I Debiti Con Le Finanziarie Vengono Cancellati Dalla Liquidazione Controllata?

Il prestito personale chiesto per coprire un’emergenza. La carta revolving arrivata insieme al conto e usata “solo per il necessario”. Il frigorifero, il divano, il telefono pagati a rate al banco del negozio. Gli acquisti online divisi in tre o quattro quote con il “compra ora, paghi dopo”. E l’auto, finanziata in concessionaria con un pacchetto di polizze che nessuno aveva davvero letto. È la mappa tipica dei debiti con le finanziarie, e la domanda che arriva quando le rate non tornano più è sempre la stessa: la liquidazione controllata li cancella?

La risposta breve è sì, nella grande maggioranza dei casi: i crediti delle finanziarie sono crediti chirografari, cioè senza garanzie reali, e alla fine della procedura la parte rimasta insoddisfatta diventa inesigibile con l’esdebitazione, che per le persone fisiche opera di diritto decorsi tre anni dall’apertura. Ma la risposta breve non basta. Tra il giorno in cui il ricorso viene depositato e il giorno in cui il tribunale dichiara l’esdebitazione passano mesi, poi anni, e in mezzo ci sono scadenze precise: il termine entro cui la finanziaria, o il fondo che ha comprato il credito, deve chiedere di essere ammessa; i quindici giorni per contestare il progetto di stato passivo; il momento in cui far valere un TAEG sbagliato o interessi usurari; la finestra per chiedere l’esdebitazione e quella per difenderla da un reclamo.

Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. È il filo di questa ricostruzione, che segue la procedura in nove tappe: la preparazione delle carte, il deposito del ricorso, la sentenza di apertura, le domande di insinuazione delle finanziarie e dei cessionari, il progetto di stato passivo con la contestazione dei crediti ceduti, la verifica di interessi e TAEG, la fase di liquidazione e dei riparti, l’esdebitazione del terzo anno e, infine, la pulizia delle segnalazioni in CRIF e Centrale Rischi.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché in essa si incontrano due competenze certificate dell’Avvocato: quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC, che conosce dall’interno la procedura di liquidazione controllata e il lavoro del liquidatore, e quella di coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario, indispensabile per leggere un contratto di credito al consumo, ricalcolare un TAEG o verificare la catena di una cessione in blocco.

📩 Se hai debiti con una o più finanziarie e stai pensando alla liquidazione controllata, scrivici adesso: i riferimenti per contattare lo Studio sono riportati in fondo a questa pagina.

La mappa del calendario: dalla prima carta all’ultima segnalazione

Prima di entrare nelle singole tappe conviene guardare il percorso dall’alto. La liquidazione controllata non è un evento, è una sequenza: ogni fase apre termini nuovi e ne chiude altri. Alcuni sono fissati dalla legge in modo rigido (i quindici giorni per le osservazioni al progetto di stato passivo, i trenta giorni per il reclamo contro il decreto di esdebitazione), altri sono indicati dal giudice entro un limite massimo (il termine per le domande dei creditori, non superiore a novanta giorni), altri ancora dipendono dai tempi reali dei tribunali, che in Italia variano molto da sede a sede.

La tabella che segue riassume tutte le tappe sviluppate nelle sezioni successive. Le durate “reali” sono indicative: dipendono dal carico del tribunale, dalla complessità del patrimonio e dal numero di creditori.

Tappa Momento Atto o evento Termine chiave Cosa si gioca il debitore
1 Settimane o mesi prima del deposito Raccolta contratti, estratti, visure CRIF e Centrale Rischi; incarico all’OCC Nessun termine di legge, ma i documenti condizionano tutto Ricostruire chi è oggi il titolare di ogni credito
2 Giorno 0 Deposito del ricorso (art. 268 CCII) con relazione dell’OCC Dal deposito si ferma il corso degli interessi ai fini del concorso Bloccare la crescita del debito revolving e dei piani rateali
3 Settimane successive Sentenza di apertura (art. 270 CCII) e nomina del liquidatore Divieto di azioni esecutive individuali Fermare pignoramenti e solleciti esecutivi delle finanziarie
4 Entro il termine fissato dal giudice (max 90 giorni) Domande di insinuazione di finanziarie, cessionari, servicer Termine assegnato in sentenza Verificare chi si insinua e con quali documenti
5 Dopo la scadenza delle domande Progetto di stato passivo (art. 273 CCII) 15 giorni per le osservazioni Contestare la titolarità dei crediti ceduti
6 Stessa finestra della tappa 5 Verifica di TAEG, interessi, polizze, usura Stessi 15 giorni Ridurre l’importo ammesso
7 Mesi 6-36 Stato passivo esecutivo, vendita beni, riparti Reclamo contro lo stato passivo nei termini dell’art. 273 Proteggere quota di stipendio e beni esclusi
8 Tre anni dall’apertura Esdebitazione di diritto (art. 282 CCII) 15 giorni osservazioni dei creditori; 30 giorni per il reclamo Ottenere il decreto e difenderlo
9 Dopo il decreto Aggiornamento di CRIF e Centrale Rischi Tempi dei sistemi di informazione creditizia Far risultare il debito come non più esigibile

Un’avvertenza sul calendario. La sospensione feriale dei termini processuali va dal 1° al 31 agosto. Nei procedimenti concorsuali la sua applicazione non è uniforme per tutte le fasi: per l’apertura delle procedure la legge la esclude, mentre per le fasi contenziose successive la questione va verificata caso per caso. La regola prudente, nel dubbio, è considerare il termine come non sospeso e non arrivare mai all’ultimo giorno.

Settimane prima del giorno 0: le carte che decidono la partita con le finanziarie

Cosa succede

Siamo ancora fuori dal tribunale. Nessun atto è stato depositato, nessun giudice è stato coinvolto. Eppure è in questa fase che si decide gran parte dell’esito con le finanziarie. Il debitore si rivolge a un Organismo di Composizione della Crisi, l’OCC nomina un gestore, e il gestore chiede i documenti: tutti, nessuno escluso.

Per i debiti con le finanziarie l’elenco è lungo e specifico. Per ogni prestito personale servono il contratto firmato e il modulo “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” (il SECCI), il piano di ammortamento, le ultime comunicazioni ricevute. Per ogni carta revolving servono il contratto di emissione, gli estratti conto mensili (meglio se dall’inizio del rapporto), le comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni. Per il credito al consumo finalizzato (l’elettrodomestico, l’arredamento, il corso di formazione) servono il contratto e la fattura del bene. Per i piani “compra ora, paghi dopo” servono le schermate o le e-mail di conferma con le date delle quote. Per il finanziamento auto servono il contratto, i contratti delle polizze abbinate, il libretto e l’eventuale patto di riservato dominio.

Poi ci sono i documenti che il debitore spesso non ha: le visure. La visura CRIF (e degli altri sistemi di informazione creditizia privati) e la visura della Centrale Rischi della Banca d’Italia mostrano chi ha segnalato cosa, con quale stato del rapporto e con quale importo. E soprattutto le lettere di cessione: la comunicazione con cui la finanziaria informa che il credito è stato ceduto a una società terza, o la lettera di presentazione di una società di recupero che dichiara di agire “per conto di” un fondo.

La norma

Il ricorso per la liquidazione controllata è disciplinato dall’art. 268 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). Secondo il comma 3, come modificato dal D.Lgs. 136/2024, quando è il debitore persona fisica a chiedere l’apertura, la liquidazione si apre solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante azioni giudiziarie. La relazione dell’OCC non è un allegato di cortesia: la Cassazione, con l’ordinanza n. 28576/2025 della Prima Sezione, l’ha qualificata come requisito di ammissibilità della domanda.

Un dato spesso frainteso: per entrare in liquidazione controllata non serve dimostrare di essere “meritevoli”. Lo ha chiarito la Cassazione, Sez. I, con l’ordinanza n. 22074/2025. La meritevolezza torna in gioco più avanti, al momento dell’esdebitazione.

I termini che si attivano

In questa fase non ci sono termini di legge in senso stretto. C’è però un calendario di fatto: se una finanziaria ha già ottenuto un decreto ingiuntivo e sta per avviare un pignoramento dello stipendio, ogni settimana conta, perché il blocco delle azioni esecutive arriva solo con la sentenza di apertura. E se la finanziaria ha già notificato un precetto, il termine di dieci giorni dalla notifica oltre il quale può pignorare corre indipendentemente dalla preparazione della domanda.

Cosa può fare il debitore ora

È questa la finestra per ricostruire, credito per credito, chi è oggi il titolare. Il nome stampato sul contratto del 2019 può non essere più quello del creditore nel 2026. Le finanziarie cedono regolarmente portafogli di crediti deteriorati a società veicolo e fondi specializzati, che a loro volta affidano la gestione a un servicer e il recupero a società di recupero crediti. Il debitore che arriva in tribunale con un elenco creditori sbagliato rischia comunicazioni a soggetti che non sono più titolari, e soggetti che invece lo sono e non vengono avvisati.

