Due strade che chiudono i debiti in modo diverso
Chi ha più debiti di quanti ne possa pagare sente spesso due espressioni: “saldo e stralcio” ed “esdebitazione”. Sembrano sinonimi, perché entrambe promettono di pagare meno di quanto dovuto e di chiudere la partita. Non lo sono. Il saldo e stralcio è un accordo privato che si firma con un creditore alla volta. L’esdebitazione è un effetto previsto dalla legge, che arriva al termine di una procedura davanti al tribunale e vale verso tutti i creditori che vi hanno partecipato.
La scelta sbagliata costa cara. Il rischio principale è pagare a saldo uno o due creditori con le ultime risorse disponibili e scoprire poi che gli altri restano tutti in piedi, con pignoramenti in corso e nessuna procedura più sostenibile. Il percorso inverso ha i suoi problemi: chi ha un solo debito importante e un creditore disposto a trattare può affrontare anni di procedura senza che ce ne sia bisogno.
Questa guida offre un metodo per capire quale strada fa al proprio caso. Spiega che cosa produce davvero ciascuno strumento, quali limiti ha e in quali casi i due strumenti si possono combinare. In fondo trovi un test di autodiagnosi.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno le procedure che portano all’esdebitazione e sa valutare quando un accordo privato con il singolo creditore è sufficiente. Il coordinamento di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario permette di esaminare nello stesso fascicolo sia le trattative con banche e finanziarie sia le conseguenze fiscali di uno stralcio.
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Natura giuridica dei due istituti: contratto contro effetto di legge
Il saldo e stralcio come transazione
Sul piano normativo, il saldo e stralcio non ha una disciplina propria nel codice civile. Si tratta di una formula della prassi bancaria e commerciale. Nella maggior parte dei casi viene ricondotto alla transazione. Secondo l’art. 1965 c.c., la transazione è il contratto con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Il secondo comma aggiunge che con le reciproche concessioni le parti possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello oggetto della pretesa e della contestazione.
Va precisato che la Cassazione richiede due elementi: una situazione di incertezza sul rapporto (la cosiddetta res dubia) e concessioni reciproche (Cass. civ., Sez. II, ord. 25 novembre 2025, n. 30930; Cass. civ., Sez. I, ord. 16 gennaio 2023, n. 1067). Nel saldo e stralcio la concessione del creditore è la rinuncia a una parte del credito. Quella del debitore è il pagamento immediato, oppure la rinuncia a contestare interessi, commissioni o la regolarità della cessione del credito. Quando manca qualsiasi contestazione e il creditore si limita ad accettare meno di quanto gli spetta, alcuni preferiscono parlare di remissione parziale del debito accompagnata da un pagamento. Sul piano pratico cambia poco. Conta invece quello che il documento firmato dice davvero.
Il saldo e stralcio è un contratto: produce effetti solo tra chi lo firma. Gli altri creditori non ne sono toccati. Questo vale anche per il creditore che firma, salvo ciò che l’accordo dispone espressamente.
L’esdebitazione come liberazione di legge
L’esdebitazione è disciplinata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019), agli artt. 278-283. L’art. 278, comma 1, stabilisce che l’esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta l’inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata. Il creditore non deve aderire e non firma nulla. L’effetto discende dalla legge, una volta che il tribunale accerta le condizioni.
La ratio è la seconda possibilità (il cosiddetto fresh start). Chi ha messo a disposizione dei creditori il proprio patrimonio liquidabile e si è comportato correttamente durante la procedura viene liberato dal residuo. Così può tornare a lavorare, a produrre reddito e a consumare senza un debito che non potrebbe mai pagare.
L’effetto, però, non è illimitato. Il testo vigente pone tre limiti che pesano sulla diagnosi:
- creditori che non hanno partecipato al concorso (art. 278, c. 2): verso i creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato, l’esdebitazione opera solo per la parte che eccede la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado;
- garanti (art. 278, c. 6): restano salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso;
- debiti esclusi (art. 278, c. 7): restano fuori gli obblighi di mantenimento e alimentari (lett. a); restano fuori anche i debiti per risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie che non siano accessorie a debiti estinti (lett. b).
Un esempio per fissare la distinzione
Si pensi a un debitore con quattro creditori: una banca con un fido scaduto, una finanziaria con un prestito personale, l’agente della riscossione per alcune cartelle e un ex coniuge per l’assegno di mantenimento arretrato. Se il debitore chiude a saldo e stralcio con la finanziaria, si libera soltanto di quel debito. Restano la banca, il Fisco e l’ex coniuge. Se invece ottiene l’esdebitazione al termine di una liquidazione controllata, si libera del residuo verso la banca, la finanziaria e l’agente della riscossione per i crediti concorsuali. Non si libera dell’arretrato di mantenimento, che l’art. 278, c. 7, lett. a) esclude. L’eventuale fideiussore della banca resta obbligato (art. 278, c. 6).
| Elemento | Saldo e stralcio | Esdebitazione |
|---|---|---|
| Fonte | Contratto (art. 1965 c.c.) | Legge (artt. 278-283 CCII) |
| Chi deve essere d’accordo | Il singolo creditore | Nessun creditore: decide il tribunale |
| Verso chi vale | Solo il creditore che firma | Tutti i creditori concorsuali, con il limite del c. 2 |
| Presupposto | Disponibilità del creditore a trattare | Procedura di liquidazione e condizioni degli artt. 280 e 282 |
| Garanti | Dipende dal testo dell’accordo | Restano obbligati (art. 278, c. 6) |
| Mantenimento e illecito | Trattabili se il creditore accetta | Esclusi (art. 278, c. 7) |
| Patrimonio del debitore | Resta al debitore | Va liquidato a favore dei creditori |
| Pubblicità | Nessuna | Decreto pubblicato (art. 282, c. 1) |
Presupposti e termini di ciascuna strada
Condizioni del saldo e stralcio
Il saldo e stralcio richiede tre condizioni concrete.
- Un creditore disponibile. Nessuna norma obbliga una banca, una finanziaria o una società di recupero ad accettare. In termini operativi, la disponibilità cresce quando il credito è passato a sofferenza, è stato ceduto a un fondo che lo ha acquistato a prezzo ridotto, oppure quando l’esecuzione forzata promette poco.
- Risorse immediate o a breve. Lo sconto si ottiene quasi sempre in cambio di un pagamento in unica soluzione o in poche rate ravvicinate. Chi non ha liquidità, o non può ottenerla da un familiare, raramente chiude un saldo e stralcio vantaggioso.
- Un accordo scritto e completo. La transazione richiede la forma scritta solo a fini di prova (lo ricorda Cass. civ., Sez. II, sent. 4 settembre 2020, n. 18489, riportata tra le massime di Brocardi). Nella pratica, però, un saldo e stralcio senza documento firmato è un saldo e stralcio che non si può dimostrare.
Il saldo e stralcio non ha termini di legge. I termini sono quelli che le parti fissano: scadenza dell’offerta, data del pagamento, termine entro cui il creditore rilascia la quietanza e rinuncia agli atti esecutivi. Il termine più critico è quello di pagamento: se l’accordo subordina l’effetto liberatorio al pagamento puntuale, il ritardo può far rivivere l’intero debito originario. La Cassazione ha chiarito che l’effetto novativo si produce immediatamente solo se deriva direttamente dall’accordo. Se invece è subordinato alla regolare esecuzione, non è immediato (Cass. civ., Sez. II, ord. 7 marzo 2023, n. 6821).
Condizioni dell’esdebitazione
Per l’esdebitazione la diagnosi è più articolata. Occorre:
- una procedura di liquidazione: liquidazione controllata per il sovraindebitato (consumatore, professionista, imprenditore minore e agricolo, art. 268 ss. CCII) o liquidazione giudiziale per l’imprenditore sopra soglia. Fuori da queste procedure c’è l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283), che segue regole proprie;
- il decorso del tempo: secondo l’art. 279, c. 1, il debitore ha diritto all’esdebitazione decorsi tre anni dall’apertura della procedura o alla chiusura, se anteriore;
- le condizioni soggettive dell’art. 280: nessuna condanna definitiva per bancarotta fraudolenta o per i delitti indicati, salva la riabilitazione; nessuna distrazione dell’attivo né esposizione di passività insussistenti; nessun ostacolo alla procedura; nessun’altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine; non più di due esdebitazioni già ottenute;
- nella liquidazione controllata, le condizioni aggiuntive dell’art. 282, c. 2: nessuna condanna definitiva per i reati dell’art. 344 e nessun sovraindebitamento determinato con colpa grave, malafede o frode.
Sul piano procedurale, l’art. 282, c. 1, prevede che nella liquidazione controllata l’esdebitazione operi dopo il provvedimento di chiusura o prima, decorsi tre anni dall’apertura. Il tribunale la dichiara con decreto motivato, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore. Il liquidatore comunica l’istanza ai creditori ammessi al passivo, che hanno quindici giorni per presentare osservazioni. Il decreto è reclamabile entro trenta giorni nelle forme dell’art. 124 (art. 282, c. 3).
I termini corrono anche ad agosto: secondo l’art. 9, c. 1, CCII la sospensione feriale dei termini non si applica ai procedimenti disciplinati dal Codice. La sospensione dal 1° al 31 agosto continua invece ad applicarsi a un ordinario giudizio civile tra debitore e creditore, per esempio un’opposizione a decreto ingiuntivo pendente mentre si tratta il saldo e stralcio.
Tabella dei termini
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Pagamento del saldo concordato | Fissata nell’accordo | Contrattuale (spesso essenziale) | Se pattuito, risoluzione e reviviscenza del debito originario |
| Rilascio quietanza e rinuncia agli atti | Fissata nell’accordo | Contrattuale | Inadempimento del creditore; azione per l’esecuzione dell’accordo |
| Tre anni per l’esdebitazione | Apertura della liquidazione (o chiusura, se prima) | Legale (artt. 279 e 282, c. 1) | Prima del decorso l’esdebitazione non opera, salvo chiusura anteriore |
| Osservazioni dei creditori sull’istanza | Comunicazione del liquidatore | Legale, 15 giorni (art. 282, c. 1) | Il tribunale decide senza le osservazioni non depositate |
| Reclamo contro il decreto | Comunicazione del decreto | Legale, 30 giorni (art. 282, c. 3) | Il decreto diventa definitivo |
| Cinque anni dalla precedente esdebitazione | A ritroso dalla scadenza del termine per l’esdebitazione | Condizione (art. 280, lett. d) | Beneficio negato |
Diagnosi passo-passo: quale strada fa al tuo caso
La disciplina prevede strumenti diversi per problemi diversi. Il metodo che segue serve a ordinare le informazioni prima di scegliere. Non sostituisce l’esame dei documenti.
Passo 1 – Fare l’inventario completo dei debiti
Il primo errore è ragionare sul creditore che preme di più. Prima di qualsiasi scelta occorre un elenco completo con creditore, importo, titolo (contratto, decreto ingiuntivo, cartella, sentenza), garanzie (ipoteca, pegno, fideiussione, cessione del quinto) e stato delle azioni (precetto, pignoramento, vendita fissata). Per i debiti fiscali conviene chiedere l’estratto di ruolo all’agente della riscossione e il cassetto fiscale. Per i debiti bancari servono la visura della Centrale Rischi della Banca d’Italia e il report dei sistemi di informazioni creditizie (SIC, come CRIF).
Passo 2 – Contare i creditori e pesarli
Il saldo e stralcio funziona quando il problema è concentrato. In termini operativi:
- con uno o due creditori che rappresentano quasi tutto il debito, l’accordo privato è spesso la prima opzione da verificare;
- con tre o più creditori di peso, soprattutto se tra loro c’è il Fisco, l’accordo privato diventa una sequenza di trattative separate. Ognuna richiede liquidità e nessuna garantisce che le altre vadano a buon fine;
- con debiti fiscali e contributivi prevalenti il saldo e stralcio privato non è disponibile nel senso comune del termine. L’agente della riscossione non negozia sconti fuori dalle ipotesi di legge (si veda la sezione dedicata alle cartelle).
Passo 3 – Misurare le risorse realmente disponibili
Serve un numero: quanto denaro può essere messo sul tavolo, in quanto tempo e da dove proviene. Se proviene dal debitore stesso, occorre chiedersi se quel denaro, in una procedura, spetterebbe a tutti i creditori. Questo punto pesa sul rischio di revocatoria e sulla valutazione dell’OCC (Passo 6).
Passo 4 – Verificare chi sono i garanti
Se esistono fideiussori, coobbligati o terzi datori di ipoteca, la scelta cambia. Nell’esdebitazione i garanti restano obbligati (art. 278, c. 6). Nel saldo e stralcio la liberazione del garante dipende da come è scritto l’accordo. La Cassazione ha precisato che la transazione parziale con uno dei corresponsabili produce effetti limitati alla sua quota (Cass. civ., Sez. III, ord. 25 gennaio 2024, n. 2426). Se il garante è un familiare, un saldo e stralcio scritto bene, che lo includa espressamente, può proteggerlo meglio di una procedura concorsuale.
Passo 5 – Individuare i debiti che l’esdebitazione non tocca
Mantenimento e alimenti, risarcimenti da illecito extracontrattuale e sanzioni penali o amministrative non accessorie a debiti estinti sono esclusi dall’esdebitazione (art. 278, c. 7). Se questi debiti sono il cuore del problema, la procedura non risolve. Resta lo spazio per un accordo con il singolo creditore, sempre che il creditore lo accetti e che la legge lo consenta.
Passo 6 – Valutare la propria condotta passata
L’esdebitazione richiede un esame della condotta. Nella liquidazione controllata non basta l’assenza di frodi: il debitore non deve aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 282, c. 2). La Cassazione ha chiarito che questo esame non blocca l’apertura della liquidazione controllata. La meritevolezza pesa nella fase successiva dell’esdebitazione (Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074; Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603, quest’ultima nota dalla sintesi di diritto.it). Chi ha accumulato debiti con leggerezza documentabile deve sapere che il risultato finale non è scontato.
Passo 7 – Controllare l’ultima esdebitazione e il regime applicabile
Chi ha già ottenuto un’esdebitazione negli ultimi cinque anni, o due volte nella vita, non può ottenerla di nuovo (art. 280, lett. d ed e). Chi era stato dichiarato fallito prima del 15 luglio 2022 resta soggetto alla legge fallimentare anche per l’esdebitazione chiesta dopo quella data (Cass. civ., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835). In questi casi il saldo e stralcio può diventare l’unica strada praticabile, e va costruito con particolare cura.
Passo 8 – Scegliere e mettere in sicurezza la scelta
Se la diagnosi indica il saldo e stralcio, l’accordo deve contenere almeno questi elementi:
- l’importo esatto del credito originario e quello concordato;
- la data e le modalità di pagamento, con l’IBAN del creditore effettivo (nei crediti ceduti, il cessionario);
- l’impegno a rilasciare una quietanza liberatoria a saldo di ogni pretesa nascente dal rapporto;
- la rinuncia agli atti esecutivi pendenti e l’impegno a chiedere la cancellazione di pignoramenti, ipoteche giudiziali e segnalazioni non più dovute;
- la sorte dei garanti, nominati espressamente;
- la regola sul ritardo: tolleranza, diffida, oppure risoluzione con reviviscenza del debito.
Se la diagnosi indica la procedura, il percorso passa per l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) del circondario del tribunale competente. Lo strumento si sceglie tra piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67), concordato minore (art. 74), liquidazione controllata (art. 268) o, per chi non ha nulla da offrire, esdebitazione dell’incapiente (art. 283).
L’avvertenza decisiva: non pagare a saldo un creditore con risorse che servirebbero a finanziare la procedura scelta per tutti gli altri. Prima si decide la strada, poi si spende.
Esempi di calcolo: due posizioni a confronto
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati di fantasia. Non descrivono casi reali.
Esempio 1 – Un solo creditore rilevante: il saldo e stralcio regge
Dati di partenza:
- debito residuo verso una società cessionaria di un prestito personale: 18.740 €;
- altri debiti: una carta revolving con 1.315 € regolarmente pagata;
- reddito netto: 1.680 € al mese, con un quinto già ceduto;
- risorse disponibili: 7.300 € messi a disposizione da un familiare.
Sviluppo:
- offerta del 39% circa del residuo: 7.300 € su 18.740 €;
- accettazione scritta del cessionario martedì 3 novembre 2026, con pagamento entro quindici giorni, cioè entro mercoledì 18 novembre 2026 (giorno feriale);
- stralcio: 18.740 − 7.300 = 11.440 € di rinuncia del creditore.
Esito: l’accordo chiude l’unico debito problematico. Una procedura avrebbe coinvolto anche la carta revolving, che è in regola, e avrebbe richiesto anni prima dell’esdebitazione. Il punto di controllo è il pagamento del 18 novembre: se l’accordo prevede la risoluzione in caso di ritardo, un bonifico disposto tardi può far rivivere gli 11.440 € stralciati (sul principio, Cass. 6821/2023). Il familiare che versa il denaro non è un creditore del debitore, salvo che il finanziamento sia formalizzato. Questo aspetto va regolato per iscritto, per evitare che il prestito familiare diventi un nuovo debito.
Esempio 2 – Cinque creditori e cartelle: serve la procedura
Dati di partenza:
- banca, scoperto e mutuo chirografario: 46.210 €;
- due finanziarie: 12.880 € e 9.475 €;
- agente della riscossione: 31.640 € di cartelle IRPEF e IVA di una pregressa attività individuale cessata;
- fornitore con decreto ingiuntivo: 6.930 €;
- totale: 107.135 €;
- patrimonio: un’auto del valore di circa 4.200 € e uno stipendio di 1.920 € netti;
- liquidità propria: 9.000 €.
Sviluppo del saldo e stralcio: con 9.000 € si può forse chiudere una delle due finanziarie, ma restano 94.255 € di debiti. Il Fisco non tratta fuori dalle ipotesi di legge e la banca chiede almeno il 30%, cioè 13.863 €. Inoltre i 9.000 € pagati a un solo creditore sarebbero sottratti agli altri. Questo pagamento verrebbe indicato nella relazione dell’OCC se, dopo l’insuccesso delle trattative, si aprisse una procedura.
Sviluppo della procedura: ipotesi di liquidazione controllata aperta martedì 12 gennaio 2027.
- I tre anni scadono il 12 gennaio 2030, che cade di sabato. Per prudenza la data utile si colloca lunedì 14 gennaio 2030.
- Istanza di esdebitazione depositata lunedì 4 febbraio 2030 e comunicata ai creditori ammessi lo stesso giorno: le osservazioni scadono martedì 19 febbraio 2030 (15 giorni, art. 282, c. 1).
- Decreto comunicato lunedì 4 marzo 2030: il reclamo va proposto entro mercoledì 3 aprile 2030 (30 giorni, art. 282, c. 3).
Esito: se ricorrono le condizioni degli artt. 280 e 282, c. 2, il residuo verso banca, finanziarie, fornitore e agente della riscossione per i crediti concorsuali diventa inesigibile. Le sanzioni amministrative non accessorie restano fuori dall’esdebitazione; le sanzioni tributarie accessorie a imposte estinte rientrano invece nell’effetto liberatorio. Lo ha affermato il Tribunale di Torino con il decreto del 9 aprile 2026, noto dalla sintesi di Eutekne e privo di numero nella fonte. Il confronto tra le due strade è netto: con il saldo e stralcio si sistemerebbe circa il 12% del debito, con la procedura la sua totalità concorsuale.
Situazioni che escono dallo schema ordinario
Saldo e stralcio dentro un piano del consumatore
Le due strade non si escludono. Secondo l’art. 67, c. 1, CCII il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento anche parziale e differenziato dei crediti. In termini operativi, il piano funziona come un saldo e stralcio collettivo. Lo propone il debitore con l’ausilio dell’OCC e lo rende vincolante il giudice con l’omologazione, anche senza il consenso dei singoli creditori. Il consumatore non deve raccogliere voti. Se un creditore contesta la convenienza, il giudice omologa quando ritiene che quel credito sia soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria (art. 70, c. 7).
Va precisato che la liberazione dal residuo, in questo caso, deriva dall’omologazione e dall’esecuzione del piano. Non deriva dall’esdebitazione dell’art. 278, che il comma 1 riferisce alle procedure di liquidazione. Il piano può anche recepire accordi già raggiunti con singoli creditori: un finanziatore che ha accettato il 25% in via privata può essere inserito nel piano con quella percentuale. Così l’intesa entra nel quadro omologato. Dopo la pubblicità del decreto di apertura, però, i pagamenti compiuti in violazione del piano sono inefficaci verso i creditori anteriori (art. 71, c. 3). Un saldo e stralcio pagato “a parte”, fuori dal piano, espone il debitore e il creditore che incassa.
Saldo e stralcio dentro un concordato minore
Per professionisti, imprenditori minori e agricoli, l’equivalente è il concordato minore (art. 74). La proposta ha contenuto libero, può prevedere il soddisfacimento parziale dei crediti in qualsiasi forma e la divisione dei creditori in classi. A differenza del piano del consumatore, qui si vota. Serve la maggioranza dei crediti ammessi al voto (art. 79, c. 1) e vale il silenzio-assenso: il creditore che non comunica nulla all’OCC nel termine assegnato si considera favorevole (art. 79, c. 3). Gli accordi di saldo e stralcio negoziati prima del deposito diventano adesioni alla proposta. Il concordato deve comunque rispettare l’ordine delle cause di prelazione (Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574, nota dalla sintesi di edotto). Non si può pagare a saldo un chirografario prima o meglio dei privilegiati senza una giustificazione compatibile con la legge.
Per i debiti fiscali, nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari non richiede necessariamente una proposta di transazione fiscale secondo l’art. 88 CCII, che si applica solo nei limiti della compatibilità (Cass. n. 14555/2026). Il giudice può inoltre omologare anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria. Lo può fare quando l’adesione è determinante per la maggioranza e la proposta è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria (art. 80, c. 3). Sul piano pratico è l’unico “saldo e stralcio” che si possa imporre al Fisco, ed è sempre giudiziale. Nel concordato minore, salvo diversa previsione, restano salvi i diritti verso coobbligati e fideiussori (art. 79, c. 5).
Il “saldo e stralcio” delle cartelle
Con l’agente della riscossione non esiste una trattativa privata sullo sconto. L’amministrazione non dispone liberamente del credito tributario. Quello che nel linguaggio comune si chiama “saldo e stralcio delle cartelle” coincide con gli strumenti previsti di volta in volta dalla legge. Il legislatore ha introdotto più volte definizioni agevolate (le cosiddette rottamazioni), che consentono di pagare il capitale senza sanzioni e interessi di mora. In alcune occasioni ha disposto anche stralci o annullamenti automatici dei carichi di importo minore. La legge di bilancio 2026 ha previsto una nuova definizione agevolata, chiamata “rottamazione-quinquies” dalla stampa specializzata, con istanze da presentare entro il 30 aprile 2026. Requisiti, carichi ammessi e piani di pagamento vanno controllati sul testo di legge e sulle indicazioni dell’agente della riscossione prima di qualsiasi scelta. Questi strumenti hanno tre caratteri in comune: finestre temporali chiuse, condizioni uguali per tutti e decadenza in caso di mancato pagamento delle rate.
Rispetto all’esdebitazione la differenza resta strutturale. La rottamazione abbatte sanzioni e interessi ma richiede il pagamento del capitale. L’esdebitazione, al termine di una liquidazione controllata, rende inesigibile anche il capitale rimasto insoddisfatto. Ne restano escluse le sanzioni non accessorie dell’art. 278, c. 7, lett. b). Va considerato anche che il sistematico omesso pagamento delle imposte può pesare sulla meritevolezza. Il Tribunale di Treviso (31 marzo 2026, noto dalla sintesi di Unijuris, senza numero) ha ritenuto colpa grave un debito erariale prevalente accumulato in questo modo e ha negato il beneficio.
Revocatoria e pagamenti a saldo prima di una procedura
È il caso più delicato. Il debitore paga a saldo un creditore e qualche mese dopo, non riuscendo a chiudere con gli altri, chiede la liquidazione controllata. Che sorte ha quel pagamento?
- Nella liquidazione controllata il liquidatore, autorizzato dal giudice delegato, può esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile (art. 274, c. 2). Si tratta quindi della revocatoria ordinaria, non di una revocatoria concorsuale con presunzioni a favore della massa. Il codice civile esclude dalla revoca l’adempimento di un debito scaduto (art. 2901, c. 3, c.c.). Questo argomento protegge di regola il pagamento a saldo di un debito già esigibile. Non lo protegge quando, insieme al pagamento, il debitore cede beni, concede garanzie nuove o paga con mezzi anomali. Il giudice delegato autorizza l’azione solo quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori (art. 274, c. 3).
- Nella liquidazione giudiziale dell’imprenditore sopra soglia si applica la revocatoria concorsuale dell’art. 166 CCII, più incisiva. Colpisce, tra l’altro, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti nei mesi anteriori alla domanda, se il curatore prova che chi ha ricevuto il pagamento conosceva lo stato di insolvenza. Per l’imprenditore il pagamento preferenziale in prossimità della crisi può avere anche rilievo penale.
- In ogni procedura di sovraindebitamento il pagamento compare negli atti che l’OCC esamina. La domanda di piano del consumatore deve elencare gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni (art. 67, c. 2, lett. c). La relazione dell’OCC riferisce sulla diligenza impiegata nell’assumere le obbligazioni (art. 68, c. 2, lett. a). Un saldo e stralcio pagato a un parente creditore, o con il ricavato della vendita di un bene, sarà letto con attenzione.
Un pagamento a saldo non è di per sé illecito, ma va fatto sapendo se una procedura è all’orizzonte. Le pronunce lette per questa guida non riguardano un caso specifico di revocatoria di un pagamento a saldo e stralcio. Ogni valutazione va quindi fatta sul caso concreto.
Rischi fiscali dello stralcio
Per il consumatore la parte di debito stralciata non ha, di regola, conseguenze fiscali dirette. Diversa è la posizione dell’imprenditore e del professionista che contabilizzano il debito nell’attività. La riduzione ottenuta fuori da una procedura può generare un componente positivo di reddito (sopravvenienza attiva), mentre per le riduzioni ottenute nelle procedure concorsuali e negli strumenti di regolazione della crisi la normativa fiscale prevede regimi di detassazione totale o parziale. Il perimetro esatto di questi regimi è stato toccato più volte dal legislatore e va verificato sul testo vigente del TUIR prima di firmare. Per un’impresa, la scelta tra stralcio privato e concordato minore può dipendere anche da questo. Le transazioni novative, inoltre, non seguono il regime IVA e di registro del rapporto originario (Cass. civ., Sez. V, ord. 23 giugno 2021, n. 17869, massima su Brocardi): anche l’imposta di registro sull’accordo va considerata.
CRIF e Centrale Rischi dopo il saldo
Un saldo e stralcio non cancella il passato creditizio. Nei sistemi di informazioni creditizie privati (SIC, come CRIF), secondo le regole del codice di condotta riportate dalla stampa specializzata:
- un ritardo di una o due rate, poi regolarizzato, resta visibile fino a 12 mesi dalla regolarizzazione;
- un ritardo di tre o più rate regolarizzato resta fino a 24 mesi;
- un inadempimento non regolarizzato resta fino a 36 mesi dalla cessazione del rapporto.
Un rapporto chiuso a saldo e stralcio di norma risulta estinto con una transazione e non come rimborsato regolarmente. Chi lo consulta lo legge come un evento negativo, anche quando la segnalazione è aggiornata. I tempi esatti vanno verificati sul codice di condotta vigente e sul proprio report. Conta anche la tempestività dell’aggiornamento. In una decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario (decisione n. 7386 del 29 luglio 2025) il debito era stato chiuso a saldo e stralcio con la società cessionaria, ma la banca segnalante ne era stata informata solo mesi dopo. Il Collegio ha escluso la responsabilità dell’intermediario per il ritardo e ha respinto la domanda di risarcimento per mancanza di prova del danno. La lezione è semplice: la quietanza va trasmessa anche al soggetto che ha effettuato la segnalazione, non solo al cessionario. Per la Centrale Rischi della Banca d’Italia vale un discorso analogo. Le regole sulla segnalazione delle posizioni in sofferenza e sul loro storico vanno verificate sulle istruzioni della Banca d’Italia. In nessun caso il saldo comporta la cancellazione immediata dello storico.
Neppure l’esdebitazione è un’operazione di “pulizia” automatica delle banche dati. Il decreto del consumatore o del professionista viene pubblicato sul sito del tribunale o del Ministero (art. 282, c. 1). Gli effetti sulle segnalazioni dipendono dalle regole di ciascun sistema.
Il garante familiare e il debitore già esdebitato
Due casi limite. Primo caso: il debitore ha un fideiussore, per esempio un genitore. L’esdebitazione lascia il genitore esposto per l’intero (art. 278, c. 6). Un saldo e stralcio che lo nomini e lo liberi espressamente può essere preferibile, anche se costa qualcosa in più. In alternativa si può valutare una procedura familiare, quando ne ricorrono i presupposti. Secondo caso: il debitore ha già beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti o per due volte (art. 280, lett. d ed e). La via legale è chiusa e restano solo gli accordi privati.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, esamina nello stesso fascicolo la tenuta di un accordo a saldo e le condizioni di accesso alle procedure. Così la scelta tra le due strade non dipende dall’urgenza del creditore più insistente.
Domande frequenti
Se faccio un saldo e stralcio con la banca, gli altri creditori possono ancora pignorarmi?
Sì. Il saldo e stralcio è un contratto e vincola solo chi lo firma. Gli altri creditori conservano intatti i loro diritti: possono notificare precetti, avviare pignoramenti e proseguire quelli in corso. Anche il creditore che ha firmato può tornare ad agire se l’accordo prevede la risoluzione per mancato pagamento e il debitore non paga. Chi ha più creditori deve chiedersi, prima di firmare, come gestirà gli altri. Altrimenti rischia di spendere la liquidità disponibile per un solo debito senza risolvere il problema complessivo.
L’esdebitazione cancella anche il debito del mio fideiussore?
No. L’art. 278, c. 6, CCII fa salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Il creditore che non è stato soddisfatto nella procedura può rivolgersi al garante per il residuo. Il garante, a sua volta, se non riesce a pagare, può valutare una propria procedura di sovraindebitamento. Se l’obiettivo principale è proteggere un familiare garante, conviene verificare prima se un accordo a saldo e stralcio che lo comprenda espressamente sia raggiungibile.
Posso fare un saldo e stralcio con l’Agenzia delle Entrate Riscossione?
Non nel senso di una trattativa privata sullo sconto. Il credito tributario non è disponibile come un credito bancario. Gli strumenti sono quelli previsti dalla legge: rateizzazione, definizioni agevolate quando aperte, transazione fiscale negli strumenti che la prevedono. Nel concordato minore c’è la falcidia dei tributi, con la possibilità per il giudice di omologare senza l’adesione del Fisco se ricorrono le condizioni dell’art. 80, c. 3. Al termine di una liquidazione controllata, l’esdebitazione rende inesigibile il residuo concorsuale, con i limiti dell’art. 278, c. 7.
Ho pagato a saldo un creditore sei mesi fa: se ora chiedo la liquidazione controllata, quel pagamento sarà revocato?
Non automaticamente. Nella liquidazione controllata il liquidatore può esercitare solo le azioni revocatorie del codice civile (art. 274, c. 2), e l’adempimento di un debito scaduto è escluso dalla revoca ordinaria (art. 2901, c. 3, c.c.). Il quadro cambia se il pagamento è avvenuto con beni invece che con denaro, a favore di un familiare o con modalità anomale. Il pagamento va comunque dichiarato e sarà esaminato dall’OCC. Per l’imprenditore soggetto a liquidazione giudiziale il rischio è maggiore (art. 166 CCII).
Dopo il saldo e stralcio la segnalazione in CRIF sparisce subito?
No. La segnalazione viene aggiornata, ma lo storico resta visibile per i periodi previsti dal codice di condotta dei SIC: per un inadempimento non regolarizzato si parla, secondo la stampa specializzata, di 36 mesi. Il rapporto risulterà chiuso con una transazione. Per abbreviare i tempi tecnici è utile trasmettere la quietanza liberatoria sia al cessionario sia all’intermediario segnalante e controllare il report dopo alcune settimane.
Ho un solo debito ma enorme e nessuna liquidità: devo per forza fare la procedura?
Non per forza, ma il saldo e stralcio senza risorse è difficile. Se il creditore non accetta rateizzazioni lunghe e il debitore non ha patrimonio, la procedura offre una via d’uscita. Si può valutare la liquidazione controllata se c’è attivo da acquisire, oppure l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283) se non c’è alcuna utilità da offrire. Quest’ultima si ottiene una sola volta e lascia esigibile il debito se, entro tre anni dal decreto, sopravvengono utilità ulteriori.
Quadro delle pronunce di riferimento
Le pronunce che seguono sono state verificate su fonti lette per questa guida. Quando la fonte riporta soltanto una sintesi o manca un elemento degli estremi, lo si indica.
Sulla transazione e sul saldo e stralcio
- Cass. civ., Sez. II, ord. 25 novembre 2025, n. 30930 (massima su Brocardi). La transazione presuppone una res dubia e concessioni reciproche. Le concessioni possono incidere anche su diritti di terzi, con lo schema del contratto a favore di terzo. Rilevanza: un saldo e stralcio può contenere la liberazione del fideiussore se le parti lo prevedono.
- Cass. civ., Sez. III, ord. n. 614/2026 (massima su Brocardi; la data riportata cade di domenica e per questo si indicano solo numero e anno). La transazione si interpreta secondo il testo e il comportamento delle parti. L’accordo che non subordina nulla a future decisioni giudiziarie è definitivo e completo. Rilevanza: la chiarezza del testo decide la tenuta della chiusura.
- Cass. civ., Sez. I, sent. 5 novembre 2024, n. 28375 (massima su Brocardi). Il riconoscimento di fatti contenuto in una transazione non vale come confessione, perché è strumentale all’accordo. Rilevanza: firmare un saldo e stralcio non equivale ad ammettere tutto quanto preteso dal creditore.
- Cass. civ., Sez. II, ord. 7 marzo 2023, n. 6821 (massima su Brocardi). L’effetto novativo si produce solo se discende direttamente dall’accordo. Se è subordinato alla regolare esecuzione, non è immediato. Rilevanza: nel saldo e stralcio rateale il mancato pagamento può riportare in vita il debito originario.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 16 gennaio 2023, n. 1067 (massima su Brocardi). Senza incertezza sul rapporto e concessioni reciproche non c’è transazione valida. Se l’incertezza viene meno, l’accordo non può fondare una domanda. Rilevanza: va descritto nell’accordo su che cosa si transige.
- Cass. civ., Sez. III, ord. 25 gennaio 2024, n. 2426 (massima riportata da Foroeuropeo). La transazione parziale con uno dei corresponsabili ha efficacia limitata alla sua quota. Rilevanza: chi chiude a saldo la propria posizione non libera automaticamente i condebitori, né viceversa.
- Arbitro Bancario Finanziario, decisione n. 7386 del 29 luglio 2025 (testo letto su dirittobancario.it; il Collegio non è indicato nella sintesi utilizzata). È stato respinto il ricorso per il ritardo nell’aggiornamento CRIF dopo un saldo e stralcio con il cessionario, perché l’intermediario ne era stato informato tardi. Rilevanza: la quietanza va trasmessa anche al segnalante.
Sull’esdebitazione
- Cass. civ., Sez. I, ord. 6 novembre 2024, n. 28505 (massima su Brocardi). La scarsa consistenza del patrimonio non preclude l’esdebitazione se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive. L’art. 280 CCII non richiede una percentuale minima di soddisfazione. Rilevanza: l’esdebitazione non presuppone di aver pagato una quota ai creditori, a differenza del saldo e stralcio.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074 (massima su Brocardi). Per aprire la liquidazione controllata non serve un giudizio di meritevolezza. La condotta del debitore conta nella fase di esdebitazione. Rilevanza: l’accesso è più semplice dell’uscita.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603 (sintesi di diritto.it). Conferma che la meritevolezza non è condizione di apertura. La relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento resta però requisito di ammissibilità con controllo sostanziale del giudice. Rilevanza: i pagamenti a saldo eseguiti prima della domanda entrano in quella relazione.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835 (massima su Brocardi e passaggi riportati nella Cass. 30108/2025). L’istanza di esdebitazione di chi era stato dichiarato fallito prima del 15 luglio 2022 resta regolata dalla legge fallimentare. Rilevanza: per i vecchi falliti il regime CCII non è disponibile.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108 (testo integrale sul sito della Cassazione). Il debitore già fallito che non ha ottenuto l’esdebitazione fallimentare non può invocare quella dell’incapiente per la stessa esposizione. Rilevanza: in questi casi l’accordo privato può essere l’unica via.
- Corte cost., ord. 104/2026 (decisa il 4 maggio 2026, depositata l’11 giugno 2026). Ha restituito gli atti ai tribunali di Verona e Milano, che dubitavano della legittimità dell’art. 278, c. 2, sui creditori non insinuati. Il motivo è che le ordinanze andavano notificate anche ai creditori ammessi. La questione è tornata davanti alla Corte (ordinanze ripubblicate in G.U. il 23 settembre 2026) ed è in attesa di decisione. Rilevanza: il limite verso i creditori non concorsuali è vigente ma contestato.
- Trib. Torino, decreto 9 aprile 2026 (sintesi Eutekne, numero non disponibile). La sanzione tributaria accessoria rientra nell’esdebitazione, perché viene meno con l’estinzione dell’obbligazione principale (art. 278, c. 7, lett. b). Rilevanza: per le cartelle, l’esdebitazione arriva dove la rottamazione non arriva.
Sulle combinazioni
- Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574 (sintesi edotto). Il concordato minore deve rispettare l’ordine delle prelazioni. Rilevanza: gli accordi a saldo con i chirografari non possono scavalcare i privilegiati.
- Cass. n. 14555/2026 (sintesi Fiscal Focus; la data riportata cade di sabato). Nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari non richiede necessariamente la transazione fiscale dell’art. 88 CCII. Rilevanza: è la via giudiziale per “stralciare” debiti fiscali.
Test di autodiagnosi: saldo e stralcio o esdebitazione?
Rispondi sì o no. Il test orienta, non decide.
- Il debito problematico è verso un solo creditore o al massimo due, che rappresentano almeno l’80% del totale?
- Disponi, entro trenta giorni, di una somma pari almeno al 25-40% di quel debito, proveniente anche da terzi?
- Il creditore ha già mostrato disponibilità a trattare (lettera di proposta, cessione del credito a un fondo, recupero affidato a società esterne)?
- Tra i debiti prevalenti ci sono cartelle e contributi per importi rilevanti?
- Ci sono debiti di mantenimento, risarcimenti da illecito o sanzioni non accessorie che pesano molto?
- Esiste un fideiussore familiare che vuoi tutelare?
- Hai già ottenuto un’esdebitazione negli ultimi cinque anni, oppure due volte?
- Sei stato dichiarato fallito prima del 15 luglio 2022?
- Hai beni (casa, quote, auto di valore) che vuoi conservare a ogni costo?
- La tua storia debitoria contiene episodi che un giudice potrebbe leggere come colpa grave, per esempio finanziamenti accumulati sapendo di non poterli rimborsare o imposte sistematicamente non versate?
Lettura dei risultati:
- Sì alle domande 1, 2 e 3: il saldo e stralcio è la prima strada da verificare, con un accordo scritto completo.
- Sì alla domanda 4, con più creditori: l’accordo privato non basta. Valuta piano del consumatore, concordato minore o liquidazione controllata, a seconda del profilo.
- Sì alla domanda 5: l’esdebitazione non coprirà quei debiti (art. 278, c. 7). Serve una trattativa specifica, se possibile.
- Sì alla domanda 6: verifica un saldo e stralcio che liberi espressamente il garante, perché l’esdebitazione non lo libera (art. 278, c. 6).
- Sì alle domande 7 o 8: la via dell’esdebitazione CCII è chiusa o regolata da altre norme. Gli accordi privati diventano centrali.
- Sì alla domanda 9: la liquidazione controllata comporta la vendita dei beni. Considera il piano del consumatore o il concordato minore, che possono includere accordi a saldo con singoli creditori.
- Sì alla domanda 10: prima di scegliere la procedura serve una valutazione onesta della meritevolezza. L’esito dell’esdebitazione non è scontato (art. 282, c. 2).
Cosa può fare lo Studio Monardo
Il lavoro dello Studio parte dalla diagnosi e la traduce in atti concreti. Questi sono gli strumenti che mettiamo in campo:
- Ricostruiamo la posizione debitoria completa: acquisiamo la visura della Centrale Rischi, il report CRIF, l’estratto di ruolo e i titoli esecutivi, e prepariamo l’elenco dei creditori con importi, garanzie e azioni pendenti.
- Verifichiamo la fondatezza dei crediti prima di trattare: interessi, commissioni, regolarità della cessione del credito e della notifica dei titoli. Ogni contestazione fondata diventa leva negoziale.
- Conduciamo la trattativa di saldo e stralcio con banche, finanziarie e società cessionarie e formuliamo proposte motivate sulla base dell’alternativa concorsuale.
- Redigiamo l’accordo transattivo, con quietanza liberatoria, rinuncia agli atti esecutivi, cancellazione di pignoramenti e ipoteche, sorte dei garanti e disciplina del ritardo.
- Controlliamo l’aggiornamento delle segnalazioni dopo il saldo, inviando la quietanza al cessionario e all’intermediario segnalante e verificando i report.
- Valutiamo con i commercialisti dello staff le conseguenze fiscali dello stralcio per imprenditori e professionisti, confrontandole con i regimi previsti nelle procedure.
- Analizziamo i pagamenti già eseguiti a singoli creditori per stimare il rischio di revocatoria e il loro peso nella relazione dell’OCC.
- Predisponiamo la domanda di piano del consumatore, di concordato minore o di liquidazione controllata, inserendo nel quadro omologato gli accordi a saldo già raggiunti.
- Assistiamo il debitore nella fase di esdebitazione: istanza ex art. 282, risposta alle osservazioni dei creditori, eventuale reclamo nei trenta giorni.
- Impugniamo i provvedimenti sfavorevoli fino all’ultimo grado, mantenendo la stessa linea difensiva.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento, insieme all’esperienza di fiduciario di un OCC. Chi conosce dall’interno il lavoro dell’Organismo sa quali documenti servono, come vengono letti i pagamenti anteriori e quali condotte mettono a rischio l’esdebitazione. Sa anche quando un accordo con il singolo creditore è la soluzione più rapida. Per gli imprenditori minori la qualifica di Esperto Negoziatore consente di valutare anche la composizione negoziata, in cui gli accordi con uno o più creditori si concludono con l’assistenza di un esperto (art. 25-quater, c. 3, CCII).
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo. Gli aspetti civilistici, bancari e fiscali vengono esaminati insieme e non in sequenza. La qualifica di avvocato cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea, se un reclamo o un ricorso diventano necessari.
In sintesi: scegliere prima di pagare
Saldo e stralcio ed esdebitazione portano entrambi a pagare meno, ma per vie opposte. Il primo è un contratto con un creditore alla volta e richiede liquidità e un testo scritto con cura. Lascia intatti gli altri debiti e i rischi di revocatoria e fiscali. La seconda è un effetto di legge che libera dai debiti concorsuali dopo una liquidazione. Ha però limiti precisi: i garanti restano obbligati, alcuni debiti sono esclusi e la condotta del debitore viene esaminata. Spesso la risposta migliore combina le due strade, inserendo gli accordi a saldo dentro un piano del consumatore o un concordato minore.
Lo Studio Monardo affronta questa scelta con le competenze che la materia richiede. La qualifica di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e l’attività di fiduciario di un OCC permettono di valutare le procedure dall’interno. Il coordinamento dello staff in diritto bancario e tributario consente di negoziare con banche e finanziarie e di misurare le conseguenze fiscali di ogni stralcio.
📩 Non firmare accordi né versare acconti prima di aver capito quale strada fa davvero al tuo caso: contatta lo Studio Monardo oggi stesso, trovi tutti i riferimenti al termine di questa guida.
