Questa pagina raccoglie, in forma di domande e risposte, i dubbi che ci arrivano più spesso da chi ha firmato una garanzia per il padre o per la madre: la fideiussione sul prestito personale dei genitori, la cointestazione del mutuo di casa, la firma chiesta dalla banca quando il papà ha aperto il conto o il fido per la sua ditta. Le risposte sono complete e pensate per essere lette anche una sola alla volta: se cercate un punto preciso, andate direttamente alla domanda che vi riguarda.
Il quadro normativo, in poche righe. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, nel testo vigente dopo il correttivo D.Lgs. 136/2024) consente ai membri di una stessa famiglia di presentare un’unica domanda di composizione della crisi quando sono conviventi oppure quando il loro sovraindebitamento ha un’origine comune: è l’art. 66 CCII, la cosiddetta procedura familiare. Il figlio è parente di primo grado, quindi rientra senza dubbio nella nozione di famiglia. La partita vera si gioca su altri due punti: se il debito che pesa sul figlio nasce davvero dalla stessa vicenda dei genitori e se il figlio, come garante, può essere trattato da consumatore. E poi c’è la domanda che preoccupa di più: se i genitori si liberano dei debiti, la banca può continuare a chiedere tutto al figlio?
Perché ce ne occupiamo con questo livello di dettaglio. Il tema sta esattamente all’incrocio tra due materie: il sovraindebitamento, dove l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, e il contenzioso sulle fideiussioni bancarie, che lo Studio segue attraverso lo staff multidisciplinare in diritto bancario coordinato dall’Avvocato. Quando il debito garantito è quello dell’impresa del padre entra in gioco anche la terza competenza pertinente, quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa.
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Ho fatto da garante a mio padre: questo vuol dire che anch’io sono “sovraindebitato”?
Non necessariamente, ma spesso sì: dipende dal rapporto tra quello che la banca può chiedervi e quello che avete.
Il sovraindebitamento, nel Codice della crisi, è lo stato di crisi o di insolvenza di chi non può accedere alla liquidazione giudiziale: consumatori, professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start-up innovative (art. 2, comma 1, lett. c, CCII). Non è una categoria morale e non dipende da quanti debiti avete “fatto voi”. Dipende da una sola domanda concreta: con il vostro reddito e il vostro patrimonio riuscite a far fronte, regolarmente, alle obbligazioni che vi possono essere chieste?
La fideiussione cambia la risposta in modo silenzioso. Finché il padre paga le rate, il debito garantito non compare nei vostri conti, non lo vedete nella busta paga, non vi toglie il sonno. Ma dal punto di vista giuridico siete obbligati per l’intero importo garantito, nei limiti dell’importo massimo indicato nel contratto. Nel momento in cui il debitore principale smette di pagare, la banca può rivolgersi a voi, e con molte garanzie bancarie (quelle “a prima richiesta”) può farlo senza dover prima aggredire il patrimonio del genitore.
Facciamo un esempio di scala. Un figlio con uno stipendio netto di 1.700 euro e un’auto in leasing vive tranquillo. Se però ha garantito un fido da 85.000 euro alla ditta del padre, e la ditta chiude, quel figlio è esposto per una somma pari a più di quattro anni del suo reddito intero. È qui che nasce il sovraindebitamento “di riflesso”: non per spese personali, ma per una firma data per solidarietà familiare.
Due precisazioni. La prima: la fideiussione non è ancora un debito scaduto finché la banca non escute la garanzia, ma ai fini della valutazione della crisi conta anche il debito potenziale, se è prevedibile che verrà chiesto. La seconda: non tutti i garanti sono sovraindebitati. Se avete un patrimonio sufficiente o se la garanzia è di importo modesto rispetto alle vostre entrate, la strada giusta può essere una trattativa diretta con la banca, senza alcuna procedura. Ne parliamo più avanti, nelle domande sulle alternative.
Chi rientra nella “famiglia” per la procedura familiare? Anche il figlio che non vive più con i genitori?
Sì, il figlio rientra sempre nella famiglia; il fatto di non convivere non lo esclude, ma lo obbliga a dimostrare l’origine comune dei debiti.
L’art. 66, comma 2, CCII individua i membri della stessa famiglia: oltre al coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto ai sensi della legge 76/2016. Il figlio è parente in linea retta di primo grado: è dentro la definizione in ogni caso, che viva con i genitori, che abbia una sua casa in un’altra città o che abbia già una propria famiglia.
Il punto delicato è il comma 1. La norma consente la domanda unica a due condizioni alternative: i familiari devono essere conviventi, oppure il loro sovraindebitamento deve avere un’origine comune. Le due ipotesi sono separate dalla congiunzione “o”: basta una delle due.
Ne derivano due situazioni molto diverse:
- il figlio convivente (che vive ancora nella casa dei genitori) può presentare la domanda insieme a loro anche se i suoi debiti hanno storie diverse; la convivenza da sola apre la porta;
- il figlio non convivente può entrare solo se il suo sovraindebitamento nasce dalla stessa vicenda che ha messo in crisi i genitori.
Ed è proprio qui che la posizione del garante diventa interessante. La fideiussione prestata per un debito dei genitori è l’esempio più nitido di origine comune: il debito è letteralmente lo stesso, il creditore è lo stesso, la causa della crisi è la stessa. Se il padre non paga il mutuo e la banca si rivolge al figlio fideiussore, i due sovraindebitamenti non sono solo collegati, sono due facce della stessa obbligazione.
Diverso è il caso del figlio non convivente che, oltre alla garanzia per i genitori, ha anche debiti propri del tutto autonomi: un finanziamento per l’auto, un saldo negativo di carte revolving, magari un debito fiscale personale. In questo scenario l’origine comune c’è per una parte dei debiti e manca per l’altra. La legge non chiede espressamente che tutti i debiti abbiano la stessa origine, ma nella costruzione del ricorso è decisivo mostrare che la crisi del figlio dipende in modo determinante dalla garanzia, e non dai debiti personali. È un profilo che l’OCC valuta nella sua relazione e su cui il giudice può avere letture più o meno rigorose: per questo va documentato bene fin dall’inizio.
Cosa vuol dire, in concreto, “origine comune del sovraindebitamento”?
Vuol dire che la crisi di più familiari nasce dalla stessa causa: lo stesso finanziamento, la stessa impresa, la stessa operazione economica.
La legge non definisce l’espressione, e la giurisprudenza edita non ne ha ancora dato una nozione stabile. Il senso però si ricava bene dalla funzione della norma: la procedura familiare serve a evitare che lo stesso dissesto venga trattato in più tribunali, con domande moltiplicate e il rischio di decisioni tra loro contraddittorie. I commentatori lo collegano esplicitamente all’idea di un “nuovo inizio” per tutto il nucleo.
