Chi entra in liquidazione controllata e vive in affitto si pone quasi sempre la stessa domanda: lo stipendio o la pensione che mi lasceranno basterà a pagare il canone? La risposta breve è sì, il canone si considera. La legge non lo nomina, ma i tribunali lo inseriscono tra le spese di mantenimento che servono a fissare la quota di reddito esclusa dalla procedura. Il problema è che non lo fanno tutti nello stesso modo, né sempre per l’intero importo.
La questione è concreta. La quota lasciata al debitore viene fissata dal tribunale con la sentenza di apertura, oppure dal giudice delegato con un decreto separato. Tutto ciò che supera quella quota va al liquidatore, di regola per tre anni. Se il canone non viene documentato e fatto valere fin dal ricorso, il rischio è di vedersi lasciare una somma che non copre l’affitto, con morosità nuove e un possibile sfratto proprio mentre la procedura è aperta. I termini dei procedimenti del Codice della crisi, va ricordato, corrono anche ad agosto (art. 9 c.1 CCII).
Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC. Il calcolo del fabbisogno del nucleo familiare, che comprende il canone, è proprio una delle valutazioni che l’Organismo di composizione della crisi svolge e che il giudice esamina: conoscerla dall’interno permette di costruire un ricorso che regga al controllo del tribunale.
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La norma: cosa dice l’art. 268 c.4 CCII sul reddito del debitore
Sul piano normativo il punto di partenza è l’art. 268 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dal D.Lgs. 136/2024). Inquadramento in una riga: la liquidazione controllata è la procedura con cui il debitore sovraindebitato mette a disposizione dei creditori tutto il proprio patrimonio, compresi i redditi che percepisce durante la procedura, e al termine può ottenere l’esdebitazione (art. 282 CCII). Su questa base, l’art. 268 c.4 stabilisce cosa resta fuori dalla liquidazione.
Secondo l’art. 268 c.4 non sono compresi nella liquidazione:
- lett. a) i crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c.;
- lett. b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice;
- lett. c) i frutti dell’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni del fondo patrimoniale e i loro frutti, salvo l’art. 170 c.c.;
- lett. d) le cose che non possono essere pignorate per legge.
La definizione essenziale è questa: la quota di reddito esclusa dalla liquidazione è la somma che il giudice ritiene necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia; tutto il reddito che eccede quella somma è attivo della procedura.
La norma non elenca le voci di spesa. Non parla di affitto, di utenze, di spese scolastiche. Rinvia al giudizio del giudice, che deve indicare un limite. Il canone di locazione, quindi, non è escluso per legge in modo automatico: entra nel calcolo come componente del “mantenimento”, se e nella misura in cui il giudice lo ritiene necessario.
Va precisato che l’abitazione è la prima esigenza di mantenimento di qualunque nucleo. Per questo nella prassi dei tribunali il canone viene quasi sempre preso in considerazione. Le sentenze che abbiamo esaminato lo dimostrano. Il Tribunale di Trani, nella sentenza di apertura del 20/1/2026 (R.G. 3-1/2026), scrive espressamente che nel determinare il reddito escluso “può altresì tenersi conto del canone di locazione per l’abitazione”. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella sentenza di apertura del 16/12/2024 (R.G. P.U. 182/2024), ha inserito nel limite una voce specifica di 481 € per il canone. Il Tribunale di Rimini, con la sentenza n. 5/2024 (pubblicata il 17/1/2024), ha tenuto conto di un canone di 600 € mensili per un debitore che vive da solo.
La ratio della norma è il bilanciamento. Da un lato c’è l’interesse dei creditori a ricevere il massimo possibile. Dall’altro c’è il diritto del debitore e dei suoi familiari a una vita dignitosa durante la procedura. Il giudice non deve lasciare al debitore tutto ciò che spendeva prima, ma neppure ridurlo sotto la soglia di una vita normale.
Distinzione da istituti affini
La regola dell’art. 268 c.4 lett. b va distinta da tre istituti che spesso vengono confusi.
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Limiti di pignorabilità dell’art. 545 c.p.c. Nel pignoramento individuale dello stipendio la quota pignorabile è fissata dalla legge in misura percentuale, senza guardare alle spese concrete del debitore. Il canone di affitto, in quel contesto, non conta nulla. Nella liquidazione controllata invece il giudice valuta le spese reali, e il canone conta. Alcuni tribunali usano comunque l’art. 545 come soglia minima: il Tribunale di Rimini, con la sentenza n. 51/2023 (pubblicata il 18/7/2023), ha ritenuto che le lettere a) e b) dell’art. 268 c.4 si cumulino e che la parte lasciata al debitore non possa essere inferiore a quella impignorabile.
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Il parametro dell’art. 283 c.2 CCII. Per il debitore incapiente la legge fissa una soglia: il reddito, dedotte le spese di produzione e il mantenimento, non deve superare l’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE. Alcuni tribunali usano questo parametro anche nella liquidazione controllata come riferimento di base. Il Tribunale di Trani, nella sentenza del 20/1/2026, lo richiama espressamente (887,64 € al mese per un componente, con l’assegno sociale 2026) e poi fissa il reddito escluso in 1.390 €, dichiarando che si può tenere conto anche del canone.
