Dopo la liquidazione controllata posso chiedere un nuovo mutuo? È la domanda che arriva quasi sempre nello stesso momento: quando il decreto di esdebitazione è finalmente in mano, i debiti residui non sono più esigibili e la vita economica sembra pronta a ripartire. Chiedere un mutuo, in sé, è sempre possibile: nessuna norma del Codice della crisi vieta a chi è stato esdebitato di presentarsi in banca. Il punto vero è un altro, cioè se e quando una banca sarà disposta a concederlo, e qui non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto. Contano le tracce lasciate nella Centrale dei Rischi della Banca d’Italia e nei sistemi di informazioni creditizie privati, il tempo trascorso, la strada scelta per uscire dai debiti, il reddito attuale, l’eventuale garanzia pubblica sulla prima casa.
Il confronto che segue mette sullo stesso tavolo quattro percorsi che portano fuori dal sovraindebitamento o da un debito bancario non pagato: il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la liquidazione controllata con esdebitazione, l’esdebitazione del debitore incapiente e il saldo e stralcio stragiudiziale. Ciascuno lascia una “impronta” diversa negli archivi del credito e nei registri pubblici, e ciascuno incide in modo diverso sui tempi del ritorno al credito. Nessuno dei quattro garantisce un mutuo: tutti, però, possono rendere quel momento più o meno vicino.
Lo Studio Monardo segue questa materia dall’interno, non da osservatore esterno: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, e quindi conosce le procedure di composizione della crisi nel loro funzionamento concreto, dalla relazione dell’organismo fino al decreto di esdebitazione. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare in diritto bancario, che è la competenza necessaria per leggere una visura della Centrale dei Rischi, contestare una segnalazione inesatta e ricostruire come una banca valuterà il merito creditizio dopo la procedura.
📩 Prima di bussare alla porta di una banca con una procedura alle spalle, conviene sapere cosa vedrà l’istituto quando aprirà il tuo fascicolo: contattaci ora, tutti i riferimenti dello studio sono in fondo a questa pagina.
Da dove si parte: cosa resta dopo l’uscita dai debiti
Prima di confrontare le quattro strade occorre fissare alcuni concetti comuni, perché la richiesta di un nuovo mutuo si gioca su tre piani distinti che spesso vengono confusi tra loro.
Il piano giuridico: l’esdebitazione libera dai debiti, non dalla memoria degli archivi. Secondo l’art. 278 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), l’esdebitazione è la liberazione dai debiti e comporta l’inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti nella liquidazione controllata. Restano però esclusi, per il comma 7, gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti da risarcimento per fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti; e restano salvi, per il comma 6, i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori. Chi ha garantito il vecchio debito con una fideiussione non viene liberato dall’esdebitazione del debitore principale: un dettaglio che pesa quando, ad esempio, il garante è il coniuge che dovrebbe cointestare il nuovo mutuo.
Il piano informativo: due tipi di archivio, regole diverse. La Centrale dei Rischi (CR) è gestita dalla Banca d’Italia e raccoglie le segnalazioni che gli intermediari aderenti inviano ogni mese. Secondo le FAQ ufficiali della Banca d’Italia, le soglie di segnalazione sono di 250 euro per le sofferenze e di 30.000 euro negli altri casi; gli intermediari possono consultare i dati relativi a un massimo di 36 mesi; quando il debito viene pagato, l’intermediario smette di segnalarlo dal mese del pagamento, ma l’estinzione non cancella le segnalazioni precedenti, che restano negli archivi e sono visibili agli intermediari solo entro quella finestra di 36 mesi. Accanto alla CR esistono i sistemi di informazioni creditizie privati (SIC), gestiti da società come CRIF, Experian e CTC (Consorzio per la Tutela del Credito), che funzionano secondo il codice di condotta approvato dal Garante per la protezione dei dati personali nel 2019. Questi archivi registrano anche importi piccoli, richieste di finanziamento e ritardi di una o due rate, e hanno propri tempi di conservazione, che vedremo nel dettaglio.
Il piano della pubblicità: le procedure lasciano tracce nei registri. Le procedure di sovraindebitamento non sono riservate. Per il piano del consumatore, secondo l’art. 70 CCII il giudice dispone la pubblicazione di proposta e piano in un’apposita area del sito del tribunale o del Ministero della giustizia, e la sentenza di omologazione è pubblicata entro due giorni; ove necessario, il giudice ne dispone la trascrizione. Per la liquidazione controllata, la sentenza di apertura è soggetta alle forme di pubblicità previste dal codice e, se ci sono immobili, alla trascrizione nei registri immobiliari; per l’esdebitazione di diritto, l’art. 282 comma 1 prevede che il decreto relativo a consumatore o professionista sia pubblicato nell’area web del tribunale o del Ministero. Una banca che esegue un’istruttoria accurata, soprattutto su un mutuo ipotecario, consulta i registri immobiliari dell’immobile da acquistare e spesso anche quelli riferiti al richiedente: trascrizioni di pignoramenti, di sentenze di apertura e le relative cancellazioni possono emergere.
Il piano economico: il merito creditizio. Infine, la banca deve valutare il merito creditizio del richiedente prima di concedere un finanziamento a un consumatore. Il Codice della crisi dà a questo obbligo un peso specifico: l’art. 68 comma 3 e l’art. 283 comma 5 impongono all’OCC di indicare se il finanziatore, a suo tempo, ha tenuto conto del merito creditizio del debitore in relazione al reddito disponibile, e l’art. 69 comma 2 impedisce al creditore che ha violato i principi dell’art. 124-bis TUB di contestare la convenienza del piano. È un messaggio chiaro al sistema bancario: chi presta senza verificare la sostenibilità ne risponde. Il rovescio della medaglia è che, dopo una procedura, la banca esaminerà la nuova richiesta con un’attenzione ancora maggiore, proprio per non ritrovarsi dalla parte del finanziatore imprudente.
Cosa guarda, in concreto, una banca davanti alla richiesta di un mutuo presentata da chi ha alle spalle una procedura? Le politiche variano da istituto a istituto e non sono pubbliche nel dettaglio, ma alcuni elementi ricorrono in quasi tutte le istruttorie e vanno tenuti presenti nel confronto tra le strade.
