I debiti di marito e moglie restano separati quando i due coniugi chiedono insieme di uscire dal sovraindebitamento con una procedura familiare? È la domanda che si pone chi ha accumulato finanziamenti, carte revolving, garanzie e un mutuo cointestato, e teme che “mettere tutto insieme” significhi rispondere anche delle rate dell’altro. La risposta breve è che la legge mantiene separate le masse attive e passive di ciascun coniuge anche quando la domanda è unica; la risposta completa è più articolata, perché accanto ai debiti personali esistono debiti comuni e solidali, fideiussioni prestate da un coniuge per l’altro, una casa in comproprietà e un’esdebitazione che resta, per ciascuno, una vicenda individuale. Non esiste una risposta valida per tutte le coppie, ed è proprio questo il punto: la stessa situazione debitoria può essere affrontata con una procedura familiare unica, con due procedure separate ma coordinate, oppure con la procedura di uno solo dei coniugi, e ciascuna strada ha conseguenze diverse sui pagamenti e sulla liberazione finale dai debiti.
Questa guida mette a confronto le tre strade senza fare il tifo per nessuna. Il tema è quello che lo Studio Monardo segue in modo specifico: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè opera dall’interno degli organismi che istruiscono proprio le domande familiari di cui parliamo. E poiché i debiti comuni dei coniugi sono quasi sempre debiti bancari (mutui cointestati, fideiussioni, finanziamenti), conta anche il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che permette di leggere i contratti di garanzia prima di decidere come impostare la domanda.
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Il quadro di partenza: cosa dice l’art. 66 del Codice della crisi
La disciplina delle procedure familiari è contenuta nell’art. 66 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), collocato tra le disposizioni generali sul sovraindebitamento. Il testo vigente, nella versione che tiene conto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 136/2024 ai commi 1 e 5, si articola in cinque commi, e conviene richiamarli uno per uno perché ciascuno incide sulla scelta.
Comma 1. I membri della stessa famiglia possono presentare un’unica domanda di accesso a una delle procedure previste dall’art. 65, comma 1 (ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata) se sono conviventi oppure se il sovraindebitamento ha un’origine comune. Se uno dei debitori non è un consumatore, non si applica la sezione dedicata alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, salvo l’art. 67, comma 5, sul mutuo dell’abitazione principale. Il comma prevede inoltre che la domanda familiare di liquidazione controllata possa essere presentata anche quando uno o più debitori si trovano nella situazione dell’art. 283 (l’incapiente), purché almeno uno di essi possieda il requisito dell’art. 268, comma 3, quarto periodo, cioè l’attestazione dell’OCC sulla possibilità di acquisire attivo da distribuire.
Comma 2. Ai fini del comma 1 sono membri della stessa famiglia, oltre al coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto ai sensi della L. 76/2016.
Comma 3. Le masse attive e passive rimangono distinte. È la risposta diretta alla domanda del titolo, ed è una regola che non ammette eccezioni contrattuali: la domanda unica non crea un patrimonio di coppia.
Comma 4. Se sono presentate più domande di regolazione della crisi riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i provvedimenti necessari per assicurarne il coordinamento; la competenza appartiene al giudice adito per primo.
Comma 5. La liquidazione del compenso dovuto all’organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all’entità dell’attivo di ciascuno.
Da questi cinque commi discendono i concetti indispensabili al confronto.
Il primo è la distinzione tra debiti personali e debiti comuni. Sono personali i debiti assunti da un solo coniuge: il prestito finalizzato firmato da lui, la carta revolving intestata a lei, i debiti verso i fornitori dell’attività professionale di uno dei due. Sono comuni i debiti nei quali entrambi i coniugi figurano come obbligati: il mutuo cointestato, il finanziamento firmato da tutti e due, il debito di uno garantito dall’altro con fideiussione. Nel debito comune il creditore è, giuridicamente, creditore di entrambi; in quello garantito è creditore del debitore principale e del fideiussore, a titolo diverso.
Il secondo concetto è la separazione delle masse. Il patrimonio e i redditi di ciascun coniuge servono a soddisfare i creditori di quel coniuge, compresi i creditori comuni, ma non i creditori personali dell’altro. La giurisprudenza di merito lo ha detto con chiarezza: il Tribunale di Udine, nella sentenza n. 86/2025 pubblicata il 23 dicembre 2025, ha precisato che l’attivo di ciascun debitore non può essere impiegato per pagare i creditori personali dell’altro familiare, e che il liquidatore deve tenere distinte le posizioni nella formazione del passivo, nella rendicontazione e nei riparti.
Il terzo concetto è la natura individuale dell’esdebitazione. Anche nella procedura familiare la liberazione dai debiti è concessa a ciascun debitore, sulla base dei suoi requisiti di meritevolezza. Inoltre, per l’art. 278, comma 6, CCII restano salvi i diritti dei creditori nei confronti di coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso; per il concordato minore l’art. 79, comma 5, dispone in modo analogo, salvo diversa previsione. Ciò significa che l’esdebitazione di un coniuge non si estende automaticamente all’altro che sia coobbligato o garante.
Il quarto concetto è la qualità di consumatore, che va accertata per ciascun coniuge. Dopo il D.Lgs. 136/2024, l’art. 2, comma 1, lett. e) CCII qualifica il consumatore come la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta e che accede agli strumenti di regolazione per debiti contratti in tale qualità. Se uno dei coniugi è un professionista o un imprenditore minore, la domanda familiare unica non può seguire la via della ristrutturazione dei debiti del consumatore e deve orientarsi sul concordato minore o sulla liquidazione controllata.
Infine, va ricordato che l’art. 67, comma 2, lett. e) richiede di indicare stipendi, pensioni ed entrate del debitore e del nucleo familiare, con quanto occorre al mantenimento: i redditi del coniuge entrano quindi sempre nel quadro informativo, anche quando quel coniuge non partecipa alla procedura. Questo dato, come si vedrà, pesa in modo particolare nella terza opzione.
Resta un ultimo tassello, che riguarda il modo in cui si ripartiscono i pagamenti dei debiti comuni. Il creditore solidale, cioè quello che può pretendere l’intero da ciascun coniuge, partecipa a entrambe le masse per l’intero credito; quello che è stato garantito con fideiussione partecipa alla massa del debitore principale come creditore diretto e alla massa del coniuge garante come beneficiario della garanzia. In entrambi i casi, secondo i principi generali sulle obbligazioni solidali, il creditore non può incassare complessivamente più di quanto gli è dovuto: ciò che riceve da una massa riduce quanto può pretendere dall’altra. Nei rapporti interni tra i coniugi, poi, il debito comune si divide di regola in parti uguali, salvo diverso accordo o diversa provenienza del finanziamento; il coniuge che paga oltre la propria quota matura un diritto di regresso verso l’altro. Nelle procedure negoziali queste ripartizioni interne possono essere regolate espressamente nel piano (ad esempio prevedendo che la rata del mutuo sia sostenuta in proporzione ai redditi, o che il coniuge garante rinunci al regresso), e conviene farlo, perché lasciare la questione implicita significa riaprirla quando qualcosa va storto.
Opzione 1: la procedura familiare unica
In cosa consiste
La procedura familiare unica è quella disegnata dall’art. 66, comma 1, CCII: i coniugi, conviventi o legati da un sovraindebitamento di origine comune, presentano un’unica domanda, tramite un unico OCC, davanti a un unico tribunale, per accedere alla stessa procedura. La domanda può riguardare la ristrutturazione dei debiti del consumatore (se entrambi sono consumatori), il concordato minore oppure la liquidazione controllata.
Sulla liquidazione controllata, per anni la giurisprudenza di merito si è divisa: secondo la ricostruzione riportata su Brocardi, un orientamento (Trib. Lucca, 27 febbraio 2024) riteneva la domanda congiunta ammissibile solo per le procedure negoziali, mentre un altro (Trib. Verona, 6 ottobre 2022; Trib. Pesaro, 12 febbraio 2024) la ammetteva anche per la liquidazione. Il testo vigente del comma 1, che menziona espressamente la domanda familiare di liquidazione controllata e il familiare incapiente, ha ridotto lo spazio di quel contrasto; il Tribunale di Spoleto, con la sentenza del 27 dicembre 2024 (proc. 101-1/24 R.P.U.), ha letto la norma come applicabile alla liquidazione controllata in forza della sua collocazione tra le disposizioni generali richiamate dall’art. 65, comma 1.
Quando ha senso: tre scenari concreti
Il primo scenario è quello della coppia con un mutuo cointestato sulla casa in comproprietà e debiti personali di entrambi: qui la casa appartiene per quote a due masse diverse, e una procedura unica consente di gestire il bene, la sua eventuale vendita o la prosecuzione del mutuo con un’unica regia.
Il secondo scenario è quello dei debiti nati da una causa comune: l’attività artigianale svolta in passato da uno dei coniugi, finanziata con prestiti firmati o garantiti da entrambi. Il Tribunale di Spoleto ha ritenuto sussistente proprio l’origine comune in un caso in cui i debiti del nucleo derivavano dall’attività imprenditoriale svolta in passato.
Il terzo scenario è quello in cui uno dei coniugi è incapiente, non ha cioè nulla da offrire ai creditori, mentre l’altro ha un patrimonio liquidabile. Il comma 1 consente oggi la liquidazione familiare anche con un componente incapiente, purché almeno uno abbia l’attestazione dell’OCC sull’attivo; il Tribunale di Nola, Sez. II, con sentenza del 20 febbraio 2025 (commentata su dirittodelrisparmio.it), ha riunito in un’unica procedura la domanda di liquidazione e quella di esdebitazione dell’incapiente.
Come si esegue, in sintesi
I coniugi incaricano un OCC, che redige una relazione unica ma con analisi separata delle due posizioni; la domanda contiene due elenchi dei creditori, due inventari, due prospetti di reddito e un unico quadro del fabbisogno familiare. Il tribunale apre la procedura, ma, come ha precisato il Tribunale di Spoleto, si aprono in realtà tante procedure quanti sono i ricorrenti, ciascuna con il proprio attivo e il proprio passivo. I creditori comuni devono insinuarsi distintamente in ciascuna procedura, e il liquidatore (o l’OCC nelle procedure negoziali) deve avvertirli di questa necessità.
Nel concordato minore familiare, il voto si esprime separatamente per ciascun debitore: lo ha affermato il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 16 febbraio 2022, secondo la rassegna pubblicata da EC News il 16 aprile 2024. Ogni coniuge deve quindi ottenere la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella propria massa (art. 79, comma 1), e il coniuge che sia anche creditore dell’altro, ad esempio per un credito di regresso, non vota (art. 79, comma 2).
Vantaggi motivati
A fronte della complessità apparente, la procedura unica offre una regia comune: un solo giudice, un solo OCC, un’unica valutazione del fabbisogno familiare, un’unica strategia sulla casa cointestata. Il compenso dell’OCC è uno e viene ripartito in proporzione all’attivo di ciascuno (art. 66, comma 5), il che evita la duplicazione di attività istruttorie. I debiti comuni vengono trattati in modo coerente nelle due masse: il creditore del mutuo o il beneficiario della fideiussione ricevono un trattamento prevedibile da entrambe le parti, e al termine entrambi i coniugi possono ottenere l’esdebitazione, cosicché il debito comune residuo non resta esigibile verso nessuno dei due. È questo, probabilmente, l’elemento dirimente: chi ha debiti solidali con il coniuge ottiene una liberazione piena solo se anche il coniuge viene liberato.
Rischi e svantaggi onesti
Il rovescio della medaglia è la dipendenza reciproca. La domanda unica richiede che entrambi abbiano accesso alla stessa procedura: il Tribunale di Bari, il 6 dicembre 2023, ha ritenuto che la domanda congiunta presupponga che i familiari chiedano la stessa procedura. Se uno dei coniugi è un professionista, l’intero nucleo perde la via della ristrutturazione dei debiti del consumatore, che non richiede il voto dei creditori, e deve passare per il concordato minore, che il voto lo richiede. Le cause ostative di uno (ad esempio un’esdebitazione già ottenuta nei cinque anni precedenti, art. 69, comma 1) possono complicare l’impostazione dell’intera domanda. E sul piano pratico, un’istruttoria unica procede alla velocità della posizione più complessa.
C’è poi il profilo dell’inadempimento: se il piano è costruito con contributi incrociati (ad esempio, i redditi di uno che coprono la quota di mutuo dell’altro), il venir meno di un contributo può rendere il piano inattuabile, con il rischio di revoca dell’omologazione per entrambi (art. 72, comma 2). Su questo punto la legge non offre una regola espressa per le procedure familiari, e la soluzione dipende molto da come il piano è stato scritto.
Pronunce a supporto
Il Tribunale di Udine (sent. n. 86/2025) e il Tribunale di Spoleto (sent. 27 dicembre 2024) danno il quadro operativo della separazione delle masse; il Tribunale di Verona, con la sentenza del 13 settembre 2023 citata da EC News, aveva già ammesso una liquidazione controllata unitaria per sovraindebitati dello stesso nucleo con il medesimo centro di interessi, mantenendo separate le masse; il Tribunale di Bologna, il 21 dicembre 2021, aveva precisato che i riparti devono rispettare la separatezza.
Profilo ideale della procedura unica: coniugi entrambi consumatori, o entrambi orientati alla stessa procedura, con debiti comuni rilevanti (mutuo cointestato, fideiussioni reciproche) e la necessità di arrivare entrambi all’esdebitazione.
Opzione 2: due procedure separate, ma collegate
In cosa consiste
La seconda strada è che ciascun coniuge presenti la propria domanda, eventualmente di tipo diverso, e che le due procedure vengano coordinate dal giudice ai sensi dell’art. 66, comma 4, CCII. La norma è chiara: quando sono presentate più domande che riguardano membri della stessa famiglia, il giudice adotta i provvedimenti necessari al coordinamento e la competenza spetta al giudice adito per primo. Le procedure restano formalmente autonome, con due relazioni dell’OCC, due fascicoli e due decisioni, ma la loro gestione è allineata.
Le stesse regole di fondo valgono anche qui (rinvio a quanto detto nel quadro di partenza): masse separate, creditori comuni insinuati in entrambe, esdebitazione individuale. Cambia la libertà di scelta dello strumento.
Quando ha senso: tre scenari concreti
Il primo scenario è quello della coppia “mista”: lei consumatrice, dipendente con prestiti personali; lui professionista con partita IVA e debiti dell’attività. In una domanda unica entrambi sarebbero spinti verso il concordato minore; con due procedure separate lei può accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67), che si omologa senza voto dei creditori, mentre lui propone un concordato minore in continuità (art. 74, comma 1).
Il secondo scenario è quello delle strategie diverse: un coniuge ha un reddito che consente un piano di pagamento, l’altro non ha prospettive e intende chiedere la liquidazione controllata o l’esdebitazione dell’incapiente. Se la domanda congiunta presuppone la stessa procedura, come ritenuto dal Tribunale di Bari, la via naturale sono due domande distinte e coordinate.
Il terzo scenario è quello dei tempi sfalsati: un coniuge ha esecuzioni in corso (ad esempio un pignoramento dello stipendio) e ha bisogno di misure protettive subito, mentre l’altro ha una posizione documentale ancora da ricostruire. Due domande separate permettono di depositare prima quella urgente; la seconda, depositata dopo, viene attratta al giudice già adito.
Come si esegue, in sintesi
Ciascun coniuge incarica l’OCC (che può essere lo stesso organismo, con due gestori o con lo stesso gestore) e deposita la propria domanda. Nella seconda domanda si dà conto della prima, chiedendo il coordinamento ex art. 66, comma 4. Il giudice può allineare le udienze, le comunicazioni ai creditori comuni, le stime dei beni in comproprietà, la tempistica della vendita della casa. I creditori comuni partecipano a entrambe le procedure. La giurisprudenza di merito, peraltro, non ha imposto la riunione di procedure familiari presentate separatamente: secondo la rassegna di EC News, il Tribunale di Verona (12 maggio 2021) e il Tribunale di Ivrea (3 marzo 2022) hanno escluso un obbligo di riunione, osservando che potrebbe risultare sgradita o più onerosa.
Vantaggi motivati
Il vantaggio principale è la flessibilità: ciascun coniuge usa lo strumento più adatto alla sua posizione, senza essere trascinato in quello imposto dalla posizione dell’altro. Per il coniuge consumatore la ristrutturazione dei debiti del consumatore offre un percorso senza votazione, nel quale il giudice può omologare anche contro le contestazioni di convenienza se il creditore opponente riceve almeno quanto otterrebbe dalla liquidazione (art. 70, comma 7). La Cassazione, con l’ordinanza n. 4622 del 21 febbraio 2024, ha sottolineato la natura negoziale del piano del consumatore e la sua funzione di evitare procedure demolitorie, ammettendo pagamenti dei privilegiati oltre l’anno purché questi possano esprimersi sulla convenienza. Inoltre le due procedure sono, sul piano dei rischi, più isolate: la revoca dell’una non travolge di per sé l’altra.
Rischi e svantaggi onesti
A fronte di questa flessibilità, va soppesato il costo organizzativo: due relazioni, due istruttorie, due compensi dell’OCC (la ripartizione proporzionale dell’art. 66, comma 5, è pensata per la procedura familiare e non elimina la duplicazione di attività). Il coordinamento dipende dall’iniziativa delle parti e dal giudice: se le due domande arrivano a distanza di molti mesi, le stime e le scelte sulla casa possono non coincidere. Il creditore comune, presente in due procedure di tipo diverso, può comportarsi in modo diverso nell’una e nell’altra: votare contro il concordato minore di lui e non contestare il piano del consumatore di lei.
Infine, la scelta della ristrutturazione dei debiti del consumatore presuppone che il coniuge sia davvero consumatore. Se ha prestato fideiussione per i debiti professionali dell’altro, la qualifica non è scontata: la Cassazione, Sez. I, con la sentenza n. 29746 dell’11 novembre 2025, ha affermato che il fideiussore persona fisica non è automaticamente professionista solo perché garantisce debiti d’impresa, ma che la qualifica di consumatore va esclusa quando la garanzia è funzionale all’attività e il garante ha un interesse diretto o indiretto alla sua vita economica, con onere della prova a carico del debitore. Il coniuge garante va quindi esaminato caso per caso, perché la sua qualifica determina quale procedura può scegliere.
Pronunce a supporto
Oltre alle pronunce già indicate (Trib. Bari 6 dicembre 2023; Trib. Verona 12 maggio 2021; Trib. Ivrea 3 marzo 2022; Cass. 4622/2024; Cass. 29746/2025), è rilevante per i tempi la Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 8875 del 9 aprile 2026, riportata su Brocardi: la decisione sull’omologazione del piano del consumatore, sia di accoglimento sia di diniego, va resa con sentenza ed è reclamabile davanti alla Corte d’appello ai sensi dell’art. 51 CCII. In due procedure separate, le impugnazioni seguono binari distinti e possono quindi chiudersi in tempi diversi.
Profilo ideale delle procedure separate collegate: coppia in cui un coniuge è consumatore e l’altro professionista o piccolo imprenditore, oppure coniugi con esigenze di tempo o di strumento diverse, che vogliono comunque una gestione coordinata della casa e dei debiti comuni.
Opzione 3: la procedura di uno solo dei coniugi
In cosa consiste
La terza strada è che solo uno dei coniugi acceda a una procedura di sovraindebitamento, mentre l’altro resta fuori. È una strada pienamente praticabile: nessuna norma obbliga il coniuge a coinvolgere l’altro. La procedura riguarda i debiti, i beni e i redditi del solo ricorrente; i redditi del coniuge rilevano come dato del nucleo familiare (art. 67, comma 2, lett. e) e incidono sulla determinazione di quanto occorre al mantenimento, ma non vengono acquisiti alla procedura.
Quando ha senso: tre scenari concreti
Il primo scenario è quello del coniuge che ha debiti esclusivamente personali: lui ha accumulato finanziamenti e carte di credito a proprio nome, lei non ha firmato nulla, né come coobbligata né come garante. Coinvolgerla non avrebbe alcuna utilità e anzi la esporrebbe a un’istruttoria inutile.
Il secondo scenario è quello del coniuge che, pur coobbligato, è in grado di pagare la propria parte: il mutuo cointestato è regolarmente pagato e lei, con il proprio stipendio, sostiene i propri debiti senza difficoltà. In questo caso la procedura di lui può prevedere la prosecuzione del mutuo e la falcidia dei soli debiti personali.
Il terzo scenario è quello della coppia in crisi personale o già separata di fatto, in cui manca la convivenza e un’origine comune del debito non è dimostrabile, oppure manca la volontà di condividere un percorso. Qui la domanda familiare non è proponibile o non è opportuna.
Come si esegue, in sintesi
Il coniuge ricorrente incarica l’OCC, deposita la propria domanda e indica nel quadro familiare i redditi dell’altro. I creditori comuni partecipano alla procedura del ricorrente per l’intero credito, ma conservano integre le proprie azioni verso il coniuge non ricorrente. Se nella procedura rientra la quota di un immobile in comproprietà, la sua gestione richiede attenzione: nella liquidazione controllata di un solo coniuge si liquida la quota del ricorrente, non l’intero bene, e la vendita di una quota indivisa raramente realizza valori elevati.
Vantaggi motivati
Il vantaggio evidente è la semplicità: una sola istruttoria, una sola posizione da documentare, nessuna dipendenza dalla condotta o dai requisiti dell’altro coniuge. Il coniuge non ricorrente non sottopone il proprio patrimonio alla procedura e non subisce le limitazioni che ne derivano. Se il ricorrente è consumatore, può usare la ristrutturazione dei debiti del consumatore anche se il coniuge è un professionista, perché la regola che esclude quella procedura nella domanda familiare con un non consumatore (art. 66, comma 1) non lo riguarda.
Rischi e svantaggi onesti
Il rischio principale riguarda i debiti comuni. L’art. 278, comma 6, CCII fa salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso; l’art. 79, comma 5, dispone lo stesso per il concordato minore, salvo diversa previsione. Il creditore comune che riceve una percentuale nella procedura di un coniuge può chiedere il residuo all’altro coniuge rimasto fuori, con le ordinarie azioni esecutive sul suo stipendio o sulla sua quota di casa. Se il coniuge rimasto fuori paga il residuo, poi, si apre il tema del regresso verso il coniuge esdebitato, che va valutato con cura alla luce degli effetti della procedura e della formulazione del piano.
Va inoltre considerato che, per il mutuo ipotecario cointestato, la banca conserva l’ipoteca sull’intero immobile e quindi anche sulla quota del coniuge non ricorrente. Nella liquidazione controllata del solo ricorrente, poi, il creditore fondiario può avvalersi del privilegio processuale dell’art. 41 TUB: la Cassazione, Sez. I, con la sentenza n. 22914 del 19 agosto 2024, ha affermato che quel privilegio opera anche nella liquidazione controllata.
Pronunce a supporto
Oltre alla Cass. 22914/2024, rilevano per questa opzione la Cass. 29746/2025 sulla qualifica del garante (che decide se il ricorrente garante possa scegliere il piano del consumatore) e la Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 11676 del 29 aprile 2026, secondo cui la moratoria fino a due anni dell’art. 67, comma 4, non riduce i crediti privilegiati o ipotecari ma ne sospende il pagamento, con interessi che continuano a maturare. Quest’ultimo principio interessa il coniuge che, rimasto fuori, resta solidalmente obbligato per un mutuo il cui pagamento il ricorrente abbia sospeso nel proprio piano.
Profilo ideale della procedura di un solo coniuge: debiti esclusivamente personali del ricorrente, nessuna garanzia prestata dall’altro coniuge, oppure debiti comuni che l’altro coniuge è effettivamente in grado di sostenere.
Le opzioni alla prova dei conti
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite per mostrare il meccanismo delle masse separate; non riproducono casi reali e i numeri sono volutamente non tondi. I dati di partenza sono gli stessi per tutte e tre le opzioni.
Dati comuni. Coniugi conviventi. Il coniuge A è geometra con partita IVA ancora attiva, reddito netto di 2.140 € al mese. Il coniuge B è dipendente part-time, reddito netto di 1.180 € al mese. Casa di abitazione in comproprietà al 50%, valore stimato dall’OCC 148.000 €, mutuo ipotecario cointestato con residuo di 92.630 € e rata di 574 €, pagata regolarmente. Debiti personali di A: 41.270 €, di cui 17.900 € sono un finanziamento professionale garantito da B con fideiussione. Debiti personali di B: 19.460 € (prestiti personali e una cessione del quinto). Fabbisogno familiare stimato: 1.890 € al mese. Disponibilità mensile complessiva, al netto di mutuo e fabbisogno: circa 856 €.
Simulazione 1: un percorso negoziale di 60 mesi
Procedura familiare unica. Poiché A non è consumatore, la domanda unica non può seguire la ristrutturazione dei debiti del consumatore: si propone un concordato minore familiare, in continuità per A. Il mutuo prosegue alle scadenze contrattuali ai sensi dell’art. 75, comma 2-bis, perché i debitori sono in regola e l’OCC attesta che la vendita della casa a valore di mercato (148.000 €) coprirebbe integralmente il credito ipotecario. A versa 450 € al mese per 60 mesi, pari a 27.000 €: i suoi creditori, compresa la banca del finanziamento professionale, ricevono il 65,4%. La banca incassa dalla massa di A circa 11.711 € e resta creditrice di circa 6.189 €. Nella massa di B, la banca è ammessa per l’intero credito garantito (17.900 €) accanto ai 19.460 € di debiti personali, per un passivo chirografario di 37.360 €. B versa 240 € al mese per 60 mesi, pari a 14.400 €: la percentuale teorica sarebbe del 38,5%, che sui 17.900 € darebbe alla banca circa 6.899 €. Ma la banca non può incassare complessivamente più del proprio credito: riceve quindi da B solo i 6.189 € residui, e i circa 710 € in eccesso tornano agli altri creditori di B, che ottengono così il 42,2%. Il voto si svolge separatamente: A deve raggiungere la maggioranza nella sua massa, B nella sua.
Due procedure separate collegate. Qui si apre una questione preliminare: B è consumatrice? Ha garantito un debito professionale del marito. Se, applicando i criteri di Cass. 29746/2025, la sua garanzia non risulta funzionale a un proprio interesse nell’attività, B può proporre una ristrutturazione dei debiti del consumatore: stessi 240 € per 60 mesi, stessa ripartizione, ma senza voto dei creditori. A propone il proprio concordato minore con 450 € al mese. Il risultato numerico per i creditori è identico; cambia il rischio procedurale: il piano di B non dipende dalla maggioranza, mentre quello di A sì, e un voto negativo nella procedura di A non travolge quella di B. Se invece B non fosse qualificabile come consumatrice, la separazione perderebbe gran parte del suo vantaggio.
Procedura del solo A. A propone il concordato minore con 450 € al mese per 60 mesi; i suoi creditori ottengono il 65,4%. B resta fuori: continua a pagare integralmente i propri 19.460 € alle condizioni contrattuali e la banca del finanziamento professionale, ricevuti circa 11.711 € da A, si rivolge a B per i circa 6.189 € residui, oltre agli interessi che maturano fuori da qualsiasi concorso. Il mutuo prosegue, ma B ne resta coobbligata per l’intero. Il carico mensile di B, già impegnata con i propri prestiti, può diventare insostenibile.
Simulazione 2: lo scenario liquidatorio
Ipotizziamo che i redditi non consentano un piano e si scelga la liquidazione controllata. La casa viene venduta a 131.400 € e la banca ipotecaria, con il credito aumentato per gli interessi (che per i crediti ipotecari continuano a decorrere, art. 268, comma 5), incassa 94.180 €. Restano 37.220 €, cioè 18.610 € per ciascuna quota. Nei tre anni di procedura vengono acquisite quote di reddito per 310 € al mese da A (11.160 €) e 150 € al mese da B (5.400 €).
Procedura familiare unica. L’attivo di A è di 29.770 €, quello di B di 24.010 €, per un totale di 53.780 €. Ipotizzando, a soli fini di calcolo, spese di procedura e compenso dell’OCC complessivi per 6.000 €, l’art. 66, comma 5, li ripartisce in proporzione all’attivo: circa 3.321 € a carico di A e 2.679 € a carico di B. Restano 26.449 € per i creditori di A, che ottengono circa il 64,1%; la banca del finanziamento professionale riceve da A circa 11.472 € e resta creditrice di circa 6.428 €. Nella massa di B restano 21.331 €: la banca riceve i suoi 6.428 € residui e gli altri creditori di B si dividono i restanti 14.903 €, pari a circa il 76,6% dei loro crediti. La vendita dell’intero immobile, con entrambe le quote in procedura, avviene in un’unica operazione.
Due liquidazioni separate collegate. I numeri sono analoghi, ma ciascuna procedura sopporta le proprie spese e il proprio compenso, senza la ripartizione proporzionale unica; la vendita della casa richiede che i due liquidatori agiscano in modo coordinato, cosa che il giudice adito per primo può favorire con i provvedimenti dell’art. 66, comma 4.
Liquidazione del solo A. Si liquida soltanto la quota di A. La vendita della quota indivisa del 50% difficilmente realizza 65.700 € (metà di 131.400): il mercato delle quote indivise è ristretto. La banca ipotecaria, che ha ipoteca sull’intero, può comunque agire sulla quota di B. I creditori personali di B restano fuori dal concorso e possono agire individualmente su stipendio e quota di lei.
Simulazione 3: uno dei due non adempie
Stessi dati della simulazione 1. Al ventiduesimo mese B perde il lavoro e smette di versare i 240 € mensili.
Procedura familiare unica. Il piano non è stato eseguito integralmente: l’OCC lo segnala, il giudice indica gli atti necessari e un termine (art. 71, comma 5), e se le prescrizioni restano inadempiute si apre la strada della revoca per inadempimento (art. 72, comma 2). Se il piano era costruito con masse e flussi rigorosamente distinti, è sostenibile che la revoca riguardi la sola posizione di B; se invece prevedeva contributi incrociati (ad esempio A che copre parte della rata di mutuo di B), l’inadempimento di B rende inattuabile l’intero piano. La soluzione, in assenza di una regola espressa, dipende dalla struttura del piano e dalla valutazione del giudice.
Due procedure separate collegate. La revoca eventuale colpisce la procedura di B; quella di A prosegue. B potrà valutare la conversione in liquidazione controllata (art. 73) o, se ne ricorrono i presupposti, l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283).
Procedura del solo A. L’inadempimento di B non tocca la procedura di A, ma i creditori di B, compresa la banca garantita, agiscono individualmente contro di lei; se B smette di pagare la sua parte di mutuo, la banca può agire sulla casa per l’intero debito solidale, mettendo a rischio anche l’esecuzione del piano di A che su quella casa contava.
Il confronto in tabella
La tabella riassume le differenze tra le tre opzioni, usando gli stessi parametri esaminati nelle sezioni precedenti. Va letta con un’avvertenza: i tempi indicati sono quelli che risultano dalla legge o dalla struttura delle procedure, non durate medie dei tribunali, che variano molto da sede a sede. Quanto ai costi, si considerano solo quelli previsti dalla legge per la procedura: il compenso dell’OCC (liquidato secondo il D.M. 202/2014) e del liquidatore, le spese di pubblicità e di vendita. La ripartizione proporzionale dell’art. 66, comma 5, riguarda il compenso dell’OCC nella procedura familiare; nelle procedure separate ciascuna sostiene i propri costi.
Il dato che emerge con più evidenza è che nessuna colonna è priva di righe sfavorevoli. La procedura unica vince sulla coerenza nel trattamento dei debiti comuni e sull’esdebitazione di entrambi, ma lega i coniugi tra loro. Le procedure separate vincono sulla flessibilità, ma moltiplicano le attività. La procedura di un solo coniuge vince sulla semplicità, ma lascia esposto l’altro per tutto ciò che è comune.
| Parametro | Procedura familiare unica | Due procedure separate collegate | Procedura di un solo coniuge |
|---|---|---|---|
| Base normativa | Art. 66, c. 1 e 3, CCII | Art. 66, c. 4, CCII | Artt. 67, 74 o 268 CCII |
| Masse attive e passive | Distinte per legge (c. 3) | Distinte, in procedure autonome | Solo quella del ricorrente |
| Scelta dello strumento | Stesso strumento per entrambi; niente piano del consumatore se uno non è consumatore | Strumento libero per ciascuno | Strumento del solo ricorrente |
| Debiti comuni e fideiussioni | Creditore insinuato in entrambe le masse, trattamento coordinato | Creditore insinuato in entrambe, trattamento potenzialmente diverso | Creditore paga in parte nella procedura e agisce sul coniuge esterno per il residuo |
| Mutuo cointestato e casa in comproprietà | Gestione unitaria del bene | Gestione coordinata dal giudice adito per primo | Solo la quota del ricorrente; ipoteca intatta sull’altra |
| Tempi | Allineati alla posizione più complessa | Sfalsabili; impugnazioni su binari distinti | I più rapidi da avviare |
| Complessità | Media: un’istruttoria con due posizioni | Alta: due istruttorie da coordinare | Bassa |
| Rischi in caso di esito negativo | Inadempimento di uno può incidere sul piano comune | Rischio confinato alla singola procedura | Il coniuge esterno resta esposto alle azioni individuali |
| Effetti sulle esecuzioni | Misure protettive per entrambi | Misure protettive per ciascuno, anche in tempi diversi | Misure protettive solo per il ricorrente |
| Esdebitazione | Individuale, ma possibile per entrambi | Individuale, in ciascuna procedura | Solo il ricorrente; salvi i diritti verso coobbligati e garanti |
| Costi di procedura (solo quelli di legge) | Un compenso OCC ripartito per attivo (c. 5) | Due compensi OCC e spese distinte | Un compenso OCC |
| Reversibilità | Difficile scindere dopo l’apertura | Possibile chiedere il coordinamento in seguito | Il coniuge esterno può presentare una domanda successiva |
I criteri per scegliere
Non esiste un criterio unico, e chi propone una soluzione valida per tutte le coppie semplifica troppo. Esistono però alcuni elementi che, a seconda di come si presentano, spostano il peso verso l’una o l’altra opzione.
Primo criterio: quanto pesano i debiti comuni. Se la tua situazione presenta un mutuo cointestato rilevante, finanziamenti firmati da entrambi o fideiussioni reciproche, generalmente la procedura di un solo coniuge lascia un residuo esigibile sull’altro, perché l’art. 278, comma 6, e l’art. 79, comma 5, fanno salvi i diritti verso coobbligati e garanti. In questi casi la procedura familiare unica, o due procedure separate coordinate, tendono a offrire una liberazione più completa. Se invece i debiti sono solo personali di uno, coinvolgere l’altro ha poco senso.
Secondo criterio: la qualifica di ciascun coniuge. Se entrambi sono consumatori, la procedura familiare unica può seguire la ristrutturazione dei debiti del consumatore, senza voto. Se uno è professionista o piccolo imprenditore, la domanda unica impone a entrambi il concordato minore o la liquidazione controllata; il coniuge consumatore potrebbe preferire una procedura separata. E se il coniuge ha garantito i debiti professionali dell’altro, la sua qualifica va verificata sui criteri della Cass. 29746/2025 prima di decidere.
Terzo criterio: la casa in comproprietà. Se la casa deve essere conservata con la prosecuzione del mutuo, le procedure che coinvolgono entrambi permettono di costruire un’unica strategia sul bene. Se la casa deve essere venduta, la liquidazione di entrambe le quote realizza, in genere, valori migliori della vendita di una quota indivisa. Una procedura di un solo coniuge sulla casa comune è possibile, ma va soppesata con attenzione.
Quarto criterio: l’affidabilità reciproca dei flussi. Se i redditi dei due coniugi sono stabili e indipendenti, il rischio di contaminazione dell’inadempimento è basso e la procedura unica è sostenibile. Se uno dei due ha un reddito precario, due procedure separate confinano meglio il rischio, e anche in una procedura unica conviene scrivere un piano con flussi distinti, senza contributi incrociati.
Quinto criterio: le condizioni soggettive di ciascuno. Se uno dei coniugi ha già beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti, o due volte, o rischia una contestazione sulla meritevolezza per colpa grave nella formazione del debito (art. 69, comma 1), la sua posizione può pesare sull’impostazione di una domanda unica. In questi casi la separazione delle procedure, o la scelta per l’altro coniuge di una procedura autonoma, merita una valutazione specifica.
Questi criteri non si sommano in modo aritmetico. Una coppia può avere debiti comuni importanti (che spingono verso la procedura unica) e qualifiche diverse (che spingono verso le procedure separate): l’elemento dirimente diventa allora la casa, oppure la stabilità dei redditi, oppure i tempi delle esecuzioni già in corso.
Come ricorda l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: nella procedura familiare la domanda è una, ma i patrimoni restano due, e la strategia va costruita su entrambi prima di depositare.
Le domande di chi è indeciso
Posso cambiare strada a metà? In parte sì. Se un coniuge ha già avviato la propria procedura, l’altro può presentare una domanda successiva e chiederne il coordinamento: la competenza resta al giudice adito per primo (art. 66, comma 4). Più difficile è il percorso inverso: una volta aperta una procedura familiare unica, scindere le posizioni non è previsto in modo espresso, anche se, come ricordato dal Tribunale di Spoleto, le procedure aperte sono comunque tante quanti i ricorrenti. Se la procedura negoziale non va a buon fine, resta la conversione in liquidazione controllata (artt. 73 e 80, comma 5).
E se scelgo quella sbagliata? Le conseguenze più frequenti di una scelta poco ponderata non sono irreparabili, ma costano tempo: un concordato minore che non ottiene la maggioranza, un piano revocato per l’inadempimento dell’altro coniuge, un residuo di debito comune che resta esigibile sul coniuge rimasto fuori. Per questo la scelta va fatta prima del deposito, sui documenti, e non dopo.
Il coniuge che non ha debiti deve partecipare? No. Se il coniuge non ha firmato nulla, né come coobbligato né come garante, non ha motivo di accedere a una procedura. I suoi redditi vengono però indicati nel quadro del nucleo familiare, perché incidono su quanto occorre al mantenimento.
La mia esdebitazione libera anche mio marito o mia moglie? No, l’esdebitazione è personale. Per i debiti comuni e garantiti restano salvi i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori (art. 278, comma 6). Solo se anche l’altro coniuge ottiene l’esdebitazione, nella stessa procedura familiare o in una propria, il residuo diventa inesigibile verso entrambi. Restano comunque esclusi dall’esdebitazione, per ciascuno, gli obblighi di mantenimento e alimentari, i risarcimenti da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti (art. 278, comma 7).
Siamo separati: possiamo ancora fare una procedura familiare? La norma richiede la convivenza oppure l’origine comune del sovraindebitamento. Se la convivenza è cessata, la domanda unica resta proponibile solo se si dimostra che i debiti hanno un’origine comune, ad esempio un’attività o un acquisto condivisi. Altrimenti, la strada sono due procedure separate, eventualmente coordinate, o la procedura di uno solo.
Le pronunce che orientano la scelta
Le pronunce che seguono sono raggruppate in base all’opzione che illuminano. Gli estremi sono riportati come risultano dalle fonti consultate; i principi sono riformulati.
Sulla procedura familiare unica
1. Tribunale di Udine, Seconda sezione civile, sentenza n. 86/2025, pubblicata il 23 dicembre 2025. Apre una liquidazione controllata familiare di due coniugi conviventi e precisa che l’attivo di ciascuno non può servire a pagare i creditori personali dell’altro; il liquidatore deve tenere separate le due posizioni nel passivo, nei rendiconti e nei riparti. È la pronuncia più recente e diretta sul tema del titolo: conferma che la domanda unica non crea un patrimonio comune.
2. Tribunale di Spoleto, sentenza del 27 dicembre 2024 (proc. 101-1/24 R.P.U.). Ritiene applicabile l’art. 66 alla liquidazione controllata, in base alla collocazione della norma tra le disposizioni generali; dispone che si aprano tante procedure quanti sono i ricorrenti e che i creditori comuni presentino domande distinte in ciascuna. È rilevante per capire come si comporta il creditore del mutuo cointestato o della fideiussione.
3. Tribunale di Verona, sentenza del 13 settembre 2023 (rassegna EC News, 16 aprile 2024). Ammette una liquidazione controllata unitaria per sovraindebitati dello stesso nucleo con il medesimo centro di interessi, mantenendo separate le masse. Mostra come la giurisprudenza abbia anticipato la soluzione poi consolidata.
4. Tribunale di Verona, 6 ottobre 2022, e Tribunale di Pesaro, 12 febbraio 2024 (citate su Brocardi). Orientamento favorevole alla domanda familiare di liquidazione controllata, contrapposto a quello restrittivo del Tribunale di Lucca, 27 febbraio 2024, che la limitava alle procedure negoziali. Il contrasto è utile per comprendere perché il testo vigente del comma 1 menzioni espressamente la liquidazione.
5. Tribunale di Nola, Sez. II, sentenza del 20 febbraio 2025 (commento su dirittodelrisparmio.it, 24 febbraio 2025). Riunisce in un’unica procedura familiare la domanda di liquidazione e quella di esdebitazione del familiare incapiente. È rilevante quando uno dei coniugi non ha nulla da offrire e l’altro ha un patrimonio liquidabile.
6. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 16 febbraio 2022 (rassegna EC News). Nel concordato familiare le votazioni vanno svolte separatamente per ciascun debitore. È decisiva per stimare il rischio di un concordato minore familiare: ogni coniuge deve ottenere la propria maggioranza.
7. Tribunale di Bologna, 21 dicembre 2021 (rassegna EC News). I riparti nella liquidazione familiare devono rispettare la separatezza delle masse. Conferma, sul piano dei pagamenti, il principio dell’art. 66, comma 3.
Sulle procedure separate collegate
8. Tribunale di Bari, 6 dicembre 2023 (citata su Brocardi). La domanda congiunta presuppone che i familiari chiedano la stessa procedura. Quando i coniugi hanno bisogno di strumenti diversi, la strada passa per due domande distinte.
9. Tribunale di Verona, 12 maggio 2021, e Tribunale di Ivrea, 3 marzo 2022 (rassegna EC News). Non impongono la riunione di procedure familiari presentate separatamente, che potrebbe risultare sgradita o più onerosa. Sostengono la praticabilità dell’opzione 2.
10. Cassazione, ordinanza n. 4622 del 21 febbraio 2024 (osservatorio del Centro studi giuridici di Terni, Università di Perugia). Il piano del consumatore ha natura negoziale e mira a evitare procedure demolitorie; è ammesso il pagamento dei privilegiati oltre l’anno purché possano esprimersi sulla convenienza. Rileva per il coniuge consumatore che sceglie un percorso autonomo senza voto.
11. Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 8875 del 9 aprile 2026 (Brocardi). La decisione sull’omologazione del piano del consumatore, sia positiva sia negativa, si rende con sentenza reclamabile davanti alla Corte d’appello. Incide sui tempi e sulla gestione delle impugnazioni quando le procedure sono due.
Sulla procedura di un solo coniuge e sui debiti comuni
12. Cassazione, Sez. I, sentenza n. 29746 dell’11 novembre 2025 (diritto.it, 18 dicembre 2025). Il garante persona fisica non diventa professionista solo perché garantisce debiti d’impresa, ma perde la qualifica di consumatore se la garanzia è funzionale all’attività e ha un interesse diretto o indiretto alla sua vita economica; l’onere della prova grava sul debitore. È centrale per il coniuge che ha prestato fideiussione per l’altro.
13. Cassazione, Sez. I, sentenza n. 22914 del 19 agosto 2024. Il privilegio processuale del creditore fondiario (art. 41 TUB) opera anche nella liquidazione controllata. Rileva per il mutuo ipotecario cointestato, in qualunque delle tre opzioni.
14. Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 11676 del 29 aprile 2026. La moratoria fino a due anni per i crediti ipotecari e privilegiati ne sospende il pagamento senza ridurli; gli interessi continuano a maturare e il rimborso deve iniziare alla scadenza. Interessa il coniuge coobbligato del mutuo, rimasto fuori dalla procedura dell’altro.
15. Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 22074/2025, e ordinanza n. 28576 del 28 ottobre 2025. La prima esclude che per l’accesso alla liquidazione controllata serva la meritevolezza; la seconda qualifica la relazione dell’OCC come requisito di ammissibilità. Insieme, ricordano che nella liquidazione la valutazione del merito si sposta sul momento dell’esdebitazione, e che una relazione accurata sulle due posizioni è la base di ogni domanda familiare.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Davanti a un bivio come questo, il lavoro utile non è scegliere al posto della coppia, ma mettere sul tavolo i documenti e verificare quale strada regge. Ecco cosa fa concretamente lo Studio.
- Ricostruiamo separatamente il passivo di ciascun coniuge, distinguendo debiti personali, debiti cointestati e debiti garantiti, contratto per contratto.
- Esaminiamo le fideiussioni prestate da un coniuge per l’altro, verificandone la validità, l’estensione e la qualifica del garante alla luce dei criteri della Cassazione sulla funzionalità della garanzia all’attività.
- Analizziamo il mutuo cointestato: condizioni contrattuali, regolarità dei pagamenti, valore dell’immobile, possibilità di prosecuzione ai sensi dell’art. 67, comma 5, o dell’art. 75, comma 2-bis.
- Verifichiamo la qualità di consumatore di ciascun coniuge, perché da essa dipende se la domanda familiare unica può seguire la ristrutturazione dei debiti del consumatore.
- Simuliamo le tre opzioni con i vostri numeri, come nelle ipotesi di questa guida, mostrando cosa riceve ciascun creditore in ciascuna massa e quale residuo resterebbe sul coniuge eventualmente escluso.
- Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel vostro caso specifico, considerando requisiti soggettivi, cause ostative e rischio di voto contrario nel concordato minore.
- Scriviamo il piano con flussi distinti per ciascun coniuge, in modo da limitare l’effetto dell’eventuale inadempimento di uno sull’altro.
- Seguiamo il coordinamento tra procedure separate, chiedendo al giudice adito per primo i provvedimenti dell’art. 66, comma 4, su udienze, stime e vendita della casa.
- Prepariamo le istanze di esdebitazione di ciascun coniuge e verifichiamo, per ciascuno, l’assenza di cause di esclusione.
- Assistiamo nelle impugnazioni, dal reclamo in Corte d’appello fino al ricorso per cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una scelta comparativa come questa pesa in modo particolare la continuità di strategia fino in Cassazione: la scelta fatta oggi tra procedura unica, procedure separate o procedura di un solo coniuge va difesa domani, nel reclamo contro un diniego di omologazione o nel giudizio sull’esdebitazione, senza cambiare mani e senza cambiare linea. Lo Studio lavora con uno staff di avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo: i primi impostano la domanda e la difendono, i secondi ricostruiscono redditi, flussi e valori patrimoniali delle due masse.
Chiusura
I debiti di marito e moglie, dunque, restano separati: lo dice l’art. 66, comma 3, CCII e lo applicano i tribunali che hanno aperto procedure familiari con masse distinte e riparti distinti. Ma la separazione delle masse non risolve da sola la questione dei debiti comuni, delle fideiussioni reciproche e della casa cointestata, e non rende uguali le tre strade possibili. La scelta tra procedura familiare unica, procedure separate collegate e procedura di un solo coniuge dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo, denaro della procedura e, soprattutto, la possibilità di liberarsi davvero dai debiti.
Lo Studio Monardo segue questo tema perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè conosce dall’interno l’istruttoria delle domande familiari; e perché lo staff multidisciplinare in diritto bancario permette di esaminare mutui e garanzie che, nelle coppie sovraindebitate, sono quasi sempre il nodo da sciogliere.
📩 Prima di depositare qualunque domanda, scriveteci per confrontare le tre strade sui vostri documenti: i recapiti dello Studio Monardo sono indicati al termine di questa pagina.
