Come Incide L’assegno Sociale Nel Calcolo Dell’incapienza?

Questo non è un articolo da leggere e mettere da parte. È un piano da eseguire, con la calcolatrice accanto e i tuoi documenti sul tavolo. Se stai pensando all’esdebitazione del debitore incapiente prevista dall’art. 283 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), il numero che decide quasi tutto è uno: l’importo dell’assegno sociale, perché è da lì che parte il calcolo della soglia sotto la quale la legge ti considera incapiente. Sbagli quel numero, sbagli l’anno di riferimento o sbagli il moltiplicatore, e l’intera domanda poggia su una base che il giudice, l’OCC o un creditore possono contestare in pochi minuti.

La promessa di questo piano è precisa: alla fine saprai calcolare la tua soglia di incapienza con l’importo corretto dell’assegno sociale, per il tuo nucleo familiare, nell’anno giusto, e saprai distinguerla dalle altre due soglie che usano lo stesso assegno sociale ma servono a tutt’altro (il minimo impignorabile dell’art. 545 c.p.c. e il parametro del merito creditizio dell’art. 68, comma 3, CCII). Saprai anche come la rivalutazione annuale dell’assegno sociale si muove nei tre anni successivi al decreto, quando l’OCC controlla le tue eventuali utilità sopravvenute.

Perché ne parla lo Studio Monardo? Perché l’esdebitazione dell’incapiente è una procedura di sovraindebitamento che passa obbligatoriamente da un Organismo di Composizione della Crisi, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: il calcolo della soglia dell’art. 283, comma 2, è esattamente il tipo di verifica che il gestore deve fare e attestare nella sua relazione. Conoscere il calcolo dall’interno, cioè dal lato di chi lo deve controllare, è ciò che permette di impostare la domanda in modo che regga.

Prima di procedere, una regola di metodo. In questo piano trovi molti numeri: quelli dell’assegno sociale 2025 e 2026 sono presi dalla circolare INPS di rinnovo delle pensioni per il 2026; i parametri della scala di equivalenza sono quelli dell’Allegato 1 al D.P.C.M. 159/2013; tutto il resto (redditi, spese, componenti del nucleo) sono ipotesi dimostrative, costruite per mostrarti il calcolo, non casi reali.

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La diagnosi della tua situazione: da quale mossa parti

Non tutti devono partire dalla prima mossa. Alcuni hanno già un nucleo familiare chiaro e un reddito stabile; altri hanno un pignoramento dello stipendio in corso; altri ancora hanno un convivente con un reddito proprio o un figlio che percepisce un assegno. Rispondi con onestà a queste quattro domande, una alla volta. Le risposte ti dicono da dove cominciare.

Domanda 1: sai esattamente chi fa parte del tuo nucleo familiare?

Il moltiplicatore della soglia non dipende da quante persone mantieni “di fatto”, ma dal numero di componenti del nucleo secondo la scala di equivalenza ISEE richiamata dalla norma. Se vivi con un partner non sposato, con un figlio maggiorenne che lavora, con un genitore anziano, o se hai figli che vivono con l’altro genitore, la risposta non è scontata. Se hai anche un solo dubbio su chi rientra, parti dalla mossa 1: è inutile calcolare una soglia su un moltiplicatore sbagliato.

Domanda 2: sai quale importo dell’assegno sociale usare?

L’assegno sociale cambia ogni anno con la rivalutazione. Quello del 2026, alla data in cui scrivi la tua domanda (ottobre 2026), è ancora un importo provvisorio, soggetto a conguaglio. Se non sai se usare l’importo 2025 o quello 2026, se usare il valore mensile o annuo, e se l’annuo si calcola su 12 o su 13 mensilità, parti dalla mossa 2.

Domanda 3: conosci il tuo reddito annuo “utile” ai fini del confronto?

La norma confronta la soglia con il reddito annuo al netto delle spese di produzione. Non è il lordo della busta paga, non è il netto mensile moltiplicato per dodici senza pensarci, e non è necessariamente il reddito dell’ultima dichiarazione. Se hai redditi variabili, tredicesima e quattordicesima, straordinari, un’attività autonoma o una pensione con trattenute, parti dalla mossa 4 dopo aver chiuso le prime tre.

Domanda 4: c’è già un pignoramento, una cessione del quinto o un finanziamento recente?

Se su stipendio o pensione c’è un pignoramento in corso, entra in gioco un’altra soglia (quella dell’art. 545 c.p.c.) e, soprattutto, entra in gioco una giurisprudenza recente che guarda con sospetto l’incapienza di chi sta già pagando un creditore con trattenute regolari. Se invece hai debiti nati da finanziamenti concessi quando il tuo reddito era già basso, entra in gioco il parametro del merito creditizio. In questi casi le mosse 5 e 6 sono decisive, anche se il calcolo della soglia ti dà ragione.

La tabella di orientamento

Se la tua situazione è questa Parti dalla mossa Perché
Vivi con altre persone e non sai chi conta nel nucleo Mossa 1 Il moltiplicatore della soglia dipende dal nucleo
Hai un nucleo chiaro ma non sai quale assegno sociale usare Mossa 2 Importo, anno e mensilità cambiano il risultato
Conosci nucleo e importo, devi solo fare il conto Mossa 3 Applichi la formula assegno sociale × 1,5 × parametro
Hai redditi variabili, autonomi o con molte voci Mossa 4 Il reddito da confrontare va ricostruito con cura
Hai un pignoramento di stipendio o pensione in corso Mossa 5 La soglia dell’art. 545 c.p.c. è un’altra cosa e il pignoramento attivo pesa
Hai debiti da finanziamenti concessi con reddito già basso Mossa 6 Il parametro del merito creditizio può sostenere la tua meritevolezza
Hai già ottenuto il decreto e devi gestire i tre anni successivi Mossa 7 La rivalutazione annua sposta i numeri
Hai tutto calcolato e devi depositare Mossa 8 Documenti, relazione OCC, termini di reclamo

Non passare oltre finché non hai individuato la tua mossa di partenza: chi salta la diagnosi di solito si accorge dell’errore quando l’OCC gli restituisce i conti, o peggio quando lo fa il giudice.

Un’ultima avvertenza di diagnosi. La soglia dell’art. 283, comma 2, non è l’unico modo per essere incapiente. Il comma 1 dell’art. 283 descrive l’incapiente come il debitore persona fisica meritevole che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura. Il comma 2 aggiunge un’ipotesi in cui quel presupposto “ricorre anche” quando il reddito resta entro la soglia legata all’assegno sociale. Quindi la soglia è un aiuto, non una gabbia: se ci stai sotto, hai un argomento fortissimo; se ci stai sopra di poco, non è detto che tutto sia perduto, come vedremo con la giurisprudenza di merito più recente. Ma il punto di partenza resta il calcolo, e il calcolo parte dall’assegno sociale.

Mossa 1 – Ricostruisci il nucleo familiare che moltiplica la soglia

Obiettivo della mossa: stabilire con certezza quanti componenti ha il tuo nucleo familiare ai fini della scala di equivalenza ISEE, perché quel numero diventa il moltiplicatore della soglia di incapienza.

Quando va fatta

Subito, prima di qualsiasi calcolo e prima di contattare l’OCC con dei numeri. La composizione del nucleo va fotografata con riferimento al momento in cui presenterai la domanda, perché è in quel momento che il giudice e l’OCC valutano la tua situazione. Se nei prossimi mesi è previsto un cambiamento (un figlio che va a vivere da solo, un nuovo convivente, una separazione), tienine conto ora: la soglia cambierà con il nucleo.

Come si esegue

Il primo passo è procurarti un documento oggettivo: lo stato di famiglia anagrafico rilasciato dal Comune, oppure una DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) ISEE aggiornata, che indica i componenti del nucleo così come li considera la disciplina ISEE. Se hai già un ISEE in corso di validità, il numero dei componenti e il parametro della scala sono già lì, stampati.

Poi verifica le situazioni “di confine”, quelle che più spesso generano errori:

  1. Convivente non sposato: se risulta nello stesso stato di famiglia, di regola fa parte del nucleo ISEE. Questo aumenta il moltiplicatore, ma porta anche il suo reddito nel quadro complessivo della famiglia (lo vedremo nella mossa 4).
  2. Figli maggiorenni: se convivono, di regola fanno parte del nucleo; se vivono altrove, la disciplina ISEE prevede regole specifiche per i figli a carico ai fini IRPEF.
  3. Figli minorenni: la scala prevede maggiorazioni specifiche per la presenza di figli minorenni e per i nuclei numerosi.
  4. Genitore anziano convivente: se è nello stato di famiglia, conta; se è in una struttura residenziale, esistono regole particolari.
  5. Coniuge separato: dopo la separazione legale, le regole cambiano; prima, possono esserci situazioni intermedie da verificare.

Non serve che tu diventi un esperto di ISEE. La scala di equivalenza è definita dall’Allegato 1 al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, che è la fonte richiamata espressamente dall’art. 283, comma 2, CCII. Secondo quell’allegato, i parametri base sono: 1,00 per un componente; 1,57 per due; 2,04 per tre; 2,46 per quattro; 2,85 per cinque; più 0,35 per ogni componente oltre il quinto. A questi si aggiungono le maggiorazioni previste dallo stesso allegato (ad esempio per la presenza di figli minorenni o di tre o più figli). Per il dettaglio delle maggiorazioni e dei casi particolari ti rimando al testo dell’Allegato 1: qui ci interessa come quel parametro si combina con l’assegno sociale.

La base giuridica

L’art. 283, comma 2, CCII (testo vigente dopo il D.Lgs. 136/2024) stabilisce che il presupposto dell’incapienza ricorre anche quando il reddito annuo, dedotte le spese di produzione e quanto occorre al mantenimento del debitore e della famiglia, non supera l’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE di cui al D.P.C.M. 159/2013. Il nucleo familiare è quindi il primo dei tre fattori della formula: assegno sociale, aumento della metà, parametro del nucleo.

Attenzione: la stessa scala ISEE ricorre anche nell’art. 68, comma 3, CCII (merito creditizio nel piano del consumatore), ma lì l’assegno sociale non è aumentato della metà. Ne parliamo nella mossa 6.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è la discrepanza tra la situazione reale e quella anagrafica. Esempio: tuo figlio maggiorenne vive di fatto in un’altra città per lavoro, ma è ancora residente con te; oppure il tuo compagno vive con te da due anni ma non ha mai spostato la residenza. In entrambi i casi, il dato anagrafico e quello reale divergono.

La strada prudente è questa: usa il dato anagrafico e ISEE come base, e segnala all’OCC la situazione reale con documenti (contratto di affitto del figlio fuori sede, utenze, buste paga con indirizzo diverso). Non costruire mai il calcolo su un nucleo “aggiustato” a tuo favore senza documenti: l’OCC deve valutare la completezza e attendibilità della documentazione (art. 283, comma 4, lett. d), e un nucleo gonfiato è il modo più rapido per perdere credibilità sull’intera domanda.

Un secondo imprevisto: il nucleo cambia mentre la domanda è in corso. Se un componente esce o entra, aggiorna subito l’OCC. Il parametro cambia e la soglia con lui. Come vedremo nella mossa 3, il passaggio da due a tre componenti sposta la soglia 2026 di circa cinquemila euro.

Un terzo imprevisto, più delicato: il convivente ha un reddito alto. Allargare il nucleo alza il moltiplicatore, ma la giurisprudenza di merito più recente tende a guardare al reddito complessivo del nucleo, non solo al tuo. Nella prassi è possibile che il giudice includa nel quadro economico anche entrate dei conviventi che i creditori non possono aggredire (un assegno assistenziale del figlio, l’assegno unico percepito dal partner), sul presupposto che riducano gli oneri di mantenimento a carico del debitore. Quindi il nucleo è un’arma a doppio taglio: lo vedremo nel dettaglio alla mossa 4.

Check di completamento

Prima di passare alla mossa 2, verifica di avere:

  • uno stato di famiglia o una DSU ISEE aggiornati, con il numero esatto dei componenti;
  • l’elenco dei componenti con, per ciascuno, l’indicazione se ha un reddito proprio e di che tipo;
  • il parametro della scala di equivalenza (base più eventuali maggiorazioni) ricavato dall’Allegato 1 al D.P.C.M. 159/2013 o direttamente dall’attestazione ISEE.

Mossa 2 – Fissa l’importo esatto dell’assegno sociale

Obiettivo della mossa: individuare l’importo dell’assegno sociale da usare nel calcolo, nell’anno corretto, su base annua e su 13 mensilità, sapendo se si tratta di un valore definitivo o provvisorio.

Quando va fatta

Subito dopo la mossa 1 e, comunque, di nuovo il giorno in cui la domanda viene depositata. L’importo dell’assegno sociale cambia il 1° gennaio di ogni anno e, come vedremo, quello dell’anno in corso è inizialmente provvisorio. Se prepari la domanda a novembre e la depositi a gennaio, i numeri cambiano sotto i tuoi piedi.

Cos’è l’assegno sociale (e perché la legge lo usa come metro)

L’assegno sociale è una prestazione assistenziale erogata dall’INPS alle persone che hanno raggiunto l’età prevista (67 anni nel 2026, secondo la circolare INPS di rinnovo delle pensioni) e che hanno redditi assenti o inferiori a determinate soglie. Non è una pensione legata ai contributi versati: è la misura con cui lo Stato individua, in sostanza, il livello minimo di sussistenza garantito a chi non ha altro.

Proprio per questo il legislatore lo usa come unità di misura in più punti dell’ordinamento: per stabilire quanto della pensione non si può pignorare (art. 545 c.p.c.), per individuare il reddito necessario a un dignitoso tenore di vita nella valutazione del merito creditizio (art. 68, comma 3, CCII) e, appunto, per quantificare la soglia dell’incapienza (art. 283, comma 2, CCII). È un metro “di sopravvivenza”: quando la legge lo aumenta della metà, sta dicendo che il mantenimento minimo di una persona che deve uscire da una crisi da debiti vale una volta e mezza quella sussistenza minima.

Gli importi 2025 e 2026

Gli importi li fissa ogni anno l’INPS nella circolare di rinnovo delle pensioni. Per il 2026 la fonte è la circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025, che applica dal 1° gennaio 2026 una rivalutazione provvisoria dell’1,4%, salvo conguaglio in sede di perequazione dell’anno successivo, e conferma per il 2025 la rivalutazione definitiva dello 0,8% senza conguagli. La stessa circolare estende l’indice anche alle prestazioni assistenziali e rinvia al suo Allegato n. 2 per importi e limiti reddituali.

Anno Importo mensile Mensilità Importo annuo Natura del dato
2025 538,69 € 13 7.002,97 € Definitivo (rivalutazione 0,8% confermata)
2026 546,24 € 13 7.101,12 € Provvisorio (rivalutazione 1,4% salvo conguaglio)

Gli importi 2026 corrispondono a quelli riportati anche dalle guide divulgative aggiornate (ad esempio Money.it, che indica 546,24 € per 13 mensilità e 7.101,12 € come soglia annua personale). Ricorda che l’importo 2026 è provvisorio: a fine 2026 verrà fissato l’indice definitivo e, se diverso da quello provvisorio, l’importo dell’assegno sociale 2026 sarà conguagliato. Per la tua domanda la differenza sarà di pochi euro, ma se il tuo reddito è a ridosso della soglia anche pochi euro contano.

Perché 13 mensilità e non 12

L’assegno sociale si paga in 13 rate annue: dodici mensilità più la tredicesima. Per questo l’importo annuo si ottiene moltiplicando il mensile per 13 (546,24 × 13 = 7.101,12 €). Se sbagli e moltiplichi per 12, ottieni 6.554,88 €, cioè una soglia più bassa di quasi seicento euro per persona prima ancora di applicare l’aumento della metà e il parametro del nucleo. Per un nucleo di quattro persone l’errore, alla fine, vale oltre duemila euro di soglia.

La regola pratica: confronta grandezze annue con grandezze annue. La norma parla di “reddito annuo”, quindi il termine di paragone corretto è l’assegno sociale annuo su 13 mensilità. Se vuoi un’idea mensile della soglia, dividi il risultato finale per 12 (o per 13, se il tuo reddito è anch’esso su 13 mensilità), ma solo dopo aver fatto il conto annuo.

Quale anno usare: deposito o redditi dichiarati?

È la domanda che crea più confusione. La norma non dice espressamente a quale anno va riferito l’importo dell’assegno sociale. Ci sono due grandezze diverse da tenere distinte:

  1. I redditi che alleghi: l’art. 283, comma 3, lett. c) chiede le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, e la lett. d) gli stipendi, le pensioni, i salari e le entrate del debitore e del nucleo. Le dichiarazioni servono a ricostruire la tua storia economica; le entrate attuali servono a capire la situazione presente.
  2. Il reddito che confronti con la soglia: il comma 1 parla di utilità che il debitore non è in grado di offrire “nemmeno in prospettiva futura”. Il giudizio è quindi attuale e prospettico, non storico.

Da qui l’impostazione più coerente, che ti suggerisco di adottare: usa l’importo dell’assegno sociale vigente alla data del deposito della domanda e confrontalo con il tuo reddito annuo attuale e atteso, cioè quello che stai percependo e che prevedibilmente percepirai nei prossimi mesi. Le dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti restano un elemento di contesto: se negli anni passati guadagnavi molto di più, l’OCC dovrà spiegare perché oggi non è più così.

Siccome però la norma non lo dice espressamente, fai anche un calcolo di controllo con l’importo dell’anno a cui si riferiscono i redditi dichiarati più recenti. Se il tuo reddito resta sotto la soglia con entrambi gli importi, sei tranquillo. Se resta sotto solo con l’importo dell’anno del deposito, devi saperlo prima e far argomentare il punto nella relazione dell’OCC. Nella sezione delle simulazioni trovi un esempio esattamente su questo margine.

Non confondere l’assegno sociale con il trattamento minimo

Prima di procedere, assicurati di non aver preso il numero sbagliato da una tabella INPS. Nella stessa circolare n. 153 del 19 dicembre 2025 compaiono molti importi, e quello che più spesso viene scambiato per l’assegno sociale è il trattamento minimo delle pensioni (la cosiddetta “pensione minima”). Per il 2026 la circolare lo indica, in via provvisoria, in 611,85 € al mese e 7.954,05 € all’anno. È un importo più alto dell’assegno sociale e serve a tutt’altro: integra al minimo le pensioni contributive basse e costituisce la base per costruire molti limiti di reddito delle prestazioni previdenziali.

Se per errore usi il trattamento minimo al posto dell’assegno sociale, la tua soglia per una persona sola diventa 7.954,05 × 1,5 = 11.931,08 €, contro i 10.651,68 € corretti: quasi 1.280 euro di soglia “inventata”. Per un nucleo di quattro persone (parametro 2,46) l’errore supera i 3.100 euro. È un errore che l’OCC o il giudice rilevano subito, e che getta un’ombra su tutto il resto della domanda.

Allo stesso modo, non usare i limiti di reddito per ottenere l’assegno sociale come se fossero l’assegno sociale stesso. Per il 2026 il limite personale coincide con l’importo annuo (7.101,12 €), ma per i coniugati il limite è doppio (14.202,24 €, secondo le guide aggiornate): quel doppio serve a decidere se un anziano sposato ha diritto alla prestazione, non a calcolare la tua soglia di incapienza. Nella formula dell’art. 283, comma 2, entra l’importo dell’assegno sociale, una sola volta, poi aumentato della metà e moltiplicato per il parametro del nucleo: è il parametro a “contare” le persone, non il raddoppio previsto per i coniugi.

Infine, l’età. L’assegno sociale spetta dai 67 anni, ma per l’art. 283 la tua età è irrilevante: non devi avere diritto all’assegno sociale per usarlo come metro. Un debitore di 35 anni calcola la sua soglia esattamente come uno di 70, perché la legge usa l’assegno sociale come unità di misura del minimo vitale, non come prestazione da percepire.

La base giuridica

L’art. 283, comma 2, CCII rinvia all’assegno sociale senza specificare l’anno; l’importo annuo e la sua natura provvisoria o definitiva derivano dalla circolare INPS di rinnovo (per il 2026, la n. 153 del 19 dicembre 2025). L’art. 283, comma 3, lett. c) e d), CCII elenca i documenti reddituali da allegare.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è trovare in giro importi diversi. Molti siti riportano ancora gli importi degli anni precedenti, o il valore dell’assegno sociale maggiorato (il cosiddetto incremento per chi ha almeno 70 anni), che è un’altra cosa. Usa sempre e solo l’importo base dell’assegno sociale indicato dall’INPS: la norma parla di “assegno sociale”, non delle sue maggiorazioni.

Secondo imprevisto: la domanda viene depositata a cavallo d’anno. Se prepari tutto a dicembre e depositi a gennaio, rifai il conto con il nuovo importo appena l’INPS pubblica la circolare di rinnovo. Se l’OCC ha già redatto la relazione con l’importo vecchio, chiedi un’integrazione: è meglio un foglio aggiunto che una contestazione in udienza.

Terzo imprevisto: il conguaglio dell’importo provvisorio. Se a distanza di mesi l’importo dell’anno del deposito viene corretto in via definitiva, la tua soglia si sposta di qualche euro. Se eri sotto la soglia di un margine ampio, nessun problema. Se eri sotto di pochissimo, segnala la circostanza: la differenza dipende da un dato amministrativo successivo, non da un cambiamento della tua situazione.

Check di completamento

  • Hai annotato l’importo mensile e annuo (su 13 mensilità) dell’assegno sociale dell’anno di deposito e, per controllo, dell’anno dei redditi più recenti?
  • Sai se l’importo che usi è provvisorio o definitivo, e hai indicato la fonte (circolare INPS)?
  • Hai verificato di non aver usato l’importo maggiorato o un importo di anni precedenti?

Mossa 3 – Calcola la tua soglia: assegno sociale × 1,5 × parametro

Obiettivo della mossa: tradurre i due dati raccolti (assegno sociale annuo e parametro del nucleo) nella tua soglia personale di incapienza, in euro all’anno.

Quando va fatta

Appena hai chiuso le mosse 1 e 2. È un calcolo che richiede cinque minuti, ma va rifatto ogni volta che cambia uno dei due fattori: nuovo anno, nuovo importo, nuovo componente del nucleo.

Come si esegue

La formula è semplice e si esegue in tre passaggi:

  1. Prendi l’assegno sociale annuo (per il 2026: 7.101,12 €).
  2. Aumentalo della metà, cioè moltiplicalo per 1,5 (per il 2026: 7.101,12 × 1,5 = 10.651,68 €).
  3. Moltiplica per il parametro del tuo nucleo secondo la scala ISEE.

Il risultato è la soglia annua: se il tuo reddito annuo, al netto delle spese di produzione, non la supera, ricorre il presupposto dell’incapienza secondo il comma 2.

Ecco le soglie già calcolate per i nuclei più comuni, con l’importo 2025 (definitivo) e con quello 2026 (provvisorio). I parametri sono quelli base dell’Allegato 1 al D.P.C.M. 159/2013; per le righe con maggiorazione è indicato il valore usato a titolo di esempio.

Nucleo Parametro Soglia annua 2025 Soglia annua 2026 Soglia 2026 / 12 mesi
1 persona 1,00 10.504,46 € 10.651,68 € 887,64 €
2 persone 1,57 16.491,99 € 16.723,14 € 1.393,59 €
3 persone 2,04 21.429,09 € 21.729,43 € 1.810,79 €
4 persone 2,46 25.840,96 € 26.203,13 € 2.183,59 €
5 persone 2,85 29.937,70 € 30.357,29 € 2.529,77 €
6 persone 3,20 33.614,26 € 34.085,38 € 2.840,45 €
2 persone (genitore + figlio minore, con maggiorazione 0,2) 1,77 18.592,89 € 18.853,47 € 1.571,12 €
4 persone (coppia + 2 figli minori, con maggiorazione 0,2) 2,66 27.941,85 € 28.333,47 € 2.361,12 €

Le cifre sono arrotondate al centesimo; la colonna mensile è solo indicativa, perché il confronto si fa sull’anno.

Come leggere la tabella

Il primo passo è guardare la differenza tra 2025 e 2026. Per una persona sola la soglia sale di circa 147 euro; per un nucleo di quattro persone di oltre 360 euro. Sembrano differenze piccole, ma pensa a chi ha un reddito che sta proprio in mezzo: con l’importo di un anno è incapiente, con l’altro no. È per questo che la mossa 2 insiste sull’anno da usare.

Il secondo passo è guardare l’effetto del nucleo. Passare da una a due persone non raddoppia la soglia: la scala ISEE riconosce che due persone che vivono insieme risparmiano su casa, utenze e spese comuni. Il parametro 1,57 significa che la seconda persona “vale” il 57% della prima. Questo è il senso della scala di equivalenza, e la legge lo applica anche all’incapienza.

La base giuridica

Art. 283, comma 2, CCII: assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE (D.P.C.M. 159/2013). La formula è la stessa richiamata dal comma 5 dello stesso articolo per la valutazione del merito creditizio nel procedimento dell’incapiente.

Sulla natura della soglia, una precisazione che cambia la tua strategia. La giurisprudenza di merito del 2026 ha iniziato a leggere il comma 2 come una presunzione di incapienza che opera sotto la soglia, ma non come uno sbarramento assoluto sopra la soglia. Il Tribunale di Arezzo, con il provvedimento del 7 maggio 2026 (come sintetizzato dalla banca dati Unijuris), ha affermato che il superamento della soglia non esclude in automatico l’incapienza: il giudice può valutare in concreto se il debitore, con il reddito che ha, sia davvero in grado di offrire ai creditori un’utilità apprezzabile nell’alternativa liquidatoria, al netto dei costi della procedura e del mantenimento proprio e del nucleo. Nella stessa sintesi si legge anche che la soglia andrebbe trattata come un parametro fisso, da non “annualizzare”: è un passaggio che va letto sul testo integrale del provvedimento prima di trarne conseguenze sul tuo caso. Sempre secondo la stessa fonte, il Tribunale di Napoli, con provvedimento del 14 maggio 2026, ha ammesso all’esdebitazione dell’incapiente il titolare di un reddito annuo non superiore a quello risultante dall’applicazione del comma 2.

In pratica: sotto la soglia hai la legge dalla tua parte; poco sopra la soglia hai ancora una strada, ma devi dimostrare in concreto che non c’è nulla da dare ai creditori.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è un errore di moltiplicazione nella relazione o nella domanda. Sembra banale, ma succede spesso che si usi il mensile al posto dell’annuo, o che si dimentichi l’aumento della metà, o che si applichi il parametro 2 per un nucleo di due persone (invece di 1,57). Rifai il calcolo tu, a mano, e confrontalo con quello dell’OCC.

Secondo imprevisto: la soglia viene confusa con il minimo impignorabile. Se qualcuno ti dice “la tua soglia è 1.092 euro al mese”, sta usando il doppio dell’assegno sociale mensile dell’art. 545 c.p.c., che è tutt’altra cosa. Lo vedremo nella mossa 5.

Terzo imprevisto: sei sopra la soglia di poco. Non abbandonare. Ricostruisci con precisione il reddito netto (mossa 4): spesso spese di produzione trascurate riportano il reddito sotto la soglia. Se resti comunque sopra, l’impostazione del Tribunale di Arezzo ti consente di chiedere una valutazione in concreto, ma devi documentare i costi reali del mantenimento del nucleo.

Check di completamento

  • Hai calcolato la soglia annua con la formula completa (annuo × 1,5 × parametro)?
  • Hai calcolato la soglia sia con l’importo dell’anno di deposito sia con quello dell’anno dei redditi più recenti?
  • Hai annotato il margine tra la soglia e il tuo reddito presunto (anche prima della ricostruzione precisa della mossa 4)?

Mossa 4 – Ricostruisci il reddito annuo da confrontare con la soglia

Obiettivo della mossa: arrivare a un unico numero, il reddito annuo al netto delle spese di produzione, che sia documentato, coerente con le dichiarazioni e confrontabile con la soglia calcolata alla mossa 3.

Quando va fatta

Dopo la mossa 3 e prima di qualsiasi incontro operativo con l’OCC. È la mossa che richiede più tempo, perché devi raccogliere documenti di più anni e di più persone. Contaci almeno due o tre settimane se hai redditi variabili o un nucleo con più percettori.

Come si esegue

Il primo passo è raccogliere le fonti:

  1. Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (modello 730, Redditi PF o Certificazione Unica): sono richieste espressamente dall’art. 283, comma 3, lett. c).
  2. Buste paga o cedolini della pensione degli ultimi mesi: ti servono per capire il reddito attuale, che può essere diverso da quello dell’ultima dichiarazione.
  3. Documentazione delle entrate degli altri componenti del nucleo: stipendi, pensioni, assegni, indennità (art. 283, comma 3, lett. d).
  4. Prove delle spese di produzione del reddito: per un lavoratore dipendente possono essere i costi di trasporto per raggiungere il lavoro, per un autonomo i costi dell’attività.

Poi costruisci il reddito annuo in quattro passaggi:

  • Passaggio A – reddito netto annuo del debitore: parti dal netto percepito, includendo tredicesima e quattordicesima. Se la tua pensione o il tuo stipendio sono su 13 mensilità, moltiplica il netto mensile per 13; se ci sono anche altre mensilità aggiuntive, includile.
  • Passaggio B – deduci le spese di produzione: sottrai solo le spese realmente necessarie a produrre quel reddito, documentate. Non sono spese di produzione l’affitto, la spesa alimentare o le bollette: quelle rientrano nel mantenimento, che la soglia stessa misura.
  • Passaggio C – valuta le entrate del nucleo: qui la questione è aperta. La norma parla del reddito “annuo” e del mantenimento “del debitore e della famiglia”, e moltiplica la soglia per il parametro del nucleo. Questo suggerisce che anche le entrate degli altri componenti debbano essere considerate, almeno per verificare quanto pesino davvero sul tuo mantenimento.
  • Passaggio D – confronta con la soglia: se il risultato è inferiore o uguale alla soglia, scatta la presunzione del comma 2.

Il nodo del reddito familiare

Prima di procedere, assicurati di aver capito questo punto, perché è il terreno più delicato del calcolo. La norma moltiplica la soglia per il parametro del nucleo e parla del mantenimento “del debitore e della famiglia”: è quindi coerente che il giudice, nel valutare se resti qualcosa da offrire ai creditori, guardi a tutte le entrate che entrano in casa, comprese quelle dei familiari conviventi e perfino quelle assistenziali che i creditori non possono pignorare. Il ragionamento è questo: quelle somme non sono aggredibili, ma coprono una parte del mantenimento del nucleo e quindi liberano, almeno in teoria, una parte del tuo reddito.

Non c’è però un orientamento uniforme su quali entrate dei familiari debbano essere sommate e in che misura. In alcuni casi l’attenzione si concentra sul reddito del solo debitore, e il peso decisivo lo ha la relazione dell’OCC, che spiega come le entrate dei conviventi siano assorbite dal loro stesso mantenimento. Il punto, per te, è non farti trovare impreparato: prepara due prospetti, uno con il solo tuo reddito e uno con tutte le entrate del nucleo, e verifica in quale dei due resti sotto la soglia.

Morale operativa: se allarghi il nucleo per alzare il moltiplicatore, aspettati che il giudice guardi anche a tutte le entrate che quel nucleo porta in casa. Non è un motivo per nascondere componenti (sarebbe un errore grave), ma è un motivo per fare il calcolo completo prima di depositare, con tutte le entrate del nucleo, e per far spiegare nella relazione dell’OCC come quelle entrate siano già interamente assorbite dal mantenimento.

L’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC si traduce proprio qui: nel ricostruire il reddito del nucleo nello stesso modo in cui il gestore e il giudice lo ricostruiranno, prima che lo facciano loro.

Esempio rapido di ricostruzione

Ipotesi dimostrativa: lavoratrice dipendente, sola, netto mensile 812,40 € su 13 mensilità, spese di trasporto per raggiungere il lavoro documentate in 38,50 € al mese per 11 mesi lavorativi.

  • Reddito netto annuo: 812,40 × 13 = 10.561,20 €.
  • Spese di produzione: 38,50 × 11 = 423,50 €.
  • Reddito rilevante: 10.561,20 − 423,50 = 10.137,70 €.
  • Soglia 2026 per una persona: 10.651,68 €.
  • Margine: 513,98 € sotto la soglia.

Senza la deduzione delle spese di trasporto, il margine sarebbe stato di soli 90,48 €. Con l’importo 2025 (soglia 10.504,46 €), il reddito lordo di spese (10.561,20 €) sarebbe stato addirittura sopra la soglia. Ecco perché la ricostruzione accurata non è un dettaglio.

La base giuridica

Art. 283, commi 2 e 3, lett. c) e d), CCII. Il comma 4, lett. d) affida all’OCC la valutazione della completezza e attendibilità della documentazione: il tuo calcolo del reddito sarà controllato lì.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è un reddito molto diverso tra un anno e l’altro. Hai perso il lavoro l’anno scorso, oppure hai avuto un’entrata straordinaria (un TFR, un arretrato). Le dichiarazioni dei tre anni mostreranno queste oscillazioni. Non cercare di nasconderle: falle spiegare nella relazione. Il giudizio di incapienza guarda al presente e al futuro; un TFR già speso per pagare debiti non è un reddito attuale, ma va giustificato con documenti.

Secondo imprevisto: non trovi le prove delle spese di produzione. In quel caso non dedurle: una deduzione non documentata vale meno di zero, perché mina la credibilità di tutto il calcolo. Se senza quelle spese resti sopra la soglia, valuta la strada della valutazione in concreto (Tribunale di Arezzo, 7 maggio 2026).

Terzo imprevisto: un componente del nucleo non vuole fornire i propri redditi. Succede con figli maggiorenni o conviventi poco collaborativi. L’art. 283, comma 3, lett. d) chiede le entrate “del debitore e del nucleo familiare”: senza quei dati la domanda è incompleta. Spiega al familiare che i suoi redditi non diventano aggredibili per i tuoi debiti, ma servono al giudice per valutare la tua situazione.

Check di completamento

  • Hai un prospetto scritto del reddito annuo, con fonte di ciascuna voce?
  • Hai dedotto solo spese di produzione documentate?
  • Hai incluso, almeno in un prospetto separato, tutte le entrate del nucleo, e hai un argomento per spiegare come sono assorbite dal mantenimento?

Mossa 5 – Distingui la soglia di incapienza dal minimo vitale dell’art. 545 c.p.c.

Obiettivo della mossa: non confondere la soglia di accesso all’esdebitazione dell’incapiente con la quota di stipendio o pensione che i creditori non possono pignorare, e capire come un pignoramento già in corso incide sulla tua domanda.

Quando va fatta

Subito dopo la mossa 4, e comunque prima del deposito, se hai uno stipendio o una pensione già pignorati, se hai una cessione del quinto o se temi un pignoramento a breve. Se un creditore sta per pignorare, la mossa è urgente: la presenza di un pignoramento attivo cambia il modo in cui il giudice legge la tua incapienza.

Due soglie, due funzioni

L’assegno sociale compare sia nell’art. 283 CCII sia nell’art. 545 c.p.c., ma i due calcoli rispondono a domande diverse.

L’art. 545 c.p.c. risponde alla domanda: quanto del tuo reddito può prendere un singolo creditore con un pignoramento? Secondo il testo vigente, per le pensioni e gli assegni di quiescenza è impignorabile una somma pari al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro (comma 7); la parte eccedente si pignora nei limiti dei commi 3, 4 e 5 (in generale un quinto). Per le somme già accreditate sul conto prima del pignoramento, è pignorabile solo la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale (comma 8).

L’art. 283, comma 2, CCII risponde a un’altra domanda: il tuo reddito complessivo, al netto delle spese di produzione, è così basso da far presumere che tu non possa offrire nulla ai creditori, nemmeno in futuro, e quindi da consentirti di essere liberato dai debiti senza pagare nulla?

Ecco il confronto, con gli importi 2026 (provvisori):

Parametro Norma Base Moltiplicatore Valore 2026 Unità
Minimo impignorabile della pensione Art. 545, c. 7, c.p.c. Assegno sociale mensile × 2 (minimo 1.000 €) 1.092,48 € Al mese
Soglia sulle somme già accreditate Art. 545, c. 8, c.p.c. Assegno sociale mensile × 3 1.638,72 € Saldo al pignoramento
Dignitoso tenore di vita (merito creditizio) Art. 68, c. 3, CCII Assegno sociale annuo × parametro ISEE 7.101,12 € (1 persona) All’anno
Soglia di incapienza Art. 283, c. 2, CCII Assegno sociale annuo × 1,5 × parametro ISEE 10.651,68 € (1 persona) All’anno

Per il 2025 il doppio dell’assegno sociale mensile era 1.077,38 €.

La trappola del confronto mensile

Il primo passo è capire questo paradosso: per una persona sola, il minimo impignorabile della pensione (1.092,48 € al mese) è più alto della soglia di incapienza riportata su base mensile (10.651,68 / 12 = 887,64 €). Significa che può esistere un pensionato che vive da solo con una pensione netta di 1.050 € al mese: la sua pensione è interamente impignorabile, quindi nessun creditore riesce a prendere nulla; eppure il suo reddito annuo (1.050 × 13 = 13.650 €) supera la soglia di incapienza del comma 2 di 2.998,32 €.

Per questo pensionato la presunzione del comma 2 non scatta. Ma non è detto che la strada sia chiusa. L’art. 268, comma 4, lett. a), CCII esclude dalla liquidazione controllata i crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c.: se nemmeno l’alternativa liquidatoria può dare qualcosa ai creditori, si può sostenere che il debitore non sia in grado di offrire alcuna utilità, che è il presupposto del comma 1. È l’impostazione della valutazione in concreto adottata dal Tribunale di Arezzo il 7 maggio 2026. Se sei sopra la soglia del comma 2 ma il tuo unico reddito è impignorabile, l’argomento va costruito sul comma 1, non sul comma 2, e va documentato nella relazione dell’OCC.

Il pignoramento già in corso

Prima di procedere, assicurati di conoscere questo orientamento. La Corte di Cassazione, Sez. I, con l’ordinanza n. 13228 del 7 maggio 2026, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un debitore al quale il tribunale aveva negato l’esdebitazione dell’incapiente. Secondo la ricostruzione pubblicata da IusLetter, il diniego non si fondava sulla semplice pendenza di un’esecuzione, ma sul fatto che il pignoramento dello stipendio stava già soddisfacendo il creditore procedente con trattenute regolari del quinto; la Corte ha rilevato che il ricorrente non si era confrontato con questa ragione della decisione. Nella stessa vicenda, il tribunale in sede di reclamo aveva revocato l’esdebitazione concessa in primo grado, osservando che un pignoramento che produce soddisfazione per i creditori è difficilmente compatibile con l’incapienza.

Cosa significa per te? Se c’è una trattenuta in corso che paga un creditore, il calcolo della soglia da solo non basta: devi spiegare perché quella trattenuta non è un’utilità che puoi offrire. Ad esempio perché, dopo la trattenuta, il reddito residuo è sotto la soglia del mantenimento, oppure perché la trattenuta è insostenibile e ti sta costringendo a nuovo indebitamento. Valuta con l’OCC se la domanda di esdebitazione dell’incapiente sia davvero lo strumento giusto o se un altro strumento di regolazione (ad esempio una ristrutturazione dei debiti del consumatore, con eventuale sospensione delle esecuzioni ai sensi dell’art. 70, comma 4) sia più adatto. Qui serve il legale: la scelta dello strumento è una valutazione tecnica.

La base giuridica

Art. 545, commi 7 e 8, c.p.c. (minimo impignorabile della pensione e somme accreditate); art. 268, comma 4, lett. a), CCII (crediti impignorabili esclusi dalla liquidazione controllata); art. 283, commi 1 e 2, CCII.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è che il creditore pignori proprio mentre stai preparando la domanda. In quel caso non correre a depositare una domanda incompleta: una domanda dichiarata inammissibile o respinta è peggio di una domanda depositata due settimane dopo. Chiedi all’OCC di accelerare la relazione e valuta, con il legale, se esistono contestazioni da far valere nel processo esecutivo (ad esempio sul rispetto del minimo impignorabile).

Secondo imprevisto: la banca ha bloccato il conto su cui arriva la pensione. Verifica il saldo alla data del pignoramento e confrontalo con il triplo dell’assegno sociale (1.638,72 € nel 2026): la parte sotto quella cifra non era pignorabile. È una verifica che puoi fare da solo con l’estratto conto.

Check di completamento

  • Hai verificato se su stipendio, pensione o conto c’è un pignoramento o una cessione in corso, e per quale importo mensile?
  • Hai calcolato il reddito residuo dopo la trattenuta e lo hai confrontato con la soglia del comma 2?
  • Hai deciso, con l’OCC e con il legale, se l’esdebitazione dell’incapiente è lo strumento giusto o se ne serve un altro?

Mossa 6 – Usa il parametro dell’art. 68, comma 3, per sostenere la meritevolezza

Obiettivo della mossa: verificare se i finanziamenti che ti hanno indebitato sono stati concessi quando il tuo reddito, dedotto il minimo per vivere misurato con l’assegno sociale, non era sufficiente a rimborsarli, e usare questo dato per sostenere la tua meritevolezza.

Quando va fatta

In parallelo con la mossa 4, perché usa gli stessi documenti reddituali, ma riferiti al momento in cui ciascun finanziamento è stato concesso. Se hai preso un prestito nel 2021, ti servono i redditi del 2021 e l’assegno sociale di quell’anno.

Perché conta

L’esdebitazione dell’incapiente non è automatica: il debitore deve essere meritevole (art. 283, comma 1) e il giudice la esclude in caso di frode, dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento (comma 7). L’OCC, nella relazione, deve indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore (comma 4, lett. a) e deve anche indicare se il finanziatore, nel concedere il credito, ha tenuto conto del merito creditizio del debitore (comma 5).

Il metro per valutare il merito creditizio è, ancora una volta, l’assegno sociale. Nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, l’art. 68, comma 3, CCII considera idonea a misurare il dignitoso tenore di vita una quantificazione non inferiore all’ammontare dell’assegno sociale moltiplicato per il parametro della scala ISEE corrispondente al nucleo. Nel procedimento dell’incapiente, l’art. 283, comma 5, rinvia invece alla quantificazione del comma 2, cioè con l’aumento della metà.

La differenza tra i due parametri è l’aumento della metà: per una persona sola, nel 2026, 7.101,12 € all’anno nell’art. 68, comma 3, contro 10.651,68 € nell’art. 283, commi 2 e 5. E c’è una seconda differenza: l’art. 68 parla di una quantificazione “non inferiore”, cioè di un minimo; l’art. 283, comma 2, usa la soglia come limite sotto il quale ricorre l’incapienza.

Come si esegue

  1. Elenca ogni finanziamento: data di concessione, importo, rata, finanziatore.
  2. Per ciascuno, ricostruisci il tuo reddito annuo disponibile in quell’anno (dichiarazione dei redditi dell’anno precedente o buste paga dell’epoca).
  3. Deduci il minimo per il mantenimento calcolato con l’assegno sociale dell’anno di concessione, moltiplicato per 1,5 e per il parametro del nucleo di allora (secondo il comma 5 dell’art. 283).
  4. Confronta quello che resta con le rate annue di tutti i finanziamenti in essere in quel momento, compreso quello nuovo.

Se il reddito residuo non bastava a coprire le rate, hai un elemento concreto da portare all’OCC: il finanziatore ha concesso credito a chi, per i parametri della legge, non poteva restituirlo. Non è una prova automatica della tua meritevolezza, ma è un dato che l’OCC deve indicare e che il giudice valuterà.

Ipotesi dimostrativa

Debitore solo, nel 2025 reddito netto annuo di 13.870,40 €, con già due rate di prestiti per complessivi 2.640 € all’anno. Il finanziatore concede un nuovo prestito con rata annua di 1.980 €.

  • Minimo per il mantenimento (art. 283, c. 5, con importo 2025): 10.504,46 €.
  • Reddito disponibile per le rate: 13.870,40 − 10.504,46 = 3.365,94 €.
  • Rate totali dopo il nuovo prestito: 2.640 + 1.980 = 4.620 €.
  • Scoperto annuo: 1.254,06 €.

Con il solo parametro dell’art. 68, comma 3 (7.002,97 € nel 2025), il reddito disponibile sarebbe stato 6.867,43 € e le rate sarebbero rientrate. Questo ti mostra perché è importante usare il parametro giusto per la procedura giusta: nell’incapienza, il comma 5 rinvia al comma 2.

La base giuridica

Art. 283, commi 1, 4, 5 e 7, CCII; art. 68, comma 3, CCII per il parametro del piano del consumatore. Il D.P.C.M. 159/2013 è la fonte della scala ISEE in entrambe le norme.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è non avere più i documenti dell’epoca. Le dichiarazioni dei redditi le puoi recuperare dal cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate; i contratti di finanziamento li puoi chiedere al finanziatore; per la composizione del nucleo di allora puoi chiedere al Comune uno stato di famiglia storico.

Secondo imprevisto: hai chiesto il finanziamento dichiarando un reddito più alto di quello reale. In questo caso l’argomento del merito creditizio si ritorce contro di te, e il rischio di una valutazione di colpa grave è concreto. Qui serve il legale: va valutato con franchezza se la domanda è proponibile.

Check di completamento

  • Hai una tabella dei finanziamenti con data, rata e reddito disponibile all’epoca?
  • Hai usato, per ciascun anno, l’assegno sociale di quell’anno e il parametro del nucleo di allora?
  • Hai consegnato all’OCC i documenti che dimostrano la situazione al momento di ciascuna concessione?

Mossa 7 – Proietta la soglia sui tre anni successivi al decreto

Obiettivo della mossa: sapere fin da subito come la rivalutazione annua dell’assegno sociale e le variazioni del tuo reddito si muoveranno nei tre anni in cui l’OCC verifica le utilità sopravvenute, e preparare le dichiarazioni annuali che il decreto ti imporrà.

Quando va fatta

Prima del deposito, per capire quanto sei “al sicuro”, e poi ogni anno, alla scadenza fissata dal decreto per la dichiarazione annuale sulle utilità sopravvenute. Il decreto di esdebitazione indica il termine entro cui devi presentarla ogni anno, a pena di revoca (art. 283, comma 7).

Il triennio dopo il correttivo

Dopo il D.Lgs. 136/2024, il periodo di osservazione è di tre anni dal decreto (non più quattro, come molte fonti riportano ancora). In questi tre anni, se sopravvengono utilità rilevanti che consentono il soddisfacimento dei creditori, il debitore è tenuto a pagare nella misura indicata dalla legge; i finanziamenti, in qualsiasi forma, non sono utilità (comma 1). L’OCC vigila sulla tempestività delle dichiarazioni e, se riscontra utilità, con l’autorizzazione del giudice ne informa i creditori, che possono agire (comma 9).

Sulla misura minima delle utilità rilevanti circola nelle fonti divulgative il riferimento al 10% dei crediti. Attenzione: quel riferimento compare in commenti e nel testo previgente (lo usava ancora, ad esempio, il Tribunale di Como nel decreto del 28 ottobre 2025, che parlava di quattro anni e 10%), ma non va dato per certo sul testo vigente: verificalo sul testo ufficiale in Gazzetta Ufficiale o Normattiva prima di contarci.

L’effetto della rivalutazione

La norma non dice espressamente che la soglia del comma 2 sia il metro per valutare le utilità sopravvenute. Ma in pratica è il riferimento più prudente per capire se un aumento del tuo reddito sta “creando” qualcosa da dare ai creditori: se il tuo reddito resta sotto la soglia aggiornata, è difficile sostenere che sia sopravvenuta un’utilità rilevante.

