Questo non è un articolo da leggere e mettere da parte. È un piano da eseguire, mossa dopo mossa, se guidi una piccola impresa sotto soglia e un creditore, una banca o un garante pubblico stanno per fare la mossa che può far saltare tutto: un pignoramento sul conto, la revoca del fido, una segnalazione a sofferenza, l’escussione di una garanzia. La domanda del titolo ha una risposta precisa. Sì, anche l’imprenditore minore che accede alla composizione negoziata può chiedere al tribunale misure cautelari, ma solo passando dal procedimento dell’art. 19 CCII, entro termini molto stretti e con prove che reggano il controllo del giudice. Il rinvio esiste: l’art. 25-quater, comma 5, CCII richiama gli artt. 18 e 19 “in quanto compatibili”. È proprio questa formula a imporre un metodo, perché le regole pensate per le imprese più grandi vanno adattate alla tua. Inoltre, ad oggi, nelle fonti consultate non risultano pronunce dedicate in modo specifico alle imprese sotto soglia.
La promessa di questo piano è semplice: alla fine saprai quale misura chiedere, a chi, entro quale giorno, con quali documenti, e cosa fare se il tribunale dice no.
Perché lo scriviamo noi. La composizione negoziata è lo strumento introdotto dal D.L. 118/2021 e poi trasferito nel Codice della crisi: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè conosce la procedura dall’interno, dal lato di chi conduce le trattative e deve dare il proprio parere al giudice sulle misure. Per l’impresa minore, poi, gli sbocchi alternativi sono il concordato minore e la liquidazione controllata (art. 25-quater, comma 4): materie in cui l’Avvocato opera come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e come professionista fiduciario di un OCC. Se poi la partita cautelare finisce in reclamo e oltre, la qualifica di avvocato cassazionista garantisce che la stessa linea difensiva possa essere sostenuta fino all’ultimo grado.
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Prima della prima mossa: la diagnosi della tua impresa
Il primo passo non è scrivere un ricorso. Il primo passo è capire da dove parti, perché le misure cautelari nella composizione negoziata hanno senso solo se si innestano su un percorso che sta in piedi. Rispondi con onestà a queste quattro domande. Ognuna ti indica la mossa da cui partire.
Domanda 1: sei davvero un’impresa “sotto soglia”?
L’art. 25-quater CCII si applica all’imprenditore commerciale e agricolo che presenta “congiuntamente” i requisiti dell’art. 2, comma 1, lettera d), CCII, cioè quelli dell’impresa minore. Nella ricognizione del testo vigente da cui partiamo, le soglie sono tre e devono ricorrere tutte insieme: attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro, debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro, nei tre esercizi antecedenti (o dall’inizio dell’attività, se dura da meno). Prima di procedere, assicurati che il tuo commercialista abbia ricostruito questi tre valori per ciascun esercizio. Se anche uno solo è superato, non sei impresa minore: la composizione negoziata resta accessibile, ma con il canale ordinario e con la documentazione completa dell’art. 17. Sbagliare l’inquadramento a monte significa presentare l’istanza alla porta sbagliata e con i documenti sbagliati.
Domanda 2: la tua crisi è “probabile” o già in atto?
Il comma 1 dell’art. 25-quater consente l’accesso quando l’impresa “si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza” e quando “risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento”. La norma generale dell’art. 12, nel testo vigente, richiama anche la crisi e l’insolvenza già manifestate. È una differenza di formulazione che lascia aperta una questione: un’impresa minore già insolvente può accedere? La risposta prudente è questa: se sei già insolvente, devi dimostrare con particolare cura che il risanamento resta ragionevolmente perseguibile, e devi tenere pronte le vie d’uscita alternative (concordato minore, liquidazione controllata, concordato semplificato) previste dal comma 4. Il giudice che valuta le cautelari guarderà proprio lì.
Domanda 3: chi ti sta mettendo in pericolo, e come?
Elenca su un foglio i soggetti che, nei prossimi trenta-sessanta giorni, possono compiere un atto capace di compromettere le trattative. Le categorie tipiche sono:
- il creditore con titolo esecutivo che sta per notificare o ha già notificato un precetto;
- la banca che può revocare o sospendere le linee di credito, compensare saldi, segnalarti a sofferenza;
- il garante pubblico (Fondo di garanzia PMI gestito da MCC, SACE) che, escusso dalla banca, diventerebbe creditore surrogato con una posizione molto forte;
- il fornitore strategico che può rifiutarsi di consegnare o pretendere pagamenti anticipati;
- il creditore che può iscrivere ipoteca giudiziale o acquisire una prelazione.
Non passare oltre finché, per ciascuno, non hai scritto quale atto può compiere, entro quando e con quale effetto concreto sulla tua impresa. È da questo foglio che nasce la misura da chiedere.
Domanda 4: quanto tempo hai davvero?
La composizione negoziata ha tempi rigidi. Se chiedi le misure protettive con l’istanza, il ricorso al tribunale va depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto nel registro delle imprese (art. 19, comma 1). Non è un termine da gestire in corsa. Se il pignoramento presso terzi verrà notificato tra tre giorni, il tuo calendario è già scritto.
La tabella di orientamento
| Se la tua situazione è… | Parti dalla mossa | Perché |
|---|---|---|
| Non hai ancora verificato le soglie di impresa minore | Mossa 1 | Senza inquadramento corretto sbagli canale e documenti |
| Sei sotto soglia ma non sai se ti servono protettive o cautelari | Mossa 2 | Le due tutele hanno presupposti, contenuti e prove diversi |
| Hai individuato creditori o banche pericolosi ma non sai cosa chiedere | Mossa 3 | La misura va cucita sul singolo creditore e sul singolo atto |
| Devi ancora presentare l’istanza alla Camera di commercio | Mossa 4 | La richiesta di protettive va fatta nell’istanza o con istanza successiva |
| L’istanza è pubblicata oggi o domani | Mossa 5 | Il ricorso va depositato entro il giorno successivo |
| Hai depositato il ricorso ma la documentazione è debole | Mossa 6 | Fumus e periculum si provano con carte, non con dichiarazioni |
| È fissata l’udienza o è arrivata l’ordinanza | Mossa 7 | Udienza, durata, reclamo in 15 giorni |
| Le misure stanno per scadere o sono già scadute | Mossa 8 | Proroga fino a 240 giorni e cautelari successive: regole severe |
Una precisazione prima di iniziare
Questo piano non sostituisce il lavoro dell’esperto né quello del giudice. Ti dice cosa preparare, quando e perché. Alcune mosse le puoi eseguire tu, con il tuo commercialista: la ricostruzione dei parametri, la raccolta dei documenti, la mappa dei creditori, il colloquio con l’esperto. Altre richiedono un legale: la scrittura del ricorso, la formulazione delle conclusioni cautelari, la gestione dell’udienza e del reclamo. Nelle pagine che seguono, quando una mossa entra nel secondo gruppo, lo diciamo espressamente. Qui serve il legale significa che un errore in quel passaggio non è rimediabile con una correzione successiva.
Mossa 1 — Accertati di essere un’impresa minore che può entrare nel percorso
Obiettivo della mossa: certificare, con numeri e documenti, che la tua impresa rientra nell’art. 25-quater CCII e che il risanamento è ragionevolmente perseguibile, perché ogni misura cautelare successiva poggerà su questa base.
Quando va fatta
Subito, prima di qualsiasi altra iniziativa. Idealmente tra le due e le quattro settimane prima del deposito dell’istanza, perché la ricostruzione dei tre esercizi richiede tempo. Se sei sotto pressione (precetto già notificato, banca che ha comunicato la revoca), comprimi la mossa in pochi giorni, ma non saltarla.
Come si esegue
Raccogli i bilanci approvati degli ultimi tre esercizi o, se non sei obbligato al deposito, le dichiarazioni dei redditi e IVA. Per ciascun anno fai estrarre dal commercialista tre numeri: l’attivo patrimoniale, i ricavi lordi, il totale dei debiti anche non scaduti. Mettili in una tabella con tre colonne. Accanto, annota la fonte di ciascun dato (bilancio, dichiarazione, situazione contabile). Questa tabella diventerà un allegato prezioso: il giudice delle cautelari, prima di inibire qualcosa a un creditore, vorrà capire chi ha davanti.
Poi fai il secondo controllo, quello sulla ragionevole perseguibilità del risanamento. La piattaforma telematica nazionale mette a disposizione strumenti di autodiagnosi (lista di controllo e test pratico): usali e conserva gli esiti. Non sono un adempimento formale: sono la prima prova della serietà del tuo percorso.
Infine verifica la natura dell’impresa. L’art. 25-quater, comma 1, riguarda l’imprenditore commerciale e agricolo. Se sei un professionista senza impresa, o un consumatore, questa strada non è per te: lo strumento corretto sarà un altro (piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata) e le misure si chiederanno in quei procedimenti.
La base giuridica
L’art. 25-quater, comma 1, CCII fissa i requisiti soggettivi e oggettivi. L’art. 2, comma 1, lettera d), CCII definisce l’impresa minore. Il comma 5 dell’art. 25-quater stabilisce che, “per quanto non specificamente previsto”, si applicano numerose norme della composizione negoziata ordinaria, tra cui gli artt. 18 e 19, “in quanto compatibili”. Quest’ultima formula è il cardine dell’intero tema: le misure protettive e cautelari sono disponibili anche per te, ma ogni adattamento va giustificato.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è scoprire che un parametro supera la soglia in uno dei tre esercizi, magari per un anno di ricavi straordinari. In quel caso fermati: non forzare l’inquadramento. Cambia canale e prepara l’istanza ordinaria con tutta la documentazione dell’art. 17, comma 3, incluso il progetto di piano di risanamento. Il secondo imprevisto è un attivo gonfiato da crediti inesigibili: se il giudice si accorge che i numeri non tornano, la credibilità del ricorso cautelare crolla. Meglio una situazione patrimoniale prudente che una situazione ottimistica smentita in udienza.