Nella pratica, le situazioni in cui l’origine comune è più facile da sostenere sono queste:
| Situazione del figlio | Origine comune? | Perché |
|---|---|---|
| Fideiussore del prestito personale o del mutuo dei genitori | Sì, in modo netto | Il debito garantito è lo stesso dei genitori |
| Cointestatario del mutuo sulla casa dei genitori | Sì | È coobbligato in solido per lo stesso finanziamento |
| Fideiussore del fido o del conto della ditta individuale del padre | Sì | La crisi deriva dall’impresa del padre |
| Ha chiesto un prestito a nome proprio e ha girato la somma ai genitori | Sostenibile, da provare | Il debito è formalmente suo, ma la causa è familiare |
| Ha debiti propri (auto, carte) e nessuna garanzia per i genitori | No | Manca un legame causale con la crisi dei genitori |
Il caso del penultimo rigo merita attenzione. Capita spesso: la banca nega un nuovo prestito al padre già esposto, e allora lo chiede il figlio, che poi versa la rata ogni mese con i soldi che il padre gli restituisce, finché il padre smette di farlo. Formalmente quel figlio non è garante di nessuno: è debitore principale. Ma economicamente il suo debito ha la stessa causa della crisi dei genitori. Qui l’origine comune non si legge nel contratto, va ricostruita con estratti conto, bonifici, messaggi, la cronologia delle erogazioni. Più il collegamento è documentato, più è credibile.
Attenzione a un equivoco. “Origine comune” non vuol dire “debiti verso lo stesso creditore”. Due familiari possono avere debiti con la stessa banca per ragioni del tutto diverse, e in quel caso l’origine comune manca. Viceversa, possono avere creditori diversi ma una crisi nata dalla stessa vicenda (la chiusura dell’impresa di famiglia, per esempio), e l’origine comune c’è.
Se entro nella procedura dei miei genitori, i miei beni e i miei debiti si mescolano con i loro?
No. La legge è esplicita: le masse attive e passive restano distinte.
L’art. 66, comma 3, CCII lo dice con una frase secca. La procedura familiare è un contenitore processuale unico, non una fusione dei patrimoni. Questo ha conseguenze pratiche importanti, che conviene avere chiare prima di firmare un ricorso congiunto.
Per prima cosa, i creditori personali dei genitori non diventano vostri creditori. Se il padre ha un debito con una finanziaria che voi non avete garantito, quel creditore resta nella massa passiva del padre e viene soddisfatto solo con il patrimonio del padre, nei limiti del piano o della liquidazione. Lo stesso vale al contrario: il vostro conto, la vostra auto, il vostro stipendio rispondono soltanto dei debiti di cui siete obbligati voi, tra cui, ovviamente, la garanzia.
In secondo luogo, la banca garantita dalla vostra fideiussione compare in entrambe le masse passive: in quella del genitore come creditore principale e nella vostra come creditore garantito. Il piano o la liquidazione devono gestire con cura questo doppio ruolo, evitando che la stessa somma venga conteggiata due volte e prevedendo cosa accade quando un pagamento arriva da una delle due masse.
Infine, la distinzione delle masse si riflette anche sui costi della procedura. Secondo il comma 5 dell’art. 66, il compenso dovuto all’OCC viene ripartito tra i familiari in proporzione all’attivo di ciascuno. Chi mette a disposizione di più contribuisce di più. Il comma è stato toccato dal correttivo del 2024: la regola del riparto proporzionale all’attivo è quella che risulta dal testo vigente consultato, ma il dettaglio della formulazione va controllato al momento del deposito.
Come detto sopra, la scelta della procedura unica non toglie nulla alla tutela dei singoli: ognuno conserva la propria posizione, e ognuno ottiene un esito proprio.
Come si presenta, in pratica, la domanda congiunta con i genitori?
Si presenta un’unica domanda, tramite un unico OCC, davanti al tribunale competente, con una documentazione che però resta individuale per ciascun familiare.
Il primo passo è rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi costituito nel circondario del tribunale competente. Per le procedure di sovraindebitamento la competenza è quella dell’art. 27, comma 2, CCII, che si collega al luogo in cui il debitore ha il centro dei propri interessi principali. Se genitori e figlio vivono in città diverse, il problema della competenza si pone davvero: l’art. 66, comma 4, risolve i conflitti stabilendo che, quando ci sono più richieste di familiari, la competenza spetta al giudice adito per primo e che il giudice adotta i provvedimenti necessari per coordinare le domande.
L’OCC nomina un gestore della crisi, che raccoglie la documentazione di tutti. Per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, l’art. 67, comma 2, CCII chiede per ciascuno: l’elenco dei creditori con le somme dovute e le cause di prelazione, la consistenza del patrimonio, gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, le entrate e quanto occorre al mantenimento della famiglia. Per il concordato minore la lista dell’art. 75 aggiunge, per chi è imprenditore, bilanci e scritture contabili e fiscali.
Per il figlio garante, la documentazione decisiva è un’altra ancora:
- il contratto di fideiussione completo, con data, importo massimo garantito e condizioni generali;
- le comunicazioni della banca: la richiesta di pagamento, l’eventuale revoca degli affidamenti al padre, la messa in mora del garante;
- la prova del legame con la crisi dei genitori: estratti conto della ditta, piano di ammortamento del mutuo, cronologia dei pagamenti saltati;
- se il figlio sostiene di essere consumatore, ogni elemento che dimostri la sua estraneità alla gestione dell’impresa garantita.
Su quest’ultimo punto torniamo nel blocco dei casi particolari, perché è lì che si decide quale procedura il figlio può usare.
L’OCC redige poi la relazione prevista dall’art. 68 CCII: cause dell’indebitamento, diligenza impiegata, ragioni dell’incapacità di adempiere, completezza della documentazione, costi presunti della procedura. Nella procedura familiare la relazione deve spiegare anche perché i debiti hanno origine comune o perché i familiari sono conviventi. È la parte che il giudice legge per prima quando valuta l’ammissibilità.
Non serve un avvocato per depositare la domanda di ristrutturazione del consumatore (art. 68, comma 1), ma la scelta della procedura giusta e la difesa nel rapporto con la banca, che ha interessi diversi da quelli dell’OCC, sono questioni di strategia legale.
Possiamo scegliere procedure diverse? Io la ristrutturazione, i miei genitori la liquidazione?
Nella stessa domanda congiunta, di regola no: la lettura più diffusa vuole che i familiari chiedano la stessa procedura. Ma si possono avviare procedure separate e coordinate.
