Il coniuge risponde dei debiti dell’altro nella liquidazione controllata? È la domanda che arriva quasi sempre insieme alla notizia che uno dei due, schiacciato da finanziamenti, carte revolving, fideiussioni o debiti d’impresa, sta valutando di chiedere al tribunale l’apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio. La risposta di principio è netta: il coniuge che non ha firmato nulla non diventa debitore per il solo fatto di essere sposato, e i suoi beni personali non entrano nella procedura dell’altro. Ma fermarsi al principio sarebbe fuorviante, perché la risposta concreta cambia a seconda del regime patrimoniale della coppia, della natura del debito, della presenza di garanzie personali, di conti e beni cointestati, di un fondo patrimoniale, oppure del fatto che la coppia non sia sposata ma unita civilmente o semplicemente convivente.
Non esiste una risposta valida per tutte le famiglie, ed è proprio questo il punto: lo stesso debito, nella stessa procedura, produce effetti molto diversi sul coniuge a seconda di come la coppia ha organizzato il proprio patrimonio. Comunione legale, separazione dei beni, fondo patrimoniale, unione civile e convivenza di fatto sono strade che portano a esiti differenti, e ciascuna presenta vantaggi e rovesci della medaglia che vanno soppesati con attenzione.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché la liquidazione controllata è una procedura di sovraindebitamento che passa necessariamente per l’Organismo di composizione della crisi: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, e conosce quindi dall’interno il modo in cui la relazione dell’Organismo ricostruisce il nucleo familiare, i redditi di ciascun componente e i beni che restano fuori dalla procedura. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, decisivo quando bisogna stabilire di chi siano davvero le somme su un conto cointestato o chi abbia firmato quale garanzia.
📩 Se il tuo coniuge sta per entrare in liquidazione controllata, o ci sei già dentro tu, scrivici adesso: tutti i riferimenti per contattare lo Studio sono in fondo a questa pagina.
Il punto da cui partono tutte le strade: chi è debitore e cosa entra nella procedura
Prima di mettere a confronto i diversi regimi patrimoniali conviene fissare tre concetti che restano identici qualunque sia la situazione della coppia. Senza di essi il confronto rischierebbe di diventare un elenco di regole slegate.
Il primo concetto riguarda la responsabilità patrimoniale. Nel nostro ordinamento ciascuno risponde delle proprie obbligazioni con tutti i propri beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.). Il matrimonio non crea una responsabilità automatica per i debiti dell’altro: chi non ha sottoscritto un contratto di finanziamento, un mutuo, una fideiussione o un ordine di acquisto non è obbligato verso quel creditore. La Cassazione lo ha ribadito anche per i debiti contratti per i bisogni della famiglia: Cass. civ., Sez. II, ord. n. 37612 del 30 novembre 2021 ha escluso che l’obbligazione assunta da un coniuge per esigenze familiari renda l’altro debitore solidale.
Il secondo concetto riguarda il perimetro della liquidazione controllata. L’art. 268 CCII consente al debitore in stato di sovraindebitamento di chiedere al tribunale la liquidazione dei suoi beni. La procedura è personale: si apre nei confronti di un soggetto e coinvolge il suo patrimonio. Sempre secondo l’art. 268, comma 4, restano fuori dalla procedura i crediti impignorabili, i beni del fondo patrimoniale e i loro frutti (salvo quanto prevede l’art. 170 c.c.), le cose non pignorabili per legge e, soprattutto, gli stipendi, le pensioni e i guadagni del debitore nei limiti che il giudice indica come necessari al mantenimento suo e della sua famiglia. È qui che il coniuge rientra in gioco in modo indiretto: non come debitore, ma come componente del nucleo il cui reddito pesa sul calcolo della quota da lasciare al debitore.
Il terzo concetto riguarda la procedura familiare. L’art. 66 CCII consente ai membri della stessa famiglia di presentare un’unica domanda quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. Anche in questo caso, però, le masse attive e passive restano distinte: il ricavato dei beni di un componente va soltanto ai suoi creditori, o ai creditori comuni ai coobbligati. La procedura familiare è dunque una scelta organizzativa, non uno strumento che trasforma i debiti di uno in debiti di entrambi.
Su questi tre pilastri si innesta la variabile decisiva, cioè il regime patrimoniale. Il codice civile, agli artt. 186-190, detta regole specifiche per la comunione legale: individua quali obbligazioni gravano sui beni comuni (tra cui le spese per il mantenimento della famiglia e ogni obbligazione contratta, anche separatamente, nell’interesse della famiglia), quali restano personali (quelle anteriori al matrimonio, quelle legate a donazioni e successioni ricevute), e in che misura i creditori particolari di un coniuge possano soddisfarsi sui beni comuni. Nella separazione dei beni queste regole non operano e ciascun coniuge è titolare esclusivo di ciò che acquista. Il fondo patrimoniale crea invece un vincolo di destinazione su beni determinati. L’unione civile richiama in larga parte la disciplina del matrimonio, mentre la convivenza di fatto, in assenza di un contratto di convivenza, lascia i due patrimoni completamente separati.
L’elemento dirimente, in tutte le ipotesi, è sempre lo stesso: distinguere tra ciò che appartiene al debitore, ciò che appartiene al coniuge e ciò che appartiene a entrambi. Le sezioni che seguono applicano questa distinzione a ciascun regime, con i rispettivi punti di forza e di debolezza.
Prima strada: la coppia in comunione legale dei beni
In cosa consiste e su quali norme poggia
La comunione legale è il regime che si applica automaticamente a chi si sposa senza scegliere diversamente. Cadono in comunione, in linea generale, gli acquisti compiuti durante il matrimonio da uno o da entrambi i coniugi, con l’eccezione dei beni personali (quelli posseduti prima delle nozze, quelli ricevuti per donazione o successione, i beni di uso strettamente personale e quelli destinati all’esercizio della professione, oltre ai beni acquistati con il prezzo del trasferimento di beni personali, se dichiarato). La comunione legale è una comunione “senza quote”: i coniugi non sono titolari di una metà ciascuno, ma entrambi dell’intero bene, con una contitolarità che emerge in termini di metà soltanto al momento dello scioglimento.
