Questo non è un articolo da leggere e poi dimenticare: è un piano da eseguire. Se stai preparando un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, o se lo hai già depositato, hai in testa una domanda precisa: quando il giudice lo pubblica, chi lo vedrà? Il collega di lavoro che digita il tuo nome su un motore di ricerca, il vicino di pianerottolo, l’amministratore di condominio, la banca a cui chiederai un mutuo fra qualche anno? La risposta breve è questa: sì, la proposta, il piano e la sentenza di omologazione vengono pubblicati, e chi li cerca può risalire a te; ma che cosa si legge, per quanto tempo e con quali dati dipende in larga parte da come prepari i documenti e da quello che chiedi al momento giusto. In questa guida trovi otto mosse in sequenza: per ognuna ti dico l’obiettivo, quando farla, come farla, su quale norma si fonda, cosa fare se qualcosa va storto e come capire di averla completata.
La pubblicità non è un capriccio dell’ufficio: è la condizione perché il piano funzioni nei confronti di tutti i creditori. Puoi però fare in modo che venga pubblicato ciò che serve e non una parola di più. È la differenza fra un fascicolo che racconta la tua vita (le diagnosi, i figli, il nome del datore di lavoro, l’indirizzo di casa) e un documento che dice ai creditori solo quanto e come verranno pagati.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo punto di incontro fra procedura e riservatezza perché l’Avvocato Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno come l’Organismo prepara la relazione, quali allegati finiscono nel fascicolo e quali vengono trasmessi per la pubblicazione, e dove si può intervenire per oscurare. E poiché la sentenza di omologazione è impugnabile, la sua qualifica di avvocato cassazionista consente di seguire la stessa strategia anche se la procedura si sposta nei gradi successivi.
📩 Non aspettare che il tuo piano finisca online così com’è: scrivici adesso, i riferimenti dello Studio sono in fondo a questa pagina.
La diagnosi della tua situazione: da quale mossa parti
Prima di procedere, assicurati di sapere in quale punto della procedura ti trovi. La protezione della riservatezza non si gioca tutta in un momento: ci sono cose che puoi fare solo prima del deposito, altre solo prima della sentenza, altre ancora soltanto dopo. Rispondi a queste quattro domande con sincerità.
Domanda 1: hai già depositato la domanda tramite l’OCC? Se la risposta è no, sei nella posizione migliore. Puoi ancora decidere come sono scritti la proposta e il piano, quali dati compaiono nel corpo del testo e quali restano negli allegati non destinati alla pubblicazione. Secondo l’art. 70, comma 1, CCII, se la domanda è ammissibile il giudice dispone con decreto la pubblicazione della proposta e del piano in un’apposita area del sito del tribunale o del Ministero della giustizia. Ciò che scrivi oggi è ciò che verrà pubblicato domani.
Domanda 2: il giudice ha già emesso il decreto che dispone la pubblicazione? Se sì, il documento è (o sta per essere) online. Il tuo margine si sposta sul controllo: verificare che l’OCC abbia trasmesso una versione oscurata, che non siano finiti online allegati sanitari o dati dei figli, e preparare l’eventuale richiesta al giudice in vista della sentenza. Ricorda che dal decreto parte anche la catena delle comunicazioni ai creditori: l’OCC ne dà comunicazione entro 30 giorni, e i creditori hanno 20 giorni dalla comunicazione per presentare osservazioni via PEC (art. 70, commi 1 e 3).
Domanda 3: il piano prevede la vendita o la cessione di un immobile o di un bene registrato? Se sì, oltre alla pubblicazione sul sito c’è un secondo canale di pubblicità, molto più duraturo: la trascrizione nei registri immobiliari. Secondo l’art. 70, comma 7, il giudice, quando omologa con sentenza, dispone ove necessario la trascrizione a cura dell’OCC. Chiunque faccia una visura sul tuo immobile potrà vederla. Qui la riservatezza si gestisce in modo diverso: non con l’oscuramento, ma con la consapevolezza dei tempi e con la cancellazione quando il vincolo non serve più (art. 71, comma 2).
Domanda 4: la tua preoccupazione principale è una persona precisa (datore di lavoro, familiare, vicino) o un’istituzione (la tua banca, una futura banca)? La risposta orienta le mosse. Il datore di lavoro, per esempio, può venire a sapere della procedura non tanto dal sito del tribunale quanto dal fatto di essere terzo pignorato o di dover gestire una cessione del quinto che il piano ristruttura. Le banche, invece, si muovono su canali propri, come la Centrale dei Rischi e i sistemi di informazione creditizia, che seguono regole diverse dalla pubblicità della procedura.
Ecco la tabella di orientamento. Individua la riga che descrive la tua situazione e parti dalla mossa indicata. Non saltare le mosse precedenti se non sono già state fatte: ognuna prepara la successiva.
| Se la tua situazione è… | Parti dalla mossa | Perché |
|---|---|---|
| Stai ancora raccogliendo i documenti con l’OCC | Mossa 1 | Devi sapere prima cosa verrà pubblicato e dove |
| La bozza del piano è pronta ma non depositata | Mossa 2 | È il momento di costruire la versione pubblicabile |
| Il piano contiene dati sanitari, dati di minori o di familiari | Mossa 2 e poi Mossa 3 | Questi dati vanno oscurati prima della pubblicazione |
| Il decreto di pubblicazione è già stato emesso | Mossa 3 | Puoi ancora chiedere al giudice modalità di diffusione e annotazione |
| Hai un pignoramento presso il datore di lavoro o una cessione del quinto | Mossa 4 | Il datore riceverà comunicazioni: gestiscile tu |
| Il piano prevede vendita o cessione di immobili | Mossa 5 | La trascrizione è pubblica e dura nel tempo |
| La sentenza di omologa è stata appena pronunciata | Mossa 6 | Devi verificare la pubblicazione entro i due giorni previsti |
| Ti preoccupa cosa vedranno le banche | Mossa 7 | Centrale Rischi e banche dati hanno regole proprie |
| Il piano è stato eseguito o la procedura è chiusa | Mossa 8 | È il momento di chiedere la rimozione e la cancellazione |
Una precisazione prima di cominciare. Le regole di dettaglio sulla pubblicazione (chi carica i file, in che formato, per quanto tempo restano online) non sono identiche in tutti i tribunali. Alcuni uffici hanno adottato direttive scritte; altri seguono prassi consolidate. Due esempi che ti cito più avanti: il Tribunale di Taranto, con una nota del 22 febbraio 2019 sulla tutela dei dati personali nelle procedure di sovraindebitamento, e il Tribunale di Lanciano, con la circolare n. 1/2026 del 27 gennaio 2026 sulle pubblicazioni previste dal Codice della crisi. Il primo passo concreto, qualunque sia la tua situazione, è chiedere all’OCC quali regole applica il tribunale del tuo circondario. Non passare oltre finché non hai questa risposta.
Un’altra cosa da chiarire subito, perché genera molta confusione: la pubblicità non riguarda tutto il fascicolo. L’art. 70, comma 1, parla di “proposta e piano”; il comma 8 parla della sentenza di omologazione. La relazione dell’OCC prevista dall’art. 68, comma 2 (quella che descrive le cause dell’indebitamento, la diligenza nell’assumere le obbligazioni, le ragioni dell’incapacità di adempiere) è allegata alla domanda, ma la norma non ne prevede espressamente la pubblicazione. Questo non significa che i suoi contenuti restino sempre segreti: spesso il piano ne riprende ampi passaggi, e la sentenza li riassume nella motivazione. Proprio per questo il lavoro sulla riservatezza comincia dalla scrittura del piano.
Mossa 1: Mappa cosa verrà pubblicato, dove e da chi
Obiettivo della mossa: sapere con precisione quali documenti della tua procedura finiranno online, in quale area web, con quale motore di ricerca e per quanto tempo, prima che sia troppo tardi per intervenire.
Quando va fatta
Subito, appena conferisci l’incarico all’OCC e comunque prima del deposito della domanda. Se la domanda è già depositata, falla oggi stesso: ogni giorno che passa riduce le opzioni. Il decreto che dispone la pubblicazione arriva quando il giudice valuta ammissibile la domanda, e da quel momento i file vengono trasmessi per il caricamento. Se il giudice ti concede un termine per integrazioni (fino a 15 giorni, secondo l’art. 70, comma 1), usalo anche per rivedere il profilo della riservatezza, non solo quello del contenuto economico.
Come si esegue
Il primo passo è fare una lista dei documenti che compongono la tua domanda. Secondo l’art. 67, comma 2, alla domanda vanno allegati l’elenco di tutti i creditori con le somme dovute e le cause di prelazione; la consistenza e la composizione del patrimonio; gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; l’indicazione di stipendi, pensioni, salari ed entrate tua e del nucleo familiare, con quanto occorre al mantenimento. A questi si aggiunge la relazione dell’OCC prevista dall’art. 68, comma 2.
Poi dividi la lista in tre colonne. Nella prima metti ciò che la legge prevede espressamente di pubblicare: la proposta e il piano (art. 70, comma 1) e la sentenza di omologazione (art. 70, comma 8). Nella seconda metti ciò che sta nel fascicolo ma non è previsto come oggetto di pubblicazione: la relazione dell’OCC, le buste paga, le certificazioni sanitarie, gli estratti conto. Nella terza metti ciò che può essere reso pubblico attraverso canali diversi dal sito: la trascrizione nei registri immobiliari, le comunicazioni ai creditori via PEC, le comunicazioni al terzo pignorato.
