Questa è una raccolta delle domande che ci arrivano più spesso da chi è dentro una liquidazione controllata e vuole sapere una cosa sola: quando finisce, e cosa resta in mano dopo la fine. Le domande sono riportate come ce le fanno, le risposte sono complete e, dove serve, richiamano le norme e le pronunce dei giudici.
Il quadro normativo, in breve. La liquidazione controllata è la procedura del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) che sostituisce la vecchia liquidazione del patrimonio della legge 3/2012. La sua chiusura è regolata soprattutto da tre norme: l’art. 276 (decreto di chiusura), l’art. 275 (rendiconto e riparto) e l’art. 272, comma 3 (durata e chiusura anticipata), tutte ritoccate dal correttivo D.Lgs. 136/2024. Accanto a queste c’è l’art. 282, che lega l’esdebitazione al decreto di chiusura o, in alternativa, al decorso di tre anni dall’apertura. Non parleremo qui di quanto dura la procedura nel suo complesso: ci concentriamo sul momento della chiusura, su cosa la provoca, su chi la chiede e su cosa succede dopo.
Perché ne parliamo noi. Lo Studio Monardo segue la liquidazione controllata dall’interno, non solo dal lato del difensore: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè conosce per esperienza diretta il lavoro dell’organismo e del liquidatore, le relazioni che il tribunale si aspetta e i passaggi che precedono il decreto di chiusura. È proprio in quei passaggi, rendiconto, riparto, relazione sull’esdebitazione, che si decide come il debitore esce dalla procedura.
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Ma la liquidazione controllata si chiude da sola o qualcuno deve chiederlo?
Non si chiude da sola: serve un decreto motivato del tribunale. Lo dice l’art. 276, comma 1, CCII, nel testo vigente dopo il correttivo: la procedura si chiude con decreto motivato del tribunale, su istanza del liquidatore o del debitore, oppure d’ufficio.
Quindi le strade sono tre.
- Istanza del liquidatore. È il caso più frequente. Il liquidatore, che ha in mano l’inventario, il programma e i conti, è il primo a sapere quando non c’è più nulla da fare. Insieme all’istanza deve depositare una relazione in cui dà atto di ogni fatto rilevante per concedere o negare l’esdebitazione (ci torniamo più avanti, perché quel documento pesa moltissimo).
- Istanza del debitore. Il correttivo ha reso esplicito che anche il debitore può chiedere la chiusura. È uno strumento utile quando la procedura si trascina senza motivo: il debitore non deve aspettare passivamente che altri si muovano.
- D’ufficio. Il tribunale può chiudere la procedura anche senza istanza, quando gli atti mostrano che ne ricorrono i presupposti.
C’è poi un rinvio importante: l’art. 276 dice che si applica l’art. 233, in quanto compatibile. L’art. 233 è la norma che, nella liquidazione giudiziale (l’ex fallimento), elenca i casi di chiusura. Il richiamo serve a importare nella liquidazione controllata le ipotesi tipiche di chiusura: in sostanza, quando le ripartizioni hanno pagato tutti i creditori, quando è stata fatta la ripartizione finale dell’attivo, quando la procedura non può proseguire utilmente perché l’attivo manca o non basta. L’espressione “in quanto compatibile” significa che il tribunale adatta queste regole a una procedura più snella, pensata per persone fisiche e piccoli debitori.
Una precisazione che evita molti equivoci: il decreto di chiusura e il decreto di esdebitazione sono due provvedimenti diversi, anche se spesso arrivano insieme. Il primo chiude la procedura; il secondo libera il debitore dai debiti rimasti insoddisfatti. Si può avere l’uno senza l’altro, come vedremo.
Quali sono i casi in cui il giudice può davvero chiudere la procedura?
Sono essenzialmente due: perché il lavoro è finito o perché non c’è lavoro da fare.
Il primo caso è la chiusura per completamento. Il liquidatore ha venduto i beni previsti dal programma, ha incassato le quote di reddito eccedenti il mantenimento per il periodo previsto, ha eventualmente concluso le azioni giudiziarie (revocatorie, recuperi di crediti), ha presentato il rendiconto, ha distribuito le somme con il riparto finale. A quel punto non resta che chiudere.
Il secondo caso è la chiusura per mancanza di attivo, che il codice disciplina nell’art. 272, comma 3. Secondo questa norma, come riscritta dal D.Lgs. 136/2024, il programma deve garantire una durata ragionevole; la procedura resta aperta fino al completamento delle operazioni di liquidazione e comunque per tre anni dall’apertura, ai fini dell’acquisizione dei beni sopravvenuti; ma il liquidatore può chiederne la chiusura anticipata quando risulta che non si può acquisire ulteriore attivo da distribuire.
Dentro questi due binari c’è una terza situazione, meno pulita: quella in cui un’attività resta in sospeso, per esempio un immobile che non trova acquirenti o una causa che il liquidatore ha promosso e che non si è ancora conclusa. Qui la chiusura non è automatica e va valutata in concreto: ne parliamo nelle domande sui beni invenduti.
In tutti i casi il decreto deve essere motivato. Non è un timbro: il tribunale deve dare conto del perché ritiene esaurita la procedura. È un punto che il debitore può far valere, se ritiene che la chiusura sia arrivata troppo presto o, al contrario, che la procedura venga tenuta aperta senza ragione.
Chi decide che “non c’è più niente da prendere”?
Lo propone il liquidatore, lo decide il tribunale. Il codice affida al liquidatore la valutazione tecnica: è lui che inventaria i beni, verifica i redditi, controlla i conti correnti, gli atti degli anni precedenti, le possibili azioni recuperatorie. Se da questo lavoro emerge che non c’è attivo ulteriore da acquisire, è lui che deve chiedere la chiusura anticipata ai sensi dell’art. 272, comma 3.
