L’esdebitazione Può Essere Chiesta Prima Della Chiusura Della Liquidazione Giudiziale?

L’esdebitazione può essere chiesta prima della chiusura della liquidazione giudiziale? La risposta breve è sì: il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza consente al debitore di presentare l’istanza quando sono decorsi almeno tre anni dall’apertura, anche se la procedura è ancora aperta. La risposta completa, però, è più articolata, perché accanto alla strada anticipata resta in piedi quella tradizionale, cioè la liberazione dai debiti pronunciata insieme al decreto di chiusura, e le due vie non producono gli stessi effetti, non richiedono le stesse verifiche e non espongono il debitore agli stessi rischi. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la scelta del momento è una decisione che va soppesata sul caso concreto, guardando a quanto manca alla chiusura, ai giudizi ancora pendenti e alla condotta tenuta durante la procedura.

Chi si trova in una liquidazione giudiziale da qualche anno si chiede, legittimamente, se convenga attendere la fine o muoversi subito. A fronte del vantaggio di uscire prima dall’incertezza c’è il rovescio della medaglia: un’istanza presentata a procedura aperta viene esaminata mentre le operazioni del curatore sono ancora in corso, e il quadro dei fatti rilevanti può non essere ancora completo.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente dove si incontrano procedura concorsuale e liberazione dai debiti. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, competenze che riguardano proprio l’esdebitazione e il confronto con la liquidazione controllata; è inoltre Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, profilo pertinente per l’imprenditore che è passato da una crisi aziendale a una liquidazione giudiziale; ed è avvocato cassazionista, il che consente di seguire il decreto sull’esdebitazione anche nei gradi successivi, reclamo compreso, senza cambiare difensore.

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Il quadro di partenza: che cosa hanno in comune le due strade

Prima di confrontare le opzioni conviene fissare i pochi concetti che entrambe condividono. Il punto di partenza è l’art. 278 CCII, secondo cui l’esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta l’inesigibilità, nei confronti del debitore, dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una liquidazione giudiziale o controllata. Con l’esdebitazione vengono meno anche le cause di ineleggibilità e di decadenza collegate all’apertura della liquidazione giudiziale: un effetto che, come si dirà, pesa in modo diverso a seconda del momento in cui la liberazione arriva.

Il secondo tassello è l’art. 279, comma 1, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024: salvo quanto previsto dagli artt. 280 e 282, comma 2, il debitore ha diritto a conseguire l’esdebitazione decorsi tre anni dall’apertura della procedura di liquidazione oppure al momento della chiusura, se questa è antecedente. La legge, in altre parole, mette in competizione due eventi e fa valere quello che si verifica per primo: il triennio dall’apertura o la chiusura. È questa la base normativa del bivio.

Il terzo tassello è comune a entrambe le strade: le condizioni soggettive dell’art. 280. Il debitore non deve essere stato condannato con sentenza definitiva per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio o per altri delitti connessi all’esercizio dell’impresa, salvo riabilitazione; se il procedimento penale è in corso, o sono state applicate misure di prevenzione, il tribunale rinvia la decisione fino all’esito. Non deve aver distratto l’attivo, esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio, né fatto ricorso abusivo al credito. Non deve aver ostacolato o rallentato la procedura e deve aver fornito agli organi tutte le informazioni e i documenti utili. Non deve aver beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione, né averne già beneficiato due volte.

Il quarto tassello riguarda l’oggetto: restano esclusi gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie che non siano accessorie a debiti estinti (art. 278, comma 7). Sono salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso (comma 6). Verso i creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso l’esdebitazione opera solo per la parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori di pari grado (comma 2): una regola vigente, sulla quale è stata sollevata una questione di legittimità costituzionale che la Corte non ha ancora esaminato nel merito (Corte cost., ord. n. 104/2026, di restituzione degli atti).

Se il debitore è una società, le condizioni dell’art. 280 vanno verificate in capo ai soci illimitatamente responsabili e ai legali rappresentanti, e l’esdebitazione della società ha efficacia anche verso i soci illimitatamente responsabili (art. 278, commi 4 e 5).

Infine, il procedimento ha un nucleo identico nelle due ipotesi, perché il comma 2 dell’art. 281 rinvia al comma 1 con la formula “allo stesso modo”: istanza del debitore, audizione degli organi della procedura, comunicazione dell’istanza da parte del curatore ai creditori ammessi, termine di quindici giorni per le loro osservazioni, decreto del tribunale comunicato agli organi, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori ammessi non integralmente soddisfatti, reclamo nelle forme dell’art. 124 entro trenta giorni, iscrizione nel registro delle imprese (art. 281, commi 1, 2 e 4).

Ciò che cambia, dunque, non sono i requisiti di merito ma il contesto in cui il tribunale li verifica: a procedura chiusa, con un quadro definito, oppure a procedura aperta, con operazioni ancora in corso. È su questo scarto che si gioca il confronto.

Un’avvertenza di diritto intertemporale: secondo Cass. civ., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835, l’istanza presentata dopo il 15 luglio 2022 da chi era stato dichiarato fallito prima di quella data resta regolata dalla legge fallimentare, perché l’art. 390 CCII non menziona le procedure di esdebitazione. Il bivio descritto in questo articolo riguarda quindi le liquidazioni giudiziali aperte sotto il Codice, non i vecchi fallimenti.

Opzione 1 – L’esdebitazione anticipata, decorsi tre anni, a procedura ancora aperta

In cosa consiste

La base normativa è l’art. 281, comma 2, CCII: il tribunale provvede “allo stesso modo” del comma 1 “quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale”. Letto insieme all’art. 279, comma 1, il comma 2 configura un vero e proprio diritto del debitore meritevole a ottenere la liberazione dai debiti concorsuali non soddisfatti senza attendere la chiusura, quando questa tarda oltre il triennio.

Il decreto dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti, ma la procedura non si chiude per effetto dell’esdebitazione: il comma 5 dell’art. 281 precisa che l’esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie. Il curatore continua quindi a vendere i beni già acquisiti, a coltivare le cause intraprese e a ripartire il ricavato.

