La sentenza che apre la liquidazione controllata viene di solito raccontata come un traguardo per il debitore: finalmente si ferma la pioggia di pignoramenti, finalmente c’è un liquidatore, finalmente si vede in lontananza l’esdebitazione. È vero, ma è solo metà della storia. Per i creditori quella stessa sentenza è il fischio d’inizio di una nuova partita. Da quel momento banche, finanziarie, società di cartolarizzazione, enti previdenziali e creditori privati smettono di agire ciascuno per conto proprio e iniziano a muoversi dentro un campo con regole precise: termini per le domande, stato passivo, istanze al liquidatore, reclami, osservazioni sull’esdebitazione. Ognuna di queste regole è scritta nella sentenza o discende da essa.
Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle. Leggere la sentenza di apertura riga per riga significa sapere in anticipo che cosa faranno i creditori, entro quale data, con quale atto e con quali limiti. Significa anche sapere dove il debitore può ancora giocare: sulla quota di reddito che gli resta, sui beni che può continuare a usare, sulle domande di insinuazione da contestare, sulla collaborazione che il liquidatore dovrà riferire al giudice.
In questo articolo smontiamo il contenuto della sentenza secondo l’art. 270 comma 2 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), ne ricostruiamo gli effetti secondo il comma 5, e lo confrontiamo con sentenze di apertura vere, pubblicate tra il 2025 e il 2026 sui siti dei Tribunali di Velletri, Grosseto, Cremona e Savona. Poi giochiamo la partita: le mosse dei creditori dopo la sentenza e le contromosse del debitore.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché è esattamente il terreno delle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè opera dall’interno degli organismi che preparano le relazioni su cui il tribunale apre la liquidazione controllata e che spesso vengono poi nominati liquidatori. E quando la partita si sposta sui reclami, la qualifica di avvocato cassazionista consente di seguire la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado.
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Chi hai di fronte dopo la sentenza: creditori razionali e un liquidatore che risponde al giudice
Prima di entrare nelle singole mosse conviene guardare in faccia la controparte. Nella liquidazione controllata non c’è un solo creditore, ma una platea, e ogni componente ragiona in modo diverso.
La banca o la società che ha acquistato i crediti deteriorati. È il creditore più numeroso e più organizzato. Spesso il credito non appartiene più alla banca che ha erogato il mutuo o il fido, ma a un veicolo di cartolarizzazione gestito da un servicer. Il servicer lavora su grandi numeri: ha comprato pacchetti di crediti a una frazione del valore nominale e ha bisogno di incassare in fretta e con il minimo costo di gestione. Dal suo punto di vista, conviene insinuarsi al passivo con una domanda standardizzata, controllare che il liquidatore venda i beni e attendere il riparto. Raramente investe in contenziosi lunghi, a meno che non ci sia un immobile con un valore che giustifica lo sforzo.
La finanziaria della cessione del quinto. Fino al giorno prima della sentenza incassava ogni mese la rata direttamente dal datore di lavoro. La sentenza le toglie questo canale privilegiato. Come mostra la sentenza del Tribunale di Cremona n. 42/2025, pubblicata il 12 giugno 2025, l’apertura comporta la sospensione delle trattenute per cessione del quinto e dei pignoramenti sullo stipendio fino al termine della procedura. La finanziaria diventa un creditore concorsuale come gli altri, spesso chirografario, e la sua convenienza cambia radicalmente.
Il creditore con ipoteca. Ragiona sul bene, non sulla persona. Vuole che l’immobile sia venduto presto e bene, perché il ricavato gli spetta con priorità. Se la procedura rallenta, perde tempo e valore; se la vendita avviene a prezzi troppo bassi, perde capitale. È il creditore più attento al programma di liquidazione.
Gli enti pubblici e previdenziali. L’agente della riscossione e gli enti previdenziali hanno crediti spesso privilegiati e non hanno margini per transigere fuori dalle regole. Si insinuano, verificano la collocazione del privilegio e raramente fanno altro.
Il creditore istante. È quello che ha chiesto lui l’apertura della liquidazione, quando il debitore era insolvente. Ha già investito tempo e risorse, ha già preso una posizione processuale, e spesso è il più motivato a seguire la procedura da vicino.
C’è poi una figura che non è un creditore ma che il debitore deve imparare a conoscere: il liquidatore. Non è un avversario. È un organo della procedura che amministra il patrimonio nell’interesse di tutti i creditori, sotto il controllo del giudice delegato. Ma proprio per questo i creditori lo usano come leva: gli scrivono, gli chiedono di acquisire beni, di agire in revocatoria, di rivedere la quota di stipendio lasciata al debitore. Ogni sei mesi il liquidatore riferisce al giudice anche sulla collaborazione del debitore, e quelle relazioni pesano sull’esdebitazione.
Qual è dunque la convenienza dei creditori? In una liquidazione controllata di un consumatore, il chirografario sa che la percentuale di soddisfazione sarà spesso modesta. La sua convenienza non è distruggere il debitore, ma massimizzare l’incasso con il minimo costo: insinuarsi correttamente, non perdere il termine, ottenere che la quota di reddito acquisita alla procedura sia la più alta possibile, e verificare che non ci siano beni nascosti o atti da revocare. Ogni scelta del creditore si spiega con questo calcolo. Ed è proprio questo calcolo che permette al debitore di prevedere le mosse e di prepararsi.
La prima mossa: il creditore chiede (o sfrutta) l’apertura della liquidazione
La mossa
La liquidazione controllata può nascere in due modi. Il primo, più frequente, è il ricorso del debitore sovraindebitato secondo l’art. 268 comma 1 CCII, presentato con l’ausilio di un OCC. Il secondo è la mossa che qui ci interessa: secondo l’art. 268 comma 2, se il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere proposta anche da un creditore, perfino mentre sono in corso procedure esecutive individuali.
Un esempio concreto si legge nella sentenza del Tribunale di Savona n. 25/2025, pubblicata il 25 giugno 2025. Un ex dipendente di una società a responsabilità limitata, già cancellata dal registro delle imprese nel novembre 2024, vantava un credito di 1.479,82 euro per differenze retributive legate al TFR. Aveva chiesto in via principale la liquidazione giudiziale. Il tribunale l’ha respinta perché la società non superava le soglie dimensionali, ma ha accolto la domanda subordinata di liquidazione controllata: dalle informazioni acquisite presso l’agente della riscossione risultavano oltre 70.000 euro di debiti esigibili, e l’insolvenza emergeva dal mancato pagamento perfino di un debito modesto e dalla chiusura dell’attività.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, la mossa conviene quando le esecuzioni individuali non rendono più: pignoramenti incapienti, beni già gravati, un debitore che ha chiuso l’attività. Chiedere la liquidazione controllata significa mettere un professionista nominato dal tribunale a cercare l’attivo, con poteri che il singolo creditore non ha. Il caso di Savona mostra che anche un credito di poco più di mille euro può innescare la procedura, perché la soglia di legge guarda al totale dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria, non al credito del singolo istante.
Il creditore preferisce invece non farla quando teme che non ci sia nulla da liquidare: la procedura ha costi, il liquidatore va pagato, e il creditore istante rischia di avere investito per un riparto vicino allo zero. Oppure quando ha già una garanzia solida e l’esecuzione individuale gli dà più controllo sui tempi.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe, perché la legge gli impone tre paletti.