Il tribunale però non si limita a prendere atto. Un esempio recente lo mostra bene: il Tribunale di Genova, sezione VII, con decreto del 2 aprile 2026 (liquidazione controllata r.g. 33/2025), ha chiuso una procedura su istanza del liquidatore per totale incapienza, dopo aver verificato dalla relazione e dagli accertamenti l’assenza di beni mobili, immobili e redditi. Il riferimento normativo indicato è proprio l’art. 272, comma 3. Non c’è stato riparto perché non c’era nulla da ripartire.
Questo dice due cose utili al debitore. La prima: la chiusura anticipata non è un favore, è l’esito di un accertamento. Il liquidatore deve documentare perché ritiene che non si possa acquisire altro; il tribunale deve condividere la valutazione. La seconda: il debitore ha tutto l’interesse a collaborare in modo trasparente fin dall’inizio, perché una situazione patrimoniale chiara e documentata accorcia l’accertamento.
Prima della chiusura c’è un “rendiconto”: di che cosa si tratta?
È il conto finale del liquidatore, e senza la sua approvazione la procedura non si chiude in modo ordinato.
L’art. 275, comma 3, CCII, come modificato dal correttivo, prevede che al termine dell’esecuzione il liquidatore presenti il rendiconto. Il giudice verifica che gli atti di disposizione compiuti siano conformi al programma di liquidazione approvato e, se approva il rendiconto, liquida il compenso dell’OCC o del liquidatore secondo il D.M. 202/2014.
Il rendiconto è, in pratica, il racconto contabile della procedura: cosa è entrato (prezzi di vendita, quote di stipendio o pensione acquisite, somme recuperate), cosa è uscito (spese di procedura, imposte sulle vendite, spese legali di eventuali giudizi), cosa resta da distribuire.
Cosa succede se il conto non torna? L’art. 275, comma 4, prevede che, se il giudice non approva il rendiconto, indica gli atti necessari, le rettifiche o le integrazioni da fare e un termine per provvedere. Se il liquidatore non rispetta queste prescrizioni, il giudice lo sostituisce e può ridurre o escludere, in tutto o in parte, il suo compenso, tenendo conto della diligenza prestata.
Per il debitore questo passaggio ha un valore che spesso sfugge: il rendiconto è il momento in cui si può controllare che ogni euro acquisito sia stato contabilizzato correttamente. Se un bene è stato venduto, il prezzo deve comparire; se sono state trattenute quote di stipendio, devono comparire tutte. Un errore lì si trascina nel riparto e, di conseguenza, nella percentuale pagata ai creditori.
Va anche ricordato che le relazioni non arrivano solo alla fine. L’art. 275, comma 1, prevede che il liquidatore riferisca al giudice ogni sei mesi sull’esecuzione del programma, e che il mancato deposito delle relazioni semestrali sia causa di revoca dell’incarico e venga considerato nella liquidazione del compenso. Chi conosce le relazioni semestrali arriva al rendiconto senza sorprese.
E il riparto finale come funziona? Chi prende cosa?
Il liquidatore distribuisce le somme seguendo l’ordine delle prelazioni risultante dallo stato passivo, dopo aver fatto un progetto che debitore e creditori possono contestare.
La regola è nell’art. 275, comma 5, CCII. Il liquidatore predispone un progetto di riparto e lo comunica al debitore e ai creditori, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le osservazioni. Se non ci sono contestazioni, il progetto viene trasmesso al giudice, che ne autorizza senza indugio l’esecuzione.
Se invece arrivano contestazioni, l’art. 275, comma 6, prevede che il liquidatore tenti un componimento e, se serve, modifichi il progetto; se non si trova una soluzione, gli atti passano al giudice delegato, che decide con decreto motivato reclamabile ai sensi dell’art. 124.
Il correttivo ha aggiunto il comma 6-bis, che rende applicabili alla ripartizione dell’attivo gli articoli da 221 a 232 del codice, cioè le regole del riparto della liquidazione giudiziale (con alcune esclusioni indicate dalla norma). È un rinvio tecnico ma importante: porta nella liquidazione controllata un sistema collaudato di accantonamenti, riparti parziali e pagamenti.
In concreto, l’ordine è questo:
- prima i crediti prededucibili, cioè quelli nati per la procedura (spese di gestione, compenso del liquidatore e dell’OCC);
- poi i crediti privilegiati, ipotecari e pignoratizi, ciascuno sul ricavato del bene su cui grava la garanzia, secondo il rango;
- infine i chirografari, cioè i creditori senza garanzia, in proporzione al loro credito.
Due precisazioni che vengono dalla Cassazione. La prima: il compenso del gestore è prededucibile ma non va pagato con il ricavato dei beni ipotecati (Cass. Sez. I n. 6865 del 14 marzo 2025). Il creditore ipotecario, quindi, si soddisfa sul prezzo della casa senza che quel prezzo venga eroso dal compenso dell’organismo. La seconda: il creditore fondiario conserva nella liquidazione controllata il suo privilegio processuale previsto dall’art. 41 TUB (Cass. Sez. I n. 22914 del 19 agosto 2024, pronunciata su rinvio pregiudiziale). Sono due regole che incidono direttamente sul riparto finale e sulla quota che resta agli altri creditori.
Dopo il riparto, cosa contiene esattamente il decreto di chiusura?
Il decreto chiude la procedura e, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del suo compenso e lo svincolo delle somme accantonate. È quanto prevede l’art. 276, comma 2, CCII: con il decreto di chiusura il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato ai sensi dell’art. 275, comma 3, e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate.
Cosa vuol dire “somme accantonate”? Durante i riparti possono restare da parte importi destinati a crediti contestati, a crediti condizionati, a spese future. Quando la procedura si chiude, quegli importi vanno sbloccati e destinati: o a chi ne ha diritto, o, se non più necessari, secondo le regole del riparto.
