Quanto Costa Ottenere L’esdebitazione Con La Liquidazione Controllata?

Quanto costa, in concreto, ottenere l’esdebitazione passando per la liquidazione controllata, e conviene davvero rispetto alle altre strade che il Codice della crisi mette a disposizione di chi è sovraindebitato? È la domanda che si pone chi ha accumulato debiti che non riesce più a pagare e ha sentito dire che, dopo tre anni, la legge consente di “ripartire da zero”. Non esiste una cifra valida per tutti, ed è proprio questo il punto: il prezzo dell’esdebitazione non è un listino, ma la somma di voci diverse che pesano in modo diverso a seconda della strada scelta, del patrimonio, del reddito e del numero dei creditori.

Le strade realmente percorribili per una persona fisica sono tre: la liquidazione controllata con l’esdebitazione che segue ai sensi dell’art. 282 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII); l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente prevista dall’art. 283, pensata per chi non ha nulla da offrire ai creditori; e la ristrutturazione dei debiti del consumatore (il cosiddetto piano del consumatore, artt. 67 e seguenti). Ciascuna ha un proprio “conto”: il compenso dell’Organismo di composizione della crisi (OCC), quello del liquidatore, le spese di giustizia per il ricorso, le spese di pubblicità e di vendita dei beni e, soprattutto, un costo indiretto che spesso viene sottovalutato, cioè la parte di reddito che si mette a disposizione dei creditori per anni.

Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia per una ragione verificabile: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, quindi conosce dall’interno come l’Organismo istruisce la pratica, come redige la relazione e come vengono determinati i compensi secondo il D.M. 202/2014. Questo permette di mettere a confronto le tre strade con i numeri reali delle procedure, non con stime generiche.

In questa guida le voci di costo vengono messe in fila, opzione per opzione, con un’avvertenza di metodo: indichiamo importi solo quando li abbiamo verificati su una fonte normativa, su un provvedimento giudiziario o su un regolamento di un Organismo; quando un importo non è verificabile in modo affidabile, lo diciamo apertamente.

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Il terreno comune: cosa si paga sempre, qualunque strada si scelga

Prima di soppesare le singole opzioni conviene isolare ciò che le accomuna, perché alcune voci di costo si presentano in tutte e tre le procedure, sia pure con intensità diversa.

Il passaggio obbligato dall’OCC. In tutte e tre le strade il debitore non si presenta da solo davanti al giudice, ma tramite un Organismo di composizione della crisi. Per il piano del consumatore lo dice espressamente l’art. 68 c.1 CCII: la domanda è presentata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente e, se nel circondario non ce n’è uno, le funzioni sono svolte da un professionista nominato dal presidente del tribunale. Lo stesso articolo precisa che non è necessaria l’assistenza di un difensore. Per l’esdebitazione dell’incapiente, l’art. 283 c.3 stabilisce che la domanda è presentata tramite l’OCC al giudice competente. Per la liquidazione controllata chiesta dal debitore, l’art. 268 c.3 prevede che l’apertura avvenga solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante azioni giudiziarie. Il compenso dell’OCC è quindi la voce di costo “fissa” del sovraindebitamento: cambia la misura, non la presenza.

Il criterio di calcolo dei compensi. Il riferimento normativo è il D.M. 24 settembre 2014, n. 202, che agli artt. 14 e seguenti disciplina i compensi degli Organismi. Dopo il correttivo del 2024 (D.Lgs. 136/2024), l’art. 275 c.3 CCII stabilisce che, terminata l’esecuzione della liquidazione controllata e approvato il rendiconto, il giudice liquida il compenso dell’OCC o del liquidatore secondo il D.M. 202/2014. Per il piano del consumatore, l’art. 71 c.4 prevede che, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice liquida il compenso dell’OCC secondo lo stesso decreto, tenendo conto di eventuali accordi col debitore. Per l’incapiente, l’art. 283 c.6 contiene la regola più netta di tutte: i compensi dell’OCC sono ridotti della metà.

La trasparenza preventiva. Un elemento spesso trascurato è che il debitore ha diritto di conoscere in anticipo l’ordine di grandezza della spesa. Nel piano del consumatore, l’art. 68 c.2 lett. d) impone che la relazione dell’OCC contenga l’indicazione presunta dei costi della procedura. È una garanzia che va usata: il preventivo dell’Organismo è il primo documento da chiedere, ed è anche quello che consente di confrontare le opzioni su basi omogenee.

Il costo indiretto. Infine c’è una voce che non compare in nessun preventivo ma che, nel bilancio di una famiglia, pesa più di tutte: la parte di reddito che si mette a disposizione dei creditori. Nella liquidazione controllata il giudice fissa ciò che serve al mantenimento del debitore e della famiglia e il resto dello stipendio o della pensione entra nella procedura (art. 268 c.4 lett. b). Nel piano del consumatore la quota è quella che il debitore stesso propone e che il giudice ritiene fattibile. Nell’esdebitazione dell’incapiente non c’è una quota periodica, ma c’è un vincolo per tre anni sulle eventuali utilità sopravvenute.

Il tempo. I termini delle procedure del Codice corrono anche in agosto: l’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal Codice, salvo diversa previsione. Ogni termine per osservazioni o reclami va quindi calcolato senza la pausa estiva, e un termine perso può tradursi in un costo, perché obbliga a ricominciare o a subire un provvedimento sfavorevole.

Con queste premesse il confronto diventa più leggibile: tutte e tre le strade passano dall’OCC, tutte e tre portano a una forma di liberazione dai debiti, ma ciascuna distribuisce le voci di costo in modo differente.

Prima strada: liquidazione controllata ed esdebitazione ex art. 282

In cosa consiste

La liquidazione controllata è la procedura con cui il debitore sovraindebitato mette a disposizione dei creditori i propri beni e la parte disponibile del reddito, sotto la gestione di un liquidatore nominato dal tribunale. L’art. 268 c.1 CCII consente al debitore in stato di sovraindebitamento di chiederne l’apertura con ricorso al tribunale competente. Non sono compresi nella liquidazione i crediti impignorabili, i crediti alimentari e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni e i salari nei limiti indicati dal giudice per il mantenimento del debitore e della famiglia, i beni del fondo patrimoniale salvo l’art. 170 c.c. e le cose non pignorabili per legge (art. 268 c.4).

L’esdebitazione arriva al termine. Secondo l’art. 282 c.1, per le procedure di liquidazione controllata l’esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore, con decreto motivato del tribunale. L’istanza è comunicata dal liquidatore ai creditori ammessi al passivo, che possono presentare osservazioni entro quindici giorni. Il c.2 richiede che ricorrano le condizioni dell’art. 280, che il debitore non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per uno dei reati previsti dall’art. 344 e che non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Il c.3 prevede che il provvedimento sia reclamabile ai sensi dell’art. 124 entro trenta giorni.

Sul piano della durata, l’art. 272 c.3 (riscritto dal correttivo) prevede che la procedura resti aperta fino alla completa esecuzione del programma e comunque, ai fini dell’acquisizione dei beni sopravvenuti, per tre anni dall’apertura. È questo il motivo per cui il costo indiretto della liquidazione controllata si misura, nella maggior parte dei casi, su un orizzonte di tre anni di reddito.

