Cosa Può Fare L’imprenditore Minore Se La Composizione Negoziata Non Porta A Un Accordo?

Cosa può fare l’imprenditore minore se la composizione negoziata non porta a un accordo? È la domanda che si pone il titolare di una piccola impresa, commerciale o agricola, quando l’esperto nominato dalla camera di commercio chiude le trattative senza un’intesa con le banche, con il Fisco o con i fornitori. Il percorso è stato serio, i creditori sono stati informati, le cifre sono sul tavolo: eppure nessuno ha firmato. La sensazione più comune è di aver perso tempo. In realtà la legge non lascia il debitore sotto soglia davanti al vuoto: l’art. 25-quater, comma 4, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) mette a disposizione quattro strade alternative, ciascuna con una logica, un costo e un esito diversi.

Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la strada giusta dipende da cosa resta dell’impresa, da chi sono i creditori e da cosa si vuole salvare. Il concordato minore premia chi può continuare a lavorare o ha un apporto esterno; la liquidazione controllata offre una via d’uscita che porta all’esdebitazione; il concordato semplificato liquida il patrimonio senza voto dei creditori ma sotto un controllo giudiziale stringente; l’accordo di ristrutturazione è riservato alla sola impresa agricola. Accanto a queste opzioni si colloca un’ulteriore variabile, spesso trascurata: la chiusura dell’impresa e la cancellazione dal registro, che possono precludere alcune strade e lasciarne aperte altre.

Lo Studio Monardo segue questa materia da una posizione particolare, perché le competenze dell’Avvocato coprono entrambi i lati del problema. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 conosce dall’interno il funzionamento della composizione negoziata, la relazione finale e il momento in cui le trattative si arenano; come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC conosce il terreno su cui l’imprenditore minore approda dopo: concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione. Il passaggio dall’una all’altra fase è esattamente lo spazio di questo articolo.

📩 Se le trattative con l’esperto si sono chiuse senza accordo, scrivici adesso: tutti i recapiti dello Studio sono riportati in fondo a questa pagina.

Il punto da cui si parte: cosa resta in mano all’imprenditore dopo trattative senza esito

Prima di confrontare le strade conviene fissare gli elementi comuni, cioè quelli che valgono qualunque scelta si faccia.

Chi è l’imprenditore minore. Secondo l’art. 2, comma 1, lett. d), CCII è impresa minore quella che presenta congiuntamente, nei tre esercizi antecedenti la domanda (o dall’inizio dell’attività, se più breve), un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi annui non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. Basta superare uno solo dei tre limiti per uscire dalla categoria e rientrare negli strumenti ordinari (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, liquidazione giudiziale). L’impresa minore, invece, è un debitore “sovraindebitato” nel senso dell’art. 2, comma 1, lett. c): non fallisce, ma accede agli strumenti del sovraindebitamento.

Come è entrato nella composizione negoziata. L’art. 25-quater, comma 1, consente all’imprenditore commerciale e agricolo sotto soglia, che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, di chiedere la nomina dell’esperto indipendente quando il risanamento appare ragionevolmente perseguibile. L’istanza si presenta al segretario generale della camera di commercio della sede legale, con i documenti dell’art. 17, comma 3, lettere a), c), d), e), f), g) e h); la nomina dell’esperto è fatta dallo stesso segretario generale (comma 2). Nella dichiarazione dell’art. 17, comma 3, lett. d), l’imprenditore minore attesta di non aver depositato ricorso per concordato minore (art. 74) e, se agricolo, per accordo di ristrutturazione (art. 57). Già qui si intravede un elemento dirimente: le procedure “successive” non devono essere state attivate prima.

Cosa sarebbe successo con un accordo. Il comma 3 dell’art. 25-quater elenca gli sbocchi “con intesa”: un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità aziendale, un accordo con il contenuto dell’art. 62 (convenzione di moratoria), oppure un accordo sottoscritto anche dall’esperto con gli effetti dell’art. 25-bis, comma 5. Quando nessuna di queste soluzioni è raggiunta, entra in gioco il comma 4.

Il testo che regola il bivio. Secondo l’art. 25-quater, comma 4, oltre ai contratti e agli accordi del comma 3, l’imprenditore può anche, alternativamente: a) proporre la domanda di concordato minore di cui all’articolo 74; b) chiedere la liquidazione controllata dei beni ai sensi dell’articolo 268; c) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all’articolo 25-sexies; d) per la sola impresa agricola, chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61. L’avverbio “alternativamente” va soppesato: non impone un ordine, ma segnala che si tratta di vie distinte, ciascuna con presupposti propri.

Le misure protettive e la loro fine. Durante la composizione negoziata l’imprenditore può aver ottenuto misure protettive (artt. 18-19, applicabili all’impresa minore “in quanto compatibili” per il rinvio del comma 5). Con la chiusura delle trattative quelle misure cessano. La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 298 del 30 gennaio 2023 (massimario 2025 della composizione negoziata delle Camere di commercio), ha chiarito che il termine di sessanta giorni per proporre il concordato semplificato non funziona come un nuovo blocco automatico delle azioni dei creditori. In altre parole: la scelta va fatta in fretta, perché nel frattempo pignoramenti e istanze di liquidazione possono ripartire.

Gli atti già autorizzati restano in piedi. Il comma 6 dell’art. 25-quater offre un elemento di stabilità: gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell’art. 22 durante le trattative (per esempio un finanziamento prededucibile o una cessione d’azienda) conservano i loro effetti anche se poi intervengono un accordo di ristrutturazione omologato, un concordato minore omologato, l’apertura della liquidazione controllata o un concordato semplificato omologato.

Il fattore tempo e la sospensione feriale. L’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale dei termini (che nel processo civile ordinario va dal 1° al 31 agosto) per i procedimenti disciplinati dal codice, salvo diversa previsione. Chi chiude le trattative a luglio non può contare sul mese di agosto per prendere fiato.

Il compenso dell’esperto. Per l’impresa sotto soglia il compenso dell’esperto è liquidato, ai sensi dell’art. 25-ter, dal segretario generale della camera di commercio che lo ha nominato (art. 25-quater, comma 7). È un costo che, a trattative chiuse, è già maturato e va tenuto presente nel bilancio complessivo della scelta successiva.

Prima strada: il concordato minore dell’art. 74

In cosa consiste

Il concordato minore è una proposta ai creditori, formulata con l’ausilio dell’Organismo di composizione della crisi (OCC), che il tribunale omologa se ottiene la maggioranza dei crediti e se è fattibile. Secondo l’art. 74, comma 1, CCII possono proporlo i debitori sovraindebitati diversi dai consumatori quando la proposta consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale. Fuori da questo caso (comma 2) il concordato minore è ammesso solo se è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della domanda; la norma non fissa una percentuale minima. Il comma 3 lascia contenuto libero alla proposta, che può prevedere il soddisfacimento anche parziale dei crediti in qualsiasi forma e la suddivisione in classi, obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi. Per quanto non previsto si applicano, in quanto compatibili, le norme sul concordato preventivo (comma 4).