È anche la finestra per una prima lettura dei contratti: il TAEG indicato è coerente con le condizioni? Le polizze abbinate al finanziamento auto erano obbligatorie o facoltative? La carta revolving ha subìto modifiche unilaterali dei tassi? Queste verifiche non producono effetti oggi, ma prepareranno le contestazioni della tappa 6.

Infine, è il momento di capire quali beni entreranno nella liquidazione: l’auto finanziata, se di proprietà del debitore, fa parte del patrimonio; se invece è stata acquistata con patto di riservato dominio, la proprietà può essere rimasta al venditore o al finanziatore fino al pagamento dell’ultima rata, e il discorso cambia.

L’errore tipico di questa fase

Elencare i creditori “a memoria” o in base ai solleciti ricevuti. La società di recupero che telefona non è necessariamente il creditore: spesso è solo un incaricato. Indicarla come creditrice, senza verificare per conto di chi agisce, è il primo passo verso uno stato passivo confuso.

Un secondo errore, molto diffuso con i piani rateali online: dimenticarli perché “sono piccoli”. Anche tre quote da 162,30 euro sono un debito che deve comparire nell’elenco.

Quanto dura realmente

La raccolta documentale e la redazione della relazione dell’OCC richiedono di norma da uno a tre mesi, a seconda della rapidità con cui arrivano estratti conto e visure. Le richieste di copia della documentazione contrattuale alla finanziaria possono richiedere settimane: conviene inviarle subito, per iscritto, conservando la prova dell’invio.

Giorno 0: il deposito del ricorso e il blocco degli interessi

Cosa succede

Il ricorso viene depositato al tribunale competente, individuato in base al luogo in cui il debitore ha il centro dei suoi interessi. Insieme al ricorso c’è la relazione dell’OCC, l’elenco dei creditori con le somme dovute, la descrizione del patrimonio, le dichiarazioni dei redditi. Da questo momento la procedura esiste, anche se non è ancora aperta.

Per i debiti con le finanziarie il giorno 0 produce un effetto immediato e concreto, che il debitore spesso ignora: il debito smette di crescere ai fini del concorso.

La norma

L’art. 268, comma 5, CCII stabilisce che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi fino alla chiusura della liquidazione, salvo per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio. I crediti delle finanziarie per prestiti personali, carte revolving, credito al consumo e piani rateali sono quasi sempre chirografari: non hanno ipoteca, non hanno pegno, non hanno privilegio. Per loro la sospensione opera pienamente.

I termini che si attivano

Dal giorno del deposito gli interessi convenzionali e moratori smettono di correre nei confronti della massa dei creditori. Significa che la finanziaria potrà chiedere di essere ammessa al passivo per il capitale residuo, per gli interessi maturati fino al deposito e per le spese documentate, ma non per gli interessi che maturerebbero nei mesi e negli anni successivi.

Per una carta revolving, che per sua natura capitalizza interessi mese dopo mese sul saldo utilizzato, la differenza è sostanziale. Un saldo di 6.725,40 euro, con un tasso annuo del 18,50 per cento, genererebbe in tre anni di procedura interessi per migliaia di euro: con il deposito del ricorso quella crescita si ferma, ai fini della ripartizione.

Cosa può fare il debitore ora

Il debitore deve smettere di usare le carte e di aprire nuovi piani rateali dal momento in cui decide di depositare. Non è solo una questione di coerenza: nuovi debiti contratti in prossimità della domanda possono essere letti come segnale di una condotta non diligente, e la diligenza conta per l’esdebitazione. Il comma 2 dell’art. 282 CCII esclude l’esdebitazione di diritto se il debitore ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

È anche il momento di sospendere gli addebiti diretti (SDD) delle rate sul conto corrente, d’accordo con il gestore: pagare una finanziaria e non le altre, dopo il deposito, altera la parità di trattamento dei creditori. Nella stessa logica, le somme sul conto vanno gestite con il liquidatore una volta nominato.

Una precisazione importante riguarda i finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio o della pensione: sono anch’essi crediti di finanziarie, e la loro sorte nella liquidazione controllata (prosecuzione o interruzione delle trattenute dopo l’apertura) è oggetto di orientamenti di merito non uniformi. Va valutata con il gestore e con il tribunale competente, non data per scontata.

L’errore tipico di questa fase

Continuare a pagare “la rata più piccola” per non essere segnalati. Dopo il deposito la segnalazione è comunque destinata a esserci o a restare, mentre il pagamento selettivo crea problemi. Un altro errore: rispondere alle telefonate delle società di recupero firmando piani di rientro “di cortesia”. Un nuovo accordo può contenere un riconoscimento di debito che complica la contestazione successiva della titolarità o dell’importo.

Quanto dura realmente

Il giorno 0 dura, appunto, un giorno. Ma l’intervallo tra il deposito e la decisione del tribunale sull’apertura è variabile: in alcuni tribunali bastano poche settimane, in altri servono due o tre mesi, specie se il giudice chiede integrazioni documentali.

Le settimane dopo il deposito: la sentenza di apertura e lo stop alle azioni delle finanziarie

Cosa succede

A questo punto la procedura entra in una nuova fase. Il tribunale verifica i presupposti (lo stato di sovraindebitamento, la competenza, la completezza della documentazione, l’attestazione dell’OCC sull’attivo) e, se tutto è in ordine, dichiara aperta la liquidazione controllata con sentenza. Nomina il giudice delegato e il liquidatore, che di regola è lo stesso gestore dell’OCC che ha seguito la domanda. Ordina la consegna dei beni, dispone la pubblicità della sentenza e, soprattutto, assegna ai creditori un termine per presentare le domande di ammissione al passivo.

La norma

L’art. 270 CCII disciplina la sentenza di apertura. Secondo il comma 2, lettera d), il giudice assegna ai terzi che vantano diritti sui beni e ai creditori un termine non superiore a novanta giorni entro cui trasmettere al liquidatore, via PEC, le domande di restituzione, rivendicazione e ammissione al passivo. Il comma 5 dello stesso articolo rinvia, tra le altre, alle norme sul divieto di azioni esecutive individuali e sul concorso dei creditori proprie della liquidazione giudiziale (artt. 150 e 151 CCII): dalla sentenza nessun creditore può iniziare o proseguire azioni esecutive sui beni compresi nella procedura, e ogni credito deve essere accertato con le regole della procedura.

I termini che si attivano

Con la sentenza si accendono due orologi. Il primo è quello del termine per le domande dei creditori: è fissato dal giudice e non può superare novanta giorni. Il secondo è quello, più lungo, della procedura: secondo l’art. 272, comma 3, CCII come riscritto dal correttivo, la liquidazione resta aperta fino alla completa esecuzione del programma e comunque, ai fini dell’acquisizione dei beni sopravvenuti, per tre anni dall’apertura. È lo stesso arco temporale dopo il quale l’art. 282 fa operare l’esdebitazione.

La data della sentenza di apertura è quella da cui si calcolano i tre anni dell’esdebitazione: va annotata e custodita.

Cosa può fare il debitore ora

Se una finanziaria aveva avviato un pignoramento dello stipendio o del conto, è questo il momento per far valere il divieto di azioni esecutive. Il liquidatore comunica l’apertura al datore di lavoro e alla banca; il debitore, con il proprio legale, verifica che le trattenute del pignoramento cessino e che le somme accantonate dal terzo pignorato non vengano più versate alla finanziaria procedente, ma restino a disposizione della procedura secondo le indicazioni del giudice.

Il debitore deve inoltre collaborare con il liquidatore per l’inventario dei beni. Qui il finanziamento auto torna protagonista: l’auto di proprietà del debitore entra nell’attivo e può essere venduta, salvo che il giudice la ritenga necessaria (ad esempio per raggiungere il luogo di lavoro) e ne consenta l’uso secondo il programma di liquidazione. Il ricavato della vendita andrà a tutti i creditori secondo le regole del concorso, non soltanto alla finanziaria che ha finanziato l’acquisto, salvo che questa vanti una prelazione sul veicolo.

Infine, con la sentenza il giudice indica la parte di stipendio o pensione necessaria al mantenimento del debitore e della famiglia: secondo l’art. 268, comma 4, lettera b), CCII quella quota resta fuori dalla liquidazione. La differenza va alla procedura. Contestare subito una quota di mantenimento troppo bassa è una finestra che si chiude in fretta, perché su quella base il liquidatore costruisce il programma.

L’errore tipico di questa fase

Pensare che la sentenza di apertura “cancelli” già i debiti. Non è così: la sentenza blocca le azioni individuali e apre il concorso, ma i debiti esistono ancora e la liberazione arriverà solo con l’esdebitazione. Il debitore che smette di collaborare con il liquidatore, convinto che “ormai è fatta”, mette a rischio proprio quel risultato.

Quanto dura realmente

Dalla data del deposito alla sentenza di apertura si va, nella pratica, da tre-quattro settimane a qualche mese. La comunicazione della sentenza ai creditori noti, a cura del liquidatore, segue di regola nei giorni successivi; è da quella comunicazione che le finanziarie “scoprono” ufficialmente la procedura, anche se molte la intercettano prima attraverso la pubblicità.