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Il mantenimento nel piano del consumatore. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 c.2 lett. e) la domanda deve indicare quanto occorre al mantenimento della famiglia, ma è il debitore a proporre quanto pagare. Nella liquidazione controllata è il giudice a fissare il limite.
Un esempio concreto rende la differenza evidente. Un lavoratore con 1.800 € netti al mese e un affitto di 650 € subisce un pignoramento presso il datore di lavoro: il creditore trattiene un quinto, circa 360 €, e il canone non rileva. Se lo stesso lavoratore entra in liquidazione controllata, il giudice fissa una somma per il mantenimento che tiene conto dell’affitto: il prelievo mensile può essere maggiore o minore del quinto, a seconda delle spese documentate e del criterio adottato dal tribunale.
Requisiti e termini: quando il canone viene riconosciuto
La disciplina prevede che il giudice indichi i limiti del mantenimento. In termini operativi, perché il canone venga riconosciuto nella quota esclusa servono alcune condizioni. Le elenchiamo una per una.
1. Un contratto di locazione reale e documentato
Il canone deve risultare da un contratto. Il giudice e l’OCC verificano che esista, che sia registrato e che l’importo indicato sia quello effettivamente pagato. Un accordo verbale o un contratto non registrato espone a contestazioni: è difficile chiedere al giudice di lasciare al debitore una somma per pagare un affitto che non risulta da nessun atto.
2. Il pagamento effettivo
Non basta il contratto. Servono le prove del pagamento: bonifici, ricevute, estratti conto. Se il debitore è moroso da mesi, il canone può comunque essere considerato per il futuro, ma i canoni arretrati scaduti prima dell’apertura sono debiti come gli altri e il locatore dovrà insinuarli al passivo.
3. La congruità dell’importo
Il canone deve essere proporzionato al nucleo e alla zona. Il Tribunale di Rimini, nella sentenza n. 51/2023, ha dato atto del “consistente importo del canone di locazione” e ha fissato una quota complessiva ritenuta “più che ragionevole”. Nella sentenza n. 5/2024 lo stesso tribunale ha considerato il canone di 600 €, ma ha fissato una quota di 1.200 € “comprimendo parte delle spese non indispensabili”. Il messaggio è chiaro: il canone si considera, ma il resto delle spese può essere compresso.
4. La composizione del nucleo
Conta chi vive nella casa. Se il debitore convive con un coniuge o un partner che lavora, il giudice tiene conto anche del reddito di quest’ultimo. Il giudice delegato del Tribunale di Genova, nel decreto del 4/11/2024 (R.G. 48/2024), ha chiarito che il reddito del coniuge non entra nella liquidazione, ma “di esso si deve necessariamente tenere conto” nel valutare il tenore di vita della coppia. Lo stesso ragionamento vale per l’affitto: se il canone è sostenuto da due redditi, il giudice riconoscerà al debitore solo la sua parte.
5. La richiesta tempestiva
Il fabbisogno, compreso il canone, va indicato nel ricorso e nella relazione dell’OCC. Il giudice decide sulla base di ciò che trova agli atti. Una spesa non documentata al momento della sentenza di apertura può essere fatta valere dopo, con un’istanza al giudice delegato, ma nel frattempo si applica il limite già fissato.
I termini che contano
Va precisato che la sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) non si applica ai procedimenti disciplinati dal Codice della crisi: l’art. 9 c.1 CCII la esclude. Un reclamo contro il decreto che fissa la quota, quindi, deve essere proposto nei termini anche se la comunicazione arriva a fine luglio o ad agosto. Anche nel giudizio di sfratto per morosità la sospensione feriale non opera (art. 92 dell’ordinamento giudiziario).
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Domande dei creditori, compreso il locatore per i canoni arretrati: fino a 90 giorni (art. 270 c.2 lett. d) | Dalla sentenza di apertura, nella misura fissata dal tribunale | Fissato dal giudice entro il massimo di legge | Domanda tardiva, con le limitazioni previste per le insinuazioni tardive |
| Osservazioni al progetto di stato passivo: 15 giorni (art. 273) | Dalla comunicazione del progetto | Perentorio | Il debitore e i creditori perdono la possibilità di contestare i crediti, compreso quello del locatore |
| Reclamo contro il decreto del giudice delegato che fissa la quota esclusa: 10 giorni (art. 124) | Dalla comunicazione o notificazione del decreto | Perentorio | Il limite diventa stabile, salvo nuova istanza per fatti sopravvenuti |
| Termine massimo assoluto per il reclamo ex art. 124: 90 giorni | Dal deposito del provvedimento | Perentorio | Reclamo inammissibile anche senza comunicazione |
| Acquisizione dei redditi sopravvenuti: 3 anni (art. 272 c.3) | Dall’apertura della procedura | Durata legale minima per i beni sopravvenuti | Dopo il triennio, se interviene l’esdebitazione, cessa il prelievo sul reddito |
| Reclamo contro il decreto sull’esdebitazione: 30 giorni (art. 282 c.3) | Dalla comunicazione | Perentorio | Il decreto diventa definitivo |
Il termine più critico è il primo dei reclami: dieci giorni per contestare il decreto del giudice delegato che fissa la quota esclusa senza tenere conto, o tenendo conto solo in parte, del canone di affitto. È un termine breve, che corre anche ad agosto.
