Chi Nomina L’esperto Nella Composizione Negoziata Dell’imprenditore Minore?

Se guidi una piccola impresa, commerciale o agricola, e i conti hanno cominciato a non tornare, questa pagina va usata come un piano di lavoro, non come una lettura. Alla fine avrai in mano una sequenza di otto mosse che ti porta dalla verifica dei requisiti fino al primo incontro con l’esperto, con i termini, i documenti e le contromisure per ogni passaggio. Non troverai teoria fine a se stessa: ogni paragrafo ti dice cosa fare, entro quando e cosa controllare prima di passare oltre.

La risposta breve alla domanda del titolo è questa: per l’impresa minore l’esperto non lo nomina la commissione regionale, ma il segretario generale della camera di commercio nel cui territorio si trova la sede legale dell’impresa. Lo dice in modo espresso l’art. 25-quater, comma 2, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), nel testo vigente dopo il correttivo D.Lgs. 136/2024. Questa sola regola cambia però molte cose: a chi presenti l’istanza, chi controlla la completezza dei documenti, a chi ti rivolgi se l’esperto non ti convince, chi liquida il suo compenso alla fine. Conoscere la regola ti serve a poco se non sai trasformarla in azioni concrete, ed è esattamente quello che faremo.

Perché questo tema lo trattiamo noi. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce quindi dall’interno il ruolo, i doveri di indipendenza e il modo di lavorare della figura che il segretario generale ti assegnerà. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: competenze che contano proprio per l’impresa minore, perché se le trattative non bastano gli sbocchi previsti dalla legge sono il concordato minore e la liquidazione controllata, cioè le procedure del sovraindebitamento.

Il patto è semplice. Tu esegui le mosse nell’ordine, rispetti i check di completamento, e non salti avanti finché la mossa precedente non è chiusa. Noi ti diamo la mappa.

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La diagnosi della tua situazione: da quale mossa parti

Prima di procedere, assicurati di sapere esattamente dove ti trovi. La composizione negoziata è un percorso a tappe e non tutti partono dalla prima: c’è chi deve ancora capire se rientra tra le imprese minori, chi ha già caricato l’istanza e aspetta la nomina, chi ha appena ricevuto la convocazione dell’esperto e non sa come presentarsi. Rispondi con sincerità alle quattro domande che seguono. Le risposte ti dicono da quale mossa cominciare.

Domanda 1: sei davvero un’impresa minore?

L’art. 25-quater si applica solo all’imprenditore commerciale e agricolo che presenta congiuntamente i requisiti dell’art. 2, comma 1, lettera d), CCII. Secondo quella norma, impresa minore è quella che, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza (o dall’inizio dell’attività, se dura da meno), ha avuto un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. “Congiuntamente” vuol dire che devono esserci tutti e tre: basta superarne uno per uscire dal perimetro dell’art. 25-quater e finire nella composizione negoziata ordinaria, con la nomina affidata alla commissione.

Se non sai rispondere con certezza, perché i bilanci non sono aggiornati o perché i debiti verso il fisco e gli enti previdenziali non sono ancora stati quantificati, la tua mossa di partenza è la numero 1.

Domanda 2: sai a quale camera di commercio devi rivolgerti e come funziona lì la procedura?

L’istanza va presentata al segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa. Non la sede operativa, non il luogo dove lavori di più, non la camera del capoluogo di regione per forza. Ogni camera, poi, ha adottato una propria procedura interna per gestire gli adempimenti: importi dei diritti di segreteria, modalità di pagamento, tempi di verifica formale. Se non hai ancora individuato la camera competente o non ne conosci le regole operative, parti dalla mossa 2.

Domanda 3: hai già tutti i documenti richiesti per l’impresa minore?

L’art. 25-quater, comma 2, richiama i documenti dell’art. 17, comma 3, lettere a), c), d), e), f), g) e h). Non richiama la lettera b), cioè il progetto di piano di risanamento con il piano finanziario semestrale: per l’impresa minore quel documento non è chiesto in partenza. Restano però bilanci o dichiarazioni fiscali, elenco dei creditori, dichiarazione sostitutiva sulle procedure pendenti, certificati dei debiti tributari e contributivi, situazione debitoria verso l’Agenzia delle entrate-Riscossione, estratto della Centrale dei rischi. Se ti manca anche uno solo di questi pezzi, la tua mossa è la 3.

Domanda 4: l’esperto è già stato nominato?

Se hai già ricevuto la comunicazione di nomina, il tuo lavoro cambia natura. Non si tratta più di preparare carte per la camera, ma di verificare che l’esperto abbia accettato nei termini e dichiarato la propria indipendenza, di controllare che non abbia legami con te o con i tuoi creditori, e di preparare il primo incontro, che è il momento in cui l’esperto decide se ci sono concrete prospettive di risanamento. In questo caso parti dalla mossa 5; se hai dubbi sull’indipendenza, la mossa 7 diventa urgente, perché il termine per le osservazioni è brevissimo.

La tabella di orientamento

Se la tua situazione è… Parti dalla mossa Perché
Non sai se rispetti tutte e tre le soglie dell’art. 2, c.1, lett. d) 1 Senza questa verifica rischi di sbagliare canale e destinatario dell’istanza
Sai di essere impresa minore ma non conosci camera competente e procedura 2 L’istanza va al segretario generale della camera della sede legale
Hai individuato la camera ma ti mancano documenti 3 Un’istanza incompleta resta sospesa e rischia di restare priva di effetti
Hai caricato l’istanza e aspetti la nomina 4 Devi sapere da quale elenco e con quali tempi verrà scelto l’esperto
Hai ricevuto la nomina 5 Devi controllare accettazione e dichiarazione di indipendenza
Hai ricevuto la convocazione al primo incontro 6 Il primo incontro decide se le trattative partono o l’istanza viene archiviata
Sospetti che l’esperto abbia legami con te o con un creditore 7 Le osservazioni vanno presentate entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione
Le trattative sono in corso 8 Devi gestire durata, eventuali misure protettive, compenso e sbocchi

Non passare oltre finché non hai individuato la tua riga. Se ti riconosci in più righe, parti sempre da quella con il numero più basso: una mossa saltata all’inizio si paga sempre più avanti, spesso con un’istanza sospesa o un incontro andato a vuoto.

Una precisazione prima di cominciare. Questo piano descrive il percorso dell’impresa minore, ma in molti punti l’art. 25-quater rinvia alle regole generali della composizione negoziata “in quanto compatibili” (comma 5). Dove la compatibilità è dubbia, te lo segnaleremo in modo esplicito, e ti diremo quando conviene farti affiancare da un professionista invece di procedere da solo.

Mossa 1 – Verifica di essere un’impresa minore e di avere i presupposti per chiedere l’esperto

Obiettivo della mossa: stabilire con documenti alla mano se rientri nell’art. 25-quater e, quindi, se l’esperto te lo nominerà il segretario generale della tua camera di commercio. Insieme, verificare che esistano le condizioni sostanziali per chiedere la nomina.

Quando va fatta

Subito, prima di qualsiasi altra attività. Il riferimento temporale per le soglie sono i tre esercizi antecedenti il deposito dell’istanza: se sei a ridosso della chiusura di un esercizio, la verifica va rifatta con i numeri dell’esercizio che si sta chiudendo, perché un bilancio approvato in più o in meno può spostare il calcolo. Fai questa mossa con un margine di almeno due o tre settimane rispetto al momento in cui vuoi presentare l’istanza: ti serve tempo per raccogliere i dati e, se scopri di superare una soglia, per riorganizzare tutto il percorso verso la composizione ordinaria.

Come si esegue

Il primo passo è costruire una tabella a tre colonne, una per ciascuno degli ultimi tre esercizi, con tre righe: attivo patrimoniale, ricavi lordi, debiti anche non scaduti. Per le società che depositano il bilancio, i dati vengono dallo stato patrimoniale e dal conto economico. Per le ditte individuali e le società di persone in contabilità semplificata, che il bilancio non lo depositano, i dati vanno ricostruiti dalle dichiarazioni dei redditi e IVA e dalle scritture contabili.

Poi controlla ogni cella contro la soglia:
– attivo patrimoniale annuo: non oltre 300.000 euro;
– ricavi lordi annui: non oltre 200.000 euro;
– debiti anche non scaduti: non oltre 500.000 euro.

Attenzione alla riga dei debiti, che è quella dove si sbaglia più spesso. Il limite riguarda anche i debiti non ancora scaduti: mutui con rate a venire, leasing, debiti verso fornitori con scadenza futura, debiti tributari rateizzati. Non fermarti al saldo dei conti correnti in rosso. Somma tutto, compresi i debiti verso l’erario e gli enti previdenziali che magari non hai ancora visto quantificati: i certificati che dovrai comunque richiedere nella mossa 3 ti serviranno anche a confermare questo calcolo.

Fatto il conto, passa alla verifica sostanziale. L’art. 25-quater, comma 1, ti consente di chiedere la nomina dell’esperto se ti trovi “in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza” e se “risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa”. Due condizioni, entrambe necessarie. La prima riguarda lo stato attuale: devi poter descrivere uno squilibrio, cioè un’impresa che fatica a far fronte alle obbligazioni con i flussi che produce. La seconda riguarda il futuro: deve esistere almeno un’ipotesi realistica di uscita, che sia una riduzione dei costi, un nuovo cliente, una dilazione con i fornitori principali, l’ingresso di un socio, la cessione di un ramo.

Per la seconda condizione la piattaforma telematica nazionale mette a disposizione un test pratico di perseguibilità del risanamento, previsto dall’art. 13, comma 2, CCII insieme alla lista di controllo dettagliata e al protocollo di conduzione della composizione negoziata. Fai il test prima di presentare l’istanza: non è vincolante, ma ti dà una prima misura della sostenibilità del debito e ti prepara alla domanda che l’esperto ti farà al primo incontro.

La base giuridica

L’art. 25-quater, comma 1, CCII definisce chi può accedere (imprenditore commerciale e agricolo con i requisiti dell’art. 2, comma 1, lettera d), presentati congiuntamente) e a quali condizioni (squilibrio che rende probabile crisi o insolvenza, risanamento ragionevolmente perseguibile). L’art. 2, comma 1, lettera d), fissa le soglie dell’impresa minore. L’art. 13, comma 2, prevede gli strumenti messi a disposizione sulla piattaforma (lista di controllo, test pratico, protocollo).

C’è un punto su cui devi essere avvertito. L’art. 12, comma 1, nel testo vigente, ammette alla composizione negoziata ordinaria l’imprenditore che si trova in condizioni di squilibrio che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, ma anche quello già in crisi o insolvente, purché il risanamento sia ragionevolmente perseguibile. Il comma 1 dell’art. 25-quater, invece, parla solo dello squilibrio che rende “probabile” la crisi o l’insolvenza. La differenza di formulazione apre una questione: l’impresa minore già insolvente può chiedere l’esperto? Il comma 5 dell’art. 25-quater richiama l’art. 12 “in quanto compatibile”, e molti leggono la norma nel senso che conta soprattutto la reversibilità della situazione. Nella giurisprudenza di merito sulla composizione ordinaria, il Tribunale di Lecco, 2 gennaio 2023, ha affermato che lo stato di insolvenza, da solo, non impedisce l’accesso: lo impedisce l’assenza di ragionevoli prospettive di risanamento, che renderebbe l’insolvenza irreversibile. Non abbiamo trovato pronunce specifiche sull’impresa minore su questo punto: se sei già insolvente, questa è una mossa in cui serve il legale, perché la scelta tra composizione negoziata e accesso diretto a uno strumento del sovraindebitamento va pesata caso per caso.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è scoprire, a metà verifica, di superare di poco una soglia. Succede spesso con i debiti: un’impresa che pensava di avere 420.000 euro di esposizione scopre, sommando i debiti tributari rateizzati e il residuo di un leasing, di arrivare a 515.000 euro. In quel caso non sei un’impresa minore e l’art. 25-quater non si applica: l’istanza va presentata secondo le regole ordinarie (art. 17), con il progetto di piano di risanamento previsto dalla lettera b) del comma 3, e la nomina sarà fatta dalla commissione costituita presso la camera di commercio del capoluogo di regione (art. 13, comma 6). Non tentare di “aggiustare” i numeri: la piattaforma e la camera fanno una verifica formale, l’esperto poi verifica la coerenza delle informazioni (art. 16, comma 2), e un dato sbagliato sulle soglie è la peggiore partenza possibile per un percorso che si regge sulla trasparenza (art. 16, comma 4).

Il secondo imprevisto è il caso dell’impresa che ha già deciso di chiudere. Se la tua unica prospettiva è liquidare tutto e cancellare l’impresa, la composizione negoziata rischia di non essere lo strumento giusto. Sul fronte della composizione ordinaria il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 10 gennaio 2025, e il Tribunale di Verona, 10 giugno 2025, hanno negato la conferma delle misure protettive a piani meramente liquidatori, anche se più convenienti per i creditori della liquidazione giudiziale; il Tribunale di Perugia, 15 luglio 2024, ha invece ammesso l’accesso di un’impresa in liquidazione volontaria con un piano liquidatorio. Gli orientamenti non sono uniformi: se il tuo progetto è di uscita più che di risanamento, parlane con un professionista prima di presentare l’istanza.

Check di completamento

Non passare alla mossa 2 finché:
1. hai una tabella firmata da te (e, se c’è, dal tuo commercialista) con i valori di attivo, ricavi e debiti dei tre esercizi, tutti sotto soglia;
2. hai fatto il test pratico di perseguibilità del risanamento sulla piattaforma e ne hai conservato l’esito;
3. sai descrivere in poche righe in cosa consiste lo squilibrio e quale ipotesi concreta di risanamento vuoi esplorare.

Mossa 2 – Individua la camera di commercio competente e studiane la procedura

Obiettivo della mossa: sapere con certezza a quale segretario generale arriverà la tua istanza, quanto costano i diritti di segreteria, come si pagano e quali regole interne la camera applica per verificare l’istanza e nominare l’esperto.

Quando va fatta

Subito dopo la mossa 1, e in ogni caso prima di cominciare a caricare documenti sulla piattaforma. Calcola un paio di giorni lavorativi: la ricerca è rapida, ma spesso serve una telefonata o una mail all’ufficio camerale per chiarire un dettaglio sul pagamento o sulla verifica dei requisiti.

Come si esegue

Il primo passo è la visura camerale aggiornata della tua impresa. Controlla la sede legale indicata: è quella, e solo quella, che determina la camera competente. Se di recente hai trasferito la sede, verifica che il trasferimento risulti già iscritto. Un’impresa con sede legale in una provincia e attività prevalente in un’altra presenta comunque l’istanza alla camera della sede legale.

Poi entra nel sito della tua camera di commercio e cerca la sezione dedicata alla composizione negoziata della crisi. Quasi tutte le camere hanno adottato una procedura o un regolamento per la gestione degli adempimenti. Scaricalo e leggilo per intero, cercando in particolare cinque informazioni:
– chi è il responsabile del procedimento e quali sono i suoi recapiti;
– l’importo dei diritti di segreteria e il canale di pagamento (di solito PagoPA);
– come avviene la verifica formale dell’istanza e cosa succede se è incompleta;
– in quanti giorni lavorativi la camera si impegna a nominare l’esperto;
– come vengono gestite le osservazioni sull’indipendenza o sull’operato dell’esperto.

Per darti un’idea concreta di cosa troverai: la procedura della Camera di commercio di Sondrio prevede, per le imprese minori, che sia il segretario generale di quella camera a nominare l’esperto, mentre per le imprese sopra soglia interviene la commissione costituita presso la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, cioè la camera del capoluogo di regione. La stessa procedura indica diritti di segreteria pari a 252 euro più 16 euro di imposta di bollo, per un totale di 268 euro, da pagare in un’unica soluzione con PagoPA prima dell’invio dell’istanza. Sono dati di una singola camera: ogni camera ha i suoi, e vanno verificati sul sito della tua prima di procedere.

Infine, consulta l’elenco degli esperti. L’art. 13, comma 9, CCII stabilisce che sui siti delle camere di commercio sono pubblicati gli elenchi degli esperti, oltre agli incarichi conferiti e al curriculum di ciascun esperto nominato (senza riferimento all’imprenditore che ha presentato l’istanza). Non puoi scegliere tu l’esperto, ma leggere l’elenco ti serve per due ragioni: capire che tipo di professionisti ci sono nella tua zona e, soprattutto, accorgerti in anticipo se tra gli iscritti c’è qualcuno con cui hai avuto rapporti professionali o che lavora per uno dei tuoi creditori. È un’informazione preziosa per la mossa 7.

La base giuridica

L’art. 25-quater, comma 2, CCII: l’istanza è presentata al segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, e “la nomina dell’esperto avviene ad opera del segretario generale al quale è presentata l’istanza”. L’art. 17, comma 10, applicabile all’impresa minore per il rinvio del comma 5 dell’art. 25-quater, prevede che la procedura sia finanziata con diritti di segreteria a carico dell’impresa istante, determinati ai sensi dell’art. 18 della legge 580/1993. L’art. 13, comma 9, impone la pubblicazione degli elenchi, degli incarichi e dei curricula.

Ecco la prima, grande differenza con le imprese sopra soglia. Per queste l’art. 13, commi 6, 7 e 8, prevede una commissione che resta in carica due anni, costituita presso le camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, composta da due magistrati designati dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa, due membri designati dal presidente della camera e due designati dal prefetto, ciascuno con un supplente. La commissione è coordinata dal membro più anziano, decide a maggioranza e i suoi membri non percepiscono compensi. Per l’impresa minore tutto questo non c’è: il comma 5 dell’art. 25-quater richiama l’art. 13 solo nei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 9, lasciando fuori proprio i commi 6, 7 e 8 sulla commissione. Il tuo interlocutore è uno solo, il segretario generale della tua camera.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è non trovare sul sito della camera un regolamento aggiornato al correttivo del 2024. Molte procedure sono state scritte nel 2021 o nel 2022 e citano ancora il D.L. 118/2021 o vecchie numerazioni. Non fermarti: scrivi all’ufficio della camera indicato come responsabile della composizione negoziata e chiedi conferma, per iscritto, di tre cose: importo e modalità dei diritti di segreteria, tempi di nomina per le imprese minori, modalità di presentazione delle osservazioni sull’esperto. Conserva la risposta.

Il secondo imprevisto è una sede legale che non coincide con quella effettiva, ad esempio perché la società ha la sede formale presso lo studio del commercialista in un’altra provincia. La regola dell’art. 25-quater guarda alla sede legale: rispettala. Se però hai in programma un trasferimento, valuta con un professionista se farlo prima o dopo l’istanza, perché incide sulla camera competente e, in caso di ricorsi al tribunale nella fase successiva, può sollevare questioni di competenza. Sulla composizione ordinaria il Tribunale di Brescia, 7 ottobre 2025, ha ritenuto applicabile l’art. 27 CCII sulla competenza e non l’art. 28, anche in presenza di un trasferimento di sede.

Check di completamento

Non passare alla mossa 3 finché:
1. hai una visura aggiornata con la sede legale e il nome della camera competente;
2. hai scaricato la procedura camerale e annotato importo dei diritti, canale di pagamento e tempi di nomina;
3. hai letto l’elenco degli esperti pubblicato e annotato gli eventuali nomi con cui hai avuto rapporti.

Mossa 3 – Prepara e carica un’istanza completa

Obiettivo della mossa: presentare sulla piattaforma telematica un’istanza di nomina dell’esperto completa di tutti i documenti richiesti per l’impresa minore, in modo che il segretario generale possa procedere alla nomina senza chiederti integrazioni.

Quando va fatta

Appena chiusa la mossa 2. Considera però che alcuni documenti richiedono tempo: i certificati dei debiti tributari e contributivi e la situazione debitoria presso l’Agenzia delle entrate-Riscossione vanno chiesti agli enti, e l’estratto della Centrale dei rischi della Banca d’Italia non deve essere anteriore di tre mesi alla data dell’istanza. Organizzati così: chiedi i certificati il primo giorno, prepara il resto mentre aspetti, e richiedi l’estratto della Centrale dei rischi per ultimo, così sei sicuro che sia aggiornato.

Come si esegue

L’istanza si presenta tramite la piattaforma telematica nazionale prevista dall’art. 13 CCII, compilando il modello disponibile on line con le informazioni utili alla nomina e allo svolgimento dell’incarico (art. 17, comma 1). Il contenuto del modello è stabilito con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia (art. 17, comma 2). Alla piattaforma accedono gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese, attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio (art. 13, comma 1).

Questi sono i documenti che l’art. 25-quater, comma 2, ti chiede di allegare, con il richiamo alle lettere dell’art. 17, comma 3:

  1. Lettera a): i bilanci approvati degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso il registro delle imprese. Se non sei tenuto al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e IVA degli ultimi tre periodi d’imposta, insieme a una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a una data non anteriore di sessanta giorni alla presentazione dell’istanza.
  2. Lettera c): l’elenco dei creditori, con i rispettivi crediti scaduti e a scadere e l’indicazione dell’esistenza di diritti reali e personali di garanzia.
  3. Lettera d): la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000. Per l’impresa minore il suo contenuto è adattato dallo stesso art. 25-quater, comma 2: riguarda la pendenza di una procedura di liquidazione controllata e contiene l’attestazione di non avere depositato ricorso ai sensi dell’art. 74 (concordato minore) e, per le imprese agricole, anche ai sensi dell’art. 57 (accordi di ristrutturazione).
  4. Lettera e): il certificato unico dei debiti tributari previsto dall’art. 364, comma 1, CCII.
  5. Lettera f): la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle entrate-Riscossione.
  6. Lettera g): il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi previsto dall’art. 363, comma 1, CCII.
  7. Lettera h): l’estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d’Italia, non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell’istanza.

Non ti è chiesta la lettera b), cioè il progetto di piano di risanamento redatto secondo la lista di controllo e il piano finanziario per i sei mesi successivi. Questo non significa che puoi arrivare all’esperto senza un’idea di piano: significa che non devi caricarlo come requisito di ammissibilità. Lo vedremo nella mossa 6.

Due attenzioni pratiche. La prima riguarda il comma 3-bis dell’art. 17, introdotto dal D.Lgs. 136/2024: in attesa dei certificati delle lettere e), f) e g), puoi allegare una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 che attesti di averli richiesti almeno dieci giorni prima della presentazione dell’istanza. È uno strumento utile se un ente tarda a rispondere, ma richiede che la richiesta sia partita davvero con quell’anticipo: conserva le ricevute. Il comma 2 dell’art. 25-quater non menziona il comma 3-bis, che però è contenuto nell’art. 17 e non è tra i commi espressamente esclusi dal rinvio del comma 5; prima di farvi affidamento, verifica con l’ufficio camerale come lo tratta in concreto.

La seconda attenzione riguarda la lettera a-bis), anch’essa introdotta dal correttivo, che per la composizione ordinaria consente, in mancanza di bilanci approvati, di allegare i progetti di bilancio o una situazione aggiornata non anteriore di sessanta giorni. L’art. 25-quater, comma 2, nel testo che abbiamo letto, elenca le lettere a), c), d), e), f), g) e h) e non nomina la a-bis). Se ti trovi in questa situazione, chiedi alla camera come intende procedere prima di caricare.

Prima dell’invio, paga i diritti di segreteria con il canale indicato dalla camera e conserva la ricevuta.

La base giuridica

L’art. 25-quater, comma 2, CCII individua i documenti e rinvia alle forme dell’art. 17, comma 1. L’art. 17, commi 1, 2 e 10, si applica per il richiamo del comma 5 dell’art. 25-quater; il comma 3 dell’art. 17 non è tra quelli richiamati dal comma 5, ma i documenti sono indicati direttamente dal comma 2 dell’art. 25-quater, che ne seleziona le lettere.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è l’istanza incompleta. Le procedure camerali che abbiamo letto descrivono tutte lo stesso schema: il segretario generale verifica la completezza formale della domanda e degli allegati e, se manca qualcosa, assegna un termine di trenta giorni per integrare, sospendendo nel frattempo l’istanza. Il regolamento della Camera di commercio di Verona aggiunge che, se l’integrazione non arriva, “l’istanza si intende priva di effetti”. La verifica del segretario resta formale: il merito della situazione dell’impresa lo valuta l’esperto. Se ricevi la richiesta di integrazione, annota subito la data e calcola il trentesimo giorno; se il termine cade di sabato o domenica, consideralo slittato al lunedì successivo, ma non contarci: carica l’integrazione con almeno una settimana di margine.

Il secondo imprevisto è un certificato che non arriva. Se l’ente non ha ancora risposto e non sono passati dieci giorni dalla richiesta, non puoi usare la dichiarazione del comma 3-bis: hai due strade, aspettare o presentare comunque l’istanza mettendo in conto la richiesta di integrazione. Valuta in base all’urgenza: se un creditore sta per avviare un’azione esecutiva, può convenire presentare subito e integrare entro i trenta giorni.

Check di completamento

Non passare alla mossa 4 finché:
1. sulla piattaforma risultano caricati tutti i documenti delle lettere a), c), d), e), f), g) e h), oppure la dichiarazione del comma 3-bis con le ricevute di richiesta;
2. l’estratto della Centrale dei rischi non ha più di tre mesi alla data dell’invio;
3. hai la ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria e la ricevuta di invio dell’istanza con data e ora.

Mossa 4 – Segui la nomina: elenco, requisiti dell’esperto e criteri di scelta del segretario generale

Obiettivo della mossa: sapere da quale elenco verrà scelto l’esperto, quali requisiti deve avere, con quali criteri e in quanto tempo il segretario generale lo nominerà, così da poter controllare la regolarità della nomina appena la ricevi.

Quando va fatta

Dal giorno dell’invio dell’istanza completa fino alla comunicazione della nomina. Le procedure camerali che abbiamo consultato (Sondrio e Verona) indicano la nomina entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento o dal completamento dell’istanza. Per le imprese sopra soglia il termine di cinque giorni lavorativi è scritto direttamente nell’art. 13, comma 7, che però non è richiamato per l’impresa minore: per te il riferimento sono la procedura della tua camera e, in generale, il principio di celerità che regge tutta la composizione negoziata. Annota il quinto giorno lavorativo e, se lo vedi passare senza nomina, scrivi all’ufficio.

Come si esegue

Il primo passo è capire com’è fatto l’elenco da cui il segretario generale attinge. L’art. 13, comma 3, CCII prevede che presso le camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano sia formato un elenco di esperti. Possono esservi iscritti, in sintesi:
– gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all’albo degli avvocati, che documentino esperienza nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
– gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei consulenti del lavoro che documentino di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione o concordati del tipo indicato dalla norma;
– i soggetti non iscritti ad albi che documentino di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione, senza che a queste sia seguita una liquidazione giudiziale.

A questi requisiti si aggiunge, per tutti, il possesso della formazione specifica prevista dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia (art. 13, comma 4).

L’art. 13, comma 5, regola la domanda di iscrizione. Per i professionisti va presentata all’ordine professionale di appartenenza; per i soggetti non iscritti ad albi, alla camera di commercio competente. Alla domanda vanno allegati la documentazione che prova i requisiti, un’autocertificazione sull’assolvimento della formazione e un curriculum, oltre al consenso al trattamento dei dati. Le domande incomplete sono respinte e possono essere ripresentate. Gli ordini comunicano alle camere i nominativi degli iscritti idonei, e anche le sanzioni disciplinari più gravi e le cancellazioni; le camere aggiornano l’elenco e cancellano chi perde i requisiti o si trova nelle situazioni dell’art. 2382 del codice civile (interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna che comporta l’interdizione dai pubblici uffici o l’incapacità a esercitare uffici direttivi).

Ecco cosa significa per te. L’esperto che ti verrà assegnato è un professionista con almeno cinque anni di iscrizione all’albo ed esperienza documentata nella crisi d’impresa, oppure un manager con esperienza di risanamenti riusciti, e in ogni caso ha seguito una formazione specifica. Non è un funzionario della camera, non è un consulente tuo e non è un giudice.

Il secondo passo è capire con quali criteri il segretario generale sceglie. Qui serve chiarezza. Per le imprese sopra soglia l’art. 13, comma 7, fissa regole precise: il segretario generale trasmette l’istanza alla commissione entro due giorni lavorativi con una nota sintetica su fatturato, numero di dipendenti e settore di attività; la commissione nomina con criteri che assicurano rotazione e trasparenza, evitando che un esperto abbia più di due incarichi contemporanei; la nomina può avvenire anche fuori dalla regione e la commissione può acquisire un parere non vincolante di un’associazione di categoria. Per l’impresa minore questo comma non è richiamato: la legge affida la nomina al segretario generale senza indicare espressamente i criteri. Le procedure camerali colmano in parte il vuoto: quella di Sondrio richiama la rotazione e la trasparenza e il limite di due incarichi contemporanei; quella di Verona non indica criteri specifici. Resta in ogni caso applicabile l’art. 17, comma 4, che vieta all’esperto di assumere più di due incarichi contemporaneamente, e resta fermo che l’esperto deve essere scelto tra gli iscritti all’elenco previsto dall’art. 13, comma 3.

Un’ulteriore incertezza riguarda la geografia. L’elenco è formato presso le camere dei capoluoghi di regione, mentre per l’impresa minore la nomina spetta al segretario generale della camera della sede legale, che può non essere quella del capoluogo. L’art. 25-quater non dice espressamente da quale porzione dell’elenco il segretario debba attingere; il regolamento di Verona rinvia all’elenco unico degli esperti pubblicato sulla piattaforma. Nella pratica, quindi, l’esperto può essere un professionista di un’altra provincia della tua regione.

Il terzo passo è controllare la comunicazione di nomina appena la ricevi. Verifica che l’esperto nominato risulti nell’elenco pubblicato, leggi il curriculum, confronta il nome con l’elenco dei tuoi creditori e dei tuoi consulenti degli ultimi cinque anni.

La base giuridica

Art. 25-quater, comma 2, ultimo periodo (nomina del segretario generale); art. 25-quater, comma 5 (rinvio all’art. 13 nei soli commi 1, 2, 3, 4, 5 e 9); art. 13, commi 3, 4 e 5 (elenco, requisiti, formazione, iscrizione e cancellazione); art. 13, comma 9 (pubblicità di elenchi, incarichi e curricula); art. 17, comma 4 (limite di due incarichi contemporanei).

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è la nomina che tarda. Se superi il quinto giorno lavorativo indicato dalla procedura della camera senza notizie, scrivi una PEC al responsabile del procedimento chiedendo lo stato dell’istanza. Spesso il ritardo dipende da una verifica formale ancora aperta o da un esperto che non ha accettato e deve essere sostituito.

Il secondo imprevisto è leggere il curriculum dell’esperto nominato e accorgersi che ha un’esperienza lontana dal tuo settore. Non è di per sé un motivo per chiederne la sostituzione: la legge non ti dà un diritto di scelta e l’esperto può avvalersi, ai sensi dell’art. 16, comma 2, di esperti nei diversi settori e di un revisore legale, purché non legati all’impresa o alle altre parti. Annota però le specificità del tuo settore che dovrai spiegargli con cura nella mossa 6.

Check di completamento

Non passare alla mossa 5 finché:
1. hai ricevuto la comunicazione di nomina con il nome dell’esperto;
2. hai verificato che l’esperto risulti nell’elenco pubblicato e ne hai scaricato il curriculum;
3. hai confrontato il nome con l’elenco dei tuoi creditori, dei tuoi consulenti e dei soggetti con cui hai avuto rapporti negli ultimi cinque anni.

Mossa 5 – Controlla l’accettazione e la dichiarazione di indipendenza dell’esperto

Obiettivo della mossa: accertare che l’esperto abbia accettato l’incarico nel termine di legge e abbia inserito sulla piattaforma la dichiarazione sul possesso dei requisiti di indipendenza, perché è da quel momento che il percorso parte davvero e cominciano a decorrere i termini.

Quando va fatta

Nei due giorni lavorativi successivi alla nomina. L’art. 17, comma 4, CCII, applicabile all’impresa minore per il richiamo del comma 5 dell’art. 25-quater, prevede che l’esperto comunichi l’accettazione all’imprenditore “entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina”. Se la nomina arriva di venerdì, i due giorni lavorativi scadono il martedì successivo, non il lunedì sera. Segna la data sul calendario e controlla la piattaforma alla scadenza.

Come si esegue

Il primo passo è leggere con attenzione la comunicazione di accettazione. L’art. 17, comma 4, descrive tre adempimenti dell’esperto, tutti contestuali:
1. verifica la propria indipendenza, il possesso delle competenze e la disponibilità di tempo necessarie per l’incarico;
2. comunica l’accettazione all’imprenditore;
3. inserisce sulla piattaforma la dichiarazione di accettazione e una dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 sul possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 16, comma 1.

Controlla che sulla piattaforma risultino entrambe le dichiarazioni. Non accontentarti di una mail informale: la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è un documento con valore legale, e chi la rende se ne assume la responsabilità.

Il secondo passo è confrontare la dichiarazione con quello che sai. L’art. 16, comma 1, impone all’esperto tre ordini di requisiti:
– deve possedere i requisiti dell’art. 2399 del codice civile, cioè non trovarsi nelle cause di ineleggibilità e decadenza previste per i sindaci di società (tra cui i rapporti di parentela con gli amministratori e i rapporti di lavoro o di consulenza continuativa con la società);
– non deve essere legato all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale;
– il professionista e i soggetti con cui eventualmente è unito in associazione professionale non devono avere prestato, negli ultimi cinque anni, attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell’imprenditore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell’impresa, né avere posseduto partecipazioni in essa.

La stessa norma aggiunge un vincolo per il futuro: chi ha svolto l’incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l’imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall’archiviazione della composizione negoziata. Questo è un punto che devi conoscere: l’esperto non diventerà il tuo consulente alla fine del percorso, e non devi aspettartelo né chiederglielo.

Prendi l’elenco preparato nella mossa 4 (creditori, consulenti, professionisti degli ultimi cinque anni) e verificalo contro il nome dell’esperto e, se lavora in uno studio associato, contro i nomi dei colleghi. Se trovi una corrispondenza, passa subito alla mossa 7.

Il terzo passo riguarda la piattaforma. Da quando l’esperto accetta, la piattaforma diventa il luogo in cui circolano i documenti e le comunicazioni: abituati a consultarla con regolarità e a scaricare tutto ciò che vi viene inserito.

È proprio in questa fase, quella dell’accettazione e del primo contatto, che l’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 fa la differenza per chi lo sceglie come proprio consulente: sa quali verifiche l’esperto compie prima di accettare e quali informazioni gli serviranno al primo incontro.

La base giuridica

Art. 17, comma 4, CCII (accettazione entro due giorni lavorativi, dichiarazioni sulla piattaforma, limite di due incarichi); art. 16, comma 1 (requisiti di indipendenza, periodo di cinque anni precedenti e divieto per i due anni successivi all’archiviazione); art. 2399 c.c. (cause di ineleggibilità e decadenza dei sindaci); art. 47 DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà). L’art. 16 è richiamato integralmente dal comma 5 dell’art. 25-quater, il comma 4 dell’art. 17 è tra quelli richiamati.

L’accettazione non è un dettaglio burocratico. Nella composizione ordinaria il Tribunale di Brescia, 2 dicembre 2021, ha chiarito che le misure protettive producono effetti solo dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto. E l’art. 17, comma 7, fa decorrere dall’accettazione il termine di 180 giorni dell’incarico. Senza accettazione, quindi, non parte nulla.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il silenzio dell’esperto: passano i due giorni lavorativi e sulla piattaforma non compare nulla. L’art. 17, comma 4, prevede che, se l’esperto non può accettare, lo comunichi in via riservata al soggetto che l’ha nominato, perché provveda alla sostituzione. Per l’impresa minore quel soggetto è il segretario generale. Non sei tu a dover cercare un altro esperto: scrivi alla camera, segnala che il termine è scaduto senza accettazione e chiedi notizie sulla sostituzione.

Il secondo imprevisto è un’accettazione arrivata ma senza la dichiarazione di indipendenza sulla piattaforma. Segnalalo per iscritto all’esperto e, per conoscenza, all’ufficio della camera: la dichiarazione è un adempimento previsto dalla legge, non una formalità facoltativa.

Check di completamento

Non passare alla mossa 6 finché:
1. sulla piattaforma risultano l’accettazione e la dichiarazione sostitutiva sui requisiti di indipendenza;
2. hai annotato la data di accettazione e calcolato il 180° giorno;
3. hai verificato che l’esperto e i suoi eventuali associati non compaiono nel tuo elenco di creditori, consulenti e soggetti con cui hai avuto rapporti negli ultimi cinque anni.

Mossa 6 – Prepara il primo incontro con l’esperto

Obiettivo della mossa: arrivare al primo incontro con un dossier ordinato e una proposta di percorso credibile, perché è lì che l’esperto valuta se esiste una concreta prospettiva di risanamento e decide se proseguire o comunicare al segretario generale che l’istanza va archiviata.

Quando va fatta

Dal momento dell’accettazione. L’art. 17, comma 5, prevede che l’esperto convochi “senza indugio” l’imprenditore: tra accettazione e convocazione possono passare pochi giorni. Non aspettare la convocazione per cominciare a preparare il materiale: fallo dal giorno stesso dell’accettazione.

Come si esegue

Il primo passo è sapere cosa succede all’incontro. Secondo l’art. 17, comma 5, l’esperto convoca l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall’organo di controllo e dal revisore legale, se ci sono. All’incontro devi esserci tu, di persona: la norma prevede che l’imprenditore partecipi personalmente e possa farsi assistere da consulenti. Non puoi mandare solo il commercialista o l’avvocato. Se l’esperto ravvisa concrete prospettive di risanamento, incontra le altre parti interessate, prospetta le possibili strategie di intervento e fissa i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata. Se non le ravvisa, lo comunica a te e al segretario generale, che dispone l’archiviazione dell’istanza entro i successivi cinque giorni lavorativi.

Il secondo passo è costruire il dossier. Anche se all’impresa minore non è richiesto il progetto di piano della lettera b), presentarti a mani vuote è l’errore più grave che puoi fare. Prepara queste sette sezioni:

  1. Fotografia dell’impresa: attività, numero di addetti, clienti principali, fornitori strategici, beni essenziali (locali, macchinari, mezzi). Una pagina.
  2. Storia della crisi: cosa è successo, quando, perché. Un evento esterno (un cliente che non paga, un aumento dei costi energetici, un sinistro) o un problema strutturale (margini troppo bassi, costi fissi eccessivi). Sii onesto: l’art. 16, comma 4, ti impone di rappresentare la tua situazione all’esperto in modo completo e trasparente.
  3. Mappa dei debiti: riprendi l’elenco dei creditori della lettera c) e riorganizzalo per categoria (banche, fisco, enti previdenziali, fornitori, dipendenti, altri), con scadenze, garanzie, eventuali azioni già avviate (decreti ingiuntivi, precetti, pignoramenti).
  4. Flussi dei prossimi sei mesi: una previsione semplice di entrate e uscite mese per mese. Non è il piano finanziario semestrale della lettera b), che per te non è obbligatorio, ma è ciò che l’esperto ti chiederà comunque per capire se l’impresa sta in piedi durante le trattative.
  5. Ipotesi di risanamento: le leve che vuoi usare. Una dilazione con la banca, una riduzione del debito con i fornitori principali, la cessione di un bene non strategico, un nuovo contratto, l’ingresso di un socio. Scrivi per ciascuna chi è la controparte e cosa le chiedi.
  6. Sbocchi possibili: mostra di conoscere gli esiti previsti dall’art. 25-quater, commi 3 e 4, e indica quale ti sembra più realistico (li vediamo nella mossa 8).
  7. Esito del test pratico fatto nella mossa 1.

Il terzo passo è prepararti alle domande. L’esperto, secondo l’art. 16, comma 2, verifica la coerenza complessiva delle informazioni fornite dall’imprenditore e può chiedere a te e ai creditori ulteriori informazioni. Aspettati domande sui pagamenti correnti, sui rapporti con le banche, su eventuali atti di disposizione recenti, sui compensi degli amministratori, su eventuali finanziamenti dei soci.

Il quarto passo è chiarire chi ti accompagna. Puoi farti assistere da consulenti: scegli chi conosce i numeri (il commercialista) e chi conosce gli strumenti giuridici (l’avvocato). Ricorda che l’esperto non è il tuo consulente: è terzo rispetto a tutte le parti e opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente (art. 16, comma 2). Non è nemmeno equiparabile al professionista indipendente che attesta i piani negli strumenti di regolazione della crisi. Il suo compito è agevolare le trattative, non scrivere il tuo piano.

La base giuridica

Art. 17, comma 5, CCII (convocazione senza indugio, partecipazione personale, assistenza di consulenti, archiviazione entro cinque giorni lavorativi se mancano le prospettive); art. 16, commi 2 e 4 (ruolo dell’esperto, verifica di coerenza, doveri di trasparenza e corretta gestione dell’imprenditore); art. 16, comma 6 (dovere di tutte le parti di collaborare lealmente, rispettare la riservatezza e dare riscontro tempestivo e motivato alle proposte).

Due indicazioni dalla giurisprudenza di merito sulla composizione ordinaria ti aiutano a preparare l’incontro. Il Tribunale di Milano, 10 febbraio 2025, ha affermato che gli obblighi di buona fede e correttezza dell’art. 4 CCII vincolano anche i soci e i garanti: se nella tua impresa ci sono soci o fideiussori che partecipano alle decisioni, coinvolgili nella preparazione. Il Tribunale di Verona, 22 gennaio 2024, ha ritenuto che la revoca degli affidamenti bancari richieda un giustificato motivo comunicato per iscritto: è coerente con l’art. 16, comma 5, secondo cui l’accesso alla composizione negoziata e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono, da soli, causa di sospensione o revoca delle linee di credito. Porta all’incontro l’elenco delle tue linee di credito con le banche e il loro stato.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è che l’esperto, dopo il primo incontro, ti dica che non vede prospettive concrete. Prima di arrivarci, preparati a rispondere alle obiezioni più frequenti: flussi negativi senza correttivi, debito tributario e previdenziale fuori misura, dipendenza da un solo cliente. Se l’esperto comunica comunque l’assenza di prospettive, il segretario generale archivia l’istanza entro cinque giorni lavorativi. A quel punto, l’art. 17, comma 9, ti impedisce di presentare una nuova istanza prima di un anno dall’archiviazione, termine ridotto a quattro mesi, una sola volta, se l’archiviazione è richiesta con istanza depositata entro due mesi dall’accettazione dell’esperto. Valuta subito con un professionista gli strumenti del sovraindebitamento: concordato minore o liquidazione controllata non sono preclusi dall’archiviazione.

Il secondo imprevisto è non poter partecipare di persona per un impedimento serio. Comunicalo subito all’esperto e chiedi un rinvio breve: la norma vuole la tua presenza, non solo quella dei tuoi consulenti. Considera che, secondo la procedura della Camera di commercio di Sondrio, se l’imprenditore non compare il compenso dell’esperto è comunque quantificato in 500 euro.

Check di completamento

Non passare alla mossa 7 o alla mossa 8 finché:
1. hai un dossier con le sette sezioni, consegnato all’esperto prima o durante l’incontro;
2. hai partecipato di persona al primo incontro e hai un verbale o almeno una nota scritta di cosa è stato detto;
3. sai se l’esperto ha ravvisato concrete prospettive di risanamento e qual è il calendario dei prossimi incontri.

Mossa 7 – Valuta l’indipendenza e, se serve, chiedi la sostituzione dell’esperto

Obiettivo della mossa: far valere nel termine di legge eventuali dubbi sull’indipendenza dell’esperto o, durante le trattative, contestarne l’operato, ottenendo dal segretario generale una decisione sulla sostituzione.

Quando va fatta

Il termine è strettissimo: tre giorni dalla comunicazione della convocazione. L’art. 17, comma 6, CCII prevede che l’imprenditore e le parti interessate possano presentare osservazioni sull’indipendenza dell’esperto al segretario generale della camera di commercio entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione. Il conteggio parte dalla comunicazione della convocazione, non dall’incontro. Se il terzo giorno cade di sabato o domenica, consideralo slittato al lunedì, ma per prudenza invia le osservazioni entro il venerdì. Per le contestazioni sull’operato dell’esperto, invece, la norma non fissa un termine: possono essere sollevate durante le trattative, ma con un requisito in più che vediamo sotto.

Come si esegue

Il primo passo è capire che, nella composizione negoziata, non esiste una “ricusazione” nel senso del codice di procedura civile. Non c’è un giudice che decide su un’istanza di ricusazione con le regole dell’art. 52 c.p.c. Lo strumento previsto è diverso: le osservazioni sull’indipendenza presentate al segretario generale, che possono portare alla sostituzione dell’esperto. Tienilo a mente quando scrivi: non chiedi la ricusazione, segnali fatti e chiedi la sostituzione.

Il secondo passo è redigere le osservazioni. Devono essere scritte, specifiche e documentate. Indica:
– il fatto che, secondo te, compromette l’indipendenza (ad esempio: l’esperto ha assistito negli ultimi cinque anni un tuo fornitore che oggi è tuo creditore; un collega del suo studio associato ha redatto il tuo bilancio due anni fa; l’esperto è sindaco di una società del gruppo di una banca creditrice);
– la norma che ritieni violata (art. 16, comma 1, CCII e, se pertinente, art. 2399 c.c.);
– i documenti che lo provano (visure, incarichi, corrispondenza);
– la richiesta di sostituzione.

Il terzo passo è inviare le osservazioni al segretario generale della tua camera con un canale tracciabile (PEC o piattaforma, secondo la procedura camerale). Ricorda la regola: per l’impresa minore il destinatario è il segretario generale, non la commissione.

Il quarto passo riguarda le contestazioni sull’operato. Secondo l’art. 17, comma 6, la stessa procedura si applica se l’imprenditore e almeno due parti interessate contestano l’operato dell’esperto. Non basta quindi che sia tu solo a lamentarti di come l’esperto conduce le trattative: servono almeno due altre parti interessate che si uniscano alla contestazione. Raccogli le adesioni per iscritto.

La base giuridica

Art. 17, comma 6, CCII, richiamato dal comma 5 dell’art. 25-quater. Il testo dell’art. 17, comma 6, è scritto per la composizione ordinaria e prevede che il segretario generale riferisca alla commissione, la quale, sentito l’esperto, può disporne la sostituzione entro cinque giorni lavorativi. Per l’impresa minore la commissione non esiste: applicando la norma “in quanto compatibile”, come prevede il comma 5 dell’art. 25-quater, decide il segretario generale. È la soluzione adottata dalle procedure camerali che abbiamo letto: quella di Sondrio prevede che il segretario generale, sentito l’esperto, possa procedere alla sostituzione entro cinque giorni lavorativi; quella di Verona che il segretario riceva le osservazioni, senta l’esperto se lo ritiene opportuno e possa disporne la sostituzione. Il testo di legge non lo dice in modo espresso: è una lettura sistematica, condivisa dalle camere, che conviene conoscere.

Un effetto importante della sostituzione: l’art. 17, comma 7, stabilisce che, in caso di sostituzione dell’esperto, il termine di 180 giorni decorre dall’accettazione del primo esperto. Chiedere la sostituzione non ti regala tempo: il cronometro non si azzera.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è accorgersi del legame dopo i tre giorni. Il termine per le osservazioni sull’indipendenza è scaduto, ma il problema resta. In questo caso hai due strade. La prima è scrivere comunque al segretario generale segnalando il fatto: l’esperto ha reso una dichiarazione sostitutiva sui requisiti di indipendenza (art. 17, comma 4), e un requisito mancante è un problema che la camera ha interesse a conoscere. La seconda è chiedere all’esperto stesso di valutare la propria posizione: se il legame è reale, l’esperto che ha dichiarato il falso si espone a responsabilità, e spesso preferisce rinunciare. Fatti assistere in entrambe le strade, perché si tratta di contestazioni delicate e la riservatezza delle trattative (art. 16, comma 6) va rispettata.

Il secondo imprevisto è un segretario generale che respinge le osservazioni. La legge non prevede un rimedio specifico contro questa decisione nell’ambito della composizione negoziata. Prima di qualsiasi iniziativa, valuta con un legale se il problema di indipendenza è tale da compromettere gli atti successivi, ad esempio un parere dell’esperto in un procedimento davanti al tribunale.

Check di completamento

Non passare alla mossa 8 finché:
1. hai deciso, entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione, se presentare osservazioni sull’indipendenza;
2. se le hai presentate, hai la ricevuta e la decisione del segretario generale;
3. se c’è stata sostituzione, hai ricalcolato i termini partendo dall’accettazione del primo esperto.

Mossa 8 – Gestisci il rapporto con l’esperto durante le trattative fino alla conclusione

Obiettivo della mossa: lavorare con l’esperto in modo che le trattative arrivino a uno degli sbocchi previsti dall’art. 25-quater entro il termine dell’incarico, governando la durata, le eventuali misure protettive, il compenso e la relazione finale.

Quando va fatta

Dall’esito positivo del primo incontro fino alla conclusione dell’incarico. L’art. 17, comma 7, stabilisce che l’incarico si considera concluso se, decorsi 180 giorni dall’accettazione della nomina, non è stata individuata una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di squilibrio, anche su proposta dell’esperto. L’incarico può proseguire per non oltre 180 giorni quando lo chiedono l’imprenditore o le parti in trattativa e l’esperto vi acconsente, oppure quando l’imprenditore ha fatto ricorso al tribunale ai sensi degli artt. 19 e 22, o sono pendenti misure protettive o cautelari, o va attuato un provvedimento autorizzativo del tribunale. La prosecuzione va inserita dall’esperto sulla piattaforma e comunicata alle parti. Segna sul calendario il 150° giorno: è il momento di decidere se chiedere la prosecuzione.

Come si esegue

Il primo passo è conoscere gli sbocchi. Per l’impresa minore l’art. 25-quater prevede due gruppi di esiti. Se all’esito delle trattative è individuata una soluzione idonea, le parti possono, alternativamente (comma 3):
– a) concludere un contratto con uno o più creditori, o con una o più parti interessate all’operazione di risanamento, idoneo ad assicurare la continuità aziendale;
– b) concludere un accordo avente il contenuto dell’art. 62 CCII (convenzione di moratoria);
– c) concludere un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori aderenti e dalle altre parti interessate che vi hanno aderito, nonché dall’esperto, idoneo a produrre gli effetti dell’art. 25-bis, comma 5. Con la sottoscrizione l’esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza.

Oltre a questi, l’imprenditore può anche, alternativamente (comma 4):
– a) proporre la domanda di concordato minore (art. 74);
– b) chiedere la liquidazione controllata dei beni (art. 268);
– c) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies);
– d) per la sola impresa agricola, chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57, 60 e 61).

Tieni a mente la lettera c) del comma 3: è l’unico caso in cui l’esperto firma l’accordo. Il suo ruolo cambia quindi nel corso delle trattative: da facilitatore a soggetto che, con la propria sottoscrizione, attesta la coerenza del piano.

Il secondo passo è decidere sulle misure protettive. L’art. 25-quater, comma 5, richiama gli artt. 18 e 19 “in quanto compatibili”. Per la composizione ordinaria l’art. 18 prevede che le misure vadano chieste con l’istanza o successivamente, con esclusione dei crediti dei lavoratori, e che non siano inibiti i pagamenti. La compatibilità con l’impresa minore è discussa, anche perché per la conferma delle misure il tribunale guarda di solito al piano finanziario semestrale, che l’impresa minore non è tenuta a presentare. Se un creditore minaccia azioni esecutive, valuta con un legale se chiedere le misure e come documentare la richiesta. Nella giurisprudenza sulla composizione ordinaria l’esperto ha un ruolo centrale anche qui: il Tribunale di Milano, 17 gennaio 2022, ha ammesso la conferma delle misure quando, sentito l’esperto, emerge una ragionevole probabilità di risanamento; il Tribunale di Avellino, 27 gennaio 2022, ha ritenuto che il giudice possa chiedere all’esperto, già nel decreto di fissazione dell’udienza, una relazione sui presupposti e sulle prospettive di risanamento; il Tribunale di Torino, 17 ottobre 2023, ha precisato che la portata soggettiva delle misure è una scelta dell’imprenditore, che può limitarla ad alcuni creditori.

Il terzo passo è mantenere la gestione corrente in ordine. Durante le trattative continui a gestire l’impresa, ma con il vincolo dell’art. 16, comma 4: senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori. Il Tribunale di Milano, 19 giugno 2025, ha affermato che il debitore deve adempiere puntualmente alle obbligazioni correnti e che non si può impedire ai creditori di usare i rimedi contrattuali per i mancati pagamenti dei debiti correnti. Paga quindi i fornitori attuali, gli stipendi, i contributi correnti. Se l’esperto ti propone soluzioni operative, come un conto dedicato su cui far confluire determinati flussi, seguile: il Tribunale di Parma, 26 gennaio 2026, ha valorizzato proprio un meccanismo di questo tipo, con l’esperto chiamato a vigilare sui flussi del conto, informare i creditori e retrocedere le somme alle procedure esecutive in caso di revoca della misura o di fallimento delle trattative, richiamando il dovere di buona fede e correttezza delle parti.

Il quarto passo è il compenso dell’esperto. L’art. 25-quater, comma 7, stabilisce che il compenso è liquidato, ai sensi dell’art. 25-ter, dal segretario generale della camera di commercio che lo ha nominato. Anche qui il tuo interlocutore resta il segretario generale. Il regolamento di Verona prevede che, in mancanza di accordo tra le parti, il segretario liquidi il compenso, se richiesto, secondo i parametri dell’art. 25-ter; la procedura di Sondrio fissa il compenso in 500 euro se l’imprenditore non compare o se la procedura è archiviata dopo il primo incontro. Si tratta di un costo della procedura: mettilo in conto nella previsione dei flussi.

Il quinto passo è la chiusura. Al termine dell’incarico l’esperto redige una relazione finale, la inserisce sulla piattaforma e la comunica a te e alle parti che hanno partecipato alle trattative; se ci sono misure protettive o cautelari, la comunica anche al giudice, che ne dichiara la cessazione (art. 17, comma 8). Poi comunica al segretario generale la conclusione dell’incarico per l’archiviazione. Leggi con attenzione la relazione finale: è il documento che racconta come sono andate le trattative e può essere rilevante negli strumenti successivi.

La base giuridica

Art. 25-quater, commi 3, 4, 5, 6 e 7, CCII; art. 17, commi 7, 8 e 9; artt. 18 e 19 in quanto compatibili; art. 16, commi 4 e 6. L’art. 25-quater, comma 6, aggiunge una garanzia importante: gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell’art. 22 conservano i propri effetti anche se poi intervengono un accordo di ristrutturazione omologato, un concordato minore omologato, l’apertura della liquidazione controllata o il concordato semplificato omologato.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è arrivare al 180° giorno senza accordo. Se le trattative sono a buon punto, chiedi la prosecuzione prima della scadenza e ottieni il consenso dell’esperto. Se non lo sono, non aspettare l’archiviazione: valuta con un professionista quale sbocco del comma 4 è percorribile e prepara la domanda in modo da depositarla in continuità con la composizione negoziata.

Il secondo imprevisto è un creditore che non collabora. L’art. 16, comma 6, impone a tutte le parti di collaborare lealmente e di dare riscontro tempestivo e motivato alle proposte; l’art. 16, comma 5, vincola banche e intermediari a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. Chiedi all’esperto di sollecitare la risposta per iscritto e conservane traccia.

Check di completamento

Il piano è completato quando:
1. hai individuato lo sbocco (contratto, convenzione di moratoria, accordo con sottoscrizione dell’esperto, oppure uno degli strumenti del comma 4) e hai il relativo documento firmato o la domanda depositata;
2. hai ricevuto la relazione finale dell’esperto e la comunicazione di conclusione dell’incarico;
3. conosci l’importo del compenso liquidato dal segretario generale e lo hai programmato nei flussi.

Il piano alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi reali. Partono tutte dalla stessa situazione: una s.n.c. che gestisce un laboratorio di falegnameria, sede legale in una provincia diversa dal capoluogo di regione, con attivo patrimoniale di 187.450 euro, ricavi lordi di 163.900 euro e debiti complessivi, anche non scaduti, di 438.720 euro negli ultimi tre esercizi. È un’impresa minore. Il debito comprende 96.300 euro verso l’Agenzia delle entrate-Riscossione, 41.870 euro verso l’INPS, 152.400 euro verso due banche e 148.150 euro verso fornitori. I tempi cambiano l’esito.

Simulazione 1: chi esegue le mosse nell’ordine e nei termini

La società fa la mossa 1 e la mossa 2 nella seconda metà di ottobre 2026, chiede i certificati il 19 ottobre e carica l’istanza completa lunedì 9 novembre 2026, con l’estratto della Centrale dei rischi di fine ottobre. Il segretario generale della camera della sede legale, secondo la procedura camerale che prevede cinque giorni lavorativi, nomina l’esperto entro lunedì 16 novembre. L’esperto accetta mercoledì 18 novembre, ultimo dei due giorni lavorativi, e inserisce sulla piattaforma la dichiarazione di indipendenza. Il termine di 180 giorni decorre dal 18 novembre e scade lunedì 17 maggio 2027. La convocazione è comunicata giovedì 19 novembre: il terzo giorno per le osservazioni sull’indipendenza cadrebbe domenica 22 novembre e slitta a lunedì 23. La società ha già verificato nella mossa 4 l’assenza di legami e non presenta osservazioni. Al primo incontro porta il dossier in sette sezioni con i flussi di sei mesi. L’esperto ravvisa prospettive concrete e convoca le banche. Risultato: entro la primavera 2027 la società lavora su un accordo di moratoria con le banche e su un contratto con il fornitore principale, con quasi due mesi di margine prima del 17 maggio.

Simulazione 2: chi carica un’istanza incompleta

La società carica l’istanza lunedì 26 ottobre 2026 senza il certificato dei debiti contributivi, che non ha nemmeno chiesto. Il 28 ottobre il segretario generale chiede l’integrazione assegnando trenta giorni: la scadenza è venerdì 27 novembre 2026. Se la società chiede il certificato subito e integra il 20 novembre, la nomina arriva entro il 27 novembre e il percorso parte con circa tre settimane di ritardo rispetto alla simulazione 1. Se invece lascia passare il 27 novembre senza integrare, l’istanza resta priva di effetti, come prevede ad esempio il regolamento di Verona: i diritti di segreteria versati sono persi, bisogna ricominciare, e nel frattempo un fornitore che vanta 38.640 euro ha già notificato un precetto. La differenza tra le due versioni non sta nella gravità della crisi, ma in un solo documento richiesto in tempo.

Simulazione 3: chi sbaglia il calcolo delle soglie

La società somma i debiti senza il residuo di un leasing di 73.620 euro e arriva a 438.720 euro, mentre il dato corretto è 512.340 euro. Supera la soglia dei 500.000 euro: non è un’impresa minore. Se se ne accorge nella mossa 1, cambia canale: presenta l’istanza ordinaria con il progetto di piano di risanamento della lettera b) e la nomina la farà la commissione presso la camera del capoluogo di regione, con i criteri di rotazione e trasparenza dell’art. 13, comma 7. Se invece presenta l’istanza come impresa minore, la verifica dei requisiti può farla emergere: la procedura di Sondrio, ad esempio, prevede che l’impresa sia invitata a rettificare l’istanza sulla piattaforma se la documentazione non dimostra i requisiti di impresa minore. Il tempo perso è di settimane, e l’esperto, se nominato, partirà con un dubbio sulla trasparenza.

Simulazione 4: chi chiede l’archiviazione presto o tardi

L’esperto ha accettato il 18 novembre 2026. A inizio gennaio la società capisce che la composizione negoziata non è lo strumento adatto e chiede l’archiviazione il 12 gennaio 2027, entro i due mesi dall’accettazione (che scadono il 18 gennaio). L’istanza è archiviata giovedì 14 gennaio 2027. Per l’art. 17, comma 9, il termine per una nuova istanza è ridotto, una sola volta, a quattro mesi: potrà ripresentarla da venerdì 14 maggio 2027. Se invece lascia correre e chiede l’archiviazione lunedì 25 gennaio 2027, cioè dopo i due mesi, e l’istanza è archiviata mercoledì 27 gennaio 2027, il termine resta di un anno: nuova istanza non prima del 27 gennaio 2028. Una settimana di esitazione costa otto mesi di attesa in più. In entrambi i casi restano aperti gli strumenti del sovraindebitamento.

Il piano in una pagina

Questa è la pagina da stampare e tenere sulla scrivania. Riassume le otto mosse con l’obiettivo, il termine da sorvegliare e il rischio che corri se salti il passaggio. Rileggila ogni volta che ricevi una comunicazione dalla camera o dall’esperto: ti dice subito a che punto sei e cosa viene dopo.

La logica è sempre la stessa. Le prime tre mosse sono tue: verificare i requisiti, trovare la camera giusta, caricare un’istanza completa. La quarta e la quinta sono di controllo: la nomina la fa il segretario generale e l’accettazione la fa l’esperto, ma tocca a te verificare che siano regolari. La sesta è la più importante: il primo incontro decide se le trattative partono. La settima è un’eventualità, con un termine brevissimo. L’ottava è il lavoro vero e proprio, che dura fino a 180 giorni, prorogabili.

Ricorda tre numeri: due giorni lavorativi per l’accettazione dell’esperto, tre giorni dalla comunicazione della convocazione per le osservazioni sull’indipendenza, 180 giorni dall’accettazione per trovare una soluzione.

Mossa Obiettivo Termine da sorvegliare Rischio se saltata
1. Verifica dei requisiti Confermare le tre soglie dell’art. 2, c.1, lett. d) e i presupposti dell’art. 25-quater, c.1 Prima dell’istanza, sui tre esercizi antecedenti Istanza al destinatario sbagliato, rettifiche, perdita di credibilità
2. Camera competente Individuare il segretario generale della camera della sede legale e la procedura Prima di caricare i documenti Diritti pagati male, tempi e regole sconosciuti
3. Istanza completa Caricare i documenti delle lett. a), c)-h) dell’art. 17, c.3 Centrale dei rischi non anteriore a tre mesi; integrazione entro trenta giorni se richiesta Istanza sospesa o priva di effetti
4. Nomina Controllare elenco, requisiti e curriculum dell’esperto Cinque giorni lavorativi secondo le procedure camerali Nomina irregolare non rilevata
5. Accettazione Verificare accettazione e dichiarazione di indipendenza sulla piattaforma Due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina Termini che non partono, legami non scoperti
6. Primo incontro Presentarsi di persona con un dossier completo Convocazione “senza indugio” Archiviazione entro cinque giorni lavorativi e blocco della nuova istanza
7. Osservazioni Segnalare difetti di indipendenza o contestare l’operato Tre giorni dalla comunicazione della convocazione Esperto non indipendente per tutto l’incarico
8. Trattative Arrivare a uno sbocco dei commi 3 e 4 dell’art. 25-quater 180 giorni dall’accettazione, prosecuzione fino a ulteriori 180 Incarico concluso senza soluzione

Gli scenari di deviazione

Anche un piano eseguito con cura può incontrare imprevisti. Ecco i tre più frequenti e il piano B per ciascuno.

Scenario A: un creditore accelera mentre aspetti la nomina

Hai caricato l’istanza, sei in attesa della nomina, e un fornitore ti notifica un atto di precetto o una banca avvia un pignoramento presso terzi sul conto. È la situazione più temuta, perché la composizione negoziata, di per sé, non blocca le azioni esecutive: servono le misure protettive. E le misure, come ha chiarito il Tribunale di Brescia nella pronuncia del 2 dicembre 2021, producono effetti solo dalla pubblicazione dell’istanza e dall’accettazione dell’esperto.

Piano B. Primo: scrivi al segretario generale per sapere a che punto è la nomina e se l’istanza è completa. Secondo: valuta con un legale se chiedere le misure protettive, tenendo conto che per l’impresa minore la loro applicazione passa per il filtro della compatibilità del comma 5 dell’art. 25-quater, e che nella giurisprudenza sulla composizione ordinaria le misure generiche sono spesso considerate inammissibili se non indicano contenuto e destinatari. Terzo: prepara comunque la difesa nel procedimento esecutivo, perché sulla legittimità dell’azione esecutiva decide il giudice dell’esecuzione. Quarto: se le trattative non sono realisticamente percorribili, valuta il ricorso diretto a uno strumento del sovraindebitamento.

Scenario B: il termine per le osservazioni sull’indipendenza è scaduto

Scopri dopo una settimana che l’esperto ha assistito, tre anni fa, la società che oggi è il tuo principale creditore. I tre giorni dalla comunicazione della convocazione sono passati.

Piano B. Primo: raccogli la prova del legame (un incarico pubblicato, una visura, una lettera). Secondo: scrivi all’esperto chiedendogli, con garbo e per iscritto, di valutare la propria posizione alla luce dell’art. 16, comma 1, e della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 17, comma 4. Terzo: informa il segretario generale del fatto. Quarto: se ci sono già altre due parti interessate che hanno riserve sull’operato dell’esperto, valuta la strada della contestazione congiunta dell’operato prevista dall’art. 17, comma 6, che non ha il termine dei tre giorni. Ricorda che una sostituzione non azzera i 180 giorni.

Scenario C: un documento è irreperibile

Il certificato unico dei debiti tributari non arriva, oppure i bilanci di un esercizio non sono mai stati approvati perché la società ha avuto un contrasto tra soci.

Piano B. Per i certificati delle lettere e), f) e g), usa la dichiarazione sostitutiva del comma 3-bis dell’art. 17, se li hai richiesti almeno dieci giorni prima: è la via prevista dal correttivo del 2024. Per il bilancio non approvato, se sei tenuto al deposito, chiedi alla camera come trattare il caso, perché la lettera a-bis), che per la composizione ordinaria consente di allegare progetti di bilancio o una situazione aggiornata, non è espressamente richiamata dall’art. 25-quater, comma 2. In ogni caso, spiega la mancanza all’esperto al primo incontro e allega la documentazione alternativa: nascondere il problema è sempre peggio che dichiararlo.

Le domande di chi sta eseguendo il piano

Posso scegliere io l’esperto?

No. La nomina spetta al segretario generale della camera di commercio della tua sede legale (art. 25-quater, comma 2). Puoi consultare l’elenco degli esperti pubblicato (art. 13, comma 9) e segnalare entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione eventuali difetti di indipendenza (art. 17, comma 6), ma non puoi indicare un nome.

Posso fare la mossa 6 prima della 5?

Puoi preparare il dossier del primo incontro in anticipo, anzi conviene. Ma non presentarti all’esperto e non consegnargli informazioni riservate prima di avere verificato sulla piattaforma l’accettazione e la dichiarazione di indipendenza. L’ordine conta: prima controlli chi hai davanti, poi gli apri i conti.

Se l’esperto viene sostituito, ho altri 180 giorni?

