Quali Documenti Servono Per Una Procedura Familiare Di Sovraindebitamento?

Una famiglia che decide di affrontare insieme i debiti, con un’unica domanda al tribunale, si trova quasi sempre davanti alla stessa domanda pratica: che cosa dobbiamo portare? La risposta onesta è che non esiste un elenco unico di documenti valido per tutte le famiglie: il fascicolo cambia a seconda di chi siete, di come siete legati e di dove nascono i vostri debiti. Due coniugi entrambi lavoratori dipendenti, che chiedono un piano di ristrutturazione del consumatore, non devono produrre le stesse carte di una coppia in cui uno dei due ha la partita IVA. Due conviventi di fatto devono dimostrare un vincolo che per i coniugi risulta già dall’anagrafe. Una madre pensionata senza alcun margine di reddito, che entra in una liquidazione controllata familiare insieme al figlio, ha bisogno di documenti diversi da quelli del figlio che, al contrario, qualcosa ai creditori può dare.

Facciamo tre esempi lampo. Se siete coniugi consumatori, il cuore del fascicolo sarà l’elenco dei creditori di ciascuno e la prova delle entrate dell’intero nucleo. Se uno di voi ha o ha avuto una partita IVA, entrano in gioco scritture contabili, dichiarazioni IVA e una procedura diversa. Se avete la casa e il mutuo cointestati, il documento decisivo diventa la prova di essere in regola con le rate, perché da quello dipende la possibilità di continuare a pagarle normalmente.

Questo articolo chiude il nostro percorso sulle procedure familiari previste dall’art. 66 del Codice della crisi e si occupa solo dei documenti, profilo per profilo. Troverai sei sezioni: coniugi entrambi consumatori; familiare con partita IVA o ex imprenditore; conviventi di fatto e uniti civilmente; familiare incapiente nella liquidazione controllata familiare; famiglia con casa e mutuo cointestati; familiare garante.

Perché ce ne occupiamo con questo livello di dettaglio? Perché il fascicolo documentale è esattamente ciò che il gestore della crisi deve verificare e attestare per legge: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, quindi conosce dall’interno il punto di vista di chi riceve le carte e deve dichiararne completezza e attendibilità. Sa quali vuoti rallentano una domanda familiare e quali la rendono inammissibile.

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Le regole comuni a tutte le famiglie

Prima di entrare nei profili, conviene fissare una volta sola le regole che valgono per tutti. I profili, più avanti, rimanderanno a questa parte.

La norma di partenza: l’art. 66 CCII. Secondo il testo vigente dopo il D.Lgs. 136/2024, i membri della stessa famiglia possono presentare un’unica domanda per accedere a una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi oppure quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. Le due condizioni sono alternative: basta una delle due. Ne derivano subito due famiglie di documenti: quelli che provano la convivenza e quelli che provano l’origine comune.

Chi è “famiglia”. Il comma 2 considera membri della stessa famiglia, oltre al coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76. Il legame va provato con documenti anagrafici o di stato civile: stato di famiglia, certificato di residenza, estratto dell’atto di matrimonio o del registro delle unioni civili, documentazione della convivenza di fatto.

Le masse restano separate. Il comma 3 dice in modo secco che le masse attive e passive rimangono distinte. È la regola che più condiziona il fascicolo: anche se la domanda è unica, ogni membro deve documentare il proprio attivo e il proprio passivo come se presentasse una domanda da solo. Un elenco unico e indistinto dei debiti “della famiglia” è il primo errore da evitare. I debiti cointestati (un prestito firmato da entrambi, un mutuo in comune) vanno indicati nelle masse di ciascuno dei coobbligati, con l’avvertenza che si tratta della stessa obbligazione solidale.

Il coordinamento e la competenza. Se i familiari presentano domande separate, il comma 4 affida al giudice il compito di coordinarle, e la competenza spetta al giudice adito per primo. Il comma 5 stabilisce che il compenso dell’OCC si ripartisce tra i membri della famiglia secondo un criterio proporzionale: per questo l’OCC avrà bisogno di dati separati per ciascuno.

Quale procedura, quali documenti. La procedura familiare non è una procedura a sé: è un modo di accedere insieme a una delle procedure ordinarie, e i documenti sono quelli richiesti da quella procedura. In sintesi:

  • per il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, l’art. 67, comma 2, chiede l’elenco di tutti i creditori con le somme dovute e le cause di prelazione, la consistenza e composizione del patrimonio, gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l’indicazione di stipendi, pensioni, salari e altre entrate del debitore e del nucleo familiare, con quanto occorre al mantenimento della famiglia;
  • per il concordato minore, l’art. 75 chiede in più bilanci, scritture contabili e fiscali obbligatorie, dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre anni precedenti, una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria e l’elenco dei creditori con il loro domicilio digitale;
  • per la liquidazione controllata, il ricorso viene corredato della documentazione di carattere generale prevista dal codice (i tribunali richiamano l’art. 39 CCII), e l’apertura su domanda del debitore persona fisica richiede l’attestazione dell’OCC che sia possibile acquisire attivo da distribuire (art. 268, comma 3);
  • per l’esdebitazione dell’incapiente, l’art. 283, comma 3, chiede l’elenco dei creditori con importi e indirizzi PEC, gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e la documentazione delle entrate del debitore e del nucleo familiare.

La relazione dell’OCC. In ogni procedura alla domanda va allegata la relazione dell’organismo, che per il consumatore (art. 68, comma 2) deve indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore, le ragioni dell’incapacità di adempiere, la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione e i costi presunti della procedura. La Cassazione ha chiarito, con l’ordinanza della Prima Sezione n. 28576/2025, che la relazione dell’OCC è un requisito di ammissibilità. Nella procedura familiare la relazione deve dare conto della posizione di ciascun membro: le cause dell’indebitamento possono essere diverse per i due coniugi, e così la diligenza.

Il merito creditizio misurato sul nucleo. L’art. 68, comma 3, chiede all’OCC di indicare se i finanziatori hanno valutato il merito creditizio tenendo conto del reddito disponibile, dedotto quanto serve per un dignitoso tenore di vita, e fissa come misura idonea l’assegno sociale moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE corrispondente al numero dei componenti del nucleo. Ecco perché lo stato di famiglia non è un documento accessorio: è il dato che determina il moltiplicatore.

Il quadro della riscossione. Entro sette giorni dall’incarico l’OCC informa l’agente della riscossione e gli uffici fiscali, anche degli enti locali, che entro quindici giorni comunicano il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti (art. 68, comma 4). Per una famiglia significa che ciascun membro deve fornire il proprio codice fiscale e, se li ha, gli estratti di ruolo o i prospetti dei carichi: la risposta degli uffici arriva per ciascun contribuente, non per la famiglia.

La qualità di consumatore. Dopo il correttivo, l’art. 2, comma 1, lettera e) definisce consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta e che accede agli strumenti di regolazione per debiti contratti in tale qualità. Ogni membro della famiglia, quindi, deve poter dimostrare l’origine dei propri debiti: è il presupposto che decide quale procedura si apre per tutti.

Se siete coniugi entrambi consumatori: il piano del consumatore unico

La tua situazione

Siete sposati, vivete sotto lo stesso tetto, lavorate entrambi come dipendenti o uno dei due è pensionato o temporaneamente senza lavoro. Nessuno di voi ha una partita IVA, né l’ha avuta in passato con debiti ancora aperti. I debiti sono prestiti personali, finanziamenti per l’auto o per l’arredamento, carte revolving, qualche cessione del quinto, magari bollette e tributi locali arretrati. Alcuni li avete firmati insieme, altri sono solo di uno dei due. Volete presentare un solo piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Per chi è nella tua posizione, è il profilo più lineare dei sei, ma proprio perché sembra semplice è quello dove si sottovalutano più spesso i dettagli.

Cosa cambia per te

La regola più importante è che il piano è unico, ma il fascicolo è doppio: ogni coniuge deve documentare la propria massa attiva e passiva in modo completo, perché la legge le tiene distinte. La convivenza fa da presupposto per la domanda congiunta e, per i coniugi, si prova con documenti anagrafici e di stato civile.