Sul piano della durata, l’art. 272 c.3 prevede che la procedura resti aperta fino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e comunque, ai fini dell’acquisizione dei beni sopravvenuti, per tre anni dall’apertura. È quindi per almeno tre anni che il canone, se riconosciuto, viene sottratto ai creditori, e per tre anni che il debitore deve vivere con la quota fissata. Il Tribunale di Verona, nella sentenza n. 255/2024 (pubblicata il 26/11/2024), ha precisato che l’apprensione dei redditi può proseguire fino all’esdebitazione, al massimo per il triennio successivo all’apertura; se l’esdebitazione non viene dichiarata, la procedura prosegue nel rispetto della ragionevole durata.
Procedura passo-passo: come si porta il canone nel calcolo
La sequenza che segue descrive chi fa cosa, davanti a quale organo e con quale atto. È il percorso che il debitore in affitto deve seguire per far valere il canone.
Passo 1 – Raccolta dei documenti sull’abitazione (debitore, prima del ricorso)
Il debitore raccoglie:
- il contratto di locazione, con la ricevuta di registrazione all’Agenzia delle Entrate;
- le ricevute o i bonifici degli ultimi dodici mesi di canone;
- le ultime comunicazioni del locatore sull’aggiornamento ISTAT, se previsto dal contratto;
- le spese condominiali a carico del conduttore, con il rendiconto dell’amministratore;
- le bollette di luce, gas, acqua, rifiuti degli ultimi dodici mesi;
- lo stato di famiglia e, se c’è un coniuge o convivente, la sua documentazione reddituale;
- eventuali lettere di messa in mora o atti di intimazione di sfratto.
Va precisato che la quota per il mantenimento si fonda sulle spese effettive. Un canone indicato senza prova del pagamento rischia di essere ignorato o ridotto.
Passo 2 – Incarico all’OCC e prospetto del fabbisogno (OCC)
Il debitore conferisce l’incarico a un Organismo di composizione della crisi costituito nel circondario del tribunale competente. L’OCC redige la relazione che accompagna il ricorso. In questa relazione, oltre alle cause dell’indebitamento e alla diligenza del debitore, viene indicato il fabbisogno mensile del nucleo. Il canone di affitto deve comparire come voce autonoma, distinta da utenze e spese alimentari.
L’OCC valuta la congruità. Può ritenere il canone eccessivo per il nucleo e proporre un importo inferiore, oppure segnalare che il canone è in linea con il mercato. Il giudice delegato di Genova, nel decreto del 4/11/2024, non ha accolto la quota indicata dall’OCC (1.620 €) e l’ha ridotta a 1.300 €. Il prospetto dell’OCC, quindi, non vincola il giudice: deve essere convincente.
Passo 3 – Deposito del ricorso (debitore, davanti al tribunale)
Il ricorso per l’apertura della liquidazione controllata si deposita al tribunale competente (art. 27 c.2 CCII), cioè quello del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali; per la persona fisica che non esercita attività d’impresa, di regola la residenza. Nel ricorso il debitore indica la quota di reddito che chiede di escludere e la giustifica voce per voce. Chiede espressamente che nel limite dell’art. 268 c.4 lett. b sia compreso il canone di locazione.
Per la persona fisica che chiede l’apertura, la procedura si apre solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche con azioni giudiziarie (art. 268 c.3). Qui sta un punto delicato: un canone elevato riduce l’eccedenza del reddito, e se il reddito è l’unico attivo, un fabbisogno troppo alto può far mancare il presupposto dell’attivo. In quel caso la strada può diventare l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283), con il suo diverso parametro.
Passo 4 – Sentenza di apertura (tribunale)
Il tribunale, verificati i presupposti, apre la procedura con sentenza (art. 270), nomina il giudice delegato e il liquidatore, assegna ai creditori il termine per le domande. Nella stessa sentenza, di solito, fissa la quota di reddito esclusa. Le sentenze esaminate mostrano tre modelli.
- Modello analitico. Il tribunale recepisce le voci di spesa dichiarate e documentate, canone compreso. È il caso del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (16/12/2024): 1.771 € comprensivi di 481 € di canone, 300 € di mantenimento del figlio, 400 € di alimenti, 150 € di utenze e altre voci.
- Modello a parametro più canone. Il tribunale parte dal parametro dell’art. 283 c.2 e tiene conto anche del canone. È il caso del Tribunale di Trani (20/1/2026).
- Modello forfettario. Il tribunale fissa una cifra complessiva, dando atto del canone ma senza scomporlo, e comprime le spese non indispensabili. È il caso del Tribunale di Rimini (sentenze n. 51/2023 e n. 5/2024) e, con riferimento ai limiti dell’art. 545 c.p.c., del Tribunale di Verona (sentenza n. 255/2024: 1.400 € al mese, a fronte di spese indicate in 1.317 €).