- La storia creditizia recente. La banca consulta la CR (se aderente) e almeno un SIC. Più delle vecchie sofferenze pesa, spesso, ciò che è accaduto dopo: nuovi ritardi, nuove richieste di finanziamento respinte, utilizzo di carte revolving. Anche le semplici richieste di credito restano visibili nei SIC, secondo il codice di condotta, fino a 180 giorni, o 30 giorni se la richiesta è respinta o ritirata: moltiplicare le domande in poche settimane può essere letto come un segnale di difficoltà.
- Il reddito e la sua stabilità. Tipo di contratto di lavoro, anzianità, continuità dei redditi da lavoro autonomo documentata dalle dichiarazioni fiscali, assenza di trattenute residue in busta paga.
- Il rapporto tra rata e reddito disponibile. Non è fissato dalla legge in una percentuale unica; molti istituti ragionano intorno a un terzo del reddito netto, ma il dato varia e tiene conto del numero dei componenti del nucleo.
- Il rapporto tra mutuo e valore dell’immobile. Un anticipo consistente riduce il rischio della banca e può compensare in parte una storia creditizia imperfetta; quando l’anticipo manca, entra in gioco la garanzia pubblica sulla prima casa.
- I debiti che sopravvivono all’esdebitazione. Assegni di mantenimento, debiti da fatto illecito, sanzioni non accessorie: sono esclusi dall’art. 278 comma 7 e la banca li considera come impegni a tutti gli effetti.
- La documentazione della procedura. Sentenza di omologa, decreto di esdebitazione, attestazione della definitività: una pratica che presenta subito questi documenti, insieme a visure aggiornate, evita che l’istituto si fermi davanti a una segnalazione che non sa interpretare.
Nessuno di questi elementi, da solo, decide l’esito, e nessuna strada di uscita dai debiti li soddisfa tutti. Il confronto che segue serve proprio a capire quali di essi ciascuna strada rafforza e quali indebolisce.
Un ultimo concetto comune. Una segnalazione corretta non si cancella su richiesta: le FAQ della Banca d’Italia prevedono la correzione dei dati inesatti, non la rimozione di quelli esatti. Il tempo, quindi, è un fattore che nessuna strategia può comprimere oltre i limiti fissati dalle regole degli archivi; ciò che si può fare è evitare che segnalazioni sbagliate o non aggiornate allunghino quel tempo oltre il dovuto.
Prima strada: il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
In cosa consiste
Il piano del consumatore è disciplinato dagli artt. 67 e seguenti CCII. Secondo l’art. 67 comma 1, il consumatore sovraindebitato, con l’ausilio dell’OCC, propone ai creditori un piano a contenuto libero che indica tempi e modalità per superare la crisi e può prevedere il soddisfacimento anche parziale e differenziato dei crediti. Non serve il voto dei creditori: il giudice, verificate ammissibilità e fattibilità, omologa il piano con sentenza (art. 70 comma 7). Il piano può falcidiare anche i finanziamenti con cessione del quinto (comma 3) e i crediti privilegiati o ipotecari, purché in misura non inferiore a quanto otterrebbero dalla liquidazione (comma 4), con una moratoria fino a due anni dall’omologazione. Soprattutto, per il comma 5 il piano può prevedere il rimborso regolare delle rate a scadere del mutuo sull’abitazione principale, se il debitore è in regola alla data della domanda o se il giudice lo autorizza a pagare il capitale e gli interessi scaduti.
Quando ha senso
- Scenario A: consumatore con reddito stabile, un mutuo sulla casa regolarmente pagato e un cumulo di prestiti personali e carte revolving non più sostenibile. Il piano consente di conservare la casa e di ristrutturare il resto.
- Scenario B: debitore con un patrimonio immobiliare che vuole proteggere e una capacità di pagamento mensile apprezzabile, sufficiente a offrire ai creditori più di quanto ricaverebbero da una vendita forzata.
- Scenario C: debitore che non ha ancora subito segnalazioni gravi in CR, o le ha da poco, e vuole evitare che il quadro peggiori con pignoramenti e decadenze.
Come si esegue, in sintesi
La domanda si presenta tramite l’OCC (art. 68), con l’elenco dei creditori, la descrizione del patrimonio, gli atti di straordinaria amministrazione dei cinque anni precedenti, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e le entrate del nucleo familiare (art. 67 comma 2). Se la domanda è ammissibile, il giudice ne dispone la pubblicazione e può sospendere le esecuzioni (art. 70 commi 1 e 4). Dopo le osservazioni dei creditori e la relazione dell’OCC, arriva la sentenza di omologazione. Poi comincia l’esecuzione, sotto la vigilanza dell’OCC, che riferisce al giudice ogni sei mesi (art. 71).
Vantaggi in prospettiva di un nuovo mutuo
Il vantaggio principale è la continuità della storia creditizia. Chi conserva il mutuo in corso e lo paga regolarmente continua ad alimentare, nei SIC e in CR, un rapporto “positivo” che dimostra puntualità. Le banche, quando valutano una nuova richiesta, guardano anche a questo: un rapporto ipotecario onorato per anni è un indizio di affidabilità che nessuna procedura liquidatoria può offrire. A fronte di questo vantaggio, il piano evita la vendita dei beni: chi ha ancora la casa, spesso, non ha bisogno di un nuovo mutuo per l’abitazione principale, e l’eventuale richiesta futura riguarda magari una surroga o un finanziamento per lavori.
Rischi e svantaggi
Il rovescio della medaglia è la durata. Il piano impegna il debitore per tutto il tempo previsto, spesso diversi anni, e per tutta quella durata le posizioni ristrutturate restano visibili come rapporti con anomalie: la falcidia di un credito non equivale alla sua regolarizzazione integrale, e il modo in cui ciascun intermediario aggiorna la posizione dopo l’omologa (estinzione a saldo ridotto, chiusura, passaggio a perdita) può variare e va verificato caso per caso sulle visure. Durante l’esecuzione, inoltre, chiedere nuovo credito non è coerente con un piano che si regge sul reddito disponibile: la stessa sostenibilità del piano verrebbe messa in discussione. Se il piano non viene eseguito, il giudice può revocare l’omologazione (art. 72) e aprire la liquidazione controllata su istanza (art. 73), con un allungamento complessivo dei tempi. Infine, l’art. 69 comma 1 preclude l’accesso al piano a chi è stato esdebitato nei cinque anni precedenti o per due volte: una scelta fatta oggi limita le opzioni di domani.