Documenti comuni (una copia per il nucleo):
– certificato di stato di famiglia e certificato di residenza (attestano la convivenza e il numero dei componenti, che determina il parametro ISEE usato dall’OCC);
– estratto per riassunto dell’atto di matrimonio, con l’indicazione del regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni): serve all’OCC per capire a chi appartengono i beni acquistati durante il matrimonio;
– prospetto delle spese mensili del nucleo, con giustificativi (canone di locazione o rata del mutuo, utenze, scuola, spese mediche ricorrenti, trasporti);
– documentazione di eventuali figli a carico non autosufficienti, se conviventi;
– documenti relativi ai debiti cointestati (contratto, piano di ammortamento, ultimo estratto con il residuo).

Documenti propri di ciascun coniuge (uno per massa):
– elenco di tutti i creditori, con importo, causa del credito ed eventuali prelazioni;
– dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (modello 730 o Redditi PF) o, se non dovute, le Certificazioni Uniche;
– ultime buste paga o cedolini della pensione;
– estratti dei conti correnti e dei libretti intestati, anche cointestati;
– elenco dei beni: immobili (visure catastali), veicoli (visura PRA), partecipazioni, polizze con valore di riscatto;
– elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (vendite, donazioni, costituzione di fondi patrimoniali, rinunce);
– contratti di finanziamento e di cessione del quinto, con i conteggi estintivi aggiornati;
– estratto di ruolo o prospetto dei carichi presso l’agente della riscossione;
– eventuali atti di precetto, pignoramenti, decreti ingiuntivi notificati.

Documenti sull’origine comune. Per i coniugi conviventi la convivenza basta, quindi l’origine comune non è necessaria come presupposto. È però utile documentarla se esiste (un finanziamento cointestato da cui è partita la spirale, una perdita di lavoro che ha colpito il reddito familiare), perché l’OCC deve ricostruire le cause dell’indebitamento di ciascuno e la storia comune aiuta a spiegarle in modo coerente.

I numeri

Il dato che l’OCC calcolerà per primo è la soglia del dignitoso tenore di vita prevista dall’art. 68, comma 3. Con l’assegno sociale 2026 nella misura provvisoria di 7.101,12 € annui e il parametro della scala di equivalenza ISEE per tre componenti (2,04, valore del D.P.C.M. 159/2013 da verificare sul testo ufficiale), la soglia annua è di 14.486,28 €, cioè circa 1.114 € al mese su tredici mensilità. Per una coppia senza figli (parametro 1,57) la soglia scende a 11.148,76 € annui.

Facciamo un’ipotesi: lui ha un netto di 1.712 € al mese, lei un part-time da 893 €. Il reddito del nucleo è di 2.605 € al mese. Se le spese documentate ammontano a 1.983 €, il margine disponibile è di 622 € al mese. Se quel margine si regge su un prospetto di spese senza giustificativi, l’OCC non potrà attestarne l’attendibilità e il giudice potrà chiedere integrazioni. Ogni voce di spesa indicata nel prospetto deve avere una prova.

Il regime patrimoniale merita qualche riga in più, perché è il punto in cui la separazione delle masse incontra il diritto di famiglia. Se siete in comunione legale, i beni acquistati durante il matrimonio appartengono a entrambi anche quando l’atto è intestato a uno solo: l’auto comprata dal marito, il conto deposito aperto dalla moglie con i risparmi comuni. L’OCC dovrà ripartirne il valore tra le due masse, e per farlo gli servono l’estratto di matrimonio con le annotazioni e i documenti di acquisto con la data. Se siete in separazione dei beni, ogni bene appartiene all’intestatario, ma va comunque spiegato chi ha pagato che cosa quando un bene di uno è stato finanziato con i redditi dell’altro. In entrambi i casi è utile allegare l’eventuale convenzione matrimoniale e, se esiste, l’atto costitutivo di un fondo patrimoniale: i beni del fondo e i loro frutti, nella liquidazione controllata, restano esclusi salvo quanto prevede l’art. 170 c.c. (art. 268, comma 4, lettera c), ma la costituzione del fondo negli ultimi cinque anni è anche un atto di straordinaria amministrazione da dichiarare.

Infine, conviene allegare un breve prospetto riassuntivo per ciascun coniuge: totale dei debiti personali, quota dei debiti comuni, attivo, reddito mensile. È il documento che il giudice legge per primo, e che rende immediatamente visibile la separazione delle masse.

I rischi specifici

Il rischio principale, per chi è nella tua posizione, è presentare un unico elenco di creditori “di famiglia” senza distinguere di chi è ciascun debito. Ne derivano problemi a catena: l’OCC non può verificare la massa passiva di ciascuno, il giudice non può controllare che il piano rispetti la separazione delle masse, i creditori non capiscono su quale patrimonio saranno soddisfatti. Il Tribunale di Milano, nella sentenza n. 851/2025 pubblicata il 17 novembre 2025, ha chiesto al liquidatore di predisporre un prospetto dell’attivo e del passivo riferibile a ciascun coniuge proprio perché dal ricorso e dall’attestazione non risultava chiaro.

Gli altri errori tipici sono:
– dimenticare le dichiarazioni dei redditi del coniuge che ha redditi bassi o nulli (servono comunque a documentare l’assenza di reddito);
– omettere il regime patrimoniale, così che l’OCC non sa se l’auto intestata a uno dei due ricade nella comunione;
– inserire il debito cointestato solo nella massa di chi paga materialmente le rate;
– non segnalare gli atti di straordinaria amministrazione del coniuge “meno indebitato”, come la vendita di un bene ai genitori tre anni prima;
– produrre buste paga vecchie di mesi, che non rispecchiano la situazione al momento della domanda.

Le mosse giuste

  1. Costruite due cartelle, una per coniuge, prima di costruire quella comune. È il modo più semplice per rispettare la separazione delle masse senza doverla ricostruire dopo.
  2. Chiedete subito i documenti anagrafici aggiornati (stato di famiglia, residenza, estratto di matrimonio) e verificate che la composizione del nucleo sia quella reale.
  3. Raccogliete i conteggi estintivi di tutti i finanziamenti, comprese le cessioni del quinto: l’art. 67, comma 3, consente di ristrutturarle, ma l’OCC deve conoscerne residuo e condizioni.
  4. Ricostruite la storia di ciascun debito con le date di sottoscrizione e la finalità: serviranno per la relazione sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza.
  5. Fate verificare il fascicolo da chi conosce il lavoro dell’OCC prima di depositarlo. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, esamina il fascicolo con gli stessi criteri di completezza e attendibilità che l’organismo dovrà attestare.

Giurisprudenza dedicata

Due provvedimenti recenti mostrano come i tribunali trattano le domande familiari dei consumatori. Il Tribunale di Treviso, con la sentenza di omologazione del 6 febbraio 2026 (procedimento n. 297-1/2025), ha qualificato come domanda unica ai sensi dell’art. 66 il ricorso di madre e figlia conviventi, consumatrici e lavoratrici subordinate, dando atto del deposito della documentazione richiesta dagli artt. 67 e 68. Il Tribunale di Como, con il decreto del 6 febbraio 2026 (R.G. 191-1/2025), ha ammesso un piano familiare di tre familiari conviventi con origine comune del sovraindebitamento, dopo aver verificato la qualità di consumatori e l’assenza delle cause ostative dell’art. 69, e ha dato atto della relazione dell’OCC con l’attestazione di completezza e attendibilità della documentazione.

Infine ricorda un dato processuale: la Cassazione, con l’ordinanza della Prima Sezione n. 8875 del 9 aprile 2026, riportata nella scheda dell’art. 66 su Brocardi, ha affermato che nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore il provvedimento sull’omologazione, sia di accoglimento sia di rigetto, ha la forma della sentenza e che il reclamo contro il diniego va proposto alla Corte d’appello. Conservare con ordine il fascicolo depositato serve anche a questo: se arriva un diniego, l’impugnazione si costruisce su quei documenti.

Se uno di voi ha la partita IVA o l’ha avuta in passato

La tua situazione

Tu o tuo marito, tua moglie, tuo figlio avete una ditta individuale, una partita IVA da professionista o da artigiano, magari in regime forfettario. Oppure l’attività è chiusa da qualche anno, ma i debiti di quel periodo sono ancora lì: fornitori, IVA, contributi, un fido bancario. L’altro familiare è un consumatore puro. Volete affrontare tutto insieme. La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: la presenza di un solo familiare non consumatore sposta l’intera famiglia fuori dal piano del consumatore.