Insieme all’istanza di chiusura il liquidatore deposita la relazione prevista dall’art. 276, comma 1, sui fatti rilevanti per l’esdebitazione. Questa relazione non è un dettaglio burocratico: è il documento su cui il tribunale si appoggerà per dire se il debitore merita la liberazione dai debiti residui. Per questo il debitore ha interesse a sapere cosa c’è scritto e, se ci sono inesattezze, a farle correggere prima che il tribunale decida.
Nel decreto, in concreto, si trovano di solito:
- la dichiarazione di chiusura e la sua causa (completamento della liquidazione, ripartizione finale, mancanza di attivo);
- il richiamo al rendiconto approvato e al riparto eseguito, quando ci sono stati;
- l’autorizzazione al pagamento del compenso e allo svincolo degli accantonamenti;
- le disposizioni sulle comunicazioni.
Il decreto di Genova del 2 aprile 2026, già richiamato, mostra la versione più asciutta: chiusura per totale incapienza e comunicazione del provvedimento, senza riparto e senza statuizioni sull’esdebitazione, che resta un passaggio distinto.
Ricapitolando: in che ordine succedono le cose e con quali termini?
La sequenza è sempre la stessa; cambia solo quanto ciascun passaggio pesa nel singolo caso. La tabella riassume le fasi finali, dal punto in cui il programma è stato eseguito (o si scopre che non c’è nulla da eseguire) fino all’esdebitazione.
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Relazioni periodiche | Relazione semestrale sull’esecuzione del programma (art. 275 c.1) | Ogni 6 mesi; il mancato deposito è causa di revoca | Giudice delegato |
| Fine della liquidazione | Rendiconto del liquidatore (art. 275 c.3) | Al termine dell’esecuzione | Giudice delegato |
| Rendiconto non approvato | Indicazione di rettifiche e integrazioni (art. 275 c.4) | Termine fissato dal giudice | Giudice delegato |
| Riparto | Progetto di riparto comunicato a debitore e creditori (art. 275 c.5) | Osservazioni entro un termine non superiore a 15 giorni | Liquidatore, poi giudice |
| Contestazioni sul riparto | Decreto motivato (art. 275 c.6) | Reclamo ai sensi dell’art. 124 | Giudice delegato, poi tribunale |
| Chiusura anticipata | Istanza per mancanza di ulteriore attivo (art. 272 c.3) | In qualsiasi momento in cui risulti l’assenza di attivo | Tribunale |
| Chiusura | Istanza + relazione sui fatti rilevanti per l’esdebitazione (art. 276 c.1) | Al termine delle operazioni | Tribunale |
| Decreto di chiusura | Autorizzazione al pagamento del compenso e svincolo accantonamenti (art. 276 c.2) | Con il decreto | Tribunale |
| Esdebitazione | Istanza del debitore o segnalazione del liquidatore (art. 282 c.1) | Dopo il decreto di chiusura o decorsi 3 anni dall’apertura; osservazioni dei creditori entro 15 giorni | Tribunale |
| Impugnazione dell’esdebitazione | Reclamo (art. 282 c.3) | 30 giorni ai sensi dell’art. 124 | Tribunale (collegio) |
Un’avvertenza pratica: i termini dei giudici (per le integrazioni del rendiconto, per esempio) non sono fissati dalla legge e variano da tribunale a tribunale. Va letto con attenzione ogni provvedimento comunicato dal liquidatore, perché è lì che si trovano le scadenze reali del caso.
La sentenza di apertura era stata trascritta sulla casa: quando viene cancellata?
Dipende da cosa è successo alla casa. Se è stata venduta, i vincoli vengono cancellati con l’ordine del giudice dopo l’incasso del prezzo; se non è stata venduta, il problema va affrontato espressamente.
Partiamo dal caso più semplice. L’art. 275, comma 2, CCII stabilisce che il liquidatore amministra i beni del patrimonio di liquidazione e che alle vendite si applicano, in quanto compatibili, le norme della liquidazione giudiziale. Una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo. L’acquirente riceve quindi l’immobile libero, e le ipoteche si trasferiscono, in un certo senso, sul prezzo, che viene distribuito con il riparto.
Il caso più delicato è quello in cui la casa, o un altro bene registrato, resta al debitore. Succede, per esempio, quando il bene non trova acquirenti, quando il liquidatore rinuncia a liquidarlo perché non conveniente, o quando il bene non è mai entrato nella liquidazione perché escluso. In queste ipotesi, sui registri immobiliari può restare la trascrizione della sentenza di apertura, che dopo la chiusura non ha più ragione di esistere.
Qui bisogna essere chiari: la cancellazione di quella trascrizione non avviene da sola. Il debitore deve verificare che il decreto di chiusura, o un provvedimento successivo del giudice, ne ordini la cancellazione, e se manca deve chiederla con un’istanza mirata. La prassi dei tribunali su questo punto non è uniforme, ed è uno dei dettagli da controllare subito dopo la chiusura: una trascrizione dimenticata diventa un ostacolo concreto il giorno in cui si vuole vendere, donare o ipotecare l’immobile.
Attenzione anche alle ipoteche che gravano su un bene non venduto: la chiusura della procedura non le cancella automaticamente. Cosa succede al credito garantito dopo l’esdebitazione e alla relativa garanzia è una questione da valutare caso per caso, con l’atto di iscrizione e i provvedimenti della procedura sul tavolo.
Sono passati tre anni dall’apertura: la procedura si chiude per forza?
No. I tre anni non sono una data di chiusura automatica, sono il riferimento per due cose diverse: l’acquisizione dei beni sopravvenuti e l’esdebitazione.
L’art. 272, comma 3, dice che la procedura resta aperta fino al completamento delle operazioni di liquidazione e comunque per tre anni dall’apertura. Letto con attenzione, significa che la procedura non può chiudersi prima dei tre anni se c’è ancora attivo da acquisire (salvo la chiusura anticipata per mancanza di attivo), e che dopo i tre anni può restare aperta se le operazioni di liquidazione non sono finite, per esempio perché una vendita è in corso.