Le voci di costo, una per una

Compenso dell’OCC e del liquidatore. Il compenso è determinato secondo il D.M. 202/2014 (art. 275 c.3 CCII). Le percentuali applicabili all’attivo realizzato sono quelle richiamate dal decreto, e un regolamento sui compensi pubblicato sul sito della Camera di commercio di Firenze le riporta per scaglioni: dal 12%-14% fino a 16.227,08 € al 10%-12% tra 16.227,08 € e 24.340,62 €, all’8,50%-9,50% fino a 40.567,68 €, al 7%-8% fino a 81.135,38 €, con percentuali decrescenti per gli scaglioni superiori, sempre applicate alle sole somme eccedenti il limite inferiore di ciascuno scaglione. Sul passivo si applica lo 0,19%-0,94% sui primi 81.131,38 € e lo 0,06%-0,46% sull’eccedenza. Le slide didattiche di un corso per gestori della crisi pubblicate dall’Ordine degli avvocati di Torino, che sintetizzano gli artt. 14-18 del decreto, ricordano altri tre elementi: la riduzione dei compensi di Organismi e liquidatori dal 15% al 40% (art. 16 c.4), il rimborso spese forfettario tra il 10% e il 15% del compenso oppure le spese effettive documentate, e un tetto complessivo pari al 5% di quanto attribuito ai creditori se il passivo supera 1.000.000 €, o al 10% se è inferiore, tetto che non si applica quando il totale attribuito ai creditori è inferiore a 20.000 €.

Un punto va soppesato con attenzione: secondo le linee guida del Tribunale di Bologna del 12 marzo 2025, nella liquidazione controllata il compenso è unitario e copre istruttoria, relazione, assistenza nel procedimento e attività di liquidazione dopo l’apertura; lo determina il giudice delegato alla chiusura, sia quando gestore e liquidatore coincidono sia quando sono persone diverse. Lo stesso documento indica che il preventivo dell’OCC è vincolante solo se la procedura non si apre e che eventuali acconti o fondi spese versati all’accettazione dell’incarico possono essere prudenzialmente fissi, non superiori a 1.000 €, oltre al contributo minimo fisso per le spese iniziali. È un’indicazione di un singolo tribunale, non una regola nazionale, ma rende bene l’idea: nella liquidazione controllata il grosso del compenso non si paga “di tasca propria” all’inizio, ma viene liquidato alla fine e soddisfatto sull’attivo della procedura.

La prededuzione. Il compenso dell’OCC e quello del liquidatore sono crediti prededucibili, cioè vengono pagati prima dei creditori concorsuali. Il rovescio della medaglia è evidente: ogni euro destinato ai compensi è un euro che non arriva ai creditori, e questo spiega perché il giudice controlla la diligenza del liquidatore (art. 275 c.4: se il rendiconto non è approvato e le prescrizioni non sono adempiute, il giudice sostituisce il liquidatore e, nella liquidazione del compenso, tiene conto della diligenza prestata, potendo escluderlo in tutto o in parte). La Cassazione ha precisato un limite importante: secondo Cass. civ., Sez. I, 14 marzo 2025, n. 6865, il compenso del gestore è prededucibile ma non grava sul ricavato dei beni ipotecati. Per il debitore la conseguenza pratica è che il compenso viene soddisfatto sull’attivo libero e sul reddito acquisito, non sul prezzo della casa gravata da ipoteca. Le stesse linee guida di Bologna aggiungono che i crediti dei consulenti anteriori all’apertura non sono prededucibili, fermo l’art. 6 c.2 CCII. Il momento del pagamento è fissato dall’art. 276 c.2, che, come ricorda una circolare della sezione specializzata del Tribunale di Torino, consente al giudice delegato di autorizzare il pagamento dei compensi dell’OCC e del liquidatore solo con il decreto di chiusura.

Il contributo unificato e la marca per il ricorso. Qui serve la massima franchezza. Non abbiamo trovato una tabella ufficiale di cancelleria, leggibile e aggiornata, che indichi in modo univoco il contributo unificato dovuto per il ricorso di liquidazione controllata presentato dal debitore. La circolare della sezione specializzata del Tribunale di Torino, emanata dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 121/2024, ricorda che nella liquidazione giudiziale il contributo è fisso, pari a 851 €, ai sensi dell’art. 13 c.5 del d.P.R. 115/2002, ma osserva che per la liquidazione controllata non esiste una disposizione equivalente. In assenza di una fonte ufficiale certa, l’importo del contributo e della marca per l’anticipazione forfettaria va verificato presso la cancelleria del tribunale competente prima del deposito: le prassi dei tribunali non sono uniformi e indicare una cifra senza riscontro sarebbe scorretto.

Le spese di pubblicità e di vendita. Se nel patrimonio ci sono beni da vendere, le vendite seguono le disposizioni della liquidazione giudiziale in quanto compatibili (art. 275 c.2), con le relative forme di pubblicità; una volta riscosso il prezzo il giudice ordina la cancellazione delle ipoteche, dei pignoramenti e degli altri vincoli. Queste spese sono a carico della procedura e incidono sull’attivo distribuibile. La circolare torinese segnala anche una questione non risolta: l’art. 146 c.3 del d.P.R. 115/2002 prevede che, nella liquidazione giudiziale senza fondi, le spese per la pubblicità dei provvedimenti siano anticipate dall’erario, ma la sentenza n. 121/2024 della Corte costituzionale ha esteso alla liquidazione controllata soltanto la prenotazione a debito, lasciando apparentemente fuori l’anticipazione da parte dell’erario. Su questo il Tribunale di Torino dichiara di non aver ancora preso posizione. Non indichiamo importi per queste spese perché dipendono dal numero dei lotti, dal tipo di bene e dal mezzo di pubblicità.

Il costo indiretto: tre anni di reddito. Il giudice, con la sentenza di apertura, determina quanto dello stipendio o della pensione resta al debitore per il mantenimento suo e della famiglia; l’eccedenza entra nella liquidazione (art. 268 c.4 lett. b). Su un orizzonte di tre anni questa voce supera di gran lunga, nella generalità dei casi, tutte le altre messe insieme. È l’elemento dirimente del confronto, e va valutato con numeri realistici sul proprio bilancio familiare.

Quando ha senso: tre scenari

  1. Debitore con un bene di modesto valore e un reddito stabile ma insufficiente: un’auto, una quota di immobile ereditato, un piccolo conto. L’OCC può attestare che c’è attivo da acquisire, la procedura si apre, i beni vengono liquidati, una parte dello stipendio confluisce per tre anni e poi interviene l’esdebitazione.
  2. Debitore già raggiunto da più pignoramenti: la liquidazione controllata concentra in un’unica procedura tutte le azioni dei creditori; il costo del liquidatore sostituisce, in un certo senso, le spese di più esecuzioni parallele che continuerebbero a crescere.
  3. Debitore che non riesce a formulare una proposta credibile ai creditori: quando manca la possibilità di garantire pagamenti costanti per un piano, la liquidazione controllata è la strada che non richiede il consenso né la valutazione di convenienza di una proposta.