Cosa cambia per te

Secondo l’art. 66, comma 1, se uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario non si applica la sezione dedicata alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, salvo l’art. 67, comma 5 (quello sul mutuo dell’abitazione principale). In pratica la strada negoziale per tutta la famiglia diventa il concordato minore, che l’art. 74 riserva ai debitori diversi dai consumatori quando la proposta consente di proseguire l’attività o, fuori da quel caso, quando sono previste risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo. I documenti, di conseguenza, sono quelli dell’art. 75, che è molto più esigente.

Documenti comuni:
– stato di famiglia e certificato di residenza (per la convivenza) oppure i documenti dell’origine comune se non convivete;
– estratto di matrimonio con il regime patrimoniale, se siete coniugi;
– prospetto delle spese del nucleo con giustificativi;
– documenti sui debiti cointestati o garantiti reciprocamente.

Documenti propri del familiare con partita IVA:
– bilanci, se tenuti, e scritture contabili e fiscali obbligatorie degli ultimi tre anni (per il forfettario: registro dei corrispettivi o delle fatture emesse, quando tenuto, e fatture);
– dichiarazioni dei redditi, IRAP (se dovuta) e IVA dei tre anni precedenti;
– visura camerale storica (o certificato di attribuzione e chiusura della partita IVA per il professionista);
– relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’attività;
– elenco dei creditori con cause di prelazione, somme dovute e domicilio digitale (la PEC dei fornitori e delle banche);
– estratto di ruolo, situazione debitoria INPS e cassa professionale;
– se l’attività prosegue, un piano economico che mostri i flussi futuri.

Se il familiare è un professionista iscritto a una cassa (un avvocato, un geometra, un ingegnere), alla documentazione si aggiungono l’estratto della posizione contributiva presso la cassa, con l’indicazione dei contributi minimi e dei contributi in autoliquidazione non versati, e gli eventuali avvisi di addebito. Per il forfettario, che non tiene una contabilità ordinaria, l’OCC ricostruirà ricavi e costi dalle fatture e dalle dichiarazioni: conviene raccogliere le fatture emesse e ricevute degli ultimi tre anni in un’unica cartella, ordinata per anno. Se il familiare ha debiti misti, una parte contratta per l’attività e una parte come privato (il mutuo della casa, il prestito per l’auto di famiglia), la cartella va divisa in due sottocartelle: i debiti d’impresa e quelli personali, ciascuno con il contratto e lo scopo del finanziamento.

Documenti propri del familiare consumatore: gli stessi del profilo precedente (elenco creditori, redditi dei tre anni, buste paga, conti, beni, atti di straordinaria amministrazione), con l’aggiunta del domicilio digitale dei creditori, richiesto dall’art. 75.

Documenti sull’origine comune. Se non convivete (un genitore imprenditore e un figlio che vive altrove), l’origine comune diventa il presupposto. Va provata con carte che legano i debiti: la fideiussione firmata dal figlio per il fido della ditta, il finanziamento cointestato servito a sostenere l’attività, la successione ereditaria da cui derivano debiti comuni. La dottrina commenta proprio la coobbligazione solidale e la successione come casi tipici di origine comune.

I numeri

Ipotesi: un artigiano in regime forfettario con ricavi dichiarati di 41.300 € nell’ultimo anno, debiti d’impresa per 63.870 € (fornitori 21.450 €, fido bancario 27.120 €, contributi 15.300 €), e una moglie dipendente con 1.148 € netti e un prestito personale di 12.740 €. Il voto nel concordato minore si conta sulla maggioranza dei crediti ammessi (art. 79, comma 1), e la dottrina che commenta le procedure familiari indica che i creditori di ciascun debitore votano separatamente, rispettando la separazione delle masse. Se la moglie, poi, avesse prestato al marito 4.800 € per pagare un fornitore, quel credito familiare non vota e non si computa (art. 79, comma 2): va comunque indicato in elenco, perché un credito nascosto altera il calcolo delle maggioranze.

I rischi specifici

Il rischio principale è presentare la domanda come piano del consumatore, ignorando che basta un familiare non consumatore per renderlo impraticabile per tutti. Ne segue un’inammissibilità o una richiesta di riqualificazione che fa perdere mesi. Per l’ex imprenditore il rischio è ancora più sottile: chi ha chiuso l’attività non torna automaticamente consumatore per i debiti di quel periodo, perché la definizione dell’art. 2, comma 1, lettera e) guarda alla qualità in cui i debiti sono stati contratti. Allo stesso tempo, se l’impresa individuale è cancellata, la Cassazione (Prima Sezione, n. 20141 del 16 giugno 2026) ha ritenuto inammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato, e questo spinge l’ex imprenditore verso la liquidazione controllata, con documenti diversi.

Errori tipici:
– mancano le dichiarazioni IVA dell’ultimo anno di attività;
– l’elenco creditori non riporta il domicilio digitale;
– non si distingue, nella massa del familiare imprenditore, tra debiti d’impresa e debiti personali;
– manca la visura camerale storica, così che non si capisce quando l’attività è cessata;
– non si allega la prova delle risorse esterne, quando la proposta non prevede la prosecuzione dell’attività.

Le mosse giuste

  1. Prima di raccogliere i documenti, fate qualificare correttamente ogni debito come d’impresa o personale: da quella qualificazione dipende la procedura.
  2. Chiedete al commercialista la contabilità dei tre anni e le dichiarazioni IVA, anche dell’anno di chiusura.
  3. Raccogliete le PEC di tutti i creditori: per il concordato minore servono.
  4. Se l’attività è chiusa, verificate la data di cancellazione e valutate con l’avvocato se la strada sia ancora il concordato minore o la liquidazione controllata.
  5. Se ci sono risorse esterne (un familiare che mette a disposizione una somma, la vendita di un bene di un terzo), documentatele con un impegno scritto.

Giurisprudenza dedicata

Oltre alla pronuncia della Cassazione sull’imprenditore cancellato già ricordata, è utile il commento al decreto del Tribunale di Verona del 13 settembre 2023, che ha aperto una liquidazione controllata unitaria per cinque membri dello stesso nucleo: la dottrina che lo commenta ricorda che il familiare imprenditore o professionista esclude il piano del consumatore e attrae la procedura nel concordato minore, mentre l’imprenditore sopra soglia resta fuori e va coordinato. Per le domande proposte separatamente, il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 283/2025, ha affermato che per la liquidazione controllata familiare è competente il tribunale adito per primo, anche quando i familiari risiedono in circondari diversi: vale anche per le famiglie in cui una parte dei debitori ha sede d’impresa altrove.

Se siete conviventi di fatto o uniti civilmente

La tua situazione

Non siete sposati, ma vivete insieme da anni. Oppure avete costituito un’unione civile. Avete magari un figlio, un affitto in comune, un finanziamento firmato da entrambi. Per chi è nella tua posizione, la legge è chiara sull’inclusione: le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto ai sensi della legge n. 76/2016 sono membri della stessa famiglia ai fini dell’art. 66. Il problema non è il diritto, è la prova.

Cosa cambia per te

Per una coppia sposata il vincolo risulta da un estratto dell’atto di matrimonio. Per voi bisogna dimostrare due cose: l’esistenza del vincolo e, se la domanda si fonda sulla convivenza, la residenza comune.

Per le parti dell’unione civile il documento è il certificato o l’estratto dal registro delle unioni civili, da cui risulta anche il regime patrimoniale scelto. Le regole patrimoniali dell’unione civile sono modellate su quelle del matrimonio, quindi anche qui il regime (comunione o separazione) va documentato.

Per i conviventi di fatto la legge n. 76/2016 fa riferimento alla dichiarazione anagrafica per l’accertamento della stabile convivenza. Il documento da produrre è il certificato anagrafico da cui risulta la convivenza di fatto registrata, insieme al certificato di residenza e allo stato di famiglia. Se avete stipulato un contratto di convivenza, allegatelo: dice come avete organizzato i rapporti patrimoniali.

La regola più importante per voi è che la sola coabitazione, senza registrazione anagrafica della convivenza di fatto, rischia di non bastare a farvi rientrare tra i “conviventi di fatto” richiamati dall’art. 66. Se la registrazione manca, conviene regolarizzarla prima della domanda o fondare la domanda sull’origine comune, documentandola.

Documenti comuni:
– certificato dell’unione civile o certificato anagrafico della convivenza di fatto;
– certificato di residenza e stato di famiglia;
– eventuale contratto di convivenza;
– contratto di locazione o titolo di proprietà della casa comune;
– prospetto delle spese del nucleo con giustificativi;
– documentazione di eventuali figli conviventi.