Accanto a questo c’è l’art. 282, comma 1, che per le persone fisiche fa operare l’esdebitazione di diritto a seguito del decreto di chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura. E il comma 2-bis aggiunge che l’esdebitazione non produce effetti sui giudizi in corso né sulle operazioni di liquidazione.
Mettendo insieme le norme, il quadro è questo: al compimento dei tre anni il debitore può ottenere l’esdebitazione anche se la procedura è ancora aperta, e le operazioni di liquidazione già avviate (la vendita della casa, una causa in corso) proseguono comunque fino alla fine. Quello che cambia è il flusso dei beni: l’art. 272, comma 3-bis, introdotto dal correttivo, prevede che entrino nella liquidazione anche i beni che arrivano al debitore fino alla sua esdebitazione, al netto delle passività sostenute per acquistarli e conservarli. Dopo l’esdebitazione, i nuovi redditi e i nuovi beni restano al debitore.
Detto in modo semplice: chiusura ed esdebitazione possono viaggiare separate. Si può essere esdebitati con la procedura ancora aperta per finire una vendita; si può avere la procedura chiusa in anticipo, prima dei tre anni, e chiedere l’esdebitazione subito dopo il decreto.
La procedura l’ha chiesta un mio creditore: la chiusura funziona allo stesso modo?
Sì, le regole della chiusura sono le stesse; cambia la storia che c’è dietro, e questo pesa sulla relazione finale.
La liquidazione controllata può essere aperta su domanda del debitore o, se il debitore è insolvente, anche su domanda di un creditore, con la soglia dei 50.000 euro di debiti scaduti e non pagati prevista dall’art. 268, comma 2. In entrambi i casi, una volta aperta, la procedura segue lo stesso percorso: inventario, programma, stato passivo, liquidazione, rendiconto, riparto, chiusura.
Ci sono però due differenze pratiche. La prima riguarda il momento iniziale: quando è il creditore ad agire contro una persona fisica, l’art. 268, comma 3, consente al debitore di evitare l’apertura se l’OCC attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire. Se questa difesa non è stata usata, o non era praticabile, ci si ritrova in una procedura che magari ha pochissimo da liquidare, e la chiusura anticipata dell’art. 272, comma 3, diventa lo sbocco naturale.
La seconda riguarda l’esdebitazione. Per entrare in liquidazione controllata la meritevolezza del debitore non è un requisito: lo ha chiarito la Cass. Sez. I, ord. n. 22074/2025. Ma la meritevolezza torna in gioco alla fine, perché l’art. 282, comma 2, fa operare l’esdebitazione solo se ricorrono le condizioni dell’art. 280, se il debitore non è stato condannato in via definitiva per determinati reati e non ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Ed è la relazione del liquidatore prevista dall’art. 276, comma 1, a raccogliere i fatti utili a questa valutazione.
«Nelle procedure aperte su iniziativa di un creditore la partita si gioca spesso sulla relazione finale: è lì che bisogna documentare le cause reali dell’indebitamento e la collaborazione prestata durante la procedura», spiega l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC.
Posso chiedere io la chiusura anticipata, o deve farlo per forza il liquidatore?
L’art. 272, comma 3, attribuisce la richiesta di chiusura anticipata al liquidatore; l’art. 276, comma 1, però, consente anche al debitore di chiedere la chiusura. I due piani vanno tenuti distinti.
La chiusura anticipata per mancanza di attivo presuppone un accertamento tecnico: che non si possa acquisire ulteriore attivo da distribuire, nemmeno con azioni giudiziarie. Chi ha gli strumenti per fare questo accertamento è il liquidatore, ed è per questo che la norma parla di lui. Il debitore, però, non è spettatore. Può sollecitare il liquidatore documentando che la situazione è cambiata: perdita del lavoro, reddito sceso sotto la soglia del mantenimento fissata dal giudice, beni rivelatisi privi di valore di mercato.
Se il liquidatore resta inerte, il correttivo ha dato al debitore una carta in più: l’istanza di chiusura dell’art. 276, comma 1. È un’istanza che va motivata e documentata, perché il tribunale dovrà comunque verificare che non ci sia attivo da acquisire.
Sul fronte dei giudici, la chiusura anticipata è ormai un esito concreto. Oltre al decreto genovese del 2 aprile 2026, la stampa specializzata (Eutekne, 23 luglio 2025) ha segnalato un provvedimento del Tribunale di Torino del 2025 che ha disposto la chiusura anticipata di una liquidazione controllata per insussistenza di attivo, con la possibilità di ottenere il beneficio esdebitatorio anche prima del decorso del triennio dall’apertura. È un orientamento che valorizza il legame, scritto nell’art. 282, tra decreto di chiusura ed esdebitazione.
Un consiglio pratico: la chiusura anticipata va chiesta con i documenti, non con le parole. Buste paga, certificazioni INPS, estratti conto, perizie che mostrano l’assenza di valore: è questo materiale che convince il liquidatore prima e il tribunale poi.
E se la casa (o l’auto) non si vende? Resta tutto bloccato per sempre?
No, ma non si chiude nemmeno a occhi chiusi: il bene invenduto va “sistemato” con una scelta esplicita.
La regola di partenza è che la procedura resta aperta fino al completamento delle operazioni di liquidazione (art. 272, comma 3). Un immobile in vendita, quindi, di regola tiene aperta la procedura. Ma il codice non vuole procedure eterne: lo stesso comma chiede che il programma assicuri una durata ragionevole.
La valvola si trova nell’art. 272, comma 2, che rende applicabili al programma della liquidazione controllata, in quanto compatibili, i commi 2, 3 e 4 dell’art. 213, cioè le regole del programma di liquidazione della liquidazione giudiziale. Tra queste c’è la possibilità di non acquisire all’attivo, o di rinunciare a liquidare, uno o più beni quando l’attività di liquidazione appare manifestamente non conveniente; la stessa norma contiene una presunzione di non convenienza dopo un certo numero di esperimenti di vendita andati deserti. Il numero preciso e l’adattamento alla liquidazione controllata vanno verificati sul testo vigente dell’art. 213 e sulla prassi del singolo tribunale.
Cosa succede quando il liquidatore rinuncia a un bene? Il bene esce dal perimetro della liquidazione e torna nella disponibilità del debitore. Sul punto di cosa possano fare i creditori, la risposta dipende dai tempi: prima dell’esdebitazione il rischio che un creditore agisca sul bene esiste e va valutato; dopo l’esdebitazione, i crediti rimasti insoddisfatti diventano inesigibili (art. 278, comma 1), salvo le eccezioni dell’art. 278, comma 7 (obblighi alimentari e di mantenimento, risarcimenti da illecito extracontrattuale, sanzioni pecuniarie non accessorie a debiti estinti) e salvi i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori (art. 278, comma 6).
Resta il tema delle garanzie reali sul bene non venduto, di cui abbiamo parlato rispondendo alla domanda sulle trascrizioni: è una questione da esaminare con attenzione, perché la sorte dell’ipoteca non coincide necessariamente con quella del debito personale. Prima della chiusura conviene sapere che fine farà ogni bene rimasto: lasciare un immobile “in sospeso” è la causa più comune di problemi dopo la procedura.
Dopo la chiusura i creditori possono ricominciare a pignorarmi?
Se c’è l’esdebitazione, per i debiti rimasti insoddisfatti no; se l’esdebitazione manca, sì. È la risposta più importante di tutto l’articolo, quindi vale la pena essere precisi.
La chiusura della procedura, da sola, non cancella i debiti. Il decreto di chiusura fa cessare la procedura concorsuale; a liberare il debitore è l’esdebitazione, che secondo l’art. 278, comma 1, consiste nella liberazione dai debiti e comporta l’inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti nella liquidazione. Per le persone fisiche, l’art. 282 la fa operare di diritto, ma va comunque dichiarata con decreto motivato del tribunale, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore.
Quindi, in pratica:
- chiusura + esdebitazione: i creditori anteriori non possono più agire per la parte non pagata. Restano fuori solo i debiti esclusi per legge dall’art. 278, comma 7, e i diritti verso fideiussori e coobbligati;
- chiusura senza esdebitazione: i creditori riacquistano la possibilità di agire individualmente per la parte non soddisfatta, con pignoramenti e altre azioni esecutive.
C’è un’ulteriore sfumatura per i creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso, cioè che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. Per loro, secondo l’art. 278, comma 2, l’esdebitazione opera solo per la parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado. Su questa norma pende una questione di legittimità costituzionale, di cui diamo conto nella parte sulle pronunce.
La rassicurazione fondata è che l’esdebitazione, quando concessa, chiude davvero il capitolo dei vecchi debiti. Il limite reale è che non è un effetto automatico del decreto di chiusura: va chiesta o segnalata, e può essere negata.
E se il tribunale chiude la procedura ma mi nega l’esdebitazione?
È un rischio reale, e va prevenuto più che curato. L’esdebitazione richiede che ricorrano le condizioni dell’art. 280, che il debitore non sia stato condannato in via definitiva per i reati indicati dall’art. 344 e che non abbia determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 282, comma 2).
Se il tribunale accerta una causa ostativa, emette un decreto che lo dichiara. L’art. 282, comma 3, prevede che sia il decreto di esdebitazione sia quello che accerta le preclusioni siano comunicati ai creditori ammessi e al debitore, che entro 30 giorni possono proporre reclamo ai sensi dell’art. 124. Il debitore, quindi, ha uno strumento di difesa con un termine breve, e il conteggio parte dalla comunicazione.
Se il reclamo va male, si apre il tema del ricorso per cassazione, su cui la Corte non è compatta: ne parliamo nella sezione sulle pronunce, perché è un’informazione che cambia la strategia.
Cosa si può fare prima? Lavorare sulla relazione del liquidatore. Come detto sopra, l’art. 276, comma 1, impone al liquidatore di dare atto di ogni fatto rilevante per la concessione o il diniego dell’esdebitazione. Se in quella relazione ci sono ricostruzioni sbagliate (un finanziamento descritto come imprudente quando era stato concesso senza verifiche adeguate del merito creditizio, una vendita di anni prima letta come sottrazione di beni), è lì che vanno contestate, con documenti.
Il limite reale: la legge non garantisce l’esdebitazione a chiunque chiuda una liquidazione. La rassicurazione fondata: il diniego deve essere motivato su fatti precisi, e quei fatti si possono discutere.
Mi segnaleranno da qualche parte? Lo sapranno tutti?
Alcuni atti della procedura sono pubblici per legge; altri passano solo tra le parti. Vediamo cosa si sa e dove.
La sentenza di apertura della liquidazione controllata è soggetta a forme di pubblicità (area web del tribunale o del Ministero, e registro delle imprese se il debitore è imprenditore). Per la chiusura, l’art. 276 non prevede una pubblicità specifica: il decreto di Genova del 2 aprile 2026, per esempio, si limita a disporre la comunicazione del provvedimento. Per l’esdebitazione, invece, l’art. 282, comma 1, prevede espressamente che il decreto relativo al consumatore o al professionista sia pubblicato nell’apposita area web del tribunale o del Ministero della giustizia.
Paradossalmente, quindi, la notizia che il tribunale rende più visibile è quella positiva per il debitore: che è stato liberato dai debiti residui.
Altro discorso sono le “segnalazioni” nel senso che le persone temono, cioè le banche dati del credito. Le informazioni contenute nei sistemi privati di informazione creditizia seguono regole proprie, che non dipendono dal decreto di chiusura. Dopo l’esdebitazione è ragionevole verificare come risultano le proprie posizioni e chiedere, se necessario, che vengano aggiornate in modo coerente con il provvedimento del tribunale. Non c’è un automatismo che garantisca la “pulizia” immediata, ed è bene saperlo.