Quando ha senso: tre scenari

  1. L’impresa ha ancora un margine operativo. Il laboratorio artigiano che fattura con regolarità ma è schiacciato da debiti fiscali e bancari pregressi può proporre ai creditori un pagamento parziale dilazionato, finanziato dai flussi futuri, conservando l’attività.
  2. C’è un apporto esterno concreto. L’impresa ormai ferma, ma con un familiare disposto a mettere a disposizione una somma o un bene, può usare il comma 2: l’apporto deve far crescere in modo apprezzabile l’attivo.
  3. Il Fisco è il creditore decisivo e non ha aderito in composizione. L’art. 80, comma 3, consente al giudice di omologare anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali quando quell’adesione è determinante per la maggioranza e la proposta è per loro conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. È uno strumento che nella composizione negoziata, priva di effetti coattivi verso i dissenzienti, non esiste in questa forma.

Come si esegue in sintesi

La domanda si deposita tramite l’OCC, con la documentazione dell’art. 75, comma 1: piano, bilanci e scritture contabili e fiscali, dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre anni precedenti, relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, elenco dei creditori con domicilio digitale, atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, documentazione sulle entrate della famiglia. Se la domanda è ammissibile, il giudice apre la procedura con decreto non reclamabile (art. 78, comma 1), ne dispone la pubblicazione anche nel registro delle imprese e assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni per comunicare all’OCC, via PEC, l’adesione o il dissenso (art. 78, comma 2, lett. c). Su istanza del debitore il giudice può vietare l’avvio o la prosecuzione di azioni esecutive e cautelari fino all’omologazione definitiva (lett. d). La maggioranza richiesta è quella dei crediti ammessi al voto (art. 79, comma 1), con il correttivo della maggioranza per teste se un solo creditore detiene la maggioranza dei crediti; chi non risponde nel termine si considera consenziente (art. 79, comma 3). Raggiunta la maggioranza e verificata la fattibilità, il giudice omologa con sentenza e dichiara chiusa la procedura (art. 80, commi 1 e 2).

Vantaggi motivati

Il vantaggio principale, a fronte di un esito negativo delle trattative, è la forza vincolante della maggioranza: ciò che in composizione negoziata richiedeva il consenso di ciascun creditore, qui si ottiene con la metà più uno dei crediti, e il silenzio vale assenso. A ciò si aggiunge il cram down fiscale e contributivo, che sterilizza il dissenso dell’Erario quando la proposta è più conveniente della liquidazione. Il concordato minore, inoltre, consente di conservare l’attività e i beni strumentali: l’art. 75, comma 3, permette di continuare a pagare alle scadenze le rate del mutuo garantito da beni strumentali, alle condizioni previste. Infine, per le società il concordato produce effetti anche per i soci illimitatamente responsabili, salvo patto contrario (art. 79, comma 4).

Rischi e svantaggi

Il rovescio della medaglia sta nei presupposti e nella disciplina delle prelazioni. I crediti privilegiati o ipotecari possono essere falcidiati solo in misura non inferiore a quanto otterrebbero dalla liquidazione dei beni a valore di mercato, attestato dall’OCC (art. 75, comma 2), e la Cassazione, con la sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025, ha ribadito che anche il concordato minore deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione. Il voto dei creditori resta un’incognita: se la maggioranza non arriva o il giudice non omologa, l’art. 80, comma 5, prevede la dichiarazione di inefficacia delle misure protettive e, su istanza del debitore, l’apertura della liquidazione controllata. I fideiussori e i coobbligati restano esposti (art. 79, comma 5). C’è poi un vincolo preliminare che va soppesato con attenzione: se l’imprenditore si è già cancellato dal registro delle imprese, il concordato minore è inammissibile (art. 33, comma 4), anche nella versione liquidatoria con apporto esterno, come ha stabilito Cass. Sez. I n. 20141 del 16 giugno 2026.

Profilo ideale: impresa ancora attiva, con flussi prevedibili o con un apporto esterno documentabile, che ha bisogno di vincolare i creditori dissenzienti (Fisco compreso) e non si è cancellata dal registro.

Pronunce a supporto

Oltre a Cass. 28574/2025 e Cass. 20141/2026, va ricordato che la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 864 del 28 gennaio 2025, ha ritenuto che la domanda di concordato minore già depositata dal debitore impedisca l’accesso alla composizione negoziata: un dato che conferma l’ordine logico tra le due fasi, perché il concordato minore va proposto dopo, non prima o durante.

Seconda strada: la liquidazione controllata dell’art. 268

In cosa consiste

La liquidazione controllata è la procedura con cui il patrimonio del debitore sovraindebitato viene messo a disposizione dei creditori sotto la gestione di un liquidatore nominato dal tribunale. Secondo l’art. 268, comma 1, il debitore può chiederne l’apertura con ricorso al tribunale competente. Se il debitore è insolvente, la domanda può venire anche da un creditore, pure in pendenza di esecuzioni individuali, ma non si apre se i debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria sono inferiori a 50.000 euro (comma 2). Quando è il debitore persona fisica a chiederla, l’apertura avviene solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire, anche mediante azioni giudiziarie (comma 3). Restano fuori dalla liquidazione i crediti impignorabili, quanto occorre al mantenimento del debitore e della famiglia nei limiti fissati dal giudice, i beni del fondo patrimoniale salvo l’art. 170 c.c. e le cose impignorabili (comma 4).

Quando ha senso: tre scenari

  1. L’impresa è ormai ferma e non c’è nessuno disposto ad apportare risorse. Mancano i presupposti dell’art. 74 e la composizione ha mostrato che i creditori non accettano soluzioni negoziali.
  2. L’imprenditore individuale si è già cancellato dal registro delle imprese. Il concordato minore gli è precluso (art. 33, comma 4), ma l’art. 33, comma 1-bis, introdotto dal D.Lgs. 136/2024, gli consente di chiedere la liquidazione controllata anche oltre l’anno dalla cancellazione.
  3. L’obiettivo prioritario è chiudere i conti e ripartire. La liquidazione controllata è la porta d’accesso più diretta all’esdebitazione di diritto dell’art. 282.

Come si esegue in sintesi

Il ricorso è corredato dalla relazione dell’OCC, che la Cassazione (Sez. I, ord. n. 28576/2025) considera requisito di ammissibilità. Con la sentenza di apertura il tribunale nomina il liquidatore e assegna ai creditori un termine non superiore a novanta giorni per le domande (art. 270, comma 2, lett. d). Il liquidatore forma lo stato passivo, sul cui progetto i creditori hanno quindici giorni per le osservazioni (art. 273), liquida i beni e distribuisce il ricavato secondo il progetto di riparto (art. 275). L’apertura blocca le azioni esecutive individuali per il rinvio dell’art. 270, comma 5, alle norme della liquidazione giudiziale, tra cui l’art. 150. La procedura resta aperta fino alla completa esecuzione del programma e comunque, ai fini dell’acquisizione dei beni sopravvenuti, per tre anni dall’apertura (art. 272, comma 3).