Quando ha senso: tre scenari

Il primo scenario è quello della procedura rallentata da un contenzioso lungo: un’azione revocatoria o di responsabilità in primo grado, con prospettive di definizione nel giro di anni. Attendere la chiusura significherebbe restare debitore fino a quando il curatore non potrà chiudere, e anche la chiusura con giudizi pendenti ex art. 234 presuppone che si sia arrivati alla fase in cui la legge la consente.

Il secondo scenario è quello dell’imprenditore persona fisica che intende riprendere un’attività, assumere incarichi societari o semplicemente liberarsi delle cause di ineleggibilità e decadenza collegate all’apertura della liquidazione giudiziale. L’art. 278, comma 1, fa venir meno quelle cause con l’esdebitazione: anticiparla significa anticipare anche questo effetto.

Il terzo scenario è quello in cui la vendita di un bene importante (un immobile gravato, una partecipazione di difficile collocazione) si trascina per esperimenti d’asta successivi, senza che il debitore possa incidere sui tempi.

Come si esegue in sintesi

Il debitore deposita l’istanza al tribunale una volta decorso il triennio dall’apertura. Il curatore la comunica ai creditori ammessi al passivo, che hanno quindici giorni per presentare osservazioni (art. 281, comma 1, richiamato dal comma 2). Il tribunale sente gli organi della procedura e verifica le condizioni degli artt. 278, 279 e 280; poi decide con decreto, che viene comunicato e può essere reclamato entro trenta giorni (comma 4).

Un profilo merita attenzione. Il comma 3 dell’art. 281 stabilisce che, “ai fini di cui al comma 1”, il curatore dà atto nel rapporto riepilogativo di cui all’art. 235, comma 1, dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio. L’art. 235, comma 1, riguarda il rapporto riepilogativo finale che il curatore deposita con l’istanza di chiusura. Nell’esdebitazione anticipata quel rapporto, per definizione, non esiste ancora. Il testo non dice espressamente come il curatore debba riferire in questa ipotesi; la lettura più coerente con il rinvio “allo stesso modo” è che il tribunale acquisisca il parere del curatore nell’audizione degli organi e possa valersi dei rapporti riepilogativi periodici previsti dall’art. 130 CCII (richiamato dall’art. 234, comma 6). Si tratta però di un’interpretazione, non di una regola scritta: il fascicolo su cui il tribunale decide l’esdebitazione anticipata è costruito “in corsa”, e la qualità delle informazioni che il debitore ha fornito nel triennio diventa il vero elemento dirimente.

Vantaggi motivati

Il primo vantaggio è il tempo. La liberazione non dipende più dalla durata, spesso imprevedibile, delle operazioni liquidatorie e dei giudizi.

Il secondo vantaggio è la certezza del perimetro. Dal decreto in poi il debitore sa che i debiti concorsuali non soddisfatti non potranno essergli richiesti, salvo l’effetto del maggior riparto di cui si dirà.

Il terzo vantaggio riguarda lo status: vengono meno anticipatamente le cause di ineleggibilità e di decadenza collegate all’apertura (art. 278, comma 1).

Il quarto vantaggio è sistemico. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 74/2026, ha ricordato che il favor debitoris impone di intendere le norme sull’esdebitazione in modo che il beneficio sia garantito “al più presto”, nel solco della direttiva (UE) 2019/1023 sulla ripartenza del debitore. L’esdebitazione anticipata è la traduzione più diretta di questa finalità.

Rischi e svantaggi onesti

Il primo rischio è istruttorio. A procedura aperta il curatore può non aver ancora completato l’esame di tutti gli atti; un’eventuale contestazione dei creditori su condotte distrattive o ostruzionistiche (art. 280, lett. b e c) arriva in un momento in cui i fatti non sono del tutto chiariti, e il debitore deve essere in grado di replicare con documenti.

Il secondo rischio è la percezione di “incompletezza” del beneficio. L’esdebitazione non tocca i giudizi in corso né le operazioni liquidatorie (comma 5) e, se da quei giudizi deriva un maggior riparto, ha effetto solo per la parte definitivamente non soddisfatta (comma 6). Il debitore liberato continua quindi a vedere la procedura andare avanti e a non disporre dei beni già acquisiti all’attivo.

Il terzo rischio riguarda il procedimento penale. Se è pendente un procedimento per uno dei reati dell’art. 280, lett. a), il tribunale rinvia la decisione fino all’esito: in questa ipotesi l’anticipazione può risultare solo apparente.

Il quarto profilo è aperto: la sorte dei beni che pervengono al debitore dopo il decreto di esdebitazione anticipata, mentre la liquidazione giudiziale è ancora pendente. L’art. 142, comma 2, CCII comprende nella liquidazione giudiziale anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passività per il loro acquisto e la loro conservazione, e il comma 3 consente al curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, di rinunciare ad acquisirli quando i costi superano il presumibile valore di realizzo. L’art. 281, comma 5, fa salve le “operazioni liquidatorie”, ma non dice se tra queste rientri l’acquisizione di beni sopravvenuti dopo il decreto. Per la liquidazione controllata esiste una regola espressa (art. 272, comma 3-bis: beni sopravvenuti fino all’esdebitazione) e un orientamento di merito che esclude l’apprensione dei beni futuri dopo il decreto; per la liquidazione giudiziale, nelle fonti consultate, non risulta una pronuncia che risolva il punto. Qui la prudenza impone di considerare la questione come non definita e di valutarla con il curatore prima di depositare l’istanza.

Pronunce a supporto

Corte cost. n. 74/2026 conferma la centralità del favor debitoris e del fresh start nella lettura dell’art. 281. Cass. civ., Sez. I, ord. 6 novembre 2024, n. 28505 ricorda che l’art. 280 CCII ha eliminato il requisito oggettivo della percentuale di soddisfazione: la scarsa consistenza del patrimonio non preclude l’esdebitazione, se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive. Il dato è decisivo per chi chiede la liberazione quando i riparti sono stati modesti.

Profilo ideale dell’opzione 1: il debitore che ha collaborato in modo documentabile con il curatore, la cui procedura è aperta da oltre tre anni e resta ferma su un giudizio o su una vendita di durata imprevedibile, e che ha un interesse concreto a ripartire senza attendere.

Opzione 2 – L’esdebitazione pronunciata con il decreto di chiusura

In cosa consiste

È la strada disegnata dall’art. 281, comma 1: il tribunale, su istanza del debitore, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura, sentiti gli organi e verificate le condizioni degli artt. 278, 279 e 280, dichiara inesigibili i debiti concorsuali non soddisfatti. La contestualità cede solo nel caso del procedimento penale pendente di cui all’art. 280, lett. a), secondo periodo, che impone il rinvio.

Il D.Lgs. 136/2024 ha inserito l’istanza del debitore e la comunicazione ai creditori con il termine di quindici giorni per le osservazioni. La chiusura è dichiarata ai sensi dell’art. 235, comma 1, con decreto motivato del tribunale, su istanza del curatore o del debitore o d’ufficio; con l’istanza il curatore deposita il rapporto riepilogativo finale. Il decreto di chiusura è reclamabile ex art. 124 (art. 235, comma 3) e acquista efficacia quando scade il termine per il reclamo senza che sia stato proposto o quando il reclamo è respinto in via definitiva (comma 4).

Quando ha senso: tre scenari

Il primo scenario è la procedura che si chiude prima del triennio. In questo caso non c’è alcun bivio: l’art. 279 fa valere la chiusura come evento antecedente.

Il secondo scenario è la procedura prossima alla chiusura anche se il triennio è decorso: il riparto finale è stato approvato, il rendiconto è in via di approvazione e il curatore sta per depositare l’istanza. Anticipare di qualche settimana l’esdebitazione aggiungerebbe un sub-procedimento senza un reale guadagno di tempo.

Il terzo scenario è quello in cui sono emerse contestazioni sulla condotta del debitore che solo la conclusione delle operazioni può chiarire, per esempio la ricostruzione di movimenti contabili ancora in corso. Qui la decisione presa sul rapporto riepilogativo finale, che dà atto dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego (art. 281, comma 3), offre al debitore la base documentale più solida.

Come si esegue in sintesi

Il debitore deposita l’istanza di esdebitazione prima della chiusura o in concomitanza con l’istanza di chiusura. Il curatore la comunica ai creditori ammessi, che possono presentare osservazioni nei quindici giorni; nel rapporto riepilogativo finale il curatore riferisce i fatti rilevanti. Il tribunale pronuncia il decreto di chiusura e, nello stesso contesto, decide sull’esdebitazione.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 74/2026 (decisa il 23 febbraio 2026, depositata il 12 maggio 2026), ha dichiarato non fondata, “nei sensi di cui in motivazione”, la questione sollevata dal Tribunale di Arezzo sull’art. 281, comma 1. La contestualità va intesa in senso logico-funzionale e non soltanto cronologico: se l’istanza è presentata prima della chiusura, l’esdebitazione si pronuncia con il decreto di chiusura; se è presentata subito dopo, il tribunale può pronunciarla con un successivo decreto, all’esito di un sub-procedimento interno alla liquidazione giudiziale. La Corte ha collegato l’unicità della procedura all’istanza presentata prima che il decreto di chiusura acquisti efficacia (art. 235, comma 4) o nel periodo di ultrattività degli organi, ad esempio nella chiusura con giudizi pendenti dell’art. 234, e ha invitato il legislatore a fissare un termine più definito.

Vantaggi motivati

Il primo vantaggio è la completezza del quadro. Il tribunale decide quando l’attivo è stato liquidato e ripartito, sul rapporto riepilogativo finale, e i creditori formulano le loro osservazioni su dati definitivi.

Il secondo vantaggio è la coincidenza tra liberazione e restituzione della disponibilità. Con la chiusura cessa lo spossessamento dei beni (fatte salve le regole dell’art. 234 per i giudizi pendenti): l’esdebitazione arriva insieme alla fine della procedura e il debitore non vive la fase “intermedia” di chi è liberato ma vede proseguire la liquidazione.

Il terzo vantaggio riguarda la stabilità della percentuale. Se tutti i riparti sono stati eseguiti, il debitore conosce con precisione quanto i creditori hanno ricevuto e quanto resta inesigibile; il comma 6 dell’art. 281 opera solo se restano giudizi o operazioni da cui può derivare un maggior riparto.

Rischi e svantaggi onesti

Il rovescio della medaglia è il tempo. La data della chiusura non dipende dal debitore, ma dalle vendite, dalle cause, dalla formazione dello stato passivo e dai riparti. Restare in procedura oltre il triennio senza chiedere l’esdebitazione significa rinunciare, di fatto, a un diritto che la legge già riconosce.

Il secondo rischio è procedurale: dimenticare l’istanza. Il testo vigente richiede l’istanza del debitore, e la “contestualità” del comma 1, anche nella lettura elastica della Corte costituzionale, esige che l’istanza arrivi prima o subito dopo la chiusura. La stessa Corte ha sottolineato l’esigenza di non lasciare i creditori esposti sine die all’incertezza: chi lascia trascorrere un tempo apprezzabile dopo che il decreto di chiusura è divenuto efficace si espone a contestazioni sulla tempestività. Va ricordato che alcune spiegazioni divulgative, scritte sul testo originario, parlano ancora di una pronuncia d’ufficio: il testo vigente dell’art. 281, comma 1, dice invece “su istanza del debitore”.

Il terzo rischio è la sovrapposizione con la chiusura con giudizi pendenti. Quando la procedura si chiude ai sensi dell’art. 234, la chiusura non coincide con la fine di ogni attività: il curatore conserva la legittimazione nei giudizi e nei procedimenti esecutivi, anche successivi, le sopravvenienze attive dei giudizi pendenti non determinano la riapertura e vengono ripartite in via supplementare (art. 234, commi 1, 4 e 5). Anche nella strada “ordinaria”, dunque, il debitore può trovarsi liberato mentre alcune attività proseguono, e il comma 5 dell’art. 281 lo dice espressamente: l’esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie “anche se posteriori alla chiusura della liquidazione giudiziale disposta a norma dell’articolo 234”.

Pronunce a supporto

Corte cost. n. 74/2026 è la pronuncia di riferimento sulla contestualità. Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108, pur riguardando un caso regolato dalla legge fallimentare e l’esdebitazione dell’incapiente, mostra le conseguenze di un beneficio non conseguito nella procedura liquidatoria: il debitore già fallito che non ne ha fruito, per qualsiasi ragione, non può poi invocare l’esdebitazione dell’incapiente ex art. 283 per la stessa esposizione debitoria. Il messaggio, sul piano pratico, è che la finestra dell’esdebitazione legata alla procedura non va lasciata chiudere.