Il primo è quantitativo. Secondo l’art. 268 comma 2 CCII, la liquidazione su istanza del creditore non si apre se i debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria sono inferiori a 50.000 euro.
Il secondo riguarda le persone fisiche. Secondo l’art. 268 comma 3, quando il creditore agisce contro una persona fisica la liquidazione non si apre se l’OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire, neppure con azioni giudiziarie. Il debitore deve sollevare l’eccezione entro la prima udienza, con i documenti indicati dall’art. 283 comma 3; se l’attestazione non è ancora pronta, il giudice concede un termine non superiore a 60 giorni.
Il terzo è di sistema. Secondo l’art. 270 comma 1, il tribunale apre la liquidazione solo se non sono state presentate domande di accesso alle procedure del titolo IV (ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore). La liquidazione controllata è, per così dire, l’ultima casella: se il debitore propone tempestivamente uno strumento negoziale, il creditore non può scavalcarlo.
La tua contromossa
E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. Il debitore che riceve il ricorso di un creditore ha davanti tre strade, e deve sceglierle prima della prima udienza.
La prima è contestare i presupposti: l’insolvenza, la soglia dei 50.000 euro, la competenza del tribunale.
La seconda, per la persona fisica, è chiedere all’OCC l’attestazione di assenza di attivo acquisibile e depositarla nel termine. La contromossa chiave è non arrivare alla prima udienza a mani vuote: l’eccezione di incapienza va sollevata lì, oppure va chiesto subito il termine per completare l’attestazione.
La terza è proporre uno strumento alternativo, come la ristrutturazione dei debiti del consumatore o il concordato minore. Anche qui il tempo è tutto: la Cassazione, con la pronuncia n. 13912/2026 della Prima Sezione, ha affermato la perentorietà del termine della prima udienza previsto dall’art. 40 comma 10 CCII. Chi lascia passare quell’udienza senza muoversi rischia di non poter più cambiare strada.
C’è infine un dato da non sottovalutare. La Cassazione, con l’ordinanza n. 22074/2025 della Prima Sezione, ha chiarito che per entrare in liquidazione controllata non serve la meritevolezza del debitore. Il dato taglia in due direzioni: il creditore non può opporsi all’apertura sostenendo che il debitore non la merita, ma il debitore non può sperare di evitarla dimostrando di essere stato diligente. La partita sulla meritevolezza si gioca più avanti, sull’esdebitazione.
Le pronunce che ti proteggono
Quando è il debitore a presentare la domanda, il creditore può attaccare l’apertura sul terreno della relazione dell’OCC. Con l’ordinanza n. 28576 del 28 ottobre 2025, la Prima Sezione della Cassazione ha stabilito che la relazione dell’OCC allegata alla domanda è un requisito di ammissibilità e che il tribunale deve verificarne la completezza e l’attendibilità in concreto, non limitarsi a constatarne il deposito: nel caso deciso la procedura è stata travolta perché la relazione taceva una vendita immobiliare a prezzo quasi simbolico e un’attività di ristorazione ancora in corso. Per il debitore la lezione è netta: una relazione OCC completa e trasparente è la prima difesa contro il reclamo del creditore.
La seconda mossa: il creditore legge la sentenza e si mette in calendario
La mossa
Appena la sentenza viene notificata, il creditore organizzato fa una cosa molto semplice: la legge con il calendario in mano. Perché la sentenza, secondo l’art. 270 comma 2 CCII, contiene una serie di disposizioni che fissano le regole della partita per tutti. Vediamole una per una.
a) La nomina del giudice delegato. È il magistrato che vigila sulla procedura, decide sulle istanze, approva il programma di liquidazione e determina, ove non lo faccia già la sentenza, la quota di reddito lasciata al debitore. Nelle sentenze esaminate il giudice delegato è di regola un componente del collegio che ha deciso l’apertura: così a Grosseto (sentenza del 15 gennaio 2026 nel procedimento P.U. 75-1/2025), a Cremona e a Savona.
b) La nomina del liquidatore. Secondo la lettera b), se la domanda è del debitore il tribunale conferma l’OCC che lo ha assistito; altrimenti sceglie il liquidatore nell’elenco dei gestori della crisi, e un’eventuale deroga va motivata e comunicata al presidente del tribunale. A Grosseto e a Cremona è stato nominato liquidatore il professionista che aveva svolto le funzioni di OCC; a Savona, dove la domanda era di un creditore, è stato nominato un avvocato del foro.
c) L’ordine al debitore di depositare le scritture. Secondo la lettera c), entro sette giorni il debitore deve depositare le scritture contabili e fiscali obbligatorie e l’elenco dei creditori. Lo ripetono testualmente, nella sostanza, le sentenze di Velletri e di Grosseto: bilanci, scritture contabili e fiscali, elenco dei creditori, entro sette giorni.
d) Il termine per le domande dei creditori e dei terzi. È il cuore della sentenza per chi vanta un credito. Secondo la lettera d), il tribunale assegna ai terzi che vantano diritti sui beni e ai creditori un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, via PEC, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo. Il limite dei novanta giorni è un tetto, non una misura fissa: Velletri (sentenza n. 2/2026, pubblicata il 12 gennaio 2026) e Cremona hanno fissato novanta giorni; Grosseto e Savona sessanta, decorrenti dalla notifica.
e) L’ordine di consegna o rilascio dei beni. Secondo la lettera e), la sentenza ordina la consegna o il rilascio dei beni che fanno parte del patrimonio di liquidazione, salvo che il giudice, per gravi e specifiche ragioni, autorizzi il debitore a utilizzarne alcuni; il provvedimento è eseguito a cura del liquidatore. A Grosseto il tribunale ha ordinato a debitori e terzi detentori di consegnare i beni al liquidatore, consentendo nel frattempo ai debitori di continuare a usarli. A Savona l’ordine riguarda il rilascio degli immobili occupati al momento della vendita.
f) La pubblicità. Secondo la lettera f), la sentenza va inserita nel sito del tribunale o del Ministero della giustizia e, se il debitore svolge attività d’impresa, pubblicata nel registro delle imprese. A Savona la pubblicazione sul sito ministeriale è prevista per tre anni; a Cremona entro quindici giorni dalla comunicazione.
g) La trascrizione. Secondo la lettera g), se nel patrimonio ci sono immobili o mobili registrati, la sentenza ordina la trascrizione presso gli uffici competenti. Velletri la dispone in via generale; nelle sentenze di Grosseto e Savona, per come sono state lette, l’ordine di trascrizione non compare, a conferma che dipende dalla composizione del patrimonio.
La quota di reddito lasciata al debitore. Non è una lettera dell’art. 270, ma è spesso il punto più sentito. Secondo l’art. 268 comma 4 lett. b), non entrano nella liquidazione stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti indicati dal giudice per il mantenimento suo e della famiglia. Le sentenze affrontano il punto in modi diversi. Velletri ha rinviato la determinazione definitiva a un provvedimento del giudice delegato dopo un approfondimento del liquidatore, autorizzando nel frattempo l’acquisizione di 400 euro al mese dallo stipendio, somma che il debitore stesso aveva messo a disposizione. Cremona, con uno stipendio di circa 2.100 euro mensili comprensivo di indennità di trasferta non sempre percepite, ha riservato la quantificazione a un separato provvedimento del giudice delegato e ha chiesto al liquidatore di segnalare eventuali miglioramenti del reddito. Grosseto ha affidato la determinazione al giudice delegato.