Documenti propri di ciascuno: gli stessi del profilo dei coniugi consumatori (o di quello con partita IVA, se uno dei due la ha). Per i conviventi di fatto è particolarmente importante documentare la titolarità esclusiva dei conti e dei beni, perché in assenza di comunione legale ogni bene appartiene a chi ne risulta intestatario.

Documenti sull’origine comune: finanziamenti cointestati, garanzie reciproche, spese comuni finanziate a debito (arredamento, auto per la famiglia), con i relativi contratti.

I numeri

Il parametro ISEE si applica al nucleo anagrafico. Per una coppia convivente con un figlio, il parametro di 2,04 porta la soglia dell’art. 68, comma 3, a 14.486,28 € annui; senza la registrazione anagrafica del figlio nel nucleo, l’OCC potrebbe usare il parametro di due persone (1,57), cioè 11.148,76 €. La differenza è di 3.337,52 € all’anno: una somma che, in un piano quinquennale, cambia molto la valutazione del merito creditizio. Un certificato di stato di famiglia aggiornato vale migliaia di euro nella valutazione dell’OCC.

I rischi specifici

Il rischio principale è dare per scontata la convivenza senza averla registrata in anagrafe. Altri errori tipici:
– produrre il certificato di residenza di ciascuno senza lo stato di famiglia che li riunisce;
– confondere la convivenza “di fatto” con la semplice coabitazione tra amici o coinquilini;
– non documentare il regime patrimoniale dell’unione civile;
– attribuire beni alla coppia quando sono intestati solo a uno dei due;
– non segnalare il contratto di convivenza, che può contenere accordi sulla contribuzione alle spese.

Le mosse giuste

  1. Verificate in Comune se la convivenza di fatto risulta registrata e, se non lo è, valutate la registrazione prima della domanda.
  2. Se la convivenza non è registrata, costruite la domanda sull’origine comune, documentando i debiti condivisi.
  3. Raccogliete separatamente gli estratti conto di ciascuno, segnalando quelli cointestati.
  4. Per le unioni civili, procuratevi l’estratto con il regime patrimoniale.
  5. Documentate come contribuite alle spese comuni: bonifici ricorrenti dall’uno all’altro, un conto cointestato usato per l’affitto, le utenze intestate a uno solo ma pagate da entrambi. Sono dati che l’OCC usa per ripartire correttamente le spese di mantenimento tra le due masse.

Per chi è nella tua posizione c’è un’ulteriore attenzione, che riguarda la stabilità del legame. La procedura del consumatore dura spesso anni, e il piano si regge sulla composizione del nucleo dichiarata al momento della domanda. Se la convivenza di fatto dovesse cessare durante l’esecuzione del piano, la cessazione risulterà dall’anagrafe e andrà comunicata all’OCC, perché cambia il parametro del nucleo e, con esso, la quota di reddito necessaria al mantenimento di ciascuno. Per questo conviene che fin dall’inizio ogni convivente abbia una cartella completa e autonoma: se il percorso comune si interrompe, ciascuno deve poter proseguire con i propri documenti senza dover ricostruire tutto da capo.

Un ultimo punto riguarda i figli. Il figlio riconosciuto da entrambi i conviventi è parente in linea retta di ciascuno e, se convive, entra nel nucleo che determina il parametro ISEE. Se invece il figlio è di uno solo dei due (un figlio nato da una relazione precedente), resta comunque nel nucleo anagrafico se convive, ma il rapporto con l’altro convivente non è di parentela: l’OCC dovrà capire chi sostiene effettivamente le sue spese, e anche questo va documentato con l’eventuale provvedimento sull’assegno di mantenimento.

Giurisprudenza dedicata

Non abbiamo individuato pronunce recenti dedicate specificamente alla prova della convivenza di fatto nelle procedure familiari; segnaliamo però la sentenza del Tribunale di Udine n. 86/2025, pubblicata il 23 dicembre 2025, che ha aperto una liquidazione controllata familiare per due coniugi conviventi dando atto che il ricorso era corredato di certificati di residenza, di matrimonio e di stato di famiglia. È l’elenco “minimo” dei documenti sul vincolo che un tribunale si aspetta: per voi conviventi o uniti civilmente, l’equivalente sono il certificato di unione civile o della convivenza di fatto registrata, la residenza e lo stato di famiglia.

Se in famiglia c’è chi non può dare nulla: il familiare incapiente nella liquidazione controllata familiare

La tua situazione

Sei una madre o un padre in pensione con un assegno modesto, oppure un familiare senza lavoro, senza beni, senza alcuna prospettiva di poter restituire qualcosa. Vivi con un figlio, un fratello, un coniuge che invece un reddito ce l’ha, ed è anche lui sovraindebitato. Ti hanno detto che da solo potresti chiedere l’esdebitazione dell’incapiente, ma vi piacerebbe affrontare la crisi insieme. Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi: il correttivo ha previsto espressamente il tuo caso.

Cosa cambia per te

Secondo l’ultimo periodo dell’art. 66, comma 1, la liquidazione controllata familiare può essere chiesta anche se uno o più debitori si trovano nelle condizioni dell’art. 283 (cioè sono incapienti), purché per almeno uno di essi ricorrano i presupposti dell’art. 268, comma 3, quarto periodo, cioè l’OCC attesti che è possibile acquisire attivo da distribuire. È la regola che governa l’intero fascicolo: servono due serie di documenti con funzioni opposte. Per te, documenti che dimostrano che non c’è nulla da acquisire; per il tuo familiare, documenti che dimostrano che qualcosa da acquisire c’è.

Documenti comuni:
– stato di famiglia e certificato di residenza (prova della convivenza e numero dei componenti);
– documenti del vincolo (estratto di matrimonio, certificato di nascita per il rapporto di parentela, certificato di unione civile o di convivenza di fatto);
– prospetto delle spese del nucleo con giustificativi: nella liquidazione controllata servirà al giudice per fissare la parte di reddito esclusa dalla liquidazione, ai sensi dell’art. 268, comma 4, lettera b);
– documentazione sull’abitazione (locazione o proprietà).

Documenti propri del familiare incapiente (sulla falsariga dell’art. 283, comma 3):
– elenco dei creditori con importi e indirizzi PEC;
– elenco degli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni (o dichiarazione di non averne compiuti);
– dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o, per il pensionato che non le presenta, le Certificazioni Uniche;
– cedolino della pensione o documentazione dell’assenza di reddito (iscrizione al centro per l’impiego, eventuale indennità);
– estratti dei conti correnti;
– visure catastali e PRA negative o con i beni posseduti;
– documentazione di eventuali spese sanitarie o di assistenza.

Documenti propri del familiare capiente:
– tutti i documenti generali richiesti per il ricorso di liquidazione controllata (elenco creditori, redditi, beni, atti dispositivi, conti);
– buste paga recenti e contratto di lavoro (che indicano la stabilità della fonte di reddito);
– documentazione dei beni liquidabili (un’auto, una quota di immobile, un TFR maturato);
– tutto ciò che serve all’OCC per attestare che è possibile acquisire attivo, anche tramite azioni giudiziarie.

Documenti sull’origine comune. Se convivete, la convivenza basta. Se non convivete (il genitore anziano vive da solo e il figlio altrove), occorre provare l’origine comune: una garanzia del genitore su un debito del figlio, un’eredità con debiti, un finanziamento cointestato.

I numeri

L’art. 283, comma 2, considera incapiente anche chi ha un reddito annuo che, dedotte le spese di produzione e quanto occorre al mantenimento suo e della famiglia, non supera l’assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE. Con l’assegno sociale 2026 provvisorio (7.101,12 € annui), la soglia è di 10.651,68 € per un nucleo di una persona e di 16.723,14 € per un nucleo di due (parametro 1,57, da verificare sul D.P.C.M. 159/2013).

Ipotesi: una madre con una pensione di 612 € al mese per tredici mensilità, cioè 7.956 € annui, e debiti per 14.380 €; un figlio convivente con 1.538 € netti per tredici mensilità (19.994 € annui) e debiti per 38.915 €. La madre è largamente sotto la soglia; il figlio, se il giudice fissasse la parte esclusa dalla liquidazione in 1.251 € al mese, metterebbe a disposizione 287 € al mese, cioè 10.332 € in tre anni. È su questo surplus che l’OCC può attestare la possibilità di acquisire attivo.