Per i debiti, il sistema è costruito su due binari. Da un lato gli obblighi che gravano sulla comunione (art. 186 c.c.), tra cui le spese per il mantenimento della famiglia, l’istruzione e l’educazione dei figli e le obbligazioni contratte anche separatamente nell’interesse della famiglia: per questi i creditori aggrediscono anzitutto i beni comuni e, se questi non bastano, in via sussidiaria i beni personali di ciascun coniuge, nella misura della metà del credito (art. 190 c.c.). Dall’altro lato le obbligazioni personali di un coniuge: per esse l’art. 189, comma 2, c.c. consente ai creditori particolari di soddisfarsi sui beni della comunione solo in via sussidiaria, quando i beni personali del debitore non bastano, e fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato; se si tratta di creditori chirografari, sono preferiti i creditori della comunione. Il primo comma dello stesso articolo disciplina il caso del coniuge che compie da solo atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza il consenso dell’altro: anche qui i beni comuni rispondono fino al valore della quota del coniuge obbligato.
Quando questo assetto pesa sulla liquidazione controllata
Tre scenari ricorrenti aiutano a capire come la comunione legale si riflette sulla procedura del coniuge sovraindebitato.
Nel primo scenario, il marito ha accumulato finanziamenti personali per oltre ottantamila euro e chiede la liquidazione controllata; la coppia possiede in comunione un’automobile acquistata durante il matrimonio e alcuni risparmi depositati su un libretto intestato a entrambi. La moglie non ha firmato nulla. Il suo patrimonio personale resta fuori dalla procedura, ma i beni comuni non sono del tutto al riparo.
Nel secondo scenario, i debiti nascono da spese familiari: la ristrutturazione della casa coniugale, le rette scolastiche, i mobili. Se il finanziamento è stato firmato da un solo coniuge, l’altro non è debitore solidale, ma l’obbligazione può rientrare tra quelle che l’art. 186 c.c. pone a carico della comunione, con la conseguenza che i creditori potranno guardare anche ai beni comuni e, in via sussidiaria, al patrimonio personale del coniuge non firmatario nei limiti della metà del credito.
Nel terzo scenario, uno dei coniugi ha prestato da solo una fideiussione a favore della società di un parente. La fideiussione è un’obbligazione personale del garante: la Cassazione l’ha ritenuta valida anche se prestata da un solo coniuge, con i beni comuni aggredibili nei limiti della quota (Cass. civ., Sez. III, n. 5244 del 10 maggio 1991). Il coniuge che non ha firmato la garanzia non ne risponde con i propri beni personali.
Come si svolge in sintesi
Quando si apre la liquidazione controllata di un coniuge in comunione legale, il liquidatore inventaria i beni del debitore e, tra questi, i beni che fanno parte della comunione. Secondo l’orientamento consolidato in materia di esecuzione individuale, il bene in comunione viene espropriato per intero e al coniuge non debitore spetta la metà del ricavato lordo: in questo senso Cass. civ., Sez. III, n. 6575 del 14 marzo 2013, Cass. civ., Sez. VI-2, ord. n. 506 del 14 gennaio 2021 e Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1647 del 19 gennaio 2023, secondo cui nella comunione senza quote l’espropriazione per debiti personali riguarda l’intero bene e non si applicano le regole della divisione endoesecutiva previste per la comunione ordinaria. Il manuale operativo del Tribunale di Pavia sulle liquidazioni controllate (aggiornato a dicembre 2025) recepisce questa impostazione anche per la procedura concorsuale: il bene in comunione legale può essere venduto per l’intero, senza divisione, assegnando al coniuge non debitore la metà del ricavato nel progetto di riparto.
Vantaggi motivati
Il vantaggio più evidente, per il coniuge non debitore, è la certezza del suo diritto alla metà del ricavato: non deve dimostrare con quale denaro sia stato acquistato il bene comune, perché la regola della metà opera automaticamente. In secondo luogo, i suoi beni personali (quelli posseduti prima del matrimonio, ereditati, ricevuti in donazione) restano fuori dalla liquidazione dell’altro senza bisogno di particolari prove, purché la loro natura personale sia documentabile. Infine, la sussidiarietà prevista dall’art. 189 c.c. impone ai creditori particolari di guardare prima ai beni personali del debitore: un filtro che, sul piano della singola esecuzione, il coniuge non debitore può far valere con l’opposizione all’esecuzione (Cass. civ., Sez. III, n. 22210 del 4 agosto 2021 ha chiarito che il beneficio di escussione e la sussidiarietà non si eccepiscono semplicemente nella fase di divisione).
Rischi e svantaggi onesti
Il rovescio della medaglia è altrettanto chiaro: i beni comuni possono essere venduti per intero anche se il coniuge non debitore non ha alcun debito. La metà del ricavato gli spetta, ma il bene in sé (un’auto, un immobile diverso dall’abitazione, un investimento) esce dal patrimonio della famiglia, spesso a un prezzo inferiore a quello di mercato. Va soppesato, poi, il rischio legato ai debiti familiari: se l’obbligazione è stata contratta nell’interesse della famiglia, i creditori potranno invocare l’art. 186 c.c. per aggredire i beni comuni, e solo il successivo accertamento chiarirà fino a che punto. C’è infine un profilo di incertezza: il codice civile prevede lo scioglimento della comunione per il fallimento di uno dei coniugi (art. 191 c.c.), ma l’applicazione di questa regola alla liquidazione controllata non è espressamente disciplinata e va valutata caso per caso.
Sul piano processuale, la Cassazione ha precisato un aspetto utile anche per chi si trova in mezzo tra esecuzioni individuali e procedura concorsuale: la semplice notifica del pignoramento al coniuge non debitore, quando il creditore personale dell’altro aggredisce un bene comune, vale come denuncia del vincolo e non lo trasforma in esecutato, salvo che l’atto contenga l’ingiunzione e gli avvertimenti dell’art. 492 c.p.c. (Cass. civ., Sez. III, n. 11481/2025).
