Sì: le parti di un’unione civile possono presentare insieme un’unica domanda per uscire dal sovraindebitamento. Lo dice l’art. 66 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), che le nomina in modo espresso. Ma ottenere l’accesso è solo la prima metà della partita. L’altra metà la giocano i creditori, che non sono spettatori. Una banca che ha concesso un mutuo cointestato, una finanziaria che ha prestato soldi a uno solo dei due, un fornitore che vanta un credito verso il partner che lavora in proprio: ciascuno ragiona sul proprio recupero e sceglie la mossa che gli rende di più.
Il punto di partenza è questo: chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle. Una coppia unita civilmente che entra in una procedura familiare senza sapere cosa farà la controparte si espone a tre attacchi tipici. Il primo: il creditore contesta che esista davvero il requisito familiare. Il secondo: pretende che le masse dei due patrimoni restino rigidamente separate, per colpire il partner più capiente. Il terzo: punta sui beni comuni, a cominciare dalla casa, prima che scattino le protezioni. Ognuna di queste mosse ha limiti precisi fissati dalla legge e dai giudici. Il lavoro sta nel conoscerli e nel muoversi prima.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché si trova esattamente dove si incontrano due mondi: la procedura di sovraindebitamento e il contenzioso con i creditori. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno il modo in cui un Organismo di composizione della crisi valuta una domanda congiunta, le masse distinte e la convenienza del piano. Ed è avvocato cassazionista: le contestazioni dei creditori, se non si chiudono davanti al tribunale, proseguono nei reclami e fino in Cassazione, e la linea difensiva deve reggere in ogni grado. In più lo staff multidisciplinare che coordina, con avvocati e commercialisti, legge i numeri del mutuo e dei finanziamenti con lo stesso occhio con cui li legge la banca.
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Chi hai di fronte: la logica dei creditori di una coppia unita civilmente
Prima di studiare le singole mosse conviene capire chi le fa e perché. Nei debiti di una coppia unita civilmente i creditori sono quasi sempre di tre tipi, e ciascuno ha una convenienza diversa.
La banca del mutuo cointestato. È il creditore più forte. Ha un’ipoteca sulla casa comune e, in genere, due debitori obbligati in solido: può chiedere l’intero a ciascuno dei due. Il suo obiettivo non è far fallire la coppia. È recuperare il capitale residuo nel modo più rapido e meno costoso. Se le rate vengono pagate, anche in ritardo, preferisce aspettare. Se la morosità si allunga, valuta un dato molto semplice: quanto ricaverebbe da un’asta, tolte le spese e i tempi, rispetto a quanto potrebbe ottenere con un accordo. Una banca con un credito residuo di 96.000 euro su una casa che in asta ne vale forse 110.000 ha tutto l’interesse a non perdere tempo. Una banca con lo stesso credito su una casa che ne vale 80.000 è molto più incline a trattare.
La finanziaria del prestito personale. Ha un credito chirografario, cioè senza garanzie, spesso verso uno solo dei due partner. Il suo margine dipende da cosa riesce a pignorare: uno stipendio, una pensione, un conto. Non ha accesso privilegiato alla casa. Per questo è il creditore che più facilmente cerca di “arrivare” ai beni comuni o al partner più solido. È anche quello che, in una procedura di sovraindebitamento, rischia di prendere meno, e quindi quello più tentato dall’opposizione.
I creditori professionali o commerciali. Se uno dei due partner ha una partita IVA, ha debiti verso fornitori, enti previdenziali, a volte verso il Fisco. Questi creditori ragionano in modo diverso: sanno che il loro debitore non è un consumatore e che quindi alcune strade gli sono precluse. La loro arma preferita è la qualificazione: sostenere che la procedura scelta non è quella giusta.
Dal loro punto di vista, la procedura familiare è un’arma a doppio taglio. Da un lato unifica il tavolo: un solo Organismo di composizione della crisi, un solo giudice, una sola domanda, un solo calendario. Per un creditore che ha crediti verso entrambi i partner può essere persino comodo. Dall’altro lato crea un rischio: che il patrimonio di un partner venga usato, di fatto, per sostenere il piano dell’altro, a danno dei creditori personali. Ecco perché la legge ha messo un paletto chiaro: secondo l’art. 66, comma 3, CCII, le masse attive e passive restano distinte. Questo paletto è il campo su cui si giocano quasi tutte le mosse dei creditori.
La regola d’oro per leggere il loro comportamento è economica. Un creditore razionale attacca quando l’attacco gli costa poco e gli rende molto. Tratta quando la procedura gli offre più di quello che otterrebbe da solo, o quando i tempi dell’esecuzione individuale diventerebbero troppo lunghi. La sua convenienza è la chiave di lettura di tutto l’articolo: ogni contromossa che vedremo funziona perché sposta questa convenienza.
C’è poi un aspetto che i creditori conoscono bene e le coppie spesso ignorano. L’unione civile, secondo la legge 20 maggio 2016, n. 76, comma 13, produce in mancanza di diversa convenzione il regime della comunione dei beni. Moltissime coppie unite civilmente non hanno mai firmato una convenzione di separazione. Quindi i beni acquistati dopo la costituzione dell’unione sono, di regola, comuni. Il creditore lo sa e lo usa. Chi ha di fronte una coppia in comunione sa che può pignorare un bene comune per intero, anche se il debito è di uno solo. E sa che la procedura familiare, con le masse distinte, deve fare i conti proprio con quei beni.
Infine, i creditori sanno che dal 2016 la legge ha voluto mettere le parti dell’unione civile sullo stesso piano dei coniugi. Il comma 20 della legge 76/2016 stabilisce che le norme riferite al matrimonio e quelle che contengono le parole “coniuge” o “coniugi” si applicano anche alle parti dell’unione civile, con alcune esclusioni (le norme del codice civile non richiamate espressamente e la legge sulle adozioni). Per questo il creditore esperto non perde tempo a sostenere che “l’unione civile non è una famiglia”: sa che è una battaglia persa. Concentra le sue energie su altri fronti, più promettenti.
Prima mossa: contestare il requisito familiare
La mossa
La prima cosa che il creditore farà, appena riceve la comunicazione della domanda congiunta, è leggere con attenzione i presupposti dell’art. 66 CCII e cercare un punto debole. La norma, nel testo vigente dopo il D.Lgs. 136/2024, consente ai membri della stessa famiglia di presentare un’unica domanda di accesso a una delle procedure di sovraindebitamento se sono conviventi oppure se il sovraindebitamento ha un’origine comune. Il comma 2 precisa chi è “familiare”: oltre al coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto ai sensi della legge 76/2016.
Il creditore non può contestare che una coppia unita civilmente rientri nella famiglia: la legge lo dice in modo espresso. Può però attaccare tre punti:
- L’esistenza attuale dell’unione. Se l’unione è stata sciolta, o se una delle parti ha già fatto la dichiarazione di scioglimento davanti all’ufficiale di stato civile, il creditore sosterrà che il requisito manca.
- La convivenza. L’unione civile comporta l’obbligo reciproco di coabitazione (comma 11 della legge 76/2016), ma l’obbligo non coincide con il fatto. Se dai certificati di residenza i due risultano in comuni diversi, il creditore dirà che non sono conviventi.
- L’origine comune del sovraindebitamento. Se i due non convivono, resta solo questa strada. E il creditore cercherà di dimostrare che i debiti dell’uno e dell’altro hanno storie separate: il prestito personale di lei per un’auto, il debito professionale di lui per l’attività.
Lo strumento è l’osservazione o la contestazione nella procedura. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, secondo l’art. 70, comma 3, CCII, ogni creditore può presentare osservazioni all’OCC via PEC entro 20 giorni dalla comunicazione. In sede di omologazione può contestare la convenienza. Nel concordato minore, l’art. 78, comma 2, lett. c), assegna ai creditori un termine non superiore a 30 giorni per far pervenire all’OCC le adesioni e le contestazioni. Nella liquidazione controllata il creditore può reclamare contro la sentenza di apertura.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene contestare il requisito familiare quando la procedura congiunta gli è sfavorevole. Il caso tipico: il creditore ha un credito solo verso il partner più debole e teme che il piano unitario, gestito da un solo OCC con un solo calendario, finisca per proteggere entrambi. Se riesce a “spezzare” la domanda, ottiene due procedure separate, ciascuna con i suoi tempi, i suoi rischi di inammissibilità, i suoi costi. E ogni costo in più per i debitori aumenta la probabilità che uno dei due rinunci.