No. L’art. 17, comma 7, stabilisce che in caso di sostituzione il termine decorre dall’accettazione del primo esperto. Se hai bisogno di più tempo, la strada è la prosecuzione, che richiede la tua richiesta o quella delle parti e il consenso dell’esperto, o una delle altre condizioni previste dalla norma.

Il mio commercialista può essere nominato esperto nella mia composizione?

No. L’art. 16, comma 1, esclude chi negli ultimi cinque anni ha prestato attività di lavoro autonomo in favore dell’imprenditore, e lo stesso vale per i soggetti con cui è unito in associazione professionale. Il tuo commercialista può però assisterti al primo incontro come consulente (art. 17, comma 5).

Chi paga l’esperto e chi decide quanto?

Il compenso è a carico dell’impresa ed è liquidato, secondo i parametri dell’art. 25-ter, dal segretario generale della camera che ha nominato l’esperto (art. 25-quater, comma 7). Alcune procedure camerali prevedono importi minimi per i casi di mancata comparizione o archiviazione dopo il primo incontro.

Se non trovo l’accordo, ho perso tutto?

No. L’art. 25-quater, comma 4, ti consente di proporre il concordato minore, chiedere la liquidazione controllata, proporre il concordato semplificato o, per le imprese agricole, chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione. E il comma 6 fa salvi gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell’art. 22 anche se poi intervengono questi strumenti.

La giurisprudenza che sostiene il piano

Una premessa di trasparenza. Non abbiamo trovato pronunce specifiche sull’art. 25-quater né sulla nomina dell’esperto da parte del segretario generale. Le pronunce che seguono riguardano la composizione negoziata ordinaria e sono tratte dal Massimario della composizione negoziata, 5ª edizione, aggiornato a maggio 2026, curato dalla Camera di commercio di Pistoia-Prato. Sono tutte pronunce di merito e il massimario non ne riporta il numero: le citiamo con tribunale e data. Valgono per l’impresa minore nei limiti del rinvio “in quanto compatibili” del comma 5 dell’art. 25-quater.

A sostegno della mossa 1 (presupposti di accesso)

Trib. Lecco, 2 gennaio 2023. Principio: lo stato di insolvenza non preclude da solo l’accesso alla composizione negoziata; lo preclude la mancanza di ragionevoli prospettive di risanamento, che rende l’insolvenza irreversibile. Rilevanza: aiuta a impostare la verifica della mossa 1 per l’impresa minore già in difficoltà grave, tenendo conto della diversa formulazione del comma 1 dell’art. 25-quater.

Trib. Perugia, 15 luglio 2024. Principio: l’accesso alla composizione negoziata è stato ammesso anche per un’impresa in liquidazione volontaria con un piano di tipo liquidatorio. Rilevanza: mostra che la finalità liquidatoria non è sempre un ostacolo all’accesso.

Trib. Santa Maria Capua Vetere, 10 gennaio 2025. Principio: un piano meramente liquidatorio, che prevede la chiusura della società, non consente di accedere alle misure protettive. Rilevanza: segnala il rischio di usare la composizione per un’impresa che non intende restare sul mercato.

Trib. Verona, 10 giugno 2025. Principio: la conferma delle misure è stata negata a un piano liquidatorio, anche se più favorevole ai creditori rispetto alla liquidazione giudiziale. Rilevanza: conferma, insieme alla precedente, che gli orientamenti non sono uniformi e che la prospettiva di continuità pesa.

A sostegno della mossa 5 (accettazione)

Trib. Brescia, 2 dicembre 2021. Principio: le misure protettive producono effetti solo con la pubblicazione dell’istanza e l’accettazione dell’esperto. Rilevanza: dimostra perché la verifica dell’accettazione non è una formalità e perché un ritardo nella nomina pesa se un creditore accelera.

A sostegno della mossa 6 (primo incontro e trasparenza)

Trib. Milano, 10 febbraio 2025. Principio: i doveri di buona fede e correttezza dell’art. 4 CCII vincolano anche soci e garanti. Rilevanza: suggerisce di coinvolgere soci e fideiussori nella preparazione del dossier e degli impegni da presentare all’esperto.

Trib. Verona, 22 gennaio 2024. Principio: la revoca degli affidamenti bancari richiede un giustificato motivo comunicato per iscritto. Rilevanza: rafforza la tutela dell’art. 16, comma 5, sulle linee di credito, da far valere con le banche nel corso delle trattative.

A sostegno della mossa 8 (ruolo dell’esperto nelle trattative e misure)

Trib. Milano, 17 gennaio 2022. Principio: la conferma delle misure è ammessa se, sentito l’esperto, emerge una ragionevole probabilità di risanamento. Rilevanza: l’opinione dell’esperto pesa davanti al tribunale; il rapporto costruito nella mossa 6 si riflette qui.

Trib. Avellino, 27 gennaio 2022. Principio: il giudice può chiedere all’esperto, già nel decreto di fissazione dell’udienza, una relazione sui presupposti, sulla situazione economico-finanziaria e sulle prospettive di risanamento. Rilevanza: chiarisce che l’esperto è anche un interlocutore del tribunale, non solo delle parti.

Trib. Torino, 17 ottobre 2023. Principio: la portata soggettiva delle misure protettive è rimessa alla scelta dell’imprenditore, che può limitarla. Rilevanza: utile se, da impresa minore, valuti misure mirate verso i soli creditori aggressivi.

Trib. Milano, 19 giugno 2025. Principio: il debitore deve adempiere puntualmente le obbligazioni correnti; non si possono inibire ai creditori i rimedi contrattuali per il mancato pagamento dei debiti correnti. Rilevanza: fonda la regola della mossa 8 sulla gestione corrente durante le trattative.

Trib. Bologna, 6 giugno 2024. Principio: la durata delle misure cautelari deve essere coerente con quella delle trattative, senza eludere il termine massimo previsto per le misure protettive. Rilevanza: collega la gestione della durata dell’incarico (180 giorni e prosecuzione) alle eventuali misure richieste.

Trib. Parma, 26 gennaio 2026. Principio: l’esperto può essere chiamato a vigilare sui flussi di un conto dedicato, informare i creditori e retrocedere le somme alle procedure esecutive se la misura viene revocata o le trattative falliscono; le parti devono agire secondo buona fede e correttezza. Rilevanza: mostra in concreto quanto possa ampliarsi il ruolo operativo dell’esperto durante le trattative.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Questo è ciò che lo Studio fa concretamente per l’imprenditore minore che deve affrontare la nomina dell’esperto e la composizione negoziata. Sono impegni di mezzi, non promesse di risultato.

  1. Verifichiamo le soglie dell’impresa minore ricostruendo con il commercialista dello staff attivo, ricavi e debiti dei tre esercizi, compresi i debiti non scaduti, e ti diciamo per iscritto se l’istanza va al segretario generale o alla commissione.
  2. Individuiamo la camera competente dalla visura, leggiamo la sua procedura interna e ti indichiamo diritti di segreteria, canale di pagamento e tempi.
  3. Prepariamo il fascicolo dell’istanza con i documenti delle lettere a), c), d), e), f), g) e h), redigiamo la dichiarazione sostitutiva adattata all’impresa minore e, se serve, quella del comma 3-bis.
  4. Controlliamo la nomina e l’accettazione sulla piattaforma, verificando termini, dichiarazione di indipendenza e curriculum dell’esperto.
  5. Confrontiamo il nome dell’esperto con l’elenco dei tuoi creditori e consulenti degli ultimi cinque anni e, se emerge un legame, redigiamo le osservazioni al segretario generale entro i tre giorni.
  6. Costruiamo il dossier del primo incontro in sette sezioni, con mappa dei debiti, flussi a sei mesi e ipotesi di risanamento.
  7. Ti affianchiamo come consulenti al primo incontro e a quelli successivi, come consente l’art. 17, comma 5.
  8. Valutiamo con te le misure protettive o cautelari e, se le chiedi, redigiamo il ricorso al tribunale.
  9. Scriviamo e verifichiamo gli accordi dei commi 3 e 4 dell’art. 25-quater, dalla convenzione di moratoria all’accordo sottoscritto dall’esperto.
  10. Prepariamo lo sbocco alternativo se le trattative non bastano: concordato minore, liquidazione controllata o concordato semplificato, in continuità con la composizione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema pesa in particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: significa conoscere dall’interno i doveri di indipendenza, i tempi e il metodo di lavoro della figura che il segretario generale ti assegna, e quindi sapere come prepararti a incontrarla. Accanto a questa, la qualifica di Gestore della crisi e fiduciario di un OCC conta perché, per l’impresa minore, gli sbocchi alternativi alle trattative sono proprio le procedure del sovraindebitamento.

Lo staff multidisciplinare, avvocati e commercialisti, lavora sullo stesso fascicolo: i numeri e gli strumenti giuridici vengono costruiti insieme. E se un passaggio sfocia in giudizio, la stessa linea difensiva prosegue con lo stesso difensore dall’analisi iniziale fino alla Cassazione.

Chiusura

La domanda del titolo ha una risposta precisa: per l’impresa minore l’esperto lo nomina il segretario generale della camera di commercio della sede legale. Ma la risposta da sola non ti protegge. Ti protegge eseguire le mosse nell’ordine: verificare le soglie, caricare un’istanza completa, controllare nomina e accettazione, presentarti al primo incontro preparato, far valere i dubbi sull’indipendenza nei tre giorni, governare i 180 giorni.

Ogni termine rispettato è uno strumento che resta a tua disposizione; ogni termine lasciato scadere è una strada che si chiude.

Lo Studio Monardo lavora su questo tema perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e conosce quindi il percorso dal lato di chi lo conduce; ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, cioè ha le competenze per le procedure che la legge indica come sbocco per l’impresa minore quando le trattative non bastano.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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