Come si esegue, in sintesi

L’OCC istruisce la pratica e redige la relazione; il debitore deposita il ricorso; il tribunale, se ne ricorrono i presupposti, apre la procedura con sentenza e nomina il liquidatore, che forma lo stato passivo, redige il programma di liquidazione, vende i beni, incassa la quota di reddito e riferisce ogni sei mesi al giudice (art. 275 c.1). Decorsi tre anni dall’apertura, o prima se la procedura si chiude, il debitore presenta istanza di esdebitazione oppure il liquidatore la segnala; i creditori hanno quindici giorni per le osservazioni; il tribunale decide con decreto motivato.

Vantaggi motivati

Il profilo ideale di questa opzione è il debitore che ha qualcosa da liquidare, un reddito superiore al minimo vitale e nessuna prospettiva realistica di pagare i creditori con un piano: per lui la liquidazione controllata offre una liberazione certa nei tempi, dopo tre anni, senza dover convincere nessuno della convenienza di una proposta. Il compenso dell’OCC e del liquidatore non si paga, per la parte principale, in anticipo, ma è soddisfatto sull’attivo; per accedere non serve la meritevolezza, come ha chiarito la Cassazione (Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074, e Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603), che collocano la valutazione della condotta del debitore nella successiva fase dell’esdebitazione.

Rischi e svantaggi onesti

A fronte di questi vantaggi, va soppesato che la procedura comporta lo spossessamento dei beni non esclusi, la vendita anche della casa se non è protetta da un fondo patrimoniale o da altre esclusioni, e la cessione per tre anni della parte di reddito eccedente il mantenimento. L’esdebitazione, poi, non è automatica in senso assoluto: il tribunale verifica le condizioni dell’art. 280 e l’assenza di colpa grave, malafede o frode nella formazione del sovraindebitamento (art. 282 c.2). Un diniego dopo tre anni significherebbe aver sostenuto tutti i costi senza ottenere il beneficio finale. Inoltre l’esdebitazione non libera dagli obblighi di mantenimento e alimentari né dai debiti per risarcimento da fatto illecito extracontrattuale e dalle sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti (art. 278 c.7), e non pregiudica i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori (art. 278 c.6).

Un ulteriore profilo riguarda i creditori che non hanno partecipato al concorso: secondo l’art. 278 c.2, verso di loro l’esdebitazione opera solo per la parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori di pari grado. La regola è vigente, ma è stata contestata davanti alla Corte costituzionale: la questione, restituita con l’ord. 104/2026 per un vizio di notifica, è tornata davanti alla Corte (ordinanze ripubblicate in G.U. il 23/9/2026) ed è in attesa di decisione.

Pronunce a supporto

Oltre a Cass. 6865/2025 sulla prededuzione e a Cass. 22074/2025 e 11603/2026 sulla meritevolezza, rileva Cass. civ., Sez. I, ord. 28 ottobre 2025, n. 28576, secondo cui la relazione dell’OCC è requisito di ammissibilità della domanda: un’istruttoria lacunosa non è un risparmio, perché espone al rigetto del ricorso e alla necessità di ripetere il percorso. Per chi ha un mutuo fondiario, Cass. civ., Sez. I, 19 agosto 2024, n. 22914, ha affermato che il privilegio processuale del creditore fondiario (art. 41 TUB) opera anche nella liquidazione controllata, con effetti sulla tempistica delle vendite e sulla distribuzione del ricavato.

Seconda strada: l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283)

In cosa consiste

È la strada per chi non ha nulla da offrire. L’art. 283 c.1 CCII consente al debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, di accedere all’esdebitazione solo per una volta. Resta ferma l’esigibilità del debito, nei limiti e alle condizioni del c.9, se entro tre anni dal decreto del giudice sopravvengono utilità ulteriori rispetto a quanto indicato nel c.2, che consentano l’utile soddisfacimento dei creditori; i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati, non sono considerati utilità.

Il c.2 fissa un parametro reddituale: il presupposto ricorre anche quando il debitore ha un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della famiglia, non supera l’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE (D.P.C.M. 159/2013). Con l’assegno sociale 2026 (provvisorio) di 7.101,12 € annui indicato dalla circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025, la soglia è pari a 10.651,68 € per una persona sola, 16.723,14 € per due componenti, 21.729,43 € per tre, 26.203,13 € per quattro. Sul modo di leggere la deduzione delle spese di mantenimento esistono due letture: alcuni decreti confrontano il reddito con la soglia dopo aver dedotto le spese reali di mantenimento, mentre secondo l’impostazione formatasi sul testo previgente la soglia stessa misurava il mantenimento. È un punto da valutare caso per caso con l’OCC.

Dopo il correttivo del 2024 il periodo di osservazione è di tre anni e il testo vigente non contiene più la soglia del 10% dei crediti che compariva nella versione precedente; alcuni provvedimenti di merito, anche recenti, usano ancora la vecchia formula “quattro anni e 10%”, che non è allineata al testo in vigore.

Le voci di costo, una per una

Compenso dell’OCC ridotto della metà. È la voce che caratterizza questa strada: l’art. 283 c.6 stabilisce che i compensi dell’OCC sono ridotti della metà. Va però soppesato un effetto paradossale: poiché nell’incapiente non c’è attivo realizzato, le percentuali del D.M. 202/2014 sull’attivo non trovano base di calcolo, e quelle sul passivo producono cifre molto basse. Per questo gli Organismi e i tribunali tendono a fissare importi minimi o forfettari. Le linee guida del Tribunale di Bologna del marzo 2025 indicano che, ai sensi dell’art. 283 c.6, l’OCC può determinare il compenso solo sul passivo e/o in misura fissa, ad esempio da 500 a 1.000 €. Il regolamento sui compensi pubblicato sul sito della Camera di commercio di Firenze fissa invece il compenso per l’esdebitazione dell’incapiente “nel minimo di Euro 1.000,00”, oltre oneri di legge, e prevede un acconto iniziale forfettario di 200 € oltre IVA al deposito dell’istanza. Sono indicazioni di singoli uffici e di un singolo regolamento, non regole generali: ogni Organismo ha il proprio regolamento, ed è quello che va letto prima di conferire l’incarico.

Niente liquidatore. Non essendoci beni da liquidare, non c’è un liquidatore e non c’è il relativo compenso; non ci sono spese di vendita né di pubblicità delle vendite.

Contributo unificato e marca. Anche per la domanda ex art. 283 non abbiamo trovato una fonte ufficiale di cancelleria che indichi in modo certo e uniforme l’importo dovuto. L’importo va verificato presso la cancelleria del tribunale competente; diffidare di chi lo indica come dato pacifico senza citare una fonte.

Il costo indiretto: la vigilanza triennale. Non c’è una quota mensile da versare, ma il decreto indica il termine entro cui il debitore deve presentare ogni anno la dichiarazione sulle utilità sopravvenute, a pena di revoca (art. 283 c.7). Il testo parla di dichiarazione dovuta “ove positiva”, ma molti decreti la chiedono comunque ogni anno: la scelta prudente è depositarla sempre. Per i tre anni successivi al deposito del decreto, l’OCC vigila e, se riscontra utilità ulteriori, con l’autorizzazione del giudice lo comunica ai creditori, che possono avviare azioni esecutive e cautelari su quelle utilità (c.9). È un costo potenziale, non certo: si materializza solo se arriva un’eredità, un aumento significativo di reddito, una vincita.