Vantaggi motivati

Il primo vantaggio è che non serve il voto dei creditori: la procedura si apre e si chiude per decisione del tribunale. Il secondo è che, per entrare in liquidazione controllata, non è richiesta la meritevolezza: lo ha affermato la Cassazione con l’ordinanza n. 22074/2025 (Sez. I). Il terzo è l’esdebitazione di diritto: per le persone fisiche opera a seguito del decreto di chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura (art. 282, comma 1), purché ricorrano le condizioni dell’art. 280, non vi sia condanna definitiva per i reati dell’art. 344 e il sovraindebitamento non sia stato determinato con colpa grave, malafede o frode (comma 2). A fronte di questo vantaggio va ricordato che la liquidazione controllata può essere chiesta anche dal debitore che non ha più un’impresa iscritta, e anche oltre l’anno dalla cancellazione.

Rischi e svantaggi

L’imprenditore perde la disponibilità dei beni, compresi quelli strumentali e l’eventuale immobile, che vengono venduti dal liquidatore. Una quota del reddito eccedente il mantenimento può essere acquisita alla procedura per tutta la sua durata. Per il debitore persona fisica che chiede la liquidazione, l’OCC deve attestare che c’è attivo da distribuire: chi non ha nulla da liquidare deve guardare piuttosto all’esdebitazione dell’incapiente (art. 283). Inoltre l’esdebitazione non copre tutti i debiti: secondo l’art. 278, comma 7, restano esclusi gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per risarcimento da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti; restano salvi i diritti dei creditori verso fideiussori e coobbligati (comma 6). Infine, sull’art. 278, comma 2 (creditori che non hanno partecipato al concorso), pende una questione di legittimità costituzionale rinviata dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 104/2026: il quadro è ancora in movimento.

Profilo ideale: imprenditore con un patrimonio liquidabile ma senza prospettive di continuità né apporti esterni, che vuole chiudere definitivamente e ottenere la liberazione dai debiti residui, anche dopo essersi cancellato dal registro.

Pronunce a supporto

Oltre a Cass. 22074/2025 e 28576/2025, è utile ricordare Cass. Sez. I n. 6865 del 14 marzo 2025, secondo cui il compenso del gestore è prededucibile ma non grava sul ricavato dei beni ipotecati: un principio che pesa sui conti di chi ha un immobile gravato da mutuo. Sul fronte della cancellazione, Cass. Sez. I n. 26370 del 29 settembre 2025 ha ricordato, in materia di liquidazione giudiziale di una società cancellata, che il ricorso va notificato all’indirizzo PEC comunicato, che deve restare attivo per un anno dalla cancellazione (art. 33, comma 2).

Terza strada: il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies)

In cosa consiste

Il concordato semplificato è lo strumento nato apposta per l’esito negativo della composizione negoziata. Secondo l’art. 25-sexies, comma 1, quando l’esperto, nella relazione finale, attesta che le trattative si sono svolte correttamente e secondo buona fede ma che le soluzioni individuate dall’art. 23, commi 1 e 2, lettere a) e b), non sono praticabili, l’imprenditore può presentare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale, una proposta di concordato per cessione dei beni, unitamente al piano di liquidazione e ai documenti dell’art. 39; il testo vigente ammette anche la domanda con riserva. Per l’impresa minore la via è espressamente richiamata dall’art. 25-quater, comma 4, lett. c), e l’art. 25-sexies figura tra le norme applicabili “in quanto compatibili” del comma 5.

Il procedimento è snello: il ricorso si deposita al tribunale del luogo in cui l’impresa ha il centro degli interessi principali, viene comunicato al pubblico ministero e pubblicato nel registro delle imprese (comma 2). Il tribunale, valutati la relazione finale e il parere dell’esperto, verifica la ritualità della proposta e nomina un ausiliario ai sensi dell’art. 68 c.p.c.; può concedere fino a quindici giorni per integrazioni (comma 3). Con il decreto ordina la comunicazione della proposta ai creditori e fissa l’udienza di omologazione, almeno quarantacinque giorni dopo la scadenza del termine assegnato all’ausiliario; le opposizioni vanno proposte fino a dieci giorni prima dell’udienza (comma 4). L’omologazione arriva se sono rispettati contraddittorio e procedimento, ordine delle cause di prelazione e fattibilità del piano, e se la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto alla liquidazione giudiziale o controllata e assicura un’utilità a ciascun creditore (comma 5). Il decreto è immediatamente esecutivo e reclamabile alla Corte d’appello entro trenta giorni (comma 6); contro la decisione della Corte d’appello è ammesso ricorso per cassazione entro trenta giorni (comma 7). Si applicano, in quanto compatibili, anche gli artt. 106, 117, 118, 119, 324 e 341, con l’ausiliario al posto del commissario giudiziale (comma 8): tra questi l’art. 117, che rende il concordato omologato obbligatorio per tutti i creditori anteriori.

Quando ha senso: tre scenari

  1. Il patrimonio vale di più se venduto in blocco o in modo ordinato. Un’attrezzatura specialistica, un marchio, un piccolo immobile produttivo possono avere più valore in una cessione programmata dal debitore che in una vendita gestita da un liquidatore.
  2. I creditori chirografari hanno bocciato ogni proposta in composizione, ma il piano offre loro comunque qualcosa. Non serve il loro voto: serve che ciascuno riceva un’utilità e non stia peggio che nella liquidazione.
  3. Esiste una finanza esterna, ma non è sufficiente per un concordato minore in continuità. Un familiare o un terzo acquirente possono mettere a disposizione risorse che, aggiunte al ricavato dei beni, migliorano il soddisfacimento.

Vantaggi motivati

L’assenza del voto dei creditori è il tratto distintivo: la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 4154 dell’11 giugno 2024, ha sottolineato la natura esclusivamente liquidatoria dello strumento, l’assenza di una soglia minima per i chirografari e la mancanza di voto. Il debitore conserva la regia della vendita, i tempi sono scanditi dalla legge (udienza a non meno di quarantacinque giorni dal termine dell’ausiliario) e gli effetti protettivi dell’art. 6 (prededuzione), 46, 94 e 96 decorrono dalla pubblicazione nel registro delle imprese. La Corte d’Appello di Lecce, con la sentenza n. 22 del 15 gennaio 2025, ha ammesso la falcidia dei debiti tributari, con l’unico limite del confronto con l’alternativa liquidatoria.