Il secondo passo è capire dove verrà pubblicato. L’art. 70, comma 1, indica “apposita area del sito del tribunale o del Ministero della giustizia”. In concreto ogni tribunale organizza l’area a modo suo. La circolare del Tribunale di Lanciano n. 1/2026 descrive, per quell’ufficio, un’area raggiungibile dal sito del tribunale nella sezione dedicata alla pubblicità legale e alla crisi da sovraindebitamento, con due percorsi di accesso: un motore di ricerca con filtri e una ricerca per tipo di procedura. La stessa circolare precisa che i documenti vengono caricati da un gestore esterno del servizio, che li riceve dagli organi della procedura e non può modificarli. Questo dettaglio è decisivo: chi carica il file non lo corregge. Se il file arriva con il nome di tuo figlio, il nome di tuo figlio va online.
Il terzo passo è chiedere all’OCC, per iscritto, tre informazioni: chi trasmette materialmente il documento per la pubblicazione; se il tribunale ha direttive sull’oscuramento; se esiste un termine massimo di permanenza online. Sulla durata, le prassi divergono. La nota del Tribunale di Taranto del 22 febbraio 2019, adottata quando la materia era ancora regolata dalla legge 3/2012, limitava la pubblicazione di ciascun atto a un massimo di sessanta giorni e imponeva all’OCC, alla conclusione della procedura, di chiedere la cessazione di ogni pubblicità. La circolare di Lanciano del 2026, invece, non indica una durata. Non dare per scontato che il tuo tribunale preveda un limite: verificalo.
Il quarto passo è fare una prova pratica. Entra nell’area web del tuo tribunale e cerca una procedura già pubblicata. Guarda come è intitolato il file, se nel titolo compare il nome del debitore, se il testo è leggibile da un motore di ricerca o è un’immagine scansionata, se la ricerca interna funziona per cognome. In questo modo capisci con i tuoi occhi che cosa vedrà chi cercherà te. Non scaricare né diffondere documenti di altre persone: ti serve solo per capire il formato.
La base giuridica
La mossa si fonda sull’art. 70, commi 1 e 8, CCII, che prevedono la pubblicazione della proposta, del piano e della sentenza di omologazione; sull’art. 71, comma 3, secondo cui i pagamenti e gli atti dispositivi compiuti in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento della pubblicità prevista dall’art. 70, comma 1. Quest’ultima norma ti spiega perché la pubblicità esiste: serve a fissare un momento preciso dal quale il piano produce effetti verso i creditori. Per questo non puoi chiedere che il piano non venga pubblicato affatto; puoi lavorare sul contenuto e sulle modalità. Sul piano della protezione dei dati, il riferimento è il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in particolare il principio di minimizzazione (art. 5, par. 1, lett. c) e quello di limitazione della conservazione (art. 5, par. 1, lett. e), richiamati espressamente dalla nota del Tribunale di Taranto.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è che l’OCC non sappia rispondere o ti dica che “si pubblica tutto quello che il giudice ordina”. In questo caso non fermarti. Chiedi all’OCC di verificare con la cancelleria se esistono circolari o direttive sulla pubblicazione; molti tribunali le pubblicano sul proprio sito. Se non ce ne sono, la regola di prudenza è quella di preparare comunque una versione del piano priva dei dati non necessari (vedi mossa 2). Un altro imprevisto è scoprire che il tuo tribunale pubblica tramite l’area del Ministero e non su un sito locale: cambia il contenitore, non il problema. Il lavoro sul contenuto resta identico.
Check di completamento
Prima di passare alla mossa successiva, verifica di avere: una lista scritta dei documenti divisa nelle tre colonne (pubblicato, nel fascicolo, pubblicità indiretta); la risposta scritta dell’OCC su chi trasmette i file, su eventuali direttive del tribunale e sulla durata della pubblicazione; una visione diretta del formato con cui il tuo tribunale pubblica gli atti.
Mossa 2: Costruisci con l’OCC la versione pubblicabile del piano
Obiettivo della mossa: fare in modo che il testo della proposta e del piano contenga tutto ciò che serve ai creditori e al giudice per valutarlo, e nulla di ciò che espone te e la tua famiglia senza necessità.
Quando va fatta
Prima del deposito della domanda. Se la domanda è già depositata ma il decreto di pubblicazione non è ancora stato emesso, fallo ora e chiedi all’OCC di depositare una versione emendata. Se il giudice concede il termine per integrazioni dell’art. 70, comma 1 (fino a 15 giorni), è l’ultima occasione utile prima della pubblicazione: sfruttala.
Come si esegue
Il primo passo è distinguere ciò che deve stare nel piano da ciò che può stare negli allegati. Secondo l’art. 67, comma 1, il piano deve indicare tempi e modalità per superare la crisi e può prevedere il soddisfacimento anche parziale e differenziato dei crediti. Ai creditori serve sapere quanto ricevono, quando, con quali risorse, e perché questa soluzione è almeno pari all’alternativa liquidatoria quando sono privilegiati (art. 67, comma 4). Non serve loro, nel testo pubblicato, il racconto dettagliato della malattia che ti ha fatto perdere il lavoro, né il nome della scuola di tuo figlio.
Il secondo passo è applicare, riga per riga, le categorie di oscuramento che i tribunali stanno indicando. La circolare del Tribunale di Lanciano n. 1/2026 chiede agli organi della procedura di oscurare: i dati di terzi diversi dai debitori e dagli eventuali garanti; per i minori, i dati anagrafici e ogni riferimento alle loro condizioni personali e di salute, compresi tossicodipendenza, ludopatia e ritiro sociale; per familiari e conviventi, gli stessi dati anagrafici e gli stessi riferimenti a condizioni personali e di salute. La nota del Tribunale di Taranto del 2019 andava nella stessa direzione: oscurare i dati sullo stato di salute dei ricorrenti e dei familiari (con esempi come invalidità civile, ludopatia, disagio psichico, malattia) e qualsiasi informazione riferita a minori, a cura dell’OCC e prima della pubblicazione.
Osserva un dettaglio importante della nota di Taranto: le informazioni sul reddito non vanno oscurate in quanto tali, perché servono a illustrare le ragioni del sovraindebitamento. Non pensare quindi di poter nascondere quanto guadagni: quella cifra è il cuore del piano. Puoi invece togliere ciò che permette di collegare il reddito a persone e luoghi che non c’entrano. Per esempio, puoi scrivere “reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato, netto mensile di 1.637 euro” invece di indicare la ragione sociale del datore di lavoro, l’indirizzo della sede, la tua mansione e il nome del responsabile del personale. Ai creditori serve sapere che quel reddito è stabile; il nome del datore, se non ha un ruolo nel piano, può restare negli allegati.
Il terzo passo è riscrivere la parte narrativa. Molti piani contengono un paragrafo sulle “cause del sovraindebitamento” che riprende, quasi alla lettera, la relazione dell’OCC. È qui che si annidano i dati più delicati: separazioni, lutti, diagnosi, dipendenze. Chiedi all’OCC di usare formule che conservino il significato giuridico senza esporre il dettaglio: “un evento sanitario documentato in atti ha determinato una riduzione del reddito familiare” invece di “la diagnosi di [patologia] del figlio minore [nome] ha costretto la ricorrente a lasciare il lavoro”. Il giudice potrà leggere la documentazione completa nel fascicolo; il pubblico leggerà solo la formula.
Il quarto passo è controllare i dati di contesto. Nome, cognome e codice fiscale del debitore normalmente compaiono, perché servono ai creditori per riconoscere la procedura che li riguarda. Ma l’indirizzo completo di residenza, il numero di telefono, l’indirizzo email personale, le coordinate bancarie del conto su cui ricevi lo stipendio, il numero di targa dell’auto: chiediti per ciascuno se serve ai creditori. Se non serve, non scriverlo nel piano.
Il quinto passo riguarda l’elenco dei creditori. Qui il discorso cambia: i creditori devono riconoscersi nell’elenco e conoscere il trattamento proposto. Se tra i creditori ci sono persone fisiche (un parente che ti ha prestato denaro, un ex coniuge, un privato), valuta con l’OCC come indicarle: la circolare di Lanciano parla di oscuramento dei dati di terzi diversi dai debitori e dai garanti, e un creditore persona fisica è comunque un soggetto con un proprio interesse alla riservatezza. La scelta va fatta con l’OCC e, se serve, sottoposta al giudice.
Il sesto passo è il controllo tecnico del file. L’oscuramento fatto evidenziando in nero il testo in un file di videoscrittura e poi esportandolo in PDF può lasciare il testo selezionabile sotto la barra nera. Chiedi che l’OCC usi uno strumento di redazione vera, che elimini il testo sottostante, oppure che produca un PDF da una copia in cui il dato è stato cancellato e sostituito da “omissis”. Controlla anche i metadati del file (autore, titolo del documento) e il nome del file stesso: un PDF intitolato con il tuo nome e cognome per esteso è facilmente indicizzabile.
La base giuridica
Questa mossa poggia sul principio di minimizzazione dell’art. 5, par. 1, lett. c), GDPR (i dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità); sull’art. 9 GDPR per le categorie particolari di dati, tra cui quelli relativi alla salute; sull’art. 2-septies, comma 8, del Codice privacy (d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018), che vieta la diffusione dei dati relativi alla salute e che la nota del Tribunale di Taranto richiama espressamente. La circolare di Lanciano richiama inoltre una nota del Garante per la protezione dei dati personali, prot. n. 57112.18 del 18 febbraio 2019, e una nota del Ministero della Giustizia, prot. n. 52079 del 12 marzo 2019, che ne trasmette i contenuti: segno che il tema è stato oggetto di indicazioni specifiche dell’Autorità per la privacy e del Ministero già dal periodo della legge 3/2012. Il contenuto di dettaglio di quelle note non è riportato nella circolare: se vuoi farvi riferimento in un’istanza, chiedi che ne venga acquisita copia.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto più frequente è il timore dell’OCC che un piano “troppo asciutto” venga giudicato poco trasparente o poco motivato sul profilo della diligenza del debitore. È una preoccupazione legittima: secondo l’art. 69, comma 1, non puoi accedere alla procedura se hai determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, e il giudice deve poter valutare. La soluzione non è scrivere di meno, ma scrivere in due livelli: nel piano la formula sintetica con il rinvio alla documentazione; nella relazione OCC e negli allegati il dettaglio completo. Il giudice ha tutto; il pubblico ha il necessario.