Il profilo ideale
La comunione legale tutela al meglio il coniuge non debitore quando il patrimonio della coppia è fatto soprattutto di beni personali ben documentati e di pochi beni comuni, e quando i debiti del coniuge sovraindebitato sono chiaramente estranei ai bisogni della famiglia. È invece il regime più esposto quando il debito riguarda spese familiari o quando la ricchezza della coppia è concentrata in beni acquistati insieme durante il matrimonio.
Seconda strada: la coppia in separazione dei beni
In cosa consiste e su quali norme poggia
Con la separazione dei beni, scelta nell’atto di matrimonio o con una convenzione successiva, ciascun coniuge resta titolare esclusivo dei beni che acquista durante il matrimonio (art. 215 c.c.). Non esiste una massa comune: esistono due patrimoni distinti, che si toccano soltanto quando i coniugi acquistano insieme un bene in comproprietà ordinaria (con quote, di regola pari) o quando aprono un conto cointestato. Le regole degli artt. 186-190 c.c. non si applicano, perché presuppongono la comunione legale.
Resta fermo il dovere di entrambi i coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia in proporzione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro (art. 143 c.c.). Questo dovere, però, opera nei rapporti interni tra i coniugi e non crea, di per sé, una responsabilità verso i creditori dell’altro: anche in separazione dei beni il coniuge non firmatario non è debitore solidale per le obbligazioni contratte dall’altro per esigenze domestiche, salvo il caso in cui il creditore abbia fatto incolpevole affidamento su una situazione apparente (Cass. civ., Sez. Lavoro, n. 10116 del 18 maggio 2015).
Quando questo assetto pesa sulla liquidazione controllata
Nel primo scenario, la moglie, titolare di una piccola attività cessata, chiede la liquidazione controllata; il marito, in separazione dei beni, è intestatario esclusivo dell’auto di famiglia e di un appartamento comprato con il proprio mutuo. Nessuno di questi beni entra nella procedura.
Nel secondo scenario, la coppia possiede in comproprietà ordinaria un immobile, al 50% ciascuno. Nella liquidazione del coniuge debitore entra soltanto la sua quota. Il tema della casa cointestata ha implicazioni proprie (offerta di acquisto della quota al comproprietario, giudizio divisionale, vendita della sola quota) e merita una trattazione autonoma, che lo Studio ha dedicato specificamente alla casa cointestata nella liquidazione controllata: qui basti ricordare che, secondo il manuale del Tribunale di Pavia, il liquidatore chiede prima ai comproprietari se intendono acquistare la quota al valore di stima e, in mancanza di un’offerta irrevocabile assistita da cauzione, avvia il giudizio di divisione.
Nel terzo scenario, i coniugi hanno un conto cointestato su cui confluiscono entrambi gli stipendi. È il caso più delicato, perché il denaro è fungibile e la cointestazione fa presumere che le somme appartengano in parti uguali ai contitolari.
Come si svolge in sintesi
Con la separazione dei beni il lavoro del liquidatore è, in teoria, più semplice: si inventariano i beni intestati al debitore e le sue quote nei beni in comproprietà. In pratica, la parte più impegnativa riguarda il conto cointestato. Nei rapporti con la banca ciascun cointestatario può normalmente operare sull’intero (art. 1854 c.c.); nei rapporti interni tra i cointestatari si presume, salvo prova contraria, che le quote siano uguali (art. 1298 c.c.). Questa presunzione non è assoluta: Cass. civ. n. 22904/2025, proprio con riguardo a coniugi in separazione dei beni, ha ritenuto superabile la presunzione dimostrando che le somme provenivano esclusivamente dai redditi di uno dei due e che la cointestazione era stata scelta per comodità di gestione; Cass. civ. n. 5009 del 5 marzo 2026 ha confermato che la contitolarità paritaria del saldo può essere vinta anche con presunzioni gravi, precise e concordanti.
Vantaggi motivati
Il vantaggio principale è la netta separazione dei patrimoni: ciò che è intestato al coniuge non debitore resta suo, senza alcuna metà da dividere e senza il rischio che un bene venga venduto per intero. Non c’è una massa comune su cui i creditori familiari possano rivalersi in via preferenziale, e la ricostruzione dell’attivo del debitore è più lineare. In più, la separazione dei beni consente al coniuge non debitore di continuare ad acquistare beni, durante la procedura dell’altro, senza che questi entrino automaticamente in una massa condivisa.
Rischi e svantaggi onesti
A fronte di questi vantaggi, la separazione dei beni presenta due punti di debolezza. Il primo è proprio il conto cointestato: la presunzione di parità fa entrare nella liquidazione metà del saldo, e spetta al coniuge non debitore dimostrare che una parte maggiore gli appartiene. Se gli stipendi confluiscono tutti sullo stesso conto e non c’è traccia documentale dei versamenti, la prova diventa difficile. Il secondo punto riguarda gli atti dispositivi recenti: se il coniuge debitore ha trasferito beni all’altro nei mesi o negli anni precedenti la crisi, il liquidatore può valutare azioni revocatorie. La separazione dei beni non protegge da questo rischio, perché l’inefficacia colpisce l’atto, non il regime. Infine, la separazione non cambia il peso del reddito del coniuge nel calcolo della quota di mantenimento: il dovere di contribuzione resta, e con esso la possibilità che il giudice ne tenga conto.
Il profilo ideale
La separazione dei beni offre la protezione più ampia al coniuge che ha patrimonio e redditi propri chiaramente tracciabili, con conti separati o con una cointestazione documentata nei flussi. Diventa meno efficace quando la vita economica della coppia si svolge su un unico conto cointestato privo di tracciabilità o quando i beni sono stati trasferiti dal debitore all’altro coniuge a ridosso della crisi.
Terza strada: il fondo patrimoniale
In cosa consiste e su quali norme poggia
Il fondo patrimoniale è un vincolo di destinazione che i coniugi (o uno di essi, o un terzo) costituiscono su beni determinati, immobili, mobili registrati o titoli di credito, per farli servire ai bisogni della famiglia (artt. 167 ss. c.c.). Non è un regime alternativo alla comunione o alla separazione: si aggiunge a uno dei due. La sua forza sta nell’art. 170 c.c., secondo cui l’esecuzione sui beni del fondo e sui loro frutti non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Nella liquidazione controllata il legislatore ha dato a questo vincolo un rilievo esplicito: secondo l’art. 268, comma 4, lett. c), CCII non sono compresi nella liquidazione i beni del fondo patrimoniale e i loro frutti, salvo quanto previsto dall’art. 170 c.c. Il manuale del Tribunale di Pavia lo ricorda espressamente, accostando il fondo ai frutti dell’usufrutto legale sui beni dei figli.