Quando invece il creditore ha crediti verso entrambi, e soprattutto quando è la banca del mutuo cointestato, la convenienza si rovescia. Un tavolo unico le permette di valutare in una sola volta la sorte della casa e il piano di rientro. Per lei la frammentazione è uno spreco. Per questo, di solito, la banca ipotecaria non contesta il requisito familiare: preferisce discutere della convenienza del piano rispetto alla vendita del bene.
C’è anche un costo per il creditore. Contestare significa scrivere osservazioni motivate, a volte con un difensore, e rischiare di non essere ascoltato. Se la contestazione è debole, il giudice la supera e il creditore si ritrova con una procedura già avviata e con la sua credibilità ridotta al tavolo della trattativa.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe, perché la legge gli impone limiti precisi.
Il creditore non può negare che le parti dell’unione civile siano familiari ai fini dell’art. 66: la norma le nomina espressamente al comma 2. Qualsiasi argomento del tipo “la coppia non è sposata” è infondato.
I due requisiti sono alternativi, non cumulativi. Basta la convivenza oppure l’origine comune. Se la coppia convive, il creditore non può pretendere anche la prova che i debiti abbiano la stessa causa. Se non convive, basta dimostrare l’intreccio dei debiti: un mutuo cointestato, una garanzia prestata dall’uno per l’altro, una spesa familiare comune finanziata con più prestiti. La dottrina che ha commentato la norma parla di “intreccio causale” del sovraindebitamento, che può esistere anche tra familiari non conviventi, ad esempio in caso di coobbligazione solidale.
La convivenza si prova con documenti, non con insinuazioni. Certificato di residenza, stato di famiglia, certificato di unione civile: sono gli stessi documenti su cui i tribunali fondano l’apertura delle procedure familiari. Il Tribunale di Udine, nella sentenza n. 86/2025 del 18 dicembre 2025 che ha aperto una liquidazione controllata familiare, ha accertato la convivenza dei debitori proprio sulla base dei certificati di residenza, di stato civile e di stato di famiglia.
Il creditore non può usare la contestazione del requisito per ritardare a oltranza. I termini per le osservazioni e le contestazioni sono fissati dalla legge (20 giorni nella ristrutturazione del consumatore, non più di 30 nel concordato minore). Scaduti quei termini, il creditore che non ha parlato non può riaprire la questione a suo piacimento.
La tua contromossa
E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. La contromossa si costruisce prima del deposito, non dopo.
La contromossa chiave è documentare il requisito familiare in modo che non lasci spazio a contestazioni: certificato di unione civile aggiornato, residenza comune, stato di famiglia e, se la convivenza manca o è recente, una ricostruzione dell’origine comune dei debiti già nella domanda. Non basta dire “siamo uniti civilmente”. Bisogna mostrare perché i debiti sono legati: il mutuo firmato insieme, il prestito preso da uno per pagare le spese della casa comune, la garanzia prestata.
Se uno dei due ha la residenza altrove per ragioni di lavoro, conviene dirlo subito e spiegarlo, e puntare comunque sull’origine comune. Il creditore che trova questa spiegazione già scritta nella relazione dell’OCC ha poco da contestare.
Un secondo accorgimento riguarda il tipo di procedura. Secondo l’art. 66, comma 1, CCII, se uno dei debitori non è un consumatore non si applicano le disposizioni della sezione II (cioè quelle sulla ristrutturazione dei debiti del consumatore), salvo l’art. 67, comma 5. In pratica, se uno dei partner è un professionista o un piccolo imprenditore con debiti dell’attività, la coppia non può chiedere insieme una ristrutturazione del consumatore: la strada è il concordato minore o la liquidazione controllata. Il creditore commerciale aspetta proprio questo errore. Scegliere la procedura giusta fin dall’inizio gli toglie la sua carta migliore.
C’è poi un tema delicato che il creditore conosce bene: la scelta di depositare una domanda congiunta o due domande separate. I tribunali non sono stati sempre concordi. Il Tribunale di Bari, con decreto del 6 dicembre 2023, ha ritenuto ammissibile il ricorso congiunto solo se i familiari chiedono di accedere alla medesima procedura. Se invece ognuno ha bisogno di uno strumento diverso, la via è quella delle domande separate, coordinate dal giudice secondo l’art. 66, comma 4: il giudice adotta i provvedimenti necessari per il coordinamento e la competenza spetta al giudice adito per primo. La contromossa, in questo caso, è depositare le due domande nello stesso tribunale, in tempi ravvicinati, chiedendo espressamente il coordinamento.
Le pronunce che ti proteggono
Sul requisito e sulla forma della domanda, alcune decisioni aiutano a respingere le contestazioni:
- Trib. Verona, 13 settembre 2023: ha aperto una liquidazione controllata unitaria per componenti dello stesso nucleo familiare con lo stesso centro degli interessi, ferma la separatezza delle masse, applicando l’art. 66 anche alla procedura liquidatoria.
- Trib. Bari, 6 dicembre 2023: il ricorso congiunto è ammissibile se i familiari chiedono la stessa procedura; il creditore non può quindi contestarlo quando entrambi i partner domandano lo stesso strumento.
- Trib. Udine, sentenza n. 86/2025 del 18 dicembre 2025: la convivenza si accerta sulla base della documentazione anagrafica e le masse dei debitori restano separate nella formazione del passivo, nella rendicontazione e nei riparti.
Seconda mossa: contestare la procedura scelta e il “tavolo unico”
La mossa
La seconda mossa è più sottile. Il creditore non contesta più che la coppia sia una famiglia. Contesta che la coppia possa usare quella procedura in forma congiunta. Il bersaglio tipico è la liquidazione controllata familiare.
Il dibattito è stato vivace. Alcuni tribunali, come il Tribunale di Lucca il 27 febbraio 2024 e il Tribunale di Rimini il 21 aprile 2022, hanno ritenuto che il ricorso congiunto fosse ammesso per le procedure negoziali (ristrutturazione del consumatore e concordato minore), ma non per la liquidazione controllata. Altri, come il Tribunale di Verona il 6 ottobre 2022 e il Tribunale di Pesaro il 12 febbraio 2024, hanno seguito l’orientamento opposto e ammesso la liquidazione controllata familiare.
Il creditore che conosce questo contrasto lo sfrutta. Se la coppia chiede una liquidazione controllata congiunta, cita le pronunce restrittive e chiede che la domanda sia dichiarata inammissibile o, almeno, che venga trattata come due procedure distinte.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Conviene al creditore quando la liquidazione congiunta favorisce l’esdebitazione di entrambi i partner a fronte di un attivo modesto. Una liquidazione unica con un solo liquidatore e costi ripartiti è più leggera per i debitori. Due liquidazioni separate costano di più, durano di più e possono fallire una per volta.
Il creditore rinuncia a questa mossa quando la legge gli dà torto in modo chiaro. E dopo il D.Lgs. 136/2024 il quadro è cambiato.
I suoi limiti
Il testo vigente dell’art. 66, comma 1, CCII prevede in modo espresso che la liquidazione controllata possa essere proposta anche quando uno o più debitori si trovano nelle condizioni dell’art. 283 (cioè sono incapienti), purché per almeno uno di loro sussistano i presupposti dell’art. 268, comma 3, quarto periodo. In altre parole: la legge oggi contempla la liquidazione controllata familiare. L’argomento “la liquidazione controllata non può essere congiunta” ha perso gran parte della sua forza.
Il quarto periodo dell’art. 268, comma 3, riguarda il caso in cui sia il debitore persona fisica a chiedere l’apertura: la liquidazione si apre solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire, anche mediante azioni giudiziarie. La nuova regola dell’art. 66 permette quindi di “trascinare” nella procedura anche il partner che da solo sarebbe incapiente, se l’altro porta attivo.
La procedura familiare resta comunque una facoltà, non un obbligo. I tribunali che si sono occupati del coordinamento (ad esempio, secondo la rassegna pubblicata su EC News il 16 aprile 2024, il Tribunale di Verona il 12 maggio 2021 e il Tribunale di Ivrea il 3 marzo 2022) hanno ritenuto che la riunione non sia imposta, perché la norma serve ad agevolare il debitore. Il creditore non può pretendere che la coppia scelga la strada congiunta; e non può neppure, al contrario, impedirla quando i presupposti ci sono.
Il creditore non decide la forma del provvedimento né il giudice dell’impugnazione. La Cassazione, con l’ordinanza della Sezione I n. 8875 del 9 aprile 2026, ha chiarito che nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, come disciplinato dopo il correttivo, il provvedimento sull’omologazione, sia di accoglimento sia di rigetto, va pronunciato con sentenza, e che il reclamo si propone alla Corte d’appello secondo l’art. 51 CCII, non al tribunale. Un creditore che sbaglia giudice o forma dell’impugnazione rischia di perdere la sua occasione.
La tua contromossa
La contromossa sta nella scelta consapevole della procedura e nella relazione dell’OCC.
Prima di depositare, conviene verificare con l’OCC quale procedura regge per entrambi i partner e scriverlo nella domanda: se uno è consumatore e l’altro no, si va sul concordato minore o sulla liquidazione controllata; se entrambi sono consumatori, la ristrutturazione congiunta è la strada più protetta. Nella liquidazione controllata familiare, la domanda deve indicare per quale dei due partner l’OCC attesta la possibilità di acquisire attivo: è la condizione che oggi l’art. 66 richiede.
C’è un secondo livello di contromossa. Se il tribunale competente ha mostrato in passato un orientamento restrittivo sulla liquidazione congiunta, conviene preparare un’alternativa: due domande separate, depositate in sequenza nello stesso tribunale, con istanza di coordinamento ai sensi dell’art. 66, comma 4. Il creditore che contava sull’inammissibilità della domanda unica si ritrova con due procedure coordinate e lo stesso giudice.
Qui entra in gioco l’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Gestore della crisi e fiduciario di un OCC: sapere come l’Organismo costruisce l’attestazione sull’attivo e la relazione sulle cause dell’indebitamento permette di impostare la domanda familiare in modo che il creditore non trovi appigli.
Infine, la relazione dell’OCC non è un accessorio. La Cassazione, con l’ordinanza della Sezione I n. 28576/2025, ha qualificato la relazione dell’OCC come requisito di ammissibilità nella liquidazione controllata. Una relazione completa, che tratti separatamente la posizione di ciascun partner e poi il quadro comune, toglie al creditore l’argomento dell’incompletezza.
Le pronunce che ti proteggono
- Trib. Verona, 6 ottobre 2022 e Trib. Pesaro, 12 febbraio 2024: ammettono il ricorso congiunto anche per la liquidazione controllata, orientamento oggi coerente con il testo dell’art. 66, comma 1, dopo il D.Lgs. 136/2024.
- Cass. Sez. I, ord. n. 8875 del 9 aprile 2026: l’omologazione o il diniego nel piano del consumatore si pronunciano con sentenza, reclamabile alla Corte d’appello.
- Cass. Sez. I, ord. n. 28576/2025: la relazione dell’OCC è requisito di ammissibilità della liquidazione controllata.
- Cass. Sez. I, ord. n. 22074/2025: per accedere alla liquidazione controllata non serve la meritevolezza; il creditore non può quindi bloccarla sostenendo che uno dei partner “non merita” la procedura liquidatoria.
Terza mossa: pretendere la separazione rigida delle masse per colpire il partner più capiente
La mossa
Una volta che la procedura familiare è aperta, il creditore cambia gioco. Non cerca più di fermarla: cerca di usarla a suo vantaggio. La base è l’art. 66, comma 3, CCII: le masse attive e passive restano distinte. Il creditore personale del partner più solido insisterà perché ogni euro di quel partner vada solo ai suoi creditori e non serva, neppure indirettamente, a sostenere il piano dell’altro.
Concretamente, il creditore:
- chiede che il passivo sia formato separatamente per ciascun partner;
- vota (nel concordato minore) o presenta osservazioni (nella ristrutturazione) guardando solo alla massa del suo debitore;
- contesta la convenienza del piano sostenendo che, nella massa del suo debitore, otterrebbe di più con la liquidazione;
- si oppone a riparti che, a suo dire, “travasano” risorse da una massa all’altra.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene quando il suo debitore è il partner con più reddito o più beni. Immaginiamo che uno dei due abbia uno stipendio stabile di 2.300 euro al mese e una quota di un immobile, mentre l’altro ha un lavoro precario e debiti più alti. Il piano unitario potrebbe prevedere che lo stipendio del primo sostenga le spese della famiglia e, in parte, le rate per i creditori del secondo. Il creditore del primo vede in questo una perdita: ogni euro che va alla famiglia o ai creditori dell’altro è un euro in meno per lui.
Il creditore non insiste su questo punto quando il suo debitore è il partner più debole. In quel caso, anzi, spera che le risorse dell’altro aiutino il piano. Ma la legge non lo permette in forma diretta: le masse restano distinte.
I suoi limiti
La separazione delle masse protegge ciascun creditore, ma non dà a nessun creditore il diritto di ignorare le spese di mantenimento della famiglia. Nella ristrutturazione del consumatore la domanda deve indicare gli stipendi, le pensioni e le entrate del debitore e del nucleo familiare, con quanto occorre al mantenimento (art. 67, comma 2, lett. e), CCII). Nella liquidazione controllata, secondo l’art. 268, comma 4, lett. b), non sono compresi nella liquidazione stipendi, pensioni e guadagni del debitore nei limiti indicati dal giudice per il mantenimento suo e della famiglia. Per una coppia unita civilmente, “famiglia” include il partner: l’obbligo di contribuire ai bisogni comuni in base alle proprie sostanze e capacità di lavoro è scritto nel comma 11 della legge 76/2016.
La separazione delle masse vale in entrambe le direzioni. Il creditore personale di un partner non può pretendere di soddisfarsi sulla massa dell’altro. Il Tribunale di Udine, nella sentenza del 18 dicembre 2025, lo ha detto in modo netto: il patrimonio di ciascun debitore serve a soddisfare i propri creditori personali e quelli comuni, non i creditori personali dell’altro.
I creditori comuni concorrono su entrambe le masse. La banca del mutuo cointestato e qualsiasi creditore verso cui entrambi i partner sono obbligati partecipano a tutte e due. Questo è un dato che il creditore personale tende a dimenticare quando calcola la sua quota.
Nel concordato minore, il partner non vota. Secondo l’art. 79, comma 2, CCII, non votano e non sono computati ai fini della maggioranza il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto e i parenti e affini fino al quarto grado. Se uno dei due partner è anche creditore dell’altro (per esempio perché ha pagato al suo posto le rate di un prestito), non può usare quel credito per far passare il concordato. È un limite che vale per i debitori, ma che il creditore attento usa per controllare i conteggi.
La tua contromossa
La contromossa chiave è presentare un piano con due masse leggibili: un prospetto per ciascun partner (attivo, passivo, creditori personali, creditori comuni) e un prospetto finale che mostri come si combinano, così che ogni creditore veda quanto riceve dalla massa del proprio debitore e lo confronti con l’alternativa liquidatoria.
Questa trasparenza toglie forza all’opposizione per difetto di convenienza. Il giudice, secondo l’art. 70, comma 7, CCII (per la ristrutturazione) e l’art. 80, comma 3 (per il concordato minore), omologa anche contro l’opposizione se ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. Se il prospetto della massa del partner più capiente mostra che il suo creditore personale riceve almeno quanto riceverebbe in una liquidazione, l’opposizione si svuota.
Secondo accorgimento: separare con chiarezza i debiti comuni da quelli personali. Il mutuo cointestato, le spese per la casa comune, i finanziamenti con garanzia reciproca sono debiti di entrambi. Il prestito per l’attività professionale di uno, o la carta di credito intestata a uno solo per spese personali, restano debiti di quello. Questa classificazione va fatta prima, non lasciata al creditore.
Terzo accorgimento: il compenso dell’OCC. Secondo l’art. 66, comma 5, CCII, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024, il compenso dovuto all’OCC è ripartito tra i membri della famiglia in proporzione all’entità dell’attivo di ciascuno. Il creditore personale del partner più capiente potrebbe lamentare che la sua massa sopporta una quota più alta dei costi di procedura. Ma è la legge a stabilirlo. Mostrarlo nel prospetto delle masse chiude la discussione.