Entro il termine fissato dal giudice: le finanziarie, i fondi e i servicer chiedono di entrare

Cosa succede

Il calendario ora corre per i creditori. Entro il termine assegnato con la sentenza, ognuno di loro deve trasmettere al liquidatore una domanda di ammissione al passivo: quanto chiede, a che titolo, con quale eventuale prelazione, allegando i documenti.

Per i debiti con le finanziarie, le domande arrivano da tre tipi di soggetti.

Il primo è la finanziaria originaria, quando ha conservato il credito: chiede l’ammissione per il capitale residuo, gli interessi maturati fino al deposito, le spese. Allega il contratto, il piano di ammortamento, l’estratto delle rate insolute e, per le carte revolving, gli estratti conto.

Il secondo è il cessionario: la società veicolo di cartolarizzazione o il fondo che ha acquistato il credito, di solito all’interno di una cessione “in blocco” di migliaia di posizioni. Chiede l’ammissione come nuovo titolare del credito. Allega, nella migliore delle ipotesi, il contratto di cessione o un suo estratto; più spesso, l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale e una dichiarazione della cedente.

Il terzo è il servicer o la società di recupero, che presenta la domanda in nome e per conto del cessionario, in base a una procura. Qui si apre un primo fronte di verifica: chi firma la domanda ha davvero il potere di farlo?

La norma

La cessione in blocco dei crediti è regolata dall’art. 58 del Testo unico bancario (TUB), che sostituisce la notifica individuale al debitore con la pubblicazione di un avviso in Gazzetta Ufficiale e prevede un regime agevolato di opponibilità. Per le cartolarizzazioni si applica anche la legge n. 130/1999. L’avviso, però, è uno strumento di pubblicità, non la prova della cessione.

Sul ruolo del servicer, la Cassazione con la sentenza n. 7243 del 18 marzo 2024 ha affermato che l’affidamento del recupero dei crediti cartolarizzati a un soggetto non iscritto nell’albo dell’art. 106 TUB non rende invalidi gli atti di riscossione, perché la norma sull’iscrizione attiene alla regolamentazione amministrativa del settore, presidiata dai controlli dell’Autorità di vigilanza. In pratica: contestare la domanda di insinuazione solo perché il servicer non è iscritto all’albo difficilmente porta lontano; conviene concentrarsi su un altro piano, quello della prova della titolarità.

I termini che si attivano

Il termine per le domande è quello fissato in sentenza, entro il limite massimo di novanta giorni. Il creditore che lo lascia scadere non perde ogni diritto, ma entra nella procedura come tardivo, con i limiti e le condizioni previsti, e non partecipa ai riparti già eseguiti.

C’è poi un effetto di lungo periodo che riguarda l’esdebitazione. Secondo l’art. 278, comma 2, CCII, per i creditori per causa anteriore che non hanno partecipato al concorso l’esdebitazione opera solo per la parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado. In parole semplici: la finanziaria che non si insinua non è “salva”, ma conserva il diritto a quella percentuale. La norma è al centro di una questione di legittimità costituzionale: la Corte costituzionale se ne è occupata con la sentenza n. 74/2026 e con l’ordinanza n. 104/2026, dopo le ordinanze di rimessione dei Tribunali di Verona, Milano e Arezzo. Il quadro, a ottobre 2026, va considerato in evoluzione.

Cosa può fare il debitore ora

Il debitore non partecipa direttamente alla formazione delle domande, ma può e deve fornire al liquidatore tutto ciò che serve per verificarle. In particolare: la documentazione contrattuale originale (che permette di confrontare l’importo chiesto con il piano di ammortamento), le lettere di cessione ricevute, le comunicazioni delle società di recupero, le eventuali quietanze di pagamenti parziali, anche quelli fatti a un soggetto diverso dal titolare.

Un dettaglio pratico: se il debitore ha pagato rate a una società di recupero dopo la cessione, quei pagamenti devono risultare. Capita che il cessionario chieda l’ammissione per un importo che non tiene conto di versamenti fatti all’incaricato del recupero. Le ricevute di bonifico sono la prova.

L’errore tipico di questa fase

Disinteressarsi delle domande perché “tanto i debiti verranno cancellati”. Ogni euro ammesso al passivo in più del dovuto riduce la percentuale che spetta agli altri creditori, compresi quelli che il debitore potrebbe avere interesse a vedere soddisfatti (pensiamo al familiare che ha prestato denaro, o al fideiussore che ha pagato e che agirà in regresso). Inoltre, uno stato passivo gonfiato pesa sulla valutazione complessiva della procedura.

Quanto dura realmente

Le finanziarie strutturate presentano di regola la domanda nelle ultime settimane del termine. I cessionari dei grandi portafogli NPL, che gestiscono migliaia di posizioni, a volte arrivano a ridosso della scadenza o oltre, con domande tardive. Il liquidatore raccoglie tutto e passa alla fase successiva.

Dopo la scadenza delle domande: il progetto di stato passivo e la prova della titolarità dei crediti ceduti

Cosa succede

Scaduto il termine, il liquidatore esamina le domande e forma il progetto di stato passivo: un elenco dei crediti che propone di ammettere, con importo e grado, e di quelli che propone di escludere, con la motivazione. Il progetto viene comunicato ai creditori e al debitore. Da quel momento si apre la finestra più delicata dell’intera procedura per chi ha debiti con le finanziarie.

La norma

L’art. 273 CCII disciplina la formazione dello stato passivo nella liquidazione controllata. Il progetto è comunicato agli interessati, che possono presentare osservazioni entro quindici giorni. Se non ci sono osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo e lo deposita; se ci sono contestazioni che il liquidatore ritiene fondate, modifica il progetto; se le contestazioni non sono superabili, rimette gli atti al giudice delegato, che decide. Contro lo stato passivo è previsto il reclamo, secondo quanto richiamato dall’art. 273 (reclamo ai sensi dell’art. 133 CCII entro otto giorni e poi, eventualmente, ricorso per cassazione entro trenta).

I termini che si attivano

Le osservazioni al progetto di stato passivo vanno presentate entro quindici giorni dalla comunicazione: è un termine da trattare come perentorio. Chi lo lascia scadere si trova davanti uno stato passivo approvato, contestabile solo con il reclamo e nei limiti di quel rimedio.

Il calcolo è semplice ma va fatto con attenzione. Se il progetto è comunicato via PEC lunedì 12 aprile 2027, il quindicesimo giorno cade martedì 27 aprile 2027: è l’ultimo giorno utile. Se il quindicesimo giorno cadesse di sabato o di domenica, la scadenza slitterebbe al lunedì successivo.

Cosa può fare il debitore ora: contestare il credito ceduto

La contestazione della titolarità del credito ceduto è la difesa più efficace in questa tappa, e va fatta adesso. Il principio è ormai consolidato: chi si presenta come cessionario di un credito acquistato in blocco deve dimostrare che quel credito specifico rientra nell’operazione di cessione.

La giurisprudenza recente della Cassazione ha precisato i contorni di questo onere.

Con la sentenza n. 17944/2023 la Corte ha distinto la prova della notifica della cessione (cioè dell’opponibilità al debitore) dalla prova della cessione stessa. Nelle cessioni in blocco l’avviso in Gazzetta Ufficiale vale come notifica, ma non prova da solo che la cessione ci sia stata e che comprenda proprio quel credito: se il debitore contesta, l’avviso è al più un indizio da valutare insieme agli altri elementi.

La sentenza n. 21821 del 20 luglio 2023 ha offerto il versante opposto: l’avviso che individua i crediti per categorie, senza elencarli uno per uno, può bastare quando gli elementi comuni indicati consentono di identificare i rapporti ceduti senza incertezze. La stessa linea è stata ribadita dalla sentenza n. 10860 del 22 aprile 2024.

La sentenza n. 5478 del 29 febbraio 2024 ha chiarito che la pubblicità in Gazzetta non ha effetto costitutivo del contratto di cessione: l’avviso può però concorrere, insieme ad altri elementi, a una prova presuntiva.

Nel 2026 la Terza Sezione è tornata sul tema. Con la sentenza n. 15900/2026 ha affermato che il cessionario, successore a titolo particolare nella cessione in blocco, deve provare documentalmente la propria legittimazione sostanziale, cioè l’inclusione del credito nell’operazione, salvo che il debitore l’abbia riconosciuta in modo esplicito o implicito; e che, di fronte alla contestazione, la pubblicazione in Gazzetta resta un mero elemento indiziario. Sullo stesso tema è intervenuta la sentenza della Cass. Sez. III n. 24102 del 27 luglio 2026, segnalata dalle rassegne come pronuncia sulla prova della titolarità nella cessione in blocco.