Le pronunce a supporto
Sulla moratoria per i crediti ipotecari e privilegiati, Cass. Sez. I, ord. n. 11676 del 29 aprile 2026 ha chiarito che la moratoria biennale dell’art. 67 comma 4 non riduce questi crediti ma ne sospende il pagamento: gli interessi continuano a maturare e il rimborso deve iniziare alla scadenza. Per chi pensa al mutuo futuro, la pronuncia ricorda che la moratoria non è un “abbuono” e che la posizione ipotecaria resta aperta e visibile. Sulla responsabilità per segnalazioni scorrette, valgono le pronunce comuni a tutte le strade, raccolte più avanti.
Il profilo ideale del piano del consumatore è quello di chi ha un reddito stabile, un patrimonio da conservare e, spesso, un mutuo sulla casa ancora regolare: per questo debitore la prospettiva non è tanto un nuovo mutuo, quanto non perdere quello che ha.
Seconda strada: la liquidazione controllata e l’esdebitazione di diritto
In cosa consiste
La liquidazione controllata è la procedura liquidatoria del sovraindebitato (artt. 268 e seguenti CCII). Secondo l’art. 268 comma 1 il debitore la chiede con ricorso al tribunale; se è in stato di insolvenza, può chiederla anche un creditore, ma la procedura non si apre se i debiti scaduti e non pagati sono inferiori a 50.000 euro (comma 2). Quando è il debitore persona fisica a chiederla, l’apertura avviene solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire, anche mediante azioni giudiziarie (comma 3). Restano fuori dalla liquidazione, per il comma 4, i crediti impignorabili, la parte di stipendio o pensione che il giudice riconosce necessaria al mantenimento del debitore e della famiglia, i beni del fondo patrimoniale (salvo l’art. 170 c.c.) e le cose non pignorabili. Il liquidatore vende i beni, distribuisce il ricavato e acquisisce i beni sopravvenuti.
Il traguardo è l’esdebitazione. Per l’art. 282 comma 1, per le persone fisiche l’esdebitazione opera di diritto con il decreto di chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale, su istanza del debitore o segnalazione del liquidatore, dopo che i creditori hanno avuto quindici giorni per le osservazioni. Servono le condizioni dell’art. 280, l’assenza di condanne definitive per i reati dell’art. 344 e l’assenza di colpa grave, malafede o frode nel determinare il sovraindebitamento (comma 2). Il decreto è reclamabile entro trenta giorni (comma 3). L’art. 272 comma 3, nella versione riscritta dal correttivo, prevede che la procedura resti aperta, ai fini dell’acquisizione dei beni sopravvenuti, per tre anni dall’apertura.
Quando ha senso
- Scenario A: debitore con un immobile gravato da ipoteca e debiti che superano di molto il valore del bene; la vendita è inevitabile e la liquidazione la governa in modo concorsuale, con una prospettiva di liberazione finale.
- Scenario B: debitore con più esecuzioni in corso (pignoramento dello stipendio, del conto, dell’auto) che vuole fermare la dispersione e chiudere tutto in un’unica sede.
- Scenario C: debitore senza un reddito sufficiente a sostenere un piano, ma con qualche bene liquidabile, per il quale il piano del consumatore non sarebbe fattibile.
Come si esegue, in sintesi
Ricorso con l’ausilio dell’OCC e la relazione dell’organismo; sentenza di apertura con nomina del liquidatore, termine non superiore a novanta giorni per le domande dei creditori (art. 270 comma 2), formazione dello stato passivo con quindici giorni per le osservazioni (art. 273), programma di liquidazione, vendite, riparti. Dopo tre anni dall’apertura, o prima se la procedura si chiude, istanza di esdebitazione e decreto del tribunale.
Vantaggi in prospettiva di un nuovo mutuo
Il vantaggio dirimente è la data certa di liberazione. Chi entra in liquidazione controllata sa che, in assenza di cause ostative, entro circa tre anni dall’apertura può ottenere il decreto di esdebitazione. Da quel momento i vecchi crediti sono inesigibili: la banca che valuta la nuova richiesta di mutuo non deve temere che il patrimonio o il reddito del richiedente vengano aggrediti da creditori del passato, salvo i debiti esclusi dall’art. 278 comma 7. È un argomento che, nel colloquio con l’istituto, ha un peso reale: il richiedente esdebitato ha un passivo pregresso “azzerato” per legge e non solo per accordo. Sul fronte degli archivi, quando un credito in sofferenza viene passato a perdita, la segnalazione in CR cessa: lo conferma, ad esempio, la decisione ABF Torino n. 1101 del 29 gennaio 2025, che ha dato atto della cessazione delle segnalazioni dopo il passaggio a perdita, in conformità alla Circolare n. 139 della Banca d’Italia. Da quel momento decorre, di fatto, la finestra di 36 mesi entro cui gli intermediari continuano a vedere lo storico.
Rischi e svantaggi
Va soppesato, anzitutto, il prezzo patrimoniale: la liquidazione comporta la vendita dei beni, compresa di regola la casa. Chi esce da una liquidazione controllata ha spesso bisogno di un nuovo mutuo proprio perché la casa non c’è più. In secondo luogo, la traccia è la più visibile: segnalazioni a sofferenza in CR, eventi negativi non regolarizzati nei SIC, sentenza di apertura pubblicata e, se c’erano immobili, trascritta; decreto di esdebitazione pubblicato nell’area web del tribunale o del Ministero. Nei SIC, un credito estinto per esdebitazione non è un credito “regolarizzato” con il pagamento: secondo il codice di condotta, gli inadempimenti non regolarizzati restano per un massimo di 36 mesi dalla scadenza contrattuale, dalla cessazione del rapporto o dall’ultimo aggiornamento, e comunque non oltre cinque anni dalla scadenza del rapporto risultante dal contratto. Come ciascun gestore qualifichi l’esdebitazione rispetto a queste categorie va verificato sulla visura e sulle pagine ufficiali del gestore: non è un dato che si possa dare per scontato. Infine, l’esdebitazione può essere negata se mancano le condizioni dell’art. 280 o in caso di colpa grave, malafede o frode, e il decreto è reclamabile: c’è un margine di incertezza che va messo in conto.
