Questa pagina raccoglie, in forma di domande e risposte, i dubbi che ci arrivano più spesso da chi ha ottenuto (o sta per chiedere) l’esdebitazione del debitore incapiente e scopre che, nelle banche dati private sul credito, il suo nome continua a comparire. Le domande sono scritte come ce le fanno al telefono o in studio; le risposte sono quelle che daremmo a voce, con i riferimenti alle regole che contano davvero.
Il contesto in poche righe. L’art. 283 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024, consente alla persona fisica meritevole che non può offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno futura, di ottenere una sola volta la liberazione dai debiti, con un obbligo di dichiarazione annuale per i tre anni successivi al decreto. I sistemi di informazione creditizia privati (i cosiddetti SIC, come CRIF, Experian e CTC) seguono però regole proprie: quelle del Codice di condotta approvato dal Garante per la protezione dei dati personali, che fissa per quanto tempo un dato negativo resta visibile. Il decreto del giudice e la banca dati non parlano automaticamente tra loro: è questo lo scarto che crea quasi tutti i problemi.
Perché ne parliamo noi. L’esdebitazione dell’incapiente passa obbligatoriamente da un Organismo di composizione della crisi (OCC): l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, quindi conosce la procedura dall’interno, dalla relazione dell’organismo al decreto. E poiché le segnalazioni nascono da rapporti di credito, il fatto che coordini uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario consente di seguire anche il “dopo”: le posizioni presso banche, finanziarie e gestori dei SIC.
📩 Hai già il decreto di esdebitazione e la visura CRIF ti mostra ancora le vecchie morosità? Scrivici adesso: i recapiti dello Studio sono indicati alla fine di questa pagina.
Prima domanda: che cos’è di preciso la CRIF e perché c’entra con la mia esdebitazione?
La CRIF è uno dei gestori privati di sistemi di informazione creditizia: una banca dati in cui banche e finanziarie registrano come pagate le rate dei finanziamenti, e che consultano prima di concedere nuovo credito. Accanto alla CRIF operano altri gestori, come Experian e CTC: il meccanismo è lo stesso, cambia il soggetto che custodisce i dati.
Qui conviene chiarire subito una confusione frequentissima. La Centrale Rischi della Banca d’Italia è un’altra cosa: è un archivio pubblico, alimentato per legge dagli intermediari secondo le istruzioni della Banca d’Italia, con regole diverse sulle segnalazioni a sofferenza. Le dedichiamo un articolo a parte; in questa pagina ci occupiamo solo dei SIC privati.
Perché la sua esdebitazione c’entra? Perché quasi tutti i debiti che finiscono in una procedura da incapiente sono prestiti personali, carte revolving, finanziamenti per acquisti, cessioni del quinto rimaste scoperte. Sono esattamente i rapporti che le finanziarie “comunicano” ai SIC. Quando lei smette di pagare, la finanziaria (che nel Codice di condotta si chiama “partecipante”) registra il ritardo; quando il ritardo diventa una morosità non sanata, il dato resta lì, visibile a ogni altro partecipante che interroghi la banca dati.
L’esdebitazione, però, agisce su un piano diverso: rende inesigibili i crediti rimasti insoddisfatti. Il creditore non può più pretendere quei soldi. Non cancella la storia, cioè il fatto che lei, in un certo periodo, non abbia pagato. Ed è proprio la storia dei pagamenti che il SIC registra. Per questo la domanda “resto segnalato?” non ha una risposta automatica: dipende da come il partecipante aggiorna il dato dopo il decreto e da quale tempo di conservazione si applica a quel dato aggiornato. Lo vediamo nelle prossime risposte.
Esiste una regola scritta su quanto tempo resto visibile, o decide la finanziaria?
Esiste, ed è scritta: i tempi di conservazione li fissa il Codice di condotta per i sistemi di informazione creditizia, non la singola finanziaria. Il testo è pubblicato sul sito del Garante (provvedimento del 12 settembre 2019, n. 163, doc. web 9141941); il Garante, con deliberazione del 6 ottobre 2022 (doc. web 9818201), ha poi accreditato l’Organismo di monitoraggio e approvato il Codice, rendendolo operativo.
Nell’Allegato 2 del testo pubblicato dal Garante, letto per questa pagina, i tempi sono questi:
| Tipo di dato nel SIC | Per quanto resta | Da quando si conta |
|---|---|---|
| Richiesta di finanziamento in istruttoria | il tempo dell’istruttoria, non oltre 180 giorni | dalla presentazione della richiesta |
| Richiesta rifiutata o rinunciata | fino a 90 giorni | dall’aggiornamento che registra l’esito |
| Ritardo poi sanato, fino a due rate o due mesi | 12 mesi | dalla regolarizzazione |
| Ritardo poi sanato, superiore a due rate o due mesi | 24 mesi | dalla regolarizzazione |
| Morosità non regolarizzata | fino a 36 mesi | dalla scadenza contrattuale del rapporto, o dall’ultimo aggiornamento dopo altre vicende rilevanti |
| Morosità non regolarizzata: tetto massimo | mai oltre 60 mesi | dalla scadenza contrattuale del rapporto |
| Dati positivi su rapporti chiusi | fino a 60 mesi | dalla chiusura o dalla scadenza del contratto |
Due avvertenze oneste. Primo: i numeri vanno sempre confrontati con il testo del Codice nella versione in vigore pubblicata in Gazzetta Ufficiale, perché quello che riportiamo è il testo pubblicato dal Garante con il provvedimento del 2019. Secondo: la tabella dice per quanto tempo un dato può restare, ma non dice in quale casella finisce il suo debito dopo l’esdebitazione. Questa è la vera partita, e la affrontiamo poco più avanti.
Chi decide se il mio debito, dopo il decreto, è “regolarizzato” oppure no?
In prima battuta lo decide il creditore che ha fatto la segnalazione, perché è lui che deve aggiornare il dato; in caso di contrasto, lo decidono il Garante, l’Arbitro Bancario Finanziario o il giudice.
Il Codice di condotta definisce la “regolarizzazione” (all’art. 2) come l’estinzione dei debiti insoluti senza perdite residue per il creditore, interessi e spese compresi; e vi accosta altre vicende estintive, come transazioni e accordi, anche raggiunti con l’aiuto di organismi di composizione della crisi. Il testo che abbiamo letto non nomina espressamente l’esdebitazione né le procedure di sovraindebitamento in quanto tali.