Accanto a questo nucleo, le sentenze contengono prescrizioni operative per il liquidatore: aggiornare l’elenco dei creditori e notificare loro la sentenza entro trenta giorni (Grosseto, Savona); redigere inventario e programma di liquidazione entro novanta giorni dall’apertura; avviare la formazione dello stato passivo entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per le domande; depositare relazioni semestrali entro il 30 giugno e il 31 dicembre, indicando anche se il debitore collabora; aprire un conto corrente dedicato (Cremona); accettare l’incarico entro cinque giorni (Cremona). Savona prevede anche il primo tentativo di vendita dell’immobile entro otto mesi e almeno tre esperimenti di vendita l’anno.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Per il creditore professionale la sentenza è un’agenda. Il servicer carica nel gestionale la data di scadenza delle domande; il creditore ipotecario annota il termine per il programma di liquidazione e la data del primo esperimento di vendita; la finanziaria della cessione del quinto verifica che cosa la sentenza dice sulla quota di reddito, perché da lì dipende quanto entrerà nella massa da distribuire. Il creditore che non legge la sentenza rischia di perdere il termine; quello che la legge bene sa esattamente dove premere.
I suoi limiti
Il termine per le domande non può superare novanta giorni, e una volta fissato vincola il creditore a pena di inammissibilità. Il creditore non può presentare la domanda come vuole: deve usare la PEC e indirizzarla al liquidatore. Non può nemmeno contare su una notizia informale: secondo l’art. 270 comma 4, la sentenza è notificata a cura del liquidatore al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni, e il liquidatore esegue pubblicità e trascrizione. A Savona il tribunale ha precisato che, se il liquidatore non può notificare direttamente, deve ricorrere all’ufficiale giudiziario.
La tua contromossa
Il debitore deve leggere la stessa sentenza con la stessa attenzione, ma dal lato opposto. La contromossa chiave è adempiere subito e in modo completo: deposito delle scritture e dell’elenco dei creditori entro sette giorni, consegna dei beni nei modi indicati, collaborazione documentata con il liquidatore. Ogni ritardo diventa un’annotazione nella relazione semestrale, e ogni annotazione è un argomento che il creditore userà quando si discuterà l’esdebitazione.
Il secondo fronte è quello dei beni da usare. Se la famiglia ha bisogno dell’auto per andare al lavoro o di strumenti per l’attività, la strada è chiedere al giudice l’autorizzazione all’uso per gravi e specifiche ragioni, come consente la lettera e). Non serve aspettare che il liquidatore venga a prendere le chiavi.
Il terzo fronte è la quota di reddito. Se la sentenza la determina, il debitore deve verificare che sia coerente con la reale composizione del nucleo e con le spese incomprimibili; se la rinvia al giudice delegato, deve preparare subito un’istanza documentata. Tornerò su questo punto parlando delle istanze al liquidatore.
La terza mossa: il reclamo contro la sentenza di apertura
La mossa
La sentenza di apertura non è definitiva per il solo fatto di essere stata pubblicata. Può essere reclamata davanti alla corte d’appello secondo le regole generali dell’art. 51 CCII, applicabili anche alla liquidazione controllata attraverso il rinvio dell’art. 270 comma 5 alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale. Chi reclama? A volte il debitore, quando la liquidazione è stata aperta su istanza di un creditore e il debitore contesta l’insolvenza o la soglia. A volte un creditore, quando la liquidazione è stata aperta su domanda del debitore e il creditore ritiene che la relazione dell’OCC abbia nascosto attivo o atti di disposizione.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Il creditore reclama quando la liquidazione lo danneggia più di quanto lo tuteli. L’esempio tipico è il creditore che stava per incassare da un’esecuzione individuale: la sentenza blocca la sua azione, e lui preferirebbe tornare all’esecuzione. Oppure il creditore che sospetta che il debitore usi la liquidazione per arrivare all’esdebitazione dopo aver svuotato il patrimonio. In questi casi la Cassazione n. 28576/2025 gli offre un argomento serio: la relazione dell’OCC deve essere completa e attendibile, e il tribunale deve controllarla nel merito.
Il creditore preferisce non reclamare quando il calcolo economico non torna: il reclamo costa, richiede un difensore, e se viene respinto il creditore resta comunque nel concorso, avendo speso tempo e denaro. Per il chirografario con un credito di poche migliaia di euro, di solito non conviene.
I suoi limiti
Il reclamo ha termini brevi e una forma precisa: chi li manca perde la possibilità di rimettere in discussione l’apertura. Il termine è quello previsto dall’art. 51 CCII, che va verificato sul testo vigente nel caso concreto e che di regola decorre dalla notificazione della sentenza.
C’è poi un limite che molti creditori sottovalutano. La Cassazione, con l’ordinanza n. 28483 del 27 ottobre 2025 della Prima Sezione, ha ritenuto applicabile alla liquidazione controllata, attraverso gli artt. 270 comma 5 e 65 comma 2, l’art. 51 comma 15 CCII, che sanziona l’impugnazione proposta con mala fede o colpa grave: la parte e il difensore che ha agito in tali condizioni possono essere condannati in solido alle spese e a somme ulteriori, anche nel giudizio di cassazione. Il reclamo pretestuoso, usato solo per prendere tempo o per fare pressione, non è una mossa gratuita.
Sul piano processuale, la Cassazione con l’ordinanza n. 26510 del 1° ottobre 2025 della Prima Sezione ha chiarito, con riferimento alla liquidazione giudiziale, che il provvedimento che decide il reclamo contro la sentenza di apertura è ricorribile in Cassazione anche se è intitolato decreto, purché abbia il contenuto e gli effetti della sentenza dell’art. 51 comma 11: conta la sostanza, non l’etichetta. È un principio che rileva anche per la liquidazione controllata, dato il rinvio del comma 5 dell’art. 270.
La tua contromossa
Se il reclamo lo propone un creditore, il debitore non deve limitarsi a difendersi: deve dimostrare che la relazione dell’OCC era completa, che gli atti di disposizione degli ultimi anni erano stati dichiarati e che l’attivo è stato ricostruito con trasparenza. La contromossa chiave è costruire il fascicolo difensivo sulla base della relazione OCC, integrandola con documenti dove il creditore individua una lacuna.
Se è il debitore a voler reclamare contro un’apertura chiesta da un creditore, la valutazione è opposta: conviene davvero? Spesso la liquidazione controllata, anche se subita, ferma le esecuzioni e apre la strada all’esdebitazione dopo tre anni. Il reclamo ha senso quando la soglia dei 50.000 euro non è raggiunta, quando l’insolvenza non c’è, o quando era stata depositata tempestivamente una domanda per uno strumento alternativo che il tribunale ha ignorato. Negli altri casi può essere più utile accettare la procedura e giocare la partita al suo interno.
La quarta mossa: l’insinuazione al passivo
La mossa
È la mossa più prevedibile e più importante per il creditore. Entro il termine fissato dalla sentenza, il creditore trasmette al liquidatore, via PEC, la domanda di ammissione al passivo: importo, titolo, eventuale privilegio o ipoteca, documenti a supporto. I terzi che vantano diritti su beni in possesso del debitore (il proprietario di un’auto in leasing, chi ha lasciato beni in deposito) presentano domanda di restituzione o rivendicazione. Le sentenze di Grosseto, Savona e Cremona richiamano espressamente l’art. 201 CCII per il contenuto della domanda, che si applica in quanto compatibile.