Infine, una segnalazione che sì, esiste per legge, ma lavora a favore della chiusura: quella del liquidatore. L’art. 282, comma 1, consente che l’esdebitazione sia dichiarata anche su segnalazione del liquidatore, che comunica l’istanza ai creditori ammessi; questi hanno 15 giorni per le osservazioni.
Se dopo la chiusura ricevo un’eredità o trovo un lavoro migliore, mi prendono tutto?
Dopo l’esdebitazione, no: i beni e i redditi sopravvenuti sono tuoi. Prima dell’esdebitazione la risposta è diversa.
L’art. 272, comma 3-bis, introdotto dal correttivo, fa rientrare nella liquidazione controllata i beni che pervengono al debitore fino all’esdebitazione, al netto delle passività sostenute per acquistarli e conservarli. Il confine, quindi, non è la data del decreto di chiusura in sé, ma il momento dell’esdebitazione. Un’eredità che si apre quando la procedura è ancora in corso e l’esdebitazione non è stata ancora dichiarata entra nella liquidazione; un’eredità che arriva dopo l’esdebitazione resta al debitore.
Una distinzione da non confondere: l’obbligo di comunicare le utilità sopravvenute per tre anni, con la possibilità per i creditori di agire se arrivano somme rilevanti, riguarda l’esdebitazione del debitore incapiente dell’art. 283, che è un istituto diverso dalla liquidazione controllata. Chi chiude una liquidazione controllata con esdebitazione non ha quel tipo di “coda” triennale.
La rassicurazione fondata è che l’esdebitazione traccia una linea netta tra il prima e il dopo. Il limite reale è che, finché quella linea non è tracciata, tutto ciò che arriva al debitore può essere acquisito dalla procedura: per questo conta chiedere l’esdebitazione senza ritardi non appena ne ricorrono i presupposti.
Mi fa vedere un esempio concreto?
Ecco due ipotesi dimostrative, costruite con numeri realistici. Non sono casi reali dello Studio: servono a mostrare come le norme si applicano nella sequenza vera della chiusura.
Ipotesi 1: chiusura dopo il riparto finale, con casa venduta.
- Apertura della liquidazione controllata: sentenza del 15 marzo 2023 (mercoledì). Il triennio dall’apertura scade il 15 marzo 2026, che cade di domenica: per qualsiasi adempimento collegato si guarda a lunedì 16 marzo 2026.
- Attivo realizzato: vendita della casa per 58.300 €, con spese specifiche della vendita per 1.920 €; quota di stipendio eccedente il mantenimento acquisita per 36 mesi, 290 € al mese, cioè 10.440 €.
- Passivo: creditore ipotecario per 71.640 €; chirografari per 38.460 €.
- Il ricavato netto della casa, 56.380 € (58.300 – 1.920), va al creditore ipotecario. Applicando il principio di Cass. 6865/2025, il compenso del liquidatore non viene prelevato da quel ricavato. Il creditore ipotecario resta scoperto per 15.260 € (71.640 – 56.380), che concorrono come chirografo.
- Dalle quote di stipendio (10.440 €) si pagano prima le spese generali di procedura, 2.180 €, e il compenso del liquidatore liquidato sul rendiconto, 5.730 €. Restano 2.530 €.
- Massa chirografaria: 38.460 + 15.260 = 53.720 €. Percentuale di riparto: 2.530 / 53.720 = 4,71% circa.
- Sequenza: rendiconto depositato lunedì 20 aprile 2026; progetto di riparto comunicato martedì 5 maggio 2026; osservazioni possibili entro mercoledì 20 maggio 2026 (termine di 15 giorni); nessuna contestazione, il giudice autorizza l’esecuzione; istanza di chiusura con relazione ex art. 276 depositata giovedì 4 giugno 2026; decreto di chiusura venerdì 19 giugno 2026.
- Esito: il debitore, che aveva già maturato i tre anni dall’apertura, chiede la dichiarazione di esdebitazione; i circa 51.190 € non pagati ai chirografari (53.720 – 2.530) diventano inesigibili, salvo debiti esclusi e diritti verso eventuali fideiussori.
Ipotesi 2: chiusura anticipata per mancanza di attivo.
- Apertura su domanda del debitore: sentenza dell’11 febbraio 2025 (martedì), con attestazione dell’OCC sulla possibilità di acquisire attivo grazie alla quota di stipendio.
- Debiti complessivi: 84.910 €, tutti chirografari.
- Il 12 maggio 2025 (lunedì) il debitore perde il lavoro; il reddito successivo, un’indennità, non supera la somma fissata dal giudice per il mantenimento. Non ci sono immobili; un’auto di 14 anni è stimata priva di valore apprezzabile; non emergono atti revocabili.
- Il liquidatore deposita giovedì 18 settembre 2025 istanza di chiusura anticipata ex art. 272, comma 3, documentando che non si può acquisire ulteriore attivo. Le poche somme acquisite (quattro mesi di quota di stipendio, 1.268 €) coprono solo parte delle spese di procedura.
- Il tribunale chiude la procedura con decreto di mercoledì 8 ottobre 2025.
- Lo stesso giorno il debitore deposita istanza di esdebitazione ex art. 282; il liquidatore la comunica ai creditori ammessi, che possono presentare osservazioni fino a giovedì 23 ottobre 2025 (15 giorni). Il decreto di esdebitazione viene poi comunicato e pubblicato; i creditori hanno 30 giorni per il reclamo.
- Esito: chiusura dopo meno di otto mesi dall’apertura, con la liberazione dai debiti residui collegata al decreto di chiusura, senza attendere il triennio.
