Chi apre il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza alla ricerca di una risposta su chi possa presentare una domanda unica di sovraindebitamento insieme ai propri familiari trova una norma breve, apparentemente chiara: l’art. 66 CCII. Due righe per dire chi è “membro della stessa famiglia”, una per indicare quando i familiari possono unirsi, un’altra per ricordare che i patrimoni restano separati. Eppure, nelle aule dei tribunali, proprio quelle poche parole hanno generato letture diverse: la procedura familiare vale anche per la liquidazione controllata o solo per i piani negoziati? I familiari devono chiedere tutti la stessa procedura? Basta vivere sotto lo stesso tetto o serve un debito nato da una causa comune? E il coniuge separato, il figlio maggiorenne che vive altrove, il convivente non sposato, il cognato che ha firmato una garanzia, sono “famiglia” ai fini della legge?
Su questo tema conta più cosa dicono i giudici che la lettera della norma, perché la lettera è sintetica e lascia aperte molte combinazioni concrete. In questa analisi trovi le decisioni che devi conoscere sulla nozione di famiglia nella procedura familiare, ciascuna tradotta in conseguenze pratiche per chi vuole presentare una domanda insieme a un familiare. Partiremo dalla base normativa, passeremo all’orientamento che si è consolidato, affronteremo le tre questioni ancora discusse e chiuderemo con la pronuncia più recente della Corte di Cassazione, l’ordinanza della Prima Sezione n. 8875 del 9 aprile 2026.
Lo Studio Monardo si occupa specificamente di questa materia perché il sovraindebitamento è il cuore delle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi. Significa conoscere dall’interno il lavoro che l’OCC svolge su una domanda familiare: la ricostruzione delle masse di ciascun debitore, la verifica dei legami di parentela e di convivenza, la relazione che il giudice leggerà prima di decidere. E poiché le questioni sulla procedura familiare arrivano fino alla Cassazione, la qualifica di avvocato cassazionista consente di seguire la stessa linea difensiva in ogni grado.
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La norma su cui i giudici si sono pronunciati: l’art. 66 CCII in breve
Prima di guardare alle sentenze serve avere chiaro su che cosa i giudici si sono espressi. L’art. 66 CCII, nel testo vigente come riportato da Brocardi (con le modifiche ai commi 1 e 5 introdotte dall’art. 18, comma 2, del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136), si articola in cinque commi.
Il comma 1 stabilisce che più membri della stessa famiglia possono presentare un’unica domanda per accedere a una delle procedure richiamate dall’art. 65, comma 1, CCII (ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata) a una condizione: che siano conviventi oppure che il sovraindebitamento abbia un’origine comune. Lo stesso comma precisa che, se uno dei debitori non è consumatore, non si applica la sezione dedicata alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, salvo quanto previsto dall’art. 67, comma 5 (la norma sulla prosecuzione del mutuo sull’abitazione principale). Il testo vigente aggiunge inoltre che la liquidazione controllata può essere chiesta anche quando uno o più debitori si trovano nelle condizioni dell’art. 283 CCII (il debitore incapiente), purché per almeno uno di loro sussistano i presupposti dell’art. 268, comma 3, quarto periodo, cioè l’attestazione dell’OCC che è possibile acquisire attivo da distribuire.
Il comma 2 è la vera definizione: ai fini della procedura familiare sono membri della stessa famiglia il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto disciplinati dalla legge 20 maggio 2016, n. 76.
Il comma 3 fissa il principio che regge tutto il sistema: le masse attive e passive restano distinte. La domanda è unica, ma ciascun debitore conserva il proprio patrimonio e i propri creditori.
Il comma 4 si occupa del caso in cui i familiari non presentino una domanda congiunta ma più domande separate: il giudice adotta i provvedimenti necessari a coordinarle, e la competenza spetta al giudice adito per primo.
Il comma 5 regola il compenso dell’OCC, che è ripartito tra i membri della famiglia in proporzione all’entità dell’attivo di ciascuno.
Da questa struttura emergono già due requisiti cumulativi, che i giudici hanno sempre tenuto distinti:
| Requisito | Fonte | Contenuto | Cosa va provato |
|---|---|---|---|
| Qualità soggettiva | art. 66, comma 2 | Essere coniuge, parente entro il 4° grado, affine entro il 2°, parte dell’unione civile, convivente di fatto | Stato civile, certificati di famiglia, dichiarazione anagrafica di convivenza di fatto |
| Collegamento | art. 66, comma 1 | Convivenza oppure origine comune del sovraindebitamento | Certificato di residenza e stato di famiglia, oppure documenti che dimostrano la causa comune dei debiti |
| Limite strutturale | art. 66, comma 3 | Masse attive e passive separate | Elenchi distinti di beni, redditi e creditori per ciascun debitore |
| Coordinamento | art. 66, comma 4 | Domande separate gestite in modo coordinato | Indicazione delle altre procedure pendenti |
È importante non confondere i due piani. Il comma 2 dice chi può essere considerato familiare; il comma 1 dice quando quel familiare può unirsi agli altri in un’unica domanda. Un cugino di primo grado è un parente di quarto grado, quindi è “famiglia” ai sensi del comma 2; ma se non vive con il debitore e i suoi debiti non hanno alcuna radice in comune con quelli del debitore, non potrà presentare con lui un’unica domanda. Viceversa, un amico con cui si condivide l’appartamento è convivente in senso materiale, ma non è un familiare secondo il comma 2 (salvo che si tratti di una coppia stabile registrata come convivenza di fatto), e quindi la convivenza da sola non basta.
Va infine ricordato che la definizione di famiglia dell’art. 66 non coincide con quella usata dal Codice in altri punti. L’art. 79, comma 2, CCII, in tema di concordato minore, esclude dal voto il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto e i parenti e affini fino al quarto grado: per gli affini il perimetro è più ampio (quarto grado) di quello della procedura familiare (secondo grado). E gli artt. 67, comma 2, lett. e), e 68, comma 3, CCII ragionano in termini di “nucleo familiare”, nozione legata alla composizione del gruppo che vive insieme e alla scala di equivalenza ISEE, non al vincolo di parentela. La famiglia della procedura familiare è una nozione tecnica e autonoma: va letta con le regole dell’art. 66, non con quelle del linguaggio comune né con quelle di altre norme del Codice.
L’orientamento consolidato: famiglia come requisito, masse sempre separate
Esiste un nucleo di principi su cui i tribunali sono ormai allineati. Lo si può ricostruire attraverso quattro decisioni che, in momenti diversi, hanno affrontato vicende concrete di domande familiari.
Il precedente da cui tutto è partito: Trib. Napoli Nord, 18 maggio 2018
Prima ancora che il Codice della crisi entrasse in vigore, quando le procedure di sovraindebitamento erano regolate dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, che non prevedeva alcuna procedura familiare, il Tribunale di Napoli Nord (decisione del 18 maggio 2018, riportata da un contributo pubblicato su Affaritaliani che rinvia a ilcaso.it) si era trovato davanti a un piano del consumatore presentato insieme da due coniugi.
La vicenda era semplice: marito e moglie, con debiti in parte intrecciati, chiedevano di essere valutati in un’unica procedura. La legge del 2012 parlava solo di “debitore”, al singolare. Il Tribunale ha ritenuto che la presentazione congiunta non fosse esclusa dalla normativa, a condizione che il piano descrivesse distintamente la situazione debitoria di ciascun coniuge, così da poter verificare separatamente i presupposti di ammissibilità per ognuno.
Il principio, calato nella pratica, significa che già prima dell’art. 66 la giurisprudenza aveva individuato il punto di equilibrio: unire le domande per ragioni di economia, ma senza fondere i patrimoni. È lo stesso equilibrio che il legislatore del Codice ha poi tradotto nel comma 3 dell’art. 66. Se oggi ti trovi a presentare una domanda insieme a tuo marito o a tua moglie, sappi che il giudice non valuterà “la famiglia” come un unico debitore: valuterà ciascuno di voi, con i suoi debiti, i suoi redditi e la sua meritevolezza.
La liquidazione controllata dei coniugi conviventi: Trib. Rimini, sentenza n. 1/2024
Il secondo tassello viene dal Tribunale di Rimini, che con la sentenza n. 1/2024, pubblicata il 4 gennaio 2024 (R.G. n. 146-1/2023, decisa in camera di consiglio il 21 dicembre 2023), ha aperto una liquidazione controllata familiare su ricorso congiunto di due coniugi.
I fatti, come risultano dal provvedimento pubblicato sul sito del tribunale: due coniugi conviventi, entrambi lavoratori dipendenti, con due figli minori e un figlio maggiorenne in condizioni di fragilità; un indebitamento in parte comune e un immobile in comunione. I coniugi chiedevano di essere liquidati insieme, ai sensi degli artt. 66 e 268 CCII.
Il collegio ha affermato che il ricorso congiunto di membri della stessa famiglia è ammissibile quando i ricorrenti sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha origine comune, purché resti ferma la distinzione delle masse attive e passive di ciascun debitore. A sostegno della soluzione, il Tribunale ha valorizzato la collocazione delle norme sulle procedure familiari tra le disposizioni generali del capo, che richiamano anche l’art. 65 e, attraverso di esso, la liquidazione controllata.
C’è un secondo aspetto, meno evidente ma molto concreto. Il Tribunale ha determinato separatamente, per ciascuno dei due coniugi, la parte di reddito da lasciare a disposizione per il mantenimento (948 euro per l’una e 1.155 euro per l’altro, a fronte di un fabbisogno familiare stimato in 2.103 euro), tenendo conto che entrambi i genitori devono contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di reddito. Il provvedimento richiama inoltre la Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 20187 del 18 agosto 2017, per affermare che il procedimento promosso dal debitore assume carattere contenzioso solo quando siano individuabili specifici contraddittori.
In altre parole, se sei un coniuge convivente con debiti in parte comuni, la liquidazione familiare non ti fa perdere la tua individualità: il giudice calcolerà quanto del tuo stipendio puoi trattenere guardando alla tua quota di contributo alla famiglia. I figli, anche maggiorenni, entrano nel calcolo come persone da mantenere, non come debitori: non diventano parte della procedura per il solo fatto di vivere in casa.
La conferma più recente in tema di ristrutturazione: Trib. Como, decreto del 6 febbraio 2026
Il terzo riferimento riguarda la procedura negoziata per eccellenza, la ristrutturazione dei debiti del consumatore. Il Tribunale di Como, Sezione I civile, con decreto del giudice designato del 6 febbraio 2026 (R.G.P.U. n. 191-1/2025), ha aperto una procedura familiare ex art. 66 CCII su domanda di familiari conviventi, fissando l’udienza di omologazione per il 22 aprile 2026.
Il decreto ha verificato in modo distinto entrambi i requisiti dell’art. 66, comma 1, riscontrando sia la convivenza dei familiari sia l’origine comune del sovraindebitamento, e ha accertato la qualità di consumatore di ciascuno, trattandosi di lavoratori dipendenti con debiti contratti per scopi estranei a qualsiasi attività professionale o imprenditoriale. Sono state concesse le misure protettive previste dall’art. 70, comma 4, CCII ed è stato autorizzato il pagamento delle rate del mutuo ipotecario alle scadenze convenute, secondo l’art. 67, comma 5.
Il principio che se ne ricava è che nella prassi più recente il giudice controlla due volte: prima che i ricorrenti siano familiari conviventi o legati da un debito di origine comune, poi che ciascuno di loro abbia i requisiti soggettivi della procedura scelta. La traduzione pratica: quando prepari una domanda familiare di ristrutturazione, non basta allegare lo stato di famiglia. Devi dimostrare, per ciascun ricorrente, la qualità di consumatore e l’assenza delle condizioni ostative dell’art. 69 CCII. La procedura è unica, i controlli no.
La famiglia che ha una società: Trib. Rimini, 16 gennaio 2026
Il quarto tassello mostra quanto possa estendersi il concetto di origine comune. Il Tribunale di Rimini, con sentenza del 16 gennaio 2026 (R.G. 142/2025), commentata da Iusletter il 30 marzo 2026, ha aperto la liquidazione controllata di una società in accomandita semplice, del socio accomandatario e anche del socio accomandante, che era il coniuge convivente dell’accomandatario.
Il punto delicato era proprio l’accomandante: a differenza dell’accomandatario, che risponde illimitatamente delle obbligazioni sociali e viene coinvolto nella liquidazione della società per legge, l’accomandante ha una responsabilità limitata e non sarebbe stato attratto automaticamente nella procedura. Il Tribunale lo ha ammesso sfruttando proprio la procedura familiare: essendo coniuge convivente e avendo il suo sovraindebitamento origine comune con quello della società di famiglia, poteva accedere alla stessa liquidazione controllata, ferme restando la separazione delle masse e la regola per cui l’attivo di ciascun patrimonio soddisfa soltanto i creditori di quel debitore.
Il principio, calato nella pratica, significa che la procedura familiare non è riservata alle famiglie di soli consumatori. Se in famiglia c’è un’attività gestita in forma di società di persone e i debiti personali dei familiari derivano da quella attività (garanzie, finanziamenti, conferimenti), la via unitaria è percorribile. Resta però il limite dell’art. 66, comma 1: quando uno dei debitori non è consumatore, la ristrutturazione dei debiti del consumatore non è disponibile per la domanda comune, e si dovrà ragionare in termini di concordato minore o di liquidazione controllata.
Il quadro che emerge
L’orientamento si è consolidato nel senso che: la famiglia rilevante è solo quella dell’art. 66, comma 2; la convivenza e l’origine comune sono alternative, ma almeno una delle due deve essere provata; la domanda unica non fonde mai i patrimoni; ciascun ricorrente deve possedere i requisiti della procedura scelta. Sono quattro regole stabili, che ogni domanda familiare deve rispettare prima ancora di affrontare le questioni discusse.
Prima questione aperta: la procedura familiare vale anche per la liquidazione controllata?
La questione
Il dubbio pratico si pone così: “Io e mia moglie non abbiamo redditi sufficienti per proporre un piano ai creditori. Possiamo chiedere insieme la liquidazione controllata, oppure la procedura familiare serve solo per i piani di pagamento?”. La domanda nasce dalla collocazione dell’art. 66 e dalla sua formulazione originaria, che parlava di un “unico progetto di risoluzione della crisi”: un’espressione che evoca un piano, cioè qualcosa di negoziato, più che una liquidazione.
Cosa hanno deciso i giudici
La giurisprudenza di merito si è divisa, come documenta il commento all’art. 66 pubblicato su Brocardi.
Da un lato, il Tribunale di Rimini con la decisione del 21 aprile 2022 e il Tribunale di Lucca con la decisione del 27 febbraio 2024 hanno ritenuto che il ricorso congiunto dei familiari sia ammissibile soltanto per le procedure di tipo negoziale, cioè la ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore, e non per la liquidazione controllata. L’argomento di fondo è che la liquidazione è una procedura che colpisce l’intero patrimonio di ciascun debitore, e la sua natura concorsuale mal si concilia con un’unica domanda per più soggetti.
Dall’altro lato, il Tribunale di Verona con la decisione del 6 ottobre 2022 e il Tribunale di Pesaro con la decisione del 12 febbraio 2024 hanno seguito la strada opposta, ammettendo la procedura familiare anche nella forma della liquidazione controllata. Nella stessa direzione si sono poi mosse le due sentenze del Tribunale di Rimini già esaminate, la n. 1/2024 e quella del 16 gennaio 2026: è interessante notare che lo stesso ufficio giudiziario, che nel 2022 aveva escluso la liquidazione familiare, dal 2024 l’ha invece ammessa, valorizzando il richiamo all’art. 65 contenuto nell’art. 66.
Se c’è contrasto
Il contrasto c’è stato, ed è stato netto. Ma il quadro è cambiato con il D.Lgs. 136/2024. Il testo vigente dell’art. 66, comma 1, come riportato da Brocardi, oggi menziona espressamente la liquidazione controllata, stabilendo che può essere chiesta anche se uno o più dei familiari sono debitori incapienti ai sensi dell’art. 283, purché per almeno uno sussistano i presupposti dell’art. 268, comma 3, quarto periodo. Una norma che regola le condizioni della liquidazione familiare presuppone, logicamente, che la liquidazione familiare sia ammessa.
L’orientamento prevalente, anche alla luce del testo vigente dell’art. 66, è nel senso dell’ammissibilità della liquidazione controllata familiare; l’assunzione prudenziale è comunque verificare la prassi del tribunale competente e motivare espressamente, nel ricorso, il fondamento normativo della domanda congiunta. Le decisioni restrittive di Lucca e di Rimini del 2022 restano un precedente da conoscere, soprattutto per le domande depositate prima dell’entrata in vigore del correttivo o per i casi in cui manchi l’attestazione di attivo per tutti i ricorrenti.
Cosa significa per te
Se nessuno di voi può proporre un piano, la liquidazione congiunta è oggi una strada concreta. La regola introdotta dal correttivo apre però uno scenario nuovo: in una coppia in cui uno dei due è completamente incapiente (nessun reddito, nessun bene) e l’altro ha almeno un attivo da liquidare, la liquidazione controllata familiare è possibile se l’OCC attesta che, per almeno uno dei due, è possibile acquisire attivo da distribuire. Per il familiare incapiente, in alternativa, resta disponibile l’esdebitazione del debitore incapiente dell’art. 283 CCII, che si può concedere una sola volta e con un periodo di osservazione di tre anni. La scelta tra liquidazione familiare ed esdebitazione dell’incapiente per uno dei due coniugi va fatta prima di depositare, perché incide sul compenso dell’OCC, sulla durata e sugli effetti per ciascuno.
Ricorda infine che, secondo la Cass. I, ord. n. 22074/2025 (richiamata nelle note di aggiornamento sul testo vigente), per l’accesso alla liquidazione controllata non è richiesta la meritevolezza, mentre la valutazione della condotta torna in gioco al momento dell’esdebitazione. E la Cass. I, ord. n. 28576/2025 ha qualificato la relazione dell’OCC come requisito di ammissibilità della domanda: in una procedura familiare, quindi, la relazione deve dare conto della posizione di ciascun familiare.
Seconda questione aperta: i familiari devono chiedere tutti la stessa procedura?
La questione
“Io sono un artigiano con la partita IVA ancora aperta, mia moglie è un’impiegata. Possiamo presentare un’unica domanda in cui io chiedo il concordato minore e lei la ristrutturazione dei debiti del consumatore?”. È uno dei dubbi più frequenti, perché nelle famiglie italiane è comune che un componente svolga un’attività autonoma e l’altro sia lavoratore dipendente.
Cosa hanno deciso i giudici
Il Tribunale di Bari, con la decisione del 6 dicembre 2023 richiamata nel commento Brocardi, ha affermato che il ricorso congiunto dei familiari è ammesso solo quando tutti i ricorrenti chiedono di accedere alla stessa procedura. Non è possibile, in altre parole, costruire un’unica domanda “mista” in cui uno dei familiari propone un piano del consumatore e l’altro un concordato minore.
La soluzione trova un sostegno diretto nel testo dell’art. 66, comma 1, nella versione vigente: se uno dei debitori non è consumatore, la sezione sulla ristrutturazione dei debiti del consumatore non si applica alla domanda comune (con la sola eccezione dell’art. 67, comma 5, sul mutuo dell’abitazione principale). Il legislatore ha dunque scelto di “trascinare” l’intera famiglia verso la procedura compatibile con il componente non consumatore, anziché permettere percorsi diversi all’interno della stessa domanda.
Lo conferma, da un’angolazione diversa, la sentenza del Tribunale di Rimini del 16 gennaio 2026: la società, l’accomandatario e il coniuge accomandante sono stati tutti ammessi alla stessa procedura, la liquidazione controllata. E un commento pubblicato su diritto.it il 14 aprile 2025 segnala il rischio speculare: quando la famiglia accede al concordato minore perché uno dei componenti non è consumatore, il mancato raggiungimento delle maggioranze dei creditori può portare al diniego dell’omologazione anche nei confronti del familiare consumatore.
Se c’è contrasto
Su questo punto non risultano, tra le pronunce lette, decisioni di segno opposto a quella di Bari. L’assunzione prudenziale è che la domanda familiare debba riguardare una sola procedura per tutti i ricorrenti; quando i profili dei familiari sono incompatibili, la strada corretta sono domande separate coordinate dal giudice ai sensi dell’art. 66, comma 4.
Cosa significa per te
Se in famiglia convivono un consumatore e un imprenditore minore o un professionista, devi scegliere tra due strategie. La prima è la domanda unica nella forma del concordato minore o della liquidazione controllata: guadagni in economia e in coerenza, ma il consumatore perde l’accesso alla ristrutturazione del consumatore, che non richiede il voto dei creditori. La seconda è presentare due domande distinte, il piano del consumatore per il coniuge dipendente e il concordato minore per il coniuge imprenditore: il giudice adito per primo diventa competente anche per l’altra e coordina le due procedure. Nella maggior parte dei casi conviene valutare con attenzione la seconda strada, perché il piano del consumatore non dipende dal voto dei creditori: unire le domande può esporre il familiare consumatore a un rischio che da solo non correrebbe.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, imposta questa scelta guardando alle masse di ciascun familiare prima di decidere se unire o separare le domande.
Terza questione aperta: chi è “famiglia” fuori dal matrimonio, tra figli maggiorenni, ex coniugi e affini
La questione
È la domanda che dà il titolo a questa analisi, posta come la porrebbe il lettore: “Mio figlio ha trent’anni, vive in un’altra città e ha firmato come garante il mio finanziamento: può entrare nella mia procedura? Il mio ex marito, con cui abbiamo ancora il mutuo cointestato, è ancora famiglia? E il mio compagno, con cui vivo da anni senza essere sposata?”.
Cosa dice la norma e cosa hanno deciso i giudici
Per rispondere bisogna incrociare il comma 2, che elenca le categorie, con il comma 1, che chiede convivenza od origine comune. Proviamo a scomporre le figure più frequenti.
Il coniuge. È il primo familiare indicato dalla norma. Il vincolo di coniugio esiste finché il matrimonio non viene sciolto: per questo, nella lettura che appare più coerente con la lettera della norma, il coniuge separato resta “coniuge” ai fini dell’art. 66, comma 2. Non essendo più convivente, potrà però accedere alla domanda unica solo provando l’origine comune del sovraindebitamento (per esempio, un mutuo cointestato o un finanziamento contratto per la famiglia). Le sentenze di Rimini del 2024 e del 2026 e il decreto di Como del 2026 riguardavano tutte familiari conviventi; non risultano tra le pronunce lette decisioni specifiche sul coniuge separato.
L’ex coniuge. Con il divorzio cessa il vincolo matrimoniale e, con esso, la qualifica di “coniuge”. L’ex coniuge non compare nell’elenco del comma 2, e la natura tassativa dell’elenco suggerisce che non possa accedere alla procedura familiare, anche se il debito è nato durante il matrimonio. Resta la possibilità di domande separate: l’art. 66, comma 4, impone il coordinamento solo tra procedure di “membri della stessa famiglia”, ma nulla impedisce che i due ex coniugi chiedano autonomamente le rispettive procedure e che il giudice tenga conto delle reciproche posizioni (per esempio sul mutuo cointestato). Anche su questo punto non è stata individuata una pronuncia edita che lo affermi espressamente: si tratta di una lettura interpretativa, da verificare caso per caso.
Le parti dell’unione civile. Sono equiparate al coniuge in modo espresso dal comma 2. Valgono quindi, per analogia, le stesse considerazioni: la parte dell’unione civile convivente può presentare la domanda unica; quella non convivente deve dimostrare l’origine comune dei debiti.
I conviventi di fatto. Il comma 2 richiama la legge 76/2016, cioè la convivenza di fatto come istituto: due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non legate da parentela, matrimonio o unione civile, la cui convivenza risulta in genere dalla dichiarazione anagrafica. Qui si coglie una sottigliezza importante: il convivente di fatto è familiare per qualità (comma 2), e in più è convivente in senso materiale (comma 1); se la coppia si è separata di fatto e non vive più insieme, la qualità di convivente di fatto viene meno e con essa, in linea di principio, la qualità di familiare. Una coppia che vive insieme senza aver reso la dichiarazione anagrafica dovrà essere pronta a provare la stabilità del legame con altri mezzi, e l’esito non è garantito.
I figli, maggiorenni o minorenni. Sono parenti di primo grado, dunque familiari a pieno titolo. Il figlio maggiorenne convivente può presentare la domanda unica con i genitori per il solo fatto della convivenza; quello che vive altrove deve dimostrare l’origine comune, ipotesi tipica quando ha prestato una garanzia sul debito del genitore o ha cointestato un finanziamento. La sentenza di Rimini n. 1/2024 mostra però l’altra faccia della medaglia: i figli che non hanno debiti non sono parti della procedura, ma incidono sul calcolo di quanto ciascun genitore può trattenere per il mantenimento.
I parenti fino al quarto grado. Rientrano genitori e figli (primo grado), nonni, nipoti in linea retta e fratelli (secondo grado), zii e nipoti figli di fratelli (terzo grado), cugini di primo grado e prozii (quarto grado). Il cugino è il caso limite: familiare, ma quasi mai convivente, e quindi ammesso solo con l’origine comune.
Gli affini fino al secondo grado. L’affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge. Sono affini di primo grado i suoceri, il genero e la nuora, i figli del coniuge nati da una precedente unione; sono affini di secondo grado i cognati. Oltre il secondo grado (per esempio, lo zio del coniuge) non si è familiari ai fini dell’art. 66, anche se l’art. 79, comma 2, li considera ancora rilevanti per l’esclusione dal voto nel concordato minore. Resta aperto, e non risulta deciso nelle pronunce lette, il problema degli affini dopo lo scioglimento del matrimonio da cui l’affinità deriva (per esempio, la ex suocera dopo il divorzio).
Se c’è contrasto
Più che un contrasto, su queste figure c’è un vuoto: la giurisprudenza pubblicata si è concentrata soprattutto su coniugi conviventi e sulla compatibilità tra procedure, e le figure di confine (separati, divorziati, affini dopo il divorzio, conviventi non registrati) non hanno ancora una risposta giurisprudenziale stabile. L’assunzione prudenziale è attenersi all’elenco del comma 2 come elenco chiuso, documentare sempre in modo autonomo il requisito della convivenza o dell’origine comune e, nei casi di confine, valutare in parallelo l’opzione delle domande separate.
Cosa significa per te
Prima di decidere se coinvolgere un familiare nella tua procedura, poniti due domande nell’ordine giusto. La prima: “Questa persona rientra in una delle categorie del comma 2?”. Se la risposta è no (l’ex coniuge divorziato, l’amico coinquilino, lo zio del coniuge), la procedura familiare non è percorribile. La seconda: “Viviamo insieme, oppure i nostri debiti nascono da una causa comune?”. Se rispondi sì alla prima domanda e sì almeno a una parte della seconda, la domanda unica è possibile; se una sola delle due risposte è dubbia, quel dubbio va risolto con documenti prima del deposito, non dopo.
La pronuncia più recente: Cass. I, ord. n. 8875 del 9 aprile 2026
Il contesto
La decisione più recente della Corte di Cassazione sulle procedure familiari è l’ordinanza della Prima Sezione civile n. 8875 del 9 aprile 2026, riportata da Brocardi tra le massime dell’art. 66 CCII. La Corte si è pronunciata in tema di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato in forma familiare, con riferimento agli artt. 66 e 70 CCII nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024.
È bene dirlo con chiarezza: la massima disponibile non affronta direttamente la definizione di “membri della stessa famiglia”. Il suo oggetto è un altro, ed è per certi versi ancora più importante per chi ha già presentato una domanda familiare, perché riguarda il modo in cui difendersi se il tribunale dice no.
La motivazione in linguaggio piano
Secondo la massima riportata, il provvedimento con cui il giudice decide sull’omologazione del piano di ristrutturazione, sia quando lo accoglie sia quando lo respinge, deve avere la forma della sentenza, come prevede l’art. 70, comma 8, CCII; di conseguenza va impugnato con il reclamo davanti alla Corte d’appello previsto dall’art. 51 CCII, e non davanti al tribunale.
Il ragionamento è lineare. L’art. 70 CCII disciplina l’omologazione del piano del consumatore e stabilisce che il giudice omologhi con sentenza e che la sentenza sia impugnabile ai sensi dell’art. 51. Prima del correttivo esisteva un’incertezza su come trattare il provvedimento di diniego: alcuni lo consideravano un decreto, reclamabile davanti al tribunale in composizione collegiale. La Corte afferma che la forma è la stessa nei due casi, e che la sede dell’impugnazione è quindi una sola: la Corte d’appello.
Perché questo principio pesa in modo particolare nella procedura familiare? Perché, quando la domanda è unica, il diniego di omologazione può colpire più familiari contemporaneamente. Sbagliare l’impugnazione, rivolgendosi al tribunale anziché alla Corte d’appello, significa esporre l’intera famiglia al rischio che il reclamo sia dichiarato inammissibile o proposto davanti a un giudice incompetente, con la perdita delle misure protettive (l’art. 70, comma 10, prevede che con il diniego il giudice dichiari l’inefficacia delle misure protettive) e la ripresa delle azioni esecutive.
Cosa cambia rispetto a prima
Rispetto al quadro precedente, la Cass. 8875/2026 elimina un’incertezza processuale che poteva costare cara. Il principio è generale per il piano del consumatore, ma la Corte lo ha affermato in un caso di procedura familiare, il che conferma un dato ormai acquisito: la procedura familiare non ha un rito proprio, segue le regole della procedura scelta, e i rimedi contro le decisioni del giudice sono quelli ordinari di quella procedura.
Per chi legge, la ricaduta è operativa. Se il tribunale nega l’omologazione del piano familiare, occorre controllare subito la forma del provvedimento e predisporre il reclamo alla Corte d’appello nei termini dell’art. 51 CCII, decorrenti dalla comunicazione o notificazione. In parallelo, va valutata la strada alternativa: per chi non ha un piano sostenibile, la conversione in liquidazione controllata familiare, che come abbiamo visto il testo vigente dell’art. 66 contempla espressamente. Ed è proprio qui che la qualifica di cassazionista diventa rilevante: una questione che nasce in tribunale sulla nozione di famiglia o sulla compatibilità tra procedure può arrivare fino alla Prima Sezione della Suprema Corte, come dimostra questa stessa ordinanza.
I principi applicati a situazioni-tipo
Le tre ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti per mostrare come i principi giurisprudenziali visti finora si applicano a situazioni ricorrenti. Non sono casi reali dello Studio.
Ipotesi 1: fratello e sorella conviventi con debiti diversi
Situazione di partenza. Un fratello e una sorella, entrambi lavoratori dipendenti, vivono nella stessa casa ereditata dai genitori. Il fratello ha debiti per 31.740 euro verso due società finanziarie; la sorella ha debiti per 18.260 euro su una carta revolving e un prestito personale. I debiti non hanno origine comune. L’attivo stimato dall’OCC è di 14.380 euro per il fratello e di 6.120 euro per la sorella. Il compenso complessivo dell’OCC è ipotizzato in 3.280 euro.
Applicazione dei principi. I fratelli sono parenti di secondo grado, dunque membri della stessa famiglia ai sensi del comma 2. Sono conviventi: il requisito del comma 1 è soddisfatto anche se l’origine dei debiti è diversa, perché convivenza e origine comune sono alternative (come hanno ribadito Trib. Rimini n. 1/2024 e Trib. Como 6 febbraio 2026). Entrambi sono consumatori: possono presentare un’unica domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore (Trib. Bari 6 dicembre 2023: stessa procedura per tutti).
Sviluppo. Le masse restano distinte: i 14.380 euro del fratello andranno solo ai suoi creditori, i 6.120 euro della sorella solo ai suoi. Il compenso dell’OCC si ripartisce in proporzione all’attivo (art. 66, comma 5): attivo totale 20.500 euro; quota del fratello 14.380/20.500 = 70,15%, pari a 2.300,80 euro; quota della sorella 29,85%, pari a 979,20 euro.
Scadenze. Ipotizziamo che l’OCC comunichi proposta e decreto ai creditori il 3 novembre 2026 (martedì). Il termine di venti giorni per le osservazioni previsto dall’art. 70, comma 3, scade il 23 novembre 2026, che cade di lunedì: nessuno slittamento.
Esito. La domanda unica è ammissibile; la sorella, con un attivo minore, sostiene una quota minore del compenso dell’OCC.
Ipotesi 2: coniugi separati con mutuo cointestato e un coniuge con partita IVA
Situazione di partenza. Due coniugi sono legalmente separati e non vivono più insieme. Hanno un residuo di mutuo cointestato di 87.430 euro sulla ex casa coniugale e un finanziamento comune di 12.960 euro per l’arredamento. Lui è un idraulico con partita IVA attiva e debiti personali verso fornitori per 23.570 euro; lei è impiegata e non ha altri debiti.
Applicazione dei principi. Essendo separati e non divorziati, entrambi conservano la qualità di coniuge (comma 2). Non sono conviventi, ma il sovraindebitamento ha origine comune (mutuo e finanziamento cointestati): il requisito del comma 1 è soddisfatto. Tuttavia lui non è consumatore. In base all’art. 66, comma 1, e al principio affermato da Trib. Bari 6 dicembre 2023, una domanda unica non potrebbe essere una ristrutturazione dei debiti del consumatore: entrambi dovrebbero accedere al concordato minore (se lui prosegue l’attività) oppure alla liquidazione controllata.
Sviluppo. Se scelgono il concordato minore familiare, il consumatore resta esposto al voto dei creditori (art. 79 CCII) e al rischio di diniego dell’omologazione segnalato dalla dottrina. Se invece scelgono domande separate, lei può proporre un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, che non richiede il voto, e lui un concordato minore. Il giudice adito per primo, ai sensi dell’art. 66, comma 4, sarà competente per entrambe e le coordinerà, in particolare sul trattamento del mutuo cointestato.
Variante. Se i coniugi fossero già divorziati, nella lettura qui proposta non sarebbero più “coniugi” ai sensi del comma 2: la procedura familiare non sarebbe disponibile, e restano le sole domande autonome.
Esito. La domanda unica è tecnicamente possibile, ma la strategia delle domande separate coordinate tutela meglio il coniuge consumatore.
Ipotesi 3: padre incapiente e figlio maggiorenne garante non convivente
Situazione di partenza. Un padre pensionato, con una pensione che non supera la soglia di incapienza dell’art. 283, comma 2, e nessun bene, ha un debito di 41.870 euro per un prestito personale. Il figlio maggiorenne, che vive in un’altra città, ha firmato come garante e ha un’auto del valore stimato di 9.450 euro e uno stipendio da dipendente. I creditori hanno già avviato il pignoramento di un quinto dello stipendio del figlio.
Applicazione dei principi. Padre e figlio sono parenti di primo grado (comma 2). Non convivono, ma il sovraindebitamento ha origine comune: il debito del figlio nasce dalla garanzia prestata sul prestito del padre. Il requisito del comma 1 è soddisfatto. Nessuno dei due ha un piano sostenibile.
Sviluppo. In base al testo vigente dell’art. 66, comma 1, la liquidazione controllata familiare può essere chiesta anche se il padre si trova nelle condizioni dell’art. 283, purché per almeno uno dei due l’OCC attesti che è possibile acquisire attivo da distribuire (art. 268, comma 3). Qui l’attivo esiste nel patrimonio del figlio (l’auto e la quota di stipendio eccedente il fabbisogno). La liquidazione familiare è quindi percorribile, con masse separate: i 9.450 euro dell’auto e la quota di stipendio acquisita andranno ai creditori del figlio, cioè, in concreto, agli stessi creditori garantiti. In alternativa, il padre può chiedere l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283) e il figlio una liquidazione controllata autonoma.
Esito. La scelta dipende da valutazioni di convenienza: la liquidazione familiare unisce i tempi e coordina le due posizioni; l’esdebitazione dell’incapiente per il padre si concede una sola volta nella vita e comporta tre anni di osservazione sulle utilità sopravvenute. Resta inoltre da ricordare che l’esdebitazione del debitore principale non libera automaticamente il fideiussore, come stabilisce l’art. 278, comma 6, CCII: per questo il figlio ha comunque bisogno di una propria procedura.
La giurisprudenza in tabella
La tabella che segue riepiloga tutte le pronunce esaminate in questa analisi. Per ciascuna sono indicati gli estremi come risultano dalle fonti consultate, la questione decisa, il principio riformulato in una riga e la sua rilevanza pratica per chi deve stabilire chi fa parte della famiglia ai fini della procedura familiare. Dove la fonte non indica il numero del provvedimento, sono riportati solo l’ufficio giudiziario e la data. Le due ordinanze della Cassazione del 2025 sulla liquidazione controllata sono indicate con numero e anno, come riportate nelle fonti.
| Pronuncia | Questione decisa | Principio in una riga | Rilevanza pratica |
|---|---|---|---|
| Cass. civ., Sez. I, ord. n. 8875 del 9/4/2026 | Forma e impugnazione del provvedimento sull’omologa del piano familiare | Omologa o diniego vanno resi con sentenza, impugnabile con reclamo in Corte d’appello ex art. 51 | Il reclamo contro il diniego va proposto alla Corte d’appello, non al tribunale |
| Trib. Rimini, sent. 16/1/2026 (R.G. 142/2025) | Liquidazione di s.a.s., accomandatario e coniuge accomandante | Il coniuge convivente con debiti di origine comune può entrare nella stessa liquidazione | La procedura familiare si estende anche a famiglie con società di persone |
| Trib. Como, decreto 6/2/2026 (R.G.P.U. 191-1/2025) | Apertura di ristrutturazione familiare | Si verificano convivenza, origine comune e qualità di consumatore di ciascuno | Ogni ricorrente deve avere i requisiti della procedura scelta |
| Trib. Rimini, sent. n. 1/2024 del 4/1/2024 (R.G. 146-1/2023) | Liquidazione controllata familiare di coniugi conviventi | Ricorso congiunto ammesso, masse distinte, quote di reddito separate | I figli incidono sul mantenimento, non diventano debitori |
| Trib. Pesaro, 12/2/2024 | Ambito della procedura familiare | Ammessa anche la liquidazione controllata | Precedente favorevole alla liquidazione congiunta |
| Trib. Lucca, 27/2/2024 | Ambito della procedura familiare | Ricorso congiunto solo per le procedure negoziali | Precedente restrittivo da conoscere |
| Trib. Bari, 6/12/2023 | Procedure diverse tra familiari | Domanda congiunta solo se tutti chiedono la stessa procedura | Profili incompatibili: domande separate coordinate |
| Trib. Verona, 6/10/2022 | Ambito della procedura familiare | Ammessa anche la liquidazione controllata | Primo orientamento estensivo |
| Trib. Rimini, 21/4/2022 | Ambito della procedura familiare | Ricorso congiunto solo per le procedure negoziali | Orientamento poi superato dallo stesso tribunale |
| Trib. Napoli Nord, 18/5/2018 | Piano del consumatore dei coniugi sotto la L. 3/2012 | Domanda congiunta ammessa se le posizioni restano distinte | Radice storica del principio delle masse separate |
| Cass. civ., Sez. I, sent. n. 20187 del 18/8/2017 | Natura del procedimento promosso dal debitore | Diventa contenzioso solo con contraddittori specifici | Richiamata da Rimini n. 1/2024 sulla struttura del procedimento |
| Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074/2025 | Requisiti di accesso alla liquidazione controllata | Non serve la meritevolezza per l’apertura | Rileva quando un familiare non può proporre un piano |
| Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28576/2025 | Relazione dell’OCC | È requisito di ammissibilità della domanda | Nella domanda familiare deve coprire ogni ricorrente |
La sintesi operativa
Dall’insieme delle decisioni esaminate si possono estrarre alcuni principi pratici, utili a chiunque stia valutando una domanda di sovraindebitamento insieme a un familiare.
- La famiglia che conta è solo quella dell’art. 66, comma 2: coniuge, parenti fino al quarto grado, affini fino al secondo, parti dell’unione civile, conviventi di fatto ai sensi della legge 76/2016.
- Essere familiari non basta: serve anche la convivenza oppure l’origine comune del sovraindebitamento, e almeno uno dei due requisiti va provato con documenti (Trib. Como 6/2/2026; Trib. Rimini n. 1/2024).
- Convivenza e origine comune sono alternative: i familiari conviventi possono unirsi anche se i debiti sono diversi, quelli non conviventi solo se i debiti hanno una radice comune.
- Le masse attive e passive restano sempre distinte: ogni creditore si soddisfa solo sul patrimonio del proprio debitore (art. 66, comma 3; Trib. Rimini 16/1/2026; Trib. Napoli Nord 18/5/2018).
- Tutti i familiari devono chiedere la stessa procedura; se uno non è consumatore, la domanda unica non può essere una ristrutturazione del consumatore (art. 66, comma 1; Trib. Bari 6/12/2023).
- La liquidazione controllata familiare è oggi ammessa dall’orientamento prevalente e dal testo vigente dell’art. 66, anche se alcuni tribunali in passato l’avevano esclusa (Trib. Verona 6/10/2022 e Trib. Pesaro 12/2/2024 contro Trib. Rimini 21/4/2022 e Trib. Lucca 27/2/2024).
- Un familiare incapiente può entrare nella liquidazione familiare se per almeno un altro familiare l’OCC attesta la presenza di attivo da distribuire.
- Il coniuge separato resta coniuge e può usare l’origine comune; l’ex coniuge divorziato, nella lettura più coerente con il testo, non è più familiare ai fini dell’art. 66.
- I figli senza debiti non sono parti della procedura, ma incidono sul calcolo del reddito da lasciare a ciascun genitore (Trib. Rimini n. 1/2024).
- Il compenso dell’OCC si ripartisce in proporzione all’attivo di ciascun familiare (art. 66, comma 5).
- Contro il diniego di omologazione del piano familiare si propone reclamo alla Corte d’appello ai sensi dell’art. 51 CCII (Cass. I, ord. n. 8875 del 9/4/2026).
- Nei casi di confine, come ex coniugi, affini dopo il divorzio e conviventi senza dichiarazione anagrafica, conviene preparare in parallelo l’alternativa delle domande separate coordinate.
Quindi, in pratica? Le domande che restano
Il mio compagno e io conviviamo da otto anni ma non abbiamo mai fatto la dichiarazione all’anagrafe: possiamo fare la procedura insieme?
Il comma 2 richiama i conviventi di fatto della legge 76/2016. La dichiarazione anagrafica è lo strumento con cui, in genere, la convivenza di fatto viene documentata. Senza di essa la prova della stabilità del legame diventa più difficile e l’esito dipende dalla valutazione del giudice: nelle pronunce lette non c’è una decisione su questa ipotesi. L’indicazione prudenziale è regolarizzare la posizione anagrafica prima del deposito, se la convivenza è effettiva, oppure predisporre due domande autonome.
Mia madre vive con me ma i suoi debiti non c’entrano nulla con i miei: è un problema?
No. Madre e figlio sono parenti di primo grado e, se conviventi, possono presentare un’unica domanda anche con debiti del tutto diversi, perché la convivenza è un requisito alternativo all’origine comune. Lo confermano le pronunce che verificano separatamente i due presupposti, come Trib. Como 6 febbraio 2026 e Trib. Rimini n. 1/2024. I creditori della madre, però, non potranno soddisfarsi sui beni del figlio, e viceversa.
Io sono dipendente e mio marito ha una partita IVA: dobbiamo per forza fare il concordato minore?
Se volete una domanda unica, sì: l’art. 66, comma 1, esclude la ristrutturazione del consumatore quando uno dei debitori non è consumatore, e Trib. Bari 6 dicembre 2023 esige la stessa procedura per tutti. Potete però scegliere domande separate coordinate dal giudice adito per primo (comma 4): a te la ristrutturazione del consumatore, a lui il concordato minore o la liquidazione.
Il tribunale ha respinto il nostro piano familiare: a chi ci rivolgiamo?
Secondo la Cass. I, ord. n. 8875 del 9 aprile 2026, il diniego di omologazione del piano di ristrutturazione deve avere la forma della sentenza ed è impugnabile con reclamo alla Corte d’appello ai sensi dell’art. 51 CCII. Rivolgersi al tribunale sarebbe un errore. Nel frattempo, con il diniego le misure protettive perdono efficacia: conviene valutare subito anche l’alternativa della liquidazione controllata.
Mio fratello e io abbiamo ereditato un immobile con un’ipoteca e non viviamo insieme: possiamo chiedere la liquidazione insieme?
Siete parenti di secondo grado. Se il sovraindebitamento di entrambi deriva dal debito garantito da quell’immobile, c’è un’origine comune che consente la domanda unica. Sulla liquidazione controllata familiare l’orientamento prevalente è favorevole (Trib. Verona 6/10/2022; Trib. Pesaro 12/2/2024; Trib. Rimini n. 1/2024), ma è opportuno verificare la prassi del tribunale competente, visti i precedenti restrittivi di Lucca e di Rimini del 2022.
Come applichiamo questi orientamenti al tuo fascicolo
Le pronunce viste non sono teoria: sono criteri che il giudice applicherà alla tua domanda. Ecco cosa fa concretamente lo Studio Monardo quando un cliente vuole valutare una procedura familiare.
- Ricostruiamo l’albero familiare rilevante: verifichiamo, sui certificati di stato civile e di famiglia, se ogni persona che vuoi coinvolgere rientra in una delle categorie dell’art. 66, comma 2, calcolando i gradi di parentela e di affinità.
- Documentiamo la convivenza: acquisiamo certificati di residenza e stato di famiglia storici e, per le coppie non sposate, controlliamo l’esistenza della dichiarazione anagrafica di convivenza di fatto.
- Proviamo l’origine comune dei debiti: esaminiamo contratti di mutuo e di finanziamento, fideiussioni, garanzie e conferimenti per dimostrare la radice comune del sovraindebitamento quando manca la convivenza.
- Separiamo le masse fin dal primo giorno: predisponiamo per ciascun familiare elenchi distinti di creditori, beni e redditi, come richiesto dall’art. 66, comma 3, e dalla giurisprudenza.
- Verifichiamo la qualità di consumatore di ciascuno: analizziamo la natura dei debiti di ogni ricorrente per stabilire se la domanda unica può essere una ristrutturazione del consumatore o deve seguire un’altra procedura.
- Confrontiamo domanda unica e domande separate: simuliamo gli effetti delle due strategie sul voto dei creditori, sui tempi e sul compenso dell’OCC ripartito ai sensi dell’art. 66, comma 5.
- Valutiamo la posizione del familiare incapiente: stabiliamo se conviene inserirlo nella liquidazione familiare o proporre per lui l’esdebitazione dell’art. 283 CCII.
- Calcoliamo il reddito da lasciare a ciascun familiare: ricostruiamo il fabbisogno del nucleo e la quota di contributo di ciascuno, come ha fatto Trib. Rimini n. 1/2024.
- Lavoriamo con l’OCC sulla relazione: verifichiamo che la relazione dell’Organismo copra la posizione di ogni ricorrente, essendo un requisito di ammissibilità della domanda.
- Impugniamo i provvedimenti sfavorevoli nella sede giusta: in caso di diniego di omologazione predisponiamo il reclamo alla Corte d’appello ai sensi dell’art. 51 CCII, come indicato dalla Cass. 8875/2026, e, se necessario, il ricorso per cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In un’analisi giurisprudenziale la leva più pertinente è la qualifica di cassazionista: gli orientamenti che abbiamo visto, dalla compatibilità tra procedure alla forma del diniego di omologazione, nascono nei tribunali ma si consolidano nella Corte di Cassazione, e l’abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori consente di difenderli fino all’ultimo grado con lo stesso difensore e la stessa strategia, senza dover ricominciare da capo con un nuovo professionista. Si aggiunge la conoscenza diretta del lavoro dell’OCC, che deriva dalla qualifica di Gestore della crisi e di professionista fiduciario di un Organismo.
Lo staff è composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i primi sulla qualificazione giuridica dei rapporti familiari e sulle impugnazioni, i secondi sulla ricostruzione delle masse, dei redditi e dell’attivo di ciascun familiare. La continuità della strategia, dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione, è il metodo con cui affrontiamo ogni procedura familiare.
In chiusura
Chi fa parte della famiglia, nella procedura familiare di sovraindebitamento, non lo decide il senso comune ma l’art. 66 CCII come lo leggono i giudici: un elenco chiuso di familiari, un requisito alternativo di convivenza od origine comune, masse sempre separate, una sola procedura per tutti. Le figure di confine, dall’ex coniuge al convivente senza dichiarazione anagrafica, sono ancora prive di una risposta giurisprudenziale stabile, e per questo vanno trattate con prudenza e con un piano alternativo pronto.
Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno il modo in cui l’Organismo verifica i legami familiari e separa le masse. E, da avvocato cassazionista, può seguire la domanda familiare dal deposito fino all’ultimo grado di giudizio, con la stessa linea.
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