Dopo la scadenza del termine il liquidatore forma il progetto di stato passivo. Secondo l’art. 273 CCII, sul progetto possono essere presentate osservazioni entro quindici giorni; contro lo stato passivo reso esecutivo è previsto un reclamo e, poi, il ricorso per cassazione.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Il creditore si insinua perché, se non lo fa, resta fuori dal riparto. Ma c’è una ragione più sottile, che riguarda la fine della procedura. Secondo l’art. 278 comma 2 CCII, per i creditori per causa anteriore che non hanno partecipato al concorso, l’esdebitazione opera solo per la parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado. In altre parole, il creditore che non si insinua non è al riparo dall’esdebitazione: perde la quota del riparto e, per il resto, subisce la liberazione del debitore. Questa regola è oggi al centro di una questione di legittimità costituzionale: la Corte costituzionale si è pronunciata con la sentenza n. 74/2026 e con l’ordinanza n. 104/2026, dopo le rimessioni dei Tribunali di Verona (4 agosto 2025), Milano (22 dicembre 2025) e Arezzo (26 giugno 2025). È una questione da considerare ancora aperta e da verificare caso per caso.
Il creditore preferisce non insinuarsi, o lo fa con una domanda minimale, quando il credito è di importo così basso che il costo della pratica supera la prospettiva di riparto. Ma è un calcolo raro: la domanda via PEC ha costi contenuti, e quasi tutti i creditori professionali la presentano.
I suoi limiti
Qui il margine del creditore si restringe davvero. Il termine fissato in sentenza è perentorio: la domanda tardiva è ammessa solo se il creditore dimostra che il ritardo è dipeso da una causa a lui non imputabile. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza n. 28573 del 28 ottobre 2025 della Prima Sezione, chiarendo che il creditore che perde il termine può essere recuperato solo attraverso il meccanismo dell’art. 273 comma 7.
Il creditore deve provare il proprio credito: la domanda non è un atto di fede. Il liquidatore verifica titolo, importo e privilegio. Il servicer che ha acquistato il credito deve dimostrare la titolarità, cioè di essere effettivamente cessionario di quel credito specifico. La banca deve documentare i movimenti e gli interessi applicati.
Gli interessi si fermano. Secondo l’art. 268 comma 5, il deposito della domanda di liquidazione sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, salvo per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio. Una domanda di insinuazione che conteggia interessi chirografari maturati dopo il deposito va corretta.
La tua contromossa
Il debitore non è spettatore dello stato passivo. La contromossa chiave è controllare una per una le domande dei creditori e segnalare al liquidatore, nei tempi delle osservazioni, ogni importo non dovuto, ogni privilegio non spettante, ogni interesse conteggiato dopo il deposito. Uno stato passivo gonfiato non è un problema solo dei creditori: riduce la percentuale di soddisfazione di quelli veri, allunga i tempi, e in caso di esdebitazione cristallizza come accertati debiti che forse non lo erano.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, conosce dall’interno il modo in cui si costruisce un elenco dei creditori e si verifica una domanda di insinuazione: è da quella esperienza che nasce il controllo puntuale dello stato passivo.
Le verifiche più utili riguardano tre aree. La titolarità del credito ceduto: il servicer deve dimostrare che il credito rientra nel pacchetto ceduto, e non basta un estratto generico della Gazzetta Ufficiale. Il conteggio degli interessi: oltre alla sospensione dell’art. 268 comma 5, vanno controllati tassi, anatocismo e commissioni, con l’ausilio di un commercialista dove il rapporto bancario è complesso. La collocazione del privilegio: un credito chirografario fatto passare per privilegiato sottrae risorse a tutti gli altri.
Il debitore deve infine ricordare l’altra faccia dell’art. 278 comma 2: se un creditore noto non riceve la notifica e non si insinua, la questione si riaprirà al momento dell’esdebitazione. Un elenco dei creditori completo, depositato entro sette giorni, è anche una garanzia per il debitore.
Le pronunce che ti proteggono
Accanto alla Cass. n. 28573/2025 sulla perentorietà del termine, il debitore può contare sulla regola di sistema dell’art. 268 comma 5 sugli interessi e sul controllo di merito che la giurisprudenza richiede al liquidatore e al giudice. Sul versante dei costi della procedura, la Cassazione con la pronuncia n. 6865 del 14 marzo 2025 della Prima Sezione ha affermato che il compenso del gestore è prededucibile ma non grava sul ricavato dei beni ipotecati: un principio che il creditore ipotecario conosce bene e che spiega perché, nelle procedure con un immobile gravato, sia il primo a seguire da vicino riparti e spese.
La quinta mossa: le istanze al liquidatore e al giudice delegato
La mossa
Superato lo stato passivo, o anche prima, i creditori più attivi passano a una mossa meno visibile ma spesso decisiva: scrivono al liquidatore e, tramite lui, al giudice delegato. Le istanze tipiche sono quattro.
La prima riguarda la quota di reddito. Il creditore chiede che la parte di stipendio o pensione acquisita alla procedura sia aumentata, sostenendo che il fabbisogno del debitore è stato stimato in modo troppo generoso, oppure che il reddito è cresciuto. La sentenza di Cremona offre al creditore una sponda esplicita: il liquidatore deve segnalare miglioramenti significativi del reddito perché la quota sia adeguata.
La seconda riguarda i beni. Il creditore ipotecario chiede che l’immobile sia messo in vendita senza ritardi, che il prezzo base non sia troppo basso, che gli esperimenti siano frequenti. Il programma di liquidazione, che secondo le sentenze esaminate va depositato entro novanta giorni dall’apertura per l’approvazione del giudice delegato, è il documento su cui il creditore concentra la pressione. A Savona il tribunale ha fissato in sentenza il primo tentativo di vendita entro otto mesi e almeno tre esperimenti l’anno.
La terza riguarda le azioni recuperatorie. Il creditore segnala al liquidatore atti di disposizione compiuti dal debitore negli anni precedenti (una donazione ai figli, la vendita di un immobile a un parente, un fondo patrimoniale costituito in prossimità della crisi) e lo sollecita ad agire per recuperare quei beni alla massa. Il liquidatore ha questi poteri secondo le norme del capo sulla liquidazione controllata, da verificare nel testo vigente per il caso concreto.
La quarta riguarda i contratti pendenti. Secondo l’art. 270 comma 6, se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti al momento dell’apertura, la sua esecuzione resta sospesa finché il liquidatore non dichiara di subentrare o di sciogliersi; il contraente può mettere in mora il liquidatore facendogli assegnare un termine dal giudice, decorso il quale il contratto si intende sciolto. Il locatore, la società di leasing, il fornitore usano questa leva per sapere in fretta da che parte stare.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
La logica è sempre la stessa: aumentare l’attivo da distribuire senza sostenere costi propri. Le istanze al liquidatore non richiedono un giudizio, non costano quasi nulla e mettono l’organo della procedura nella condizione di dover rispondere. Per il creditore è la mossa con il miglior rapporto tra investimento e risultato atteso.
Il creditore preferisce non insistere quando l’attivo è evidentemente esiguo e ogni azione recuperatoria assorbirebbe in spese più di quanto renderebbe, o quando il bene da vendere ha un mercato così ristretto che spingere sui tempi significherebbe solo svenderlo.