Ora, l’esdebitazione del debitore incapiente non è un accordo: è un provvedimento del giudice che rende inesigibili i crediti, e il creditore una perdita la subisce eccome. Ne nascono due letture, entrambe sostenibili:
- lettura favorevole: la liberazione giudiziale è una “vicenda estintiva” equiparabile a quelle elencate; il partecipante deve quindi aggiornare la posizione come chiusa e si applicano i tempi più brevi previsti per i ritardi sanati (12 o 24 mesi);
- lettura restrittiva: senza pagamento e senza accordo, la morosità resta “non regolarizzata”, e quindi segue il termine di 36 mesi, con il tetto dei 60 mesi dalla scadenza contrattuale.
Non abbiamo trovato, nelle fonti lette, una decisione dell’ABF o del Garante che risolva espressamente il punto per l’esdebitazione dell’incapiente. Chi le dice che la risposta è certa, in un senso o nell’altro, la sta semplificando troppo. Quello che è certo è che il dato deve essere esatto: se nel SIC il debito risulta ancora “in essere” ed esigibile dopo un decreto definitivo, quella rappresentazione non corrisponde più alla realtà, e su questo si può agire.
Entro quando il creditore deve aggiornare la segnalazione?
Il Codice impone al partecipante di tenere i dati esatti e aggiornati, ma la tempestività dell’aggiornamento si misura da quando il creditore ha avuto notizia del fatto che cambia la posizione. È un punto che pochi considerano e che, in pratica, decide molte controversie.
Lo mostra bene una decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Palermo, n. 7386 del 29 luglio 2025. Il credito era stato ceduto a una società cessionaria e poi chiuso con un saldo e stralcio; il cliente lamentava il ritardo nell’aggiornamento della segnalazione in CRIF. L’Arbitro ha escluso la responsabilità dell’intermediario segnalante perché la notizia dell’estinzione gli era arrivata solo in un momento successivo, dalla cessionaria, e da lì l’aggiornamento era stato tempestivo.
Tradotto per lei: il decreto di esdebitazione non “viaggia” da solo verso la CRIF. Il decreto è comunicato ai creditori (art. 283, comma 8, CCII), ma un conto è che lo riceva l’ufficio legale di una finanziaria, un altro che l’ufficio che gestisce i flussi verso i SIC modifichi il dato. Se poi il credito è stato ceduto, magari a un soggetto che non partecipa al sistema, la catena si allunga: il Codice prevede espressamente che, quando un credito ceduto a un non partecipante viene poi definito, il dato sulla regolarizzazione vada aggiornato (Allegato 2), ma qualcuno deve pur avvisare chi ha fatto la segnalazione originaria.
Per questo il nostro consiglio è semplice: non aspettare che l’aggiornamento arrivi da sé. Appena il decreto non è più reclamabile, si manda copia a ciascun creditore segnalante e, per conoscenza, ai gestori dei SIC, chiedendo l’aggiornamento. Da quel momento, la “notizia” non è più contestabile.
Come faccio a sapere cosa c’è scritto su di me in CRIF, Experian e CTC?
Si chiede la visura, cioè l’accesso ai propri dati, a ciascun gestore. È un diritto che le spetta per il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR) e che il Codice di condotta disciplina all’art. 9: la richiesta può essere rivolta al gestore oppure al partecipante, cioè alla banca o finanziaria che ha segnalato.
Nella pratica:
- Una richiesta per ogni gestore. CRIF, Experian e CTC sono banche dati distinte; un creditore può aver segnalato solo in una, in due o in tutte. Guardare solo la CRIF è un errore comune.
- Identificazione completa. Il Codice richiede che la domanda contenga i dati identificativi, a partire dal codice fiscale; di norma si allega copia del documento d’identità.
- Tempi di risposta. Il gestore o il partecipante deve rispondere senza ingiustificato ritardo e comunque entro un mese; il termine può essere prorogato di due mesi se la richiesta è complessa o se le richieste sono numerose, ma lei deve essere informato della proroga e dei motivi entro il primo mese.
- Delega a un terzo. Se a chiedere è un professionista, serve una delega scritta; il Codice prevede che il delegato dichiari di non avere un interesse proprio e consente a chi riceve la richiesta di chiedere chiarimenti.
Quando arriva la visura, la si legge rapporto per rapporto. Per ciascun finanziamento interessano: l’intermediario segnalante, lo stato del rapporto (in corso, estinto, ceduto), il numero di rate non pagate, la data di scadenza contrattuale e la data dell’ultimo aggiornamento. Sono queste due date, scadenza e ultimo aggiornamento, a dirle quanto potrà durare la segnalazione, secondo la tabella vista sopra.
Un dettaglio utile: nelle visure i gestori indicano spesso anche il periodo residuo di visibilità del dato. In una decisione del Collegio di Milano dell’ABF (n. 8874 del 2 ottobre 2025) le visure prodotte riportavano proprio periodi di visibilità di 24 e 27 mesi. Quel numero, però, è calcolato sullo stato attuale del dato: se il dato viene riclassificato dopo l’esdebitazione, il conteggio cambia.
Confronti infine la visura con l’elenco dei creditori depositato nella procedura (art. 283, comma 3, lett. a, CCII). Ogni rapporto che compare nel SIC e non nell’elenco, o viceversa, va capito: può essere un debito dimenticato (che pone problemi seri, perché l’esdebitazione va valutata anche sulla completezza della documentazione) oppure un dato errato da contestare.
Ho il decreto in mano: cosa scrivo alla finanziaria per chiedere l’aggiornamento?
Una lettera breve, preferibilmente via PEC, con allegati che non lascino margini. Deve contenere:
- i dati del rapporto come risultano dalla visura (numero di contratto o identificativo, intermediario, SIC in cui è registrato);
- la copia del decreto di esdebitazione ex art. 283 CCII, con l’attestazione che non è stato proposto reclamo nei trenta giorni previsti dal comma 8, o con il provvedimento che ha respinto il reclamo;
- la richiesta esplicita: aggiornare la segnalazione in modo che rappresenti la posizione come chiusa per effetto dell’esdebitazione, e indicare quale classificazione e quale termine di conservazione verranno applicati;
- il riferimento normativo: il diritto di rettifica e aggiornamento previsto dal GDPR e dall’art. 9 del Codice di condotta, che a sua volta richiama le modifiche dei dati su iniziativa del partecipante o del gestore (art. 5, comma 5).
Perché chiedere anche “quale termine verrà applicato”? Perché, come abbiamo visto, è lì che si gioca la differenza tra 24 e 36 mesi. Una risposta scritta del partecipante su come ha classificato il dato è il documento che le servirà per qualsiasi passo successivo: reclamo all’Organismo di monitoraggio, al Garante o ricorso all’ABF.
La stessa richiesta, con le stesse allegazioni, la mandi per conoscenza al gestore di ciascun SIC. Il Codice prevede un meccanismo utile per chi contesta: se per rispondere il gestore deve fare verifiche presso il partecipante, durante il primo mese inserisce una dicitura sul dato contestato, che segnala a chi consulta la banca dati che quel dato è oggetto di verifica; trascorso quel mese senza esito, ne sospende la visualizzazione. Non è una cancellazione, ma per chi deve chiedere un finanziamento in quelle settimane fa una differenza concreta.
Infine: non chieda la “cancellazione” se la segnalazione originaria era corretta. Le morosità c’erano; la loro registrazione, al tempo, era legittima se preceduta dal preavviso. Una richiesta di cancellazione “tout court” viene quasi sempre respinta, e una richiesta respinta non aiuta. Chieda l’aggiornamento corretto e il rispetto dei tempi di conservazione: è una domanda molto più difficile da rifiutare.
E se la finanziaria non risponde o risponde di no, a chi mi rivolgo?
Ha tre strade, che non si escludono a vicenda.
La prima è l’Organismo di monitoraggio del Codice di condotta. Con la deliberazione del 6 ottobre 2022 il Garante ne ha disposto l’accreditamento: l’Organismo verifica che partecipanti e gestori rispettino le regole e gestisce i reclami degli interessati. Il comunicato del Garante del 4 novembre 2022 precisa che il reclamo all’Organismo non toglie la possibilità di rivolgersi al Garante, che conserva le sue competenze, compresa la vigilanza sull’Organismo stesso.
La seconda è il reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, previsto dall’art. 77 del GDPR. Si presenta quando lei ritiene che il trattamento dei suoi dati violi le regole: dati non aggiornati dopo un decreto definitivo, conservati oltre i termini, mancata risposta alla richiesta di accesso o rettifica. Al reclamo vanno allegati la visura, la richiesta inviata e la risposta (o la prova del silenzio oltre i termini dell’art. 9 del Codice).
La terza è il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, che è competente sulle controversie con banche e intermediari finanziari, quindi anche sul comportamento del partecipante che segnala. Qui c’è una trappola procedurale: prima del ricorso serve il reclamo all’intermediario, e il ricorso può riguardare solo le questioni già poste nel reclamo. Il Collegio di Milano, con la decisione n. 2034 del 9 marzo 2026, ha dichiarato inammissibili le domande sulle segnalazioni SIC proprio perché non erano state inserite nel reclamo preventivo, e con esse la richiesta di risarcimento collegata. Morale: nel reclamo alla finanziaria scriva espressamente che contesta la segnalazione nel SIC e che chiede l’aggiornamento.
Resta poi, sempre, la via del giudice ordinario. Il Tribunale di Perugia, con la sentenza n. 422/2023 (data riportata: 8 marzo 2023), ha ritenuto ammissibile l’azione diretta contro il titolare del trattamento ai sensi dell’art. 79 GDPR, senza bisogno di un previo provvedimento del Garante.
Quale scegliere? Dipende dall’obiettivo. Se vuole solo il dato corretto in tempi rapidi, l’interlocuzione documentata con partecipante e gestore e, se serve, il Garante sono di solito la strada più lineare. Se ritiene di aver subito un danno concreto (un mutuo negato, un contratto perso), servono prove e il discorso si sposta su ABF o tribunale.
Che tempi devo mettere in conto, dal decreto alla visura pulita?
Mettiamo in fila i passaggi. La tabella riassume fase, atto, termine e interlocutore; le risposte precedenti spiegano ciascun punto.
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| 1. Decreto | Concessione dell’esdebitazione ex art. 283, comma 7, CCII | data del deposito | Giudice competente, su domanda presentata tramite OCC |
| 2. Comunicazione | Il decreto è comunicato a debitore e creditori | subito dopo il deposito | Cancelleria |
| 3. Reclamo | Possibile reclamo di debitore o creditori, nelle forme dell’art. 124 CCII | 30 giorni dalla comunicazione (art. 283, comma 8) | Tribunale |
| 4. Visure | Accesso ai dati presso ciascun SIC | risposta entro un mese, prorogabile di due mesi (art. 9 Codice di condotta) | CRIF, Experian, CTC |
| 5. Richiesta di aggiornamento | PEC al partecipante con decreto e attestazione di definitività | risposta entro un mese, prorogabile di due mesi | Banca o finanziaria segnalante (e gestore per conoscenza) |
| 6. Dato contestato | Dicitura sul dato durante le verifiche, poi sospensione della visualizzazione | primo mese di verifica | Gestore del SIC |
| 7. Tutela | Reclamo all’Organismo di monitoraggio, reclamo al Garante (art. 77 GDPR), ricorso ABF previo reclamo all’intermediario | dopo risposta negativa o silenzio | OdM, Garante, ABF |
| 8. Conservazione | Decorrenza dei termini dell’Allegato 2 | 12/24 mesi se regolarizzato; fino a 36 mesi (tetto 60) se non regolarizzato | Gestore del SIC |
| 9. Vigilanza OCC | Dichiarazione annuale sulle utilità sopravvenute | per tre anni dal decreto, nel termine fissato dal decreto (art. 283, commi 7 e 9) | OCC e giudice |
Come si vede, i tempi della procedura e quelli della banca dati corrono su binari separati. Realisticamente, tra il deposito del decreto e un dato aggiornato correttamente passano almeno due o tre mesi, se tutto va liscio. Poi inizia il conteggio della conservazione, che è la parte più lunga.
