Sul concordato minore e sui pignoramenti circolano più leggende che informazioni corrette. È comprensibile: chi ha un conto pignorato, un quinto dello stipendio trattenuto ogni mese o un’asta fissata sulla casa o sul capannone cerca una risposta semplice, e il passaparola gliela offre già confezionata: “deposita il concordato minore e si blocca tutto”. La frase ha un fondo di verità, perché il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza prevede davvero un divieto di azioni esecutive e cautelari a favore di chi accede a questa procedura. Ma il passaparola ha perso per strada tre dettagli decisivi: il divieto non nasce dal deposito, nasce dal decreto di apertura del giudice; non scatta da solo, ma su istanza del debitore; e non cancella ciò che è già accaduto, come un’ordinanza di assegnazione già emessa o un’ipoteca già iscritta.
Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto. Chi deposita la domanda e smette di seguire il proprio fascicolo esecutivo, convinto di essere già al riparo, rischia di lasciar scadere i termini per un’opposizione, di non presentarsi all’udienza in cui il giudice assegna le somme al creditore, o di scoprire che l’asta si è svolta regolarmente mentre la domanda era ancora in attesa di esame.
In questo articolo mettiamo alla prova sette convinzioni molto diffuse:
- “Basta depositare la domanda e tutto si ferma”;
- “Le misure protettive scattano in automatico, non serve chiederle”;
- “Il pignoramento dello stipendio o del conto si blocca sempre”;
- “Un’asta già fissata non si può più fermare”;
- “Con il concordato minore le ipoteche spariscono”;
- “La protezione dura qualche mese, poi i creditori ripartono”;
- “Una volta concesse, le misure protettive non si possono più togliere”.
Perché ce ne occupiamo con questo livello di dettaglio? Perché il concordato minore è una procedura di sovraindebitamento che passa necessariamente da un Organismo di Composizione della Crisi, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce quindi dall’interno il percorso che va dal conferimento dell’incarico all’OCC fino al decreto di apertura, cioè esattamente il segmento in cui nascono (o non nascono) le misure protettive. E poiché la tenuta di quelle misure si gioca spesso dentro le procedure esecutive, con opposizioni e reclami, conta anche la sua qualifica di avvocato cassazionista, che consente di seguire la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado.
📩 Hai un pignoramento in corso e stai valutando il concordato minore? Contattaci ora: trovi tutti i riferimenti dello Studio in fondo all’articolo.
Mito n. 1: “Basta depositare la domanda di concordato minore e tutto si ferma”
Il mito
“Appena depositi il concordato minore in tribunale, i pignoramenti si bloccano e i creditori non possono più fare nulla.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità è evidente: il concordato minore è una procedura pensata per sottrarre il debitore alla corsa individuale dei creditori e sostituirla con una soluzione collettiva, approvata a maggioranza e omologata dal giudice. Il Codice prevede espressamente un divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari. Da qui al “basta depositare” il passo è breve, soprattutto perché nella vecchia disciplina della legge n. 3/2012 e nelle procedure maggiori si è parlato a lungo di effetti protettivi collegati alla domanda. Si aggiunga che l’art. 68, comma 5, del Codice, scritto per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, collega davvero un effetto al “deposito della domanda”: la sospensione del corso degli interessi ai soli fini del concorso. Chi legge di fretta confonde facilmente gli interessi con le esecuzioni.
C’è poi una ragione psicologica. Il deposito è l’unico momento che il debitore vive in prima persona: firma, consegna, riceve la ricevuta. Quello che accade dopo, cioè l’esame del giudice e il decreto, avviene in camera di consiglio, senza udienza, e spesso il debitore ne viene a conoscenza solo con la comunicazione. È naturale pensare che l’atto compiuto sia quello che produce gli effetti.
La realtà
In realtà la norma dice un’altra cosa. Secondo l’art. 78, comma 1, CCII, se la domanda è ammissibile il giudice dichiara aperta la procedura con decreto e dispone che l’OCC comunichi proposta e decreto ai creditori. È con questo decreto, secondo il comma 2 dello stesso articolo, che il giudice, alla lettera d), su istanza del debitore dispone che fino all’omologazione definitiva non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio, che non possano essere acquisiti diritti di prelazione, che le prescrizioni restino sospese, che le decadenze non si verifichino e che non possa essere pronunciata la liquidazione controllata.
La correzione essenziale è questa: il blocco non parte dal deposito della domanda, ma dal decreto di apertura del giudice, e solo se il debitore lo ha chiesto. Tra il deposito e il decreto può passare un tempo variabile: il giudice deve verificare competenza, requisiti soggettivi, assenza di cause ostative, completezza della documentazione, e può anche concedere fino a quindici giorni per integrazioni (art. 78, comma 1). In tutto questo intervallo i creditori non sono legalmente impediti: il pignoramento presso terzi prosegue, l’udienza di assegnazione si tiene, la vendita forzata va avanti secondo il calendario fissato dal giudice dell’esecuzione.
Non solo. Prima ancora del deposito c’è la fase in cui l’OCC raccoglie i documenti, verifica i debiti, redige la relazione. Questa fase, che è indispensabile, non produce alcun effetto protettivo: il conferimento dell’incarico all’OCC non è un ombrello. Chi pensa di essere protetto “da quando ha iniziato la pratica” commette un errore ancora più grave di chi si sente protetto dal deposito.
La prova
I provvedimenti di apertura pubblicati dai tribunali lo mostrano con chiarezza. Il Tribunale di Oristano, nel procedimento R.G. 16/2024, ha ricevuto il ricorso il 28 giugno 2024 e ha emesso il decreto di apertura il 24 luglio 2024: è da questa seconda data, e fino a quando l’omologazione sarà divenuta definitiva, che il decreto vieta di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, di disporre sequestri conservativi e di acquisire prelazioni. Quasi un mese di intervallo, nel quale il deposito da solo non proteggeva nulla. Allo stesso modo il Tribunale di Chieti, con il decreto di apertura del 5 settembre 2025 (R.G. 67/2025), ha disposto la sospensione di un pignoramento presso terzi che era stato notificato il 16 luglio 2025: segno che il pignoramento era andato avanti fino al provvedimento del giudice.