I suoi limiti
Il creditore non decide nulla: propone, segnala, sollecita, ma la decisione spetta al liquidatore e, nei casi previsti, al giudice delegato. La quota di reddito, secondo l’art. 268 comma 4 lett. b), è fissata dal giudice in funzione del mantenimento del debitore e della famiglia: non è una variabile negoziabile tra creditori. I beni impignorabili per legge, i crediti alimentari e di mantenimento e, salvo l’art. 170 c.c., i beni del fondo patrimoniale e i loro frutti restano fuori dalla liquidazione secondo l’art. 268 comma 4. E soprattutto, dopo l’apertura, il creditore non può iniziare né proseguire azioni esecutive o cautelari individuali sui beni compresi nella liquidazione: è l’effetto del rinvio dell’art. 270 comma 5 all’art. 150, richiamato espressamente nella sentenza di Grosseto.
La tua contromossa
Il debitore non deve aspettare l’istanza del creditore per muoversi sulla quota di reddito. La contromossa chiave è depositare per primo un’istanza documentata al giudice delegato, con il quadro reale delle spese del nucleo familiare: affitto o rata del mutuo sulla casa, utenze, spese mediche, spese scolastiche, costi per raggiungere il luogo di lavoro. Il giudice decide su ciò che vede: se vede solo l’istanza del creditore, decide su quella.
Il caso di Velletri è istruttivo. Il debitore aveva messo a disposizione 400 euro mensili; il tribunale li ha ritenuti eccedenti il fabbisogno e ne ha autorizzato l’acquisizione in via provvisoria, rinviando la determinazione definitiva dopo un approfondimento del liquidatore. Una proposta del debitore ragionata e sostenibile orienta la decisione e toglie spazio alle pretese più aggressive dei creditori.
Sul fronte dei beni, il debitore può collaborare alla stima, segnalare al liquidatore elementi utili alla vendita, chiedere l’autorizzazione a utilizzare beni necessari. Sul fronte delle azioni recuperatorie, il debitore che ha dichiarato con trasparenza nella domanda gli atti degli ultimi cinque anni ha già giocato in anticipo: il creditore non può presentare come scoperta un fatto già noto e valutato dall’OCC.
Sul fronte della cessione del quinto, infine, la sentenza di Cremona ha disposto la sospensione delle trattenute e dei pignoramenti sullo stipendio fino al termine della procedura e ha affermato l’inefficacia dei pagamenti ai creditori concorsuali eseguiti dopo l’apertura. Il debitore deve comunicare subito la sentenza al datore di lavoro perché le trattenute cessino e le somme confluiscano secondo quanto deciso dal giudice.
La sesta mossa: la partita di fine procedura e l’esdebitazione
La mossa
L’ultima mossa del creditore arriva quando la procedura si avvicina alla chiusura o al termine di tre anni. Secondo l’art. 272 comma 3 CCII, come riscritto dal correttivo, la procedura resta aperta fino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e comunque, ai fini dell’acquisizione dei beni sopravvenuti, per tre anni dall’apertura. Secondo l’art. 282, per le persone fisiche l’esdebitazione opera di diritto con il decreto di chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura, ed è dichiarata con decreto motivato su istanza del debitore o segnalazione del liquidatore. Il liquidatore comunica l’istanza ai creditori ammessi, che possono presentare osservazioni entro quindici giorni; contro il decreto, creditori e debitore possono proporre reclamo entro trenta giorni.
La mossa del creditore, qui, è contestare l’esdebitazione: sostenere che il debitore non ha collaborato, che ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, che ricorrono le condizioni ostative dell’art. 280.
C’è poi una mossa intermedia, che il creditore attento gioca durante tutto il triennio: la caccia ai beni sopravvenuti. Secondo l’art. 272 comma 3-bis, i beni che sopravvengono al debitore restano acquisibili alla procedura fino all’esdebitazione. Un’eredità, una vincita, un aumento di stipendio importante, la liquidazione di un TFR maturato: sono tutte circostanze che il creditore segnala al liquidatore non appena ne ha notizia, spesso attraverso consultazioni di banche dati o semplicemente leggendo le relazioni semestrali. Dal suo punto di vista conviene, perché un bene sopravvenuto modifica la percentuale di riparto senza alcun costo per lui.
Il debitore deve giocare questa partita d’anticipo, non in difesa. Comunicare spontaneamente al liquidatore ogni utilità sopravvenuta, prima che lo faccia un creditore, trasforma un possibile addebito di scarsa collaborazione in un elemento positivo nella relazione semestrale. Al contrario, un bene sopravvenuto taciuto e poi scoperto da un creditore è l’argomento più forte che quest’ultimo possa portare contro l’esdebitazione. La differenza tra le due situazioni non sta nel bene, ma in chi muove per primo.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
È l’ultima occasione per conservare il credito residuo. Se l’esdebitazione viene concessa, il creditore chirografario che ha ricevuto una percentuale modesta perde definitivamente il resto. Se viene negata, conserva il diritto di agire contro il debitore. Per un creditore con un residuo importante, presentare osservazioni costa poco e può valere molto.
Preferisce non farla quando le relazioni semestrali del liquidatore descrivono un debitore collaborativo e trasparente: in quel caso le osservazioni avrebbero scarse probabilità di successo e il creditore, razionalmente, non investe.
I suoi limiti
Le osservazioni hanno un termine breve e devono basarsi su fatti precisi, non su sospetti generici. Le cause ostative sono quelle previste dalla legge. Secondo l’art. 282 comma 2-bis, l’esdebitazione non produce effetti sui giudizi in corso né sulle operazioni di liquidazione. Secondo l’art. 278 comma 6, restano salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso: il creditore che ha una fideiussione continuerà a farla valere contro il garante, e questo spiega perché alcuni creditori garantiti si disinteressino della partita sull’esdebitazione del debitore principale. Secondo l’art. 278 comma 7, restano esclusi dall’esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per risarcimento da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti.
La tua contromossa
La partita sull’esdebitazione si vince nei tre anni precedenti, non nei quindici giorni delle osservazioni. Le sentenze di Savona e Grosseto chiedono espressamente al liquidatore di indicare in ogni relazione semestrale se il debitore collabora e ogni circostanza rilevante ai fini dell’esdebitazione. La contromossa chiave è costruire, semestre dopo semestre, un fascicolo di collaborazione: risposte tempestive al liquidatore, versamenti puntuali della quota di reddito, comunicazione immediata di ogni variazione di reddito o di ogni bene sopravvenuto.
Quando arrivano le osservazioni del creditore, il debitore risponde con quei documenti. E se il decreto è sfavorevole, il reclamo entro trenta giorni è lo strumento per rimettere in discussione la decisione. Sulla successiva ricorribilità in Cassazione dei decreti in materia di esdebitazione esiste un contrasto nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 13228/2026 e Cass. I ord. n. 30108 del 14 novembre 2025), che va valutato al momento.
La partita giocata: tre simulazioni mossa per mossa
Le tre ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti sulle regole descritte, non casi reali. Le date sono calcolate sul calendario e, quando la scadenza cade di sabato o domenica, slittano al lunedì.