L’art. 66, comma 1, consente l’unica domanda “per una delle procedure” previste dall’art. 65, comma 1: ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata. La norma parla al singolare, ed è da questa formulazione che parte la tesi restrittiva. Il Tribunale di Bari, con la pronuncia del 6 dicembre 2023 (riportata da Brocardi), ha ritenuto ammissibile il ricorso congiunto solo quando i familiari chiedono l’accesso alla stessa procedura.
Il testo vigente aggiunge però due regole che complicano il quadro e vanno lette con attenzione.
La prima: se uno dei familiari non è un consumatore, al progetto unitario non si applicano le regole della ristrutturazione del consumatore (la Sezione II del Capo II), salvo l’art. 67, comma 5, che riguarda le rate del mutuo sull’abitazione principale. Tradotto: se il padre è un piccolo imprenditore e il figlio un dipendente, il progetto familiare negoziale segue la disciplina del concordato minore, non quella del piano del consumatore. È un dettaglio che cambia molto, perché nel concordato minore servono le adesioni dei creditori, mentre nella ristrutturazione del consumatore decide il giudice senza voto.
La seconda, introdotta con il correttivo del 2024: la liquidazione controllata familiare può essere chiesta anche se uno o più familiari sono incapienti nel senso dell’art. 283, purché per almeno uno di loro l’OCC attesti che è possibile acquisire attivo da distribuire (art. 268, comma 3, quarto periodo). Per la famiglia in cui i genitori hanno la casa e il figlio ha solo uno stipendio modesto, è una regola utilissima.
Se la soluzione unitaria non è percorribile, resta lo strumento del comma 4: più domande separate, presentate da familiari diversi, che il giudice coordina. Il figlio può quindi chiedere la propria ristrutturazione da consumatore mentre i genitori percorrono un’altra strada, e il tribunale (quello adito per primo) le tratta in modo coerente. Più avanti, nella tabella dei passaggi, vedrete come si incastrano le fasi.
Cosa succede dopo il deposito? Ci sono termini da rispettare?
Sì, e cambiano a seconda della procedura. Ecco il percorso, fase per fase.
La tabella che segue riassume i passaggi principali delle tre procedure, con i termini che risultano dal testo vigente del Codice. È uno schema orientativo: i termini esatti del vostro caso li fissa il decreto del giudice.
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Avvio | Conferimento incarico all’OCC; l’OCC informa agente della riscossione e uffici fiscali | 7 giorni dal conferimento (art. 68 c.4); gli enti rispondono entro 15 giorni | OCC |
| Ristrutturazione consumatore | Decreto di ammissibilità e pubblicazione; comunicazione ai creditori a cura dell’OCC | 30 giorni (art. 70 c.1) | Tribunale in composizione monocratica |
| Ristrutturazione consumatore | Osservazioni dei creditori all’OCC via PEC | 20 giorni dalla comunicazione (art. 70 c.3) | OCC |
| Ristrutturazione consumatore | Relazione dell’OCC al giudice con eventuali modifiche | 10 giorni dalla scadenza delle osservazioni (art. 70 c.6) | Giudice |
| Ristrutturazione consumatore | Omologa o diniego con sentenza; reclamo | Reclamo ai sensi dell’art. 51 CCII (Corte d’appello) | Corte d’appello |
| Concordato minore | Decreto di apertura; termine ai creditori per adesioni o dissenso via PEC | Non superiore a 30 giorni (art. 78 c.2 lett. c) | Giudice / OCC |
| Concordato minore | Omologa con sentenza se raggiunta la maggioranza dei crediti | Dopo la scadenza del termine di voto (art. 80) | Giudice |
| Liquidazione controllata | Sentenza di apertura; termine per le domande dei creditori | Non superiore a 90 giorni (art. 270 c.2 lett. d) | Tribunale / liquidatore |
| Liquidazione controllata | Esdebitazione di diritto per le persone fisiche | Alla chiusura o comunque dopo 3 anni dall’apertura (art. 282) | Tribunale |
| Tutti | Inammissibilità della domanda: reclamo | 30 giorni dalla comunicazione (artt. 70 c.1 e 78 c.1) | Tribunale |
Due osservazioni utili per il figlio garante.
La prima riguarda le misure protettive. Nella ristrutturazione del consumatore il giudice, su istanza del debitore, può sospendere le esecuzioni che pregiudicano la fattibilità del piano e vietare nuove azioni esecutive e cautelari (art. 70, comma 4). Nel concordato minore il divieto è previsto dall’art. 78, comma 2, lett. d. Ma attenzione: queste misure proteggono il patrimonio di chi è nella procedura. Se i genitori sono in procedura e voi no, la banca resta libera di agire contro di voi.
La seconda riguarda l’impugnazione. La Cassazione, con l’ordinanza della Sezione I n. 8875 del 9 aprile 2026, ha chiarito che il provvedimento che accoglie o nega l’omologa del piano del consumatore deve avere forma di sentenza ed è impugnabile con reclamo alla Corte d’appello ai sensi dell’art. 51, non davanti al tribunale. Chi sbaglia giudice del reclamo rischia di perdere l’impugnazione.
Nel concordato minore dei miei genitori, la banca che ha la mia fideiussione vota come gli altri creditori?
No: per legge deve stare in una classe separata. E voi, come figli, non votate affatto.
È uno dei punti meno conosciuti e più importanti. L’art. 74, comma 3, CCII, nel testo modificato dal correttivo del 2024, rende obbligatoria la formazione delle classi per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi. La banca che ha in mano la vostra fideiussione è esattamente questo: un creditore che, oltre al patrimonio del debitore, può contare sul vostro.
La ragione è logica. Quella banca ha interessi diversi da un fornitore o da una finanziaria senza garanzie: può accettare una percentuale bassa dal genitore sapendo di poter recuperare il resto dal figlio. Metterla nella stessa classe degli altri creditori falserebbe il voto. Per questo la legge la isola.
Sul fronte opposto, l’art. 79, comma 2, CCII esclude dal voto (e dal calcolo delle maggioranze) il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto, i parenti e gli affini fino al quarto grado. Se il figlio è anche creditore dei genitori (perché ha già pagato qualche rata al posto loro e vanta un credito di regresso), quel credito non vota. Il legislatore teme che i familiari possano condizionare il risultato del concordato.
Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; se ci sono più classi, la maggioranza deve essere raggiunta anche nel maggior numero di classi (art. 79, comma 1). C’è poi il silenzio-assenso: il creditore che non comunica nulla all’OCC nel termine si considera favorevole (comma 3).
Per il figlio garante, la conseguenza pratica è questa: il concordato dei genitori può essere approvato anche con il voto contrario della banca garantita, se gli altri creditori e le altre classi lo approvano. Ma questo non vi libera automaticamente, come vediamo nella prossima domanda.
Se i miei genitori ottengono l’esdebitazione, io sono liberato?
No. Questa è la regola che sorprende di più: la liberazione del debitore principale non si estende al garante.
La legge lo prevede in modo espresso in entrambe le procedure che contano.
Per la liquidazione controllata, l’art. 278, comma 6, CCII stabilisce che con l’esdebitazione restano salvi i diritti dei creditori nei confronti di coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Il padre che, dopo tre anni dall’apertura, ottiene l’esdebitazione di diritto non deve più nulla alla banca per la parte non soddisfatta. Ma la banca può chiedere a voi la differenza, fino all’importo massimo garantito.
Per il concordato minore, l’art. 79, comma 5, CCII contiene una regola analoga: il concordato non pregiudica i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. La sintesi del testo che abbiamo consultato riporta l’inciso “salvo diversa previsione”, la cui portata va verificata sul testo ufficiale: in ogni caso è prudente non contare su una liberazione del garante decisa dal concordato senza il consenso della banca.
Perché la legge è così severa? Perché la fideiussione esiste proprio per coprire il rischio che il debitore principale non paghi. Se l’esdebitazione del padre cancellasse anche la garanzia del figlio, la garanzia perderebbe senso proprio nel momento in cui serve.
Da qui la conclusione che regge tutto questo articolo: la procedura dei genitori, da sola, non risolve il problema del figlio garante. Lo sposta, e talvolta lo aggrava, perché la banca, chiusa la partita con il genitore, concentra le richieste sull’unico obbligato rimasto. È proprio questo il motivo per cui conviene valutare se il figlio debba entrare nella procedura, con una domanda congiunta o coordinata, oppure trovare una soluzione sua.
C’è un’ultima conseguenza, meno evidente. Se pagate la banca al posto del genitore, acquistate un credito di regresso verso di lui (art. 1950 c.c.). Ma se nel frattempo il genitore è stato esdebitato, quel regresso, per i debiti anteriori, rischia di essere inesigibile: chi paga dopo l’esdebitazione del genitore deve sapere che difficilmente recupererà qualcosa.
Il figlio che garantisce l’impresa del padre è “consumatore” o no?
Dipende da quanto il figlio era dentro l’impresa. Se non aveva alcun ruolo nella gestione, la risposta può essere sì; se ne era socio o amministratore, quasi certamente no.
La domanda è decisiva perché solo il consumatore può accedere alla ristrutturazione dei debiti dell’art. 67, la procedura più favorevole: niente voto dei creditori, omologa del giudice, possibilità di falcidiare i debiti e, a certe condizioni, di mantenere il mutuo sulla casa.
Il riferimento più recente è la sentenza della Cassazione, Sezione I, n. 29746/2025, depositata l’11 novembre 2025. La Corte ha affermato che il fideiussore persona fisica non diventa un professionista solo perché garantisce debiti di un’impresa; ma la qualità di consumatore va esclusa quando la garanzia è funzionalmente collegata all’attività d’impresa, cioè quando il garante ha un interesse diretto o indiretto alla vita economica della società garantita. Nel caso deciso, la ricorrente era socia di maggioranza e aveva avuto ruoli amministrativi in due società poi fallite; le fideiussioni erano state rinnovate poco dopo la cessazione delle cariche. Ricorso respinto.
Due passaggi della sentenza, così come riportati dai commenti, contano per il figlio garante:
- l’accertamento guarda alla genesi del debito e alla sua finalità concreta, non solo al dato formale della cessazione delle cariche o della chiusura dell’impresa;
- spetta al debitore dimostrare che il debito garantito è del tutto estraneo all’attività d’impresa.
La sentenza si inserisce in una linea già tracciata. Le Sezioni Unite, con la n. 5868/2023, avevano respinto la tesi del “professionista di riflesso”: il fideiussore non assume la qualità di professionista solo perché il debitore principale lo è. Lo stesso principio era stato affermato dalla Corte di giustizia UE (ordinanza del 19 novembre 2015, causa C-74/15, e sentenza del 14 settembre 2016, causa C-534/15): la qualità del garante si valuta in base al rapporto di garanzia, non all’attività del garantito. E già Cass. n. 3225/2018 aveva escluso la qualità di consumatore del fideiussore titolare del 70% del capitale della società garantita.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, che come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC conosce dall’interno il vaglio di ammissibilità, imposta su questo punto l’istruttoria prima ancora del deposito: è la qualifica del garante a decidere quale porta si apre.
Per il figlio che ha firmato solo per aiutare il padre, senza quote, senza deleghe, senza firma sul conto della ditta, gli argomenti per la qualifica di consumatore esistono. Ma vanno provati.
E se ero dipendente o collaboratore nella ditta di mio padre?
Qui la risposta si complica: il lavoro nell’impresa non vi rende automaticamente “professionisti di riflesso”, ma rende più difficile dimostrare che la garanzia era estranea all’attività.
È la situazione più frequente nelle piccole imprese familiari: il figlio lavora con il padre, magari come dipendente, magari come collaboratore familiare, e la banca chiede la sua firma quando la ditta chiede un affidamento o un finanziamento per un macchinario. Il figlio firma perché “è una formalità”.
La sentenza n. 29746/2025 offre il criterio per orientarsi: conta il collegamento funzionale tra la garanzia e l’attività d’impresa, e soprattutto il coinvolgimento del garante nella gestione effettiva. Un commento alla sentenza sottolinea proprio questo: la fideiussione è atto strumentale quando il garante partecipa alla gestione dell’impresa.
Ne derivano tre scenari:
- figlio dipendente con mansioni operative (operaio, magazziniere, autista), senza poteri sul conto né deleghe: il collegamento con la gestione è debole e la tesi del consumatore resta sostenibile; il suo interesse è quello di qualunque lavoratore a conservare il posto, non quello di un imprenditore;
- figlio con delega a operare sul conto della ditta, che firma ordini e tratta con i fornitori: è dentro la gestione, anche senza quote; la qualifica di consumatore diventa difficile;
- figlio socio di una società di persone di famiglia: qui va valutato anche l’art. 2, comma 1, lett. e, CCII che, nel testo modificato dal correttivo, consente di essere consumatore anche al socio di società di persone, ma solo per i debiti contratti in qualità di consumatore; una garanzia per la società stessa difficilmente rientra in questa categoria.
Se il figlio non è consumatore, non resta senza strumenti. Può accedere al concordato minore se è a sua volta imprenditore minore o se apporta risorse esterne (art. 74), oppure alla liquidazione controllata, che non richiede la qualifica di consumatore. E nella procedura familiare, come visto sopra, se un familiare non è consumatore il progetto unitario segue comunque la disciplina del concordato minore.
Ho cointestato il mutuo dei miei genitori: sono garante o debitore?
Siete debitori a pieno titolo, in solido con loro. La posizione è diversa da quella del fideiussore, e in parte peggiore.