Rischi e svantaggi

Il rovescio della medaglia è un controllo giudiziale tutt’altro che formale. La Cassazione, con l’ordinanza n. 31641 del 4 dicembre 2025 e con l’ordinanza n. 1353 del 21 gennaio 2026 (Sez. I), ha chiarito che il vaglio di ammissibilità non si ferma alla ritualità, ma si estende alla legalità sostanziale della proposta. Con la sentenza n. 624/2026 la stessa Sezione ha precisato che l’utilità per ciascun creditore deve essere un vantaggio concreto e apprezzabile, e non può consistere nella semplice risoluzione rapida della crisi. Con la sentenza n. 620 del 12 gennaio 2026, secondo la sintesi di Edotto, ha escluso che la rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti erogati in composizione possa valere come “risorsa esterna”, perché non aggiunge nuova ricchezza all’attivo. Inoltre lo strumento è interamente liquidatorio: il Tribunale di Milano (sent. n. 132 del 23 febbraio 2024 e n. 277 del 3 aprile 2025) ha escluso la continuità aziendale, anche se funzionale a una successiva liquidazione. Infine il sessantesimo giorno è un termine che non concede proroghe e non ferma i creditori.

Va poi soppesato un dubbio specifico dell’impresa minore. L’art. 25-sexies, comma 1, richiama le soluzioni dell’art. 23, che per l’impresa sotto soglia sono sostituite da quelle dell’art. 25-quater: la compatibilità va quindi letta con attenzione, e la relazione finale dell’esperto dovrebbe dare atto in modo esplicito dell’impraticabilità delle soluzioni concordate previste per l’impresa minore. Né il massimario 2025 delle Camere di commercio né le fonti consultate riportano pronunce specifiche sul concordato semplificato proposto da un’impresa sotto soglia: è un terreno ancora poco esplorato in giurisprudenza.

Profilo ideale: impresa senza prospettive di continuità, con beni che possono essere venduti meglio in modo programmato, e con una relazione finale dell’esperto che attesti trattative corrette e in buona fede; ideale quando il voto dei creditori è il vero ostacolo.

Pronunce a supporto

Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 426/2024, ha dichiarato inammissibile la proposta non preceduta dalla relazione finale che attesti la buona fede delle trattative e l’impraticabilità delle soluzioni alternative; con la sentenza n. 236 del 20 marzo 2025 ha ribadito che anche la domanda con riserva richiede il nesso con la composizione e il rispetto dei sessanta giorni. La Corte d’Appello di Catania (decreto del 14 febbraio 2025) ha ritenuto inderogabile l’ordine delle prelazioni. La Corte d’Appello di Napoli (due decreti del 7 gennaio 2025) ha affermato che il parere dell’esperto non vincola il tribunale e che le trattative devono rispettare buona fede e obblighi informativi verso i creditori.

Quarta strada: l’accordo di ristrutturazione, riservato all’impresa agricola

In cosa consiste

La lettera d) dell’art. 25-quater, comma 4, apre una porta che per l’impresa commerciale minore resta chiusa: l’imprenditore agricolo sotto soglia può chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 57, 60 e 61. Secondo l’art. 57, comma 1, l’accordo è concluso con creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti ed è soggetto a omologazione ai sensi dell’art. 48. Deve indicare gli elementi del piano economico-finanziario (comma 2) e assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei entro centoventi giorni dall’omologazione per i crediti già scaduti, o dalla scadenza per quelli non ancora scaduti (comma 3). Un professionista indipendente attesta veridicità dei dati e fattibilità del piano (comma 4). L’art. 60 dimezza la percentuale, che quindi scende al trenta per cento, se il debitore non propone moratorie ai creditori estranei e non ha chiesto, o rinuncia a chiedere, le misure protettive dell’art. 54. L’art. 61 disciplina invece gli accordi a efficacia estesa, che possono vincolare anche i non aderenti di una categoria omogenea a determinate condizioni: chi intende percorrerla deve verificarne sul testo vigente soglie e requisiti.

Quando ha senso: tre scenari

  1. L’azienda agricola ha pochi grandi creditori, tipicamente una o due banche e un consorzio, che rappresentano da soli oltre il sessanta per cento del passivo e sono disposti a firmare ciò che in composizione era quasi pronto.
  2. I creditori minori possono essere pagati per intero in tempi brevi, grazie alla stagionalità dei ricavi o a un contributo pubblico atteso.
  3. L’imprenditore vuole evitare il voto di tutti i creditori e il controllo di un OCC, preferendo una soluzione contrattuale con i soli creditori principali.

Vantaggi e rischi

L’accordo è lo strumento più vicino alla logica della composizione negoziata: si negozia con chi conta e si chiede al tribunale di rendere stabile l’intesa. Il rovescio della medaglia è che i creditori estranei non subiscono falcidie: vanno pagati per intero nei termini dell’art. 57, comma 3, e quindi non c’è un vero effetto di esdebitazione verso di loro. La percentuale del trenta per cento dell’art. 60 ha un prezzo: niente moratoria per gli estranei e niente misure protettive. Infine anche qui pesa la cancellazione: l’art. 33, comma 4, dichiara inammissibile la domanda di omologazione degli accordi presentata dall’imprenditore cancellato.

Profilo ideale: impresa agricola sotto soglia con un passivo concentrato su pochi creditori disposti ad aderire e con risorse per pagare integralmente gli altri.

La strada che si intreccia con tutte: chiusura dell’impresa ed esdebitazione

Cosa cambia se l’imprenditore chiude

Molti imprenditori minori, dopo trattative fallite, chiudono la partita IVA e si cancellano dal registro pensando di “chiudere anche i debiti”. È una scelta che va soppesata con cura, perché produce effetti giuridici precisi.

Secondo l’art. 33, comma 2, per l’imprenditore la cessazione dell’attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese, e l’indirizzo PEC comunicato va mantenuto attivo per un anno. Il comma 1 consente l’apertura della liquidazione giudiziale o controllata entro un anno dalla cessazione, se l’insolvenza si è manifestata prima o entro l’anno successivo; il comma 3 permette al creditore o al pubblico ministero di dimostrare, per l’impresa individuale, una data di cessazione effettiva diversa. Il comma 4 dichiara inammissibili le domande di concordato minore, concordato preventivo e omologazione di accordi presentate dall’imprenditore cancellato. Il comma 1-bis, aggiunto dal D.Lgs. 136/2024, consente al debitore persona fisica di chiedere la liquidazione controllata anche oltre il termine annuale dopo la cancellazione dell’impresa individuale.

Ne deriva un quadro asimmetrico. Con la cancellazione restano aperte la liquidazione controllata e, per i debiti personali residui, l’esdebitazione; si chiudono il concordato minore e l’accordo di ristrutturazione. Cass. Sez. I n. 20141 del 16 giugno 2026 ha risolto il contrasto di merito che si era formato sul punto (alcune corti d’appello e tribunali ammettevano il concordato minore liquidatorio dell’imprenditore cancellato, altri lo escludevano) a favore della tesi restrittiva, ritenendo che il principio del miglior soddisfacimento dei creditori non possa superare il divieto. Quanto al concordato semplificato, l’art. 33, comma 4, non lo nomina espressamente; ma lo strumento presuppone un’impresa che ha appena concluso le trattative e propone la cessione dei propri beni entro sessanta giorni: la cancellazione nel frattempo rende la proposta, quantomeno, esposta a contestazioni. È un profilo su cui non si sono trovate pronunce e che conviene affrontare prima di qualsiasi adempimento camerale.

