Questa pagina raccoglie le domande che ci arrivano più spesso sullo stato passivo della liquidazione controllata, con risposte complete, scritte come le daremmo a voce in studio. Le fanno i creditori che hanno ricevuto una PEC dal liquidatore e non sanno bene cosa farne. Le fanno i debitori che hanno chiesto la liquidazione e vogliono capire chi decide quanto devono e a chi. Le fanno anche i fideiussori, i familiari, i piccoli fornitori che si vedono comparire in un elenco di nomi e cifre.
Il quadro normativo, in poche righe. La liquidazione controllata è la procedura liquidatoria del sovraindebitato, regolata dagli artt. 268 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). Con la sentenza di apertura il tribunale fissa un termine, non superiore a 90 giorni, entro cui i creditori devono trasmettere le loro domande al liquidatore (art. 270, comma 2, lett. d). Scaduto quel termine entra in gioco l’art. 273 CCII, riscritto dal D.Lgs. 136/2024: il liquidatore prepara un progetto di stato passivo, gli interessati hanno 15 giorni per le osservazioni, poi il liquidatore forma lo stato passivo definitivo, che si contesta con reclamo ai sensi dell’art. 133 e, dopo il decreto del giudice delegato, con ricorso per cassazione entro 30 giorni.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo? Perché la verifica dei crediti in una liquidazione controllata è il cuore del lavoro di chi gestisce una crisi da sovraindebitamento. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno come si costruisce un elenco dei creditori, come si legge una domanda di ammissione e dove un progetto di stato passivo tende a sbagliare. Ed essendo avvocato cassazionista, può seguire la contestazione dello stato passivo fino al ricorso per cassazione previsto dall’art. 273.
📩 Avete ricevuto un progetto di stato passivo o temete di essere rimasti fuori? Scriveteci adesso: i riferimenti dello Studio sono riportati in fondo a questa pagina.
Ma cos’è esattamente lo stato passivo nella liquidazione controllata?
È l’elenco ufficiale dei creditori ammessi a partecipare alla distribuzione del ricavato, con l’importo e il grado (privilegiato o chirografario) riconosciuto a ciascuno. Chi non c’è, o c’è per una cifra più bassa, riceverà di conseguenza.
Proviamo a dirlo in modo più concreto. Quando si apre una liquidazione controllata, i beni del debitore (la casa, l’auto, il conto, la quota di stipendio che eccede il necessario per vivere) vengono messi a disposizione di tutti i creditori insieme. Non vince più chi pignora per primo: vale il concorso. Ma per spartire una torta bisogna sapere quanti sono i commensali e quanto spetta a ciascuno. Lo stato passivo serve esattamente a questo.
Dentro lo stato passivo, per ogni creditore, si trovano in sostanza tre informazioni:
- se è ammesso (in tutto, in parte o per niente);
- per quanto (capitale, interessi, spese, con le relative date);
- con quale rango: in prededuzione, con privilegio, con ipoteca o pegno, oppure chirografario, cioè senza alcuna preferenza.
Accanto ai crediti, l’art. 273 prevede che il progetto comprenda anche l’elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili del debitore. Pensate al proprietario di un bene che si trova in casa del debitore ma non gli appartiene, o a chi chiede la restituzione di un macchinario in leasing: anche queste pretese passano dalla stessa verifica.
Un punto che sorprende molti: lo stato passivo non è una sentenza sul debito in senso generale, ma un accertamento che vale dentro la procedura. Serve a stabilire chi partecipa ai riparti e in che ordine. Questo spiega perché le regole sui termini sono così strette: la procedura deve andare avanti e non può restare ferma ad aspettare chi si muove tardi.
Ultima precisazione utile. Dal deposito della domanda di liquidazione, ai soli effetti del concorso, gli interessi smettono di correre sui crediti chirografari, mentre continuano per quelli garantiti da ipoteca, pegno o privilegio (art. 268, comma 5). È per questo che nello stato passivo vedrete spesso gli interessi “fermati” a una certa data.
Chi lo prepara: il giudice o il liquidatore?
Lo prepara il liquidatore. Il giudice delegato interviene dopo, solo se qualcuno contesta. È una differenza importante rispetto a come molti immaginano la procedura.
Nella liquidazione giudiziale (l’ex fallimento) lo stato passivo viene discusso in un’udienza davanti al giudice. Nella liquidazione controllata il legislatore ha scelto una strada più snella, pensata per patrimoni piccoli e procedure veloci. Il testo vigente dell’art. 273, dopo il correttivo del 2024, distribuisce i compiti così:
- il liquidatore esamina le domande, predispone il progetto, lo comunica, raccoglie le osservazioni, le valuta e forma lo stato passivo definitivo, depositandolo nel fascicolo informatico;
- con quel deposito lo stato passivo diventa esecutivo, senza bisogno di un provvedimento del giudice che lo approvi;
- il giudice delegato decide sui reclami proposti ai sensi dell’art. 133;
- la Corte di cassazione è l’ultima tappa, con ricorso contro il decreto del giudice delegato.
Questa architettura ha una conseguenza pratica che vale la pena sottolineare: la vera partita si gioca con il liquidatore, nei 15 giorni delle osservazioni. Chi aspetta di “andare dal giudice” per spiegare le proprie ragioni arriva tardi e con un termine di reclamo molto corto.
Attenzione anche ai provvedimenti che trovate pubblicati sui siti dei tribunali con date del 2023 o del 2024. Prima del correttivo, il testo dell’art. 273 dava al giudice un ruolo diverso nella formazione dello stato passivo, e infatti si leggono decreti del giudice delegato che “formano definitivamente” lo stato passivo dopo le osservazioni. La Cassazione ha chiarito che il testo nuovo si applica quando la scadenza per le osservazioni cade dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 136/2024, cioè dopo il 28 settembre 2024 (ne parliamo più avanti). Per le procedure di oggi vale lo schema descritto sopra.
Io creditore entro quando devo farmi avanti?
Entro il termine fissato nella sentenza di apertura, che non può superare 90 giorni. È un termine perentorio: superato quello, entrare diventa difficile.
