La Composizione Negoziata Ferma Le Cartelle Esattoriali?

La composizione negoziata ferma davvero le cartelle esattoriali, oppure l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può continuare a notificare, iscrivere fermi e pignorare i crediti dell’impresa anche mentre l’esperto lavora alle trattative? È la domanda che si pone chi ha accumulato debiti fiscali e vede nella procedura della Camera di commercio una possibile via d’uscita. La risposta onesta richiede una distinzione preliminare, perché non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la composizione negoziata, da sola, non blocca nulla; a fermare le azioni dell’agente della riscossione sono le misure protettive, che vanno chieste, pubblicate e poi confermate dal tribunale, e che anche quando funzionano lasciano scoperte alcune attività dell’Erario.

Il confronto che segue mette sullo stesso piano tre strade realmente percorribili: la composizione negoziata senza misure protettive, la composizione negoziata con misure protettive (generali o rivolte solo ad AdER) e, per chi ne ha i requisiti, le procedure di sovraindebitamento con le misure disposte dal giudice, cioè il concordato minore e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Accanto a queste si collocano gli strumenti propriamente fiscali (la rateizzazione premiale dell’art. 25-bis, la transazione fiscale dell’art. 23, comma 2-bis, la rottamazione) che si intrecciano con ciascuna opzione in modo diverso.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché essa si trova esattamente all’incrocio delle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e quindi conosce dall’interno il funzionamento della composizione negoziata e delle sue misure; coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che è la sede naturale in cui si legge un estratto di ruolo e si valuta una transazione fiscale; è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, competenze che servono quando la strada più solida passa per il concordato minore o per il piano del consumatore.

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Il quadro di partenza: cartelle, azioni di AdER e tempi della procedura

Per confrontare le opzioni servono pochi concetti, ma precisi.

Il primo riguarda la natura delle azioni di Agenzia delle Entrate-Riscossione. Dopo l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella, l’agente della riscossione dispone di strumenti che incidono in modo diverso sull’impresa: alcuni sono esecutivi in senso stretto (il pignoramento dei beni, dei conti, dei crediti verso terzi), altri hanno carattere di garanzia o cautelare (l’ipoteca esattoriale, che è un diritto di prelazione, e il fermo amministrativo dei veicoli), altri ancora operano fuori dal processo esecutivo ma con effetti analoghi, come il blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni previsto dall’art. 48-bis per i beneficiari morosi.

Tra le azioni esecutive, quella che più spesso paralizza un’impresa è il pignoramento presso terzi dell’art. 72-bis del D.P.R. 602/1973. Secondo il testo vigente, l’atto di pignoramento può contenere, al posto della citazione davanti al giudice prevista dal codice di procedura civile, l’ordine al terzo di pagare direttamente l’agente della riscossione fino a concorrenza del credito: per le somme già maturate al momento della notifica il terzo paga entro sessanta giorni, per le altre alle rispettive scadenze. Restano fermi i limiti dell’art. 545 c.p.c. e dell’art. 72-ter, e sono esclusi i crediti pensionistici. È una procedura rapida, senza udienza, che può sottrarre all’impresa il pagamento di un cliente importante nel giro di due mesi.

Il secondo concetto riguarda la composizione negoziata della crisi disciplinata dagli artt. 12 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024. È un percorso stragiudiziale: l’imprenditore chiede la nomina di un esperto indipendente, che agevola le trattative con i creditori. Secondo l’art. 17, comma 7, nel testo vigente l’incarico dell’esperto dura 180 giorni, con una possibile proroga fino ad altri 180. Le misure protettive sono disciplinate dall’art. 18 e il loro procedimento di conferma dall’art. 19.

Il terzo concetto riguarda l’impresa minore, cioè quella che nei tre esercizi precedenti (o dall’inizio dell’attività, se più breve) presenta congiuntamente un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi annui non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro (art. 2, comma 1, lett. d, CCII). Per queste imprese la composizione negoziata ha una disciplina propria nell’art. 25-quater: l’istanza si presenta al segretario generale della camera di commercio della sede legale, con i documenti dell’art. 17, comma 3, lettere a) e da c) a h) — quindi senza il progetto di piano di risanamento della lettera b) — e il comma 5 rinvia, «in quanto compatibili», agli artt. 18, 19, 23 comma 2-bis e 25-bis. Molte delle imprese che hanno cartelle per poche decine di migliaia di euro rientrano proprio in questa categoria, e per loro il confronto con il concordato minore è particolarmente concreto, perché l’art. 25-quater, comma 4, lett. a), lo indica espressamente come uno degli sbocchi possibili della composizione negoziata.

Il quarto concetto, decisivo per l’intero confronto, è la differenza tra fermare le azioni e fermare il debito. Nessuna delle strade esaminate cancella automaticamente le cartelle: le misure protettive congelano le iniziative dei creditori per un periodo limitato; la riduzione del debito arriva solo con un accordo (la transazione fiscale), con una definizione agevolata o con l’omologazione di una procedura che ammette la falcidia dei crediti tributari. Chi confonde la protezione temporanea con la soluzione del debito rischia di trovarsi, alla scadenza delle misure, con le stesse cartelle e con qualche mese di interessi in più.

Infine, il calendario. Le misure protettive della composizione negoziata, una volta confermate, hanno la durata fissata dal giudice tra 30 e 120 giorni e, con le proroghe, non possono superare 240 giorni complessivi (art. 19, commi 4 e 5). Il termine di durata, secondo il Trib. Brescia 5 agosto 2022 e il Trib. Torino 22 agosto 2022, non si ferma durante la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. Le misure delle procedure di sovraindebitamento hanno invece un orizzonte legato alla procedura stessa: nel concordato minore, secondo l’art. 78, comma 2, lett. d), possono durare fino all’omologazione definitiva.

Opzione 1 — La composizione negoziata senza misure protettive

In cosa consiste

È la composizione negoziata “pura”: l’imprenditore presenta l’istanza di nomina dell’esperto sulla piattaforma telematica, l’esperto viene nominato e convoca le parti, ma non viene chiesta l’applicazione delle misure dell’art. 18. In questa configurazione l’agente della riscossione conserva intatti tutti i propri poteri: può notificare cartelle, iscrivere ipoteche, disporre fermi, avviare o proseguire pignoramenti presso terzi ex art. 72-bis, attivare il blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni. La prescrizione dei crediti erariali continua a decorrere secondo le regole ordinarie, perché la sospensione delle prescrizioni e l’impedimento delle decadenze sono effetti che l’art. 18, comma 3, collega alla pubblicazione dell’istanza di misure protettive.

Che cosa resta, allora? Resta l’intera cornice negoziale. La transazione fiscale dell’art. 23, comma 2-bis, non richiede che le misure protettive siano attive: è uno strumento delle trattative, che l’imprenditore propone alle agenzie fiscali e ad AdER durante il percorso. Restano le misure premiali dell’art. 25-bis su sanzioni e interessi tributari, da verificare comma per comma sul testo vigente. Resta, secondo la sintesi dell’art. 16, comma 5, il principio per cui l’accesso alla composizione negoziata e le trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione o revoca delle linee di credito. E resta, soprattutto, il ruolo dell’esperto come interlocutore qualificato nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

Quando ha senso: tre scenari

Il primo scenario è quello dell’impresa che ha cartelle notificate ma nessuna azione esecutiva in corso o imminente: debiti scaduti da poco, magari già in rateizzazione, nessun preavviso di fermo, nessun pignoramento. Qui il beneficio delle misure è soprattutto preventivo e va soppesato contro i loro oneri.

Il secondo scenario è quello dell’impresa il cui problema principale non è AdER ma un altro creditore, per esempio una banca con cui si negozia la ristrutturazione di un finanziamento, mentre il debito fiscale è contenuto e regolarmente rateizzato. La protezione verso l’agente della riscossione sarebbe in questo caso un elemento accessorio.

Il terzo scenario è quello dell’impresa che teme gli effetti reputazionali della pubblicazione nel registro delle imprese. L’art. 18, comma 1, prevede infatti che l’istanza di misure protettive sia pubblicata insieme all’accettazione dell’esperto: chi non chiede le misure non attiva questa specifica forma di pubblicità, e alcuni imprenditori attribuiscono a questo elemento un peso notevole nei rapporti con fornitori e clienti.

Come si esegue in sintesi

Il percorso si apre con l’istanza sulla piattaforma telematica nazionale, corredata dai documenti previsti (per l’impresa minore quelli dell’art. 25-quater, comma 2). Nominato l’esperto, si apre il tavolo; l’imprenditore resta nella gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, con gli obblighi informativi verso l’esperto previsti dall’art. 21. Durante le trattative può essere predisposta la proposta di transazione fiscale, accompagnata dalle due relazioni richieste (convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria e completezza e veridicità dei dati aziendali). Se a un certo punto AdER avvia un’azione aggressiva, nulla impedisce di presentare una successiva istanza di misure protettive: l’art. 18, comma 1, consente di chiederle con l’istanza di nomina «o con una successiva istanza».

Vantaggi motivati

Il primo vantaggio è la semplicità: niente ricorso al tribunale entro il giorno successivo alla pubblicazione, niente udienza, nessun rischio di veder dichiarata l’inefficacia delle misure per un vizio procedurale. Il secondo è la flessibilità: la protezione resta un’opzione attivabile in seguito, quando e se servirà. Il terzo è che il percorso non “consuma” il tetto dei 240 giorni previsto per le misure protettive, che potrà essere speso nella fase delle trattative in cui è davvero necessario. Il quarto è il clima delle trattative: un’Amministrazione finanziaria non vincolata da un divieto giudiziale può essere, in certi casi, più disponibile a valutare nel merito la proposta.

Rischi e svantaggi onesti

Il rovescio della medaglia è evidente. Senza misure protettive, l’impresa negozia con un creditore che può continuare ad aggredirla. Un pignoramento presso terzi ex art. 72-bis notificato al cliente principale produce, entro sessanta giorni per le somme già maturate, il pagamento diretto all’agente della riscossione: la liquidità che sarebbe servita a sostenere il piano finisce a ridurre un singolo debito, con effetti potenzialmente irreversibili sulla trattativa con gli altri creditori. Un fermo sul mezzo di lavoro può fermare l’attività. Un’ipoteca iscritta durante le trattative migliora la posizione di AdER rispetto agli altri creditori, alterando i rapporti di forza. E la prescrizione dei crediti erariali, che in assenza di misure non è sospesa, è un elemento che gioca in favore del debitore solo in casi marginali, mentre l’assenza di protezione gioca contro di lui in quasi tutti gli altri.

C’è poi un rischio meno visibile: chi parte senza misure e le chiede in un secondo momento, quando l’azione esecutiva è già in corso, ottiene una protezione che opera solo per il futuro. Gli atti già compiuti restano validi; le somme già versate dal terzo restano acquisite.

Pronunce a supporto

Il Trib. Ivrea 17 febbraio 2023 ha precisato che alcuni effetti dell’art. 18 operano automaticamente dalla pubblicazione, senza bisogno di conferma: ne deriva, per contrasto, che senza pubblicazione dell’istanza di misure quegli effetti non si producono. Il Trib. Milano 4 luglio 2025 ha chiarito che la sospensione opera solo da quel momento in avanti e che gli atti esecutivi già compiuti restano validi, principio che rende rischioso il ritardo nella richiesta.

Il profilo ideale di questa opzione è l’impresa con debito fiscale contenuto, già rateizzato o non ancora aggredito, che negozia soprattutto con altri creditori e che può permettersi di attivare la protezione solo se e quando AdER si muove.

Opzione 2 — La composizione negoziata con misure protettive, generali o mirate su AdER

In cosa consiste

È la stessa composizione negoziata, ma con la richiesta delle misure protettive dell’art. 18. Il comma 3, nel testo vigente, stabilisce che dal giorno della pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore, né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e diritti con cui viene esercitata l’impresa; le prescrizioni restano sospese e le decadenze non si verificano. Lo stesso comma aggiunge una precisazione che pesa molto nel confronto: i pagamenti non sono inibiti.

Le misure possono riguardare l’intero patrimonio nei confronti di tutti i creditori, oppure specifiche iniziative, determinati creditori o categorie di creditori (art. 18, comma 1). Sono esclusi per legge i diritti di credito dei lavoratori. Ciò significa che è possibile chiedere misure selettive rivolte solo ad AdER (ed eventualmente all’INPS), lasciando fuori, per esempio, le banche con cui il rapporto procede regolarmente. Il giudice, sentito l’esperto, può a sua volta limitare le misure a determinati creditori o categorie (art. 19, comma 4).

Che cosa si ferma, azione per azione

Leggendo l’art. 18, comma 3, alla luce delle pronunce edite, il quadro delle azioni di AdER durante le misure si può ricostruire così.

Pignoramento presso terzi ex art. 72-bis. È un’azione esecutiva: dalla pubblicazione non può essere iniziato, né proseguito. Il punto delicato riguarda il pignoramento già notificato prima della pubblicazione, quando il terzo non ha ancora pagato. Il divieto di “proseguire” impedisce, in questa lettura, che l’esecuzione arrivi al suo esito satisfattivo dopo la pubblicazione; ma il Trib. Milano 4 luglio 2025 ha dichiarato inammissibile la richiesta di ordinare ai terzi pignorati di liberare le somme, perché gli atti esecutivi restano validi e la sospensione opera solo per il futuro. In pratica le somme restano vincolate: non arrivano ad AdER, ma neppure tornano nella disponibilità dell’impresa. Il Trib. Milano 17 gennaio 2022 ha ammesso la conferma di misure mirate proprio sulle azioni esecutive sulle somme dei conti correnti, quando i pignoramenti bloccano l’operatività.

Ipoteca esattoriale. È un diritto di prelazione: il divieto di acquisire prelazioni non concordate impedisce a AdER di iscriverne di nuove dalla pubblicazione. L’ipoteca già iscritta, invece, resta: il Trib. Milano 4 luglio 2025 ha giudicato inammissibile la domanda di cancellazione di un’ipoteca iscritta da un creditore, perché misura irreversibile e incompatibile con la natura cautelare del rimedio (la massima non specifica se si trattasse di ipoteca esattoriale, ma il principio è formulato in termini generali). Il divieto di acquisire prelazioni, per l’art. 19, comma 8, cessa dalla revoca o cessazione delle misure.

Fermo amministrativo. Non abbiamo trovato pronunce edite che si occupino espressamente del fermo dei veicoli disposto da AdER durante le misure della composizione negoziata. Il fermo ha però una funzione di garanzia e di pressione sul debitore che lo avvicina alle azioni cautelari vietate dall’art. 18, comma 3: è quindi ragionevole sostenere che un nuovo fermo non possa essere iscritto dopo la pubblicazione, mentre quello già iscritto, per lo stesso principio di operatività solo futura, resta in essere. Si tratta di una lettura, non di un dato giurisprudenziale consolidato, e il punto merita di essere esplicitato nel ricorso per la conferma.

Blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (art. 48-bis). Il Trib. La Spezia 23 febbraio 2023 ha ritenuto che durante il divieto di azioni esecutive il meccanismo dell’art. 48-bis non operi e che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica continuino a pagare regolarmente il debitore. È un’indicazione molto rilevante per le imprese che lavorano con enti pubblici (la massima riporta un riferimento normativo che va controllato sul testo integrale del provvedimento).

Prescrizione e decadenze. L’art. 18, comma 3, le sospende e le impedisce dalla pubblicazione: l’effetto opera in entrambe le direzioni, perché protegge anche i termini a favore dell’Erario.

Che cosa non si ferma

Qui il confronto con le aspettative del lettore si fa più netto.

La notifica delle cartelle e degli altri atti della pretesa erariale continua. Secondo il Trib. Gela 4 aprile 2024 e il Trib. Trento 23 settembre 2022, richiamati dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E/2026 del 16 luglio 2026 nella lettura di EC News, la notifica è propedeutica alle azioni esecutive e vietarla comprimerebbe eccessivamente i diritti dell’Erario. Il Trib. Trento ha anche escluso che le misure impediscano l’iscrizione a ruolo. La stessa circolare afferma che la pubblicazione non sospende l’ordinaria attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria.

Gli interessi continuano a maturare. L’art. 18 non contiene alcuna regola che sospenda il corso degli interessi sui debiti iscritti a ruolo; una sospensione di questo tipo è prevista, ai soli effetti del concorso, nelle procedure di sovraindebitamento (art. 68, comma 5, per il piano del consumatore; art. 268, comma 5, per la liquidazione controllata), non nella composizione negoziata. Eventuali riduzioni passano per le misure premiali dell’art. 25-bis o per la transazione fiscale.

Il DURC non arriva da sé. Il Trib. Ivrea 24 dicembre 2025 ha escluso che il giudice possa ordinare all’ente previdenziale di rilasciare il documento di regolarità contributiva; ha però ammesso una misura atipica di accertamento interinale dei presupposti, funzionale alla continuità e alle trattative, in presenza di un piano non implausibile che preveda il pagamento integrale del credito previdenziale, anche a rate. Sulla certificazione di regolarità fiscale l’art. 18 tace: non abbiamo trovato pronunce che la riguardino.

Le rateizzazioni in corso non si sospendono da sole. Poiché i pagamenti non sono inibiti, le rate restano dovute e il loro mancato pagamento resta, in linea di principio, causa di decadenza secondo le regole della dilazione. Il Trib. Catania 14 giugno 2022 ha chiarito che la sospensione dei pagamenti verso Agenzia delle Entrate e INPS non è una misura protettiva tipica e va semmai chiesta come misura cautelare; il Trib. Catania 25 luglio 2022, secondo la ricostruzione di EC News, l’ha concessa come cautelare, sospendendo i pagamenti dei debiti pregressi iscritti a ruolo o oggetto di avviso bonario, comprese le rateizzazioni in corso, nei confronti di AdE, AdER e INPS. La circolare 5/E/2026 precisa a sua volta che, in vista dell’accordo transattivo, i pagamenti rateali restano dovuti fino all’efficacia dell’accordo.

Come si esegue in sintesi

La sequenza è serrata. L’istanza di misure viene pubblicata nel registro delle imprese con l’accettazione dell’esperto; con essa l’imprenditore dichiara sulla piattaforma le misure esecutive o cautelari in corso (art. 18, comma 2). Entro il giorno successivo alla pubblicazione va depositato il ricorso al tribunale per la conferma o la modifica delle misure, eventualmente con la richiesta di misure cautelari; entro venti giorni dalla pubblicazione va chiesta l’iscrizione del numero di ruolo nel registro delle imprese (art. 19, comma 1). Il deposito omesso o tardivo rende inefficaci le misure. Il ricorso va corredato dai documenti dell’art. 19, comma 2: bilanci o dichiarazioni degli ultimi tre esercizi, situazione patrimoniale aggiornata a non oltre sessanta giorni, elenco dei creditori, progetto di piano di risanamento, piano finanziario per i sei mesi successivi, autocertificazione sulla risanabilità, accettazione dell’esperto. Il tribunale fissa l’udienza entro dieci giorni dal deposito, sente le parti e l’esperto e decide con ordinanza, reclamabile ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c.

Per l’impresa minore c’è un nodo specifico. L’istanza dell’art. 25-quater non richiede il progetto di piano, ma il ricorso per la conferma, regolato dall’art. 19 richiamato «in quanto compatibile», lo prevede insieme al piano finanziario semestrale. La lettura prudente è che l’impresa minore che vuole la protezione verso AdER debba comunque presentarsi in tribunale con un progetto di piano e un piano di tesoreria credibili, perché è su quei documenti che il giudice valuta la funzionalità delle misure. Va considerato anche un precedente di rito: il Trib. Verona 25 novembre 2022 ha revocato de plano le misure di un’impresa sopra soglia che aveva presentato l’istanza al segretario generale della camera di commercio anziché alla commissione, segno che l’inquadramento dimensionale corretto è un presupposto da verificare prima di tutto.

Vantaggi motivati

A fronte di un onere procedurale significativo, il vantaggio è sostanziale: la liquidità generata dall’impresa durante le trattative resta all’impresa, anziché essere intercettata da un pignoramento presso terzi o da un blocco dei pagamenti pubblici. Le misure impediscono che AdER migliori la propria posizione con nuove ipoteche, e la sospensione delle decadenze protegge i termini che l’imprenditore rischierebbe di perdere. La selettività consente di colpire solo il creditore che crea il problema. Inoltre la protezione rende più ordinata la trattativa sulla transazione fiscale, perché l’Amministrazione negozia sapendo che il patrimonio è congelato per tutti i creditori interessati.

Rischi e svantaggi onesti

Il primo rischio è procedurale: termini brevissimi e perentori. Il Trib. Genova 13 marzo 2023 ha ribadito la perentorietà del termine per il deposito del ricorso, pur ammettendo una domanda subordinata di fissazione dell’udienza con effetti solo dal momento della nuova decisione. Il secondo rischio è il diniego: i tribunali verificano la ragionevole probabilità di risanamento e la funzionalità delle misure (Trib. Milano 17 gennaio 2022), e non confermano le misure quando il piano è meramente liquidatorio (Trib. Santa Maria Capua Vetere 10 gennaio 2025, Trib. Verona 10 giugno 2025) o quando è embrionale e generico (Trib. Salerno 13 febbraio 2023). Il terzo rischio è temporale: 240 giorni sono il tetto complessivo, e il tentativo di prolungare la protezione con misure cautelari che ne riproducono il contenuto è stato respinto da diversi tribunali (Trib. Milano 22 novembre 2023; Trib. Brescia 7 gennaio 2026, secondo la rassegna di Montanari su judicium.it), anche se non mancano aperture (Trib. Lanciano 17 ottobre 2025 ha ammesso misure cautelari fino a dodici mesi complessivi). Il quarto rischio è la revoca: su istanza dei creditori o su segnalazione dell’esperto, le misure possono essere revocate o abbreviate in qualsiasi momento se non servono più alle trattative o sono sproporzionate (art. 19, comma 6). E l’Agenzia delle Entrate, secondo la circolare 5/E/2026, esamina il ricorso e il piano e valuta se opporsi alla conferma.

Il profilo ideale di questa opzione è l’impresa con prospettive concrete di risanamento che subisce, o sta per subire, un’azione di AdER capace di sottrarle la liquidità necessaria a sostenere il piano, ed è in grado di presentare in pochi giorni un progetto di piano e un piano di tesoreria credibili.

Opzione 3 — Concordato minore o piano del consumatore con le misure del giudice

In cosa consiste

Per i debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale — e quindi per l’impresa minore, il professionista, l’imprenditore agricolo, oltre che per il consumatore — il Codice della crisi offre procedure giudiziali di sovraindebitamento, gestite con l’ausilio dell’OCC, che prevedono a loro volta misure protettive, ma con una logica diversa da quella della composizione negoziata.

Nel concordato minore, secondo l’art. 78, comma 2, lett. d), con il decreto di apertura il giudice, su istanza del debitore, dispone fino all’omologazione definitiva il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari e di acquisire diritti di prelazione, la sospensione delle prescrizioni, l’impedimento delle decadenze e il divieto di pronunciare la liquidazione controllata. Il concordato minore è accessibile ai debitori sovraindebitati diversi dal consumatore quando consente di proseguire l’attività, oppure, fuori da questo caso, solo con l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo (art. 74, commi 1 e 2).

Nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, secondo l’art. 70, comma 4, il giudice con il decreto di pubblicazione può, su istanza del debitore, sospendere le procedure esecutive che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, vietare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e adottare altre misure idonee a conservarne l’integrità fino alla conclusione del procedimento. Va però precisato che, secondo l’art. 2, comma 1, lett. e), nel testo vigente, il consumatore accede agli strumenti per i debiti contratti in tale qualità: le cartelle che derivano dall’attività d’impresa o professionale non sono, in questa lettura, debiti da consumatore, e per esse la strada pertinente è il concordato minore. Il piano del consumatore interessa invece la persona fisica con cartelle di natura personale.

Quando ha senso: tre scenari

Il primo scenario è l’impresa minore che ha già percorso la composizione negoziata senza raggiungere un accordo con l’Erario: l’art. 25-quater, comma 4, lett. a), le consente di proporre il concordato minore, e le interlocuzioni con AdER già avviate restano un patrimonio utile.

Il secondo scenario è l’impresa il cui debito fiscale è così rilevante, rispetto al totale, che la sua riduzione è l’unica condizione di sostenibilità: qui conta che il concordato minore conosca, secondo l’art. 80, comma 3, un meccanismo di omologazione anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria (il cosiddetto cram down fiscale), quando l’adesione è determinante per la maggioranza e la proposta è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. Nella composizione negoziata, invece, l’accordo con il Fisco richiede la firma del Fisco.

Il terzo scenario è la persona fisica, ex titolare di ditta o lavoratore, con cartelle personali (imposte sui redditi da lavoro dipendente, tributi locali, bolli) e un reddito che consente un piano: qui la scelta è tra piano del consumatore e, se il patrimonio da liquidare è l’unica risorsa, liquidazione controllata.

Come si esegue in sintesi

Si parte dall’OCC del circondario. Secondo l’art. 68, comma 4, entro sette giorni dal conferimento dell’incarico l’OCC ne dà notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, che entro quindici giorni comunicano il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti: è un passaggio che fotografa in modo ufficiale la posizione verso AdER. La domanda, con la relazione dell’OCC, viene depositata in tribunale; se ammissibile, il giudice apre la procedura (nel concordato minore, con decreto non soggetto a reclamo) e, su istanza, dispone le misure. Nel concordato minore i creditori, Fisco compreso, si esprimono entro un termine non superiore a trenta giorni; vale il silenzio-assenso (art. 79, comma 3). Nel piano del consumatore non c’è voto, ma osservazioni dei creditori e verifica del giudice.

Vantaggi motivati

La protezione non è legata al tetto dei 240 giorni della composizione negoziata, ma alla durata della procedura fino all’omologazione definitiva. Il debito tributario può essere falcidiato: la Cassazione, con la sentenza n. 14555/2026, ha affermato che nel concordato minore la riduzione dei crediti tributari non richiede necessariamente una proposta di transazione fiscale, perché il rinvio alle norme del concordato preventivo opera nei limiti della compatibilità e l’art. 88 non si applica automaticamente. Il cram down dell’art. 80, comma 3, riduce il potere di veto dell’Erario. Nel piano del consumatore, gli interessi sono sospesi ai soli effetti del concorso dal deposito della domanda (art. 68, comma 5), salvo per i crediti garantiti.

Rischi e svantaggi onesti

A fronte di questi vantaggi, va soppesato che si tratta di procedure giudiziali, con requisiti di ammissibilità severi e pubblicità più estesa (il decreto è pubblicato e, per l’imprenditore, iscritto nel registro delle imprese). Se l’omologazione è negata, il giudice dichiara l’inefficacia delle misure protettive e, su istanza del debitore, può aprire la liquidazione controllata (art. 80, comma 5; per il consumatore art. 70, comma 10). Anche qui le misure, secondo il principio generale, non cancellano ipoteche o fermi già iscritti; la loro cancellazione è un effetto dell’esecuzione del piano omologato (per il consumatore, art. 71, comma 2). E resta da verificare il coordinamento con il limite annuale delle misure previsto dall’art. 8 del Codice, tema discusso in dottrina proprio con riferimento alla durata complessiva delle protezioni.

Il profilo ideale di questa opzione è il debitore non fallibile per il quale la sola protezione temporanea non basta, perché senza una riduzione del debito fiscale il risanamento non regge, e che è pronto ad affrontare un procedimento giudiziale con l’OCC.

Gli strumenti fiscali che attraversano le tre opzioni

Prima di passare ai numeri, tre strumenti meritano un’analisi a parte, perché si combinano in modo diverso con ciascuna strada.

La rateizzazione dell’art. 25-bis, comma 4: le cartelle restano fuori

L’art. 25-bis contiene le misure premiali della composizione negoziata. Il comma 4 consente una rateizzazione fino a 72 rate mensili (120 in caso di comprovata grave difficoltà), ma solo per le somme non ancora iscritte a ruolo. Le cartelle esattoriali, per definizione, sono somme già iscritte a ruolo: per esse questa rateizzazione non è disponibile. Il dato è spesso frainteso: chi entra in composizione negoziata confidando di “spalmare” le cartelle in 72 rate tramite l’art. 25-bis si trova di fronte a una norma che riguarda i debiti tributari non ancora affidati all’agente della riscossione. Per le cartelle restano la dilazione ordinaria presso AdER, la definizione agevolata quando aperta, la transazione fiscale. Va anche segnalato che l’art. 25-quater, comma 5, richiama per l’impresa minore l’art. 25-bis ma non l’art. 23, comma 2, cui è collegata la riduzione delle sanzioni e degli interessi del comma 3: se quella riduzione si applichi all’impresa minore è una questione aperta.

La transazione fiscale dell’art. 23, comma 2-bis

È lo strumento che, nella composizione negoziata, consente di ridurre o dilazionare il debito verso il Fisco, cartelle comprese. Secondo il testo vigente (in sintesi), durante le trattative l’imprenditore propone alle agenzie fiscali, ad AdER e — dopo il D.Lgs. 147/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026 e in vigore dal 12 agosto 2026, il cui testo va controllato sulla Gazzetta — agli enti territoriali, il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e degli accessori, esclusi i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea. Servono la relazione di un professionista indipendente sulla convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e la relazione sulla completezza e veridicità dei dati, redatta dal revisore; per la circolare 5/E/2026 le due relazioni non possono provenire dalla stessa figura. L’accordo è sottoscritto, per l’Agenzia delle Entrate, dal Direttore dell’ufficio previo parere conforme della Direzione regionale, e la circolare lo considera applicabile anche alle imprese sotto soglia. L’accordo produce effetti dal deposito in tribunale; il giudice ne verifica con decreto la regolarità, non la convenienza (Trib. Milano decr. 21 maggio 2025, secondo iusletter). Non c’è cram down: senza la firma dell’Amministrazione non c’è accordo. La circolare ammette anche lo stralcio dell’IVA, richiamando la sentenza della Corte di giustizia UE del 7 aprile 2016, causa C-546/14, Degano Trasporti, e limita la transazione ai debiti sorti fino alla data di presentazione della domanda. L’accordo si risolve di diritto, tra l’altro, se i pagamenti non sono eseguiti integralmente entro sessanta giorni dalle scadenze.

Le rottamazioni

La definizione agevolata introdotta dalla legge di bilancio 2026 (la cosiddetta rottamazione-quinquies), secondo la ricostruzione di LeggiOggi, ha riguardato i carichi affidati ad AdER dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti da controlli automatizzati o formali, oltre ai contributi INPS non derivanti da accertamenti ispettivi, con stralcio di sanzioni, interessi e aggio, domanda entro il 30 aprile 2026, pagamento in unica soluzione o fino a 54 rate bimestrali con interessi al 3% e prima scadenza al 31 luglio 2026. Al momento in cui si scrive (ottobre 2026) il termine per aderire è chiuso: la rottamazione interessa quindi chi ha già presentato domanda. Per costoro il coordinamento con la composizione negoziata è delicato in senso opposto a quello che si immagina: poiché le misure protettive non inibiscono i pagamenti, il piano di definizione può e, in linea di massima, deve essere onorato, perché il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, fa decadere dal beneficio e il debito originario torna dovuto con sanzioni e interessi. Il piano di risanamento deve quindi includere le rate della definizione tra le uscite certe. I carichi affidati dopo il 2023 restano invece fuori dalla definizione e sono il terreno naturale della transazione fiscale.

Le opzioni alla prova dei conti

Le tre simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, non casi reali. Usano gli stessi dati di partenza per tutte le opzioni, così da isolare l’effetto della scelta.

Dati comuni. Ditta individuale del commercio all’ingrosso, rientrante nei parametri di impresa minore. Debiti: cartelle per 87.430 € (IVA e IRPEF da omessi versamenti, in parte affidati ad AdER dopo il 2023), contributi INPS per 14.260 €, finanziamento bancario per 41.900 €; totale 143.590 €. Lunedì 12 ottobre 2026 AdER notifica al cliente principale un pignoramento presso terzi ex art. 72-bis con ordine di pagamento diretto per 18.640 € di fatture già scadute.

Simulazione 1 — Il pignoramento presso il cliente

Con l’opzione 1 (composizione negoziata senza misure). Il termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme già maturate scade venerdì 11 dicembre 2026. Senza misure, il cliente paga AdER: il debito iscritto a ruolo scende a 68.790 €, ma l’impresa perde 18.640 € di incassi che il piano di tesoreria aveva destinato a fornitori e stipendi. Le trattative con la banca proseguono, ma con una cassa più debole.

Con l’opzione 2 (misure protettive mirate su AdER). L’istanza di misure viene pubblicata nel registro delle imprese mercoledì 4 novembre 2026; il ricorso per la conferma va depositato entro giovedì 5 novembre. Dal 4 novembre AdER non può proseguire l’esecuzione: il pagamento del cliente all’agente, atteso entro l’11 dicembre, è in tensione con il divieto. Le somme però, alla luce del Trib. Milano 4 luglio 2025, restano vincolate presso il terzo e non tornano all’impresa. Udienza fissata, in questa ipotesi, per mercoledì 18 novembre 2026; il giudice conferma per 120 giorni, fino a giovedì 18 marzo 2027. Con le proroghe, il tetto complessivo di 240 giorni, calcolato in questa ipotesi semplificata dalla stessa data, porterebbe a venerdì 16 luglio 2027. Nel frattempo AdER può ancora notificare nuove cartelle e gli interessi maturano.

Con l’opzione 3 (concordato minore). Le misure arrivano solo con il decreto di apertura, dopo l’incarico all’OCC, la comunicazione ad AdER e agli uffici fiscali (sette giorni per l’OCC, quindici per la risposta), la relazione e il deposito. È improbabile che tutto ciò avvenga prima dell’11 dicembre: in questa ipotesi il pagamento all’agente si perfeziona. L’elemento dirimente, qui, è il tempo: contro un pignoramento con scadenza a sessanta giorni, la protezione più rapida è quella della composizione negoziata.

Simulazione 2 — Ridurre il debito fiscale

Ipotesi: il piano consente di offrire al Fisco il 45% del debito iscritto a ruolo, cioè 39.343,50 € in cinque anni; in caso di liquidazione dei beni, il Fisco otterrebbe, secondo la stima dell’attestatore, circa il 22%, pari a 19.234,60 €.

Con l’opzione 1 o 2 (transazione fiscale ex art. 23, comma 2-bis). La proposta, con le due relazioni, va presentata con congruo anticipo rispetto alla scadenza dell’incarico dell’esperto. Se l’Amministrazione sottoscrive, l’accordo produce effetti dal deposito e il giudice ne verifica la regolarità. Se rifiuta motivatamente, non c’è alcun meccanismo che imponga l’accordo: le cartelle restano dovute per l’intero.

Con l’opzione 3 (concordato minore). Il Fisco rappresenta il 60,9% dei crediti: la sua adesione è determinante per la maggioranza. Se vota contro, il giudice può comunque omologare, secondo l’art. 80, comma 3, se la proposta (45%) è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria (22%). Il rovescio della medaglia è che si entra in un procedimento giudiziale, con requisiti di ammissibilità e con il rischio, in caso di diniego, dell’inefficacia delle misure.

Simulazione 3 — La rottamazione già in corso

Ipotesi: una parte delle cartelle, pari a 31.270 €, è stata ammessa alla definizione agevolata con domanda presentata entro il 30 aprile 2026; la rata bimestrale è di 640,15 €.

Con le opzioni 1 e 2 il pagamento delle rate resta possibile (i pagamenti non sono inibiti) e, nella logica della definizione, necessario: due rate non pagate, anche non consecutive, farebbero tornare dovuto il debito originario con sanzioni e interessi. Il piano di risanamento deve quindi prevedere 640,15 € ogni due mesi tra le uscite certe, e la transazione fiscale riguarderà i soli 56.160 € residui.

Con l’opzione 3 la scelta di proseguire o meno i pagamenti della definizione durante la procedura va coordinata con il piano e con le regole sugli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione; è un punto da valutare con l’OCC prima del deposito, perché una decadenza dalla definizione cambia la base dei crediti su cui si calcola la proposta.

Il confronto in tabella

La tabella mette in fila gli elementi emersi nelle sezioni precedenti. I costi indicati sono solo quelli della procedura: per la composizione negoziata il compenso dell’esperto, determinato secondo l’art. 25-ter (con un minimo di legge di 4.000 €) e i diritti di segreteria della camera di commercio; per il ricorso di conferma, il contributo unificato previsto per il procedimento; per le procedure di sovraindebitamento il compenso dell’OCC secondo il D.M. 202/2014 e il contributo unificato. Gli importi dei diritti e del contributo vanno verificati al momento del deposito.

La lettura della tabella va fatta per righe, non per colonne: nessuna opzione vince su tutti i fronti, e il peso di ciascuna riga cambia secondo la situazione concreta dell’impresa.

Elemento Opzione 1 — Composizione negoziata senza misure Opzione 2 — Composizione negoziata con misure (anche solo verso AdER) Opzione 3 — Concordato minore / piano del consumatore
Tempi di attivazione Nomina dell’esperto, nessuna protezione Effetti dalla pubblicazione; ricorso entro il giorno successivo Protezione solo dal decreto del giudice, dopo l’istruttoria dell’OCC
Durata della protezione Nessuna 30-120 giorni, prorogabili fino a 240 complessivi Fino all’omologazione definitiva (concordato minore); fino alla conclusione (consumatore)
Complessità Bassa Alta: documenti dell’art. 19, udienza, rito cautelare Alta: relazione OCC, voto o osservazioni, omologazione
Pignoramento presso terzi ex art. 72-bis Prosegue Non può iniziare né proseguire; somme già vincolate restano ferme Divieto dal decreto, su istanza
Nuove ipoteche e fermi Possibili Nuove prelazioni vietate; fermo nuovo: lettura favorevole al divieto Prelazioni vietate (concordato minore)
Ipoteche e fermi già iscritti Restano Restano (niente cancellazione in via cautelare) Restano fino all’esecuzione del piano omologato
Notifica di cartelle e iscrizione a ruolo Continuano Continuano Continuano, salvo diversa misura del giudice (da verificare caso per caso)
Interessi Maturano Maturano Sospesi ai soli effetti del concorso nel piano del consumatore
Prescrizione e decadenze Corso ordinario Sospese / impedite Sospese / impedite (concordato minore)
Riduzione del debito fiscale Solo con transazione firmata dal Fisco Solo con transazione firmata dal Fisco Falcidia possibile, anche con cram down
Rischi in caso di esito negativo Nessun effetto procedurale Inefficacia o revoca delle misure Inefficacia delle misure; possibile liquidazione controllata su istanza
Reversibilità Alta: si possono chiedere misure dopo Media: si può passare al concordato minore o al semplificato Bassa: la procedura giudiziale vincola il percorso

I criteri per scegliere

Il confronto non porta a una risposta unica. Porta piuttosto a una serie di condizioni che, a seconda di come si combinano, rendono più solida l’una o l’altra strada.

Primo criterio: lo stato delle azioni di AdER. Se la situazione presenta un pignoramento presso terzi già notificato, un preavviso di fermo su un bene strumentale o un blocco dei pagamenti pubblici in arrivo, il fattore tempo diventa prevalente e generalmente orienta verso la composizione negoziata con misure, che producono effetti dalla pubblicazione. Se invece AdER non si è ancora mossa e le cartelle sono rateizzate, l’onere del procedimento di conferma va soppesato contro un beneficio che resta, per il momento, solo potenziale.

Secondo criterio: il peso del debito fiscale sul totale. Quando l’Erario è il creditore dominante e il risanamento non regge senza una riduzione del debito, la composizione negoziata espone al rischio del rifiuto dell’Amministrazione, perché la transazione fiscale non conosce cram down. In questa situazione il concordato minore, con l’omologazione possibile anche contro il voto del Fisco, acquista un peso maggiore; a fronte di questo vantaggio, si accetta un percorso giudiziale più lungo.

Terzo criterio: la distinzione tra debiti iscritti a ruolo e debiti non ancora iscritti. Se una parte rilevante del debito tributario non è ancora a ruolo, la rateizzazione dell’art. 25-bis, comma 4, diventa uno strumento concreto della composizione negoziata. Se il debito è tutto in cartelle, quella leva non c’è, e il confronto si sposta sulla transazione fiscale o sulle procedure di sovraindebitamento.

Quarto criterio: la capacità di produrre i documenti in pochi giorni. La protezione della composizione negoziata richiede, entro il giorno successivo alla pubblicazione, un ricorso corredato da bilanci, situazione patrimoniale aggiornata, progetto di piano e piano finanziario semestrale. Un’impresa che non dispone di una contabilità ordinata rischia l’inefficacia delle misure o il diniego per piano embrionale. In quel caso può essere più realistico preparare con calma una domanda all’OCC, oppure lavorare prima sul piano e pubblicare l’istanza di misure solo quando i documenti sono pronti.

Quinto criterio: chi è il debitore. L’impresa sopra soglia non accede al concordato minore; l’impresa minore sì; la persona fisica con cartelle personali può valutare il piano del consumatore. Una rottamazione già in corso, infine, introduce un vincolo di cassa che ogni opzione deve rispettare, pena la decadenza dalla definizione.

Se la situazione presenta insieme un’azione esecutiva imminente e un debito fiscale dominante, le strade non si escludono: la composizione negoziata con misure può servire a guadagnare tempo e a verificare la disponibilità dell’Erario, con il concordato minore come sbocco previsto dall’art. 25-quater, comma 4, se l’accordo non arriva.

«Nella crisi con debiti fiscali, la scelta tra composizione negoziata e concordato minore si decide sui documenti e sui tempi prima ancora che sui principi: per questo la valutiamo leggendo insieme estratto di ruolo, bilanci e azioni in corso.» — Avv. Giuseppe Angelo Monardo

Le domande di chi è indeciso

Posso cambiare strada a metà? Sì, entro limiti precisi. Chi parte senza misure può chiederle con una successiva istanza (art. 18, comma 1). Chi conclude la composizione negoziata senza accordo può, se impresa minore, proporre il concordato minore, chiedere la liquidazione controllata o proporre il concordato semplificato (art. 25-quater, comma 4); quest’ultimo, secondo l’art. 25-sexies, richiede che l’esperto abbia dichiarato nella relazione finale la correttezza e buona fede delle trattative, e va proposto entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione. Il percorso inverso, dalla procedura giudiziale alla composizione negoziata, è più problematico: la Cassazione, con la sentenza n. 31856/2025 (secondo EC News), ha ritenuto inammissibile un’istanza di composizione negoziata presentata con un concordato preventivo ancora pendente, nel regime previgente.

E se scelgo la strada sbagliata? Le conseguenze sono diverse. Una composizione negoziata senza misure che si rivela insufficiente costa soprattutto tempo e, eventualmente, le somme pignorate nel frattempo. Un ricorso di conferma respinto comporta la caduta della protezione, e le azioni di AdER riprendono. Un concordato minore non omologato comporta l’inefficacia delle misure e, su istanza del debitore, l’apertura della liquidazione controllata. Nessuna di queste conseguenze è irreparabile, ma ciascuna pesa sulla strada successiva.

Le misure protettive fanno cancellare il fermo o l’ipoteca? No. Nella giurisprudenza edita la protezione opera solo per il futuro e la cancellazione di un’ipoteca già iscritta è stata giudicata incompatibile con la natura del rimedio (Trib. Milano 4 luglio 2025). La cancellazione dei vincoli è, nelle procedure di sovraindebitamento, un effetto dell’esecuzione del piano omologato.

Durante le misure posso continuare a pagare la rateizzazione o la rottamazione? Sì: l’art. 18, comma 3, stabilisce che i pagamenti non sono inibiti. La sospensione dei pagamenti delle rateizzazioni in corso è stata concessa in alcuni casi come misura cautelare (Trib. Catania 25 luglio 2022), non come effetto automatico; per la definizione agevolata, interrompere i pagamenti espone alla decadenza.

AdER può notificarmi nuove cartelle durante le trattative? Sì. Secondo il Trib. Gela 4 aprile 2024 e il Trib. Trento 23 settembre 2022 la notifica degli atti della pretesa erariale non è impedita dalle misure, e la circolare 5/E/2026 conferma che l’ordinaria attività di accertamento prosegue. Le cartelle notificate in quel periodo non possono però, finché le misure operano, sfociare in azioni esecutive o cautelari.

Le pronunce che orientano la scelta

Le pronunce di merito sulla composizione negoziata sono quasi tutte reperibili in massima, spesso senza numero del provvedimento: sono riportate qui con gli estremi presenti nelle fonti consultate (in prevalenza il massimario 2026 della Camera di commercio di Prato-Pistoia, la circolare 5/E/2026 come commentata da EC News, il saggio di Montanari su judicium.it del 18 aprile 2026 e le pagine Brocardi degli artt. 18 e 19 CCII).

Sull’opzione 1 e sulla decorrenza della protezione

  • Trib. Ivrea, 17 febbraio 2023. Alcuni effetti delle misure, come il divieto di pronunciare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, operano automaticamente dalla pubblicazione, senza conferma. Rilevanza: la protezione nasce con la pubblicazione dell’istanza di misure, e senza quella istanza non nasce.
  • Trib. Genova, 13 marzo 2023. Il termine per depositare il ricorso di conferma è perentorio; è possibile una domanda subordinata di fissazione d’udienza con effetti solo da quel momento. Rilevanza: misura il rischio procedurale dell’opzione 2 e il costo del ritardo.
  • Trib. Brescia, 5 agosto 2022. La sospensione feriale non si applica al termine di durata delle misure. Rilevanza: nel calcolo dei 240 giorni il mese di agosto conta per intero.

Sull’opzione 2: che cosa si ferma

  • Trib. Milano, 17 gennaio 2022. Sono confermabili misure mirate a sospendere le azioni esecutive sulle somme dei conti correnti quando i pignoramenti bloccano l’operatività; la conferma richiede ragionevole probabilità di risanamento e funzionalità delle misure. Rilevanza: legittima la protezione selettiva contro i pignoramenti presso terzi.
  • Trib. Milano, 4 luglio 2025. Non si può ordinare ai terzi pignorati di liberare le somme, perché gli atti esecutivi restano validi e la sospensione opera solo per il futuro; è inammissibile anche la cancellazione dell’ipoteca iscritta da un creditore. Rilevanza: delimita con precisione ciò che le misure non possono fare su pignoramenti e ipoteche già in essere.
  • Trib. La Spezia, 23 febbraio 2023. Durante il divieto di azioni esecutive il blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni previsto dall’art. 48-bis non opera. Rilevanza: decisiva per le imprese fornitrici di enti pubblici.
  • Trib. Catania, 25 luglio 2022. Concessa, come misura cautelare, la sospensione dei pagamenti dei debiti pregressi iscritti a ruolo o oggetto di avviso bonario, comprese le rateizzazioni, verso AdE, AdER e INPS (secondo EC News). Rilevanza: mostra la strada per alleggerire la cassa durante le trattative.
  • Trib. Catania, 14 giugno 2022. La sospensione dei pagamenti verso Erario e INPS non è una misura protettiva tipica; può essere al più una misura cautelare. Rilevanza: chiarisce come va formulata la domanda.

Sull’opzione 2: che cosa non si ferma

  • Trib. Trento, 23 settembre 2022. Le misure non impediscono l’iscrizione a ruolo né la notifica delle cartelle. Rilevanza: la protezione non sterilizza l’attività di formazione del titolo.
  • Trib. Gela, 4 aprile 2024. La notifica delle cartelle è ammessa durante le misure, perché propedeutica alle azioni esecutive. Rilevanza: conferma, a distanza di due anni, l’orientamento di Trento.
  • Trib. Ivrea, 24 dicembre 2025. Non si può ordinare all’ente previdenziale di rilasciare il DURC; è ammissibile una misura atipica di accertamento interinale dei presupposti se funzionale alla continuità e il piano prevede il pagamento integrale del credito previdenziale, anche rateale. Rilevanza: l’unico spiraglio documentato sul DURC.

Sull’opzione 2: durata e limiti

  • Trib. Milano, 22 novembre 2023. Le misure cautelari non possono duplicare il contenuto delle protettive tipiche per aggirarne il termine massimo. Rilevanza: il tetto dei 240 giorni è un limite reale.
  • Trib. Lanciano, 17 ottobre 2025. Le misure cautelari possono estendersi fino a dodici mesi complessivi, oltre i 240 giorni, se non pregiudicano i creditori più dell’alternativa liquidatoria. Rilevanza: segnala un orientamento più aperto, da soppesare con quello milanese.
  • Trib. Santa Maria Capua Vetere, 10 gennaio 2025, e Trib. Verona, 10 giugno 2025. I piani meramente liquidatori non danno diritto alla conferma delle misure. Rilevanza: la protezione contro AdER presuppone un progetto di risanamento.
  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 241 del 5 gennaio 2026. Dopo il diniego di conferma delle misure, il debitore resta libero di reclamare, ma non ha diritto a un rinvio dell’istruttoria; nel caso il termine di quindici giorni per il reclamo era già scaduto. Rilevanza: i termini del rito cautelare vanno presidiati.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3634 del 12 febbraio 2025. La decisione dell’istruttoria senza concedere al debitore un termine per impugnare la revoca delle misure non è viziata se non è indicato un concreto pregiudizio difensivo. Rilevanza: la revoca delle misure produce effetti rapidi.

Sugli strumenti fiscali e sull’opzione 3

  • Trib. Milano, decr. 21 maggio 2025 (secondo iusletter). Nell’accordo dell’art. 23, comma 2-bis, il giudice verifica la regolarità della documentazione e dell’accordo, non la convenienza. Rilevanza: il vaglio giudiziale della transazione è limitato.
  • Corte di giustizia UE, 7 aprile 2016, causa C-546/14, Degano Trasporti. La falcidia dell’IVA è compatibile con il diritto dell’Unione se assicura un soddisfacimento non inferiore all’alternativa liquidatoria; richiamata dalla circolare 5/E/2026. Rilevanza: fonda la possibilità di includere l’IVA nella transazione.
  • Cass. n. 14555/2026. Nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari non richiede necessariamente una proposta di transazione fiscale; l’art. 88 non si applica automaticamente. Rilevanza: è il dato che più distingue l’opzione 3 dalle prime due.
  • Trib. Verona, 25 novembre 2022. Revoca de plano delle misure per istanza presentata al segretario generale della camera di commercio anziché alla commissione, da parte di un’impresa sopra soglia. Rilevanza: l’inquadramento come impresa minore va verificato prima di tutto.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Davanti a cartelle e azioni di AdER durante una crisi d’impresa, lo Studio lavora su strumenti precisi:

  1. Ricostruiamo la posizione debitoria verso AdER dall’estratto di ruolo, separando le somme iscritte a ruolo da quelle non ancora affidate, per capire se la rateizzazione dell’art. 25-bis, comma 4, è disponibile.
  2. Verifichiamo i requisiti dimensionali dell’art. 2, comma 1, lett. d), per stabilire se l’istanza va al segretario generale della camera di commercio (art. 25-quater) e se il concordato minore è accessibile.
  3. Censiamo le azioni in corso — pignoramenti presso terzi ex art. 72-bis, fermi, ipoteche, blocchi dei pagamenti pubblici — con le relative scadenze, per misurare quanto tempo resta prima che la liquidità esca dall’impresa.
  4. Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, confrontando composizione negoziata con o senza misure, concordato minore e, per la persona fisica, piano del consumatore.
  5. Predisponiamo il ricorso per la conferma delle misure entro il giorno successivo alla pubblicazione, con i documenti dell’art. 19, comma 2, e con la richiesta di misure selettive verso AdER e INPS quando è questa la scelta più proporzionata.
  6. Formuliamo le eventuali domande cautelari, come la sospensione dei pagamenti delle rateizzazioni o l’accertamento interinale utile al DURC, motivandole sulla funzionalità alle trattative.
  7. Costruiamo con i commercialisti dello staff la proposta di transazione fiscale dell’art. 23, comma 2-bis, coordinandola con le relazioni richieste e con le rate di eventuali definizioni agevolate in corso.
  8. Prepariamo il passaggio al concordato minore quando la composizione negoziata non porta all’accordo, verificando con l’OCC i presupposti del cram down fiscale dell’art. 80, comma 3.
  9. Seguiamo il contenzioso che nasce dalle misure: reclamo contro l’ordinanza di diniego o di revoca, opposizioni agli atti di AdER, impugnazioni fino all’ultimo grado.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di cassazionista ha qui un peso particolare: la scelta tra le opzioni, fatta oggi, va difesa domani davanti al tribunale del reclamo e, se necessario, in Cassazione, e la continuità di strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado evita che la linea difensiva cambi mani proprio quando la posta si alza. Avvocati e commercialisti dello staff lavorano sullo stesso fascicolo: chi legge il ruolo e chi scrive il ricorso condividono le stesse informazioni, e la qualifica di Esperto Negoziatore consente di impostare la richiesta di misure con la consapevolezza di ciò che l’esperto e il giudice valuteranno.

Chiusura

La composizione negoziata, da sola, non ferma le cartelle; le misure protettive fermano le azioni esecutive e cautelari di AdER, ma non la notifica delle cartelle, non l’iscrizione a ruolo, non gli interessi, e non cancellano ciò che è già stato iscritto o pignorato. Il concordato minore e il piano del consumatore offrono protezioni più lunghe e, nel caso del concordato minore, la possibilità di ridurre il debito fiscale anche senza il consenso dell’Erario, al prezzo di un procedimento giudiziale più impegnativo. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo e diritti: un termine di sessanta giorni su un pignoramento, un ricorso depositato il giorno sbagliato, una rata di rottamazione saltata possono cambiare l’esito più di qualsiasi principio.

Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questo incrocio perché l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, coordina uno staff nazionale in diritto bancario e tributario ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: le tre strade del confronto corrispondono alle sue competenze certificate.

📩 Prima che scada il prossimo termine fissato da AdER, scrivi allo Studio Monardo per mettere a confronto le strade possibili nel tuo caso: trovi tutti i recapiti al termine di questo articolo.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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