Quale Camera Di Commercio È Competente Per La Composizione Negoziata Dell’imprenditore Minore?

La competenza vista dall’altra parte del tavolo

Quasi tutte le guide sulla composizione negoziata per le imprese sotto soglia rispondono alla domanda del titolo in una riga: l’istanza va alla camera di commercio della sede legale. È vero, ed è scritto nell’art. 25-quater, comma 2, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). Ma chi si ferma lì ragiona come se la scelta della camera fosse una formalità da sbrigare compilando un modulo. Non lo è. Per un creditore attento, per una banca che ha appena avviato un pignoramento, per un fornitore che vuole incassare prima degli altri, la competenza è una delle prime cose da controllare: se l’impresa ha sbagliato porta, o ha una sede che non regge a una verifica, le misure protettive che bloccano le sue azioni possono cadere.

Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle. Questo articolo segue proprio la logica di chi sta dall’altra parte: come legge la visura camerale, quando gli conviene sollevare la questione della sede, quali argomenti ha a disposizione (istanza depositata alla camera sbagliata, sede trasferita da poco, sede fittizia, impresa individuale con sede diversa dalla residenza, requisiti dimensionali discutibili) e quali limiti la legge e i giudici gli hanno posto. Per ogni mossa trovi la contromossa, con la norma o la pronuncia che la sostiene.

Lo Studio Monardo segue questa materia da una posizione precisa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, quindi conosce dall’interno il percorso che parte dall’istanza sulla piattaforma camerale e arriva alla nomina dell’esperto; ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, il che conta qui più che altrove, perché l’imprenditore minore che esce dalla composizione negoziata senza accordo approda di regola al concordato minore o alla liquidazione controllata, cioè alle procedure del sovraindebitamento. In più, da cassazionista, può portare la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado di giudizio, quando la questione della competenza finisce davanti a un giudice.

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Chi hai di fronte quando chiedi l’esperto

Prima di analizzare le mosse, conviene capire chi le fa e perché. Nella composizione negoziata dell’imprenditore minore la controparte non è una sola. Ci sono almeno tre figure, e ciascuna ha un interesse diverso.

La banca o la finanziaria. È il creditore più strutturato. Ha un ufficio legale o un servicer che controlla in automatico il registro delle imprese e la Centrale dei rischi. Quando vede comparire nel registro l’istanza di misure protettive e l’accettazione dell’esperto, sa che le sue azioni esecutive rischiano il blocco. Dal suo punto di vista, conviene verificare subito tre cose: se l’impresa rientra davvero nelle soglie dell’impresa minore, se l’istanza è stata presentata alla camera giusta, se il ricorso al tribunale è stato depositato nei termini. Ognuna di queste verifiche costa poco: una visura, un controllo dei bilanci depositati, una consultazione del fascicolo. E ognuna, se trova un errore, può valere molto.

Il fornitore o il creditore commerciale con un titolo in mano. Ha magari un decreto ingiuntivo esecutivo e un pignoramento presso terzi già avviato. La sua logica è più semplice: vuole incassare prima che si formi un accordo che lo costringa a una dilazione o a uno stralcio. Per lui la contestazione della competenza è uno strumento per guadagnare tempo e posizione: se le misure cadono, il pignoramento riparte.

Il terzo interessato. Il locatore dell’immobile, il socio uscente, il concorrente che vuole rilevare l’azienda a basso prezzo, perfino il garante. Ciascuno può avere interesse a che la composizione negoziata fallisca o si allunghi, e ciascuno può sollevare dubbi sulla regolarità del percorso.

Qui però va chiarito un punto che cambia la lettura di tutta la partita. La composizione negoziata non è un processo: è un percorso stragiudiziale gestito da un ufficio amministrativo, la camera di commercio. Il creditore non ha un’udienza davanti al segretario generale in cui opporsi alla nomina dell’esperto. Il Tribunale di Roma, con provvedimento dell’8 agosto 2025 (massimato dalla Camera di commercio di Prato-Pistoia), ha affermato che l’archiviazione disposta dal segretario generale è espressione di una funzione amministrativa e non può essere sindacata dal giudice ordinario, il cui intervento è limitato ai casi espressamente previsti, come la conferma delle misure protettive o le autorizzazioni. Ne segue che il creditore che vuole contestare la competenza della camera, quasi sempre, lo fa in modo indiretto: nel procedimento davanti al tribunale per la conferma delle misure protettive, oppure chiedendone la revoca, oppure più avanti, quando l’impresa tenta di trasformare l’esito delle trattative in uno strumento giudiziale.

Questo è il dato che orienta la convenienza dell’avversario. Il creditore non spende energie per ostacolare la nomina in sé: un esperto nominato non gli toglie nulla. Gli toglie qualcosa la protezione, cioè il divieto di iniziare o proseguire le azioni esecutive e cautelari. È lì che concentrerà il fuoco. E la competenza della camera, insieme a quella del tribunale, è il punto in cui può colpire con il minimo sforzo.

C’è infine un aspetto economico che il debitore tende a sottovalutare. Contestare costa al creditore molto meno di quanto costi all’impresa difendersi da una contestazione andata a segno. Se le misure vengono revocate e l’istanza archiviata, l’art. 17, comma 9, CCII, richiamato anche per le imprese sotto soglia, impedisce di presentare una nuova istanza prima di un anno dall’archiviazione (con una disciplina diversa, da leggere sul testo completo, quando è lo stesso imprenditore a chiedere l’archiviazione entro due mesi dall’accettazione dell’esperto). Un errore sulla porta d’ingresso può quindi costare all’imprenditore un anno senza la protezione della composizione negoziata. Il creditore lo sa.

La regola di partenza, letta parola per parola

Prima di entrare nelle mosse, fissiamo il testo. Secondo l’art. 25-quater, comma 2, CCII (testo vigente dopo il D.Lgs. 136/2024): «L’istanza è presentata al segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa unitamente ai documenti di cui all’articolo 17, comma 3, lettere a), c), d), e), f), g) e h), e nelle forme previste dall’articolo 17, comma 1. […] La nomina dell’esperto avviene ad opera del segretario generale al quale è presentata l’istanza.»

Tre elementi vanno tenuti a mente per tutto l’articolo:

  1. Il criterio è la sede legale, non la residenza del titolare, non il luogo dove si trovano i beni, non la sede di un’unità locale.
  2. Chi riceve l’istanza è anche chi nomina l’esperto. Per le imprese sotto soglia non esiste il passaggio alla commissione regionale previsto per le imprese più grandi.
  3. Le forme sono quelle dell’art. 17, comma 1: l’istanza si presenta tramite la piattaforma telematica nazionale, compilando il modello disponibile.

Il comma 7 dello stesso articolo aggiunge un dettaglio che conferma la logica: il compenso dell’esperto è liquidato, ai sensi dell’art. 25-ter, dal segretario generale della camera di commercio che lo ha nominato. La camera competente, quindi, non è solo l’ufficio che riceve un modulo: è l’interlocutore dell’impresa per tutta la durata del percorso.

Il comma 1 delimita invece chi può usare questa porta: l’imprenditore commerciale e agricolo che presenta congiuntamente i requisiti dell’art. 2, comma 1, lettera d), CCII, e che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, quando il risanamento risulta ragionevolmente perseguibile. I requisiti dell’impresa minore, secondo l’art. 2, comma 1, lett. d), sono tre e devono ricorrere insieme nei tre esercizi antecedenti (o dall’inizio dell’attività, se più breve): attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi annui non superiori a 200.000 euro, debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro.

Prima mossa: la verifica della camera ricevente

La mossa

La prima cosa che il creditore farà, appena vede l’iscrizione dell’istanza nel registro delle imprese, è confrontare due dati: la camera di commercio che ha ricevuto l’istanza e nominato l’esperto, e la sede risultante dalla visura. Se non coincidono, ha in mano un argomento.

Gli scenari tipici in cui l’istanza finisce alla camera sbagliata sono più frequenti di quanto si pensi:

  • l’imprenditore individuale che vive in una provincia e ha iscritto l’impresa in un’altra, e seleziona sulla piattaforma la camera della propria residenza;
  • la società che ha la sede operativa (stabilimento, negozio, magazzino) in una provincia diversa da quella della sede legale e indica la camera del luogo dove lavora;
  • l’impresa che ha deliberato il trasferimento della sede ma non ha ancora completato l’iscrizione nel registro, o viceversa;
  • il consulente che compila l’istanza ragionando sul tribunale competente per le esecuzioni in corso, anziché sulla sede.

In tutti questi casi, la nomina dell’esperto è fatta da un segretario generale diverso da quello che la legge individua. Dal punto di vista del creditore, il vizio non sta in un dettaglio procedurale qualunque: sta nell’individuazione del soggetto che ha il potere di nominare. È lo stesso tipo di vizio che un tribunale ha già ritenuto sufficiente a giustificare la revoca delle misure protettive, come vedremo nella quinta mossa.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene sollevare la questione quando la protezione gli costa davvero: un pignoramento presso terzi su un conto con saldo attivo, un’asta già fissata, un’ipoteca giudiziale da iscrivere. Il costo dell’iniziativa è basso: deve costituirsi nel procedimento di conferma delle misure, che si celebra comunque, e allegare la visura.

Preferisce invece non farla quando il suo credito è garantito in modo solido (ipoteca di primo grado su un bene capiente), quando l’impresa gli sta pagando i canoni correnti, o quando l’errore è così evidente che l’impresa lo correggerà da sola: in quel caso la contestazione non porta vantaggi e lo espone, agli occhi dell’esperto, come la parte meno collaborativa al tavolo.

I suoi limiti

Qui però il suo margine si restringe, perché la legge gli impone di giocare sul terreno giusto.

Il creditore non può impugnare la nomina dell’esperto davanti al giudice ordinario come se fosse un provvedimento giurisdizionale. Il segretario generale esercita una funzione amministrativa e, come ha affermato il Tribunale di Roma l’8 agosto 2025 a proposito dell’archiviazione, il giudice interviene solo nei casi previsti dalla legge. La competenza della camera può quindi pesare solo dentro i procedimenti in cui il giudice è chiamato a decidere: conferma, revoca o modifica delle misure (art. 19 CCII) e autorizzazioni (art. 22 CCII).

Il creditore non può nemmeno spostare il tribunale competente scegliendo quello dove pendono le sue esecuzioni. Secondo l’art. 19, comma 1, CCII, il ricorso per la conferma delle misure va presentato al tribunale competente ai sensi dell’art. 27, cioè quello del centro degli interessi principali del debitore. Il Tribunale di Salerno (4 febbraio 2022) e il Tribunale di Roma (6 ottobre 2022), entrambi massimati dalla Camera di Prato-Pistoia, hanno escluso che sia competente il giudice davanti al quale pendono le azioni esecutive o altre cause cautelari.

Il creditore deve dimostrare l’errore con i dati del registro delle imprese, non con impressioni. Se la sede iscritta coincide con l’ambito territoriale della camera che ha ricevuto l’istanza, l’argomento non c’è, a prescindere da dove l’imprenditore abita o lavora.

La tua contromossa

La contromossa chiave è controllare la visura aggiornata il giorno stesso in cui si presenta l’istanza e selezionare sulla piattaforma la camera nel cui ambito territoriale ricade la sede iscritta. Sembra banale, ma c’è un passaggio che molti saltano: dopo gli accorpamenti camerali degli ultimi anni, diverse camere di commercio coprono più province. L’ambito territoriale che conta è quello della camera esistente oggi, non quello della vecchia camera provinciale. Prima di cliccare, verifica sul sito della camera quali province rientrano nella sua circoscrizione.

Se l’errore è già stato commesso, la strategia cambia a seconda del momento:

  • prima dell’accettazione dell’esperto e della pubblicazione, conviene segnalare subito l’errore alla camera che ha ricevuto l’istanza e ripresentarla correttamente, prima che la nomina diventi pubblica e il creditore la possa contestare;
  • dopo la pubblicazione ma prima dell’udienza, conviene valutare con attenzione se ripresentare l’istanza alla camera competente, tenendo presente il limite annuale dell’art. 17, comma 9, CCII in caso di archiviazione, e il regime diverso che la stessa norma prevede quando l’archiviazione è chiesta dall’imprenditore entro due mesi dall’accettazione;
  • in udienza, se il creditore solleva la questione, la difesa deve dimostrare che la sostanza del percorso non è stata compromessa: esperto iscritto nell’elenco, indipendente, nessun pregiudizio concreto per i creditori. È una difesa in salita, perché il precedente di Verona va nella direzione opposta, ma non è impossibile se l’errore riguarda un solo profilo e la camera ricevente era comunque titolata a nominare.

Le pronunce che ti proteggono

Su questa mossa, i paletti fissati finora riguardano soprattutto il terreno su cui il creditore può giocare. Trib. Roma 8 agosto 2025 esclude il sindacato del giudice ordinario sui provvedimenti amministrativi del segretario generale. Trib. Salerno 4 febbraio 2022 e Trib. Roma 6 ottobre 2022 escludono che la competenza per le misure si sposti verso il giudice dell’esecuzione. Va detto con chiarezza: non risultano pronunce pubblicate che riguardino specificamente l’istanza di un’impresa sotto soglia presentata a una camera territorialmente diversa da quella della sede; le indicazioni si ricavano per analogia.

Seconda mossa: l’eccezione della sede trasferita da poco

La mossa

La seconda mossa, più sofisticata, riguarda l’impresa che ha trasferito la sede legale nei mesi precedenti l’istanza. Il creditore sospetta che lo spostamento sia stato fatto per scegliere una camera di commercio, e quindi un tribunale, considerati più favorevoli, o semplicemente per allontanare la procedura dal luogo dove si trovano i creditori. La sua tesi: il trasferimento recente non conta, e la competenza va radicata dove la sede si trovava prima.

L’argomento ha una base normativa nel CCII: l’art. 28, secondo la ricostruzione riportata dalle pronunce, esclude la rilevanza del trasferimento del centro degli interessi principali avvenuto nell’anno antecedente il deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi. Il creditore prova a estendere questa regola alla composizione negoziata.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene quando il trasferimento è avvenuto da poco e senza una ragione economica visibile: la sede è stata spostata presso uno studio professionale, in un’altra regione, in un comune dove l’impresa non ha né dipendenti né clienti. In questi casi il sospetto di manovra è forte e il creditore può contare sulla diffidenza dei giudici verso il cosiddetto forum shopping.

Preferisce non farla quando il trasferimento ha una giustificazione industriale evidente (chiusura del vecchio stabilimento, nuova sede operativa effettiva), perché in quel caso l’argomento si ritorce contro di lui e lo fa apparire come chi cerca un appiglio formale.

I suoi limiti

Per le misure protettive della composizione negoziata, la regola del trasferimento nell’anno non si applica. Il Tribunale di Brescia, con provvedimento del 7 ottobre 2025 (massimato dalla Camera di Prato-Pistoia), ha affermato che la competenza a decidere sulla conferma delle misure protettive ex art. 19 CCII si determina esclusivamente ai sensi dell’art. 27 CCII, anche se la sede è stata trasferita entro l’anno. Le ragioni indicate sono due: l’art. 19 richiama solo l’art. 27 e non l’art. 28; e l’art. 28 si trova nel titolo III del Codice, dedicato agli strumenti di regolazione giudiziale della crisi e dell’insolvenza, mentre la composizione negoziata è un percorso diverso.

Questo è un limite importante per il creditore. Se il ragionamento vale per il tribunale delle misure, a maggior ragione si può sostenere che valga per la camera di commercio: l’art. 25-quater, comma 2, parla di sede legale senza alcun riferimento temporale e senza richiamare l’art. 28. La camera competente è quella della sede legale al momento in cui l’istanza viene presentata.

Dove invece il creditore ha ragione di aspettare

E questo è esattamente il punto in cui il creditore esperto cambia tattica. Se l’argomento non funziona nella composizione negoziata, funziona dopo. Quando l’impresa esce dalle trattative e chiede l’accesso a uno strumento giudiziale, la regola del trasferimento torna in gioco.

La Corte di Cassazione, Sez. I, con la sentenza n. 9730 del 12 aprile 2023 (anch’essa riportata nel massimario di Prato-Pistoia), ha affermato che il concordato semplificato, nato dal D.L. 118/2021 e confluito nell’art. 25-sexies CCII, rientra nell’alveo delle procedure concorsuali e quindi, ai fini della competenza per territorio, soggiace alla regola dell’irrilevanza del trasferimento della sede nell’anno precedente il ricorso. La Corte ha ricollegato questa soluzione alla continuità tra il D.L. 118/2021 e il CCII, che con l’art. 28 esclude la rilevanza del trasferimento del COMI nell’anno antecedente.

Per l’imprenditore minore il discorso si applica alle uscite previste dall’art. 25-quater, comma 4: concordato minore (art. 74), liquidazione controllata (art. 268), concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies) e, per la sola impresa agricola, accordo di ristrutturazione. Il creditore paziente non contesta la camera: lascia che la composizione negoziata si svolga e solleva l’incompetenza del tribunale quando l’impresa deposita il ricorso per il concordato o la liquidazione nel nuovo circondario.

La tua contromossa

La contromossa è pianificare la sede prima della crisi, non durante. Se un trasferimento è necessario per ragioni reali, va fatto e documentato con largo anticipo, con evidenze che la nuova sede sia anche il luogo dove si prendono le decisioni (assemblee, approvazione dei bilanci, presenza dell’amministratore, dipendenti). Se il trasferimento è già avvenuto da meno di un anno, la strategia deve tenere conto di due piani diversi:

  • nella composizione negoziata, l’istanza va presentata alla camera della sede attuale, e il ricorso per le misure al tribunale individuato dall’art. 27, sostenuti dal precedente di Brescia;
  • per l’eventuale strumento successivo, si deve mettere in conto che il tribunale competente sia quello della vecchia sede, e preparare il deposito di conseguenza, per evitare che un’eccezione di incompetenza faccia perdere settimane preziose quando la protezione della composizione negoziata è terminata.

Le pronunce che ti proteggono

Trib. Brescia 7 ottobre 2025 è il precedente più utile per il debitore: esclude l’applicazione dell’art. 28 nella fase delle misure protettive. Cass. Sez. I n. 9730 del 12 aprile 2023 è invece il precedente su cui conterà il creditore per la fase successiva. Conoscerli entrambi permette di sapere in anticipo dove l’argomento del trasferimento può pesare e dove no.

Terza mossa: la sede legale fittizia

La mossa

La terza mossa è la più aggressiva: il creditore sostiene che la sede iscritta nel registro delle imprese è solo un indirizzo formale e che l’impresa, in realtà, è amministrata altrove. È il caso delle sedi presso centri servizi o società di domiciliazione, delle sedi presso lo studio del commercialista, delle sedi in comuni dove l’impresa non ha mai avuto alcuna presenza.

La base dell’argomento è il concetto di centro degli interessi principali. Secondo l’art. 27, comma 3, CCII, il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente, per la persona giuridica e gli enti, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell’attività abituale; per la persona fisica esercente attività d’impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell’attività abituale. La parola chiave, per il creditore, è “si presume”: una presunzione si può vincere con la prova contraria.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene quando la sede di domiciliazione è evidente: nessun dipendente, nessun cartello, nessun magazzino, posta inoltrata altrove. In questi casi il creditore può raccogliere elementi a costo contenuto (visure, verbali di accesso dell’ufficiale giudiziario, notifiche andate a vuoto, indirizzi dei soci e dell’amministratore) e portarli al tribunale della conferma delle misure.

Preferisce non farla quando la prova richiede indagini costose o quando il risultato non gli cambia la vita: se il tribunale effettivo e quello della sede apparente sono vicini, o se comunque la protezione verrebbe confermata da entrambi, l’investimento non rende.

I suoi limiti

Il creditore che vuole superare la presunzione della sede legale deve fornire una prova doppia. La Corte d’Appello di Torino, Sez. I civile, con sentenza del 24 febbraio 2026 (commentata su EC News il 9 giugno 2026), ha precisato in tema di liquidazione giudiziale che la presunzione dell’art. 27, comma 3, è relativa, ma per superarla non basta dimostrare che il debitore gestisce abitualmente i propri interessi in un luogo diverso: occorre provare anche che questa diversa collocazione è riconoscibile dai terzi. In mancanza della seconda prova, vale il dato formale. Il ragionamento, sviluppato per un debitore che invocava un tribunale diverso, vale anche quando è il creditore a farlo: chi vuole spostare la competenza dalla sede legale deve portare entrambe le prove.

Lo stesso commento richiama due pronunce della Cassazione, la n. 3409 del 16 febbraio 2026 e la n. 21865 del 29 luglio 2025, che hanno valorizzato come elementi utili per superare la presunzione il luogo di approvazione del bilancio e il domicilio dei soci e degli amministratori, proprio perché conoscibili dai terzi attraverso il registro delle imprese. Nella giurisprudenza di merito citata nello stesso contributo, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 185 del 18 febbraio 2025, ha dato rilievo al luogo in cui sono assunte le decisioni amministrative essenziali, dove risiedono soci e amministratore, dove si svolge l’attività e dove lavorano i dipendenti.

Questo significa che il creditore ha strumenti reali, ma anche un onere preciso. Non gli basta dire che la sede è “di comodo”: deve mostrare dove si trova davvero il centro decisionale e che i terzi potevano rendersene conto.

Un precedente specifico sulla composizione negoziata

Sul terreno della composizione negoziata c’è un precedente diretto. Il Tribunale di Lucca, con provvedimento del 9 dicembre 2022 (massimato dalla Camera di Prato-Pistoia), ha affermato che il tribunale competente per la conferma delle misure protettive, ai sensi dell’art. 27, comma 2, CCII, è quello del circondario in cui il debitore ha il centro degli interessi principali, cioè dove si compiono le scelte gestionali, ed è irrilevante l’indicazione di una diversa sede in forza di un contratto di domiciliazione. Nel caso esaminato, il contratto di domiciliazione escludeva espressamente la possibilità di indicare quell’indirizzo come sede operativa o domicilio di persone fisiche.

Il nodo: la sede fittizia sposta anche la camera?

Qui il creditore ha un problema interpretativo, e il debitore un margine. L’art. 25-quater, comma 2, non parla di centro degli interessi principali: parla di sede legale. L’art. 27, con la sua presunzione relativa, è richiamato dall’art. 19 per il tribunale, non dall’art. 25-quater per la camera. Si può quindi sostenere che la camera competente resta quella della sede legale iscritta, anche quando il tribunale competente per le misure è, in concreto, quello del luogo dove l’impresa è davvero amministrata.

La conseguenza pratica è che, nei casi di sede di domiciliazione, la competenza può “divaricarsi”: camera della sede legale per la nomina dell’esperto, tribunale del centro effettivo per le misure. Il creditore cercherà di usare questa divaricazione per sostenere che l’intero percorso è irregolare; il debitore potrà rispondere che ha seguito alla lettera la norma sulla camera e che, per il tribunale, ha applicato l’art. 27. Su questo punto non risultano pronunce specifiche per le imprese sotto soglia: è una questione aperta.

La tua contromossa

La contromossa chiave è allineare la sede legale al centro decisionale prima di presentare l’istanza o, se non è possibile, depositare il ricorso per le misure presso il tribunale del centro effettivo e documentarlo nel ricorso stesso. In concreto:

  • se la sede legale è presso una società di domiciliazione, valuta con il consulente se trasferirla per tempo nel luogo dove l’impresa opera davvero, ricordando però che un trasferimento a ridosso dell’istanza attira la seconda mossa;
  • nel ricorso al tribunale, spiega dove si trovano la direzione, l’amministratore, i dipendenti, la contabilità, in modo che il giudice abbia subito gli elementi per valutare la propria competenza;
  • conserva la documentazione che dimostra la riconoscibilità della sede per i terzi: corrispondenza commerciale, fatture, contratti di locazione, verbali assembleari.

Conviene presentare al giudice la questione della sede prima che la sollevi il creditore: un ricorso che affronta apertamente il tema toglie all’avversario l’effetto sorpresa.

Le pronunce che ti proteggono

Trib. Lucca 9 dicembre 2022 chiarisce come si individua il tribunale delle misure in presenza di domiciliazione. App. Torino 24 febbraio 2026, insieme a Cass. 3409/2026 e Cass. 21865/2025, fissa l’onere della doppia prova per chi vuole superare la presunzione della sede legale. Trib. Napoli n. 185/2025 indica gli elementi di fatto rilevanti.

Quarta mossa: l’impresa individuale con sede diversa dalla residenza

La mossa

La quarta mossa riguarda una situazione frequentissima tra le imprese minori: il titolare di un’impresa individuale che risiede in un comune e ha iscritto l’impresa in un altro, magari in un’altra provincia. Pensa all’artigiano che abita in un paese e ha il laboratorio nel capoluogo vicino, al commerciante che vive in una provincia confinante con quella del negozio, all’agricoltore con l’abitazione in un comune e i terreni e la sede aziendale in un altro.

Il creditore, che magari ha notificato il decreto ingiuntivo alla residenza del titolare e pignorato beni nel luogo di residenza, contesta che l’istanza sia stata presentata alla camera della sede dell’impresa, sostenendo che per una persona fisica conta la residenza. Oppure, al contrario, contesta che sia stata presentata alla camera della residenza, sostenendo che conta la sede dell’impresa. In entrambi i casi cerca di far valere un’incertezza che, per l’impresa individuale, sembra più ampia che per le società.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene quando la confusione tra persona e impresa è evidente: i debiti personali e quelli d’impresa sono intrecciati, il titolare usa l’abitazione come ufficio, la sede iscritta corrisponde a un laboratorio che lavora poco. Il creditore sfrutta questa sovrapposizione per sostenere che la “vera” sede è altrove.

Preferisce non farla quando l’impresa ha una sede iscritta chiara e operativa, perché l’argomento in quel caso è debole.

I suoi limiti

Per l’imprenditore individuale, l’art. 27, comma 3, lett. a), CCII presume il centro degli interessi nella sede risultante dal registro delle imprese, non nella residenza. La residenza è il criterio della lettera b), che vale per la persona fisica che non esercita attività d’impresa. Il legislatore ha quindi già scelto: per chi è imprenditore, conta la sede dell’impresa iscritta. Solo in mancanza di questa si guarda alla sede effettiva dell’attività abituale.

Lo stesso vale, a maggior ragione, per la camera di commercio. L’art. 25-quater, comma 2, parla di sede legale dell’impresa e il registro delle imprese, per l’impresa individuale, riporta l’indirizzo della sede: è quello che individua la camera competente. La residenza del titolare non sposta la camera di commercio.

Il creditore può comunque provare a superare la presunzione con la doppia prova vista nella terza mossa, dimostrando che l’impresa è gestita in modo abituale e riconoscibile dai terzi in un luogo diverso dalla sede iscritta. Ma deve farlo con elementi concreti, non con la sola residenza del titolare.

La tua contromossa

La contromossa chiave è far coincidere sede iscritta e luogo reale dell’attività, e dichiarare con precisione nel modello della piattaforma la sede dell’impresa, distinguendola dalla residenza del titolare. In pratica:

  • verifica sulla visura che la sede dell’impresa individuale sia aggiornata e che corrisponda al luogo dove effettivamente lavori;
  • se lavori prevalentemente da casa e la sede iscritta è un locale chiuso da tempo, sistema la situazione prima dell’istanza, perché quella discrepanza è esattamente ciò che il creditore cercherà;
  • nella documentazione, tieni distinti i debiti d’impresa da quelli personali: la composizione negoziata riguarda l’impresa, e la chiarezza su questo punto toglie al creditore lo spazio per la confusione.

C’è un ulteriore aspetto da considerare per l’impresa individuale. Se la composizione negoziata non porta a un accordo, le uscite dell’art. 25-quater, comma 4, conducono al concordato minore o alla liquidazione controllata, che coinvolgono anche il patrimonio personale del titolare. La scelta della sede, quindi, influisce non solo sulla camera ma anche sul tribunale che deciderà del suo intero patrimonio.

Qui entra in gioco una competenza specifica: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, può leggere la stessa situazione dai due lati, quello della composizione negoziata e quello delle procedure di sovraindebitamento che ne costituiscono l’uscita naturale per l’imprenditore minore.

Le pronunce che ti proteggono

Non risultano pronunce pubblicate specifiche sulla camera competente per l’impresa individuale sotto soglia. La protezione viene dal testo dell’art. 27, comma 3, che distingue tra persona fisica imprenditrice e non imprenditrice, e dai principi sulla presunzione relativa espressi da App. Torino 24 febbraio 2026 e dalle pronunce di Cassazione richiamate nel relativo commento.

Quinta mossa: contestare che l’impresa sia davvero “minore”

La mossa

La quinta mossa è quella con il precedente più chiaro, ed è probabilmente la più pericolosa per l’impresa. Il creditore non contesta la camera in sé: contesta che l’impresa avesse diritto a usare il canale riservato alle imprese sotto soglia. Se l’impresa supera anche uno solo dei limiti dimensionali, sostiene, non doveva rivolgersi al segretario generale della camera locale per farsi nominare l’esperto, ma seguire il percorso ordinario, con la nomina affidata alla commissione regionale. Il risultato è lo stesso della prima mossa, ma con una base più solida: l’esperto è stato nominato da un soggetto privo del potere di farlo.

Per capire la forza dell’argomento bisogna guardare la differenza tra i due percorsi.

La differenza con le imprese sopra soglia: chi nomina l’esperto

Per le imprese che non rientrano nei limiti dell’impresa minore, l’istanza segue gli artt. 13 e 17 CCII. Secondo l’art. 13, comma 7, CCII, il segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa riceve l’istanza e, nei due giorni lavorativi successivi, la comunica alla commissione, unitamente a una nota sintetica con il volume d’affari, il numero dei dipendenti e il settore. Entro i cinque giorni lavorativi successivi al ricevimento la commissione nomina l’esperto tra gli iscritti nell’elenco, con criteri di rotazione e trasparenza; la nomina può avvenire anche al di fuori dell’ambito regionale. In caso di istanza incompleta, il segretario generale invita l’imprenditore a integrarla entro trenta giorni, decorsi inutilmente i quali l’istanza non è esaminata e può essere riproposta.

La commissione, secondo l’art. 13, comma 6, resta in carica due anni ed è costituita presso le camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano. È composta da due magistrati (uno effettivo e uno supplente) designati dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di regione, da due membri designati dal presidente della camera presso cui è costituita e da due membri designati dal prefetto del capoluogo di regione. Decide a maggioranza (comma 8).

Per l’imprenditore minore tutto questo non c’è. L’art. 25-quater, comma 5, richiama dell’art. 13 soltanto i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 9: restano fuori proprio i commi 6, 7 e 8 sulla commissione. E il comma 2 dello stesso art. 25-quater stabilisce che la nomina avviene ad opera del segretario generale al quale è presentata l’istanza.

Profilo Impresa sotto soglia (art. 25-quater) Impresa sopra soglia (artt. 13 e 17)
Ufficio che riceve l’istanza Segretario generale della camera della sede legale Segretario generale della camera della sede legale
Chi nomina l’esperto Lo stesso segretario generale La commissione regionale presso la camera del capoluogo di regione
Tempi della nomina Non fissati dall’art. 25-quater (il c. 7 dell’art. 13 non è richiamato) Comunicazione alla commissione entro 2 giorni lavorativi; nomina entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento
Documenti Art. 17 c.3 lett. a), c), d), e), f), g), h): niente progetto di piano (lett. b) Art. 17 c.3 completo, incluso progetto di piano e piano finanziario semestrale
Dichiarazione lett. d) Pendenza di liquidazione controllata; nessun ricorso ex art. 74 (e art. 57 per le agricole) Pendenza di ricorsi per liquidazione giudiziale o accertamento dell’insolvenza; nessuna domanda di accesso agli strumenti
Chi liquida il compenso dell’esperto Il segretario generale che lo ha nominato (art. 25-quater c.7) Secondo la disciplina generale dell’art. 25-ter
Esiti possibili Contratti e accordi del c.3; concordato minore, liquidazione controllata, concordato semplificato, accordo di ristrutturazione per l’agricola (c.4) Esiti dell’art. 23

Nota bene un dettaglio di testo: il richiamo dell’art. 25-quater, comma 2, all’art. 17, comma 3, elenca le lettere a), c), d), e), f), g) e h), e non menziona la lettera a-bis), introdotta per i casi di mancata approvazione dei bilanci. Se questo silenzio abbia un significato o sia un difetto di coordinamento, va verificato con attenzione caso per caso; nel dubbio, inserire comunque la documentazione aggiornata toglie un argomento al creditore.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene quando l’impresa è al limite delle soglie. Un fornitore che conosce il fatturato del cliente, o una banca che vede l’esposizione complessiva in Centrale dei rischi, può accorgersi che i debiti superano i 500.000 euro, o che i ricavi di un esercizio hanno sforato i 200.000 euro. Il controllo costa pochissimo: i bilanci delle società sono depositati, e la Centrale dei rischi è nelle mani della banca.

Preferisce non farla quando l’impresa è chiaramente piccola: in quel caso l’argomento non esiste, e insistere lo farebbe apparire pretestuoso.

Il precedente che il creditore citerà

Il Tribunale di Verona, con provvedimento del 25 novembre 2022 (massimato dalla Camera di commercio di Prato-Pistoia sotto il titolo “Errata individuazione del soggetto deputato alla nomina dell’esperto in considerazione del requisito soggettivo del richiedente – Legittimità della revoca de plano delle misure protettive”), ha esaminato il caso di un’impresa oggettivamente sopra soglia che aveva chiesto l’accesso alla composizione negoziata attraverso il procedimento speciale riservato alle imprese sotto soglia, domandando la nomina dell’esperto direttamente al segretario della camera di commercio territoriale anziché alla commissione. Il tribunale ha ritenuto che lo scorretto avvio del procedimento, frutto dell’errore sul requisito soggettivo, giustificasse la revoca de plano delle misure protettive nel frattempo richieste, cioè senza un’istruttoria piena.

È il precedente più vicino al tema di questo articolo, ed è un’arma potente nelle mani del creditore. Il messaggio è netto: se la porta d’ingresso è sbagliata, la protezione può cadere senza discutere del merito del risanamento.

I suoi limiti

Detto questo, anche il creditore ha dei paletti.

Deve provare il superamento delle soglie con dati riferiti ai tre esercizi antecedenti l’istanza, come richiede l’art. 2, comma 1, lett. d), CCII. Non può basarsi su stime, sul fatturato dell’anno in corso o su debiti sorti dopo l’istanza.

I tre requisiti devono ricorrere congiuntamente perché l’impresa sia minore: è sufficiente che ne manchi uno perché l’impresa non lo sia. Il creditore deve però indicare con precisione quale limite è superato e in quale esercizio; un’affermazione generica non basta.

Per i debiti, la soglia di 500.000 euro comprende anche quelli non scaduti. È qui che il creditore troverà più spesso il suo argomento: mutui a lungo termine, leasing, debiti tributari rateizzati vengono talvolta dimenticati nel calcolo.

La tua contromossa

La contromossa chiave è costruire, prima dell’istanza, un prospetto dei tre requisiti per ciascuno dei tre esercizi, con i documenti che lo provano, e conservarlo pronto per il tribunale. Il calcolo va fatto con prudenza:

  • per l’attivo, si parte dagli stati patrimoniali dei bilanci o, per chi non è tenuto al bilancio, dai documenti contabili disponibili;
  • per i ricavi, si considerano i ricavi lordi di ciascun esercizio;
  • per i debiti, si sommano tutti, scaduti e a scadere, inclusi mutui, leasing, debiti fiscali e contributivi rateizzati.

Se un requisito è al limite, è meglio usare il percorso ordinario. Un’impresa sotto soglia che presenta l’istanza con il percorso dell’art. 17 non perde nulla di sostanziale: la nomina passa per la commissione, con qualche giorno in più. Un’impresa sopra soglia che usa il canale dell’art. 25-quater rischia invece la revoca delle misure, come a Verona. Nel dubbio, il percorso più gravoso è anche il più sicuro. Per la verità, il caso inverso (impresa minore che si rivolge alla commissione) non risulta esaminato in pronunce pubblicate: la prudenza suggerisce comunque di motivare la scelta nel modello.

Le pronunce che ti proteggono e quelle da conoscere

Trib. Verona 25 novembre 2022 è una pronuncia che il creditore citerà contro di te: conoscerla serve a evitare l’errore. A tua tutela gioca il dato normativo: il creditore deve provare il superamento delle soglie con i dati dei tre esercizi indicati dall’art. 2, comma 1, lett. d).

Sesta mossa: l’attacco alle misure protettive

La mossa

La sesta mossa è quella in cui confluiscono tutte le precedenti. Il creditore attacca le misure protettive davanti al tribunale, usando tre leve: la competenza (camera sbagliata, tribunale sbagliato), i termini (ricorso depositato tardi, numero di ruolo non pubblicato) e il comportamento dell’imprenditore (mancata collaborazione con l’esperto).

Vediamo il quadro normativo. Le misure protettive si attivano con la pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto (art. 18 CCII, richiamato dall’art. 25-quater, comma 5, in quanto compatibile). Secondo l’art. 19, comma 1, CCII, quando l’imprenditore chiede le misure, entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto deve depositare ricorso al tribunale competente ai sensi dell’art. 27, chiedendo la conferma o la modifica delle misure. Entro venti giorni dalla pubblicazione deve chiedere la pubblicazione nel registro del numero di ruolo generale del procedimento. L’omesso o ritardato deposito del ricorso rende inefficaci le misure; decorso inutilmente il termine per il numero di ruolo, l’iscrizione dell’istanza è cancellata dal registro.

Il comma 3 dell’art. 19 prevede che il tribunale fissi l’udienza entro dieci giorni dal deposito del ricorso; se il ricorso non è depositato nei termini, il tribunale dichiara con decreto motivato l’inefficacia delle misure senza fissare l’udienza; gli effetti protettivi cessano anche se il giudice non fissa l’udienza nel termine; in questi casi la domanda può essere riproposta. Il comma 4 stabilisce che il tribunale, sentite le parti e l’esperto, provvede con ordinanza fissando la durata delle misure tra trenta e centoventi giorni, e può limitarle a determinate iniziative o a determinati creditori.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, l’udienza di conferma è il momento migliore per colpire: è l’unica sede in cui un giudice valuta la regolarità del percorso, e i termini sono strettissimi per l’impresa. Una banca organizzata può depositare in pochi giorni una memoria con la visura, i bilanci e il calcolo delle soglie.

Preferisce non attaccare quando le misure richieste sono limitate e non toccano il suo credito, o quando ha già avviato una trattativa con l’esperto che gli conviene di più di un’esecuzione.

I suoi limiti

Qui il creditore trova diversi argini fissati dai giudici.

Il giudice competente sulle misure è quello dell’art. 27, non quello davanti al quale pendono le esecuzioni (Trib. Salerno 4 febbraio 2022; Trib. Roma 6 ottobre 2022).

Se il creditore prosegue un’esecuzione nonostante la misura, la questione se l’azione potesse essere iniziata o proseguita spetta al giudice dell’esecuzione: il Tribunale di Milano, il 5 agosto 2022, ha definito abnorme, sotto questo profilo, il provvedimento sulle misure che si pronunci su quell’aspetto, che avrebbe al più il valore di un parere.

Le misure producono effetti solo dalla pubblicazione congiunta dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto: lo ha affermato il Tribunale di Brescia il 2 dicembre 2021, nel regime del D.L. 118/2021. Il creditore non può quindi sostenere che le misure operino prima, ma l’impresa non può pretendere protezione per il periodo anteriore.

Il termine per il ricorso è perentorio, ma la domanda può essere riproposta. Il Tribunale di Genova, il 13 marzo 2023, ha qualificato perentorio il termine dell’art. 19 e ha ammesso, per economia processuale, l’esame della domanda subordinata di nuove misure con effetto dal momento della loro concessione. Il Tribunale di Trani, il 21 marzo 2022, nel regime precedente, ha collegato al tardivo deposito il rigetto della conferma senza udienza, l’inefficacia della protezione e la cancellazione della pubblicazione.

La revoca per violazione dei doveri di collaborazione richiede comportamenti concreti. Il Tribunale di Brescia, il 30 settembre 2024, ha revocato le misure di un imprenditore che non aveva avviato alcuna trattativa concreta e non aveva trasmesso all’esperto la documentazione richiesta, richiamando gli artt. 4 e 16 CCII. È un limite per il creditore, che deve provare quei comportamenti, ma anche un monito per l’impresa.

Il nodo della compatibilità per l’impresa minore

C’è un punto delicato, che il creditore potrebbe sfruttare. L’art. 19, comma 2, lett. d), richiede che con il ricorso si depositi un progetto di piano di risanamento, un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative. Per l’impresa minore, l’istanza alla camera non richiede il progetto di piano (la lett. b dell’art. 17, comma 3, non è richiamata). Ma l’art. 19 si applica “in quanto compatibile”, e non è chiaro fino a che punto la regola del comma 2 si adatti all’impresa minore. Il Tribunale di Bergamo, il 15 febbraio 2022, nel regime del D.L. 118/2021, ha ritenuto indispensabile il piano finanziario semestrale per valutare la serietà dell’iniziativa. Per prudenza, conviene depositare con il ricorso un piano finanziario semestrale anche se l’istanza alla camera non lo richiedeva.

Lo stesso art. 19, comma 2, lett. f), chiede l’accettazione dell’esperto nominato ai sensi dell’art. 13, commi 6, 7 e 8, cioè dalla commissione. Per l’impresa minore l’esperto è nominato dal segretario generale ai sensi dell’art. 25-quater, comma 2. Nel ricorso conviene esplicitare questo passaggio, per non lasciare al creditore lo spazio per sostenere che manchi un requisito.

La tua contromossa

La contromossa chiave è preparare il ricorso al tribunale prima di presentare l’istanza alla camera, in modo da depositarlo il giorno stesso o il giorno dopo la pubblicazione. In concreto:

  • individua il tribunale competente ai sensi dell’art. 27 e verifica che sia coerente con la sede su cui si basa la camera;
  • prepara il prospetto delle soglie, il piano finanziario semestrale e la documentazione della sede;
  • segna in agenda il termine dei venti giorni per la pubblicazione del numero di ruolo;
  • collabora con l’esperto in modo documentato, trasmettendo subito quanto richiesto.

Ricorda infine che, secondo l’art. 9, comma 1, CCII, la sospensione dei termini nel periodo feriale (che di norma va dal 1° al 31 agosto) non si applica ai procedimenti disciplinati dal codice, salvo diversa previsione: i termini della composizione negoziata corrono anche in agosto.

Le pronunce che ti proteggono

Trib. Salerno 4 febbraio 2022, Trib. Roma 6 ottobre 2022, Trib. Milano 5 agosto 2022, Trib. Brescia 2 dicembre 2021, Trib. Genova 13 marzo 2023, Trib. Brescia 30 settembre 2024, Trib. Bergamo 15 febbraio 2022, Trib. Trani 21 marzo 2022. Va precisato che diverse di queste pronunce sono state rese nel regime del D.L. 118/2021, prima che la disciplina confluisse nel CCII e fosse modificata dal D.Lgs. 136/2024; i principi sono in larga parte ancora utili, ma vanno letti alla luce del testo vigente.

La partita giocata: tre simulazioni mossa contro mossa

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi reali.

Simulazione 1: istanza alla camera della residenza

Ipotesi: impresa individuale con sede iscritta nella provincia A, titolare residente nella provincia B. Attivo 186.300 €, ricavi dell’ultimo esercizio 163.700 €, debiti complessivi 287.450 €, di cui 41.820 € verso un fornitore con decreto ingiuntivo esecutivo e pignoramento presso terzi sul conto corrente.

  • Il titolare presenta l’istanza sulla piattaforma selezionando la camera della provincia B. Istanza e accettazione dell’esperto sono pubblicate nel registro delle imprese martedì 13 ottobre 2026.
  • Il ricorso al tribunale (provincia A, sede dell’impresa) deve essere depositato entro mercoledì 14 ottobre; la richiesta di pubblicazione del numero di ruolo entro lunedì 2 novembre 2026.
  • Il fornitore si costituisce e solleva l’errore: la camera ricevente non è quella della sede iscritta, e quindi il segretario generale che ha nominato l’esperto non era quello previsto dall’art. 25-quater, comma 2. Cita per analogia Trib. Verona 25 novembre 2022.
  • Contromossa possibile: se l’errore emerge prima della pubblicazione, si ripresenta subito l’istanza alla camera giusta. Se emerge dopo, si valuta con l’esperto e il segretario generale come procedere, tenendo conto del limite annuale dell’art. 17, comma 9, CCII in caso di archiviazione. Il punto è che l’errore costa al debitore tempo e protezione, mentre al fornitore non costa quasi nulla: il pignoramento può ripartire appena le misure cadono.

Simulazione 2: sede trasferita sei mesi prima

Ipotesi: S.r.l. con sede legale trasferita dalla provincia C alla provincia D, con iscrizione nel registro il 30 aprile 2026. Ricavi 178.400 €, debiti 412.900 €, attivo 241.600 €. Istanza presentata il 7 ottobre 2026 alla camera della provincia D.

  • La banca, creditrice per 156.300 €, contesta che il trasferimento sia avvenuto entro l’anno e chiede che la competenza del tribunale per le misure sia radicata nella provincia C.
  • Contromossa: il debitore cita Trib. Brescia 7 ottobre 2025, che esclude l’applicazione dell’art. 28 alle misure della composizione negoziata, e sostiene che la camera competente è quella della sede attuale, perché l’art. 25-quater, comma 2, non pone limiti temporali.
  • La banca però non si ferma: se le trattative falliscono e la società deposita un ricorso per concordato minore o per concordato semplificato nella provincia D, potrà invocare la regola dell’irrilevanza del trasferimento nell’anno (Cass. Sez. I n. 9730/2023) per sostenere la competenza del tribunale della provincia C.
  • Per il debitore, la strategia è preparare l’uscita tenendo conto di questo rischio: se lo strumento successivo va depositato entro l’anno dal trasferimento, conviene valutare la competenza del vecchio tribunale.

Simulazione 3: impresa al limite delle soglie

Ipotesi: S.n.c. con ricavi di 187.300 € (esercizio 2023), 214.900 € (2024) e 176.200 € (2025); attivo sempre sotto i 300.000 €; debiti 468.700 €, di cui 92.400 € di mutuo a lungo termine non scaduto.

  • La società presenta l’istanza come impresa minore. La banca mutuante, che conosce i dati dai bilanci, contesta che nel 2024 i ricavi superavano i 200.000 €.
  • Se il tribunale accoglie la tesi che i requisiti devono ricorrere in ciascuno dei tre esercizi, l’impresa non è minore: l’esperto andava nominato dalla commissione e non dal segretario generale. La banca chiede la revoca delle misure richiamando Trib. Verona 25 novembre 2022.
  • Contromossa: verificare in anticipo l’interpretazione del requisito con il proprio consulente e, nel dubbio, usare il percorso ordinario. Se il debito avesse superato i 500.000 € includendo il mutuo, l’argomento della banca sarebbe stato ancora più forte. Il calcolo delle soglie, fatto prima, vale più di qualsiasi difesa fatta dopo.

Quando all’avversario conviene trattare

Fin qui abbiamo visto il creditore all’attacco. Ma il creditore razionale non attacca per principio: attacca quando gli conviene, e tratta quando trattare gli rende di più. Capire quando la sua convenienza si sposta è la parte più utile di tutta la partita.

Primo momento: quando la competenza è inattaccabile. Se la visura è in ordine, la sede coincide con il centro decisionale, le soglie sono rispettate con margine e il ricorso è stato depositato nei termini, il creditore sa che una contestazione non porterebbe nulla. A quel punto la sua attenzione si sposta sul tavolo: cosa può ottenere dall’accordo? Un’impresa che ha giocato d’anticipo sulla competenza si siede al tavolo in una posizione molto più forte.