Il termine non è uguale per tutte le procedure. Lo stabilisce il tribunale caso per caso con la sentenza che apre la liquidazione, entro il tetto massimo dei 90 giorni previsto dall’art. 270, comma 2, lett. d). Può quindi capitare un termine di 60 giorni in una procedura e di 90 in un’altra. Il primo consiglio, banale ma decisivo, è leggere la sentenza o la comunicazione del liquidatore e segnare la data sul calendario.
La Cassazione, con la sentenza n. 28573 del 28 ottobre 2025, ha confermato che il termine assegnato per trasmettere la domanda ha natura perentoria: una volta scaduto, la domanda è preclusa, salvo che il creditore dimostri che il ritardo è dipeso da una causa a lui non imputabile. La stessa pronuncia ha ritenuto legittimo che il legislatore preveda per la liquidazione controllata termini diversi da quelli della liquidazione giudiziale, proprio per la maggiore snellezza della procedura.
Come si viene a sapere della procedura? Di regola il liquidatore comunica l’apertura ai creditori che risultano dall’elenco depositato dal debitore. Ma se il debitore ha dimenticato qualcuno, o ha indicato un indirizzo sbagliato, la comunicazione può non arrivare. Ecco perché, se sapete che un vostro debitore è in difficoltà, conviene controllare periodicamente le pubblicazioni del tribunale competente.
Se non presento nessuna domanda, il mio credito sparisce?
Non sparisce subito, ma rischia seriamente di diventare inesigibile. E qui c’è un collegamento che pochi creditori fanno.
Chi non presenta domanda resta fuori dai riparti: il ricavato dei beni viene distribuito tra i creditori ammessi, e voi non prendete nulla. Fin qui è intuitivo. Il problema vero arriva alla fine. Le persone fisiche in liquidazione controllata possono ottenere l’esdebitazione, che opera di diritto dopo il decreto di chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura (art. 282 CCII), se ricorrono le condizioni di legge. L’esdebitazione rende inesigibili i crediti rimasti insoddisfatti.
E per chi non ha partecipato? L’art. 278, comma 2, prevede che per i creditori per causa anteriore che non hanno partecipato al concorso l’esdebitazione operi solo per la parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori di pari grado. Detto in parole semplici: chi resta fuori, nel migliore dei casi, potrà pretendere solo quella percentuale, e dovrà andarsela a cercare da solo. Va detto per completezza che questa regola è oggetto di una questione di legittimità costituzionale ancora aperta, sollevata da alcuni tribunali; finché la Corte costituzionale non si pronuncia in modo definitivo, il testo resta quello.
La conclusione è semplice: per un creditore, presentare la domanda nel termine è quasi sempre la scelta più prudente, anche quando il patrimonio del debitore sembra modesto.
Come si presenta, in pratica, la domanda di ammissione al passivo?
Si trasmette al liquidatore, per via telematica, all’indirizzo PEC che trovate nella comunicazione di apertura o nella sentenza. Non si deposita in cancelleria e non serve un’udienza.
L’art. 270, comma 2, lett. d) parla di domande di restituzione, di rivendicazione e di ammissione al passivo, e l’art. 273 richiama per le osservazioni le modalità dell’art. 201, comma 2, dettato per la liquidazione giudiziale: il sistema è costruito per funzionare via PEC. In concreto, una domanda fatta bene contiene di regola:
- l’indicazione della procedura (tribunale, numero, nome del liquidatore);
- i dati del creditore e, soprattutto, un indirizzo PEC dove ricevere tutte le comunicazioni successive;
- l’importo richiesto, scomposto in capitale, interessi (calcolati fino alla data giusta) e spese;
- il titolo del credito: contratto, fatture, decreto ingiuntivo, sentenza, estratti conto;
- l’eventuale causa di prelazione, cioè il privilegio, l’ipoteca o il pegno che si vuole far valere, indicata in modo esplicito e con la norma di riferimento;
- i documenti che provano il credito e la prelazione.
Due errori ricorrono spesso. Il primo è chiedere il privilegio in modo generico (“con tutti i privilegi di legge”): il liquidatore non è tenuto a indovinare quale prelazione spetta, e un privilegio non chiesto con chiarezza rischia di non essere riconosciuto. Il secondo è dimenticare di indicare una PEC: l’art. 273, comma 1, prevede che, in mancanza, il progetto si considera comunicato con il semplice deposito nel fascicolo informatico. Significa che i 15 giorni possono iniziare a correre senza che voi ve ne accorgiate.
Una buona notizia per chi ha un credito a rate non ancora scadute, come un mutuo o un finanziamento in regolare ammortamento. Nella sentenza n. 28573/2025 già citata, la Cassazione ha chiarito che i crediti pecuniari si considerano scaduti, ai fini del concorso, alla data di apertura della liquidazione controllata, in applicazione dell’art. 154, comma 2, CCII. Il creditore può quindi chiedere l’ammissione per l’intero residuo, senza dover prima dichiarare la decadenza dal beneficio del termine.
Cosa c’è scritto nel progetto di stato passivo e come mi arriva?
Il progetto è la proposta del liquidatore: per ogni domanda indica se intende ammetterla, in quale misura e con quale rango, oppure se intende escluderla e perché. Vi arriva via PEC, all’indirizzo indicato nella domanda.
Il liquidatore lo prepara dopo la scadenza del termine per le domande. Lo comunica a tutti gli interessati, quindi non solo a voi ma anche agli altri creditori e al debitore. È importante capire che si tratta di un documento intermedio: non è ancora lo stato passivo definitivo, ed è proprio il momento in cui si può ancora cambiare tutto con relativa facilità.
Quando lo ricevete, leggetelo con questo ordine:
- la vostra posizione: importo ammesso, rango, eventuali esclusioni parziali e la loro motivazione;
- la motivazione delle esclusioni: “documentazione insufficiente”, “interessi non dovuti”, “privilegio non provato”, “credito prescritto” sono le formule più frequenti, e ognuna richiede una risposta diversa;
- le posizioni degli altri creditori, soprattutto di chi è stato ammesso in un grado superiore al vostro: se un credito privilegiato viene gonfiato, a pagarne il prezzo sono i chirografari;
- l’elenco dei diritti sui beni: rivendiche e restituzioni possono ridurre l’attivo disponibile per tutti.
Il terzo punto merita attenzione. Le osservazioni non servono solo a difendere il proprio credito: in linea di principio possono riguardare anche le posizioni altrui, perché lo stato passivo è un elenco unico e ogni euro riconosciuto a un creditore è un euro in meno per gli altri. Su questo aspetto è bene ragionare caso per caso con il difensore, perché la legittimazione a contestare va sempre verificata.
La tabella qui sotto riassume i passaggi principali, e la richiameremo nelle prossime risposte.
| Fase | Atto | Termine | Chi decide / davanti a chi |
|---|---|---|---|
| 1. Domande | Domanda di ammissione, restituzione o rivendica | Fissato in sentenza, non oltre 90 giorni (art. 270, c. 2, lett. d) | Trasmessa al liquidatore |
| 2. Progetto | Progetto di stato passivo comunicato via PEC (o depositato nel fascicolo se manca la PEC) | Dopo la scadenza del termine per le domande | Liquidatore |
| 3. Osservazioni | Osservazioni degli interessati | 15 giorni (art. 273, c. 2) | Inviate al liquidatore |
| 4. Stato passivo definitivo | Esame delle osservazioni, deposito nel fascicolo e comunicazione; con il deposito diventa esecutivo | Entro 15 giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni (art. 273, c. 3) | Liquidatore |
| 5. Reclamo | Opposizione o impugnazione con reclamo ai sensi dell’art. 133 | 8 giorni (Cass. ord. n. 28161/2025) | Giudice delegato |
| 6. Cassazione | Ricorso contro il decreto del giudice delegato | 30 giorni dalla comunicazione del decreto (art. 273, c. 4) | Corte di cassazione |
| 7. Domande tardive | Domanda tardiva, solo per causa non imputabile | Entro 60 giorni dalla cessazione della causa impeditiva, fino all’esaurimento dei riparti (art. 273, c. 5) | Stesso iter delle fasi 2-6 |
Ho 15 giorni per le osservazioni: cosa scrivo, concretamente?
Scrivete poco ma preciso: quale punto del progetto contestate, perché, e con quale documento lo dimostrate. Le osservazioni non sono lo sfogo del creditore insoddisfatto, sono un atto tecnico.
Il termine di 15 giorni previsto dall’art. 273, comma 2 è breve. Decorre dalla comunicazione del progetto, quindi dalla PEC del liquidatore o, se non avete indicato una PEC, dal deposito nel fascicolo informatico. Se l’ultimo giorno cade di sabato o di domenica, per regola generale il termine slitta al primo giorno lavorativo successivo, ma è meglio non giocarsela all’ultimo minuto.
Le osservazioni più efficaci di solito seguono questa logica:
- individuare l’errore: un importo calcolato male, interessi tagliati oltre la data giusta, un privilegio negato, un documento ritenuto mancante che invece era allegato;
- spiegare la norma o il principio che sostiene la vostra posizione, senza lunghi trattati;
- allegare la prova: se il liquidatore dice che manca il contratto, allegate il contratto; se dice che il privilegio non è provato, allegate gli elementi che ne dimostrano i presupposti;
- chiedere una cosa precisa: “ammissione per euro X in privilegio ex art. Y”, non “rivedere la posizione”.
C’è un aspetto strategico che spesso sfugge. Ciò che non dite nelle osservazioni può essere più difficile da far valere dopo, perché il reclamo davanti al giudice delegato ha tempi strettissimi e la difesa va costruita sulla base di quanto già emerso. Le osservazioni sono il momento in cui mettere sul tavolo tutti gli argomenti e tutti i documenti.
E se siete il debitore? Anche il debitore riceve il progetto e può segnalare al liquidatore errori evidenti, per esempio un credito già pagato o un importo duplicato. Ma, come vedremo nel blocco finale, il suo potere di impugnare lo stato passivo è molto limitato: per questo le sue segnalazioni contano soprattutto in questa fase, quando il liquidatore può ancora correggere.
Quando lo stato passivo diventa definitivo, e cosa cambia da quel momento?
Diventa definitivo ed esecutivo quando il liquidatore lo deposita nel fascicolo informatico, entro 15 giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni. Da quel momento è la base per tutti i riparti.
Ricapitolando con la tabella sopra (fase 4): chiusi i 15 giorni delle osservazioni, il liquidatore ha altri 15 giorni per esaminarle, decidere se accoglierle o no, formare lo stato passivo e depositarlo. Lo comunica poi agli interessati. L’art. 273, comma 3, è esplicito: con il deposito lo stato passivo diventa esecutivo.
Cosa significa “esecutivo” in pratica?
- il liquidatore può usarlo per predisporre i piani di riparto, cioè la distribuzione delle somme realizzate;
- le posizioni non contestate nei termini si consolidano all’interno della procedura;
- il reclamo eventualmente proposto non blocca automaticamente tutto: la procedura va avanti, e il liquidatore terrà conto delle contestazioni pendenti nel momento in cui distribuisce.
Un consiglio pratico: quando arriva la comunicazione dello stato passivo definitivo, confrontatelo riga per riga con il progetto e con le osservazioni che avete inviato. Capita che il liquidatore accolga un’osservazione solo in parte, o che modifichi una posizione diversa dalla vostra in modo che vi danneggia. Ogni differenza va notata subito, perché da quella comunicazione parte il termine brevissimo per il reclamo.
Chi ha seguito procedure con le vecchie regole ricorderà meccanismi diversi e termini più lunghi. Oggi il ritmo è serrato: 15 giorni, poi 15 giorni, poi 8 giorni. È una procedura disegnata per chiudersi in fretta, e chi non ha un metodo rischia di accorgersi del problema quando ormai non c’è più rimedio.
Non sono d’accordo con lo stato passivo definitivo: come lo impugno e in quanto tempo?
Con reclamo ai sensi dell’art. 133 CCII, entro 8 giorni. Poi, contro il decreto del giudice delegato, con ricorso per cassazione entro 30 giorni dalla comunicazione.
L’art. 273, comma 4, stabilisce che opposizioni e impugnazioni allo stato passivo si propongono con reclamo ai sensi dell’art. 133. Il termine non è scritto per esteso nell’art. 273, ed è qui che molti si sono fatti trovare impreparati. La Cassazione, con l’ordinanza n. 28161 del 23 ottobre 2025, ha chiarito tre cose:
- quando la scadenza per le osservazioni cade dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 136/2024, si applica il nuovo art. 273;
- il termine per contestare lo stato passivo è quindi di 8 giorni, in forza del richiamo all’art. 133 nella versione modificata;
- il fatto che la riforma sia entrata in vigore senza un periodo di transizione non basta, da solo, a giustificare la rimessione in termini ai sensi dell’art. 153 c.p.c. per chi ha sbagliato termine.
Il messaggio è chiaro: 8 giorni sono pochissimi, e la Cassazione non concede sconti a chi applica le regole vecchie. Chi contava sui termini più lunghi del passato ha perso la possibilità di contestare.
Cosa contiene un buon reclamo? Le stesse cose delle osservazioni, ma rivolte al giudice: il provvedimento contestato, i motivi, le prove, la richiesta precisa. Il giudice delegato decide con decreto, che viene comunicato dalla cancelleria. Da quella comunicazione partono i 30 giorni per il ricorso per cassazione (art. 273, comma 4).
Due note di prudenza. La prima: le regole di dettaglio del procedimento di reclamo (forma, notifiche, contraddittorio) dipendono dall’art. 133 e dalla prassi del singolo tribunale, e vanno verificate caso per caso. La seconda: non tutti possono reclamare. La legittimazione è riconosciuta a chi ha un interesse qualificato nel concorso; sul debitore, come vedremo, la Cassazione è stata molto netta. Proprio per la brevità dei termini, conviene preparare il reclamo mentre si scrivono le osservazioni, non dopo.
Ho scoperto la liquidazione solo adesso: posso ancora chiedere di essere ammesso?
Sì, ma solo se il ritardo non dipende da voi, e solo se vi muovete entro 60 giorni da quando l’ostacolo è venuto meno. È la disciplina della domanda tardiva, prevista dall’art. 273, comma 5.
Il testo vigente è severo. Dopo la scadenza del termine per le domande, e fino a quando non sono esaurite le ripartizioni dell’attivo, la domanda tardiva è ammissibile solo se il creditore prova che il ritardo è dipeso da una causa a lui non imputabile, e se la trasmette al liquidatore entro 60 giorni dalla cessazione della causa che ha impedito di presentarla in tempo. La domanda tardiva poi segue lo stesso percorso di quella tempestiva: progetto, osservazioni, stato passivo, reclamo, Cassazione.
Cosa può essere una causa non imputabile? Gli esempi più ricorrenti nella pratica sono:
- il creditore non era stato indicato dal debitore nell’elenco e non ha ricevuto alcuna comunicazione;
- la comunicazione è stata inviata a un indirizzo errato o non più attivo, per ragioni non riconducibili al creditore;
- il credito è sorto o è diventato accertabile solo dopo la scadenza del termine, per fatti che il creditore non poteva conoscere prima.
Al contrario, difficilmente basterà dire “non avevo letto la PEC” o “il mio ufficio legale era sommerso di pratiche”. La sentenza n. 28573/2025 della Cassazione è proprio il caso di una banca la cui domanda era arrivata oltre il termine: liquidatore e giudice delegato l’avevano dichiarata inammissibile ritenendo il ritardo non giustificato, e la Corte ha confermato la natura perentoria del termine, ammettendo la rimessione solo se il creditore dimostra una causa non imputabile.
Un consiglio operativo: documentate subito il momento in cui avete saputo della procedura (una PEC, una visura, la comunicazione di un altro creditore). Da quel giorno corrono i 60 giorni, ed è su quella data che il liquidatore e il giudice valuteranno la vostra diligenza. E ricordate il limite finale: dopo l’esaurimento dei riparti non c’è più nulla da chiedere.
La banca ha il mutuo con ipoteca sulla casa: passa davanti a tutti?
Sul ricavato di quella casa sì, nei limiti della sua garanzia. Sugli altri beni concorre come gli altri, per la parte non coperta. E nello stato passivo è proprio il rango che fa la differenza.
Il privilegio, il pegno e l’ipoteca non aumentano il credito: ne stabiliscono la posizione nella fila. Un credito ipotecario viene pagato con preferenza sul ricavato del bene ipotecato; se quel ricavato non basta, la parte residua viene trattata come chirografaria. Per questo il liquidatore, nel progetto, deve indicare con precisione non solo l’importo ma anche il rango e, per le garanzie reali, il bene su cui la prelazione insiste.
Per i mutui fondiari c’è una particolarità importante. La Cassazione, con la sentenza n. 22914 del 19 agosto 2024 (Sez. I), ha stabilito che il creditore fondiario può avvalersi del cosiddetto privilegio processuale previsto dall’art. 41, comma 2, del Testo unico bancario anche nella liquidazione controllata, e non solo nella liquidazione giudiziale. La Corte ha fondato la decisione sul rinvio che l’art. 270, comma 5, CCII fa all’art. 150, letto comprensivo delle eccezioni che permettono di proseguire le esecuzioni individuali. In pratica, la banca fondiaria può, a certe condizioni, proseguire o iniziare l’esecuzione sull’immobile. La sentenza n. 28573/2025 ha richiamato e confermato questo indirizzo.
Ma attenzione a non confondere i piani: il privilegio va comunque chiesto e provato nello stato passivo. I privilegi che più facilmente vengono negati sono quelli chiesti in modo generico o senza documentare i presupposti: il privilegio artigiano senza prova dei requisiti dell’impresa, il privilegio del professionista su compensi che riguardano un periodo diverso da quello protetto dalla legge, gli interessi calcolati oltre i limiti in cui la prelazione li copre.
Quando un privilegio viene negato, il credito di regola non scompare: viene ammesso in chirografo. La differenza, però, può essere enorme, perché nelle liquidazioni controllate i chirografari spesso ricevono percentuali basse. Un privilegio negato a torto si contesta subito, con le osservazioni, portando la prova che mancava.
Il liquidatore mi ha contestato il credito: cosa succede adesso?
Succede che la palla torna a voi: dovete dimostrare il credito con documenti, non con dichiarazioni. Un credito contestato non è un credito perso, ma un credito che va provato meglio.
Le contestazioni del liquidatore sono di solito di quattro tipi:
- sull’esistenza: il liquidatore ritiene che manchi la prova del rapporto, per esempio perché ci sono solo fatture senza prova della consegna o della prestazione;
- sull’importo: interessi non dovuti o calcolati a un tasso non provato, spese non documentate, somme già pagate;
- sull’opponibilità: documenti senza data certa anteriore all’apertura, scritture che non possono essere opposte alla procedura;
- sul rango: il credito c’è, ma il privilegio no.
Su ciascuno di questi punti la difesa è diversa. Per l’esistenza servono contratti, ordini, documenti di trasporto, corrispondenza. Per l’importo servono conteggi chiari e il titolo che giustifica il tasso applicato. Per l’opponibilità contano la data certa e la natura del documento. Per il rango occorre dimostrare i presupposti di fatto della prelazione.
Ci sono poi contestazioni che riguardano crediti molto particolari. Un esempio istruttivo viene dal Tribunale di Reggio Emilia, decreto del giudice delegato del 2 settembre 2024 nella liquidazione controllata n. 5/2024: l’OCC aveva chiesto l’ammissione in prededuzione per il proprio compenso, il liquidatore aveva proposto di escludere la domanda, e il giudice ha confermato la proposta. Il ragionamento: il compenso pattuito con il debitore è un compenso unico, da ripartire tra OCC e liquidatore, e va liquidato dal giudice solo a fine procedura, quando attivo e passivo sono noti. Il decreto richiama nello stesso senso altri tribunali, tra cui Torino (7 maggio 2024) e Rimini (30 maggio 2024).
“Nella verifica dei crediti, il documento giusto allegato al momento giusto vale più di qualunque argomentazione: è lì che si decide il riparto”, osserva l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia.
L’OCC e il liquidatore vengono pagati prima degli altri creditori?
Sì, i costi della procedura sono di regola prededucibili, cioè pagati prima dei creditori concorsuali. Ma non su tutto il patrimonio allo stesso modo.
La prededuzione è il rango più alto: sono i crediti sorti per far funzionare la procedura, come il compenso del liquidatore e quello dell’OCC. Vengono soddisfatti con preferenza perché senza di loro la liquidazione non esisterebbe. Questo però non significa che possano essere pagati con qualunque somma.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 6865 del 14 marzo 2025 (Sez. I), ha affermato che il compenso del gestore della crisi è prededucibile, ma non può essere posto a carico del ricavato dei beni ipotecati. È un principio molto rilevante per chi ha una garanzia reale: il ricavato dell’immobile ipotecato è destinato anzitutto al creditore ipotecario, e i costi generali della procedura non possono erodere quella quota oltre quanto la legge consente.
Per i creditori chirografari il principio ha un rovescio meno piacevole: se i costi della procedura gravano sulla parte “libera” del patrimonio, è quella parte che si riduce. Ecco perché ha senso controllare anche come vengono indicati, nel progetto di stato passivo e poi nei riparti, i crediti in prededuzione.
Come detto sopra a proposito del decreto di Reggio Emilia, il momento in cui il compenso dell’OCC viene liquidato è la fine della procedura, ai sensi dell’art. 275, comma 3, CCII, e non necessariamente la fase di formazione dello stato passivo. Una domanda di ammissione al passivo per quel compenso, presentata come qualunque altro credito, può quindi essere esclusa senza che ciò significhi che il compenso non sia dovuto: semplicemente, non è quella la sede.
Sono il debitore: posso dire la mia sullo stato passivo o decidono tutto gli altri?
Potete segnalare errori al liquidatore, ma non potete impugnare lo stato passivo. È una risposta che delude molti debitori, ed è bene darla con chiarezza.
La Cassazione è tornata più volte sul punto. Con l’ordinanza n. 13226/2026 (Sez. I) ha affermato che nella liquidazione controllata il debitore non è legittimato a impugnare lo stato passivo: con l’apertura della procedura subisce lo spossessamento dei beni, e il potere di contestare spetta al liquidatore, che agisce nell’interesse della massa dei creditori. Il ricorso del debitore è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese. Lo stesso principio era stato affermato, per la vecchia liquidazione del patrimonio della legge 3/2012, dall’ordinanza n. 11447/2025. E con l’ordinanza n. 13320/2026, in materia fallimentare, la Corte ha ribadito che solo un creditore concorrente può impugnare lo stato passivo, escludendo soci e convenuti in revocatoria e sanzionando l’impugnazione abusiva.
Questo non significa che il debitore sia senza voce. Significa che la sua voce conta prima, non dopo:
- nel momento in cui deposita la domanda e l’elenco dei creditori, che deve essere completo e corretto;
- quando riceve il progetto e può segnalare al liquidatore pagamenti già fatti, duplicazioni, crediti prescritti o inesistenti;
- nel dialogo con il liquidatore, che ha tutto l’interesse a formare uno stato passivo corretto, perché è il rappresentante della massa.
Il limite reale è questo: se il liquidatore non accoglie le vostre segnalazioni, non avete un rimedio diretto. Per questo conviene prepararle bene, con documenti, e non con lamentele generiche. Ricordiamo anche che, per entrare in liquidazione controllata, la Cassazione (ord. n. 22074/2025) ha escluso che serva la meritevolezza: il controllo sulla condotta del debitore torna in gioco semmai al momento dell’esdebitazione.
Se lo stato passivo è sbagliato, il debito mi resta per sempre?
No, nella maggior parte dei casi. L’esdebitazione riguarda i debiti rimasti insoddisfatti, a prescindere da quanto sia stato ammesso nello stato passivo. Ma uno stato passivo sbagliato può comunque costarvi.
Partiamo dalla rassicurazione fondata. Per le persone fisiche, l’art. 282 CCII prevede che l’esdebitazione operi di diritto a seguito del decreto di chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione, se ricorrono le condizioni dell’art. 280 e se il debitore non ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Quando opera, rende inesigibili i crediti rimasti insoddisfatti (art. 278). Restano esclusi alcuni debiti, come gli obblighi di mantenimento e alimentari e i risarcimenti da fatto illecito extracontrattuale.
Ora il limite reale. Se un credito viene ammesso per una cifra superiore al dovuto, o con un privilegio che non spetta, il ricavato dei vostri beni viene distribuito male: un creditore prende più del giusto, gli altri meno. Per voi debitori, il danno indiretto può essere che crediti esclusi dall’esdebitazione (pensate a un debito di mantenimento) ricevano meno di quanto avrebbero potuto, e restino da pagare dopo.
C’è poi il tema dei creditori rimasti fuori, che abbiamo visto nella prima parte: per loro l’esdebitazione opera sulla parte eccedente la percentuale data ai creditori di pari grado (art. 278, comma 2). Se nell’elenco iniziale avete dimenticato un creditore, quel creditore potrà comunque chiedervi quella percentuale. Ragione in più per depositare un elenco completo.
Infine, il dettaglio sui tempi: l’esdebitazione non produce effetti sui giudizi in corso né sulle operazioni di liquidazione (art. 282, comma 2-bis). Gli eventuali reclami sullo stato passivo, dunque, proseguono anche se nel frattempo l’esdebitazione è stata dichiarata.
Quanto tempo ci vorrà prima di vedere un euro, o di chiudere questa storia?
Dipende soprattutto dall’attivo, non dallo stato passivo. Lo stato passivo si forma in poche settimane; la vendita dei beni e i riparti richiedono di più.
Sui tempi della verifica dei crediti la legge è precisa, e l’abbiamo visto nella tabella: termine per le domande fino a 90 giorni, poi il progetto, 15 giorni di osservazioni, altri 15 giorni per il definitivo, 8 giorni per il reclamo. In condizioni normali, lo stato passivo definitivo arriva entro qualche mese dall’apertura.
La parte lunga è un’altra. L’art. 272, comma 3, come riscritto dal correttivo, prevede che la procedura resti aperta fino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e comunque, ai fini dell’acquisizione dei beni sopravvenuti, per tre anni dall’apertura; se non c’è altro attivo da liquidare può chiudersi prima. Per i creditori significa che possono esserci più riparti nel tempo, per esempio uno dopo la vendita della casa e altri con le quote di reddito acquisite anno per anno.
Per il debitore persona fisica, il traguardo dei tre anni coincide con la possibilità di esdebitazione di diritto prevista dall’art. 282, alle condizioni viste sopra. Tre anni non sono pochi, ma sono un orizzonte certo, molto diverso dalla prospettiva di pignoramenti che si rinnovano senza fine.
Un’avvertenza onesta: i tempi reali variano molto da tribunale a tribunale, in base al carico di lavoro, alla presenza di immobili da vendere, alla complessità dei reclami. Nessuno può promettervi una data precisa. Quello che si può fare è non perdere tempo nelle fasi che dipendono da voi.
“Mi fa vedere un esempio concreto?”
Certo. Ecco due simulazioni dimostrative, con dati di fantasia ma termini calcolati secondo le regole viste sopra. Non sono casi reali dello Studio: sono esercizi per capire come si incastrano le scadenze.
Simulazione 1 – Privilegio negato e reclamo nei termini.
Ipotesi: liquidazione controllata di un artigiano, termine per le domande fissato in sentenza con scadenza lunedì 2 marzo 2026. Un fornitore di materiali presenta domanda per 18.740,55 euro, chiedendo il privilegio previsto per i crediti delle imprese artigiane, ma senza allegare documenti sull’iscrizione e sulla natura artigiana della propria impresa. Una banca presenta domanda per il residuo di un mutuo ipotecario di 96.312,80 euro.
- Lunedì 16 marzo 2026: il liquidatore comunica via PEC il progetto. Banca ammessa in via ipotecaria per l’intero; fornitore ammesso per 18.740,55 euro ma in chirografo, perché il privilegio “non risulta provato”.
- Martedì 31 marzo 2026: scadenza dei 15 giorni per le osservazioni. Il fornitore invia osservazioni con la visura camerale e la documentazione sui requisiti, chiedendo il privilegio.
- Mercoledì 15 aprile 2026: termine ultimo per il liquidatore. Supponiamo che il liquidatore depositi lo stato passivo definitivo e lo comunichi martedì 14 aprile 2026, riconoscendo il privilegio solo per una parte del credito (11.205,30 euro), ritenendo il resto riferito a forniture non coperte.
- Mercoledì 22 aprile 2026: scadenza degli 8 giorni per il reclamo ai sensi dell’art. 133. Il fornitore lo propone al giudice delegato.
- Lunedì 25 maggio 2026: la cancelleria comunica il decreto del giudice delegato.
- Mercoledì 24 giugno 2026: scadenza dei 30 giorni per l’eventuale ricorso per cassazione.
Il peso economico: se i chirografari, alla fine, ricevono il 9% e i privilegiati di quel grado vengono pagati per intero, la differenza tra privilegio e chirografo su 11.205,30 euro vale circa 10.200 euro. Un documento non allegato alla domanda ha messo a rischio quasi tutta quella somma; le osservazioni l’hanno recuperata in parte.
Simulazione 2 – Domanda tardiva con scadenza di domenica.
Ipotesi: un professionista vanta un credito di 6.430,90 euro verso un consumatore in liquidazione controllata. Il debitore non lo ha inserito nell’elenco dei creditori, e il professionista non ha ricevuto alcuna comunicazione. Il termine per le domande è scaduto da mesi; lo stato passivo è già esecutivo ma nessun riparto è stato ancora eseguito.
- Mercoledì 9 settembre 2026: il professionista viene a sapere della procedura da una comunicazione di un altro creditore, e conserva la PEC che lo dimostra.
- Da quel giorno decorrono i 60 giorni dell’art. 273, comma 5. Il sessantesimo giorno cade domenica 8 novembre 2026: il termine slitta a lunedì 9 novembre 2026.
- Per prudenza, il professionista trasmette la domanda tardiva lunedì 19 ottobre 2026, allegando la prova di non essere stato indicato nell’elenco del debitore e la PEC del 9 settembre.
- Il liquidatore la tratta con lo stesso iter: progetto, 15 giorni di osservazioni, stato passivo, eventuale reclamo in 8 giorni.
Esito possibile: se il liquidatore ritiene provata la causa non imputabile, il credito viene ammesso e partecipa ai riparti successivi. Se invece il professionista avesse aspettato martedì 10 novembre 2026, la domanda sarebbe stata fuori termine anche come tardiva. E se i riparti fossero stati tutti eseguiti prima, non ci sarebbe stato più nulla da chiedere.
La domanda che nessuno fa, ma tutti dovrebbero fare
“A quale indirizzo mi arriveranno le comunicazioni, e chi lo controlla ogni giorno?”
Sembra una domanda da segreteria. È invece il punto in cui si perdono più crediti di quanti se ne perdano per ragioni giuridiche.
Rileggiamo l’art. 273, comma 1: il progetto di stato passivo si comunica all’indirizzo PEC indicato nella domanda e, se la PEC non è stata indicata, si considera comunicato con il semplice deposito nel fascicolo informatico. Il fascicolo informatico non vi manda un avviso. Non vi telefona nessuno. I 15 giorni per le osservazioni partono comunque, e con loro, a cascata, tutti gli altri termini.
Lo stesso vale, in pratica, per la comunicazione dello stato passivo definitivo, da cui partono gli 8 giorni del reclamo. Otto giorni sono una settimana lavorativa scarsa. Una PEC aziendale controllata una volta alla settimana, una casella piena che rifiuta i messaggi, un indirizzo di un consulente che nel frattempo ha cambiato studio: sono situazioni banali che diventano decisive.
E non basta dire, dopo, “non l’ho vista”. La Cassazione, con l’ordinanza n. 28161/2025 vista sopra, ha escluso la rimessione in termini persino in un caso in cui il problema nasceva da un cambio di legge senza periodo transitorio. Figuriamoci quando il problema è una casella non controllata.
Per i debitori la domanda ha una variante: “Ho indicato nell’elenco dei creditori gli indirizzi giusti?” Un creditore non raggiunto per un errore dell’elenco può presentare domanda tardiva anche molto dopo, fino all’esaurimento dei riparti, e rimettere in discussione la distribuzione. E, come visto, se resta fuori potrà comunque pretendere la percentuale riconosciuta ai pari grado.
Le regole pratiche sono tre:
- indicate nella domanda una PEC attiva, controllata ogni giorno, e possibilmente un referente;
- segnate subito le scadenze (15, 15, 8, 30, 60 giorni) appena arriva qualunque comunicazione;
- conservate le ricevute di consegna e accettazione, perché sono la prova di quando il termine è iniziato.
“Ma i giudici cosa dicono?”
Ecco le pronunce che abbiamo esaminato per scrivere queste risposte. Per ciascuna indichiamo gli estremi come riportati dalle fonti consultate, il principio riformulato in parole nostre e il motivo per cui conta in questa materia.
1. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 28573 del 28 ottobre 2025
– Principio: il termine assegnato per trasmettere la domanda di partecipazione al concorso nella liquidazione controllata è perentorio; oltre quel termine la domanda è preclusa, salvo la prova di una causa non imputabile. Il legislatore può legittimamente prevedere termini diversi da quelli della liquidazione giudiziale.
– Rilevanza: è la pronuncia di riferimento sulle domande tardive e sulla rigidità dei termini dell’art. 273.
2. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 28573 del 28 ottobre 2025 (secondo profilo)
– Principio: i crediti pecuniari si considerano scaduti, ai fini del concorso, alla data di apertura della liquidazione controllata (art. 154, comma 2, CCII); il creditore può insinuare l’intero credito senza una previa dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine. Conferma inoltre l’opponibilità del privilegio processuale fondiario.
– Rilevanza: riguarda tutti i finanziamenti a rate in corso di ammortamento al momento dell’apertura.
3. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 28161 del 23 ottobre 2025
– Principio: il nuovo art. 273 si applica quando la scadenza per le osservazioni cade dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 136/2024; il termine per contestare lo stato passivo è di 8 giorni, per il richiamo all’art. 133; l’assenza di periodo transitorio non giustifica da sola la rimessione in termini.
– Rilevanza: fissa il termine del reclamo ed esclude scorciatoie per chi applica le regole vecchie.
4. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 22914 del 19 agosto 2024
– Principio: il creditore fondiario può far valere il privilegio processuale dell’art. 41, comma 2, TUB anche nella liquidazione controllata, in virtù del rinvio dell’art. 270, comma 5, all’art. 150 CCII.
– Rilevanza: incide sul rapporto tra stato passivo, banca fondiaria ed esecuzione sull’immobile.
5. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 13226/2026
– Principio: nella liquidazione controllata il debitore, spossessato, non è legittimato a impugnare lo stato passivo; il potere di contestare spetta al liquidatore, che agisce per la massa.
– Rilevanza: definisce il ruolo del debitore nella verifica dei crediti.
6. Cass. civ., ordinanza n. 11447/2025
– Principio: nella liquidazione del patrimonio della legge 3/2012, il sovraindebitato non è legittimato a impugnare il decreto di approvazione dello stato passivo.
– Rilevanza: mostra la continuità dell’orientamento tra la vecchia e la nuova procedura.
7. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 13320/2026
– Principio: in materia fallimentare, solo il creditore concorrente può impugnare lo stato passivo; soci e convenuti in revocatoria non ne hanno titolo, e l’impugnazione abusiva può comportare la condanna per responsabilità aggravata.
– Rilevanza: per analogia, ricorda che la legittimazione a contestare lo stato passivo è ristretta e che le impugnazioni infondate hanno un prezzo.
8. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 6865 del 14 marzo 2025
– Principio: il compenso del gestore della crisi è prededucibile, ma non può essere posto a carico del ricavato dei beni ipotecati.
– Rilevanza: chiarisce il rapporto tra prededuzione e garanzie reali, decisivo nei riparti.
9. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 22074/2025
– Principio: per accedere alla liquidazione controllata non è richiesta la meritevolezza del debitore.
– Rilevanza: separa la fase di apertura e di verifica dei crediti dalla valutazione della condotta, che pesa semmai sull’esdebitazione.
10. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 28576/2025
– Principio: la relazione dell’OCC è requisito di ammissibilità della domanda di liquidazione controllata.
– Rilevanza: la relazione e l’elenco dei creditori sono la base su cui il liquidatore inizia la verifica del passivo.
11. Trib. Reggio Emilia, decreto del giudice delegato del 2 settembre 2024, liquidazione controllata n. 5/2024
– Principio: la domanda di ammissione al passivo dell’OCC per il proprio compenso in prededuzione va esclusa: il compenso è unico, da ripartire tra OCC e liquidatore, e va liquidato dal giudice a fine procedura (art. 275, comma 3, CCII); la pattuizione con il debitore non vincola il giudice.
– Rilevanza: esempio concreto di credito contestato e di osservazioni respinte; il provvedimento è stato reso secondo il testo dell’art. 273 anteriore al correttivo.
12. Trib. Torino, 7 maggio 2024 (richiamato dal decreto di Reggio Emilia)
– Principio: in una fattispecie analoga, la domanda dell’OCC di ammissione al passivo per il compenso è stata respinta.
– Rilevanza: conferma che l’orientamento sul compenso unico non è isolato tra i tribunali di merito.
Una nota di metodo: dove la fonte non riportava la data esatta della pronuncia, l’abbiamo indicata solo con numero e anno, senza completarla a memoria.
“E voi, concretamente, cosa fate?”
Ecco gli strumenti che lo Studio Monardo mette in campo sulla formazione dello stato passivo, per creditori e debitori.
- Leggiamo la sentenza di apertura e calcoliamo tutte le scadenze: termine per le domande, 15 giorni per le osservazioni, 15 giorni per il definitivo, 8 giorni per il reclamo, 30 giorni per la Cassazione, 60 giorni per le tardive, con il controllo dei giorni festivi.
- Redigiamo la domanda di ammissione scomponendo capitale, interessi e spese, individuando la data corretta di arresto degli interessi e indicando la prelazione con la norma di riferimento.
- Raccogliamo e ordiniamo la prova documentale del credito e del privilegio, verificando data certa e opponibilità di ogni documento prima che sia il liquidatore a contestarli.
- Analizziamo il progetto di stato passivo riga per riga, non solo per la posizione del cliente ma anche per quelle degli altri creditori che ne riducono la quota.
- Scriviamo le osservazioni nei 15 giorni, con richieste precise e allegati mirati, preparando già da quel momento l’impianto dell’eventuale reclamo.
- Confrontiamo lo stato passivo definitivo con progetto e osservazioni, per individuare subito accoglimenti parziali e modifiche peggiorative.
- Proponiamo il reclamo ai sensi dell’art. 133 entro gli 8 giorni e seguiamo il procedimento davanti al giudice delegato.
- Valutiamo e, se fondato, proponiamo il ricorso per cassazione contro il decreto del giudice delegato nei 30 giorni dalla comunicazione.
- Costruiamo la domanda tardiva documentando la causa non imputabile e la data di cessazione dell’impedimento, prima che i riparti si esauriscano.
- Assistiamo il debitore nella fase che conta per lui: un elenco dei creditori completo e con indirizzi corretti, e segnalazioni documentate al liquidatore sul progetto, sapendo che dopo non potrà impugnare.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In questa materia pesa soprattutto la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento, unita all’esperienza di professionista fiduciario di un OCC: significa conoscere il lavoro che sta dietro un elenco dei creditori, una relazione particolareggiata e un progetto di stato passivo, e quindi sapere dove cercare gli errori e come argomentare con il liquidatore nel linguaggio della procedura.
La strategia resta la stessa dall’analisi della prima PEC fino all’eventuale ricorso in Cassazione: chi scrive le osservazioni è lo stesso che, da cassazionista, può portare la questione davanti alla Suprema Corte, senza passaggi di mano e senza perdere giorni preziosi in termini che si contano a una cifra.
Lo staff multidisciplinare unisce avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo: i conteggi di interessi, i piani di ammortamento, le posizioni bancarie e i crediti tributari vengono verificati da chi li maneggia ogni giorno, mentre la parte giuridica segue la linea processuale.
In sintesi: le tre cose da ricordare
Dalle risposte di questa pagina emergono tre messaggi.
Primo: la verifica dei crediti nella liquidazione controllata la conduce il liquidatore, e la partita decisiva si gioca nei 15 giorni delle osservazioni. Il giudice interviene solo dopo, con un reclamo da proporre in 8 giorni.
Secondo: i termini sono perentori e la Cassazione non concede scorciatoie. Domanda nei termini, PEC attiva, privilegi chiesti e provati in modo esplicito; per le tardive, prova della causa non imputabile e 60 giorni dalla sua cessazione.
Terzo: il debitore non può impugnare lo stato passivo, quindi deve far valere le sue ragioni prima, con un elenco dei creditori completo e segnalazioni documentate al liquidatore.
Lo Studio Monardo segue queste fasi perché nascono esattamente dalle competenze certificate dell’Avvocato: come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, conosce dall’interno la costruzione del passivo; come cassazionista, può accompagnare la contestazione fino all’ultimo grado previsto dall’art. 273.
📩 I termini dello stato passivo si contano in giorni, non in mesi: contattate oggi lo Studio Monardo usando i recapiti che trovate al termine di questa pagina.
