Quando il tribunale apre la liquidazione controllata, il debitore pensa quasi sempre ai creditori “classici”: la banca che ha erogato il prestito, la finanziaria, l’Erario. Raramente pensa ai contratti che sono ancora in corso quel giorno. Il contratto di affitto della casa in cui vive. L’auto in leasing con cui va al lavoro. Le bollette di luce e gas. La polizza dell’auto, l’abbonamento del telefono, il mutuo sulla casa e la cessione del quinto in busta paga. Ognuno di questi rapporti ha dall’altra parte un soggetto che, il giorno dopo la sentenza, si fa una domanda molto precisa: mi conviene restare nel contratto, uscirne o farmi pagare quello che mi spetta dentro la procedura?
Il locatore, la società di leasing, il fornitore di energia, la compagnia assicurativa e la banca non sono nemici. Sono operatori economici che fanno i conti. E proprio per questo le loro mosse sono prevedibili: diffidano il liquidatore, chiedono la restituzione del bene, provano a risolvere il contratto o a sospendere il servizio, presentano la domanda di ammissione al passivo, cercano di far proseguire le trattenute o l’esecuzione sulla casa. Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle: è questo il filo che seguiremo, contratto per contratto, mossa per mossa.
La liquidazione controllata è la procedura liquidatoria del sovraindebitamento, e la gestione dei rapporti pendenti passa per il liquidatore, per il giudice delegato e per l’organismo di composizione della crisi. Per questo lo Studio Monardo segue questa materia con una competenza specifica: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, quindi conosce dall’interno il punto di vista di chi deve decidere se subentrare o sciogliere un contratto, e quali argomenti pesano davvero davanti al giudice delegato. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, indispensabile quando il contratto in gioco è un mutuo, un leasing o un finanziamento con cessione del quinto.
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Chi siede dall’altra parte del contratto
Prima di guardare le singole mosse conviene capire chi sono le controparti e come ragionano. Non sono tutte uguali, e la loro convenienza economica cambia molto a seconda del tipo di contratto.
Il locatore dell’abitazione. È un privato o un ente che vive del canone. Il suo interesse principale non è vincere una causa, ma incassare con regolarità o, se non è possibile, riavere l’immobile libero nel minor tempo possibile per riaffittarlo. Dal suo punto di vista, conviene sapere subito se il canone del mese successivo verrà pagato e da chi. I canoni arretrati, maturati prima dell’apertura, li considera ormai un credito difficile; quelli futuri sono la vera partita.
La società di leasing. È proprietaria del bene (auto, furgone, attrezzatura) e ha una posizione forte: il bene è suo. La sua convenienza dipende da un calcolo freddo: quanto vale oggi il bene sul mercato dell’usato, quanto le manca per chiudere l’operazione, quanto le costa recuperarlo e rivenderlo. Se il bene vale più del residuo, le conviene riprenderlo e venderlo; se vale meno, le conviene che qualcuno continui a pagare i canoni.
Il fornitore di utenze. Luce, gas, acqua, telefonia. Lavora su grandi numeri, con procedure standardizzate. Non ha interesse a inseguire un singolo cliente in tribunale: gli interessa non accumulare altro insoluto. La sua arma tipica è la sospensione della fornitura per morosità e la chiusura del contratto.
La compagnia assicurativa. Per le polizze obbligatorie (RC auto) il problema è il pagamento del premio; per le polizze vita o di risparmio la questione è il valore di riscatto, che può fare gola alla procedura. La compagnia, in genere, si adegua alle istruzioni che riceve, ma non regala nulla.
La banca del mutuo. È la controparte più strutturata. Ha un’ipoteca, spesso un mutuo fondiario, uffici legali interni e una strategia di recupero già impostata. La sua convenienza è chiara: realizzare il valore della casa il prima possibile, con il minor numero di intermediari tra sé e il ricavato.
La finanziaria della cessione del quinto e il datore di lavoro. La prima vuole che le trattenute continuino come se nulla fosse; il secondo è un terzo che esegue ordini e teme soprattutto di pagare due volte.
Davanti a tutte queste controparti c’è una figura nuova: il liquidatore. È lui che, per legge, decide le sorti dei contratti pendenti, sentito il debitore. E il liquidatore ragiona in un solo modo: nell’interesse della massa dei creditori. Subentrare in un contratto significa assumersi, a carico della procedura, gli obblighi futuri; scioglierlo significa liberare la procedura da quei costi. Se un contratto non porta nulla ai creditori, la sua scelta naturale sarà lo scioglimento.
Questo è il punto che il debitore deve avere chiarissimo: gli interessi della procedura e quelli della vita quotidiana del debitore non coincidono sempre. La procedura non ha interesse a pagare l’affitto della casa del debitore, né la sua palestra, né il suo abbonamento telefonico. Il debitore, però, ha bisogno di un tetto, di un mezzo per lavorare, delle utenze. La partita si gioca esattamente in questo spazio: tra la logica liquidatoria e la quota di reddito che il giudice lascia al debitore per vivere.
Qui entra in gioco la norma chiave. L’art. 268, comma 4, lett. b) CCII esclude dalla liquidazione stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti indicati dal giudice per il mantenimento suo e della famiglia. È con quella quota che, nella realtà, il debitore continuerà a pagare il canone di casa, le bollette, l’assicurazione dell’auto. Ed è per questo che la determinazione di quella quota è il primo vero terreno di scontro, anche se nessuna controparte contrattuale partecipa formalmente a quella decisione.
Mossa n. 1: la diffida al liquidatore e il termine per decidere
La mossa
La prima cosa che la controparte di un contratto in corso farà, se è un operatore attento, è mettere in mora il liquidatore. L’art. 270, comma 6 CCII, nel testo vigente letto su Brocardi, stabilisce una regola precisa: se il contratto, alla data di apertura della liquidazione controllata, è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti, la sua esecuzione resta sospesa finché il liquidatore, sentito il debitore, non dichiara se subentrare o sciogliersi. Il contraente in bonis, però, non è condannato ad aspettare all’infinito: può mettere in mora il liquidatore, e il giudice delegato gli assegna un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.
Va chiarito subito un punto che spesso genera confusione. Il comma 6 dell’art. 270 è una norma autonoma: nel testo letto non contiene un rinvio espresso agli articoli della liquidazione giudiziale dedicati ai singoli contratti (gli artt. 172 e seguenti). Il comma 5 dello stesso articolo prevede invece un rinvio residuale, “in quanto compatibili”, ad altre disposizioni del codice per i casi non regolati. Se e quanto le regole speciali della liquidazione giudiziale (leasing, locazione, contratti di durata) si applichino alla controllata è quindi una questione di compatibilità, che va valutata contratto per contratto e su cui la prassi dei tribunali non è uniforme.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene diffidare subito per una ragione molto semplice: l’incertezza costa. Un locatore che non sa se il prossimo canone sarà pagato non può programmare; una società di leasing che non sa se il contratto proseguirà non può decidere se riprendersi il bene. Con la diffida, la controparte trasforma un’attesa indefinita in una scadenza: entro il termine fissato dal giudice delegato, o il liquidatore subentra (e da quel momento la procedura risponde degli obblighi futuri), o il contratto si scioglie e il bene o l’immobile tornano disponibili.
Ci sono casi, però, in cui la controparte preferisce non diffidare. Il locatore che continua a ricevere regolarmente il canone dal debitore, pagato con la quota di reddito lasciata libera, spesso non ha alcun interesse ad accelerare: per lui la situazione di fatto funziona. Allo stesso modo il fornitore di utenze che vede le bollette correnti pagate non avvia nessuna formalità. La diffida è la mossa di chi ha qualcosa da guadagnare dalla chiarezza.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe, perché la legge gli impone una sequenza precisa.
Il contraente non può risolvere da solo il contratto pendente per il semplice fatto che è stata aperta la liquidazione controllata: la regola è la sospensione, e la decisione spetta al liquidatore.
Il termine per decidere lo assegna il giudice delegato e non può superare i sessanta giorni: non è la controparte a stabilire quanto tempo ha il liquidatore, e una diffida che pretenda una risposta “entro otto giorni” non produce da sola lo scioglimento.
Se il liquidatore subentra, solo i crediti maturati durante la procedura sono prededucibili: i canoni o i corrispettivi arretrati, anteriori all’apertura, restano crediti concorsuali da insinuare al passivo, e il subentro non li trasforma in debiti della procedura da pagare per intero.
Infine, la sospensione non opera per tutti i contratti allo stesso modo. Il comma 6 fa salvo il caso dei contratti ad effetti reali in cui il trasferimento del diritto sia già avvenuto: se la proprietà è già passata, non c’è nulla da sciogliere.
La tua contromossa
E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. La norma dice che il liquidatore decide “sentito il debitore”. Non è una formalità: è lo spazio in cui il debitore può spiegare perché un contratto va mantenuto, e da chi verrà sostenuto il suo costo.
La contromossa chiave è presentarsi dal liquidatore prima che arrivi la diffida, con un quadro completo dei contratti in corso e una proposta per ciascuno: quali sono indispensabili alla vita o al lavoro (casa, auto per raggiungere il posto di lavoro, utenze), quali possono essere sciolti senza danno (abbonamenti, servizi accessori), quali hanno un valore per i creditori (una polizza con valore di riscatto, un leasing vicino al riscatto). Se il costo dei contratti necessari viene sostenuto con la quota di reddito esclusa dalla liquidazione, la procedura non subisce alcun aggravio, e il liquidatore ha un motivo in meno per sciogliere in modo automatico.
In parallelo, il debitore deve curare il dialogo con il giudice delegato sulla quota di reddito lasciata libera. La Sentenza n. 42/2025 del Tribunale di Cremona del 12 giugno 2025 ha chiarito che il riferimento al “giudice” dell’art. 268, comma 4, lett. b) va inteso come riferimento al giudice delegato, e ha previsto che il liquidatore segnali un miglioramento significativo del reddito per adeguare l’importo. Il messaggio pratico è che quella quota non è scolpita nella pietra: se dentro non c’è il canone di casa, va chiesto che ci sia, con i documenti del contratto di locazione alla mano.
Quando arriva la diffida, il debitore che ha già fatto questo lavoro si trova in vantaggio: il liquidatore ha già gli elementi per rispondere e il giudice delegato può fissare il termine sapendo che la scelta è già matura.
Le pronunce che ti proteggono
La Sentenza n. 42/2025 del Tribunale di Cremona del 12 giugno 2025, oltre al profilo appena visto, afferma che i pagamenti eseguiti ai creditori concorsuali dopo l’apertura sono inefficaci, a tutela della par condicio. Per le controparti contrattuali significa che nessuna di loro può pretendere, fuori dalla procedura, il saldo degli arretrati come condizione per “lasciar correre” il contratto: quel saldo andrebbe a violare l’uguaglianza tra i creditori.
La Sentenza del Tribunale di Terni deliberata il 1° luglio 2024, aprendo una liquidazione controllata per debiti in buona parte legati a un immobile in locazione, ha rimesso al giudice delegato la determinazione della quota di reddito non compresa nella liquidazione e ha ritenuto che la prossima scadenza di un contratto di collaborazione del debitore non rendesse di per sé antieconomica la procedura. È un segnale utile: il tribunale guarda alla situazione concreta del debitore, compresi i contratti in scadenza, e non a ipotesi astratte.
Mossa n. 2: la domanda di restituzione del bene
La mossa
La seconda mossa è tipica di chi è proprietario di un bene che si trova nelle mani del debitore: la società di leasing (auto, furgone, macchinari), il noleggiatore a lungo termine, il venditore con riserva di proprietà. Con la sentenza di apertura, ai sensi dell’art. 270, comma 2, lett. d) CCII, il tribunale assegna ai terzi e ai creditori un termine non superiore a novanta giorni, a pena di inammissibilità, per trasmettere al liquidatore via PEC le domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo. La società di leasing userà questo canale per chiedere che il bene le venga restituito.
Contemporaneamente, la stessa sentenza, ai sensi della lett. e), ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che il giudice autorizzi il debitore, con provvedimento motivato, a utilizzarne alcuni. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene chiedere la restituzione quando il bene vale più di quanto le resta da incassare. Pensiamo a un’auto in leasing con un residuo di capitale e prezzo di riscatto inferiore al valore commerciale: riprendersi l’auto e rivenderla significa recuperare tutto, e forse più del dovuto. Al contrario, se l’auto vale meno del residuo, la società preferirà che il contratto prosegua e che qualcuno continui a pagare i canoni.
La disciplina della liquidazione giudiziale, all’art. 177 CCII, dà una traccia di come funziona lo scioglimento del leasing: il concedente ha diritto alla restituzione, vende o ricolloca il bene, e deve versare alla procedura l’eventuale eccedenza rispetto al proprio credito residuo; se il ricavato non basta, si insinua al passivo per la differenza. Nella liquidazione controllata questa disciplina viene applicata, nella misura in cui è compatibile, attraverso il rinvio residuale dell’art. 270, comma 5. È un’impostazione diffusa, ma non scritta espressamente nel capo della controllata: va verificata caso per caso.
I suoi limiti
La domanda di restituzione deve essere presentata al liquidatore entro il termine fissato nella sentenza, che non può superare i novanta giorni, a pena di inammissibilità. Non basta una telefonata o una lettera al debitore: serve la domanda via PEC al liquidatore.
Il concedente che recupera e rivende il bene non può tenersi il guadagno: deve rendere conto del ricavato e versare alla procedura quanto eccede il suo credito residuo. È qui che la convenienza del concedente incontra il suo limite più concreto.
I canoni scaduti prima dell’apertura non si “compensano” automaticamente con il ricavato: sono un credito concorsuale da far valere al passivo con le regole del concorso.
La Cassazione, con la sentenza n. 25701 del 19 settembre 2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso di una società di leasing e ha ribadito che il credito del concedente, in caso di risoluzione o di scioglimento, si determina tenendo conto di quanto ricavato dalla vendita o dalla ricollocazione del bene: non è possibile insinuare importi pieni se il bene ha già prodotto valore oltre il residuo. È un principio nato nel contesto concorsuale delle imprese, ma la logica è identica nella liquidazione controllata.
La tua contromossa
La prima contromossa è fare i conti prima della società di leasing. Il debitore deve sapere, documenti alla mano, quanto vale oggi il bene, quanto resta da pagare e quanto costa il riscatto: è il dato che decide se al liquidatore conviene subentrare o sciogliersi, e se al concedente conviene riprendersi il bene.
Se il bene è indispensabile per lavorare (pensiamo al furgone dell’artigiano o all’auto con cui il dipendente raggiunge un luogo di lavoro non servito dai mezzi pubblici), il debitore ha due strade. La prima: chiedere al giudice l’autorizzazione motivata all’uso del bene, ai sensi della lett. e) dell’art. 270, comma 2. La seconda: proporre al liquidatore il subentro, mostrando che il costo dei canoni futuri può essere sostenuto senza intaccare l’attivo destinato ai creditori, o che il riscatto finale porterebbe alla procedura un bene di valore superiore al residuo. In quest’ultimo caso il leasing non è un costo per i creditori, ma un investimento.
Se invece il bene non serve o vale poco, la contromossa è opposta: lasciare che il contratto si sciolga e verificare che il concedente renda davvero conto del ricavato, controllando la stima, il prezzo di vendita e il calcolo del residuo. Ogni euro di eccedenza non versato alla procedura è un euro sottratto ai creditori e, indirettamente, al debitore, perché più attivo significa una chiusura più rapida e meno residui a suo carico nel periodo che precede l’esdebitazione.
C’è poi un aspetto che il debitore sottovaluta spesso: la consegna. L’ordine di rilascio contenuto nella sentenza è titolo esecutivo. Chi continua a usare il bene senza autorizzazione, magari “in attesa di capire”, si espone a una consegna forzata e soprattutto mina la fiducia del liquidatore e del giudice, che contano molto quando più avanti si discuterà la meritevolezza per l’esdebitazione.
Le pronunce che ti proteggono
Oltre alla Cass. n. 25701 del 19 settembre 2025, è utile la sentenza n. 28573 della Cassazione, Sez. I, del 28 ottobre 2025: il termine assegnato per la domanda di partecipazione al concorso nella liquidazione controllata è perentorio, e il creditore tardivo può soltanto chiedere la rimessione in termini ai sensi dell’art. 273, comma 7. Per il debitore e per il liquidatore significa che una società di leasing che si muove oltre il termine non ha un diritto automatico ad essere ascoltata: deve dimostrare le condizioni della rimessione.
Mossa n. 3: risoluzione, sfratto, sospensione del servizio
La mossa
La terza mossa è la più aggressiva e riguarda soprattutto il locatore dell’abitazione e il fornitore di utenze. Il locatore che ha canoni arretrati pensa allo sfratto per morosità o alla risoluzione del contratto per inadempimento. Il fornitore di energia, gas o acqua pensa alla sospensione della fornitura e alla chiusura del contratto per morosità. La compagnia assicurativa, se il premio non viene pagato, lascia scadere la copertura.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Per il locatore la logica è semplice: l’immobile occupato da un conduttore moroso è un immobile che non rende. Liberarlo per riaffittarlo è più conveniente di qualunque riparto concorsuale sui canoni arretrati, che probabilmente sarà modesto. Per il fornitore di utenze la sospensione è uno strumento a basso costo e ad alta efficacia: con un’operazione tecnica ottiene il risultato di non accumulare nuovo insoluto.
Tuttavia, entrambi preferiscono non arrivare allo scontro quando vedono che le prestazioni correnti vengono pagate. Il locatore che riceve il canone di ogni mese ha poco interesse a uno sfratto lungo e costoso, con il rischio di avere l’immobile vuoto per mesi. Il fornitore che riceve il pagamento delle bollette correnti non ha alcun motivo per sospendere.
I suoi limiti
Qui il quadro richiede precisione, perché le regole della liquidazione controllata operano su più piani.
Il primo piano è quello del contratto pendente. Finché il liquidatore non ha deciso, l’esecuzione del contratto è sospesa per legge: il contraente non può trattare l’apertura della procedura come un inadempimento da sanzionare con la risoluzione.
Il secondo piano è quello del divieto di azioni individuali. L’art. 270, comma 5 CCII richiama, in quanto compatibili, l’art. 150 (divieto di azioni esecutive individuali) e l’art. 151 (concorso dei creditori). Dall’apertura nessuna azione esecutiva individuale può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione, e ogni credito anteriore va accertato nel concorso. Il locatore che pretende il pagamento dei canoni anteriori deve insinuarsi al passivo, non agire individualmente.
Il terzo piano è più delicato e va detto con onestà: il rapporto tra sfratto per morosità pregressa e liquidazione controllata non è regolato da una norma espressa. Se il locatore aveva già avviato la procedura di sfratto prima dell’apertura, la sorte di quel giudizio dipende dalla sua natura e dallo stato in cui si trova; se non l’aveva avviata, la domanda di risoluzione per inadempimenti anteriori si scontra con la regola della sospensione e con la competenza del liquidatore a decidere sul contratto. È una delle questioni su cui serve una valutazione specifica, non una risposta preconfezionata.
Per le utenze, il discorso è parzialmente diverso. Il fornitore non può pretendere il pagamento degli arretrati anteriori all’apertura come condizione per continuare a fornire, perché quel pagamento sarebbe un pagamento selettivo di un creditore concorsuale, inefficace secondo l’impostazione della Sentenza n. 42/2025 del Tribunale di Cremona. Può però, legittimamente, pretendere il pagamento dei consumi successivi, e reagire se questi non vengono pagati.
La tua contromossa
La contromossa più solida contro lo sfratto e contro il distacco è semplice e poco spettacolare: pagare con regolarità il canone e le bollette correnti, usando la quota di reddito esclusa dalla liquidazione, e documentare ogni pagamento. Una controparte che incassa il corrente perde gran parte della sua convenienza a scatenare una guerra sugli arretrati.
Per far funzionare questa contromossa, però, servono due presupposti. Il primo è che la quota di reddito lasciata al debitore comprenda davvero il canone e le utenze: per questo l’istanza al giudice delegato sulla quota di mantenimento va costruita voce per voce, con il contratto di locazione, le ultime bollette, il premio dell’assicurazione obbligatoria. Il secondo è che il liquidatore sia informato e d’accordo sulla gestione: se il liquidatore decide di sciogliersi dal contratto di locazione (perché la procedura non ha alcun interesse a sostenerne il costo), il debitore deve avere già pronto il percorso alternativo, cioè la prosecuzione o la stipula del rapporto a titolo personale, con oneri sostenuti esclusivamente con il reddito escluso.
Per le utenze, nella prassi, la soluzione più lineare è spesso la voltura o la stipula di un nuovo contratto a nome del debitore, o di un familiare convivente, per i consumi successivi all’apertura, lasciando che il credito anteriore del fornitore segua le regole del concorso. È una scelta che va concordata con il liquidatore, per evitare che appaia come un modo di aggirare la procedura.
Infine, una cautela sulle assicurazioni obbligatorie: la polizza RC auto non è un lusso, è un obbligo di legge per circolare. Se il debitore è autorizzato a usare l’auto, il premio rientra tra i costi da considerare nella quota di mantenimento; se l’auto è destinata alla vendita, è il liquidatore che deve valutare se mantenere la copertura fino al trasferimento.
Le pronunce che ti proteggono
La Sentenza n. 137/2026 del Tribunale di Trani, pubblicata il 31 luglio 2026, aprendo una liquidazione controllata, ha disposto il blocco delle azioni esecutive e cautelari e ha acquisito alla procedura le entrate sopravvenute e il reddito mensile del debitore, salvo l’importo che il giudice delegato determinerà su istanza del liquidatore, tenendo conto delle esigenze del debitore. È la conferma, in una sentenza recentissima, che il “fabbisogno” del debitore, e quindi anche le spese per la casa e le utenze, entra nella valutazione del giudice.
Mossa n. 4: l’insinuazione al passivo e la partita sui numeri
La mossa
Quando il contratto si scioglie, perché il liquidatore lo dichiara o perché il termine assegnato dal giudice decorre inutilmente, la controparte passa al terreno dei numeri: presenta la domanda di ammissione al passivo. Secondo l’art. 270, comma 6 CCII, in caso di scioglimento il contraente può far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.
Il locatore chiederà i canoni arretrati, le spese condominiali a carico del conduttore, magari un importo per lo stato dell’immobile. La società di leasing chiederà il residuo non coperto dalla vendita del bene. Il fornitore di utenze chiederà le bollette insolute. La finanziaria chiederà il debito residuo del prestito.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene insinuarsi sempre, anche quando le prospettive di riparto sono modeste. Il motivo è duplice. Da un lato, chi non partecipa al concorso rischia di vedere il proprio credito colpito dall’esdebitazione: secondo l’art. 278, comma 2 CCII, per i creditori per causa anteriore che non hanno partecipato al concorso, l’esdebitazione opera per la parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori di pari grado. Dall’altro lato, la domanda di ammissione è anche l’occasione per “gonfiare” il credito con voci accessorie: penali, interessi, risarcimenti.
L’unico caso in cui la controparte rinuncia è quello del credito minimo, per il quale il costo di predisporre una domanda supera il beneficio. Ma per gli operatori strutturati, come banche e società di leasing, la domanda viene presentata quasi sempre.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe in modo netto.