Le vie dell’esdebitazione

L’esdebitazione, definita dall’art. 278, comma 1, come liberazione dai debiti e inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti nella liquidazione giudiziale o controllata, si raggiunge per strade diverse a seconda dello strumento:

  • dopo la liquidazione controllata, opera di diritto per le persone fisiche con il decreto di chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura, dichiarata con decreto motivato su istanza del debitore o segnalazione del liquidatore; i creditori ammessi possono presentare osservazioni entro quindici giorni e reclamare entro trenta giorni (art. 282, commi 1 e 3);
  • dopo il concordato minore omologato, l’effetto liberatorio deriva dalla proposta stessa: i creditori anteriori sono vincolati alla falcidia approvata, per il rinvio dell’art. 74, comma 4, alle norme sul concordato preventivo in quanto compatibili; i fideiussori restano esposti (art. 79, comma 5);
  • dopo il concordato semplificato omologato, l’art. 25-sexies, comma 8, richiama l’art. 117: il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione del ricorso;
  • per il debitore persona fisica meritevole che non ha nulla da offrire, l’art. 283 prevede l’esdebitazione dell’incapiente, concessa una sola volta, con l’obbligo di pagamento se entro tre anni dal decreto sopravvengono utilità ulteriori che consentano l’utile soddisfacimento dei creditori (il testo previgente parlava di quattro anni e del dieci per cento; il D.Lgs. 136/2024 ha modificato la norma);
  • per l’accordo agricolo, non c’è esdebitazione in senso proprio: i creditori aderenti accettano le condizioni concordate, gli estranei vanno pagati per intero.

Per le società l’esdebitazione della società vale anche per i soci illimitatamente responsabili, a condizione che i requisiti dell’art. 280 sussistano anche in capo a loro e ai legali rappresentanti (art. 278, commi 4-5).

Quattro strade alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati di fantasia, e non riproducono casi reali. Servono a mostrare come gli stessi dati di partenza producano esiti molto diversi a seconda dello strumento scelto. Le spese di procedura indicate sono stime ipotetiche, perché i compensi di OCC, liquidatore e ausiliario vengono determinati caso per caso dal giudice secondo i parametri di legge.

Dati comuni. Impresa individuale di carpenteria metallica, ricavi degli ultimi tre esercizi pari a 168.400 €, 151.900 € e 139.700 €, attivo e debiti sotto le soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d). Debiti complessivi 187.340 €, così ripartiti:

  • Agenzia delle Entrate-Riscossione 61.420 €, di cui 44.180 € privilegiati e 17.240 € chirografari (sanzioni e interessi);
  • INPS 18.760 €, privilegiati;
  • Banca A, mutuo ipotecario sul capannone, 38.900 €;
  • Banca B, scoperto di conto chirografario, 52.300 €;
  • quattro fornitori, complessivamente 15.960 €, chirografari.

Patrimonio: capannone stimato 72.000 €, attrezzature 14.600 €, furgone 9.800 € (totale 96.400 €). La relazione finale dell’esperto, che dà atto della correttezza delle trattative e dell’assenza di accordo, è comunicata venerdì 9 ottobre 2026. In questa ipotesi i privilegiati (Erario per la quota privilegiata e INPS) sommano 62.940 €, i chirografari 85.500 €.

Simulazione 1: il concordato minore in continuità

L’officina prosegue. Il piano prevede flussi netti disponibili per i creditori di 21.350 € annui per cinque anni, pari a 106.750 €. Il capannone resta all’impresa e le rate del mutuo ipotecario vengono pagate alle scadenze originarie, come consente l’art. 75, comma 3, per i beni strumentali, alle condizioni fissate dalla norma (attestazione dell’OCC sul fatto che la Banca A sarebbe comunque integralmente soddisfatta dalla vendita a valore di mercato e che gli altri creditori non sono lesi).

Il confronto con la liquidazione è il primo passaggio: vendendo tutto, dopo il pagamento della Banca A (38.900 €) resterebbero 57.500 €; detratte ipotetiche spese di procedura di 8.600 €, i privilegiati riceverebbero 48.900 €, cioè circa il 77,7%. La proposta offre invece ai privilegiati il 100% (62.940 €) nel quinquennio. Restano 43.810 €; dedotta una stima di 7.300 € per i compensi dell’OCC, ai chirografari vanno 36.510 €, pari al 42,7%.

Il voto. I privilegiati pagati per intero non votano; i crediti ammessi al voto sono i 85.500 € chirografari. La Banca B, con 52.300 €, detiene da sola il 61,2%: per l’art. 79, comma 1, serve allora anche la maggioranza per teste dei voti espressi. I creditori chirografari sono sei teste (Erario per la quota chirografaria, Banca B e quattro fornitori): se la Banca B vota a favore e la maggioranza di chi esprime il voto fa lo stesso, la proposta è approvata. Se la Banca B tace nel termine fissato dal giudice (non superiore a trenta giorni), il silenzio vale assenso (art. 79, comma 3). Se invece vota contro, la maggioranza dei crediti non si raggiunge e il cram down dell’art. 80, comma 3, non aiuta: riguarda solo Fisco ed enti previdenziali, non le banche. L’elemento dirimente, qui, è la posizione di un solo creditore.

Simulazione 2: il concordato semplificato

L’officina chiude e si propone la cessione dei beni. Il termine di sessanta giorni dal 9 ottobre scade martedì 8 dicembre 2026, giorno festivo: per la regola generale dell’art. 155 c.p.c. slitterebbe a mercoledì 9 dicembre, ma la prudenza suggerisce di depositare entro venerdì 4 dicembre, senza fare affidamento sullo slittamento.

Versione A, senza apporti esterni rilevanti: vendita del capannone a 72.000 € (con pagamento della Banca A per 38.900 €), di attrezzature e furgone per 24.400 €, più 12.500 € messi a disposizione da un familiare. Disponibili 70.000 €; dedotte ipotetiche spese prededucibili di 8.900 € (ausiliario, pubblicità, residui della composizione), restano 61.100 €. Rispettando l’ordine delle prelazioni, i privilegiati ricevono il 97,1% e ai chirografari non arriva nulla. Una proposta così è fortemente esposta: la Cassazione (sent. n. 624/2026) esige un’utilità concreta per ciascun creditore, e la sola rapidità non basta.

Versione B, con un apporto di 24.000 €: disponibili 81.500 €, al netto delle spese 72.600 €. I privilegiati sono pagati al 100%, ai chirografari vanno 9.660 €, pari all’11,3%. Nessun voto: il tribunale verifica che ciascun creditore riceva un’utilità e non stia peggio che nella liquidazione controllata, dove, come mostra la simulazione 3, i chirografari resterebbero a zero. Resta da soppesare la qualificazione dell’apporto: la Cassazione (sent. n. 620 del 12 gennaio 2026, nella sintesi di Edotto) richiede nuova ricchezza che entri nell’attivo, non semplici rinunce a crediti o a prededuzioni.

