Cosa Prevede L’articolo 66 Del Codice Della Crisi Sulle Procedure Familiari?

Sull’articolo 66 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) circolano più leggende che su quasi ogni altra norma del sovraindebitamento. È comprensibile: la rubrica parla di “procedure familiari”, e chi legge quelle due parole immagina subito una specie di procedura di gruppo, dove marito, moglie, figli e magari il fratello che ha firmato come garante mettono tutto in un unico calderone, pagano un solo professionista e ne escono insieme, liberati. Il passaparola fa il resto: “ce l’ha fatta mio cognato, abbiamo fatto tutto insieme”, “costa la metà”, “basta essere parenti”.

La norma, in realtà, è molto più asciutta e molto più tecnica. Non crea uno strumento nuovo, ma consente a più componenti della stessa famiglia di presentare un’unica domanda di accesso a una delle procedure di sovraindebitamento, a condizioni precise, lasciando però ben separati i patrimoni e i debiti di ciascuno. Il correttivo del 2024 (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136) ha poi ritoccato il primo e il quinto comma, chiudendo alcune questioni che i tribunali avevano deciso in modo opposto.

Il problema è che agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: una domanda congiunta presentata da chi non ne ha i requisiti viene dichiarata inammissibile, un piano costruito sull’idea di una “massa unica” non regge alla prima verifica dell’OCC, una famiglia che pensa di dividere a metà i costi della procedura si trova con conti diversi da quelli immaginati.

In questa guida commentiamo l’articolo 66 comma per comma e mettiamo alla prova i miti più diffusi:

  • “si fa un’unica massa e si paga tutto insieme”;
  • “si paga un solo OCC, e a metà prezzo”;
  • “basta essere parenti per presentare la domanda insieme”;
  • “la procedura familiare è una procedura autonoma, con regole sue”;
  • “la liquidazione controllata familiare non si può chiedere, oppure si può chiedere anche se nessuno ha beni”;
  • “dentro la stessa domanda ognuno sceglie lo strumento che preferisce”;
  • “se presentiamo domande separate, ognuno va per conto suo”.

Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo tema? Perché la procedura familiare passa obbligatoriamente da un Organismo di Composizione della Crisi e dal lavoro di un gestore: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, quindi conosce dall’interno come l’organismo valuta i requisiti dell’art. 66, come si tengono distinte le masse e come si ripartisce il compenso. Quando poi tra i familiari c’è chi ha un’attività d’impresa, la presenza di commercialisti nello staff permette di ricostruire anche la parte contabile.

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Mito n. 1: “Nella procedura familiare si fa un’unica massa e si paga tutto insieme”

Il mito

“Se io e mio marito facciamo la procedura familiare, mettiamo insieme tutto quello che abbiamo e paghiamo insieme tutti i debiti, i miei e i suoi.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità c’è, ed è nel primo comma: l’art. 66 consente davvero ai membri della stessa famiglia di presentare un’unica domanda. Unica domanda, un unico OCC che segue la pratica, spesso un unico gestore, nella liquidazione controllata spesso un unico liquidatore e un unico giudice delegato. Da qui è facile il salto logico: se la domanda è una, sarà una anche la “cassa” da cui si paga.

C’è anche un’esperienza quotidiana che spinge in questa direzione. In molte famiglie i soldi sono davvero comuni: un conto cointestato, lo stipendio di uno che paga la rata del mutuo intestato all’altro, la carta di credito usata da entrambi. Chi vive così fatica a immaginare che, davanti al tribunale, il patrimonio torni a dividersi per intestatario. Infine, nel regime di comunione legale tra coniugi alcuni beni sono effettivamente di entrambi, e questo rafforza l’idea che tutto confluisca nello stesso contenitore.

La realtà

In realtà la norma dice l’opposto, e lo dice in una riga sola. Il terzo comma dell’art. 66 stabilisce che le masse attive e passive rimangono distinte. Tradotto: l’unicità riguarda la domanda e la gestione della procedura, non il patrimonio. Ogni familiare conserva la propria massa attiva (i propri beni, la propria quota dei beni comuni, la parte del proprio reddito destinata ai creditori) e la propria massa passiva (i propri debiti).

Il punto che il passaparola ha perso per strada è che questa regola applica un principio generale del diritto civile: ciascuno risponde delle proprie obbligazioni con i propri beni (art. 2740 c.c.). La procedura familiare è un modo per gestire in modo coordinato situazioni collegate, non un’eccezione alla responsabilità patrimoniale individuale. Il creditore personale della moglie non può soddisfarsi sui beni del marito solo perché i due hanno presentato la domanda insieme.

Questo vale in tutte le procedure richiamate dal primo comma, cioè quelle elencate dall’art. 65 c.1: ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata. In un piano del consumatore congiunto, per esempio, la proposta potrà essere presentata in un unico documento, ma dovrà indicare per ciascun debitore quali risorse sono destinate a quali creditori, e la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria andrà verificata guardando al patrimonio di ciascuno.

Le conseguenze pratiche, viste nelle sentenze di apertura di liquidazioni controllate familiari, sono molto concrete:

  • i creditori comuni (per esempio la banca che ha concesso un mutuo cointestato, o il finanziatore di un prestito firmato da entrambi) concorrono su entrambe le masse;
  • i creditori personali di ciascun coniuge concorrono solo sulla massa del proprio debitore;
  • il liquidatore tiene separate le posizioni nella formazione del passivo, nei rendiconti e nei riparti.

La prova

Il Tribunale di Verona, con la sentenza del 26 luglio 2024 (R.G. 129/2024), su ricorso di due coniugi conviventi con indebitamento di origine prevalentemente comune, ha aperto due distinte liquidazioni controllate, una per ciascun coniuge, precisando che il ricavato di ciascun patrimonio va ai creditori personali di quel debitore e ai creditori comuni, mai ai creditori personali dell’altro, e che i creditori comuni devono presentare la domanda di ammissione in ciascuna procedura.

Nella stessa direzione il Tribunale di Udine, sentenza n. 86/2025 pubblicata il 23 dicembre 2025, che ha aperto una procedura familiare di liquidazione controllata di due coniugi conviventi richiamando l’art. 2740 c.c. e ordinando al liquidatore di tenere distinte le posizioni dei due debitori nel passivo, nei rendiconti e nei riparti. Anche il Tribunale di Ascoli Piceno (sentenza del 13 dicembre 2024, P.U. 59-1/2024) e il Tribunale di Treviso (sentenza dell’8 agosto 2025, procedimento 222-1/2025) hanno ribadito, aprendo procedure familiari, che le masse attive e passive restano distinte.