Quando questo assetto pesa sulla liquidazione controllata
Nel primo scenario, la casa familiare è stata conferita in fondo patrimoniale molti anni prima dell’insorgere dei debiti, e i debiti del coniuge sovraindebitato derivano da un’attività professionale o da finanziamenti per acquisti voluttuari. È la situazione in cui il fondo esprime al massimo la sua funzione.
Nel secondo scenario, il fondo è stato costituito pochi mesi prima della domanda di liquidazione, quando i debiti erano già scaduti. Qui il vincolo è esposto all’azione revocatoria: Cass. civ., Sez. III, n. 9536 del 7 aprile 2023 ha precisato che l’azione revocatoria contro il conferimento di un bene comune in fondo patrimoniale va proposta nei confronti di entrambi i coniugi, e Cass. civ., Sez. III, ord. n. 19319 del 7 luglio 2023 ha confermato che anche gli atti dispositivi sui beni della comunione possono essere colpiti dalla revocatoria a tutela del creditore.
Nel terzo scenario, i debiti sono stati contratti proprio per i bisogni della famiglia, ad esempio un finanziamento per le spese mediche o per la casa. Il richiamo all’art. 170 c.c. contenuto nell’art. 268 lascia aperto il tema se i creditori per debiti familiari possano comunque soddisfarsi sui beni del fondo: è una questione che va valutata con attenzione sul caso specifico, perché la natura del debito e la conoscenza che ne aveva il creditore diventano decisive.
Come si svolge in sintesi
Il liquidatore, nell’inventario, dà atto dell’esistenza del fondo e dei beni che vi sono compresi, che restano fuori dalla massa attiva. Se ritiene che il fondo sia stato costituito in pregiudizio dei creditori, valuta l’esercizio dell’azione revocatoria. Se invece emergono debiti contratti per i bisogni della famiglia, la questione dell’aggredibilità dei beni del fondo si sposta sul terreno dell’art. 170 c.c. e dell’onere della prova.
Vantaggi motivati
Il fondo patrimoniale è l’unico strumento che la norma sulla liquidazione controllata esclude espressamente dalla procedura, con un richiamo testuale. Protegge un bene determinato, di solito la casa familiare, a beneficio dell’intero nucleo, e quindi anche del coniuge non debitore e dei figli. È inoltre compatibile con entrambi i regimi patrimoniali.
Rischi e svantaggi onesti
Il rovescio della medaglia è la sua vulnerabilità temporale: un fondo costituito quando la crisi era già in atto è esposto alla revocatoria, e il conferimento di un bene in fondo patrimoniale è considerato un atto a titolo gratuito, il che rende più agevole la prova a carico del creditore o del liquidatore. Inoltre, la tutela non è assoluta: la clausola “salvo quanto previsto dall’art. 170 c.c.” significa che la natura del debito conta. Infine, il fondo vincola i beni: venderli o ipotecarli richiede il consenso di entrambi i coniugi e, in presenza di figli minori, l’autorizzazione del giudice, salvo diversa previsione nell’atto costitutivo.
Il profilo ideale
Il fondo patrimoniale protegge in modo efficace quando è stato costituito ben prima dell’indebitamento e i debiti del coniuge in liquidazione sono estranei ai bisogni familiari. È uno strumento debole, e talvolta controproducente, quando viene costituito a ridosso della crisi.
Quarta strada: unione civile e convivenza di fatto
In cosa consiste e su quali norme poggia
La legge n. 76 del 2016 ha disciplinato le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto. Per le unioni civili la legge rinvia, per i rapporti patrimoniali, alla disciplina del matrimonio: in mancanza di una diversa convenzione, il regime è quello della comunione dei beni, e si applicano le regole sul fondo patrimoniale e sulla separazione dei beni. Ne deriva che, per l’unito civilmente, valgono in larga parte le considerazioni già svolte per la comunione legale, la separazione e il fondo.
Per i conviventi di fatto, invece, non esiste un regime patrimoniale legale: ciascuno resta titolare esclusivo dei propri beni, salvo che i conviventi abbiano stipulato un contratto di convivenza scegliendo il regime della comunione. Il convivente non è mai debitore per i debiti del partner, a meno che non abbia firmato personalmente il contratto o una garanzia.
Il Codice della crisi riconosce comunque il legame: l’art. 79, comma 2, CCII esclude dal voto nel concordato minore il coniuge, la parte dell’unione civile e il convivente di fatto, segno che il legislatore considera queste figure come vicine al debitore. Anche l’art. 66 CCII, sulle procedure familiari, ragiona in termini di convivenza e di origine comune del sovraindebitamento.
Quando questo assetto pesa sulla liquidazione controllata
Nel primo scenario, una coppia unita civilmente senza alcuna convenzione patrimoniale vive la stessa situazione di una coppia sposata in comunione legale: i beni acquistati insieme dopo l’unione sono comuni, e in caso di liquidazione di uno dei due valgono le regole dell’espropriazione per intero e della metà del ricavato.
Nel secondo scenario, due conviventi senza contratto condividono la casa in affitto, intestata a uno solo, e un conto cointestato. Nella liquidazione del convivente debitore entra la sua quota del conto, presunta pari alla metà salvo prova contraria, e nessun bene dell’altro.
Nel terzo scenario, il convivente non debitore ha firmato, in passato, una fideiussione a garanzia del prestito del partner. In questo caso la sua esposizione nasce dalla garanzia, non dalla convivenza.
Vantaggi motivati
Per la convivenza di fatto il vantaggio è la massima separazione patrimoniale: in assenza di contratto di convivenza non esiste alcuna massa comune né alcun meccanismo di responsabilità sussidiaria simile a quello degli artt. 189-190 c.c. Per l’unione civile, il vantaggio è la possibilità di usare tutti gli strumenti del matrimonio, compreso il fondo patrimoniale.