C’è anche un quarto modello: il tribunale apre la procedura e rinvia la determinazione della quota a un provvedimento separato del giudice delegato. Lo ha fatto il Tribunale di Verona con la sentenza n. 152/2026 (pubblicata il 28/9/2026), che “rinvia a separato provvedimento del giudice delegato la determinazione della quota di entrate”. In questo caso la discussione sul canone si sposta davanti al giudice delegato.
Passo 5 – Comunicazione al datore di lavoro o all’ente pensionistico (liquidatore)
Il liquidatore comunica la sentenza al datore di lavoro o all’INPS, che da quel momento versano sul conto della procedura la parte eccedente la quota esclusa. In alcune sentenze il liquidatore incassa l’intero reddito e versa al debitore la quota fissata (Rimini, sentenze n. 51/2023 e n. 5/2024). In altre il datore di lavoro versa direttamente l’eccedenza (Verona, sentenze n. 255/2024 e n. 152/2026). La differenza ha effetti pratici sul canone: se tutto il reddito transita dal liquidatore, il debitore deve coordinarsi perché la somma arrivi prima della scadenza mensile dell’affitto.
Se lo stipendio era gravato da una cessione del quinto, il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 31/2025, ha ritenuto la cessione non opponibile alla liquidazione controllata: le trattenute cessano e le somme vanno alla procedura. Questo può liberare risorse, ma non aumenta di per sé la quota lasciata al debitore: dipende da come il giudice fissa il limite.
Passo 6 – Istanza di revisione (debitore, davanti al giudice delegato)
La quota fissata non è immutabile. Il Tribunale di Verona (sentenza n. 255/2024) l’ha dichiarata modificabile su istanza motivata per mutamenti sopravvenuti documentati; il Tribunale di Trani e il Tribunale di Rimini l’hanno qualificata provvisoria e rivedibile dal giudice delegato. Le situazioni tipiche sono:
- aumento del canone per adeguamento ISTAT o rinnovo del contratto;
- trasloco in una nuova abitazione (anche dopo la vendita della casa di proprietà);
- nascita di un figlio, ingresso o uscita di un familiare dal nucleo;
- perdita del reddito del coniuge che contribuiva all’affitto.
L’istanza si deposita al giudice delegato con i documenti che provano il cambiamento.
Passo 7 – Reclamo (debitore o creditori, davanti al tribunale)
Contro il decreto del giudice delegato è ammesso reclamo al tribunale ai sensi dell’art. 124 CCII, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione. Il reclamo serve se il giudice ha ignorato il canone documentato o lo ha ridotto senza motivazione: deve indicare con precisione quali spese sono state trascurate e perché sono necessarie. Non serve a ridiscutere in generale il tenore di vita.
I punti dove più spesso si sbaglia
- Indicare il canone senza la prova del pagamento. Il giudice lo considera una dichiarazione di parte.
- Non distinguere canone e spese accessorie. Condominio e utenze vanno indicati a parte: se si somma tutto in un’unica voce “casa”, il giudice può ridurla in blocco.
- Tacere il reddito del convivente. Emerge comunque dallo stato di famiglia e dalla relazione dell’OCC, e indebolisce la credibilità dell’intero prospetto.
- Pagare il canone a un familiare senza contratto registrato. È la situazione che attira più verifiche.
- Lasciar passare i dieci giorni del reclamo, anche in agosto, pensando che il termine sia sospeso.
Esempi di calcolo: quanto pesa il canone sulla quota esclusa
Le due simulazioni che seguono sono esempi di calcolo con dati ipotetici. Non riproducono casi reali e servono solo a mostrare come cambia il risultato a seconda del criterio adottato dal giudice.
Esempio di calcolo 1 – Lavoratrice single in affitto
Dati di partenza. Lavoratrice dipendente, vive sola. Stipendio netto 1.987,40 € al mese per 13 mensilità. Canone di locazione 612 € al mese, oltre a 48 € di spese condominiali. Debiti chirografari per 64.318,72 €. Nessun immobile. Ricorso depositato martedì 3/11/2026; sentenza di apertura lunedì 16/11/2026.
Criterio A – parametro dell’art. 283 c.2 più spese abitative. Con l’assegno sociale 2026 (7.101,12 € annui), la soglia per un componente è 7.101,12 × 1,5 × 1,00 = 10.651,68 € annui, pari a 887,64 € al mese su 12 mensilità. Si aggiungono canone e condominio (660 €). Quota esclusa: 887,64 + 660 = 1.547,64 € al mese.
- Eccedenza mensile acquisita: 1.987,40 − 1.547,64 = 439,76 €.
- Su dodici mesi: 439,76 × 12 = 5.277,12 €.
- Tredicesima acquisita per intero (come prevedono diverse sentenze): 1.987,40 €.
- Totale annuo per i creditori: 7.264,52 €; nel triennio: 21.793,56 €.
Criterio B – solo parametro, senza canone. Se il giudice applicasse il solo parametro di 887,64 €, l’eccedenza sarebbe 1.099,76 € al mese e il totale annuo 15.184,52 €. Ma alla debitrice resterebbero 887,64 € per pagare 660 € di spese abitative: 227,64 € per vitto, utenze e trasporti. Un limite di questo tipo non garantirebbe il mantenimento richiesto dall’art. 268 c.4 lett. b, e sarebbe il presupposto per un’istanza di revisione o un reclamo.
Esito. La differenza tra i due criteri, nel triennio, supera i 23.000 €. Si capisce perché il canone sia la voce che più incide sul calcolo e perché vada documentato fin dal ricorso.
Termini collegati. Se la sentenza del 16/11/2026 assegna ai creditori il termine massimo di 90 giorni, la scadenza cade domenica 14/2/2027 e slitta a lunedì 15/2/2027: entro quella data il locatore, se vanta canoni arretrati, deve presentare domanda di ammissione. Se il giudice delegato, con decreto comunicato lunedì 1/2/2027, rigetta un’istanza di aumento della quota dopo l’adeguamento ISTAT del canone, il reclamo ex art. 124 va depositato entro giovedì 11/2/2027.
Esempio di calcolo 2 – Pensionato con coniuge che lavora e figlio minore
Dati di partenza. Debitore pensionato con assegno netto di 2.346,15 € per 13 mensilità. Coniuge con stipendio netto di 1.120,00 € al mese. Un figlio minorenne. Contratto di locazione intestato al debitore, canone 845 € al mese. Spese complessive documentate del nucleo: 2.912,30 € al mese (canone, utenze, alimenti, spese scolastiche e sanitarie, trasporti).
Calcolo della quota del debitore. Il reddito del coniuge non entra nella liquidazione, ma se ne tiene conto (decreto del giudice delegato di Genova del 4/11/2024). Ipotizziamo che il giudice ripartisca le spese in proporzione ai redditi.
- Redditi complessivi mensili: 2.346,15 + 1.120,00 = 3.466,15 €.
- Incidenza del debitore: 2.346,15 / 3.466,15 = 67,69% circa.
- Quota delle spese a carico del debitore: 2.912,30 × 67,69% = 1.971,26 €.
- Eccedenza mensile acquisita: 2.346,15 − 1.971,26 = 374,89 €.
- Su dodici mesi: 4.498,68 €; con la tredicesima acquisita per intero: 6.844,80 € l’anno; nel triennio: 20.534,39 €.
Confronto con il parametro. La soglia dell’art. 283 c.2 per tre componenti (parametro 2,04) è 21.729,43 € annui, cioè 1.810,79 € al mese su 12 mensilità. Se il giudice usasse quel parametro come quota del debitore, aggiungendo il canone per intero, la quota esclusa arriverebbe a 2.655,79 €, superiore alla pensione: non ci sarebbe eccedenza e quindi nessun attivo da reddito. Ma sommare il parametro familiare e l’intero canone, ignorando il reddito del coniuge, sarebbe una doppia considerazione delle stesse esigenze. Il criterio proporzionale è più coerente con il ragionamento di Genova.
Esito. Il canone di 845 € non viene ignorato, ma pesa sul debitore solo per la parte (circa 572 €) che corrisponde alla sua incidenza sul reddito familiare. Se il coniuge perdesse il lavoro, la ripartizione cambierebbe: il debitore dovrebbe chiedere la revisione con istanza documentata al giudice delegato.
Situazioni fuori dalla regola: affitti particolari e casi limite
La regola generale è semplice: il canone documentato e congruo entra nella quota di mantenimento. Ci sono però situazioni in cui la risposta cambia.
Il canone pagato a un familiare
Il debitore vive in un appartamento di proprietà dei genitori o di un fratello e paga un affitto. Il canone si può considerare, ma la verifica sarà più stretta. Il liquidatore e i creditori possono chiedersi se il contratto sia reale o costruito per sottrarre reddito alla procedura. Servono: contratto registrato con data anteriore alla crisi, pagamenti tracciati e regolari, un importo in linea con il mercato della zona. Un contratto stipulato poco prima del ricorso, con un canone alto, rischia di essere ridotto o ignorato e può pesare anche sulla valutazione della condotta del debitore ai fini dell’esdebitazione (art. 282 c.2).
La casa di proprietà venduta durante la procedura
Chi possiede la casa in cui abita non paga un canone, e il giudice non considera la rata del mutuo come “spesa di mantenimento” alla stessa stregua dell’affitto: l’immobile entra nella liquidazione e sarà venduto. Il problema nasce dopo la vendita, quando il debitore deve trovare un alloggio in affitto. In termini operativi, la quota esclusa fissata all’apertura (senza canone) non basta più. Occorre un’istanza al giudice delegato con il nuovo contratto. È prudente segnalare questa prospettiva già nel ricorso, chiedendo che il limite venga rivisto al momento del rilascio dell’immobile.
Il debitore in affitto con morosità e sfratto in corso
Se al momento dell’apertura il debitore è già moroso, i canoni scaduti sono crediti anteriori: il locatore li fa valere nel concorso, con domanda di ammissione al passivo nel termine fissato dalla sentenza. I canoni futuri vanno invece pagati regolarmente con la quota esclusa: se il debitore non li paga, il locatore può agire per la risoluzione del contratto e il rilascio. Il rapporto tra il procedimento di sfratto e il divieto di azioni esecutive individuali durante la liquidazione richiede una verifica sul singolo caso; ricordiamo che nel procedimento di sfratto la sospensione feriale non si applica. La quota che il giudice lascia per il canone va destinata al canone: usarla per altro espone a uno sfratto che la procedura non impedisce.
Il nucleo familiare con un solo contratto e più debitori
Nella procedura familiare (art. 66 CCII) più membri della stessa famiglia possono presentare un’unica domanda di liquidazione controllata. Le masse attive e passive restano distinte (art. 66 c.3). Il canone, che è una spesa comune, va ripartito: il giudice non può riconoscerlo per intero a ciascun debitore. Conviene indicare nel ricorso un criterio di ripartizione chiaro, di solito in proporzione ai redditi.
Il debitore che si trasferisce in una casa più costosa
Durante la procedura il debitore si trasferisce e il nuovo canone è più alto. Non è vietato, ma il giudice non è obbligato a riconoscere l’aumento. Se la scelta non è giustificata da esigenze familiari o lavorative documentate, il giudice delegato può mantenere il limite precedente. La strada corretta è chiedere prima l’autorizzazione o almeno sottoporre al giudice le ragioni del trasloco.
Il caso dell’incapiente
Se il reddito, dedotte le spese di mantenimento canone compreso, non lascia nulla ai creditori, la liquidazione controllata chiesta dal debitore persona fisica non si apre: l’OCC deve attestare che c’è attivo da distribuire (art. 268 c.3). In questo caso lo strumento è l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283), che ha un criterio proprio: il reddito annuo, dedotte le spese di produzione e il mantenimento, non deve superare il parametro del comma 2. Anche qui il canone ha un ruolo, ma con le due letture del comma 2 (soglia come limite del reddito residuo o come misura del mantenimento) che la giurisprudenza non ha ancora composto.
Su questi profili l’esperienza di chi lavora all’interno degli Organismi di composizione della crisi fa la differenza. Come osserva l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia: “Il canone non è una concessione del giudice, è una spesa di mantenimento che va provata. Un prospetto del fabbisogno costruito su documenti, voce per voce, è la migliore tutela per chi vive in affitto durante la liquidazione.”
Domande frequenti sul canone di affitto in liquidazione controllata
Il giudice è obbligato a lasciarmi i soldi per l’affitto?
La legge non lo dice in modo espresso. L’art. 268 c.4 lett. b CCII esclude dalla liquidazione ciò che serve al mantenimento del debitore e della famiglia, nei limiti indicati dal giudice. L’abitazione rientra nel mantenimento e i tribunali, di regola, ne tengono conto: Trani lo afferma espressamente, Santa Maria Capua Vetere e Rimini lo hanno fatto in concreto. Il giudice può però ridurre le altre spese o ritenere il canone sproporzionato. Per questo serve un prospetto documentato, presentato già con il ricorso e la relazione dell’OCC.
Se pago 900 euro di affitto, me ne lasciano 900?
Non necessariamente. Il giudice valuta se il canone è congruo per il nucleo e per la zona, e se c’è un coniuge o convivente che contribuisce. Nella sentenza n. 5/2024 il Tribunale di Rimini ha considerato un canone di 600 € ma ha fissato una quota complessiva di 1.200 €, comprimendo le spese non indispensabili. In pratica il canone spesso viene riconosciuto, ma il totale della quota può essere inferiore alla somma di tutte le spese dichiarate. Un canone molto alto rispetto al reddito può essere ridotto.
Il locatore può sfrattarmi se sono in liquidazione controllata?
La liquidazione non cancella il contratto di locazione. I canoni scaduti prima dell’apertura diventano crediti da far valere nella procedura. I canoni che maturano dopo vanno pagati regolarmente con la quota che il giudice ha lasciato. Se non li paghi, il locatore può chiedere la risoluzione e il rilascio. Gli effetti della procedura su un procedimento di sfratto già pendente vanno verificati caso per caso con l’avvocato, considerando che nello sfratto non opera la sospensione feriale.
Posso chiedere di aumentare la quota se il padrone di casa aumenta l’affitto?
Sì. Le sentenze esaminate qualificano la quota come provvisoria e rivedibile dal giudice delegato (Trani, Rimini) o modificabile su istanza motivata per mutamenti documentati (Verona, sentenza n. 255/2024). Va depositata un’istanza con la comunicazione dell’aumento, il contratto e la prova dei pagamenti. Se il giudice delegato rigetta l’istanza, il reclamo al tribunale va proposto entro dieci giorni dalla comunicazione (art. 124 CCII), anche ad agosto.
Vivo con il mio compagno che paga metà affitto: cosa considera il giudice?
Considera solo la tua parte. Il reddito del convivente non entra nella liquidazione, ma il giudice ne tiene conto per valutare il tenore di vita del nucleo, come ha fatto il giudice delegato del Tribunale di Genova nel decreto del 4/11/2024 riferito al coniuge. Se il contratto è cointestato o il compagno contribuisce, il giudice riconoscerà nella tua quota solo la metà del canone, o la percentuale che corrisponde al tuo reddito. Nascondere il contributo del convivente è un errore che indebolisce tutto il ricorso.
Caso limite: pago l’affitto a mia madre, senza contratto. Conta lo stesso?
È la situazione più fragile. Senza contratto registrato e senza pagamenti tracciati, il giudice non ha elementi per riconoscere il canone e può considerarlo inesistente. Peggio, un contratto stipulato all’ultimo momento può far sorgere il sospetto di un’operazione per sottrarre reddito ai creditori, con riflessi sulla futura esdebitazione. Se l’accordo con il familiare esiste davvero da tempo, va regolarizzato prima del ricorso, con un canone di mercato e con bonifici, e va spiegato nella relazione dell’OCC.
Il quadro giurisprudenziale sul canone e sulla quota di mantenimento
La giurisprudenza sul canone di affitto nella liquidazione controllata è quasi tutta di merito. La Cassazione non ha ancora fissato un criterio di calcolo della quota dell’art. 268 c.4 lett. b, e i tribunali seguono metodi diversi. Di seguito i riferimenti verificati, con il principio riformulato e la sua rilevanza per chi vive in affitto.
1. Trib. Trani, sentenza di apertura del 20/1/2026 (R.G. 3-1/2026).
Principio: il reddito escluso dalla liquidazione si determina partendo dal parametro dell’art. 283 c.2 CCII (assegno sociale aumentato della metà per il parametro ISEE) e si può tenere conto anche del canone di locazione per l’abitazione; la quantificazione è provvisoria e rivedibile dal giudice delegato.
Rilevanza: è la pronuncia che afferma più chiaramente che il canone entra nel calcolo. Con uno stipendio di 2.234 €, il reddito escluso è stato fissato in 1.390 €, ben oltre il solo parametro di 887,64 €.
2. Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza di apertura del 16/12/2024 (R.G. P.U. 182/2024).
Principio: il limite di mantenimento si costruisce sulle spese dichiarate e documentate dal debitore, voce per voce, comprese quelle per il canone e per il mantenimento del figlio stabilito dalla sentenza di divorzio.
Rilevanza: mostra il modello analitico. Il limite di 1.771 € comprende 481 € di canone, oltre a utenze, alimenti e altre spese. È il modello più favorevole per chi ha un affitto documentato.
3. Trib. Rimini, sentenza n. 5/2024 (pubblicata il 17/1/2024, R.G. 153-1/2023).
Principio: la quota di mantenimento non può essere inferiore alla parte impignorabile dello stipendio; il giudice tiene conto del canone sostenuto dal debitore che vive solo, ma può comprimere le spese non indispensabili per bilanciare le esigenze dei creditori.
Rilevanza: un canone di 600 € è stato considerato dentro una quota complessiva di 1.200 €. Il canone conta, ma non si somma automaticamente a tutte le altre spese.
4. Trib. Rimini, sentenza n. 51/2023 (pubblicata il 18/7/2023, R.G. 83-1/2023).
Principio: le lettere a) e b) dell’art. 268 c.4 si cumulano; la quota lasciata al debitore non può scendere sotto la soglia di impignorabilità; nel fissarla si tiene conto del consistente importo del canone di locazione.
Rilevanza: con uno stipendio di circa 1.875 €, il tribunale ha lasciato 1.630 € in ragione anche dell’affitto. Il liquidatore incassa l’intero reddito e versa al debitore la quota.
5. Trib. Verona, sentenza n. 255/2024 (pubblicata il 26/11/2024, R.G. 308/2024).
Principio: la quota esclusa può essere fissata con riferimento ai limiti dell’art. 545 c.p.c. e alle spese di mantenimento verificate dal gestore; è modificabile su istanza motivata per mutamenti documentati; l’apprensione dei redditi dura fino all’esdebitazione, al massimo per il triennio.
Rilevanza: la modificabilità è lo strumento per far valere un aumento del canone o un trasloco. Il tribunale richiama anche la Corte costituzionale sulla durata della procedura.
6. Trib. Verona, sentenza n. 152/2026 (pubblicata il 28/9/2026, R.G. 192/2026).
Principio: il tribunale può aprire la liquidazione e rinviare a un separato provvedimento del giudice delegato la determinazione della quota di entrate esclusa; va acquisita ogni somma eccedente, comprese le mensilità oltre la dodicesima.
Rilevanza: in questi casi la partita sul canone si gioca davanti al giudice delegato, con un’istanza documentata e il termine di reclamo dell’art. 124.
7. Trib. Genova, decreto del giudice delegato del 4/11/2024 (R.G. 48/2024).
Principio: il giudice non è vincolato alla quota proposta dall’OCC; il reddito del coniuge non è acquisibile alla liquidazione, ma se ne tiene conto per valutare il tenore di vita globale del nucleo.
Rilevanza: chi divide l’affitto con il coniuge o il convivente vedrà riconosciuta solo la propria parte. La quota proposta (1.620 €) è stata ridotta a 1.300 €.
8. Trib. Milano, sentenza n. 31/2025.
Principio: la cessione del quinto dello stipendio non è opponibile alla liquidazione controllata; le trattenute cessano e le somme confluiscono nella procedura.