Le pronunce che ti proteggono
- Trib. Udine, sentenza n. 86/2025 del 18 dicembre 2025: masse separate nella formazione del passivo, nella rendicontazione e nei riparti; il patrimonio di ciascun debitore non risponde dei debiti personali dell’altro.
- Trib. S. Maria Capua Vetere, 16 febbraio 2022 (riportato nella rassegna di EC News del 16 aprile 2024): nella procedura familiare le votazioni avvengono separatamente per ciascun debitore.
- Trib. Bologna, 21 dicembre 2021 (stessa rassegna): i riparti devono tenere conto della separatezza delle masse.
- Trib. Verona, 13 settembre 2023: la procedura unitaria è compatibile con la separatezza delle masse, che resta ferma.
Quarta mossa: aggredire i beni comuni prima che scattino le protezioni
La mossa
Questa è la mossa più concreta, e spesso la più temuta. Il creditore personale di uno solo dei partner sa che la coppia è in comunione dei beni. Sa anche che la casa, acquistata dopo l’unione, è un bene comune. E sa che, finché non scattano le misure protettive della procedura di sovraindebitamento, può agire con l’esecuzione individuale.
Il percorso è quello classico: precetto, pignoramento immobiliare sul bene comune, notifica del pignoramento anche al partner non debitore, istanza di vendita. Per la giurisprudenza consolidata, il bene in comunione legale si pignora per intero, perché i coniugi (e per rinvio le parti dell’unione civile) ne sono contitolari senza quote separate. La Cassazione, con la sentenza n. 6575 del 14 marzo 2013, ha sistematizzato questo meccanismo: pignoramento dell’intero bene, notifica al coniuge non debitore, vendita o assegnazione del bene per intero, scioglimento della comunione limitatamente a quel bene, metà del ricavato ai creditori del debitore e metà al coniuge non debitore.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene perché il bene comune è spesso l’unico bene aggredibile di valore. Un creditore chirografario con un credito di 27.800 euro verso uno dei partner non ha altra garanzia: la casa comune, anche se gravata da un mutuo, può avere un margine di valore libero. Il pignoramento crea pressione: la coppia rischia di perdere la casa e diventa più disposta a pagare o a trattare.
Il creditore valuta però tre costi. Primo: le spese dell’esecuzione immobiliare (contributo unificato, perizia, pubblicità, delegato alla vendita), che anticipa lui. Secondo: la presenza della banca ipotecaria, che in sede di distribuzione viene prima di lui. Terzo: il rischio che la coppia depositi una domanda di sovraindebitamento con richiesta di sospensione delle esecuzioni. Se il valore libero della casa è basso, o se il rischio di sospensione è alto, il creditore chirografario preferisce non partire, o partire solo per creare pressione e poi trattare.
I suoi limiti
Il creditore personale di un partner si soddisfa sulla metà del ricavato che spetta al suo debitore, non sull’intero: l’altra metà va al partner non debitore. È il cuore del meccanismo descritto dalla Cassazione nel 2013 e mai rimesso in discussione.
Il partner non debitore non diventa automaticamente “esecutato”. La Cassazione, Sezione III, con la sentenza n. 11481 del 1° maggio 2025, ha chiarito che la notifica del pignoramento al coniuge non debitore ha di norma natura di semplice avviso del vincolo (denuntiatio). Solo se il creditore struttura l’atto come vero pignoramento anche nei suoi confronti, con l’ingiunzione e gli avvertimenti dell’art. 492 c.p.c., il coniuge non debitore diventa a sua volta esecutato, e allora anche i suoi creditori personali possono intervenire sulla sua metà. Il creditore che sbaglia la struttura dell’atto produce effetti diversi da quelli che vorrebbe.
Le misure protettive bloccano il creditore. Nella ristrutturazione del consumatore, secondo l’art. 70, comma 4, CCII, su istanza del debitore il giudice può sospendere le procedure esecutive che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano e vietare nuove azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore. Nel concordato minore, secondo l’art. 78, comma 2, lett. d), il giudice dispone su istanza il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari fino all’omologazione definitiva. Nella liquidazione controllata, l’art. 270, comma 5, richiama l’art. 150 CCII: dalla sentenza di apertura nessuna azione esecutiva o cautelare individuale può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
Il fondo patrimoniale ha una sua disciplina. Se la coppia ha costituito un fondo patrimoniale (possibile anche nell’unione civile, perché il comma 13 della legge 76/2016 richiama le sezioni del codice civile dedicate al regime patrimoniale della famiglia), i beni del fondo e i loro frutti, secondo l’art. 268, comma 4, lett. c), CCII, non sono compresi nella liquidazione controllata, salvo quanto previsto dall’art. 170 c.c. Il creditore deve dimostrare che il suo credito riguarda bisogni della famiglia, o che chi ha contratto il debito sapeva che era estraneo a quei bisogni, a seconda della posizione che si vuole far valere.
La tua contromossa
E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. La contromossa chiave è depositare la domanda di procedura familiare prima che l’esecuzione sul bene comune arrivi alla vendita, chiedendo subito le misure protettive o, nella liquidazione controllata, l’apertura che blocca le azioni individuali. Ogni settimana conta: l’istanza di vendita va depositata dal creditore entro 45 giorni dal pignoramento (art. 497 c.p.c.), e da lì il percorso verso l’asta prende velocità.
Seconda contromossa: verificare l’atto di pignoramento. Se il creditore ha notificato al partner non debitore un semplice avviso, il partner non è esecutato; se ha strutturato l’atto come pignoramento anche nei suoi confronti, cambiano le regole sull’intervento. La sentenza della Cassazione del 2025 offre gli strumenti per leggere l’atto e reagire, anche con l’opposizione agli atti esecutivi nei termini di legge se l’atto è viziato.
Terza contromossa: nella procedura familiare, il bene comune va trattato in modo coerente con le masse distinte. La metà del valore netto (dopo il mutuo) entra nella massa di ciascun partner. Il piano deve dire chiaramente cosa accade alla casa: se resta alla famiglia con il pagamento regolare del mutuo, se viene venduta in modo competitivo sotto il controllo dell’OCC (art. 71, comma 1, CCII), o se viene liquidata.
Le pronunce che ti proteggono
- Cass. n. 6575 del 14 marzo 2013: il bene in comunione si pignora e si vende per intero, ma al creditore del solo coniuge debitore spetta la metà del ricavato.
- Cass. Sez. III, n. 11481 del 1° maggio 2025: la notifica del pignoramento al coniuge non debitore è, di regola, un mero avviso; diventa pignoramento solo se l’atto lo struttura come tale.
- Trib. Udine, sentenza n. 86/2025: con l’apertura della liquidazione controllata familiare scatta il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali sui beni della procedura (artt. 270, comma 5, e 150 CCII).
Quinta mossa: la banca del mutuo comune gioca la carta dell’ipoteca
La mossa
La banca che ha concesso il mutuo sulla casa comune ha una posizione diversa da tutti gli altri creditori. Ha due debitori, di solito obbligati in solido, e un’ipoteca sul bene. Quando la coppia entra in una procedura familiare, la banca ha davanti tre opzioni: accettare un piano che preveda il pagamento regolare delle rate future, opporsi chiedendo la vendita del bene, oppure, se è creditore fondiario, proseguire o iniziare l’esecuzione forte del suo privilegio processuale.
La sua mossa più frequente è l’opposizione alla convenienza: la banca sostiene che, vendendo subito la casa, otterrebbe più di quanto le offre il piano. Quando il piano prevede un pagamento ridotto del credito ipotecario o una moratoria, la banca contesta che la riduzione sia giustificata.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene opporsi quando il valore di mercato della casa supera di molto il credito residuo. In quel caso, la vendita le garantisce il recupero integrale, e qualsiasi soluzione diversa le sembra un rischio inutile. Conviene trattare, invece, quando il valore è vicino al credito o inferiore: un’asta con ribassi successivi potrebbe darle meno di un piano ordinato.
La banca valuta anche il comportamento passato della coppia. Se le rate sono state pagate fino al deposito della domanda, sa che il rischio di insolvenza futura è contenuto e che la legge consente di mantenere il mutuo. Se ci sono mesi di arretrato, la sua disponibilità si riduce, ma non si azzera: anche per lei un’asta ha costi e tempi.
I suoi limiti
Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, secondo l’art. 67, comma 5, CCII, il piano può prevedere il rimborso alla scadenza convenuta delle rate a scadere del mutuo ipotecario sull’abitazione principale, se alla data della domanda il debitore è in regola con i pagamenti o se il giudice lo autorizza a pagare il debito scaduto per capitale e interessi. È la norma che salva la casa comune. L’art. 66, comma 1, la richiama espressamente anche per il caso in cui uno dei familiari non sia consumatore: la regola dell’art. 67, comma 5, resta applicabile.
Nel concordato minore, l’art. 75, comma 2-bis, CCII, introdotto dal D.Lgs. 136/2024, consente al debitore persona fisica di mantenere le rate del mutuo sull’abitazione principale alle stesse condizioni (regolarità dei pagamenti o autorizzazione al pagamento dell’arretrato), se l’OCC attesta che il credito sarebbe integralmente soddisfatto con la liquidazione del bene a valore di mercato e che il rimborso non lede gli altri creditori.
Il credito ipotecario può essere pagato in parte, ma non meno di quanto la banca otterrebbe dalla liquidazione. Lo dicono l’art. 67, comma 4, per il consumatore e l’art. 75, comma 2, per il concordato minore: i crediti con privilegio, pegno o ipoteca possono essere soddisfatti non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, come attestato dall’OCC.
La moratoria non è una riduzione. La Cassazione, Sezione I, con l’ordinanza n. 11676 del 29 aprile 2026, ha chiarito che la moratoria fino a due anni prevista dall’art. 67, comma 4, sospende il pagamento dei crediti privilegiati e ipotecari ma non li riduce; gli interessi continuano a maturare nel biennio, e alla scadenza della moratoria deve iniziare il rimborso, anche a rate. Per la banca è un limite (deve aspettare); per la coppia è un vincolo (deve prevedere gli interessi del biennio nel piano).
Se la banca è creditore fondiario, il suo privilegio processuale resiste anche nella liquidazione controllata. La Cassazione, Sezione I, con la sentenza n. 22914 del 19 agosto 2024 pronunciata su rinvio pregiudiziale, ha affermato che il privilegio processuale previsto dall’art. 41 TUB opera anche nella liquidazione controllata. Questo è un limite per la coppia, che va conosciuto: se si sceglie la liquidazione, la banca fondiaria può proseguire l’esecuzione sulla casa, con l’obbligo di versare alla procedura quanto eccede il suo credito, secondo le regole del procedimento.
Il creditore che ha concesso credito senza valutare il merito creditizio perde voce sulla convenienza. Secondo l’art. 69, comma 2, CCII, il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, o che ha violato i principi dell’art. 124-bis TUB, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta. L’art. 80, comma 4, prevede una regola analoga nel concordato minore. E l’OCC, secondo l’art. 68, comma 3, deve indicare se il finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio del debitore.
La tua contromossa
La contromossa chiave per salvare la casa comune è arrivare al deposito con le rate del mutuo in regola o, se ci sono arretrati, chiedere nella domanda l’autorizzazione al pagamento del debito scaduto: è la condizione che la legge richiede per mantenere il mutuo alle scadenze originarie.
Se la coppia è in difficoltà, la priorità di cassa va quindi alla rata del mutuo, prima che ai prestiti chirografari. Sembra un dettaglio, ma decide se la procedura salva o no l’abitazione.
Seconda contromossa: la perizia di stima. Il piano deve indicare il valore di mercato della casa e il valore realizzabile in una vendita forzata, con una stima condivisa con l’OCC. Se il valore di realizzo è inferiore al credito residuo, la banca ha poco da guadagnare dall’opposizione. Se è superiore, la differenza è un attivo da distribuire nelle due masse, metà per ciascuno.
Terza contromossa: la verifica del merito creditizio. Se i finanziamenti sono stati concessi senza una seria valutazione del reddito della coppia, l’OCC deve dirlo nella relazione. E il creditore che ha erogato in modo imprudente vede ridursi il suo potere di contestare la convenienza.
Le pronunce che ti proteggono
- Cass. Sez. I, ord. n. 11676 del 29 aprile 2026: la moratoria biennale sospende ma non riduce i crediti ipotecari; il rimborso deve iniziare alla sua scadenza.
- Cass. Sez. I, n. 22914 del 19 agosto 2024: il privilegio processuale del creditore fondiario opera anche nella liquidazione controllata. Va conosciuto per scegliere la procedura giusta.
Sesta mossa: puntare sullo scioglimento dell’unione e sugli atti di disposizione
La mossa
L’ultima mossa del creditore entra in gioco quando la vita della coppia cambia. Le unioni civili si sciolgono, e lo scioglimento ha effetti patrimoniali. La legge 76/2016 prevede diverse cause: la morte o la dichiarazione di morte presunta di una parte (comma 22); le cause dell’art. 3, n. 1 e n. 2, lettere a), c), d) ed e), della legge sul divorzio (comma 23); la manifestazione di volontà di scioglimento, anche di una sola parte, davanti all’ufficiale di stato civile, con la domanda di scioglimento proposta decorsi tre mesi da quella dichiarazione (comma 24). Alla procedura di scioglimento si applicano, in quanto compatibili, varie norme della legge sul divorzio e le norme processuali richiamate dal comma 25.
Il creditore attento usa lo scioglimento in due modi.
Primo modo: contestare il requisito familiare sopravvenuto. Se l’unione si scioglie dopo il deposito della domanda congiunta, il creditore sosterrà che la procedura familiare ha perso il suo presupposto e chiederà che venga separata o dichiarata improcedibile.
Secondo modo: attaccare gli atti di disposizione legati allo scioglimento. Quando l’unione si scioglie, si scioglie anche la comunione dei beni. Se nella divisione la casa comune viene attribuita per intero al partner meno indebitato, o se prima della procedura la coppia ha stipulato una convenzione di separazione dei beni seguita da trasferimenti, il creditore personale del partner indebitato vede sparire la sua garanzia. La sua risposta è l’azione revocatoria (art. 2901 c.c.) o, all’interno della procedura, la denuncia di atti in frode.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene quando lo scioglimento sposta beni da una massa all’altra. Un creditore che contava sulla metà della casa del suo debitore, e scopre che la casa è stata attribuita all’altro partner in cambio di un conguaglio irrisorio, ha un interesse concreto e forte ad agire.
Il creditore rinuncia quando lo scioglimento non modifica la sua garanzia: per esempio, quando la casa resta in comproprietà, o quando la divisione è avvenuta a valori di mercato con un conguaglio effettivo che entra nella massa del suo debitore.
I suoi limiti
La revocatoria ordinaria richiede che l’atto abbia arrecato pregiudizio al creditore e, per gli atti a titolo oneroso, che il terzo fosse consapevole del pregiudizio: il creditore deve provarlo, e l’azione si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto (art. 2903 c.c.). Una divisione a valori congrui, con conguaglio pagato e documentato, non è facile da revocare.
Nella procedura, la revoca delle misure protettive richiede atti in frode. Secondo l’art. 70, comma 5, CCII, le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori o d’ufficio in caso di atti in frode. Non basta che la coppia si sia separata o che l’unione sia sciolta: serve un atto diretto a sottrarre beni ai creditori.
Gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti durante la procedura senza autorizzazione sono inefficaci verso i creditori anteriori (art. 78, comma 5, per il concordato minore; analogamente l’art. 70, comma 4, consente al giudice di vietare gli atti non autorizzati nella ristrutturazione). Questo è un limite per la coppia, ma anche una tutela: se l’atto è autorizzato dal giudice, il creditore non può poi contestarlo come fraudolento.
Dopo l’omologazione, i pagamenti e gli atti dispositivi compiuti in violazione del piano sono inefficaci verso i creditori anteriori (art. 71, comma 3), e il creditore può chiedere la revoca dell’omologazione se il debitore, con dolo o colpa grave, ha sottratto o dissimulato una parte rilevante dell’attivo (art. 72, comma 1). Ma la domanda di revoca non può essere proposta decorsi sei mesi dal deposito della relazione finale (art. 72, comma 4).
Sul primo modo (requisito sopravvenuto), la legge non dice in modo espresso cosa accada se l’unione si scioglie durante la procedura. L’art. 66 parla di requisiti per presentare “un’unica domanda”, e quindi il riferimento naturale è il momento del deposito. In ogni caso, il requisito dell’origine comune del sovraindebitamento non viene meno con lo scioglimento: un mutuo firmato insieme resta un debito comune anche dopo. E il comma 4 dell’art. 66 consente comunque al giudice di coordinare procedure distinte. Il creditore che punta sull’improcedibilità deve fare i conti con queste regole.
La tua contromossa
La contromossa chiave è non compiere alcun atto di disposizione sui beni comuni (divisioni, trasferimenti, nuove convenzioni patrimoniali) senza averlo inserito nel piano o senza l’autorizzazione del giudice: è l’unico modo per evitare che il creditore lo trasformi in un atto in frode.
Se la coppia sta già pensando allo scioglimento, il momento e l’ordine delle scelte contano. Due strade possibili:
- Procedura familiare prima dello scioglimento: la coppia deposita insieme, fa emergere il debito comune (mutuo) e i debiti personali, e il piano tiene conto della futura separazione dei patrimoni. Lo scioglimento successivo non cancella l’origine comune dei debiti.
- Scioglimento prima della procedura: se l’unione è già sciolta e i due non convivono più, il requisito della convivenza manca. Resta l’origine comune, da documentare. In alternativa, due procedure distinte nello stesso tribunale, coordinate secondo l’art. 66, comma 4.
In entrambi i casi la divisione della casa comune va fatta a valori di mercato, con una stima condivisa con l’OCC e con il conguaglio che entra nella massa del partner che lo riceve. È questa trasparenza che toglie al creditore la sua arma.
Va ricordato anche un dato di attualità. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 66 del 2024, ha dichiarato illegittimo il comma 26 della legge 76/2016 nella parte in cui prevede lo scioglimento automatico dell’unione a seguito della rettificazione di sesso, senza consentire la sospensione degli effetti quando le parti hanno manifestato la volontà di sposarsi. È un caso raro, ma mostra che lo scioglimento non è sempre automatico e che la sua data va accertata con precisione, perché da quella data dipendono gli effetti patrimoniali.
Le pronunce che ti proteggono
- Corte cost. n. 66 del 2024: lo scioglimento dell’unione per rettificazione di sesso non è sempre automatico; gli effetti possono essere sospesi fino al matrimonio e comunque non oltre 180 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione.
- Cass. Sez. I, ord. n. 28576/2025: la relazione dell’OCC è requisito di ammissibilità; una relazione che ricostruisce gli atti di disposizione degli ultimi cinque anni (come richiede l’art. 67, comma 2, lett. c), per il consumatore) protegge la coppia dall’accusa di aver nascosto qualcosa.
La partita giocata: tre simulazioni mossa per mossa
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, con dati inventati ma realistici. Non sono casi seguiti dallo Studio. Servono a mostrare come cambia la convenienza del creditore a ogni mossa.
Ipotesi 1: la finanziaria contesta il requisito familiare
Dati di partenza. Coppia unita civilmente, in comunione dei beni, residenza comune da quattro anni. Debiti comuni: mutuo residuo di 96.400 euro. Debiti personali del partner A: prestito personale di 18.750 euro con una finanziaria. Debiti personali del partner B: due carte revolving per 11.320 euro complessivi. Entrambi consumatori. Reddito netto familiare: 2.840 euro al mese.
Mossa della coppia. Deposito della domanda congiunta di ristrutturazione dei debiti del consumatore lunedì 16 novembre 2026, con richiesta di sospensione delle esecuzioni e di mantenimento delle rate del mutuo (che è in regola).
Mossa del creditore. L’OCC comunica la proposta ai creditori martedì 1° dicembre 2026. La finanziaria ha 20 giorni per le osservazioni: il termine scade lunedì 21 dicembre 2026. Nelle osservazioni sostiene che il prestito del partner A è un debito personale, estraneo alla vita comune, e che quindi la procedura congiunta non dovrebbe essere ammessa.
Perché la mossa non funziona. I due convivono: certificato di residenza e stato di famiglia lo provano. La convivenza basta da sola, senza bisogno di provare l’origine comune dei debiti. Il debito della finanziaria resta nella massa del partner A, separata da quella di B. La contestazione cade.
Esito per il creditore. La finanziaria si trova nella massa di A con un piano che le offre, per esempio, il 38% del credito in 60 rate. Nella liquidazione, con la casa gravata da ipoteca e uno stipendio in parte impignorabile, otterrebbe meno. A questo punto, per la controparte, la convenienza economica di proseguire nell’opposizione diventa nulla: le conviene aderire.
Ipotesi 2: il creditore pignora la casa comune
Dati di partenza. Coppia unita civilmente in comunione. Casa comune stimata 168.000 euro, mutuo residuo 71.900 euro. Il partner B ha un debito personale di 27.800 euro verso un fornitore, per il quale c’è un decreto ingiuntivo esecutivo.
Mossa del creditore. Notifica del precetto martedì 3 novembre 2026; pignoramento immobiliare dell’intera casa notificato lunedì 9 novembre 2026, con avviso al partner A non debitore. Il creditore ha tempo fino a giovedì 24 dicembre 2026 (45 giorni) per depositare l’istanza di vendita.
Calcolo della convenienza del creditore. Valore di realizzo in asta, ipotizzato al 70% del valore di mercato: 117.600 euro. Prima la banca: 71.900 euro. Residuo: 45.700 euro. Metà al partner A non debitore: 22.850 euro. Metà alla massa di B: 22.850 euro, da cui il creditore deve togliere le spese dell’esecuzione. Anche nel migliore dei casi, non recupera l’intero credito, e servono mesi o anni.
Contromossa della coppia. Deposito della domanda di procedura familiare venerdì 20 novembre 2026, prima dell’istanza di vendita, con richiesta di sospensione dell’esecuzione individuale. Il piano offre al creditore, nella massa di B, il pagamento di 19.400 euro in 48 mesi, mantenendo la casa e il mutuo.
Esito. Il creditore deve confrontare 19.400 euro certi e rateali con circa 22.850 euro lordi, incerti, tardivi e da cui sottrarre le spese anticipate. Il divario è piccolo, il rischio è alto. Qui il creditore razionale preferisce trattare, magari chiedendo una rata più alta o una durata più breve.
Ipotesi 3: scioglimento dell’unione durante la crisi
Dati di partenza. Coppia unita civilmente, il partner A è un professionista con debiti dell’attività per 54.300 euro, il partner B è un dipendente con un prestito di 9.870 euro e il mutuo cointestato residuo di 63.200 euro. Il partner B dichiara la volontà di scioglimento all’ufficiale di stato civile martedì 12 gennaio 2027; la domanda di scioglimento potrà essere proposta da lunedì 12 aprile 2027, dopo tre mesi.
Mossa sbagliata. Prima di qualsiasi procedura, i due si accordano perché la casa passi per intero a B, che si accolla il mutuo, con un conguaglio di 2.000 euro ad A. I creditori professionali di A vedono sparire la metà del valore libero della casa.
Mossa del creditore. Azione revocatoria della cessione, entro cinque anni, sostenendo il pregiudizio e la consapevolezza di B. Se A presenta poi una domanda di sovraindebitamento, il creditore segnala l’atto come possibile frode.
Mossa corretta. I due depositano, prima dello scioglimento, due domande coordinate nello stesso tribunale (A non è consumatore, quindi non può accedere con B a una ristrutturazione del consumatore congiunta): concordato minore o liquidazione controllata per A, ristrutturazione per B. La casa viene valutata da una stima condivisa con l’OCC; il trasferimento a B è inserito nel piano con un conguaglio pari alla metà del valore netto, che entra nella massa di A. Il creditore di A riceve la sua parte e non ha più un atto da revocare.
Quando all’avversario conviene trattare
C’è un’idea sbagliata diffusa: che i creditori vogliano sempre “tutto e subito”. Non è così. Un creditore è un attore economico, e il suo obiettivo è recuperare il massimo con il minimo di costi e di rischio. Ci sono momenti precisi della partita in cui la trattativa gli conviene più della guerra.
Momento 1: dopo la notifica della domanda familiare. Appena il creditore riceve la comunicazione dell’OCC, sa che il suo debitore non è più solo e che il tavolo è unico. Se il piano è ben costruito, con due masse chiare e una relazione completa, il creditore capisce che opporsi gli costerà tempo e un difensore, con scarse probabilità di successo. È il momento in cui è più disposto ad aderire, magari chiedendo un miglioramento marginale.
Momento 2: quando la casa vale poco più del mutuo. Se il valore di realizzo della casa comune è vicino al credito della banca, il creditore chirografario sa che dall’asta non otterrà quasi nulla. La banca stessa sa che un’asta con ribassi può farle perdere una parte del capitale. In questa situazione entrambi preferiscono un accordo: la banca mantiene il mutuo, il chirografario prende una percentuale certa.
Momento 3: quando emergono dubbi sul merito creditizio. Se la relazione dell’OCC segnala che un finanziamento è stato concesso senza valutare il reddito della coppia, il creditore sa di rischiare la perdita del potere di contestare la convenienza (art. 69, comma 2, e art. 80, comma 4, CCII). Trattare diventa più conveniente che esporsi.
Momento 4: prima dell’istanza di vendita. Il creditore che ha pignorato la casa comune deve anticipare le spese della perizia, della pubblicità e della vendita. Prima di sostenerle, è più disponibile a un saldo e stralcio o a un piano di rientro, soprattutto se sa che la coppia può depositare una domanda di procedura familiare con richiesta di sospensione.
Momento 5: quando i debitori sono due e solidali. La banca del mutuo cointestato può chiedere l’intero a ciascuno dei due. Ma se entrambi entrano nella procedura familiare, la sua posizione è disciplinata nel piano di tutte e due le masse. Un accordo complessivo, che regoli il mutuo per entrambi, le evita di dover gestire due situazioni separate.
Il saldo e stralcio è il formato più comune per i creditori chirografari: un pagamento unico, in una percentuale del debito, con rinuncia al resto. Nella procedura familiare, il saldo può essere inserito nel piano come modalità di pagamento di un creditore. I piani di rientro sono invece più adatti alla banca del mutuo: mantenimento delle rate originarie, con eventuale pagamento dell’arretrato autorizzato dal giudice.
La lettura strategica è questa: si tratta da una posizione di forza, cioè con la domanda pronta o già depositata. Un creditore che vede la coppia impreparata alza le pretese. Un creditore che vede un piano con le masse distinte, la stima della casa, la relazione dell’OCC e la richiesta di misure protettive abbassa le sue. La trattativa, in altre parole, non è l’alternativa alla procedura: è il suo effetto.
La partita in tabella
La tabella riassume le sei mosse tipiche dei creditori di una coppia unita civilmente, i limiti che la legge impone loro e la finestra temporale in cui la contromossa è più efficace. I termini indicati sono quelli generali: vanno sempre verificati sul provvedimento del giudice e sulla comunicazione dell’OCC, che possono fissare scadenze specifiche.
| Mossa del creditore | Termine o condizione che lo vincola | Contromossa della coppia | Finestra utile per giocarla |
|---|---|---|---|
| Contestare il requisito familiare | Le parti dell’unione civile sono familiari per legge (art. 66 c.2 CCII); convivenza e origine comune sono alternative; osservazioni entro 20 giorni (art. 70 c.3) o entro il termine non superiore a 30 giorni (art. 78 c.2 lett. c) | Documentare unione, residenza e stato di famiglia; ricostruire l’origine comune dei debiti nella domanda | Prima del deposito |
| Contestare la procedura congiunta | Liquidazione controllata familiare prevista dall’art. 66 c.1 dopo il D.Lgs. 136/2024; sezione II esclusa se uno non è consumatore | Scegliere la procedura giusta per entrambi; in alternativa, due domande coordinate (art. 66 c.4) | Prima del deposito |
| Pretendere la separazione rigida delle masse | Masse distinte (art. 66 c.3), ma salvo il mantenimento della famiglia (artt. 67 c.2 lett. e e 268 c.4 lett. b); il partner non vota nel concordato minore (art. 79 c.2) | Piano con due prospetti di massa e confronto con l’alternativa liquidatoria | Nella redazione del piano e all’omologa |
| Aggredire i beni comuni | Pignoramento per intero ma metà del ricavato al partner non debitore; istanza di vendita entro 45 giorni (art. 497 c.p.c.); misure protettive (artt. 70 c.4, 78 c.2 lett. d, 150 richiamato dall’art. 270 c.5) | Deposito della domanda con richiesta di sospensione prima della vendita; verifica dell’atto di pignoramento | Tra il pignoramento e l’istanza di vendita |
| Banca: opposizione e ipoteca | Mutuo prima casa mantenibile se in regola (art. 67 c.5; art. 75 c.2-bis); pagamento non inferiore alla liquidazione; art. 69 c.2 sul merito creditizio | Rate in regola al deposito o istanza di pagamento dell’arretrato; stima condivisa della casa | Nei mesi prima del deposito |
| Scioglimento dell’unione e atti dispositivi | Revocatoria con prova del pregiudizio, prescrizione 5 anni (art. 2903 c.c.); revoca misure solo per atti in frode (art. 70 c.5); revoca dell’omologa non oltre 6 mesi dalla relazione finale (art. 72 c.4) | Nessun atto sui beni comuni fuori dal piano o senza autorizzazione; divisione a valori di mercato | Prima di ogni divisione o convenzione |
Le domande di chi è sotto attacco
Io e il mio partner siamo uniti civilmente ma non conviviamo più: possiamo ancora fare una domanda unica?
Sì, se il sovraindebitamento ha un’origine comune. L’art. 66 CCII richiede la convivenza oppure l’origine comune, in alternativa. Un mutuo cointestato, un prestito garantito dall’altro o spese familiari finanziate insieme possono bastare. Va però dimostrato con documenti nella domanda.
Il creditore del mio partner può prendersi la mia parte della casa?
No, se il debito è solo del tuo partner. Il bene comune può essere pignorato per intero, ma al creditore personale spetta solo la metà del ricavato che appartiene al suo debitore. L’altra metà è tua. Nella procedura familiare, poi, le masse restano distinte: il tuo patrimonio non risponde dei debiti personali dell’altro.
Se uno di noi due ha la partita IVA, possiamo chiedere insieme la ristrutturazione del consumatore?
No. Se uno dei familiari non è consumatore, l’art. 66, comma 1, esclude l’applicazione della sezione II (ristrutturazione dei debiti del consumatore), salvo la regola sul mutuo dell’art. 67, comma 5. La strada congiunta diventa il concordato minore o la liquidazione controllata. In alternativa, due domande distinte e coordinate.
Abbiamo un mutuo comune: la procedura ci fa perdere la casa?
Non necessariamente. Nella ristrutturazione del consumatore e nel concordato minore la legge permette di mantenere le rate del mutuo sull’abitazione principale se si è in regola alla data della domanda o se il giudice autorizza il pagamento dell’arretrato. Nella liquidazione controllata, invece, la casa di regola viene liquidata, e se la banca è fondiaria il suo privilegio processuale resta.
Chi paga i costi dell’OCC se facciamo la procedura insieme?
Si dividono in proporzione all’attivo di ciascuno. Lo prevede l’art. 66, comma 5, CCII nel testo vigente. Chi porta più attivo nella procedura sopporta una quota maggiore del compenso dell’Organismo.
Se ci sciogliamo durante la procedura, cosa succede?
La legge non lo dice in modo espresso, ma l’origine comune dei debiti non sparisce. Il requisito si valuta al momento della domanda; in ogni caso il giudice può coordinare procedure distinte. Quello che non bisogna fare è dividere i beni comuni fuori dal piano: il creditore potrebbe impugnare l’atto come pregiudizievole.
I paletti fissati dai giudici
Le pronunce che seguono sono state verificate su fonti lette e sono organizzate per mossa del creditore che limitano o regolano. I principi sono riformulati, non copiati. Alcune decisioni di merito sono riportate con la sola data perché le fonti non indicano il numero.
Contro la contestazione del requisito familiare e della procedura congiunta
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Trib. Verona, 13 settembre 2023 (commentata su EC News, 16 aprile 2024). Principio: i componenti di uno stesso nucleo familiare, con lo stesso centro degli interessi, possono accedere a una liquidazione controllata unitaria, fermo restando che le masse attive e passive restano separate. Rilevanza: è la base per sostenere la liquidazione familiare anche per una coppia unita civilmente.
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Trib. Verona, 6 ottobre 2022 e Trib. Pesaro, 12 febbraio 2024 (riportate da Brocardi). Principio: il ricorso congiunto è ammesso anche per la liquidazione controllata. Rilevanza: l’orientamento è oggi in linea con il testo dell’art. 66, comma 1, dopo il D.Lgs. 136/2024.
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Trib. Lucca, 27 febbraio 2024 e Trib. Rimini, 21 aprile 2022 (riportate da Brocardi). Principio: orientamento opposto, che limitava il ricorso congiunto alle procedure negoziali. Rilevanza: sono le pronunce che il creditore citerà; vanno conosciute per rispondere con il testo vigente della norma.
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Trib. Bari, 6 dicembre 2023 (riportata da Brocardi). Principio: la domanda congiunta è ammissibile quando i familiari chiedono di accedere alla medesima procedura. Rilevanza: se i partner hanno bisogno di strumenti diversi, la strada sono domande separate coordinate.
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Cass. Sez. I, ord. n. 28576/2025. Principio: la relazione dell’OCC è requisito di ammissibilità della liquidazione controllata. Rilevanza: una relazione completa, che tratti la posizione di ciascun partner, toglie al creditore l’argomento dell’incompletezza.
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Cass. Sez. I, ord. n. 22074/2025. Principio: l’accesso alla liquidazione controllata non richiede la meritevolezza del debitore. Rilevanza: il creditore non può bloccare la liquidazione familiare sostenendo che uno dei partner non sia “meritevole”.
Sul campo delle masse distinte
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Trib. Udine, sentenza n. 86/2025 del 18 dicembre 2025 (apertura di liquidazione controllata familiare). Principio: le masse dei familiari restano distinte nella formazione del passivo, nella rendicontazione e nei riparti; il patrimonio di ciascuno risponde verso i propri creditori personali e verso quelli comuni, non verso i creditori personali dell’altro; con l’apertura scatta il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali. Rilevanza: limita il creditore che vorrebbe soddisfarsi sulla massa sbagliata e conferma la protezione dei beni.
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Trib. S. Maria Capua Vetere, 16 febbraio 2022 e Trib. Bologna, 21 dicembre 2021 (rassegna EC News, 16 aprile 2024). Principio: nella procedura familiare le votazioni si svolgono separatamente per ciascun debitore e i riparti tengono conto della separatezza delle masse. Rilevanza: ogni creditore vota e riceve sulla massa del proprio debitore, il che rende decisivo un piano con prospetti separati.
Contro l’aggressione dei beni comuni
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Cass. n. 6575 del 14 marzo 2013 (riportata da EC News). Principio: il bene in comunione legale si pignora e si vende per intero per il debito di uno dei coniugi, ma il ricavato si divide a metà tra i creditori del debitore e il coniuge non debitore. Rilevanza: per rinvio della legge 76/2016 vale anche per la comunione tra parti dell’unione civile; protegge la metà del partner non debitore.
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Cass. Sez. III, n. 11481 del 1° maggio 2025. Principio: la notifica del pignoramento al coniuge non debitore è, di regola, solo un avviso del vincolo; il coniuge diventa esecutato solo se l’atto è strutturato come pignoramento anche nei suoi confronti, con gli avvertimenti dell’art. 492 c.p.c. Rilevanza: consente di leggere l’atto del creditore e di contestarne gli effetti.
Sulla casa comune e sul mutuo
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Cass. Sez. I, ord. n. 11676 del 29 aprile 2026. Principio: la moratoria fino a due anni per i crediti privilegiati e ipotecari ne sospende il pagamento ma non li riduce; gli interessi maturano e il rimborso deve iniziare alla scadenza. Rilevanza: il piano familiare che usa la moratoria sul mutuo comune deve calcolare correttamente gli interessi.
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Cass. Sez. I, n. 22914 del 19 agosto 2024. Principio: il privilegio processuale del creditore fondiario si applica anche nella liquidazione controllata. Rilevanza: chi vuole salvare la casa comune deve valutare con attenzione se la liquidazione sia la procedura adatta.
Sull’impugnazione e sullo scioglimento
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Cass. Sez. I, ord. n. 8875 del 9 aprile 2026. Principio: nella ristrutturazione dei debiti del consumatore il provvedimento sull’omologazione, positivo o negativo, ha forma di sentenza ed è reclamabile davanti alla Corte d’appello. Rilevanza: fissa il binario dell’impugnazione per entrambe le parti, creditore compreso.
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Corte cost., sentenza n. 66 del 2024. Principio: è illegittimo lo scioglimento automatico dell’unione civile per rettificazione di sesso senza possibilità di sospenderne gli effetti quando le parti intendono sposarsi. Rilevanza: la data dello scioglimento, e quindi dello scioglimento della comunione, va accertata con precisione.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Giochiamo la partita al posto tuo, e la giochiamo dall’inizio. Questo significa analizzare le mosse già fatte dai creditori, intercettare i vizi dei loro atti, presidiare le scadenze che devono rispettare e aprire il tavolo della trattativa nel momento in cui la loro convenienza si sposta. In concreto:
- Verifichiamo il requisito familiare prima del deposito: certificato di unione civile, residenza, stato di famiglia e, se serve, la ricostruzione documentale dell’origine comune dei debiti.
- Qualifichiamo ciascun partner come consumatore o non consumatore e scegliamo la procedura che regge per entrambi, oppure impostiamo due domande coordinate nello stesso tribunale.
- Separiamo i debiti comuni da quelli personali e costruiamo, con l’OCC, i prospetti delle due masse e il confronto con l’alternativa liquidatoria per ogni creditore.
- Esaminiamo il regime patrimoniale della coppia: comunione, eventuali convenzioni, fondo patrimoniale, e ne traiamo le conseguenze per la massa di ciascuno.
- Leggiamo gli atti di pignoramento sui beni comuni, verifichiamo come è stato notificato il partner non debitore e valutiamo l’opposizione nei termini di legge.
- Calcoliamo la finestra utile tra pignoramento e istanza di vendita per depositare la domanda con la richiesta di misure protettive.
- Analizziamo il mutuo cointestato con i commercialisti dello staff: arretrati, piano di ammortamento, valore di realizzo della casa, possibilità di mantenere le rate.
- Controlliamo il merito creditizio dei finanziamenti, per segnalare all’OCC i creditori che potrebbero perdere il potere di contestare la convenienza.
- Impostiamo lo scioglimento dell’unione in modo coerente con la procedura, evitando atti di disposizione che il creditore potrebbe impugnare.
- Seguiamo i reclami e le impugnazioni, dalla Corte d’appello fino alla Cassazione, con la stessa linea difensiva.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una procedura familiare, il peso maggiore lo hanno due di queste abilitazioni. La qualifica di Gestore della crisi e fiduciario di un OCC significa conoscere dall’interno come l’Organismo legge una domanda congiunta, come attesta l’attivo, come tratta le masse distinte: è lì che si decide se la domanda supera il primo filtro. La qualifica di avvocato cassazionista garantisce la continuità della strategia: se il creditore porta la contestazione oltre il tribunale, la linea difensiva resta la stessa, con lo stesso difensore, fino all’ultimo grado. Quando uno dei partner è un piccolo imprenditore, entra in gioco anche l’esperienza di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: la convenienza del creditore è materia da commercialista quanto da avvocato, e un piano familiare si vince sui numeri prima ancora che sugli argomenti.
Chiusura
Le persone unite civilmente possono accedere alla procedura familiare: la legge lo dice in modo espresso. Ma l’accesso non basta. I creditori conoscono le regole e le usano: contestano il requisito, pretendono la separazione delle masse, puntano sulla casa comune, sfruttano lo scioglimento dell’unione. Ogni loro mossa ha un limite preciso, e ogni limite apre uno spazio per la contromossa giusta. Nella procedura di sovraindebitamento non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti.
Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché le sue competenze certificate coprono entrambi i lati della partita: la conoscenza delle procedure di sovraindebitamento, che deriva dall’iscrizione dell’Avvocato negli elenchi dei Gestori della crisi del Ministero della Giustizia e dal suo ruolo di fiduciario di un OCC, e la difesa nel contenzioso con i creditori, che come avvocato cassazionista può seguire fino all’ultimo grado di giudizio.
📩 Prima che il creditore faccia la sua prossima mossa, contatta lo Studio Monardo: tutti i recapiti per raggiungerci sono al termine di questo articolo.