Anche il merito si muove in questa direzione. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 6443 del 14 settembre 2026, si è occupata della legittimazione attiva del cessionario che agisce in sede esecutiva e del relativo onere della prova; il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 4915/2026, ha affrontato l’onere della prova della legittimazione sostanziale del cessionario in un’opposizione a precetto. Non mancano decisioni che ritengono sufficiente un avviso ben costruito: il Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 4165 del 30 dicembre 2024, ha considerato idoneo a dimostrare la legittimazione l’avviso da cui risultavano l’esistenza del contratto di cessione, le parti e i criteri di individuazione dei crediti.

Che cosa significa, in concreto, per l’osservazione al progetto di stato passivo? Che il debitore (e il liquidatore, che verifica d’ufficio) deve chiedersi: il cessionario ha prodotto il contratto di cessione o un estratto autentico dell’allegato con l’elenco dei crediti? Il credito del debitore è identificabile in quell’elenco (numero di pratica, data del contratto, cedente)? Se è stato prodotto solo l’avviso, i criteri indicati (tipologia dei crediti, periodo di erogazione, stato di sofferenza a una certa data) individuano con certezza il credito? C’è stata una catena di cessioni (dalla finanziaria a un primo veicolo, da questo a un fondo) e ogni passaggio è documentato?

La Cassazione ha inoltre affermato, già con le sentenze n. 39528/2021 e n. 5857/2022, che la titolarità del credito ceduto attiene al fondamento della domanda e può essere rilevata d’ufficio: nel procedimento di verifica dei crediti, quindi, anche il liquidatore e il giudice delegato possono e devono controllarla.

Attenzione al riconoscimento implicito. La sentenza n. 15900/2026 fa salvo il caso in cui il debitore abbia riconosciuto la legittimazione del cessionario. Un piano di rientro firmato con la società di recupero, una lettera in cui si chiede al fondo una dilazione, pagamenti fatti al cessionario: sono tutti elementi che il cessionario può usare per sostenere che la sua titolarità è stata ammessa. Per questo, nelle tappe precedenti, si raccomanda di non firmare nulla.

L’errore tipico di questa fase

Non leggere il progetto di stato passivo, o leggerlo solo per controllare il totale. Il controllo va fatto riga per riga: chi è il creditore indicato, quale documento ha prodotto, se l’importo corrisponde al contratto, se gli interessi sono calcolati solo fino al giorno del deposito della domanda. Un secondo errore: presentare un’osservazione generica (“si contesta il credito”). Le osservazioni efficaci indicano il motivo specifico (mancata prova dell’inclusione nella cessione, importo non corrispondente, interessi oltre la data di deposito) e i documenti a sostegno.

Quanto dura realmente

Il liquidatore impiega da qualche settimana a qualche mese, dopo la scadenza delle domande, per formare il progetto. Se ci sono contestazioni che arrivano al giudice delegato, la definizione dello stato passivo può richiedere ulteriori mesi. Nelle procedure con pochi creditori e documentazione ordinata, lo stato passivo può diventare esecutivo entro quattro-sei mesi dall’apertura.

Nella stessa finestra dei quindici giorni: TAEG errato, interessi usurari e polizze nel costo del credito

Cosa succede

Il progetto di stato passivo non pone solo la domanda “chi è il creditore?”. Pone anche la domanda “quanto gli spetta davvero?”. Ed è qui che il credito al consumo, più di qualunque altro debito, offre margini di contestazione. Le finanziarie si insinuano chiedendo l’importo che risulta dai loro sistemi: capitale residuo, interessi contrattuali, interessi di mora, commissioni, premi assicurativi finanziati, spese di recupero. Ogni voce va confrontata con il contratto e con la legge.

La norma

Tre gruppi di regole entrano in gioco.

Il primo riguarda l’usura. Secondo l’art. 1815, secondo comma, del codice civile, se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. Il riferimento per stabilire se un tasso è usurario è il tasso soglia rilevato trimestralmente per categoria di operazione, ai sensi della legge n. 108/1996 e dell’art. 644 del codice penale. Le categorie rilevanti qui sono quelle dei prestiti personali, delle aperture di credito con carta revolving, del credito finalizzato all’acquisto rateale e della cessione del quinto.

Il secondo riguarda la trasparenza del credito ai consumatori. Il Testo unico bancario impone che il contratto indichi il TAEG, cioè il costo totale del credito espresso in percentuale annua, comprensivo di interessi e di tutti gli oneri connessi. Quando il TAEG è assente o indicato in modo non conforme, le norme sul credito ai consumatori (art. 125-bis TUB) prevedono una sanzione civile di sostituzione del tasso, che riduce in modo significativo gli interessi dovuti. Più in generale, l’art. 117 TUB prevede la sostituzione delle clausole sui tassi nulle con tassi determinati per legge.

Il terzo riguarda la verifica in sede concorsuale. La Cassazione, Sez. I, con l’ordinanza n. 20801 del 25 luglio 2024, resa in un procedimento di verifica dello stato passivo, ha ritenuto nulla una clausola di interessi priva di un riferimento preciso per la determinazione del saggio e ha affermato che la misura degli interessi va allora ricostruita con il meccanismo sostitutivo dell’art. 117, comma 7, TUB, applicabile anche d’ufficio dal giudice. Il messaggio per il debitore è chiaro: la nullità delle clausole sugli interessi si fa valere anche nello stato passivo, non solo in una causa separata.

Le polizze nel costo del credito: il caso del finanziamento auto

Il finanziamento auto è il terreno in cui più spesso il costo reale del credito supera quello dichiarato. Al finanziamento si abbinano polizze furto e incendio, kasko, garanzie sul valore del veicolo, coperture sul credito. Se il loro costo va incluso nel calcolo del tasso effettivo, il TEG può avvicinarsi o superare la soglia d’usura.

Su questo punto il Tribunale di Torino, Prima Sezione civile, con la sentenza parziale del 18 febbraio 2026 (R.G. 21943/2024), ha affermato che il costo delle assicurazioni entra nel TEG quando è collegato all’operazione di credito, anche se la polizza è presentata come facoltativa, richiamando il principio già espresso da Cass. n. 8806/2017. Secondo il Tribunale, il collegamento si presume quando la polizza è stipulata contestualmente all’erogazione, e spetta all’intermediario dimostrare il contrario, per esempio con offerte comparabili concesse senza polizza a clienti con lo stesso merito creditizio. Nel caso deciso alcune polizze (furto e incendio, kasko e una copertura sul valore del veicolo) sono state incluse nel TEG, altre escluse, e la causa è tornata in istruttoria per il ricalcolo.

Trasferito nella liquidazione controllata, il principio permette di contestare l’importo con cui la finanziaria dell’auto si insinua: se il TEG ricalcolato supera la soglia, gli interessi non sono dovuti e il credito ammissibile si riduce al capitale (al netto di quanto già pagato), oltre alle spese documentate.

Revolving e BNPL: dove guardare

Per le carte revolving le verifiche più utili riguardano tre punti: la presenza e la correttezza del TAEG nel contratto originario; le modifiche unilaterali dei tassi (comunicate con quale preavviso e con quale motivazione); la coerenza degli interessi addebitati negli estratti conto con le condizioni pattuite. Per i piani “compra ora, paghi dopo”, spesso privi di interessi, la verifica riguarda soprattutto le penali di ritardo e le commissioni: anche una quota di 162,30 euro gravata da penali ripetute può diventare un credito sproporzionato. L’inquadramento normativo di queste formule è in evoluzione, anche per effetto della nuova direttiva europea sul credito ai consumatori (Direttiva UE 2023/2225), che estende le tutele a forme di credito prima escluse.

I termini che si attivano

Anche le contestazioni su TAEG, interessi e usura vanno inserite nelle osservazioni entro i quindici giorni dalla comunicazione del progetto di stato passivo. È lo stesso termine della tappa precedente: non c’è un secondo turno. Chi contesta solo la titolarità e non l’importo, o viceversa, rischia di non poter più sollevare l’altra questione con la stessa efficacia.

Cosa può fare il debitore ora

In questa tappa il debitore può chiedere che il credito della finanziaria sia ammesso solo per la parte effettivamente dovuta, depositando un’osservazione motivata e, se serve, un conteggio tecnico che ricalcoli il TEG secondo i criteri giurisprudenziali. È una finestra che chiede velocità: quindici giorni bastano solo se i contratti e gli estratti sono già stati raccolti nella prima tappa.

È anche il punto in cui le due anime della materia (procedura concorsuale e diritto bancario) devono lavorare insieme. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario, imposta le osservazioni allo stato passivo unendo la verifica concorsuale al ricalcolo bancario del credito.

L’errore tipico di questa fase

Confondere il TAN con il TAEG, o il TAEG con il TEG rilevante per l’usura. Sono grandezze diverse con finalità diverse: il TAEG serve alla trasparenza e al confronto tra offerte, il TEG serve alla verifica dell’usura secondo le istruzioni di rilevazione e i criteri della giurisprudenza. Un’osservazione costruita sul numero sbagliato perde credibilità. Altro errore: contestare l’usura “a sensazione”, senza un conteggio. Il liquidatore e il giudice delegato hanno bisogno di numeri.