Un’osservazione sulla fase 9: per tre anni l’OCC vigila sulla tempestività della sua dichiarazione annuale e verifica se sono sopravvenute utilità rilevanti (art. 283, comma 9). Se lei non presenta la dichiarazione nel termine indicato dal decreto, l’esdebitazione può essere revocata (comma 7). Una segnalazione aggiornata non la mette al riparo da questo: la tenuta del decreto dipende anche da lei.
Il preavviso prima della segnalazione conta ancora, ora che sono esdebitato?
Conta, ma per la segnalazione originaria, non per gli effetti dell’esdebitazione. Il Codice di condotta (art. 5, comma 6, e Allegato 1) prevede che, prima di registrare i dati relativi al primo ritardo, il partecipante invii al consumatore un preavviso, e che quel dato possa essere reso visibile agli altri partecipanti solo dopo almeno 15 giorni dall’invio.
Perché parlarne qui? Perché molte persone arrivano all’esdebitazione dopo anni di difficoltà, e non sempre le finanziarie hanno mandato il preavviso in modo corretto. Se la prima segnalazione negativa non era stata preceduta da un preavviso idoneo, la questione non è più “per quanto tempo resta”, ma “doveva starci?”.
Attenzione però a due limiti che le decisioni mostrano bene:
- il Tribunale di Perugia (sent. n. 422/2023) ha ricordato che, secondo Cass. 25 maggio 2021, n. 14382, l’obbligo di preavviso rileva come condizione di legittimità per i finanziamenti al consumo; e ha escluso che il danno sia automatico: il cliente deve provare il pregiudizio concreto e che, con il preavviso, avrebbe potuto evitare la segnalazione o difendersi;
- l’ABF Milano, con la decisione n. 8874/2025, ha ritenuto sufficiente il preavviso documentato dall’intermediario, anche se la ricevuta non era collegabile in modo univoco alla comunicazione, perché il ricorrente non aveva contestato quella documentazione.
Quindi: verificare il preavviso vale sempre la pena, ma va fatto con i documenti alla mano, non a sensazione. E con una consapevolezza: anche una segnalazione nata male riguarda solo il singolo rapporto, non le altre morosità.
E se il debito era cointestato o c’era un garante, la segnalazione sparisce anche per loro?
No, e qui serve molta chiarezza. L’esdebitazione libera lei, non chi era obbligato con lei. L’art. 278, comma 6, CCII, che sta tra le disposizioni generali sull’esdebitazione, fa salvi i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori e degli obbligati in via di regresso.
Cosa significa per le banche dati? Se nella visura del cointestatario o del garante compare lo stesso rapporto (è da verificare caso per caso, chiedendo l’accesso anche a nome loro), quella posizione non segue la sua. Se il prestito era cointestato con il coniuge, o garantito da un genitore, il creditore può continuare a pretendere il pagamento dal coobbligato o dal garante. Per loro il debito non è affatto inesigibile: se non pagano, la posizione resta una morosità a tutti gli effetti, con i relativi tempi di conservazione.
Ne derivano due conseguenze pratiche:
- Lei può ottenere l’aggiornamento della propria posizione, ma la finanziaria non è tenuta a modificare quella del cointestatario o del garante finché il debito, nei loro confronti, non sia pagato o definito.
- Il garante deve sapere della sua procedura prima del decreto, non dopo. Spesso è proprio la persona più vicina al debitore, e scoprirsi debitrice “principale” di fatto, con una segnalazione a proprio nome, è uno shock evitabile. In molti casi conviene valutare insieme una soluzione per il coobbligato (un accordo con il creditore, o una sua procedura autonoma, se ne ha i presupposti).
Un caso diverso è quello del debito “solo suo” per il quale il coniuge non ha firmato nulla: lì il coniuge non ha alcuna posizione nel SIC e la sua procedura non lo tocca. Molte paure nascono dal confondere le due situazioni.
Un’ultima precisazione: il fatto che il creditore conservi i diritti verso il garante non autorizza a lasciare la sua posizione di debitore principale come se fosse ancora esigibile. Sono due rapporti distinti, e vanno aggiornati in modo distinto.
Vale lo stesso discorso per i debiti che l’esdebitazione potrebbe non coprire, come il mantenimento?
Qui entriamo in un terreno incerto, e glielo diciamo apertamente. L’art. 278, comma 7, CCII esclude dall’esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari (lett. a) e i debiti per risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, insieme alle sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti (lett. b).
Se queste esclusioni si applichino anche all’esdebitazione dell’incapiente è una questione aperta. Da un lato, l’art. 278 si trova tra le disposizioni generali del capo sull’esdebitazione e l’art. 283 non lo deroga; il Tribunale di Rovereto, con decreto del 15 dicembre 2025, ha applicato all’incapiente le esclusioni della lett. b). Dall’altro, il comma 1 dell’art. 278 parla di crediti rimasti insoddisfatti “nella liquidazione giudiziale o controllata”, e l’art. 283 non ha un proprio elenco di esclusioni; la Cassazione, nell’ordinanza n. 30108 del 14 novembre 2025, osserva incidentalmente che l’art. 278 presuppone una liquidazione; e il Tribunale di Milano, con decreto del 27 ottobre 2025, ha concesso l’esdebitazione all’incapiente senza indicare eccezioni.
Per i SIC il tema pesa meno di quanto sembri, perché assegni di mantenimento, risarcimenti e sanzioni di regola non sono rapporti di credito segnalati da banche e finanziarie. Ma c’è un’ipotesi in cui la questione torna: quando un debito escluso è stato “trasformato” in un finanziamento (per esempio, un prestito chiesto per pagare un risarcimento). In quel caso il finanziamento è un normale debito verso la finanziaria e segue le regole di tutti gli altri.
Il consiglio prudente è considerare a rischio i debiti delle lettere a) e b) e non contare sul fatto che il decreto li abbia cancellati. Se tra le sue segnalazioni ce n’è una legata a uno di questi debiti, va ragionata a parte.
Il mio credito era stato venduto a una società di recupero: chi deve aggiornare la CRIF?
È una delle domande più pratiche e più trascurate. Nel tempo, molti prestiti in sofferenza vengono ceduti: la finanziaria originaria li vende a una società specializzata, che poi incassa (o prova a incassare). Nella procedura di esdebitazione, il creditore da indicare nell’elenco è quello attuale, cioè il cessionario; ma la segnalazione nel SIC, molto spesso, l’aveva fatta la finanziaria originaria.
Il Codice di condotta tratta anche questo. La cessione del credito rientra nella nozione di rapporto di credito, il cessionario può essere registrato come soggetto terzo, e l’Allegato 2 prevede che, quando un credito ceduto a un soggetto non partecipante al sistema viene poi definito, il dato relativo alla regolarizzazione vada aggiornato. In altre parole: la cessione non è un buon motivo per lasciare il dato fermo.
La decisione ABF del Collegio di Palermo n. 7386/2025, già citata, mostra però l’altra faccia: se il cessionario non informa il segnalante originario, quest’ultimo può non essere considerato responsabile del ritardo. Per evitare il rimpallo:
- invii il decreto sia al cessionario sia all’intermediario che ha fatto la segnalazione;
- chieda al cessionario di comunicare formalmente l’esito al cedente;
- chieda al segnalante originario di aggiornare il dato e di indicare la classificazione applicata.
In alcuni casi il cessionario è a sua volta partecipante del sistema e la posizione si sdoppia: un rapporto chiuso per cessione dal lato del cedente, uno nuovo dal lato del cessionario. Leggendo la visura bisogna capire quale dei due è ancora “aperto”. Non è raro trovare la stessa morosità rappresentata due volte: è un’anomalia da contestare, perché duplica il peso negativo di un unico debito.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, segue la procedura di esdebitazione dall’elenco dei creditori fino agli adempimenti successivi al decreto, comprese le posizioni cedute.
Se avevo fatto prima un piano del consumatore o una liquidazione, cambia qualcosa?
Cambia il percorso, non la logica. L’esdebitazione dell’incapiente è la strada di chi non ha nulla da offrire; altri arrivano alla liberazione dai debiti dopo una liquidazione controllata (esdebitazione di diritto ex art. 282 CCII, dopo la chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura) o dopo un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore eseguito (artt. 67 e seguenti).
Per i SIC, la differenza principale sta in cosa accade ai creditori:
- nel piano del consumatore omologato ed eseguito, i creditori ricevono una parte del dovuto secondo il piano; la posizione si chiude con un pagamento, anche se parziale, ed è più facile sostenere che si tratti di una vicenda estintiva paragonabile a un accordo;
- nella liquidazione controllata con esdebitazione, i creditori ricevono quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio, e per il residuo il debito diventa inesigibile;
- nell’esdebitazione dell’incapiente, i creditori non ricevono nulla, salvo le utilità che dovessero sopravvenire nei tre anni.
Più ci si allontana dal pagamento, più la lettura restrittiva (morosità non regolarizzata) diventa l’argomento che il creditore oppone. Non è detto che sia quella giusta: il dato deve comunque rappresentare un rapporto chiuso e non più esigibile. Ma è bene sapere che, nella pratica, il debitore incapiente parte dalla posizione negoziale più debole.
Una cautela sui tempi: il Tribunale di Como, in un decreto del 28 ottobre 2025, faceva ancora riferimento al vecchio periodo di quattro anni e alla soglia del 10% delle utilità sopravvenute, che corrispondono al testo previgente. Dopo il D.Lgs. 136/2024 il periodo di osservazione è di tre anni; quanto alla misura delle utilità rilevanti, va verificata sul testo ufficiale del comma 1 e del comma 9 dell’art. 283, perché le fonti divulgative non concordano. Se ha letto in rete numeri diversi, la ragione è spesso questa.
Infine, l’esdebitazione dell’incapiente si ottiene una sola volta (art. 283, comma 1): il dato nei SIC passerà, la preclusione no.
Rischio di non avere mai più un prestito in vita mia?
No: il rischio vero è di non averlo per alcuni anni, non per sempre. I tempi di conservazione del Codice di condotta hanno un tetto massimo: per le morosità non regolarizzate, mai oltre 60 mesi dalla scadenza contrattuale del rapporto. Trascorsi i termini, il dato negativo non deve più essere visibile.
Ma è giusto dirle anche i limiti reali:
- la banca non è obbligata a concedere credito, nemmeno quando la sua visura è pulita. Ogni intermediario valuta il merito creditizio con i propri criteri: reddito, stabilità, rapporto rata/reddito, storia del conto;
- per tre anni dal decreto lei deve dichiarare ogni anno le utilità sopravvenute, e i finanziamenti, in qualsiasi forma, non sono considerati utilità (art. 283, comma 1). Questo significa che un prestito ottenuto in quel periodo non “risveglia” i vecchi debiti, ma anche che non le serve a nulla per la procedura;
- non esistono solo i SIC: la Centrale Rischi della Banca d’Italia segue regole proprie (ne parliamo in un articolo dedicato), e alcune banche consultano anche i propri archivi interni, cioè la memoria dei rapporti avuti con lei.
Detto questo, l’esdebitazione è proprio lo strumento pensato per restituirle la possibilità di ripartire. Chi arriva al decreto con un reddito regolare, anche modesto, nei primi anni può contare su strumenti come il conto corrente con carta di debito o, dove disponibili, finanziamenti con garanzie, e poi ricostruire una storia di pagamenti positiva. I dati positivi, nel Codice, servono anche a questo: dimostrare puntualità.
Posso pagare qualcuno per “pulire” la CRIF più in fretta?
No, perché nessuno ha un tasto per cancellare un dato esatto prima del tempo. Diffidi di chi promette cancellazioni garantite in pochi giorni. I tempi del Codice di condotta valgono per tutti, e un dato corretto, registrato nei termini, può essere rimosso prima solo se il partecipante lo rettifica o se un’autorità (Garante, giudice) lo ordina, come prevede l’art. 5, comma 5, del Codice.
Quello che si può fare, invece, è lavorare sull’esattezza e sulla durata:
- verificare che ogni dato corrisponda alla realtà dopo il decreto;
- contestare le duplicazioni (lo stesso debito segnalato da cedente e cessionario);
- contestare le segnalazioni che non erano state precedute da un preavviso idoneo, con le cautele viste;
- verificare che il termine di conservazione applicato sia quello corretto e che sia stato calcolato dalla data giusta;
- vigilare che, scaduto il termine, il dato sparisca davvero.
È un lavoro di documenti, lettere e, quando serve, reclami. Non ha nulla di magico, e proprio per questo funziona quando il diritto c’è e non funziona quando non c’è. Una promessa di risultato su una segnalazione esatta è, di per sé, un segnale d’allarme.
Se nei tre anni trovo un lavoro migliore, torno segnalato?
Dipende da cosa succede, ma la risposta breve è: un lavoro migliore non fa rinascere la segnalazione; può però far ripartire le azioni dei creditori. Per i tre anni successivi al decreto, l’OCC verifica le utilità sopravvenute; se le riscontra, con l’autorizzazione del giudice ne informa i creditori, che possono avviare azioni esecutive e cautelari (art. 283, comma 9).
In quel caso il debito torna esigibile nei limiti di quanto previsto dalla norma, e il creditore potrebbe aggiornare di nuovo la sua posizione come morosità in essere. Questo scenario è raro ma non impossibile: un’eredità, una vincita, un aumento di reddito molto significativo. Conviene parlarne con l’OCC prima, non dopo.
Diverso è il caso della revoca per mancata presentazione della dichiarazione annuale (comma 7): qui il rischio dipende interamente da lei. Segni in agenda il termine annuale indicato nel decreto e lo rispetti, anche quando non è cambiato nulla.
Infine, sul piano processuale, sappia che sulla ricorribilità in Cassazione dei decreti emessi sul reclamo in materia di esdebitazione esiste un contrasto tra la Cass. ord. n. 30108 del 14 novembre 2025 e la Cass. ord. n. 13228 del 7 maggio 2026, nato proprio su un caso di art. 283. Per chi ha un decreto favorevole e definitivo è un tema lontano; per chi ha subito un rigetto, è una questione da affrontare subito.
Mi fa vedere un esempio concreto?
Certo. Sono due ipotesi dimostrative, costruite a tavolino per mostrare come si ragiona sui numeri: non sono casi reali dello Studio. I tempi di conservazione sono quelli dell’Allegato 2 del Codice di condotta pubblicato dal Garante; quando una data cade di sabato o di domenica, indichiamo il lunedì successivo.
Ipotesi 1: un prestito personale e due letture possibili.
Situazione di partenza: prestito personale di 18.730 €, scadenza contrattuale dell’ultima rata il 15 ottobre 2025; dal 2023 sono rimaste insolute ben più di due rate. Il debitore presenta, tramite OCC, la domanda ex art. 283 CCII; il decreto di esdebitazione è depositato il 14 gennaio 2026 e comunicato a debitore e creditori il 16 gennaio 2026.
- Termine per il reclamo: 30 giorni dalla comunicazione, quindi fino al 15 febbraio 2026, che è domenica: si considera lunedì 16 febbraio 2026.
- Nessun reclamo. Il 17 febbraio il debitore invia via PEC alla finanziaria il decreto e la richiesta di aggiornamento. La finanziaria aggiorna il dato nel SIC il 13 marzo 2026.
Ora i conti, secondo le tre situazioni possibili:
- Se la finanziaria non avesse mai aggiornato nulla: morosità non regolarizzata, 36 mesi dalla scadenza contrattuale del 15 ottobre 2025, cioè fino al 15 ottobre 2028 (domenica: lunedì 16 ottobre 2028).
- Lettura favorevole (l’esdebitazione trattata come vicenda estintiva, ritardo superiore a due rate): 24 mesi dall’aggiornamento del 13 marzo 2026, cioè fino al 13 marzo 2028.
- Lettura restrittiva (morosità non regolarizzata, decorrenza dall’ultimo aggiornamento dopo un evento rilevante): 36 mesi dal 13 marzo 2026, cioè fino al 13 marzo 2029. Il tetto dei 60 mesi dalla scadenza contrattuale (15 ottobre 2030) non incide.
Esito: tra la lettura favorevole e quella restrittiva ci sono dodici mesi di differenza; e la lettura restrittiva arriva perfino oltre lo scenario “nessun aggiornamento”. Per questo, nella lettera alla finanziaria, chiediamo sempre di indicare per iscritto la classificazione applicata: è il documento che consente di contestarla.
Ipotesi 2: una richiesta di prestito respinta e un reclamo con proroga.
Situazione di partenza: stesso debitore, decreto definitivo. Il 7 aprile 2026 chiede la visura a un gestore e contesta un secondo rapporto (carta revolving di 4.360 €, credito ceduto a una società di recupero), che risulta ancora “in essere” e duplicato tra cedente e cessionario.
- Risposta dovuta entro un mese: entro il 7 maggio 2026.
- Il gestore comunica, entro quel mese, una proroga di due mesi per la necessità di verifiche presso il partecipante: nuovo termine 7 luglio 2026. Nel primo mese il dato contestato porta la dicitura di verifica; trascorso quel mese senza esito, la visualizzazione viene sospesa.
- Nel frattempo, il 3 marzo 2026 il debitore aveva chiesto un piccolo finanziamento, respinto il 10 marzo 2026. Quella richiesta respinta resta visibile fino a 90 giorni dall’aggiornamento che registra l’esito: fino all’8 giugno 2026.
Esito: se il debitore avesse ripresentato domande di prestito a raffica in quelle settimane, ogni richiesta respinta si sarebbe aggiunta alle altre, visibile agli altri intermediari. Prima si sistemano i dati, poi si chiede credito: è la regola pratica che questa ipotesi rende evidente. Sullo sfondo, il triennio di vigilanza dell’OCC scade il 14 gennaio 2029 (domenica: in pratica lunedì 15 gennaio 2029), e le dichiarazioni annuali vanno presentate nei termini fissati dal decreto.
La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare
“Chiedere l’aggiornamento della segnalazione può farmi restare segnalato più a lungo?”
Sembra un paradosso, ed è invece la domanda più importante di tutta questa pagina. La risposta è: in astratto sì, se il dato viene aggiornato nel modo sbagliato.
Riprendiamo la regola dell’Allegato 2. Per le morosità non regolarizzate il termine di 36 mesi decorre dalla scadenza contrattuale del rapporto oppure dall’ultimo aggiornamento effettuato a seguito di altre vicende rilevanti, con il tetto dei 60 mesi dalla scadenza contrattuale. Se il partecipante, ricevuto il decreto, si limita a registrare un “aggiornamento” lasciando la posizione come morosità non sanata, il conteggio dei 36 mesi potrebbe ripartire da quella data. È esattamente ciò che mostra l’ipotesi 1: senza aggiornamento, il dato sarebbe scaduto a ottobre 2028; con un aggiornamento classificato in modo restrittivo, si arriva a marzo 2029.
Questo non significa che convenga non fare nulla. Significa che la richiesta di aggiornamento va scritta bene: deve chiedere che il dato rappresenti la posizione come chiusa e non più esigibile per effetto dell’esdebitazione, e che sia applicato il termine previsto per le posizioni regolarizzate, motivando perché l’esdebitazione è una vicenda estintiva che il Codice deve considerare. E deve chiedere al partecipante di indicare per iscritto la classificazione scelta e la data da cui calcola la conservazione.
Ci sono poi due situazioni in cui fare nulla è proprio un errore:
- quando la visura mostra il debito come “in essere” ed esigibile: un dato del genere, dopo un decreto definitivo, non è esatto, e chi lo consulta legge un debito che il creditore non può più pretendere;
- quando la scadenza contrattuale è lontana (per esempio un finanziamento a lungo termine con scadenza nel 2029 o oltre): lì il termine “dalla scadenza” sarebbe comunque molto avanti, e la classificazione corretta conta ancora di più.
Prima di scrivere, quindi, si fa il calcolo, rapporto per rapporto, per tutte le letture possibili. Solo dopo si decide cosa chiedere e come chiederlo. È un passaggio che richiede mezz’ora di attenzione e può valere un anno di visibilità in meno.
Ma i giudici cosa dicono?
Diciamolo con franchezza: nelle fonti che abbiamo letto per preparare questa pagina non abbiamo trovato una decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario o del Garante che affronti espressamente la segnalazione nei SIC dopo l’esdebitazione del debitore incapiente. Non la inventiamo. Esistono invece pronunce che fissano i tasselli del ragionamento: come si aggiorna un dato dopo l’estinzione del debito, quando conta il preavviso, cosa serve per chiedere il risarcimento, come si arriva all’ABF, cosa dice oggi la giurisprudenza sull’art. 283. Eccole, con il principio riformulato in parole nostre e la ragione per cui servono a lei.
Sui sistemi di informazione creditizia
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Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 12 settembre 2019, n. 163 (doc. web 9141941): approva, con riserva legata all’accreditamento dell’Organismo di monitoraggio, il Codice di condotta per i SIC in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti. Contiene la definizione di regolarizzazione (art. 2), il preavviso (art. 5, comma 6, e Allegato 1), i diritti dell’interessato (art. 9) e i tempi di conservazione (Allegato 2). Rilevanza: è la fonte di tutti i termini citati in questa pagina.
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Garante per la protezione dei dati personali, deliberazione 6 ottobre 2022 (doc. web 9818201) e comunicato 4 novembre 2022 (doc. web 9820450): accredita l’Organismo di monitoraggio e approva il Codice, chiarendo che il reclamo all’Organismo non esclude quello al Garante. Rilevanza: apre una via di tutela in più a chi non ottiene l’aggiornamento.
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ABF, Collegio di Palermo, decisione n. 7386 del 29 luglio 2025: dopo cessione del credito e chiusura a saldo e stralcio, il ritardo nell’aggiornamento in CRIF non è imputabile al segnalante che abbia ricevuto tardi la notizia dalla cessionaria; il risarcimento richiede prova del pregiudizio e del suo ammontare. Rilevanza: il decreto va comunicato direttamente a chi ha segnalato, anche se il credito è stato ceduto.
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ABF, Collegio di Milano, decisione n. 8874 del 2 ottobre 2025: su segnalazioni in CRIF ed Experian, il Collegio ritiene idoneo il preavviso documentato dall’intermediario quando il cliente non contesta la documentazione prodotta, e respinge la cancellazione. Rilevanza: contestare il preavviso richiede di contestare specificamente le prove dell’intermediario.
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ABF, Collegio di Milano, decisione n. 2034 del 9 marzo 2026: le domande sulle segnalazioni nei SIC sono inammissibili se non erano state proposte nel reclamo preventivo all’intermediario; con esse cade anche la domanda di risarcimento collegata. Il Collegio ricorda inoltre che l’ABF accerta diritti e obblighi ma non adotta pronunce costitutive. Rilevanza: il reclamo alla finanziaria deve menzionare espressamente la segnalazione nel SIC.
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Tribunale di Perugia, sentenza n. 422/2023 (data riportata: 8 marzo 2023): per il consumatore la mancanza del preavviso rende illegittima la segnalazione in CRIF, ma il danno non è automatico e va provato; l’azione diretta contro il titolare del trattamento è ammessa ai sensi dell’art. 79 GDPR, senza previo provvedimento del Garante. Rilevanza: conferma la via giudiziale e i suoi oneri di prova.
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Cass. 25 maggio 2021, n. 14382 (richiamata dal Tribunale di Perugia): l’obbligo di preavviso rileva come condizione di legittimità della segnalazione per i finanziamenti al consumo; per altri finanziamenti la mancata prova della ricezione non la rende di per sé illegittima. Rilevanza: i debiti tipici dell’incapiente sono proprio crediti al consumo.
Sull’esdebitazione del debitore incapiente
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Cass., Sez. I, ord. n. 30108 del 14 novembre 2025: su un decreto di rigetto ex art. 283 CCII, la Corte ne esclude la ricorribilità per cassazione e osserva incidentalmente che l’art. 278 presuppone una liquidazione. Rilevanza: incide sulla questione dei debiti esclusi e sulla stabilità del decreto.
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Cass., Sez. I, ord. n. 13228 del 7 maggio 2026: si pone in contrasto con la precedente sulla ricorribilità dei decreti in materia di esdebitazione. Rilevanza: chi ha subito un rigetto deve valutare con attenzione le impugnazioni possibili.
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Tribunale di Rovereto, decreto 15 dicembre 2025 (R.G. 1/2025): concede l’esdebitazione dell’incapiente applicando le esclusioni dell’art. 278, comma 7, lett. b). Rilevanza: alcuni debiti potrebbero sopravvivere al decreto, con effetti anche sulle posizioni collegate.
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Tribunale di Milano, decreto 27 ottobre 2025: concede l’esdebitazione dell’incapiente senza indicare eccezioni per categorie di debiti. Rilevanza: documenta la lettura opposta a quella di Rovereto.
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Tribunale di Como, decreto 28 ottobre 2025: riferisce ancora il periodo di quattro anni e la soglia del 10% delle utilità sopravvenute, cioè il testo anteriore al D.Lgs. 136/2024. Rilevanza: spiega perché in rete circolano numeri diversi dai tre anni oggi vigenti.
Un cenno sulla Centrale Rischi della Banca d’Italia
Per completezza: su un archivio diverso dai SIC, la Centrale dei Rischi, l’ABF si era già espresso in passato sui rapporti tra accordi con il creditore e segnalazione a sofferenza. Il Collegio di Milano (decisione n. 6751/2013) ha ritenuto illegittima la segnalazione a sofferenza di un debito rinunciato con accordo transattivo, mentre il Collegio di Roma (decisione n. 1581/2013) ha escluso che le semplici trattative incidano sulla segnalazione. Sono decisioni datate e riferite alla Centrale Rischi, che ha regole proprie: le richiamiamo solo per mostrare che il tema “accordo o estinzione e segnalazione” non è nuovo. Ne parliamo in modo approfondito nell’articolo dedicato.
Che cosa resta, da tutto questo? Tre cose. Che l’aggiornamento è un obbligo del segnalante, ma scatta da quando la notizia gli arriva. Che per chiedere un risarcimento servono prove concrete, non basta l’irregolarità. E che sull’esdebitazione dell’incapiente la giurisprudenza è ancora in movimento, il che consiglia di scrivere ogni richiesta con molta precisione.
E voi, concretamente, cosa fate?
Ecco, nel dettaglio, il lavoro che lo Studio svolge su chi ha ottenuto, o sta per ottenere, l’esdebitazione del debitore incapiente e deve fare i conti con le banche dati.
- Raccogliamo le visure presso CRIF, Experian e CTC con delega scritta, e le confrontiamo una per una con l’elenco dei creditori depositato nella procedura.
- Ricostruiamo ogni rapporto: intermediario segnalante, eventuale cessionario, data di scadenza contrattuale, data dell’ultimo aggiornamento, numero di rate insolute.
- Calcoliamo i tempi di conservazione per ciascuna posizione secondo l’Allegato 2 del Codice di condotta, in tutte le letture possibili, prima di scrivere qualsiasi lettera.
- Verifichiamo la definitività del decreto, controllando la comunicazione e il decorso dei trenta giorni per il reclamo previsti dall’art. 283, comma 8, CCII.
- Redigiamo e inviamo via PEC le richieste di aggiornamento a ogni partecipante e, per conoscenza, ai gestori, chiedendo per iscritto la classificazione applicata e la decorrenza del termine.
- Contestiamo le anomalie: duplicazioni tra cedente e cessionario, rapporti indicati come esigibili dopo il decreto, preavvisi mancanti o non provati, termini calcolati da date sbagliate.
- Prepariamo il reclamo preventivo all’intermediario includendo espressamente la questione SIC, così da non precludere il successivo ricorso all’ABF.
- Presentiamo reclamo all’Organismo di monitoraggio o al Garante quando la richiesta resta senza risposta o la risposta non è corretta.
- Valutiamo la tutela giudiziale ai sensi dell’art. 79 GDPR quando ci sono gli elementi, documentando il pregiudizio concreto senza il quale una domanda di danni non regge.
- Seguiamo il triennio di vigilanza: promemoria delle dichiarazioni annuali, rapporti con l’OCC, valutazione preventiva di eventi che potrebbero costituire utilità sopravvenute.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per questo tema pesa soprattutto la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento: chi conosce dall’interno la relazione dell’OCC, l’elenco dei creditori e la vigilanza triennale sa quali documenti della procedura servono per ottenere l’aggiornamento dei dati e come evitare che un errore nella fase di domanda si riverberi sulle segnalazioni. Accanto a questa, il coordinamento dello staff in diritto bancario consente di dialogare con banche, finanziarie e cessionari sul terreno che conoscono.
Se la vicenda richiede un giudizio, la linea resta la stessa: la strategia impostata nella fase iniziale viene portata avanti, con lo stesso difensore, fino all’ultimo grado, compresa la Cassazione, che sull’art. 283 ha ancora un contrasto aperto. E sul caso lavorano insieme avvocati e commercialisti: i primi per le contestazioni e i reclami, i secondi per la ricostruzione dei rapporti e delle entrate da dichiarare nel triennio. Non promettiamo cancellazioni: analizziamo, calcoliamo, chiediamo ciò che spetta e lo documentiamo.
In sintesi
Tre messaggi da portare con sé.
Il decreto non aggiorna da solo la CRIF. L’esdebitazione rende inesigibili i debiti, ma i SIC si aggiornano solo quando il creditore segnalante riceve la notizia e modifica il dato: tocca a lei, o a chi la assiste, farla arrivare in modo documentato, anche quando il credito è stato ceduto.
I tempi esistono e hanno un limite. Il Codice di condotta approvato dal Garante fissa i termini: 12 o 24 mesi per i ritardi sanati, fino a 36 per le morosità non regolarizzate, mai oltre 60 mesi dalla scadenza contrattuale. Come venga classificata la posizione dopo un’esdebitazione da incapiente non è ancora deciso da una pronuncia specifica: per questo la richiesta va scritta con precisione.
Prima i dati, poi il credito. Sistemare le visure, contestare le anomalie e rispettare le dichiarazioni annuali del triennio vale più di qualsiasi scorciatoia.
Lo Studio Monardo segue questi passaggi perché li conosce da entrambi i lati: dalla procedura, grazie alla qualifica di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, e dal rapporto con banche e finanziarie, grazie al coordinamento dello staff nazionale in diritto bancario.
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