Secondo momento: quando le misure vengono confermate. Con l’ordinanza di conferma, il creditore sa che per un periodo tra trenta e centoventi giorni (art. 19, comma 4) le sue azioni esecutive sono bloccate. Il suo calcolo diventa: meglio aspettare la scadenza e riprendere l’esecuzione, o accettare ora una proposta? Se l’esecuzione rende poco (beni di scarso valore, conti con saldi bassi, crediti verso terzi incerti), la trattativa diventa conveniente.

Terzo momento: quando l’alternativa è la liquidazione controllata. L’art. 25-quater, comma 4, consente all’impresa di chiedere la liquidazione controllata dei beni. Per il creditore chirografario, una liquidazione significa di solito tempi lunghi e percentuali basse, dopo i creditori privilegiati e le spese di procedura. Quando l’impresa dimostra in modo credibile che, senza accordo, la strada è la liquidazione, il creditore ha un motivo concreto per preferire un accordo con un pagamento parziale o dilazionato.

Quarto momento: quando l’esperto prende posizione. L’esperto, ai sensi dell’art. 17, comma 5, CCII, convoca le parti e propone strategie di intervento. Se l’esperto ritiene concrete le prospettive di risanamento e lo dice al tavolo, il creditore sa che anche il tribunale ne terrà conto. È il momento in cui la sua resistenza tende a ridursi.

Quinto momento: quando l’accordo produce effetti utili anche per lui. L’art. 25-quater, comma 3, prevede tre forme di accordo: il contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità aziendale, l’accordo con il contenuto dell’art. 62 e l’accordo sottoscritto anche dall’esperto con gli effetti dell’art. 25-bis, comma 5. Per il creditore che vuole certezze, un accordo firmato dall’esperto, che dà atto della coerenza del piano, è più rassicurante di un’esecuzione incerta.

Il creditore è meno disposto a trattare in due situazioni: quando ha una garanzia reale capiente, perché il suo incasso è comunque protetto; e quando percepisce irregolarità nella procedura, perché pensa di poter far cadere le misure. Per questo la regolarità della competenza non è un tema formale: è la condizione che rende la trattativa conveniente per l’altra parte.

La partita in tabella

La tabella riassume le mosse esaminate, il vincolo che limita il creditore e la contromossa del debitore. Le finestre temporali indicate si riferiscono ai termini dell’art. 19 CCII e alle fasi del percorso; dove la legge non fissa un termine, la tabella lo dice.

Mossa del creditore Termine o condizione che lo vincola Contromossa del debitore Finestra utile
Istanza presentata alla camera sbagliata Deve provare la discordanza tra camera ricevente e sede iscritta; nessun sindacato del giudice sugli atti amministrativi del segretario generale (Trib. Roma 8/8/2025) Verifica della visura e della circoscrizione camerale prima dell’istanza; correzione immediata Prima della pubblicazione di istanza e accettazione
Eccezione della sede trasferita nell’anno Art. 28 non applicabile alle misure (Trib. Brescia 7/10/2025) Istanza alla camera della sede attuale; pianificazione dell’uscita tenendo conto di Cass. 9730/2023 Al momento dell’istanza e prima dello strumento successivo
Sede legale fittizia o di domiciliazione Doppia prova: luogo diverso e riconoscibilità per i terzi (App. Torino 24/2/2026) Allineare sede e centro decisionale; documentare il COMI nel ricorso Prima dell’istanza; nel ricorso ex art. 19
Impresa individuale: sede contro residenza Art. 27 c.3 lett. a): conta la sede iscritta, non la residenza Sede aggiornata e coincidente con l’attività; dati distinti nel modello Prima dell’istanza
Contestazione delle soglie dell’impresa minore Deve provare il superamento con i dati dei tre esercizi antecedenti Prospetto delle soglie; nel dubbio, percorso ordinario con la commissione Prima dell’istanza
Attacco alle misure per tardività Termine perentorio, domanda riproponibile (Trib. Genova 13/3/2023) Ricorso pronto prima della pubblicazione Entro il giorno successivo alla pubblicazione; numero di ruolo entro 20 giorni
Attacco per mancata collaborazione Deve provare comportamenti concreti (Trib. Brescia 30/9/2024) Collaborazione documentata con l’esperto Per tutta la durata delle trattative
Prosecuzione dell’esecuzione nonostante le misure Competenza del giudice dell’esecuzione (Trib. Milano 5/8/2022) Eccezione davanti al giudice dell’esecuzione Appena l’esecuzione viene proseguita

Le domande di chi deve scegliere la camera

La camera competente è quella della mia residenza o quella della sede dell’impresa?
È quella della sede dell’impresa. L’art. 25-quater, comma 2, CCII parla di sede legale dell’impresa. Per l’imprenditore individuale, anche l’art. 27, comma 3, lett. a), CCII fa riferimento alla sede risultante dal registro delle imprese, non alla residenza.

Ho la sede legale in una provincia e il negozio in un’altra: quale camera scelgo?
Quella della sede legale. Le unità locali non spostano la competenza della camera. Ricorda però che il tribunale per le misure si individua con l’art. 27, che guarda al centro degli interessi principali: se la direzione dell’impresa si trova davvero dove c’è il negozio, il tema va affrontato nel ricorso.

Ho trasferito la sede quattro mesi fa: devo rivolgermi alla vecchia camera?
No, per la composizione negoziata conta la sede attuale. Il Tribunale di Brescia (7 ottobre 2025) ha escluso l’applicazione dell’art. 28 alle misure protettive. Ma se dopo la composizione negoziata depositi un ricorso per uno strumento giudiziale, la regola del trasferimento nell’anno può tornare in gioco.

Chi nomina l’esperto per la mia impresa sotto soglia?
Il segretario generale della camera di commercio a cui presenti l’istanza. Non c’è la commissione regionale prevista per le imprese più grandi: l’art. 25-quater, comma 5, non richiama i commi 6, 7 e 8 dell’art. 13.

Un creditore può impedire la nomina dell’esperto contestando la camera?
Non direttamente. La nomina è un atto amministrativo e il giudice interviene solo nei casi previsti dalla legge (Trib. Roma 8 agosto 2025, sull’archiviazione). Il creditore può però contestare la regolarità del percorso nel procedimento sulle misure protettive, chiedendone la revoca, ed entro tre giorni dalla convocazione può presentare osservazioni sull’indipendenza dell’esperto (art. 17, comma 6, CCII, in quanto compatibile).

Se sbaglio la camera, perdo tutto?
Non necessariamente, ma rischi la revoca delle misure. Nel caso di Trib. Verona 25 novembre 2022 l’errore sul canale di nomina ha giustificato la revoca de plano. E se l’istanza viene archiviata, non puoi presentarne una nuova prima di un anno (art. 17, comma 9, CCII), salvo il regime particolare previsto quando l’archiviazione è chiesta dall’imprenditore entro due mesi dall’accettazione dell’esperto.

I paletti fissati dai giudici

Una premessa di metodo. Le pronunce sulla composizione negoziata sono quasi tutte di merito, molte rese nel regime del D.L. 118/2021, e spesso vengono pubblicate senza numero, solo con la data. Non risultano pronunce pubblicate specificamente dedicate alla competenza della camera di commercio per le imprese sotto soglia. Di seguito i riferimenti verificati, organizzati per mossa del creditore che limitano o sostengono.

Sulla camera sbagliata e sulla natura del percorso

  1. Trib. Roma, 8 agosto 2025 (massimario CCIAA Prato-Pistoia, ed. 2026). Il provvedimento di archiviazione del segretario generale è espressione di una funzione amministrativa e non è sindacabile dal giudice ordinario, il cui intervento è limitato ai casi tassativi (conferma delle misure, autorizzazioni). Rilevanza: il creditore non può contestare gli atti della camera con un’azione autonoma, ma solo nei procedimenti previsti.

  2. Trib. Salerno, 4 febbraio 2022 (massimario Prato-Pistoia). Per le misure protettive e cautelari è competente il tribunale del luogo della sede principale dell’impresa, non quello dove pendono le esecuzioni. Rilevanza: limita la scelta del giudice da parte del creditore.

  3. Trib. Roma, 6 ottobre 2022 (massimario Prato-Pistoia). La competenza sulla conferma delle misure spetta al tribunale della sede dell’impresa e non al giudice dove pende già una causa cautelare. Rilevanza: rafforza il principio precedente.