Quanto dura realmente

Una perizia di parte sul TEG di un finanziamento auto o di una carta revolving richiede, con documenti completi, da una a tre settimane. Se le contestazioni vengono rimesse al giudice delegato, la decisione può arrivare in uno-tre mesi, a seconda del carico del tribunale.

Dai mesi 6 al 36: stato passivo esecutivo, vendite, riparti e la quota di stipendio

Cosa succede

Da questo momento in poi la procedura cambia ritmo. Approvato lo stato passivo, il liquidatore attua il programma di liquidazione: vende i beni che ne fanno parte (l’auto finanziata, se di proprietà e non necessaria; eventuali immobili; beni mobili di valore), incassa ogni mese la quota di reddito eccedente il mantenimento fissata dal giudice, e distribuisce il ricavato ai creditori secondo l’ordine delle cause di prelazione e, tra i chirografari, in proporzione ai crediti ammessi.

Le finanziarie, a questo punto, sono creditori ammessi come gli altri. Ricevono la loro percentuale nei riparti. Non possono più pignorare, sollecitare con minacce di azioni esecutive o pretendere pagamenti diretti dal debitore per il credito ammesso.

La norma

Il reclamo contro lo stato passivo segue le regole richiamate dall’art. 273 CCII (art. 133 CCII, entro otto giorni; poi eventuale ricorso per cassazione entro trenta giorni). La liquidazione dei beni avviene con procedure competitive sotto il controllo del giudice delegato. Secondo l’art. 272, comma 3, CCII la procedura resta aperta fino alla completa esecuzione del programma e comunque, per l’acquisizione dei beni sopravvenuti, per tre anni dall’apertura; il comma 3-bis precisa che i beni sopravvenuti sono acquisiti fino all’esdebitazione.

I termini che si attivano

Il reclamo contro lo stato passivo va proposto entro otto giorni: è un termine breve, da non lasciar scorrere. Se lo stato passivo è depositato venerdì 7 maggio 2027, l’ottavo giorno cade sabato 15 maggio 2027: la scadenza slitta a lunedì 17 maggio 2027. Calcolare il termine sul giorno sbagliato significa perdere il rimedio.

Il secondo orologio è quello dei tre anni, che continua a correre dalla data della sentenza di apertura.

Cosa può fare il debitore ora

Durante i tre anni il debitore deve versare puntualmente la quota di reddito stabilita e comunicare al liquidatore ogni variazione di reddito o di patrimonio. Un aumento di stipendio, un’eredità, una vincita: sono beni sopravvenuti che entrano nella procedura. Non comunicarli espone a conseguenze sull’esdebitazione, perché le condizioni dell’art. 280 CCII, richiamate dall’art. 282, includono la collaborazione con gli organi della procedura.

Se il reddito diminuisce (perdita del lavoro, malattia, separazione), il debitore può chiedere al giudice di rivedere la quota destinata ai creditori: il limite del mantenimento previsto dall’art. 268, comma 4, lettera b), è determinato dal giudice e può essere adeguato.

Sul fronte delle finanziarie, il debitore deve conservare ogni comunicazione ricevuta. Capita che società di recupero incaricate da cessionari continuino a inviare solleciti nonostante la procedura: vanno girati al liquidatore, che informa il mittente dell’apertura e del divieto di azioni individuali.

L’errore tipico di questa fase

Smettere di versare la quota mensile, o versarla in modo irregolare, contando sul fatto che “dopo tre anni l’esdebitazione arriva comunque”. L’esdebitazione di diritto non è automatica nel senso di incondizionata: il tribunale verifica le condizioni, e il liquidatore riferisce sulla condotta del debitore. Un altro errore: vendere o regalare beni senza autorizzazione. Ogni atto di disposizione deve passare dal liquidatore.

Quanto dura realmente

La vendita di un’auto usata richiede di norma da uno a quattro mesi. I riparti parziali sono di solito periodici (in molte procedure semestrali o annuali, secondo il programma). Il triennio dall’apertura è il riferimento: in molte procedure di soli debiti chirografari verso finanziarie, l’attivo è costituito prevalentemente dalla quota di stipendio, e la procedura si chiude in coincidenza con il terzo anno.

Anno tre: l’esdebitazione di diritto e la sorte dei debiti con le finanziarie

Cosa succede

Sono passati tre anni dalla sentenza di apertura. È la tappa verso cui tutto il calendario è orientato. Per le persone fisiche, l’esdebitazione opera di diritto a seguito del decreto di chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura. Il tribunale la dichiara con decreto motivato, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore.

Per le finanziarie l’effetto è netto: la parte dei loro crediti rimasta insoddisfatta dopo i riparti diventa inesigibile. Il prestito personale, il saldo della carta revolving, il residuo del credito finalizzato, i piani BNPL, il residuo del finanziamento auto dopo la vendita del veicolo: tutto ciò che non è stato pagato nella procedura non può più essere chiesto.

La norma

L’art. 282 CCII, come modificato dal D.Lgs. 136/2024, disciplina l’esdebitazione di diritto nella liquidazione controllata. Secondo il comma 1, il liquidatore comunica l’istanza ai creditori ammessi, che possono presentare osservazioni entro quindici giorni; per il consumatore e il professionista il decreto è pubblicato nell’area web del tribunale o del Ministero. Secondo il comma 2, l’esdebitazione opera se ricorrono le condizioni dell’art. 280, se il debitore non è stato condannato con sentenza definitiva per i reati indicati dall’art. 344 e se non ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Il comma 2-bis precisa che l’esdebitazione non incide sui giudizi in corso né sulle operazioni di liquidazione. Il comma 3 prevede che il decreto sia comunicato ai creditori ammessi e al debitore, che possono proporre reclamo entro trenta giorni ai sensi dell’art. 124 CCII.

L’art. 278 CCII fissa gli effetti e i limiti. L’esdebitazione comporta l’inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti (comma 1). Restano salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso (comma 6). Sono esclusi gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti da risarcimento per fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni pecuniarie penali e amministrative non accessorie a debiti estinti (comma 7). I debiti con le finanziarie per prestiti, carte, rateizzazioni e finanziamenti auto non rientrano in nessuna delle esclusioni.

I termini che si attivano

Il calendario di questa tappa è serrato.

Le osservazioni dei creditori all’istanza di esdebitazione vanno presentate entro quindici giorni dalla comunicazione del liquidatore. È in questa finestra che una finanziaria o un cessionario può sostenere che il debitore ha contratto i debiti con colpa grave, ad esempio accumulando finanziamenti in pochi mesi senza alcuna capacità di rimborso.

Il reclamo contro il decreto va proposto entro trenta giorni dalla comunicazione. Vale per i creditori ammessi, se il decreto concede l’esdebitazione, e per il debitore, se il decreto la nega o la limita.

Sulla possibilità di andare poi in Cassazione contro i provvedimenti in materia di esdebitazione, la giurisprudenza di legittimità ha espresso orientamenti non coincidenti: le rassegne segnalano in particolare l’ordinanza n. 30108 del 14 novembre 2025 della Prima Sezione e la pronuncia n. 13228 del 7 maggio 2026. È un profilo da valutare con attenzione al momento del reclamo, perché incide sulla strategia di tutto il grado successivo.

Cosa può fare il debitore ora

Il debitore non deve aspettare la segnalazione del liquidatore: allo scadere del triennio può presentare egli stesso l’istanza di esdebitazione. Se l’apertura è avvenuta martedì 1° dicembre 2026, il terzo anniversario cade sabato 1° dicembre 2029: l’istanza potrà essere depositata dal primo giorno lavorativo, lunedì 3 dicembre 2029.

L’istanza deve dimostrare le condizioni: la collaborazione con il liquidatore, il versamento regolare delle quote, la comunicazione dei beni sopravvenuti, l’assenza di condotte che abbiano determinato il sovraindebitamento con colpa grave. Per i debiti con le finanziarie, un argomento centrale è spesso la condotta del finanziatore: se la finanziaria ha concesso credito senza valutare in modo adeguato il merito creditizio, questo elemento pesa nella lettura delle cause del sovraindebitamento. La relazione dell’OCC, già nella prima tappa, ne avrà dato conto.

Se una finanziaria presenta osservazioni contrarie, il debitore può replicare con documenti: buste paga dell’epoca dei finanziamenti, eventi imprevisti (perdita del lavoro, malattia, separazione), proporzione tra rate e reddito al momento della concessione.

Il nodo dei garanti e dei creditori non insinuati

Due situazioni vanno conosciute in anticipo.

La prima: il prestito personale o il finanziamento auto garantito da un familiare. L’esdebitazione libera il debitore, non il fideiussore o il coobbligato. La finanziaria potrà chiedere il residuo al garante, che se paga potrà agire in regresso: per questo è utile valutare per tempo, anche per il garante, una propria strategia di gestione del debito.