Simulazione 3: la liquidazione controllata e l’esdebitazione

Il debitore, che dopo la chiusura dell’officina trova un lavoro dipendente con uno stipendio netto di 1.640 € mensili, chiede la liquidazione controllata. Il tribunale la apre lunedì 18 gennaio 2027 e fissa in 1.310 € mensili la somma necessaria al mantenimento della famiglia (art. 268, comma 4, lett. b): la differenza di 330 € al mese viene acquisita alla procedura. In tre anni sono 11.880 €.

Il liquidatore vende i beni per 96.400 €; il ricavato del capannone paga la Banca A (38.900 €), e su quel ricavato non gravano i compensi del gestore (Cass. n. 6865/2025). L’attivo per gli altri creditori è di 57.500 € più 11.880 €, cioè 69.380 €; dedotte ipotetiche spese di procedura di 9.400 €, restano 59.980 €. I privilegiati ricevono il 95,3%; ai chirografari non arriva nulla.

Il vantaggio arriva dopo: decorsi tre anni dall’apertura, dunque da venerdì 18 gennaio 2030, l’esdebitazione può essere dichiarata con decreto motivato (art. 282, comma 1), se non ci sono condanne per i reati dell’art. 344 e il sovraindebitamento non è stato causato con colpa grave, malafede o frode. Si estinguono i 85.500 € dei chirografari e i 2.960 € residui dei privilegiati. Le sanzioni tributarie, essendo accessorie a debiti estinti, non rientrano nell’esclusione dell’art. 278, comma 7. Il fideiussore che avesse garantito lo scoperto della Banca B resterebbe però esposto (art. 278, comma 6).

Simulazione 4: se l’impresa fosse agricola

Stessi numeri, ma l’impresa è un’azienda agricola sotto soglia. Le due banche insieme rappresentano 91.200 €, il 48,7% dei crediti: non basta per il sessanta per cento dell’art. 57. Con l’accordo agevolato dell’art. 60 la soglia si dimezza al trenta per cento e le banche da sole sarebbero sufficienti; ma i creditori estranei, cioè Erario, INPS e fornitori, per 96.140 €, andrebbero pagati per intero, senza moratoria e senza misure protettive. Con flussi annui di 21.350 € l’operazione non sta in piedi. L’accordo diventa praticabile solo se anche l’Erario aderisce, ad esempio con una transazione fiscale, oppure se il passivo estraneo è contenuto.

Il confronto in tabella

La tabella mette in fila le quattro strade dell’art. 25-quater, comma 4, sugli aspetti che pesano davvero nella decisione: requisiti, ruolo dei creditori, durata, costi della procedura previsti dalla legge, esdebitazione, effetti della cancellazione. Va letta tenendo presente che nessuna casella è definitiva in astratto: ogni dato si misura sul caso concreto. Sui costi la tabella indica solo le voci della procedura (OCC, liquidatore, ausiliario, attestatore, contributo unificato e spese di pubblicità), il cui ammontare dipende dall’attivo, dal passivo e dalla liquidazione del giudice secondo il D.M. 202/2014 o i parametri applicabili. Il compenso dell’esperto della composizione, liquidato dal segretario generale della camera di commercio, si aggiunge in ogni caso perché già maturato.

Aspetto Concordato minore (art. 74) Liquidazione controllata (art. 268) Concordato semplificato (art. 25-sexies) Accordo di ristrutturazione (artt. 57, 60, 61)
Chi può usarlo Impresa minore commerciale o agricola non cancellata Ogni debitore sovraindebitato, anche cancellato (art. 33, c. 1-bis) Impresa che ha concluso la composizione con relazione finale favorevole sulla correttezza delle trattative Solo impresa agricola minore, non cancellata
Requisito chiave Continuità dell’attività oppure apporto esterno apprezzabile Per il debitore persona fisica: attestazione OCC che c’è attivo da acquisire Relazione finale che attesti buona fede e impraticabilità delle soluzioni concordate; utilità per ciascun creditore Adesione di almeno il 60% dei crediti (30% nell’accordo agevolato)
Termine dopo la composizione Nessun termine specifico Nessun termine specifico 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale Nessun termine specifico
Voto dei creditori Sì: maggioranza dei crediti, silenzio-assenso, maggioranza per teste se un creditore è maggioritario No No Non c’è voto: servono le adesioni contrattuali
Superamento del dissenso Cram down fiscale e contributivo (art. 80, c. 3) Non necessario Non necessario: decide il tribunale Estranei pagati per intero entro 120 giorni
Organi Giudice, OCC (eventuale commissario giudiziale) Tribunale, giudice delegato, liquidatore Tribunale, ausiliario Tribunale, attestatore indipendente
Durata Quella del piano, a contenuto libero Almeno tre anni per i beni sopravvenuti Udienza almeno 45 giorni dopo il termine dell’ausiliario, poi esecuzione della liquidazione Quella del piano; pagamento estranei entro 120 giorni
Costi della procedura Compenso OCC, contributo unificato, pubblicità Compenso OCC e liquidatore (D.M. 202/2014), spese di vendita Compenso ausiliario, spese di vendita e pubblicità, contributo unificato Compenso attestatore, contributo unificato
Continuità dell’impresa Possibile Esclusa Esclusa Possibile
Esdebitazione Falcidia vincolante per i creditori anteriori dopo l’omologa Di diritto dopo la chiusura o dopo tre anni (art. 282) Obbligatorietà per i creditori anteriori (art. 117 richiamato) Nessuna verso gli estranei
Esito negativo Liquidazione controllata su istanza del debitore (art. 80, c. 5) Non c’è un “dopo”: la procedura si chiude Rigetto reclamabile; restano le altre vie se i presupposti ci sono Restano concordato minore o liquidazione controllata

I criteri che orientano la scelta

Nessuno dei quattro strumenti è migliore in assoluto. Ciò che va soppesato è la combinazione tra lo stato dell’impresa, la composizione del passivo e gli obiettivi del debitore. Alcuni criteri, però, tendono a fare la differenza.

Primo criterio: l’impresa ha ancora un futuro operativo? Se l’attività genera flussi sufficienti a sostenere un piano, il concordato minore è generalmente la strada che conserva più valore, per l’imprenditore e per i creditori. Se invece l’attività è ferma o sta per fermarsi, concordato semplificato e liquidazione controllata diventano le opzioni naturali, perché entrambi presuppongono la liquidazione del patrimonio.