Ipotesi 1: il servicer e il termine per l’insinuazione. Debitore consumatore, dipendente con stipendio netto di 2.184 euro, debiti complessivi per 96.310,40 euro: mutuo chirografario residuo ceduto a un veicolo di cartolarizzazione per 38.740,15 euro, finanziamento con cessione del quinto per 14.212,60 euro, carte revolving e prestiti per 43.357,65 euro. La sentenza di apertura viene pubblicata mercoledì 4 novembre 2026 e notificata ai creditori venerdì 6 novembre 2026; fissa un termine di novanta giorni dalla notifica per le domande. Scadenza: giovedì 4 febbraio 2027. Il servicer deposita la domanda il 2 febbraio 2027, conteggiando interessi convenzionali fino a quella data. La finanziaria del quinto, che aveva smesso di ricevere le trattenute a novembre, si insinua per 14.212,60 euro. Una società di carte revolving invia la domanda il 19 febbraio 2027, oltre il termine, senza indicare alcuna causa di ritardo. Il liquidatore deve avviare lo stato passivo entro quarantacinque giorni dalla scadenza: il termine cade domenica 21 marzo 2027 e slitta a lunedì 22 marzo 2027. Il debitore, nei quindici giorni per le osservazioni (fino a martedì 6 aprile 2027, se il progetto è comunicato il 22 marzo), segnala tre punti: gli interessi del servicer successivi al deposito della domanda di liquidazione vanno esclusi ai fini del concorso, secondo l’art. 268 comma 5; il servicer deve provare che il credito rientra nel pacchetto ceduto; la domanda della società di carte è tardiva e, secondo Cass. n. 28573/2025, può essere recuperata solo provando una causa non imputabile. Risultato: la massa passiva si riduce, la percentuale per i creditori ammessi cresce, e il debitore arriva all’esdebitazione con uno stato passivo che riflette i debiti reali.
Ipotesi 2: il creditore istante contro una persona fisica. Un ex fornitore di un artigiano che ha chiuso la partita IVA deposita ricorso per la liquidazione controllata. Dall’istruttoria risultano debiti scaduti per 57.920,33 euro, sopra la soglia dei 50.000 euro. La prima udienza è fissata per martedì 17 novembre 2026. Il debitore non ha immobili, ha una pensione modesta e un’auto di undici anni. Alla prima udienza solleva l’eccezione dell’art. 268 comma 3 e chiede il termine per completare l’attestazione dell’OCC sull’assenza di attivo acquisibile. Il giudice concede sessanta giorni: la scadenza cadrebbe sabato 16 gennaio 2027 e slitta a lunedì 18 gennaio 2027. Il debitore deposita l’attestazione e i documenti dell’art. 283 comma 3 il 14 gennaio 2027. Per il creditore istante, a quel punto, la convenienza di proseguire crolla: anche se la liquidazione si aprisse, non ci sarebbe attivo da distribuire, e la legge gli preclude l’apertura. Se il debitore fosse arrivato alla prima udienza senza sollevare l’eccezione, la partita sarebbe andata diversamente.
Ipotesi 3: la quota di reddito contesa. Stessa sentenza dell’ipotesi 1, che rinvia la determinazione della quota al giudice delegato. Il nucleo è composto dal debitore, dal coniuge senza reddito e da un figlio minore. Il canone di locazione è di 620 euro, le utenze medie 210 euro, le spese per il trasporto al lavoro 140 euro, quelle mediche documentate per il figlio 95 euro. Il debitore deposita a metà novembre un’istanza documentata con un fabbisogno di 1.596 euro e propone di mettere a disposizione 588 euro al mese. Il servicer, a dicembre, chiede che la quota acquisita sia di 900 euro, sostenendo che il fabbisogno è sovrastimato. Il giudice delegato, sulla base dei documenti, fissa la quota acquisita in 560 euro mensili, con obbligo di segnalare variazioni. Su tre anni di procedura, la differenza tra la richiesta del servicer e la decisione vale 12.240 euro: è la misura concreta di quanto pesi arrivare per primi davanti al giudice con i documenti giusti.
Quando all’avversario conviene trattare
Si potrebbe pensare che, una volta aperta la liquidazione, non ci sia più spazio per trattare. Non è così. La procedura ha regole rigide, ma le parti continuano a fare calcoli di convenienza, e ci sono momenti in cui il creditore è più disponibile a un accordo.
Prima dell’apertura, quando è il creditore a chiedere la liquidazione. È il momento di massima disponibilità. Il creditore istante ha davanti una procedura che costa, che durerà almeno tre anni e che si chiuderà probabilmente con l’esdebitazione del debitore. Se il debitore dimostra con un’attestazione dell’OCC che l’attivo acquisibile è minimo, o propone uno strumento alternativo con un’offerta concreta, il creditore valuta seriamente un saldo e stralcio o un piano di rientro. È il momento in cui la ristrutturazione dei debiti del consumatore o il concordato minore diventano strumenti negoziali, non solo procedurali.
Prima dello stato passivo, quando c’è un credito contestato. Il servicer che sa di avere problemi di prova sulla titolarità del credito o sul conteggio degli interessi ha interesse a definire la questione con il liquidatore anziché affrontare un contenzioso sullo stato passivo. Il debitore non tratta direttamente il proprio debito, che è ormai nel concorso, ma può segnalare al liquidatore le criticità che rendono la transazione conveniente per la massa.
Quando c’è un bene da vendere con un terzo interessato. Se un familiare o un terzo vuole acquistare l’immobile o l’auto a un prezzo congruo, il creditore ipotecario può preferire una vendita rapida a un’asta incerta. La vendita resta del liquidatore, con le forme di pubblicità e le procedure competitive previste, ma l’offerta seria di un terzo cambia la convenienza di tutti.
Nei rapporti con il fideiussore. Il creditore che ha una garanzia personale continuerà a farla valere contro il garante anche dopo l’esdebitazione del debitore principale, secondo l’art. 278 comma 6. Proprio per questo è spesso disposto a una definizione con il garante, che ha un interesse diretto a chiudere la propria esposizione.
Il momento in cui il creditore non tratta. Durante la procedura, il creditore chirografario non ha più strumenti esecutivi individuali, ma non ha nemmeno motivo di rinunciare al concorso: il riparto è garantito dalla procedura. Trattare con lui direttamente sul debito concorsuale, dopo l’apertura, è di regola inutile e può essere perfino rischioso, perché i pagamenti ai creditori concorsuali dopo l’apertura sono inefficaci, come ricorda la sentenza di Cremona. Dopo la sentenza, la trattativa passa sempre per il liquidatore e per il giudice delegato, mai per pagamenti diretti al singolo creditore.
La lettura strategica, in sintesi, è questa: la convenienza del creditore a trattare è massima prima della sentenza e si sposta poi su punti specifici (un credito contestato, un bene da vendere, un garante da liberare). Chi riconosce quei punti apre il tavolo nel momento giusto.
La partita in tabella
La tabella che segue riassume le sei mosse descritte. Per ciascuna indica il vincolo che la legge o la giurisprudenza impone al creditore, la contromossa del debitore e la finestra temporale in cui va giocata. I termini indicati sono quelli ricavati dal CCII e dalle sentenze di apertura esaminate; nel caso concreto vanno sempre verificati sulla sentenza ricevuta, perché il tribunale può fissare termini diversi entro i limiti di legge (ad esempio sessanta giorni anziché novanta per le domande).
| Mossa del creditore | Termine o condizione che lo vincola | Contromossa del debitore | Finestra utile |
|---|---|---|---|
| Ricorso per l’apertura della liquidazione | Insolvenza; debiti scaduti non inferiori a 50.000 euro (art. 268 c.2); niente apertura se pende domanda di strumento del titolo IV (art. 270 c.1) | Contestare i presupposti; eccezione di assenza di attivo con attestazione OCC (art. 268 c.3); domanda di strumento alternativo | Entro la prima udienza; termine fino a 60 giorni per l’attestazione |
| Lettura della sentenza e calendarizzazione | Contenuto obbligatorio dell’art. 270 c.2; notifica a cura del liquidatore (art. 270 c.4) | Deposito scritture ed elenco creditori; consegna beni; richiesta di autorizzazione all’uso di beni per gravi ragioni | 7 giorni per il deposito; subito dopo la notifica per le istanze |
| Reclamo contro la sentenza di apertura | Termini e forme dell’art. 51; responsabilità per reclamo in mala fede o colpa grave (Cass. 28483/2025) | Difesa documentata sulla completezza della relazione OCC (Cass. 28576/2025) o reclamo del debitore se mancano i presupposti | Termine dell’art. 51 dalla notifica della sentenza |
| Insinuazione al passivo | Termine perentorio non superiore a 90 giorni; domanda via PEC; tardiva solo per causa non imputabile (Cass. 28573/2025); interessi sospesi (art. 268 c.5) | Verifica di titolarità, interessi, privilegi; osservazioni al progetto di stato passivo | 15 giorni per le osservazioni (art. 273) |
| Istanze su quota di reddito, beni, azioni, contratti | Decide il giudice delegato; divieto di azioni esecutive individuali (artt. 270 c.5 e 150); limiti dell’art. 268 c.4 | Istanza documentata sul fabbisogno; collaborazione alla vendita; risposta ai solleciti sul contratto pendente (art. 270 c.6) | Subito dopo l’apertura e a ogni variazione del reddito |
| Osservazioni contro l’esdebitazione | Condizioni degli artt. 280 e 282; termine di 15 giorni per le osservazioni; reclamo entro 30 giorni | Fascicolo di collaborazione costruito sulle relazioni semestrali; risposta documentata; reclamo | Tre anni di procedura; 15 giorni per le osservazioni; 30 per il reclamo |
Le domande di chi ha appena ricevuto la sentenza
Un creditore può chiedere la mia liquidazione controllata anche se il suo credito è piccolo?
Sì, se sei insolvente e i debiti scaduti e non pagati che risultano dall’istruttoria arrivano almeno a 50.000 euro. La soglia riguarda il totale, non il credito dell’istante: nel caso deciso dal Tribunale di Savona con la sentenza n. 25/2025 l’istante vantava poco meno di 1.500 euro. Se sei una persona fisica, puoi però bloccare l’apertura con l’attestazione dell’OCC sull’assenza di attivo acquisibile, da far valere entro la prima udienza.
Quanto tempo hanno i creditori per insinuarsi?
Il tempo fissato in sentenza, che non può superare novanta giorni. Molti tribunali fissano proprio novanta giorni (Velletri, Cremona), altri ne fissano sessanta dalla notifica (Grosseto, Savona). Il termine è perentorio: chi lo perde rientra solo dimostrando una causa non imputabile.
Dopo la sentenza, la finanziaria può continuare a trattenermi il quinto dello stipendio?
Di regola no: con l’apertura le trattenute e i pignoramenti sullo stipendio si fermano. Lo ha disposto ad esempio il Tribunale di Cremona con la sentenza n. 42/2025. La quota di reddito che resta a te è decisa dal giudice; il resto va alla procedura, non alla singola finanziaria.
Quanto dello stipendio mi lasceranno?
Quanto il giudice ritiene necessario per il mantenimento tuo e della tua famiglia, secondo l’art. 268 comma 4 lett. b). Non esiste un importo fisso valido per tutti: a Velletri la sentenza ha autorizzato in via provvisoria l’acquisizione di 400 euro mensili, rinviando la decisione definitiva al giudice delegato. Per questo conviene presentare subito un’istanza con le spese documentate.
Devo consegnare subito l’auto e lasciare casa?
Devi consegnare i beni della liquidazione secondo l’ordine della sentenza, ma puoi chiedere di continuare a usarne alcuni per gravi e specifiche ragioni. A Grosseto i debitori sono stati autorizzati a continuare a usare i beni nel frattempo; a Savona il rilascio degli immobili è stato collegato al momento della vendita.
Un creditore che non si insinua può tornare a chiedermi i soldi dopo l’esdebitazione?
Per la regola dell’art. 278 comma 2, l’esdebitazione vale anche verso di lui, ma solo per la parte che eccede la percentuale pagata ai creditori di pari grado. La norma è al centro di una questione davanti alla Corte costituzionale (sentenza n. 74/2026 e ordinanza n. 104/2026), quindi va verificata nel caso concreto.
I paletti fissati dai giudici
Riepiloghiamo le pronunce citate, organizzate per mossa del creditore che ciascuna limita o regola. Per ognuna: estremi, principio riformulato, rilevanza pratica.
Sulla mossa dell’apertura
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Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28576 del 28 ottobre 2025. La relazione dell’OCC che accompagna la domanda del debitore è un requisito di ammissibilità; il tribunale deve controllarne la completezza e l’attendibilità nel merito. Nel caso deciso, la procedura è caduta perché la relazione ometteva una vendita immobiliare a prezzo quasi nullo e un’attività di ristorazione in corso. Rilevanza: è l’arma del creditore che reclama contro l’apertura e, allo stesso tempo, il motivo per cui il debitore deve curare la trasparenza della relazione.
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Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074/2025. Per accedere alla liquidazione controllata non occorre la meritevolezza del debitore. Rilevanza: il creditore non può opporsi all’apertura contestando la condotta del debitore; la meritevolezza torna in gioco con l’esdebitazione.
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Cass. civ., Sez. I, n. 13912/2026. Il termine della prima udienza previsto dall’art. 40 comma 10 CCII è perentorio. Rilevanza: il debitore raggiunto dal ricorso di un creditore deve muoversi entro la prima udienza, sia per l’eccezione di incapienza sia per la scelta di uno strumento alternativo.
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Tribunale di Savona, sentenza n. 25/2025, pubblicata il 25 giugno 2025. Respinta la liquidazione giudiziale di una s.r.l. cancellata sotto soglia dimensionale, il tribunale ha aperto la liquidazione controllata su domanda subordinata di un ex dipendente creditore di 1.479,82 euro, ritenendo superata la soglia di debiti dell’art. 268 comma 2 sulla base dei debiti risultanti presso l’agente della riscossione. Rilevanza: mostra che la soglia si calcola sul complesso dei debiti e che il termine per le domande può essere fissato in sessanta giorni.
Sulla mossa del reclamo
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Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28483 del 27 ottobre 2025. La responsabilità per l’impugnazione proposta con mala fede o colpa grave prevista dall’art. 51 comma 15 si applica anche alla liquidazione controllata, tramite gli artt. 270 comma 5 e 65 comma 2, anche in sede di legittimità. Rilevanza: il reclamo pretestuoso espone la parte e il difensore a conseguenze economiche.
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Cass. civ., Sez. I, ord. n. 26510 del 1° ottobre 2025. Con riferimento alla liquidazione giudiziale, il provvedimento che definisce il reclamo contro la sentenza di apertura è ricorribile per cassazione se ha contenuto ed effetti di sentenza, qualunque sia la sua intestazione. Rilevanza: nella partita delle impugnazioni conta la sostanza dell’atto, e la regola vale anche per la liquidazione controllata in forza del rinvio dell’art. 270 comma 5.