Il primo passo è capire che la soglia non è ferma. Ogni anno l’assegno sociale viene rivalutato e la soglia sale con lui. Se il tuo reddito è fisso (stipendio senza aumenti, ad esempio), il margine aumenta; se il tuo reddito è una pensione rivalutata anch’essa, il margine resta più o meno lo stesso; se il tuo reddito cresce più dell’indice, il margine si riduce.

Ipotesi dimostrativa con un indice di rivalutazione ipotetico dell’1,5% annuo per il 2027 e il 2028 (gli indici reali saranno fissati dalle future circolari INPS):

Anno Assegno sociale annuo Soglia 1 persona Note
2026 7.101,12 € 10.651,68 € Importo provvisorio (circ. INPS 153/2025)
2027 7.207,64 € (ipotesi) 10.811,46 € (ipotesi) Indice ipotetico +1,5%
2028 7.315,75 € (ipotesi) 10.973,63 € (ipotesi) Indice ipotetico +1,5%

Se nel 2026 hai uno stipendio fisso di 10.137,70 € rilevanti (l’esempio della mossa 4), il tuo margine passa da 513,98 € (2026) a circa 673 € nel 2027 e a circa 836 € nel 2028, sempre nell’ipotesi di indice +1,5% e di stipendio invariato. Se invece nel 2027 ottieni un aumento di 1.200 € annui, il tuo reddito rilevante sale a 11.337,70 € e supera la soglia ipotetica 2027 di circa 526 €: non è detto che sia un’utilità rilevante nel senso della legge, ma è un dato che devi dichiarare e far valutare.

Come si esegue

  1. Ogni gennaio, appena l’INPS pubblica la circolare di rinnovo, annota il nuovo importo dell’assegno sociale e ricalcola la tua soglia con il parametro del nucleo aggiornato.
  2. Annota ogni variazione di reddito tua e del nucleo (aumenti, nuovi lavori, eredità, vincite, rimborsi).
  3. Prepara la dichiarazione annuale sulle utilità sopravvenute con l’OCC, entro il termine indicato nel decreto, allegando il prospetto aggiornato.
  4. Conserva tutto: le dichiarazioni annuali sono la prova della tua correttezza se un creditore contesta.

La base giuridica

Art. 283, commi 1, 7 e 9, CCII nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024; circolari INPS annuali di rinnovo per gli importi dell’assegno sociale.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è dimenticare la scadenza della dichiarazione annuale. Il decreto la prevede a pena di revoca: non è un adempimento formale. Segna la data in calendario per tutti e tre gli anni appena ricevi il decreto.

Secondo imprevisto: un’entrata straordinaria (un’eredità, un arretrato, un TFR). Comunicala subito all’OCC, anche prima della scadenza annuale. Sarà l’OCC, con l’autorizzazione del giudice, a valutare se informarne i creditori. Nasconderla è il modo più sicuro per perdere l’esdebitazione.

Terzo imprevisto: il nucleo cambia (un figlio esce di casa, nasce un figlio). Cambia il parametro e cambia la soglia: ricalcola e segnala la variazione nella dichiarazione.

Check di completamento

  • Hai annotato in calendario le tre scadenze annuali della dichiarazione?
  • Hai un foglio di calcolo con la soglia anno per anno e il tuo reddito anno per anno?
  • Sai chi è il gestore OCC di riferimento a cui comunicare le variazioni?

Mossa 8 – Deposita tramite l’OCC e presidia il termine di reclamo

Obiettivo della mossa: presentare la domanda con il calcolo dell’assegno sociale e della soglia esposto in modo trasparente e verificabile, e sapere esattamente cosa fare se il decreto non ti dà ragione.

Quando va fatta

Quando hai chiuso le mosse da 1 a 6 e, se possibile, all’inizio dell’anno solare, quando l’importo dell’assegno sociale è appena stato aggiornato e la circolare INPS è disponibile. Il termine per il reclamo contro il decreto è di 30 giorni dalla comunicazione (art. 283, comma 8) e, per i procedimenti disciplinati dal CCII, la sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto non si applica, salvo diversa previsione (art. 9, comma 1, CCII). Se il decreto ti arriva a luglio, il termine corre anche in agosto.

Come si esegue

  1. Conferisci l’incarico all’OCC competente: la domanda è presentata tramite l’OCC al giudice competente (art. 283, comma 3).
  2. Consegna i documenti richiesti: elenco dei creditori con importi e indirizzi PEC; atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni; dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; documentazione di stipendi, pensioni, salari ed entrate tua e del nucleo (comma 3, lett. a-d).
  3. Consegna il prospetto di calcolo della soglia: importo dell’assegno sociale con fonte e anno, parametro del nucleo con fonte, soglia risultante, reddito rilevante con le singole voci, margine.
  4. Verifica la relazione dell’OCC prima del deposito: deve contenere le cause dell’indebitamento e la diligenza, le ragioni dell’incapacità di adempiere, gli eventuali atti impugnati dai creditori, la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione (comma 4) e l’indicazione sul merito creditizio (comma 5). Controlla che il calcolo della soglia sia lo stesso che hai fatto tu.
  5. Ricorda che i compensi dell’OCC sono ridotti della metà in questa procedura (comma 6): è una regola di legge sui costi della procedura.

Dopo il deposito

Il giudice, valutata la meritevolezza, concede l’esdebitazione con decreto, escludendola in caso di frode, dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento, e indica il termine per la dichiarazione annuale (comma 7). Il decreto è comunicato a te e ai creditori, che possono proporre reclamo entro 30 giorni ai sensi dell’art. 124 (comma 8). Attenzione: l’art. 124 in sé prevede un termine di dieci giorni per i reclami contro i decreti del giudice delegato; per l’incapiente vale il termine speciale di 30 giorni previsto dal comma 8.

Sulla possibilità di ricorrere poi in Cassazione contro il decreto pronunciato sul reclamo, la giurisprudenza di legittimità non è uniforme: la Cass. Sez. I, ord. n. 30108 del 14 novembre 2025 ha ritenuto non ricorribile un decreto di rigetto ex art. 283, mentre la Cass. Sez. I, ord. n. 13228 del 7 maggio 2026 è indicata dai commentatori come in contrasto su questo punto. È una questione aperta, da valutare caso per caso con un avvocato abilitato al patrocinio in Cassazione.

La base giuridica

Art. 283, commi 3-8, CCII; art. 124 CCII per le forme del reclamo; art. 9, comma 1, CCII per l’esclusione della sospensione feriale.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è un decreto di rigetto per superamento della soglia. Prima di proporre reclamo, rifai il calcolo: il giudice ha usato l’importo giusto dell’assegno sociale? Il parametro corretto? Il reddito annuo su 13 mensilità? Ha considerato le spese di produzione? Spesso l’errore sta in uno di questi passaggi, e il reclamo è il luogo per farlo valere, entro 30 giorni.

Secondo imprevisto: un creditore propone reclamo contro il decreto favorevole. Ti serve la stessa documentazione del deposito, più la risposta puntuale alle contestazioni. Se il creditore contesta il calcolo della soglia, la trasparenza del prospetto che hai depositato diventa la tua difesa migliore.

Terzo imprevisto: hai già avuto un fallimento senza esdebitazione. Secondo la sintesi di Unijuris, il Tribunale di Ancona, con provvedimento dell’11 giugno 2026, ha escluso dall’art. 283 il soggetto già fallito che non aveva ottenuto l’esdebitazione ex art. 142 l.fall., a parità di esposizione debitoria: l’esdebitazione dell’incapiente non è una seconda occasione per rimediare a una preclusione già maturata. In questo caso il calcolo della soglia non basta: qui serve il legale.

Check di completamento

  • La relazione dell’OCC contiene il calcolo della soglia con fonte e anno dell’assegno sociale?
  • Hai annotato la data di comunicazione del decreto e calcolato il termine di 30 giorni, senza sospensione feriale?
  • Hai conservato copia di tutto il fascicolo per i tre anni successivi?

Il piano alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite per mostrarti come lo stesso calcolo porta a esiti diversi a seconda del momento e della completezza delle mosse. Gli importi dell’assegno sociale sono quelli 2025 (definitivo) e 2026 (provvisorio) indicati dalla circolare INPS 153/2025.

Simulazione 1 – Lo stesso stipendio, due anni diversi

Ipotesi: lavoratore dipendente, solo, stipendio netto fisso di 813,85 € per 13 mensilità, nessuna spesa di produzione documentabile. Reddito annuo: 10.580,05 €.

  • Chi deposita giovedì 18 dicembre 2025 e fa il calcolo con l’importo 2025 (soglia 10.504,46 €) si trova sopra la soglia di 75,59 €. La presunzione del comma 2 non scatta; resta solo la valutazione in concreto.
  • Chi completa la mossa 2 e deposita lunedì 12 gennaio 2026, con l’importo 2026 (soglia 10.651,68 €), si trova sotto la soglia di 71,63 €. La presunzione scatta.

Stesso reddito, stessa persona: 147 euro di differenza tra le soglie dei due anni decidono il percorso. Chi è a ridosso della soglia a fine anno ha un motivo concreto per aspettare la circolare di gennaio.

Simulazione 2 – La coppia e l’assegno del partner

Ipotesi: debitore con stipendio netto di 1.214,30 € per 13 mensilità (15.785,90 € annui), spese di trasporto documentate di 52 € al mese per 11 mesi (572 €), partner convivente senza reddito da lavoro. Nucleo di 2 persone, parametro 1,57, soglia 2026: 16.723,14 €.

  • Chi ricostruisce il reddito alla mossa 4 con le sole entrate del debitore: 15.785,90 − 572 = 15.213,90 €, sotto la soglia di 1.509,24 €.
  • Chi trascura che il partner percepisce un’indennità di 280 € al mese (3.360 € annui) e la scopre il giudice: se il tribunale somma le entrate del nucleo, il totale sale a 18.573,90 € e supera la soglia di 1.850,76 €. La domanda rischia il rigetto, e con essa la credibilità della documentazione.

La lezione: dichiara tutto e fai argomentare all’OCC perché l’indennità del partner è assorbita dal suo stesso mantenimento.

Simulazione 3 – La famiglia con figli minori e la maggiorazione dimenticata

Ipotesi: coppia con due figli minorenni. Debitore con 1.402,75 € netti per 13 mensilità (18.235,75 €), coniuge part-time con 590 € per 13 mensilità (7.670 €), assegno unico per i figli di 412,60 € al mese (4.951,20 €).

  • Soglia 2026 con parametro base 2,46: 26.203,13 €. Soglia con la maggiorazione per figli minorenni prevista dall’Allegato 1 al D.P.C.M. 159/2013 (2,66 nell’esempio): 28.333,47 €.
  • Redditi da lavoro del nucleo: 25.905,75 €. Con il parametro base, il margine è di soli 297,38 €; con il parametro maggiorato, di 2.427,72 €.
  • Se il giudice somma anche l’assegno unico, il totale è 30.856,95 € e supera la soglia maggiorata di 2.523,48 €.

Chi esegue con cura la mossa 1 e applica la maggiorazione corretta guadagna oltre duemila euro di margine; chi la dimentica lavora su un filo. Sull’assegno unico la questione è aperta: va affrontata, non ignorata.

Simulazione 4 – Il reclamo e il calendario

Ipotesi: decreto di rigetto per superamento della soglia, calcolato dal giudice su 12 mensilità invece di 13.

  • Decreto comunicato venerdì 16 ottobre 2026: il termine di 30 giorni scade domenica 15 novembre 2026 e slitta a lunedì 16 novembre 2026. Chi rifà il calcolo alla mossa 3, scopre l’errore e deposita il reclamo entro quella data conserva il diritto di farlo valere; chi deposita martedì 17 novembre è fuori termine.
  • Decreto comunicato lunedì 20 luglio 2026: il termine scade mercoledì 19 agosto 2026. Chi conta sulla sospensione feriale e pensa di avere tempo fino a settembre perde il reclamo, perché l’art. 9 CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti del codice.

Il piano in una pagina

Questa è la pagina da stampare. Il percorso è lineare: prima fissi i fattori della formula (nucleo e assegno sociale), poi calcoli la soglia, poi ricostruisci il reddito, poi controlli le due trappole (pignoramento e merito creditizio), poi pensi al triennio, poi depositi.

Le tre regole da tenere sempre davanti:

  1. Annuo con annuo: l’assegno sociale annuo si calcola su 13 mensilità, e si confronta con il reddito annuo.
  2. L’anno conta: usa l’importo vigente al deposito e fai un calcolo di controllo con quello dell’anno dei redditi; il 2026 è provvisorio.
  3. Tre soglie diverse: 545 c.p.c. (pignoramento, mensile, doppio dell’assegno sociale), 68 c.3 CCII (merito creditizio nel piano del consumatore, annuo × parametro), 283 c.2 CCII (incapienza, annuo × 1,5 × parametro).
Mossa Obiettivo Termine Rischio se saltata
1. Nucleo familiare Individuare il parametro ISEE corretto Prima di ogni calcolo Moltiplicatore sbagliato, soglia errata
2. Assegno sociale Importo annuo su 13 mensilità, anno giusto Alla preparazione e di nuovo al deposito Soglia sottostimata o contestabile
3. Calcolo soglia Annuo × 1,5 × parametro Subito dopo la mossa 2 Confusione con altre soglie
4. Reddito rilevante Reddito annuo al netto delle spese di produzione, con il nucleo 2-3 settimane prima del deposito Rigetto per entrate trascurate
5. Art. 545 c.p.c. Distinguere il minimo vitale, valutare il pignoramento in corso Prima del deposito, subito se c’è un pignoramento Domanda respinta per trattenute in corso
6. Art. 68 c.3 e merito creditizio Sostenere la meritevolezza In parallelo con la mossa 4 Meritevolezza non argomentata
7. Triennio Ricalcolare ogni anno, dichiarazione annuale Ogni anno, entro il termine del decreto Revoca dell’esdebitazione
8. Deposito e reclamo Domanda tramite OCC; reclamo entro 30 giorni 30 giorni dalla comunicazione, niente sospensione feriale Perdita del diritto di reclamo

Gli scenari di deviazione

Anche il piano migliore incontra imprevisti. Ecco i tre più frequenti e il piano B per ciascuno.

Scenario A – Il creditore accelera e pignora prima del deposito

Stai completando la mossa 4 e arriva un atto di pignoramento presso il tuo datore di lavoro. Il primo effetto è pratico: dalla busta paga successiva parte una trattenuta. Il secondo è giuridico: come mostra la vicenda decisa dalla Cass. 13228/2026, un pignoramento che produce pagamenti regolari può essere letto come un’utilità che stai già offrendo.

Piano B: non fermarti, ma cambia l’ordine delle mosse. Esegui subito la mossa 5: verifica che la trattenuta rispetti i limiti dell’art. 545 c.p.c. e calcola il reddito residuo. Valuta poi con il legale e con l’OCC se la domanda di esdebitazione dell’incapiente resta lo strumento giusto o se è preferibile una ristrutturazione dei debiti del consumatore, nella quale il giudice, su tua istanza, può sospendere le procedure esecutive che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano (art. 70, comma 4). Non depositare in fretta una domanda di incapienza incompleta solo per “reagire”: rischi un rigetto che pesa anche sulle scelte successive.

Scenario B – Il termine di reclamo è già scaduto

Hai ricevuto un decreto di rigetto, hai pensato che ci fosse la sospensione estiva, e i 30 giorni sono passati. Il reclamo non è più proponibile.

Piano B: chiediti perché la domanda è stata respinta. Se il motivo era il superamento della soglia e nel frattempo la tua situazione è cambiata (nuovo anno con nuovo importo dell’assegno sociale, nucleo aumentato, reddito diminuito), una nuova domanda fondata su fatti nuovi può essere valutata. Ricorda che l’esdebitazione dell’incapiente si ottiene una sola volta (art. 283, comma 1), ma qui non l’hai ottenuta. Valuta anche strumenti alternativi: se hai un minimo di attivo, la liquidazione controllata porta all’esdebitazione di diritto dopo tre anni dall’apertura (art. 282). Qui serve il legale, perché la scelta dipende dal motivo del rigetto.

Scenario C – Il documento che manca

Non trovi la dichiarazione dei redditi di uno dei tre anni, oppure il familiare convivente rifiuta di consegnare i suoi cedolini.

Piano B: per le dichiarazioni, accedi al cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate o chiedi copia al CAF che le ha trasmesse; per le pensioni, il cedolino è scaricabile dal sito INPS; per lo stato di famiglia, anche storico, rivolgiti al Comune. Per il familiare che non collabora, spiega che i suoi redditi servono solo a valutare la tua situazione e non lo espongono ai tuoi creditori; se il rifiuto persiste, fai dare atto della circostanza nella relazione dell’OCC, indicando le informazioni comunque disponibili. Ma sappi che una documentazione incompleta è il primo motivo per cui l’OCC può valutare negativamente la completezza e attendibilità (art. 283, comma 4, lett. d).

Le domande di chi sta eseguendo

Posso fare il calcolo della soglia prima di conoscere il nucleo esatto?

Puoi fare un calcolo provvisorio, ma non puoi fidarti del risultato. Il parametro del nucleo è un moltiplicatore: un errore lì si propaga su tutto. Chiudi prima la mossa 1.

Devo usare l’importo dell’assegno sociale dell’anno della domanda o di quello dei redditi?

La norma non lo dice espressamente. L’impostazione più coerente con il giudizio attuale e prospettico richiesto dal comma 1 è usare l’importo vigente al deposito; fai però sempre il calcolo di controllo con l’altro anno e, se gli esiti divergono, fallo argomentare nella relazione dell’OCC.

Se l’importo 2026 è provvisorio, rischio che la soglia cambi dopo il deposito?

Sì, di poco. Il conguaglio corregge l’importo in base all’indice definitivo. Se il tuo margine è ampio, è irrilevante; se è di pochi euro, segnala all’OCC che il dato usato è provvisorio, con la fonte.

Posso fare la mossa 6 prima della 4?

Sì, perché usa documenti diversi (redditi degli anni in cui hai preso i finanziamenti). Ma non depositare finché la mossa 4 non è chiusa: il giudizio di incapienza si basa sul reddito attuale.

La soglia dell’art. 545 c.p.c. mi protegge anche nella procedura di incapienza?

Sono due cose distinte. L’art. 545 c.p.c. limita il pignoramento; l’art. 283 CCII stabilisce quando sei incapiente. Ma il fatto che il tuo reddito sia in tutto o in parte impignorabile può diventare un argomento per dimostrare, sul comma 1, che nemmeno la liquidazione darebbe qualcosa ai creditori (art. 268, comma 4, lett. a).

Con l’esdebitazione dell’incapiente si cancellano anche i debiti di mantenimento e le sanzioni?

È una questione aperta. Una lettura applica anche all’incapiente le esclusioni dell’art. 278, comma 7 (obblighi di mantenimento e alimentari; risarcimenti da fatto illecito extracontrattuale e sanzioni pecuniarie non accessorie a debiti estinti): l’art. 278 è nelle disposizioni generali e l’art. 283 non lo deroga; in questo senso il Tribunale di Rovereto, decreto del 15 dicembre 2025 (R.G. 1/2025), ha applicato le esclusioni della lettera b). Un’altra lettura osserva che il comma 1 dell’art. 278 riguarda i crediti insoddisfatti nella liquidazione giudiziale o controllata e che l’art. 283 non ha un proprio elenco di esclusioni; il Tribunale di Milano, decreto del 27 ottobre 2025, non ha indicato eccezioni. Nessuna pronuncia ha risolto il punto: prudenza vuole che tu consideri a rischio quei debiti.