Secondo criterio: chi pesa di più nel passivo e come si è comportato in composizione. Se un solo creditore detiene la maggioranza dei crediti chirografari e si è mostrato ostile, il voto del concordato minore rischia di trasformarsi in un veto; in quel caso il concordato semplificato, che prescinde dal voto, merita una valutazione attenta. Se il creditore decisivo è il Fisco o l’INPS, il cram down dell’art. 80, comma 3, riporta il concordato minore in gioco. Se l’impresa è agricola e due o tre creditori rappresentano gran parte del passivo, l’accordo di ristrutturazione può essere la soluzione più lineare.

Terzo criterio: cosa dice la relazione finale dell’esperto. Il concordato semplificato dipende interamente da quel documento: se la relazione non attesta la correttezza e la buona fede delle trattative, o se l’esperto ha dato atto di condotte poco trasparenti del debitore, lo strumento è di fatto precluso (Trib. Milano n. 426/2024; Cass. n. 1353/2026). A fronte di una relazione positiva, il calendario dei sessanta giorni diventa il vincolo principale.

Quarto criterio: l’imprenditore si è cancellato o intende cancellarsi? La cancellazione dal registro delle imprese esclude concordato minore e accordo di ristrutturazione (art. 33, comma 4; Cass. n. 20141/2026) e rende incerta la praticabilità del concordato semplificato. Se l’obiettivo è conservare tutte le opzioni, la cancellazione andrebbe valutata solo dopo aver scelto lo strumento.

Quinto criterio: quanto conta l’esdebitazione rispetto alla conservazione dei beni. Chi vuole soprattutto voltare pagina, magari tornando a lavorare come dipendente, trova nella liquidazione controllata un percorso con un orizzonte certo di tre anni verso l’esdebitazione di diritto. Chi invece vuole conservare il capannone, l’attrezzatura o la casa deve misurarsi con gli strumenti che consentono di pagare il mutuo alle scadenze (art. 75, commi 2-bis e 3) e quindi, in pratica, con il concordato minore.

Un ulteriore elemento, trasversale a tutti i criteri, è la posizione dei garanti: nessuno dei quattro strumenti libera automaticamente fideiussori e coobbligati. Se un familiare ha prestato garanzie, la scelta va coordinata anche con la sua posizione, eventualmente con un percorso di sovraindebitamento separato.

Lo Studio Monardo affronta questo passaggio con un doppio sguardo: quello dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che conosce il contenuto e il peso della relazione finale, e quello del Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, che conosce i requisiti di concordato minore, liquidazione controllata ed esdebitazione.

Le domande di chi deve ancora decidere

Posso cambiare strada a metà percorso? In parte sì. Se il concordato minore non ottiene la maggioranza o non viene omologato, l’art. 80, comma 5, consente al debitore di chiedere l’apertura della liquidazione controllata; lo stesso avviene dopo la revoca dell’omologazione (art. 83). Il passaggio inverso, dalla liquidazione controllata al concordato, non è previsto in modo espresso. Il concordato semplificato, invece, ha un termine di accesso stretto: perso il sessantesimo giorno, la via si chiude.

Se scelgo lo strumento sbagliato, cosa rischio? Il rischio principale è il tempo. Un concordato minore senza i voti necessari brucia mesi durante i quali i debiti continuano a pesare; un concordato semplificato senza utilità per i chirografari viene respinto in sede di omologa; una liquidazione controllata chiesta senza attivo da acquisire non si apre. A ciò si aggiunge il rischio di aver compiuto, nel frattempo, atti irreversibili come la cancellazione dal registro.

I pignoramenti ripartono subito dopo la chiusura delle trattative? Le misure protettive della composizione cessano con la sua conclusione e il termine di sessanta giorni per il concordato semplificato non funziona come un nuovo blocco automatico (App. Milano n. 298/2023). Nel concordato minore il blocco delle esecuzioni va chiesto con la domanda (art. 78, comma 2, lett. d); nella liquidazione controllata discende dall’apertura.

Devo per forza passare dall’OCC? Per concordato minore e liquidazione controllata sì: la relazione dell’OCC è un requisito, e la Cassazione (ord. n. 28576/2025) la considera condizione di ammissibilità della liquidazione. Per il concordato semplificato no: il tribunale si basa sulla relazione finale dell’esperto e nomina un ausiliario. Per l’accordo agricolo serve un attestatore indipendente.

La composizione negoziata fallita mi danneggia davanti al giudice? Non di per sé. Anzi, una composizione condotta con trasparenza, documentata nella relazione finale, può aiutare a dimostrare buona fede e serietà. Il problema sorge quando la relazione segnala condotte opache, informazioni incomplete o atti pregiudizievoli: in quel caso pesa su ogni strumento successivo, non solo sul concordato semplificato.

Le pronunce che orientano la scelta

Le pronunce che seguono sono state verificate su fonti consultate per questo articolo (Brocardi, massimario 2025 della composizione negoziata delle Camere di commercio, Edotto, Iusletter) e su note di verifica raccolte sulle pronunce di legittimità. I principi sono riformulati, non trascritti. Per alcune pronunce di merito il massimario non indica la sezione; dove la data è incerta o cade in un giorno festivo si riportano solo numero e anno.

Sul concordato semplificato

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1353 del 21 gennaio 2026. Il tribunale, nel valutare l’ammissibilità, non si limita a controllare la forma della domanda, ma verifica anche le condizioni sostanziali richieste dall’art. 25-sexies. Rileva perché l’impresa minore deve arrivare al tribunale con una composizione davvero seria.
  2. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31641 del 4 dicembre 2025. Il controllo di ammissibilità si estende alla legalità sostanziale della proposta. Conferma che la mancanza di voto non significa assenza di controllo.
  3. Cass. civ., Sez. I, n. 624/2026. L’utilità da garantire a ciascun creditore deve essere un vantaggio concreto; la sola chiusura rapida della crisi non basta, se i chirografari non ricevono nulla. È il punto su cui si gioca la convenienza del semplificato rispetto alla liquidazione controllata.
  4. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 620 del 12 gennaio 2026 (sintesi Edotto del 13 gennaio 2026). Le risorse esterne devono rappresentare nuova ricchezza; la rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti concessi in composizione non le integra. Pesa su ogni piano che conti su apporti di familiari o soci.
  5. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 623/2026 (sintesi Edotto). La relazione finale dell’esperto è centrale per valutare correttezza e buona fede delle trattative; il decreto della Corte d’appello sul reclamo in tema di inammissibilità non è ricorribile in Cassazione.
  6. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 881 del 16 gennaio 2026. L’ausiliario non è parte necessaria nel giudizio di reclamo contro l’omologazione. Delimita chi deve partecipare al contraddittorio nella fase di impugnazione.
  7. Trib. Milano, sent. n. 236 del 20 marzo 2025 e sent. n. 426/2024. Il concordato semplificato, anche con riserva, presuppone il collegamento con la composizione, il rispetto dei sessanta giorni e una relazione finale che attesti buona fede e impraticabilità delle alternative.
  8. Trib. Milano, sent. n. 277 del 3 aprile 2025 e sent. n. 132 del 23 febbraio 2024. Lo strumento è solo liquidatorio: non ammette la continuità diretta, nemmeno temporanea.
  9. App. Roma, sent. n. 4154 dell’11 giugno 2024. Natura esclusivamente liquidatoria, nessuna soglia minima per i chirografari, nessun voto dei creditori, nessuna applicazione analogica delle regole del concordato preventivo ordinario.
  10. App. Catania, decreto del 14 febbraio 2025. L’ordine delle cause di prelazione è inderogabile; utilità per ciascun creditore e assenza di pregiudizio non lo sostituiscono.
  11. App. Lecce, sent. n. 22 del 15 gennaio 2025. I debiti tributari possono essere falcidiati, con il solo limite del confronto con la liquidazione.
  12. App. Napoli, due decreti del 7 gennaio 2025. Il parere dell’esperto non vincola il tribunale; le trattative devono rispettare buona fede e obblighi informativi.