Profilo ideale dell’opzione 2: il debitore la cui procedura è vicina al riparto finale, o nella quale la condotta va valutata su un quadro definitivo, e che ha interesse a una decisione presa sul rapporto riepilogativo finale del curatore.

Opzione 3 – L’istanza depositata subito dopo il decreto di chiusura

In cosa consiste

Questa terza via non è scritta nel testo dell’art. 281, ma è stata riconosciuta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 74/2026: l’istanza presentata subito dopo la chiusura può essere decisa con un decreto successivo, purché resti dentro la logica di un’unica procedura. È una variante dell’opzione 2, utile a chi non ha depositato l’istanza in tempo per il decreto di chiusura.

Quando ha senso

Ha senso nel caso del debitore che ha appreso tardi della chiusura, o che non era assistito al momento del deposito dell’istanza di chiusura da parte del curatore; ha senso, ancora, quando la chiusura è avvenuta con giudizi pendenti ai sensi dell’art. 234 e gli organi della procedura sono ancora operativi per quei giudizi e per i riparti supplementari.

Come si esegue

Il debitore deposita l’istanza appena possibile, preferibilmente prima che il decreto di chiusura acquisti efficacia ai sensi dell’art. 235, comma 4. Il tribunale apre un sub-procedimento, sente gli organi e raccoglie le osservazioni dei creditori; nel caso deciso dalla Corte, il tribunale aveva già fissato l’udienza e acquisito i pareri del curatore e dei creditori.

Vantaggi e rischi

Il vantaggio è recuperare una situazione che, letta in modo rigido, avrebbe precluso il beneficio. Il rischio è la tempestività: la Corte non ha fissato un termine e ha invitato il legislatore a farlo. Ogni giorno che passa dopo l’efficacia del decreto di chiusura rende più fragile l’istanza. Profilo ideale: chi ha “mancato” la chiusura per poco e può ancora agganciarsi alla procedura, non chi intende usarla come strategia programmata.

Lo stesso bivio nella liquidazione controllata: che cosa cambia con l’art. 282

Il confronto con la liquidazione controllata è utile perché il legislatore ha costruito per il sovraindebitato un meccanismo simile ma non identico. L’art. 282, comma 1, stabilisce che l’esdebitazione “opera” a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore. Se l’esdebitazione opera prima della chiusura, nella segnalazione si dà atto dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego. Anche qui l’istanza è comunicata dal liquidatore ai creditori ammessi, che hanno quindici giorni per le osservazioni.

Le differenze di rilievo sono quattro.

La prima riguarda l’iniziativa: nella liquidazione controllata può partire anche dalla segnalazione del liquidatore, mentre nella liquidazione giudiziale serve l’istanza del debitore. La seconda riguarda le condizioni: oltre a quelle dell’art. 280, il debitore non deve essere stato condannato in via definitiva per i reati dell’art. 344 e non deve aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 282, comma 2). La terza riguarda la pubblicità: il decreto che dichiara l’esdebitazione del consumatore o del professionista è pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia. La quarta riguarda gli effetti: il comma 2-bis stabilisce che l’esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie, ma non contiene una regola esplicita sul maggior riparto analoga al comma 6 dell’art. 281.

C’è poi un elemento che nella liquidazione controllata è scritto e nella liquidazione giudiziale no: la sorte dei beni sopravvenuti. Secondo l’art. 272, comma 3, come riscritto dal correttivo, la procedura resta aperta fino alla completa esecuzione del programma e comunque, ai fini dell’acquisizione dei beni sopravvenuti, per tre anni dall’apertura; il comma 3-bis collega l’acquisizione dei beni sopravvenuti al momento dell’esdebitazione. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 6/2024 (decisa il 6 dicembre 2023, depositata il 19 gennaio 2024), aveva già letto l’esdebitazione come limite temporale della responsabilità patrimoniale nella liquidazione controllata: finché restano debiti da adempiere nella procedura, il triennio opera “non solo quale termine massimo, ma anche quale termine minimo” di apprensione dei beni sopravvenuti, salvo che i crediti siano soddisfatti integralmente prima.

Su questa base il Tribunale di Novara, nella sentenza di apertura di una liquidazione controllata resa nel procedimento R.G. 52-1/2025, ha affermato che dopo il triennio il tribunale dichiara inesigibili i debiti concorsuali non soddisfatti anche se la liquidazione prosegue, ma che la prosecuzione riguarda soltanto i beni già compresi nella massa al momento dell’esdebitazione: non si apprendono i beni futuri, come i redditi non ancora maturati, alla luce dell’art. 21, par. 3, della direttiva (UE) 2019/1023. Il provvedimento parla di esdebitazione “d’ufficio”, formula che va letta tenendo conto del testo vigente dell’art. 282, che richiede l’istanza del debitore o la segnalazione del liquidatore.

Per il sovraindebitato, dunque, l’esdebitazione anticipata ha un effetto patrimoniale più netto e più chiaramente disciplinato: con il decreto si ferma l’apprensione dei beni e dei redditi futuri, mentre la liquidazione prosegue sui beni già acquisiti. Per la liquidazione giudiziale una regola altrettanto esplicita non è stata individuata nelle fonti consultate, e chi intende trasporre il ragionamento di Novara deve farlo come argomento interpretativo, non come regola certa.

Sul versante delle condizioni, la giurisprudenza di legittimità ha spostato proprio sull’esdebitazione il giudizio sulla condotta del debitore: per Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074 e Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603, l’apertura della liquidazione controllata non richiede la meritevolezza, mentre negligenza e imprudenza rilevano nella successiva fase dell’esdebitazione (artt. 280 e 282, comma 2). Ne deriva che, nel sovraindebitamento, l’istanza anticipata è il primo momento in cui il tribunale valuta davvero colpa grave, malafede o frode. Un orientamento di merito isolato, Trib. Ascoli Piceno 8 novembre 2024 (segnalato in rassegna senza numero), ha formulato già all’apertura un giudizio prognostico negativo sull’esdebitazione; si pone però in tensione con le due ordinanze della Cassazione.

Le opzioni alla prova dei conti

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi con dati ipotetici, non casi reali. Servono a misurare, sugli stessi dati di partenza, che cosa cambia scegliendo una strada o l’altra. Le scadenze sono state controllate sul calendario e, quando cadevano di sabato o di domenica, sono state spostate al lunedì successivo. Ai procedimenti disciplinati dal Codice della crisi non si applica la sospensione feriale dei termini, salvo diversa previsione (art. 9, comma 1, CCII): la parentesi dal 1° al 31 agosto, che vale per il processo civile ordinario, qui non offre margini.

Simulazione 1 – Imprenditore individuale, procedura ferma su una revocatoria

Dati di partenza: liquidazione giudiziale di un imprenditore individuale aperta giovedì 21 settembre 2023. Passivo ammesso: 412.380 €. Attivo già realizzato e ripartito: 96.740 €. Resta pendente in primo grado un’azione revocatoria promossa dal curatore per 58.300 €, con definizione prevedibile non prima del 2028. Nessun procedimento penale pendente; il debitore ha consegnato al curatore tutte le scritture e ha partecipato alle audizioni.

Con l’opzione 1 il triennio matura lunedì 21 settembre 2026. Il debitore deposita l’istanza mercoledì 23 settembre 2026; il curatore la comunica ai creditori ammessi lunedì 28 settembre; il termine di quindici giorni per le osservazioni scade martedì 13 ottobre 2026. Se il tribunale pronuncia il decreto e questo viene comunicato mercoledì 4 novembre 2026, il reclamo può essere proposto entro venerdì 4 dicembre 2026. Da quel momento i debiti concorsuali non soddisfatti sono inesigibili nei confronti del debitore, mentre la revocatoria prosegue (art. 281, comma 5) e il curatore continua a gestire l’attivo residuo.

Con l’opzione 2 la liberazione resta agganciata alla chiusura. Il curatore potrebbe chiedere la chiusura con giudizio pendente ai sensi dell’art. 234, se ricorrono le ipotesi delle lettere c) o d) dell’art. 233, comma 1, trattenendo le somme per le spese future del giudizio. In mancanza, la chiusura arriverebbe dopo la definizione della revocatoria. Nel primo caso il guadagno di tempo dell’opzione 1 si riduce; nel secondo è di anni.

L’elemento dirimente, in questa simulazione, non è il diritto in astratto ma il calendario della procedura: se il curatore non è in condizione di chiudere a breve, l’opzione 1 anticipa la liberazione senza togliere nulla ai creditori, perché la revocatoria resta loro.

Simulazione 2 – Lo stesso creditore, prima e dopo il maggior riparto

Stessi dati. Un creditore chirografario è ammesso per 37.460 € e nei riparti già eseguiti ha ricevuto 4.120 €. Al momento del decreto di esdebitazione anticipata il suo credito non soddisfatto è quindi di 33.340 €.

Nel 2028 la revocatoria è vinta: entrano 58.300 €, dai quali si detraggono 9.150 € di spese del giudizio. Restano 49.150 € da ripartire tra i chirografari, il cui passivo complessivo ammesso è di 268.900 €. La percentuale supplementare è del 18,28% circa; al creditore spettano 6.847,00 €.

Per effetto dell’art. 281, comma 6, l’esdebitazione ha effetto solo per la parte definitivamente non soddisfatta: 37.460 € − 4.120 € − 6.847 € = 26.493 €. Il debitore non deve nulla di più al creditore, ma il creditore riceve dalla procedura il maggior riparto. Il comma 6 non è una “riapertura” del debito: è la regola che impedisce all’esdebitazione anticipata di sottrarre ai creditori ciò che la procedura recupera dopo.

Con l’opzione 2, se la chiusura fosse avvenuta dopo il riparto della revocatoria, il risultato numerico sarebbe identico: inesigibili 26.493 €. Se la chiusura fosse avvenuta con giudizio pendente ex art. 234, varrebbe la stessa regola dei commi 5 e 6, perché il comma 5 richiama espressamente la chiusura disposta a norma dell’art. 234. Sul piano della somma definitivamente persa dal creditore, le due strade si equivalgono; cambia soltanto il momento in cui il debitore è liberato.

Simulazione 3 – Consumatore in liquidazione controllata, redditi appresi

Dati di partenza: liquidazione controllata di un lavoratore dipendente aperta lunedì 12 giugno 2023. Passivo ammesso: 71.640 €. Il giudice delegato ha fissato in 385 € al mese la quota di stipendio da versare alla procedura. Resta da vendere un’autovettura già acquisita all’attivo. Il programma di liquidazione prevede la vendita entro marzo 2027.

Il triennio matura venerdì 12 giugno 2026. Il debitore deposita l’istanza martedì 16 giugno; il liquidatore la comunica venerdì 19 giugno; i quindici giorni scadrebbero sabato 4 luglio e il termine slitta a lunedì 6 luglio 2026. Se il decreto è comunicato martedì 21 luglio 2026, il reclamo va proposto entro giovedì 20 agosto 2026, senza sospensione feriale per effetto dell’art. 9 CCII.

Con l’esdebitazione anticipata, secondo la lettura dell’art. 272, comma 3-bis, e l’orientamento del Tribunale di Novara (R.G. 52-1/2025), la procedura prosegue per la vendita dell’autovettura, ma non apprende più le quote di reddito future. Ipotizzando che, senza esdebitazione anticipata, il versamento sarebbe proseguito da luglio 2026 a marzo 2027, il debitore conserva nove mensilità per 3.465 €. Se a settembre 2026 il debitore ricevesse un’eredità, nella stessa lettura il liquidatore non potrebbe acquisirla alla massa, perché successiva all’esdebitazione.

Con l’esdebitazione alla chiusura il debitore continuerebbe a versare fino a marzo 2027 e l’eredità di settembre 2026, sopravvenuta a procedura aperta e prima dell’esdebitazione, entrerebbe nell’attivo. Nella liquidazione controllata il momento dell’esdebitazione ha quindi un impatto patrimoniale diretto e misurabile, che nella liquidazione giudiziale non è altrettanto definito dalle fonti.

Il confronto in tabella

La tabella mette in fila le quattro situazioni esaminate, usando come criteri tempi, complessità, rischi in caso di esito negativo, effetti sulla procedura in corso e reversibilità della scelta. I costi indicati sono solo quelli della procedura: le spese di giustizia del reclamo e i compensi degli organi seguono le regole generali e non dipendono, in sé, dalla scelta tra le due strade. Il rigetto dell’istanza anticipata non è descritto dalla legge come preclusivo di una nuova istanza alla chiusura; la questione è però interpretativa e va valutata caso per caso, anche alla luce del contrasto in Cassazione sulla ricorribilità dei decreti di esdebitazione (Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108 e Cass. civ., ord. 7 maggio 2026, n. 13228).

Criterio Anticipata in liquidazione giudiziale (art. 281 c.2) Alla chiusura in liquidazione giudiziale (art. 281 c.1) Istanza subito dopo la chiusura (Corte cost. 74/2026) Liquidazione controllata (art. 282)
Quando Decorsi almeno tre anni dall’apertura, procedura aperta Contestualmente al decreto di chiusura (anche prima del triennio) Subito dopo la chiusura, in un sub-procedimento interno Alla chiusura o, decorsi tre anni, prima
Iniziativa Istanza del debitore Istanza del debitore Istanza del debitore Istanza del debitore o segnalazione del liquidatore
Informazioni per il tribunale Audizione degli organi; il rapporto riepilogativo finale dell’art. 235 non esiste ancora Rapporto riepilogativo finale (artt. 281 c.3 e 235 c.1) Pareri degli organi e dei creditori nel sub-procedimento Segnalazione del liquidatore che dà atto dei fatti rilevanti
Osservazioni dei creditori 15 giorni dalla comunicazione del curatore 15 giorni dalla comunicazione del curatore Raccolte nel sub-procedimento 15 giorni dalla comunicazione del liquidatore
Condizioni Artt. 278, 279, 280 Artt. 278, 279, 280 Artt. 278, 279, 280 Art. 280 + niente condanna per reati art. 344 + niente colpa grave, malafede o frode
Effetti su giudizi e operazioni Nessun effetto (c.5); maggior riparto: inesigibile solo la parte definitivamente non soddisfatta (c.6) Nessun effetto, anche dopo chiusura ex art. 234 (c.5-6) Come la chiusura Nessun effetto (c.2-bis); nessuna regola esplicita sul maggior riparto
Beni e redditi sopravvenuti dopo il decreto Questione non risolta dalle fonti lette (art. 142 c.2 vs art. 281 c.5) Con la chiusura cessa lo spossessamento, salvo art. 234 Come la chiusura Non acquisiti dopo l’esdebitazione (art. 272 c.3-bis; Trib. Novara R.G. 52-1/2025)
Rischio in caso di esito negativo Diniego su un quadro ancora incompleto; rinvio se c’è procedimento penale Diniego su quadro definitivo Contestazione sulla tempestività Diniego per colpa grave, malafede o frode
Reclamo Art. 124, entro 30 giorni Art. 124, entro 30 giorni Art. 124, entro 30 giorni Art. 124, entro 30 giorni
Pubblicità Registro delle imprese Registro delle imprese Registro delle imprese Registro delle imprese; per consumatore e professionista sito del tribunale o del Ministero

I criteri per scegliere

Il primo criterio è la distanza dalla chiusura. Se la procedura ha superato il triennio e la chiusura non è prevedibile a breve, l’opzione anticipata generalmente offre un guadagno di tempo reale; se invece il curatore ha già predisposto il riparto finale, il guadagno si assottiglia e la decisione sul rapporto riepilogativo finale può risultare più solida. Va soppesato anche il caso intermedio della chiusura con giudizi pendenti ex art. 234, che avvicina molto le due strade.

Il secondo criterio è la qualità della collaborazione documentabile con il curatore. L’art. 280, lett. c), chiede che il debitore non abbia ostacolato o rallentato la procedura e abbia fornito tutte le informazioni e i documenti utili. A procedura aperta il tribunale decide su un fascicolo ancora in movimento: se la collaborazione è tracciata (consegne di documenti, risposte alle richieste, audizioni), l’istanza anticipata parte da una base adeguata; se ci sono lacune, il rovescio della medaglia è che i creditori possono sfruttarle nelle osservazioni dei quindici giorni.

Il terzo criterio è la presenza di procedimenti penali o di contestazioni sulla condotta. Con un procedimento penale pendente per i reati dell’art. 280, lett. a), il tribunale rinvia la decisione in entrambe le strade: l’anticipazione, in questo caso, non anticipa nulla. Con contestazioni sul piano civilistico (distrazioni, passività inesistenti, ricorso abusivo al credito), la scelta dipende da quanto i fatti siano già chiariti.

Il quarto criterio è l’interesse concreto a liberarsi subito delle conseguenze personali. Il venir meno delle cause di ineleggibilità e di decadenza (art. 278, comma 1) e la possibilità di intraprendere una nuova attività senza il peso dei debiti concorsuali possono rendere preferibile la via anticipata anche quando il guadagno di tempo è contenuto.

Il quinto criterio è la prospettiva patrimoniale futura. Nella liquidazione controllata il momento dell’esdebitazione incide direttamente su redditi e beni sopravvenuti; nella liquidazione giudiziale la questione è aperta. Se il debitore prevede di ricevere beni rilevanti (un’eredità, una liquidazione di fine rapporto), il momento della domanda va valutato con particolare attenzione, perché il quadro normativo non offre la stessa certezza nelle due procedure.

Nessuno di questi criteri, preso da solo, è decisivo. Se la tua situazione presenta un triennio decorso, un contenzioso lungo e una collaborazione ben documentata, generalmente l’opzione anticipata regge; se presenta una chiusura imminente o contestazioni da chiarire, generalmente la scelta della chiusura è più prudente; se la chiusura è appena avvenuta senza istanza, la strada indicata dalla Corte costituzionale richiede rapidità.

Su questo terreno l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo mette a frutto il profilo di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di avvocato cassazionista: il momento dell’istanza va scelto pensando già al reclamo e agli eventuali gradi successivi.

Le domande di chi è indeciso

Posso chiedere l’esdebitazione anticipata e, se mi viene negata, ripresentarla alla chiusura? La legge non lo esclude espressamente, ma non lo prevede neppure in modo esplicito. Un diniego motivato su condotte accertate difficilmente cambierebbe esito alla chiusura; un diniego per un quadro istruttorio incompleto potrebbe invece essere superato. È un terreno interpretativo, e il contrasto in Cassazione sulla ricorribilità dei decreti (ordinanze n. 30108/2025 e n. 13228/2026) consiglia cautela anche sull’impugnazione.

Se ottengo l’esdebitazione a procedura aperta, il curatore smette di lavorare? No. L’art. 281, comma 5, è netto: l’esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie. Le cause proseguono, le vendite dei beni già acquisiti continuano, i riparti si eseguono.

E se dopo l’esdebitazione la procedura recupera altre somme? I creditori le ricevono, e l’esdebitazione ha effetto solo per la parte definitivamente non soddisfatta (art. 281, comma 6). Per il debitore non nasce alcun nuovo debito: semplicemente, la quota inesigibile si riduce di quanto i creditori incassano dalla procedura.

Che cosa succede ai beni che ricevo dopo il decreto? Nella liquidazione controllata la legge collega l’acquisizione dei beni sopravvenuti al momento dell’esdebitazione (art. 272, comma 3-bis) e un orientamento di merito esclude l’apprensione dei beni e redditi futuri. Nella liquidazione giudiziale l’art. 142, comma 2, comprende nella procedura i beni sopravvenuti durante la procedura e manca, nelle fonti consultate, una pronuncia che chiarisca l’effetto dell’esdebitazione anticipata: va trattata come questione aperta.

I fideiussori e i coobbligati vengono liberati? No, in nessuna delle due strade: l’art. 278, comma 6, fa salvi i diritti dei creditori nei loro confronti.

E se scelgo la strada sbagliata? Una scelta sbagliata raramente fa perdere il diritto, ma può costare tempo o esporre la condotta del debitore a un esame in un momento sfavorevole. Il rischio più serio è un altro: lasciar passare la chiusura senza alcuna istanza, confidando in una pronuncia d’ufficio che il testo vigente non prevede più.

Le pronunce che orientano la scelta

I riferimenti che seguono sono raggruppati in base all’opzione che ciascuno illumina. Le date di ogni pronuncia sono state verificate; per quella di merito depositata in un giorno festivo è indicato solo il numero del procedimento e l’anno.

Sul momento dell’esdebitazione nella liquidazione giudiziale

Corte cost., sent. n. 74/2026 (decisa il 23 febbraio 2026, depositata il 12 maggio 2026; rimettente Trib. Arezzo, ord. 26 giugno 2025, r.o. n. 189/2025). Principio: la contestualità tra esdebitazione e decreto di chiusura prevista dall’art. 281, comma 1, ha natura logico-funzionale; l’istanza presentata subito dopo la chiusura può essere decisa con un decreto successivo, all’interno della stessa procedura. Rilevanza: è il fondamento dell’opzione 3 e chiarisce la flessibilità dell’opzione 2; richiama inoltre il favor debitoris come canone di lettura di tutta la disciplina.

Cass. civ., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835. Principio: l’esdebitazione chiesta dopo il 15 luglio 2022 da chi era stato dichiarato fallito prima resta regolata dalla legge fallimentare; gli artt. 278 ss. CCII presuppongono una liquidazione giudiziale o controllata. Rilevanza: delimita il campo del bivio alle sole procedure del Codice.

Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108. Principio: il debitore incapiente già fallito che non ha fruito dell’esdebitazione dell’art. 142 l.fall. non può invocare per la stessa esposizione l’esdebitazione dell’incapiente; contro il diniego reso senza contraddittorio il ricorso straordinario è inammissibile, perché la domanda è riproponibile. Rilevanza: mostra che la finestra legata alla procedura non va lasciata chiudere e tocca il tema della riproponibilità.

Cass. civ., ord. 7 maggio 2026, n. 13228. Principio: secondo le rassegne che l’hanno commentata, si pone in contrasto con la n. 30108/2025 sulla ricorribilità dei decreti di esdebitazione. Rilevanza: rende prudente qualunque strategia che conti su un’impugnazione per correggere una scelta sbagliata.

Sulle condizioni soggettive, comuni alle due strade

Cass. civ., Sez. I, ord. 6 novembre 2024, n. 28505. Principio: nel sistema del Codice non conta la percentuale di soddisfazione dei creditori; la modestia del patrimonio non impedisce la liberazione se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive. Rilevanza: sostiene l’istanza anticipata anche quando i riparti eseguiti sono stati esigui.

Cass. civ., ord. 31 maggio 2023, n. 15359. Principio: in un caso di socio di s.n.c. fallito in estensione, regolato dalla legge fallimentare, la Corte ha ribadito la tassatività delle cause ostative, anche alla luce della direttiva (UE) 2019/1023, e una lettura favorevole al debitore dei requisiti. Rilevanza: argomento di sistema, utile per i soci illimitatamente responsabili ai quali si estende l’esdebitazione della società (art. 278, commi 4 e 5).

Sui beni sopravvenuti e sullo spossessamento

Corte cost., sent. n. 6/2024 (decisa il 6 dicembre 2023, depositata il 19 gennaio 2024; rimettente Trib. Arezzo). Principio: nella liquidazione controllata l’esdebitazione è limite temporale della responsabilità patrimoniale; finché restano crediti insoddisfatti, il triennio opera anche come durata minima dell’apprensione dei beni sopravvenuti; questioni non fondate. Rilevanza: spiega perché nella liquidazione controllata il momento dell’esdebitazione incide su beni e redditi futuri.

Trib. Novara, sentenza di apertura di liquidazione controllata, proc. R.G. 52-1/2025 (2025). Principio: dopo il triennio l’esdebitazione si pronuncia anche se la liquidazione prosegue, ma la prosecuzione riguarda solo i beni già nella massa; non si apprendono redditi e beni futuri, alla luce dell’art. 21, par. 3, della direttiva 2019/1023. Rilevanza: è la pronuncia più vicina al tema dell’esdebitazione in pendenza; il riferimento all’esdebitazione “d’ufficio” va riletto alla luce del testo vigente.

Cass. civ., Sez. III, sent. 31 luglio 2025, n. 22105. Principio: lo spossessamento del debitore in liquidazione è giuridico e non comporta automaticamente il possesso materiale del curatore, che acquista la detenzione e deve procedere all’apprensione. Rilevanza: aiuta a distinguere, nella fase successiva all’esdebitazione anticipata, tra beni già appresi alla procedura e beni che non lo sono ancora.

Cass. civ., Sez. V, ord. 23 febbraio 2026, n. 4014. Principio: per effetto dello spossessamento la legittimazione processuale sui rapporti della procedura spetta al curatore; il debitore conserva una legittimazione suppletiva in caso di inerzia oggettiva del curatore. Rilevanza: chiarisce perché, dopo l’esdebitazione, i giudizi in corso restano nelle mani del curatore (art. 281, comma 5).

Sulla liquidazione controllata e sul giudizio di condotta

Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074. Principio: l’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per difetto di meritevolezza; negligenza e imprudenza rilevano in sede di esdebitazione. Rilevanza: colloca nell’istanza, anche anticipata, il vero esame della condotta del sovraindebitato.

Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603. Principio: per l’apertura non serve la meritevolezza, ma la relazione dell’OCC su cause dell’indebitamento e diligenza è requisito di ammissibilità; la condotta del debitore pesa nell’esdebitazione. Rilevanza: conferma l’orientamento precedente e indica quali documenti torneranno utili al momento dell’istanza.

Trib. Torino, decreto 9 aprile 2026 (numero non disponibile; noto da sintesi di rassegna). Principio: su segnalazione del liquidatore, la sanzione tributaria accessoria rientra nell’esdebitazione ex art. 282, perché viene meno con l’estinzione dell’obbligazione principale (art. 278, comma 7, lett. b). Rilevanza: mostra la segnalazione del liquidatore come canale effettivo e precisa il perimetro dei debiti esclusi.

Corte cost., ord. n. 104/2026 (decisa il 4 maggio 2026, depositata l’11 giugno 2026). Principio: restituzione degli atti ai Tribunali di Verona e Milano sulla questione relativa all’art. 278, comma 2, perché i creditori ammessi al passivo sono parti del giudizio di esdebitazione e le ordinanze andavano notificate anche a loro. Rilevanza: oltre a lasciare aperta la questione sui creditori non concorsuali, conferma il ruolo dei creditori nel procedimento, lo stesso che la legge esprime con il termine di quindici giorni per le osservazioni.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio affronta la scelta tra esdebitazione anticipata ed esdebitazione alla chiusura con un metodo che parte dagli atti della procedura e non da formule astratte. In concreto:

  1. Ricostruiamo il calendario della procedura: data di apertura, maturazione del triennio, stato delle vendite, dei giudizi e dei riparti, per stimare quanto realisticamente manca alla chiusura.
  2. Esaminiamo i rapporti del curatore e la documentazione già depositata, per verificare se la collaborazione del debitore risulta tracciata e se emergono fatti che i creditori potrebbero valorizzare nelle osservazioni.
  3. Verifichiamo una per una le condizioni dell’art. 280, compresa la presenza di procedimenti penali che imporrebbero il rinvio, e il rispetto dei limiti dei cinque anni e delle due esdebitazioni.
  4. Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico: anticipata, alla chiusura o, se la chiusura è già avvenuta, istanza tempestiva nel solco della sentenza n. 74/2026.
  5. Redigiamo e depositiamo l’istanza di esdebitazione, corredata dei documenti che dimostrano la collaborazione e la regolarità della condotta.
  6. Prepariamo le repliche alle osservazioni dei creditori presentate nei quindici giorni, con particolare attenzione alle contestazioni sulle lettere b) e c) dell’art. 280.
  7. Analizziamo l’impatto dei giudizi pendenti e dei possibili riparti supplementari, per spiegare in anticipo quale parte dei debiti diventerà definitivamente inesigibile per effetto del comma 6 dell’art. 281.
  8. Esaminiamo la sorte dei beni e dei redditi futuri, distinguendo tra liquidazione giudiziale e liquidazione controllata e segnalando con chiarezza dove il quadro normativo non offre certezze.
  9. Curiamo il reclamo ex art. 124 entro trenta giorni, sia per il debitore contro un diniego sia nella difesa del decreto favorevole, e valutiamo i gradi successivi.
  10. Coordiniamo avvocati e commercialisti dello staff sulla ricostruzione contabile, quando la condotta del debitore va dimostrata con le scritture.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una materia come questa pesa in modo particolare la continuità di strategia fino in Cassazione: la scelta del momento dell’istanza, fatta oggi, potrebbe dover essere difesa domani nel reclamo e poi davanti alla Suprema Corte, in un quadro in cui la stessa ricorribilità dei decreti è oggetto di contrasto. Avere lo stesso difensore dall’istanza all’ultimo grado significa difendere la stessa linea senza cambiare mani. Il profilo di Gestore della crisi e di fiduciario di un OCC consente inoltre di leggere con gli strumenti del sovraindebitamento il confronto con la liquidazione controllata, mentre la competenza di Esperto Negoziatore aiuta a ricostruire la crisi d’impresa da cui la liquidazione giudiziale è nata. Lo staff riunisce avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo, perché la prova della collaborazione e dell’assenza di condotte distrattive passa quasi sempre dai numeri.

Chiusura

L’esdebitazione può essere chiesta prima della chiusura della liquidazione giudiziale, decorsi tre anni dall’apertura, e la legge la considera un diritto del debitore meritevole. Questo non significa che sia sempre la strada preferibile: a fronte del vantaggio del tempo ci sono un quadro istruttorio ancora in movimento, giudizi e operazioni che proseguono, un maggior riparto che può ridurre la parte inesigibile e una questione ancora aperta sui beni sopravvenuti. La strada della chiusura offre un fascicolo completo, ma lega la liberazione a tempi che il debitore non controlla, e lascia aperta, se la chiusura arriva senza istanza, solo la finestra stretta indicata dalla Corte costituzionale. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo e, nei casi peggiori, diritti.

Lo Studio Monardo è specializzato in questo bivio perché l’Avvocato unisce la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario di un OCC, che riguarda direttamente l’esdebitazione e la liquidazione controllata, a quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, pertinente per chi viene da una crisi aziendale, e alla posizione di avvocato cassazionista, che permette di seguire il decreto sull’esdebitazione in tutti i gradi.

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