La seconda: la finanziaria o il cessionario che non si è mai insinuato. Come visto nella quarta tappa, secondo l’art. 278, comma 2, per questi creditori l’esdebitazione opera solo per la parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori di pari grado. Il cessionario che si presenta dopo l’esdebitazione può pretendere al massimo quella percentuale, e solo se dimostra la titolarità del credito con le regole viste nella quinta tappa. La disciplina è sottoposta all’esame della Corte costituzionale (sentenza n. 74/2026 e ordinanza n. 104/2026): il debitore deve tenerne conto quando valuta il rischio residuo.

L’errore tipico di questa fase

Lasciar passare mesi dopo il terzo anniversario senza depositare l’istanza, aspettando che “faccia il tribunale”. Ogni mese di ritardo prolunga l’incertezza, le segnalazioni e, in certi casi, l’acquisizione di beni sopravvenuti. Il secondo errore: non leggere le osservazioni delle finanziarie e non replicare. Il silenzio del debitore, davanti a un’accusa di colpa grave, è un’occasione regalata.

Quanto dura realmente

Dal deposito dell’istanza al decreto passano di regola da uno a tre mesi, considerando i quindici giorni per le osservazioni e i tempi del tribunale. Se il decreto viene reclamato, il giudizio di reclamo può durare altri mesi.

Dopo il decreto: CRIF, Centrale Rischi e la vita creditizia che riparte

Cosa succede

Il decreto di esdebitazione libera il debitore dai debiti residui, ma non pulisce da solo le banche dati. Le segnalazioni nei sistemi di informazione creditizia privati (CRIF e gli altri SIC) e nella Centrale Rischi della Banca d’Italia sono alimentate dagli intermediari e seguono regole proprie. Per una persona che vuole tornare a ottenere un finanziamento, anche solo un piccolo prestito o una carta di debito evoluta, questa è l’ultima tappa del calendario.

Le regole

Le segnalazioni nei SIC privati sono disciplinate dal codice di condotta dei sistemi di informazione creditizia, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali, che fissa tempi massimi di conservazione dei dati negativi diversi a seconda che il ritardo sia stato regolarizzato o meno. La Centrale Rischi della Banca d’Italia censisce le posizioni sopra soglie di importo stabilite dalla Banca d’Italia e registra la classificazione del credito (ad esempio a sofferenza) secondo le istruzioni di vigilanza.

L’esdebitazione non cancella il passato: le segnalazioni corrette relative ai ritardi effettivamente avvenuti restano per i tempi previsti. Ma l’informazione deve essere aggiornata: un credito dichiarato inesigibile con decreto del tribunale non può continuare a risultare come debito “in essere” o “da recuperare”, con importi che non sono più dovuti.

I termini che si attivano

Non ci sono termini processuali, ma ci sono tempi di aggiornamento. La decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Palermo, n. 7386 del 29 luglio 2025, illustra un problema tipico del mondo dei crediti ceduti: in quel caso l’intermediario aveva appreso solo dalla società cessionaria che il debito era stato estinto con un accordo a saldo e stralcio, e il Collegio ha ritenuto tempestivo l’aggiornamento fatto subito dopo, escludendo la responsabilità e respingendo la richiesta di danni per mancanza di prova del pregiudizio. Il caso non riguardava un’esdebitazione, ma mostra che, quando il credito è passato a un cessionario, l’informazione deve viaggiare tra più soggetti e il debitore fa bene a sollecitarla attivamente.

Cosa può fare il debitore ora

Subito dopo che il decreto è diventato definitivo, il debitore deve chiedere la visura CRIF e quella della Centrale Rischi e verificare, posizione per posizione, che ogni credito delle finanziarie risulti aggiornato. Se una posizione continua a comparire come debito esigibile, va inviata una richiesta scritta di rettifica all’intermediario segnalante (la finanziaria o il cessionario) e al gestore del SIC, allegando copia del decreto di esdebitazione. In caso di mancata risposta, gli strumenti sono il reclamo all’intermediario, il ricorso all’ABF e, per i profili di trattamento dei dati, la tutela davanti al Garante o al giudice.

L’errore tipico di questa fase

Chiedere un nuovo finanziamento il giorno dopo il decreto e scoraggiarsi per il diniego. Le banche valutano il merito creditizio anche sulla storia passata, e una procedura di sovraindebitamento recente pesa. Il percorso realistico è graduale: prima la verifica e la correzione delle segnalazioni, poi un periodo di gestione ordinata del conto, poi eventuali richieste di credito di importo contenuto.

Quanto dura realmente

La correzione di una segnalazione non aggiornata, se l’intermediario risponde, può richiedere da qualche settimana a due mesi. Un ricorso all’ABF richiede di norma alcuni mesi. I tempi di permanenza delle segnalazioni negative corrette seguono le regole del codice di condotta e non sono abbreviati dal decreto di esdebitazione.

Lo stesso debito, due calendari: chi coglie le finestre e chi lascia correre

Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati numerici verosimili ma non riferite a casi reali. Le date sono state verificate: nessuna scadenza cade di sabato o domenica, e dove accadrebbe è stata spostata al lunedì.

Situazione di partenza comune. Debitore lavoratore dipendente, stipendio netto di 1.684 euro al mese, famiglia di tre persone, nessun immobile. Debiti verso finanziarie per complessivi 36.751,90 euro:

Debito Creditore indicato Importo Particolarità
Prestito personale Fondo cessionario tramite servicer 14.380,00 € Ceduto in blocco; il debitore ha ricevuto solo una lettera della società di recupero
Carta revolving Finanziaria emittente 6.725,40 € Tasso modificato unilateralmente due volte
Credito finalizzato arredo Finanziaria 3.912,00 € Contratto completo
Tre piani BNPL Piattaforma di pagamento 486,90 € Penali di ritardo addebitate
Finanziamento auto Finanziaria del concessionario 11.247,60 € Tre polizze stipulate lo stesso giorno del contratto

Calendario A: il debitore che agisce alle finestre giuste

  • Lunedì 19 ottobre 2026. Conferisce l’incarico all’OCC e invia subito, via PEC, le richieste di copia dei contratti e degli estratti conto alle finanziarie; chiede le visure CRIF e Centrale Rischi.
  • Lunedì 2 novembre 2026 (giorno 0). Deposita il ricorso. Sospende gli addebiti delle rate, smette di usare la carta revolving. Dal deposito gli interessi chirografari smettono di correre ai fini del concorso.
  • Martedì 1° dicembre 2026. Il tribunale apre la liquidazione controllata e assegna ai creditori il termine massimo di novanta giorni per le domande. Un pignoramento dello stipendio minacciato dalla finanziaria della carta non viene avviato.
  • Lunedì 1° marzo 2027. Scade il termine per le domande. Il fondo cessionario si insinua per 14.380 euro allegando solo l’avviso in Gazzetta Ufficiale; la finanziaria dell’auto chiede 11.247,60 euro.
  • Lunedì 12 aprile 2027. Il liquidatore comunica il progetto di stato passivo.
  • Martedì 27 aprile 2027 (quindicesimo giorno). Il debitore deposita osservazioni motivate: contesta la titolarità del credito del fondo (l’avviso non permette di identificare con certezza il rapporto, manca l’elenco dei crediti ceduti) e chiede il ricalcolo del TEG del finanziamento auto includendo le tre polizze contestuali, allegando un conteggio da cui risulta il superamento della soglia. Contesta anche le penali dei piani BNPL e le modifiche unilaterali del tasso della revolving.
  • Venerdì 7 maggio 2027. Lo stato passivo è depositato. Ipotesi di esito: il credito del fondo è escluso per mancata prova della titolarità; il credito auto è ammesso solo per il capitale residuo al netto di quanto pagato, 8.104,30 euro; la revolving è ammessa per 5.892,15 euro; i BNPL per 402,60 euro. Passivo chirografario finanziarie ammesso: 18.311,05 euro, contro i 36.751,90 iniziali.
  • Da maggio 2027 a novembre 2029. Versa ogni mese la quota fissata dal giudice, comunica una variazione di reddito, il liquidatore vende l’auto e ripartisce.
  • Lunedì 3 dicembre 2029. Primo giorno lavorativo dopo il terzo anniversario (sabato 1° dicembre): deposita l’istanza di esdebitazione.
  • Martedì 4 dicembre 2029. Il liquidatore comunica l’istanza ai creditori ammessi; le osservazioni sono possibili fino a mercoledì 19 dicembre 2029.
  • Martedì 15 gennaio 2030. Ipotesi: decreto di esdebitazione comunicato. Il termine per il reclamo scade giovedì 14 febbraio 2030 senza reclami.
  • Venerdì 15 marzo 2030. Ottenute le visure, chiede la rettifica delle posizioni ancora indicate come esigibili.