Cosa rischia chi ci crede
Il rischio più concreto è l’inerzia. Chi è convinto che il deposito basti tende a non presentarsi all’udienza fissata nel pignoramento presso terzi, a non controllare il calendario delle vendite, a non proporre opposizioni che magari aveva fondate. Se nel frattempo il giudice dell’esecuzione emette l’ordinanza di assegnazione o il bene viene aggiudicato, il successivo decreto di apertura arriva quando una parte del patrimonio è già uscita. Il secondo rischio è sottovalutare la tempistica: una domanda incompleta, che richiede integrazioni, allunga l’intervallo scoperto. Il deposito va preparato pensando anche al calendario delle esecuzioni già pendenti, segnalando al giudice l’urgenza e indicando con precisione quali procedure sono in corso e a che punto si trovano.
Mito n. 2: “Le misure protettive scattano in automatico, non c’è bisogno di chiederle”
Il mito
“Con il decreto di apertura il giudice blocca tutto da sé: le misure protettive sono automatiche.”
Perché ci credono in tanti
Anche qui il fondo di verità esiste. Nel concordato minore il giudice, con il decreto di apertura, compie una serie di adempimenti obbligatori: dispone la pubblicazione, ordina la trascrizione se il piano prevede la cessione di immobili o mobili registrati, assegna ai creditori il termine per aderire o contestare. Chi legge l’elenco dell’art. 78, comma 2, vede quattro lettere una dopo l’altra e pensa che il giudice le applichi tutte nello stesso modo. Inoltre alcuni decreti pubblicati online motivano la concessione delle misure in modo molto sintetico, quasi come una conseguenza naturale dell’apertura, e questo rafforza l’impressione dell’automatismo.
La realtà
Le prime tre lettere dell’art. 78, comma 2, descrivono effettivamente adempimenti che il giudice dispone con il decreto. La lettera d), invece, contiene un inciso che il passaparola dimentica: il giudice provvede “su istanza del debitore”. Senza una richiesta espressa del debitore, il divieto di azioni esecutive e cautelari non viene disposto. L’istanza va formulata nella domanda, in modo chiaro, e va sostenuta indicando le procedure esecutive pendenti, le cautele già concesse ai creditori e le ragioni per cui la loro prosecuzione comprometterebbe il piano.
È vero, però, che sul grado di controllo del giudice i tribunali non si esprimono tutti allo stesso modo, e qui il mito è vero solo a metà. Il Tribunale di Ragusa, nel decreto del 15 gennaio 2026 (R.G. 127/2025), ha letto la norma come una protezione generalizzata che, una volta richiesta, opera già prima dell’omologa senza un ulteriore vaglio di opportunità e senza contraddittorio preventivo: i creditori potranno difendersi più avanti, in sede di omologazione o di revoca. Altri tribunali, invece, motivano espressamente la concessione: il Tribunale di Chieti (decreto del 5 settembre 2025, R.G. 67/2025) e il Tribunale di Cremona (decreto del 23 febbraio 2026, R.G. 18/2026) hanno ritenuto sussistente il presupposto perché la prosecuzione delle esecuzioni avrebbe compromesso in modo irreversibile la fattibilità del piano e alterato la par condicio creditorum.
Il punto comune è che l’istanza resta indispensabile; ciò che varia è quanto il giudice chieda di argomentarla. Proprio perché non si sa in anticipo quale impostazione adotterà il tribunale competente, conviene sempre motivarla come se il vaglio fosse pieno.
La prova
Il testo dell’art. 78, comma 2, lett. d), CCII, nella versione vigente dopo il D.Lgs. 136/2024, collega espressamente la misura all’istanza del debitore. I decreti di Chieti, Cremona, Oristano e Ragusa, pur con motivazioni di diversa ampiezza, provvedono tutti sulle misure perché il debitore le aveva chieste. Il decreto di Oristano, in particolare, mostra che il giudice esamina le singole richieste una per una: alcune le accoglie (il divieto di azioni esecutive, l’inopponibilità di certi atti), altre le respinge (la sospensione generale della cessione del quinto, la sospensione di pignoramenti già arrivati all’assegnazione). Se le misure fossero automatiche, non ci sarebbe nulla da accogliere o respingere.
Cosa rischia chi ci crede
Chi deposita una domanda senza istanza di misure protettive, o con una richiesta generica e non argomentata, rischia di ottenere un decreto di apertura che non dice nulla sulle esecuzioni. In quel caso i creditori possono continuare: il pignoramento del conto prosegue, l’udienza di vendita si tiene, nuove ipoteche giudiziali possono essere iscritte. E rimediare non è semplice, perché il momento naturale per chiedere le misure è proprio il decreto di apertura. Un’istanza ben costruita indica numero di ruolo, tribunale e stato di ogni procedura esecutiva pendente, spiega perché la sua prosecuzione danneggerebbe tutti i creditori e non solo il debitore, e chiede espressamente che il decreto sia comunicato alle cancellerie delle esecuzioni interessate.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, conosce il momento esatto in cui la domanda passa dall’Organismo al giudice: è lì che l’istanza di misure protettive va scritta con la massima precisione.
Mito n. 3: “Il pignoramento dello stipendio o del conto si blocca sempre”
Il mito
“Con il concordato minore il pignoramento presso terzi dello stipendio o del conto corrente si ferma sempre e i soldi tornano al debitore.”
Perché ci credono in tanti
Il pignoramento presso terzi è l’esecuzione che il debitore sente di più, perché tocca il denaro di ogni mese: lo stipendio, la pensione, il saldo del conto su cui arrivano gli incassi dell’attività. È anche l’esecuzione che i decreti di apertura citano più spesso. Il Tribunale di Chieti, ad esempio, ha disposto espressamente la sospensione di un pignoramento presso terzi notificato dall’agente della riscossione; il Tribunale di Cremona ne ha parlato nella motivazione. Da questi casi nasce la generalizzazione: “se l’hanno sospeso lì, si sospende sempre”.
La realtà
Bisogna distinguere tre situazioni molto diverse, che il mito mette nello stesso sacco.
Prima situazione: il pignoramento presso terzi è ancora in corso, cioè il terzo (il datore di lavoro, l’ente pensionistico, la banca) ha ricevuto l’atto, accantona le somme, ma il giudice dell’esecuzione non ha ancora emesso l’ordinanza di assegnazione. Qui il divieto di “proseguire” azioni esecutive previsto dall’art. 78, comma 2, lett. d), CCII può operare: il decreto di apertura impedisce che la procedura arrivi all’assegnazione. È il caso deciso dal Tribunale di Chieti nel decreto del 5 settembre 2025.