La differenza tra le due ipotesi non sta nella durata, ma nel motivo della chiusura: nella prima c’era attivo da liquidare e distribuire, nella seconda no. In entrambe, il passaggio decisivo per il debitore è lo stesso: l’esdebitazione dichiarata dopo la chiusura.
La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare
“Avete letto cosa ha scritto il liquidatore su di me nella relazione finale?”
Quasi nessuno la fa, perché si pensa che il documento importante sia il decreto. Invece il decreto, specie per l’esdebitazione, si costruisce sulla relazione che il liquidatore deposita insieme all’istanza di chiusura. L’art. 276, comma 1, gli chiede di dare atto di ogni fatto rilevante per concedere o negare il beneficio: la condotta del debitore durante la procedura, la collaborazione prestata, le informazioni fornite, gli atti compiuti negli anni precedenti, le cause dell’indebitamento.
Perché è un punto critico? Per tre ragioni.
La prima: la relazione arriva alla fine, quando il debitore è stanco e pensa che il peggio sia passato. È il momento in cui si abbassa la guardia.
La seconda: il liquidatore lavora sugli atti che ha. Se il debitore non ha documentato, per esempio, che un vecchio prestito era stato concesso senza una vera verifica del merito creditizio, o che una spesa importante era legata a una malattia in famiglia, quei fatti possono semplicemente non comparire, e la ricostruzione può risultare più severa del dovuto.
La terza: il termine per difendersi dopo il decreto è di 30 giorni (art. 282, comma 3). È molto più efficace correggere un’inesattezza prima, segnalandola al liquidatore con documenti, che contestarla dopo con un reclamo.
C’è anche un aspetto che riguarda i creditori: l’art. 282, comma 1, consente ai creditori ammessi di presentare osservazioni sull’istanza di esdebitazione entro 15 giorni. Un creditore informato userà proprio la relazione del liquidatore per sostenere che l’esdebitazione va negata. Conoscere in anticipo il contenuto della relazione significa sapere su cosa si combatterà.
Quindi, nella fase finale, la domanda giusta non è “quando chiude?”, ma “con quale relazione chiude?”.
Ma i giudici cosa dicono?
Ecco i riferimenti giurisprudenziali più utili sul momento della chiusura e su ciò che ne segue. Per ciascuno indichiamo gli estremi come riportati dalle fonti consultate, il principio in parole nostre e il motivo per cui conta in questo tema.
1. Tribunale di Genova, sez. VII, decreto del 2 aprile 2026 (liquidazione controllata r.g. 33/2025).
Principio: quando dalla relazione del liquidatore e dagli accertamenti risulta l’assenza di beni mobili, immobili e redditi, il tribunale chiude la procedura per totale incapienza ai sensi dell’art. 272, comma 3.
Rilevanza: mostra come funziona in concreto la chiusura per mancanza di attivo, senza riparto, e conferma che l’esdebitazione è un passaggio separato dal decreto di chiusura.
2. Tribunale di Torino, provvedimento del 2025 (segnalato da Eutekne il 23 luglio 2025).
Principio: la liquidazione controllata può essere chiusa anticipatamente per insussistenza di attivo, con la possibilità di accedere al beneficio esdebitatorio anche prima del decorso del triennio dall’apertura.
Rilevanza: collega la chiusura anticipata all’esdebitazione “a seguito del decreto di chiusura” dell’art. 282, senza attendere i tre anni.
3. Tribunale di Modena, decreto del 1° luglio 2026 (segnalato da Eutekne il 12 settembre 2026).
Principio: il tribunale ha dichiarato la chiusura di una liquidazione controllata e contestualmente l’esdebitazione del ricorrente, discostandosi, secondo la fonte, da un principio espresso dalla Cassazione.
Rilevanza: segnala che sull’esdebitazione successiva alla liquidazione controllata la giurisprudenza è in movimento; il dettaglio del principio va verificato sul testo integrale.
4. Corte costituzionale, sentenza n. 74/2026.
Principio: la “contestualità” tra decreto di chiusura e declaratoria di esdebitazione prevista per la liquidazione giudiziale va intesa in senso logico e non cronologico; l’istanza può seguire la chiusura e il tribunale può decidere con un provvedimento successivo, entro i limiti indicati dalla Corte.
Rilevanza: anche se riguarda la liquidazione giudiziale, offre un criterio interpretativo utile per i rapporti tra chiusura ed esdebitazione nelle procedure liquidatorie.
5. Corte costituzionale, ordinanza n. 104/2026.
Principio: riguarda le questioni sollevate sull’art. 278, comma 2, CCII, cioè sull’effetto limitato dell’esdebitazione verso i creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso; la fonte la qualifica come provvedimento di rinvio.
Rilevanza: la sorte dei creditori “rimasti fuori” dal concorso è una questione ancora aperta, da monitorare.
6. Ordinanze di rimessione del Tribunale di Arezzo (26 giugno 2025), del Tribunale di Verona (4 agosto 2025) e del Tribunale di Milano (22 dicembre 2025).
Principio: questi giudici hanno dubitato della legittimità costituzionale dell’art. 278, comma 2, nella parte in cui fa salvi, oltre la percentuale di riparto, i crediti dei creditori non concorrenti.
Rilevanza: chi chiude una liquidazione con creditori che non si sono insinuati deve sapere che l’ampiezza dell’esdebitazione nei loro confronti è oggetto di discussione.
7. Cassazione, n. 13228 del 7 maggio 2026.
Principio: è una delle due pronunce che, secondo la fonte, si contrappongono sulla possibilità di ricorrere in cassazione contro i decreti in materia di esdebitazione.
Rilevanza: il debitore a cui l’esdebitazione è negata deve valutare con cautela i rimedi dopo il reclamo.
8. Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 30108 del 14 novembre 2025.
Principio: è l’altra pronuncia del contrasto sulla ricorribilità per cassazione dei decreti di esdebitazione.
Rilevanza: insieme alla precedente, impone di proteggersi su entrambi i fronti, rispettando i termini più brevi e preparando il ricorso con attenzione.
9. Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 22074/2025.
Principio: per l’apertura della liquidazione controllata non è richiesta la meritevolezza del debitore.
Rilevanza: chiarisce che la meritevolezza si gioca alla fine, nell’esdebitazione che segue la chiusura, e quindi nella relazione del liquidatore.
10. Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 28576/2025.
Principio: la relazione dell’OCC è un requisito di ammissibilità della domanda di liquidazione controllata.
Rilevanza: la relazione iniziale sull’attivo acquisibile è il primo termine di paragone per valutare, a fine procedura, se la chiusura anticipata per mancanza di attivo sia giustificata.
11. Cassazione, Sez. I, n. 22914 del 19 agosto 2024 (su rinvio pregiudiziale).
Principio: il privilegio processuale del creditore fondiario previsto dall’art. 41 TUB opera anche nella liquidazione controllata.
Rilevanza: incide sul riparto finale quando tra i creditori c’è una banca titolare di mutuo fondiario.
12. Cassazione, Sez. I, n. 6865 del 14 marzo 2025.
Principio: il compenso del gestore è prededucibile, ma non va posto a carico del ricavato dei beni ipotecati.
Rilevanza: determina l’ordine dei pagamenti nel riparto e quindi quanto resta ai creditori ipotecari e ai chirografari prima della chiusura.
Un’osservazione d’insieme: le pronunce di merito confermano che la chiusura anticipata è una strada percorribile e non teorica; le pronunce della Cassazione e della Corte costituzionale incidono soprattutto su ciò che viene dopo la chiusura, cioè sull’esdebitazione e sui rimedi contro il suo diniego.
E voi, concretamente, cosa fate?
Nella fase di chiusura di una liquidazione controllata il nostro lavoro si articola in attività precise. Eccole.
- Leggiamo le relazioni semestrali del liquidatore e ricostruiamo, mese per mese, cosa è stato acquisito e cosa resta da fare, per capire quanto è realistico chiudere.
- Verifichiamo il rendiconto voce per voce, confrontando prezzi di vendita, quote di reddito trattenute e spese con i documenti della procedura, e segnaliamo al liquidatore le incongruenze prima dell’approvazione.
- Esaminiamo il progetto di riparto nei 15 giorni concessi, controllando l’ordine delle prelazioni, la collocazione del compenso rispetto ai beni ipotecati e il trattamento dei crediti fondiari.
- Predisponiamo le osservazioni o le contestazioni al riparto, quando i conti non tornano, e seguiamo l’eventuale reclamo.
- Raccogliamo e ordiniamo la documentazione sulla perdita di attivo (buste paga, certificazioni, perizie sui beni) per sollecitare la chiusura anticipata ex art. 272, comma 3, o per redigere l’istanza di chiusura del debitore ex art. 276.
- Ricostruiamo con il debitore le cause dell’indebitamento e le mettiamo per iscritto con prove, perché finiscano correttamente nella relazione del liquidatore sull’esdebitazione.
- Redigiamo l’istanza di esdebitazione ex art. 282 al momento giusto, dopo il decreto di chiusura o al compimento dei tre anni dall’apertura, e rispondiamo alle osservazioni dei creditori.
- Controlliamo il decreto di chiusura: verifichiamo che disponga sullo svincolo degli accantonamenti e, quando serve, chiediamo l’ordine di cancellazione delle trascrizioni rimaste sui beni.
- Valutiamo la sorte dei beni non venduti, compresi quelli su cui grava un’ipoteca, e indichiamo al debitore le scelte da fare prima della chiusura.
- Proponiamo reclamo nei 30 giorni contro il decreto che nega l’esdebitazione e valutiamo, alla luce del contrasto in Cassazione, il percorso successivo.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una procedura che si chiude, la competenza che pesa di più è quella di Gestore della crisi e fiduciario di un OCC: conoscere dall’interno il lavoro del liquidatore e dell’organismo significa sapere quali documenti servono per una chiusura anticipata, cosa il tribunale cerca in una relazione sull’esdebitazione e come si costruisce un rendiconto che regge al controllo. È una conoscenza che permette di intervenire prima che le criticità diventino definitive.
La strategia resta la stessa dall’inizio alla fine: lo stesso difensore che segue la chiusura e l’esdebitazione può seguire il reclamo e, se ne ricorrono i presupposti, il giudizio in Cassazione, senza passaggi di consegne e senza cambi di linea. E dietro ogni pratica lavora uno staff di avvocati e commercialisti che esamina insieme gli aspetti giuridici e quelli contabili: il rendiconto e il riparto sono conti prima ancora che atti, e vanno letti da chi sa farli.
Non promettiamo esiti: ci impegniamo ad analizzare ogni atto, verificare ogni numero e costruire la difesa sui documenti.
Per chiudere: le tre cose da ricordare
La prima: la liquidazione controllata si chiude con un decreto motivato del tribunale, su istanza del liquidatore o del debitore o d’ufficio, dopo rendiconto e riparto se c’era attivo, oppure in anticipo se l’attivo non c’è (art. 272, comma 3, e art. 276).
La seconda: chiusura ed esdebitazione sono due cose diverse. L’esdebitazione opera dopo il decreto di chiusura o al compimento dei tre anni dall’apertura, va dichiarata dal tribunale e può essere negata; senza di essa, i creditori possono tornare ad agire.
La terza: la chiusura si prepara. Relazione del liquidatore, sorte dei beni invenduti, cancellazione delle trascrizioni: sono i dettagli che decidono come si esce dalla procedura.
Lo Studio Monardo segue questa fase perché le sue competenze nascono proprio lì: l’Avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, e conosce i passaggi tecnici che portano al decreto di chiusura e all’esdebitazione. La qualifica di cassazionista garantisce che la stessa linea difensiva possa proseguire, se serve, fino all’ultimo grado.
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