Calendario B: il debitore che lascia correre

  • Ottobre 2026. Firma un piano di rientro con la società di recupero del prestito personale e versa due rate da 150 euro al servicer; non chiede né contratti né visure.
  • Lunedì 2 novembre 2026 (giorno 0). Deposita il ricorso con un elenco creditori in cui la società di recupero è indicata come creditrice e il fondo non compare. Continua a pagare le quote BNPL “per non essere segnalato” e usa ancora la carta revolving per qualche settimana.
  • Martedì 1° dicembre 2026. Il tribunale apre la liquidazione; termine per le domande fino a lunedì 1° marzo 2027.
  • Martedì 13 aprile 2027. Riceve via PEC la comunicazione del progetto di stato passivo e non la legge.
  • Mercoledì 28 aprile 2027. Scadono i quindici giorni senza osservazioni. Il fondo è ammesso per l’intero: il piano di rientro firmato può essere letto come riconoscimento della legittimazione del cessionario, proprio l’ipotesi fatta salva dalla Cassazione. La finanziaria dell’auto è ammessa per 11.247,60 euro.
  • Esito sullo stato passivo. Passivo chirografario finanziarie: circa 36.400 euro. La quota di stipendio destinata ai creditori è la stessa del calendario A, ma divisa su una massa doppia: ogni creditore riceve una percentuale dimezzata, compresi eventuali creditori “familiari”.
  • Dicembre 2029 – primavera 2030. Lascia passare per mesi il terzo anniversario (1° dicembre 2029) senza depositare l’istanza; quando il liquidatore la segnala, la finanziaria della revolving, nelle osservazioni, sostiene la colpa grave indicando i pagamenti selettivi e l’uso della carta dopo il deposito. Il decreto arriva più tardi, dopo un contraddittorio che si poteva evitare.

Cosa insegna il confronto

La procedura è la stessa, i debiti sono gli stessi, il tribunale è lo stesso. Cambia l’uso del tempo. Nel calendario A il passivo verso le finanziarie si riduce di circa la metà grazie a due osservazioni presentate nei quindici giorni; l’esdebitazione arriva poche settimane dopo il triennio. Nel calendario B il passivo resta intatto, l’esdebitazione arriva più tardi e con più rischi. In entrambi i casi, a esdebitazione ottenuta, il residuo verso le finanziarie diventa inesigibile: ma il percorso per arrivarci, e ciò che resta nel frattempo, è molto diverso.

I binari paralleli: quando la timeline cambia strada

La liquidazione controllata non è l’unico binario possibile, e anche dopo l’apertura possono innestarsi percorsi diversi. Conoscerli serve a capire quando la timeline descritta fin qui si allunga, si accorcia o cambia direzione.

Il binario della ristrutturazione dei debiti del consumatore. Prima di depositare la liquidazione, il consumatore con un reddito stabile può valutare il piano di ristrutturazione dell’art. 67 CCII: propone di pagare le finanziarie in misura anche parziale, con tempi e modalità propri, senza perdere i beni. La timeline è diversa: pubblicazione del piano, comunicazione ai creditori entro trenta giorni, osservazioni dei creditori entro venti giorni, relazione dell’OCC, omologazione con sentenza. Qui le finanziarie non votano, ma possono contestare la convenienza; e, secondo l’art. 69, comma 2, il creditore che ha colpevolmente determinato il sovraindebitamento o ha violato i principi dell’art. 124-bis TUB sulla valutazione del merito creditizio non può contestarla. Per chi ha soprattutto debiti con finanziarie che hanno concesso credito con leggerezza, è un binario da valutare con attenzione. Se il piano viene poi revocato, l’art. 73 CCII consente di passare alla liquidazione controllata.

Il binario dell’esdebitazione dell’incapiente. Chi non ha alcun attivo da offrire, nemmeno in prospettiva, non può aprire la liquidazione su propria domanda, perché l’art. 268, comma 3, richiede l’attestazione che sia possibile acquisire attivo. Per questa persona esiste l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente dell’art. 283 CCII, accessibile una sola volta, con un periodo di osservazione di tre anni dopo il decreto durante il quale le utilità rilevanti sopravvenute devono essere dichiarate. La timeline qui è più corta all’inizio (non c’è stato passivo, non ci sono riparti) ma ha una coda triennale di verifiche.

Il binario dell’opposizione del debitore alla liquidazione chiesta da una finanziaria. Può accadere che sia la finanziaria, o un cessionario, a chiedere la liquidazione controllata del debitore insolvente. È possibile solo se i debiti scaduti e non pagati superano i 50.000 euro, secondo l’art. 268, comma 2. Il debitore persona fisica può difendersi chiedendo all’OCC di attestare che non è possibile acquisire attivo da distribuire, e deve eccepirlo entro la prima udienza: un termine stretto, che cambia completamente il calendario.

Il binario dei giudizi già pendenti. Se, al momento dell’apertura, è in corso un’opposizione a decreto ingiuntivo della finanziaria o una causa sull’usura del finanziamento, la sorte di quel giudizio va coordinata con la procedura: il credito deve comunque essere accertato con le regole del concorso. Le eccezioni già sollevate in causa possono essere riprese nelle osservazioni allo stato passivo. Il comma 2-bis dell’art. 282 precisa che l’esdebitazione non produce effetti sui giudizi in corso.

Il binario dell’accordo con il cessionario. Talvolta il fondo cessionario, davanti a una contestazione documentata della titolarità, preferisce rinunciare all’insinuazione o ridurla. Ogni accordo, però, va passato dal liquidatore e dal giudice: nessun pagamento diretto, nessuna transazione privata durante la procedura.

Le cinque finestre critiche

Tra le molte scadenze della timeline, cinque momenti cambiano davvero l’esito per chi ha debiti con le finanziarie.

  1. La raccolta delle carte prima del deposito: senza contratti, estratti e lettere di cessione, le contestazioni successive non hanno base. È una finestra senza termine di legge, ma che si paga cara se la si salta.

  2. Il giorno del deposito: da quel momento si smette di pagare selettivamente e di usare il credito, e gli interessi chirografari smettono di correre ai fini del concorso. Comportamenti incoerenti in questa fase vengono ricordati al momento dell’esdebitazione.

  3. I quindici giorni dalla comunicazione del progetto di stato passivo: è l’unica occasione piena per contestare la titolarità dei crediti ceduti e l’importo chiesto dalle finanziarie. Titolarità, TAEG, usura, polizze, penali: tutto va detto qui.

  4. Gli otto giorni per il reclamo contro lo stato passivo: se l’osservazione non è stata accolta, è il rimedio da non perdere. Il termine è breve e va calcolato con precisione, con lo slittamento al lunedì se cade nel fine settimana.

  5. Lo scadere del triennio e i trenta giorni del reclamo: depositare subito l’istanza di esdebitazione, replicare alle osservazioni delle finanziarie e, se serve, reclamare o difendersi dal reclamo. È la finestra che trasforma tre anni di procedura nella liberazione dai debiti.

Le domande sul tempo

Posso ancora contestare il credito del fondo se sono passati venti giorni dalla comunicazione del progetto di stato passivo?
Il termine per le osservazioni è di quindici giorni: scaduto quello, lo strumento che resta è il reclamo contro lo stato passivo, nei limiti e nei termini richiamati dall’art. 273 CCII. Se lo stato passivo non è ancora stato approvato, conviene comunque segnalare subito al liquidatore la questione della titolarità, che può essere rilevata d’ufficio.

Quanto dura in tutto, dalla domanda all’esdebitazione?
Il riferimento di legge sono tre anni dalla sentenza di apertura. A questi si aggiungono, prima, le settimane o i mesi tra deposito e apertura e, dopo, i tempi del decreto di esdebitazione (in genere uno-tre mesi dall’istanza) ed eventualmente del reclamo. Realisticamente, dal deposito al decreto si contano tre anni e mezzo circa.

La finanziaria che non si è insinuata entro il termine può farsi viva dopo un anno?
Sì, come creditore tardivo, ma non partecipa ai riparti già eseguiti. Se non si insinua affatto, dopo l’esdebitazione può pretendere solo la percentuale attribuita ai creditori di pari grado, secondo l’art. 278, comma 2, la cui legittimità è all’esame della Corte costituzionale.

Quando smettono di correre gli interessi della carta revolving?
Dal giorno del deposito della domanda, ai soli effetti del concorso, secondo l’art. 268, comma 5, CCII. Gli interessi maturati prima del deposito possono essere chiesti, quelli successivi no.

Dopo quanto tempo dal decreto sparisce la segnalazione in CRIF?
Il decreto non azzera automaticamente le segnalazioni corrette sui ritardi passati: queste seguono i tempi di conservazione del codice di condotta dei SIC. Ciò che il debitore può ottenere subito è l’aggiornamento delle posizioni, che non devono più risultare come debiti esigibili.

Le pronunce che scandiscono la procedura

Le decisioni che seguono sono ordinate secondo la tappa della timeline cui si riferiscono. I principi sono riformulati in parole proprie.

