Chi esercita una professione intellettuale con partita IVA (l’avvocato, il commercialista, l’architetto, il medico, l’ingegnere) vive il sovraindebitamento in modo diverso dal dipendente o dal pensionato. Il suo reddito non arriva in busta paga a fine mese: dipende dalle pratiche, dagli incarichi, dalla puntualità dei clienti. I suoi debiti non sono soltanto mutui e finanziamenti, ma anche contributi alla cassa di previdenza della categoria, imposte sul reddito professionale, canoni dello studio, fornitori di software e strumenti. E soprattutto la sua attività è legata a un titolo personale, l’iscrizione all’albo, che non si vende e non si cede.
La legge risponde alla domanda del titolo in poche parole: sì, il professionista è uno dei soggetti che possono accedere agli strumenti del sovraindebitamento, e quindi anche alla liquidazione controllata. Ma la legge si ferma lì. Non dice in modo puntuale se lo studio può restare aperto durante la procedura, quanta parte dei compensi futuri va al liquidatore, che fine fanno le fatture già emesse, come si trattano i contributi arretrati e quelli che continuano a maturare, quali conseguenze ci sono sull’iscrizione all’ordine. Su tutti questi punti la risposta concreta la danno i giudici, ed è per questo che in questa analisi ti mostriamo le decisioni che devi conoscere, tradotte in conseguenze pratiche per la tua professione.
Abbiamo scelto di trattare il tema con un’analisi della giurisprudenza 2023-2026 perché la liquidazione controllata del professionista è un terreno ancora in costruzione: alcune regole sono ormai stabili, altre dividono i tribunali, altre ancora sono state chiarite dalla Corte di Cassazione solo negli ultimi mesi.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia in modo specifico perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce quindi dall’interno il lavoro dell’Organismo di composizione della crisi, che è il passaggio obbligato per chiedere la liquidazione controllata e che deve attestare l’esistenza di attivo da distribuire. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff di avvocati e commercialisti, indispensabile quando il debitore è un professionista con contabilità, partita IVA e posizioni previdenziali da ricostruire.
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La base di legge su cui i giudici sono chiamati a decidere
Per capire le pronunce occorre partire da quattro gruppi di norme del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), nel testo vigente a ottobre 2026, cioè dopo il correttivo del D.Lgs. 136/2024.
Chi può accedere. L’art. 2, comma 1, lettera c) del CCII definisce il sovraindebitamento come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie. Il professionista è quindi nominato espressamente. Non deve dimostrare di essere “piccolo”: le soglie dimensionali dell’impresa minore (lettera d) riguardano gli imprenditori, non chi esercita una professione intellettuale, che resta comunque fuori dalla liquidazione giudiziale.
Lo strumento. L’art. 268 CCII stabilisce che il debitore in stato di sovraindebitamento può chiedere con ricorso al tribunale l’apertura della liquidazione controllata dei suoi beni. Se il debitore è insolvente, la domanda può proporla anche un creditore, persino quando sono in corso esecuzioni individuali; la procedura però non si apre se i debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria sono inferiori a 50.000 euro. Il comma 3 contiene una regola decisiva per le persone fisiche: se è il debitore a chiedere l’apertura, la liquidazione si apre solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire, anche mediante azioni giudiziarie; se invece è il creditore ad agire, il debitore persona fisica può bloccare l’apertura eccependo, entro la prima udienza, l’attestazione dell’OCC che l’attivo non c’è (con un termine non superiore a 60 giorni se l’attestazione non è ancora pronta).
Che cosa resta fuori. Il comma 4 dell’art. 268 esclude dalla liquidazione, tra l’altro, i crediti impignorabili e, alla lettera b), gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti indicati dal giudice per il mantenimento suo e della famiglia. È la norma chiave per il professionista: i compensi professionali sono “ciò che il debitore guadagna con la sua attività”. Non entrano tutti nella procedura, né ne restano tutti fuori: è il giudice a tracciare la linea.
Quanto dura e che cosa acquisisce. L’art. 272, comma 3, nel testo riscritto dal correttivo, prevede che la procedura resti aperta fino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e comunque, ai fini dell’acquisizione dei beni sopravvenuti, per tre anni dall’apertura; il comma 3-bis precisa che i beni sopravvenuti entrano nella procedura fino all’esdebitazione. L’art. 282 CCII prevede che per le persone fisiche l’esdebitazione operi di diritto con il decreto di chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura, se ricorrono le condizioni dell’art. 280 e il debitore non ha causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
A queste norme si aggiungono due riferimenti che diventano importanti per chi ha uno studio: l’art. 276 CCII, che rinvia ad alcune disposizioni della liquidazione giudiziale (tra cui, secondo la lettura di alcuni tribunali, l’art. 233 sulla chiusura e sulla prosecuzione dell’attività), e l’art. 278, comma 7, che elenca i debiti esclusi dall’esdebitazione: gli obblighi di mantenimento e alimentari, i risarcimenti da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie che non siano accessorie a debiti estinti.
Fuori dal CCII, c’è poi la legislazione professionale: le leggi che regolano ciascun ordine, le norme sulle casse di previdenza, i codici deontologici. Il CCII non contiene una disposizione che colleghi l’apertura della liquidazione controllata alla sospensione o alla cancellazione dall’albo. Come vedremo, è proprio nell’incrocio tra queste due discipline che nascono le questioni più delicate.
L’orientamento consolidato: l’accesso del professionista non è un premio
La prima domanda del professionista è sempre la stessa: “mi ammetteranno?”. La giurisprudenza recente ha dato una risposta ormai stabile su tre aspetti: l’accesso non dipende da un giudizio morale, la relazione dell’OCC è il cuore dell’ammissibilità, i tempi processuali sono rigidi.
La meritevolezza non è un requisito di accesso
La Suprema Corte ha chiarito con l’ordinanza della Sezione I civile n. 22074 del 31 luglio 2025 il punto che più preoccupa chi ha accumulato debiti per errori di gestione. La vicenda nasceva da un diniego di apertura motivato con la non meritevolezza del debitore: il giudice di merito aveva ritenuto che il sovraindebitamento fosse frutto di negligenza o imprudenza e, per questo, aveva chiuso la porta alla procedura.