Cosa rischia chi ci crede

Chi costruisce la propria strategia sull’idea della “massa unica” rischia tre cose. La prima: predisporre un piano che usa il reddito di un familiare per pagare i creditori personali dell’altro senza dirlo espressamente, con il risultato che l’OCC o il giudice lo considerano non conforme alla regola delle masse distinte. Se un familiare vuole davvero mettere a disposizione risorse proprie per i debiti dell’altro, quell’apporto va dichiarato e trattato come tale, non dato per scontato. La seconda: sottovalutare la propria posizione individuale, pensando che i debiti “si annacquino” in quelli della famiglia, e poi scoprire che i propri creditori personali hanno a disposizione solo il proprio patrimonio. La terza, più sottile: il familiare con più beni scopre che la procedura congiunta non lo “protegge” dai creditori comuni, che sulla sua massa concorrono interamente.

Mito n. 2: “Si paga un solo OCC, e a metà prezzo”

Il mito

“Con la procedura familiare paghiamo un solo gestore della crisi, e il suo compenso lo dividiamo a metà: è come avere uno sconto del 50%.”

Perché ci credono in tanti

Anche qui il fondo di verità è reale. Presentando un’unica domanda, la famiglia si rivolge a un solo Organismo di Composizione della Crisi, e nella pratica dei tribunali si vede spesso nominare come liquidatore lo stesso gestore che ha seguito la fase iniziale, con un compenso unitario. È vero, quindi, che non si moltiplicano automaticamente i professionisti e i relativi compensi.

L’idea della “metà prezzo” ha invece un’origine diversa, e qui il passaparola mescola due norme. L’art. 283 CCII, che disciplina l’esdebitazione del debitore incapiente (chi non è in grado di offrire alcuna utilità ai creditori), prevede al comma 6 che i compensi dell’OCC siano ridotti della metà. È una regola che riguarda una procedura specifica e un debitore specifico, non le procedure familiari. Chi ne ha sentito parlare, magari da un parente incapiente, tende a generalizzarla.

C’è infine la tentazione aritmetica: “siamo in due, dividiamo per due”. È il criterio che si usa al ristorante, ed è naturale applicarlo anche qui.

La realtà

Il quinto comma dell’art. 66, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024, dispone che il compenso dovuto all’OCC sia ripartito tra i membri della famiglia in misura proporzionale all’entità dell’attivo di ciascuno. Il criterio non è “per teste”, non è “a metà”, e non è legato al numero dei debiti: è legato a quanto ciascun familiare porta nella procedura in termini di attivo.

Il compenso è unico, ma non si divide a metà: si divide in proporzione all’attivo di ciascun familiare. Il familiare che ha la casa, lo stipendio più alto o il conto più consistente sostiene la quota maggiore; quello che porta poco attivo ne sostiene una parte minore.

Quanto alla misura del compenso, non esiste uno “sconto familiare” previsto dall’art. 66. Il compenso dell’OCC si determina secondo i parametri del D.M. 202/2014, a cui rinviano anche le norme sulla liquidazione controllata (art. 275 c.3 CCII nel testo vigente). Il fatto che il lavoro riguardi più persone, peraltro, non lo rende più leggero: il gestore deve verificare la documentazione di ciascuno, ricostruire le cause dell’indebitamento di ciascuno e tenere distinte le masse. La riduzione della metà dell’art. 283 c.6 resta confinata all’esdebitazione dell’incapiente.

Esiste poi un profilo che riguarda i creditori più che i debitori: il compenso del gestore è prededucibile, cioè si paga prima dei creditori concorsuali, ma non su tutto. La Cassazione ha precisato che non grava sul ricavato dei beni ipotecati. Nelle procedure familiari, dove spesso il bene principale è la casa ipotecata in comunione, questo incide sul modo in cui il compenso viene concretamente coperto.

La prova

La prova principale è il testo stesso dell’art. 66 c.5, come risulta dal testo vigente consultato su Brocardi: proporzionalità all’attivo. Sulla gestione del compenso unico il Tribunale di Verona (sentenza 26 luglio 2024) ha chiarito che, quando il gestore nominato dall’OCC è anche liquidatore, il compenso è unitario per entrambe le fasi, si liquida alla fine della procedura, non va insinuato al passivo e ammette acconti solo dopo un riparto parziale o per giustificati motivi; la sentenza richiama in tal senso Trib. Milano, 29 febbraio 2024, e Trib. Arezzo, 8 maggio 2024. Analogamente il Tribunale di Treviso (sentenza 8 agosto 2025) ha nominato l’OCC liquidatore per entrambi i coniugi con compenso unico da liquidare a fine procedura sulla base dei valori realizzati, e il Tribunale di Ascoli Piceno (sentenza 13 dicembre 2024) ha disposto la liquidazione unitaria del compenso per la fase anteriore e posteriore all’apertura, con accantonamento da parte del liquidatore. Sulla prededuzione, Cass. civ., Sez. I, n. 6865 del 14 marzo 2025, ha escluso che il compenso del gestore possa gravare sul ricavato dei beni ipotecati.

Cosa rischia chi ci crede

Il rischio più concreto è sbagliare i conti. La famiglia che prevede di dividere a metà il compenso, e magari lo inserisce così nel piano, si troverà con una ripartizione diversa: il familiare con più attivo vedrà ridursi in misura maggiore le risorse destinate ai propri creditori. Se il piano era stato costruito al centesimo, lo scarto può incidere sulla percentuale promessa e quindi sulla sua fattibilità. C’è poi un rischio di aspettativa: chi sceglie la procedura familiare solo perché “costa la metà” può scoprire che, per la propria situazione, due procedure coordinate o una sola procedura individuale sarebbero state più adatte. La scelta va fatta sui requisiti e sulla convenienza per i creditori, non su un risparmio immaginario.

Mito n. 3: “Basta essere parenti per presentare la domanda insieme”

Il mito

“Mio cugino e io abbiamo tutti e due debiti: siamo parenti, quindi possiamo fare la procedura familiare.”

Perché ci credono in tanti

Il secondo comma dell’art. 66 contiene davvero un elenco ampio di persone che rientrano nella “famiglia”. Chi lo legge di corsa vede “parenti entro il quarto grado” e conclude che basta stare dentro quel perimetro. Il cugino primo, in effetti, è un parente di quarto grado. Vero, ma solo a metà: il passaparola ha preso il secondo comma e ha dimenticato il primo.

La realtà

L’art. 66 richiede due requisiti distinti, che devono esserci entrambi.