Le pronunce a supporto
Cass. Sez. I, ord. n. 22074/2025 ha affermato che per accedere alla liquidazione controllata non serve la meritevolezza, che entra in gioco solo nella fase dell’esdebitazione. Cass. Sez. I, ord. n. 28576/2025 ha qualificato la relazione dell’OCC come requisito di ammissibilità della domanda. Sulla tutela dei crediti fondiari, Cass. Sez. I, n. 22914 del 19 agosto 2024, pronunciata su rinvio pregiudiziale, ha riconosciuto che il privilegio processuale del creditore fondiario previsto dall’art. 41 TUB opera anche nella liquidazione controllata: un principio che spiega perché, in presenza di un vecchio mutuo ipotecario, la vendita della casa segua spesso un percorso proprio. Sulla impugnabilità dei decreti di esdebitazione, infine, si registra un contrasto in Cassazione tra Cass. n. 13228 del 7 maggio 2026 e Cass. Sez. I, ord. n. 30108 del 14 novembre 2025: un elemento di incertezza sui tempi di stabilizzazione del decreto.
Il profilo ideale della liquidazione controllata è quello di chi ha beni da liquidare, debiti che il reddito non potrà mai sostenere e l’esigenza di una data finale certa: per lui il nuovo mutuo è un obiettivo di medio periodo, da preparare negli anni successivi al decreto.
Terza strada: l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente
In cosa consiste
L’art. 283 CCII consente al debitore persona fisica meritevole, che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, di ottenere l’esdebitazione senza passare per una liquidazione dei beni. È possibile una sola volta. Per il comma 2, il presupposto ricorre anche quando il reddito annuo, dedotte le spese di produzione e quanto occorre al mantenimento della famiglia, non supera l’assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE. Per orientarsi: l’assegno sociale 2026 (dato provvisorio) è di 546,24 euro al mese, 7.101,12 euro annui su tredici mensilità. Dopo il correttivo del D.Lgs. 136/2024, il periodo di osservazione è di tre anni dal decreto: se in quel periodo sopravvengono utilità rilevanti, il debitore è tenuto al pagamento nei limiti previsti dalla legge, e ogni anno deve presentare la dichiarazione sulle utilità sopravvenute, a pena di revoca (commi 1, 7 e 9). La soglia minima di soddisfacimento collegata alle utilità sopravvenute va verificata sul testo vigente in Gazzetta Ufficiale: le fonti divulgative non concordano.
Quando ha senso
- Scenario A: lavoratore con reddito basso e nessun bene, gravato da debiti di finanziamenti contratti anni prima, per il quale qualsiasi piano sarebbe solo teorico.
- Scenario B: pensionato con pensione minima e debiti residui da fideiussioni prestate per un familiare.
- Scenario C: debitore che ha subito la vendita di tutti i beni in esecuzioni individuali e conserva solo debiti residui.
Come si esegue, in sintesi
Domanda tramite l’OCC con l’elenco dei creditori e gli indirizzi PEC, gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e le entrate del nucleo (comma 3); relazione dell’OCC su cause dell’indebitamento, diligenza, completezza della documentazione (comma 4); valutazione della meritevolezza da parte del giudice e decreto (comma 7), reclamabile entro trenta giorni (comma 8). Poi tre anni di vigilanza dell’OCC.
Vantaggi in prospettiva di un nuovo mutuo
Il vantaggio più interessante, per chi pensa a un finanziamento futuro, è testuale: l’art. 283 comma 1 precisa che non sono utilità sopravvenute i finanziamenti in qualsiasi forma. Un mutuo ottenuto durante il triennio di osservazione non è quindi, di per sé, una ricchezza che i vecchi creditori possano reclamare. A fronte di questo vantaggio, la procedura è rapida rispetto alla liquidazione e non comporta vendite. I compensi dell’OCC sono ridotti della metà (comma 6), il che rende la procedura accessibile proprio a chi ha meno risorse.
Rischi e svantaggi
Il rovescio della medaglia è evidente: il presupposto della procedura è l’incapienza, cioè un reddito così basso da non poter offrire nulla. Ma il reddito basso è, nello stesso tempo, il principale ostacolo al mutuo. Una banca valuta il rapporto tra rata e reddito: chi rientra nei parametri del comma 2 difficilmente supera, nello stesso periodo, la verifica del merito creditizio. Inoltre, durante i tre anni di osservazione, un aumento significativo del reddito, proprio quello che renderebbe il mutuo sostenibile, può costituire utilità sopravvenuta da dichiarare. Le posizioni pregresse, infine, restano nei SIC come eventi negativi non regolarizzati, con le stesse regole viste per la liquidazione, e nella CR fino a quando gli intermediari non cessano la segnalazione. L’esdebitazione dell’incapiente è concessa una sola volta: è uno strumento da non sprecare.
Le pronunce a supporto
Il nodo della meritevolezza, che la legge richiede espressamente per l’incapiente, va letto alla luce delle pronunce sulla liquidazione: Cass. Sez. I, ord. n. 22074/2025 distingue l’accesso alla procedura dalla valutazione di meritevolezza, che qui è invece condizione centrale. Il contrasto sulla ricorribilità dei decreti di esdebitazione (Cass. n. 13228/2026 e Cass. Sez. I, ord. n. 30108/2025) riguarda anche questo strumento.
Il profilo ideale dell’esdebitazione dell’incapiente è quello di chi non ha beni né reddito sufficiente a offrire qualcosa ai creditori: per lui il mutuo non è un obiettivo immediato, ma la liberazione è il presupposto per costruire, nel tempo, una capacità di credito che oggi non ha.
Quarta strada: il saldo e stralcio con la banca o con il cessionario
In cosa consiste
Il saldo e stralcio è un accordo transattivo stragiudiziale: il debitore paga una somma inferiore al dovuto, in un’unica soluzione o in poche rate, e il creditore rinuncia al residuo. Non è una procedura del Codice della crisi, non passa per il tribunale e non comporta pubblicità nei registri. Si applica tipicamente ai crediti in sofferenza, spesso ceduti a società specializzate che li hanno acquistati a sconto.
Quando ha senso
- Scenario A: un solo creditore rilevante (o pochi), un debito circoscritto e la disponibilità di una somma, propria o di un familiare, da offrire subito.
- Scenario B: credito ceduto a un fondo che ha interesse a incassare in tempi brevi.
- Scenario C: debitore con reddito buono, che ha avuto un incidente di percorso e vuole chiudere la partita senza una procedura pubblica.
Come si esegue, in sintesi
Verifica del credito e della documentazione, proposta scritta, negoziazione, accordo con quietanza liberatoria e, punto spesso trascurato, impegno espresso all’aggiornamento delle segnalazioni in CR e nei SIC.
Vantaggi in prospettiva di un nuovo mutuo
È la strada che lascia la traccia più leggera. Nei SIC, secondo il codice di condotta, i ritardi superiori a due rate o due mesi, anche sanati tramite transazione, restano per 24 mesi dalla regolarizzazione; i ritardi minori, 12 mesi. In CR, la segnalazione cessa dal mese in cui il debito viene chiuso, e lo storico resta visibile entro la finestra di 36 mesi. Non ci sono sentenze pubblicate, né decreti in area web. Sul mancato aggiornamento, Cass. ord. n. 3671 del 9 febbraio 2024 ha ritenuto illecito il comportamento della banca che ritarda ingiustificatamente la cancellazione della segnalazione dopo il pagamento della prima rata dell’accordo transattivo, con responsabilità per le conseguenze subite dal debitore.
Rischi e svantaggi
Il saldo e stralcio funziona solo se c’è una somma da offrire e se il creditore accetta: non esiste un diritto del debitore alla transazione. Con molti creditori, chiudere accordi separati è complesso e lascia scoperte le posizioni che non si riescono a transigere. Non c’è alcuna protezione dalle esecuzioni durante la trattativa. E non c’è esdebitazione: i debiti non transatti restano interamente esigibili. Va soppesato anche un profilo spesso ignorato: la somma per il saldo, se presa in prestito, crea un nuovo debito che la banca del mutuo vedrà.
Il profilo ideale del saldo e stralcio è quello di chi ha pochi creditori, una somma disponibile e un reddito che regge: è la strada più compatibile con un mutuo a breve, ma solo per chi ha i mezzi per percorrerla.
Quattro strade, stessi numeri: le simulazioni
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati di fantasia; non riproducono casi reali e non anticipano l’esito di alcuna istruttoria bancaria o giudiziaria. Le regole di conservazione dei SIC sono quelle del codice di condotta, come riportate nelle fonti consultate; vanno sempre verificate sulle pagine ufficiali dei gestori.
Simulazione 1: la stessa persona, quattro calendari
Dati di partenza comuni: consumatore di 34 anni, single, reddito netto di 1.920 euro mensili, debiti per 68.430 euro (prestito personale bancario 41.900 euro, finanziamento finalizzato 17.280 euro, carta revolving 9.250 euro), segnalato a sofferenza in CR dal marzo 2025, con eventi negativi non regolarizzati nei SIC. Nessun immobile, un’auto di modesto valore.
- Piano del consumatore: ipotizzando un’omologazione il 17 marzo 2027 e un piano di sei anni, l’ultimo pagamento cadrebbe intorno al 17 marzo 2033 (giovedì). Per tutta la durata, le posizioni restano in esecuzione sotto la vigilanza dell’OCC; una richiesta di mutuo prima della chiusura sarebbe difficilmente compatibile con un piano costruito sul reddito disponibile. Dopo la chiusura, decorrono i tempi di conservazione legati all’ultimo aggiornamento delle posizioni. Orizzonte realistico per un mutuo: dopo il 2033, più i tempi degli archivi.
- Liquidazione controllata: apertura ipotetica il 12 gennaio 2027 (martedì). I tre anni scadono il 12 gennaio 2030, che è sabato: l’istanza di esdebitazione si deposita dal lunedì 14 gennaio 2030. Se il decreto arriva, ad esempio, entro febbraio 2030 e gli intermediari aggiornano le posizioni (passaggio a perdita, chiusura), nei SIC gli eventi non regolarizzati possono restare fino a 36 mesi dall’ultimo aggiornamento, cioè, in ipotesi, fino a inizio 2033; in CR lo storico resta visibile per 36 mesi dall’ultima segnalazione. Orizzonte realistico: dal 2033 in poi, con un margine che dipende dalle date effettive di aggiornamento. Ma attenzione: con un reddito di 1.920 euro, e un’auto, l’OCC potrebbe non attestare un attivo acquisibile, e la liquidazione su domanda del debitore potrebbe non aprirsi (art. 268 comma 3).
- Esdebitazione dell’incapiente: con 1.920 euro netti per un single, il reddito supera con ogni probabilità la soglia del comma 2 (assegno sociale aumentato della metà, per il parametro ISEE di un nucleo di una persona): la strada, per questo profilo, non è praticabile.
- Saldo e stralcio: se un familiare mette a disposizione 22.600 euro e i tre creditori accettano accordi a stralcio entro dicembre 2026, le posizioni nei SIC risultano regolarizzate tramite transazione e, per i ritardi superiori a due rate, restano visibili per 24 mesi: in ipotesi fino al 14 dicembre 2028 (giovedì). In CR, la sofferenza cessa dal mese della chiusura e lo storico resta per 36 mesi. Orizzonte realistico: dal 2029-2030, in funzione della CR e della prudenza della banca.
La stessa persona, dunque, vede orizzonti diversi di anni. L’elemento dirimente non è solo la durata della procedura, ma il momento in cui ciascun archivio registra l’ultimo aggiornamento della posizione.
Simulazione 2: quanto mutuo regge il reddito
Stessi 1.920 euro netti mensili. Molte banche ragionano su un rapporto rata/reddito intorno a un terzo, ma ciascun istituto applica proprie politiche. Con una rata di 615 euro (32% circa), un mutuo a 25 anni con un tasso ipotetico del 3,4% corrisponde a un capitale di circa 124.170 euro; con una rata di 670 euro, circa 135.280 euro; con una rata di 560 euro, circa 113.070 euro. Se il richiedente è in un piano del consumatore e versa 410 euro mensili ai creditori, la rata sostenibile si riduce in proporzione, e il capitale finanziabile scende sotto i 75.000 euro: è il motivo per cui una richiesta durante il piano è, di fatto, poco realistica. Dopo l’esdebitazione, invece, il reddito torna integralmente disponibile, salvo i debiti esclusi, e la verifica si sposta sulla qualità della storia recente: stabilità del lavoro, assenza di nuovi ritardi, risparmio accumulato.
Simulazione 3: la garanzia del Fondo prima casa
Ipotesi: lo stesso consumatore, ormai esdebitato, vuole acquistare nel 2027 un’abitazione principale da 168.500 euro, con un ISEE di 23.870 euro, senza altri immobili abitativi. Chiede un mutuo del 90% del prezzo, cioè 151.650 euro, a trent’anni: con un tasso ipotetico del 3,6% la rata sarebbe di circa 689 euro. Il Fondo di garanzia per la prima casa gestito da Consap, secondo le fonti consultate, copre il 50% della quota capitale in via ordinaria e l’80% per i giovani under 36 con ISEE fino a 40.000 euro quando il mutuo supera l’80% del prezzo, con proroga fino al 31 dicembre 2027 disposta dalla legge di bilancio 2025 (L. 207/2024), per mutui fino a 250.000 euro. Nell’ipotesi, la garanzia all’80% coprirebbe circa 121.320 euro di capitale. Ma la garanzia pubblica non sostituisce la valutazione della banca: l’istituto mantiene la propria autonomia nel valutare il merito creditizio. La garanzia riduce il rischio della banca, non cancella la storia del richiedente. Con una rata di 689 euro su 1.920 euro (circa il 36%), la richiesta sarebbe al limite delle politiche più diffuse, a prescindere dalla procedura pregressa. Requisiti e scadenze vanno verificati sul sito ufficiale Consap al momento della domanda.
Il confronto in tabella
La tabella riassume le differenze essenziali tra le quattro strade, guardate dal punto di vista di chi, alla fine, vorrà chiedere un mutuo. Le voci sui tempi degli archivi riportano le regole generali del codice di condotta dei SIC e delle FAQ della Banca d’Italia sulla CR; l’applicazione concreta dipende dalle date in cui gli intermediari aggiornano le posizioni. Le voci sui costi riguardano solo le spese della procedura previste dalla legge, non i compensi di consulenza.
| Criterio | Piano del consumatore | Liquidazione controllata | Esdebitazione incapiente | Saldo e stralcio |
|---|---|---|---|---|
| Tempi della procedura | Durata del piano (spesso pluriennale) | Esdebitazione di diritto decorsi 3 anni dall’apertura o alla chiusura | Decreto in tempi relativamente brevi, poi 3 anni di osservazione | Tempi della trattativa |
| Complessità | Media-alta: relazione OCC, omologa, esecuzione vigilata | Alta: liquidatore, stato passivo, vendite, riparti | Media: relazione OCC, meritevolezza | Bassa sul piano formale, alta sul piano negoziale |
| Traccia nei SIC | Posizioni ristrutturate, aggiornamento variabile | Eventi negativi non regolarizzati: fino a 36 mesi dall’ultimo aggiornamento (max 5 anni dalla scadenza contrattuale) | Come la liquidazione | Ritardi sanati con transazione: 24 mesi dalla regolarizzazione |
| Traccia in CR | Storico visibile 36 mesi | Segnalazioni cessano con chiusura o passaggio a perdita; storico 36 mesi | Come la liquidazione | Cessazione dal mese della chiusura; storico 36 mesi |
| Pubblicità | Pubblicazione di piano e sentenza; eventuale trascrizione | Sentenza di apertura pubblicata e trascritta sugli immobili; decreto di esdebitazione in area web | Decreto del tribunale | Nessuna |
| Rischi se va male | Revoca dell’omologa e possibile liquidazione | Diniego dell’esdebitazione; reclamo | Revoca per mancata dichiarazione annuale; utilità sopravvenute | Rifiuto del creditore; esecuzioni proseguono |
| Effetti sulle esecuzioni | Sospensione possibile su istanza | Esecuzioni individuali bloccate dal concorso | Liberazione con il decreto | Nessun effetto automatico |
| Reversibilità | Bassa: preclusione quinquennale dopo un’esdebitazione | Bassa | Concessa una sola volta | Alta: si può ancora scegliere una procedura |
| Spese di legge | Compenso OCC (D.M. 202/2014), spese di procedura | Compensi OCC e liquidatore (D.M. 202/2014), spese di procedura | Compensi OCC ridotti della metà | Nessuna spesa giudiziale |
Come orientarsi tra le quattro strade
Non esiste una strada migliore in assoluto; esistono strade più o meno adatte a una situazione. Alcuni criteri aiutano a ragionare.
Primo criterio: la presenza di beni da proteggere. Se la situazione presenta una casa con un mutuo regolare e un reddito stabile, generalmente il piano del consumatore è la strada che preserva la storia creditizia migliore, perché mantiene in vita un rapporto onorato. Se invece i beni sono gravati da debiti superiori al loro valore, la liquidazione controllata può essere il modo più ordinato per chiudere, a prezzo della perdita del bene.
Secondo criterio: la disponibilità di liquidità immediata. Se esiste una somma, propria o messa a disposizione da familiari, e i creditori sono pochi, il saldo e stralcio può ridurre al minimo la traccia nei registri e nei SIC. A fronte di questo vantaggio, occorre valutare se la somma sia davvero libera e se i creditori siano disposti a transigere: un accordo con due creditori su quattro lascia aperte le posizioni più pesanti.
Terzo criterio: il reddito attuale e quello prospettico. Se il reddito è prossimo alla soglia dell’art. 283 comma 2, l’esdebitazione dell’incapiente può essere l’unica strada praticabile, ma il mutuo resta lontano finché il reddito non cresce. Se il reddito è più alto, quella strada è preclusa, e il confronto si sposta tra piano e liquidazione. In ogni caso, la banca guarderà soprattutto al reddito che hai dopo, non alla procedura che hai fatto prima.
Quarto criterio: l’orizzonte temporale del progetto abitativo. Se l’acquisto della casa è un progetto a quattro o cinque anni, la data certa dell’esdebitazione di diritto, più i tempi di conservazione degli archivi, consente di pianificare. Se l’esigenza è più vicina, nessuna procedura giudiziale è compatibile con tempi brevi, e il saldo e stralcio, dove praticabile, è l’unica strada che non allunga i tempi.
Quinto criterio: le preclusioni future. L’art. 69 comma 1 esclude dal piano del consumatore chi è stato esdebitato nei cinque anni precedenti; l’esdebitazione dell’incapiente si ottiene una sola volta. Se esiste il rischio che, dopo il nuovo mutuo, possano ripresentarsi difficoltà, va soppesato quale strumento tenere “di riserva”.
Questi criteri si combinano tra loro. Un debitore può, ad esempio, avere beni modesti, reddito medio e un solo creditore rilevante: in quel caso il confronto si gioca tra saldo e stralcio e piano, e la scelta dipende da quanto il creditore è disposto a concedere. Un altro può avere un reddito basso ma prospettive di crescita: l’incapienza oggi può non esserlo più tra due anni, con conseguenze sulla dichiarazione annuale delle utilità.
C’è poi un elemento trasversale: la verifica degli archivi prima di scegliere. Una visura della CR e una dei SIC mostrano da quando le posizioni sono segnalate, come sono qualificate e chi le segnala. Una segnalazione inesatta può essere corretta; una non aggiornata può allungare indebitamente i tempi. Partire da dati sbagliati significa scegliere sulla base di un orizzonte sbagliato.
Come sintetizza l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia: “la procedura giusta non è quella che chiude prima i debiti, ma quella che lascia il debitore nella condizione migliore per ripartire, anche davanti a una banca”.
Le domande di chi deve ancora decidere
Posso chiedere un mutuo mentre la liquidazione controllata è ancora aperta? Nessuna norma lo vieta in modo espresso, ma i beni sopravvenuti durante la procedura sono acquisiti alla liquidazione (art. 272) e la banca vedrebbe una procedura in corso. In pratica, è difficile che un istituto conceda un mutuo ipotecario in questa fase; l’orizzonte realistico comincia dopo il decreto di esdebitazione.
Dopo l’esdebitazione posso chiedere la cancellazione delle segnalazioni? Solo se le segnalazioni sono inesatte o non aggiornate. Le FAQ della Banca d’Italia prevedono la correzione dei dati errati, non la cancellazione di quelli corretti; il codice di condotta dei SIC consente la cancellazione anticipata dei soli dati positivi su richiesta e di quelli negativi solo se non segnalati o aggiornati correttamente. Il decreto di esdebitazione, però, è un documento utile per chiedere agli intermediari l’aggiornamento della posizione.
E se scelgo la strada sbagliata? Alcune scelte sono reversibili, altre no. Dal saldo e stralcio fallito si può ancora passare a una procedura; dal piano revocato si può arrivare alla liquidazione (art. 73), ma con tempi più lunghi; l’esdebitazione dell’incapiente non si ripete. Per questo il confronto va fatto prima, con i documenti in mano.
La garanzia Consap mi assicura il mutuo? No. La garanzia riduce il rischio per la banca e consente mutui con un rapporto finanziamento-prezzo elevato, ma l’istituto conserva la propria autonomia nel valutare il merito creditizio. Una storia creditizia recente con eventi negativi resta un elemento che la banca soppesa.
Il coniuge può chiedere il mutuo al posto mio? Può farlo, se ha una storia creditizia e un reddito propri. Va però verificato se il coniuge abbia prestato garanzie sui vecchi debiti: l’esdebitazione non libera i fideiussori (art. 278 comma 6), e una posizione ancora aperta a suo nome peserebbe sulla richiesta.
La giurisprudenza utile per scegliere
Le pronunce che seguono sono state verificate su fonti consultate in fase di ricerca. I principi sono riformulati e non riproducono le massime ufficiali.
Sulle segnalazioni e sul danno da segnalazione illegittima (comuni a tutte le strade)
-
Cass. Sez. III, ord. n. 29252 del 13 novembre 2024. Il danno da illegittima segnalazione in Centrale dei Rischi non è automatico: deve essere allegato e provato da chi lo chiede, anche se la prova può essere data per presunzioni. Rilevanza: chi, dopo una procedura, scopre una segnalazione non aggiornata e si vede rifiutare un mutuo deve documentare il nesso tra le due cose.
-
Cass. Sez. III, n. 3133 del 10 febbraio 2020 (richiamata da Cass. 29252/2024). Per il soggetto non imprenditore, il pregiudizio patrimoniale da segnalazione illegittima può consistere nella maggiore difficoltà di accedere al credito. Rilevanza: è esattamente il pregiudizio di chi si vede negare un mutuo per una segnalazione che non doveva esserci.
-
Cass. Sez. I, n. 15609 del 9 luglio 2014 (richiamata da Cass. 29252/2024 e in rassegne di settore). Per l’imprenditore il danno può consistere nel peggioramento dell’affidabilità commerciale; la segnalazione a sofferenza presuppone una situazione patrimoniale e finanziaria compromessa e una valutazione ragionata dell’incapacità di rimborso in tempi ragionevoli. Rilevanza: rilegge la sofferenza come valutazione complessiva, non come registrazione automatica di un ritardo.
-
Cass. Sez. III, n. 31137 del 21 ottobre 2022, e Cass. Sez. III, n. 27262 del 25 settembre 2023 (richiamate da Cass. 29252/2024). Un breve intervallo tra la segnalazione e il rifiuto o la revoca del credito può fondare la presunzione del nesso causale. Rilevanza: la cronologia tra visura, richiesta di mutuo e rifiuto va documentata.
-
Cass. n. 1931/2017 (richiamata in rassegne di settore). Ai fini della sofferenza conta la situazione oggettiva di incapacità finanziaria, non la nozione di insolvenza del diritto concorsuale. Rilevanza: chiarisce che la segnalazione bancaria e la procedura di sovraindebitamento seguono logiche diverse.
-
Trib. Napoli, ord. 1° luglio 2024. La segnalazione a sofferenza non è automatica e richiede una grave e persistente difficoltà; il cessionario del credito deve svolgere una propria istruttoria; il tribunale ha ordinato la cancellazione con misura di coercizione indiretta ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c. Rilevanza: molte posizioni sono cedute a società specializzate, e la qualità della segnalazione del cessionario può essere verificata.
-
ABF Torino, decisione n. 1101 del 29 gennaio 2025. Il preavviso della segnalazione ha natura di obbligo di trasparenza e non di presupposto di legittimità; le segnalazioni risultano cessate dopo il passaggio a perdita, secondo la Circolare n. 139 della Banca d’Italia. Rilevanza: chiarisce perché, dopo una liquidazione, la sofferenza smette di essere segnalata e da quando decorre la finestra di visibilità.
Sul saldo e stralcio
- Cass. ord. n. 3671 del 9 febbraio 2024. È illecito il ritardo ingiustificato della banca nella cancellazione della segnalazione dopo il pagamento della prima rata dell’accordo transattivo, con responsabilità per le conseguenze subite dal debitore. Rilevanza: la transazione deve essere seguita dall’aggiornamento tempestivo; il ritardo dell’intermediario non è neutro.
Sulla liquidazione controllata e sull’esdebitazione
-
Cass. Sez. I, ord. n. 22074/2025. L’accesso alla liquidazione controllata non richiede la meritevolezza, che riguarda la fase dell’esdebitazione. Rilevanza: chi ha avuto comportamenti discutibili può comunque entrare nella procedura, ma deve sapere che la liberazione finale non è automatica.
-
Cass. Sez. I, ord. n. 28576/2025. La relazione dell’OCC è requisito di ammissibilità della domanda. Rilevanza: la qualità della relazione condiziona l’avvio della procedura e quindi il calendario che porta all’esdebitazione.
-
Cass. Sez. I, n. 22914 del 19 agosto 2024, su rinvio pregiudiziale. Il privilegio processuale del creditore fondiario (art. 41 TUB) opera anche nella liquidazione controllata. Rilevanza: chi entra in liquidazione con un vecchio mutuo ipotecario deve considerare che la vendita della casa può seguire le regole del credito fondiario, con effetti sui tempi.
-
Cass. n. 13228 del 7 maggio 2026 e Cass. Sez. I, ord. n. 30108 del 14 novembre 2025. Le due pronunce testimoniano un contrasto sulla ricorribilità per cassazione dei decreti di esdebitazione. Rilevanza: fino a quando il contrasto non sarà risolto, i tempi di stabilizzazione del decreto possono variare, e la banca potrebbe chiedere la prova che il decreto non è più impugnabile.
Sul piano del consumatore
- Cass. Sez. I, ord. n. 11676 del 29 aprile 2026. La moratoria fino a due anni dell’art. 67 comma 4 sospende, non riduce, i crediti privilegiati e ipotecari; gli interessi maturano e il rimborso deve iniziare alla scadenza. Rilevanza: per chi conserva un mutuo nel piano, la posizione ipotecaria resta pienamente in essere, con le relative segnalazioni.
Nel loro insieme, queste pronunce orientano la scelta su due fronti: da un lato, la tenuta della procedura (ammissibilità, meritevolezza, stabilità del decreto); dall’altro, la qualità delle informazioni che le banche leggeranno dopo. La giurisprudenza non accorcia i tempi degli archivi, ma offre strumenti concreti quando le segnalazioni non rispettano le regole.
Il contributo dello Studio Monardo nella scelta
Davanti a una decisione che incide sulla possibilità di ottenere un mutuo per anni, lo Studio Monardo lavora con un metodo preciso, fondato sulle competenze certificate dell’Avvocato e dello staff.
- Acquisiamo e leggiamo le visure della Centrale dei Rischi e dei SIC (CRIF, Experian, CTC), ricostruendo per ogni posizione data di prima segnalazione, qualificazione, intermediario segnalante ed eventuale cessione.
- Verifichiamo l’esattezza delle segnalazioni, confrontando le visure con i contratti, gli estratti conto, i preavvisi ricevuti e gli atti delle procedure.
- Chiediamo agli intermediari la correzione o l’aggiornamento delle posizioni inesatte o non aggiornate, allegando sentenze di omologa, decreti di esdebitazione o quietanze transattive.
- Valutiamo quale delle quattro strade regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, verificando presupposti, soglie di reddito, attivo acquisibile e cause ostative.
- Costruiamo il calendario realistico di ciascuna opzione, incrociando i tempi della procedura con quelli di conservazione degli archivi.
- Predisponiamo con l’OCC la documentazione necessaria alla domanda di piano, liquidazione o esdebitazione dell’incapiente, curando la completezza richiesta dal codice.
- Conduciamo le trattative di saldo e stralcio con banche e cessionari, inserendo nell’accordo l’impegno espresso all’aggiornamento delle segnalazioni.
- Seguiamo la fase dell’esdebitazione, dall’istanza al decreto, e l’eventuale reclamo.
- Agiamo contro le segnalazioni illegittime, con ricorso all’ABF o in sede giudiziale, raccogliendo le prove del pregiudizio richieste dalla giurisprudenza.
- Analizziamo con i commercialisti dello staff la sostenibilità del nuovo finanziamento, simulando rata, reddito disponibile e requisiti per la garanzia Consap.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una scelta di questo tipo pesa in modo particolare la continuità di strategia fino in Cassazione: la strada scelta oggi può dover essere difesa domani, in un reclamo contro il decreto di esdebitazione o in un giudizio sulla segnalazione illegittima, e lo stesso difensore segue la linea dall’analisi iniziale all’ultimo grado, senza cambiare mani. Lo staff riunisce avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo, perché la valutazione di un mutuo dopo una procedura è insieme una questione giuridica e una questione di numeri.
In conclusione
Chiedere un nuovo mutuo dopo la liquidazione controllata è possibile, ma non è una conseguenza automatica dell’esdebitazione: dipende dai tempi degli archivi, dalla qualità delle segnalazioni, dal reddito e dalla prudenza della banca. Le quattro strade confrontate lasciano tracce diverse e aprono orizzonti diversi, e nessuna è, in sé, una trappola o una scorciatoia. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa anni di attesa e, a volte, diritti che non si recuperano.
Lo Studio Monardo affronta questa materia con strumenti specifici: la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e il ruolo di professionista fiduciario di un OCC consentono di valutare dall’interno le procedure di composizione della crisi; il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario permette di leggere le visure e dialogare con gli intermediari sul merito creditizio. È la combinazione che serve quando la domanda non è solo “come esco dai debiti”, ma “come torno a essere finanziabile”.
📩 Se stai pensando a un mutuo e hai una procedura alle spalle, o devi ancora sceglierne una, scrivici oggi: trovi i recapiti per raggiungere lo studio al termine di questa pagina.