La Cassazione ha corretto l’impostazione. L’ammissione alla liquidazione controllata non ha natura premiale e non dà di per sé alcun vantaggio al debitore, che anzi consegna il proprio patrimonio ai creditori; per questo non può essere negata sulla base di indizi di negligenza o imprudenza nella formazione dei debiti. Questi elementi, semmai, potranno pesare più avanti, quando si dovrà valutare l’esdebitazione ai sensi dell’art. 280 CCII.
Il principio, calato nella pratica, significa che il professionista che ha sottovalutato i contributi da versare, che ha aperto uno studio troppo costoso o che ha garantito i debiti di un familiare non viene escluso in partenza. Il tribunale deve verificare i presupposti oggettivi: lo stato di sovraindebitamento, la competenza, l’attivo attestato. Il giudizio sulla condotta arriva dopo, ed è lì che conviene prepararsi fin dall’inizio, documentando le ragioni della crisi.
La relazione dell’OCC come requisito di ammissibilità
L’orientamento si è consolidato nel senso che la relazione dell’OCC non è un allegato formale. Con l’ordinanza della Sezione I n. 28576/2025 la Cassazione ha qualificato la relazione dell’Organismo come requisito di ammissibilità della domanda. Senza una relazione completa, il ricorso non supera il primo esame.
Per il professionista la relazione è più complessa che per un consumatore. L’OCC deve ricostruire non solo il patrimonio e i debiti, ma anche il flusso dei compensi negli ultimi anni, i costi fissi dello studio, la situazione IVA, la posizione con la cassa previdenziale, i crediti verso clienti ancora da incassare. Deve poi attestare, ai sensi dell’art. 268, comma 3, che è possibile acquisire attivo da distribuire. Nella pratica, per un professionista che continua a lavorare, l’attivo è spesso rappresentato proprio dalla quota di compensi futuri che supera il fabbisogno familiare e i costi di produzione.
In altre parole, se ti trovi in questa situazione, la qualità della documentazione che consegni all’OCC (estratti della cassa, modelli dichiarativi, registri delle fatture, scadenzario dei crediti) incide direttamente sulla possibilità che il tribunale apra la procedura.
La prima udienza è un termine che non perdona
Quando a chiedere la liquidazione controllata è un creditore, il professionista ha un’arma difensiva: l’eccezione di assenza di attivo, prevista dall’art. 268, comma 3. Ma l’arma va usata in tempo. La Cassazione, con la pronuncia della Sezione I n. 13912/2026, ha ribadito la perentorietà del termine collegato alla prima udienza nel procedimento unitario regolato dall’art. 40 CCII.
Il professionista convenuto da un creditore che lascia passare la prima udienza senza sollevare le proprie difese rischia di non poterle più far valere. Il principio si traduce in una regola di comportamento molto semplice: la notifica di un ricorso per liquidazione controllata non è un atto da “guardare con calma”, ma un atto da portare subito a un difensore e, se serve, a un OCC, perché l’attestazione va chiesta prima che l’udienza arrivi.
I costi della procedura e la loro collocazione
Il quarto tassello consolidato riguarda i costi della procedura, che il professionista deve mettere in conto (sono costi dell’OCC e del liquidatore, liquidati dal giudice, non costi di consulenza). La Cassazione, Sezione I, n. 6865 del 14 marzo 2025 ha affermato che il compenso del gestore è prededucibile, ma non può essere posto a carico del ricavato dei beni ipotecati. La prededuzione del compenso dell’Organismo non si estende automaticamente al ricavato dei beni gravati da ipoteca, che resta destinato anzitutto al creditore garantito.
Per il professionista proprietario dello studio con un mutuo ipotecario, la conseguenza è concreta: il prezzo di vendita dell’immobile non servirà a pagare i costi della procedura, che dovranno essere coperti con altro attivo, tipicamente con la quota dei compensi acquisita nel triennio. Anche per questo l’attestazione sull’attivo deve essere costruita con realismo.
Infine, l’art. 275, comma 3, CCII, come modificato dal correttivo, rinvia per il compenso dell’OCC e del liquidatore al D.M. 202/2014. E la Corte costituzionale, con la sentenza n. 121/2024 richiamata nelle linee guida del Tribunale di Pavia sulle liquidazioni controllate, ha ritenuto applicabili anche alla liquidazione controllata gli artt. 144 e 146 del D.P.R. 115/2002 sulle spese della procedura in mancanza di attivo sufficiente: un riferimento utile quando le risorse iniziali sono scarse.
Posso continuare a esercitare la professione durante la liquidazione?
La questione
È la domanda che ogni professionista si pone prima ancora di quella sui debiti: “se apro la liquidazione controllata, devo chiudere lo studio?”. Per un imprenditore la risposta passa per la vendita dell’azienda o per l’esercizio provvisorio. Per un avvocato, un ingegnere o un medico la situazione è diversa: l’attività non è un bene che il liquidatore possa vendere, perché coincide con la persona e con la sua abilitazione. Eppure la legge non contiene una norma espressa sulla prosecuzione dell’attività professionale nella liquidazione controllata.
Cosa hanno deciso i giudici
Il Tribunale di Trani, con la sentenza n. 132/2026, pubblicata il 27 luglio 2026, ha affrontato il tema con riguardo a una debitrice titolare di un’attività individuale non assoggettabile a liquidazione giudiziale, con un’esposizione di circa 131 mila euro. Il tribunale ha ammesso la prosecuzione dell’attività, sia durante sia dopo la procedura, ritenendola necessaria per il sostentamento della debitrice; ha però escluso che si possa configurare un vero esercizio provvisorio sul modello dell’art. 211 CCII previsto per la liquidazione giudiziale. In cambio, ha imposto obblighi stringenti: rendicontazione mensile e trimestrale al liquidatore, ricavi sufficienti a coprire i costi, divieto di generare nuovi debiti, in particolare fiscali, deposito dei prospetti dei versamenti previdenziali e assicurativi.