Rischi e svantaggi onesti
Va soppesato, però, un aspetto meno evidente. Il convivente non gode delle stesse presunzioni e delle stesse regole di ripartizione automatica del coniuge in comunione: se il denaro di entrambi è confluito in beni intestati al partner debitore, recuperarlo richiede un’azione e una prova. Inoltre, nella valutazione del nucleo familiare ai fini del mantenimento, il convivente stabile viene considerato componente della famiglia anagrafica, con un reddito che può incidere sul calcolo della quota lasciata al debitore. Per l’unito civilmente in comunione, infine, si ripropongono tutti i rischi della comunione legale.
Il profilo ideale
La convivenza di fatto senza contratto è l’assetto che espone meno il partner non debitore sul piano dei beni, a condizione che i flussi di denaro e gli acquisti siano tracciabili e intestati correttamente. L’unione civile segue invece la sorte del regime patrimoniale concretamente adottato.
Gli stessi numeri applicati a regimi diversi
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite sugli stessi dati di partenza, per mostrare come cambia l’esito al variare del regime. Non riproducono casi reali e le cifre sono arrotondate al centesimo.
Dati comuni. Il coniuge debitore ha debiti personali per 87.340 € (due finanziamenti e una carta revolving, nessuno firmato dall’altro coniuge). Percepisce uno stipendio netto di 1.940 € al mese. Il coniuge non debitore guadagna 1.380 € netti al mese. Il nucleo è composto da quattro persone (due adulti e due figli minori). La coppia dispone di un’auto acquistata durante il matrimonio, stimata 9.800 €, e di un conto cointestato con saldo di 14.860 €. La sentenza di apertura della liquidazione controllata viene pronunciata martedì 13 ottobre 2026; il termine assegnato ai creditori per le domande, che l’art. 270 CCII fissa in non più di 90 giorni, scade nell’ipotesi lunedì 11 gennaio 2027.
Simulazione 1: l’auto e il conto nei diversi regimi
In comunione legale. L’auto, acquistata durante il matrimonio, è bene comune. Il liquidatore può venderla per intero: se il ricavato lordo fosse di 9.800 €, al coniuge non debitore spetterebbero 4.900 € e alla massa altri 4.900 €. Il conto cointestato entra per la quota presunta del debitore, pari a 7.430 € (metà di 14.860 €), salvo prova contraria.
In separazione dei beni. Se l’auto è intestata al coniuge non debitore, resta del tutto fuori dalla procedura; se è intestata al debitore, entra per intero, e se è in comproprietà al 50% entra solo la quota del debitore. Il conto cointestato segue la stessa presunzione di parità: 7.430 € alla massa. Se però il coniuge non debitore dimostra, con gli estratti conto, che sul conto erano confluiti suoi stipendi per 9.200 € e che il debitore aveva versato solo 5.660 €, la quota attribuibile alla procedura scende a 5.660 €, con un risparmio di 1.770 € rispetto alla presunzione.
Con fondo patrimoniale. Se l’auto è stata conferita nel fondo anni prima dell’indebitamento e i debiti sono estranei ai bisogni familiari, l’auto resta fuori dalla liquidazione. Il conto cointestato non può far parte del fondo nella forma di semplice deposito, e quindi segue le regole precedenti.
In convivenza senza contratto. Nessuna massa comune: l’auto entra solo se intestata al convivente debitore, il conto per la quota presunta.
Simulazione 2: la quota di stipendio lasciata al debitore e il peso del reddito del coniuge
La quota che il debitore trattiene per il mantenimento suo e della famiglia è fissata dal giudice (art. 268, comma 4, lett. b, CCII). Non esiste un parametro unico imposto dalla legge per la liquidazione controllata; uno dei riferimenti usati nella prassi, perché il Codice lo indica come misura del dignitoso tenore di vita nella valutazione del merito creditizio (art. 68, comma 3, CCII), è l’assegno sociale moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE corrispondente al numero dei componenti del nucleo. Per il 2026 l’assegno sociale provvisorio è di 546,24 € al mese, pari a 7.101,12 € annui su tredici mensilità.
Per un nucleo di quattro persone (parametro 2,46) il riferimento annuo è 7.101,12 × 2,46 = 17.468,76 €, cioè 1.455,73 € al mese.
Prima impostazione: tutto il fabbisogno a carico del debitore. Se il giudice ignorasse il reddito del coniuge, il debitore tratterrebbe 1.455,73 € e verserebbe alla procedura 1.940 − 1.455,73 = 484,27 € al mese.
Seconda impostazione: contribuzione proporzionale. Il manuale del Tribunale di Pavia, richiamando Trib. Milano, sentenza del 9 ottobre 2020, chiede che la relazione dell’OCC indichi il reddito di ciascun componente e la quota proporzionale con cui ciascuno contribuisce alle spese familiari. Il reddito complessivo è 1.940 + 1.380 = 3.320 €; la quota del debitore è il 58,43%. Il fabbisogno a suo carico diventa 1.455,73 × (1.940 ÷ 3.320) = 850,64 €, e il versamento mensile alla procedura sale a 1.940 − 850,64 = 1.089,36 €.
Lo scarto è di 605,09 € al mese. Su un periodo di tre anni, che coincide con l’orizzonte dell’esdebitazione di diritto prevista dall’art. 282 CCII, la differenza supera i 21.700 €. È qui che il coniuge non debitore, pur senza rispondere di nulla, influisce sull’esito della procedura: il suo reddito non viene preso dai creditori, ma riduce la parte di stipendio che il debitore può trattenere.
Simulazione 3: lo stesso nucleo con il coniuge senza reddito
Se il coniuge non debitore non lavora, il fabbisogno resta a carico del solo debitore: il versamento alla procedura torna a 484,27 € al mese, cioè 17.433,72 € in tre anni. Sul piano dei beni nulla cambia: in comunione legale l’auto comune potrebbe comunque essere venduta per intero con metà del ricavato al coniuge; in separazione dei beni nulla del coniuge entra nella procedura. Si osserva così che il regime patrimoniale incide sui beni, mentre la composizione dei redditi incide sulla quota di stipendio, e le due variabili si muovono in modo indipendente.