Sulla sede trasferita

  1. Trib. Brescia, 7 ottobre 2025 (massimario Prato-Pistoia). La competenza sulla conferma delle misure ex art. 19 si determina solo con l’art. 27 CCII, anche in caso di trasferimento della sede entro l’anno; l’art. 28 non si applica perché non richiamato e perché collocato nel titolo dedicato agli strumenti giudiziali. Rilevanza: neutralizza l’eccezione del trasferimento recente nella composizione negoziata.

  2. Cass. Sez. I, 12 aprile 2023, n. 9730 (massimario Prato-Pistoia). Il concordato semplificato è una procedura concorsuale e, ai fini della competenza, è irrilevante il trasferimento della sede nell’anno precedente il ricorso, in linea con l’art. 28 CCII. Rilevanza: è l’arma del creditore per la fase successiva alla composizione negoziata.

Sulla sede fittizia

  1. Trib. Lucca, 9 dicembre 2022 (massimario Prato-Pistoia). Il tribunale delle misure è quello del centro degli interessi principali, dove si compiono le scelte gestionali; è irrilevante la sede indicata in un contratto di domiciliazione. Rilevanza: il creditore può far valere la sede effettiva per il tribunale.

  2. App. Torino, Sez. I civ., 24 febbraio 2026 (EC News, 9 giugno 2026). La presunzione dell’art. 27, comma 3, è relativa; chi vuole superarla deve provare sia la gestione abituale in un luogo diverso sia la riconoscibilità di quel luogo da parte dei terzi. Rilevanza: fissa l’onere della doppia prova a carico di chi contesta la sede.

  3. Cass., 16 febbraio 2026, n. 3409 (richiamata in EC News, 9 giugno 2026). Valorizza come elementi per superare la presunzione il luogo di approvazione del bilancio e il domicilio di soci e amministratori, conoscibili dai terzi. Rilevanza: indica quali dati il creditore cercherà.

  4. Cass., 29 luglio 2025, n. 21865 (richiamata nello stesso contributo). Conforme alla precedente sugli elementi di fatto rilevanti. Rilevanza: conferma che si tratta di un orientamento consolidato.

  5. Trib. Napoli, 18 febbraio 2025, n. 185 (richiamata nello stesso contributo). Rilevano il luogo delle decisioni amministrative essenziali, la residenza di soci e amministratore, il luogo dell’attività e dei dipendenti. Rilevanza: offre una lista di controllo utile al debitore per documentare la propria sede.

Sul requisito soggettivo dell’impresa minore

  1. Trib. Verona, 25 novembre 2022 (massimario Prato-Pistoia). L’avvio scorretto della composizione negoziata per errore sul requisito soggettivo, con istanza di nomina rivolta al segretario della camera invece che alla commissione da parte di un’impresa sopra soglia, giustifica la revoca de plano delle misure protettive. Rilevanza: è il precedente centrale sull’errata individuazione del soggetto che nomina l’esperto.

Sulle misure protettive

  1. Trib. Brescia, 2 dicembre 2021 (massimario Prato-Pistoia, regime D.L. 118/2021). Le misure producono effetti solo dalla pubblicazione congiunta dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto. Rilevanza: delimita il periodo di protezione.

  2. Trib. Genova, 13 marzo 2023 (massimario Prato-Pistoia). Il termine per il ricorso di conferma è perentorio, ma la domanda può essere riproposta, con effetto dal momento della nuova concessione. Rilevanza: un errore di termine non chiude necessariamente la partita.

  3. Trib. Trani, 21 marzo 2022 (massimario Prato-Pistoia, regime D.L. 118/2021). Il tardivo deposito comporta il rigetto senza udienza, l’inefficacia della protezione e la cancellazione della pubblicazione. Rilevanza: mostra la conseguenza della tardività.

  4. Trib. Bergamo, 15 febbraio 2022 (massimario Prato-Pistoia, regime D.L. 118/2021). La domanda di conferma va corredata da un piano finanziario per i sei mesi successivi. Rilevanza: suggerisce prudenza all’impresa minore, che non deve allegarlo all’istanza.

  5. Trib. Brescia, 30 settembre 2024 (massimario Prato-Pistoia). Vanno revocate le misure dell’imprenditore che non avvia trattative concrete e non trasmette all’esperto la documentazione richiesta. Rilevanza: il creditore deve provare comportamenti concreti; l’impresa deve collaborare in modo documentato.

  6. Trib. Milano, 5 agosto 2022 (massimario Prato-Pistoia). La questione se un’esecuzione potesse essere iniziata o proseguita nonostante la misura spetta al giudice dell’esecuzione. Rilevanza: indica dove contestare l’esecuzione proseguita.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Giochiamo la partita accanto a te, partendo da quello che il creditore vede già: la visura, i bilanci, la Centrale dei rischi. Ecco cosa facciamo, concretamente.

  1. Verifichiamo la sede risultante dal registro delle imprese e la circoscrizione attuale della camera di commercio, tenendo conto degli accorpamenti camerali, prima che l’istanza venga presentata sulla piattaforma.
  2. Calcoliamo le soglie dell’impresa minore per ciascuno dei tre esercizi, con un prospetto documentato di attivo, ricavi e debiti (inclusi quelli non scaduti), e ti diciamo se il canale dell’art. 25-quater è sicuro o se conviene il percorso ordinario.
  3. Ricostruiamo la storia della sede: date di trasferimento, luogo delle decisioni, domicilio dell’amministratore, per prevedere le eccezioni sul trasferimento recente e sulla sede fittizia.
  4. Distinguiamo, per l’impresa individuale, sede e residenza, e verifichiamo che i dati del modello siano coerenti con il registro.
  5. Prepariamo il ricorso al tribunale competente ai sensi dell’art. 27 prima della pubblicazione, con piano finanziario semestrale e documentazione della sede, per depositarlo nei termini dell’art. 19.
  6. Presidiamo le scadenze: deposito del ricorso, pubblicazione del numero di ruolo entro venti giorni, udienza di conferma.
  7. Rispondiamo in udienza alle contestazioni del creditore su camera, soglie e sede, con le pronunce pertinenti.
  8. Analizziamo le mosse già fatte dal creditore (decreti ingiuntivi, pignoramenti, ipoteche) per capire dove la sua convenienza si sposta verso la trattativa.
  9. Prepariamo l’uscita dalla composizione negoziata: concordato minore, liquidazione controllata o concordato semplificato, valutando in anticipo il tribunale competente.
  10. Contestiamo le esecuzioni proseguite in violazione delle misure davanti al giudice dell’esecuzione competente.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: conoscere il percorso dalla parte di chi conduce le trattative permette di prevedere come l’esperto e il segretario generale valuteranno l’istanza, quali documenti chiederanno e dove un creditore cercherà il punto debole. Accanto a questa, la qualifica di Gestore della crisi e fiduciario OCC è decisiva per l’uscita più frequente dell’imprenditore minore: il concordato minore e la liquidazione controllata. E la qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea, se la questione della competenza dovesse arrivare all’ultimo grado.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso: i commercialisti calcolano le soglie e ricostruiscono la situazione economica, gli avvocati costruiscono la strategia processuale e la trattativa. La convenienza del creditore, del resto, è materia da commercialista quanto da avvocato.

In chiusura

La domanda del titolo ha una risposta breve: è competente la camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, e il suo segretario generale nomina l’esperto. Ma la risposta utile è più lunga, perché ogni elemento di quella frase (sede legale, ambito territoriale, impresa minore, segretario generale) è un punto su cui il creditore può costruire una contestazione. Nella composizione negoziata non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti.

Lo Studio Monardo affronta questa materia con le competenze che servono proprio qui: quella di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, per il percorso camerale e le trattative; quella di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, per le procedure di sovraindebitamento che chiudono il percorso dell’imprenditore minore; quella di cassazionista, per seguire l’eventuale contenzioso fino all’ultimo grado.

📩 Prima di presentare l’istanza o di rispondere alla contestazione di un creditore, contattaci: trovi indirizzo, telefono ed email dello Studio al termine di questo articolo.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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