Il Tribunale di Milano, nella sentenza n. 851/2025, ha fatto un ragionamento simile: ha escluso che il nucleo fosse incapiente, rilevando un surplus dei redditi da lavoro dedotte le spese di sostentamento, e ha fissato in via provvisoria versamenti mensili distinti per ciascuno dei coniugi (569,27 € per uno e 525,47 € per l’altro), rinviando la quantificazione definitiva della parte esclusa a una successiva istanza del liquidatore.

I rischi specifici

Il rischio principale, per chi è nella tua posizione, è che il fascicolo del familiare capiente non sia abbastanza solido da sostenere l’attestazione dell’OCC: senza quell’attestazione la liquidazione familiare non si apre, e l’incapiente resta senza la “porta” comune. Errori tipici:
– documentare l’incapienza in modo generico, senza la prova delle spese che si deducono;
– trascurare gli atti di straordinaria amministrazione del pensionato (una donazione di denaro al nipote, la vendita della casa di famiglia);
– confondere la liquidazione controllata familiare con l’esdebitazione dell’incapiente, che è una procedura diversa con documenti propri;
– non produrre le Certificazioni Uniche quando la dichiarazione dei redditi non è dovuta;
– non allegare l’elenco dettagliato delle spese mensili, che il Tribunale di Milano ha segnalato come mancante tra gli allegati della relazione del gestore.

Le mosse giuste

  1. Fate valutare all’OCC per prima la posizione del familiare capiente: è la condizione perché la procedura familiare si possa aprire.
  2. Documentate le spese del nucleo voce per voce: servono sia per l’incapienza dell’uno sia per la quota esclusa dell’altro.
  3. Ricostruite gli atti dispositivi di entrambi negli ultimi cinque anni.
  4. Conservate fin d’ora un archivio delle vostre entrate future: se il familiare incapiente percorrerà poi la strada dell’esdebitazione dell’art. 283, il decreto fisserà un termine entro cui presentare ogni anno la dichiarazione sulle utilità sopravvenute, a pena di revoca, e l’OCC vigilerà per tre anni. Abituarsi da subito a conservare cedolini, estratti e comunicazioni dell’ente previdenziale rende quelle dichiarazioni semplici e verificabili.
  5. Valutate con l’avvocato l’alternativa: per il solo incapiente, l’esdebitazione dell’art. 283 (accessibile una sola volta, con il controllo triennale sulle utilità sopravvenute e i compensi dell’OCC dimezzati) può essere più semplice della liquidazione familiare.

Giurisprudenza dedicata

Il quadro della giurisprudenza di merito sull’applicabilità dell’art. 66 alla liquidazione controllata, prima del correttivo, era diviso. La scheda dell’art. 66 su Brocardi ricorda che il Tribunale di Lucca (27 febbraio 2024) e il Tribunale di Rimini (21 aprile 2022) limitavano la domanda congiunta alle procedure negoziali, mentre il Tribunale di Verona (6 ottobre 2022) e il Tribunale di Pesaro (12 febbraio 2024) la ammettevano anche per la liquidazione controllata. Il testo vigente, che prevede espressamente la liquidazione controllata familiare con l’incapiente, ha reso la seconda lettura coerente con la legge. Sul piano dell’accesso, la Cassazione (Prima Sezione, ordinanza n. 22074/2025) ha ritenuto che per entrare in liquidazione controllata non sia richiesta la meritevolezza; resta invece un requisito per l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283, commi 1 e 7). Per il familiare incapiente questo significa che il fascicolo sulla diligenza nell’assumere i debiti va preparato comunque, perché tornerà utile al momento dell’esdebitazione.

Se avete la casa e il mutuo cointestati

La tua situazione

Avete comprato casa insieme, metà ciascuno, con un mutuo firmato da entrambi. È la vostra abitazione principale. Il resto dei debiti è cresciuto intorno: un prestito per i lavori, una carta, un finanziamento per l’auto. La vostra paura più grande è perdere la casa. Per chi è nella tua posizione, i documenti sulla casa e sul mutuo valgono più di tutti gli altri, perché decidono se la casa potrà restare fuori dal sacrificio.

Cosa cambia per te

L’art. 67, comma 5, consente al piano del consumatore di prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del mutuo garantito da ipoteca sull’abitazione principale, se alla data della domanda il debitore ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza a pagare il debito per capitale e interessi scaduto a quella data. L’art. 66, comma 1, salva espressamente questa regola anche quando uno dei familiari non è consumatore. Nel concordato minore una regola analoga è nell’art. 75, comma 2-bis, che richiede in più l’attestazione dell’OCC che il credito sarebbe integralmente soddisfatto con la liquidazione del bene a valore di mercato e che il rimborso non lede gli altri creditori.

La regola più importante, dal punto di vista documentale, è che la prova della regolarità dei pagamenti del mutuo alla data della domanda è il documento che apre o chiude la strada alla conservazione della casa.

Documenti comuni:
– atto di acquisto dell’immobile (con le quote di proprietà di ciascuno);
– contratto di mutuo, nota di iscrizione ipotecaria, piano di ammortamento;
– dichiarazione della banca sul debito residuo e sulla regolarità delle rate (o sull’importo degli arretrati);
– quietanze o estratti conto con l’addebito delle ultime rate;
– visure catastali e ispezione ipotecaria aggiornata;
– perizia di stima dell’immobile (indispensabile per il confronto con l’alternativa liquidatoria e, nel concordato minore, per l’attestazione dell’art. 75, comma 2-bis);
– certificato di residenza che provi che è l’abitazione principale;
– eventuali polizze assicurative collegate al mutuo.

Documenti propri di ciascuno: quelli del profilo dei coniugi (o dei conviventi). Il mutuo cointestato va indicato nell’elenco creditori di entrambi, con la nota che si tratta della stessa obbligazione solidale, e la quota di proprietà va indicata nell’attivo di ciascuno.

Documenti sull’origine comune. Il mutuo cointestato è di per sé un debito di origine comune, e documentarlo bene rafforza la domanda familiare anche quando i cointestatari non convivono più (ad esempio due fratelli che hanno comprato insieme la casa dei genitori).

I numeri

Nel decreto del Tribunale di Como del 6 febbraio 2026 il mutuo sull’abitazione principale, con un residuo di circa 113.802 € in regolare ammortamento, è stato escluso dal piano: il giudice ha autorizzato il rimborso alle scadenze ai sensi dell’art. 67, comma 5, mentre il resto dei debiti (circa 115.719 €) è stato ristrutturato con un surplus annuo di 10.669,14 € e una soddisfazione dei chirografari del 33,30% in cinque anni.

Ipotesi: un mutuo cointestato con residuo di 96.430 €, rata di 612 € al mese, due rate arretrate per 1.224 € alla data della domanda. Senza autorizzazione del giudice a pagare l’arretrato, la condizione dell’art. 67, comma 5, non è soddisfatta. Con la richiesta di autorizzazione, documentata dalla dichiarazione della banca sull’importo esatto degli arretrati, il piano può prevedere il pagamento delle due rate scadute e la prosecuzione dell’ammortamento.

Per i crediti ipotecari che invece entrano nel piano, l’art. 67, comma 4, consente una moratoria fino a due anni dall’omologazione; la Cassazione (Prima Sezione, ordinanza n. 11676 del 29 aprile 2026) ha precisato che la moratoria sospende il pagamento senza ridurre il credito, che gli interessi maturano nel biennio e che il rimborso, anche rateale, deve iniziare alla scadenza della moratoria.

I rischi specifici

Il rischio principale è depositare la domanda senza una prova certa della situazione delle rate alla data della domanda. Errori tipici:
– attribuire l’intero immobile a un solo coniuge, ignorando le quote dell’atto di acquisto;
– indicare il mutuo solo nella massa di chi lo paga materialmente;
– omettere la perizia di stima, così che l’OCC non può confrontare il piano con l’alternativa liquidatoria;
– non segnalare la presenza di un’esecuzione immobiliare già avviata (e il relativo pignoramento trascritto);
– dimenticare che, in liquidazione controllata, la casa entra comunque nell’attivo: la Cassazione (Prima Sezione, n. 22914 del 19 agosto 2024) ha affermato che il privilegio processuale del creditore fondiario dell’art. 41 TUB opera anche nella liquidazione controllata.