Il confronto riassunto in una tabella
La tabella che segue riassume gli effetti dei quattro assetti patrimoniali sulla posizione del coniuge, o del partner, non debitore quando l’altro entra in liquidazione controllata. Le voci sono le stesse per ogni colonna, così da consentire un confronto immediato. Non compaiono costi professionali: le uniche spese che la procedura comporta, comuni a tutte le colonne, sono quelle di giustizia e quelle della procedura stessa (contributo unificato, compenso dell’OCC e del liquidatore liquidati dal giudice secondo il D.M. 202/2014, spese di pubblicità e di vendita), che gravano sul debitore e sulla massa e non sul coniuge non debitore, salvo il caso della procedura familiare congiunta, in cui l’art. 66 CCII ripartisce i costi tra i componenti in proporzione ai rispettivi debiti.
| Voce | Comunione legale | Separazione dei beni | Fondo patrimoniale | Unione civile / convivenza |
|---|---|---|---|---|
| Beni personali del coniuge non debitore | Esclusi | Esclusi | Esclusi | Esclusi |
| Beni acquistati insieme | Venduti per intero, metà del ricavato al coniuge | Entra solo la quota del debitore | Esclusi se nel fondo, salvo art. 170 c.c. e revocatoria | Unione civile: come il regime scelto; convivenza: solo quota del debitore |
| Conto cointestato | Quota presunta del 50%, superabile con prova | Quota presunta del 50%, superabile con prova | Non protetto dal fondo | Quota presunta del 50%, superabile con prova |
| Debiti per bisogni della famiglia | Gravano sulla comunione e, in via sussidiaria, sui beni personali per metà (artt. 186, 190 c.c.) | Nessuna solidarietà, salvo apparenza | Possibile aggressione del fondo secondo l’art. 170 c.c. | Convivenza: nessuna solidarietà; unione civile: come il matrimonio |
| Garanzie firmate dal coniuge non debitore | Risponde come garante | Risponde come garante | Risponde come garante | Risponde come garante |
| Peso del reddito del coniuge sulla quota di mantenimento | Può ridurre la quota trattenuta | Può ridurre la quota trattenuta | Può ridurre la quota trattenuta | Può ridurre la quota trattenuta (convivente stabile) |
| Rischio in caso di esito negativo | Perdita del bene comune, con metà del ricavato | Revocatoria degli atti recenti verso il coniuge | Revocatoria se costituito a ridosso della crisi | Prova difficile per i beni intestati al partner |
| Reversibilità | Convenzione di separazione possibile, ma non retroattiva verso i creditori | Stabile | Inefficace verso i creditori se revocato | Contratto di convivenza modificabile, non retroattivo |
Come orientarsi tra le strade possibili
Nessuno dei quattro assetti è, in assoluto, migliore degli altri. Ciascuno funziona bene in alcune situazioni e meno bene in altre, e l’elemento dirimente è quasi sempre una combinazione di fattori. I criteri che seguono non offrono una risposta unica, ma aiutano a capire quale regola peserà di più nel caso concreto.
Primo criterio: la natura del debito. Se i debiti del coniuge in liquidazione sono chiaramente personali (un’attività imprenditoriale, un finanziamento per un acquisto suo, una fideiussione prestata a terzi), generalmente il coniuge non debitore è al riparo con i propri beni personali in qualunque regime, e la discussione si concentra sui beni comuni o cointestati. Se invece i debiti nascono da spese familiari, la comunione legale tende a esporre di più i beni comuni e, in via sussidiaria, il patrimonio personale dell’altro coniuge, mentre la separazione dei beni e la convivenza lo espongono meno. Spetta comunque al creditore che invoca la responsabilità del coniuge non stipulante dimostrare i presupposti: secondo Cass. civ., Sez. II, ord. n. 31856 dell’11 dicembre 2024, chi agisce ex art. 189 c.c. deve provare il rapporto di coniugio, l’insufficienza dei beni e l’inadempimento del coniuge obbligato.
Secondo criterio: la presenza di firme personali. Se il coniuge non debitore ha firmato come coobbligato o come fideiussore, nessun regime patrimoniale lo protegge da quella specifica obbligazione. In questo caso il ragionamento si sposta: va soppesato se convenga anche a lui accedere a uno strumento di composizione della crisi, eventualmente con una procedura familiare ai sensi dell’art. 66 CCII, oppure se il suo patrimonio e il suo reddito gli consentano di affrontare il debito di garanzia in altro modo. L’esdebitazione del coniuge debitore, infatti, non libera i coobbligati e i fideiussori (art. 278, comma 6, CCII).
Terzo criterio: la tracciabilità del denaro. Se gli stipendi dei due coniugi confluiscono su conti separati o se i versamenti sul conto cointestato sono documentati, generalmente la presunzione di parità può essere superata e la quota che entra nella liquidazione si riduce. Se invece tutto confluisce in un unico conto senza distinzione, la presunzione del 50% tende a reggere. La qualità della documentazione bancaria è spesso più decisiva del regime patrimoniale formale.
Quarto criterio: la data degli atti di protezione. Se il fondo patrimoniale, la convenzione di separazione o i trasferimenti di beni tra coniugi risalgono a molti anni prima della crisi, generalmente tengono. Se sono stati compiuti quando i debiti erano già scaduti o prevedibili, sono esposti alla revocatoria e possono perfino pesare sulla valutazione complessiva del comportamento del debitore. Va ricordato che per l’apertura della liquidazione controllata non serve la meritevolezza (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074/2025), ma la condotta del debitore torna in gioco al momento dell’esdebitazione, che l’art. 282 CCII esclude quando il sovraindebitamento è stato determinato con colpa grave, malafede o frode.
Quinto criterio: il reddito del coniuge non debitore. Se il coniuge non debitore ha un reddito proprio significativo, generalmente il giudice ne terrà conto nel determinare quanto il debitore possa trattenere, con un aumento della quota destinata ai creditori. Se il coniuge non ha reddito, il fabbisogno della famiglia grava per intero sul debitore. Questo criterio non dipende dal regime patrimoniale e vale anche per la convivenza stabile.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, valuta con lo staff dello Studio quale di questi criteri pesa di più nella situazione della singola famiglia, prima che la domanda di liquidazione venga depositata.
I dubbi più frequenti di chi deve scegliere
Possiamo cambiare regime patrimoniale adesso, prima che si apra la procedura? Giuridicamente la convenzione di separazione dei beni può essere stipulata in qualsiasi momento, ma non ha effetto retroattivo: i beni già in comunione si dividono al momento dello scioglimento, e la quota del debitore resta aggredibile. Il rovescio della medaglia è che un cambio di regime compiuto a ridosso della crisi, magari accompagnato da attribuzioni sbilanciate a favore del coniuge non debitore, può essere letto come atto in pregiudizio dei creditori e diventare oggetto di revocatoria. La valutazione va fatta caso per caso, con attenzione alle date.
Conviene presentare una procedura familiare congiunta o una procedura individuale? La procedura familiare dell’art. 66 CCII consente una gestione unitaria, con costi ripartiti in proporzione ai debiti e masse che restano separate. Ha senso quando entrambi i coniugi sono sovraindebitati, ad esempio per garanzie incrociate o mutui cointestati, e il Codice consente di aprirla anche se uno dei componenti è incapiente, purché almeno uno soddisfi il requisito dell’attivo da distribuire. Se invece il coniuge non debitore non ha debiti propri, non ha alcuna ragione di entrare in una procedura: la sua posizione si tutela restando fuori e documentando ciò che gli appartiene.
Se il coniuge in liquidazione ottiene l’esdebitazione, il garante resta obbligato? Sì. L’art. 278, comma 6, CCII fa salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Il coniuge che ha firmato una garanzia resta esposto anche dopo la liberazione del debitore principale, ed è questo uno dei motivi per cui, in presenza di garanzie, la scelta tra procedura individuale e familiare va soppesata con cura.
Che cosa succede se la casa è intestata al coniuge non debitore ma è stata pagata dall’altro? Se il bene è intestato esclusivamente al coniuge non debitore, in separazione dei beni, non entra nella liquidazione. Il liquidatore, però, può valutare se il pagamento del prezzo da parte del debitore configuri un atto gratuito o comunque pregiudizievole, da colpire con un’azione revocatoria. Il tema della casa cointestata ha invece regole proprie, trattate in un approfondimento dedicato.
E se abbiamo scelto il regime sbagliato, si può rimediare durante la procedura? Durante la liquidazione controllata il regime patrimoniale non si modifica in modo da sottrarre beni alla procedura. Si può però intervenire sul piano della prova: documentare l’origine delle somme sul conto cointestato, dimostrare la natura personale di un bene, contestare l’inserimento di un credito che non riguarda la famiglia. È su questo terreno che si recupera margine.
La giurisprudenza che orienta il confronto tra i regimi
Le pronunce che seguono sono raggruppate secondo il profilo che ciascuna aiuta a chiarire. Per ciascuna sono indicati gli estremi, il principio riformulato e la ragione per cui conta nel tema di questo articolo.
Sulla responsabilità del coniuge non firmatario
Cass. civ., Sez. II, ord. n. 37612 del 30 novembre 2021. L’obbligazione contratta da un coniuge per far fronte ai bisogni della famiglia non trasforma l’altro in debitore solidale. È il punto di partenza dell’intero ragionamento: il matrimonio non crea, di per sé, una seconda persona obbligata.
Cass. civ., Sez. Lavoro, n. 10116 del 18 maggio 2015. Per i debiti legati ai bisogni familiari non esiste solidarietà tra coniugi, salvo il caso in cui il creditore abbia fatto incolpevole affidamento su una situazione apparente. Rileva soprattutto per chi vive in separazione dei beni o in convivenza: la tutela del coniuge non firmatario cede solo di fronte a comportamenti che abbiano ingenerato un legittimo affidamento.
Cass. civ., Sez. II, ord. n. 31856 dell’11 dicembre 2024. Il creditore che agisce ai sensi dell’art. 189 c.c. contro il coniuge non stipulante deve dimostrare il rapporto di coniugio, l’insufficienza dei beni e l’inadempimento del coniuge obbligato. È una pronuncia importante per la comunione legale, perché ricorda che la responsabilità del coniuge non firmatario è sussidiaria e va provata da chi la invoca.
Cass. civ., Sez. III, n. 5244 del 10 maggio 1991. La fideiussione prestata da un solo coniuge è valida e i beni comuni sono aggredibili nei limiti della quota. Pur non essendo recente, chiarisce un principio tuttora rilevante quando il coniuge in liquidazione ha prestato garanzie da solo.
Sui beni in comunione legale
Cass. civ., Sez. III, n. 6575 del 14 marzo 2013. Il bene in comunione legale può essere espropriato per intero per il debito personale di un coniuge, e all’altro spetta la metà del ricavato lordo. Il Tribunale di Pavia la richiama nel proprio manuale operativo sulle liquidazioni controllate, a conferma della sua utilità anche nella procedura concorsuale.
Cass. civ., Sez. VI-2, ord. n. 506 del 14 gennaio 2021. Ribadisce l’espropriazione per intero e il diritto del coniuge non debitore alla metà del ricavato lordo. Rafforza la regola su cui si fonda la prima colonna della tabella comparativa.
Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1647 del 19 gennaio 2023. Nella comunione senza quote, l’espropriazione per debiti personali riguarda l’intero bene e non si applica la disciplina della divisione dei beni indivisi (art. 599 c.p.c.). Spiega perché, nella comunione legale, il coniuge non debitore non può pretendere la separazione della propria metà in natura.
Cass. civ., Sez. III, n. 11481/2025. La notifica al coniuge non debitore del pignoramento di un bene comune vale come semplice denuncia del vincolo; il coniuge diventa esecutato solo se l’atto contiene l’ingiunzione e gli avvertimenti dell’art. 492 c.p.c. Rileva per chi si trova con esecuzioni individuali in corso prima dell’apertura della liquidazione controllata.
Cass. civ., Sez. III, n. 22210 del 4 agosto 2021. Il beneficio di escussione e la sussidiarietà vanno fatti valere con l’opposizione all’esecuzione e non con una semplice eccezione nella fase di divisione. Indica lo strumento corretto con cui il coniuge non debitore può far valere la sussidiarietà degli artt. 189-190 c.c. nelle esecuzioni individuali.
Sul conto cointestato
Cass. civ. n. 22904/2025. Tra coniugi in separazione dei beni la presunzione di parità delle quote sul conto cointestato è superabile provando che le somme provengono esclusivamente dai redditi di uno dei due e che la cointestazione rispondeva a ragioni di comodità. È la pronuncia di riferimento per la seconda colonna della tabella.
Cass. civ. n. 5009 del 5 marzo 2026. La contitolarità paritaria del saldo non è una presunzione assoluta e può essere vinta anche con presunzioni gravi, precise e concordanti. Allarga gli strumenti di prova a disposizione del coniuge non debitore che vuole ridurre la quota del conto attribuita alla procedura.
Sul fondo patrimoniale e sugli atti di protezione
Cass. civ., Sez. III, n. 9536 del 7 aprile 2023. L’azione revocatoria contro il conferimento di un bene comune in fondo patrimoniale va proposta nei confronti di entrambi i coniugi. Rileva perché il fondo costituito a ridosso della crisi è il punto più vulnerabile della terza strada.
Cass. civ., Sez. III, ord. n. 19319 del 7 luglio 2023. Anche gli atti di trasferimento dei beni della comunione possono essere colpiti dall’azione revocatoria a tutela del creditore. Ricorda che la scelta di proteggere i beni con atti dispositivi tardivi ha un rovescio della medaglia.
Sulla procedura e sulla quota di mantenimento
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074/2025. Per l’apertura della liquidazione controllata non è richiesta la meritevolezza del debitore. Incide sul tema perché sposta il controllo sulla condotta del debitore, compresi gli atti compiuti verso il coniuge, alla fase dell’esdebitazione.
Trib. Milano, sentenza del 9 ottobre 2020. Citata dal manuale del Tribunale di Pavia, indica che la relazione dell’OCC deve ricostruire il reddito di ciascun componente del nucleo e la quota proporzionale con cui ciascuno concorre alle spese familiari. È la base dell’impostazione proporzionale illustrata nella seconda simulazione.
Gli interventi dello Studio Monardo per il coniuge e per il debitore
Lo Studio affronta la posizione del coniuge non debitore e quella del coniuge in liquidazione come due facce dello stesso problema, perché una scelta fatta per proteggere l’uno può ricadere sull’altro. In concreto:
- Ricostruiamo il regime patrimoniale effettivo della coppia, esaminando l’estratto dell’atto di matrimonio, le eventuali convenzioni, l’atto costitutivo del fondo patrimoniale o il contratto di convivenza, e verificando la data di ciascun atto rispetto all’insorgere dei debiti.
- Classifichiamo ogni debito distinguendo tra obbligazioni personali, obbligazioni contratte nell’interesse della famiglia e garanzie, contratto per contratto, perché da questa classificazione dipende quali beni possono essere coinvolti.
- Analizziamo gli estratti dei conti cointestati insieme allo staff di commercialisti, ricostruendo l’origine dei versamenti per verificare se la presunzione di parità può essere superata e predisponendo la prova documentale per il liquidatore.
- Verifichiamo la natura personale dei beni del coniuge non debitore, raccogliendo atti di provenienza, dichiarazioni di successione, atti di donazione e documenti di acquisto anteriori al matrimonio.
- Esaminiamo gli atti dispositivi degli ultimi anni, compresi trasferimenti tra coniugi e costituzione del fondo, per valutare il rischio di azioni revocatorie prima che sia il liquidatore a sollevarlo.
- Ricostruiamo il nucleo familiare e i redditi di ciascun componente, predisponendo la documentazione che l’OCC utilizzerà per proporre al giudice la quota di mantenimento, con particolare attenzione alle spese effettive e documentate della famiglia.
- Valutiamo se una procedura familiare ai sensi dell’art. 66 CCII sia più adatta di due procedure separate o di una procedura individuale, in particolare quando il coniuge non debitore ha firmato garanzie.
- Valutiamo quale delle strade regge davanti al giudice nel caso specifico, confrontando l’esito atteso nei diversi scenari prima del deposito della domanda.
- Seguiamo il coniuge non debitore nel confronto con il liquidatore sulla quota del ricavato dei beni comuni e sulla restituzione delle somme che gli appartengono.
- Difendiamo la strategia scelta in ogni grado, dal reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato fino all’eventuale ricorso per cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una materia come questa, la leva più pertinente è la continuità di strategia fino in Cassazione: la decisione presa oggi su come trattare il conto cointestato, il fondo patrimoniale o la procedura familiare va sostenuta anche domani, nel reclamo e nell’eventuale giudizio di legittimità, senza cambiare difensore e senza cambiare linea. A questo si affianca l’esperienza di Gestore della crisi e di fiduciario di un OCC, che consente di prevedere come l’Organismo ricostruirà il nucleo familiare e i redditi. Avvocati e commercialisti lavorano sullo stesso fascicolo, così che la lettura giuridica dei regimi patrimoniali e quella contabile dei flussi bancari procedano insieme.
In chiusura
Il coniuge non firmatario, di regola, non risponde dei debiti personali dell’altro e i suoi beni personali non entrano nella liquidazione controllata. Le eccezioni, però, sono concrete: beni in comunione legale che possono essere venduti per intero, debiti contratti per i bisogni della famiglia, conti cointestati con presunzione di parità, garanzie firmate in passato, fondi patrimoniali costituiti tardi, e un reddito che, pur senza essere preso dai creditori, riduce la quota di stipendio lasciata al debitore. La scelta di come impostare la difesa dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo, denaro e diritti che difficilmente si recuperano dopo l’apertura della procedura.
Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia perché la liquidazione controllata passa per l’Organismo di composizione della crisi, e l’Avv. Monardo vi opera come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e come fiduciario di un OCC; il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario e l’abilitazione al patrocinio in Cassazione completano la capacità di seguire la famiglia dalla prima analisi fino all’ultimo grado di giudizio.
📩 Prima che il liquidatore inventari i beni della tua famiglia, mettiti in contatto con lo Studio: i recapiti per raggiungerci sono riportati al termine di questo articolo.