Quando ha senso: tre scenari

  1. Pensionato con trattamento minimo e debiti da finanziamenti: nessun bene, reddito sotto la soglia del c.2, nessuna prospettiva di miglioramento.
  2. Lavoratore precario con nucleo familiare numeroso: il parametro della scala di equivalenza alza la soglia e può far rientrare redditi che, per una persona sola, sarebbero troppo alti.
  3. Debitore che ha già perso la casa all’asta: il patrimonio è stato liquidato nelle esecuzioni individuali, resta un debito residuo e non c’è attivo da acquisire. In questo scenario, se il debitore chiedesse la liquidazione controllata, l’OCC non potrebbe attestare la possibilità di acquisire attivo e la procedura non si aprirebbe (art. 268 c.3).

Come si esegue, in sintesi

L’OCC raccoglie la documentazione indicata dal c.3 (elenco dei creditori con importi e indirizzi PEC, atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, stipendi, pensioni ed entrate del nucleo) e redige la relazione del c.4 su cause dell’indebitamento, diligenza, ragioni dell’incapacità di adempiere, atti impugnati dai creditori e attendibilità della documentazione. Il giudice valuta la meritevolezza e concede o nega l’esdebitazione con decreto (c.7), escludendola in caso di frode, dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, che possono proporre reclamo entro trenta giorni ai sensi dell’art. 124 (c.8).

Vantaggi motivati

Il profilo ideale di questa opzione è la persona fisica meritevole, senza beni e con un reddito che, al netto del mantenimento, non supera la soglia del c.2: per lei è la strada più leggera in assoluto, perché il compenso dell’OCC è dimezzato per legge, non c’è liquidatore, non ci sono vendite e non c’è una quota di reddito da cedere. I tempi sono generalmente più brevi di quelli della liquidazione controllata, perché l’esdebitazione è concessa con il decreto e non al termine di un triennio di gestione.

Rischi e svantaggi onesti

Il rovescio della medaglia è triplice. Primo: l’accesso è consentito una sola volta nella vita, e bruciare questa possibilità senza una valutazione accurata ha un costo che non si misura in euro. Secondo: la meritevolezza è requisito di accesso, a differenza di quanto accade per l’apertura della liquidazione controllata; un indebitamento formato con colpa grave porta al rigetto. Terzo: resta aperta la questione se le esclusioni dell’art. 278 c.7 (mantenimento, alimenti, risarcimento da illecito extracontrattuale, sanzioni pecuniarie) si applichino anche all’incapiente. Secondo una lettura si applicano, perché l’art. 278 sta tra le disposizioni generali del capo sull’esdebitazione e l’art. 283 non lo deroga: in questo senso Trib. Rovereto, decreto 15 dicembre 2025 (R.G. 1/2025). Secondo un’altra lettura non opererebbero, perché l’art. 278 c.1 si riferisce ai crediti rimasti insoddisfatti in una liquidazione. Nessuna pronuncia risolve il punto, e la scelta prudente è considerare a rischio i debiti di quelle categorie.

C’è poi un profilo processuale con riflessi economici. Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108, ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario per cassazione contro un decreto di diniego emesso senza contraddittorio, osservando che la domanda può essere riproposta, e ha escluso che il debitore già fallito, che non abbia fruito dell’esdebitazione della legge fallimentare, possa invocare l’art. 283 per la stessa esposizione debitoria. Cass. civ., Sez. I, ord. 7 maggio 2026, n. 13228, è indicata dalle rassegne come espressione di un orientamento diverso sulla ricorribilità dei decreti in materia di esdebitazione: il quadro sulla possibilità di arrivare in Cassazione non è dunque consolidato, e questo incide sulla stima dei tempi e delle spese di un eventuale contenzioso.

Pronunce a supporto

Oltre a quelle già richiamate, una sintesi pubblicata da Unijuris segnala Trib. Verona, 12 gennaio 2026, secondo cui l’incapiente può presentare la domanda personalmente, ma va garantito il contraddittorio con i creditori: un’indicazione che, se confermata, riguarda il costo della difesa tecnica, non quello dell’OCC, il cui passaggio resta previsto dall’art. 283 c.3.

Terza strada: la ristrutturazione dei debiti del consumatore

In cosa consiste

Il piano del consumatore è la strada “negoziale” senza voto dei creditori. L’art. 67 c.1 CCII consente al consumatore sovraindebitato, con l’ausilio dell’OCC, di proporre un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi tempi e modalità per superare la crisi; il piano ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento anche parziale e differenziato dei crediti. Può prevedere la falcidia dei finanziamenti con cessione del quinto (c.3), il pagamento non integrale dei crediti privilegiati purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, con una moratoria fino a due anni dall’omologazione (c.4), e il rimborso alle scadenze convenute delle rate del mutuo sull’abitazione principale (c.5). Il giudice omologa con sentenza se verifica ammissibilità e fattibilità; se un creditore contesta la convenienza, omologa se ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria (art. 70 c.7). Possono accedervi solo i consumatori: non chi è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti o ha già beneficiato due volte dell’esdebitazione, né chi ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 69 c.1).

Le voci di costo, una per una

Compenso dell’OCC. Si calcola secondo il D.M. 202/2014 con riferimento all’attivo e al passivo del piano: le slide torinesi già citate ricordano che, per accordo e piano del consumatore, il compenso combina una percentuale sull’attivo realizzato e una sul passivo risultante dal piano. Il regolamento pubblicato dalla Camera di commercio di Firenze applica una riduzione del 25%, spese generali forfettarie del 15% dei compensi oltre alle spese documentate e agli oneri di legge, e ripartisce il compenso per il 75% al gestore e per il 25% all’Organismo; vale anche qui il tetto del 10% di quanto attribuito ai creditori per passivi inferiori a 1.000.000 €, non applicabile se ai creditori va meno di 20.000 €. Il compenso finale è liquidato dal giudice a piano integralmente e correttamente eseguito (art. 71 c.4); se il piano non è eseguito e l’omologazione è revocata, è liquidato in base all’attività svolta (art. 71 c.5), e il giudice tiene conto della diligenza dell’OCC (c.6). In caso di riparti parziali possono essere concessi acconti.

Niente liquidatore, ma vendite sotto controllo. Non c’è un liquidatore nominato. Se il piano prevede vendite, sono effettuate dal debitore con procedure competitive, anche tramite soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell’OCC, sulla base di stime condivise e con adeguate forme di pubblicità (art. 71 c.1): le relative spese gravano sul piano.

Pubblicità e trascrizione. Il decreto di ammissibilità dispone la pubblicazione di proposta e piano nel sito del tribunale o del Ministero della giustizia (art. 70 c.1) e, ove necessario, la sentenza di omologazione dispone la trascrizione a cura dell’OCC (art. 70 c.7): voci di spesa ordinariamente modeste ma da mettere in conto.