Il primo è soggettivo, ed è il perimetro della famiglia fissato dal comma 2. Ai fini della norma sono membri della stessa famiglia:

  • il coniuge;
  • i parenti entro il quarto grado (genitori e figli di primo grado; nonni, nipoti in quanto figli dei figli e fratelli di secondo grado; zii, nipoti in quanto figli dei fratelli e bisnonni di terzo grado; cugini primi e prozii di quarto grado);
  • gli affini entro il secondo grado (i parenti del coniuge: suoceri, generi e nuore di primo grado; cognati di secondo grado);
  • le parti dell’unione civile;
  • i conviventi di fatto disciplinati dalla legge 20 maggio 2016, n. 76.

Il secondo requisito è oggettivo e alternativo: i familiari devono essere conviventi oppure il loro sovraindebitamento deve avere un’origine comune. Basta uno dei due, ma uno dei due ci deve essere. Essere parenti è necessario, ma non sufficiente: occorre anche convivere o avere debiti nati dalla stessa causa.

Il cugino che vive in un’altra città, con debiti nati da vicende sue, resta fuori dalla domanda congiunta pur essendo parente di quarto grado. Al contrario, due fratelli che non vivono insieme ma hanno firmato lo stesso finanziamento per la stessa esigenza familiare possono invocare l’origine comune.

Attenzione a un dettaglio che confonde molti: l’affinità si ferma al secondo grado. Il cognato rientra; lo zio del coniuge (affine di terzo grado) no, anche se convive. E per i conviventi di fatto il riferimento è alla legge n. 76/2016, che delinea una convivenza qualificata: persone maggiorenni legate stabilmente da un rapporto affettivo di coppia e di reciproca assistenza. Il coinquilino con cui si divide l’affitto non è un convivente di fatto ai fini dell’art. 66, anche se vive sotto lo stesso tetto. Sulla documentazione della convivenza la legge del 2016 richiama la dichiarazione anagrafica: è prudente averla, o comunque essere in grado di provare in modo solido la stabilità del rapporto, perché l’OCC la verificherà.

Un’ultima avvertenza: il perimetro dell’art. 66 non coincide con quello di altre norme del CCII che parlano di familiari. L’art. 79 c.2, per esempio, esclude dal voto nel concordato minore il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto e i parenti e affini fino al quarto grado: lì gli affini arrivano al quarto grado, nell’art. 66 si fermano al secondo. Chi trasferisce un perimetro da una norma all’altra sbaglia.

La prova

Il testo vigente dell’art. 66 c.1 e c.2 è inequivoco nel richiedere entrambi i requisiti, e il commento redazionale di Brocardi lo sottolinea: per la proponibilità congiunta i proponenti devono essere, alternativamente, conviventi oppure con sovraindebitamento di origine comune. Le sentenze di apertura lo verificano espressamente: il Tribunale di Rimini, sentenza n. 1/2024 pubblicata il 4 gennaio 2024 (R.G. 146-1/2023), ha ritenuto ammissibile il ricorso familiare perché i ricorrenti convivevano o avevano debiti di origine comune; il Tribunale di Ascoli Piceno (13 dicembre 2024) ha dato atto che i ricorrenti erano coniugi conviventi con indebitamento di origine comune; il Tribunale di Treviso (8 agosto 2025) ha individuato l’origine comune nell’attività di bar e ristorazione gestita dai coniugi.

Cosa rischia chi ci crede

Il rischio è la domanda inammissibile. Due parenti senza convivenza e senza origine comune che presentano una domanda unica si espongono a una pronuncia che la respinge in rito, con perdita di tempo e, nel frattempo, con le esecuzioni che proseguono se non sono state chieste e ottenute misure protettive. Il secondo rischio è opposto: rinunciare alla procedura familiare credendo di non averne diritto perché “non siamo sposati” o “non viviamo più insieme”, quando invece l’origine comune dei debiti avrebbe consentito la domanda congiunta.

Proprio su questo punto l’esperienza maturata nell’organismo fa la differenza: come sottolinea l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, la prima verifica in una procedura familiare non riguarda i debiti, ma i legami: chi è dentro il perimetro, chi convive davvero, quali debiti hanno la stessa origine.

Mito n. 4: “La procedura familiare è una procedura a sé, con regole sue”

Il mito

“Esiste la procedura familiare, che è diversa dal piano del consumatore e dalla liquidazione: ha regole sue, più semplici, pensate per le famiglie.”

Perché ci credono in tanti

La colpa, se così si può dire, è della rubrica. L’articolo si intitola “Procedure familiari”, al plurale, e chiunque legga un titolo del genere pensa a una categoria autonoma, come “concordato minore” o “liquidazione controllata”. Molti siti divulgativi, per semplicità, parlano di “accedere alla procedura familiare” come se fosse una porta in più. E nella prassi le sentenze la chiamano spesso “procedura familiare di liquidazione controllata”, rafforzando l’impressione di un istituto a sé.

La realtà

L’art. 66 non crea un nuovo strumento: consente di presentare congiuntamente la domanda di accesso a una delle procedure dell’art. 65 c.1. La famiglia sceglie quindi tra ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 ss.), concordato minore (artt. 74 ss.) e liquidazione controllata (artt. 268 ss.), e a quella procedura si applicano le regole sue proprie: requisiti, contenuto della domanda, relazione dell’OCC, termini, omologazione, impugnazioni.

La procedura familiare non è una procedura in più: è un modo di accedere insieme alle procedure che già esistono. La rubrica, come osserva il commento redazionale di Brocardi, è equivoca: la norma realizza un raccordo procedurale che permette un ricorso congiunto per affrontare in modo globale le difficoltà del nucleo familiare.

Ne derivano conseguenze precise. Se la famiglia sceglie il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ciascun familiare deve avere i requisiti soggettivi della procedura (per esempio non trovarsi nelle condizioni ostative dell’art. 69, come un’esdebitazione già ottenuta nei cinque anni precedenti o un sovraindebitamento determinato con colpa grave, malafede o frode); la domanda va corredata con i documenti dell’art. 67 c.2 per ciascuno; l’OCC redige la relazione dell’art. 68 c.2 valutando le cause dell’indebitamento e la diligenza di ognuno. Se sceglie la liquidazione controllata, valgono le condizioni dell’art. 268, compresa l’attestazione dell’OCC sull’attivo acquisibile. Anche l’esdebitazione resta individuale: ognuno la ottiene se ne ha i presupposti.

Questo vale anche per le impugnazioni. La procedura congiunta segue il regime processuale dello strumento scelto: nel piano del consumatore, per esempio, la decisione sull’omologazione ha forma di sentenza ed è impugnabile con il reclamo dell’art. 51.