Sulla mossa dell’insinuazione
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Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28573 del 28 ottobre 2025. Il termine per le domande fissato secondo l’art. 270 comma 2 lett. d) è perentorio; la domanda tardiva è ammessa solo se il creditore prova una causa a lui non imputabile, secondo l’art. 273 comma 7. Rilevanza: è il limite più netto all’azione del creditore e la base delle osservazioni del debitore sulle domande fuori termine.
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Corte costituzionale, sentenza n. 74/2026 e ordinanza n. 104/2026, sulle questioni sollevate dai Tribunali di Verona (4 agosto 2025), Milano (22 dicembre 2025) e Arezzo (26 giugno 2025). La questione riguarda l’art. 278 comma 2, cioè gli effetti dell’esdebitazione verso i creditori che non hanno partecipato al concorso. Rilevanza: incide sulla convenienza del creditore a insinuarsi e va considerata una questione ancora aperta.
Sulla mossa delle istanze al liquidatore
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Tribunale di Velletri, sentenza n. 2/2026 (proc. 192/2025 P.U.), pubblicata il 12 gennaio 2026. Aperta la liquidazione su domanda di un consumatore, il tribunale ha fissato novanta giorni per le domande e ha rinviato la determinazione definitiva della quota di reddito al giudice delegato dopo un approfondimento del liquidatore, autorizzando nel frattempo l’acquisizione di 400 euro mensili offerti dal debitore. Rilevanza: mostra come la quota di reddito possa essere decisa in due tempi e quanto pesi la proposta del debitore.
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Tribunale di Cremona, sentenza n. 42/2025, pubblicata il 12 giugno 2025. Aperta la liquidazione di un lavoratore dipendente, il tribunale ha sospeso le trattenute per cessione del quinto e i pignoramenti sullo stipendio, ha dichiarato inefficaci i pagamenti ai creditori concorsuali successivi all’apertura, ha riservato la quota di reddito a un provvedimento del giudice delegato e ha chiesto al liquidatore di segnalare i miglioramenti di reddito. Rilevanza: delimita la posizione della finanziaria del quinto e apre la strada alle istanze di adeguamento.
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Tribunale di Grosseto, sentenza del 15 gennaio 2026 nel proc. P.U. 75-1/2025. Aperta la liquidazione di due debitori con debiti per circa 367.795 euro, il tribunale ha confermato liquidatore il professionista che aveva svolto le funzioni di OCC, fissato sessanta giorni per le domande, consentito ai debitori l’uso dei beni nel frattempo, ribadito il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dalla pubblicazione e chiesto relazioni semestrali sulla collaborazione dei debitori ai fini dell’esdebitazione. Rilevanza: è un modello completo degli effetti dell’art. 270 comma 5 e del controllo sulla collaborazione.
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Cass. civ., Sez. I, n. 6865 del 14 marzo 2025. Il compenso del gestore della crisi è prededucibile ma non va posto a carico del ricavato dei beni ipotecati. Rilevanza: spiega la posizione del creditore ipotecario nelle istanze sui riparti e sulle spese.
Sulla mossa dell’esdebitazione
- Cass. n. 13228/2026 e Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30108 del 14 novembre 2025. Le due pronunce documentano un contrasto sulla ricorribilità in Cassazione dei decreti in materia di esdebitazione. Rilevanza: chi perde la partita sull’esdebitazione deve valutare con attenzione il mezzo di impugnazione dopo il reclamo.
Cosa può fare lo Studio Monardo nella partita della liquidazione controllata
Giochiamo la partita al posto tuo: analizziamo le mosse già fatte dai creditori, intercettiamo i vizi delle loro domande, presidiamo le scadenze che devono rispettare e apriamo il tavolo nei momenti in cui la loro convenienza si sposta. In concreto lo Studio:
- Legge la sentenza di apertura e costruisce il calendario della procedura: termine per il deposito delle scritture, termine per le domande, inventario, programma, stato passivo, relazioni semestrali, triennio.
- Prepara il deposito delle scritture e dell’elenco dei creditori entro sette giorni, controllando che nessun creditore noto resti fuori, anche in vista degli effetti dell’art. 278 comma 2.
- Redige l’istanza al giudice delegato sulla quota di reddito, con il fabbisogno del nucleo documentato voce per voce e una proposta sostenibile.
- Chiede l’autorizzazione all’uso dei beni necessari quando ricorrono gravi e specifiche ragioni, secondo l’art. 270 comma 2 lett. e).
- Verifica le domande di insinuazione dei creditori: titolarità dei crediti ceduti, conteggio degli interessi alla luce dell’art. 268 comma 5, collocazione dei privilegi, tempestività.
- Predispone le osservazioni al progetto di stato passivo nei quindici giorni, e segue le fasi successive.
- Difende il debitore nel ricorso del creditore per l’apertura: contestazione dei presupposti, eccezione di assenza di attivo con l’attestazione dell’OCC, scelta tempestiva di uno strumento alternativo entro la prima udienza.
- Gestisce il reclamo contro la sentenza di apertura, sia per proporlo sia per resistere a quello del creditore, sulla base della relazione dell’OCC.
- Costruisce il fascicolo di collaborazione con il liquidatore per tutto il triennio e prepara l’istanza di esdebitazione e la risposta alle osservazioni dei creditori.
- Valuta con i commercialisti dello staff la convenienza economica di ogni mossa: quando trattare prima dell’apertura, quando conviene una proposta alternativa, quale percentuale di riparto è realistica per ciascun creditore.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una partita come questa pesano in modo particolare due qualifiche. La qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC significano conoscere dall’interno il lavoro che precede e accompagna la sentenza: la relazione su cui il tribunale decide, l’elenco dei creditori, il rapporto con il liquidatore. La qualifica di avvocato cassazionista garantisce la continuità della strategia: lo stesso difensore e la stessa linea dal ricorso per l’apertura al reclamo, fino al giudizio di legittimità quando la partita sull’apertura, sullo stato passivo o sull’esdebitazione arriva in Cassazione.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso: perché la convenienza di un creditore a insinuarsi, a reclamare o a trattare è una questione economica prima ancora che giuridica, e va letta con gli strumenti di entrambe le professioni. Se il debitore è un imprenditore o un professionista, la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa consente di valutare anche le alternative negoziali disponibili prima che la liquidazione si apra.
Chiusura
La sentenza che apre la liquidazione controllata non è un punto di arrivo: è un regolamento di gioco. Nomina il giudice delegato e il liquidatore, impone al debitore di depositare scritture ed elenco dei creditori entro sette giorni, fissa ai creditori un termine non superiore a novanta giorni per le domande, ordina la consegna dei beni, dispone pubblicità e trascrizione e, insieme al giudice delegato, decide quanta parte del reddito resta alla famiglia. Da quel momento i creditori giocano le loro mosse: insinuazione, reclamo, istanze al liquidatore, osservazioni sull’esdebitazione. Ognuna ha limiti precisi, e ognuna ha una contromossa.
Nella liquidazione controllata non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché è il terreno naturale delle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC conosce dall’interno la procedura che porta alla sentenza e la gestione che ne segue; come avvocato cassazionista può difendere la stessa strategia in ogni grado, fino alla Cassazione.
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