Un secondo imprevisto: ti accorgi che una versione non oscurata è già stata depositata. Non è un disastro se il decreto di pubblicazione non è ancora stato eseguito. Chiedi all’OCC di depositare subito una nota con la versione destinata alla pubblicazione e di segnalare al giudice che il file da trasmettere è quello. Se il file è già online, passa direttamente alla mossa 6.
Check di completamento
Hai finito questa mossa quando: il testo del piano non contiene dati sanitari tuoi o dei familiari, nomi o dati di minori, dati identificativi di terzi non necessari; i dati necessari (reddito, patrimonio, trattamento dei creditori) sono presenti e chiari; il file destinato alla pubblicazione è stato controllato sul piano tecnico (testo realmente eliminato sotto gli oscuramenti, nome del file e metadati neutri).
Mossa 3: Chiedi al giudice l’oscuramento e regola la diffusione della sentenza
Obiettivo della mossa: ottenere dal giudice una decisione espressa sui dati da omettere nella sentenza e nei documenti diffusi, prima che la sentenza venga pronunciata e pubblicata.
Quando va fatta
Il momento giusto è dopo il decreto che dispone la pubblicazione e comunque prima della decisione sull’omologazione, perché la sentenza viene pubblicata entro due giorni (art. 70, comma 8) e dopo non c’è più spazio per incidere sul testo diffuso. La regola dell’art. 52 del Codice privacy, come spiegata dalla dottrina che ho consultato, prevede che la richiesta di annotazione vada fatta prima che sia definito il grado di giudizio. Nella pratica: deposita l’istanza appena hai chiaro quali dati vuoi proteggere, idealmente insieme alla domanda o nelle settimane successive al decreto di apertura.
Come si esegue
Il primo passo è capire che cosa puoi chiedere. L’art. 52 del Codice privacy consente all’interessato, per motivi legittimi, di chiedere che sull’originale del provvedimento venga apposta un’annotazione volta a precludere, in caso di diffusione, l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi. Il giudice decide con decreto e può provvedere anche d’ufficio. Per i minori e per alcuni procedimenti (famiglia, stato delle persone) l’omissione è prevista in via generale. Fuori da questi casi, la diffusione è libera, salvo l’annotazione.
Attenzione a un punto: l’art. 52 riguarda la diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali “per finalità di informazione giuridica” (riviste, banche dati, siti). La pubblicazione prevista dall’art. 70 CCII ha invece una funzione legale: serve a rendere opponibile il piano ai creditori. Le due cose possono sovrapporsi (la stessa sentenza pubblicata nell’area del tribunale può finire anche in una banca dati giuridica), ma non sono identiche. Chiedere l’annotazione dell’art. 52 ti protegge soprattutto dalla diffusione successiva della sentenza nelle banche dati; per il contenuto dell’area web della procedura il lavoro principale resta l’oscuramento dei dati non necessari. Ecco perché l’istanza che ti suggerisco ha due parti.
La prima parte dell’istanza chiede al giudice di disporre che, nella pubblicazione della proposta, del piano e della sentenza nell’area web, siano omessi i dati sanitari, i dati relativi a minori e i dati identificativi di familiari, conviventi e terzi non necessari, richiamando gli artt. 5 e 9 GDPR e l’art. 2-septies, comma 8, del Codice privacy, nonché le eventuali direttive del tribunale. La seconda parte chiede l’annotazione dell’art. 52 per la diffusione della sentenza a fini di informazione giuridica, indicando i motivi legittimi.
Il secondo passo è motivare i “motivi legittimi”. La legge non li definisce. Secondo quanto riportato dalla rassegna che ho consultato, le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 36764/2024, hanno chiarito che il giudice deve valutare caso per caso la delicatezza della vicenda, cioè le conseguenze negative che la diffusione può avere sulla vita sociale e relazionale dell’interessato, bilanciandola con il principio di pubblicità delle sentenze. Per te questo significa che non basta scrivere “chiedo l’oscuramento per motivi di privacy”. Devi spiegare perché nel tuo caso la diffusione è particolarmente pesante: un lavoro a contatto con il pubblico in un piccolo centro, la presenza di figli minori che frequentano la stessa comunità, una vicenda sanitaria che ha originato l’indebitamento, un ruolo professionale in cui la notizia del sovraindebitamento può essere usata contro di te.
Il terzo passo è non chiedere più di quanto ti spetta. Secondo la stessa rassegna, la Cassazione con l’ordinanza n. 25173/2023 ha escluso l’anonimizzazione per una società, perché la tutela è riservata alle persone fisiche, e l’ha esclusa anche per l’assenza di dati sensibili o di particolare riservatezza. Tu sei un consumatore, quindi una persona fisica: il presupposto soggettivo c’è. Ma devi dimostrare la presenza di dati delicati o di una vicenda delicata. Allo stesso modo, il TAR Lazio con la sentenza n. 7625/2025 ha ritenuto illegittimo un oscuramento generalizzato deciso da una pubblica amministrazione, perché la valutazione spetta al giudice caso per caso. Il messaggio è chiaro: l’oscuramento non è automatico e non è totale; è una decisione del giudice sulla base di una tua richiesta motivata.
Il quarto passo è allegare il necessario. L’istanza deve indicare con precisione quali dati vuoi omettere e dove compaiono (pagina e paragrafo del piano, sezione della relazione). Se ci sono dati sanitari, allega la documentazione in busta separata o con la dicitura che non è destinata alla pubblicazione. Se ci sono minori, indica che il piano contiene riferimenti a figli minori e chiedi l’omissione di ogni dato che li renda identificabili.
Il quinto passo è coordinarti con l’OCC. È l’OCC che, secondo l’art. 70, comma 1, comunica il decreto ai creditori, e in molti tribunali è l’OCC (o comunque un organo della procedura) a trasmettere i documenti per la pubblicazione. Fai in modo che l’OCC sappia dell’istanza e che il file da trasmettere rispetti le eventuali prescrizioni del giudice.
L’esperienza che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo matura come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e come fiduciario di un OCC serve proprio qui: sapere quali dati la relazione e il piano devono contenere per superare il vaglio di ammissibilità, e quali possono essere tolti dal testo destinato al pubblico senza indebolire la domanda.
La base giuridica
La mossa si fonda sull’art. 52 del d.lgs. 196/2003 (annotazione per motivi legittimi e omissione dei dati identificativi in caso di diffusione dei provvedimenti), sugli artt. 5, 9 e 23 GDPR (quest’ultimo richiamato dalla nota di Taranto in tema di limitazioni riferite all’autorità giudiziaria), sull’art. 2-septies, comma 8, del Codice privacy, e sull’art. 70, commi 1 e 8, CCII. Dal lato giurisprudenziale, ti sostengono il criterio del bilanciamento caso per caso delle Sezioni Unite n. 36764/2024 e la limitazione alle persone fisiche dell’ordinanza n. 25173/2023, così come riportate dalla rassegna consultata.
Se qualcosa va storto
Se il giudice non si pronuncia sull’istanza prima della sentenza, chiedi all’OCC di sollecitare una decisione o, almeno, che il dispositivo della sentenza contenga un’indicazione sulle modalità di pubblicazione. Se il giudice rigetta l’istanza di annotazione dell’art. 52, ricorda che il rigetto non impedisce l’oscuramento dei dati sanitari e dei minori, che deriva da norme generali (art. 2-septies, comma 8, Codice privacy; direttive del tribunale) e che l’OCC è tenuto a curare. Se infine la sentenza viene pronunciata e pubblicata senza che tu abbia presentato l’istanza, la strada si sposta sulla mossa 6 (verifica e richiesta di rettifica) e sulla mossa 8 (cancellazione e rimozione).
Check di completamento
La mossa è completata quando: hai depositato un’istanza che indica con precisione i dati da omettere e i motivi legittimi; l’OCC conosce l’istanza e il file che trasmetterà per la pubblicazione; hai una decisione del giudice o almeno la prova del deposito e di un sollecito prima della sentenza.
Mossa 4: Gestisci in anticipo il datore di lavoro e le comunicazioni ai creditori
Obiettivo della mossa: evitare che il datore di lavoro, i familiari o i colleghi scoprano la procedura nel modo peggiore, cioè da una comunicazione formale inattesa, e assicurarti che le comunicazioni ai creditori viaggino sui canali previsti dalla legge.
Quando va fatta
Nel periodo che va dal deposito della domanda alla comunicazione del decreto ai creditori, che secondo l’art. 70, comma 1, l’OCC effettua entro 30 giorni. Se hai chiesto misure protettive (sospensione delle esecuzioni, divieto di nuove azioni: art. 70, comma 4), la mossa è ancora più urgente, perché la sospensione di un pignoramento presso terzi verrà comunicata al datore di lavoro che opera le trattenute.
Come si esegue
Il primo passo è capire se e come il datore di lavoro è coinvolto. Il datore di lavoro non è un creditore (salvo casi particolari) e non riceve la comunicazione del piano come tale. Ma può essere coinvolto in tre modi. Primo: è terzo pignorato in un pignoramento dello stipendio, e la sospensione disposta dal giudice o gli effetti del piano omologato sul pignoramento gli verranno comunicati. Secondo: opera trattenute per una cessione del quinto, e il piano, secondo l’art. 67, comma 3, può prevedere la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione; il datore dovrà adeguare le trattenute. Terzo: il piano prevede che il pagamento delle rate avvenga tramite trattenuta diretta in busta paga, e il datore dovrà eseguirla.