La prova

La Cassazione, con l’ordinanza della Sez. I n. 8875 del 9 aprile 2026, riportata da Brocardi proprio in calce all’art. 66, ha affermato che nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, nel quadro degli artt. 66 e 70 CCII come modificati dal D.Lgs. 136/2024, il provvedimento sull’omologazione, sia quando la concede sia quando la nega, deve avere forma di sentenza e va impugnato con il reclamo alla Corte d’appello previsto dall’art. 51 CCII. La procedura familiare, dunque, non ha un regime impugnatorio speciale: segue quello della procedura a cui si accede. Il Tribunale di Rimini (sentenza n. 1/2024) ha inquadrato l’art. 66 tra le disposizioni generali sulle procedure di sovraindebitamento, collegandolo all’art. 65 che richiama le norme sulle procedure negoziali e sulla liquidazione controllata.

Cosa rischia chi ci crede

Chi pensa che la procedura familiare abbia “regole più semplici” tende a sottovalutare la documentazione: per ogni familiare servono l’elenco dei creditori, la consistenza del patrimonio, gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, le entrate e le spese di mantenimento. Una lacuna nella posizione di uno solo può compromettere l’intera domanda congiunta. C’è poi il rischio processuale: impugnare un provvedimento con il rimedio sbagliato, o nel termine sbagliato, credendo che esista una disciplina speciale. E c’è il rischio sostanziale: pensare che i requisiti di meritevolezza si valutino “per la famiglia”, quando invece l’OCC e il giudice guardano alla condotta di ciascuno.

Mito n. 5: “La liquidazione controllata familiare non si può fare (oppure si può fare anche se nessuno ha beni)”

Il mito

Questo mito circola in due versioni opposte, entrambe sbagliate. “La procedura familiare vale solo per il piano del consumatore e il concordato minore, la liquidazione no.” Oppure: “Con la liquidazione controllata familiare entriamo tutti, anche se nessuno di noi ha niente da liquidare.”

Perché ci credono in tanti

La prima versione ha una storia vera alle spalle. Prima del correttivo, i tribunali si erano divisi sulla possibilità di usare l’art. 66 per la liquidazione controllata. Secondo il commento redazionale di Brocardi prevaleva la tesi restrittiva, che limitava il raccordo alle procedure negoziali (con richiami a Trib. Lucca, 27 febbraio 2024, e Trib. Rimini, 21 aprile 2022), mentre altri tribunali l’ammettevano (Trib. Verona, 6 ottobre 2022; Trib. Pesaro, 12 febbraio 2024). Chi si è informato in quegli anni, o legge articoli non aggiornati, è rimasto alla tesi restrittiva.

La seconda versione nasce dall’esperienza opposta: le liquidazioni controllate familiari si sono moltiplicate, e il passaparola ha concluso che basti chiederle. In più, molti confondono la liquidazione controllata con l’esdebitazione dell’incapiente, che invece è pensata proprio per chi non ha nulla da offrire.

La realtà

Il correttivo ha risolto la questione, inserendo nel primo comma dell’art. 66 un periodo dedicato proprio alla liquidazione controllata. Nel testo vigente, la domanda congiunta di liquidazione controllata può essere proposta anche se uno o più debitori si trovano nelle condizioni dell’art. 283 (cioè sono incapienti), purché per almeno uno di essi ricorrano i presupposti dell’art. 268 c.3, quarto periodo.

Che cosa dice quel quarto periodo? Che quando è il debitore persona fisica a chiedere la propria liquidazione controllata, la procedura si apre solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante azioni giudiziarie. La liquidazione controllata familiare è oggi ammessa espressamente, ma serve che almeno un familiare abbia attivo da liquidare, attestato dall’OCC.

Il sistema, quindi, è equilibrato: non si può aprire una liquidazione “vuota” per tutta la famiglia, ma il familiare incapiente non è costretto a una procedura separata se un altro componente della famiglia porta attivo. È una soluzione pensata per i nuclei in cui, per esempio, uno dei coniugi è proprietario della casa o ha uno stipendio da cui acquisire una quota, mentre l’altro non ha né beni né redditi significativi.

Resta ferma la regola delle masse distinte. Il familiare incapiente entra nella procedura con la sua massa, che può essere vuota o quasi; i suoi creditori personali non possono attingere all’attivo del familiare capiente; i creditori comuni concorrono su entrambe le masse.

La prova

La prova principale è nel testo vigente dell’art. 66 c.1, terzo periodo, introdotto dal D.Lgs. 136/2024 (art. 18, c.2, lett. a), come riportato nelle note di Brocardi), da leggere insieme all’art. 268 c.3. Dopo il correttivo i tribunali aprono regolarmente liquidazioni controllate familiari: tra quelle consultate, Trib. Verona, 26 luglio 2024; Trib. Ascoli Piceno, 13 dicembre 2024; Trib. Treviso, 8 agosto 2025; Trib. Udine, sentenza n. 86/2025. Le pronunce anteriori di segno restrittivo (Trib. Lucca 27 febbraio 2024; Trib. Rimini 21 aprile 2022) vanno lette come espressione di un dibattito che il legislatore ha chiuso.

Cosa rischia chi ci crede

Chi crede alla prima versione rinuncia a uno strumento utile, e magari affronta due liquidazioni separate con due relazioni, due procedure, due giudici, quando avrebbe potuto gestirle in modo coordinato. Chi crede alla seconda presenta una domanda congiunta senza che nessuno dei familiari abbia attivo attestato, e se la vede respingere. In questo secondo caso la strada corretta poteva essere un’altra: per esempio, per il familiare che non ha alcuna utilità da offrire nemmeno in prospettiva, l’esdebitazione del debitore incapiente dell’art. 283, che si può ottenere una sola volta e con un periodo di osservazione di tre anni sulle utilità sopravvenute.

Mito n. 6: “Nella stessa domanda ognuno sceglie lo strumento che preferisce”

Il mito

“Facciamo una domanda unica: io chiedo il piano del consumatore, mio marito, che ha la partita IVA, il concordato minore, e nostra figlia la liquidazione.”

Perché ci credono in tanti

L’idea ha una sua logica: ogni familiare ha una situazione diversa, e sembra ragionevole che ciascuno usi lo strumento più adatto. Inoltre la norma consente davvero che nella famiglia ci siano posizioni differenti, compreso un familiare che non è consumatore. Da lì a pensare che la domanda congiunta sia un “contenitore” in cui ciascuno inserisce la procedura che vuole, il passo è breve.

La realtà

La domanda congiunta riguarda una delle procedure dell’art. 65 c.1: la lettera della norma parla di un’unica domanda di accesso a una delle procedure. Nella procedura familiare tutti i familiari accedono allo stesso strumento; chi vuole strumenti diversi deve presentare domande diverse, che il giudice poi coordina.

Il primo comma regola espressamente il caso in cui nel nucleo ci sia chi consumatore non è: se uno dei debitori non è un consumatore, alla domanda congiunta non si applicano le disposizioni della sezione II del capo II (cioè quelle sulla ristrutturazione dei debiti del consumatore), salvo l’art. 67 c.5. Ne discende che, in presenza di un familiare imprenditore minore o professionista, la strada negoziale congiunta non può essere il piano del consumatore. Si potrà valutare il concordato minore, nei limiti dell’art. 74 (che lo riserva ai debitori diversi dal consumatore quando consente la prosecuzione dell’attività o, altrimenti, quando c’è un apporto di risorse esterne che aumenta in modo apprezzabile l’attivo), oppure la liquidazione controllata.

La salvezza dell’art. 67 c.5 non è un dettaglio: è la norma che consente, alle condizioni previste, di continuare a pagare alle scadenze convenute le rate del mutuo ipotecario sull’abitazione principale. Il legislatore ha voluto che, anche quando la famiglia accede insieme a uno strumento diverso dal piano del consumatore, questa tutela della casa non vada persa.

La prova

Il commento redazionale di Brocardi all’art. 66 riporta l’orientamento secondo cui il ricorso congiunto è ammissibile solo se i membri della famiglia chiedono di accedere alla stessa procedura (Trib. Bari, 6 dicembre 2023). Il testo vigente del comma 1, secondo periodo, sulla non applicabilità della sezione II quando uno dei debitori non è consumatore, salvo l’art. 67 c.5, completa il quadro.

Cosa rischia chi ci crede

Una domanda “mista” rischia di essere dichiarata inammissibile o di dover essere riformulata, con perdita di tempo. Il rischio più grave, però, è di metodo: costruire la strategia attorno alla preferenza di ciascuno, anziché attorno alla procedura che funziona per tutti. A volte la risposta corretta è la procedura familiare con un unico strumento; a volte sono due domande separate e coordinate ai sensi del comma 4; a volte è opportuno che solo alcuni familiari presentino domanda. Scegliere senza questa valutazione significa affidare l’esito al caso.

Mito n. 7: “Se presentiamo domande separate, ognuno va per conto suo”

Il mito

“Mia moglie ha già depositato la sua domanda a Milano; io la presento adesso a Monza, dove ho la residenza: sono due pratiche indipendenti.”

Perché ci credono in tanti

Il ragionamento parte da un dato vero: se non c’è una domanda congiunta, ogni familiare è un debitore distinto con la sua procedura. E le regole sulla competenza dell’art. 27 c.2 legano normalmente la procedura al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali, che per la persona fisica coincide di solito con la residenza. Se i familiari vivono in luoghi diversi, sembra ovvio che ciascuno vada davanti al proprio tribunale.

La realtà

Il quarto comma dell’art. 66 prevede che, in caso di più richieste riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotti i provvedimenti necessari per assicurarne il coordinamento, e che la competenza appartenga al giudice adito per primo. Anche quando i familiari presentano domande separate, la legge non le lascia viaggiare in parallelo: le coordina e le concentra davanti al primo giudice adito.

Il comma 4 è il “rovescio” del comma 1. Il comma 1 consente di partire insieme; il comma 4 interviene quando si è partiti separati. In entrambi i casi l’obiettivo è lo stesso: evitare che situazioni collegate vengano decise da giudici diversi, con valutazioni potenzialmente contraddittorie sullo stesso mutuo, sulla stessa casa, sulle stesse cause di indebitamento.

Il coordinamento non cancella però le differenze: ogni domanda resta tale, ogni familiare resta titolare della propria massa (il comma 3 vale anche qui), e il giudice adotta i provvedimenti “necessari”, cioè quelli che servono nel caso concreto. Può trattarsi della trattazione congiunta, del coordinamento dei tempi, della nomina di professionisti in modo da evitare duplicazioni.

Il criterio del giudice adito per primo si sovrappone alla regola generale sulla competenza territoriale: chi presenta per secondo la propria domanda non sceglie il proprio tribunale, ma deve fare i conti con quello già investito della domanda del familiare. È una regola da tenere presente quando i familiari risiedono in circondari diversi e devono decidere chi parte per primo e dove.

La prova

Il testo vigente dell’art. 66 c.4 è chiaro su entrambi i profili (coordinamento e competenza del giudice adito per primo). Le sentenze di apertura familiare consultate confermano, quanto alla domanda congiunta, l’aggancio della competenza all’art. 27 c.2 e 3 e alla residenza dei debitori nel circondario: così Trib. Udine, sentenza n. 86/2025; Trib. Rimini, sentenza n. 1/2024; Trib. Ascoli Piceno, 13 dicembre 2024. Le stesse pronunce mostrano anche la varietà dei provvedimenti di gestione: Udine ha aperto una sola procedura con un unico giudice delegato e un unico liquidatore, Verona due liquidazioni distinte affidate allo stesso liquidatore.

Cosa rischia chi ci crede

Chi presenta la seconda domanda davanti a un altro tribunale, ignorando quella del familiare, rischia contestazioni sulla competenza e ritardi. Chi pensa che le due pratiche siano indipendenti può anche costruire piani incompatibili tra loro, per esempio prevedendo entrambi di destinare ai creditori la stessa quota di un bene in comunione, o valutando in modo diverso lo stesso debito comune. Il coordinamento imposto dal comma 4 farà emergere l’incongruenza, ma a quel punto bisognerà rimediare in corsa.

Il mito alla prova dei numeri

Le tre simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, con dati inventati a scopo di esempio e calcoli semplificati (tutti i crediti chirografari, nessuna spesa diversa dal compenso dell’OCC). Servono a vedere che cosa succede davvero a chi agisce credendo ai miti.

Simulazione 1: chi credeva nella “massa unica”. Due coniugi conviventi chiedono insieme la liquidazione controllata. Il marito porta un attivo di 41.300 € (la sua quota della casa e la parte di stipendio acquisibile per il periodo della procedura); la moglie un attivo di 8.700 €. I debiti sono di tre tipi: debiti personali del marito per 63.800 €, debiti personali della moglie per 19.600 €, un finanziamento cointestato (debito comune) di 27.450 €.

Con la “massa unica” che la coppia immaginava, l’attivo complessivo (al netto del compenso, v. simulazione 2) di 43.760 € sarebbe stato diviso su tutti i debiti, pari a 110.850 €, con una percentuale uguale per tutti di circa il 39,48%. I creditori personali della moglie avrebbero incassato circa 7.737 €.

Con le masse distinte imposte dal comma 3, invece:
– la massa del marito (36.145,76 € netti) serve i suoi creditori personali e il creditore comune, per 91.250 € complessivi: percentuale di circa il 39,61%; i creditori personali del marito ricevono circa 25.272 €, il creditore comune circa 10.873 €;
– la massa della moglie (7.614,24 € netti) serve i suoi creditori personali e il creditore comune, per 47.050 €: percentuale di circa il 16,18%; i creditori personali della moglie ricevono circa 3.172 €, il creditore comune circa 4.442 €.

Risultato: i creditori personali della moglie ricevono meno della metà di quanto la coppia aveva immaginato (3.172 € contro 7.737 €), mentre il creditore comune, che concorre su entrambe le masse, incassa complessivamente circa 15.316 €, pari a poco meno del 56% del suo credito. Un piano o una previsione costruiti sulla massa unica sarebbero stati sbagliati in partenza.

Simulazione 2: chi credeva nel “compenso a metà”. Nella stessa ipotesi, il compenso dell’OCC liquidato dal giudice a fine procedura sia, per esempio, di 6.240 € (cifra puramente ipotetica, non calcolata sui parametri del D.M. 202/2014). La coppia pensava di sostenerne 3.120 € a testa.

Il comma 5 impone invece la ripartizione in proporzione all’attivo. L’attivo complessivo è di 50.000 € (41.300 + 8.700): il marito porta l’82,6%, la moglie il 17,4%. Quindi:
– quota del marito: 6.240 × 82,6% = 5.154,24 €;
– quota della moglie: 6.240 × 17,4% = 1.085,76 €.

Rispetto alla divisione a metà, sulla massa del marito gravano 2.034,24 € in più, a scapito dei suoi creditori; sulla massa della moglie, altrettanti in meno. Sono proprio questi importi netti (36.145,76 € e 7.614,24 €) che abbiamo usato nella simulazione 1. Nessuno “sconto familiare”: un solo compenso, diviso con un criterio diverso da quello immaginato.

Simulazione 3: chi credeva che “basta essere parenti” e che la liquidazione familiare valesse “per tutti”. Tre persone vogliono presentare una domanda unica di liquidazione controllata: un uomo con un attivo acquisibile di 23.400 € (quota di stipendio e un’auto di valore), la sua convivente di fatto senza beni né redditi apprezzabili, e il cugino primo di lui, che vive in un’altra regione e ha debiti nati da un’attività sua.

La verifica dell’art. 66 dà questo esito:
– l’uomo e la convivente rientrano nel perimetro del comma 2 (convivenza di fatto ai sensi della legge n. 76/2016) e nel requisito della convivenza del comma 1: possono presentare domanda congiunta;
– la convivente è incapiente, ma il terzo periodo del comma 1 consente la domanda congiunta di liquidazione controllata perché per almeno un debitore, l’uomo, l’OCC può attestare l’esistenza di attivo acquisibile;
– il cugino è parente di quarto grado, quindi dentro il perimetro soggettivo, ma non convive e i suoi debiti non hanno origine comune: resta fuori dalla domanda congiunta e, se vuole, deve presentare una domanda propria.

Quanto al compenso dell’OCC, la lettura letterale del comma 5 (proporzione all’attivo) porterebbe a far gravare l’intero compenso sulla massa dell’uomo, essendo pari a zero l’attivo della convivente: è un punto applicativo da verificare con l’OCC e con il giudice nel caso concreto. Se la coppia avesse invece insistito per includere il cugino, la domanda avrebbe rischiato di arenarsi su un profilo di inammissibilità del tutto evitabile.

Il fondo di verità

Ogni mito che abbiamo esaminato nasce da un frammento vero. Rimettere insieme quei frammenti nel quadro corretto è il modo migliore per capire che cosa prevede davvero l’art. 66.

È vero che la domanda può essere unica. Il comma 1 lo dice in modo esplicito, ed è la vera novità della norma: i membri della stessa famiglia, se conviventi o con sovraindebitamento di origine comune, possono presentare un’unica domanda di accesso a una delle procedure dell’art. 65 c.1. Ma unica domanda non significa unica massa: il comma 3 tiene separati attivo e passivo di ciascuno.

È vero che, di regola, l’OCC è uno e il compenso è unitario. La prassi dei tribunali consultati va in questa direzione, specie quando il gestore diventa anche liquidatore. Ma il compenso si ripartisce in proporzione all’attivo di ciascuno (comma 5), e la riduzione della metà è prevista dall’art. 283 c.6 solo per l’esdebitazione dell’incapiente.

È vero che la famiglia rilevante è ampia. Il comma 2 comprende coniuge, parenti fino al quarto grado, affini fino al secondo, parti dell’unione civile e conviventi di fatto. È un perimetro più largo della “famiglia nucleare” che abbiamo in mente. Ma il perimetro soggettivo è solo la prima condizione: serve anche la convivenza o l’origine comune dei debiti.

È vero che le procedure familiari hanno caratteristiche proprie. C’è un regime di coordinamento, c’è una regola sulla competenza del giudice adito per primo, c’è una regola sul compenso. Ma nel resto si applicano le norme della procedura scelta, comprese quelle sulle impugnazioni: lo conferma la Cassazione con l’ordinanza n. 8875/2026 sull’omologazione del piano del consumatore.

È vero che, per anni, la liquidazione controllata familiare è stata discussa. I tribunali si sono divisi. Ma il correttivo del 2024 ha chiuso la discussione, ammettendola espressamente e regolando il caso dei familiari incapienti, con la condizione che almeno uno abbia attivo attestato dall’OCC.

È vero che chi non è consumatore può stare nella domanda congiunta. Ma in quel caso non si applicano le norme sul piano del consumatore, salvo la tutela del mutuo sulla casa dell’art. 67 c.5, e tutti accedono comunque allo stesso strumento.

È vero, infine, che ciascun familiare può presentare la propria domanda. Ma se lo fa, il comma 4 impone al giudice di coordinare le procedure e concentra la competenza davanti al giudice adito per primo.

Ricomposto così, l’art. 66 appare per quello che è: una norma di raccordo, che semplifica la gestione delle crisi familiari senza alterare la responsabilità patrimoniale di ciascuno.

Mito vs realtà in tabella

La tabella riassume, per ciascun mito, la correzione essenziale e la norma o la pronuncia che la sostiene. È lo strumento più rapido per verificare, prima di qualsiasi decisione, se quello che ti hanno raccontato regge alla prova del testo di legge. Ricorda che ogni riga va letta insieme alle condizioni illustrate nelle sezioni precedenti: una tabella semplifica, e la procedura familiare è una materia in cui i dettagli decidono l’ammissibilità della domanda.

Il mito Come stanno le cose
“Si fa un’unica massa e si paga tutto insieme” Unica domanda, ma masse attive e passive distinte (art. 66 c.3). I creditori personali di un familiare non si soddisfano sui beni dell’altro; i creditori comuni concorrono su entrambe le masse (Trib. Verona 26/7/2024; Trib. Udine n. 86/2025)
“Si paga un solo OCC a metà prezzo” Compenso di regola unitario, ripartito in proporzione all’attivo di ciascuno (art. 66 c.5); nessuno sconto familiare. La riduzione della metà riguarda solo l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283 c.6)
“Basta essere parenti” Servono due requisiti: appartenenza al perimetro del c.2 (coniuge, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo, unione civile, conviventi di fatto L. 76/2016) e convivenza oppure origine comune del sovraindebitamento (c.1)
“È una procedura autonoma con regole sue” È un raccordo procedurale: si accede insieme a una delle procedure dell’art. 65 c.1, con le sue regole (Cass. Sez. I ord. n. 8875/2026 sull’omologazione del piano del consumatore)
“La liquidazione familiare non si può fare / si può fare anche senza beni” Ammessa espressamente dopo il D.Lgs. 136/2024, anche con familiari incapienti, purché almeno uno abbia attivo attestato dall’OCC (art. 66 c.1 e art. 268 c.3)
“Ognuno sceglie il suo strumento nella stessa domanda” La domanda congiunta riguarda una sola procedura (Trib. Bari 6/12/2023); se un familiare non è consumatore non si applica la disciplina del piano del consumatore, salvo l’art. 67 c.5
“Con domande separate ognuno va per conto suo” Il giudice coordina le domande dei familiari ed è competente quello adito per primo (art. 66 c.4)

Le domande di verifica

Quindi è vero che, con la procedura familiare, i debiti di mio marito diventano anche miei?
No. La procedura familiare non trasforma i debiti personali in debiti comuni. Restano distinte le masse attive e passive (art. 66 c.3): rispondi dei tuoi debiti personali e di quelli contratti insieme (per esempio come cointestataria o coobbligata), non dei debiti personali di tuo marito. La procedura incide sul modo di gestire la crisi, non sulla titolarità delle obbligazioni.

Quindi è vero che possiamo fare la domanda congiunta anche se siamo separati e non viviamo più insieme?
Dipende. Se manca la convivenza, resta la possibilità dell’origine comune del sovraindebitamento: per esempio un mutuo cointestato contratto per la casa familiare o i debiti di un’attività gestita insieme. Quanto al perimetro, il coniuge separato resta coniuge fino al divorzio; ma ogni situazione va verificata sui documenti, perché l’OCC valuterà se l’origine dei debiti è davvero comune o se, dopo la separazione, le posizioni si sono distinte.

Quindi è vero che mio fratello e io, che abbiamo firmato lo stesso prestito, possiamo presentare una sola domanda?
Sì, in linea di principio. Il fratello è parente di secondo grado, quindi rientra nel comma 2; se il sovraindebitamento ha origine comune, il requisito del comma 1 è soddisfatto anche senza convivenza. Resta da verificare che entrambi abbiano i requisiti della procedura scelta e che si acceda allo stesso strumento.

Quindi è vero che, se mia moglie non ha nulla, possiamo comunque chiedere insieme la liquidazione controllata?
Sì, alle condizioni del correttivo. Il comma 1 consente la domanda congiunta di liquidazione controllata anche se uno o più familiari sono incapienti, purché per almeno uno ci siano i presupposti dell’art. 268 c.3, quarto periodo: in sostanza, l’attestazione dell’OCC che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori.

Quindi è vero che l’esdebitazione, alla fine, la otteniamo insieme?
No, non automaticamente. L’esdebitazione è un beneficio personale: ciascun familiare la ottiene se ne ricorrono le condizioni, che nella liquidazione controllata includono l’assenza di condanne per i reati indicati e l’assenza di un sovraindebitamento determinato con colpa grave, malafede o frode. La procedura congiunta non estende all’uno i requisiti posseduti dall’altro.

Le sentenze che smontano i miti

Raccogliamo qui le pronunce citate nell’articolo, con gli estremi come riportati nelle fonti consultate e il principio riformulato in parole nostre, collegando ciascuna al mito che smentisce o ridimensiona. Si tratta in larga parte di giurisprudenza di merito: sull’art. 66 la Cassazione si è finora pronunciata soprattutto su profili processuali delle procedure a cui la domanda congiunta dà accesso.

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 8875 del 9 aprile 2026. Principio: nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, alla luce degli artt. 66 e 70 CCII come modificati dal correttivo, il provvedimento che concede o nega l’omologazione ha forma di sentenza ed è impugnabile con il reclamo alla Corte d’appello dell’art. 51. Rilevanza: smonta il mito n. 4, perché mostra che la procedura familiare segue il regime processuale dello strumento scelto.

  2. Cass. civ., Sez. I, n. 6865 del 14 marzo 2025. Principio: il compenso del gestore della crisi è prededucibile ma non può essere posto a carico del ricavato dei beni ipotecati. Rilevanza: ridimensiona il mito n. 2, perché chiarisce che il compenso unico non si paga “da qualunque parte” e che la sua copertura dipende dalla composizione dell’attivo di ciascuno.

  3. Trib. Verona, sentenza del 26 luglio 2024 (R.G. 129/2024). Principio: su ricorso congiunto di coniugi conviventi con debiti di origine prevalentemente comune si aprono due distinte liquidazioni controllate; il ricavato di ciascuna massa va ai creditori personali del debitore e ai creditori comuni, mai ai creditori personali dell’altro; i creditori comuni si insinuano in ciascuna procedura; il compenso del gestore-liquidatore è unitario e si liquida a fine procedura. Rilevanza: smentisce i miti n. 1 e n. 2.

  4. Trib. Udine, sentenza n. 86/2025, pubblicata il 23 dicembre 2025. Principio: la procedura familiare di liquidazione controllata di due coniugi conviventi lascia ferma la distinzione delle masse in applicazione dell’art. 2740 c.c.; il liquidatore tiene separate le posizioni nel passivo, nei rendiconti e nei riparti. Rilevanza: mito n. 1; mostra anche, quanto al mito n. 7, una gestione con un’unica procedura, un unico giudice delegato e un unico liquidatore.

  5. Trib. Ascoli Piceno, sentenza del 13 dicembre 2024 (P.U. 59-1/2024). Principio: aperta la liquidazione controllata familiare di coniugi conviventi con indebitamento di origine comune, le rispettive masse restano distinte e il compenso dell’OCC si liquida in via unitaria a fine procedura, con accantonamento da parte del liquidatore e secondo il D.M. 202/2014. Rilevanza: miti n. 1, n. 2 e n. 3.

  6. Trib. Treviso, sentenza dell’8 agosto 2025 (procedimento 222-1/2025). Principio: i coniugi con indebitamento di origine comune, legato all’attività di bar e ristorazione, accedono alla procedura familiare; masse distinte; OCC nominato liquidatore per entrambi con compenso unico liquidato sui valori effettivamente realizzati. Rilevanza: miti n. 2 e n. 3 (l’origine comune come requisito verificato in concreto).

  7. Trib. Rimini, sentenza n. 1/2024, pubblicata il 4 gennaio 2024 (R.G. 146-1/2023). Principio: il ricorso familiare è ammissibile se i debitori sono conviventi o il sovraindebitamento ha origine comune, ferma la separazione delle masse; la norma si colloca tra le disposizioni generali sulle procedure di sovraindebitamento. Rilevanza: miti n. 3 e n. 4.

  8. Trib. Bari, 6 dicembre 2023 (come riportato dal commento redazionale di Brocardi). Principio: il ricorso congiunto è ammissibile solo se i familiari chiedono l’accesso alla stessa procedura. Rilevanza: smentisce il mito n. 6.

  9. Trib. Lucca, 27 febbraio 2024, e Trib. Rimini, 21 aprile 2022 (come riportati dal commento redazionale di Brocardi). Principio: tesi restrittiva, che limitava il raccordo dell’art. 66 alle procedure negoziali escludendo la liquidazione controllata. Rilevanza: spiegano l’origine della prima versione del mito n. 5, superata dal correttivo.

  10. Trib. Verona, 6 ottobre 2022, e Trib. Pesaro, 12 febbraio 2024 (come riportati dal commento redazionale di Brocardi). Principio: tesi favorevole all’ammissibilità della liquidazione controllata familiare. Rilevanza: mito n. 5; anticipano la soluzione poi adottata dal D.Lgs. 136/2024.

  11. Trib. Milano, 29 febbraio 2024, e Trib. Arezzo, 8 maggio 2024 (come richiamati da Trib. Verona, 26 luglio 2024). Principio: quando il gestore della crisi opera anche come liquidatore, il compenso è unico. Rilevanza: mito n. 2, per il frammento vero del “solo OCC”.

  12. Corte cost., sentenza n. 6/2024 (come richiamata da Trib. Verona, 26 luglio 2024). Principio: la durata dell’acquisizione dei beni sopravvenuti nella liquidazione controllata va commisurata alle risorse disponibili e ai crediti, nei limiti dell’esdebitazione e della ragionevole durata. Rilevanza: utile per le simulazioni, perché la quota di reddito acquisibile da ciascun familiare dipende dalla durata della procedura e incide sull’attivo, quindi anche sul riparto del compenso.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, partendo dai documenti. Questi sono gli strumenti concreti con cui lavoriamo su una possibile procedura familiare:

  1. Verifichiamo il perimetro familiare del comma 2: ricostruiamo i gradi di parentela e affinità, accertiamo l’esistenza dell’unione civile o della convivenza di fatto e la documentazione che la prova.
  2. Accertiamo il requisito del comma 1: convivenza oppure origine comune del sovraindebitamento, debito per debito, distinguendo quelli nati dalla stessa causa da quelli personali.
  3. Mappiamo le masse distinte: per ciascun familiare redigiamo l’elenco dell’attivo e del passivo, separando creditori personali e creditori comuni, come imposto dal comma 3.
  4. Confrontiamo gli strumenti disponibili (piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata) e verifichiamo se tutti i familiari possono accedere allo stesso, tenendo conto della presenza di chi non è consumatore e della tutela dell’art. 67 c.5.
  5. Valutiamo l’alternativa tra domanda congiunta, domande separate coordinate ai sensi del comma 4 o domanda di uno solo dei familiari, considerando anche dove radicare la competenza.
  6. Verifichiamo, nella liquidazione controllata, i presupposti del correttivo: quale familiare può portare attivo attestabile dall’OCC e se per chi è incapiente sia preferibile l’esdebitazione dell’art. 283.
  7. Calcoliamo la ripartizione del compenso dell’OCC secondo il criterio proporzionale all’attivo, perché il piano tenga conto dell’importo reale che grava su ciascuna massa.
  8. Raccogliamo e controlliamo la documentazione richiesta per ciascun familiare (creditori, patrimonio, atti di straordinaria amministrazione, redditi, spese di mantenimento), così che la posizione di uno non comprometta quella di tutti.
  9. Seguiamo le impugnazioni secondo il regime della procedura scelta, a partire dal reclamo dell’art. 51 contro la sentenza sull’omologazione.
  10. Contestiamo le pretese dei creditori che tentano di soddisfarsi sulla massa sbagliata o che chiedono la partecipazione a una procedura su cui non hanno titolo.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per le procedure familiari pesa in modo particolare la qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC: la domanda congiunta passa sempre dall’organismo, che verifica i requisiti dell’art. 66, attesta l’attivo, redige la relazione su ciascun familiare e propone la liquidazione del compenso. Conoscere quel lavoro dall’interno permette di preparare la domanda sapendo già quali verifiche l’OCC farà. Quando nel nucleo c’è un familiare che esercita un’attività d’impresa e si valuta il concordato minore, entra in gioco anche la competenza di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: stesso difensore, stessa linea, senza passaggi di mano tra un grado e l’altro. E poiché ogni procedura familiare ha una parte giuridica e una parte contabile, avvocati e commercialisti dello staff lavorano insieme sullo stesso caso, dalla ricostruzione delle masse alla verifica dei numeri del piano.

Chiusura

L’art. 66 CCII è una norma breve, ma ogni comma smentisce una leggenda: la domanda può essere unica, le masse no; il compenso è uno, ma non si divide a metà; la famiglia è ampia, ma non basta esserne parte; la procedura familiare non è autonoma, ma consente di accedere insieme a quelle esistenti; la liquidazione congiunta è ammessa, ma serve attivo; le domande separate vengono comunque coordinate. L’informazione corretta è la prima difesa: prima di decidere se presentare la domanda con i tuoi familiari, conviene sapere esattamente che cosa la legge consente e che cosa no.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: sono proprio le competenze che servono per valutare i requisiti dell’art. 66, separare le masse e costruire una domanda congiunta che regga alle verifiche dell’organismo e del giudice.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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