Contributo unificato e marca. Anche qui non disponiamo di una fonte ufficiale di cancelleria verificata che indichi l’importo in modo uniforme: va verificato presso il tribunale competente prima del deposito. Un elemento certo, invece, riguarda la difesa tecnica: l’art. 68 c.1 stabilisce che per presentare la domanda non è necessaria l’assistenza di un difensore.

Il costo indiretto: la durata del piano. Il piano non ha una durata fissa per legge: è il debitore a proporre tempi e importi. Questo è insieme il suo pregio e il suo costo. Un piano di cinque anni con una rata mensile può costare al debitore, in termini di reddito ceduto, più di tre anni di liquidazione controllata; d’altra parte può consentire di conservare la casa o l’auto necessaria al lavoro. Per i creditori con ipoteca, va ricordato che durante la moratoria gli interessi continuano a maturare: Cass. civ., Sez. I, ord. 29 aprile 2026, n. 11676, ha chiarito che la moratoria biennale dell’art. 67 c.4 non riduce il credito privilegiato ma ne sospende il pagamento, e che il rimborso, anche rateale, deve iniziare alla scadenza della moratoria.

Quando ha senso: tre scenari

  1. Consumatore con casa di abitazione e mutuo in regola: il piano consente di proseguire il mutuo alle scadenze originarie (art. 67 c.5) e ristrutturare il resto, evitando la vendita che la liquidazione controllata comporterebbe.
  2. Dipendente con più cessioni del quinto e finanziamenti: il piano può falcidiare i finanziamenti con cessione del quinto (art. 67 c.3), liberando una parte dello stipendio.
  3. Consumatore con reddito stabile ma insufficiente a pagare tutto: il piano consente di “dosare” la rata su quanto realmente sostenibile, purché il giudice lo ritenga fattibile e, se contestato, non meno conveniente della liquidazione.

Come si esegue, in sintesi

L’OCC raccoglie la documentazione dell’art. 67 c.2 e redige la relazione dell’art. 68 c.2, che contiene anche l’indicazione presunta dei costi della procedura. Il giudice, se la domanda è ammissibile, dispone la pubblicazione; l’OCC comunica ai creditori entro trenta giorni; i creditori hanno venti giorni per le osservazioni; entro dieci giorni l’OCC riferisce al giudice e propone eventuali modifiche; il giudice omologa con sentenza. Durante l’esecuzione l’OCC vigila e riferisce ogni sei mesi; al termine presenta la relazione finale.

Vantaggi motivati

Il profilo ideale di questa opzione è il consumatore che ha un bene da preservare, soprattutto la casa, e un reddito sufficiente a sostenere una rata costante: per lui il maggiore costo complessivo in termini di durata è il prezzo per non perdere il patrimonio. Non c’è un liquidatore da compensare e non c’è spossessamento: il debitore resta titolare dei propri beni ed esegue lui stesso il piano.

Rischi e svantaggi onesti

A fronte di questo vantaggio, va soppesato che il piano richiede una fattibilità concreta e una convenienza almeno pari all’alternativa liquidatoria se un creditore la contesta; che l’inadempimento del piano porta alla revoca dell’omologazione (art. 72 c.2) e, su istanza del debitore o di un creditore, all’apertura della liquidazione controllata (art. 73), con la conseguenza di sommare i costi di due procedure; e che il compenso finale dell’OCC è più alto quando il piano distribuisce somme rilevanti, perché si calcola anche sull’attivo destinato ai creditori.

La voce che può alleggerire le spese di giustizia: il patrocinio a spese dello Stato

Prima di mettere alla prova i conti, va soppesata una voce che, quando ricorre, cambia il quadro: il patrocinio a spese dello Stato. Il discorso va però scomposto con precisione, perché sotto la stessa etichetta si nascondono due questioni diverse.

La prima riguarda la procedura di liquidazione controllata in quanto tale. Con la sentenza n. 121/2024 (decisa il 21 maggio 2024 e depositata il 4 luglio 2024, su rimessione del giudice delegato del Tribunale di Verona), la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 144 del d.P.R. 115/2002 nella parte in cui non prevede l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata, quando il giudice delegato ha autorizzato la costituzione in giudizio e attestato la mancanza di attivo per le spese; e ha dichiarato illegittimo l’art. 146 nella parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle spese della procedura di liquidazione controllata. La Corte ha qualificato la liquidazione controllata come procedura “minore” ma di struttura equivalente alla liquidazione giudiziale. Richiamando l’art. 131 del d.P.R. 115/2002, la sentenza indica tra le voci prenotabili il contributo unificato, le imposte di bollo, di registro, ipotecaria e catastale, le spese forfettizzate per le notifiche d’ufficio e i diritti di copia.

Le conseguenze operative le spiega la già citata circolare della sezione specializzata del Tribunale di Torino: la prenotazione a debito non viene concessa con la sentenza di apertura, ma è riservata a un successivo provvedimento del giudice delegato, su richiesta motivata del liquidatore, ad esempio quando le uniche risorse sono immobili o mobili registrati ancora da vendere; l’ammissione al patrocinio della procedura opera “rebus sic stantibus” e va revocata, con pagamento delle spese, non appena la procedura ottiene liquidità. Va sottolineato che la sentenza riguarda la procedura, cioè le cause che il liquidatore promuove o subisce, e non l’ammissione del debitore persona fisica.

La seconda questione riguarda il debitore. Per le controversie civili la soglia di reddito per l’ammissione è di 12.838,01 €, secondo l’aggiornamento disposto con il D.M. 10 maggio 2023; eventuali aggiornamenti successivi vanno verificati prima della domanda. Se e in quale misura il debitore sovraindebitato possa ottenere il patrocinio per la propria assistenza legale nel ricorso di liquidazione controllata o nella domanda ex art. 283 non è risolto da una pronuncia che abbiamo potuto leggere; la sentenza n. 121/2024 non si occupa di questo profilo. In nessun caso, sulla base delle norme lette, il patrocinio copre il compenso dell’OCC o del liquidatore, che non sono spese di difesa ma compensi degli organi della procedura determinati dal D.M. 202/2014. Va infine ricordato che, per il piano del consumatore, l’art. 68 c.1 non richiede l’assistenza di un difensore: il tema del patrocinio, per questa strada, ha un peso minore.

Tre conti a confronto con gli stessi dati di partenza

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi reali. I compensi sono calcolati con le percentuali del regolamento pubblicato dalla Camera di commercio di Firenze, che riprende il D.M. 202/2014: servono a mostrare l’ordine di grandezza e il meccanismo, non a prevedere ciò che liquiderà un giudice o chiederà uno specifico Organismo.

Prima simulazione: debitore con un bene modesto e stipendio stabile

Dati di partenza. Consumatore single, debiti chirografari da finanziamenti per 63.480 €, un’auto del valore stimato di 4.300 €, stipendio netto di 1.585 € al mese su dodici mensilità. Ipotizziamo che il giudice (o il piano) riconosca 1.190 € al mese per il mantenimento: la quota disponibile è di 395 € al mese.