La stessa sentenza dà conto di un orientamento in parte diverso. Il Tribunale di Arezzo (8 maggio 2024) e il Tribunale di Siena (14 giugno 2024), richiamati da Trani, hanno ammesso la prosecuzione dell’attività anche oltre la chiusura della liquidazione controllata, quando l’azienda non è stata dismessa, valorizzando il richiamo che l’art. 276 CCII fa all’art. 233 CCII.
Se c’è contrasto
Su un punto i giudici sono d’accordo: il debitore persona fisica può continuare a lavorare durante la liquidazione controllata, perché il suo lavoro è la fonte del proprio mantenimento e, spesso, anche dell’attivo destinato ai creditori. Il contrasto riguarda lo strumento giuridico. Per una lettura (Trani) non esiste un esercizio provvisorio in senso tecnico: il debitore lavora in proprio, sotto la vigilanza del liquidatore, e la procedura incamera la parte di guadagno che supera il fabbisogno. Per l’altra (Arezzo, Siena, come riferite da Trani) il rinvio all’art. 233 consente di ragionare sulla continuità dell’attività anche come complesso organizzato.
Per il professionista la differenza non è solo teorica. Se l’attività prosegue “in proprio”, i contratti dello studio (locazione, utenze, collaboratori, software) restano del professionista, che li gestisce e li paga con la parte di reddito lasciatagli; se si ragiona in termini di esercizio dell’attività sotto il controllo della procedura, la gestione diventa più vincolata. L’assunzione prudenziale è quindi questa: dare per scontato che si possa continuare a lavorare, ma presentarsi al tribunale con un piano economico dello studio, perché il giudice chiederà conti periodici e potrà pretendere che l’attività non produca nuovi debiti.
C’è poi una specificità che distingue il professionista intellettuale dall’imprenditore: la clientela non è un bene trasferibile come un avviamento commerciale e l’attività richiede l’iscrizione all’albo, che è personale. Per questo nella liquidazione controllata del professionista il patrimonio “aziendale” (arredi, strumentazione, eventualmente l’immobile dello studio) può essere liquidato, mentre la capacità di produrre reddito resta in capo al debitore e la procedura ne intercetta il frutto.
Cosa significa per te
Se sei un ingegnere con uno studio in affitto e due collaboratori, la liquidazione controllata non ti obbliga di per sé a chiudere. Ti obbliga però a cambiare il modo in cui lavori: ogni mese dovrai sapere quanto fatturi, quanto incassi, quanto spendi e quanto resta. I costi che servono a produrre reddito (canone dello studio, assicurazione professionale obbligatoria, contributi correnti, formazione obbligatoria) andranno documentati, perché sono il primo elemento con cui si discute la quota da lasciare al debitore. La prosecuzione dell’attività si difende con i numeri, non con le dichiarazioni di buona volontà: chi arriva in udienza con un conto economico credibile dello studio ottiene regole più sostenibili.
Su questo terreno l’Avv. Monardo mette a disposizione la propria esperienza di Gestore della crisi e di fiduciario OCC: sa quali dati l’Organismo e il liquidatore chiedono a un professionista e come presentarli.
Un ultimo aspetto pratico: alcune attrezzature professionali possono rientrare tra le cose non pignorabili per legge, che l’art. 268, comma 4, lettera d) esclude dalla liquidazione. La valutazione va fatta bene per bene, perché ciò che serve per lavorare e che è sottratto alla liquidazione è anche ciò che consente di produrre la quota mensile per i creditori.
I compensi futuri, le fatture da incassare e la quota da versare
La questione
Il professionista si chiede: “se ho emesso fatture che i clienti non hanno ancora pagato, quei soldi vanno al liquidatore? E i compensi delle pratiche che chiuderò il prossimo anno? Quanto mi resterà per vivere?”. La domanda tocca il cuore economico della procedura, perché per molti professionisti il patrimonio immobiliare è modesto o già ipotecato, e l’attivo vero è il reddito.
Cosa hanno deciso i giudici
Il punto di partenza è la combinazione tra l’art. 268, comma 4, lettera b), e l’art. 272, commi 3 e 3-bis, CCII. Le linee guida del Tribunale di Pavia sulle liquidazioni controllate (aggiornate al 15 dicembre 2025) ne offrono una lettura operativa molto chiara: i crediti da riscuotere, anche mediante azioni giudiziarie, sono attivo della procedura; i beni sopravvenuti, compresi i redditi, entrano nella liquidazione nei limiti fissati dal giudice e fino all’esdebitazione; il gestore deve indicare già nella relazione la somma che ritiene acquisibile, cioè quella eccedente i bisogni del nucleo familiare; il liquidatore invita il debitore a versare periodicamente l’eccedenza sul conto della procedura e il debitore può chiedere la revisione dell’importo, con il parere del liquidatore.
La sentenza del Tribunale di Trani n. 132/2026 applica lo stesso schema a un reddito da lavoro autonomo: il reddito mensile è acquisito alla procedura, salvo l’importo che il giudice delegato determina su istanza del liquidatore entro sette giorni dalla pubblicazione, tenendo conto delle esigenze del nucleo familiare, dell’entità del debito e, per i redditi da lavoro, dei limiti di pignorabilità. L’inventario comprende espressamente anche i redditi da lavoro autonomo.
Il quadro va completato con le norme sulla durata. Per tre anni dall’apertura la procedura intercetta i beni sopravvenuti, e quindi la parte di compensi che supera ciò che il giudice lascia al professionista per il mantenimento suo e della famiglia. Dopo tre anni, se ne ricorrono le condizioni, opera l’esdebitazione di diritto (art. 282 CCII), che non produce effetti sui giudizi in corso né sulle operazioni di liquidazione (comma 2-bis).
Se c’è contrasto
Il contrasto, qui, riguarda il criterio per misurare la quota. Per gli stipendi le linee guida di Pavia richiamano i limiti dell’esecuzione individuale (il quinto, o la metà in caso di concorso di crediti di diversa natura, oppure un limite inferiore disposto dal giudice); per il reddito del professionista, che oscilla da un mese all’altro e porta con sé costi di produzione, molti giudici ragionano invece sul fabbisogno familiare e sul reddito netto. Trani richiama i limiti di pignorabilità per i redditi da lavoro, ma lascia al giudice delegato la determinazione concreta.