Le mosse giuste

  1. Chiedete subito alla banca una dichiarazione del debito residuo e degli eventuali arretrati.
  2. Se ci sono arretrati, preparate la richiesta di autorizzazione al pagamento con i conteggi.
  3. Fate redigere una perizia di stima credibile, utile anche per l’attestazione dell’OCC.
  4. Verificate le quote di proprietà sull’atto di acquisto e riportatele nell’attivo di ciascuno.
  5. Controllate i registri immobiliari per escludere trascrizioni di pignoramenti o altri vincoli non conosciuti.
  6. Raccogliete le ricevute delle spese condominiali e dell’IMU, se dovuta: debiti arretrati legati alla casa vanno indicati nell’elenco creditori di ciascun comproprietario, in proporzione o in solido secondo il titolo, e l’OCC deve poterli verificare con i rendiconti dell’amministratore.

Giurisprudenza dedicata

Il Tribunale di Udine, nella sentenza n. 86/2025 sulla liquidazione controllata familiare di due coniugi comproprietari di due unità immobiliari ipotecate (debito residuo di circa 48.000 €), ha ordinato la trascrizione della sentenza nei registri immobiliari e ha chiesto al liquidatore di tenere distinte le due posizioni nella formazione del passivo, nella rendicontazione e nei riparti: il patrimonio di ciascun debitore è destinato ai creditori personali e a quelli comuni. Per chi ha la casa cointestata, è la conferma pratica che la quota di ciascuno resta nella sua massa.

Se in famiglia c’è chi ha fatto da garante

La tua situazione

Hai firmato una fideiussione per il mutuo di tuo figlio, per il fido della ditta di tuo marito, per il finanziamento di un fratello. Ora il debitore principale non paga e la banca si rivolge a te. Oppure sei tu il debitore principale e il garante è un tuo familiare, a sua volta in difficoltà. Per chi è nella tua posizione, la garanzia è il filo che lega i debiti di due persone, ed è il documento centrale per provare l’origine comune.

Cosa cambia per te

La garanzia prestata a un familiare è il caso tipico di sovraindebitamento di origine comune: consente la domanda congiunta anche se garante e garantito non vivono insieme. La dottrina che commenta l’art. 66 indica proprio la coobbligazione solidale come esempio di origine comune. Ma ci sono due attenzioni. La prima: l’art. 278, comma 6 (per l’esdebitazione) e l’art. 79, comma 5 (per il concordato minore) fanno salvi i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori. Se solo il debitore principale entra nella procedura, la banca può continuare a rivolgersi al garante: è proprio la ragione per cui la procedura familiare può essere utile. La seconda: nel concordato minore la formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi (art. 74, comma 3), e anche questo richiede di documentare con precisione chi garantisce che cosa.

Documenti comuni:
– contratto di finanziamento principale e atto di fideiussione (o di garanzia autonoma);
– lettere di messa in mora, intimazioni o atti di escussione della garanzia;
– estratto del debito residuo del debitore principale;
– documenti del vincolo familiare (stato di famiglia se conviventi, certificato di nascita o di matrimonio se non conviventi);
– eventuali piani di rientro concordati in passato.

Documenti propri del garante:
– elenco dei creditori personali, con il credito della banca garantita indicato come obbligazione di garanzia;
– dichiarazioni dei redditi dei tre anni, buste paga o cedolini;
– beni e conti;
– atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni;
– se il garante ha prestato la garanzia nell’ambito di un’attività d’impresa (ad esempio come socio), la documentazione che chiarisce la qualità in cui l’ha fatto.

Documenti propri del debitore principale: quelli del suo profilo (consumatore, partita IVA, ex imprenditore).

La qualità del garante va documentata a parte. Chi garantisce il debito d’impresa di un familiare non diventa per ciò solo imprenditore: se ha firmato come privato, per sostenere un parente, senza partecipare all’attività, i suoi debiti di garanzia possono restare nell’area del consumatore. Se invece era socio, amministratore o collaboratore stabile dell’impresa garantita, la qualificazione cambia. Il fascicolo deve permettere all’OCC e al giudice di capire in quale veste è stata data la garanzia: visure societarie che mostrano (o escludono) cariche e partecipazioni, la corrispondenza con la banca al momento della firma, la documentazione del rapporto con l’impresa. È una verifica che pesa su tutta la famiglia, perché se il garante risultasse non consumatore la regola dell’art. 66, comma 1, escluderebbe il piano del consumatore per tutti.

C’è poi il tema del regresso. Il garante che ha già pagato una parte del debito ha un credito verso il debitore principale. Nella procedura familiare questo credito interno va indicato nell’elenco creditori del debitore principale, perché esiste ed è opponibile, ma la sua posizione nella votazione del concordato minore è limitata dall’art. 79, comma 2, che esclude dal voto i familiari. Indicarlo, con le quietanze dei pagamenti, evita che un creditore estraneo contesti in seguito la completezza dell’elenco.

I numeri

Ipotesi: un figlio con un finanziamento di 27.640 € garantito dal padre pensionato, e altri debiti personali per 9.315 €; il padre ha una pensione di 1.326 € netti e un debito personale di 3.780 €. Nell’elenco creditori del padre la banca garantita compare per 27.640 €: senza questo dato l’OCC sottostimerebbe la sua massa passiva di oltre sette volte. Nella domanda familiare il credito della banca è uno, ma va indicato in entrambe le masse con la nota che il pagamento da parte di uno libera l’altro per la parte corrispondente.

I rischi specifici

Il rischio principale è presentare la procedura solo per il debitore principale, lasciando il garante esposto. Errori tipici:
– non indicare nell’elenco creditori del garante la garanzia prestata, perché “il debito non è suo”;
– non allegare l’atto di fideiussione, così che non si conoscono limiti di importo e durata;
– trascurare la differenza tra fideiussione e garanzia autonoma;
– non documentare l’escussione già avvenuta;
– dimenticare il regresso del garante che ha già pagato una parte: è un credito familiare che va indicato (e che, nel concordato minore, non vota, art. 79, comma 2).

Le mosse giuste

  1. Recuperate l’atto di garanzia originale e verificate importo massimo e durata.
  2. Chiedete alla banca l’estratto del debito garantito e la prova delle escussioni.
  3. Valutate la domanda congiunta per proteggere entrambi.
  4. Documentate gli eventuali pagamenti già fatti dal garante, con le quietanze.
  5. Verificate le visure societarie del garante per chiarire in quale veste ha firmato.

Un’ultima indicazione numerica, utile a capire quanto pesi la garanzia nel fascicolo. Riprendendo l’ipotesi del padre pensionato con 1.326 € netti, la sua massa passiva effettiva è di 31.420 € (3.780 € di debito personale più 27.640 € di garanzia), mentre senza la garanzia apparirebbe di soli 3.780 €. Se il padre presentasse una domanda isolata senza indicare la garanzia, l’elenco sarebbe incompleto; se la indicasse ma non producesse l’atto di fideiussione, l’OCC non potrebbe verificare i limiti dell’obbligazione. In una domanda familiare con il figlio, la stessa obbligazione compare in due masse, e il piano deve chiarire da quale delle due provengono i pagamenti destinati alla banca.

Giurisprudenza dedicata

La dottrina che commenta il Tribunale di Verona del 13 settembre 2023 ricorda che la meritevolezza va valutata per ciascun membro della famiglia, mentre la convenienza del piano si valuta nel complesso. Per il garante significa che il suo fascicolo deve spiegare anche perché ha firmato e con quale consapevolezza. Ricorda poi la distinzione proposta dal Tribunale di Bari (6 dicembre 2023), richiamata dalla scheda dell’art. 66 su Brocardi: la domanda congiunta è ammissibile solo se i familiari chiedono di accedere alla stessa procedura. Se il garante consumatore e il garantito imprenditore puntano a procedure diverse, i documenti vanno impostati su due binari coordinati.

Tre fascicoli, tre esiti: le simulazioni documentali

Le tre ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi reali.

Simulazione 1 – Coniugi consumatori, piano unico. Dati: lui 1.712 € netti, lei 893 €, un figlio minore. Debiti di lui: 18.430 € (finanziamento) e 6.215 € (carta revolving); di lei: 9.870 € (prestito personale); cointestato: 11.340 € (prestito auto). Spese documentate del nucleo: 1.983 € al mese. Margine: 622 € al mese, 37.320 € in sessanta mesi. Il fascicolo corretto contiene due elenchi creditori, con il prestito auto indicato in entrambi; la massa passiva di lui risulta di 35.985 €, quella di lei di 21.210 €, e la somma non va letta come 57.195 € “di famiglia” ma come due masse con un debito comune di 11.340 €. La soglia dell’art. 68, comma 3, per tre componenti è di 14.486,28 € annui: l’OCC confronterà con questo dato il reddito disponibile al momento dei finanziamenti. Se manca lo stato di famiglia con il figlio, il parametro scende a 1,57 e la soglia a 11.148,76 €: un errore che cambia il giudizio sul merito creditizio.

Simulazione 2 – Coppia con un familiare artigiano. Dati: ricavi del marito 41.300 €, debiti d’impresa 63.870 €; moglie dipendente con 1.148 € e un prestito di 12.740 €; un credito familiare di 4.800 € della moglie verso il marito. Fascicolo: concordato minore familiare, art. 75 per entrambi; il marito produce scritture e dichiarazioni IVA dei tre anni, la moglie i documenti del consumatore; i creditori con domicilio digitale. Ipotesi di tempi: incarico all’OCC conferito martedì 3 novembre 2026; entro sette giorni (martedì 10 novembre 2026) l’OCC informa l’agente della riscossione e gli uffici fiscali; questi hanno quindici giorni, fino a mercoledì 25 novembre 2026, per comunicare il debito tributario dei due coniugi. Il credito di 4.800 € della moglie va in elenco, ma non vota.

Simulazione 3 – Madre incapiente e figlio capiente. Dati: madre con 7.956 € annui di pensione, debiti per 14.380 €; figlio con 19.994 € annui, debiti per 38.915 €; nucleo di due persone. La madre è sotto la soglia di 16.723,14 € dell’art. 283, comma 2. Il figlio, con una parte esclusa ipotizzata di 1.251 € al mese, mette a disposizione 287 € al mese, cioè 10.332 € nel triennio: su questo l’OCC può attestare l’esistenza di attivo acquisibile e aprire la strada alla liquidazione controllata familiare. Se il fascicolo del figlio non contiene buste paga recenti e contratto di lavoro, l’attestazione è più debole e la domanda familiare rischia di non aprirsi.

I casi misti

La vita non rispetta i profili. Ecco come si combinano le regole quando una famiglia ne ha più di uno.

Coniugi con casa cointestata, uno dei due con partita IVA. Si sommano i documenti di due profili: quelli dell’art. 75 per il concordato minore e quelli sulla casa e sul mutuo. L’art. 66, comma 1, salva l’art. 67, comma 5, anche se uno dei familiari non è consumatore, e l’art. 75, comma 2-bis, prevede una regola analoga con l’attestazione aggiuntiva dell’OCC sul valore di mercato. Il fascicolo dovrà contenere la perizia, la dichiarazione della banca e l’attestazione sulle condizioni del comma 2-bis.

Genitore pensionato garante del figlio ex imprenditore. Le regole del garante si combinano con quelle dell’ex imprenditore. Il figlio, se l’impresa è cancellata, difficilmente potrà accedere al concordato minore; la strada è spesso la liquidazione controllata. Il padre garante, se incapiente, può entrare nella liquidazione controllata familiare grazie all’ultimo periodo dell’art. 66, comma 1, purché per il figlio l’OCC attesti attivo acquisibile. I documenti: la fideiussione, la visura camerale storica con la cancellazione, le dichiarazioni IVA dell’ultimo periodo di attività, i redditi del padre.

Conviventi di fatto con un mutuo cointestato. La convivenza registrata e il mutuo cointestato forniscono due presupposti autonomi (convivenza e origine comune): conviene documentarli entrambi, così che la domanda regga anche se uno dei due viene contestato. Gli atti di acquisto con le quote valgono per l’attivo di ciascuno.

Tre generazioni sotto lo stesso tetto. Nonna incapiente, figlio dipendente, nipote con partita IVA. Basta il nipote non consumatore per escludere il piano del consumatore: la strada negoziale è il concordato minore, con l’eventuale liquidazione controllata familiare come alternativa. Lo stato di famiglia con i tre componenti è il documento di base; ognuno porta i propri.

Coniugi separati con il mutuo ancora cointestato. Dopo la separazione la convivenza è cessata, ma il mutuo firmato insieme resta un debito di origine comune. La domanda congiunta può fondarsi su questa origine, e i coniugi restano membri della stessa famiglia finché il vincolo esiste. Il fascicolo dovrà contenere, oltre ai documenti sulla casa, il provvedimento di separazione con le condizioni economiche (assegnazione della casa, contributo al mantenimento dei figli, ripartizione delle rate del mutuo). Ciascuno avrà un proprio stato di famiglia, e il parametro ISEE andrà calcolato sul nucleo di ciascuno. Va anche ricordato che gli obblighi di mantenimento e alimentari sono esclusi dall’esdebitazione (art. 278, comma 7): il provvedimento di separazione serve a distinguerli dagli altri debiti.

Familiari residenti in città diverse. Se la domanda non è unica, la competenza spetta al giudice adito per primo (art. 66, comma 4, e Trib. Torino n. 283/2025). Il primo fascicolo depositato orienta anche gli altri: conviene coordinare i documenti in anticipo.

Il confronto tra i profili

Per leggere in un colpo d’occhio le differenze, la tabella mette in fila i sei profili. Vale una premessa: i documenti comuni sono quelli che provano il vincolo, la convivenza o l’origine comune; i documenti propri sono quelli che compongono ciascuna massa separata. Le differenze tra profili non riguardano solo il numero di carte: cambiano la procedura applicabile, il documento decisivo e l’errore più frequente.

Aspetto Coniugi consumatori Partita IVA / ex imprenditore Conviventi / uniti civilmente Incapiente in liquidazione familiare Casa e mutuo cointestati Familiare garante
Procedura tipica Piano del consumatore (art. 67) Concordato minore (artt. 74-75) o liquidazione controllata Come i coniugi, secondo la qualità di ciascuno Liquidazione controllata familiare (artt. 66 c.1, 268) Piano del consumatore o concordato minore Secondo il profilo di garante e garantito
Documento sul vincolo Estratto di matrimonio, stato di famiglia Come il profilo familiare Certificato unione civile o convivenza di fatto registrata Stato di famiglia o prova dell’origine comune Atto di acquisto e mutuo (origine comune) Atto di fideiussione
Documento decisivo Due elenchi creditori distinti Scritture e dichiarazioni IVA dei tre anni Registrazione anagrafica della convivenza Attestazione OCC sull’attivo del familiare capiente Prova della regolarità delle rate Garanzia e prova dell’escussione
Norma documentale Art. 67 c.2 Art. 75 c.1 Art. 66 c.2 e L. 76/2016 Artt. 268 c.3, 283 c.3 Artt. 67 c.5, 75 c.2-bis Artt. 74 c.3, 79 c.5, 278 c.6
Errore tipico Elenco unico “di famiglia” Domanda come consumatori Coabitazione non registrata Fascicolo del capiente debole Arretrati non documentati Debito garantito omesso

Le domande trasversali

Se presentiamo la domanda insieme, dobbiamo produrre i documenti due volte? I documenti che riguardano il nucleo (stato di famiglia, spese comuni, contratti cointestati) bastano una volta. Quelli che riguardano ciascuna massa vanno prodotti per ciascuno. In pratica, il fascicolo è unico ma ordinato per persona.

Cosa succede se cambia la composizione della famiglia durante la procedura? Il numero dei componenti incide sui parametri ISEE e sulle spese di mantenimento. Una separazione, una nascita, un figlio che va a vivere altrove vanno comunicati all’OCC con lo stato di famiglia aggiornato. Nel caso della liquidazione, il Tribunale di Udine ha rinviato la fissazione della parte di reddito esclusa a un’istanza successiva con documentazione aggiornata: è la sede per far valere i cambiamenti.

Se uno di noi perde il lavoro dopo il deposito? Il piano si regge sul reddito documentato. Se il reddito cambia, va prodotta la documentazione nuova (lettera di licenziamento, domanda di indennità) e l’OCC valuterà se il piano resta fattibile. Nel consumatore, il piano divenuto inattuabile e non modificabile può portare alla revoca (art. 72, comma 2).