Seconda situazione: il giudice dell’esecuzione ha già emesso l’ordinanza di assegnazione. Con l’assegnazione l’espropriazione presso terzi si conclude: il credito pignorato passa al creditore assegnatario, che da quel momento riceve direttamente dal terzo le somme. In questo caso il decreto di apertura, di regola, non può più “sospendere” un’esecuzione che giuridicamente si è già chiusa. È esattamente ciò che ha deciso il Tribunale di Oristano nel decreto del 24 luglio 2024 (R.G. 16/2024): le istanze di sospensione degli accrediti derivanti da due pignoramenti presso terzi, uno promosso dall’agente della riscossione e uno da un creditore privato, sono state respinte proprio perché in quei procedimenti l’ordinanza di assegnazione era già stata emessa. Il decreto richiama, a sostegno, l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 3850/2021 e l’art. 553 c.p.c., che individuano nell’assegnazione l’atto conclusivo dell’espropriazione presso terzi.
Terza situazione: non c’è un pignoramento, ma una cessione del quinto. La cessione del quinto è un contratto di finanziamento, non un’esecuzione forzata. Il Tribunale di Oristano ha escluso che l’art. 78 consenta misure cautelari atipiche come la sospensione generale della cessione, osservando che le misure del concordato minore sono più limitate di quelle previste per il consumatore dall’art. 70; ha però dichiarato inopponibili ai creditori anteriori gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, tra cui l’adempimento del contratto di cessione del quinto, perché le trattenute soddisfacevano un credito chirografario al di fuori del piano, in violazione della par condicio.
La prova
Il quadro è dato dal combinato dell’art. 78, comma 2, lett. d), e comma 5, CCII (sull’inefficacia degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione rispetto ai creditori anteriori alla pubblicità del decreto), e dalle due pronunce di merito appena citate: Chieti, 5 settembre 2025, che sospende un pignoramento presso terzi non ancora concluso, e Oristano, 24 luglio 2024, che rifiuta di sospendere pignoramenti già arrivati all’assegnazione. Le due decisioni non sono in contrasto: applicano la stessa regola a fasi diverse della procedura esecutiva.
Cosa rischia chi ci crede
Chi pensa che il concordato minore restituisca comunque lo stipendio pignorato rischia di lasciar passare l’udienza ex art. 543 c.p.c. senza fare nulla, aspettando un decreto che arriverà dopo l’assegnazione. A quel punto le trattenute proseguono a favore del creditore assegnatario e il piano deve tenerne conto, perché una parte del reddito su cui il debitore contava per pagare gli altri creditori resta vincolata. Quando c’è un pignoramento presso terzi, la data dell’udienza di assegnazione è la scadenza più importante da confrontare con i tempi del deposito. Un altro rischio è confondere la cessione del quinto con un pignoramento e chiedere al giudice una misura che non può concedere, anziché impostare l’istanza sugli strumenti che la legge offre davvero.
Mito n. 4: “Un’asta già fissata non si può più fermare”
Il mito
“Se la data dell’asta è già stata pubblicata, il concordato minore non serve più: la vendita si farà comunque.”
Perché ci credono in tanti
Il mito è l’opposto speculare del primo, e nasce spesso da esperienze reali. Molti debitori hanno visto la propria casa o il proprio immobile strumentale andare all’asta nonostante una procedura di sovraindebitamento in corso, perché la domanda era stata depositata troppo tardi, perché le misure non erano state chieste, o perché la vendita era già stata aggiudicata. Chi ha vissuto o ascoltato una di queste storie conclude che contro l’asta non c’è rimedio. Contribuisce anche la convinzione che il giudice dell’esecuzione sia “un altro giudice”, che non risponde a quello del sovraindebitamento.
La realtà
Il divieto previsto dall’art. 78, comma 2, lett. d), CCII riguarda sia l’inizio sia la prosecuzione delle azioni esecutive. Un’espropriazione immobiliare pendente, anche con l’asta già fissata, rientra pienamente nel divieto di proseguire, se il decreto di apertura lo dispone prima che la vendita si sia compiuta. Il Tribunale di Ragusa, nel decreto del 15 gennaio 2026 (R.G. 127/2025), ha precisato che il divieto di proseguire copre anche le esecuzioni pendenti e ha disposto la comunicazione del decreto alla cancelleria delle esecuzioni immobiliari, perché fosse inserito nel fascicolo della procedura esecutiva collegata.
Questo passaggio pratico è decisivo. Il giudice dell’esecuzione non ha conoscenza automatica del decreto emesso nel procedimento di concordato minore: occorre che il decreto arrivi nel fascicolo esecutivo, tramite la cancelleria o tramite il deposito curato dal debitore e dai suoi difensori, e che il professionista delegato alla vendita ne sia informato. È questo il momento in cui la vendita si ferma, non quello del deposito della domanda. Il Tribunale di Ragusa ha anche onerato il debitore di notificare il decreto ai creditori interessati.
Il mito ha però un fondo di verità che va riconosciuto: se la vendita si è già conclusa con l’aggiudicazione e il trasferimento, il decreto di apertura successivo non la travolge, perché la misura protettiva guarda avanti, impedisce la prosecuzione, non cancella gli atti esecutivi già compiuti. Tra l’aggiudicazione e il decreto di trasferimento esiste poi una zona intermedia, nella quale la soluzione dipende dallo stato preciso della procedura e va verificata caso per caso.
La prova
La prova sta nel testo della lettera d) (“iniziare o proseguire”) e nella prassi dei decreti di apertura, che estendono il divieto alle esecuzioni già pendenti: oltre a Ragusa, il Tribunale di Cremona (23 febbraio 2026, R.G. 18/2026) motiva le misure proprio sul rischio che la prosecuzione delle azioni esecutive “già in essere” comprometta il piano, e il Tribunale di Oristano (24 luglio 2024, R.G. 16/2024) vieta espressamente di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, con la sanzione della nullità.
Cosa rischia chi ci crede
Chi pensa che l’asta non si possa più fermare rinuncia a una tutela che la legge gli offre, oppure cerca soluzioni improvvisate (come vendere in fretta l’immobile a prezzo vile o trasferirlo a un familiare) che possono rivelarsi atti in frode e compromettere l’intera procedura. Chi ci crede al contrario, cioè pensa che basti avere “un concordato in corso” perché l’asta salti da sola, rischia di arrivare al giorno della vendita senza che il decreto sia stato depositato nel fascicolo esecutivo. Fra il decreto di apertura e la data dell’asta, la cosa che conta è che il giudice dell’esecuzione e il delegato alla vendita sappiano del divieto.
Mito n. 5: “Con il concordato minore le ipoteche spariscono”
Il mito
“Una volta aperto il concordato minore, le ipoteche sulla casa o sull’immobile dell’attività non valgono più.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità sta in una parola dell’art. 78, comma 2, lett. d), CCII: il decreto di apertura vieta di acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. L’ipoteca è un diritto di prelazione, e chi legge la norma di sfuggita conclude che le ipoteche, in generale, smettono di contare. A questo si aggiunge un secondo frammento vero: il concordato minore, come le altre procedure di sovraindebitamento, consente di pagare anche i creditori ipotecari in misura non integrale. E infine c’è il ricordo di casi in cui, dopo l’esecuzione di un piano omologato, il giudice ha ordinato la cancellazione delle iscrizioni. Tre elementi veri, ricomposti in modo sbagliato.
La realtà
Il divieto della lettera d) guarda al futuro: impedisce che, dopo il decreto di apertura, un creditore con titolo o causa anteriore iscriva una nuova ipoteca, ad esempio un’ipoteca giudiziale sulla base di un decreto ingiuntivo appena ottenuto, alterando la parità tra i creditori mentre la procedura è in corso. I decreti di Oristano, Cremona e Ragusa formulano tutti il divieto in questi termini: i creditori con titolo o causa anteriore non possono acquisire prelazioni sul patrimonio del debitore. Le ipoteche già iscritte prima del decreto restano valide ed efficaci, e il creditore ipotecario conserva la sua posizione privilegiata nel concorso.
Quanto al pagamento, l’art. 75, comma 2, CCII consente di soddisfare i crediti con privilegio, pegno o ipoteca anche non integralmente, ma solo in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, avendo riguardo al valore di mercato dei beni attestato dall’OCC. Il creditore ipotecario, quindi, non perde la garanzia: la proposta deve assicurargli almeno ciò che otterrebbe vendendo il bene. Per l’abitazione principale c’è poi una regola specifica, introdotta dal D.Lgs. 136/2024 nel comma 2-bis dello stesso articolo: il debitore persona fisica in regola con i pagamenti alla data della domanda, o autorizzato dal giudice a pagare capitale e interessi scaduti, può proporre di continuare a pagare le rate del mutuo alle scadenze convenute, se l’OCC attesta che il credito sarebbe integralmente soddisfatto con la liquidazione del bene a valore di mercato e che il rimborso non lede gli altri creditori. Il comma 3 prevede una soluzione analoga per il mutuo garantito da beni strumentali quando l’attività prosegue.
La cancellazione delle iscrizioni, infine, appartiene a una fase completamente diversa: quella dell’esecuzione del piano omologato, sotto il controllo del giudice e in conformità a quanto il piano prevede. Non è un effetto delle misure protettive.
La prova
La prova è testuale: l’art. 78, comma 2, lett. d), parla di divieto di acquisire prelazioni, non di inefficacia di quelle esistenti; l’art. 75, commi 2, 2-bis e 3, CCII disciplina il trattamento dei creditori garantiti presupponendo che la garanzia continui a esistere. I decreti di apertura citati riproducono questa formula senza estenderla.
Cosa rischia chi ci crede
Chi pensa che le ipoteche spariscano rischia di costruire una proposta irrealistica, che offre al creditore ipotecario meno di quanto otterrebbe dalla vendita del bene. Una proposta del genere si scontra con l’art. 75, comma 2, e con il giudizio di convenienza che il creditore può sollevare in sede di omologa ai sensi dell’art. 80, comma 3: il giudice omologa nonostante la contestazione solo se ritiene che il credito dell’opponente sia soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. Il creditore ipotecario va trattato, non ignorato: è il presupposto per far reggere il piano. Un secondo rischio riguarda il comportamento prima del decreto: nel periodo tra il deposito e l’apertura un creditore può ancora iscrivere ipoteca giudiziale, e anche questo è un motivo per non lasciar trascorrere tempo inutile.
Mito n. 6: “La protezione dura qualche mese, poi i creditori ripartono”
Il mito
“Le misure protettive del concordato minore hanno una scadenza fissa: passati pochi mesi i creditori possono riprendere le esecuzioni.”
Perché ci credono in tanti
Il mito nasce da un confronto, non irragionevole, con altri strumenti del Codice della crisi. Nella composizione negoziata e nelle procedure maggiori le misure protettive hanno durate determinate, con termini e proroghe che i giornali specializzati riportano spesso. Chi ha sentito parlare di “quattro mesi” o di “termini massimi” applica la stessa regola al concordato minore. Inoltre il passaparola mescola le misure protettive con altri termini della procedura, come i trenta giorni concessi ai creditori per aderire, e ne ricava l’idea che la protezione scada con essi.
La realtà
Per il concordato minore la regola è diversa e, sotto questo profilo, più favorevole al debitore. Secondo l’art. 78, comma 2, lett. d), CCII, le misure durano “fino all’omologazione definitiva”. Non c’è un termine in mesi: la protezione accompagna l’intera procedura, dalla data del decreto di apertura fino al momento in cui la sentenza di omologazione non è più impugnabile. Tutti i decreti esaminati usano questa formula: Chieti, Cremona e Oristano fanno riferimento al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo; Ragusa parla di durata fissata dalla legge fino alla conclusione del procedimento, senza un termine separato.
Durante questo periodo, oltre al divieto di azioni esecutive e cautelari e di nuove prelazioni, le prescrizioni restano sospese e le decadenze non si verificano, e non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione controllata. È un dettaglio che interessa anche i creditori: il fatto che non possano agire non li espone al rischio di perdere il proprio diritto per il decorso del tempo.
Ciò non significa che la protezione sia eterna o incondizionata. Cessa se il giudice nega l’omologazione: in quel caso, secondo l’art. 80, comma 5, CCII, il giudice dichiara con decreto motivato l’inefficacia delle misure protettive e, su istanza del debitore, apre la liquidazione controllata. Può cessare prima se viene revocata (ne parliamo nel mito successivo). E dopo l’omologa definitiva il debitore non è più protetto dalle misure, ma dagli effetti del concordato omologato, che vincola i creditori anteriori secondo i contenuti della proposta.
La prova
Il testo dell’art. 78, comma 2, lett. d), e dell’art. 80, comma 5, CCII. I decreti di Chieti (5 settembre 2025), Cremona (23 febbraio 2026), Oristano (24 luglio 2024) e Ragusa (15 gennaio 2026) collegano tutti la durata della protezione all’omologazione definitiva o alla conclusione del procedimento. Il decreto di Cremona precisa anche che, fino ad allora, le prescrizioni restano sospese e le decadenze non si verificano.
Cosa rischia chi ci crede
Il debitore che pensa a una scadenza breve tende a prendere decisioni affrettate: accettare accordi individuali con un singolo creditore “prima che riparta”, pagare fuori piano un fornitore insistente, vendere un bene per fare cassa. Questi atti, se eccedono l’ordinaria amministrazione e non sono autorizzati, sono inefficaci verso i creditori anteriori alla pubblicità del decreto (art. 78, comma 5, CCII) e possono compromettere la credibilità del piano. Il rischio inverso è pensare che la protezione resti anche se la procedura fallisce: in caso di diniego dell’omologa le misure perdono efficacia e i creditori possono tornare ad agire, a meno che, su istanza del debitore, si apra la liquidazione controllata.
Mito n. 7: “Una volta concesse, le misure protettive non si possono più togliere”
Il mito
“Quando il giudice ha concesso il blocco delle esecuzioni, nessun creditore può più farlo togliere.”
Perché ci credono in tanti
Il mito ha una radice comprensibile. Il decreto di apertura del concordato minore, secondo l’art. 78, comma 1, CCII, non è soggetto a reclamo. Chi lo apprende ne deduce che tutto ciò che il decreto contiene, comprese le misure protettive, sia ormai intoccabile. Inoltre alcuni decreti, come quello di Ragusa, concedono le misure senza contraddittorio preventivo con i creditori, e questo dà l’idea di una decisione presa una volta per tutte.
La realtà
Che il decreto di apertura non sia reclamabile non significa che le misure siano irrevocabili. Il contraddittorio con i creditori non è eliminato, è spostato in avanti. Il Tribunale di Ragusa, nel decreto del 15 gennaio 2026, lo dice espressamente: la tutela dei creditori è garantita in un momento successivo, nel subprocedimento di omologazione (art. 80 CCII) o in quello di revoca (art. 82 CCII), e la revoca può essere chiesta da un creditore o disposta d’ufficio in caso di atti in frode.
Le strade per cui la protezione può venire meno sono quindi più d’una. La prima è la revoca per atti in frode, su istanza di un creditore o d’ufficio, come ricorda il decreto di Ragusa. Per la ristrutturazione dei debiti del consumatore la regola è scritta espressamente nell’art. 70, comma 5, CCII: le misure sono revocabili su istanza dei creditori o d’ufficio in caso di atti in frode, e il giudice decide con decreto, sentite le parti anche per iscritto. La seconda è il diniego dell’omologazione, con la dichiarazione di inefficacia prevista dall’art. 80, comma 5. La terza riguarda i singoli atti: anche senza revocare le misure, gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione restano inefficaci verso i creditori anteriori (art. 78, comma 5).
La protezione è il corrispettivo di un comportamento leale: chi la usa per sottrarre beni ai creditori la perde. Il debitore che, sotto l’ombrello del decreto, svende un immobile, svuota il conto a favore di un familiare o paga di nascosto un solo creditore offre ai creditori esattamente l’argomento per chiedere la revoca, e al giudice un elemento negativo anche per la valutazione finale.
La prova
Il decreto del Tribunale di Ragusa del 15 gennaio 2026 (R.G. 127/2025), che individua nell’omologa e nella revoca le sedi del contraddittorio differito; l’art. 70, comma 5, CCII per il consumatore; l’art. 80, comma 5, CCII per il caso di diniego dell’omologa; l’art. 78, comma 5, CCII per gli atti non autorizzati. Va ricordato anche l’art. 78, comma 2-bis: quando è disposta la sospensione generale delle esecuzioni e la nomina è necessaria, il giudice nomina un commissario giudiziale con le funzioni dell’OCC, come è accaduto nel caso di Cremona, dove è stato nominato il gestore già designato dall’OCC. È un ulteriore presidio di controllo sul comportamento del debitore durante la protezione.
Cosa rischia chi ci crede
Il debitore che si sente intoccabile è il più esposto. Ogni atto dispositivo non autorizzato, ogni pagamento preferenziale, ogni omissione nella documentazione può tradursi in un’istanza di revoca o pesare sull’omologa. E una procedura che si chiude con il diniego dell’omologa non riporta il debitore al punto di partenza: le misure perdono efficacia, i creditori riprendono le esecuzioni e l’alternativa diventa la liquidazione controllata. Le misure protettive vanno gestite giorno per giorno, chiedendo l’autorizzazione del giudice per ogni atto straordinario.
Il mito alla prova dei numeri
Le tre ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi reali: servono a mostrare come la sequenza dei tempi cambi l’esito per chi agisce credendo a uno dei miti. Le date sono riferite all’autunno 2026 e sono state scelte in giorni lavorativi.
Ipotesi A – Il conto pignorato e l’udienza che nessuno guardava. Un artigiano con debiti complessivi per 143.870 € subisce un pignoramento presso terzi sul conto corrente da parte di un fornitore, per 18.430 €; la banca accantona 9.215,60 €. L’udienza davanti al giudice dell’esecuzione è fissata per giovedì 22 ottobre 2026. Il debitore, convinto che “basta depositare”, fa depositare la domanda di concordato minore lunedì 5 ottobre 2026 e smette di occuparsi del pignoramento. La domanda richiede un’integrazione documentale e il decreto di apertura, con le misure della lettera d), arriva martedì 3 novembre 2026. Ma il 22 ottobre il giudice dell’esecuzione, in assenza di contestazioni, ha già assegnato al fornitore le somme accantonate. Esito: l’esecuzione si è conclusa prima del decreto e, sulla linea del Tribunale di Oristano, la sospensione non è più ottenibile; 9.215,60 € vanno al singolo creditore anziché alla massa. Se il ricorso fosse stato completo fin dall’inizio, con l’istanza di misure che indicava espressamente l’udienza del 22 ottobre come scadenza critica, il decreto avrebbe potuto precedere l’assegnazione.
Ipotesi B – L’asta fissata e il decreto depositato in tempo. Una piccola impresa individuale ha un’esecuzione immobiliare sul laboratorio, con vendita fissata per mercoledì 18 novembre 2026 e prezzo base di 112.600 €. La domanda di concordato minore, con istanza di misure protettive, viene depositata lunedì 2 novembre 2026; il decreto di apertura, che dispone il divieto di proseguire le azioni esecutive fino all’omologazione definitiva, è emesso giovedì 12 novembre 2026. Lo stesso giorno il decreto viene depositato nel fascicolo dell’esecuzione e comunicato al professionista delegato. Esito: il 18 novembre la vendita non si tiene. Il debitore che avesse creduto al mito n. 4 (“l’asta non si ferma più”) non avrebbe neppure tentato; quello che avesse creduto al mito n. 1 avrebbe magari lasciato che il decreto restasse solo nel fascicolo del concordato, con il rischio che la vendita si svolgesse comunque.
Ipotesi C – L’ipoteca giudiziale nell’intervallo scoperto. Un professionista con un passivo di 227.340 €, di cui 41.780 € verso un creditore chirografario che ha appena ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, deposita la domanda lunedì 19 ottobre 2026. Il creditore iscrive ipoteca giudiziale sull’immobile mercoledì 14 ottobre 2026, cinque giorni prima del deposito. Il decreto di apertura arriva lunedì 23 novembre 2026. Esito: il divieto di acquisire prelazioni opera dal 23 novembre e non riguarda un’iscrizione anteriore, che resta efficace; il creditore, da chirografario, è diventato ipotecario e la proposta dovrà rispettare per lui la soglia dell’art. 75, comma 2. Chi credeva che “con il concordato minore le ipoteche spariscono” scopre che la proposta deve essere rifatta con numeri diversi. Se invece il creditore avesse tentato di iscrivere ipoteca, poniamo, lunedì 30 novembre 2026, il decreto glielo avrebbe impedito.
Il filo comune delle tre ipotesi è che la data che conta non è quella del deposito, ma quella del decreto di apertura, confrontata con le scadenze di ciascuna procedura esecutiva.
Il fondo di verità
Nessuno dei miti esaminati è inventato dal nulla. Ognuno prende un frammento vero della disciplina e lo stacca dalle sue condizioni. Rimettere i frammenti al loro posto è il modo migliore per usarli.
È vero che il concordato minore protegge il patrimonio del debitore dalle azioni individuali: l’art. 78, comma 2, lett. d), CCII prevede un divieto ampio, che copre l’inizio e la prosecuzione di esecuzioni e cautele, l’acquisto di nuove prelazioni, il decorso delle prescrizioni, il maturare delle decadenze e perfino la pronuncia della liquidazione controllata. Ma questa protezione nasce dal decreto di apertura e su istanza del debitore.
È vero che certi effetti sono collegati al semplice deposito. Per la ristrutturazione dei debiti del consumatore l’art. 68, comma 5, CCII sospende dal deposito, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi, salvo per i crediti garantiti; e l’art. 268, comma 5, prevede un effetto analogo per la liquidazione controllata. Si tratta però di effetti sugli interessi, non di un blocco delle esecuzioni.
È vero che in alcuni tribunali la concessione delle misure è quasi immediata: il Tribunale di Ragusa ha letto la norma come una protezione generalizzata, senza un vaglio ulteriore di opportunità. Ma altri tribunali, come Chieti e Cremona, motivano sul pericolo per la fattibilità del piano e per la par condicio, e Oristano ha esaminato e respinto alcune richieste specifiche.
È vero che il pignoramento dello stipendio o del conto può essere fermato, come è accaduto a Chieti. Ma solo finché l’esecuzione non si è conclusa con l’ordinanza di assegnazione, come ha chiarito Oristano. E la cessione del quinto, che è un contratto e non un’esecuzione, segue regole diverse.
È vero che il consumatore ha uno strumento con misure più elastiche: l’art. 70, comma 4, CCII consente al giudice, su istanza del debitore, di sospendere le esecuzioni che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, di vietare azioni esecutive e cautelari e di adottare altre misure idonee a conservare il patrimonio. Ma il consumatore non accede al concordato minore: l’art. 74, comma 1, lo riserva ai debitori sovraindebitati diversi dal consumatore, come professionisti, imprenditori minori e agricoli, quando la proposta consente di proseguire l’attività, oppure, fuori da questo caso, quando è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo (comma 2). Il caso di Ragusa riguardava proprio un concordato minore con finanza esterna.
È vero, infine, che la protezione non ha una scadenza in mesi. Ma termina con il diniego dell’omologa, può essere revocata in caso di atti in frode e non copre gli atti straordinari compiuti senza autorizzazione. E non si estende ai terzi: l’art. 79, comma 5, CCII stabilisce che il concordato minore, salvo diversa previsione, non pregiudica i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Il garante del debitore, quindi, non beneficia automaticamente del divieto che protegge il debitore.
Ricomposti così, i frammenti disegnano una regola chiara: il concordato minore offre una protezione forte, ma da costruire con un’istanza precisa e da custodire con un comportamento corretto fino all’omologa definitiva.
Mito vs realtà in tabella
La tabella riassume, una riga per ciascuno, i sette miti esaminati e la regola che li corregge. È utile tenerla a portata di mano nelle settimane che separano il deposito dal decreto di apertura, perché è proprio in quell’intervallo che le convinzioni sbagliate producono i danni maggiori. Per ogni riga è indicato il riferimento normativo principale; le pronunce di merito che confermano la lettura sono raccolte più avanti, nella sezione dedicata.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| Basta depositare la domanda e tutto si ferma | Il divieto di azioni esecutive e cautelari nasce dal decreto di apertura (art. 78, c. 1 e c. 2 lett. d, CCII), non dal deposito |
| Le misure protettive sono automatiche | Il giudice le dispone “su istanza del debitore”; alcuni tribunali le concedono senza ulteriore vaglio, altri motivano su fattibilità e par condicio |
| Il pignoramento di stipendio o conto si blocca sempre | Si può fermare se l’esecuzione è ancora in corso; se c’è già l’ordinanza di assegnazione la sospensione è di regola esclusa; la cessione del quinto segue altre regole |
| Un’asta già fissata non si può fermare | Il divieto copre anche la prosecuzione delle esecuzioni pendenti, se il decreto arriva prima della vendita e viene portato nel fascicolo esecutivo |
| Le ipoteche spariscono | È vietato acquisire nuove prelazioni dopo il decreto; quelle già iscritte restano e il creditore va pagato almeno quanto otterrebbe dalla liquidazione (art. 75, c. 2) |
| La protezione dura pochi mesi | Dura fino all’omologazione definitiva; cessa con il diniego dell’omologa (art. 80, c. 5) |
| Le misure non si possono più togliere | Possono venire meno per revoca in caso di atti in frode, per diniego dell’omologa; gli atti straordinari non autorizzati restano inefficaci (art. 78, c. 5) |
Le domande di verifica
Quindi è vero che, se deposito oggi, il creditore non può più pignorarmi il conto domani?
No. Fino al decreto di apertura il creditore non incontra il divieto dell’art. 78, comma 2, lett. d), CCII. Può notificare un nuovo pignoramento e proseguire quelli pendenti. Per questo la domanda deve essere completa e l’istanza di misure deve segnalare l’urgenza, indicando le procedure pendenti e le relative udienze.
Quindi è vero che il concordato minore protegge anche il mio fideiussore?
No, salvo diversa previsione. L’art. 79, comma 5, CCII stabilisce che il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti di coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Le misure protettive riguardano il patrimonio del debitore che accede alla procedura. Se anche il garante è sovraindebitato, la sua posizione va valutata autonomamente; nel caso deciso a Ragusa, ad esempio, la domanda era stata proposta congiuntamente da una persona fisica garante e dalla società collegata.
Quindi è vero che posso continuare a pagare il mutuo della casa durante il concordato minore?
Dipende. L’art. 75, comma 2-bis, CCII consente al debitore persona fisica, in regola con i pagamenti alla data della domanda o autorizzato dal giudice a pagare capitale e interessi scaduti, di proporre il rimborso delle rate del mutuo ipotecario sull’abitazione principale alle scadenze convenute, a condizione che l’OCC attesti che il credito sarebbe integralmente soddisfatto con la liquidazione del bene a valore di mercato e che il rimborso non lede gli altri creditori. Fuori da queste condizioni, pagare un singolo creditore durante la procedura è un atto da valutare con molta cautela e, se eccede l’ordinaria amministrazione, da far autorizzare.
Quindi è vero che, se il giudice non omologa, perdo la protezione e basta?
Sì, ma non è l’unica conseguenza possibile. L’art. 80, comma 5, CCII prevede che, se non omologa, il giudice dichiari con decreto motivato l’inefficacia delle misure protettive; su istanza del debitore, però, apre la liquidazione controllata, che è a sua volta una procedura concorsuale con effetti propri sulle esecuzioni individuali. In caso di frode l’istanza può essere proposta anche da un creditore o dal pubblico ministero (comma 6). Il decreto è reclamabile ai sensi dell’art. 50 (comma 7).
Quindi è vero che il decreto di apertura del concordato minore si può impugnare per contestare le misure?
No, non con il reclamo. L’art. 78, comma 1, CCII stabilisce che il decreto che dichiara aperta la procedura non è soggetto a reclamo; è reclamabile, entro trenta giorni, solo il decreto di inammissibilità. Come chiarisce il decreto del Tribunale di Ragusa, i creditori possono far valere le proprie ragioni più avanti, nel procedimento di omologa o in quello di revoca.
Le sentenze che smontano i miti
Diciamolo con chiarezza, perché è parte del metodo: sul tema specifico delle misure protettive del concordato minore la giurisprudenza di legittimità recente è scarsa, e quasi tutto ciò che sappiamo viene dai decreti di apertura dei tribunali di merito, molti dei quali sono pubblicati sui siti istituzionali dei tribunali proprio per assolvere all’obbligo di pubblicità dell’art. 78, comma 2, lett. a). Abbiamo preferito citare soltanto i provvedimenti letti integralmente, piuttosto che riempire l’elenco con riferimenti non verificati. A questi si affiancano le norme che, da sole, chiudono la questione.
1. Tribunale di Chieti, decreto di apertura del 5 settembre 2025, R.G. 67/2025 P.U.
Principio: con il decreto di apertura del concordato minore, su istanza del debitore, il giudice può sospendere un pignoramento presso terzi già notificato e vietare l’inizio o la prosecuzione di azioni esecutive e cautelari, nonché l’acquisto di prelazioni, fino a quando l’omologazione è divenuta definitiva; l’urgenza è data dal rischio irreversibile per la fattibilità del piano e per la par condicio.
Mito smentito: n. 1 (il pignoramento era proseguito dalla notifica di luglio fino al decreto di settembre) e n. 3 (il pignoramento presso terzi non ancora concluso può essere fermato).
2. Tribunale di Cremona, decreto di apertura del 23 febbraio 2026, R.G. 18/2026.
Principio: aperto il concordato minore di un professionista, il giudice vieta di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e sui beni dell’attività, vieta nuove prelazioni ai creditori anteriori, sospende le prescrizioni, impedisce le decadenze ed esclude la pronuncia della liquidazione controllata, fino all’omologazione definitiva; nomina il commissario giudiziale.
Miti smentiti: n. 4 (le esecuzioni “già in essere” sono coperte dal divieto di proseguire), n. 6 (durata collegata all’omologa definitiva) e n. 2 (le misure sono concesse con una motivazione specifica).
3. Tribunale di Oristano, decreto di apertura del 24 luglio 2024, R.G. 16/2024.
Principio: le misure del concordato minore sono più limitate di quelle previste per il consumatore dall’art. 70 CCII e non comprendono misure cautelari atipiche; non può essere sospesa in via generale la cessione del quinto, ma l’adempimento del relativo contratto può essere dichiarato inopponibile ai creditori anteriori come atto eccedente l’ordinaria amministrazione; i pignoramenti presso terzi già definiti con ordinanza di assegnazione non possono essere sospesi.
Miti smentiti: n. 3 in modo diretto, n. 1 (circa un mese tra ricorso e decreto) e n. 2 (le singole richieste vengono vagliate e alcune respinte).
4. Tribunale di Ragusa, decreto di apertura del 15 gennaio 2026, R.G. 127/2025.
Principio: in un concordato minore con finanza esterna, il decreto di apertura vieta l’inizio e la prosecuzione delle azioni esecutive individuali, i sequestri conservativi e l’acquisto di prelazioni da parte dei creditori anteriori; il divieto copre anche le esecuzioni pendenti e il decreto va comunicato alla cancelleria delle esecuzioni immobiliari; il contraddittorio dei creditori è differito all’omologa o alla revoca, che può essere chiesta da un creditore o disposta d’ufficio per atti in frode.
Miti smentiti: n. 4 (asta e esecuzione immobiliare pendente), n. 7 (le misure possono essere revocate) e, in parte, n. 2 (letto come protezione generalizzata una volta chiesta, ma pur sempre su istanza).
5. Corte di Cassazione, ordinanza n. 3850/2021, richiamata dal Tribunale di Oristano.
Principio (come riportato nel decreto di Oristano): l’ordinanza di assegnazione è l’atto conclusivo dell’espropriazione presso terzi, con la conseguenza che i suoi effetti restano fermi.
Mito smentito: n. 3. Spiega perché la data dell’udienza di assegnazione è la scadenza da non perdere.
6. Art. 78, commi 1, 2 lett. d), 2-bis e 5, CCII.
Contenuto: apertura con decreto non reclamabile; misure protettive su istanza del debitore fino all’omologazione definitiva; commissario giudiziale in caso di sospensione generale delle esecuzioni quando la nomina è necessaria; inefficacia degli atti straordinari non autorizzati.
Miti smentiti: n. 1, 2, 6 e 7.
7. Art. 75, commi 2, 2-bis e 3, CCII.
Contenuto: soddisfazione non integrale dei creditori garantiti solo in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria; prosecuzione del mutuo sull’abitazione principale e del mutuo su beni strumentali alle condizioni indicate.
Mito smentito: n. 5.
8. Art. 80, commi 3 e 5, CCII.
Contenuto: omologa nonostante la contestazione di convenienza solo se il credito dell’opponente è soddisfatto almeno quanto nell’alternativa liquidatoria; in caso di diniego, inefficacia delle misure protettive e possibile apertura della liquidazione controllata su istanza del debitore.
Miti smentiti: n. 5, 6 e 7.
9. Art. 79, comma 5, CCII.
Contenuto: il concordato minore non pregiudica, salvo diversa previsione, i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso.
Mito ridimensionato: l’idea, collegata al n. 1, che “si fermi tutto” anche nei confronti dei garanti.
10. Art. 70, commi 4 e 5, e art. 74, commi 1 e 2, CCII.
Contenuto: per il consumatore, misure più ampie (anche la sospensione delle esecuzioni che pregiudicano il piano e altre misure conservative), revocabili per atti in frode; il concordato minore è riservato ai debitori diversi dal consumatore, con prosecuzione dell’attività o con apporto di risorse esterne.
Mito ridimensionato: n. 3 (le differenze tra le procedure spiegano perché a Oristano non è stata concessa la sospensione generale della cessione del quinto) e n. 7.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Davanti a un pignoramento in corso e a una possibile domanda di concordato minore, il primo lavoro è separare ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato. Ecco, concretamente, cosa facciamo.
- Ricostruiamo il calendario delle esecuzioni pendenti: per ogni pignoramento verifichiamo numero di ruolo, tribunale, stato della procedura, data della prossima udienza o della vendita, e lo confrontiamo con i tempi prevedibili del decreto di apertura.
- Accertiamo se il concordato minore è lo strumento giusto: verifichiamo se sei consumatore o no ai sensi dell’art. 2 CCII e se ricorrono i presupposti dell’art. 74 (prosecuzione dell’attività o apporto di risorse esterne), oppure se è più adatta la ristrutturazione dei debiti del consumatore o un’altra procedura.
- Scriviamo l’istanza di misure protettive ai sensi dell’art. 78, comma 2, lett. d), indicando una per una le procedure da fermare e le ragioni per cui la loro prosecuzione comprometterebbe il piano e la parità tra i creditori.
- Verifichiamo lo stato dei pignoramenti presso terzi: controlliamo se è già stata emessa l’ordinanza di assegnazione e, se l’udienza è vicina, valutiamo quali iniziative assumere nel fascicolo esecutivo in attesa del decreto.
- Distinguiamo cessione del quinto e pignoramento, impostando le richieste sugli strumenti che la legge consente davvero, compresa l’inopponibilità degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione.
- Depositiamo il decreto di apertura nei fascicoli esecutivi e lo comunichiamo ai professionisti delegati alla vendita, perché il divieto produca effetti prima della data dell’asta.
- Analizziamo le ipoteche e i privilegi esistenti e costruiamo, insieme ai commercialisti dello staff, una proposta che rispetti per i creditori garantiti la soglia dell’art. 75, comma 2, valutando l’applicabilità dei commi 2-bis e 3 per il mutuo.
- Vigiliamo sul comportamento durante la protezione: ti indichiamo quali atti richiedono l’autorizzazione del giudice e prepariamo le relative istanze, per non offrire argomenti a una richiesta di revoca.
- Contestiamo le iniziative dei creditori che violano il divieto, con gli strumenti previsti nella procedura esecutiva, e ci difendiamo nelle eventuali istanze di revoca e nelle contestazioni di convenienza in sede di omologa.
- Seguiamo le impugnazioni della sentenza di omologa o del decreto di diniego, fino a quando l’omologazione è divenuta definitiva.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In un tema come questo pesa in modo particolare la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento, unita al ruolo di fiduciario di un OCC: il concordato minore si deposita tramite l’Organismo, e conoscere dall’interno i passaggi tra la relazione dell’OCC e il decreto del giudice permette di preparare una domanda completa, che non richieda integrazioni capaci di allungare l’intervallo scoperto. Per l’imprenditore minore che valuta anche gli strumenti della crisi d’impresa, la qualifica di Esperto Negoziatore consente di confrontare il concordato minore con le alternative disponibili.
C’è poi un aspetto di metodo: la stessa linea difensiva, dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione, con lo stesso difensore che conosce il fascicolo esecutivo, la procedura di sovraindebitamento e le scelte fatte nella proposta. E un aspetto organizzativo: avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso, perché le misure protettive si chiedono con argomenti giuridici, ma si difendono con numeri attendibili.
Chiusura
L’informazione corretta è la prima difesa. Il deposito della domanda di concordato minore non blocca da solo i pignoramenti: li blocca il decreto di apertura, se il debitore ha chiesto le misure dell’art. 78, comma 2, lett. d), CCII, e solo per ciò che non si è già concluso. Da quel momento la protezione accompagna la procedura fino all’omologazione definitiva, ma va custodita, perché può venire meno con il diniego dell’omologa o per atti in frode.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente all’incrocio tra le competenze certificate dell’Avvocato: la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e il ruolo di fiduciario di un OCC riguardano la procedura da cui nascono le misure protettive; la qualifica di avvocato cassazionista riguarda le opposizioni e le impugnazioni con cui quelle misure si fanno valere, e si difendono, dentro le procedure esecutive e fino all’ultimo grado.
Se hai un pignoramento in corso, un’asta fissata o un’udienza di assegnazione in arrivo, ogni giorno conta: la differenza tra un decreto che arriva prima e uno che arriva dopo può valere migliaia di euro.
📩 Non aspettare che il giudice dell’esecuzione assegni le tue somme: scrivici oggi stesso, i contatti per raggiungere lo Studio sono al termine di questa pagina.