Il terzo imprevisto riguarda l’insolvenza conclamata. Se i debiti scaduti superano di molto le entrate prevedibili e non c’è alcuna prospettiva di continuità, valuta con il legale se la composizione negoziata sia lo strumento giusto o se sia meglio andare direttamente a un concordato minore o a una liquidazione controllata. In quelle procedure esistono misure protettive proprie, con regole diverse.
Check di completamento
Prima di passare alla mossa 2 verifica che:
- hai una tabella firmata dal commercialista con i tre parametri per ciascuno dei tre esercizi, tutti sotto soglia;
- hai gli esiti del test pratico e della lista di controllo, con una sintesi di una pagina sulle ragioni per cui il risanamento è perseguibile;
- hai escluso che la tua posizione rientri in un altro strumento più adatto.
Mossa 2 — Distingui le misure protettive dalle misure cautelari e scegli cosa ti serve
Obiettivo della mossa: capire con precisione cosa ti danno già le misure protettive e cosa, invece, puoi ottenere solo con una misura cautelare, per non chiedere al giudice ciò che la legge ti dà già e non dimenticare ciò che la legge non ti dà.
Quando va fatta
Contestualmente alla mossa 1 e comunque prima di presentare l’istanza alla Camera di commercio. La scelta incide sul contenuto dell’istanza (dove chiedi le protettive) e del ricorso (dove chiedi la conferma e le cautelari).
Come si esegue: la mappa delle due tutele
Le misure protettive sono quelle dell’art. 18 CCII. Le chiedi con l’istanza di nomina dell’esperto o con un’istanza successiva. La richiesta viene pubblicata nel registro delle imprese insieme all’accettazione dell’esperto e, da quel giorno, producono effetti che la legge descrive in modo predefinito:
- i creditori “non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari” sul patrimonio o sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività (art. 18, comma 3);
- non possono acquisire diritti di prelazione non concordati con te;
- le prescrizioni restano sospese e le decadenze non si verificano;
- non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza, salvo revoca delle misure (art. 18, comma 4);
- i creditori, comprese banche e intermediari, non possono unilateralmente rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, né risolverli, anticiparne la scadenza o modificarli a tuo danno, né revocare in tutto o in parte gli affidamenti bancari, per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori alla pubblicazione (art. 18, comma 5);
- dopo la conferma delle misure, banche e intermediari non possono mantenere la sospensione delle linee di credito, salvo dimostrare che deriva dalla disciplina di vigilanza prudenziale (art. 18, comma 5-bis, introdotto dal D.Lgs. 136/2024).
Due limiti vanno tenuti a mente. Primo: “sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori” (art. 18, comma 1). Secondo: “non sono inibiti i pagamenti” (art. 18, comma 3). Le protettive possono riguardare tutti i creditori oppure solo determinate iniziative, determinati creditori o categorie.
Le misure cautelari, invece, sono i “provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative” che puoi chiedere al tribunale con il ricorso dell’art. 19, comma 1. Non hanno un contenuto predefinito: sei tu a dover indicare cosa vuoi che il giudice ordini e a chi. Proprio per questo il giudice le valuta con maggiore rigore. Il Tribunale di Monza, con provvedimento del 10 dicembre 2025 (RG 7003/2025), ha tracciato la distinzione in modo netto: le misure protettive operano in via generale e richiedono solo che il piano non sia implausibile; le cautelari sono selettive e richiedono un accertamento più rigoroso, cioè un piano coerente e idoneo a giustificare obblighi specifici verso determinati creditori.
Il Tribunale di Brindisi, con il provvedimento del 3 marzo 2025 (RG 3163/2024), ha descritto le protettive come misure “semiautomatiche”: producono effetti per legge dalla pubblicazione, ma restano efficaci solo se seguite, entro il giorno successivo, dal procedimento di conferma dell’art. 19. È la differenza chiave: le protettive nascono dalla legge e il giudice le conferma; le cautelari nascono solo dall’ordine del giudice.
Cosa resta fuori dalle protettive (e richiede una cautelare)
Metti a confronto la mappa con il foglio della diagnosi. Ti accorgerai che alcuni pericoli non sono coperti dall’art. 18:
- la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi o nei sistemi di informazione creditizia: non è un’azione esecutiva né cautelare, quindi le protettive non la impediscono;
- l’escussione delle garanzie pubbliche o personali di terzi: la banca escute il Fondo di garanzia o il fideiussore, non il tuo patrimonio; le protettive, in linea di principio, non la bloccano;
- la compensazione bancaria tra saldi attivi e passivi: è un tema discusso, su cui alcuni tribunali hanno concesso inibitorie mirate;
- la revoca degli affidamenti per ragioni diverse dal mancato pagamento di crediti anteriori: l’art. 18, comma 5, copre solo la revoca motivata da quel mancato pagamento;
- la sospensione di effetti di titoli già formati o di provvedimenti di terzi (lodi, titoli esecutivi) che non si traducono in un’esecuzione sul tuo patrimonio.
Un punto che spesso sfugge: i pagamenti restano liberi
L’art. 18, comma 3, precisa che “non sono inibiti i pagamenti”. Significa due cose, entrambe rilevanti per il tuo piano. La prima: le misure protettive non ti impediscono di pagare fornitori, dipendenti e canoni durante le trattative; anzi, la continuità dei pagamenti correnti è spesso la prova migliore della serietà del percorso. La seconda: le misure non ti autorizzano, da sole, a sospendere i pagamenti verso i creditori. Se ti serve una sospensione delle rate, quella va negoziata con l’esperto e con la banca, perché, come ha chiarito il Tribunale di Monza nel dicembre 2025, imporla con una cautelare significherebbe incidere sul contenuto del contratto.
Nel piano finanziario semestrale, quindi, distingui sempre tre colonne: pagamenti correnti che continuerai a fare, pagamenti verso creditori anteriori che proponi di sospendere o ridurre nella trattativa, pagamenti che una misura cautelare ti consente di non subire (per esempio, l’incameramento degli incassi per compensazione). Questa distinzione rende il piano leggibile per il giudice e per i creditori, e ti evita di chiedere al tribunale ciò che va invece ottenuto al tavolo.
Qui entra in gioco la misura cautelare. La regola pratica è: chiedi come cautelare solo ciò che le protettive non ti danno già, e chiedilo con un destinatario preciso.
La base giuridica
Art. 18 CCII per le protettive (commi 1, 3, 4, 5, 5-bis). Art. 19, comma 1, CCII per le cautelari, chieste con lo stesso ricorso della conferma. Art. 19, comma 7, che rinvia al procedimento cautelare uniforme degli artt. 669-bis e seguenti c.p.c., davanti al tribunale in composizione monocratica. Art. 25-quater, comma 5, per l’estensione all’impresa minore “in quanto compatibili”.
Se qualcosa va storto
L’errore tipico è chiedere come cautelare una “moratoria generale” su tutti i debiti bancari. Il Tribunale di Monza (10 dicembre 2025) ha dichiarato inammissibili richieste di moratoria giudiziale generalizzata e ha precisato che la sospensione delle rate di mutuo resta materia della trattativa con le banche: incidere sulle rate significherebbe riscrivere il contratto, cosa che spetta all’autonomia delle parti e all’opera dell’esperto. La domanda era anche generica nei destinatari e, comunque, priva di un pericolo concreto e attuale, perché le banche si erano dette disponibili a trattare. Se il tuo ricorso è scritto così, riscrivilo: individua i soggetti, gli atti, gli importi.
L’errore opposto è non chiedere nulla oltre alle protettive, pensando che bastino. Se la tua principale minaccia è l’escussione del Fondo di garanzia su un finanziamento da 78.500 euro, le protettive da sole non ti proteggono.
Check di completamento
- Hai una lista di pericoli divisa in due colonne: “coperto dalle protettive” e “serve una cautelare”.
- Per ogni voce della seconda colonna hai individuato un destinatario preciso (nome dell’istituto, del creditore, del garante).
- Hai escluso dalle richieste ciò che riguarda i crediti dei lavoratori e ciò che si tradurrebbe in una modifica del contenuto del contratto.
Mossa 3 — Disegna la misura cautelare giusta per ogni singolo creditore
Obiettivo della mossa: trasformare ogni pericolo in una richiesta cautelare precisa, proporzionata e temporanea, che il giudice possa concedere senza riscrivere i rapporti tra le parti.
Quando va fatta
Nei giorni che precedono l’istanza, in parallelo alla preparazione dei documenti. Se l’istanza è già pubblicata, hai poche ore: ecco perché questa mossa conviene anticiparla.
Come si esegue: le famiglie di misure cautelari
La giurisprudenza di merito degli ultimi anni consente di ordinare le richieste in alcune famiglie. Usale come catalogo, non come moduli da copiare.
1. Inibitoria verso singoli creditori. Chiedi al giudice di ordinare a un creditore individuato di non avviare, o di non proseguire, una specifica iniziativa. Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 4 luglio 2025, ha ammesso una misura cautelare che inibiva l’esecuzione di titoli di creditori singolarmente individuati anche dopo la scadenza del termine massimo delle protettive, a tre condizioni: esigenza sopravvenuta, utilità della misura per trattative con prospettive di successo, assenza di grave pregiudizio per i creditori. Lo stesso provvedimento ha però negato la liberazione delle somme già pignorate o accantonate, perché la sospensione dell’esecuzione opera solo per il futuro (con richiamo all’art. 626 c.p.c. e a Cass. 30 marzo 2023, n. 8998), e ha negato la cancellazione di un’ipoteca, perché sarebbe stata una misura irreversibile. Le misure cautelari devono essere temporanee e provvisorie: ciò che produce effetti irreversibili è fuori portata.