Molti figli non distinguono tra le due cose, ma la differenza è sostanziale. Il fideiussore garantisce un debito altrui: è obbligato accanto al debitore principale e, quando paga, può rivalersi su di lui. Il cointestatario del mutuo è debitore principale insieme ai genitori: la banca può chiedergli l’intera rata, l’intero debito residuo, senza alcuna gerarchia.
Questo ha conseguenze sulla procedura familiare.
- L’origine comune è evidente: il debito è lo stesso, nato dallo stesso contratto, garantito dalla stessa ipoteca.
- Le regole sul mutuo prima casa possono valere anche per voi, se la casa è anche la vostra abitazione principale: l’art. 67, comma 5, consente al consumatore di continuare a pagare le rate a scadere del mutuo ipotecario sull’abitazione principale se è in regola alla data della domanda o se il giudice lo autorizza a pagare lo scaduto. Ed è proprio la norma che l’art. 66 salva anche nel progetto familiare con un familiare non consumatore.
- L’esdebitazione dei genitori non vi libera per la quota di debito che resta: anche qui vale la regola dei coobbligati (art. 278, comma 6, e art. 79, comma 5).
C’è poi un aspetto che riguarda il figlio non convivente. Se avete cointestato il mutuo della casa in cui vivono i genitori, ma abitate altrove, quella casa non è la vostra abitazione principale. Nella procedura, il vostro trattamento del mutuo segue le regole generali sui crediti ipotecari: possono essere soddisfatti in misura non integrale, purché non inferiore a quanto si ricaverebbe dalla vendita (art. 67, comma 4), con una moratoria fino a due anni dall’omologa.
Infine, una situazione ibrida: il figlio cointestatario “di comodo”, che non ha mai visto un euro del mutuo e ha firmato solo perché la banca voleva un reddito in più. La legge non lo tratta diversamente dagli altri cointestatari, ma nella relazione dell’OCC questo elemento conta: aiuta a dimostrare la diligenza del figlio e la natura familiare, non speculativa, dell’operazione.
La mia fideiussione era “omnibus”: è vero che potrebbe essere nulla?
In parte sì: le clausole che riproducono lo schema ABI censurato possono essere nulle. Ma dopo le Sezioni Unite del 2026 non c’è più alcun automatismo.
La fideiussione omnibus è quella che garantisce tutti i debiti, presenti e futuri, del debitore verso la banca, entro un importo massimo. È la garanzia tipica del figlio che firma quando il padre apre il conto o il fido della ditta.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, hanno stabilito che le fideiussioni stipulate a valle dell’intesa anticoncorrenziale accertata dalla Banca d’Italia (provvedimento n. 55/2005) sono parzialmente nulle, limitatamente alle clausole che riproducono lo schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che dal contratto o da altri elementi risulti una diversa volontà delle parti. Il resto della garanzia rimane valido.
La clausola più importante per il figlio garante è quella che deroga all’art. 1957 c.c.: la norma che obbliga la banca ad agire contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, a pena di decadenza dalla garanzia. Se la deroga è nulla, la banca che è rimasta inerte troppo a lungo può aver perso il diritto di agire contro di voi.
Le Sezioni Unite sono però tornate sul tema con la sentenza n. 24825/2026 (28 agosto 2026), che, secondo i commenti pubblicati, ridimensiona molti automatismi della giurisprudenza di merito:
- il provvedimento della Banca d’Italia vale come prova privilegiata dell’intesa solo per il periodo 2002-2005; fuori da quel periodo è un elemento di prova importante, ma da valutare insieme agli altri;
- per le fideiussioni anteriori al 2002 va verificata una prassi bancaria uniforme; per quelle successive al 2005 va valutata la persistenza dell’intesa nel tempo; la banca può dimostrare che la singola garanzia è stata trattata individualmente;
- per le fideiussioni specifiche (non omnibus), chi eccepisce la nullità deve provare che l’intesa si è estesa anche a quel tipo di garanzia;
- la clausola di deroga all’art. 1957 c.c., se riproduce lo schema censurato, è nulla e fa rivivere i termini ordinari; ma, sempre secondo i commenti, per evitare la decadenza può bastare un’istanza stragiudiziale della banca al garante entro i termini.
Già prima, la Cassazione (Sez. I, ord. n. 1170 del 17 gennaio 2025) aveva affermato che l’accertamento del 2005 non prova da solo un’intesa ancora in atto in epoca successiva, e il Tribunale di Salerno (sent. n. 1046/2025) aveva escluso la nullità parziale per le fideiussioni specifiche conformi allo schema.
Morale: la verifica della fideiussione va fatta prima di decidere la procedura, perché una garanzia ridotta o decaduta può cambiare completamente il quadro.
Rischio di perdere la casa per colpa dei debiti dei miei genitori?
Il rischio esiste solo se la vostra casa è aggredibile per un debito di cui siete obbligati: la garanzia lo rende possibile, la procedura può governarlo.
Partiamo dal limite reale, perché è inutile girarci intorno. Se avete firmato una fideiussione per i genitori e la banca ottiene un titolo esecutivo contro di voi, può pignorare i vostri beni, compresa la casa di cui siete proprietari, entro l’importo massimo garantito. Non serve che il padre sia in procedura: la garanzia è un’obbligazione vostra, autonoma, e la banca la fa valere con gli strumenti ordinari.
Ora le rassicurazioni fondate.
La prima: la banca non può chiedervi più dell’importo massimo garantito indicato nel contratto. Se avete garantito fino a 50.000 euro, anche se il debito del padre è di 120.000, la vostra esposizione si ferma lì (salvo clausole diverse da leggere riga per riga).
La seconda: se il vostro sovraindebitamento è reale, potete accedere a una procedura e ottenere misure protettive che bloccano o sospendono le esecuzioni. Nella ristrutturazione del consumatore il giudice può sospendere le procedure esecutive che compromettono la fattibilità del piano (art. 70, comma 4); nel concordato minore il divieto di azioni esecutive dura fino all’omologa definitiva (art. 78, comma 2, lett. d).
La terza: il piano del consumatore può prevedere che le rate del mutuo sulla vostra abitazione principale continuino a essere pagate alla scadenza (art. 67, comma 5), mentre gli altri debiti, compresa la garanzia per i genitori, vengono ristrutturati.
Il limite più duro, invece, è questo: nella liquidazione controllata la casa di proprietà entra nell’attivo e viene venduta. Se il figlio sceglie la liquidazione, o vi finisce dopo un piano fallito, deve mettere in conto la perdita degli immobili. Restano esclusi lo stretto necessario per il mantenimento, i beni impignorabili, i beni del fondo patrimoniale nei limiti dell’art. 170 c.c. (art. 268, comma 4).
Quanto tempo ho davvero prima che la banca venga a cercare me?
Meno di quanto pensate, se la garanzia è “a prima richiesta”; potenzialmente di più, se la banca ha lasciato scorrere i termini dell’art. 1957 c.c.
Il momento di svolta è quasi sempre lo stesso: la banca dichiara il genitore decaduto dal beneficio del termine o revoca gli affidamenti della ditta. Da quel giorno il debito è interamente scaduto e la banca può rivolgersi al garante. Con la clausola a prima richiesta, come spiegano i commenti alla sentenza delle Sezioni Unite n. 24825/2026, il creditore può recuperare dal garante senza prima escutere il debitore principale.
Il calendario reale, in molte pratiche, è questo: lettera di revoca o decadenza al genitore, poi nel giro di settimane la raccomandata al garante con l’invito a pagare entro pochi giorni, poi il ricorso per decreto ingiuntivo. Se il decreto è provvisoriamente esecutivo, il pignoramento può arrivare in pochi mesi.
Il contrappeso è l’art. 1957 c.c. Se la clausola di deroga è nulla (ne abbiamo parlato nella domanda sulla fideiussione omnibus), la banca deve attivarsi entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale. Se non l’ha fatto, la garanzia può essere decaduta. È un controllo che va fatto sulle date, documento per documento, e che dopo la sentenza n. 24825/2026 va impostato tenendo conto che, secondo i commenti, anche un’istanza stragiudiziale della banca può bastare a evitare la decadenza.
Il consiglio onesto: non aspettate la notifica del decreto ingiuntivo. Dal momento in cui il genitore smette di pagare, avete una finestra per raccogliere i documenti, verificare la garanzia e decidere se e come entrare in procedura prima che la banca arrivi alle esecuzioni.
Se entro nella procedura con i miei genitori, sarò “segnalato” e non avrò più credito?
Le conseguenze sul credito ci sono, ma vanno confrontate con l’alternativa: restare garanti di un debito che non riuscite a pagare.
Il punto va affrontato con franchezza. Chi entra in una procedura di sovraindebitamento ne porta traccia: le sentenze e i decreti sono pubblicati nell’area dedicata del sito del tribunale o del Ministero della giustizia (art. 70, comma 1, per la ristrutturazione; art. 78, comma 2, lett. a, per il concordato minore), e nelle banche dati creditizie l’inadempimento della garanzia di solito compare già prima, quando la banca escute la fideiussione. Per qualche anno ottenere un nuovo finanziamento sarà difficile.
Ma il confronto va fatto con lo scenario realistico. Il figlio garante che resta fuori dalla procedura e non riesce a pagare non conserva il proprio merito creditizio: subisce il decreto ingiuntivo, il pignoramento del quinto dello stipendio, l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Sono segnalazioni anche quelle, e durano finché il debito non è estinto, cioè spesso per un tempo molto più lungo.
La procedura ha invece un orizzonte definito. La ristrutturazione e il concordato minore hanno la durata indicata nel piano; nella liquidazione controllata l’esdebitazione per le persone fisiche opera di diritto alla chiusura o comunque dopo tre anni dall’apertura (art. 282, comma 1).
Un ultimo limite reale: l’esdebitazione è subordinata alla meritevolezza. Chi ha determinato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode non accede alla ristrutturazione (art. 69, comma 1) né all’esdebitazione di diritto (art. 282, comma 2). Per il figlio che ha firmato una garanzia per solidarietà familiare, di regola, la colpa grave è difficile da sostenere; ma l’OCC valuterà anche la diligenza con cui ha assunto l’obbligazione, ad esempio se ha garantito somme palesemente sproporzionate rispetto al proprio reddito.
“Mi fa vedere un esempio concreto?”
Certo. Qui sotto due simulazioni dimostrative, con numeri inventati ma realistici. Non sono casi seguiti dallo Studio: servono solo a far vedere come si muovono le regole che abbiamo descritto.
Simulazione 1 — Figlio non convivente, fideiussore omnibus della ditta individuale del padre.
Dati di partenza:
– padre titolare di ditta individuale, impresa minore, con debiti per 134.610 euro: fido bancario 74.860 euro, fornitori 38.210 euro, debiti fiscali 21.540 euro;
– figlio di 34 anni, non convivente, dipendente di un’altra azienda, stipendio netto 1.780 euro al mese, nessuna quota né delega nella ditta;
– il figlio ha firmato nel 2019 una fideiussione omnibus per la ditta, con importo massimo di 90.000 euro.
Scenario A — Il padre presenta da solo un concordato minore e offre ai creditori chirografari il 25%. La banca, che per legge sta in una classe separata (art. 74, comma 3), riceve dal padre 18.715 euro. Il concordato viene omologato. Il residuo di 56.145 euro (74.860 − 18.715) resta esigibile dal figlio (art. 79, comma 5), che con uno stipendio di 1.780 euro non è in grado di pagarlo.
Scenario B — Padre e figlio presentano un progetto familiare. L’origine comune è documentata: l’unica esposizione rilevante del figlio è la garanzia sul fido della ditta. Poiché il padre non è consumatore, il progetto unitario segue le regole del concordato minore. Il figlio mette a disposizione 310 euro al mese per 60 mesi, cioè 18.600 euro. La banca riceve 18.715 euro dalla massa del padre e 18.600 da quella del figlio: in tutto 37.315 euro, il 49,8% del credito, contro il 25% certo e un recupero incerto sul garante nello scenario A. Le masse restano distinte (art. 66, comma 3); il figlio, come parente, non vota sul concordato del padre (art. 79, comma 2).
Verifica preliminare che può cambiare tutto: la fideiussione del 2019 è omnibus e successiva al 2005. Prima di depositare va controllato se contiene la deroga all’art. 1957 c.c. e se la banca si è attivata nei termini; dopo le Sezioni Unite n. 24825/2026 la nullità va provata in concreto, ma se la garanzia risultasse decaduta il figlio uscirebbe dal problema senza bisogno di procedura.
Simulazione 2 — Genitori in liquidazione controllata, figlio fideiussore del loro prestito personale.
Dati di partenza:
– genitori pensionati, debiti complessivi per 96.380 euro, tra cui un prestito personale di 28.740 euro garantito dal figlio;
– la banca dichiara la decadenza dal beneficio del termine con lettera del 3 marzo 2026;
– i genitori chiedono la liquidazione controllata; dalla vendita dell’unico immobile e dalla quota di pensione destinata ai creditori, al prestito garantito arriva un riparto di 6.320 euro.
Calcolo: 28.740 − 6.320 = 22.420 euro di residuo. Quando i genitori otterranno l’esdebitazione, questo importo non sarà più esigibile da loro, ma resterà esigibile dal figlio (art. 278, comma 6).
Primo controllo: i sei mesi dell’art. 1957 c.c., calcolati dal 3 marzo 2026, scadono il 3 settembre 2026 (giovedì). Se la deroga contenuta nel contratto è nulla e la banca, entro quella data, non ha fatto nulla nei confronti del debitore, il figlio può eccepire la decadenza dalla garanzia.
Secondo controllo, se la garanzia è efficace: il figlio, con 1.640 euro netti al mese e nessun patrimonio, valuta due strade. La prima è un accordo con la banca: un saldo e stralcio di 9.800 euro in 14 rate da 700 euro, sostenibile e più conveniente per la banca di un pignoramento del quinto (circa 328 euro al mese, per quasi sei anni prima di coprire il residuo, interessi esclusi). La seconda, se la banca rifiuta, è una ristrutturazione autonoma da consumatore: la garanzia è stata prestata per un prestito personale dei genitori, del tutto estraneo a qualunque attività d’impresa, e la qualifica di consumatore è difendibile.
La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare
“La mia garanzia, oggi, vale ancora quello che la banca dice che vale?”
Quasi tutti i figli garanti arrivano con la domanda del titolo: posso entrare nella procedura dei miei genitori? È una domanda legittima, ma viene dopo. Prima c’è un controllo che pochissimi fanno, e che talvolta rende superflua qualunque procedura.
La fideiussione non è un debito “fisso”. La sua consistenza dipende da almeno quattro elementi che vanno verificati sul contratto e sulle comunicazioni della banca:
- l’importo massimo garantito: è il tetto oltre il quale la banca non può chiedervi nulla; spesso è più basso del debito del genitore, e la banca nelle lettere indica l’intero debito principale;
- il modello del contratto: se è una fideiussione omnibus conforme allo schema ABI, alcune clausole possono essere nulle secondo le Sezioni Unite n. 41994/2021, con le cautele introdotte dalla sentenza n. 24825/2026;
- la deroga all’art. 1957 c.c.: se è nulla e la banca è rimasta inerte per più di sei mesi dalla scadenza del debito principale, la garanzia può essere decaduta;
- la data della firma: per le garanzie anteriori al 2002 o successive al 2005 il regime della prova è diverso, come chiarito nel 2026.
A questi si aggiunge una quinta verifica, che serve se si arriva comunque alla procedura: la vostra qualifica di garante. Se la garanzia è stata prestata per l’impresa del padre e voi non avevate alcun ruolo nella gestione, la Cassazione n. 29746/2025 lascia spazio alla qualifica di consumatore; se invece eravate soci o avevate deleghe, la strada si sposta sul concordato minore o sulla liquidazione.
Perché è la domanda che nessuno fa? Perché il figlio garante tende a vedere il proprio problema come un’appendice di quello dei genitori. Ragiona: “se si sistemano loro, si sistema anche il mio”. Abbiamo visto che è il contrario: la legge tiene ferma la garanzia proprio quando il genitore si libera. Il figlio deve quindi ragionare sulla propria posizione in modo autonomo, partendo dal documento che ha firmato. Solo dopo ha senso scegliere tra procedura familiare, procedura propria o accordo con la banca.
“Ma i giudici cosa dicono?”
Ecco i riferimenti giurisprudenziali utili sul tema, con il principio riformulato e il motivo per cui contano per il figlio garante. Le pronunce sono state individuate nelle fonti indicate in ciascuna voce; dove le fonti non riportano numero o data completa, lo segnaliamo.
1. Cass. civ., Sez. I, n. 29746/2025 (depositata l’11 novembre 2025).
Principio: il fideiussore persona fisica non è professionista solo perché garantisce un’impresa, ma perde la qualità di consumatore quando la garanzia è funzionalmente collegata all’attività d’impresa e il garante ha un interesse, diretto o indiretto, alla sua vita economica; la verifica guarda alla genesi e alla finalità concreta del debito, e l’onere di provare l’estraneità grava sul debitore.
Rilevanza: è il criterio con cui stabilire se il figlio garante dell’impresa del padre può usare la ristrutturazione del consumatore.
2. Cass., Sezioni Unite, n. 5868/2023.
Principio: respinta la tesi del “professionista di riflesso”; la qualità del fideiussore si valuta sul rapporto di garanzia, non sull’attività del debitore garantito (data non riportata dalla fonte consultata).
Rilevanza: il figlio non diventa professionista solo perché il padre è imprenditore.
3. Corte di giustizia UE, ord. 19 novembre 2015, causa C-74/15.
Principio: la nozione di consumatore del garante va accertata guardando alla persona che presta la garanzia e alla finalità della garanzia stessa.
Rilevanza: è la base europea del principio poi recepito dalle Sezioni Unite.
4. Corte di giustizia UE, sent. 14 settembre 2016, causa C-534/15.
Principio: conferma l’impostazione dell’ordinanza del 2015 sulla qualità del garante persona fisica.
Rilevanza: richiamata dai commenti alla Cass. n. 29746/2025 come riferimento per la nozione di consumatore.
5. Cass. n. 3225/2018.
Principio: esclusa la qualità di consumatore del fideiussore che detiene il 70% del capitale della società garantita.
Rilevanza: il figlio socio di maggioranza dell’impresa di famiglia difficilmente sarà trattato da consumatore.
6. Cass. n. 25914/2019.
Principio: in materia di contratto autonomo di garanzia, ai fini della tutela del consumatore conta la posizione del garante, non quella del garantito.
Rilevanza: rafforza l’idea che la valutazione va fatta sul figlio, non sul padre.
7. Cass., Sezioni Unite, n. 41994 del 30 dicembre 2021.
Principio: le fideiussioni conformi allo schema ABI oggetto dell’intesa vietata sono nulle solo nelle clausole che riproducono quello schema, salvo diversa volontà delle parti; il resto del contratto resta valido.
Rilevanza: apre la verifica sulla deroga all’art. 1957 c.c. nelle garanzie omnibus firmate dai figli.
8. Cass., Sezioni Unite, n. 24825 del 28 agosto 2026.
Principio, secondo i commenti pubblicati: il provvedimento Banca d’Italia del 2005 è prova privilegiata solo per il 2002-2005; per gli altri periodi e per le fideiussioni specifiche serve una prova in concreto; la deroga all’art. 1957 c.c. conforme allo schema è nulla, ma la clausola a prima richiesta conserva i suoi effetti e un’istanza stragiudiziale può bastare a evitare la decadenza.
Rilevanza: ridimensiona le aspettative di chi pensa che ogni fideiussione omnibus sia automaticamente “nulla”.
9. Cass., Sez. I, ord. n. 1170 del 17 gennaio 2025.
Principio: l’accertamento dell’intesa compiuto nel 2005 non prova da solo un’intesa ancora in atto in epoca successiva; per le garanzie più recenti serve una prova specifica.
Rilevanza: anticipa la linea delle Sezioni Unite del 2026 per le fideiussioni firmate dopo il 2005.
10. Trib. Salerno, sent. n. 1046/2025.
Principio: esclusa la nullità parziale per le fideiussioni specifiche conformi allo schema ABI, richiamando ordinanze della Cassazione.
Rilevanza: chi ha garantito un singolo prestito dei genitori (fideiussione specifica, non omnibus) parte da una posizione più debole sull’eccezione di nullità.
11. Cass., Sez. I, ord. n. 8875 del 9 aprile 2026.
Principio: nella ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 66 e 70 CCII, testo dopo il D.Lgs. 136/2024) il provvedimento sull’omologa ha forma di sentenza ed è reclamabile alla Corte d’appello ai sensi dell’art. 51.
Rilevanza: individua il giudice corretto per impugnare il diniego anche nelle procedure familiari.
12. Trib. Bari, 6 dicembre 2023.
Principio: il ricorso congiunto dei familiari è ammissibile solo se tutti chiedono l’accesso alla stessa procedura (secondo la sintesi Brocardi).
Rilevanza: il figlio che vuole la ristrutturazione mentre i genitori scelgono la liquidazione deve valutare domande separate e coordinate.
13. Trib. Lucca, 27 febbraio 2024, e Trib. Rimini, 21 aprile 2022, da un lato; Trib. Verona, 6 ottobre 2022, e Trib. Pesaro, 12 febbraio 2024, dall’altro.
Principio: contrasto tra i tribunali sull’ammissibilità del ricorso familiare nella liquidazione controllata; per Lucca e Rimini è limitato alle procedure negoziali, per Verona e Pesaro è ammesso anche nella liquidazione (secondo la sintesi Brocardi).
Rilevanza: il correttivo del 2024, che ora prevede espressamente la liquidazione familiare anche con familiari incapienti, ha dato un argomento testuale forte alla tesi favorevole.
14. Trib. Napoli Nord, 18 maggio 2018.
Principio: già prima del Codice della crisi, ammesso il piano del consumatore presentato da due coniugi, purché descriva separatamente la posizione debitoria di ciascuno.
Rilevanza: anticipa la regola delle masse distinte poi scritta nell’art. 66, comma 3.
15. Cass., Sez. I, ord. n. 22074/2025.
Principio: per l’apertura della liquidazione controllata non è richiesto il requisito della meritevolezza.
Rilevanza: il figlio garante che non può offrire un piano può comunque accedere alla liquidazione, mentre la meritevolezza torna in gioco al momento dell’esdebitazione.
“E voi, concretamente, cosa fate?”
Quando un figlio garante ci chiede se può entrare nella procedura dei genitori, il lavoro dello Studio si articola in passaggi precisi.
- Leggiamo la fideiussione clausola per clausola: importo massimo, modello (omnibus o specifica), data, clausola a prima richiesta, deroga all’art. 1957 c.c.
- Ricostruiamo la cronologia delle date (decadenza dal beneficio del termine, revoca degli affidamenti, prime richieste al garante) per verificare se la banca ha rispettato i termini.
- Valutiamo con lo staff di diritto bancario l’eccezione di nullità parziale, alla luce delle Sezioni Unite n. 41994/2021 e n. 24825/2026, indicando con franchezza se è sostenibile o no.
- Accertiamo la qualifica del figlio: ruolo nell’impresa, quote, deleghe, finalità della garanzia, secondo il criterio della Cass. n. 29746/2025.
- Documentiamo l’origine comune del sovraindebitamento, raccogliendo estratti conto, contratti e flussi di pagamento che legano il debito del figlio alla crisi dei genitori.
- Confrontiamo le tre strade: progetto familiare congiunto, procedure separate coordinate ai sensi dell’art. 66, comma 4, oppure accordo diretto con la banca.
- Prepariamo la documentazione per l’OCC e affianchiamo il gestore nella redazione della relazione, distinguendo le masse di ciascun familiare.
- Impostiamo il trattamento della banca garantita nella classe separata del concordato minore (art. 74, comma 3) e nel calcolo delle maggioranze.
- Conduciamo la trattativa con la banca quando i numeri lo consentono, con una proposta di saldo e stralcio motivata e documentata.
- Difendiamo il figlio nel contenzioso: opposizione al decreto ingiuntivo, opposizione all’esecuzione, reclamo contro il diniego di omologa.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per questo tema pesa in modo particolare l’abilitazione di Gestore della crisi e la funzione di fiduciario di un OCC: significa conoscere dall’interno come l’organismo istruisce una domanda familiare, quali documenti chiede per provare l’origine comune e come il giudice legge la relazione. Quando il debito garantito nasce dall’impresa del padre, la competenza di Esperto Negoziatore consente di valutare anche gli strumenti propri della crisi d’impresa prima di arrivare al sovraindebitamento.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi imposta l’eccezione sulla fideiussione o la qualifica di consumatore è lo stesso difensore che la sostiene nei gradi successivi. E il lavoro è condiviso con avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso fascicolo: i primi sulla garanzia e sulla procedura, i secondi sui conti della ditta, sulla posizione fiscale e sulla sostenibilità del piano.
In sintesi: tre cose da ricordare
Dalle risposte emergono tre messaggi.
Primo: il figlio garante può entrare nella procedura familiare anche se non convive con i genitori, perché la garanzia per un loro debito è l’esempio più chiaro di sovraindebitamento con origine comune; le masse però restano distinte e la scelta della procedura dipende dalla qualifica di ciascuno.
Secondo: l’esdebitazione dei genitori non libera il figlio. Gli artt. 278, comma 6, e 79, comma 5, CCII tengono ferma la garanzia proprio quando il debitore principale si libera: il figlio deve trovare una soluzione per sé, nella procedura familiare, in una procedura autonoma o in un accordo con la banca.
Terzo: prima della procedura, va verificata la garanzia. Importo massimo, clausole conformi allo schema ABI, termini dell’art. 1957 c.c. e data della firma possono ridurre o far venir meno l’esposizione.
Lo Studio Monardo affronta questa materia da entrambi i lati del problema: il sovraindebitamento, con le competenze di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario di un OCC, e la garanzia bancaria, con lo staff multidisciplinare in diritto bancario coordinato dall’Avvocato. È questa combinazione che permette di valutare insieme la validità della fideiussione e la procedura più adatta al figlio.
📩 Avete firmato per vostro padre o vostra madre e volete capire se la procedura familiare fa per voi? Scriveteci oggi: i recapiti dello Studio sono riportati al termine di questa pagina.