Sulla composizione negoziata dell’impresa minore e sul suo esito

  1. Trib. Larino, sent. n. 7/2024. La composizione negoziata è accessibile anche alle imprese sotto soglia, commerciali o agricole: è l’unica pronuncia vicina al tema dell’art. 25-quater segnalata dal massimario 2025.
  2. App. Brescia, sent. n. 43 del 16 gennaio 2025. La chiusura anticipata chiesta dal debitore prima della relazione finale non equivale all’esito della composizione, salvo stallo imputabile all’esperto. Rilevante per chi vuole “uscire” in fretta dalle trattative.
  3. App. Milano, sent. n. 298 del 30 gennaio 2023. I sessanta giorni per il concordato semplificato non producono un nuovo blocco automatico delle azioni dei creditori.

Sul concordato minore, sulla liquidazione controllata e sulla chiusura dell’impresa

  1. Cass. civ., Sez. I, n. 20141 del 16 giugno 2026. L’imprenditore individuale cancellato non può proporre il concordato minore, nemmeno liquidatorio: resta la liquidazione controllata, anche oltre l’anno (art. 33, comma 1-bis).
  2. Cass. civ., Sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025. Il concordato minore deve rispettare l’ordine delle prelazioni.
  3. App. Roma, sent. n. 864 del 28 gennaio 2025. La domanda di concordato minore già depositata dal debitore preclude la composizione negoziata.
  4. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074/2025. Per accedere alla liquidazione controllata non si richiede la meritevolezza del debitore.
  5. Cass. civ., Sez. I, n. 6865 del 14 marzo 2025. Il compenso del gestore è prededucibile ma non si soddisfa sul ricavato dei beni ipotecati.
  6. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 26370 del 29 settembre 2025. Per l’impresa cancellata il ricorso per la liquidazione va notificato alla PEC comunicata, che deve restare attiva per un anno.

Cosa può fare lo Studio Monardo dopo una composizione negoziata senza accordo

Il lavoro dello Studio, in questa fase, consiste nel trasformare l’esito delle trattative in una scelta difendibile davanti al giudice. Concretamente:

  1. Leggiamo la relazione finale dell’esperto riga per riga, per capire se attesta in modo adeguato la correttezza e la buona fede delle trattative e l’impraticabilità delle soluzioni concordate: è il documento da cui dipende l’accesso al concordato semplificato.
  2. Calcoliamo il calendario dei sessanta giorni dalla comunicazione della relazione, verificando festivi e fine settimana, e fissiamo una data di deposito prudenziale anticipata.
  3. Verifichiamo i requisiti dell’impresa minore sui bilanci e sulle dichiarazioni degli ultimi tre esercizi (attivo, ricavi, debiti), perché il superamento di una sola soglia cambia l’intero ventaglio degli strumenti.
  4. Ricostruiamo il passivo per classi e prelazioni, separando privilegiati, ipotecari, chirografari e crediti fiscali, e simuliamo il voto del concordato minore, compresa la maggioranza per teste e l’eventuale cram down fiscale e contributivo.
  5. Confrontiamo ogni opzione con l’alternativa liquidatoria, con i commercialisti dello staff, per verificare se la proposta assicura a ciascun creditore un’utilità concreta e non lo pone in posizione peggiore.
  6. Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, mettendo a confronto concordato minore, liquidazione controllata, concordato semplificato e, per l’impresa agricola, accordo di ristrutturazione.
  7. Analizziamo gli effetti di una eventuale cancellazione dal registro delle imprese prima che venga fatta, per non precludere concordato minore o accordo.
  8. Predisponiamo con l’OCC la domanda di concordato minore o di liquidazione controllata, con la documentazione degli artt. 75 e 268 e l’istanza di blocco delle esecuzioni.
  9. Gestiamo la fase dell’esdebitazione, dall’istanza dopo il triennio della liquidazione controllata alle eventuali osservazioni e reclami dei creditori, e verifichiamo la posizione di fideiussori e garanti familiari.
  10. Seguiamo i reclami e le impugnazioni contro i provvedimenti di inammissibilità, di diniego dell’omologa o di omologazione, dalla Corte d’appello fino al giudizio di legittimità.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In un confronto tra strumenti, la leva decisiva è la continuità della strategia fino in Cassazione: la scelta fatta oggi, dopo la chiusura delle trattative, va difesa domani nei reclami e, se serve, davanti alla Suprema Corte, senza cambiare mani né linea. Il concordato semplificato, ad esempio, prevede il reclamo alla Corte d’appello e il ricorso per cassazione entro trenta giorni (art. 25-sexies, commi 6 e 7): avere lo stesso difensore dall’impostazione della proposta fino all’ultimo grado evita che la strategia si frammenti. Lo staff dello Studio, composto da avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo, permette di unire la parte giuridica, cioè requisiti, prelazioni e impugnazioni, alla parte economica, cioè piano, flussi e confronto con la liquidazione.

In chiusura

Quando la composizione negoziata si chiude senza accordo, l’imprenditore minore non è al capolinea: ha davanti quattro strade, più il tema trasversale della chiusura dell’impresa e dell’esdebitazione. Il concordato minore conserva l’attività ma passa per il voto; la liquidazione controllata rinuncia ai beni ma garantisce un orizzonte di liberazione; il concordato semplificato evita il voto ma impone un controllo rigoroso e un termine stretto; l’accordo di ristrutturazione resta un’opzione per la sola impresa agricola. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo, beni e, talvolta, la possibilità stessa di accedere agli strumenti più favorevoli.

Lo Studio Monardo si occupa specificamente di questo passaggio perché l’Avvocato riunisce le due competenze che lo governano: quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), che conosce la composizione negoziata e la relazione finale dall’interno, e quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, che segue concordato minore, liquidazione controllata ed esdebitazione. La qualifica di cassazionista assicura che la strada scelta possa essere difesa fino all’ultimo grado.

📩 Il termine per alcune di queste strade corre già dal giorno in cui ricevi la relazione finale: contatta subito lo Studio Monardo, i riferimenti completi si trovano al termine di questa guida.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO