvenza. Se la seconda istanza nasce da una crisi davvero nuova, con nuove passività o una situazione dell’attivo diversa, il conteggio non si somma automaticamente. Il creditore deve quindi dimostrare che la crisi è la stessa; l’imprenditore che vuole sottrarsi al cumulo deve dimostrare che è cambiata.
Il creditore non può pretendere che ogni misura cautelare sia vietata. La giurisprudenza ammette che durante la composizione l’imprenditore chieda provvedimenti cautelari anche in un secondo momento, se le esigenze sopravvengono, e che riproponga domande cautelari non concesse in precedenza. Il problema non è la cautela in sé, ma la cautela che riproduce la protezione tipica per eluderne la durata.
Sul tema la giurisprudenza di merito non è uniforme, e il creditore lo sa: alcune pronunce applicano il limite temporale in modo rigido anche alle misure selettive o cautelari, altre lo riferiscono solo alle protezioni generalizzate. Ma proprio perché il quadro è incerto, il creditore ha interesse a sollevare la questione: anche un esito parziale (misure confermate per meno tempo o per meno creditori) migliora la sua posizione.
La tua contromossa
La contromossa chiave è fare tu il conteggio prima del creditore e scriverlo nel ricorso. Ricostruisci, con date documentate, quanti giorni di protezione l’impresa ha già goduto nella prima procedura (dalla pubblicazione dell’istanza alla cessazione degli effetti dichiarata dal giudice, art. 17, comma 8: il giudice che ha emesso le misure riceve la relazione finale «il quale ne dichiara cessati gli effetti»). Poi chiedi una durata coerente con il residuo, oppure argomenta perché la crisi è nuova e il conteggio riparte.
Evita di presentare come “cautelari” richieste che sono protezioni sotto altro nome: rischi di perdere credibilità davanti al giudice, che leggerà la domanda come elusiva. Se ti servono protezioni più lunghe di quelle compatibili con la composizione negoziata, il segnale è un altro: forse lo strumento giusto non è una seconda composizione, ma un concordato minore (per l’impresa sotto soglia) o un altro strumento di regolazione, con le sue misure e i suoi tempi. Ne parliamo nelle contromosse finali.
Le pronunce che ti proteggono
La pronuncia di riferimento è il Tribunale di Bologna, sez. IV civile, sentenza n. 1780 del 19 maggio 2025 (commentata su diritto.it il 27 maggio 2025). Un’impresa aveva già goduto di misure protettive in una prima composizione negoziata, chiusa con accordi di ristrutturazione omologati ma non eseguiti; aveva avviato una nuova composizione e chiesto la conferma delle misure, presentando come “nuova crisi” una pretesa risarcitoria di un cliente importante. Il Tribunale ha rigettato la domanda: il limite di dodici mesi dell’art. 8 si riferisce alla medesima crisi e non si rinnova perché lo strumento precedente non è stato eseguito; l’omologazione non è un “reset”; non c’è nuova crisi senza una discontinuità effettiva (nuove passività, diversa composizione dell’attivo, variazioni significative della strategia); concedere misure cautelari atipiche equivarrebbe ad aggirare il limite annuale, in contrasto con la Direttiva UE 2019/1023; e, a distanza di anni e senza avanzamento del piano, una nuova compressione dei diritti dei creditori non è proporzionata. La decisione è stata resa in sede cautelare e non fa giudicato, ma offre l’elenco più chiaro di ciò che il creditore deve contestare e di ciò che l’imprenditore deve dimostrare.
Nella stessa direzione il Tribunale di Milano, 22 novembre 2023: le misure cautelari non possono avere un contenuto sovrapponibile alle misure protettive tipiche, perché altrimenti si eluderebbe il termine massimo. Il Tribunale di Roma, ordinanza 14 ottobre 2024, ha applicato il limite di durata anche alle inibitorie disposte con valutazione prudenziale, in un caso in cui il termine annuale si era già consumato in fasi precedenti. Il Tribunale di Vicenza, 25 marzo 2025, ha escluso il ricorso all’art. 700 c.p.c. quando il termine annuale era già esaurito per effetto della consecuzione con la composizione negoziata, e il Tribunale di Brescia, 7 gennaio 2026, ha affermato che la cautelare che riproduce una protettiva ne condivide i limiti temporali (pronunce riportate nel saggio di Montanari su judicium.it, aprile 2026).
In senso più aperto, il Tribunale di Imperia, 20 febbraio 2024, ha riferito il limite di 240 giorni alle sole protezioni generalizzate e automatiche, ammettendo cautelari selettive con valutazione di proporzionalità, e il Tribunale di Avellino, 4 giugno 2025, ha ammesso la derogabilità solo dopo la fase delle trattative, quando ci sono proposta e piano o accordi conclusi. Il Tribunale di Torino, 5 dicembre 2023, ha ritenuto ammissibile riproporre domande cautelari non concesse in precedenza, anche con separato ricorso. Conoscere entrambi gli orientamenti serve a costruire una richiesta che resti nella zona sicura.
Quarta mossa: il creditore chiede la revoca delle misure ex art. 19, comma 6
La mossa
Se le misure protettive sono state confermate nonostante l’opposizione, o se il creditore non si è presentato all’udienza, la partita non è chiusa. L’art. 19, comma 6, CCII consente di chiedere in ogni momento la revoca o l’abbreviazione delle misure. Il testo vigente prevede che, su istanza del debitore, di uno o più creditori o dell’esperto, «il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4 o 5 può, in qualunque momento, sentite le parti interessate», revocare le misure o abbreviarne la durata, e lo fa in ogni caso anche dopo l’archiviazione dell’istanza. I presupposti sono due, alternativi: che le misure non soddisfino «l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative», oppure che appaiano «sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti».
Il procedimento segue le regole del rito cautelare uniforme (artt. 669-bis e seguenti c.p.c., con alcune esclusioni); il tribunale decide in composizione monocratica con ordinanza, comunicata al registro delle imprese, contro la quale è ammesso il reclamo previsto dall’art. 669-terdecies c.p.c. (art. 19, comma 7).
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Nella seconda composizione negoziata la revoca è la mossa del creditore paziente. Invece di combattere tutto all’udienza di conferma, aspetta che emergano i fatti: un incontro con l’esperto disertato, un pagamento corrente non fatto, un piano che resta sulla carta, una proposta che non arriva mai. A quel punto deposita l’istanza di revoca con argomenti concreti, molto più forti delle previsioni fatte all’inizio. Per la seconda istanza la mossa è particolarmente efficace: il creditore può dire al giudice “la stessa cosa è già successa la prima volta, e ora si sta ripetendo”.
Il creditore preferisce non chiedere la revoca quando le trattative stanno producendo risultati per lui, o quando la sua esposizione è garantita in modo tale che il blocco temporaneo non lo danneggia davvero.
I suoi limiti
Il creditore deve dimostrare uno dei due presupposti di legge: inutilità delle misure per le trattative o sproporzione rispetto al pregiudizio subito. Non basta il fastidio di dover attendere, né il fatto che si tratti di una seconda istanza: il giudice valuta la funzione attuale delle misure.
La sproporzione si misura sul pregiudizio dei «creditori istanti», non su quello di tutti i creditori. Il creditore che chiede la revoca deve quindi spiegare quale danno concreto subisce lui (ad esempio la perdita di valore di un bene, la prescrizione di un’azione verso terzi, la svalutazione di una garanzia), e perché quel danno supera il beneficio delle trattative.
Il creditore deve sentire le parti e passare dal giudice. Non può comportarsi come se le misure non ci fossero perché “tanto verranno revocate”. Finché il provvedimento non c’è, le misure valgono. E, durante le misure, i creditori nei cui confronti operano (comprese banche e intermediari finanziari) non possono, per i soli crediti anteriori, rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento (art. 18, comma 5); dopo la conferma, la banca non può mantenere la sospensione delle linee di credito salvo ragioni di vigilanza prudenziale motivate (comma 5-bis). Più in generale, l’accesso alla composizione e le trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione o revoca delle linee di credito (art. 16, comma 5).
Il reclamo ha tempi strettissimi, e vale per entrambe le parti. Chi perde sull’istanza di revoca (o sulla conferma) deve reclamare nei termini dell’art. 669-terdecies c.p.c., cioè quindici giorni.
La tua contromossa
La contromossa chiave è togliere al creditore i fatti nuovi su cui fonderà la revoca. In concreto: rispetta il calendario degli incontri con l’esperto; paga i debiti sorti dopo l’istanza; informa l’esperto per iscritto, prima di compierli, degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative (art. 21); aggiorna il piano finanziario e condividilo; documenta ogni passo avanti. Una seconda composizione negoziata in cui le trattative avanzano visibilmente è molto difficile da colpire con una revoca.
Se la revoca arriva comunque, valuta subito, con il difensore, il reclamo entro quindici giorni e, in parallelo, lo strumento alternativo da attivare se il reclamo non va a buon fine. Non aspettare l’esito: nel frattempo il creditore riacquista libertà d’azione e, se le misure cessano, viene meno anche il divieto di acquisire diritti di prelazione non concordati (art. 19, comma 8).
Le pronunce che ti proteggono
Il Tribunale di Asti, 3 marzo 2022, ha affermato, nel regime del D.L. 118/2021, che le misure possono essere revocate o abbreviate se non assicurano il buon esito delle trattative o risultano sproporzionate: sono gli stessi due presupposti oggi scritti nell’art. 19, comma 6. La Corte d’Appello di Firenze, Sez. II civile, 21 marzo 2023, ha equiparato il venir meno della richiesta di misure alla mancata richiesta esplicita, che impedisce la conferma: una ragione in più per non lasciare mai buchi nella sequenza istanza-ricorso-udienza. Il Tribunale di Milano, 19 giugno 2025, ha rigettato la richiesta di inibire ai creditori i rimedi contrattuali per i debiti correnti non pagati, perché buona fede e correttezza impongono di adempiere le obbligazioni in corso: le misure proteggono dal passato, non dal presente.
Sul reclamo, la Cassazione (Sez. I, sentenza n. 241 del 5 gennaio 2026, massima Brocardi sull’art. 19) ha esaminato il caso di un debitore a cui era stata negata la conferma delle misure, mentre il tribunale si riservava sull’istanza di fallimento: il termine di quindici giorni per reclamare il diniego, richiamato dall’art. 669-terdecies c.p.c., era già scaduto quando il fallimento è stato dichiarato. Chi perde la conferma e non reclama nei quindici giorni perde anche lo scudo processuale.
Quinta mossa: il creditore deposita (o coltiva) il ricorso per la liquidazione
La mossa
È la mossa più pesante, e spesso è quella che ha provocato la seconda istanza. Il creditore che ritiene l’impresa insolvente chiede l’apertura della procedura liquidatoria: la liquidazione giudiziale per l’impresa sopra soglia, la liquidazione controllata per l’impresa minore e per gli altri debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale. Per la liquidazione controllata, l’art. 268, comma 2, CCII consente la domanda del creditore se il debitore è in stato di insolvenza, anche in pendenza di procedure esecutive individuali; ma la liquidazione non si apre se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria è inferiore a 50.000 euro.
Se il ricorso è già pendente quando arriva la seconda istanza di composizione negoziata, il creditore lo coltiva: chiede al tribunale di non fermarsi, di verificare se l’istanza è ammissibile e se le misure protettive meritano di essere confermate.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Per il creditore la liquidazione è la risposta definitiva a istanze ripetute: chiude il ciclo delle trattative, affida il patrimonio a un organo della procedura e trasforma il recupero individuale in un concorso. Non è sempre la scelta migliore per lui: in una liquidazione il creditore chirografario spesso recupera poco e tardi. Per questo il ricorso viene usato anche come leva negoziale, per spingere l’imprenditore a una proposta più seria. Il creditore preferisce non depositarlo quando i suoi crediti sono già coperti da garanzie solide, quando teme che la liquidazione distrugga il valore dell’azienda o quando la soglia dei debiti scaduti non è raggiunta.
I suoi limiti
Per la liquidazione controllata su domanda del creditore serve l’insolvenza, non la semplice crisi, e servono debiti scaduti e non pagati, risultanti dall’istruttoria, almeno pari a 50.000 euro (art. 268, comma 2). Un creditore con un credito di 30.000 euro, se gli altri debiti scaduti non portano il totale sopra la soglia, non ottiene l’apertura.
Se l’imprenditore è una persona fisica, c’è una difesa specifica. L’art. 268, comma 3, prevede che, quando il creditore agisce contro una persona fisica, la liquidazione non si apre se l’OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire, anche mediante azioni giudiziarie. Il debitore deve eccepirlo entro la prima udienza; se l’attestazione non è ancora pronta, il giudice concede un termine non superiore a sessanta giorni.
Il creditore non può contare su un’istanza di composizione inammissibile per farla saltare automaticamente, ma neppure l’imprenditore può contare su un’istanza qualsiasi per fermare il tribunale. La Cassazione n. 31856/2025 ha riconosciuto alla composizione negoziata un’efficacia preclusiva rispetto alla procedura liquidatoria giudiziale, salvo che l’imprenditore abbia già fatto ricorso a strumenti giudiziali di regolazione della crisi, che a loro volta impediscono il deposito dell’istanza di nomina dell’esperto. E ha chiarito che il tribunale può verificare incidentalmente se l’istanza era ammissibile. Per l’impresa minore resta da verificare in che misura la protezione dalla sentenza di apertura, prevista per la liquidazione giudiziale, operi anche rispetto alla liquidazione controllata: l’art. 25-quater, comma 5, richiama gli artt. 18 e 19 solo «in quanto compatibili», e sul punto non risultano pronunce specifiche.
La tua contromossa
Qui le contromosse sono soprattutto di strumento, ed è il punto in cui molti imprenditori sbagliano: insistono con una seconda composizione negoziata quando il codice offre una via d’uscita più adatta.
Prima contromossa: usare l’uscita prevista alla fine della prima composizione. Se nella relazione finale l’esperto dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni negoziali non sono praticabili, l’imprenditore può presentare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione, una proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies). È una procedura senza voto dei creditori, con omologazione del tribunale. Per l’impresa minore lo prevede espressamente l’art. 25-quater, comma 4, lettera c). Chi lascia scadere quei sessanta giorni per poi ripresentare un’istanza di composizione dopo un anno ha spesso sprecato la carta migliore.
Seconda contromossa: per l’impresa minore, il concordato minore. L’art. 25-quater, comma 4, lettera a), consente all’impresa sotto soglia di proporre la domanda di concordato minore dell’art. 74. Il comma 9 dell’art. 17 vieta la nuova istanza di composizione, non l’accesso al concordato minore. Con il decreto di apertura, su istanza del debitore, il giudice può disporre fino all’omologazione definitiva il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari e il divieto di pronunciare la liquidazione controllata (art. 78, comma 2, lettera d). È una protezione dentro uno strumento giudiziale, con regole di voto (art. 79) e di omologazione (art. 80) che il creditore conosce e che non dipendono dal comma 9. Il concordato minore richiede però un piano che consenta di proseguire l’attività o, fuori da questo caso, l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo (art. 74, comma 2).
Terza contromossa: gli altri strumenti dell’art. 25-quater, comma 4. Oltre al concordato minore e al concordato semplificato, l’impresa minore può chiedere essa stessa la liquidazione controllata dei propri beni (lettera b) e, se agricola, l’omologazione di un accordo di ristrutturazione (lettera d). Per l’impresa sopra soglia il ventaglio comprende gli strumenti di regolazione della crisi previsti dal codice per le imprese maggiori.
Quarta contromossa: per l’imprenditore persona fisica, preparare per tempo l’eccezione dell’art. 268, comma 3, se davvero non c’è attivo da distribuire.
Le pronunce che ti proteggono
Oltre alla Cass. n. 31856/2025 già vista, conta la Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 3634 del 12 febbraio 2025 (massima Brocardi sull’art. 19): il diniego di un rinvio chiesto dal debitore per impugnare la revoca delle misure protettive non è di per sé viziato, se il debitore non indica un pregiudizio concreto al diritto di difesa; nell’istruttoria prefallimentare il debitore non ha un diritto pieno al rinvio, neppure per tentare procedure alternative o per reclamare. Lo strumento alternativo va preparato prima dell’udienza, non chiesto all’udienza. E la Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 22074/2025 (riportata nella scheda di lavoro dello Studio) ha affermato che per l’apertura della liquidazione controllata non serve la meritevolezza: il creditore non deve dimostrare colpe del debitore, ma l’imprenditore non può difendersi soltanto invocando la propria buona fede.
Sesta mossa: il creditore eccepisce l’abuso del diritto e del processo
La mossa
L’ultima mossa è la più ampia e la più insidiosa. Il creditore non contesta un termine o un requisito specifico: sostiene che l’intera sequenza di istanze sia un uso distorto degli strumenti della crisi, finalizzato non a risanare l’impresa ma a tenere lontani i creditori. L’eccezione di abuso del diritto (o di abuso del processo) può essere sollevata all’udienza di conferma, nell’istanza di revoca, nel procedimento per liquidazione. Si fonda sul principio di buona fede e correttezza, che il codice impone espressamente alle parti della composizione negoziata (art. 4 CCII, sui doveri delle parti), e sul principio di proporzionalità delle misure protettive.
Gli indizi che il creditore mette in fila sono sempre gli stessi: due o più istanze in sequenza; ogni istanza presentata a ridosso di un’udienza esecutiva o di un ricorso per liquidazione; piani sostanzialmente identici; nessun pagamento ai creditori tra una procedura e l’altra; debiti correnti in aumento; richieste di protezione generalizzate.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
L’eccezione di abuso è il modo con cui il creditore trasforma una serie di elementi deboli, presi singolarmente, in un argomento forte. Nessuno di quegli indizi basta da solo; tutti insieme raccontano una strategia dilatoria. Il creditore la preferisce quando non ha un vizio formale da far valere. Preferisce non usarla quando la seconda istanza è sorretta da novità documentate: in quel caso l’accusa di abuso rischia di indebolire la sua credibilità davanti al giudice.
I suoi limiti
Ripresentare l’istanza nel rispetto del comma 9 è esercizio di una facoltà prevista dalla legge, non abuso. Il legislatore ha già fissato il bilanciamento: un anno di attesa, o quattro mesi per una sola volta. Il creditore che sostiene che qualunque seconda istanza sia abusiva sta chiedendo al giudice di aggiungere un divieto che la norma non contiene.
L’abuso va provato con elementi concreti. La sola archiviazione precedente non dimostra la malafede: può dipendere da circostanze esterne, da un creditore che non ha voluto trattare, da un mercato cambiato.
Anche il creditore è tenuto alla buona fede. Il dovere di correttezza vale per tutte le parti delle trattative. Il creditore che rifiuta qualsiasi confronto e poi accusa l’imprenditore di non aver trovato un accordo si espone a una valutazione negativa della propria condotta.
La tua contromossa
La contromossa chiave è presentare una seconda istanza che sia davvero un’istanza diversa, e dichiararlo apertamente. Non nascondere la prima procedura: spiegala. Nella relazione allegata indica perché la prima è stata archiviata, che cosa è cambiato da allora e perché il nuovo piano risponde a quei problemi. Gli elementi che i giudici considerano rilevanti sono quelli che il Tribunale di Bologna ha elencato in negativo: nuove passività, una diversa composizione dell’attivo, variazioni significative della strategia di risanamento. A questi si aggiungono, nella pratica, nuove risorse finanziarie, nuovi soci o investitori, la cessione di rami improduttivi, un diverso perimetro di creditori coinvolti.
Se queste novità non ci sono, la contromossa giusta non è insistere, ma cambiare strumento: concordato minore, concordato semplificato, accordo con i creditori principali fuori dalla composizione, o anche una liquidazione controllata chiesta dal debitore, che consente di gestire la fine dell’attività e di accedere, alle condizioni di legge, all’esdebitazione. Ogni istanza ripetuta senza novità consuma credibilità che servirà per lo strumento successivo.
Le pronunce che ti proteggono
Il Tribunale di Bologna, n. 1780 del 19 maggio 2025, è la pronuncia che più si avvicina al tema: ha negato le misure a una seconda composizione negoziata anche per ragioni di proporzionalità, osservando che, a distanza di anni dalla prima procedura e senza un concreto avanzamento del piano, una nuova compressione dei diritti dei creditori non era giustificata; il commento parla di “abuso processuale”. Il Tribunale di Viterbo, 14 febbraio 2022, ha ricordato che la procedura non deve avere funzione dilatoria. La Cass. n. 31856/2025 offre il criterio per i casi di sovrapposizione: chi ha già attivato uno strumento giudiziale (nel caso, un concordato con riserva) non può aprire una composizione negoziata finché quello strumento pende, e in caso di rinuncia la pendenza dura fino alla dichiarazione giudiziale di improcedibilità. La rinuncia a un concordato non apre da sola la porta a una composizione negoziata: occorre attendere che il tribunale la dichiari improcedibile.
La partita giocata: tre simulazioni mossa-contromossa
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti su dati realistici; non descrivono casi seguiti dallo Studio. Le date sono state controllate per evitare sabati e domeniche.
Simulazione 1 – Impresa minore, rinuncia tempestiva e termine di quattro mesi. Un’impresa artigiana sotto soglia (debiti complessivi 312.400 euro) presenta l’istanza; l’esperto accetta martedì 3 febbraio 2026. Il termine di due mesi dall’accettazione scade venerdì 3 aprile 2026. Dopo i primi incontri emerge che il principale cliente sta per ridurre gli ordini e il piano non regge. Il fornitore più esposto, con un credito di 41.700 euro, annuncia che non tratterà. L’imprenditore deposita sulla piattaforma la richiesta di archiviazione venerdì 27 marzo 2026; il segretario generale archivia martedì 31 marzo 2026. Poiché l’archiviazione è stata chiesta dall’imprenditore, con le modalità del comma 1 ed entro due mesi dall’accettazione, il termine per una nuova istanza è ridotto a quattro mesi: dal 31 luglio 2026 (venerdì) l’impresa può ripartire. Se la richiesta fosse arrivata il 10 aprile 2026, fuori dai due mesi, il termine sarebbe stato di un anno. Il fornitore, verificando le date, non ha argomenti sul comma 9; dovrà spostarsi sul merito. Attenzione però: la riduzione vale per una sola volta. Se anche la seconda procedura si chiudesse con un’archiviazione chiesta dall’imprenditore, la terza istanza richiederebbe un anno.
Simulazione 2 – Archiviazione per mancanza di prospettive e ricorso del creditore. Un’impresa minore commerciale vede archiviata l’istanza lunedì 14 settembre 2026, perché l’esperto non ravvisa concrete prospettive di risanamento (art. 17, comma 5). Una nuova istanza non può essere presentata prima di martedì 14 settembre 2027. Un fornitore con un credito di 58.300 euro, sapendolo, deposita lunedì 19 ottobre 2026 un ricorso per liquidazione controllata: i debiti scaduti e non pagati risultanti dalla documentazione ammontano a 87.650 euro, sopra la soglia di 50.000 euro dell’art. 268, comma 2. La contromossa “seconda composizione” non è disponibile. Le contromosse possibili sono altre: se nella relazione finale l’esperto avesse dato atto di trattative corrette e in buona fede e della non praticabilità delle soluzioni negoziali, l’imprenditore avrebbe avuto sessanta giorni dalla comunicazione per il concordato semplificato (art. 25-sexies), e con una relazione comunicata il 14 settembre quella finestra arriverebbe al 13 novembre 2026 (venerdì); in alternativa, una domanda di concordato minore in continuità con nuove risorse, chiedendo con il decreto di apertura il divieto di pronunciare la liquidazione controllata (art. 78, comma 2, lettera d). Il coordinamento tra la domanda di concordato minore e il ricorso già pendente va studiato sul caso concreto: per il creditore, a quel punto, la convenienza di proseguire dipende da quanto la proposta gli offre rispetto all’alternativa liquidatoria.
Simulazione 3 – Seconda istanza dopo 240 giorni di protezione. Una s.r.l. sopra soglia ha goduto nella prima composizione di misure protettive dal 10 marzo 2025 per complessivi 240 giorni, fino a mercoledì 5 novembre 2025, data dell’archiviazione. Dal 5 novembre 2026 può ripresentare l’istanza; lo fa lunedì 9 novembre 2026 e deposita il ricorso per la conferma il giorno successivo, martedì 10 novembre. Il tribunale fissa l’udienza per giovedì 3 dicembre 2026. La banca, esposta per 214.900 euro, si oppone: secondo la lettura del Tribunale di Bologna, se la crisi è la stessa, il limite di dodici mesi è già stato consumato per 240 giorni e ne resterebbero al massimo 125; inoltre il piano sarebbe identico al primo. L’imprenditore gioca d’anticipo: nel ricorso documenta un aumento di capitale di 180.000 euro sottoscritto da un nuovo socio, la chiusura dell’unità produttiva in perdita e un nuovo piano finanziario semestrale; chiede misure selettive per 90 giorni nei confronti della banca e della società di leasing, non un blocco generale. Se la discontinuità è provata, l’imprenditore può sostenere che la crisi è nuova; se non lo è, la domanda resta al massimo entro il residuo, con il rischio concreto di un diniego. In entrambi i casi, per la banca, la convenienza di opporsi si riduce sensibilmente quando nel piano compaiono 180.000 euro di risorse fresche che possono servire anche a ridurre la sua esposizione.
Quando al creditore conviene trattare, anche la seconda volta
Fin qui abbiamo visto il creditore all’attacco. Ma un creditore razionale non attacca sempre: attacca quando l’aggressione gli rende più della trattativa. E ci sono momenti precisi, nella partita della seconda istanza, in cui il calcolo si rovescia.
Il primo momento è quando entrano risorse nuove. Un aumento di capitale, un finanziamento soci, un investitore, la vendita di un bene non strategico: sono denaro che nella prima procedura non c’era e che, in una liquidazione, sarebbe in parte assorbito dai costi e dai creditori privilegiati. Al creditore chirografario conviene negoziare una quota di quelle risorse finché sono disponibili.
Il secondo momento è subito dopo un diniego o una revoca delle misure. Sembra un paradosso, ma il creditore che ha appena vinto all’udienza spesso è più disposto ad accordarsi: ha dimostrato la sua forza, ha ottenuto attenzione, e ora sa che una liquidazione richiederebbe ancora mesi. Un accordo di saldo e stralcio o un piano di rientro proposto in quel momento, con garanzie o pagamenti iniziali concreti, ha buone probabilità di essere preso sul serio.
Il terzo momento è quando la soglia della liquidazione non è raggiunta. Per l’impresa minore, se i debiti scaduti e non pagati restano sotto i 50.000 euro, il creditore non ha l’arma della liquidazione controllata su sua domanda e resta con le azioni esecutive individuali, lente e costose. È il momento in cui un piano di pagamento ragionevole diventa la sua scelta più conveniente.
Il quarto momento è la finestra del concordato semplificato. Quando l’esperto ha dato atto di trattative corrette e l’imprenditore può proporre, entro sessanta giorni, un concordato semplificato che il tribunale omologa senza voto, il creditore sa che il suo potere di veto si riduce. Gli conviene allora contribuire a migliorare la proposta piuttosto che subirla.
Il quinto momento è quando il piano gli offre un trattamento differenziato e credibile. Il fornitore strategico che riceve la garanzia del pagamento delle nuove forniture e un rientro sul pregresso ha interesse a mantenere vivo il cliente; la banca che vede ridursi la propria esposizione con risorse fresche ha interesse a non svalutare ulteriormente il credito.
La regola pratica è questa: la seconda istanza va costruita intorno al creditore la cui convenienza è più facile da spostare, non contro quello più ostile. Un accordo con i due o tre creditori che contano isola chi vuole solo aggredire e riduce il peso delle sue mosse davanti al giudice.
La partita in tabella
La tabella riassume le mosse del creditore davanti a un’istanza ripetuta, il vincolo che la legge gli impone e la contromossa con la sua finestra utile. I termini indicati sono quelli del testo vigente letto per questo articolo; le soluzioni giurisprudenziali richiamate non sono uniformi e vanno verificate sul caso concreto.
| Mossa del creditore | Termine o condizione che lo vincola | Contromossa dell’imprenditore | Finestra utile |
|---|---|---|---|
| Contesta la nuova istanza per violazione del comma 9 | Divieto per un anno dall’archiviazione; quattro mesi, una sola volta, se l’archiviazione è chiesta dall’imprenditore entro due mesi dall’accettazione (art. 17, c. 9) | Chiedere l’archiviazione in tempo; documentare la data esatta dell’archiviazione; usare l’attesa per costruire novità | Entro due mesi dall’accettazione dell’esperto, nella prima procedura |
| Si oppone alla conferma delle misure | Udienza fissata entro 10 giorni dal deposito; misure da 30 a 120 giorni (art. 19, c. 3-4); decide il tribunale sentito l’esperto | Ricorso depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione; misure selettive; prova della discontinuità | Dalla pubblicazione dell’istanza all’udienza |
| Somma i tempi di protezione | Massimo 240 giorni per procedura (art. 19, c. 5); limite di 12 mesi per la medesima crisi secondo Trib. Bologna 1780/2025 | Conteggio dei giorni già goduti nel ricorso; prova che la crisi è nuova; niente cautelari sostitutive | Nel ricorso per la conferma |
| Chiede la revoca o l’abbreviazione | Deve provare inutilità o sproporzione rispetto al proprio pregiudizio (art. 19, c. 6) | Trattative visibili, debiti correnti pagati, informative all’esperto; reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. | In ogni momento; reclamo entro 15 giorni |
| Deposita il ricorso per liquidazione controllata | Insolvenza e debiti scaduti non pagati di almeno 50.000 € (art. 268, c. 2) | Concordato minore con divieto di liquidazione (art. 78, c. 2, lett. d); eccezione dell’art. 268, c. 3 per la persona fisica | Prima udienza per l’eccezione; prima possibile per lo strumento alternativo |
| Eccepisce l’abuso del diritto | Deve provare elementi concreti; l’istanza nel rispetto del comma 9 è una facoltà di legge | Istanza diversa e trasparente sulla prima procedura, o cambio di strumento | Nella stesura della nuova istanza |
| Contesta istanze sovrapposte ad altre procedure | Cass. 31856/2025: verifica incidentale dell’ammissibilità; rinuncia efficace solo con l’improcedibilità dichiarata | Chiudere formalmente la procedura precedente prima della nuova istanza | Prima del deposito |
Le domande di chi sta per ripresentare l’istanza
L’esperto ha archiviato la mia istanza ieri: posso ripresentarla subito?
No. L’art. 17, comma 9, vieta una nuova istanza prima di un anno dall’archiviazione. Il termine si riduce a quattro mesi solo se l’archiviazione l’hai chiesta tu, sulla piattaforma, entro due mesi dall’accettazione dell’esperto, e solo per una volta. Nel frattempo puoi trattare con i creditori o valutare altri strumenti.
Ho chiesto io di chiudere dopo tre mesi: aspetto quattro mesi o un anno?
Un anno. La riduzione richiede che la richiesta di archiviazione sia depositata entro due mesi dall’accettazione dell’esperto. Dopo quel termine, anche se sei tu a chiudere, vale la regola generale.
Nella prima procedura avevo le misure protettive: questo allunga l’attesa?
No, non per il comma 9, che non distingue in base alle misure. Le misure già godute contano invece per la durata delle nuove protezioni: l’art. 19 fissa un massimo di 240 giorni per procedura, e alcuni tribunali applicano un limite di dodici mesi per la stessa crisi, ricavato dall’art. 8 CCII.
Cosa rischio se presento la seconda istanza prima del termine?
Rischi di perdere tutto ciò che l’istanza dovrebbe darti. Il comma 9 non indica una sanzione espressa, ma un’istanza presentata in violazione del divieto può essere contestata dai creditori, le misure possono essere negate o revocate e il tribunale chiamato a decidere sulla liquidazione può verificarne l’ammissibilità, come ha fatto la Cassazione n. 31856/2025 in un caso di sovrapposizione con un concordato.
Un creditore può chiedere la mia liquidazione controllata mentre aspetto che passi l’anno?
Sì, se sei insolvente e i debiti scaduti e non pagati arrivano almeno a 50.000 euro (art. 268, comma 2). Se sei una persona fisica e non c’è attivo da distribuire, puoi eccepirlo entro la prima udienza con l’attestazione dell’OCC (art. 268, comma 3).
Posso fare un concordato minore senza aspettare un anno?
Sì: il comma 9 vieta solo una nuova istanza di composizione negoziata. L’art. 25-quater, comma 4, prevede espressamente per l’impresa minore la possibilità di proporre il concordato minore, oltre al concordato semplificato e alla liquidazione controllata. Servono i requisiti del concordato minore, a partire dalla prosecuzione dell’attività o dall’apporto di risorse esterne.
I paletti fissati dai giudici
Riepilogo delle pronunce citate, organizzate per mossa del creditore. Gli estremi sono quelli riportati dalle fonti consultate (massimario 2026 della Camera di commercio di Prato-Pistoia, massime Brocardi sull’art. 19 CCII, diritto.it, dirittobancario.it, EC News, saggio di Montanari su judicium.it). Molte pronunce di merito sono pubblicate senza numero: in quei casi si indicano solo ufficio e data.
Sull’ammissibilità della nuova istanza e sulla sovrapposizione con altre procedure
- Cass. civ., Sez. I, n. 31856/2025. Il tribunale investito della domanda di fallimento può verificare incidentalmente l’ammissibilità dell’istanza di composizione negoziata; l’istanza presentata durante un concordato con riserva era priva del presupposto per accedere alla procedura e alle misure; la pendenza del concordato rinunciato dura fino alla dichiarazione di improcedibilità. Rilevanza: il controllo sui limiti alla reiterazione non è solo amministrativo. Regime D.L. 118/2021.
- Trib. Verona, 25 novembre 2022. Misure revocate de plano per istanza presentata all’organo sbagliato della camera di commercio. Rilevanza: i vizi dell’istanza travolgono le protezioni.
Sull’opposizione alla conferma delle misure
- Trib. Trani, 5 settembre 2022. Dopo un rigetto per tardività non basta riproporre il ricorso: va ripercorso l’intero iter. Rilevanza: la “seconda volta” richiede una procedura completa.
- Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, 7 novembre 2024. La nuova domanda ex art. 19, comma 3, ultimo periodo, richiede la reiterazione del procedimento dell’art. 18, pena l’inammissibilità.
- Trib. Lecco, 2 gennaio 2023. L’insolvenza non preclude di per sé l’accesso; decide la presenza di ragionevoli prospettive di risanamento. Rilevanza: limite all’argomento del creditore “è insolvente”.
- Trib. Salerno, 13 febbraio 2023 e Trib. Viterbo, 14 febbraio 2022. Misure negate per insolvenza irreversibile, flussi inadeguati, piano embrionale o squilibrio marcato; la procedura non deve essere dilatoria.
- Trib. Santa Maria Capua Vetere, 10 gennaio 2025; Trib. Verona, 10 giugno 2025; Trib. Como, 10 luglio 2025. Il piano meramente liquidatorio non giustifica le misure, anche se migliore della liquidazione giudiziale.
Sulla somma dei tempi di protezione
- Trib. Bologna, sez. IV, n. 1780 del 19 maggio 2025. Il limite di dodici mesi riguarda la medesima crisi e non si rinnova con un nuovo strumento; serve una discontinuità effettiva; no a cautelari elusive; proporzionalità. Rilevanza: è la pronuncia guida sulla seconda composizione.
- Trib. Milano, 22 novembre 2023; Trib. Roma, ord. 14 ottobre 2024; Trib. Vicenza, 25 marzo 2025; Trib. Brescia, 7 gennaio 2026. Le cautelari che riproducono le protettive ne condividono i limiti temporali; il termine annuale consumato in fasi precedenti non si recupera.
- Trib. Imperia, 20 febbraio 2024; Trib. Avellino, 4 giugno 2025; Trib. Torino, 5 dicembre 2023. Orientamento più aperto: limite dei 240 giorni riferito alle protezioni generalizzate; deroghe solo dopo le trattative; riproponibilità delle cautelari non concesse.
Sulla revoca delle misure e sul reclamo
- Trib. Asti, 3 marzo 2022; App. Firenze, Sez. II civ., 21 marzo 2023; Trib. Milano, 19 giugno 2025. Revoca per inutilità o sproporzione; il venir meno della richiesta impedisce la conferma; le misure non coprono i debiti correnti.
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 241 del 5 gennaio 2026. Il termine di quindici giorni per reclamare il diniego di conferma, ex art. 669-terdecies c.p.c., era scaduto alla dichiarazione di fallimento. Rilevanza: i tempi del reclamo sono decisivi.
Sul ricorso per liquidazione
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3634 del 12 febbraio 2025. Nessun diritto pieno al rinvio nell’istruttoria prefallimentare, nemmeno per tentare procedure alternative, senza un pregiudizio concreto. Rilevanza: lo strumento alternativo va preparato prima.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074/2025. Per l’apertura della liquidazione controllata non serve la meritevolezza. Rilevanza: la buona fede dell’imprenditore non basta a fermare il ricorso del creditore.
Non risultano, alle fonti consultate, pronunce specifiche sull’art. 17, comma 9, né sulla composizione negoziata delle imprese sotto soglia (art. 25-quater).
Cosa può fare lo Studio Monardo
Davanti a una seconda istanza, il nostro lavoro è giocare la partita al posto tuo: analizziamo le mosse già fatte dai creditori nella prima procedura, intercettiamo i punti deboli che useranno contro la seconda, presidiamo le scadenze che tu e loro dovete rispettare e apriamo il tavolo della trattativa nel momento in cui la loro convenienza si sposta.
- Ricostruiamo la prima procedura: date di accettazione dell’esperto, di archiviazione e di iscrizione nel registro delle imprese, giorni di misure protettive goduti, contenuto della relazione finale.
- Calcoliamo il termine dell’art. 17, comma 9, verificando se ricorrono le condizioni per i quattro mesi e se la riduzione è già stata usata.
- Verifichiamo le procedure pendenti (ricorsi per liquidazione, concordati, esecuzioni) prima della nuova istanza, per rendere dichiarazioni sostitutive corrette ed evitare sovrapposizioni.
- Costruiamo la discontinuità: con i commercialisti dello staff confrontiamo il primo e il secondo piano e documentiamo le novità patrimoniali, finanziarie e strategiche.
- Redigiamo il ricorso per la conferma delle misure con conteggio dei tempi già consumati e richiesta di misure selettive e proporzionate.
- Partecipiamo all’udienza e alle istanze di revoca, replicando alle opposizioni dei creditori e valutando il reclamo nei quindici giorni.
- Valutiamo il cambio di strumento: concordato semplificato entro sessanta giorni dalla relazione finale, concordato minore, liquidazione controllata chiesta dal debitore, accordi con i creditori principali.
- Difendiamo nel procedimento per liquidazione controllata o giudiziale, preparando per tempo le eccezioni e lo strumento alternativo.
- Apriamo e conduciamo la trattativa con i creditori la cui convenienza è più facile da spostare, con proposte di saldo e stralcio o piani di rientro sostenibili.
- Seguiamo il contenzioso fino in Cassazione, con la stessa linea difensiva dall’analisi iniziale all’ultimo grado.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa è la più vicina al tema: significa conoscere dall’interno la composizione negoziata, il ruolo dell’esperto, il peso della relazione finale e i motivi per cui un’istanza viene archiviata, e quindi saper preparare una seconda istanza che risponda proprio a quei motivi. Da avvocato cassazionista, l’Avv. Monardo garantisce la continuità della strategia: chi imposta la seconda istanza segue anche l’udienza sulle misure, il reclamo, l’eventuale procedimento per liquidazione e, se serve, il ricorso in Cassazione. Le qualifiche di Gestore della crisi e di fiduciario di un OCC contano quando l’impresa è sotto soglia e la vera alternativa è il concordato minore o la liquidazione controllata.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso caso: la convenienza del creditore è materia da commercialista quanto da avvocato, perché si misura su flussi di cassa, garanzie e alternativa liquidatoria.
Chi muove per secondo deve muovere meglio
Una seconda istanza di composizione negoziata si può presentare, ma il codice fissa le regole: un anno dall’archiviazione, quattro mesi una sola volta se sei tu a chiedere la chiusura entro due mesi dall’accettazione dell’esperto, e poi i limiti di durata delle misure, la revoca, il ricorso per liquidazione, l’eccezione di abuso. I creditori conoscono queste regole e le useranno. Nella crisi d’impresa non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti, scegliendo, quando serve, uno strumento diverso invece di ripetere lo stesso.
Lo Studio Monardo è attrezzato per questa partita perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e conosce la composizione negoziata dal lato di chi la conduce; perché, come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, segue anche il concordato minore e la liquidazione controllata delle imprese sotto soglia; e perché, da cassazionista, può portare la stessa strategia fino all’ultimo grado.
📩 Prima di ripresentare l’istanza, facci studiare le date e le mosse dei tuoi creditori: scrivici oggi stesso, i recapiti per raggiungerci sono al termine di questa guida.