Con la liquidazione controllata. L’auto viene venduta e per 36 mesi la quota di 395 € confluisce nella procedura: 14.220 € di reddito più 4.300 € di ricavato, per un attivo realizzato di 18.520 €. Il compenso calcolato sull’attivo con le percentuali minime e massime degli scaglioni va da 2.176,54 € a 2.546,94 €; quello sul passivo di 63.480 € (0,19%-0,94%) va da 120,61 € a 596,71 €. Il totale lordo è compreso tra 2.297,15 € e 3.143,65 €. Applicando la riduzione del 25% e le spese generali del 15% previste dal regolamento fiorentino, si arriva a una forbice tra 1.981,29 € e 2.711,40 €, oltre oneri di legge. Poiché ai creditori sarebbero attribuiti meno di 20.000 €, il tetto del 10% non si applica. Vanno aggiunte le spese di vendita e pubblicità dell’auto. Il compenso è prededucibile e liquidato alla chiusura: il debitore non lo paga con risorse ulteriori, ma riduce ciò che arriva ai creditori. Il costo indiretto per il debitore è di 14.220 € di reddito più la perdita dell’auto.

Con il piano del consumatore. Il debitore propone la stessa quota di 395 € al mese per 60 mesi, conservando l’auto: ai creditori vanno 23.700 €. Il compenso lordo calcolato sull’attivo del piano (2.694,54 €-3.168,54 €) e sul passivo (120,61 €-596,71 €) è compreso tra 2.815,15 € e 3.765,25 €; con la riduzione del 25% e le spese generali del 15% si ottiene una forbice tra 2.428,07 € e 3.247,53 €. Qui però scatta il tetto: poiché ai creditori vanno più di 20.000 € e il passivo è inferiore a 1.000.000 €, compensi e spese generali non possono superare il 10% dell’attribuito, cioè 2.370 €. Il costo indiretto per il debitore è di 23.700 € in cinque anni, a fronte della conservazione dell’auto.

Con l’esdebitazione dell’incapiente. Il reddito annuo è di 19.020 €. Se lo si confronta direttamente con la soglia del c.2 per una persona sola (10.651,68 € con l’assegno sociale 2026), il presupposto manca. Secondo la lettura che deduce prima le spese reali di mantenimento (14.280 € annui), il residuo di 4.740 € sarebbe sotto soglia. Ma l’elemento dirimente è un altro: l’auto di 4.300 € è un’utilità che il debitore può offrire, e il c.1 richiede che non vi sia alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura. In questa configurazione la strada dell’art. 283 è, nella migliore delle ipotesi, molto incerta.

Esito del confronto. La liquidazione controllata costa meno in reddito ceduto (14.220 € contro 23.700 €) e dura meno, ma comporta la perdita dell’auto; il piano costa di più nel complesso e dura di più, ma preserva il bene. L’incapienza non è percorribile in modo affidabile.

Seconda simulazione: pensionato senza beni

Dati di partenza. Pensionato che vive solo, pensione di 760 € al mese su tredici mensilità (9.880 € annui), nessun bene, debiti per 41.760 €.

Con la liquidazione controllata. Se è lo stesso debitore a chiederla, l’apertura avviene solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo (art. 268 c.3). Con una pensione che copre a stento il mantenimento e nessun bene, l’attestazione difficilmente sarà rilasciata: la procedura, in pratica, non si apre, e le spese sostenute per l’istruttoria rischierebbero di restare senza esito.

Con il piano del consumatore. Senza una quota disponibile il piano non ha contenuto: manca la fattibilità richiesta dall’art. 70 c.7.

Con l’esdebitazione dell’incapiente. Il reddito di 9.880 € è sotto la soglia di 10.651,68 € per una persona sola anche senza dedurre le spese di mantenimento. Il compenso dell’OCC, calcolato sul solo passivo (0,19%-0,94% di 41.760 €), sarebbe compreso tra 79,34 € e 392,54 €; dimezzato ai sensi del c.6, tra 39,67 € e 196,27 €. Cifre così basse spiegano perché le prassi fissano importi minimi o forfettari: le linee guida bolognesi parlano di un compenso fisso, ad esempio da 500 a 1.000 €; il regolamento fiorentino indica un minimo di 1.000 €, oltre oneri, con un acconto di 200 € più IVA al deposito. Nessun liquidatore, nessuna vendita, nessuna quota mensile. Il costo indiretto è la vigilanza triennale sulle utilità sopravvenute.

Esito del confronto. Per questo profilo l’art. 283 è non solo la strada meno costosa, ma l’unica realisticamente praticabile.

Terza simulazione: i tempi, che sono anch’essi un costo

Liquidazione controllata. Sentenza di apertura pubblicata giovedì 29 ottobre 2026. I tre anni dall’apertura scadono lunedì 29 ottobre 2029: da quel momento l’esdebitazione può essere dichiarata anche se la procedura è ancora aperta (art. 282 c.1), senza effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie (c.2-bis). Il liquidatore comunica l’istanza ai creditori, che hanno quindici giorni per le osservazioni; il decreto è reclamabile entro trenta giorni dalla comunicazione.

Esdebitazione dell’incapiente. Decreto depositato giovedì 3 dicembre 2026 e comunicato lunedì 7 dicembre 2026: il termine di trenta giorni per il reclamo scade mercoledì 6 gennaio 2027, senza alcuna sospensione per le festività, e un reclamo proposto in agosto non beneficerebbe di alcuna sospensione feriale (art. 9 c.1 CCII). La vigilanza dell’OCC dura tre anni dal deposito del decreto, quindi fino a lunedì 3 dicembre 2029.

Piano del consumatore. La durata la decide il piano stesso: nella prima simulazione, sessanta mesi di esecuzione, con relazioni semestrali dell’OCC e liquidazione del compenso solo dopo la relazione finale.

Il quadro d’insieme in una tabella

La tabella che segue mette in colonna le tre strade e in riga le voci che pesano nella decisione. Gli importi compaiono solo dove sono stati verificati su una fonte; dove non lo sono, è indicato espressamente. Le percentuali dei compensi sono quelle del D.M. 202/2014 come riportate da un regolamento di Organismo e da materiali didattici: ogni OCC applica il proprio regolamento, e il giudice resta l’organo che liquida.

Voce Liquidazione controllata + art. 282 Esdebitazione incapiente (art. 283) Piano del consumatore (art. 67)
Tempi Esdebitazione alla chiusura o decorsi 3 anni dall’apertura Con il decreto; poi 3 anni di vigilanza Durata proposta nel piano; compenso liquidato a esecuzione completata
Complessità Alta: stato passivo, programma, vendite, riparti Contenuta: istruttoria e decreto Media-alta: proposta, osservazioni, omologa, esecuzione
Rischi in caso di esito negativo Diniego dopo 3 anni con costi già sostenuti Accesso una sola volta; rigetto per difetto di meritevolezza Revoca dell’omologa e possibile liquidazione controllata (artt. 72-73)
Effetti sull’esecuzione Concentrazione delle azioni nella procedura Nessuna misura protettiva nel testo dell’art. 283; azioni possibili sulle utilità sopravvenute (c.9) Sospensione delle esecuzioni su istanza (art. 70 c.4)
Reversibilità Bassa: beni venduti, reddito ceduto Bassa: possibilità consumata Media: piano modulato, ma l’inadempimento costa
Compenso OCC D.M. 202/2014, unitario con il liquidatore, prededucibile, liquidato alla chiusura Ridotto della metà (c.6); in prassi importi fissi o minimi D.M. 202/2014 su attivo e passivo del piano, con tetto 10% se ai creditori vanno almeno 20.000 €
Compenso del liquidatore Sì, D.M. 202/2014 (art. 275 c.3) No No
Contributo unificato e marca Importo non verificato su fonte ufficiale: chiedere in cancelleria; prenotabile a debito per la procedura (C. cost. 121/2024) Importo non verificato su fonte ufficiale: chiedere in cancelleria Importo non verificato su fonte ufficiale: chiedere in cancelleria
Pubblicità e vendite A carico della procedura (art. 275 c.2) Assenti Pubblicazione del piano; vendite competitive a carico del piano (art. 71 c.1)
Costo indiretto Reddito eccedente il mantenimento per 3 anni Utilità sopravvenute per 3 anni Rata del piano per tutta la durata
Patrocinio a spese dello Stato Per la procedura nelle cause del liquidatore (C. cost. 121/2024); per il debitore questione non risolta Per il debitore questione non risolta; soglia 12.838,01 € Difensore non necessario (art. 68 c.1)

I criteri per scegliere la strada meno onerosa

Non c’è una strada che costi meno in assoluto: c’è quella che, date certe condizioni, distribuisce meglio i costi. Il ragionamento va condotto per condizioni.

Primo criterio: la presenza di un attivo liquidabile. Se la tua situazione presenta beni vendibili, anche di valore modesto, generalmente l’esdebitazione dell’incapiente è preclusa o molto incerta, perché il c.1 dell’art. 283 richiede che non vi sia alcuna utilità da offrire. Restano la liquidazione controllata e il piano. Se invece non c’è nulla da liquidare, la liquidazione controllata chiesta dal debitore non si apre senza l’attestazione dell’OCC (art. 268 c.3) e l’incapienza diventa la strada naturale.

Secondo criterio: il valore che si attribuisce ai beni da conservare. Se il bene da preservare è la casa con un mutuo in regola, il piano è spesso l’unica strada che la protegge, e il suo maggior costo in termini di durata va soppesato con il valore del bene. Se invece i beni non hanno un valore affettivo o funzionale rilevante, la liquidazione controllata chiude la partita in tre anni con un costo indiretto spesso inferiore.

Terzo criterio: il rapporto tra reddito e soglia del c.2. Se il reddito, al netto delle spese di produzione e del mantenimento, è vicino alla soglia dell’art. 283 c.2 calcolata sul proprio nucleo familiare, il calcolo va fatto con attenzione e con entrambe le letture della norma: una differenza di poche centinaia di euro può spostare la scelta da una procedura con compensi pieni e tre anni di reddito ceduto a una con compensi dimezzati e nessuna quota.

Quarto criterio: la storia dell’indebitamento. Se l’indebitamento presenta elementi che un giudice potrebbe leggere come colpa grave, la liquidazione controllata ha un vantaggio d’accesso, perché la meritevolezza non è richiesta per l’apertura; ma lo stesso giudizio tornerà al momento dell’esdebitazione (art. 282 c.2). Per l’incapiente e per il piano del consumatore, invece, il vaglio arriva subito. Sostenere tre anni di costi per poi vedersi negare l’esdebitazione è lo scenario più oneroso di tutti, e va escluso con un’analisi preventiva della documentazione.

Quinto criterio: la natura dei debiti. Se gran parte del passivo è costituita da debiti esclusi dall’esdebitazione (mantenimento, alimenti, risarcimento da illecito extracontrattuale, sanzioni pecuniarie non accessorie), nessuna delle tre strade li cancella con certezza, e il costo della procedura va rapportato solo alla parte di debiti che può effettivamente essere liberata. Allo stesso modo, la presenza di fideiussori va considerata, perché i creditori conservano i loro diritti verso di loro (art. 278 c.6).

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, conosce dall’interno il modo in cui un Organismo stima i costi della procedura: è da lì che parte ogni confronto serio tra le tre strade.

Le domande di chi è indeciso

Posso cambiare strada a metà? In parte sì, ma ogni cambio ha un prezzo. Se il piano del consumatore omologato non viene eseguito e l’omologazione è revocata, su istanza del debitore o di un creditore si può aprire la liquidazione controllata (art. 73), con un’integrazione documentale; il compenso dell’OCC per il piano viene comunque liquidato in base all’attività svolta (art. 71 c.5). Il percorso inverso, dalla liquidazione controllata al piano, non è previsto in modo altrettanto lineare.

E se scelgo la strada sbagliata? Il rischio maggiore non è economico in senso stretto, ma di tempo e di opportunità. Chiedere l’esdebitazione dell’incapiente senza averne i presupposti può portare a un rigetto, e secondo Cass. 30108/2025 il decreto di diniego emesso senza contraddittorio non è ricorribile per cassazione ma la domanda può essere riproposta; tuttavia una concessione ottenuta e poi revocata per utilità sopravvenute consuma l’unica possibilità prevista dall’art. 283. Chiedere la liquidazione controllata senza attivo porta a un ricorso che non supera il vaglio dell’art. 268 c.3.

Il preventivo dell’OCC è vincolante? Dipende dalla procedura e dal regolamento dell’Organismo. Nella liquidazione controllata, secondo le linee guida del Tribunale di Bologna, il preventivo è vincolante solo se la procedura non si apre; se si apre, il compenso è liquidato dal giudice alla chiusura secondo il D.M. 202/2014. Nel piano del consumatore il compenso finale è liquidato dal giudice tenendo conto degli accordi con il debitore (art. 71 c.4).

Devo pagare tutto all’inizio? In genere no. Gli Organismi chiedono un acconto o un fondo spese iniziale, con importi che variano: il regolamento fiorentino indica 200 € più IVA al deposito; le linee guida bolognesi indicano acconti prudenzialmente non superiori a 1.000 €, oltre al contributo minimo per le spese iniziali. Il resto è liquidato alla fine e, nella liquidazione controllata, soddisfatto in prededuzione sull’attivo.

Il patrocinio a spese dello Stato mi esonera da tutto? No. Anche quando ricorre, riguarda le spese di difesa e le spese di giustizia prenotabili; non copre, sulla base delle norme lette, il compenso dell’OCC o del liquidatore. Per la procedura di liquidazione controllata la Corte costituzionale ha esteso il patrocinio e la prenotazione a debito alle cause del liquidatore; per il debitore personalmente la questione non è stata risolta da pronunce che abbiamo potuto leggere.

Le pronunce che orientano la scelta

Le pronunce che seguono sono raggruppate secondo la strada che ciascuna illumina; i principi sono riformulati.

Sulla liquidazione controllata e sui suoi costi

  1. Corte cost., sent. 21 maggio 2024 (dep. 4 luglio 2024), n. 121. Ha esteso alla procedura di liquidazione controllata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle cause autorizzate dal giudice delegato quando manca l’attivo, e la prenotazione a debito delle spese della procedura. Rileva perché alleggerisce le spese di giustizia delle liquidazioni prive di liquidità.
  2. Cass. civ., Sez. I, 14 marzo 2025, n. 6865. Il compenso del gestore è prededucibile, ma non può essere soddisfatto sul ricavato dei beni ipotecati. Rileva perché chiarisce su quale parte dell’attivo grava il costo degli organi della procedura.
  3. Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074. L’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza; negligenza e imprudenza contano nella fase di esdebitazione. Rileva perché sposta il rischio economico del diniego alla fine della procedura.
  4. Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603. Conferma che per aprire la liquidazione controllata non serve la meritevolezza, ma la relazione dell’OCC su cause e diligenza è requisito di ammissibilità soggetto a controllo sostanziale del giudice. Rileva perché un’istruttoria accurata è la prima garanzia contro spese inutili.
  5. Cass. civ., Sez. I, ord. 28 ottobre 2025, n. 28576. La relazione dell’OCC è requisito di ammissibilità della domanda. Rileva per la stessa ragione: la qualità della relazione condiziona l’esito.
  6. Cass. civ., Sez. I, 19 agosto 2024, n. 22914. Il privilegio processuale del creditore fondiario opera anche nella liquidazione controllata. Rileva per chi ha un mutuo fondiario, perché incide sulla distribuzione del ricavato della casa.
  7. Trib. Torino, decreto 9 aprile 2026 (numero non disponibile; nota da sintesi Eutekne). Su segnalazione del liquidatore, la sanzione tributaria accessoria è stata ricompresa nell’esdebitazione ex art. 282, perché viene meno con l’estinzione dell’obbligazione principale. Rileva perché misura il “ritorno” della procedura in termini di debiti effettivamente liberati; da citare con cautela.
  8. Corte cost., ord. 104/2026 (dep. 11 giugno 2026) e ordinanze di Trib. Verona (r.o. 230/2025) e Trib. Milano (r.o. 27/2026) ripubblicate in G.U. il 23/9/2026. La questione sull’art. 278 c.2 (creditori anteriori non insinuati) è stata restituita per un vizio di notifica ed è tornata davanti alla Corte, in attesa di decisione. Rileva perché da essa dipende l’ampiezza della liberazione verso chi non ha partecipato al concorso.

Sull’esdebitazione dell’incapiente

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108. Il debitore già fallito che non abbia ottenuto l’esdebitazione della legge fallimentare non può invocare l’art. 283 per la stessa esposizione; il diniego emesso senza contraddittorio non è ricorribile per cassazione, perché la domanda è riproponibile. Rileva perché delimita l’accesso e i rimedi.
  2. Cass. civ., Sez. I, ord. 7 maggio 2026, n. 13228. Indicata dalle rassegne come espressione di un orientamento diverso sulla ricorribilità dei decreti in materia di esdebitazione. Rileva perché segnala che il quadro sull’accesso alla Cassazione non è consolidato.
  3. Trib. Rovereto, decreto 15 dicembre 2025 (R.G. 1/2025). Ha applicato all’incapiente le esclusioni dell’art. 278 c.7 lett. b). Rileva perché incide su quali debiti restano dopo l’esdebitazione, e quindi sul rapporto tra costo e beneficio.
  4. Trib. Verona, 12 gennaio 2026 (nota da sintesi Unijuris). L’incapiente può presentare la domanda personalmente, ma va garantito il contraddittorio con i creditori. Rileva per il costo della difesa tecnica.

Sul piano del consumatore

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. 29 aprile 2026, n. 11676. La moratoria fino a due anni dell’art. 67 c.4 sospende, ma non riduce, il pagamento dei crediti privilegiati; gli interessi continuano a maturare e il rimborso deve iniziare alla scadenza. Rileva perché la moratoria ha un costo indiretto che va inserito nel conto del piano.

Cosa può fare lo Studio Monardo per te

Il confronto tra le tre strade richiede di mettere insieme dati giuridici, numeri del bilancio familiare e regole dell’Organismo. Questo è ciò che facciamo, concretamente:

  1. Ricostruiamo l’intero passivo, creditore per creditore, distinguendo i debiti che l’esdebitazione può liberare da quelli esclusi dall’art. 278 c.7 e dalle posizioni garantite da fideiussori.
  2. Calcoliamo la soglia dell’art. 283 c.2 sul tuo nucleo familiare, con il parametro della scala di equivalenza ISEE e con entrambe le letture della norma sulla deduzione del mantenimento.
  3. Verifichiamo se esiste attivo liquidabile e se l’OCC potrà attestarlo ai sensi dell’art. 268 c.3, per evitare di avviare una liquidazione controllata destinata a non aprirsi.
  4. Simuliamo i compensi dell’OCC e del liquidatore applicando il D.M. 202/2014 e il regolamento dell’Organismo competente, con riduzioni, spese generali e tetti, per ciascuna delle tre strade.
  5. Stimiamo il costo indiretto, cioè la quota di reddito che resterebbe nella procedura per tre anni o nel piano per la sua durata, confrontandola con il valore dei beni che vuoi conservare.
  6. Controlliamo in cancelleria le spese di giustizia dovute per il ricorso nel tribunale competente, invece di affidarci a cifre generiche.
  7. Esaminiamo la storia dell’indebitamento per individuare in anticipo gli elementi che potrebbero far negare l’esdebitazione per colpa grave, malafede o frode, e prepariamo la documentazione che li chiarisce.
  8. Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, scartando quelle che sulla carta costano meno ma che rischiano di non superare il vaglio di ammissibilità.
  9. Seguiamo le fasi successive: osservazioni dei creditori, reclami entro trenta giorni senza sospensione feriale, dichiarazioni annuali sulle utilità sopravvenute.
  10. Verifichiamo l’eventuale accesso al patrocinio a spese dello Stato e i suoi limiti reali rispetto alle diverse voci di costo.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC sono le competenze che pesano di più su questo tema: consentono di leggere il preventivo dell’Organismo, la relazione e la proposta di liquidazione del compenso con gli stessi strumenti con cui li redige chi opera all’interno della procedura. Accanto a questo, la continuità di strategia fino in Cassazione ha un valore preciso in una materia in cui la ricorribilità dei decreti di esdebitazione è oggetto di orientamenti non uniformi: la scelta fatta oggi va difesa domani, nei reclami e, se occorre, davanti alla Suprema Corte, senza cambiare mani. Il lavoro è svolto da uno staff di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso caso: i primi sui presupposti giuridici e sul contenzioso, i secondi sulla ricostruzione dei redditi, del passivo e dei flussi necessari al confronto tra le strade.

In conclusione

Il costo dell’esdebitazione non si riduce al compenso dell’OCC né alle spese di giustizia: la voce che più conta è quella che non compare nei preventivi, cioè il reddito e i beni che si mettono a disposizione dei creditori, e il rischio di sostenere tutto senza arrivare al beneficio finale. La liquidazione controllata offre una liberazione certa nei tempi, ma chiede tre anni di reddito e la vendita dei beni; l’esdebitazione dell’incapiente è la più leggera, con compensi dimezzati per legge, ma è concessa una sola volta e solo a chi non ha nulla da offrire; il piano del consumatore protegge il patrimonio, ma dura di più e richiede di sostenere una rata costante. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo, denaro e diritti che non sempre si possono recuperare.

Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa materia perché l’Avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce i criteri con cui gli Organismi stimano e i giudici liquidano i compensi, e può quindi mettere a confronto le strade sui numeri reali della tua situazione.

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