I documenti devono essere recenti? Le buste paga, gli estratti conto e le dichiarazioni sul debito residuo devono rappresentare la situazione al momento della domanda. Il giudice può concedere fino a quindici giorni per integrazioni (art. 70, comma 1), e il Tribunale di Udine ha ordinato il deposito delle dichiarazioni dei redditi e degli elenchi dei creditori entro sette giorni: tempi brevi, che conviene non dover usare.

E se un familiare non vuole partecipare? La domanda congiunta è una facoltà, non un obbligo: chi non vuole aderire resta fuori e affronta i propri debiti da solo. I suoi documenti, però, possono servire comunque: se convive con chi presenta la domanda, il suo reddito e le sue spese entrano nella ricostruzione delle entrate del nucleo richiesta dall’art. 67, comma 2, lettera e). Conviene quindi chiedergli almeno le buste paga e la conferma della sua contribuzione alle spese di casa.

Possiamo depositare copie o servono gli originali? Il deposito avviene in via telematica, quindi i documenti si producono in copia digitale. Gli originali vanno conservati, perché l’OCC o il giudice possono chiederli. La qualità della copia conta: estratti illeggibili, pagine mancanti o file senza data costringono a integrazioni. Un indice dei documenti, numerato e diviso per familiare, è il modo più semplice per evitare che un allegato richiamato dalla relazione risulti poi mancante, come è accaduto nel caso deciso dal Tribunale di Milano.

Serve un avvocato per depositare? Per il piano del consumatore l’art. 68, comma 1, precisa che non è necessaria l’assistenza di un difensore. Nella procedura familiare, però, la ricostruzione delle masse separate e la scelta della procedura comune giustificano spesso un’assistenza tecnica.

Le pronunce da conoscere, profilo per profilo

Per ciascun provvedimento indichiamo gli estremi, il principio in parole nostre e la rilevanza per i documenti.

Regole comuni a tutti i profili
1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 8875 del 9 aprile 2026 (riportata nella scheda Brocardi dell’art. 66). Principio: nel piano del consumatore, il provvedimento sull’omologa, positivo o negativo, ha forma di sentenza e il reclamo contro il diniego va alla Corte d’appello. Rilevanza: il fascicolo depositato è la base di un’eventuale impugnazione.
2. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28576/2025. Principio: la relazione dell’OCC è un requisito di ammissibilità della domanda. Rilevanza: senza documenti completi, l’OCC non può attestare e la domanda non è ammissibile.
3. Trib. Bari, 6 dicembre 2023 (richiamato dalla scheda Brocardi). Principio: la domanda congiunta è ammissibile solo se i familiari chiedono la stessa procedura. Rilevanza: prima dei documenti, va scelta una procedura comune.

Coniugi consumatori
4. Trib. Treviso, sentenza di omologazione del 6 febbraio 2026, proc. n. 297-1/2025. Principio: madre e figlia conviventi, consumatrici, possono presentare una domanda unica ex art. 66; documenti degli artt. 67 e 68 depositati, piano omologato. Rilevanza: mostra il corredo documentale “standard” di un piano familiare.
5. Trib. Como, decreto del 6 febbraio 2026, R.G. 191-1/2025. Principio: tre familiari conviventi con origine comune, consumatori, ammessi al piano familiare con misure protettive. Rilevanza: la relazione dell’OCC attesta completezza e attendibilità della documentazione.

Familiare con partita IVA o ex imprenditore
6. Cass. civ., Sez. I, n. 20141 del 16 giugno 2026. Principio: è inammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato. Rilevanza: la visura camerale storica decide la procedura per l’ex imprenditore.
7. Trib. Verona, 13 settembre 2023 (commentato da EC News, 16 aprile 2024). Principio: liquidazione controllata unitaria per cinque familiari; meritevolezza valutata per ciascuno, masse separate. Rilevanza: il familiare imprenditore attrae la procedura nel concordato minore.

Conviventi e uniti civilmente
8. Trib. Udine, sent. n. 86/2025, pubblicata il 23 dicembre 2025. Principio: liquidazione familiare dei coniugi conviventi; ricorso corredato di certificati di residenza, matrimonio e stato di famiglia; masse distinte nel passivo, nei rendiconti e nei riparti. Rilevanza: indica i documenti sul vincolo che il tribunale si aspetta.

Familiare incapiente
9. Trib. Milano, Sez. II, sent. n. 851/2025, pubblicata il 17 novembre 2025. Principio: liquidazione familiare dei coniugi; esclusa l’incapienza per surplus dei redditi; versamenti provvisori distinti; prospetto di attivo e passivo per ciascun coniuge. Rilevanza: segnala allegati mancanti (certificati anagrafici, elenco spese).
10. Trib. Lucca, 27 febbraio 2024; Trib. Rimini, 21 aprile 2022; Trib. Verona, 6 ottobre 2022; Trib. Pesaro, 12 febbraio 2024 (richiamati dalla scheda Brocardi). Principio: contrasto sull’estensione della domanda congiunta alla liquidazione controllata, oggi risolto dal testo del correttivo. Rilevanza: spiega la nuova regola sull’incapiente.
11. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074/2025. Principio: per entrare in liquidazione controllata non serve la meritevolezza. Rilevanza: la meritevolezza resta per l’esdebitazione dell’incapiente.

Casa e mutuo cointestati
12. Cass. civ., Sez. I, n. 22914 del 19 agosto 2024. Principio: il privilegio processuale del creditore fondiario opera anche in liquidazione controllata. Rilevanza: in liquidazione la casa entra comunque nell’attivo.
13. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11676 del 29 aprile 2026. Principio: la moratoria biennale sospende il pagamento dei crediti ipotecari senza ridurli; gli interessi maturano. Rilevanza: i conteggi della banca devono comprendere il biennio.

Familiare garante e competenza
14. Trib. Torino, sent. n. 283/2025 (commentata da Eutekne, 26 agosto 2025). Principio: nella liquidazione controllata familiare è competente il tribunale adito per primo. Rilevanza: coordinare i fascicoli dei familiari residenti altrove.

Cosa fa lo Studio Monardo per il fascicolo della tua famiglia

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per una procedura familiare pesa soprattutto la qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC: sono le competenze che permettono di leggere il fascicolo con gli occhi di chi dovrà attestarne completezza e attendibilità. Lo Studio lavora con avvocati e commercialisti sullo stesso caso, e la strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione.

Concretamente:

  1. Qualifichiamo ogni debito di ciascun familiare come personale o d’impresa, per individuare la procedura comune.
  2. Per i coniugi consumatori costruiamo due elenchi creditori separati, con i debiti cointestati indicati in entrambe le masse.
  3. Per il familiare con partita IVA o ex imprenditore, i commercialisti dello staff ricostruiscono scritture contabili, dichiarazioni IVA e posizione presso la riscossione.
  4. Per i conviventi di fatto verifichiamo la registrazione anagrafica e, in mancanza, impostiamo la prova dell’origine comune.
  5. Per l’incapiente in liquidazione familiare, verifichiamo il fascicolo del familiare capiente su cui l’OCC dovrà attestare l’attivo acquisibile.
  6. Per la casa e il mutuo cointestati, chiediamo e controlliamo la dichiarazione della banca, la perizia e le visure ipotecarie.
  7. Per il familiare garante esaminiamo l’atto di garanzia, i limiti e le escussioni.
  8. Calcoliamo le soglie dell’art. 68, comma 3, e dell’art. 283, comma 2, sulla base dello stato di famiglia aggiornato.
  9. Ricostruiamo gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni per ciascun familiare.
  10. Seguiamo il dialogo con l’OCC e con il giudice per le integrazioni documentali e, se necessario, le impugnazioni.

Prima il profilo, poi le carte

Il primo passo è capire a quale profilo appartiene la tua famiglia; il secondo è raccogliere i documenti secondo le regole del tuo profilo, una massa per ciascuno. Un fascicolo ordinato è la differenza tra un’ammissione rapida e mesi di integrazioni.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché il fascicolo documentale è esattamente il terreno di lavoro del gestore della crisi: l’Avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, e sa che cosa un organismo deve verificare prima di attestare. Con lo staff di avvocati e commercialisti, ricostruisce le masse di ciascun familiare e le collega nella domanda comune.

📩 Prima di depositare, fai controllare il fascicolo della tua famiglia: scrivici, trovi tutti i contatti dello Studio al termine di questa guida.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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