La giurisprudenza che sostiene il piano

Ecco le pronunce richiamate nel piano, organizzate per la mossa che sostengono. Per ciascuna trovi gli estremi come riportati dalle fonti consultate, il principio riformulato e la rilevanza per il calcolo legato all’assegno sociale.

A sostegno delle mosse 1 e 4 (nucleo e reddito rilevante)

Su questo punto il piano non si appoggia a una singola pronuncia, ma al testo della norma. L’art. 283, comma 2, moltiplica la soglia per il parametro del nucleo e parla del mantenimento del debitore e della famiglia; il comma 3, lett. d), chiede le entrate del debitore e del nucleo. Ne deriva un principio operativo che ritrovi nella prassi: il reddito da confrontare con la soglia va ricostruito tenendo conto anche delle entrate dei familiari conviventi, e la relazione dell’OCC è il luogo in cui spiegare perché quelle entrate non lasciano margini per i creditori. Rilevanza: il nucleo alza il moltiplicatore, ma porta con sé tutte le sue entrate.

A sostegno della mossa 3 (natura della soglia)

  1. Tribunale di Arezzo, provvedimento del 7 maggio 2026. Il comma 2 introduce una presunzione di incapienza sotto la soglia; il superamento della soglia non esclude in automatico il requisito, potendo il giudice valutare in concreto se il debitore sia in grado di offrire un’utilità apprezzabile nell’alternativa liquidatoria, al netto dei costi della procedura e del mantenimento. Rilevanza: chi supera di poco la soglia calcolata con l’assegno sociale ha ancora una strada, ma deve documentarla. (Fonte: Unijuris.)

  2. Tribunale di Napoli, provvedimento del 14 maggio 2026. Ammessa all’esdebitazione dell’incapiente anche chi è titolare di un reddito annuo, purché non superiore all’importo risultante dall’applicazione dell’art. 283, comma 2. Rilevanza: conferma che avere un reddito non preclude l’accesso, se il calcolo con l’assegno sociale lo colloca sotto la soglia. (Fonte: Unijuris.)

A sostegno della mossa 5 (pignoramento in corso)

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13228 del 7 maggio 2026. Inammissibile il ricorso del debitore che non si confronta con la ragione del diniego: il pignoramento dello stipendio stava già soddisfacendo il creditore con trattenute regolari. Rilevanza: con un pignoramento attivo il calcolo della soglia non basta; va spiegato perché la trattenuta non è un’utilità offribile. La pronuncia è anche indicata in contrasto con la n. 30108/2025 sulla ricorribilità dei decreti. (Fonte: IusLetter.)

A sostegno delle mosse 7 e 8 (triennio, deposito, reclamo)

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30108 del 14 novembre 2025. Decreto di rigetto pronunciato ai sensi dell’art. 283 ritenuto non ricorribile per cassazione. Rilevanza: delimita i rimedi contro il decreto e rende decisivo il reclamo entro 30 giorni, l’unico rimedio sicuramente disponibile; sul punto c’è contrasto con la n. 13228/2026, da presentare in modo neutro. (Fonte: testo dell’ordinanza pubblicato dalla Corte di Cassazione.)

  2. Tribunale di Ancona, provvedimento dell’11 giugno 2026. Escluso dall’art. 283 il soggetto già fallito che non aveva ottenuto l’esdebitazione ex art. 142 l.fall., a parità di esposizione debitoria. Rilevanza: anche con un reddito sotto la soglia, una precedente procedura senza esdebitazione può precludere l’accesso. (Fonte: Unijuris.)

  3. Tribunale di Como, decreto del 28 ottobre 2025. Decreto che usava ancora la formula del testo previgente (quattro anni di osservazione e soglia del 10%). Rilevanza: dimostra quanto sia importante lavorare sul testo vigente, con triennio dal decreto, e verificare sul testo ufficiale la misura delle utilità sopravvenute.

  4. Tribunale di Rovereto, decreto del 15 dicembre 2025 (R.G. 1/2025). Applicate all’incapiente le esclusioni dall’esdebitazione della lettera b) dell’art. 278, comma 7. Rilevanza: anche chi è sotto la soglia deve sapere quali debiti potrebbero sopravvivere al decreto.

  5. Tribunale di Milano, decreto del 27 ottobre 2025. Decreto di esdebitazione dell’incapiente che non indica eccezioni ai debiti esdebitati. Rilevanza: rappresenta la lettura opposta a Rovereto sull’applicabilità dell’art. 278, comma 7; la questione resta aperta.

Un principio di metodo che lega tutte le pronunce

Rileggi in fila queste otto decisioni e noterai una costante: nessuna si limita a confrontare due numeri. Anche quando la soglia calcolata con l’assegno sociale è rispettata, i giudici guardano alla coerenza complessiva del quadro: chi vive in casa, quali entrate arrivano, se un creditore sta già incassando, se c’è una storia di procedure precedenti, quali debiti restano fuori. Quando invece la soglia è superata di poco, la stessa attenzione al quadro complessivo può giocare a tuo favore, come mostra la valutazione in concreto adottata ad Arezzo. Il calcolo dell’assegno sociale × 1,5 × parametro è la porta d’ingresso; la documentazione che lo circonda è ciò che ti fa entrare.

Per questo, quando prepari il prospetto per l’OCC, aggiungi sempre tre allegati di contesto: un quadro delle entrate di ogni componente del nucleo, con l’indicazione di come ciascuna viene spesa; un estratto delle trattenute in corso su stipendio o pensione, con l’atto da cui derivano; un elenco delle procedure concorsuali o esecutive che ti hanno riguardato in passato, con il loro esito. Sono tre fogli che rispondono in anticipo alle domande che queste pronunce mostrano essere le più frequenti.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Il calcolo della soglia legata all’assegno sociale sembra aritmetica, ma ogni fattore della formula nasconde scelte che il giudice, l’OCC e i creditori possono contestare. Ecco cosa facciamo, concretamente, su questo tema.

  1. Ricostruiamo il nucleo familiare rilevante confrontando stato di famiglia, DSU ISEE e situazione reale, e individuiamo il parametro della scala di equivalenza con le maggiorazioni applicabili secondo l’Allegato 1 al D.P.C.M. 159/2013.
  2. Fissiamo l’importo dell’assegno sociale da usare, con la fonte INPS, l’anno, la natura provvisoria o definitiva e il calcolo annuo su 13 mensilità, e prepariamo il calcolo di controllo sull’anno dei redditi dichiarati.
  3. Calcoliamo la soglia dell’art. 283, comma 2, e la mettiamo a confronto, in un unico prospetto, con il minimo impignorabile dell’art. 545 c.p.c. e con il parametro dell’art. 68, comma 3, CCII.
  4. Ricostruiamo il reddito annuo rilevante dalle dichiarazioni dei tre anni, dai cedolini e dalle entrate del nucleo, deducendo solo spese di produzione documentate.
  5. Verifichiamo i pignoramenti e le cessioni in corso, il rispetto dei limiti dell’art. 545 c.p.c. e l’impatto delle trattenute sulla domanda di incapienza.
  6. Analizziamo il merito creditizio di ogni finanziamento, anno per anno, con l’assegno sociale e il nucleo dell’epoca, per costruire gli argomenti sulla meritevolezza.
  7. Valutiamo se l’esdebitazione dell’incapiente è lo strumento giusto o se la tua situazione è più adatta a una ristrutturazione dei debiti del consumatore o a una liquidazione controllata.
  8. Prepariamo il fascicolo per l’OCC e controlliamo che la relazione del gestore riporti correttamente il calcolo della soglia.
  9. Presidiamo il termine di reclamo di 30 giorni e, se il decreto è sfavorevole, verifichiamo gli errori di calcolo da far valere.
  10. Impostiamo il calendario del triennio, con il ricalcolo annuale della soglia e le dichiarazioni sulle utilità sopravvenute.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesa soprattutto la qualifica di Gestore della crisi e di fiduciario di un OCC: il calcolo della soglia di incapienza e la valutazione del merito creditizio sono attività che il gestore deve compiere e attestare nella relazione. Conoscerle dall’interno significa preparare la domanda con gli stessi criteri con cui verrà esaminata. La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia: dalla prima analisi del calcolo fino all’eventuale ricorso in Cassazione, stesso difensore e stessa linea, anche in un’area in cui la ricorribilità dei decreti è oggetto di contrasto. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso: i commercialisti ricostruiscono redditi, spese di produzione e dati ISEE, gli avvocati costruiscono la domanda e la difesa.

Chiusura

Ogni numero di questo piano parte dall’assegno sociale: l’importo annuo su 13 mensilità, l’anno giusto, l’aumento della metà, il parametro del nucleo. Un calcolo fatto bene e documentato prima del deposito è una domanda che regge; un calcolo improvvisato è un argomento regalato a chi vuole contestarla. Ricorda anche che lo stesso assegno sociale misura altre due cose diverse, il minimo impignorabile e il merito creditizio, e che la soglia si muove ogni anno con la rivalutazione, per tutto il triennio successivo al decreto.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché l’esdebitazione dell’incapiente è una procedura di sovraindebitamento che passa dall’OCC e dalla relazione del gestore: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, conosce il calcolo della soglia dal lato di chi lo deve verificare e attestare, e da cassazionista può seguire la domanda fino all’ultimo grado.

📩 Prima di depositare, fai controllare a noi il tuo calcolo della soglia: i contatti per raggiungere lo Studio Monardo ti aspettano in fondo a questa pagina.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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