Esiste poi una zona grigia che la giurisprudenza non ha ancora chiarito in modo uniforme: le prestazioni iniziate prima dell’apertura e concluse dopo. Il compenso di una pratica conferita nel 2025 e chiusa nel 2027 è un credito anteriore (e quindi attivo della procedura per intero) o un reddito sopravvenuto (e quindi soggetto alla quota lasciata al debitore)? L’assunzione prudenziale è considerare attivo della procedura i compensi per attività già eseguite alla data di apertura, anche se non ancora fatturate, e reddito sopravvenuto la parte di compenso che remunera il lavoro svolto dopo, concordando il criterio con il liquidatore e, se serve, facendolo fissare dal giudice delegato.
Cosa significa per te
Tre conseguenze operative.
La prima: le fatture emesse e non pagate alla data di apertura non sono più “tue” nel senso tradizionale: sono crediti che il liquidatore può riscuotere, anche agendo contro i clienti. Conviene preparare uno scadenzario preciso, con il cliente, l’importo, la data della prestazione e lo stato del pagamento, perché è su quel documento che si costruisce l’inventario.
La seconda: la quota che ti resta non è un numero fisso stabilito per sempre. Il debitore può chiederne la revisione se il reddito cala o se cambiano le esigenze della famiglia; il liquidatore può chiederla se il reddito cresce. Nel triennio, quindi, la trasparenza mensile non è solo un obbligo: è lo strumento con cui difendi il tuo margine di vita.
La terza: i costi di produzione vanno separati con cura dalle spese personali. Il canone dello studio, l’assicurazione professionale, i contributi correnti alla cassa, l’IVA incassata da versare all’Erario non sono reddito disponibile. Se vengono confusi con il guadagno, la quota da versare viene calcolata su una base gonfiata e il professionista rischia di accumulare nuovi debiti fiscali e previdenziali, cosa che Trani considera espressamente incompatibile con la prosecuzione.
Sul versante fiscale, va ricordato che la partita IVA resta normalmente attiva se l’attività prosegue: le fatture dovranno continuare a essere emesse, l’IVA dovrà essere versata, le dichiarazioni presentate. Le linee guida di Pavia prevedono che i pagamenti per IVA, fatturazione elettronica e PEC siano autorizzati in via generale nell’ambito della procedura: un segnale di quanto la gestione fiscale ordinaria accompagni la liquidazione.
Debiti verso la cassa professionale e iscrizione all’albo: che cosa succede
La questione
Per molti professionisti il creditore più “pesante”, dopo il Fisco e le banche, è la propria cassa di previdenza: contributi soggettivi e integrativi arretrati, sanzioni, interessi. Le domande sono due. Primo: i contributi arretrati entrano nella liquidazione e possono essere cancellati con l’esdebitazione? Secondo: se resto iscritto all’albo durante la procedura, che succede ai contributi che continuano a maturare? E l’iscrizione stessa è a rischio?
Cosa hanno deciso i giudici
Sul presupposto dell’obbligo contributivo, la Cassazione, con l’ordinanza n. 21315 del 23 giugno 2026, ha ribadito per gli avvocati che l’obbligo di versare i contributi alla Cassa forense nasce dalla sola iscrizione all’albo, anche senza esercizio effettivo della professione, senza reddito e indipendentemente dalle prospettive pensionistiche; l’obbligo cessa con la cancellazione. L’ordinanza richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 67 del 2018, che ha ritenuto compatibile con la Costituzione imporre i contributi anche a chi ha scarse probabilità di maturare una pensione, per la funzione solidaristica del sistema. Della pronuncia del 2026 ci occupiamo in dettaglio più avanti.
Sui debiti anteriori, il quadro normativo è più netto. I contributi arretrati sono debiti sorti prima dell’apertura e partecipano al concorso, con l’eventuale grado di prelazione riconosciuto dalla legge, da verificare in sede di stato passivo (art. 273 CCII: 15 giorni per le osservazioni al progetto, reclamo ex art. 133 entro 8 giorni). L’art. 278, comma 7, non li inserisce tra i debiti esclusi dall’esdebitazione, che riguarda solo obblighi di mantenimento e alimentari, risarcimenti da illecito extracontrattuale e sanzioni pecuniarie non accessorie a debiti estinti. Le sanzioni civili accessorie a contributi che vengono esdebitati seguono quindi la sorte del debito principale.
Sull’esdebitazione, però, la giurisprudenza di legittimità registra un contrasto che riguarda anche i professionisti: la Cassazione n. 13228 del 7 maggio 2026 e la Cassazione, Sezione I, ordinanza n. 30108 del 14 novembre 2025 sono state segnalate (ecnews, 4 settembre 2026) come espressione di letture divergenti sulla ricorribilità per cassazione dei decreti in materia di esdebitazione. Resta inoltre aperta davanti alla Corte costituzionale la questione sull’art. 278, comma 2 (esdebitazione verso i creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso), su cui sono intervenute la sentenza n. 74/2026 e l’ordinanza n. 104/2026, a seguito delle rimessioni dei Tribunali di Arezzo, Verona e Milano.
Quanto all’alternativa del concordato minore, che il professionista può proporre quando consente di proseguire l’attività (art. 74, comma 1, CCII), l’art. 80, comma 3, consente al giudice di omologare anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando la loro adesione è determinante per la maggioranza e la proposta è per loro più conveniente dell’alternativa liquidatoria. Il Tribunale di Roma, Sezione XIV, con la sentenza n. 753 del 22 settembre 2025, ha omologato il concordato minore di un avvocato applicando il cram down nei confronti del Fisco e la regola della priorità relativa.
Se c’è contrasto
Sui contributi arretrati il contrasto non riguarda la loro esdebitabilità in astratto, ma i tempi e i rimedi: se il decreto che accorda o nega l’esdebitazione sia impugnabile in Cassazione, e con quali tempi. L’assunzione prudenziale è non considerare chiusa la partita con la cassa finché il decreto di esdebitazione non è definitivo, e conservare tutta la documentazione sui contributi ammessi al passivo.
Sull’iscrizione all’albo, il problema è diverso: non c’è un contrasto giurisprudenziale, ma un silenzio. Il CCII non prevede che l’apertura della liquidazione controllata comporti la sospensione o la cancellazione dall’albo, e nelle fonti esaminate non abbiamo trovato pronunce 2023-2026 che lo affermino. Gli effetti eventuali vanno ricercati nella legge professionale e nel codice deontologico della singola categoria (avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri, medici hanno ordinamenti distinti), che vanno verificati caso per caso. Il punto prudenziale è non dare nulla per scontato: prima di depositare il ricorso conviene verificare la disciplina del proprio ordine, sia sui requisiti per restare iscritti sia sui profili disciplinari legati all’inadempimento delle obbligazioni.
Cosa significa per te
Il professionista si trova davanti a un bivio che la sentenza della Cassazione del 2026 rende ancora più evidente. Restare iscritto significa poter lavorare e produrre la quota per i creditori, ma anche continuare a maturare contributi correnti, che non sono debiti del concorso: nascono dopo l’apertura, non entrano nella liquidazione e non saranno toccati dall’esdebitazione. Vanno pagati, e quindi vanno inseriti tra i costi di produzione quando si discute la quota da lasciare al debitore. Cancellarsi significa invece interrompere l’obbligo contributivo, ma anche perdere la possibilità di esercitare e, spesso, ridurre l’attivo fino a rendere impossibile la stessa apertura della procedura su domanda del debitore.
Chi sceglie di restare iscritto deve trattare i contributi correnti come una spesa incomprimibile dello studio: un nuovo arretrato maturato durante la liquidazione sopravvive all’esdebitazione. Chi ha una prospettiva di reddito molto bassa, invece, dovrebbe valutare con l’OCC anche l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII), accessibile una sola volta e con un periodo di osservazione di tre anni sulle utilità sopravvenute.
Un’ultima nota su un profilo collegato. Il professionista che ha assistito il debitore nella preparazione della domanda è a sua volta creditore della procedura. Il Tribunale di Treviso, con il decreto del 19 aprile 2024 (R.G. 14/2023), ha riconosciuto a quel credito natura prededucibile ai sensi dell’art. 277, comma 2, CCII, come credito sorto in funzione della liquidazione, determinandolo con i parametri del D.M. 55/2014. Le linee guida di Pavia indicano invece un’ammissione con privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c., non in prededuzione: anche qui c’è un contrasto da conoscere, perché incide sull’ordine dei pagamenti e quindi su quanto arriva agli altri creditori, cassa compresa.
La decisione più recente: Cassazione n. 21315 del 23 giugno 2026
Il contesto
Tra le pronunce del periodo 2023-2026, quella che più di ogni altra cambia il modo in cui un professionista dovrebbe pianificare una liquidazione controllata non è, paradossalmente, una sentenza sul sovraindebitamento. È l’ordinanza della Cassazione n. 21315 del 23 giugno 2026, resa in materia previdenziale forense.
La vicenda è semplice. Un ex magistrato, già titolare di pensione, si era iscritto all’ordine degli avvocati. Aveva ricevuto una cartella per i contributi alla Cassa forense relativi a due annualità e l’aveva contestata, sostenendo di non aver mai esercitato la professione e di non poter conseguire alcuna prestazione dalla Cassa. Tribunale e Corte d’appello avevano respinto le sue difese; la Cassazione ha confermato il principio sostanziale, pur accogliendo in parte il ricorso per un profilo processuale (la violazione del divieto di peggiorare la posizione dell’appellante) e rinviando alla Corte d’appello.
La motivazione in linguaggio piano
La Suprema Corte ha chiarito che il fatto che fa nascere l’obbligo contributivo verso la Cassa forense è la permanenza dell’iscrizione all’albo, non la produzione di compensi: chi è iscritto deve versare, anche se non lavora, anche se non guadagna, anche se non maturerà mai una pensione. L’obbligo si interrompe solo con la cancellazione. A sostegno, l’ordinanza richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 67 del 2018, secondo cui la funzione solidaristica del sistema previdenziale giustifica il prelievo anche quando il beneficio individuale è improbabile.
Per il professionista sovraindebitato questo principio ha tre ricadute dirette.
La prima: durante il triennio della liquidazione controllata, restare iscritto all’albo significa continuare a generare debiti contributivi nuovi, che non partecipano al concorso. La liquidazione si occupa dei debiti anteriori all’apertura; quelli successivi restano sulle spalle del debitore.
La seconda: i contributi correnti non possono essere ignorati nel calcolo della quota da lasciare al debitore ai sensi dell’art. 268, comma 4, lettera b). Se il giudice delegato determina il mantenimento senza considerarli, il professionista si troverà a fine triennio esdebitato dal vecchio arretrato ma già titolare di un nuovo arretrato, che l’esdebitazione non copre perché sorto dopo l’apertura.
La terza: la scelta tra restare iscritto e cancellarsi diventa una scelta di strategia della procedura. Chi si cancella interrompe i contributi ma rinuncia al reddito professionale; chi resta iscritto mantiene il reddito ma deve finanziare i contributi. Non esiste una risposta valida per tutti: dipende dal volume di lavoro, dalla prospettiva di reddito, dall’età, dalla composizione del nucleo familiare.
Che cosa cambia rispetto a prima
Il principio sull’obbligo contributivo da sola iscrizione non nasce nel 2026, ma l’ordinanza lo ribadisce in un momento in cui la liquidazione controllata, dopo il correttivo del D.Lgs. 136/2024, ha assunto una struttura precisa: tre anni di acquisizione dei beni sopravvenuti, esdebitazione di diritto allo scadere del triennio, quota di reddito fissata dal giudice. In questo quadro la pronuncia rende evidente un rischio che prima veniva sottovalutato: pianificare la liquidazione controllata guardando solo ai debiti vecchi, senza un bilancio previsionale dei contributi nuovi, espone il professionista a un nuovo sovraindebitamento proprio al termine della procedura.
Il principio è stato affermato con riferimento alla Cassa forense e all’ordinamento degli avvocati. Le altre casse professionali hanno regolamenti propri: il medico, l’ingegnere, l’architetto, il commercialista devono verificare come il proprio ente collega l’obbligo contributivo all’iscrizione all’albo o all’esercizio della professione. Il metodo, però, resta identico: prima del ricorso si ricostruisce la posizione con la cassa, si separano i contributi anteriori (concorsuali) da quelli che matureranno (correnti) e si porta questo calcolo all’OCC e, poi, al giudice delegato.
Le pronunce messe alla prova su tre situazioni-tipo
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti con dati verosimili. Non descrivono casi reali dello Studio: servono a mostrare come i principi visti finora si applicano ai numeri.
Ipotesi 1: l’avvocato che chiede la liquidazione e continua a lavorare
Dati di partenza: avvocato con studio in locazione, coniuge senza reddito e un figlio minore. Debiti per 187.340 euro: 92.600 verso banche e finanziarie, 41.870 verso la Cassa forense per contributi arretrati, 38.210 verso l’Erario, 14.660 per canoni e fornitori. Nessun immobile di proprietà. Compensi incassati in media 58.400 euro l’anno; costi di produzione 21.700 euro (canone dello studio, assicurazione professionale, software, contributi correnti, formazione); imposte stimate 8.900 euro. Fatture già emesse e non pagate alla data della domanda: 7.450 euro.
Sviluppo. L’OCC attesta che è possibile acquisire attivo, condizione richiesta dall’art. 268, comma 3, per la domanda del debitore persona fisica. La liquidazione si apre con sentenza del 9 novembre 2026; il giudice assegna ai creditori un termine per le domande che non supera i 90 giorni (fissato, nell’ipotesi, al 5 febbraio 2027). Reddito netto disponibile: 58.400 – 21.700 – 8.900 = 27.800 euro l’anno, pari a circa 2.316,67 euro al mese. Il giudice delegato lascia per il mantenimento della famiglia 1.690 euro al mese: la quota mensile da versare al liquidatore è 626,67 euro. In tre anni la procedura acquisisce 22.560,12 euro di compensi sopravvenuti, oltre ai 7.450 euro di fatture anteriori che il liquidatore riscuote come credito della procedura.
Esito. Alla luce di Cass. n. 22074/2025, il fatto che i contributi siano stati accumulati per sottovalutazione non impedisce l’apertura. Alla luce di Trib. Trani n. 132/2026, l’avvocato continua a lavorare ma deve rendicontare e non creare nuovi debiti; e alla luce di Cass. n. 21315/2026 i contributi correnti, che restano dovuti finché è iscritto, devono stare tra i costi di produzione. Allo scadere dei tre anni (9 novembre 2029, venerdì) può operare l’esdebitazione di diritto ai sensi dell’art. 282 CCII, con la riserva sulle condizioni dell’art. 280 e sul contrasto in tema di impugnazione dei decreti.
Ipotesi 2: l’architetto contro cui agisce la banca
Dati di partenza: architetta con reddito professionale in forte calo, nessun bene utilmente liquidabile. Una banca deposita ricorso per l’apertura della liquidazione controllata indicando debiti scaduti e non pagati per 61.900 euro. Prima udienza fissata per il 3 dicembre 2026.
Sviluppo. I debiti scaduti superano la soglia di 50.000 euro dell’art. 268, comma 2, e il creditore è legittimato. La debitrice, persona fisica, può però eccepire, entro la prima udienza, l’attestazione dell’OCC che non è possibile acquisire attivo da distribuire (art. 268, comma 3). Se l’attestazione non è ancora pronta, il giudice può concedere un termine non superiore a 60 giorni: nell’ipotesi, fino al 1° febbraio 2027 (lunedì). Se l’istruttoria accertasse debiti scaduti per 48.700 euro invece che 61.900, la procedura non potrebbe aprirsi su istanza del creditore.
Esito. Alla luce di Cass. n. 13912/2026 sulla perentorietà dei termini legati alla prima udienza, l’architetta che si presentasse all’udienza del 3 dicembre senza aver sollevato l’eccezione e senza aver chiesto il termine perderebbe la difesa più efficace. Il messaggio pratico: l’incarico all’OCC va conferito nei giorni immediatamente successivi alla notifica, non a ridosso dell’udienza.
Ipotesi 3: il medico con arretrati verso la cassa e la scelta sull’albo
Dati di partenza: medico libero professionista, debiti complessivi 96.250 euro, di cui 33.480 verso la cassa di previdenza della categoria per contributi anteriori. Contributi correnti stimati 5.960 euro l’anno se resta iscritto. Reddito netto dopo costi e imposte, contributi esclusi, di 2.050 euro al mese; mantenimento fissato in 1.540 euro.
Sviluppo. Se il medico resta iscritto e i contributi correnti non vengono considerati, la quota alla procedura sarebbe di 510 euro al mese; ma i contributi correnti pesano circa 496,67 euro al mese (5.960 diviso 12), e la quota realmente sostenibile scende a 13,33 euro. In tre anni il medico accumulerebbe, se non li pagasse, 17.880 euro di nuovi contributi, estranei al concorso e non toccati dall’esdebitazione. Se invece si cancellasse, l’obbligo contributivo cesserebbe, ma con esso il reddito professionale.
Esito. L’esercizio mostra perché la quota non si calcola con una sottrazione meccanica. I 33.480 euro anteriori partecipano al concorso e possono essere esdebitati, non rientrando tra le esclusioni dell’art. 278, comma 7. Ma l’attivo realmente disponibile, una volta considerati i contributi correnti, è minimo: in una situazione così l’OCC potrebbe non essere in grado di attestare l’esistenza di attivo per la domanda del debitore, e conviene valutare insieme all’Organismo strade alternative, come il concordato minore in continuità (con la possibilità del cram down verso gli enti previdenziali, art. 80, comma 3) o, se il reddito scende sotto la soglia dell’art. 283, comma 2, l’esdebitazione dell’incapiente.