Nessun risarcimento del danno per lo scioglimento: il comma 6 dell’art. 270 lo esclude espressamente. Penali e richieste risarcitorie collegate alla fine anticipata del contratto vanno quindi lette con grande attenzione.
Il termine per la domanda è perentorio: la Cass., Sez. I, n. 28573 del 28 ottobre 2025 lo ha affermato per la domanda di partecipazione al concorso nella liquidazione controllata, lasciando al creditore tardivo solo la via della rimessione in termini prevista dall’art. 273, comma 7.
Gli interessi si fermano, ai soli fini del concorso: l’art. 268, comma 5 CCII dispone che il deposito della domanda di liquidazione sospende il corso degli interessi fino alla chiusura della procedura, salvo per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio.
La prededuzione è un’eccezione, non la regola: in caso di subentro, sono prededucibili solo i crediti maturati durante la procedura. Il fornitore o il locatore che chiede la prededuzione per somme anteriori all’apertura chiede qualcosa che la legge non gli riconosce.
Sul piano procedurale, l’art. 273 CCII prevede che sul progetto di stato passivo si possano presentare osservazioni entro 15 giorni, e che contro lo stato passivo si possa proporre reclamo entro 8 giorni, con successivo ricorso per cassazione entro 30 giorni.
La tua contromossa
Il debitore, in questa fase, non è uno spettatore. La contromossa chiave è passare al setaccio ogni domanda di ammissione delle controparti contrattuali e segnalare al liquidatore, con osservazioni motivate, le voci non dovute: penali per recesso, risarcimenti esclusi dal comma 6, interessi maturati dopo il deposito della domanda su crediti chirografari, canoni successivi all’apertura che il debitore ha già pagato con il proprio reddito, conguagli non giustificati.
È un lavoro tecnico che richiede la lettura dei contratti, dei piani di ammortamento e degli estratti conto. Qui la differenza la fa avere accanto un professionista che conosce dall’interno il lavoro dell’OCC e del liquidatore: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, e coordina uno staff di avvocati e commercialisti in diritto bancario che ricostruisce i conti di leasing e finanziamenti. Le osservazioni al progetto di stato passivo non sono un atto di ostilità verso il liquidatore: sono un contributo per arrivare a uno stato passivo corretto, che è interesse di tutti i creditori.
Per il leasing, la verifica è doppia: il credito residuo deve tenere conto del ricavato della vendita (secondo il principio ribadito dalla Cass. n. 25701 del 19 settembre 2025) e la stima del bene deve essere credibile. Un’auto restituita in buono stato e rivenduta a un prezzo molto basso è un segnale da approfondire.
Per la locazione, la verifica riguarda il deposito cauzionale: è un credito del conduttore verso il locatore, e nel momento in cui il contratto si scioglie va considerato nei conti, non dimenticato.
Le pronunce che ti proteggono
La Cassazione, Sez. I, con l’ordinanza n. 28483 del 27 ottobre 2025, ha affermato che la previsione dell’art. 51, comma 15 CCII sulla condanna per mala fede si applica alla liquidazione controllata attraverso il rinvio dell’art. 270, comma 5 e dell’art. 65, comma 2, anche nel giudizio di cassazione. È un segnale importante per chi pensa di usare le impugnazioni in modo strumentale: il sistema prevede conseguenze per l’abuso del processo, anche nel sovraindebitamento.
Mossa n. 5: le trattenute che non si fermano
La mossa
La quinta mossa non la fa una controparte “contrattuale” in senso stretto, ma riguarda contratti che toccano direttamente il rapporto di lavoro del debitore: la finanziaria della cessione del quinto, la società che ha ottenuto una delegazione di pagamento, il creditore che aveva un’assegnazione del quinto dello stipendio da un pignoramento precedente. La mossa è semplice: fare in modo che le trattenute in busta paga continuino come se la liquidazione non fosse stata aperta, contando sul fatto che il datore di lavoro, nel dubbio, continui a versare.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene: ogni mese di trattenute che prosegue è denaro che entra direttamente nelle sue casse, fuori dal concorso. La finanziaria sa anche che il datore di lavoro è un terzo prudente, che teme di sbagliare, e che spesso aspetta un ordine scritto prima di interrompere i versamenti.
La finanziaria preferisce invece non insistere quando il liquidatore e il giudice hanno già dato istruzioni chiare e documentate al datore di lavoro: insistere in quel caso significa esporsi alla restituzione di quanto incassato dopo l’apertura.
I suoi limiti
Il contratto di lavoro del debitore dipendente merita una precisazione. Non è un contratto che il liquidatore possa “sciogliere” o in cui possa “subentrare”: la prestazione lavorativa è personale del debitore, e il rapporto prosegue come prima. Cambia invece la destinazione dello stipendio: la parte eccedente quella che il giudice delegato riserva al mantenimento del debitore e della famiglia è acquisita alla procedura, mentre la parte riservata resta fuori dalla liquidazione secondo l’art. 268, comma 4, lett. b).
Dopo l’apertura, le trattenute a favore dei singoli creditori concorsuali devono cessare, perché si tradurrebbero in pagamenti preferenziali incompatibili con il concorso. La Sentenza n. 42/2025 del Tribunale di Cremona ha disposto proprio la sospensione di tutte le trattenute sullo stipendio del debitore fino al termine della procedura, comprendendo pignoramenti, assegnazioni e cessioni volontarie del quinto, e ha precisato che cessano gli effetti sulle somme già oggetto di pignoramento. La Sentenza n. 137/2026 del Tribunale di Trani ha disposto l’interruzione dei pagamenti per cessioni o deleghe di pagamento.
È bene dire anche che la sorte della cessione del quinto nella liquidazione controllata è stata oggetto di letture diverse, perché la cessione di crediti futuri pone il problema di stabilire se i ratei maturati dopo l’apertura siano già usciti dal patrimonio del debitore. Le sentenze di merito citate risolvono il problema disponendo la cessazione delle trattenute; è comunque un punto da verificare sul provvedimento del proprio tribunale.
La tua contromossa
La contromossa chiave è assicurarsi che la sentenza di apertura arrivi subito al datore di lavoro, insieme a una comunicazione chiara del liquidatore su cosa fare dello stipendio: quanto versare sul conto della procedura, quanto lasciare al debitore, quali trattenute interrompere. Ogni mese perso in questa fase è un mese in cui una parte dello stipendio finisce nelle mani di un solo creditore.
Se il datore di lavoro continua a trattenere, il debitore deve segnalarlo subito al liquidatore, che può chiedere al giudice delegato i provvedimenti necessari e, se del caso, agire per la restituzione delle somme incassate dopo l’apertura. Il debitore, invece, non deve mai trattare da solo con la finanziaria accordi del tipo “riduciamo la rata e continuiamo”: sarebbe proprio quel pagamento selettivo che la procedura vieta.
Per il TFR, il discorso va impostato con cautela: è un credito del lavoratore che matura nel tempo e la sua destinazione, in rapporto all’art. 268, comma 4 e all’eventuale cessione del quinto che lo coinvolga, va valutata sul caso concreto e sulle istruzioni del giudice delegato.
Le pronunce che ti proteggono
Oltre alle sentenze di Cremona e Trani, è utile ricordare la Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 22074 del 2025, che ha escluso che l’accesso alla liquidazione controllata richieda la meritevolezza del debitore. La meritevolezza torna in gioco, invece, al momento dell’esdebitazione (art. 282, comma 2 CCII). Ecco perché la condotta tenuta dal debitore durante la procedura, anche nella gestione delle trattenute e dei contratti, va curata fin dal primo giorno.
Mossa n. 6: la banca del mutuo e l’esecuzione che prosegue
La mossa
L’ultima mossa, cronologicamente spesso la più pesante, è quella della banca del mutuo. Il primo chiarimento è tecnico: il mutuo, nel momento in cui la somma è stata erogata, è normalmente un contratto in cui la banca ha già eseguito la sua prestazione principale. Non è quindi, di regola, un contratto “ineseguito da entrambe le parti” e non rientra nella scelta tra subentro e scioglimento dell’art. 270, comma 6. La banca è semplicemente un creditore, quasi sempre garantito da ipoteca sulla casa.
La mossa della banca dipende da cosa ha in mano. Se ha un mutuo fondiario e ha già avviato o può avviare un’esecuzione immobiliare, punterà a proseguire l’esecuzione individuale invece di aspettare la vendita da parte del liquidatore. Se non è fondiaria, presenterà la domanda di ammissione al passivo come creditore ipotecario e attenderà la vendita competitiva disposta nella procedura.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene proseguire l’esecuzione individuale quando questa è già avanzata (stima depositata, vendita fissata) e quando vuole incassare il ricavato con il minor numero di passaggi possibile. La banca fondiaria ragiona così: perché aspettare l’inventario, il programma di liquidazione e la vendita del liquidatore, se ho già un’esecuzione a buon punto?
Preferisce invece lasciare la vendita al liquidatore quando l’esecuzione individuale è all’inizio, quando la casa è difficile da vendere o quando il liquidatore propone una vendita competitiva rapida e ben pubblicizzata.
I suoi limiti
Il punto di partenza è la regola generale: l’art. 150 CCII, richiamato dall’art. 270, comma 5, vieta le azioni esecutive individuali dall’apertura. La Cassazione, però, ha riconosciuto un’eccezione importante per il credito fondiario. Con la sentenza n. 22914 della Sez. I del 19 agosto 2024 ha affermato che il creditore fondiario può avvalersi del privilegio processuale dell’art. 41, comma 2, TUB anche nella liquidazione controllata, oltre che nella liquidazione giudiziale, proseguendo l’esecuzione immobiliare. La questione era arrivata in Cassazione anche attraverso il rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Brescia con ordinanza del 3 ottobre 2023, segno di quanto fosse controversa. Il Tribunale di Sondrio, con la sentenza n. 259/2025, ha applicato questo principio accogliendo l’opposizione di un creditore fondiario contro un’ordinanza che aveva dichiarato improcedibile l’esecuzione per effetto della liquidazione controllata.
Detto questo, i limiti della banca restano significativi.
Il privilegio processuale riguarda solo il credito fondiario in senso tecnico: un mutuo ipotecario ordinario non consente di proseguire l’esecuzione individuale dopo l’apertura.
La prosecuzione dell’esecuzione non cancella la procedura concorsuale: il liquidatore resta il titolare della gestione del patrimonio e la posizione della banca va coordinata con il concorso, secondo regole che la dottrina ha approfondito e che vanno verificate sul caso concreto.
I costi della procedura non si scaricano liberamente sul ricavato dei beni ipotecati: la Cassazione, Sez. I, con la sentenza n. 6865 del 14 marzo 2025, ha affermato che il compenso del gestore è prededucibile ma non grava sul ricavato dei beni ipotecati. È un principio che conta nei conti della banca e in quelli della procedura.
Infine, la sentenza di apertura nella Sentenza n. 137/2026 del Tribunale di Trani ha invitato il liquidatore a valutare se subentrare nelle esecuzioni individuali pendenti o chiedere al giudice dell’esecuzione di dichiararle improcedibili, motivando la scelta nell’interesse dei creditori: la decisione su come gestire l’esecuzione in corso non è lasciata alla sola banca.
La tua contromossa
La contromossa più importante, per il mutuo sulla prima casa, si gioca prima ancora che la liquidazione si apra. Se l’obiettivo è conservare la casa, la liquidazione controllata è quasi sempre lo strumento sbagliato, perché è una procedura liquidatoria: la casa viene venduta. Lo strumento che il codice ha pensato per il consumatore che vuole tenere la casa è la ristrutturazione dei debiti: l’art. 67, comma 5 CCII consente di prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del mutuo garantito da ipoteca sull’abitazione principale, se alla data della domanda il debitore è in regola o se il giudice lo autorizza a pagare il debito scaduto per capitale e interessi. L’art. 270, comma 1 prevede che il tribunale apra la liquidazione controllata in assenza di domande di accesso alle procedure del titolo IV: la scelta della strada va fatta prima, con l’OCC.
Se invece la liquidazione è la strada giusta (perché la casa non è sostenibile, o perché non c’è una casa da salvare), la contromossa è diversa: lavorare con il liquidatore perché la vendita sia la migliore possibile. Una vendita competitiva ben pubblicizzata, eventualmente con l’offerta di un familiare o di un terzo interessato, può produrre un prezzo migliore di un’asta giudiziaria avanzata in automatico, e quindi ridurre il debito residuo.
Il debitore deve anche resistere alla tentazione più comune: continuare a pagare le rate del mutuo dopo l’apertura, magari “per non perdere la casa”. Quei pagamenti, fatti a un singolo creditore concorsuale, rischiano di essere inefficaci secondo l’impostazione già vista della Sentenza n. 42/2025 del Tribunale di Cremona, e non spostano in nulla la sorte dell’immobile, che è comunque compreso nella liquidazione.
Le pronunce che ti proteggono
Le pronunce chiave di questa mossa sono la Cass., Sez. I, n. 22914 del 19 agosto 2024 (che definisce lo spazio d’azione del creditore fondiario), la Cass., Sez. I, n. 6865 del 14 marzo 2025 (che delimita il peso dei costi della procedura sul ricavato ipotecario), la sentenza n. 259/2025 del Tribunale di Sondrio e l’ordinanza di rinvio del Tribunale di Brescia del 3 ottobre 2023. Conoscere questo quadro serve al debitore per non farsi illusioni sull’improcedibilità automatica dell’esecuzione fondiaria, e per concentrare l’energia dove davvero fa la differenza: la scelta della procedura giusta e la qualità della vendita.
Assicurazioni, abbonamenti e altri contratti “minori”: le mosse silenziose
Accanto ai grandi contratti ci sono quelli che nessuno guarda finché non diventano un problema. Conviene passarli in rassegna con la stessa logica.
Polizze vita e di risparmio. Sono il caso in cui la procedura può avere interesse attivo: se la polizza ha un valore di riscatto, il liquidatore può valutare lo scioglimento e il riscatto come fonte di attivo per i creditori. La compagnia, in questo scenario, è una controparte neutra che esegue. Il debitore può giocare la sua carta solo con argomenti concreti: la natura della polizza, i beneficiari, le regole speciali di tutela che la legge prevede per alcune forme assicurative. È un punto in cui il confine tra ciò che entra e ciò che resta fuori dalla liquidazione è discusso e va verificato sul contratto specifico.
Polizze collegate a finanziamenti. Le coperture abbinate ai prestiti (per esempio in caso di perdita del lavoro o di decesso) seguono spesso le sorti del finanziamento. Vanno lette insieme al contratto di prestito, perché possono incidere sul credito che la finanziaria insinuerà al passivo.
Abbonamenti e servizi. Telefonia, televisione a pagamento, palestre, servizi digitali. Per la procedura sono costi senza alcun beneficio: il liquidatore, se interpellato, tenderà a sciogliersi. Per il debitore, la soluzione è ridurre al minimo quelli necessari e sostenerli con la quota di reddito esclusa. Chiudere gli abbonamenti superflui all’inizio della procedura è anche un segnale di serietà verso il giudice delegato.
Contratti con effetti reali già prodotti. Se il debitore aveva già acquistato un bene e la proprietà è passata, non c’è nulla da sciogliere: il bene entra nella liquidazione. È la salvaguardia espressa del comma 6 per i contratti ad effetti reali.
La partita giocata: tre simulazioni mossa-contromossa
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati verosimili per mostrare la sequenza delle mosse. Non sono casi reali dello studio.
Simulazione 1: la casa in affitto
Ipotesi: debitore dipendente, canone mensile di 640 €, canoni arretrati per 2.870 € al momento dell’apertura, deposito cauzionale di 1.280 €. La sentenza di apertura della liquidazione controllata è pubblicata lunedì 9 marzo 2026.
Il locatore, giovedì 26 marzo 2026, mette in mora il liquidatore perché dichiari se subentra nel contratto. Il giudice delegato assegna un termine di 45 giorni: la scadenza cadrebbe domenica 10 maggio 2026 e slitta a lunedì 11 maggio 2026.
Se il debitore non ha fatto nulla, il liquidatore, che non ha alcun interesse a pagare un canone a carico della massa, lascia decorrere il termine: il contratto si intende sciolto e il locatore chiede il rilascio, insinuando al passivo 2.870 € (più eventuali voci accessorie).
Se invece il debitore, già nei primi giorni, ha chiesto al giudice delegato che la quota di reddito riservata al mantenimento comprenda i 640 € del canone e ha documentato i pagamenti regolari di marzo e aprile, il quadro cambia: il liquidatore può dichiarare che la procedura non subentra, ma il rapporto può proseguire a titolo personale con oneri sostenuti esclusivamente dal reddito escluso, senza aggravio per i creditori. Per il locatore, che incassa il corrente, la convenienza di uno sfratto lungo e incerto si riduce drasticamente. I 2.870 € arretrati restano un credito concorsuale; nella domanda di ammissione, il debitore segnala che il deposito cauzionale di 1.280 € va considerato nei conti tra le parti.
Simulazione 2: l’auto in leasing
Ipotesi: auto in leasing utilizzata per raggiungere il luogo di lavoro, residuo di canoni futuri in linea capitale e prezzo di riscatto pari a 11.380 €, valore commerciale stimato 14.900 €. Sentenza di apertura pubblicata lunedì 9 marzo 2026; il termine per le domande, fissato a 90 giorni, cadrebbe domenica 7 giugno 2026 e slitta a lunedì 8 giugno 2026.
La società di leasing presenta via PEC al liquidatore la domanda di restituzione il 18 maggio 2026. Dal suo punto di vista è una mossa razionale: riprendendo l’auto e rivendendola a circa 14.900 €, recupera gli 11.380 € e oltre.
Ma qui il suo margine si restringe: se il contratto si scioglie e l’auto viene venduta, l’eccedenza di circa 3.520 € (14.900 − 11.380) spetta alla procedura, non alla società. A quel punto il debitore e il liquidatore hanno davanti un’alternativa concreta. Il liquidatore può valutare il subentro e il riscatto, se i canoni residui possono essere sostenuti senza intaccare l’attivo, perché il bene riscattato vale più del costo. Oppure, se lo scioglimento è inevitabile, deve pretendere un rendiconto puntuale della vendita, e ogni scostamento significativo dalla stima diventa materia di contestazione. Nel frattempo il debitore, che ha bisogno dell’auto, chiede al giudice l’autorizzazione all’uso ai sensi della lett. e) dell’art. 270, comma 2, fino alla decisione.
Simulazione 3: mutuo fondiario e cessione del quinto
Ipotesi: residuo del mutuo fondiario 96.450 €, casa stimata 128.000 €, esecuzione immobiliare avviata dalla banca prima dell’apertura con stima già depositata; cessione del quinto in busta paga di 287 € al mese. Apertura della liquidazione controllata lunedì 2 marzo 2026.
La banca fondiaria, forte della Cass. n. 22914 del 19 agosto 2024, chiede la prosecuzione dell’esecuzione individuale. Il liquidatore valuta se subentrare nell’esecuzione o chiedere la dichiarazione di improcedibilità, motivando la scelta nell’interesse dei creditori. Sul ricavato dell’immobile, il compenso del gestore non può essere caricato liberamente (Cass. n. 6865 del 14 marzo 2025).
Sul fronte dello stipendio, il datore di lavoro continua per inerzia a trattenere 287 € a marzo, aprile e maggio, per un totale di 861 €. Il debitore lo segnala al liquidatore il 1° giugno 2026; il liquidatore chiede al giudice delegato l’ordine di interrompere le trattenute e valuta il recupero degli 861 € versati dopo l’apertura, secondo l’impostazione della Sentenza n. 42/2025 del Tribunale di Cremona. Il debitore, che aveva l’obiettivo di conservare la casa, scopre troppo tardi che la ristrutturazione dei debiti del consumatore, con il mantenimento delle rate del mutuo ai sensi dell’art. 67, comma 5, avrebbe dovuto essere valutata prima del deposito: è la mossa che non si può più recuperare a procedura aperta.
Quando alla controparte conviene accordarsi
Fin qui abbiamo visto le mosse una per una. Ma la lettura strategica più utile è un’altra: capire in quali momenti della partita la controparte contrattuale è più disposta a trovare un’intesa, e perché. Nella liquidazione controllata la trattativa non è un “saldo e stralcio” libero come in una normale vertenza: i crediti anteriori vanno soddisfatti nel concorso e il debitore non può pagare un creditore a preferenza degli altri. Lo spazio per l’accordo riguarda soprattutto il futuro del contratto: se prosegue, a quali condizioni, con quali oneri e a carico di chi.
Il locatore è più disposto ad accordarsi nei primi trenta giorni dall’apertura. In quella fase non sa ancora cosa farà il liquidatore, e un conduttore che si presenta con una proposta chiara (prosecuzione del contratto, canone corrente pagato con il reddito escluso, arretrati lasciati al concorso) gli offre esattamente ciò che cerca: certezza. Dal suo punto di vista, un inquilino che paga è meglio di un immobile vuoto e di uno sfratto che può durare mesi. Più passa il tempo senza segnali, più cresce la sua tentazione di forzare la mano.
La società di leasing è più disposta ad accordarsi quando il valore del bene è vicino al residuo. Se il bene vale molto più del residuo, preferirà riprenderlo (anche sapendo che dovrà versare l’eccedenza); se vale molto meno, preferirà che il contratto prosegua. Il terreno dell’intesa è la zona intermedia: lì un subentro del liquidatore con riscatto, o una gestione concordata della riconsegna e della vendita, evita costi a entrambi. Il momento migliore è prima della scadenza del termine per le domande, quando la società sta ancora decidendo se chiedere la restituzione.
Il fornitore di utenze è disposto ad accordarsi quasi sempre, purché il corrente sia pagato. Non ha interesse a contenziosi; gli basta un contratto per i consumi successivi pulito e regolare. Il momento giusto è subito dopo l’apertura, con la voltura o il nuovo contratto concordato con il liquidatore.
La banca del mutuo è disposta a valutare soluzioni alternative quando l’esecuzione è lontana dalla vendita. Se l’esecuzione individuale è appena iniziata, la banca può avere interesse a una vendita competitiva organizzata dal liquidatore, magari con un acquirente già individuato, piuttosto che a un’asta lunga dall’esito incerto. Se invece la vendita giudiziale è già fissata, la banca fondiaria tende a proseguire per la sua strada. È per questo che la tempistica del deposito della domanda di liquidazione, rispetto allo stato dell’esecuzione, va pianificata.
La finanziaria della cessione del quinto ha interesse a un’intesa solo prima dell’apertura. Dopo, le trattenute devono cessare e il suo credito entra nel concorso: non c’è più molto da negoziare. Prima, invece, se il debitore sceglie una procedura diversa dalla liquidazione (per esempio la ristrutturazione dei debiti del consumatore, che secondo l’art. 67, comma 3 CCII può prevedere la falcidia e la ristrutturazione dei finanziamenti con cessione del quinto), la finanziaria valuta la convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria.
C’è infine un momento che quasi nessuno considera: la fase delle osservazioni al progetto di stato passivo. Davanti a contestazioni ben documentate sulle voci accessorie (penali, risarcimenti esclusi dal comma 6, interessi sospesi dall’art. 268, comma 5), molte controparti preferiscono rinunciare a una parte della pretesa piuttosto che affrontare un reclamo e poi un ricorso per cassazione. Non è un accordo in senso tecnico, ma è il punto in cui la convenienza della controparte si sposta e lo stato passivo si riduce.
La partita in tabella
La tabella che segue riassume la sequenza delle mosse delle controparti contrattuali nella liquidazione controllata, con il vincolo che la legge impone a ciascuna, la contromossa disponibile e la finestra di tempo utile per giocarla. Va letta come una mappa: le singole scadenze dipendono dalla sentenza di apertura del proprio tribunale e dai provvedimenti del giudice delegato, che vanno sempre verificati sul caso concreto.
Due avvertenze per usarla bene. La prima: i termini indicati sono massimi di legge, ma il tribunale può fissarne di più brevi, e il calcolo concreto va fatto sulla data di pubblicazione della sentenza. La seconda: la colonna delle contromosse indica strumenti, non risultati; l’esito dipende dai documenti, dalla situazione reddituale e dalle valutazioni del liquidatore e del giudice delegato.
| Mossa della controparte | Vincolo di legge o di giurisprudenza | Contromossa del debitore (e del liquidatore) | Finestra utile |
|---|---|---|---|
| Diffida al liquidatore perché scelga tra subentro e scioglimento | Art. 270 c.6: esecuzione sospesa; termine assegnato dal giudice delegato non superiore a 60 giorni, poi il contratto si intende sciolto | Proporre al liquidatore, prima della diffida, la sorte di ogni contratto e chi ne sostiene il costo | Dall’apertura alla scadenza del termine fissato dal giudice delegato |
| Domanda di restituzione del bene in leasing o con riserva di proprietà | Art. 270 c.2 lett. d: domanda via PEC al liquidatore entro il termine della sentenza (max 90 giorni), a pena di inammissibilità; eccedenza del ricavato alla procedura (Cass. 25701/2025) | Calcolare valore e residuo; chiedere autorizzazione all’uso (lett. e) o proporre il subentro con riscatto | Prima della scadenza del termine per le domande |
| Risoluzione, sfratto per morosità pregressa, sospensione delle utenze | Sospensione del contratto pendente; divieto di azioni esecutive individuali (artt. 150-151 richiamati dall’art. 270 c.5); inefficacia dei pagamenti selettivi (Trib. Cremona 42/2025) | Pagare con regolarità il corrente con la quota di reddito esclusa; voltura o nuovo contratto per le utenze | Dal primo mese successivo all’apertura |
| Insinuazione al passivo con penali, risarcimenti, interessi | Art. 270 c.6: nessun risarcimento per lo scioglimento; art. 268 c.5: interessi sospesi per i chirografari; termine perentorio (Cass. 28573/2025) | Osservazioni motivate al progetto di stato passivo; reclamo | 15 giorni per le osservazioni; 8 giorni per il reclamo (art. 273) |
| Trattenute in busta paga che proseguono | Cessazione delle trattenute per pignoramenti, assegnazioni e cessioni (Trib. Cremona 42/2025; Trib. Trani 137/2026) | Comunicare subito la sentenza al datore di lavoro; segnalare al liquidatore ogni trattenuta successiva | Dal giorno dell’apertura |
| Prosecuzione dell’esecuzione immobiliare della banca fondiaria | Ammessa per il solo credito fondiario (Cass. 22914/2024); compenso del gestore non a carico del ricavato ipotecario (Cass. 6865/2025) | Valutare prima la ristrutturazione dei debiti (art. 67 c.5); in liquidazione, puntare su una vendita competitiva efficace | Prima del deposito della domanda; poi lungo tutta la fase di vendita |
Le domande di chi ha contratti aperti
“Il padrone di casa può sfrattarmi solo perché è stata aperta la liquidazione controllata?”
No, l’apertura in sé non è una causa di risoluzione. Il contratto di locazione in corso resta sospeso finché il liquidatore non sceglie se subentrare o sciogliersi; il locatore può solo metterlo in mora e ottenere dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni. Se poi il contratto si scioglie, la questione del rilascio diventa concreta: per questo conviene preparare per tempo la prosecuzione del rapporto a proprio carico, con il reddito lasciato libero.
“Posso continuare a pagare la rata del mutuo per salvare la casa?”
No, non a procedura aperta. I pagamenti a un singolo creditore concorsuale dopo l’apertura sono a rischio di inefficacia e non cambiano la sorte della casa, che rientra nella liquidazione. Chi vuole conservare l’abitazione principale deve valutare, prima del deposito, la ristrutturazione dei debiti del consumatore, che secondo l’art. 67, comma 5 CCII consente il mantenimento delle rate del mutuo alle condizioni previste.
“La società di leasing può riprendersi l’auto e tenersi tutto quello che ricava?”
No. Se il contratto si scioglie e il bene viene rivenduto, il concedente deve rendere conto del ricavato e versare alla procedura l’eccedenza rispetto al suo credito residuo; per la parte non coperta si insinua al passivo. Il principio, ribadito da Cass. n. 25701/2025, impedisce di insinuare importi pieni quando il bene ha già prodotto valore.
“La cessione del quinto continua anche dopo l’apertura?”
Di regola no: le sentenze di apertura dispongono la cessazione delle trattenute. Il Tribunale di Cremona (sentenza n. 42/2025) ha sospeso tutte le trattenute, comprese le cessioni volontarie; il Tribunale di Trani (sentenza n. 137/2026) ha disposto l’interruzione dei pagamenti per cessioni o deleghe. Se il datore di lavoro continua a trattenere, va segnalato subito al liquidatore.
“Il mio contratto di lavoro viene toccato dalla procedura?”
No, il rapporto di lavoro prosegue. Cambia la destinazione dello stipendio: la parte che il giudice delegato riserva al mantenimento tuo e della famiglia resta fuori dalla liquidazione (art. 268, comma 4, lett. b CCII), il resto viene acquisito alla procedura.
“Il fornitore della luce può pretendere le bollette vecchie per non staccarmi la corrente?”
Non può ottenere il pagamento preferenziale degli arretrati fuori dal concorso. Quel credito va insinuato al passivo; il fornitore può legittimamente pretendere il pagamento dei consumi successivi all’apertura. La soluzione più lineare, da concordare con il liquidatore, è un contratto regolare per i consumi futuri, pagato con il reddito escluso.
I paletti fissati dai giudici
Raccogliamo qui le pronunce citate nell’articolo, organizzate per la mossa della controparte che ciascuna limita o regola. Per ognuna indichiamo gli estremi come riportati nelle fonti consultate, il principio riformulato e la ragione per cui conta nella gestione dei contratti in corso.
Contro la diffida e la pressione sui contratti pendenti
1. Tribunale di Cremona, sentenza n. 42/2025, pubblicata il 12 giugno 2025. Principio: dopo l’apertura, i pagamenti ai creditori concorsuali sono inefficaci e le trattenute sullo stipendio (pignoramenti, assegnazioni, cessioni volontarie del quinto) cessano; la quota di reddito del debitore è fissata dal giudice delegato, a cui il liquidatore segnala i miglioramenti reddituali. Rilevanza: impedisce alle controparti di subordinare la prosecuzione del contratto al saldo degli arretrati e colloca nel giudice delegato la decisione sulla quota con cui il debitore pagherà canone e utenze.
2. Tribunale di Terni, sentenza deliberata il 1° luglio 2024. Principio: aprendo una liquidazione controllata con debiti in gran parte legati alla locazione, il tribunale ha rimesso al giudice delegato la quota di reddito esclusa e ha escluso che la scadenza imminente di un contratto di collaborazione rendesse di per sé antieconomica la procedura; ha inoltre precisato che il compenso del difensore che assiste il debitore nel ricorso non è prededucibile e va insinuato. Rilevanza: mostra l’attenzione del giudice alla situazione contrattuale concreta del debitore.
Contro la domanda di restituzione e i conti del leasing
3. Cassazione, sentenza n. 25701 del 19 settembre 2025. Principio: il credito del concedente in caso di risoluzione o scioglimento del leasing si determina tenendo conto di quanto ricavato dalla vendita o ricollocazione del bene; non si insinuano importi pieni se il bene ha già prodotto valore oltre il residuo. Rilevanza: è il parametro per verificare la domanda della società di leasing e pretendere l’eccedenza a favore della procedura.
4. Cassazione, Sez. I, sentenza n. 28573 del 28 ottobre 2025. Principio: nella liquidazione controllata il termine per la domanda di partecipazione al concorso è perentorio; il creditore tardivo può solo chiedere la rimessione in termini ai sensi dell’art. 273, comma 7. Rilevanza: chi si muove oltre il termine (anche per la restituzione o per l’insinuazione) non ha un diritto automatico.
Contro la risoluzione e le azioni individuali
5. Tribunale di Trani, sentenza n. 137/2026, pubblicata il 31 luglio 2026. Principio: con l’apertura sono bloccate le azioni esecutive e cautelari; si interrompono i pagamenti per cessioni o deleghe; le entrate e il reddito mensile sono acquisiti alla procedura salvo la quota fissata dal giudice delegato; il liquidatore valuta, motivando nell’interesse dei creditori, se subentrare nelle esecuzioni pendenti o chiederne l’improcedibilità. Rilevanza: delimita lo spazio d’azione individuale delle controparti e conferma il ruolo del liquidatore.
6. Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 28483 del 27 ottobre 2025. Principio: la previsione sulla condanna per mala fede dell’art. 51, comma 15 CCII si applica alla liquidazione controllata attraverso gli artt. 270, comma 5 e 65, comma 2, anche in cassazione. Rilevanza: scoraggia impugnazioni strumentali, da qualunque parte provengano.
Contro le pretese gonfiate al passivo e sull’accesso alla procedura
7. Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 28576 del 28 ottobre 2025. Principio: la relazione dell’OCC è presupposto di ammissibilità della liquidazione controllata e il giudice ne verifica completezza e attendibilità; è stata confermata la revoca dell’apertura per omissioni informative. Rilevanza: i contratti in corso (locazioni, leasing, polizze) vanno indicati con precisione fin dalla domanda: le omissioni possono costare l’intera procedura.
8. Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 22074 del 2025. Principio: per l’accesso alla liquidazione controllata non è richiesta la meritevolezza del debitore. Rilevanza: la meritevolezza torna in gioco nell’esdebitazione (art. 282, comma 2), per cui la gestione corretta dei contratti durante la procedura conta per l’esito finale.
Contro la banca del mutuo e l’esecuzione immobiliare
9. Cassazione, Sez. I, sentenza n. 22914 del 19 agosto 2024. Principio: il creditore fondiario può avvalersi del privilegio processuale dell’art. 41, comma 2, TUB anche nella liquidazione controllata, proseguendo l’esecuzione immobiliare. Rilevanza: definisce, e quindi limita al solo credito fondiario, lo spazio della banca per agire fuori dalla vendita del liquidatore.
10. Tribunale di Sondrio, sentenza n. 259/2025. Principio: applicando la Cass. 22914/2024, ha accolto l’opposizione di un creditore fondiario contro l’ordinanza che dichiarava improcedibile l’esecuzione per effetto della liquidazione controllata. Rilevanza: mostra come il principio venga applicato nel merito e perché il debitore non debba contare sull’improcedibilità automatica.
11. Tribunale di Brescia, ordinanza di rinvio pregiudiziale del 3 ottobre 2023. Principio: ha sottoposto alla Cassazione la questione di puro diritto sull’operatività del privilegio processuale fondiario nella liquidazione controllata dei sovraindebitati. Rilevanza: documenta che il tema era controverso e spiega la necessità dell’intervento di legittimità.
12. Cassazione, Sez. I, sentenza n. 6865 del 14 marzo 2025. Principio: il compenso del gestore è prededucibile, ma non può essere posto a carico del ricavato dei beni ipotecati. Rilevanza: incide sul riparto del ricavato della casa e quindi sui conti della banca e sul debito residuo del debitore.
Come interviene lo Studio Monardo sui contratti in corso
Nella gestione dei rapporti pendenti la partita si gioca su tempi brevi e su documenti precisi. Il nostro approccio è giocarla al posto tuo: analizziamo le mosse già fatte dalle controparti, intercettiamo le pretese che la legge non consente, presidiamo le scadenze che la procedura impone e apriamo il dialogo con il liquidatore e con le controparti nel momento in cui la loro convenienza si sposta.
- Mappiamo tutti i contratti in corso prima del deposito: locazione, leasing, noleggi, utenze, polizze, abbonamenti, finanziamenti e cessioni del quinto, con scadenze, residui e valori dei beni, perché la relazione dell’OCC e la domanda siano complete.
- Valutiamo con te la procedura giusta: se l’obiettivo è conservare la casa con il mutuo, verifichiamo la praticabilità della ristrutturazione dei debiti del consumatore prima di imboccare la liquidazione controllata.
- Prepariamo l’istanza sulla quota di reddito esclusa, voce per voce, con canone di casa, utenze, assicurazione obbligatoria e spese per il lavoro, documentando ogni importo.
- Predisponiamo per il liquidatore una proposta motivata sulla sorte di ogni contratto pendente, perché il debitore venga davvero “sentito” ai sensi dell’art. 270, comma 6 prima delle diffide.
- Gestiamo le diffide delle controparti: verifichiamo che il termine sia assegnato dal giudice delegato nei limiti di legge e che nessuno pretenda risoluzioni non consentite.
- Calcoliamo valore, residuo e riscatto dei beni in leasing con lo staff di commercialisti, per sostenere la richiesta di autorizzazione all’uso o il subentro, o per verificare il rendiconto della vendita.
- Comunichiamo la sentenza al datore di lavoro e verifichiamo le buste paga, segnalando al liquidatore ogni trattenuta proseguita dopo l’apertura.
- Esaminiamo le domande di ammissione al passivo delle controparti contrattuali e redigiamo osservazioni motivate su penali, risarcimenti esclusi, interessi sospesi e prededuzioni non dovute.
- Seguiamo la posizione della banca del mutuo, verificando la natura fondiaria del credito, lo stato dell’esecuzione e il riparto del ricavato.
- Accompagniamo il debitore fino all’esdebitazione, curando la correttezza della sua condotta nella procedura e le eventuali impugnazioni.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una partita sui contratti pendenti, la qualifica di Gestore della crisi e di fiduciario di un OCC pesa in modo particolare: significa conoscere dall’interno il ragionamento di chi redige la relazione, di chi assume il ruolo di liquidatore e di chi deve decidere tra subentro e scioglimento, e quindi saper presentare le esigenze del debitore nel linguaggio della procedura. Allo stesso tempo, l’abilitazione di cassazionista assicura la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino all’eventuale ricorso per cassazione contro lo stato passivo o i provvedimenti sull’esdebitazione: stesso difensore, stessa linea.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso: gli avvocati presidiano termini, atti e contestazioni; i commercialisti ricostruiscono piani di ammortamento, residui di leasing e flussi reddituali. Perché la convenienza delle controparti, dalla banca alla società di leasing, è materia da commercialista quanto da avvocato.
Chiusura: la partita si vince nei primi giorni
I contratti in corso sono il punto in cui la liquidazione controllata entra nella vita quotidiana del debitore: la casa, l’auto, la luce, lo stipendio. Le controparti hanno mosse prevedibili e razionali, ma la legge le vincola in modo preciso: sospensione del contratto, scelta riservata al liquidatore, termine massimo di sessanta giorni, nessun risarcimento per lo scioglimento, prededuzione solo per ciò che matura durante la procedura, stop alle trattenute e alle azioni individuali. Nella liquidazione controllata non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti.
Lo Studio Monardo affronta questa materia partendo da competenze certificate e pertinenti: la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario di un OCC consente di leggere i contratti pendenti con gli occhi di chi gestisce la procedura, mentre il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario permette di misurare con precisione mutui, leasing e finanziamenti. È questa combinazione che rende possibile anticipare le mosse delle controparti invece di subirle.
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