Se nessuna di queste tre ipotesi ti riguarda, il datore di lavoro, di norma, non riceve alcuna comunicazione della procedura. Potrebbe trovarla solo cercandola attivamente nell’area web del tribunale. È un rischio reale ma limitato, che si riduce con le mosse 2 e 3.
Il secondo passo, se il datore è coinvolto, è decidere se anticipare la notizia. Non c’è un obbligo di informarlo prima. Ma un datore che riceve una comunicazione di sospensione o una richiesta di modificare le trattenute senza sapere nulla può reagire con diffidenza. Valuta tu, con il legale, se è meglio una comunicazione breve e neutra all’ufficio del personale (“ti verrà comunicata una modifica delle trattenute disposta dall’autorità giudiziaria nell’ambito di una procedura di composizione della crisi; per qualsiasi chiarimento contatta l’OCC o il mio legale”). Non devi raccontare il contenuto del piano: le informazioni che servono all’ufficio paghe sono l’importo da trattenere, da quando e a chi versarlo.
Il terzo passo riguarda il contenuto delle comunicazioni al datore. Quando il giudice dispone la sospensione di un pignoramento presso terzi, al terzo viene trasmesso il provvedimento che lo riguarda. Chiedi all’OCC o al legale di trasmettere al datore solo il provvedimento necessario, non l’intero piano. Il datore deve sapere che cosa fare con le trattenute; non deve leggere l’elenco dei tuoi creditori o il racconto delle cause del sovraindebitamento.
Il quarto passo riguarda i creditori. Secondo l’art. 70, comma 2, ricevuta la comunicazione, ogni creditore indica all’OCC un indirizzo PEC; secondo il comma 3, entro 20 giorni dalla comunicazione il creditore può presentare osservazioni via PEC. Le comunicazioni viaggiano quindi su canali tracciati e verso soggetti che hanno titolo a conoscerle. Il tuo controllo: verifica con l’OCC che l’elenco degli indirizzi sia corretto, che non vengano usate email personali di familiari o indirizzi di posta ordinaria che passano per mani diverse. Se un creditore è una persona fisica a te vicina (un parente, un ex), concorda con l’OCC le modalità di comunicazione.
Il quinto passo è pensare ai familiari. Secondo l’art. 67, comma 2, lett. e), il piano deve indicare le entrate del nucleo familiare e quanto occorre al mantenimento. Questo significa che il reddito del coniuge o del convivente può comparire nella documentazione. Prima del deposito, parlane con i tuoi familiari: è un loro dato personale. In fase di redazione del piano (mossa 2), chiedi che il reddito del familiare compaia in forma aggregata (“reddito complessivo del nucleo”) quando è possibile, e che i loro dati anagrafici siano oscurati nella versione pubblicata, come indica la circolare di Lanciano per familiari e conviventi.
La base giuridica
La mossa si fonda sull’art. 70, commi 1, 2, 3 e 4, CCII (comunicazione ai creditori tramite OCC, indirizzo PEC, termine di 20 giorni per le osservazioni, misure protettive su istanza del debitore); sull’art. 67, comma 3, per la ristrutturazione della cessione del quinto; sull’art. 67, comma 2, lett. e), per i redditi del nucleo familiare. Per la riservatezza delle comunicazioni vale il principio di minimizzazione dell’art. 5, par. 1, lett. c), GDPR: a ciascun destinatario va trasmesso ciò che gli serve per il suo ruolo.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è che il datore di lavoro riceva l’intero fascicolo, o una PEC con allegato il piano completo, perché qualcuno l’ha inviato “per conoscenza”. Se accade, chiedi subito per iscritto (all’OCC o al mittente) di precisare al datore quale sia la parte che lo riguarda e chiedi al datore, sempre per iscritto, di trattare il documento ai soli fini degli adempimenti richiesti. Il datore di lavoro è a sua volta titolare del trattamento dei dati dei suoi dipendenti e ha obblighi propri. Un secondo imprevisto: il datore, venuto a conoscenza della procedura, cambia atteggiamento nei tuoi confronti. Se il comportamento si traduce in atti che incidono sul rapporto di lavoro, rivolgiti a un legale: qui serve il legale, perché la valutazione esula dalla procedura di sovraindebitamento.
Check di completamento
Hai completato la mossa quando: sai con certezza se il datore di lavoro riceverà comunicazioni e quali; hai deciso, e se del caso eseguito, la comunicazione preventiva all’ufficio del personale; hai verificato con l’OCC l’elenco degli indirizzi PEC dei creditori e le modalità di comunicazione verso eventuali creditori persone fisiche; i tuoi familiari sanno quali loro dati compaiono e in quale forma.
Mossa 5: Governa la trascrizione e quello che si legge nei registri immobiliari
Obiettivo della mossa: sapere se la tua procedura verrà trascritta, che cosa comparirà nei registri immobiliari, chi potrà vederlo e come ottenere la cancellazione quando il vincolo non serve più.
Quando va fatta
Prima del deposito, se il piano prevede la vendita, la cessione o comunque un effetto su un immobile o su un bene mobile registrato. Poi di nuovo al momento della sentenza di omologazione, perché è con la sentenza che il giudice, secondo l’art. 70, comma 7, dispone ove necessario la trascrizione a cura dell’OCC. Infine al termine dell’esecuzione del piano, quando puoi chiedere la cancellazione (art. 71, comma 2).
Come si esegue
Il primo passo è capire la differenza fra la pubblicazione sul sito e la trascrizione. La pubblicazione nell’area web è un’informazione accessibile a chi cerca la procedura; nei tribunali che prevedono una durata massima, come nella prassi descritta dalla nota di Taranto, viene rimossa dopo un certo periodo. La trascrizione nei registri immobiliari è un’altra cosa: è un’annotazione che si lega al bene e che resta finché non viene cancellata. Chiunque chieda una visura ipotecaria su quell’immobile (un potenziale acquirente, una banca, un agente immobiliare, ma anche un vicino curioso disposto a pagare i diritti di visura) potrà vedere che sul bene grava la trascrizione della sentenza di omologazione.
Il secondo passo è verificare se la trascrizione è davvero necessaria. L’art. 70, comma 7, usa l’espressione “ove necessario”. Non ogni piano richiede la trascrizione. Se il piano prevede che tu mantenga l’abitazione principale continuando a pagare le rate del mutuo alle scadenze originarie (art. 67, comma 5), oppure se non riguarda beni immobili, la trascrizione potrebbe non servire. Se invece il piano prevede la vendita di un immobile per soddisfare i creditori, la trascrizione serve a proteggere il piano rispetto a eventuali atti successivi. Chiedi all’OCC di indicare espressamente, nella proposta, se e su quali beni si chiede la trascrizione, in modo che la scelta sia consapevole e non automatica.
Il terzo passo è prepararti a ciò che vedranno i vicini e il condominio. Il condominio, in quanto tale, non riceve comunicazioni della procedura, salvo che sia tuo creditore per oneri condominiali non pagati. In quel caso sarà nell’elenco dei creditori e riceverà la comunicazione del decreto come tutti gli altri (art. 70, comma 1). L’amministratore, quindi, saprà della procedura. Ciò che l’amministratore non dovrebbe fare è diffondere la notizia agli altri condòmini oltre quanto necessario per la gestione del credito. Se il condominio è creditore, valuta con il legale di chiedere all’amministratore, per iscritto, di trattare le informazioni ricevute ai soli fini della gestione del credito.
Il quarto passo riguarda le vendite previste dal piano. Secondo l’art. 71, comma 1, le vendite e le cessioni previste dal piano sono effettuate dal debitore con procedure competitive, anche tramite soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell’OCC, sulla base di stime condivise e con adeguate forme di pubblicità. Questa pubblicità riguarda il bene, non la tua storia: l’annuncio di vendita deve descrivere l’immobile, il prezzo base, le modalità di offerta. Chiedi all’OCC che negli avvisi di vendita non compaiano riferimenti alla procedura di sovraindebitamento oltre a quanto strettamente necessario per la regolarità della vendita, e che non compaia il tuo nome se non indispensabile. Le modalità concrete vanno concordate con l’OCC e, se serve, autorizzate dal giudice.
Il quinto passo è programmare la cancellazione. Secondo l’art. 71, comma 2, il giudice, sentito l’OCC e verificata la conformità dell’atto al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti, dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, compresa la trascrizione della sentenza dell’art. 70, comma 7. Segnati questa norma: è lo strumento con cui, a piano eseguito o comunque quando l’atto previsto è compiuto, puoi chiedere che il tuo immobile torni “pulito” nei registri. La cancellazione non avviene da sola: va chiesta e poi eseguita presso la conservatoria.
La base giuridica
Art. 70, comma 7, CCII (trascrizione della sentenza ove necessario, a cura dell’OCC); art. 71, comma 1 (vendite competitive con adeguate forme di pubblicità); art. 71, comma 2 (cancellazione delle trascrizioni e dei vincoli, compresa quella della sentenza di omologa); art. 67, comma 5 (mantenimento del mutuo sull’abitazione principale). Sul piano della protezione dei dati, la pubblicità dei registri immobiliari ha una propria disciplina e una propria finalità; il principio di limitazione della conservazione dell’art. 5, par. 1, lett. e), GDPR spiega perché, cessata la funzione del vincolo, è ragionevole chiederne la cancellazione.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è che la trascrizione venga eseguita anche su beni che il piano non coinvolge, per un errore nella nota di trascrizione o nell’individuazione catastale. Se te ne accorgi da una visura, chiedi subito all’OCC di verificare e, se l’errore è confermato, di sottoporre la questione al giudice per la rettifica. Un secondo imprevisto: il piano è stato eseguito, ma nessuno ha chiesto la cancellazione, e anni dopo una banca ti nega un mutuo perché la visura mostra ancora la trascrizione. In questo caso l’istanza dell’art. 71, comma 2, è la tua via; se l’OCC ha già depositato la relazione finale, chiedi comunque al giudice il provvedimento di cancellazione. Qui serve il legale, perché bisogna individuare l’esatto provvedimento da chiedere e i documenti da allegare.
Check di completamento
Hai completato la mossa quando: sai se la tua procedura prevede la trascrizione e su quali beni; la proposta indica in modo espresso la richiesta di trascrizione e la sua ragione; hai annotato, nel tuo calendario, il momento in cui chiederai la cancellazione ai sensi dell’art. 71, comma 2.
Mossa 6: Dopo la sentenza, verifica la pubblicazione entro due giorni e correggi gli errori
Obiettivo della mossa: controllare che la sentenza di omologazione e i documenti pubblicati corrispondano a quanto deciso sul piano della riservatezza, e reagire subito se online è finito un dato che non doveva esserci.
Quando va fatta
Nei giorni immediatamente successivi alla sentenza. Secondo l’art. 70, comma 8, la sentenza di omologazione è comunicata ai creditori e pubblicata entro due giorni. La sentenza del Tribunale di Fermo n. 48/2025, pubblicata il 3 novembre 2025, ne è un esempio concreto: nel dispositivo il giudice, richiamando l’art. 70, comma 8, ha disposto la comunicazione ai creditori e la pubblicazione entro quarantotto ore sul sito internet del tribunale. Il giorno in cui ricevi la comunicazione della sentenza, segna una scadenza di controllo a tre giorni lavorativi.
Come si esegue
Il primo passo è leggere il dispositivo. Cerca le parole “pubblicazione”, “comunicazione”, “trascrizione”, “oscuramento”, “omissione”. Verifica se il giudice ha accolto, in tutto o in parte, l’istanza della mossa 3. Se il dispositivo dispone l’omissione di determinati dati, quella prescrizione vincola chi trasmette il documento per la pubblicazione.
Il secondo passo è controllare l’area web. Entra nell’area del tuo tribunale, cerca la tua procedura con gli strumenti di ricerca disponibili (per numero di ruolo, per tipo di procedura, per nome se la ricerca lo consente) e apri i documenti pubblicati: decreto, proposta, piano, sentenza. Leggili come li leggerebbe un estraneo. Controlla che non compaiano: dati sanitari, nomi o dati di minori, dati anagrafici di familiari e conviventi, dati di terzi non necessari, indirizzi completi e recapiti personali non necessari. Prova anche a selezionare il testo sotto eventuali barre nere: se il testo “riappare” copiandolo in un altro documento, l’oscuramento è solo grafico e va rifatto.
Il terzo passo, se trovi un errore, è segnalarlo subito per iscritto. Il destinatario della segnalazione è l’OCC (che nella maggior parte dei casi ha trasmesso il file) e, per conoscenza, la cancelleria. Ricorda la regola che emerge dalla circolare di Lanciano: il gestore del servizio di pubblicazione non può modificare i documenti. Non chiedere quindi al gestore di “cancellare una riga”: chiedi all’OCC di trasmettere una versione corretta e di chiedere la sostituzione del file. Se l’errore deriva dalla sentenza stessa (per esempio la motivazione riporta una diagnosi), chiedi al giudice, tramite istanza, di disporre la pubblicazione di una versione con i dati omessi.
Il quarto passo è documentare tutto. Fai uno screenshot della pagina con la data visibile, conserva il file scaricato, annota l’ora della segnalazione e la risposta. Se dovrai rivolgerti al Garante o chiedere la rimozione in seguito, questa documentazione sarà la tua prova.
Il quinto passo è verificare l’indicizzazione esterna. Dopo qualche settimana, cerca il tuo nome e cognome su un motore di ricerca generalista, anche associato a parole come “sovraindebitamento”, “piano del consumatore”, “tribunale”. Se il documento compare tra i risultati, annota l’indirizzo esatto. Ti servirà per la mossa 8.
Il sesto passo riguarda l’impugnazione. Secondo l’art. 70, comma 8, la sentenza di omologazione è impugnabile ai sensi dell’art. 51 CCII. Se un creditore impugna, la procedura prosegue davanti al giudice del reclamo e, potenzialmente, fino in Cassazione. Anche i provvedimenti dei gradi successivi possono essere diffusi. Rinnova, in ogni grado e prima che sia definito, l’istanza di annotazione dell’art. 52 del Codice privacy: secondo quanto riportato dalla rassegna consultata, la richiesta va fatta prima della definizione del grado di giudizio.
La base giuridica
Art. 70, comma 8, CCII (comunicazione e pubblicazione della sentenza entro due giorni; impugnazione ai sensi dell’art. 51); art. 52 Codice privacy (annotazione e omissione dei dati identificativi nella diffusione); art. 2-septies, comma 8, Codice privacy (divieto di diffusione dei dati relativi alla salute); art. 5, par. 1, lett. c), GDPR. Il diritto di ottenere la rettifica dei dati inesatti e la cancellazione dei dati trattati in violazione delle regole è previsto dal GDPR (artt. 16 e 17), da far valere nei confronti del titolare del trattamento che va individuato caso per caso.
Se qualcosa va storto
Se l’OCC non risponde alla segnalazione entro pochi giorni, sollecita via PEC e rivolgiti direttamente alla cancelleria, chiedendo l’indicazione del responsabile del servizio di pubblicazione. Se il dato pubblicato è particolarmente grave (una diagnosi, il nome di un figlio minore), non aspettare: chiedi al giudice, con istanza urgente, di ordinare la sostituzione del documento. Se il documento è stato nel frattempo copiato o rilanciato da siti terzi, la questione esce dalla procedura e diventa una questione di protezione dei dati verso quei siti: qui serve il legale, e la mossa 8 ti indica le strade.
Check di completamento
La mossa è conclusa quando: hai letto il dispositivo e sai che cosa il giudice ha disposto sulla pubblicazione; hai controllato personalmente tutti i documenti pubblicati e l’efficacia degli oscuramenti; hai segnalato per iscritto ogni errore e ottenuto la sostituzione dei file errati, conservando la documentazione.
Mossa 7: Prepara il rapporto con le banche e con le banche dati del credito
Obiettivo della mossa: capire che cosa sanno e sapranno le banche della tua procedura, distinguendo fra ciò che deriva dalla pubblicità del piano e ciò che deriva dalle segnalazioni nelle banche dati del credito, e prepararti a gestire entrambe le cose.
Quando va fatta
In due momenti. Il primo è subito, prima o durante la procedura, per capire la tua situazione attuale nelle banche dati. Il secondo è dopo l’omologazione e durante l’esecuzione del piano, quando dovrai monitorare come vengono aggiornate le posizioni dei creditori bancari e finanziari.
Come si esegue
Il primo passo è distinguere le banche creditrici dalle altre. Le banche e le finanziarie che sono tue creditrici sanno tutto della procedura: sono nell’elenco dei creditori, ricevono la comunicazione dell’OCC (art. 70, comma 1), possono presentare osservazioni (art. 70, comma 3), ricevono la sentenza (art. 70, comma 8). Non c’è nulla da nascondere a loro, e non avrebbe senso: sono le destinatarie del piano. Le banche non creditrici, invece, possono venire a sapere della procedura in tre modi: consultando l’area web del tribunale (se lo fanno), consultando i registri immobiliari se valutano un immobile (mossa 5), e soprattutto consultando le banche dati del credito.
Il secondo passo è capire le banche dati. Esistono, semplificando, due mondi. Il primo è la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, alimentata dagli intermediari secondo le istruzioni di vigilanza. Il secondo sono i sistemi di informazione creditizia privati (i cosiddetti SIC, come quelli più noti al pubblico), regolati da un codice di condotta. La differenza conta. Il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario, con la decisione n. 4519 del 10 maggio 2023, ha spiegato che la Centrale dei Rischi persegue finalità pubbliche di vigilanza e stabilità finanziaria diverse da quelle dei SIC; ha ritenuto che il preavviso al consumatore previsto dall’art. 125, comma 3, TUB non sia una condizione di validità della segnalazione in Centrale Rischi (a differenza di quanto avviene per i SIC), e che la sua mancanza possa fondare, di regola, solo una richiesta di risarcimento e non la cancellazione della segnalazione. La lezione per te è che le segnalazioni bancarie seguono regole proprie, legate all’andamento dei rapporti di credito, e non si “spengono” automaticamente con l’omologazione del piano.
Il terzo passo è fare una fotografia. Chiedi l’accesso ai tuoi dati in Centrale dei Rischi e nei principali SIC. Il diritto di accesso ai propri dati personali è previsto dal GDPR (art. 15) e ogni gestore indica le modalità per esercitarlo. Con la fotografia in mano saprai quali posizioni risultano, con quale classificazione e da quando. Consegnala all’OCC: è un documento utile anche per verificare la completezza dell’elenco dei creditori.
Il quarto passo è monitorare l’aggiornamento durante l’esecuzione. Il piano omologato cambia il contenuto delle tue obbligazioni: importi, scadenze, modalità. Le segnalazioni devono rappresentare correttamente la situazione aggiornata. Ripeti l’accesso dopo qualche mese dall’omologazione e confronta. Se una posizione risulta con dati che non corrispondono al piano omologato (un importo che il piano ha ridotto ancora indicato per intero, un rapporto estinto ancora indicato come aperto), puoi chiederne la rettifica all’intermediario segnalante e, in caso di risposta insoddisfacente, valutare un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario. La valutazione del caso concreto è delicata: qui serve il legale, perché le regole di permanenza delle segnalazioni dipendono dalla banca dati e dalla natura dell’informazione, e non vanno date per scontate.
Il quinto passo è preparare la “storia” per una futura richiesta di credito. Quando tra qualche anno chiederai un finanziamento, la banca potrebbe vedere la procedura (dall’area web, se ancora visibile; dai registri, se c’è una trascrizione non cancellata; dalle banche dati, per le segnalazioni pregresse). Non c’è un obbligo generale di dichiarare spontaneamente di aver fatto un piano del consumatore, ma se la banca te lo chiede devi rispondere in modo veritiero. Prepara una cartella con la sentenza di omologa, la prova dell’esecuzione del piano e, alla fine, la relazione finale dell’OCC (art. 71, comma 4): un piano eseguito integralmente è un dato che puoi far valere.
La base giuridica
Art. 70, commi 1, 3 e 8, CCII per le comunicazioni ai creditori; art. 71, comma 4, per la relazione finale dell’OCC; art. 125, comma 3, TUB per il preavviso al consumatore in caso di segnalazione; artt. 15 e 16 GDPR per l’accesso e la rettifica. Sul rapporto fra Centrale dei Rischi e SIC, la decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 4519 del 10 maggio 2023, che a sua volta richiama la Circolare della Banca d’Italia n. 139/1991 sulle istruzioni per la Centrale dei Rischi.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è una nuova segnalazione negativa durante la procedura, magari perché un intermediario classifica la posizione in modo peggiorativo dopo aver ricevuto la comunicazione del piano. Non reagire d’istinto: verifica con il legale se la classificazione corrisponde ai fatti e alle regole di quella banca dati. Ricorda il principio della decisione ABF n. 4519/2023: la mancanza del preavviso non rende di per sé illegittima la segnalazione in Centrale Rischi. Diverso è il caso di una segnalazione che rappresenta in modo inesatto la situazione: lì la rettifica si chiede, documentando il contenuto del piano omologato.
Check di completamento
Hai completato la mossa quando: hai la fotografia aggiornata delle tue posizioni in Centrale dei Rischi e nei SIC; sai quali creditori bancari sono nel piano e quali banche non creditrici potrebbero consultare la procedura; hai programmato un nuovo controllo delle banche dati a qualche mese dall’omologazione.
Mossa 8: A procedura chiusa, chiedi la rimozione, la deindicizzazione e la cancellazione dei dati
Obiettivo della mossa: ridurre nel tempo la visibilità della procedura una volta esaurita la sua funzione, chiedendo la rimozione dei documenti dall’area web, la cancellazione dei vincoli nei registri e la distruzione dei dati raccolti per la procedura.
Quando va fatta
Al termine dell’esecuzione del piano, quando l’OCC presenta la relazione finale al giudice (art. 71, comma 4), e comunque quando la pubblicità ha esaurito la sua funzione. Se il tuo tribunale prevede un termine massimo di permanenza online (come i sessanta giorni indicati nella nota di Taranto per ciascun atto), verifica allo scadere del termine che la rimozione sia avvenuta.
Come si esegue
Il primo passo è chiedere all’OCC di attivarsi. La nota del Tribunale di Taranto del 2019 prevedeva che, alla conclusione o cessazione della procedura, l’OCC chiedesse al gestore dei servizi internet del tribunale (e alla Camera di Commercio per la parte relativa al registro delle imprese) di far cessare ogni pubblicità disposta, dandone comunicazione all’interessato, con raccomandata o PEC, entro quindici giorni. Anche se il tuo tribunale non ha una regola scritta identica, la richiesta è ragionevole e fondata sul principio di limitazione della conservazione. Fai una richiesta scritta all’OCC, chiedendo di inoltrarla al gestore dell’area web e di informarti dell’esito.
Il secondo passo è la cancellazione dei vincoli. Se c’è stata trascrizione, chiedi il provvedimento dell’art. 71, comma 2, e cura la sua esecuzione presso la conservatoria (mossa 5).
Il terzo passo è la distruzione dei dati raccolti. La nota di Taranto ricordava che i dati acquisiti dai professionisti possono essere trattati solo per i fini e i tempi della procedura e vanno distrutti alla sua conclusione, richiamando l’art. 15, comma 11, della legge 3/2012. Con il passaggio al Codice della crisi la norma di riferimento è cambiata, ma il principio di limitazione della conservazione dell’art. 5, par. 1, lett. e), GDPR resta. Chiedi all’OCC quali dati conserverà, per quanto tempo e su quale base (alcuni obblighi di conservazione possono derivare da altre norme), e chiedi la cancellazione di quelli non più necessari.
Il quarto passo è la deindicizzazione. Se nella mossa 6 hai trovato il documento della procedura tra i risultati di un motore di ricerca generalista, e la pubblicità sul sito del tribunale è cessata, puoi chiedere al motore di ricerca la rimozione del risultato attraverso le procedure che i principali motori mettono a disposizione per le richieste di cancellazione ai sensi del GDPR (art. 17). Se il documento è ancora presente sull’area web del tribunale, la deindicizzazione da sola non basta: prima va ottenuta la rimozione alla fonte.
Il quinto passo, se le richieste non vengono soddisfatte, è valutare il reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Il GDPR prevede il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (art. 77). Prima di farlo, assicurati di avere tutta la documentazione raccolta nelle mosse precedenti: date di pubblicazione, screenshot, segnalazioni inviate e risposte ricevute. Tieni presente un limite: per i trattamenti effettuati dalle autorità giudiziarie nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali, il GDPR e il Codice privacy prevedono regole particolari sulla competenza dell’autorità di controllo. Qui serve il legale, per capire se il trattamento contestato è riconducibile all’attività giurisdizionale o a un’attività amministrativa di pubblicazione (gestore dell’area web, OCC, sito terzo) e scegliere di conseguenza il destinatario della richiesta.
Il sesto passo riguarda i casi in cui la procedura si chiude in modo diverso. Se l’omologazione viene negata, il giudice dichiara l’inefficacia delle misure protettive (art. 70, comma 10). Se l’omologazione viene revocata (art. 72) e si apre una liquidazione controllata (art. 73), la pubblicità continua con gli atti della nuova procedura: la circolare di Lanciano elenca fra gli atti pubblicati anche la sentenza di apertura della liquidazione controllata, lo stato passivo e il decreto di esdebitazione (art. 282). In questi casi la mossa 8 si sposta alla fine della nuova procedura, e le mosse 2, 3 e 6 vanno ripetute per i nuovi atti.
La base giuridica
Art. 71, commi 2 e 4, CCII (cancellazione dei vincoli; relazione finale dell’OCC); art. 5, par. 1, lett. e), GDPR (limitazione della conservazione); art. 17 GDPR (diritto alla cancellazione); art. 77 GDPR (reclamo all’autorità di controllo). La nota del Tribunale di Taranto del 22 febbraio 2019 è un esempio di prassi organizzativa sulla cessazione della pubblicità e sulla distruzione dei dati; verifica quella in vigore nel tuo tribunale.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è che l’OCC consideri esaurito il proprio compito con la relazione finale e non si occupi della rimozione. Rivolgiti allora direttamente alla cancelleria, chiedendo chi gestisce l’area web e come presentare la richiesta. Un secondo imprevisto è scoprire che un sito terzo (un aggregatore, una banca dati) ha ripubblicato il documento. In questo caso la richiesta va indirizzata a quel sito come titolare del trattamento; se la sentenza è stata diffusa per finalità di informazione giuridica, conta molto se avevi ottenuto l’annotazione dell’art. 52 (mossa 3).
Check di completamento
La mossa è conclusa quando: i documenti della procedura non sono più visibili nell’area web (o sai per quale ragione restano visibili e fino a quando); le trascrizioni non più necessarie sono state cancellate; hai una risposta scritta dell’OCC sulla conservazione e cancellazione dei tuoi dati; i risultati dei motori di ricerca generalisti non mostrano più i documenti, o hai presentato la relativa richiesta.
Il piano messo alla prova dei numeri: quattro simulazioni
Le quattro simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, non casi reali. Partono dalla stessa situazione e mostrano come cambia l’esito a seconda di quando esegui le mosse.
Situazione di partenza comune. Consumatore con debiti per 61.380 euro verso cinque creditori (due banche, una finanziaria con cessione del quinto, un condominio per 2.947 euro di oneri arretrati, un parente persona fisica per 4.200 euro). Reddito netto da lavoro dipendente di 1.637 euro al mese; coniuge con reddito di 912 euro; un figlio minore con una patologia documentata che ha inciso sulle spese familiari; un appartamento in comproprietà gravato da mutuo regolarmente pagato. Il piano prevede il pagamento del 38% ai chirografari in 72 rate mensili e il mantenimento del mutuo alle scadenze originarie (art. 67, comma 5). Il giudice dichiara ammissibile la domanda e dispone la pubblicazione con decreto di lunedì 19 ottobre 2026.
Simulazione 1: chi esegue le mosse 1, 2 e 3 prima del deposito. Il piano depositato riporta il reddito del debitore, il reddito del nucleo in forma aggregata (2.549 euro), il trattamento di ciascun creditore. La patologia del figlio è indicata come “evento sanitario documentato in atti”; il nome del figlio e quello del parente creditore sono omessi nella versione pubblicata; il datore di lavoro non è nominato. L’istanza di oscuramento e di annotazione è depositata con la domanda. L’OCC comunica il decreto ai creditori giovedì 5 novembre 2026, entro il termine di 30 giorni (che scadeva mercoledì 18 novembre). Le osservazioni dei creditori possono pervenire entro 20 giorni, cioè fino a mercoledì 25 novembre 2026. L’OCC riferisce entro i 10 giorni successivi: il termine cadrebbe sabato 5 dicembre e slitta a lunedì 7 dicembre. La sentenza viene pronunciata mercoledì 16 dicembre 2026 e pubblicata entro venerdì 18 dicembre, con il dispositivo che richiama l’omissione dei dati indicati. Esito: chi cerca il debitore nell’area web trova un piano che dice ai creditori quanto e quando ricevono. Nulla sul figlio, nulla sul datore, nulla sul parente.
Simulazione 2: chi arriva alla mossa 3 solo dopo la sentenza. Stessa sequenza di date, ma il piano depositato riprende integralmente la relazione dell’OCC, con il nome del figlio e la diagnosi, e indica la ragione sociale del datore. Nessuna istanza viene presentata prima della sentenza del 16 dicembre. Il 18 dicembre la sentenza è online e, nella parte in fatto, riassume la vicenda sanitaria. Il debitore se ne accorge il 21 dicembre (lunedì). A quel punto l’istanza di annotazione dell’art. 52 per quel grado è tardiva, perché il grado è definito. Restano la segnalazione per la sostituzione dei documenti con versione oscurata dei dati sanitari e dei minori (fondata sull’art. 2-septies, comma 8, Codice privacy) e la mossa 8. Esito: il dato è rimasto online per giorni e può essere stato copiato; il rimedio è possibile ma inseguito.
Simulazione 3: decreto di inammissibilità e reclamo. Ipotesi diversa: il giudice dichiara inammissibile la domanda con decreto comunicato venerdì 23 ottobre 2026. Secondo l’art. 70, comma 1, il reclamo va proposto entro 30 giorni dalla comunicazione: il termine cadrebbe domenica 22 novembre e slitta a lunedì 23 novembre 2026. Attenzione: la stessa norma stabilisce che in sede di reclamo piano e proposta non possono essere modificati. Chi aveva già costruito la versione pubblicabile del piano (mossa 2) non deve toccarla; chi invece sperava di “sistemare” i dati in sede di reclamo non può farlo modificando il piano, e deve affidarsi a un’istanza sulle modalità di pubblicazione. Esito: la riservatezza si costruisce prima del deposito, non dopo.
Simulazione 4: datore di lavoro e cessione del quinto. Il piano ristruttura la cessione del quinto (art. 67, comma 3), riducendo la trattenuta mensile da 327 a 214 euro. Chi esegue la mossa 4 invia all’ufficio del personale, a fine novembre, una breve comunicazione neutra e, dopo la sentenza, il solo provvedimento che indica la nuova trattenuta. Chi non esegue la mossa 4 lascia che l’ufficio paghe riceva, senza preavviso, una PEC con allegato l’intero piano e la sentenza. Esito: nel primo caso l’ufficio paghe conosce solo l’importo e la data di decorrenza; nel secondo conosce l’elenco dei creditori, il reddito del coniuge, la vicenda familiare. Stessa procedura, esposizione molto diversa.
Il piano in una pagina
Questa è la pagina da stampare e tenere accanto alla documentazione della procedura.
Il primo passo è sapere che cosa viene pubblicato: proposta e piano (art. 70, comma 1), sentenza di omologa (art. 70, comma 8), eventualmente la trascrizione (art. 70, comma 7). Il secondo è scrivere il piano su due livelli: nel testo pubblicato il necessario per i creditori, negli allegati il dettaglio per il giudice. Il terzo è chiedere al giudice, prima della sentenza, l’omissione dei dati delicati e l’annotazione dell’art. 52 del Codice privacy, motivando in concreto. Il quarto è gestire il datore di lavoro e le comunicazioni: a ciascuno solo ciò che gli serve. Il quinto è governare la trascrizione: chiederla solo se serve, programmarne la cancellazione. Il sesto è controllare l’area web entro pochi giorni dalla sentenza. Il settimo è fotografare e monitorare le banche dati del credito. L’ottavo è chiedere, a procedura chiusa, rimozione, cancellazione e deindicizzazione.
Se devi ricordare una sola cosa: ciò che non scrivi nel piano non può essere pubblicato; ciò che scrivi, una volta online, va inseguito.
| Mossa | Obiettivo | Termine | Rischio se la salti |
|---|---|---|---|
| 1. Mappa della pubblicità | Sapere cosa, dove e per quanto si pubblica | Prima del deposito | Scopri le regole quando il file è già online |
| 2. Versione pubblicabile | Piano con i soli dati necessari | Prima del deposito o entro il termine per integrazioni (fino a 15 giorni) | Diagnosi, minori e terzi finiscono online |
| 3. Istanza al giudice | Omissione dei dati e annotazione art. 52 | Prima della sentenza e in ogni grado | Diffusione della sentenza senza limiti |
| 4. Datore e comunicazioni | Informare solo chi deve sapere | Entro la comunicazione dell’OCC (30 giorni dal decreto) | Il datore riceve l’intero fascicolo |
| 5. Trascrizione | Trascrivere solo se serve, poi cancellare | Proposta, sentenza, fine esecuzione | Vincolo visibile per anni nelle visure |
| 6. Verifica dopo la sentenza | Controllare pubblicazione e oscuramenti | Pubblicazione entro 2 giorni; controllo nei giorni successivi | Errori non corretti e copiati altrove |
| 7. Banche dati del credito | Fotografare e monitorare le segnalazioni | Subito e dopo l’omologa | Segnalazioni non allineate al piano |
| 8. Chiusura | Rimozione, cancellazione, deindicizzazione | Alla relazione finale dell’OCC | Procedura visibile oltre la sua funzione |
Gli scenari di deviazione: tre imprevisti e il piano B
Imprevisto 1: un creditore accelera e diffonde la notizia. Un creditore, ricevuta la comunicazione del decreto, non si limita alle osservazioni via PEC (art. 70, comma 3), ma contatta il tuo datore di lavoro o i tuoi familiari parlando della procedura, magari per sollecitare un pagamento fuori dal piano. Piano B: documenta subito i contatti (date, mezzi, contenuto). Ricorda che, secondo l’art. 71, comma 3, i pagamenti compiuti in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori alla pubblicità: non pagare fuori dal piano per “chiudere la bocca” al creditore, perché rischi di compromettere il piano stesso. Se il comportamento del creditore costituisce un trattamento illecito dei tuoi dati (comunicazione a terzi non legittimati), puoi esercitare i diritti previsti dal GDPR verso quel creditore e, se necessario, rivolgerti al Garante. Se il creditore ha determinato colpevolmente il tuo indebitamento o ha violato i principi dell’art. 124-bis TUB, ricorda anche che l’art. 69, comma 2, gli preclude di contestare la convenienza della proposta in sede di omologa: segnalalo all’OCC. Qui serve il legale.
Imprevisto 2: il termine utile è scaduto. La sentenza è già pubblicata, nessuna istanza è stata presentata e online ci sono dati che non dovevano esserci. Piano B: non c’è più spazio per l’annotazione dell’art. 52 in quel grado, ma resta lo spazio per chiedere la sostituzione del documento con una versione priva dei dati la cui diffusione è vietata (dati sanitari, dati dei minori). Segui la mossa 6 senza perdere tempo, con istanza al giudice e segnalazione all’OCC; poi la mossa 8. Se un creditore impugna la sentenza ai sensi dell’art. 51, il nuovo grado ti dà un’altra occasione per l’istanza di annotazione.
Imprevisto 3: un documento è irreperibile o incompleto. Ti accorgi che manca un documento necessario per motivare l’omissione (per esempio la certificazione sanitaria che giustifica la richiesta di riservatezza) oppure che manca un documento della procedura (il decreto di pubblicazione non ti è stato comunicato). Piano B: per la certificazione, presenta comunque l’istanza indicando che il documento è in corso di acquisizione e integrala appena possibile; la delicatezza della vicenda può essere spiegata anche senza allegare il dettaglio sanitario nel testo pubblico. Per il decreto, chiedi copia alla cancelleria o all’OCC: devi conoscere la data del decreto perché da lì decorrono i 30 giorni per la comunicazione ai creditori e i successivi 20 giorni per le osservazioni (art. 70, commi 1 e 3).
Le domande di chi sta eseguendo il piano
Posso chiedere che il mio piano non venga pubblicato affatto? No. La pubblicazione della proposta e del piano è prevista dall’art. 70, comma 1, e quella della sentenza dall’art. 70, comma 8. Ha una funzione legale: dal momento della pubblicità decorrono gli effetti del piano verso i creditori anteriori (art. 71, comma 3). Puoi però lavorare su che cosa viene pubblicato e su quali dati vengono omessi.
Posso fare la mossa 3 prima della mossa 2? Puoi presentare l’istanza al giudice anche prima di aver rivisto il piano, ma è una scelta debole: il giudice valuterà l’oscuramento su un testo che contiene ancora tutti i dati. Conviene prima ridurre il testo (mossa 2) e poi chiedere l’omissione di ciò che resta di delicato (mossa 3).
Il mio nome comparirà? Normalmente sì: i creditori devono poter riconoscere la procedura che li riguarda. L’oscuramento riguarda soprattutto i dati sanitari, i minori, i familiari, i terzi e i dati non necessari. Le pronunce richiamate nella rassegna consultata (Sezioni Unite n. 36764/2024; ordinanza n. 25173/2023; TAR Lazio n. 7625/2025) confermano che l’anonimizzazione non è automatica e va valutata caso per caso.
Il mio datore di lavoro lo saprà? Se non è terzo pignorato, se non gestisce una cessione del quinto e se il piano non prevede trattenute in busta paga, di norma non riceve comunicazioni. Potrebbe trovarlo solo cercando attivamente nell’area web del tribunale. La mossa 4 ti dice come gestire i casi in cui è coinvolto.
I miei vicini possono saperlo? Possono trovarlo nell’area web se lo cercano, e possono vedere l’eventuale trascrizione con una visura sull’immobile. Il condominio lo saprà se è tuo creditore. Per ridurre l’esposizione lavora sulla mossa 2 (contenuto), sulla mossa 5 (trascrizione solo se serve e cancellazione) e sulla mossa 8 (rimozione a procedura chiusa).
Una banca a cui chiederò un mutuo lo vedrà? Potrebbe vederlo dall’area web (se ancora visibile), dai registri immobiliari (se c’è una trascrizione) e, indirettamente, dalle banche dati del credito, dove compaiono le segnalazioni relative ai rapporti pregressi. La mossa 7 ti dice come fotografare e monitorare queste informazioni, e come prepararti a raccontare un piano eseguito.
La giurisprudenza e i provvedimenti che sostengono il piano
Ti riporto i riferimenti che ho verificato in questa ricerca, organizzati per la mossa che sostengono. Per alcune pronunce la fonte consultata non indica la data o la sezione: le cito con gli estremi disponibili, senza aggiungere nulla.
Mosse 1 e 6: obbligo e tempi della pubblicazione.
- Tribunale di Fermo, sentenza n. 48/2025, pubblicata il 3 novembre 2025 (procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore). Principio: in applicazione dell’art. 70, comma 8, CCII, il giudice che omologa il piano dispone la comunicazione della sentenza ai creditori e la sua pubblicazione entro quarantotto ore sul sito del tribunale; nella stessa procedura, con decreto del 29 luglio 2025, era stata disposta la pubblicazione di proposta e piano e la loro comunicazione ai creditori da parte dell’OCC. Rilevanza: mostra in concreto la sequenza decreto-pubblicazione-comunicazione-sentenza e i tempi stretti che lasciano al debitore poco spazio dopo la decisione. La sentenza mostra anche che le osservazioni di un creditore vengono esaminate nel merito dal giudice (nel caso, la richiesta di inserire compensi maturati in un’esecuzione è stata respinta per mancanza di un provvedimento di liquidazione).
Mossa 2: oscuramento dei dati nella versione pubblicata.
- Tribunale di Lanciano, circolare n. 1/2026 del 27 gennaio 2026 (provvedimento organizzativo, non giurisdizionale). Contenuto: elenca gli atti delle procedure di sovraindebitamento pubblicati nell’area web (proposta e piano, sentenza di omologa del piano del consumatore, decreto di apertura e sentenza di omologa del concordato minore, sentenza di apertura della liquidazione controllata, stato passivo, decreto di esdebitazione) e chiede agli organi delle procedure di oscurare i dati di terzi diversi dai debitori e garanti, nonché i dati anagrafici e le condizioni personali e di salute di minori, familiari e conviventi; precisa che il gestore del servizio non può modificare i documenti. Rilevanza: è la base più chiara per la mossa 2 e per capire che la responsabilità dell’oscuramento è a monte.
- Tribunale di Taranto, nota della Presidenza del 22 febbraio 2019 (direttive organizzative, adottate nel vigore della legge 3/2012). Contenuto: impone all’OCC di oscurare, prima della pubblicazione, i dati sanitari del debitore e dei familiari e ogni informazione riferita a minori; esclude l’oscuramento dei dati reddituali in quanto necessari; limita la pubblicazione di ciascun atto a sessanta giorni e prevede la cessazione della pubblicità e la distruzione dei dati alla conclusione della procedura. Rilevanza: sostiene le mosse 2 e 8 e mostra il bilanciamento fra riservatezza e completezza del piano.
- Garante per la protezione dei dati personali, nota prot. n. 57112.18 del 18 febbraio 2019, e Ministero della Giustizia, nota prot. n. 52079 del 12 marzo 2019, richiamate dalla circolare di Lanciano come fondamento delle regole di oscuramento. Rilevanza: confermano che la questione della diffusione dei dati nelle procedure di sovraindebitamento è stata oggetto di indicazioni dell’Autorità di controllo. Il loro testo non è riportato nella fonte consultata: se vuoi citarle in un’istanza, acquisiscine copia.
Mossa 3: annotazione e omissione dei dati identificativi.
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 36764/2024. Principio (riformulato): i “motivi legittimi” che consentono di chiedere l’omissione dei dati identificativi ai sensi dell’art. 52 del Codice privacy non sono definiti dalla legge; il giudice li valuta caso per caso, considerando la delicatezza della vicenda e le ricadute negative della diffusione sulla vita sociale e relazionale dell’interessato, in bilanciamento con la pubblicità delle sentenze. Rilevanza: ti indica come motivare l’istanza; non basta il richiamo generico alla privacy.
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 25173/2023. Principio (riformulato): la tutela dell’anonimizzazione riguarda le persone fisiche ed è stata negata a una società, anche perché la vicenda non presentava dati sensibili o di particolare riservatezza. Rilevanza: come consumatore hai il presupposto soggettivo, ma devi far emergere la delicatezza dei dati o della vicenda.
- TAR Lazio, sentenza n. 7625/2025. Principio (riformulato): la diffusione integrale dei provvedimenti giurisdizionali è consentita salvo che la legge o il giudice dispongano l’anonimizzazione; un oscuramento generalizzato deciso in via amministrativa non è legittimo, perché la valutazione spetta al giudice caso per caso. Rilevanza: conferma che la sede giusta per chiedere l’omissione è l’istanza al giudice della tua procedura.
Mossa 7: banche e banche dati del credito.
- Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Coordinamento, decisione n. 4519 del 10 maggio 2023. Principio (riformulato): il preavviso al consumatore previsto dall’art. 125, comma 3, TUB non è condizione di validità della segnalazione in Centrale dei Rischi, che persegue finalità pubbliche di vigilanza diverse da quelle dei sistemi di informazione creditizia privati; la sua violazione può fondare, di regola, una pretesa risarcitoria e non la cancellazione. Rilevanza: ti aiuta a distinguere fra la pubblicità della procedura e le segnalazioni bancarie, che hanno regole autonome.
- Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Roma, ordinanza di rimessione n. 1881 del 24 febbraio 2023, che ha sottoposto la questione al Collegio di Coordinamento. Rilevanza: documenta che sul tema esistevano orientamenti divergenti, oggi composti dalla decisione n. 4519/2023.
Ti segnalo con trasparenza un limite: non ho trovato, nelle fonti consultate in questa ricerca, pronunce di legittimità che affrontino specificamente la pubblicazione dell’art. 70 CCII sotto il profilo della protezione dei dati. Per questo ho preferito citare meno riferimenti, ma tutti verificati, invece di colmare il vuoto con pronunce non riscontrate.
Cosa può fare lo Studio Monardo per la riservatezza del tuo piano
Il lavoro dello Studio su questo tema parte da un dato pratico: la riservatezza si protegge nei documenti, nei tempi e nei rapporti con l’OCC e la cancelleria. Ecco che cosa facciamo concretamente.
- Esaminiamo l’intero fascicolo prima del deposito e lo dividiamo fra ciò che verrà pubblicato, ciò che resta nel fascicolo e ciò che diventa pubblico per altre vie (trascrizione, comunicazioni al terzo pignorato).
- Verifichiamo le direttive del tribunale del tuo circondario sulla pubblicazione, sull’oscuramento e sulla durata, e le confrontiamo con quanto previsto dall’art. 70 CCII.
- Riscriviamo con l’OCC la parte narrativa del piano su due livelli, in modo che il giudice abbia tutto e il pubblico solo il necessario, senza indebolire la valutazione di ammissibilità e fattibilità.
- Redigiamo e depositiamo l’istanza al giudice per l’omissione dei dati sanitari, dei minori, dei familiari e dei terzi, e per l’annotazione dell’art. 52 del Codice privacy, motivando i motivi legittimi sulla tua situazione concreta.
- Prepariamo le comunicazioni al datore di lavoro quando è terzo pignorato o gestisce una cessione del quinto, trasmettendo solo il provvedimento che lo riguarda.
- Valutiamo con te se la trascrizione è necessaria e, a esecuzione avvenuta, chiediamo il provvedimento di cancellazione previsto dall’art. 71, comma 2.
- Controlliamo l’area web dopo la sentenza, verifichiamo l’efficacia tecnica degli oscuramenti e chiediamo la sostituzione dei file errati.
- Analizziamo le tue posizioni in Centrale dei Rischi e nei SIC, con lo staff che si occupa di diritto bancario, e chiediamo le rettifiche quando la segnalazione non rappresenta il piano omologato.
- Seguiamo l’eventuale impugnazione della sentenza e rinnoviamo l’istanza di annotazione in ogni grado.
- Curiamo la fase di chiusura: richiesta di cessazione della pubblicità, cancellazione dei dati non più necessari, richieste di deindicizzazione ed eventuale reclamo all’autorità di controllo.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per questo tema pesa in particolare la qualifica di Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali e di fiduciario di un OCC: significa conoscere il punto di vista di chi redige la relazione e trasmette i documenti, e quindi sapere dove intervenire perché la versione pubblicata sia completa sul piano giuridico e rispettosa sul piano personale. La qualifica di cassazionista garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio di legittimità: stesso difensore, stessa linea, anche se un creditore impugna la sentenza di omologazione. Sul caso lavorano insieme avvocati e commercialisti: i primi sulla procedura e sulla protezione dei dati, i secondi sulla ricostruzione dei redditi e del patrimonio, in modo che i numeri del piano siano corretti senza esporre più del necessario.
Chiusura
La pubblicità del piano del consumatore non è una minaccia da subire, ma una regola da conoscere. La legge vuole che i creditori sappiano; non pretende che sappia chiunque, di te, tutto. Ogni dato che togli dal piano prima del deposito è riservatezza conservata; ogni istanza rimandata dopo la sentenza è una protezione che devi andare a riprenderti.
Lo Studio Monardo è preparato su questo tema perché l’Avvocato opera come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: conosce le procedure dall’interno, sa che cosa l’Organismo deve scrivere e che cosa può omettere. E come avvocato cassazionista segue la stessa linea anche quando la sentenza viene impugnata.
📩 Il tuo piano merita di essere letto dai creditori, non da tutto il quartiere: contatta lo Studio oggi stesso, trovi recapiti e riferimenti al termine di questa guida.