Rilevanza: per chi paga l’affitto con uno stipendio gravato da cessione, l’apertura modifica i flussi. Resta il giudice a decidere quanto lasciare al debitore. (Pronuncia nota da un’unica fonte che ne ha letto il testo.)
9. Cass. Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025 (massima Brocardi).
Principio: l’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza; la condotta del debitore conta nella fase di esdebitazione.
Rilevanza: un canone alto non è di per sé causa di rigetto della domanda. Ma scelte abitative incoerenti con la crisi possono essere valutate al momento dell’esdebitazione (art. 282 c.2).
10. Cass. Sez. I, ord. n. 11603 del 28/4/2026 (sintesi diritto.it).
Principio: la relazione dell’OCC su cause dell’indebitamento e diligenza del debitore è requisito di ammissibilità della domanda, con controllo sostanziale del giudice.
Rilevanza: il prospetto del fabbisogno, canone compreso, deve essere esaminato e valutato dall’OCC nella relazione. Una relazione generica sulle spese è un punto debole dell’intero ricorso.
Cosa emerge dal quadro
In termini operativi, i tribunali concordano su tre punti. Il canone documentato entra nel mantenimento. La quota è provvisoria e rivedibile. Il reddito dei familiari conviventi incide sulla parte di spese riconosciuta al debitore. Divergono invece sul metodo: alcuni partono dalle spese analitiche, altri dal parametro dell’art. 283 c.2, altri ancora dai limiti dell’art. 545 c.p.c. Conoscere il metodo del tribunale competente prima di depositare il ricorso permette di presentare il prospetto nella forma che quel giudice è abituato a valutare.
Cosa può fare lo Studio Monardo per chi vive in affitto
Lo Studio lavora sulla liquidazione controllata con uno staff di avvocati e commercialisti che seguono insieme lo stesso fascicolo. Per il debitore in affitto, gli strumenti concreti sono questi.
- Verifichiamo il contratto di locazione: registrazione, durata, clausole di aggiornamento ISTAT, cointestazioni, eventuali vizi che il liquidatore o i creditori potrebbero contestare.
- Ricostruiamo il fabbisogno mensile del nucleo voce per voce, separando canone, condominio, utenze, alimenti, spese scolastiche, sanitarie e di trasporto, con i relativi documenti.
- Calcoliamo la quota con i diversi metodi usati dai tribunali (spese analitiche, parametro dell’art. 283 c.2, limiti dell’art. 545 c.p.c.) per capire quale risultato è realistico davanti al tribunale competente.
- Valutiamo il presupposto dell’attivo dell’art. 268 c.3: se il canone assorbe quasi tutto il reddito eccedente, verifichiamo se la strada corretta sia l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283).
- Predisponiamo il ricorso per l’apertura della liquidazione controllata con la richiesta motivata di inserire il canone nel limite dell’art. 268 c.4 lett. b.
- Collaboriamo con l’OCC perché la relazione esamini il fabbisogno abitativo in modo specifico e documentato, come richiede il controllo sostanziale del giudice.
- Gestiamo i rapporti con il locatore: verifichiamo i canoni arretrati che dovrà insinuare al passivo e controlliamo la sua domanda in sede di stato passivo.
- Depositiamo le istanze di revisione al giudice delegato in caso di aumento del canone, trasloco, vendita della casa di proprietà o cambiamenti del nucleo.
- Proponiamo reclamo ex art. 124 CCII nel termine di dieci giorni contro il decreto che ignora o riduce senza motivazione il canone documentato.
- Prepariamo la fase di esdebitazione, verificando che le scelte abitative durante la procedura siano coerenti e non offrano argomenti ai creditori nelle osservazioni previste dall’art. 282.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per il tema di questo articolo pesa in particolare la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di professionista fiduciario di un OCC: la determinazione del fabbisogno del nucleo, canone compreso, è una valutazione che l’Organismo compie in prima persona nella relazione che accompagna il ricorso. Conoscere come quella valutazione viene costruita e poi esaminata dal giudice consente di presentare dati verificabili, non semplici dichiarazioni.
La qualifica di avvocato cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore segue il ricorso, le istanze al giudice delegato, i reclami al tribunale e, quando ammesso, il ricorso per cassazione, con la stessa linea. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti si occupa insieme dei profili legali e della ricostruzione dei redditi e delle spese.
In sintesi: il canone conta, se lo dimostri
Il canone di affitto si considera nel calcolo di quanto resta al debitore, perché l’abitazione è parte del mantenimento previsto dall’art. 268 c.4 lett. b CCII. Non è però un’esclusione automatica: il giudice lo riconosce se il contratto è reale, i pagamenti sono provati e l’importo è congruo, e tiene conto del reddito dei familiari conviventi. La quota fissata è provvisoria e si può rivedere con un’istanza documentata; contro il decreto del giudice delegato il reclamo va proposto entro dieci giorni, anche ad agosto, perché l’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: la ricostruzione del fabbisogno familiare e la sua verifica sono il cuore del lavoro dell’Organismo. A questa competenza si aggiunge l’abilitazione al patrocinio in Cassazione, che permette di seguire ogni contestazione sulla quota fino all’ultimo grado.
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