2. Divieto di revoca o di riduzione degli affidamenti bancari. Prima di chiederlo, ricorda che l’art. 18, comma 5, già vieta alla banca di revocare gli affidamenti per il solo mancato pagamento di crediti anteriori, e che il comma 5-bis vieta di mantenere la sospensione dopo la conferma. La cautelare ti serve quando la banca motiva la revoca diversamente, o quando hai bisogno di un ordine diretto e nominativo che renda la tutela immediatamente azionabile. In ogni caso, il limite della vigilanza prudenziale resta: il giudice non può costringere una banca a violare regole prudenziali.
3. Sospensione o divieto delle segnalazioni in Centrale Rischi e nei sistemi di informazione creditizia. È la misura su cui i tribunali sono più divisi. Il Tribunale di Varese (24 aprile 2023) e il Tribunale di Salerno (10 ottobre 2023) l’hanno negata, ritenendo che la segnalazione non incida sulle trattative né sul patrimonio del debitore. Il Tribunale di Lodi (18 maggio 2023) l’ha concessa, osservando che senza quella misura la sospensione dei rimborsi e il divieto di revoca delle linee di credito potrebbero essere vanificati. Il Tribunale di Padova (13 gennaio 2025) ha concesso, nella stessa vicenda, la sospensione del rimborso dei finanziamenti bancari, l’inibitoria alla segnalazione in Centrale Rischi e Crif e l’inibitoria all’escussione delle garanzie MCC e SACE. Il Tribunale di Monza (10 dicembre 2025) ha invece adottato un approccio restrittivo sulle richieste generalizzate. Conseguenza operativa: se chiedi la sospensione delle segnalazioni, devi dimostrare il nesso concreto tra la segnalazione e il fallimento delle trattative (fornitori che chiederebbero pagamenti anticipati, banche terze che revocherebbero linee, nuovi finanziatori che si ritirerebbero).
4. Inibitoria all’escussione delle garanzie pubbliche. Il Tribunale di Milano (4 settembre 2024) e il Tribunale di Chieti (10 ottobre 2024) hanno concesso l’inibitoria all’escussione delle garanzie del Fondo gestito da MCC, sul presupposto che l’escussione potrebbe pregiudicare il buon esito delle trattative. Il Tribunale di Padova (13 gennaio 2025) ha esteso la tutela anche alle garanzie SACE.
5. Inibitoria all’escussione delle garanzie prestate da terzi. Il Tribunale di Torino (5 dicembre 2024) l’ha ammessa. Attenzione: le protettive non coprono di regola i fideiussori. Il Tribunale di Napoli Nord (24 gennaio 2024), richiamato dal Tribunale di Brindisi, ha escluso la tutela dei semplici fideiussori; il Tribunale di Brindisi (3 marzo 2025) ha esteso le protettive a una garante solo perché, in via sommaria, l’ha ritenuta imprenditrice di fatto. Se nella tua impresa familiare il coniuge o un genitore ha firmato fideiussioni, la tutela passa dalla cautelare, non dalle protettive.
6. Inibitoria della compensazione bancaria. Secondo la rassegna pubblicata su EC News (gennaio 2026), il Tribunale di Genova (22 settembre 2025) ha concesso l’inibitoria della compensazione, aderendo a un precedente di merito. È la misura che ti serve se la banca può incamerare gli incassi che transitano sul conto per ridurre lo scoperto, togliendoti la liquidità necessaria a lavorare durante le trattative.
Come si scrivono le conclusioni: un esempio di struttura
Il giudice deve poter trasformare la tua richiesta in un dispositivo senza riscriverla. Per questo le conclusioni del ricorso vanno redatte come se fossero già l’ordinanza. Una struttura che funziona, da adattare al caso concreto con il legale, è la seguente:
- “inibire a [nome della banca], per la durata delle misure, l’escussione della garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per le PMI sul finanziamento n. [numero], con residuo di [importo]”;
- “inibire a [nome della banca], per la durata delle misure, ogni iniziativa esecutiva o cautelare sui beni della garante [indicazione del ruolo, non del nome nell’atto pubblico], in relazione alla fideiussione del [data]”;
- “ordinare a [nome della banca] di astenersi, per la durata delle misure, dalla classificazione a sofferenza della posizione e dalla relativa segnalazione in Centrale Rischi, ferma ogni diversa segnalazione imposta dalla disciplina di vigilanza”.
Ogni conclusione ha quattro elementi: il destinatario, l’atto, l’oggetto (il rapporto preciso) e la durata, agganciata a quella delle misure. Evita le formule aperte del tipo “e ogni altro provvedimento ritenuto opportuno” come unica richiesta: possono comparire in coda, ma non sostituiscono le domande specifiche. Una conclusione che il giudice può copiare nel dispositivo è già metà del lavoro fatto.
Nella motivazione di ciascuna richiesta, poi, segui sempre lo stesso ordine: il fatto (cosa sta per accadere, con il documento che lo prova), l’effetto sulle trattative (perché quell’atto le comprometterebbe), la proporzionalità (perché il sacrificio del creditore è limitato e temporaneo), il collegamento con il piano (dove, nel piano finanziario semestrale, si vede che la misura è necessaria). Ripetere la stessa struttura per ogni misura aiuta il giudice a confrontarle e a decidere su ciascuna, invece di respingerle in blocco.
Il test di proporzionalità che devi superare
Per ogni misura che hai disegnato, poniti le domande che si porrà il giudice:
- La misura serve davvero a condurre a termine le trattative, o solo a guadagnare tempo?
- È temporanea e reversibile?
- Colpisce un destinatario preciso, con un atto preciso?
- Il sacrificio imposto al creditore è proporzionato al beneficio per le trattative?
- Interviene sul contenuto del contratto (rate, tassi, scadenze) o si limita a congelare un atto?
Se la risposta alla quinta domanda è “interviene sul contenuto”, riformula la richiesta: il Tribunale di Monza ha chiarito che la rinegoziazione spetta all’esperto e alle parti.
La base giuridica
Art. 19, comma 1, CCII (“provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative”). Art. 19, comma 4, sulla possibilità di limitare le misure a determinate iniziative o creditori. Art. 19, comma 7, con il rinvio agli artt. 669-bis e seguenti c.p.c. Art. 18, commi 5 e 5-bis, per i rapporti bancari.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico: chiedi la sospensione di un provvedimento che produrrebbe l’effetto di far rivivere un rapporto già chiuso. Il Tribunale di Salerno (22 febbraio 2024) ha dichiarato inammissibile la sospensione di un lodo arbitrale proprio perché avrebbe fatto rivivere un contratto già risolto. Se il rapporto è cessato, la cautelare non lo resuscita: devi negoziare un nuovo accordo.
Altro imprevisto: il creditore, anziché agire in via esecutiva, avvia un giudizio di accertamento del credito. Il Tribunale di Bari (30 maggio 2024) ha chiarito che le azioni esecutive e cautelari sono improcedibili, ma restano possibili le azioni di mero accertamento. Non cercare di bloccarle con una cautelare: difenditi nel merito e usa il tempo della trattativa.
Check di completamento
- Ogni misura ha un destinatario, un atto da inibire, una durata e una motivazione di una riga sul perché serve alle trattative.
- Nessuna misura produce effetti irreversibili (cancellazioni di ipoteche, restituzione di somme già pignorate).
- Nessuna misura riscrive il contratto.
Mossa 4 — Presenta l’istanza alla Camera di commercio e chiedi le misure protettive
Obiettivo della mossa: depositare un’istanza completa, che contenga la richiesta di misure protettive e la dichiarazione sulle misure esecutive e cautelari già in corso, così da far partire il calendario dell’art. 19 nel giorno che hai scelto tu.
Quando va fatta
Quando la documentazione delle mosse 1-3 è pronta e quando, in concreto, il deposito del ricorso al tribunale il giorno dopo la pubblicazione è fattibile. Non presentare l’istanza un venerdì sera senza avere il ricorso già scritto: la pubblicazione può avvenire rapidamente, e da quel momento hai un solo giorno.
Come si esegue
Per l’impresa minore, l’istanza si presenta “al segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa” (art. 25-quater, comma 2), nelle forme dell’art. 17, comma 1, cioè attraverso la piattaforma telematica nazionale. La nomina dell’esperto avviene “ad opera del segretario generale al quale è presentata l’istanza”.
All’istanza alleghi i documenti dell’art. 17, comma 3, lettere a), c), d), e), f), g) e h). Il richiamo salta la lettera b): per l’impresa minore, l’istanza non richiede il progetto di piano di risanamento previsto per le imprese sopra soglia. La dichiarazione della lettera d) ha un contenuto adattato: riguarda la pendenza di una procedura di liquidazione controllata e contiene l’attestazione di non avere depositato ricorso per il concordato minore (art. 74) e, per le imprese agricole, anche per l’accordo di ristrutturazione (art. 57).
Nell’istanza, o con un’istanza successiva, chiedi l’applicazione delle misure protettive (art. 18, comma 1). Decidi se chiederle verso tutti i creditori o solo verso determinate iniziative, creditori o categorie. Contestualmente inserisci nella piattaforma la dichiarazione sull’esistenza di misure esecutive o cautelari disposte nei tuoi confronti e un elenco aggiornato dei ricorsi indicati nell’art. 17, comma 3, lettera d) (art. 18, comma 2).
Il punto critico per l’impresa minore
Qui si apre la prima questione di compatibilità. L’istanza dell’impresa minore non richiede il progetto di piano; ma il ricorso al tribunale dell’art. 19, comma 2, richiede, tra i documenti, il progetto di piano di risanamento, un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative. Il rinvio “in quanto compatibili” non chiarisce in modo espresso se l’impresa minore debba depositarli. Il nostro consiglio operativo è di prepararli comunque, almeno in forma sintetica e proporzionata alle dimensioni dell’impresa. Le ragioni sono due. La prima: in assenza di pronunce specifiche sulle imprese sotto soglia, non conviene affidarsi a un’interpretazione favorevole. La seconda, più importante: per ottenere una misura cautelare devi convincere il giudice che il piano è coerente e idoneo a giustificare obblighi verso determinati creditori. Senza un piano, anche minimo, quella prova è quasi impossibile.
Il ruolo dell’esperto, che peserà sulle tue cautelari
Non trattare l’esperto come un passaggio burocratico. Per l’impresa minore lo nomina il segretario generale della Camera di commercio a cui presenti l’istanza, e il suo compenso è liquidato, ai sensi dell’art. 25-ter, dallo stesso segretario generale (art. 25-quater, comma 7). Ma la sua funzione, ai fini di questo piano, è soprattutto un’altra: all’udienza dell’art. 19 il giudice lo sente prima di decidere sulle misure, e per la proroga la legge richiede di acquisirne il parere. In più, l’esperto può segnalare al giudice che le misure non servono più allo scopo o sono sproporzionate, provocandone la revoca o l’abbreviazione (art. 19, comma 6).
Ne derivano tre comportamenti pratici. Primo: appena l’esperto accetta l’incarico, inviagli una nota di poche pagine con la situazione, i creditori pericolosi e le misure che intendi chiedere. Secondo: prima dell’udienza, chiedigli un incontro per discutere le cautelari una per una. Terzo: durante le trattative, tienilo informato di ogni atto dei creditori che possa giustificare una nuova richiesta o, al contrario, rendere superflua una misura già concessa. Un esperto informato è un esperto che, davanti al giudice, può spiegare perché una misura è necessaria. Un esperto tenuto all’oscuro può solo dire di non sapere.
L’esperto è indipendente e non è il tuo consulente: non aspettarti che sostenga una richiesta che non ritiene fondata. Proprio per questo, il suo parere favorevole ha un peso notevole. Se riesci a costruire le richieste in modo che l’esperto le ritenga utili alle trattative, hai superato il primo filtro.
La base giuridica
Art. 25-quater, comma 2, CCII (sede, documenti, nomina). Art. 17, commi 1 e 3, CCII (forme e documenti, come richiamati). Art. 18, commi 1 e 2, CCII (richiesta di protettive e dichiarazione).
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è la mancanza di un documento della lettera e) o f), cioè le certificazioni sui debiti tributari e previdenziali, che richiedono tempi di rilascio. Richiedile con largo anticipo. Se un certificato tarda, valuta se presentare l’istanza senza misure protettive e chiederle poi con istanza successiva, quando il ricorso sarà pronto: così non bruci il termine di un giorno.
Un secondo imprevisto: tra la presentazione e la pubblicazione, un creditore notifica un atto di pignoramento. Le protettive operano dalla pubblicazione. Indica comunque quel pignoramento nella dichiarazione dell’art. 18, comma 2: la trasparenza è la prima prova di buona fede.
Check di completamento
- L’istanza è stata inviata tramite piattaforma alla Camera di commercio della sede legale, con tutti gli allegati richiamati dall’art. 25-quater, comma 2.
- La richiesta di misure protettive è stata formulata in modo chiaro (generale o selettiva).
- Il ricorso al tribunale, con le richieste cautelari, è già scritto e pronto per il deposito.
Mossa 5 — Deposita il ricorso al tribunale entro il giorno successivo alla pubblicazione
Obiettivo della mossa: depositare nei termini il ricorso con cui chiedi la conferma o la modifica delle misure protettive e, insieme, i provvedimenti cautelari necessari, evitando che le protettive diventino inefficaci.
Quando va fatta
Il termine è perentorio e brevissimo: il ricorso va depositato “entro il giorno successivo” alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto (art. 19, comma 1). Entro venti giorni dalla pubblicazione devi poi chiedere l’iscrizione nel registro delle imprese del numero di ruolo del procedimento. Il deposito omesso o tardivo rende inefficaci le misure protettive e comporta la cancellazione dell’iscrizione. Non passare oltre finché il deposito non risulta accettato dal sistema telematico.
Come si esegue
Il ricorso si deposita al tribunale competente ai sensi dell’art. 27 CCII. Deve contenere:
- la richiesta di conferma o modifica delle misure protettive;
- le richieste cautelari, formulate secondo il catalogo della mossa 3, ciascuna con destinatario, atto inibito, durata richiesta e motivazione;
- l’indicazione dei creditori nei cui confronti chiedi le misure, con indirizzi PEC per le notifiche;
- l’esposizione sintetica della situazione dell’impresa e del percorso di risanamento.
Il tribunale, con decreto, fissa l’udienza entro dieci giorni dal deposito, preferibilmente in videoconferenza; il decreto va iscritto nel registro delle imprese e il ricorso va notificato anche all’esperto (art. 19, comma 3). Se l’udienza non viene fissata nei termini, le misure cessano di produrre effetti. Controlla quindi, nei giorni successivi, che il decreto arrivi: non è un termine tuo, ma le conseguenze ricadono su di te.
La base giuridica
Art. 19, commi 1 e 3, CCII. Art. 27 CCII per la competenza. Art. 25-quater, comma 5, per l’applicazione “in quanto compatibile” all’impresa minore.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto peggiore è il deposito tardivo. Le protettive diventano inefficaci. Puoi ancora chiedere una misura cautelare? La risposta non è scontata, perché la norma collega le cautelari al ricorso dell’art. 19. In pratica: valuta con il legale se presentare una nuova richiesta di misure protettive con istanza successiva, come consente l’art. 18, comma 1, e questa volta coordinare il deposito del ricorso. Nel frattempo, i creditori sono liberi di agire: preparati a gestire l’eventuale pignoramento con gli strumenti ordinari dell’esecuzione.
Secondo imprevisto: la cancelleria rileva un difetto formale. Correggi subito e deposita un’integrazione. Terzo imprevisto: il ricorso deve essere notificato a numerosi creditori in tempi brevi. Usa la PEC e tieni una tabella delle ricevute: il giudice, all’udienza, verificherà il contraddittorio.
La scaletta del ricorso, sezione per sezione
Per scrivere il ricorso in anticipo, e depositarlo appena avviene la pubblicazione, segui una scaletta fissa. Ti consente anche di aggiornarlo in pochi minuti se, tra la stesura e il deposito, cambia qualcosa.
- Intestazione e parti. Tribunale competente, ricorrente, indicazione dell’esperto nominato, elenco dei creditori nei cui confronti sono chieste le misure.
- Premessa sull’inquadramento. Una pagina che spiega perché sei impresa minore (con rinvio alla tabella dei parametri) e perché il procedimento si svolge secondo gli artt. 18 e 19 in quanto richiamati dall’art. 25-quater, comma 5. È il punto in cui affronti in anticipo la questione di compatibilità sui documenti dell’art. 19, comma 2, dichiarando di depositarli comunque.
- Situazione dell’impresa. Attività, mercato, cause dello squilibrio, misure già adottate (riduzione di spese, cessione di beni non strategici, ricerca di nuovi clienti).
- Percorso di risanamento. Sintesi del piano e del piano finanziario semestrale, con le principali assunzioni.
- Stato delle trattative. Cosa è già successo con l’esperto e con i creditori.
- Richiesta di conferma delle protettive. Con l’indicazione se generali o limitate.
- Richieste cautelari. Una sottosezione per misura, con fatto, effetto sulle trattative, proporzionalità e collegamento con il piano.
- Durata richiesta. Indica la durata che ritieni necessaria entro la forbice di 30-120 giorni, motivandola con il calendario delle trattative.
- Conclusioni. Redatte come dispositivo, secondo lo schema della mossa 3.
- Indice degli allegati. Diviso nei gruppi della mossa 6.
Prima di procedere, assicurati che ogni importo indicato nel ricorso coincida con quello degli allegati. Una differenza anche minima tra il residuo del finanziamento nel ricorso e quello nell’estratto conto è il primo appiglio per la banca che vuole contestare la tua attendibilità.
Check di completamento
- Il ricorso risulta depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione, con ricevuta di accettazione.
- Hai calendarizzato la richiesta di iscrizione del numero di ruolo entro venti giorni dalla pubblicazione.
- Hai verificato l’arrivo del decreto di fissazione dell’udienza e la sua notifica a creditori ed esperto.
Mossa 6 — Costruisci le prove: fumus, periculum e documenti da allegare
Obiettivo della mossa: fornire al giudice, con documenti e non con affermazioni, la prova che le trattative hanno prospettive concrete e che, senza la misura richiesta, un atto preciso le comprometterebbe.
Quando va fatta
Contestualmente alla mossa 5, perché i documenti vanno allegati al ricorso. Puoi integrare fino all’udienza, ma il giudice si forma la prima idea sulla base di ciò che trova nel fascicolo.
Come si esegue: i documenti dell’art. 19, comma 2
Il ricorso deve essere corredato da una serie di documenti. Nella sintesi del testo vigente che abbiamo consultato, l’elenco comprende:
- i bilanci approvati degli ultimi tre esercizi o, se non sei tenuto al deposito, le dichiarazioni dei redditi e IVA;
- se i bilanci non sono approvati, i progetti di bilancio o una situazione patrimoniale aggiornata;
- una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni;
- l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei primi dieci per importo;
- il progetto di piano di risanamento, il piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative che intendi adottare;
- l’autocertificazione sulla risanabilità;
- l’accettazione dell’esperto.
Come detto nella mossa 4, per l’impresa minore la necessità del piano e del piano finanziario semestrale è una questione di compatibilità non risolta da pronunce specifiche: depositali comunque, adeguati alle tue dimensioni.
Come si esegue: l’indice degli allegati
Un fascicolo ordinato è una prova in sé. Numera gli allegati e dividili in tre gruppi, richiamandoli nel ricorso con lo stesso numero.
Gruppo A — Documenti di legge. Bilanci o dichiarazioni dei tre esercizi; situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni; elenco dei creditori con i primi dieci per importo; progetto di piano di risanamento, piano finanziario semestrale e prospetto delle iniziative; autocertificazione sulla risanabilità; accettazione dell’esperto; copia dell’istanza e della ricevuta di pubblicazione.
Gruppo B — Documenti sul fumus. Tabella dei parametri di impresa minore; esiti del test pratico e della lista di controllo; ordini e contratti in corso; corrispondenza con i creditori che mostri disponibilità a trattare; eventuali proposte di nuova finanza o di ingresso di soci.
Gruppo C — Documenti sul periculum, divisi per misura. Per l’inibitoria verso il creditore: titolo esecutivo, precetto, eventuale avviso di pignoramento. Per gli affidamenti: contratto di fido, comunicazioni di revoca o sospensione, estratti conto degli ultimi mesi che mostrano l’operatività. Per le segnalazioni: lettera di preavviso della banca, visura della Centrale Rischi, comunicazioni di fornitori o finanziatori che condizionano i rapporti all’assenza di sofferenze. Per le garanzie: contratto di finanziamento, delibera di garanzia, eventuale richiesta di attivazione inviata al garante, contratto di fideiussione.
Accanto a ogni gruppo prepara una pagina di sintesi che dica, in poche righe, cosa prova ciascun documento. Il giudice ha poco tempo tra deposito e udienza: un fascicolo che si legge in mezz’ora ha più possibilità di un fascicolo che richiede una giornata.
Come si esegue: la prova del fumus
Nel procedimento cautelare il fumus è la probabile fondatezza del diritto a essere tutelato. Nella composizione negoziata si traduce nella plausibilità delle trattative e del risanamento. Per le cautelari, ricordalo, il controllo è più rigoroso: il piano deve essere coerente e idoneo a giustificare obblighi specifici verso i creditori destinatari. Allega quindi:
- il piano finanziario semestrale, con incassi e pagamenti mese per mese, che mostri come la misura richiesta ti consenta di arrivare alla fine delle trattative;
- le prime manifestazioni di disponibilità dei creditori (e-mail, verbali di incontro con l’esperto, proposte ricevute);
- gli ordini e i contratti in corso che dimostrano la continuità;
- la tabella dei parametri di impresa minore della mossa 1.
Come si esegue: la prova del periculum
Il periculum è il pericolo concreto e attuale che, senza la misura, le trattative falliscano. Il Tribunale di Monza (10 dicembre 2025) ha respinto le richieste anche perché non emergeva un pericolo concreto e attuale, considerata la disponibilità delle banche a trattare. Non basta dire “la banca potrebbe segnalarmi”. Devi dimostrare:
- che l’atto è imminente (lettera della banca che annuncia il passaggio a sofferenza, comunicazione di revoca, precetto notificato, richiesta di escussione inviata al Fondo);
- che l’atto ha un effetto preciso sulle trattative (fornitori che subordinano le consegne al pagamento anticipato in caso di segnalazione, un finanziatore che condiziona l’ingresso all’assenza di sofferenze, una garanzia escussa che trasformerebbe il garante in creditore privilegiato capace di bloccare l’accordo);
- che la misura richiesta è l’unica, o la meno invasiva, per evitare quell’effetto.
Prima di procedere, assicurati che ogni richiesta cautelare abbia almeno un documento di fumus e uno di periculum allegati e richiamati per numero nel ricorso. È un lavoro di squadra tra avvocato e commercialista: come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo sa quali documenti l’esperto e il giudice si aspettano di trovare nel fascicolo, e coordina con lo staff di commercialisti il piano finanziario semestrale che regge le richieste cautelari.
La base giuridica
Art. 19, comma 2, CCII per i documenti. Art. 19, comma 7, con il rinvio agli artt. 669-bis e seguenti c.p.c., da cui discendono i presupposti cautelari tipici. Art. 25-quater, comma 5, per la compatibilità con l’impresa minore.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è che la situazione patrimoniale aggiornata non sia pronta entro sessanta giorni. Fanne redigere una sintetica, firmata dal commercialista, con l’impegno a depositarne una più dettagliata prima dell’udienza. Altro imprevisto: un creditore contesta i tuoi numeri con una memoria. Prepara una tabella di riconciliazione tra i tuoi dati e i suoi: il giudice deve poter verificare chi ha ragione senza perdere tempo.
Terzo imprevisto: l’esperto, nel suo parere, si mostra scettico su una delle misure. Non ostinarti. Una misura su cui l’esperto è contrario ha poche probabilità di essere concessa e rischia di trascinare con sé anche le altre. Rinuncia o riformula.
Check di completamento
- Ogni richiesta cautelare ha almeno due documenti allegati, uno sul fumus e uno sul periculum.
- Il piano finanziario semestrale è depositato e coerente con le misure richieste.
- Hai condiviso con l’esperto le richieste prima dell’udienza.
Mossa 7 — Affronta l’udienza, ottieni l’ordinanza e presidia il reclamo
Obiettivo della mossa: arrivare all’udienza con una posizione già concordata con l’esperto, ottenere un’ordinanza con durata e destinatari chiari e, se la decisione è sfavorevole, proporre reclamo entro quindici giorni.
Quando va fatta
L’udienza è fissata con decreto entro dieci giorni dal deposito del ricorso. L’ordinanza arriva all’esito dell’udienza o dopo l’eventuale istruttoria. Il reclamo contro l’ordinanza segue l’art. 669-terdecies c.p.c., richiamato dall’art. 19, comma 7: il termine è di quindici giorni.
Come si esegue
All’udienza il giudice sente l’esperto (art. 19, comma 4). Può nominare un ausiliario e disporre atti istruttori. Poi, con ordinanza, stabilisce la durata delle misure, compresa tra trenta e centoventi giorni, e può limitarle a determinate iniziative o determinati creditori. L’ordinanza è comunicata al registro delle imprese.
Prepara l’udienza in tre passaggi:
- Il colloquio con l’esperto. Prima dell’udienza, condividi con l’esperto la logica di ogni misura cautelare. Il suo parere pesa: è la figura indipendente che il giudice ascolta per capire se le trattative hanno prospettive reali.
- La scaletta delle priorità. Ordina le richieste dalla più importante alla meno importante. Se il giudice mostra perplessità, sai quale misura difendere e quale abbandonare.
- Le risposte ai creditori. Prevedi le obiezioni: “la segnalazione è un obbligo di vigilanza”, “l’escussione è un diritto del garantito”, “il debitore non ha un piano”. Prepara una risposta documentata a ciascuna.
Quando ricevi l’ordinanza, leggila con il calendario in mano: annota la data di inizio e fine di ciascuna misura, i destinatari, eventuali condizioni (per esempio obblighi informativi verso i creditori o l’esperto).
Il giorno dopo l’ordinanza favorevole
Un’ordinanza che concede le cautelari non si esegue da sola. Il giorno dopo averla ricevuta, fai tre cose. Inviala via PEC a ciascun destinatario, con una breve lettera che indichi la misura che lo riguarda, la durata e il riferimento al rapporto (numero del fido, del finanziamento, della garanzia). Chiedi alla banca una conferma scritta della presa d’atto e delle modalità con cui darà esecuzione alla misura, per esempio il ripristino dell’operatività del conto o la sospensione della pratica di escussione. Infine aggiorna l’esperto, che dovrà tenere conto delle misure nel calendario delle trattative.
Se un destinatario non rispetta l’ordinanza, documenta subito la violazione (estratti conto, comunicazioni, visure) e informa il legale e l’esperto: la reazione va valutata con gli strumenti del procedimento cautelare e, sul piano negoziale, la violazione diventa un argomento forte nelle trattative con quel creditore.
Se l’ordinanza è sfavorevole: il reclamo
Il reclamo si propone entro quindici giorni secondo l’art. 669-terdecies c.p.c. La Cassazione (Sez. I, sentenza n. 241 del 5 gennaio 2026), in una vicenda di negata conferma delle misure protettive con istanza di fallimento pendente, ha affermato che la riserva sull’istanza di fallimento impedisce al tribunale di compiere altre attività nel procedimento, ma non impedisce al debitore di proporre reclamo; nel caso concreto, il termine di quindici giorni per impugnare il diniego era già scaduto. La lezione operativa è che il termine del reclamo corre comunque: non aspettare che altri procedimenti si chiariscano.
La stessa Sezione, con ordinanza n. 3634 del 12 febbraio 2025, ha affermato che il diniego di un termine per impugnare la revoca delle misure protettive non è di per sé viziato se il debitore non indica un pregiudizio concreto al proprio diritto di difesa, e che il debitore non ha un diritto pieno al rinvio dell’istruttoria per ricorrere a procedure alternative o per reclamare. Anche qui la conseguenza è chiara: chi aspetta il rinvio rischia di perdere l’occasione.
Per l’impresa minore il contesto è diverso, perché non è soggetta alla liquidazione giudiziale ma alla liquidazione controllata. Il principio di fondo, però, resta utilizzabile: i termini dei rimedi corrono a prescindere dagli altri procedimenti pendenti.
La base giuridica
Art. 19, comma 4, CCII (udienza, esperto, durata 30-120 giorni, limitazione soggettiva). Art. 19, comma 7, CCII (procedimento ex artt. 669-bis e seguenti c.p.c., tribunale monocratico, reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.; esclusione di alcuni commi degli artt. 669-octies e 669-novies c.p.c.).
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è un’ordinanza che conferma le protettive ma respinge tutte le cautelari. Non è un fallimento del piano: le protettive restano. Valuta se il rigetto dipende da carenze di prova (riparabili con una nuova istanza documentata) o da ragioni di principio (per esempio, il giudice ritiene inammissibile la sospensione delle segnalazioni). Nel primo caso, integra e ripresenta; nel secondo, valuta il reclamo.
Altro imprevisto: il giudice concede una durata inferiore a quella richiesta, per esempio sessanta giorni invece di centoventi. Pianifica subito la proroga (mossa 8) e chiedi all’esperto di aggiornare il calendario delle trattative.
Check di completamento
- Hai l’ordinanza, con le date di inizio e fine di ogni misura annotate in un calendario condiviso con l’esperto e il commercialista.
- Se l’ordinanza è sfavorevole, hai deciso entro pochi giorni se reclamare, e il reclamo è depositato entro il quindicesimo giorno.
- Hai comunicato ai creditori destinatari l’esistenza e il contenuto delle misure concesse.
Mossa 8 — Gestisci la durata: proroga, revoca e misure cautelari dopo la scadenza
Obiettivo della mossa: non farti trovare scoperto alla scadenza delle misure, chiedere la proroga quando serve e sapere fino a dove possono spingersi le cautelari dopo il termine massimo.
Quando va fatta
Dal giorno dell’ordinanza. La proroga si chiede su istanza, prima della scadenza, quando è necessaria per il buon esito delle trattative. La durata complessiva delle misure non può superare i duecentoquaranta giorni (art. 19, comma 5). In qualsiasi momento, su istanza tua o dei creditori, o su segnalazione dell’esperto, il giudice può revocare o abbreviare le misure se non soddisfano l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate (art. 19, comma 6).
Come si esegue
Almeno venti giorni prima della scadenza, fai il punto con l’esperto. Se le trattative stanno producendo risultati (bozze di accordo, adesioni di creditori), prepara l’istanza di proroga con:
- un aggiornamento della situazione patrimoniale e finanziaria;
- la sintesi delle trattative, con le adesioni ottenute e quelle in corso;
- il parere dell’esperto, che la norma richiede di acquisire.
Se le trattative si sono arenate, non chiedere la proroga per inerzia: rischi di ricevere una revoca su segnalazione dell’esperto. Valuta piuttosto gli sbocchi del comma 4 dell’art. 25-quater: concordato minore, liquidazione controllata, concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio e, per la sola impresa agricola, accordo di ristrutturazione.
Il nodo delle cautelari dopo la scadenza
Che succede dopo i 240 giorni? Puoi ottenere una misura cautelare che produca, di fatto, gli stessi effetti delle protettive scadute? La giurisprudenza di merito è divisa, e devi conoscerla:
- il Tribunale di Milano (22 novembre 2023) ha escluso la sospensione dell’esecutività dei titoli esecutivi con misure cautelari una volta scaduto il termine massimo;
- il Tribunale di Roma (19 marzo 2025) ha ribadito l’inammissibilità di cautelari con contenuto e finalità coincidenti con le protettive dopo la scadenza;
- il Tribunale di Torino (5 dicembre 2023) ha segnalato il rischio che una misura cautelare atipica venga usata per aggirare i limiti temporali delle protettive;
- il Tribunale di Imperia (20 febbraio 2024), in posizione minoritaria, ha ammesso la prosecuzione degli effetti delle protettive tramite misure cautelari per assicurare il buon esito della composizione;
- il Tribunale di Milano (4 luglio 2025) ha trovato una via intermedia: misura cautelare ammessa verso creditori singolarmente individuati, se l’esigenza è sopravvenuta, la misura è funzionale a trattative con prospettive di successo e non pregiudica gravemente i creditori.
Se le protettive sono scadute, una cautelare “fotocopia” generalizzata ha poche probabilità di essere accolta; una cautelare mirata, motivata da un fatto nuovo, ha invece una strada percorribile.
Il tema è stato anche oggetto di un rinvio pregiudiziale alla Cassazione ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c. da parte del Tribunale di Brindisi (dicembre 2024), che ha posto, tra l’altro, la questione della natura cautelare o non cautelare delle misure protettive e della possibilità di ottenere una misura cautelare di contenuto analogo dopo la scadenza del termine massimo. Nelle fonti che abbiamo consultato non risulta l’esito del rinvio: verificalo prima di fondare una strategia su questo punto.
Gli atti autorizzati: cosa resta anche se la trattativa cambia strada
C’è un’ultima tutela da conoscere, utile proprio quando le misure si avviano alla scadenza. Durante la composizione negoziata il tribunale può autorizzare alcuni atti ai sensi dell’art. 22 (per esempio finanziamenti necessari alla continuità). Per l’impresa minore, l’art. 25-quater, comma 6, stabilisce che gli atti autorizzati “conservano i propri effetti” anche se poi intervengono un accordo di ristrutturazione omologato, un concordato minore omologato, l’apertura della liquidazione controllata o un concordato semplificato omologato. È un elemento che puoi spendere nella trattativa con un nuovo finanziatore e, indirettamente, anche nel giudizio cautelare: un piano che prevede nuova finanza autorizzata è un piano più credibile, e un piano più credibile regge meglio le richieste di inibitoria.
Coordina quindi il calendario delle misure con quello delle eventuali autorizzazioni. Se ti serve una nuova linea di credito per sostenere gli ordini dei prossimi mesi, chiedi l’autorizzazione mentre le misure sono ancora efficaci: la sequenza “misure confermate, finanza autorizzata, accordo con i creditori” è quella che offre più garanzie a tutti.
La base giuridica
Art. 19, commi 5 e 6, CCII (proroga, limite di 240 giorni, revoca e abbreviazione). Art. 19, comma 8, CCII (alla revoca o cessazione delle misure cessa anche il divieto di acquisire prelazioni non concordate). Art. 25-quater, comma 4, CCII per gli sbocchi alternativi.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è la richiesta di revoca da parte di un creditore che denuncia la sproporzione della misura. Rispondi con numeri: quanto pesa il suo credito sul totale, quanto ha da perdere da un’esecuzione individuale rispetto a un accordo, quali garanzie mantiene. Se la sproporzione è reale, offri una limitazione spontanea della misura: è meglio una misura ridotta che una misura revocata.
Secondo imprevisto: alla cessazione delle misure, un creditore iscrive subito ipoteca giudiziale. L’art. 19, comma 8, prevede che, in caso di revoca o cessazione, il divieto di acquisire prelazioni non concordate cessi da quel momento. Se ti avvicini alla scadenza senza un accordo, prepara in anticipo la domanda di concordato minore o di liquidazione controllata, che hanno proprie misure protettive.
Check di completamento
- Hai annotato la data del duecentoquarantesimo giorno e una data di verifica venti giorni prima di ogni scadenza intermedia.
- L’istanza di proroga, se necessaria, contiene il parere dell’esperto.
- Hai pronto un piano B (strumento del comma 4 dell’art. 25-quater) da attivare prima che le misure cessino.
Il piano alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi reali. Partono tutte dalla stessa situazione e cambiano solo la tempestività e la qualità delle mosse.
Situazione di partenza comune. Impresa individuale di commercio all’ingrosso di materiali per l’edilizia. Ultimi tre esercizi: attivo patrimoniale massimo 268.400 euro, ricavi lordi massimi 187.300 euro, debiti complessivi 431.900 euro. Le tre soglie dell’impresa minore sono rispettate. Esposizioni rilevanti: fido di cassa con Banca A per 45.000 euro, utilizzato per 41.760 euro; finanziamento chirografario con Banca B, residuo 78.540 euro, assistito dalla garanzia del Fondo PMI gestito da MCC, rata mensile di 1.937,40 euro, tre rate insolute; decreto ingiuntivo esecutivo di un fornitore per 23.480 euro, con precetto già notificato; fideiussione della coniuge a favore di Banca A per 50.000 euro. Ordini in portafoglio per i prossimi sei mesi: 96.250 euro.
Simulazione 1 — Chi esegue le mosse nei tempi. L’istanza, con richiesta di misure protettive verso tutti i creditori, è pubblicata nel registro delle imprese martedì 20 ottobre 2026. Il ricorso al tribunale è depositato mercoledì 21 ottobre 2026, cioè il giorno successivo, con tre richieste cautelari: inibitoria a Banca B dall’escussione della garanzia MCC; inibitoria a Banca A dall’escussione della fideiussione della coniuge; sospensione, verso Banca B, della segnalazione a sofferenza annunciata con lettera del 14 ottobre. La richiesta di iscrizione del numero di ruolo va fatta entro lunedì 9 novembre 2026 (ventesimo giorno dalla pubblicazione). Il decreto di fissazione dell’udienza va emesso entro dieci giorni dal deposito: il decimo giorno cade sabato 31 ottobre 2026, e nel calendario operativo il primo giorno lavorativo utile è lunedì 2 novembre 2026. Ordinanza del 10 novembre 2026: protettive confermate per 120 giorni, inibitoria sull’escussione della garanzia MCC concessa, inibitoria sulla fideiussione concessa limitatamente alle azioni esecutive sui beni della garante, sospensione della segnalazione respinta per carenza di periculum. Il precetto del fornitore resta senza seguito: il pignoramento presso terzi sul conto non può essere avviato. Termine per reclamare sul punto respinto: mercoledì 25 novembre 2026. Durata delle misure fino a mercoledì 10 marzo 2027.
Simulazione 2 — Chi deposita il ricorso in ritardo. Stessa pubblicazione del 20 ottobre 2026, ma il ricorso viene depositato venerdì 23 ottobre 2026. Le protettive diventano inefficaci e l’iscrizione viene cancellata. Il fornitore, con il precetto da 23.480 euro, procede a pignoramento presso terzi: sul conto di Banca A transitano incassi medi mensili di 16.040 euro, che restano vincolati. Le cautelari sulla garanzia MCC e sulla fideiussione non sono mai state esaminate. L’impresa deve presentare una nuova richiesta di misure protettive con istanza successiva, ma il pignoramento già eseguito produce i suoi effetti: come ha ricordato il Tribunale di Milano il 4 luglio 2025, la sospensione dell’esecuzione opera solo per il futuro e non libera le somme già pignorate. Risultato: liquidità ridotta proprio nei mesi in cui servirebbe per evadere gli ordini da 96.250 euro.
Simulazione 3 — Chi chiede una moratoria generalizzata. Ricorso depositato in tempo, ma con un’unica richiesta cautelare: “sospensione di tutte le rate di tutti i finanziamenti bancari e divieto generalizzato di segnalazioni per tutta la durata delle trattative”, senza indicare istituti e senza allegare lettere di preavviso. Sulla falsariga del Tribunale di Monza (10 dicembre 2025), la richiesta è dichiarata inammissibile per genericità e, comunque, infondata per assenza di un pericolo concreto e attuale. Le protettive vengono confermate, ma la garanzia MCC resta escutibile: se Banca B la escute, il Fondo diventa creditore surrogato per l’importo garantito e la trattativa si complica.
Simulazione 4 — Chi arriva al limite dei 240 giorni. Partendo dalla simulazione 1, l’impresa ottiene una proroga. Il limite complessivo di 240 giorni dalla pubblicazione del 20 ottobre 2026 si raggiunge giovedì 17 giugno 2027. A maggio 2027 un nuovo creditore, un subfornitore con credito di 11.870 euro maturato prima dell’istanza, ottiene un titolo esecutivo. Due strade. Se l’impresa chiede, dopo la scadenza, una cautelare generalizzata che riproduca le protettive, trova l’orientamento restrittivo (Milano 22 novembre 2023, Roma 19 marzo 2025). Se invece chiede, prima o dopo la scadenza, un’inibitoria mirata verso quel solo creditore, motivata dal fatto nuovo e da bozze di accordo già sottoscritte da Banca A e Banca B, si colloca nella linea del Tribunale di Milano del 4 luglio 2025. La differenza tra le due strade non è il diritto: è la precisione della richiesta.
Il piano in una pagina
Se devi ricordare una sola cosa di questo articolo, ricorda la sequenza. Prima verifichi di essere un’impresa minore e di avere un risanamento plausibile. Poi separi ciò che le protettive ti danno già da ciò che ti serve chiedere come cautelare. Poi disegni ogni misura sul singolo creditore e sul singolo atto. Presenti l’istanza alla Camera di commercio con la richiesta di protettive solo quando il ricorso al tribunale è già pronto. Depositi il ricorso il giorno dopo la pubblicazione, con i documenti e le prove. Prepari l’udienza con l’esperto, leggi l’ordinanza con il calendario in mano e reclami in quindici giorni se serve. Infine governi la durata: proroga motivata, nessuna cautelare fotocopia dopo il limite, piano B pronto.
Stampa questa tabella e tienila sulla scrivania.
| Mossa | Obiettivo | Termine | Rischio se la salti |
|---|---|---|---|
| 1. Verifica impresa minore | Certificare soglie e risanabilità | Prima dell’istanza | Canale e documenti sbagliati |
| 2. Protettive vs cautelari | Sapere cosa chiedere al giudice | Prima dell’istanza | Chiedere il superfluo, dimenticare l’essenziale |
| 3. Disegno delle cautelari | Misure precise e proporzionate | Prima dell’istanza | Rigetto per genericità |
| 4. Istanza in Camera di commercio | Avviare il percorso e chiedere le protettive | Quando il ricorso è pronto | Calendario fuori controllo |
| 5. Ricorso al tribunale | Conferma protettive e cautelari | Entro il giorno successivo alla pubblicazione; numero di ruolo entro 20 giorni | Inefficacia delle protettive |
| 6. Prove e documenti | Dimostrare fumus e periculum | Con il ricorso, integrazioni fino all’udienza | Rigetto per carenza di prova |
| 7. Udienza e reclamo | Ordinanza chiara, rimedio tempestivo | Udienza entro 10 giorni dal deposito; reclamo entro 15 giorni | Decisione sfavorevole definitiva |
| 8. Durata e scadenza | Proroga, difesa dalla revoca, piano B | Durata 30-120 giorni; massimo 240 complessivi | Creditori liberi di agire, prelazioni |
Gli scenari di deviazione
Anche il piano migliore incontra imprevisti. Ecco i tre più frequenti e il piano B per ciascuno.
Scenario A: il creditore accelera prima della pubblicazione
Hai preparato tutto, ma il giorno prima della pubblicazione dell’istanza il fornitore notifica il pignoramento presso terzi alla tua banca. Le protettive operano dalla pubblicazione e vietano di “iniziare o proseguire” le azioni esecutive: quindi, una volta pubblicata l’istanza e confermate le misure, l’esecuzione non può proseguire. Il problema sono le somme già vincolate. Il piano B è questo: dichiara il pignoramento nella piattaforma (art. 18, comma 2); chiedi la conferma delle protettive con il ricorso; valuta con il legale se, nel processo esecutivo, ci siano margini per chiedere la riduzione del vincolo o per contestare il pignoramento con gli strumenti ordinari. Non chiedere alla cautelare di liberare le somme già pignorate: il Tribunale di Milano (4 luglio 2025) ha negato proprio questo, perché la sospensione opera solo per il futuro.
Scenario B: hai mancato il termine del giorno successivo
È lo scenario peggiore, ma non chiude ogni porta. Le protettive sono inefficaci e l’iscrizione cancellata, ma la composizione negoziata, con la nomina dell’esperto, può proseguire. Il piano B ha tre passaggi. Primo: verifica con l’esperto se le trattative possono andare avanti anche senza protettive, magari con accordi di standstill volontari con le banche. Secondo: valuta se presentare un’istanza successiva di misure protettive (art. 18, comma 1), questa volta con il ricorso già pronto. Terzo: se un creditore aggredisce in modo incompatibile con il risanamento, considera il passaggio a uno strumento del comma 4 dell’art. 25-quater, che ha proprie tutele.
Scenario C: un documento essenziale è irreperibile
Manca un bilancio di un esercizio, o non riesci a ottenere in tempo una certificazione sui debiti. Il piano B: deposita il ricorso nei termini con ciò che hai, indicando in modo trasparente il documento mancante, le ragioni e la data prevista di deposito. Sostituisci il bilancio mancante con le dichiarazioni fiscali o con una situazione contabile firmata dal commercialista. Integra prima dell’udienza. Un giudice valuta con più favore un fascicolo incompleto ma trasparente che un fascicolo apparentemente completo con dati incoerenti.
Se il documento mancante riguarda proprio il periculum di una misura (per esempio, non trovi la lettera con cui la banca ha annunciato la segnalazione), non rinunciare alla misura: chiedi alla banca una copia via PEC, allega la tua richiesta e, nel frattempo, produci la visura della Centrale Rischi e gli estratti conto che mostrano il deterioramento del rapporto. Il giudice valuterà l’insieme degli elementi, ma deve avere almeno un documento su cui fondare la decisione per ciascuna richiesta.
Le domande di chi sta eseguendo il piano
Posso chiedere le misure cautelari senza aver chiesto le misure protettive?
L’art. 19, comma 1, costruisce le cautelari come richiesta da proporre nel ricorso con cui l’imprenditore che ha chiesto le protettive domanda la loro conferma. La strada sicura è quindi chiedere le protettive (anche selettive, su determinati creditori) e, nello stesso ricorso, le cautelari. Se vuoi una tutela solo cautelare, senza protettive, parlane con il legale prima di presentare l’istanza: è una scelta che espone a contestazioni sull’ammissibilità.
Posso fare la mossa 5 prima della mossa 4?
No. Il ricorso al tribunale presuppone la pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto nel registro delle imprese. Puoi però, e devi, scrivere il ricorso prima di presentare l’istanza, così da depositarlo appena avviene la pubblicazione.
La banca può revocarmi il fido mentre aspetto l’udienza?
Dalla pubblicazione, l’art. 18, comma 5, vieta alla banca di revocare gli affidamenti per il solo mancato pagamento di crediti anteriori. La banca può sospendere le prestazioni fino alla conferma delle misure; dopo la conferma, il comma 5-bis le vieta di mantenere la sospensione, salvo che derivi dalla disciplina di vigilanza prudenziale. Se la banca invoca altre ragioni, o la vigilanza prudenziale in modo che ritieni pretestuoso, quello è il terreno della cautelare.
Le misure proteggono anche mia moglie che ha firmato la fideiussione?
In linea di principio no: le protettive riguardano il patrimonio dell’imprenditore e i beni con cui esercita l’attività. Il Tribunale di Napoli Nord (24 gennaio 2024) ha escluso la tutela dei semplici fideiussori. La tutela del garante passa da una cautelare specifica, come l’inibitoria all’escussione di garanzie di terzi ammessa dal Tribunale di Torino (5 dicembre 2024).
I miei dipendenti possono agire per gli stipendi arretrati?
Sì. L’art. 18, comma 1, esclude dalle misure protettive i crediti dei lavoratori. Inserisci gli stipendi nel piano finanziario semestrale come priorità: un’impresa che non paga i dipendenti difficilmente convince il giudice della propria risanabilità.
Il creditore può sapere che ho chiesto la composizione negoziata?
Sì. L’istanza con la richiesta di protettive viene pubblicata nel registro delle imprese insieme all’accettazione dell’esperto, e anche il decreto di fissazione dell’udienza e l’ordinanza vengono iscritti o comunicati al registro. Inoltre il ricorso va notificato ai creditori destinatari delle misure. Considera questa pubblicità come un elemento del piano: prima della pubblicazione, decidi come e quando informare i fornitori strategici, per evitare che la notizia arrivi loro senza spiegazioni e che reagiscano chiudendo i rapporti.
Se il giudice respinge una cautelare, posso ripresentarla?
Puoi presentare una nuova richiesta se emergono fatti nuovi o se colmi la lacuna probatoria che ha portato al rigetto. Non ripresentare la stessa domanda con gli stessi documenti: oltre a essere inutile, mina la tua credibilità davanti al giudice e all’esperto. Se il rigetto dipende da una scelta di principio del giudice, la strada è il reclamo entro quindici giorni, non una nuova istanza.
Quanto dura in tutto la protezione?
L’ordinanza fissa una durata tra 30 e 120 giorni. Con le proroghe, la durata complessiva non può superare i 240 giorni. Dopo, una cautelare che riproduca le protettive ha poche chance; una cautelare mirata e motivata da fatti nuovi può essere valutata.
La giurisprudenza che sostiene il piano
Le pronunce che seguono sono state verificate in fonti consultate per questo articolo. Le decisioni di merito sono per lo più citate con tribunale e data, perché le rassegne non riportano il numero. Nessuna riguarda specificamente un’impresa sotto soglia ai sensi dell’art. 25-quater: vanno lette come applicabili “in quanto compatibili”.
A sostegno della mossa 2 (protettive e cautelari)
- Trib. Monza, 10 dicembre 2025, RG 7003/2025. Le misure protettive operano in via generale e chiedono solo un piano non implausibile; le cautelari sono selettive e richiedono un piano coerente e idoneo a giustificare obblighi specifici verso i destinatari. Moratorie generalizzate inammissibili. Rilevanza: fissa il livello di prova che devi raggiungere.
- Trib. Brindisi, 3 marzo 2025, RG 3163/2024. Le protettive sono “semiautomatiche”: efficaci dalla pubblicazione, ma condizionate alla conferma con il procedimento dell’art. 19 avviato entro il giorno successivo. Rilevanza: spiega perché il termine della mossa 5 è decisivo.
A sostegno della mossa 3 (contenuto delle cautelari)
- Trib. Padova, 13 gennaio 2025. Accanto alle protettive possono essere concesse cautelari come la sospensione del rimborso dei finanziamenti, l’inibitoria alle segnalazioni in Centrale Rischi e Crif e l’inibitoria all’escussione delle garanzie MCC e SACE. Rilevanza: mostra l’ampiezza possibile delle cautelari verso le banche.
- Trib. Milano, 4 settembre 2024. Concessa l’inibitoria all’escussione delle garanzie MCC, perché l’escussione potrebbe compromettere le trattative. Rilevanza: base per la misura sulle garanzie pubbliche.
- Trib. Chieti, 10 ottobre 2024. Stessa linea sull’inibitoria all’escussione delle garanzie MCC. Rilevanza: conferma che l’orientamento non è isolato.
- Trib. Torino, 5 dicembre 2024. Ammessa l’inibitoria all’escussione di garanzie prestate da terzi. Rilevanza: tutela del garante familiare tipico dell’impresa minore.
- Trib. Lodi, 18 maggio 2023. Concessa l’inibitoria alle segnalazioni, perché senza di essa la sospensione dei rimborsi e il divieto di revoca delle linee potrebbero essere vanificati. Rilevanza: argomento per collegare la segnalazione alle trattative.
- Trib. Varese, 24 aprile 2023, e Trib. Salerno, 10 ottobre 2023. Negata l’inibitoria alle segnalazioni in Centrale Rischi, ritenute senza incidenza sulle trattative o sul patrimonio. Rilevanza: l’obiezione che dovrai superare con la prova del periculum.
- Trib. Genova, 22 settembre 2025 (come riportato da EC News). Concessa l’inibitoria della compensazione bancaria. Rilevanza: tutela della liquidità che transita sul conto.
- Trib. Salerno, 22 febbraio 2024. Inammissibile la sospensione di un lodo arbitrale che farebbe rivivere un contratto già risolto. Rilevanza: limite delle cautelari rispetto a rapporti cessati.
- Trib. Bari, 30 maggio 2024. Azioni esecutive e cautelari improcedibili, ma azioni di mero accertamento ammesse. Rilevanza: cosa i creditori possono ancora fare.
- Trib. Napoli Nord, 24 gennaio 2024 (richiamato da Trib. Brindisi 3 marzo 2025). Le protettive non tutelano i semplici fideiussori. Rilevanza: perché serve una cautelare per i garanti.
A sostegno delle mosse 7 e 8 (reclamo, durata, scadenza)
- Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 241 del 5 gennaio 2026. La riserva sull’istanza di fallimento blocca altre attività del tribunale ma non il reclamo del debitore contro il diniego di conferma; il termine di quindici giorni corre comunque. Rilevanza: puntualità del reclamo.
- Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 3634 del 12 febbraio 2025. Il diniego di un termine per impugnare la revoca delle protettive non è viziato senza un pregiudizio concreto alla difesa; nessun diritto pieno al rinvio. Rilevanza: non contare su rinvii.
- Trib. Milano, 4 luglio 2025. Dopo i 240 giorni ammessa un’inibitoria verso creditori individuati se l’esigenza è sopravvenuta e la misura è utile e non gravemente pregiudizievole; negate la liberazione di somme pignorate (sospensione solo per il futuro, con richiamo a Cass. 30 marzo 2023, n. 8998) e la cancellazione di ipoteche (effetti irreversibili). Rilevanza: confini delle cautelari tardive.
- Trib. Milano, 22 novembre 2023, e Trib. Roma, 19 marzo 2025. Inammissibili, dopo la scadenza, cautelari con contenuto e finalità coincidenti con le protettive. Rilevanza: niente cautelari fotocopia.
- Trib. Torino, 5 dicembre 2023. Rischio che la cautelare atipica serva ad aggirare i limiti temporali. Rilevanza: argomento che il creditore userà contro di te.
- Trib. Imperia, 20 febbraio 2024. Posizione minoritaria favorevole alla prosecuzione degli effetti protettivi tramite cautelari. Rilevanza: argomento utilizzabile, con cautela.
Cosa può fare lo Studio Monardo per la tua impresa
Le misure cautelari nella composizione negoziata dell’impresa minore si giocano su tre tavoli contemporaneamente: i numeri, il negoziato e il processo. Ecco cosa facciamo concretamente su ciascuno.
- Ricostruiamo i parametri di impresa minore sui tre esercizi, con lo staff di commercialisti, e verifichiamo che rientri nell’art. 25-quater prima di qualsiasi deposito.
- Mappiamo i creditori pericolosi e, per ciascuno, l’atto che può compromettere le trattative, distinguendo ciò che è già coperto dalle protettive da ciò che richiede una cautelare.
- Redigiamo le richieste cautelari con destinatario, atto inibito, durata e motivazione, evitando formule generalizzate che i tribunali dichiarano inammissibili.
- Prepariamo l’istanza sulla piattaforma con gli allegati richiamati dall’art. 25-quater, comma 2, e la dichiarazione dell’art. 18, comma 2.
- Scriviamo il ricorso al tribunale prima della pubblicazione, così da depositarlo entro il giorno successivo, e controlliamo iscrizione del numero di ruolo e fissazione dell’udienza.
- Costruiamo il fascicolo probatorio su fumus e periculum, coordinando con i commercialisti il piano finanziario semestrale e la situazione patrimoniale aggiornata.
- Seguiamo l’udienza e il confronto con l’esperto, preparando le risposte alle obiezioni di banche, garanti pubblici e creditori.
- Valutiamo e depositiamo il reclamo entro quindici giorni quando l’ordinanza non tutela la tua impresa.
- Governiamo la durata delle misure: proroghe motivate, difesa dalle istanze di revoca, cautelari mirate per esigenze sopravvenute.
- Prepariamo il piano B tra gli sbocchi dell’art. 25-quater, comma 4: concordato minore, liquidazione controllata, concordato semplificato, accordo per l’impresa agricola.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per questo tema la qualifica che pesa di più è quella di Esperto Negoziatore: significa conoscere dall’interno il ruolo dell’esperto, il parere che il giudice gli chiede sulle misure e il modo in cui si conduce una trattativa con banche e garanti. Accanto a essa, il coordinamento dello staff in diritto bancario serve a leggere contratti di fido, finanziamenti garantiti e segnalazioni; le qualifiche di Gestore della crisi e di fiduciario OCC servono quando il percorso deve passare al concordato minore o alla liquidazione controllata.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: lo stesso difensore, la stessa linea, senza passaggi di consegne che fanno perdere tempo e coerenza. E sullo stesso fascicolo lavorano insieme avvocati e commercialisti, perché una misura cautelare si vince con il diritto e con i numeri insieme.
Chiusura: il tempo è la prima misura cautelare
Le misure cautelari nella composizione negoziata dell’impresa minore esistono, ma non arrivano da sole. Arrivano a chi le chiede nel momento giusto, nel ricorso giusto, contro il creditore giusto, con le prove giuste. Ogni mossa fatta nei termini è una tutela conservata; ogni mossa rimandata è una porta che si chiude. Se il ricorso parte il giorno dopo la pubblicazione e ogni richiesta ha un destinatario e un documento, il giudice ha gli strumenti per proteggere le tue trattative. Se invece il ricorso è tardivo o generico, nemmeno la migliore impresa ha argomenti da spendere.
Su questa materia lo Studio Monardo lavora con competenze precise: quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che porta nel tuo fascicolo la conoscenza diretta della composizione negoziata; quelle di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario OCC, che servono quando l’impresa minore deve passare al concordato minore o alla liquidazione controllata; e quella di avvocato cassazionista, che consente di sostenere la stessa linea fino all’ultimo grado.
📩 Il calendario dell’art. 19 non aspetta: scrivici oggi stesso, trovi tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio Monardo al termine di questa guida.