Tappa 1 – Preparazione e accesso

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28576/2025. La relazione dell’OCC è un requisito di ammissibilità della domanda di liquidazione controllata. Rilevanza: una relazione incompleta sui debiti verso le finanziarie mette a rischio l’intera domanda.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074/2025. L’accesso alla liquidazione controllata non richiede la meritevolezza del debitore. Rilevanza: chi ha accumulato debiti con più finanziarie non è escluso per questo dall’apertura; la condotta conta più avanti.

Tappa 4 – Le domande dei cessionari e dei servicer

  • Cass. civ., sent. n. 7243 del 18 marzo 2024. L’affidamento del recupero dei crediti cartolarizzati a un soggetto non iscritto all’albo dell’art. 106 TUB non rende invalidi gli atti di riscossione. Rilevanza: la contestazione utile non è sull’iscrizione del servicer ma sulla prova della titolarità.

Tappa 5 – Prova della titolarità dei crediti ceduti

  • Cass. civ., sent. n. 17944/2023. La prova della notifica della cessione è diversa dalla prova della cessione; l’avviso in Gazzetta, di fronte a una contestazione, è solo un indizio. Rilevanza: è la base delle osservazioni contro l’insinuazione del cessionario fondata sul solo avviso.
  • Cass. civ., sent. n. 21821 del 20 luglio 2023. L’avviso che individua i crediti per categorie può bastare, se gli elementi comuni consentono di identificare i rapporti senza incertezze. Rilevanza: la contestazione deve mostrare perché i criteri dell’avviso non individuano con certezza quel credito.
  • Cass. civ., sent. n. 5478 del 29 febbraio 2024. La pubblicità in Gazzetta non ha effetto costitutivo della cessione, ma può concorrere a una prova presuntiva. Rilevanza: il giudice valuta l’insieme degli elementi prodotti dal cessionario.
  • Cass. civ., sent. n. 10860 del 22 aprile 2024. Conferma che l’avviso non deve elencare ogni credito, se gli elementi comuni ne consentono l’identificazione. Rilevanza: delimita il perimetro della contestazione.
  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 15900/2026. Il cessionario in blocco deve provare documentalmente che il credito è compreso nella cessione, salvo riconoscimento del debitore; la Gazzetta resta un indizio. Rilevanza: è il riferimento più recente per le osservazioni allo stato passivo e mette in guardia dai riconoscimenti impliciti.
  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 24102 del 27 luglio 2026. Torna sulla prova della titolarità del credito nella cessione in blocco. Rilevanza: conferma l’attualità del tema nel 2026.
  • Cass. civ., sentt. n. 39528/2021 e n. 5857/2022. La titolarità del credito ceduto attiene al fondamento della domanda ed è rilevabile d’ufficio. Rilevanza: il liquidatore e il giudice delegato possono verificarla anche senza contestazione.
  • Corte d’Appello di Roma, sent. n. 6443 del 14 settembre 2026. Si occupa della legittimazione attiva del cessionario in blocco che agisce in sede esecutiva e del suo onere probatorio. Rilevanza: mostra l’orientamento del merito più recente.
  • Trib. Bologna, sent. n. 4915/2026. Affronta l’onere della prova della legittimazione sostanziale del cessionario in un’opposizione a precetto. Rilevanza: principio trasferibile alla verifica dei crediti nella procedura.
  • Trib. Firenze, sent. n. 4165 del 30 dicembre 2024. L’avviso da cui risultano contratto, parti e criteri di individuazione dei crediti può dimostrare la legittimazione del cessionario. Rilevanza: indica cosa il cessionario deve produrre perché la contestazione non abbia successo.

Tappa 6 – Interessi, TAEG, usura

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 20801 del 25 luglio 2024. In sede di verifica dello stato passivo, la clausola di interessi indeterminata è nulla e gli interessi si ricostruiscono con l’art. 117, comma 7, TUB, applicabile d’ufficio. Rilevanza: le nullità sui tassi si fanno valere anche nella procedura concorsuale.
  • Trib. Torino, Sez. I, sent. 18 febbraio 2026 (R.G. 21943/2024). Nel finanziamento auto il costo delle polizze collegate al credito, anche se facoltative, entra nel TEG; il collegamento si presume se c’è contestualità. Rilevanza: fonda la contestazione dell’importo insinuato dalla finanziaria dell’auto.
  • Cass. civ., n. 8806/2017 (richiamata dal Tribunale di Torino). Per includere una spesa nel TEG è necessario e sufficiente che sia collegata all’operazione di credito. Rilevanza: è il principio di base sul costo delle polizze.

Tappa 8 – Esdebitazione

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30108 del 14 novembre 2025, e Cass. civ., n. 13228 del 7 maggio 2026. Pronunce segnalate come espressione di orientamenti non coincidenti sulla ricorribilità per cassazione dei provvedimenti di esdebitazione. Rilevanza: incidono sulla strategia dopo il reclamo.
  • Corte cost., sent. n. 74/2026 e ord. n. 104/2026. Interventi sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 278, comma 2, CCII, sollevata da più tribunali. Rilevanza: riguarda i crediti delle finanziarie non insinuate.

Tappa 9 – Segnalazioni

  • ABF, Collegio di Palermo, dec. n. 7386 del 29 luglio 2025. Aggiornamento in CRIF ritenuto tempestivo perché fatto appena l’intermediario ha appreso dal cessionario l’estinzione del debito; danno non risarcito senza prova. Rilevanza: nei crediti ceduti l’informazione circola tra più soggetti e va sollecitata, documentando eventuali pregiudizi.

Cosa può fare lo Studio Monardo, alla tappa in cui ti trovi

Lo Studio interviene nel punto della timeline in cui il debitore si trova: se sei ancora prima del deposito, costruiamo la base documentale; se sei al giorno 30 della comunicazione dello stato passivo, verifichiamo i rimedi ancora disponibili; se il triennio è trascorso, prepariamo l’istanza di esdebitazione.

  1. Ricostruiamo la mappa dei creditori finanziari, confrontando contratti, visure CRIF e Centrale Rischi e lettere delle società di recupero per individuare il titolare attuale di ogni credito.
  2. Chiediamo per iscritto alle finanziarie e ai cessionari la documentazione contrattuale e gli estratti conto, conservando la prova delle richieste.
  3. Analizziamo i contratti di prestito, revolving, credito finalizzato, BNPL e finanziamento auto per individuare TAEG non conformi, modifiche unilaterali, penali e polizze collegate.
  4. Affianchiamo il debitore nella predisposizione della domanda con l’OCC, curando che l’elenco dei creditori e la descrizione delle cause del sovraindebitamento siano completi.
  5. Verifichiamo l’effettiva cessazione dei pignoramenti e delle trattenute dopo la sentenza di apertura, interloquendo con il liquidatore.
  6. Esaminiamo una per una le domande di insinuazione di finanziarie, fondi e servicer, controllando procure, catene di cessione ed elenchi dei crediti ceduti.
  7. Redigiamo le osservazioni al progetto di stato passivo entro i quindici giorni, unendo la contestazione della titolarità e quella dell’importo, con un conteggio tecnico del TEG quando serve.
  8. Proponiamo il reclamo contro lo stato passivo nei termini, quando le osservazioni non sono state accolte.
  9. Depositiamo l’istanza di esdebitazione allo scadere del triennio e replichiamo alle osservazioni dei creditori, seguendo l’eventuale reclamo.
  10. Chiediamo la rettifica delle segnalazioni a intermediari, cessionari e gestori dei sistemi di informazione creditizia, attivando se necessario ABF e Garante.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questa materia pesa in modo particolare la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento: conoscere dall’interno il lavoro dell’OCC e del liquidatore permette di sapere quali documenti servono, in quale momento e in quale forma, e di non perdere le finestre della procedura. Accanto a essa, il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario consente di trasformare un contratto di credito al consumo in un conteggio verificabile da presentare nello stato passivo.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale ricorso per cassazione: lo stesso difensore, con la qualifica di cassazionista, segue la linea dalla prima osservazione al reclamo e, se necessario, all’ultimo grado. Avvocati e commercialisti dello staff lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i primi sulla procedura e sulle contestazioni, i secondi sulla ricostruzione dei redditi, delle quote di mantenimento e dei conteggi.

In chiusura: il tempo che resta

La risposta alla domanda iniziale è sì: i debiti con le finanziarie, a esdebitazione ottenuta, diventano inesigibili per la parte non soddisfatta nella liquidazione controllata. Ma tra la domanda e quel risultato ci sono tre anni e una manciata di finestre brevi, quindici giorni qui, otto giorni là, trenta giorni alla fine, in cui si decide quanto del debito entra davvero nella procedura e con quale velocità se ne esce. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata.

Lo Studio Monardo segue la liquidazione controllata dei debiti verso finanziarie perché la materia richiede insieme le competenze dell’Avvocato come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, e il lavoro dello staff multidisciplinare in diritto bancario che coordina: la prima per muoversi nei tempi della procedura, il secondo per contestare titolarità, TAEG e interessi con numeri e documenti.

📩 Ogni settimana di attesa può chiudere una finestra: contatta lo Studio oggi stesso, trovi tutti i recapiti al termine di questa guida.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO