I Coobbligati Solidali Restano Obbligati Dopo L’esdebitazione Del Debitore Incapiente?

Il giorno dopo il decreto: la partita non è finita, ha solo cambiato bersaglio

Quando il tribunale concede l’esdebitazione al debitore incapiente, nella famiglia o nella società di quella persona si diffonde spesso un sollievo condiviso: “è finita”. Per chi ha ottenuto il decreto, in buona parte, è vero. Per chi aveva firmato insieme a lui il mutuo, il finanziamento, il contratto di fornitura della società, o per chi ha ereditato con lui i debiti di un genitore, la storia è diversa. La risposta secca alla domanda del titolo è sì: i coobbligati solidali restano obbligati, perché secondo l’art. 278, comma 6, del Codice della crisi sono fatti salvi i diritti dei creditori verso i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso. La liberazione è personale: riguarda chi l’ha chiesta e ottenuta, non chi stava accanto a lui nel rapporto.

Detto questo, fermarsi alla risposta secca è il modo migliore per perdere la partita. Il creditore che si è visto chiudere la porta dell’esdebitato non smette di essere un attore economico razionale: semplicemente sposta la pressione su chi è ancora aggredibile. Lo fa con una sequenza di mosse abbastanza prevedibile, che ha costi, tempi e limiti precisi. Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle. È questo il filo di tutta la guida: ricostruire come ragiona la banca, la finanziaria, il fornitore o il creditore del defunto dopo il decreto ex art. 283, e mostrare dove la legge e i giudici gli mettono dei paletti.

In questo articolo ci occupiamo solo dei coobbligati non garanti: cointestatari di mutuo o finanziamento, coeredi, soci di società di persone, condebitori di un debito comune di coppia. Il fideiussore ha regole proprie (accessorietà, beneficio di escussione convenzionale, liberazione ex art. 1957 c.c.) e merita un approfondimento separato, a cui rinviamo.

Lo Studio Monardo segue questa materia dall’interno delle procedure: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè opera proprio nel circuito degli organismi che istruiscono le domande di esdebitazione dell’incapiente e che, per tre anni dopo il decreto, verificano le utilità sopravvenute. Questo permette di leggere il decreto ottenuto dal tuo familiare o socio non come un punto d’arrivo, ma come la nuova posizione di partenza da cui il creditore muoverà contro di te. E, quando la partita scende in tribunale con opposizioni e impugnazioni, la qualifica di avvocato cassazionista garantisce che la stessa linea possa essere sostenuta fino all’ultimo grado.

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Chi hai di fronte: il creditore che ha perso un debitore e ne conserva un altro

Prima di analizzare le mosse, conviene capire la testa di chi le fa. Il creditore tipico di questo scenario è una banca o una società finanziaria (mutuo cointestato, prestito personale firmato da entrambi i coniugi, scoperto di conto cointestato), più raramente un fornitore o un ente che vantava crediti verso una società di persone, oppure il creditore di una persona defunta che ora si trova davanti più eredi.

Dal suo punto di vista, l’esdebitazione dell’incapiente è un evento contabile prima che giuridico. Il credito verso quella persona diventa inesigibile, salvo il ritorno di utilità rilevanti nel triennio successivo al decreto (art. 283, commi 1 e 9, CCII). In bilancio, la posizione viene quasi sempre già trattata come deteriorata: l’esdebitazione arriva spesso dopo anni di insolvenza, rate non pagate, magari una vendita all’asta già celebrata. Ciò che resta da recuperare è il residuo, e il residuo ha un solo indirizzo utile: il coobbligato.

Dal suo punto di vista, conviene concentrare tutto sul condebitore rimasto, perché la solidarietà passiva gli consente di chiedere a lui l’intero, senza dover dividere nulla. È la funzione stessa della solidarietà: la Cassazione (Cass. civ., Sez. III, sent. n. 542 del 15 gennaio 2020) ha ribadito che il vincolo solidale serve a rafforzare la posizione del creditore, mentre la divisione per quote riguarda soltanto i rapporti interni tra i condebitori. Al creditore non interessa chi abbia goduto del finanziamento, chi abbia abitato la casa, chi abbia firmato per fare un favore: interessa chi abbia uno stipendio, un conto, un immobile.

Ma il creditore razionale fa anche altri conti. Sa che:

  • ogni azione esecutiva costa (contributo unificato, notifiche, spese di custodia e di vendita, tempo dei propri uffici o della società di recupero a cui ha affidato la pratica);
  • un coobbligato con reddito medio e senza immobili produce, con il pignoramento dello stipendio, un flusso lento e prevedibile, spesso inferiore a ciò che potrebbe incassare subito con un accordo;
  • un coobbligato che a sua volta entra in una procedura di sovraindebitamento può bloccare le esecuzioni con le misure protettive e imporgli una falcidia;
  • se il debito è stato ceduto a un veicolo di cartolarizzazione o a un acquirente di crediti deteriorati, il prezzo di acquisto della posizione è stato spesso una frazione del nominale, e quindi anche un saldo e stralcio “basso” può essere per lui un guadagno.

Ecco perché il creditore alterna due atteggiamenti. Aggredisce quando il coobbligato è solvibile, visibile e passivo: busta paga capiente, conto corrente con giacenze, immobile libero, nessuna reazione alle lettere. Tratta quando il coobbligato si mostra informato e pronto a usare a sua volta gli strumenti del Codice della crisi, o quando l’esecuzione rischia di costare più di quanto renda.

C’è poi un dettaglio che il lettore spesso ignora: il creditore conosce l’esdebitazione del tuo familiare perché ne è stato destinatario. Secondo l’art. 283, comma 8, il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, che possono proporre reclamo entro trenta giorni. Quindi il creditore sa esattamente che cosa è stato cancellato, da quando decorre il triennio di vigilanza e quali redditi erano stati dichiarati. Tu, invece, potresti non aver mai letto quel decreto. Il primo squilibrio della partita è informativo, ed è il primo che va colmato.

Infine, il creditore ragiona per categorie di coobbligati, perché sa che non tutti sono uguali davanti a lui:

Figura Regola di base verso il creditore Margine del creditore
Cointestatario di mutuo o finanziamento Solidarietà passiva: può essere chiesto l’intero Massimo
Coniuge con debito comune di coppia Dipende dal titolo: solidale se ha firmato; regole della comunione legale se il debito grava sulla comunione Variabile
Coerede Debiti ereditari divisi per quote (artt. 752 e 754 c.c.), salvo solidarietà già esistente o garanzia ipotecaria Ridotto alla quota
Socio di società di persone Responsabilità illimitata e solidale, ma sussidiaria: prima va escusso il patrimonio sociale (art. 2304 c.c. per la s.n.c.) Condizionato

Questa tabella è la mappa che il creditore ha in testa. Ed è anche la mappa delle prime contromosse.

Prima mossa: decidere se combattere il decreto o lasciarlo passare e cambiare bersaglio

La mossa

La prima cosa che il creditore farà è valutare il decreto di esdebitazione dell’incapiente e scegliere se reclamarlo o accettarlo. L’art. 283 CCII, nel testo vigente dopo il D.Lgs. 136/2024, prevede che il giudice, valutata la meritevolezza, conceda l’esdebitazione con decreto, escludendola in caso di frode, dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento (comma 7). Il decreto è comunicato ai creditori, che possono proporre reclamo entro trenta giorni nelle forme dell’art. 124 (comma 8). Attenzione a non confondere: il termine ordinario dell’art. 124 per i reclami contro i decreti del giudice delegato è di dieci giorni, ma per l’incapiente la norma speciale fissa trenta giorni.

Il creditore può quindi contestare la meritevolezza del debitore: sostenere che il finanziamento sia stato chiesto con dichiarazioni false sul reddito, che l’indebitamento sia stato accumulato con colpa grave, che la documentazione sia incompleta. Se il reclamo va male, si apre l’ulteriore questione della ricorribilità in Cassazione del decreto pronunciato in sede di reclamo: sul punto esiste un contrasto nella Prima Sezione, nato proprio sull’art. 283, tra Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30108 del 14 novembre 2025 (che ha dichiarato non ricorribile un decreto di rigetto) e Cass. civ., ord. n. 13228 del 7 maggio 2026, di segno diverso. È un fronte aperto, che il creditore conosce.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, reclamare conviene solo se ha elementi concreti sulla mancanza di meritevolezza e se il debito verso l’incapiente è l’unico canale di recupero. Quando invece esiste un coobbligato solvibile, il creditore preferisce spesso non spendere risorse contro il decreto: il reclamo costa, ha esiti incerti e, anche se vinto, gli restituisce un debitore che resta comunque privo di patrimonio. Molto meglio lasciare che l’esdebitazione diventi definitiva e concentrare tutto sul condebitore, che il decreto non tocca.

C’è anche un calcolo più sottile. Il creditore sa che per i tre anni successivi al decreto l’OCC vigila sulle dichiarazioni annuali dell’esdebitato e verifica le utilità sopravvenute; se le riscontra, con autorizzazione del giudice ne informa i creditori, che possono avviare azioni esecutive e cautelari (art. 283, comma 9). Quindi il creditore non “perde” del tutto l’esdebitato: lo mette in osservazione, a costo zero, mentre lavora sul coobbligato.

I suoi limiti

Il creditore non può fare due cose, e qui il suo margine si restringe.

Primo limite: non può chiedere all’esdebitato ciò che il decreto ha reso inesigibile, salvo il meccanismo delle utilità sopravvenute. Secondo l’art. 278, comma 1, l’esdebitazione è la liberazione dai debiti e comporta l’inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti. L’art. 278 è collocato nella Sezione I del Capo X, intitolata alle disposizioni generali in materia di esdebitazione: per questo le sue regole di sistema, compreso il comma 6 sui coobbligati, valgono anche per l’esdebitazione dell’incapiente, che l’art. 283 disciplina senza derogarvi. È una lettura che si ricava dalla collocazione della norma; non abbiamo trovato pronunce che la neghino.

Secondo limite: non può usare i finanziamenti come “utilità sopravvenute”. L’art. 283, comma 1, esclude espressamente che i finanziamenti, in qualsiasi forma, siano utilità rilevanti. Se il coobbligato presta denaro all’esdebitato, o se l’esdebitato ottiene un piccolo prestito per una spesa urgente, il creditore non può usarlo per riaprire la partita. Sulla misura minima delle utilità che fanno rivivere l’obbligo di pagamento le fonti divulgative riportano spesso un “dieci per cento” che, nel testo vigente letto su Brocardi, non compare nei commi 1 e 9: chi voglia far leva su quella soglia deve verificarla sul testo ufficiale. Anche il periodo di osservazione va maneggiato con cura: dopo il correttivo è di tre anni dal decreto, non più quattro come nel testo previgente (che alcuni decreti di merito, come Trib. Como 28 ottobre 2025, richiamavano ancora).

La tua contromossa

Qui c’è un paradosso che quasi nessuno spiega. Il coobbligato rimasto ha, in parte, un interesse opposto a quello del familiare o del socio esdebitato: più l’esdebitazione è solida e definitiva, più il suo diritto di regresso verso l’esdebitato rischia di svuotarsi. Ne parliamo nel dettaglio alla terza mossa. Qui basta dire che la prima contromossa è informativa e preventiva:

  1. procurati subito il decreto di esdebitazione e la relazione dell’OCC allegata alla domanda (art. 283, comma 4): ti dicono quali creditori erano elencati, quali importi, quali redditi e quale termine annuale è stato fissato per la dichiarazione sulle utilità sopravvenute;
  2. verifica se tu stesso comparivi nell’elenco dei creditori (art. 283, comma 3, lett. a), quale creditore eventuale in via di regresso. Se il decreto ti è stato comunicato come creditore, il termine di trenta giorni per il reclamo vale anche per te;
  3. se la domanda di esdebitazione non è ancora stata decisa, il momento migliore per giocare d’anticipo è adesso: una strategia familiare coordinata (che vedremo alla sesta mossa) può cambiare radicalmente la distribuzione del debito residuo.

E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo: chi scopre l’esdebitazione del familiare solo quando arriva il precetto ha già perso la finestra dei trenta giorni e la possibilità di coordinare le procedure.

Le pronunce che ti proteggono

La Cassazione (Cass. civ., 6 settembre 2019, n. 22382, richiamata nel saggio di S. Bosa, Esdebitazione e “vincoli solidali”, Il diritto degli affari, n. 2/2025) ha spiegato che la regola concorsuale che conserva ai creditori l’azione contro coobbligati e fideiussori deroga all’art. 1301 c.c.: la liberazione di un debitore non si estende agli altri. È la ragione per cui il decreto dell’incapiente non può essere invocato dal coobbligato come una sorta di remissione del debito. Sul piano processuale, il contrasto tra Cass. n. 30108/2025 e Cass. n. 13228/2026 sulla ricorribilità dei decreti resi sull’art. 283 dice al lettore una cosa pratica: le decisioni sull’esdebitazione dell’incapiente possono restare incerte più a lungo di quanto si creda, e una strategia seria deve prevedere anche questa variabile.

Seconda mossa: chiedere l’intero al coobbligato, con lettera, precetto o decreto ingiuntivo

La mossa

Archiviato il decreto, il creditore passa all’azione diretta. In genere la sequenza è questa: lettera di messa in mora indirizzata al coobbligato, spesso con l’indicazione che “il condebitore è stato esdebitato e lei resta obbligato per l’intero”; poi, se ha già un titolo esecutivo (contratto di mutuo in forma pubblica, decreto ingiuntivo già ottenuto contro entrambi), notifica del precetto per l’intero importo residuo; se non ha un titolo, ricorso per decreto ingiuntivo contro il solo coobbligato.

La base giuridica è la solidarietà passiva (art. 1292 c.c.): ciascun condebitore può essere costretto all’adempimento per la totalità. E l’art. 278, comma 6, CCII gli conferma che l’esdebitazione dell’altro non incide su questo diritto.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene perché è la mossa meno costosa: un precetto ha un costo minimo e spesso, da solo, produce pagamenti o proposte. È anche una mossa “esplorativa”: la reazione del coobbligato gli dice se ha davanti una persona disposta a pagare, una persona che non risponde (e che quindi andrà pignorata) o una persona assistita che contesterà.

Preferisce non farla, o la fa con cautela, quando il titolo è debole, quando non è chiaro se il coobbligato sia davvero solidale, o quando teme che un’opposizione faccia emergere vizi del rapporto originario (interessi, clausole, cessione del credito mal documentata).

I suoi limiti

Qui il suo margine si restringe in modo diverso per ciascuna figura di coobbligato. Ed è il punto in cui la mappa della tabella iniziale diventa decisiva.

Coeredi: il creditore del defunto non può chiedere l’intero a un solo erede. Le obbligazioni ereditarie sono parziarie, non solidali: ciascun erede risponde in proporzione alla propria quota (artt. 752 e 754 c.c.), salvo che il debito fosse già solidale, indivisibile o garantito da ipoteca. La Cassazione lo ha ribadito più volte: Cass. civ., Sez. III, ord. n. 34251 del 6 dicembre 2023 ha qualificato le obbligazioni ereditarie come parziarie e ha precisato che l’eccezione di prescrizione proposta da un erede non giova alle quote degli altri; Cass. civ., Sez. III, sent. n. 18977 del 13 giugno 2022 ha ritenuto invalido il precetto intimato per l’intero quando il coerede dimostra di essere obbligato solo pro quota. Questo significa una cosa fondamentale per il nostro tema: se uno dei coeredi ottiene l’esdebitazione da incapiente, la sua quota del debito ereditario non si “trasferisce” sugli altri coeredi. Il creditore perde quella quota, salvo le utilità sopravvenute nel triennio e salvo le garanzie reali sui beni ereditari.

Il limite, però, va fatto valere: secondo Cass. civ., Sez. II, ord. n. 26833 del 16 ottobre 2024, il coerede convenuto deve eccepire di essere obbligato solo pro quota. Se resta inerte, rischia una condanna per l’intero. E c’è un’eccezione da non sottovalutare: se gli eredi hanno proseguito l’attività d’impresa del defunto, Cass. civ., Sez. Lavoro, ord. n. 32353 del 21 novembre 2023 ha ritenuto che si formi una società di fatto, con responsabilità solidale dei soci per i debiti sociali. In quel caso non si è più “coeredi” del debito, ma soci solidali di un’attività comune.

Soci di società di persone: il creditore deve prima passare dalla società. Nella società in nome collettivo i creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, anche se la società è in liquidazione, prima dell’escussione del patrimonio sociale (art. 2304 c.c.). Cass. civ., Sez. I, ord. n. 33176 del 29 novembre 2023 ha posto a carico del creditore l’onere di provare l’insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale, esonerandolo solo quando l’insufficienza è già certa, ad esempio perché la società è stata cancellata. L’esdebitazione personale di un socio non libera né la società né gli altri soci, che restano coobbligati ai sensi dell’art. 278, comma 6; il contrario non vale (secondo il comma 5, è l’esdebitazione della società ad avere efficacia per i soci illimitatamente responsabili, non viceversa).

Anche qui il limite ha dei confini temporali e processuali. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 21840 del 29 luglio 2025 ha affermato che il titolo giudiziale contro la società vale per agire contro i soci illimitatamente responsabili e che il beneficio di escussione non può essere sollevato per la prima volta in sede di opposizione all’esecuzione; Cass. civ., Sez. III, sent. n. 27367 del 13 ottobre 2025 ha escluso il beneficio per il socio contro cui era divenuto definitivo un decreto ingiuntivo emesso congiuntamente contro la società e i soci. Chi tace nel momento giusto, quindi, perde lo scudo. In senso favorevole, Cass. civ., Sez. II, ord. n. 30714 del 29 novembre 2024 ha legato la responsabilità del socio verso i terzi alla durata del rapporto sociale: dopo l’uscita, resa nota ai terzi con mezzi idonei, il socio non risponde delle obbligazioni successive.

Cointestatari di mutuo e finanziamento: qui la solidarietà è piena, ma va verificata sul contratto. La solidarietà si presume tra più debitori (art. 1294 c.c.), salvo che dalla legge o dal titolo risulti diversamente. Il creditore deve comunque avere un titolo valido nei confronti del coobbligato: se il coobbligato ha firmato solo come terzo datore di ipoteca, o solo come garante, la sua posizione è diversa. Cass. civ., Sez. II, ord. n. 16075 del 10 giugno 2024, in materia di responsabilità solidale del committente, ha distinto la solidarietà con funzione di garanzia dalla contitolarità del debito: chi garantisce e poi paga recupera l’intero, chi è contitolare recupera solo la quota altrui. La qualificazione del tuo ruolo nel contratto, quindi, non è un dettaglio: decide anche quanto potrai recuperare dopo.

Coniugi e debito comune di coppia: dipende da come è nato il debito. Se entrambi hanno firmato, si torna alla solidarietà ordinaria. Se ha firmato uno solo e il debito grava sulla comunione legale, il regime è quello degli artt. 186 e seguenti c.c.: i creditori si soddisfano anzitutto sui beni della comunione e, secondo l’art. 190 c.c., possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascun coniuge nella misura della metà del credito quando i beni comuni non bastano. Una separazione o un divorzio non cambiano la posizione verso il creditore: gli accordi su chi pagherà il mutuo valgono tra gli ex coniugi, non verso la banca.

La tua contromossa

La contromossa chiave è qualificare con precisione il tuo vincolo prima di fare qualsiasi pagamento. Il creditore tende a presentare ogni coobbligato come “obbligato per l’intero”. Non sempre lo è:

  • il coerede eccepisce la parziarietà e, se il precetto è per l’intero, propone opposizione ex art. 615 c.p.c. facendo valere la propria quota;
  • il socio eccepisce il beneficio di preventiva escussione nel momento corretto, cioè quando il creditore pretende di agire esecutivamente, e non lo rinvia a un’opposizione tardiva;
  • il cointestatario verifica il titolo, la regolarità della cessione se il credito è passato a un altro soggetto, l’esatto conteggio del residuo dopo eventuali vendite all’asta e riparti;
  • il coniuge verifica se ha firmato e, se no, se il debito rientra davvero tra quelli che gravano sulla comunione.

Una seconda contromossa è il controllo sull’importo. Dopo l’esdebitazione, il creditore tende a ricostruire il residuo come se nulla fosse accaduto, aggiungendo interessi di mora per tutto il periodo. Il coobbligato ha diritto a ricevere un conteggio analitico e a contestare ciò che non torna. Non è raro che il residuo reale, depurato da somme già incassate nelle vendite o nei riparti, sia sensibilmente inferiore a quello intimato.

Le pronunce che ti proteggono

Su questa mossa le decisioni utili sono quelle che delimitano chi può essere chiesto per l’intero: Cass. n. 34251/2023 e n. 18977/2022 per i coeredi; Cass. n. 26833/2024 sull’onere di eccepire la quota; Cass. n. 33176/2023 sull’onere del creditore di provare l’insufficienza del patrimonio sociale; Cass. n. 30714/2024 sul socio uscito; Cass. n. 16075/2024 sulla distinzione tra garanzia e contitolarità. In senso sfavorevole al coobbligato inerte, Cass. n. 21840/2025 e n. 27367/2025 ricordano che le eccezioni non sollevate nel momento giusto non si recuperano dopo.

Terza mossa: pignorare il coobbligato e lasciare a lui il problema del regresso

La mossa

Se il coobbligato non paga e non contesta, il creditore passa all’esecuzione forzata: pignoramento presso terzi dello stipendio o della pensione, pignoramento del conto corrente, pignoramento immobiliare dei beni del coobbligato o della sua quota di un immobile. Con un precetto efficace, il pignoramento può arrivare in tempi brevi.

Il creditore sa anche un’altra cosa: una volta che il coobbligato ha pagato, il problema di recuperare la quota dell’altro non è più suo. È il coobbligato a dover agire in regresso. Ed è qui che l’esdebitazione dell’incapiente produce l’effetto che il coobbligato percepisce come più ingiusto.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, il pignoramento dello stipendio è la mossa più sicura: un flusso mensile garantito dal datore di lavoro, che la banca può anche contabilizzare come recupero in corso. Il pignoramento immobiliare, invece, è più lento e costoso: il creditore lo usa quando il coobbligato ha un immobile di valore libero da ipoteche di grado anteriore, o quando lo usa come leva per ottenere un accordo.

Il creditore preferisce non pignorare quando il coobbligato ha redditi bassi, quando i limiti di pignorabilità rendono il flusso irrisorio, o quando intuisce che l’esecuzione spingerebbe il coobbligato verso una procedura di sovraindebitamento, con misure protettive e falcidia.

I suoi limiti

Il creditore resta vincolato ai limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni previsti dall’art. 545 c.p.c. e alle regole ordinarie dell’esecuzione: titolo valido, precetto notificato, termini di efficacia del precetto, impignorabilità di determinati beni. Nessuna di queste regole viene meno perché un altro condebitore è stato esdebitato.

Il creditore non può incassare più di quanto gli spetta. Ogni pagamento del coobbligato riduce il credito verso tutti; ciò che il creditore ha già ricevuto da riparti, vendite o pagamenti dell’esdebitato prima del decreto va scomputato.

La tua contromossa: il regresso interno e i suoi limiti dopo l’esdebitazione

Qui si gioca il cuore della questione. Pagare l’intero non significa sopportare l’intero: il condebitore che ha pagato può ripetere dagli altri la parte di ciascuno (art. 1299, comma 1, c.c.). Nei rapporti interni la solidarietà cessa e torna la regola della parziarietà: lo ha ribadito Cass. civ., Sez. I, ord. n. 27323 del 26 settembre 2023, secondo cui il regresso poggia proprio sulla ripartizione interna del debito. In mancanza di diversa indicazione del titolo, le quote si presumono uguali.

Ma il regresso ha regole precise, che il coobbligato deve conoscere prima di pagare:

  • quando nasce: di regola con il pagamento dell’intero. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 6556 del 12 marzo 2025 ha affermato che il coobbligato non può far valere il regresso prima di aver soddisfatto integralmente il creditore, e per questo non può essere ammesso con riserva al passivo come titolare di un credito condizionale. Tuttavia, Cass. civ., Sez. II, sent. n. 21197 del 27 agosto 2018 ha riconosciuto il regresso anche senza pagamento dell’intero quando il condebitore abbia versato più della sua quota, e Cass. civ., Sez. III, ord. n. 3404 del 13 febbraio 2018 ha precisato che, in caso di pagamento parziale, il regresso spetta solo per l’eccedenza rispetto alla propria quota interna;
  • come si ottiene un titolo: Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11962 del 13 aprile 2022 ha ammesso la condanna di regresso subordinata, eseguibile solo dopo la prova del pagamento al creditore. Utile quando creditore e coobbligati sono nello stesso giudizio;
  • contro chi: contro gli altri condebitori, per la loro quota.

E qui arriva il limite introdotto dall’esdebitazione. Il credito di regresso verso l’esdebitato ha la sua origine in un fatto anteriore al decreto (la coobbligazione assunta insieme), e per questo è esposto all’inesigibilità. La Cassazione, già in materia fallimentare (Cass. 17 gennaio 2008, n. 903, confermata da Cass. 4 luglio 2012, n. 11144 e Cass. 11 gennaio 2013, n. 613, tutte richiamate nel saggio di Bosa), ha riconosciuto l’anteriorità del fatto genetico del regresso, pur negando l’insinuazione del garante non ancora escusso. Per le procedure concorsuali, la dottrina più recente (Bosa, cit.) sostiene che il credito di regresso sia concorsuale e vada fatto valere nel concorso; ma lo stesso autore avverte che queste conclusioni non si estendono automaticamente all’esdebitazione dell’incapiente, dove manca un concorso dei creditori. La questione, per l’incapiente, è quindi aperta e non risulta decisa da pronunce espresse. La lettura più prudente, quella su cui conviene costruire la strategia, è che il coobbligato che paga dopo il decreto non possa contare sul recupero della quota dell’esdebitato, salvo due varchi:

  1. le utilità sopravvenute nel triennio (art. 283, comma 9): se all’esdebitato arrivano utilità rilevanti, l’obbligo di pagamento rivive per i creditori; se il coobbligato era indicato tra i creditori come titolare di un credito eventuale di regresso, ha un argomento in più per partecipare a questa riapertura;
  2. la ripartizione della perdita tra gli altri condebitori: secondo l’art. 1299, comma 2, c.c., se uno dei condebitori è insolvente la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri, compreso quello che ha pagato. Quando i coobbligati sono più di due (tre fratelli cointestatari, tre soci, più coniugi e figli firmatari), il coobbligato che paga può chiedere agli altri solvibili di sopportare pro quota anche la parte dell’esdebitato. Applicare questa regola all’esdebitato, equiparandone la posizione a quella dell’insolvente, è una lettura ragionevole ma non ancora consolidata in giurisprudenza: va argomentata, non data per scontata.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista e Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, imposta il regresso come una vera e propria azione strategica, non come una pretesa morale verso l’ex familiare o l’ex socio: si decide prima quanto pagare, a chi e in che momento, perché da questo dipende quanto e da chi si potrà recuperare.

Le pronunce che ti proteggono

Cass. n. 27323/2023 (parziarietà interna), Cass. n. 542/2020 (la solidarietà non incide sui rapporti interni), Cass. n. 21197/2018 e n. 3404/2018 (regresso per l’eccedenza), Cass. n. 11962/2022 (condanna di regresso subordinata) e Cass. n. 6556/2025 (regresso solo dopo il pagamento integrale) sono gli strumenti con cui il coobbligato evita di trasformarsi nell’unico pagatore definitivo quando esistono altri condebitori solvibili.

Quarta mossa: tenere sotto osservazione l’esdebitato e gli spostamenti di patrimonio in famiglia

La mossa

Mentre aggredisce il coobbligato, il creditore non smette di guardare l’esdebitato. Per tre anni dal decreto l’incapiente deve presentare ogni anno, entro il termine fissato dal giudice, la dichiarazione sulle utilità sopravvenute, a pena di revoca (art. 283, comma 7); l’OCC vigila sulla tempestività della dichiarazione e verifica le utilità; se le riscontra, con autorizzazione del giudice ne informa i creditori, che possono avviare azioni esecutive e cautelari (art. 283, comma 9).

Il creditore, nello stesso periodo, osserva con attenzione i movimenti patrimoniali tra l’esdebitato e il coobbligato: la cessione della quota della casa dall’uno all’altro, il trasferimento di un’auto, l’intestazione al coobbligato di un’eredità ricevuta dall’esdebitato, la ricapitalizzazione di una società di persone con apporti dell’ex socio esdebitato. Ogni atto di questo tipo, compiuto prima o dopo il decreto, può diventare un bersaglio: segnalazione all’OCC, istanza di revoca dell’esdebitazione, azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. verso l’atto dispositivo.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, la vigilanza costa poco: il lavoro di controllo lo fa in larga parte l’OCC. Al creditore basta leggere le comunicazioni e reagire quando qualcosa emerge. La revocatoria, invece, ha un costo vero (un giudizio di cognizione) e conviene solo quando l’atto riguarda un bene di valore: tipicamente un immobile o una quota di immobile.

Il creditore preferisce non attivarsi quando l’esdebitato ha davvero solo un reddito minimo e nessuna prospettiva, perché la vigilanza non produrrà nulla e una revocatoria su beni di scarso valore non ripaga l’investimento.

I suoi limiti

Il creditore non può trasformare in “utilità sopravvenuta” qualsiasi miglioramento della vita dell’esdebitato. Deve trattarsi di utilità rilevanti, tali da consentire un soddisfacimento dei creditori nella misura indicata dalla norma; i finanziamenti, in qualunque forma, sono esclusi per espressa previsione dell’art. 283, comma 1. Inoltre l’iniziativa esecutiva non è libera: secondo il comma 9 passa dall’OCC e dall’autorizzazione del giudice a informare i creditori.

Il creditore non può far valere contro il coobbligato l’eventuale revoca dell’esdebitazione come se creasse un debito nuovo. Il coobbligato era e resta obbligato nei limiti del proprio titolo: la revoca riguarda l’esdebitato, non aumenta l’esposizione del condebitore. Semmai, come vedremo, la revoca può persino tornare utile al coobbligato, perché riapre il fronte del regresso.

La revocatoria richiede i suoi presupposti ordinari: un atto dispositivo pregiudizievole, la consapevolezza del pregiudizio e, per gli atti a titolo oneroso, la partecipazione del terzo. Non basta che l’atto sia avvenuto tra familiari.

La tua contromossa

La contromossa chiave è non mescolare il patrimonio del coobbligato con quello dell’esdebitato nel triennio di vigilanza, e documentare ogni rapporto economico tra i due. In concreto:

  • se il coobbligato aiuta economicamente l’esdebitato, conviene che lo faccia con strumenti tracciabili e qualificati (prestito documentato, pagamento diretto di spese), perché i finanziamenti non sono utilità sopravvenute;
  • se si deve chiudere una comunione (la casa coniugale, un’auto, un conto), va fatto con atti trasparenti, a valori congrui, possibilmente verificati prima con l’OCC o comunque con un professionista che conosca la procedura;
  • se l’esdebitato riceve un’eredità o una somma importante, il coobbligato deve sapere che quella è proprio la “finestra” in cui il suo credito di regresso, se fatto valere nei modi corretti, può tornare a essere concreto.

C’è poi una contromossa meno intuitiva. Il coobbligato che ha pagato o sta pagando ha interesse a che la vigilanza dell’OCC funzioni: se emergono utilità rilevanti, il debito dell’esdebitato rivive e con esso la possibilità che la quota interna dell’esdebitato venga recuperata. Segnalare all’OCC la propria posizione di creditore eventuale in via di regresso, con la documentazione dei pagamenti fatti, è un modo per non restare spettatore di una riapertura che potrebbe andare a esclusivo vantaggio della banca.

Le pronunce che ti proteggono

Su questa mossa le regole sono soprattutto legislative (art. 283, commi 1, 7 e 9, CCII). Sul piano giurisprudenziale, l’esistenza del contrasto tra Cass. n. 30108/2025 e Cass. n. 13228/2026 sulla ricorribilità dei decreti resi sull’art. 283 mostra che i provvedimenti su revoca e conferma dell’esdebitazione possono avere percorsi impugnatori ancora discussi: un motivo in più per seguire la fase di vigilanza con attenzione, anziché considerarla una formalità.

Quinta mossa: chiedere la liquidazione controllata del coobbligato rimasto

La mossa

Quando il coobbligato ha un patrimonio apprezzabile ma resiste, oppure quando il creditore teme che altri creditori arrivino prima di lui, può valutare una mossa più pesante: chiedere al tribunale l’apertura della liquidazione controllata del coobbligato. Secondo l’art. 268, comma 2, CCII, se il debitore è in stato di insolvenza la domanda può essere proposta anche da un creditore, anche in pendenza di procedure esecutive individuali.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, la liquidazione controllata ha senso in situazioni particolari: più creditori in concorrenza sullo stesso coobbligato, beni da liquidare in modo ordinato, atti dispositivi sospetti che solo un liquidatore può aggredire efficacemente. È anche una minaccia negoziale: la sola prospettiva di vedersi aprire una procedura spinge molti coobbligati a trattare.

Preferisce non farla quasi sempre, in realtà. È una procedura concorsuale: il creditore istante non ha corsie preferenziali, divide il ricavato con gli altri creditori secondo l’ordine delle prelazioni, sostiene i costi della procedura e, alla fine, offre al coobbligato la strada dell’esdebitazione di diritto dopo la chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura (art. 282 CCII). In altre parole, rischia di regalare al coobbligato esattamente ciò che l’altro condebitore ha già ottenuto.

I suoi limiti

La liquidazione controllata su istanza del creditore non si apre se i debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria sono inferiori a 50.000 euro (art. 268, comma 2, importo aggiornabile).

Se il creditore agisce contro una persona fisica, la liquidazione non si apre se l’OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire, anche mediante azioni giudiziarie (art. 268, comma 3). Il debitore deve sollevare questa eccezione entro la prima udienza, con i documenti indicati dall’art. 283, comma 3; se l’attestazione non è ancora pronta, il giudice concede un termine non superiore a sessanta giorni. È un limite pensato proprio per evitare procedure vuote contro persone fisiche prive di attivo.

Serve inoltre lo stato di insolvenza del coobbligato, non la semplice difficoltà a pagare una rata.

La tua contromossa

Se il creditore minaccia la liquidazione controllata, la contromossa è verificare subito se ricorrono la soglia dei 50.000 euro e lo stato di insolvenza, e preparare in parallelo l’attestazione dell’OCC da depositare entro la prima udienza. Il termine della prima udienza è il punto più delicato: chi arriva impreparato rischia di perdere l’eccezione.

C’è poi una contromossa strategica: se il coobbligato è davvero sovraindebitato, può essere più conveniente prendere l’iniziativa con una propria procedura (piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata su propria domanda, o, se ne ricorrono i presupposti, la stessa esdebitazione dell’incapiente) piuttosto che subire quella chiesta dal creditore. Ne parliamo alla sesta mossa. E se il coobbligato non è sovraindebitato, ma solo esposto a un debito altrui, la minaccia di liquidazione controllata perde molta della sua forza.

Le pronunce che ti proteggono

Su questo fronte la Cassazione, con Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13912 del 13 maggio 2026, si è occupata della liquidazione giudiziale chiesta da un terzo e del termine che si consuma con la prima udienza, non della liquidazione controllata: il principio, letto solo per analogia, ricorda che le iniziative difensive collegate alla prima udienza vanno preparate prima, non dopo. Per la liquidazione controllata, i limiti sono soprattutto quelli scritti nell’art. 268, commi 2 e 3.

Sesta mossa: contestare la procedura propria o familiare del coobbligato

La mossa

Quando il coobbligato decide di reagire con uno strumento del Codice della crisi, il creditore cambia posizione: da aggressore diventa contraddittore. Nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore può presentare osservazioni all’OCC entro venti giorni dalla comunicazione (art. 70, comma 3), può chiedere la revoca delle misure protettive in caso di atti in frode (art. 70, comma 5) e può contestare la convenienza della proposta in sede di omologazione (art. 70, comma 7). Nel concordato minore, che interessa ad esempio il socio di società di persone con debiti non consumeristici, vota la proposta e può contestarne la convenienza (artt. 79 e 80).

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, contrastare la procedura ha senso quando la proposta gli offre meno di quanto otterrebbe dall’esecuzione o dalla liquidazione. Il suo argomento classico è la convenienza: “con il pignoramento dello stipendio recupererei di più”. Preferisce non opporsi quando la proposta è vicina al valore realistico di recupero, o quando sa di essere esposto alle verifiche sul merito creditizio.

I suoi limiti

Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, o che ha violato i principi dell’art. 124-bis TUB sulla valutazione del merito creditizio, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta (art. 69, comma 2; analoga regola per il concordato minore all’art. 80, comma 4). E l’OCC deve indicare nella sua relazione se il finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio del debitore in rapporto al reddito disponibile (art. 68, comma 3).

Anche quando contesta la convenienza, il giudice omologa se ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria (art. 70, comma 7; art. 80, comma 3). Il parametro non è ciò che il creditore spera di ottenere, ma ciò che otterrebbe davvero da una liquidazione.

Durante la procedura il creditore può essere fermato. Su istanza del debitore, il giudice può sospendere le esecuzioni che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano e vietare nuove azioni esecutive e cautelari (art. 70, comma 4; nel concordato minore, art. 78, comma 2, lett. d).

Un limite, però, gioca a favore del creditore anche qui: nel concordato minore restano salvi i diritti verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso (art. 79, comma 5). La regola dei coobbligati, quindi, si ripete in ogni procedura: chi si ristruttura libera se stesso, non gli altri.

La tua contromossa: la procedura propria o quella familiare

La contromossa chiave è scegliere la procedura sulla base della propria posizione, non per imitazione del familiare esdebitato. L’esdebitazione dell’incapiente è un beneficio che la stessa persona può ottenere una sola volta e che presuppone l’assenza di qualsiasi utilità offribile, anche futura (art. 283, comma 1), o un reddito che, dedotte le spese di produzione e il mantenimento della famiglia, non superi la soglia del comma 2 (assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE). Un coobbligato con uno stipendio ordinario raramente rientra in questa soglia. Più spesso la strada è:

  • il piano del consumatore (art. 67), se il debito è stato contratto per scopi estranei all’attività professionale, con la possibilità, a determinate condizioni, di continuare a pagare le rate del mutuo sull’abitazione principale (art. 67, comma 5);
  • il concordato minore (art. 74), per il socio o l’imprenditore che può proseguire l’attività o portare risorse esterne;
  • la liquidazione controllata su propria domanda (art. 268, comma 1), quando c’è attivo da liquidare e l’obiettivo è arrivare all’esdebitazione di diritto (art. 282).

E poi c’è la procedura familiare, che è lo strumento specifico per i debiti di coppia e per i debiti comuni tra parenti. Secondo l’art. 66 CCII, nel testo vigente modificato dal D.Lgs. 136/2024, i membri della stessa famiglia possono presentare un’unica domanda se sono conviventi o se il sovraindebitamento ha un’origine comune; rientrano nella famiglia il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto; le masse attive e passive restano distinte; se sono presentate più domande riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice le coordina e la competenza è del giudice adito per primo. Il dato più interessante per il nostro tema è che, secondo il comma 1 vigente, la liquidazione controllata familiare può essere chiesta anche quando uno o più familiari rientrano nell’art. 283, purché per almeno uno ricorrano i presupposti per l’apertura su domanda del debitore. Un’obbligazione solidale tra familiari è l’esempio tipico di “origine comune” del sovraindebitamento.

Questo significa che il momento migliore per decidere la strategia del coobbligato è prima che il familiare incapiente ottenga il decreto, non dopo. Coordinare le domande consente di gestire nella stessa sede la posizione di chi non ha nulla da offrire e quella di chi ha qualcosa, con masse separate ma con una visione unitaria del debito comune.

Le pronunce che ti proteggono

Sulla procedura familiare la giurisprudenza di merito non è uniforme. Trib. Verona, 13 settembre 2023 ha ammesso una liquidazione controllata unitaria per più sovraindebitati dello stesso nucleo familiare, con masse attive e passive separate (commentata su ecnews, 16 aprile 2024). Secondo la rassegna riportata da Brocardi a commento dell’art. 66, Trib. Lucca, 27 febbraio 2024 e Trib. Rimini, 21 aprile 2022 hanno limitato il ricorso congiunto alle procedure negoziali, mentre Trib. Verona, 6 ottobre 2022 e Trib. Pesaro, 12 febbraio 2024 si sono espressi in senso opposto; Trib. Bari, 6 dicembre 2023 ha richiesto che i familiari chiedano di accedere alla stessa procedura. Il testo vigente del comma 1, con il riferimento espresso alla liquidazione controllata e all’art. 283, va letto alla luce di questo dibattito.

La partita giocata: tre simulazioni mossa contro contromossa

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite per mostrare la logica delle mosse; non descrivono casi reali dello Studio.

Simulazione 1: mutuo cointestato tra ex conviventi, casa già venduta all’asta.
Ipotesi: mutuo cointestato a due conviventi, solidale per contratto. Dopo la vendita all’asta dell’immobile, nel 2025, resta un residuo chirografario di 87.640 €. Uno dei due, senza reddito apprezzabile, ottiene l’esdebitazione da incapiente con decreto comunicato lunedì 9 febbraio 2026; il termine di trenta giorni per il reclamo scade mercoledì 11 marzo 2026 e nessuno reclama. La banca notifica all’altro coobbligato, impiegato con 1.850 € netti al mese, un precetto per 87.640 € oltre interessi lunedì 14 settembre 2026. Decorsi dieci giorni (giovedì 24 settembre), può pignorare; il precetto perde efficacia se l’esecuzione non inizia entro novanta giorni, cioè entro domenica 13 dicembre, che slitta a lunedì 14 dicembre 2026.
Calcolo della banca: pignorando un quinto dello stipendio, circa 370 € al mese, impiegherebbe oltre 236 mesi a recuperare il capitale residuo, interessi esclusi, con il rischio concreto che il coobbligato chieda un piano del consumatore e sospenda il pignoramento.
Contromossa: il coobbligato chiede il conteggio analitico del residuo, verifica i riparti della vendita e scopre che 4.210 € incassati dalla banca non erano stati scomputati: il residuo corretto è 83.430 €. Sa che il regresso verso l’ex convivente esdebitato, per la quota di 41.715 €, è esposto all’inesigibilità e che può contare solo sulle utilità sopravvenute fino a venerdì 9 febbraio 2029. Con questi dati apre una trattativa su base realistica: per la banca, un incasso immediato è più conveniente di vent’anni di trattenute incerte.

Simulazione 2: debito del genitore defunto, tre coeredi, uno esdebitato.
Ipotesi: alla morte del padre, una finanziaria vanta un credito chirografario di 31.270 € verso il defunto. I tre figli accettano l’eredità in parti uguali; a ciascuno spetta una quota di 10.423,33 €. Uno dei figli ottiene l’esdebitazione da incapiente. La finanziaria intima a un altro coerede un precetto per l’intero.
Limite del creditore: le obbligazioni ereditarie sono parziarie (Cass. n. 34251/2023) e il precetto per l’intero è contestabile quando il coerede dimostra la sua quota (Cass. n. 18977/2022).
Contromossa: il coerede propone opposizione ex art. 615 c.p.c. eccependo espressamente la parziarietà, come richiesto da Cass. n. 26833/2024, e offre il pagamento della propria quota. La quota del fratello esdebitato non passa agli altri: la finanziaria la perde, salvo utilità sopravvenute nel triennio. Se invece il credito fosse stato garantito da ipoteca su un immobile ereditario, il creditore conserverebbe l’azione ipotecaria sul bene: la parziarietà protegge il patrimonio personale, non il bene gravato.

Simulazione 3: s.n.c. con due soci, un socio esdebitato.
Ipotesi: un fornitore vanta 58.930 € verso una s.n.c. con due soci al 50%. Uno dei due ottiene l’esdebitazione da incapiente. Il fornitore notifica martedì 16 giugno 2026 un decreto ingiuntivo contro la società e il socio rimasto. Il termine di quaranta giorni per l’opposizione scadrebbe domenica 26 luglio e slitta a lunedì 27 luglio 2026 (la sospensione feriale, che opera solo dal 1° al 31 agosto, qui non incide).
Limite del creditore: deve provare l’insufficienza del patrimonio sociale prima di aggredire il socio (Cass. n. 33176/2023), a meno che sia già certa.
Contromossa: il socio rimasto non lascia diventare definitivo il decreto ingiuntivo senza far valere le proprie eccezioni, perché Cass. n. 27367/2025 ha escluso il beneficio per il socio contro cui il decreto congiunto era divenuto definitivo, e Cass. n. 21840/2025 ha negato che il beneficio possa essere sollevato per la prima volta in opposizione all’esecuzione. Propone quindi opposizione entro il 27 luglio, dimostra che la società ha crediti verso clienti per 22.400 € e obbliga il fornitore a passare prima da lì. Il residuo che il socio potrebbe dover pagare scende così a 36.530 €, e su quello si apre la trattativa.

Quando all’avversario conviene trattare

Il creditore non tratta per generosità: tratta quando la sua convenienza si sposta. Nella partita con il coobbligato dell’esdebitato, ci sono almeno cinque momenti in cui l’accordo diventa per lui la scelta più razionale.

Primo momento: subito dopo il decreto di esdebitazione. La posizione è appena diventata, per metà o più, inesigibile. Il creditore deve decidere se avviare un’azione esecutiva contro il coobbligato o chiudere. Se il coobbligato si presenta con un’offerta documentata (reddito, patrimonio, altri debiti), il creditore valuta il recupero immediato rispetto a un recupero lento e incerto.

Secondo momento: dopo la prima contestazione fondata. Quando il coobbligato dimostra un errore nel conteggio, una quota non solidale (coeredi), un beneficio di escussione non rispettato (soci) o un vizio del titolo, il creditore deve mettere in conto un giudizio. Il costo del contenzioso, unito all’incertezza dell’esito, spinge verso l’accordo.

Terzo momento: quando il coobbligato annuncia o deposita una procedura di sovraindebitamento. Le misure protettive possono bloccare le esecuzioni; la falcidia è possibile; la convenienza si misura sull’alternativa liquidatoria. Per il creditore, accordarsi prima che il giudice decida può essere preferibile a subire una proposta omologata contro il suo voto.

Quarto momento: quando il credito è stato ceduto. L’acquirente di crediti deteriorati ha spesso pagato una frazione del nominale; per lui anche un saldo e stralcio contenuto è un margine positivo. Chiedere la documentazione della cessione è, prima ancora che una difesa, un modo per capire con chi si sta trattando.

Quinto momento: quando il pignoramento produce poco. Con redditi medio-bassi, il flusso del pignoramento è modesto e lungo. Una somma immediata, anche inferiore al nominale, permette al creditore di chiudere la posizione.

Come va costruito l’accordo? Qui la conoscenza delle regole sulla solidarietà fa la differenza. Il coobbligato ha interesse a ottenere una liberazione che riguardi lui personalmente. Il codice civile prevede che la remissione a favore di un condebitore liberi anche gli altri, salvo che il creditore si riservi il diritto verso di loro (in tal caso può esigere dagli altri solo detratta la parte del condebitore liberato) (art. 1301 c.c.); e che la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produca effetto verso gli altri se questi non dichiarano di volerne profittare (art. 1304 c.c.). Tradotto: l’accordo va scritto in modo che chiarisca chi viene liberato, per quale importo e con quali effetti sugli altri condebitori, anche per evitare che il creditore, dopo aver incassato dal coobbligato, torni a chiedere qualcosa a un terzo condebitore o, nel triennio, all’esdebitato.

Un ultimo punto: se tra i coobbligati c’è più di una persona solvibile (tre fratelli, tre soci), conviene che le trattative siano coordinate. Un accordo separato, mal scritto, rischia di lasciare uno dei coobbligati a sopportare da solo la perdita che l’art. 1299, comma 2, c.c. ripartirebbe tra tutti.

La partita in tabella

La tabella che segue riassume le mosse viste finora. Per ciascuna indica che cosa vincola il creditore, quale contromossa ha il coobbligato e in quale finestra conviene giocarla.

Mossa del creditore Termine o condizione che lo vincola Contromossa del coobbligato Finestra utile
Reclamo contro l’esdebitazione o sua accettazione 30 giorni dalla comunicazione (art. 283 c.8) Acquisire decreto e relazione OCC; verificare se si era nell’elenco creditori Entro i 30 giorni; prima della decisione per la strategia familiare
Richiesta dell’intero (lettera, precetto, decreto ingiuntivo) Solidarietà effettiva; parziarietà dei coeredi; beneficio di escussione per i soci (art. 2304 c.c.) Eccepire quota o beneficio; opposizione ex art. 615 c.p.c.; contestare i conteggi Prima di pagare; entro 40 giorni per opporsi al decreto ingiuntivo
Pignoramento del coobbligato Limiti dell’art. 545 c.p.c.; efficacia del precetto; scomputo degli incassi Opposizioni esecutive; regresso verso gli altri condebitori solvibili (art. 1299 c.c.) Dal precetto all’inizio dell’esecuzione
Vigilanza sull’esdebitato e revocatorie Utilità rilevanti; finanziamenti esclusi; autorizzazione del giudice (art. 283 c.1 e c.9) Separare e documentare i rapporti; segnalarsi come creditore di regresso Triennio dal decreto
Istanza di liquidazione controllata Soglia di 50.000 € e insolvenza (art. 268 c.2); eccezione OCC per la persona fisica (c.3) Attestazione dell’OCC; procedura propria Entro la prima udienza
Opposizione alla procedura del coobbligato Merito creditizio (artt. 68 c.3, 69 c.2); alternativa liquidatoria (art. 70 c.7) Piano del consumatore, concordato minore, procedura familiare (art. 66) Prima del pignoramento o in sua pendenza

Le domande di chi è sotto attacco

Mio marito ha ottenuto l’esdebitazione: la banca può chiedere a me tutto il mutuo che abbiamo firmato insieme?
Sì, se il mutuo è cointestato e solidale. L’art. 278, comma 6, CCII fa salvi i diritti del creditore verso i coobbligati. Puoi però verificare il conteggio, i titoli e, se ce ne sono le condizioni, valutare una procedura tua o un accordo.

Posso poi chiedere a lui la sua metà?
In linea di principio il regresso esiste, ma dopo l’esdebitazione è esposto all’inesigibilità. Il credito di regresso nasce da un’obbligazione assunta prima del decreto. La questione, per l’incapiente, non risulta decisa da pronunce espresse: la strada più prudente è contare sulle utilità sopravvenute nel triennio e, se ci sono altri condebitori solvibili, sulla ripartizione della perdita prevista dall’art. 1299, comma 2, c.c.

Sono coerede di mio padre insieme a mio fratello esdebitato: devo pagare anche la sua parte?
No, salvo eccezioni. I debiti ereditari si dividono per quote (Cass. n. 34251/2023). Devi però eccepirlo espressamente (Cass. n. 26833/2024). Le eccezioni sono i debiti già solidali, quelli indivisibili e i beni gravati da ipoteca.

Il mio ex socio è stato esdebitato: il fornitore della società può venire subito da me?
Non subito, se la società è una s.n.c. o comunque una società di persone con beneficio di escussione. Deve prima provare l’insufficienza del patrimonio sociale (Cass. n. 33176/2023). Ma l’eccezione va sollevata nel momento giusto (Cass. n. 21840/2025 e n. 27367/2025).

Posso fare anch’io l’esdebitazione da incapiente?
Solo se ne hai i presupposti: nessuna utilità offribile, anche in prospettiva, o un reddito sotto la soglia dell’art. 283, comma 2, e la meritevolezza. È un beneficio concesso una sola volta. Se hai uno stipendio ordinario, di solito sono più adatti il piano del consumatore o una procedura familiare.

Se la banca vuole chiudere con un saldo e stralcio, devo preoccuparmi degli altri condebitori?
Sì. Il contenuto dell’accordo determina chi viene liberato e per quanto (artt. 1301 e 1304 c.c.). Un accordo scritto male può lasciarti esposto o, al contrario, sottrarti il regresso verso gli altri condebitori.

I paletti fissati dai giudici: le pronunce che limitano ogni mossa del creditore

Le decisioni che seguono sono state verificate su fonti lette per questo articolo (massimari Brocardi, rassegne di ecnews e il saggio di S. Bosa pubblicato su Il diritto degli affari, n. 2/2025). I principi sono riformulati, non trascritti. Sono raggruppate in base alla mossa del creditore che limitano.

Contro la pretesa di “estendere” o “assorbire” l’esdebitazione (prima mossa)

  1. Cass. civ., 6 settembre 2019, n. 22382. La regola concorsuale che conserva le azioni dei creditori verso coobbligati e fideiussori deroga all’art. 1301 c.c.: la liberazione di un debitore non si propaga agli altri, e non può essere estesa ai garanti con clausole della proposta. Rilevanza: spiega perché il coobbligato non può invocare il decreto dell’incapiente come se fosse una remissione del debito anche a suo favore.
  2. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30108 del 14 novembre 2025 e Cass. civ., ord. n. 13228 del 7 maggio 2026. Hanno espresso orientamenti non coincidenti sulla ricorribilità per cassazione dei decreti pronunciati sul reclamo in materia di esdebitazione dell’incapiente; la prima ha dichiarato non ricorribile un decreto di rigetto ex art. 283. Rilevanza: la stabilità del decreto può restare incerta, e la strategia del coobbligato deve tenerne conto.

Contro la richiesta dell’intero a chi non è solidale o è solidale solo in via sussidiaria (seconda mossa)

  1. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 34251 del 6 dicembre 2023. I debiti ereditari si dividono tra gli eredi in proporzione alle quote; l’eccezione di un erede non giova automaticamente agli altri. Rilevanza: la quota del coerede esdebitato non grava sugli altri coeredi.
  2. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 18977 del 13 giugno 2022. Il precetto intimato per l’intero a un coerede è invalido se questi prova di essere obbligato solo per la sua quota; il creditore deve agire in proporzione. Rilevanza: fonda l’opposizione del coerede al precetto per l’intero.
  3. Cass. civ., Sez. II, ord. n. 26833 del 16 ottobre 2024. Il coerede convenuto deve eccepire la propria obbligazione pro quota; se la qualità di erede sopravviene in corso di causa, si forma un litisconsorzio necessario e ciascuno risponde nei limiti della quota. Rilevanza: la parziarietà va fatta valere attivamente.
  4. Cass. civ., Sez. Lavoro, ord. n. 32353 del 21 novembre 2023. Gli eredi che proseguono l’impresa del defunto danno vita a una società di fatto, con responsabilità solidale per i debiti sociali. Rilevanza: in quel caso la protezione della parziarietà ereditaria non opera.
  5. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 33176 del 29 novembre 2023. Il creditore sociale deve provare l’insufficienza del patrimonio della società prima di agire sul socio, salvo che sia già certa (ad esempio per cancellazione). Rilevanza: l’esdebitazione di un socio non dispensa il creditore dall’escutere prima la società.
  6. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 21840 del 29 luglio 2025. Il titolo giudiziale ottenuto contro la società consente di agire contro i soci illimitatamente responsabili, e il beneficio di escussione non può essere sollevato per la prima volta nell’opposizione all’esecuzione. Rilevanza: il socio deve far valere il beneficio nella sede e nel momento corretti.
  7. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 27367 del 13 ottobre 2025. Se il decreto ingiuntivo emesso congiuntamente contro la s.n.c. e i soci diventa definitivo nei confronti del socio, questi non può più opporre il beneficio di escussione. Rilevanza: il termine di opposizione al decreto ingiuntivo è decisivo per il socio rimasto.
  8. Cass. civ., Sez. II, ord. n. 30714 del 29 novembre 2024. La responsabilità del socio verso i terzi segue la durata del rapporto sociale e cessa, per le obbligazioni successive, con l’uscita resa nota ai terzi con mezzi idonei. Rilevanza: il socio uscito prima del sorgere del debito ha un argomento di difesa autonomo.
  9. Cass. civ., Sez. II, ord. n. 16075 del 10 giugno 2024. La solidarietà con funzione di garanzia si distingue dalla contitolarità del debito: chi garantisce recupera l’intero per surrogazione, chi è contitolare recupera solo le quote altrui. Rilevanza: la qualificazione del proprio ruolo nel contratto determina anche il regresso.

Contro l’idea che chi paga debba sopportare tutto (terza mossa)

  1. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 542 del 15 gennaio 2020. La solidarietà passiva tutela il creditore ma non tocca i rapporti interni, che si dividono secondo il titolo o in parti uguali. Rilevanza: pagare l’intero non significa dover sopportare l’intero.
  2. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 27323 del 26 settembre 2023. Il regresso si fonda sulla ripartizione interna del debito, nella quale torna a valere la parziarietà. Rilevanza: base dell’azione del coobbligato verso gli altri condebitori.
  3. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 6556 del 12 marzo 2025. Il coobbligato non può esercitare il regresso prima di aver pagato integralmente il creditore e non può essere ammesso con riserva al passivo come titolare di un credito condizionale. Rilevanza: il momento del pagamento condiziona la tutela del coobbligato nelle procedure.
  4. Cass. civ., Sez. II, sent. n. 21197 del 27 agosto 2018 e Cass. civ., Sez. III, ord. n. 3404 del 13 febbraio 2018. Il condebitore che paga più della propria quota può agire in regresso per l’eccedenza, anche senza aver estinto l’intero debito. Rilevanza: consente pagamenti parziali programmati senza perdere il recupero verso gli altri solvibili.
  5. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11962 del 13 aprile 2022. È possibile ottenere, accanto alla condanna verso il creditore, una condanna di regresso subordinata, eseguibile solo dopo la prova del pagamento. Rilevanza: strumento per non dover avviare un secondo giudizio contro gli altri condebitori.
  6. Cass. 17 gennaio 2008, n. 903 (conformi Cass. 4 luglio 2012, n. 11144 e Cass. 11 gennaio 2013, n. 613). Il fatto genetico del regresso è anteriore alla procedura, ma il garante non ancora escusso non può insinuarsi al passivo. Rilevanza: è il principio da cui si ricava l’esposizione del regresso all’inesigibilità dopo l’esdebitazione.

Sulle procedure familiari (sesta mossa)

  1. Trib. Verona, 13 settembre 2023. Ha ammesso una liquidazione controllata unitaria per più familiari sovraindebitati, mantenendo separate le masse attive e passive. Rilevanza: precedente per la gestione congiunta di debiti di coppia o tra parenti; il testo vigente dell’art. 66, comma 1, oggi richiama espressamente la liquidazione controllata familiare anche in presenza di familiari incapienti. Gli orientamenti contrari (Trib. Lucca, 27 febbraio 2024; Trib. Rimini, 21 aprile 2022) e quelli favorevoli (Trib. Verona, 6 ottobre 2022; Trib. Pesaro, 12 febbraio 2024), riportati nella rassegna di Brocardi, confermano che il tema va trattato con attenzione al tribunale competente.

Cosa può fare lo Studio Monardo: giochiamo la partita al posto tuo

Davanti al creditore di un debito che il tuo familiare o socio si è visto cancellare, non serve una lettera di protesta: serve una strategia. Ecco che cosa fa concretamente lo Studio.

  1. Acquisiamo e leggiamo il decreto di esdebitazione e la relazione dell’OCC, per sapere quali crediti sono stati considerati, se eri indicato come creditore in via di regresso e quando scade il triennio di vigilanza.
  2. Qualifichiamo il tuo vincolo: cointestatario solidale, coerede pro quota, socio con beneficio di escussione, coniuge in comunione, garante. Da questa qualificazione dipendono quanto il creditore può chiederti e quanto potrai recuperare.
  3. Ricostruiamo il residuo davvero dovuto, confrontando contratto, piani di ammortamento, riparti delle vendite all’asta e pagamenti già incassati dal creditore.
  4. Verifichiamo titolo esecutivo, precetto e cessione del credito, controllando legittimazione del creditore, notifiche e termini di efficacia del precetto.
  5. Proponiamo le opposizioni necessarie (al precetto, all’esecuzione, al decreto ingiuntivo) sollevando parziarietà, beneficio di escussione ed errori di conteggio nel momento processuale corretto.
  6. Costruiamo la strategia del regresso: quando pagare, quanto pagare, verso quali condebitori agire, come documentare i pagamenti per conservare il recupero nel triennio delle utilità sopravvenute.
  7. Valutiamo con te la procedura più adatta alla tua posizione: piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata, procedura familiare ex art. 66, o, se ne ricorrono davvero i presupposti, l’esdebitazione dell’incapiente.
  8. Prepariamo l’eccezione e l’attestazione dell’OCC se un creditore chiede la tua liquidazione controllata, presidiando la scadenza della prima udienza.
  9. Apriamo il tavolo della trattativa nel momento in cui la convenienza del creditore si sposta, con proposte di saldo e stralcio o piani di rientro scritti in modo da chiarire chi viene liberato e con quali effetti sugli altri condebitori (artt. 1301 e 1304 c.c.).
  10. Seguiamo il contenzioso fino all’ultimo grado, senza cambi di linea difensiva.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questa partita pesano soprattutto due di queste qualifiche. Come Gestore della crisi e fiduciario di un OCC, l’Avvocato conosce dall’interno il funzionamento dell’esdebitazione dell’incapiente, delle procedure familiari e della vigilanza triennale sulle utilità sopravvenute: è il terreno su cui si decide se il tuo regresso ha ancora un valore e quale procedura conviene a te. Come cassazionista, garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea, anche sulle questioni ancora aperte come la ricorribilità dei decreti resi sull’art. 283. Quando il coobbligato è un socio di una società di persone con un’attività ancora in piedi, la qualifica di Esperto Negoziatore permette di leggere il debito anche nella prospettiva della continuità d’impresa.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso: gli avvocati presidiano titoli, termini e opposizioni; i commercialisti ricostruiscono il residuo, i flussi di reddito e la convenienza economica del creditore, che è il vero motore delle sue scelte. Non promettiamo risultati: ci impegniamo ad analizzare ogni mossa già fatta dalla controparte e a preparare le contromosse nei tempi che la legge impone.

Chiusura: il decreto dell’altro è l’inizio della tua strategia

L’esdebitazione del debitore incapiente libera una persona, non un rapporto. Chi aveva firmato insieme a lui, chi ha ereditato con lui, chi era suo socio resta in partita, con regole diverse a seconda del proprio ruolo: solidarietà piena per il cointestatario, quota per il coerede, beneficio di escussione per il socio, regole della comunione per il coniuge. E il regresso verso l’esdebitato, dopo il decreto, è una risorsa fragile, da gestire con metodo. In questa materia non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti.

Lo Studio Monardo è attrezzato per questa partita perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera nel sistema del sovraindebitamento come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, cioè proprio nel circuito che istruisce le esdebitazioni e vigila sulle utilità sopravvenute; e, come cassazionista, può sostenere la stessa linea dalla prima opposizione fino all’ultimo grado di giudizio.

📩 Prima che il creditore faccia la prossima mossa, fai tu la tua: contatta lo Studio Monardo usando i riferimenti che trovi al termine di questo articolo.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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