Il quadro delle pronunce in una tabella
La tabella che segue riepiloga tutti i riferimenti giurisprudenziali utilizzati in questa analisi. Per ciascuno trovi gli estremi come riportati dalle fonti consultate, la questione decisa, il principio riformulato in una riga e la ricaduta pratica per il professionista con partita IVA. Le pronunce di merito non hanno il valore di un precedente vincolante, ma indicano come i tribunali stanno applicando concretamente le norme in assenza di indicazioni espresse della legge, soprattutto sulla prosecuzione dell’attività e sulla quota di reddito. Le pronunce della Corte costituzionale citate in materia di esdebitazione riguardano una questione ancora in evoluzione e vanno lette come segnali di attenzione, non come regole chiuse.
| Pronuncia | Questione decisa | Principio in una riga | Rilevanza pratica per il professionista |
|---|---|---|---|
| Cass. Sez. I ord. n. 22074 del 31/7/2025 | Accesso alla liquidazione controllata | L’apertura non richiede meritevolezza: la colpa rileva semmai per l’esdebitazione | Errori di gestione dello studio non chiudono la porta alla procedura |
| Cass. Sez. I ord. n. 28576/2025 | Ruolo della relazione OCC | La relazione dell’OCC è requisito di ammissibilità | Documentazione su compensi, cassa e IVA va preparata con cura |
| Cass. Sez. I n. 13912/2026 | Termini del procedimento unitario | La prima udienza segna un termine perentorio per le difese | Se agisce un creditore, l’attestazione OCC va chiesta subito |
| Cass. Sez. I n. 6865 del 14/3/2025 | Compenso del gestore | Prededucibile ma non a carico del ricavato dei beni ipotecati | Lo studio ipotecato non finanzia i costi della procedura |
| Corte cost. n. 121/2024 (richiamata da Trib. Pavia) | Spese della procedura | Gli artt. 144 e 146 D.P.R. 115/2002 valgono anche per la liquidazione controllata | Rilevante quando l’attivo iniziale è scarso |
| Trib. Trani sent. n. 132/2026, pubbl. 27/7/2026 | Prosecuzione dell’attività e quota di reddito | Si può continuare a lavorare, senza esercizio provvisorio, con rendiconti e senza nuovi debiti | Lo studio resta aperto se i conti reggono |
| Trib. Arezzo 8/5/2024 (richiamata da Trib. Trani) | Prosecuzione dopo la chiusura | Via art. 276-233 CCII l’attività non dismessa può proseguire | Lettura più ampia della continuità |
| Trib. Siena 14/6/2024 (richiamata da Trib. Trani) | Prosecuzione dopo la chiusura | Conforme ad Arezzo | Conferma dell’orientamento estensivo |
| Trib. Pavia, linee guida liquidazioni controllate (agg. 15/12/2025) | Crediti, redditi sopravvenuti, IVA | Crediti da riscuotere sono attivo; redditi acquisiti oltre il mantenimento; pagamenti IVA autorizzati | Fatture non incassate vanno al liquidatore |
| Cass. ord. n. 21315 del 23/6/2026 | Contributi Cassa forense | L’obbligo nasce dalla sola iscrizione all’albo e cessa con la cancellazione | Contributi correnti sono costi da inserire nel calcolo |
| Corte cost. n. 67/2018 (richiamata da Cass. 21315/2026) | Contributi senza prospettiva di pensione | Il prelievo è legittimo per la funzione solidaristica | Non si evita il contributo invocando l’assenza di benefici |
| Cass. n. 13228 del 7/5/2026 | Impugnazione dei decreti di esdebitazione | Lettura segnalata in contrasto con l’ord. 30108/2025 | L’esdebitazione va considerata stabile solo quando è definitiva |
| Cass. Sez. I ord. n. 30108 del 14/11/2025 | Impugnazione dei decreti di esdebitazione | Lettura segnalata in contrasto con la n. 13228/2026 | Attenzione ai tempi e ai rimedi |
| Corte cost. sent. n. 74/2026 e ord. n. 104/2026 | Art. 278, comma 2, CCII | Questione di legittimità costituzionale ancora in evoluzione | Creditori non concorrenti: profilo da monitorare |
| Trib. Roma Sez. XIV sent. n. 753 del 22/9/2025 | Concordato minore di un avvocato | Omologa con cram down sul Fisco e priorità relativa | Alternativa alla liquidazione per chi vuole proseguire |
| Trib. Treviso decr. 19/4/2024, R.G. 14/2023 | Credito del difensore del debitore | Prededucibile ex art. 277, comma 2, CCII (contra le linee guida di Pavia: privilegio) | Incide sull’ordine dei pagamenti |
I principi da portare con sé
Dalla giurisprudenza esaminata si ricavano alcune regole operative che il professionista con partita IVA può usare come bussola, prima di presentare il ricorso e durante tutto il triennio.
- Il professionista rientra espressamente tra i debitori sovraindebitati e, non essendo soggetto a liquidazione giudiziale, accede alla liquidazione controllata senza dover rispettare le soglie dell’impresa minore.
- L’apertura non si nega per non meritevolezza (Cass. n. 22074/2025): la condotta che ha causato i debiti si valuta al momento dell’esdebitazione.
- La relazione dell’OCC è un requisito di ammissibilità (Cass. n. 28576/2025): per il professionista deve ricostruire compensi, costi dello studio, IVA e posizione previdenziale.
- Se è il debitore a chiedere l’apertura, serve un’attestazione di attivo acquisibile; se è un creditore, il professionista può opporre entro la prima udienza l’attestazione contraria, e quel termine va rispettato (Cass. n. 13912/2026).
- Si può continuare a esercitare la professione durante la procedura, ma sotto la vigilanza del liquidatore, con rendiconti periodici e senza generare nuovi debiti (Trib. Trani n. 132/2026).
- Le fatture già emesse e non pagate sono attivo della procedura; i compensi futuri entrano per la parte che supera il mantenimento fissato dal giudice, per tre anni dall’apertura.
- I costi di produzione dello studio, contributi correnti compresi, vanno separati dal reddito disponibile prima di calcolare la quota.
- I contributi arretrati verso la cassa partecipano al concorso e possono essere esdebitati; quelli che maturano durante la procedura restano a carico del professionista (Cass. n. 21315/2026).
- L’iscrizione all’albo non è toccata direttamente dal CCII, ma la legge professionale e il codice deontologico di ciascuna categoria vanno verificati prima del deposito.
- Il concordato minore in continuità è l’alternativa da valutare quando lo studio produce reddito e i creditori previdenziali o fiscali sono determinanti per la maggioranza (art. 80, comma 3; Trib. Roma n. 753/2025).
Domande pratiche sulle decisioni dei giudici
Il professionista deve chiudere la partita IVA per chiedere la liquidazione controllata?
No. Nessuna delle pronunce esaminate lo richiede e la sentenza del Tribunale di Trani n. 132/2026 presuppone, al contrario, che l’attività continui con la relativa gestione fiscale. La partita IVA resta lo strumento con cui il professionista fattura e produce il reddito da cui il giudice preleva la quota per i creditori. Chiuderla avrebbe senso solo se l’attività cessasse davvero, ma a quel punto andrebbe ripensata l’intera strategia, perché verrebbe meno l’attivo futuro.
I clienti che mi devono soldi pagheranno il liquidatore?
Per le prestazioni eseguite prima dell’apertura, sì: i crediti da riscuotere sono attivo della procedura, come indicano le linee guida del Tribunale di Pavia, e il liquidatore può anche agire in giudizio per incassarli. Per le prestazioni successive, i compensi arrivano al professionista, che versa al liquidatore la quota fissata dal giudice. Per le pratiche “a cavallo” conviene concordare un criterio con il liquidatore.
Il giudice può lasciarmi meno di quanto mi serve per tenere aperto lo studio?
Il giudice determina ciò che occorre al mantenimento del debitore e della famiglia (art. 268, comma 4, lettera b). Se i costi di produzione non sono documentati, rischiano di non essere considerati. Il debitore può chiedere la revisione dell’importo, con il parere del liquidatore: è una possibilità prevista espressamente nelle linee guida di Pavia e coerente con il potere del giudice delegato riconosciuto da Trani.
I contributi alla cassa che non ho pagato verranno cancellati?
Quelli anteriori all’apertura partecipano al concorso e, non essendo esclusi dall’art. 278, comma 7, possono essere oggetto di esdebitazione, sempre che ricorrano le condizioni dell’art. 280 e dell’art. 282. Quelli successivi no: secondo Cass. n. 21315/2026 l’obbligo nasce dall’iscrizione, che continua, e si tratta di debiti nuovi estranei alla procedura.
Se entro in liquidazione controllata, l’ordine mi sospende?
Il CCII non prevede questa conseguenza e non abbiamo trovato pronunce 2023-2026 che la affermino. Ogni ordinamento professionale ha però regole proprie su requisiti di iscrizione e responsabilità disciplinare: vanno lette prima del deposito, con riferimento alla tua categoria specifica.
Come lavora lo Studio Monardo sulla liquidazione controllata del professionista
Gli orientamenti che hai letto diventano utili solo se applicati al tuo fascicolo, con i tuoi numeri e la tua categoria professionale. Ecco che cosa facciamo concretamente.
- Ricostruiamo l’intera esposizione debitoria, separando banche, Erario, cassa di previdenza, fornitori e canoni, e verificando per ciascun debito importo, titolo e data di insorgenza.
- Distinguiamo i contributi previdenziali anteriori da quelli correnti, alla luce di Cass. n. 21315/2026, e costruiamo un prospetto dei contributi che matureranno nel triennio se resti iscritto.
- Redigiamo il conto economico previsionale dello studio: compensi attesi, costi di produzione, imposte, IVA, contributi correnti, con lo staff di commercialisti che lavora sul caso insieme agli avvocati.
- Prepariamo lo scadenzario dei crediti verso i clienti, distinguendo le prestazioni già eseguite (attivo della procedura) da quelle future, e proponiamo al liquidatore un criterio per le pratiche in corso.
- Prepariamo il dossier documentale per l’OCC, perché la relazione dell’Organismo è requisito di ammissibilità (Cass. n. 28576/2025) e deve poter attestare l’esistenza di attivo.
- Valutiamo l’alternativa più adatta tra liquidazione controllata, concordato minore in continuità con eventuale cram down verso Fisco ed enti previdenziali, ed esdebitazione dell’incapiente.
- Difendiamo il professionista contro il ricorso del creditore, verificando la soglia dei 50.000 euro di debiti scaduti e sollevando entro la prima udienza l’eccezione basata sull’attestazione dell’OCC.
- Assistiamo nella fase di determinazione della quota davanti al giudice delegato, documentando i costi dello studio e chiedendo, quando serve, la revisione dell’importo.
- Verifichiamo la disciplina del tuo ordine professionale sui requisiti di iscrizione e sui profili deontologici, prima di qualsiasi deposito.
- Seguiamo il triennio fino all’esdebitazione, presidiando le osservazioni allo stato passivo, i rendiconti, l’istanza di esdebitazione e le eventuali impugnazioni.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Il tema di questo articolo vive di orientamenti ancora in movimento: il contrasto sull’impugnazione dei decreti di esdebitazione, le diverse letture sulla prosecuzione dell’attività, la collocazione dei crediti professionali. Qui pesa la qualifica di cassazionista: gli orientamenti che oggi dividono i tribunali si difendono fino in Cassazione con lo stesso difensore e la stessa strategia, senza passaggi di consegne tra un grado e l’altro. A questa continuità si somma l’esperienza di Gestore della crisi e di fiduciario OCC, che consente di impostare il fascicolo nel modo in cui l’Organismo e il liquidatore lo esamineranno. Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso, perché nella liquidazione del professionista il profilo giuridico e quello contabile e fiscale non si possono separare.
Per chiudere
Un professionista con partita IVA può chiedere la liquidazione controllata, e la giurisprudenza 2023-2026 ha tolto molte incertezze: l’accesso non dipende dalla meritevolezza, l’attività può proseguire sotto controllo, i compensi futuri entrano nella procedura solo oltre il fabbisogno familiare e per tre anni. Restano però scelte delicate che nessuna sentenza può fare al posto tuo: restare iscritto o cancellarsi, come trattare le pratiche in corso, se preferire il concordato minore. La differenza la fa la preparazione del fascicolo prima del deposito.
Lo Studio Monardo è attrezzato per questa materia perché l’Avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, quindi conosce la procedura dal lato dell’Organismo che deve attestare l’attivo, e perché, da cassazionista, può seguire le questioni ancora controverse fino all’ultimo grado di giudizio, con il supporto dei commercialisti dello staff per la parte contabile e previdenziale.
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